Apinforma 2/2024

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 2 31 gennaio 2024

IN PRIMO PIANO WELFARE AZIENDALE

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

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ORGANIZZAZIONE



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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 2 31 gennaio 2024

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Indicazione solo in fattura per gli investimenti agevolati

8

Stretta sulle partite IVA

10

Interessi di mora al 12,5%

12

La dichiarazione Iva annuale

13

Riforma fiscale

21

Nuovamente operativa la “Sabatini regionale”

25

L.R. “Rilancimpresa”. Incentivi agli insediamenti

27

Veicoli non inquinanti

33

Incentivi per la realizzazione di Proof of Concept

34

Amianto. Contributi regionali per rimozione e smaltimento

35

Rimozione e smaltimento di amianto di imprese cessate

39

Produzione di idrogeno rinnovabile in aree dismesse

40

Nuove regole sugli aiuti “de minimis”

41

Bando per imprenditoria femminile

42

Welfare aziendale

45

CCNL PMI metalmeccaniche CONFAPI

47

CCNL materiali da costruzione

50

Certificazione unica

52

INPS: integrazioni salariali e Naspi

54

Riduzione contributiva per il settore dell’edilizia

55

CONAI: pubblicata la guida 2024

56

SOA: rinnovo per l’Elettronova Srl

57

Gare l’appalto: definito il contributo per il 2024

60

Confapi Aniem News

62

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA


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ORGANIZZAZIONE

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67

RP Several Spa per il brokeraggio assicurativo

69

Serbatoi carburante superiori a 5 m3

71

Autotrasporto. Noleggio veicoli senza conducente

73

Tachigrafi intelligenti di seconda generazione

74

Scadenze aziendali del mese di febbraio 2024

76

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Indicazione solo in fattura per gli investimenti agevolati question time di chiarimento sull’annotazione del riferimento normativo

Il Ministero dell’economia nel Question time 5 – 01787 del 10 gennaio 2024 in Commissione Finanze alla Camera, in merito al credito d’imposta Industria 4.0, ha precisato che non è necessario riportare il riferimento normativo anche sul DDT se la fattura, debitamente annotata, richiama in modo univoco il DDT stesso. La normativa che ha agevolato l’acquisto di beni strumentali nuovi e gli investimenti in beni materiali e immateriali rientranti nella definizione di Industria 4.0, richiede che i documenti e le fatture riportino l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. È infatti, previsto quanto segue: “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolabili devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della norma”. La norma richiede quindi che i fornitori indichino i riferimenti normativi non solo sulle fatture ma anche sui relativi documenti di trasporto. La dicitura può essere del seguente tenore:” Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. ………. della legge ………”. Il riferimento normativo varia a seconda del periodo d’imposta considerato ma l’indicazione, come ricordato, è condizione indispensabile per beneficare del credito d’imposta. La fattura sprovvista del riferimento normativo è considerata, infatti, documentazione non valida e determina, in sede di controllo, la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Su questo tema l’Agenzia delle entrate si è espressa in maniera restrittiva nella risposta n. 270/2022

affermando che anche il documento di trasporto, come la fattura, assolve la funzione di identificare l’investimento e conseguentemente deve rispettare lo stesso obbligo. Questa risposta aveva destato numerose critiche perché le fatture su cui si riporta il riferimento normativo, anche ex post, richiamano sistematicamente i DDT emessi per scortare i beni, imporre l’obbligo dell’annotazione oltre ad una faticosa ricerca delle copie cartacee non avrebbe fornito alcun ulteriore strumento di contrasto ad eventuali frodi. Va considerato che l’obbligo di annotazione ha interessato anche gli investimenti in beni strumentali ordinari destinatari del credito del 10% o del 6%, imponendo alle imprese di medie e grandi dimensioni un aggravio ulteriore in considerazione del numero elevatissimo di singoli acquisti e conseguentemente di fatture e DDT sui quali apporre il riferimento normativo. Giova ricordare che l’omessa annotazione può essere sanata come previsto dalla risposta n. 438 del 2020 e che di seguito ricordiamo. Per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro. Con riferimento alle fatture elettroniche, il riferimento normativo può essere inserito dal beneficiario come segue: - stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. n. 600 del 1973; - realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. Le fatture elettroniche veicolate tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può, senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, allegarlo al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa e inviare tale documento allo SdI.

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Tornando al Question time, il quesito evidenziava che la rigida impostazione dettata dalla risposta citata dell’Agenzia delle entrate, l’obbligo di annotazione sul DDT avrebbe penalizzato molte imprese, con il rischio di vedersi revocare il contributo. La risposta dopo aver confermato che in generale anche sui DDT si deve riportare il riferimento normativo, ha chiarito che l’obbligo in argomento s’intende comunque rispettato, anche in assenza

della dicitura sui DDT, qualora la fattura emessa dal fornitore e debitamente annotata, richiami in modo univoco il documento di trasporto. Si tratta di un chiarimento importante che sana possibili e involontarie omissioni che avrebbero potuto mettere a rischio la spettanza del credito d’imposta.

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Stretta sulle partite IVA le penalizzazioni con effetto retroattivo

La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Finanziaria per il 2024) ha ulteriormente rafforzato le disposizioni previste dalla manovra precedente volte a contrastare l’utilizzo di partite Iva fittizie, in particolare quelle apri e chiudi. L’art. 35 comma 15 – bis del DPR 633/72 prevede che il rilascio della partita Iva sia subordinato a riscontri automatizzati finalizzati all’individuazione di elementi di rischio incluso l’eventuale accesso nei luoghi di esercizio dell’attività. Intervenendo su questa disposizione, la legge di bilancio dello scorso anno ha inserito nello stesso comma 15 – bis 1, disposizioni finalizzate a rafforzare il presidio e i controlli per il contrasto delle frodi Iva. Sono stati ampliati i poteri dell’Agenzia delle entrate prevedendo che possa effettuare specifiche analisi del rischio connesse al rilascio della partita Iva, all’esito delle quali può invitare il contribuente a presentarsi “di persona” per esibire la documentazione contabile di cui agli artt. 14 e 19 del DPR 600/73, se obbligatoria, per verificare l’effettivo esercizio dell’attività. Qualora il contribuente non si presenti di persona o di esito negativo dei riscontri, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita Iva. È stato introdotto quindi un potere di controllo delle scritture contabili relative alle imposte dirette, non contemplati in precedenza nel comma 15 - bis. In caso quindi di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri, l’Agenzia chiude d’ufficio la partita Iva. È stato anche previsto che se, a seguito della chiusura d’ufficio della posizione Iva, il contribuente richieda l’apertura di una nuova posizione, anche in qualità di rappresentante legale di una società, deve rilasciare una garanzia fideiussoria non inferiore a 50.000 euro valida almeno tre anni. La fideiussione potrebbe essere richiesta anche

per importi superiori corrispondenti alle somme dovute a seguito di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento. Ai destinatari dei provvedimenti di cessazione è inoltre prevista l’irrogazione di una sanzione di 3.000 euro. Su questo impianto normativo la Finanziaria per l’anno in corso è ulteriormente intervenuta per evitare che i soggetti, già in odore di chiusura d’ufficio, si sottraggano alle disposizioni di cui sopra, chiudendo volontariamente la partita Iva. A questo scopo è stato inserito un nuovo comma 15 – bis 3 prevedendo che l’onere del rilascio della garanzia per la riapertura della posizione Iva, opera anche a seguito della notifica del provvedimento che accerta la “sussistenza dei presupposti” per la chiusura d’ufficio, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano chiuso volontariamente la partita Iva ritenuta illegittima dall’Agenzia delle entrate. Sarebbe stato più logico che gli effetti si producessero solo a seguito di formale conoscenza dell’iniziativa dell’ufficio e non al sussistere dei presupposti. In pratica quindi la presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività, non impedisce gli effetti del provvedimento, notificato dall’Agenzia delle entrate nei dodici mesi successivi, che disconosce la qualifica di soggetto passivo. Anche in questo caso il destinatario del provvedimento sarà sanzionato con 3.000 euro e con l’obbligo di rilascio della garanzia in caso di nuova richiesta di apertura della partita Iva. Si deve inoltre ricordare che il comma 2 – quater dell’art. 17 del D. Lgs. 241/1997 prevede che i contribuenti ai quali sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi del comma 15 – bis, non possono avvalersi della compensazione orizzontale dei crediti maturati di qualsiasi natura e importo. Tale preclusione opera anche nel caso in cui i crediti non si riferiscano all’attività chiusa d’ufficio. Su questo punto era sorto il dubbio se questo divieto fosse applicabile anche nel caso di provvedimenti d’ufficio adottati in base al comma 15 – bis 1 dell’art. 35. Il dubbio è stato risolto dalla legge di bilancio 2024 estendendo il divieto di compensazione an-

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che al comma 15 – bis 1, ma con effetto dal 1° gennaio 2024. Rimane invece possibile la compensazione orizzontale per i soggetti la cui posizione Iva venga chiusa d’ufficio per inattività ai sensi del

comma 15 – quinquies sempre dell’art. 35 del DPR 633/72.

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Interessi di mora al 12,5% lieve variazione rispetto al semestre precedente

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024, ha reso noto il tasso d’interesse di mora applicabile per il primo semestre 2024 fissandolo al 12,50%. Il decreto legislativo n. 231/2002 regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, prevedendo che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto. Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, al quale vanno aggiunti 8 punti. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo. È stato così fissato al 4,50% il saggio d›interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando alla misura del 12,50%. Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente: - 10,35 secondo semestre 2002;

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9,85 primo semestre 2003; 9,10 secondo semestre 2003; 9,02 primo semestre 2004; 9,01 secondo semestre 2004; 9,09 primo semestre 2005; 9,05 secondo semestre 2005; 9,25 primo semestre 2006; 9,83 secondo semestre 2006; 10,58 primo semestre 2007; 11,07 secondo semestre 2007; 11,20 primo semestre 2008; 11,10 secondo semestre 2008; 9,50 primo semestre 2009; 8,00 secondo semestre 2009; 8,00 primo semestre 2010; 8,00 secondo semestre 2010; 8,00 primo semestre 2011; 8,25 secondo semestre 2011; 8,00 primo semestre 2012; 8,00 secondo semestre 2012; 8,75 primo semestre 2013; 8,50 secondo semestre 2013; 8,25 primo semestre 2014; 8,15 secondo semestre 2014; 8,05 primo semestre 2015; 8,05 secondo semestre 2015; 8,05 primo semestre 2016; 8 secondo semestre 2016; 8 primo semestre 2017; 8 secondo semestre 2017; 8 primo semestre 2018; 8 secondo semestre 2018; 8 primo semestre 2019; 8 secondo semestre 2019; 8 primo semestre 2020; 8 secondo semestre 2020; 8 primo semestre 2021; 8 secondo semestre 2021; 8 primo semestre 2022; 8 secondo semestre 2022; 10,5 primo semestre 2023; 12 secondo semestre 2023; 12,5 primo semestre 2024.

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La dichiarazione Iva annuale approvati in via definitiva il modello e le istruzioni

Premessa Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2024, è stato approvato il modello di dichiarazione Iva/2024 e le relative istruzioni. Il modello, strutturato con la consueta forma modulare, può essere presentato già dal mese di febbraio per anticipare la compensazione dell’eventuale credito Iva. Di seguito le novità di maggior interesse introdotte nel modello.

La compensazione del credito annuale Il credito Iva annuale pari o inferiore a 5.000 euro può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione. In pratica la compensazione del credito Iva relativo al 2023 fino a 5.000 euro, è consentita già dal 1° gennaio 2024. Per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, prima di procedere alla compensazione è richiesta la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Si ricorda che l’unica modalità di trasmissione del modello F24 con compensazioni è tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, escludendo conseguentemente quello bancario. La dichiarazione annuale con un credito da compensare superiore a 5.000 euro deve inoltre essere munita del visto di conformità o recare la sottoscrizione dell’organo di controllo. Solo dopo la presentazione della dichiarazione è consentito procedere alla compensazione presentando il modello F24 trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Tenuto conto che la trasmissione della dichiarazione annuale può essere effettuata a partire da febbraio, la compensazione del credito Iva 2023 superiore a 5.000 euro è possibile a partire dall’11

febbraio, a condizione che la dichiarazione annuale sia stata presentata il 1° febbraio. Il termine ultimo di trasmissione della dichiarazione è fissato al 30 aprile 2024. Per le compensazioni superiori ai 5.000 euro, la dichiarazione deve riportare il “Visto di conformità” da parte di un professionista abilitato o dal collegio sindacale, in difetto, il modello viene scartato dal sistema. Il visto di conformità può essere apposto anche in sede di dichiarazione integrativa, in questi casi naturalmente sono regolari solo le compensazioni successive alla presentazione della dichiarazione vistata. La possibilità di trasmettere la dichiarazione annuale nel mese di febbraio è riconosciuta anche ai contribuenti che presentano un saldo Iva a debito, in questi casi comunque non è possibile beneficare del differimento del termine per il versamento dell’imposta. Sostanzialmente ai soggetti con imposta a debito, se presentano la dichiarazione a febbraio, sono esonerati dalla presentazione della liquidazione Iva, ma saranno tenuti al versamento dell’imposta a partire dal 16 marzo. Rimane salva comunque la possibilità di rateizzazione. Ricordiamo che l’Agenzia delle entrate può bloccare, fino ad un massimo di 30 giorni, gli F24 che presentino delle compensazioni di crediti con profili di rischio. La sospensione può riguardare non solo le deleghe con saldo a zero ma anche quelle a debito, ed è finalizzata a verificare la legittimità dell’utilizzo del credito. Se la verifica dà esito positivo e in ogni caso trascorsi 30 giorni dall’invio del modello, la delega sarà sbloccata e la tempestività del versamento viene assicurata dall’invio originario. Se invece l’esito è negativo, i versamenti e le compensazioni non sono considerati effettuati, con tutte le conseguenze in tema di sanzioni.

Le misure per contrastare le frodi Sono diverse le disposizioni che il legislatore nel tempo ha adottato per evitare frodi o abusi nelle compensazioni. Alcune entreranno in vigore l’anno in corso, tra queste quella prevista dalla legge

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di bilancio che prevede il divieto di compensazione orizzontale a carico delle false partite Iva chiuse d’ufficio, per un approfondimento si rimanda all’articolo “Stretta sulle partite Iva” di questo Apinforma. Un secondo intervento prevede il divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Questo divieto diventerà operativo dal prossimo 1° luglio e potrà essere rimosso solo con la completa rimozione delle violazioni contestate, vale a dire con il completo pagamento del dovuto. Infine ricordiamo l’obbligo generalizzato di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate anche quando gli F24 presentano delle compensazioni con saldi positivi.

Il modello L’Agenzia delle entrate con il citato provvedimento del 15 gennaio 2024 ha approvato il modello Iva 2024. Non si segnalano particolari modifiche alla struttura del modello che deve essere trasmesso anche dai soggetti non residenti che si sono identificati direttamente o si sono avvalsi del rappresentante fiscale.

Le modalità di presentazione La dichiarazione deve essere presentata unicamente attraverso il canale telematico. L’eventuale presentazione del modello cartaceo in banca o posta, è considerata nulla. La trasmissione telematica interessa anche le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente utilizzare il servizio Internet o Entratel in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.

I termini di presentazione Abbiamo già visto in base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2023 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024. La dichiarazione trasmessa entro il mese di febbraio esonera dalla presentazione della comunicazione LIPE relativa al 4° trimestre. In questi casi si devono indicare i dati delle liquidazioni periodi-

che del 4° trimestre nella dichiarazione annuale in luogo della LIPE. Come ricordato la data di presentazione della dichiarazione annuale incide sulla data di decorrenza del termine per iniziare ad effettuare le compensazioni con il modello F24 per importi superiori a 5.000 euro. Sono considerate valide a tutti gli effetti le dichiarazioni presentate nei 90 giorni successivi alla scadenza, fatta salva l’applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro per il ritardo, riducibile ad un decimo del minimo con il ravvedimento operoso. I 90 giorni vanno conteggiati dalla scadenza di legge quindi dal 30 aprile 2024.

I termini di versamento Il termine di versamento dell’imposta per la generalità dei contribuenti è fissato al 16 marzo 2024. Il versamento è dovuto solo nel caso in cui superi l’importo di 10,33 euro. È possibile eseguire il versamento anche successivamente, ma comunque entro il termine di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi 2024, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2024. Rimane salva inoltre la possibilità di rateizzare, in questi casi le rate devono essere di pari importo e la prima deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati nella misura dello 0,33% mensile.

Soggetti esonerati della presentazione Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale: - i contribuenti che hanno realizzato esclusivamente operazioni esenti; - i contribuenti che si avvalgono del regime dei forfetari ex legge 190/2014 e i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al D.L. 98/2012; - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 34 comma 6 del DPR 633/72; - i soggetti che hanno optato per l’esonero degli adempimenti ai fini Iva ai sensi della legge n. 398/1991;

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i soggetti passivi d’imposta in altri stati dell’Unione Europea nel caso in cui abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette e comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta; i soggetti che esercitano particolari attività d’intrattenimento e di spettacolo; le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti ai fini Iva; i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 398/1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea, non identificati in ambito Comunitario ma che hanno una posizione Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro stato membro; i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ex art. 3 del D. Lgs. n. 75/2018.

Il frontespizio Nel quadro firma della dichiarazione la casella “Esonero dall’applicazione del visto di conformità” deve essere barrata dai contribuenti interessati all’applicazione degli ISA che hanno conseguito un livello di affidabilità pari a quello individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2023. Questi contribuenti sono esonerati dall’applicazione del visto di conformità per le compensazioni fino a 50.000 euro. Il riquadro “Sottoscrizione organo di controllo” deve essere firmato dai sindaci delle società di capitali al fine di utilizzare in compensazione crediti Iva d’importo superiore a 5.000 euro senza la necessità di apporre il visto di conformità. La sottoscrizione da parte dei revisori, attesta che gli stessi hanno eseguito i controlli previsti dall’articolo 2, comma 2 del DM 164/1999. Nel quadro “Firma della dichiarazione” la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” va barrata nei casi in cui le richieste di chiarimenti a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 633/72 vadano trasmesse direttamente all’intermediario. La casella “Invio altre comunicazioni telematiche

all’intermediario” va barrata qualora si richieda che all’intermediario siano inviate anche eventuali altre anomalie riscontrate nella dichiarazione. Qualora l’intermediario accetti una delle due richieste di cui sopra, sarà tenuto a sua volta a barrare le corrispondenti caselle presenti nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

Quadro VA Nel rigo VA10 ricordiamo che il codice 3 riguarda i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della suina africana. Con riferimento al VA15 si evidenzia che dal 2022 è stata soppressa la disciplina delle società in perdita sistematica. Il rigo VA16 è stato eliminato, riguardava la sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria Covid. Rigo VA14 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime. Si evidenzia che l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014, deve essere compresa nel rigo VF70 riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’art. 19-bis2.

Quadro VB Questo quadro è stato eliminato, era destinato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’art. 7, 6° comma del DPR 605/73 con un volume d’affari inferiore a 5 milioni di euro per i quali in presenza di pagamenti tracciabili possono beneficiare di una riduzione del 50% delle sanzioni.

Quadro VC Questo quadro deve essere compilato dagli esportatori abituali che si sono avvalsi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva. Le istruzioni sottolineano che al fine dell’utilizzo del plafond, non si deve tenere conto del momento di registrazione delle fatture d’acquisto bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del DPR 633/72. Si ricorda che le colonne da 1 a 4 devono essere

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compilate da tutti i contribuenti, mentre le colonne 5 e 6 solo da quelli che adottano il metodo mensile. Le istruzioni ministeriali precisano che qualora, in ossequio alla circolare 50/E del 2002, si sia regolarizzato lo splafonamento, tramite l’emissione di autofattura e conseguente versamento dell’imposta tramite F24 e codice tributo relativo al periodo dell’acquisto senza applicazione dell’Iva, si deve indicare l’imposta regolarizzata nel rigo VE25 e comprendere tale versamento nel rigo VL30 campi 2 e 3. Ai fini della detrazione, invece, l’imponibile e l’imposta dell’autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all’aliquota applicata. Conseguentemente l’importo della fattura del fornitore o della bolla doganale non deve essere indicato nel rigo VF17. Segnaliamo che le operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 ancorché rientranti nel volume d’affari, non vanno considerate per la verifica dello status di esportatore abituale. Di conseguenza nella colonna 3 si deve indicare il volume d’affari mensile al netto delle citate operazioni.

Quadro VD È un quadro specialistico che deve essere compilato dalle società di gestione del risparmio SGR che hanno ceduto il credito Iva da parte di fondi immobiliari chiusi, non ha subito modifiche rispetto allo scorso anno.

Quadro VE Il rigo VE30 è riservato alle operazioni che concorrono alla formazione del plafond, il campo 5 “Operazioni assimilate” è destinato ad accogliere le operazioni non imponibili diverse da quelle indicate nei campi da 2 a 4. Nel rigo VE33 vanno inserite le cessioni di vendite di beni effettuate da un operatore extra Ue nei confronti del soggetto passivo che si considera acquirente/rivenditore degli stessi beni esenti in base al nuovo art. 10 comma 3, in materia di marketplace. Il rigo VE34 è destinato ad accogliere le operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, quindi prive del requisito territoriale, per le quali è stata comunque emessa fattura ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis DPR 633/72. Il rigo VE38 è destinato ad accogliere le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici per le quali è stato applicato il regime dello “split payment”. Con riferimento al rigo VE32 per i soggetti che applicano il regime del margine, deve essere indicata la parte che pareggia il costo. Ad esempio nel caso

di cessione di un bene per 1.200, precedentemente acquistato per 1.000, l’importo di 200 (imponibile scorporato dell’imposta) andrà indicato nel VE23 e 1.000 nel VE32. Se vendo a 800, tutto l’importo andrà indicato nel VE32. In questo quadro è stata introdotta la nuova percentuale di compensazione del 7%, riservata alle cessioni di bovini ed eliminata quella del 9,5%.

Quadro VF In maniera complementare al quadro VE anche in questo, nella Sezione 1 e 3 - B è stata introdotta la nuova percentuale di compensazione del 7%, riservata alle cessioni di bovini ed eliminata quella del 9,5%. Nel rigo VF30 la casella 9 deve essere barrata dai produttori agricoli che esercitano anche attività di enoturismo con l’applicazione del regime forfetario ex legge 413/91. Per questi soggetti è prevista la detrazione forfetaria del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, similmente a quanto previsto per le attività di agriturismo. Nello stesso rigo è stata aggiunta la casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato alle attività di oleoturismo di cui alla legge n. 160 del 2019. Nella sezione 3-A, nel rigo VF34 nel campo 7 vanno indicate le operazioni esenti di cui all’art. 10, comma 3 che consente la detrazione dell’Iva ex art. 19 comma 3 lett. a – bis) e d – bis). Si ricorda che il rigo VF34 serve per la determinazione del pro-rata di detrazione dell’Iva, ricordiamo che il campo 8 è destinato ad accogliere le operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione. Per gli acquisti per i quali è ammessa la detrazione parziale, come ad esempio le autovetture, si deve indicare soltanto la quota imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La rimanente parte di imponibile e imposta vanno indicati nei righi da VF1 a VF13. Nel rigo VF34 il campo 9 è stato eliminato, era destinato ad accogliere le operazioni esenti connesse all’emergenza Covid. Il rigo VF28 è riservato ai contribuenti che hanno effettuato acquisti intracomunitari, importazioni e operazioni con la Repubblica di San Marino. Per questi ultimi acquisti quelli documentati da fattura con addebito d’imposta vanno indicati nel campo 5, mentre per quelli senza addebito d’imposta per i quali l’acquirente nazionale ha liquidato l’imposta ai sensi dell’articolo 17 con l’integrazione della fattura, gli importi andranno segnalati nel campo 6. Ai fini della determinazione dell’imposta tale ammontare e l’imposta vanno compresi nel rigo VJ1.

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La sezione 3 è riservata ai soggetti che applicano regimi speciali Iva o che effettuano operazioni esenti. Si sottolinea che su uno stesso modulo non può essere barrata più di una casella. Alla presenza di due o più regimi di determinazione dell’Iva detraibile sarà necessario compilare un modulo per ciascun regime. La sezione 3 è divisa in ulteriori sottosezioni: - Sez. 3-A operazioni esenti; - Sez. 3-B imprese agricole; - Sez. 3-C casi particolari. Non devono compilare il VF30 bensì i righi da VF60 a VF62, i contribuenti che nel corso dell’anno hanno effettuato: - operazioni esenti occasionali; - esclusivamente operazioni esenti previste dai numeri da 1 a 9 dell’articolo 10, non rientranti nell’attività propria d’impresa o accessorie a operazioni imponibili; - cessioni occasionali di beni usati; - operazioni agricole occasionali. In questi casi non opera il pro-rata di detraibilità. La casella 2 del rigo VF60 deve essere barrata da parte dei contribuenti che esercitano un’attività sostanzialmente esente ma che occasionalmente realizzano operazioni imponibili. La casella deve essere barrata dai contribuenti che non hanno eseguito acquisti inerenti tali operazioni. Infatti, alla presenza di acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali, ai fini della relativa detrazione, deve essere compilato il rigo VF31. Le caselle 1 e 2 sono alternative, nel senso che non possono essere barrate entrambe.

Quadro VJ Il presente quadro è riservato all’indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte. Nel quadro devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi alle predette operazioni, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. Si evidenzia che ai fini della detrazione le operazioni indicate nel presente quadro devono essere comprese nel quadro VF. Il quadro raccogliere le operazioni per le quali è stato applicato il meccanismo del “reverse charge”. La registrazione di questi acquisti nel registro delle fatture emesse non dà luogo a operazioni rilevanti ai fini del volume d’affari e pertanto l’imponibile e l’imposta non vanno indicate nel quadro VE. L’imposta relativa a queste operazioni deve comunque confluire, al fine della determinazione dell’Iva annuale, nel rigo VL1.

Nel rigo VJ3 vanno inseriti gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti. Nel rigo devono essere indicati sia gli acquisti per i quali si sia proceduto all’emissione dell’autofattura sia quelli per i quali sia stata effettuata l’integrazione del documento emesso dal soggetto non residente. Nel rigo VJ13 devono essere indicati gli acquisti di immobili in reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6, lettera a-bis). Il quadro chiude con tre righi che accolgono particolari operazioni. Il primo è il VJ16 riguardante le prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici indicati nell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72. Il secondo è il VJ17 riguardanti gli acquisti in reverse charge del settore energetico di cui all’art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72. L’ultimo rigo è il VJ18 riservato agli enti pubblici titolari di partita Iva, tenuti al versamento dell’Iva per gli acquisti per i quali si rende applicabile la scissione dei pagamenti “split payment”.

Quadro VH Questo quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Solo in questi casi si devono indicare tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della presente dichiarazione. Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato. Righi da VH1 a VH16 devono essere compilati indicando i dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. Per quanto riguarda la compilazione dei righi VH15 e VH16, si precisa che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammontare dell’acconto eventualmente dovuto. L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del presente quadro corrisponde all’IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata). Tale importo coincide con l’ammontare dell’IVA indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni

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periodiche IVA. I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH4, VH8, VH12 e VH16. Quest’ultimo rigo non va, invece, compilato dai contribuenti di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 542 del 1999, in quanto l’IVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale. Se l’importo dovuto non supera i 25,82 euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato. Detto importo deve essere, comunque, indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguentemente il debito d’imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva (vedi rigo VP7 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA). Rigo VH17 riportare l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13, colonna 2, del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto: – “1” storico; – “2” previsionale; – “3” analitico - effettivo; – “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

Quadro VK Il quadro VK è riservato esclusivamente agli enti e società controllanti e alle controllate di cui all’articolo 73, che hanno partecipato nell’anno d’imposta alla liquidazione dell’Iva di gruppo.

Quadro VP In merito alla trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva l’art. 12-quater del D.L. 34/2019 ha previsto la possibilità di indicare i dati relativi al IV trimestre direttamente nella dichiarazione annuale. I contribuenti che desiderano utilizzare questa possibilità devono compilare il quadro VP, a patto però che la dichiarazione sia presentata entro il mese di febbraio.

Quadro VN Il quadro è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2023 una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio, dichia-

razione integrativa IVA 2021, relativa al 2020, presentata nel 2023). Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine, occorre indicare nel rigo VN1 i seguenti dati: - colonna 1, l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa IVA 2021, indicare 2020); - colonna 2, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo qualora il credito, da indicare nella colonna 3, emerga dal prospetto IVA 26 PR di una dichiarazione integrativa presentata nel 2023 relativa alla medesima procedura; - colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla determinazione del saldo annuale e, pertanto, va riportato nel rigo VL11 oppure nel rigo VW28, colonna 1, se è barrata la colonna 2; - colonna 4, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa qualora diverso dal soggetto che l’ha presentata (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell’incorporata sia stata presentata dall’incorporante); - colonna 5, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive il primo dei moduli.

Quadro VQ Il quadro è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni precedenti a quello di riferimento della presente dichiarazione, di fatto quindi relativi al 2022, 2021 e 2020. Nel campo 4 del rigo VQ1 si deve indicare l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento e/o a seguito di versamenti precedentemente sospesi, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. Tale importo è pari alla somma dei versamenti indicati nelle colonne 4, 5, 6 e 7 del quadro VQ del modello precedente, riferiti al medesimo anno di colonna 1.

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Quadro VL Questo quadro non ha subito modifiche, ricordiamo che nel rigo VL41 si deve indicare al campo 1, la differenza, se positiva, tra l’Iva periodica dovuta e quella versata. Nel campo 2 la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’Iva periodica fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33. Nel rigo VL8 è stato inserito un nuovo campo 3 riservato all’indicazione del credito Iva risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo Iva cessato o dall’ultimo Prospetto Iva 26 PR della liquidazione Iva di gruppo cessata. Il nuovo codice 3 rappresenta un “di cui” dell’ammontare del credito da indicare nel campo 1

Quadro VT Il quadro serve per l’indicazione separata delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva. Limitatamente ai consumatori finali viene anche richiesta la ripartizione su base regionale delle operazioni imponibili.

Quadro VX Il quadro VX contiene i dati relativi all’IVA da versare o a credito e deve essere compilato unicamente nel modulo n. 01. Il quadro non ha subito modifiche sostanziali rispetto allo scorso anno.

Quadro VO Si ricorda che questo quadro per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, rappresenta una dichiarazione autonoma, nel senso che dovranno comunicare le op-

zioni o le revoche attraverso il quadro VO, allegandolo alla dichiarazione dei redditi.

Quadro CS Il quadro CS è stato abrogato, riguardava i contribuenti tenuti al versamento del contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi (extraprofitti).

Omesso o ritardato versamento L’omesso versamento è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 13 del D. Lgs. 471/97 pari: - all’1% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo; - al 15% se il versamento è eseguito tra il 15° e il 90° giorno successivo la scadenza; - al 30% se il versamento è omesso o eseguito oltre i 90 giorni dalla scadenza. Tali sanzioni possono essere ridotte qualora si utilizzi il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/97. Il mancato versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale di importo superiore a 250.000 euro, entro il termine di pagamento dell’acconto del periodo successivo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, ai sensi dell’art. 10 – ter del D. Lgs. n. 74/2000. L’applicazione concorrente della sanzione penale e di quella amministrativa può essere evitata qualora il debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, venga estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

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(PZ)


Riforma fiscale

primi interventi di razionalizzazione e semplificazione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, è stato pubblicato il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”. Il provvedimento introduce misure di attuazione delle disposizioni previste dall’art. 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (“Delega al Governo per la riforma fiscale”), volte a razionalizzare e ridurre gli obblighi dichiarativi in capo ai contribuenti (in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l’adempimento spontaneo) e ad armonizzare i termini degli adempimenti tributari - compresi quelli dichiarativi - e di versamento, semplificando la modulistica prescritta per i relativi adempimenti. Tra le novità introdotte, si segnala l’art. 11 con le nuove scadenze per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi: - al 30 settembre (dal 30 novembre) per i soggetti Irpef (persone fisiche, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice); - all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti IRES (rispetto all’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta). Si prevede inoltre che, dall’anno 2025, le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal 1° aprile. Di seguito una sintesi degli interventi più significativi.

Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati (art.1) L’articolo in esame interviene sulle disposizioni

che disciplinano la dichiarazione dei redditi precompilata per i lavoratori dipendenti e pensionati, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. In particolare, viene ora previsto un nuovo meccanismo di consultazione dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate che, a decorrere dal 2024, in via sperimentale, saranno proposte al contribuente in una apposita area riservata del portale web della medesima Agenzia delle Entrate, senza attendere, quindi, il modello dichiarativo precompilato. I dati in questione, che potranno essere confermati o modificati, sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione e, quindi, il contribuente non dovrà più consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi. La norma rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per l’individuazione delle modalità di accesso ai dati in parola.

Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti i n regime fiscale di vantaggio (art. 3) Perseguendo l’obiettivo della semplificazione fiscale, con l’articolo in esame viene previsto che, a decorrere dal 2024, i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario o che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile, siano esonerati dal rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro autonomo (CUA).

Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili (art. 4) L’articolo in esame interviene sulla disciplina riguardante l’affidamento presso terzi della tenuta e conservazione delle scritture contabili. In parti-

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colare, attraverso l’introduzione del comma 3-bis all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, viene ora previsto che, nell’ipotesi di cessazione dell’incarico di affidamento presso un terzo della tenuta e della conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti prescritti dalla legge, se il contribuente non provveda alla presentazione della dichiarazione di variazione, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto, il depositario delle scritture contabili dovrà avvisare il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con cui rende noto l’invio, all’Agenzia delle Entrate, della comunicazione della cessazione dell’incarico. Entro lo stesso termine, il depositario è tenuto all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle Entrate e, a decorrere dalla data di tale ultimo invio, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. La norma rinvia ad un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per l’approvazione del modello della comunicazione in parola e per la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia.

Riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 5) Viene previsto che, ai fini dell’attività di revisione periodica degli ISA, debba tenersi conto delle analisi finalizzate anche alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici, affinché sia adeguatamente rappresentata la realtà dei comparti economici a cui essi si riferiscono e vengano colte le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

Scadenza dei versamenti rateali delle imposte (art. 8) La disposizione modifica le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Come noto, il comma 1 del citato articolo 20 subordina la possibilità di avvalersi della rateazione dei versamenti, fino al mese di novembre, ad apposita opzione del contribuente da esercitarsi in sede di dichiarazione periodica. Con la modifica in esame viene eliminato l’obbligo di esplicito esercizio dell’opzione in dichiarazione e al contempo, viene aggiunta un’ulteriore rata di versamento, con scadenza il 16 dicembre.

In sostanza, pur senza esercizio dell’opzione, il versamento potrà essere eseguito in rate mensili di uguale importo, decorrenti dal mese di scadenza e il pagamento andrà completato entro il 16 dicembre. Inoltre, vengono unificati i termini dei versamenti rateali per i contribuenti titolari e quelli non titolari di partita IVA, stabilendo, per entrambe le categorie di soggetti che i predetti versamenti siano effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese (la normativa vigente, prevede che i soggetti non titolari di partita iva provvedano, invece, entro la fine di ciascun mese). Le suddette disposizioni decorrono dai versamenti a saldo relativi all’anno d’imposta 2023.

Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (art. 11) La disposizione modifica l’articolo 2, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 322 del 1998 in tema di termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. In particolare, dal 2 maggio 2024, il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP viene anticipato: - dal 30 novembre al 30 settembre per i soggetti irpef (persone fisiche, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice); - dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti IRES. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla predetta data, continuano ad applicarsi per il periodo d’imposta 2023 i termini di presentazione vigenti. Inoltre, la norma prevede che dal 1° aprile 2025: - le persone fisiche presentano la dichiarazione, tramite un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 1° aprile (anziché 1° maggio) ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta; - le società o le associazioni (articolo 5 del Tuir), presentano la dichiarazione in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

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i soggetti Ires (solari) presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 1° aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; Parimenti, dal 2025, il modello 770 potrà essere presentato dai sostituti d’imposta telematicamente a partire dal 1° aprile fino al 31 ottobre di ciascun anno.

I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui.

Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d’imposta per i quali permane l’obbligo di indicazione in dichiarazione (art. 13)

La norma in esame, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, demanda ad appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il compito di eliminare dai modelli dichiarativi (articoli 1 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322), le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle entrate può acquisire tramite le banche dati. Con i medesimi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi. Il comma 2 modifica il comma 36-vicies-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Come noto, tale disposizione riduce alla metà le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività: - utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante; - indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. La modifica in esame, elimina l’obbligo di indicare le suddette informazioni nelle dichiarazioni, ferma restando l’agevolazione in tema di sanzioni.

La misura interviene sui crediti d’imposta per i quali è previsto l’obbligo d’indicazione nelle dichiarazioni annuali. Qualora, infatti, il contribuente ometta di esporre tali crediti nel modello Redditi, non decade dal beneficio, sempreché lo stesso sia spettante. Per i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis resta ferma l’applicazione delle conseguenze previste per la mancata registrazione nell’RNA, di cui al comma 2 dell’articolo 17 del Regolamento approvato con il decreto del 31 maggio 2017 n. 115. Infine, viene precisato che la disposizione si applica alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità (art. 14) La disposizione normativa prevede, per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale, l’incremento: - da 50.000 euro a 70.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA; - da 20.000 euro a 50.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive.

Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA (art. 15)

Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (art. 16) L’articolo in esame introduce una semplificazione per i sostituti d’imposta, ossia per i soggetti - indicati nel titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 600 - obbligati a operare ritenute alla fonte, i quali

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corrispondano compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma. In specie, l’articolo prevede che tali soggetti possano effettuare i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute, indicando anche l’importo: 1. delle ritenute e delle trattenute operate; 2. gli eventuali importi a credito; 3. altri dati (da individuarsi con successivo provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate). La comunicazione dei dati suelencati è equiparata, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta – modello 770 (di cui all’art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Al momento, in via sperimentale, possono avvalersi del nuovo sistema semplificato per la presentazione della dichiarazione, i sostituti d’imposta con un numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre dell’anno precedente, non superiore a cinque. L’articolo attribuisce all’Agenzia delle entrate la possibilità, mediante apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima, di ampliare il numero massimo di dipendenti. L’adesione al sistema semplificato avviene tramite comportamento concludente ed è vincolante per l’intero anno d’imposta per cui è esercitata. Il pagamento delle ritenute e delle trattenute dovrà essere effettuato presentando il modello F24, esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Contestualmente all’invio dei dati (importo delle ritenute e delle trattenute operate, eventuali importi a credito e altri dati individuati con successivo provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate), ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d’imposta deve autorizzare l’Agenzia delle entrate all’addebito sul proprio conto, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia. La trasmissione dei dati e il versamento mensili delle ritenute e delle trattenute dovranno essere effettuati direttamente dal sostituto d’imposta o tramite gli incaricati. Il nuovo sistema semplificato trova applicazione a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025.

Addebito in conto dell’I24 con scadenze future (art. 17) L’articolo stabilisce che, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme, a cui si applica la disciplina dell’istituto della compensazione (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente o l’intermediario autorizzato possano inviare, in unica soluzione, tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito in conto. Al momento delle singole scadenze, l’Agenzia delle entrate si occuperà dell’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto corrente (preventivamente indicato dal contribuente) e il riversamento delle somme dovute, sulla base delle convenzioni vigenti con i prestatori di servizi di pagamento (in particolare, mediante il cd. servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia). I criteri e le modalità applicative delle nuove disposizioni dovranno essere adottati con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA (art. 18) L’articolo in esame stabilisce che, in relazione ai versamenti di imposte, contributi e altre somme, a cui si applica la disciplina dell’istituto della compensazione (art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241), il contribuente potrà utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA (di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82). Le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, dell’articolo in esame dovranno essere adottati mediante uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per la trasformazione digitale.

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(C)


Nuovamente operativa la “Sabatini regionale” riaperti i termini per la presentazione delle domande di contributo: dal 30 gennaio 2024 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 54/ AdT del 1° febbraio 2024 per segnalare che la Giunta regionale con deliberazione n. 93 del 26 gennaio 2024 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande d’incentivazione a valere sulla legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (legge di assestamento di bilancio del 2002), art. 6, co. 48, meglio nota come “Sabatini regionale” o “Sabatini FVG”, a decorrere dal 30 gennaio 2024. La riapertura dei termini è stata resa possibile dallo stanziamento operato alla fine del dicembre 2023 di 4.500.000 euro. La deliberazione in oggetto è stata resa pubblica sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it) il 30 gennaio 2024, ma deve essere ancora pubblicata sul B.U.R. Per memoria si ripropongono i tratti sommari dello strumento agevolativo, la cui disciplina resta data dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 0175/Pres.

Finalità Si tratta in sostanza di contributi in conto capitale che vengono concessi alle imprese a fronte di finanziamenti bancari od operazioni di locazione finanziaria con patto d’acquisto per l’acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali d’impresa. I finanziamenti bancari o le operazioni di leasing devono avere durata pari o superiore a 36 mesi, coprire almeno il 25% dei costi dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari.

Beneficiari Beneficiarie sono le piccole e medie imprese e in determinate fattispecie anche le grandi imprese, aventi sede o unità locale attiva in Friuli Venezia Giulia e regolarmente iscritta nel Registro delle

imprese. Qualora non dispongano di tale sede o unità locale alla data di presentazione della domanda o l’impresa non sia attiva, si deve provvedere alla relativa attivazione e iscrizione nel Registro delle imprese entro il termine di rendicontazione, pena la revoca dell’incentivo.

Iniziative ammissibili Nel caso di piccole e medie imprese sono ammissibili alla concessione dell’incentivo le seguenti tipologie di iniziativa: - realizzazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; - acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

Spese ammissibili Sono ammissibili le spese per acquisizioni di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in unità locali site nel territorio regionale, esclusi i beni acquisiti per finalità dimostrative, i beni ceduti in comodato e i beni destinati ad essere noleggiati senza operatore. Sono inoltre ammissibili nel limite del 15% del totale dei costi i servizi e interventi ausiliari quali imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo dei beni ammissibili, interventi tecnici e strutturali, incluse le opere murarie, necessari all’installazione e al funzionamento dei beni ammissibili nonché per la formazione del personale propedeutica all’utilizzo dei beni ammissibili. Salvo specifiche eccezioni, le acquisizioni di beni ammissibili possono riguardare beni usati a condizione che: - il venditore rilasci una dichiarazione attestante l’origine dei beni;

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il prezzo dei beni usati non sia superiore al loro valore di mercato e inferiore al costo di beni simili nuovi; le caratteristiche tecniche dei beni usati siano conformi alle norme e standard pertinenti; la congruità dei costi concernenti beni usati ammissibili sia attestata da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto all’impresa e scelto dalla banca, società di leasing o consorzi di garanzia fidi convenzionati per l’attuazione della “Sabatini regionale” (di seguito, confidi).

Forma e misura del contributo L’incentivo è concesso nella forma di un contributo pari al 100% dell’ammontare complessivo degli interessi computati in via convenzionale al tasso di calcolo (tasso di base per l’Italia individuato dalla Commissione europea in applicazione della Comunicazione 2008/C, pubblicata sulla G.U.U.E. del 19 gennaio 2008, “relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione”, più un margine corrispondente al rating del beneficiario; il tasso è attualmente pari al 4,64%) su un finanziamento d’importo pari a quello dell’operazione finanziaria e di durata pari a 5 anni con rate semestrali costanti posticipate. L’incentivo massimo concedibile è 150.000 euro ed è versato in un’unica soluzione una volta realizzata l’iniziativa di investimento. Il contributo è cumulabile con altri contributi pubblici e in particolare quelli a valere sulla “Sabatini nazionale”, nei limiti posti dal regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, a condizione che vengano contestualmente rispettate le prescrizioni di quest’ultima, la quale, ad esempio, esclude i beni usati (v. anche infra). Il contributo non è, invece, cumulabile con i finanziamenti agevolati a valere sui fondi di rota-

zione della Regione e, cioè, i finanziamenti agevolati FRIE e finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo.

Procedure La domanda va presentata, prima dell’avvio dell’iniziativa di acquisizione, ad una banca, una società di leasing o a un confidi. Nel caso di applicazione del regime “de minimis”, le domande possono essere presentate anche dopo l’avvio dell’iniziativa e gli incentivi possono avere a oggetto spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Nel caso, però, in cui si acceda a quest’ultima facoltà non è possibile ottenere il cumulo con la “Sabatini nazionale”. Successivamente al ricevimento della domanda da parte dell’impresa, la banca, la società di leasing o il confidi faranno pervenire la richiesta di intervento incentivante al gestore della “Sabatini regionale” (Mediocredito centrale - Invitalia in associazione con Artigiancassa spa). La concessione del finanziamento è istruita e deliberata dal gestore entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di contributo. L’iniziativa deve essere realizzata e la richiesta di erogazione del contributo pervenire al gestore entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione della sua concessione, salvo richiesta di proroga non superiore a 6 mesi, motivata e presentata prima della scadenza del termine. La richiesta di erogazione del contributo è avanzata dall’intermediario finanziario, una volta realizzata l’iniziativa. Il gestore, verificato positivamente il rendiconto dell’iniziativa, procede all’erogazione del contributo. Per ogni documentazione, approfondimenti e chiarimenti le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


L.R. “Rilancimpresa”. Incentivi agli insediamenti la nuova disciplina attuativa. termini per la presentazione delle domande: 22 dicembre 2023 - 29 febbraio 2024

Lo stanziamento iniziale ammonta complessivamente a 10.990.000 euro. Data l’importanza, le novità introdotte e la complessità dello strumento agevolativo, se ne illustrano i tratti essenziali, raccomandando a quanti fossero interessati a procedere a una richiesta contributiva di leggere attentamente gli atti sopra citati.

Premessa

Beneficiari

Si fa seguito a quanto anticipato nelle circolari associative prot. n. 40/MM del 19 gennaio 2024 e prot. n. 47/AdT del 25 gennaio 2024, di cui all’argomento in epigrafe, per procedere a una sommaria illustrazione del medesimo. In applicazione della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (c.d. Rilancimpresa), art. 6, co. 2 con decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2023, n. 0207/Pres, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 36 del 20 dicembre 2023 al B.U.R. n. 51 del 20 dicembre 2023, è stato adottato il nuovo regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi volti a sostenere nuovi insediamenti produttivi o iniziative avanzate sotto il profilo tecnologico ovvero ancora ampliamenti o programmi di riconversione produttiva aventi significativi effetti occupazionali. Il nuovo regolamento recepisce, in particolare, le modifiche apportate, con regolamento (UE) della Commissione europea n. 2023/1315 del 23 giugno 2023, al “regolamento generale di esenzione per categoria” della Commissione europea n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (GBER, v. circolare associativa prot. n. 12/MM dell’11 gennaio 2024) nonché le modifiche alla precedente disciplina attuativa regionale di cui al d.PReg. 18 aprile 2017, n. 082/Pres, ora abrogato. Successivamente, con decreto del Direttore del Servizio sviluppo economico locale n. 62590/GRFVG del 21 dicembre 2023, pubblicato il 22 dicembre 2023 sulla pagina web della Regione https://www.regione.fvg.it/rafvg/ cms/RAFVG/economia-imprese/rilancimpresa/ FOGLIA46/, è stato licenziato il bando per la concessione dei contributi in parola contenente i termini per la presentazione delle domande. Queste vanno presentate a decorrere dalle ore 12.00 del 22 dicembre 2023 alle ore 16.00 del 29 febbraio 2024.

Beneficiarie sono le piccole, le medie e le grandi imprese (queste ultime con alcune limitazioni): a) negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli; b) nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali, ovvero insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali, localizzate nei comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani del Friuli Venezia Giulia, rispetto alle quali i comuni hanno stipulato l’intesa prevista dall’art. 62, co. 1 bis della l.r. 3/2015; c) nelle aree definite dall’art. 82 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, recante disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (c.d. SviluppoImpresa), comprendenti i complessi produttivi degradati, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1820 del 24 novembre 2022 (aree individuate nel c.d. Masterplan); d) nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei comuni sul cui territorio insistono agglomerati industriali di competenza dei Consorzi, rispetto alle quali i comuni abbiano stipulato l’intesa prevista dall’art. 62, co. 1 bis, della l.r. 3/2015. Ai benefici possono anche accedere imprese manifatturiere e del terziario avanzato, aventi sede in altre Regioni.

Iniziative agevolabili Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione le iniziative devono:

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a) essere localizzate in una sede o unità locale collocata nei siti sopra indicati; b) la possibilità di prevedere anche la realizzazione di lavori edili; c) essere sostenibili dal punto di vista economico-finanziario (v. all. F del regolamento); d) comportare un costo totale almeno pari a 1.000.000 euro per le grandi imprese e 500.000 euro per le piccole e medie imprese; e) comportare un impatto occupazionale pari all’assunzione di almeno 3 addetti per le PMI e 10 per le grandi imprese; f) aumentare la capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri; g) introdurre nuovi prodotti o nuovi servizi, oppure nuovi metodi per produrli, distribuirli o usarli; h) migliorare le performance ambientali dell’impresa quali: - l’ottimizzazione dei consumi energetici; - la riduzione del fabbisogno di energia primaria; - la limitazione delle emissioni inquinanti; - l’ottimizzazione del consumo di acqua; - la limitazione della produzione di rifiuti; - l’ottenimento di elevati livelli di salubrità del luogo di lavoro; - il conseguimento di standard di efficienza energetica mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company; i) prevedere la sottoscrizione di almeno due impegni di responsabilità sociale e ambientale (v. infra) j) ai fini dell’ammissibilità, ottenere un punteggio di almeno 60 punti, sulla base dei criteri di valutazione indicati all’articolo 9 del bando. Per quanto riguarda gli impegni di cui alla lett. i) le iniziative in oggetto devono prevedere, in sede di istanza, la sottoscrizione da parte dell’impresa beneficiaria di impegni di responsabilità sociale e ambientale che tengano conto dell’impatto dell’attività produttiva sul mercato, sul luogo di lavoro, sull’ambiente e sulla società nel suo complesso, scegliendone obbligatoriamente almeno due di 4 riportati nel bando, al quale si rinvia. Tale dichiarazione va, in sostanza a sostituire l’originale “contratto d’insediamento, sottoscritto dall’Amministrazione regionale, da un Consorzio di sviluppo e dall’impresa previsto dal citato d.PReg. 18 aprile 2017, n. 082/Pres, ora abrogato.

Spese ammissibili Le spese ammissibili sono riportate al capo II del

regolamento e riprese all’all. 2 allo schema di domanda. Attengono a: a) investimenti in attivi materiali, immateriali, costi salariali e costi per la realizzazione di opere edili, realizzati in zone assistite e in zone non assistite a finalità regionale, come disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 10 (zone assistite a finalità regionale, v. all. D del regolamento) e 11 (zone diverse da quelle assistite a finalità regionale) del regolamento; b) spese in regime “de minimis”, secondo l’elencazione di cui all’art. 12 del regolamento (consulenze esterne, pubblicità, certificazione della spesa, affitto di immobili sostenuto da grandi imprese nelle zone non assistite); c) investimenti in progetti di tutela ambientale destinati all’attività produttiva esclusivamente per autoconsumo, declinati in: - investimenti in efficienza energetica in infrastrutture diverse dagli edifici, come individuati dall’art. 13 del regolamento; - investimenti in efficienza energetica relativi agli edifici, come individuati dall’art. 14 del regolamento; - investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, come individuati dall’articolo 15 del regolamento; d) investimenti in studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia, ai sensi dell’art. 16 del regolamento.

Intensità contributiva L’intensità contributiva varia in funzione delle combinazioni di vari fattori, quali: le dimensioni d’impresa, le caratteristiche e finalità degli investimenti, le tipologie di spesa, le aree elegibili (se assistite o non assistite), i regimi di aiuti applicabili (regime di esenzione per categoria e regime “de minimis”. I prospetti, piuttosto complessi, sono riportati nelle 6 pagine dell’all. E al regolamento, alla cui lettura si rinvia. Nei limiti posti dall’allegato E dai regimi di aiuto è ammesso il cumulo di benefici con altri aiuti di Stato.

Presentazione delle domande Le domande di incentivo, sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa o da suo procuratore, vanno presentate, pena l’inammissibilità, dalle ore 12.00 del 22 dicembre 2023 ed entro le ore 16.00 del 29 febbraio 2024

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all’indirizzo PEC economia@certregione.fvg.it della Direzione centrale attività produttive e turismo. L’impresa può presentare una sola domanda d’incentivo per ciascun bando emanato tempo per tempo. La domanda con i relativi allegati deve essere presentata utilizzando il fac-simile approvato e pubblicato nella sezione “modulistica” sul sito web della Regione (v.). Per le modalità di presentazione delle domande, i contenuti e la documentazione da allegare si rinvia a quanto stabilito nel dettaglio dall’art. 18, commi 3 e 4 del regolamento; lo schema di domanda con i relativi allegati sono pubblicati al link https://www.regione.fvg.it/ rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/rilancimpresa/FOGLIA46/modulistica/modulistica.html.

Istruttoria delle domande L’istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione, a condizione che le stesse abbiano raggiunto la soglia minima di 60 punti secondo i criteri di valutazione posti dalla tabella sottostante (all. B al regolamento). Va detto subito che il sistema incentivante premia le imprese di medie dimensioni, anche rispetto a quelle classificate piccole, quelle di recente costituzione e quelle che assumono un “rilevante” numero di addetti a seconda delle dimensioni dell’impresa.

Criterio

Punteggio

Impresa di medie dimensioni

40

Imprese costituite da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda

30

Imprese costituite da più di 12 mesi e da non più di 60 mesi (5 anni) dalla data di presentazione della domanda

15

Incremento occupazionale: piccole e medie imprese -

da 4 a 6 addetti: 40 oltre 6 addetti: 60 da 11 a 20 addetti: 40 oltre 20 addetti: 60

grandi imprese Imprese che hanno conseguito il rating di legalità

15

Imprese che si impegnano ad assumere personale a tempo indeterminato per almeno il 30% disoccupato o in cassa integrazione salariale*

20

Imprese che si impegnano ad avviare, qualora non già avviati, progetti di smart working che introducano modelli di flessibilità di luogo e orario e promuovano la responsabilizzazione sui risultati

20

Imprese che si impegnano ad avviare, qualora non già avviati, progetti di mobilità sostenibile, volti a ridurre l’impatto ambientale*

20

Imprese che si impegnano ad adottare un piano di welfare aziendale a favore dei dipendenti e dei loro familiari*

20

Complessi produttivi degradati ex art. 1, co. 2, lett. c) della l.r. 3/2021

30

Imprenditoria giovanile**

15

Imprenditoria femminile**

15

Impresa benefit**

15

* **

Per i dettagli si rinvia all’art. 4 del regolamento. Per le relative nozioni si rinvia all’art. 2, co. 1.

Qualora la domanda presenti incompletezze o irregolarità viene assegnato all’impresa il termine di 30 giorni per sanarle, prorogabili per una sola volta di altri 30, a condizione che la relativa richiesta sia motivata e presentata prima dell’originario termine. In sede di istruttoria l’Amministrazione regionale si avvale del parere dei Consorzi per lo sviluppo industriale competenti per territorio. Per le altre prescrizioni si rinvia alla lettura dell’art. 19 del regolamento.

Concessione del contributo Il procedimento contributivo si conclude entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Entro questo termine i contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio economico locale (di seguito Servizio), fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio (v. sopra). Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini per l’avvio dell’iniziativa.

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Qualora nel corso dell’anno, a vario titolo, si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Servizio procede a finanziare le istanze pervenute entro il termine finale del bando secondo l’ordine cronologico di presentazione. Qualora, poi, il progetto ammissibile non possa essere finanziato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della domanda a causa di insufficienti risorse finanziarie, è archiviato.

Avvio, proroga, conclusione e variazione dell’iniziativa L’iniziativa va avviata in data successiva a quella della presentazione della domanda. Può avere una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio dei lavori fino alla data di conclusione degli stessi. Per avvio dei lavori si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima; l’acquisto di terreni e i lavori preparatori (ad es. la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità) non sono considerati come avvio dei lavori. Per conclusione dei lavori si intende la data dell’ultimo impegno giuridicamente vincolante. È possibile presentare una o più richieste di proroga motivata del termine di conclusione dell’iniziativa al Servizio per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, a condizione che sia presentata prima della scadenza del termine per la conclusione dell’iniziativa. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di proroga del termine di conclusione dell’iniziativa ovvero di presentazione dell’istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute e ammissibili fino alla data di scadenza del termine originariamente previsto per la sua conclusione. Sono ammissibili variazioni dell’iniziativa già ammessa a contributo, a condizione che siano tempestivamente comunicate e motivate e che non comportino modifiche rispetto a quanto stabilito nell’atto di concessione del contributo.

Rendicontazione ed erogazione del contributo. L’erogazione anticipata Ai fini dell’erogazione del contributo le imprese beneficiarie presentano al Servizio la rendicontazione delle spese sostenute certificata da commercialisti, revisori contabili o centri di assistenza fi-

scale entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di conclusione dell’iniziativa (v. sopra). La rendicontazione è redatta utilizzando esclusivamente la modulistica approvata con decreto del Direttore di Servizio, la quale sarà pubblicata sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it) in apposita pagina. Ai fini della rendicontazione i beneficiari presentano al Servizio la documentazione indicata all’art. 24 e all’art. 25 del regolamento, per quel che concerne i giustificativi di spesa, ai quali si rinvia. L’invio della documentazione di spesa può essere sostituito dalla certificazione da parte di un certificatore indipendente, regolata dal successivo art. 26. Una volta che il Servizio abbia proceduto all’istruttoria della documentazione, ove si vanno a verificare i presupposti di fatto e di diritto, esso procede alla liquidazione del contributo entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto. Anche in questo caso, qualora la rendicontazione presenti incompletezze o irregolarità viene assegnato all’impresa il termine di 30 giorni per sanarle, prorogabili per una sola volta di altri 30, a condizione che la relativa richiesta sia motivata e presentata prima dell’originario termine. Il Servizio procede, infine, alla liquidazione del contributo entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto. È possibile richiedere un’erogazione anticipata nella misura massima del 70% dell’importo concesso, entro 60 giorni dalla data della ricezione della richiesta redatta secondo il facsimile disponibile sul sito web www.regione.fvg. it, corredata della documentazione di cui all’art. 22 e, in particolare, a fronte della presentazione di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari soggetti a controllo della Banca d’Italia e redatta secondo il fac-simile disponibile sul medesimo sito web nonché di una dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. La richiesta di erogazione anticipata può essere presentata solo successivamente all’avvio del progetto ed entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione, pena il non accoglimento.

Operazioni straordinarie e subentro. Variazioni dimensionali Sono ammesse operazioni straordinarie, a segui-

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to di conferimenti, scissione, scorporo, fusione, trasferimenti d’azienda o di ramo d’azienda purché il subentrante rispetti i requisiti soggettivi, la continuità dell’iniziativa, gli obblighi e i vincoli in capo ai beneficiari (v. infra) a fronte di apposita domanda di subentro, secondo le indicazioni riportate sul sito web della Regione (www.regione. fvg.it). Per i dettagli si rinvia all’art. 31 del regolamento. La variazione della dimensione dell’impresa beneficiaria, successiva all’atto di concessione del contributo, non comporta né la revoca né la rideterminazione del contributo concesso, fatta eccezione per la determinazione del punteggio minimo di accesso ai benefici (60 punti).

Obblighi e vincoli dei beneficiari Le imprese beneficiarie del contributo sono tenute all’osservanza degli obblighi e dei vincoli posti, rispettivamente, dagli articoli 29 e 30 del regolamento. Fra questi ultimi (art. 30) si rammentano il vincolo di destinazione dei beni immobili e mobili e le

caratteristiche dell’investimento per un periodo di 3 anni per le piccole e medie imprese e di 5 anni per quelle grandi a decorrere dalla data di conclusione dell’investimento e di altrettanti anni per il mantenimento del personale assunto, a decorrere dalla data di assunzione. Inoltre, gli investimenti eseguiti da imprese aventi sede fuori dal Friuli Venezia Giulia hanno un vincolo di destinazione di almeno 7 anni, decorrente dalla data di conclusione dell’investimento. Si rammenta, infine che i casi di annullamento, revoca e rideterminazione del contributo, come i controlli e le verifiche tecniche e amministrative durante l’intero procedimento contributivo sono disciplinati dagli articoli 32 e 33 del regolamento, ai cui testi si rinvia. Copia di tutti gli atti citati, altre informazioni e approfondimenti possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione, raccomandando, sin da ora, una accurata lettura del regolamento, qualora si voglia procedere all’utilizzo di questo strumento agevolativo.

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(AdT)


Veicoli non inquinanti ecobonus 2024 incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 53/ MM del 1° febbraio 2024 per ricordare che, con circolare del 28 dicembre 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha previsto gli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti per l’annualità 2024 (dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024). La misura contributiva oggetto della presente è autonoma rispetto a quelle assunte in precedenza dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e illustrate nelle ns. precedenti circolari associative n. 88/AdT del 6 marzo 2023 e n. 377/AdT del 30 novembre 2023. Salvo esaurimento delle risorse disponibili, gli incentivi sono concessi, tra l’altro, alle piccole e medie imprese, ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio e in conto terzi, per l’acquisto di veicoli commerciali appartenenti alle categorie N1 (veicoli destinati al trasporto di merci aventi una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate) e N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate), nuovi di fabbrica,

ad alimentazione esclusivamente elettrica, previa contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4. Al fine di dare riscontro alla sussistenza dei requisiti richiesti, l’impresa beneficiaria del contributo dovrà presentare dichiarazioni sostitutive, ex D.P.R. n. 445/2000, aventi ad oggetto rispettivamente: - il possesso dei requisiti di PMI e - l’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, corredate da copia del documento d’identità in corso di validità dell’acquirente. Gli incentivi sono pari a: per i veicoli N1 - euro 4.000,00 fino a 1,5 tonnellate; - euro 6.000,00 superiori 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; per i veicoli N2 - euro 12.000,00 da 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate; - euro 14.000,00 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate. L’incentivo di cui trattasi viene riconosciuto all’impresa beneficiaria dalla concessionaria di vendita del/i veicolo/i come minor prezzo applicato in fattura. Questo contributo non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento.

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Incentivi per la realizzazione di Proof of Concept pr fesr 2021-2027. sovvenzioni a fondo perduto per progetti di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale Si fa seguito alla circolare assoiativa prot. n. 52/ MM del 31 gennaio 2024 per rammentare che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1974 del 7 dicembre 2023 è stato approvato il bando A1.3.1 che definisce i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la realizzazione di progetti rappresentati da Proof of Concept (PoC)”. I PoC sono progetti di ricerca industriale o sviluppo sperimentale finalizzati al consolidamento e all’implementazione del potenziale innovativo dei risultati ottenuti da precedenti attività di ricerca e sviluppo nell’ambito della

aree della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione FVG, tramite l’innalzamento del livello di maturità tecnologica per giungere a prodotti e servizi innovativi finalizzati all’ingresso sul mercato. Come previsto dall’art. 15 del bando, per la presentazione delle domande è prevista l’apertura di sportelli periodici annuali, fino all’esaurimento delle risorse stanziate, secondo le seguenti scadenze: a) dalle ore 10.00 del 15 gennaio alle ore 16.00 del 15 marzo; b) dalle ore 10.00 del 15 maggio alle ore 16.00 del 15 luglio; c) dalle ore 10.00 del 15 settembre alle ore 16.00 del 15 novembre. L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento.

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Amianto. Contributi regionali per rimozione e smaltimento presentazione domande dal 1° al 29 febbraio 2024

Premessa Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 59/AdT del 5 febbraio 2024 per rammentare che dal 1° al 29 febbraio 2024 è possibile presentare le domande per il contributo, di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, art. 4, commi 30-34, per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di imprese situati sul territorio regionale. Con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2017 n. 0168/Pres., pubblicato sul B.U.R n. 31 del 2 agosto 2017, è stato adottato il regolamento di esecuzione. Successivamente, la legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 ha modificato l’art. 4, co. 30 della citata l.r. 25/2016, estendendo l’accesso ai contributi alle imprese che non sono proprietarie dell’immobile su cui viene effettuato l’intervento. A tal fine è necessario ottenere e allegare alla domanda l’autorizzazione del proprietario dell’immobile a realizzare l’intervento stesso. Successivamente, la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019), art. 4, co.7, modificando l’art. 4, co. 30 della l.r. 25/2016, consente di contribuire anche il solo smaltimento dell’amianto, purché riconducibile ad edifici sedi di imprese. Infine, con decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2024, n. 02/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 4 del 24 gennaio 2024 sono state apportate nuove modifiche al citato regolamento di esecuzione, delle quali si terrà conto nella sottostante sintesi dello strumento agevolativo. Queste modifiche, entrate in vigore il 25 gennaio 2024, introducono disposizioni più restrittive sotto il profilo tecnico e procedurale rispetto alla preesistente disciplina regolamentare e introducono e disciplinano le fattispecie che comportano una revoca del beneficio.

Beneficiari Beneficiarie dei contributi sono le micro, le piccole

imprese e medie imprese nonché le grandi imprese, che risultino attive nel registro delle imprese delle CCIAA competenti per territorio fino alla fase di rendicontazione ed erogazione del contributo. Sono, invece, escluse: - le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelle sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; - le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; - le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica); - le imprese che gestiscono servizi pubblici locali; - gli enti pubblici economici e altre imprese pubbliche.

Iniziative agevolabili e spese ammissibili Sono agevolabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese, intendendosi con questo termine anche le imprese non proprietarie dell’immobile in cui sono insediate e sul quale viene eseguito l’intervento. Sono ammesse a contributo le spese: - necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti all’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza; - necessarie anche al solo smaltimento di materiali contenenti amianto; - relative ad analisi di laboratorio; - per la redazione del piano di lavoro di cui all’art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); - connesse all’attività di certificazione della spesa per l’importo massimo di 500 euro.

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Tutte le spese, al netto dell’I.V.A., devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. L’eventuale presentazione all’Azienda sanitaria competente per territorio del piano di lavoro di cui sopra in data precedente alla presentazione della domanda comporta, invece, la sola esclusione della relativa spesa. Non sono ammesse le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso e a interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto, come neppure lo smaltimento dell’amianto non in opera; disposizione questa che sembra svuotare la facoltà riconosciuta dal citato art. 4, co. 7 della l.r. 29/2018 (v. sopra). Nemmeno sono ammesse le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, fra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo (divieto generale di contribuzione).

Forma e misura dell’agevolazione Il contributo è concesso secondo il regime “de minimis” nelle seguenti misure: a) microimprese: 50% della spesa ammessa nel limite massimo di 15.000 euro; b) piccole e medie imprese: 40% della spesa ammessa nel limite massimo di 30.000 euro; c) grandi imprese: 30% della spesa ammessa nel limite massimo di 40.000 euro. Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi finalità analoghe nei limiti dell’importo dell’agevolazione e salvo che questi non ne interdicano il cumulo, come nel caso dei contributi di cui all’avviso pubblico Isi Inail 2023 per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto.

Presentazione della domanda La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante della medesima o da altro soggetto delegato, pena l’inammissibilità, e in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, va presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati (ambiente@certregione.fvg.it) dal 1° al 28 febbraio di ogni anno - dal 1° al 29 febbraio 2024, essendo questo anno bisestile -, utilizzando esclusivamente il modello di cui all’all. A al regolamento, disponibile sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it). Si evidenzia che la “graduatoria” delle domande

sarà formata dall’ordine cronologico di ricevimento delle stesse. La domanda va corredata dalla seguente documentazione: a) relazione descrittiva dell’intervento da realizzare con indicazione della quantità di materiale da rimuovere, completa del cronoprogramma di esecuzione dell’intervento; b) preventivo dettagliato di spesa, redatto con riferimento alle spese ammissibili a contributo (v. sopra); c) 2 fotografie dell’immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto; d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante: - sede legale o unità operativa nella quale si realizza l’intervento; - la proprietà dell’edificio oggetto dell’intervento ovvero, qualora l’impresa non sia proprietaria dell’immobile, la dichiarazione del proprietario dell’immobile che autorizza l’intervento; - il possesso dei requisiti di micro, piccola e media impresa; - l’inesistenza di procedure di liquidazione o concorsuali in corso; - il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003 n. 18; - il non avere l’impresa riportato sanzione interdittive (v. sopra); - l’autonomia dell’impresa e l’insussistenza di rapporti di associazione o collegamento con altre imprese ovvero l’indicazione di tali rapporti; - l’insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell’intervento per il quale si chiede il contributo oppure la sussistenza di ulteriori contributi pubblici con specificazione del relativo importo; - il non aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei 2 esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis” oppure di aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei 2 esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis” con l’indicazione dell’importo; e) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, ove la domanda o le dichiarazioni sostitutive ad essa allegate non siano sottoscritte con firma digitale; f) nel caso in cui l’immobile non sia di proprietà dell’impresa, dichiarazione del proprietario dell’immobile attestante l’autorizzazione all’iniziativa con allegata copia della carta d’iden-

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tità dell’investitore, qualora la sottoscrizione non sia stata resa con firma digitale. Prescrizione analoga a quella prevista alla lett. f) opera anche nel caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto terzo delegato. È possibile presentare più domande in ragione della sede legale e di ciascuna unità operativa oggetto di intervento. Nel caso in cui nella medesima sede o unità operativa sia necessario rimuovere e smaltire sia amianto compatto che friabile, vanno presentate due distinte domande.

Istruttoria delle domande e concessione del contributo In via preliminare il Servizio verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso al contributo nonché la completezza della domanda; eventualmente, richiede le necessarie integrazioni fissando un termine, a pena di decadenza, non superiore a 15 giorni. Il contributo viene concesso con procedimento valutativo a “graduatoria” (più propriamente un elenco) nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio regionale per l’anno di riferimento. La “graduatoria” delle domande di contributo è formata dall’ordine cronologico di ricevimento, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio PEC attestante la ricezione da parte della Direzione centrale competente in materia di ambiente. È in ogni caso data priorità alle domande aventi ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di amianto friabile. La “graduatoria” delle domande ammesse e l’elenco di quelle non ammesse a contributo è pubblicato sul B.U.R. e sul citato sito web della Regione. Il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell’intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo. Il contributo è concesso con decreto dirigenziale entro 120 giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande. La domanda ammessa a beneficio, ma non totalmente finanziabile a causa dell’insufficienza delle risorse stanziate, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti entro il termine assegnato, a pena di decadenza, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo.

Rendiconto ed erogazione del contributo Il contributo è erogato a fronte della presentazione della documentazione di rendiconto entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della

medesima. L’impresa beneficiaria, a pena di decadenza dal contributo, è tenuta a presentare entro 24 mesi, inclusivi di eventuale richiesta di proroga non superiore a 6 mesi, dalla data del decreto di concessione del contributo la seguente documentazione giustificativa della spesa: a) fatture intestate al beneficiario, corredate dai documenti attestanti l’avvenuto pagamento e contenenti l’indicazione dell’immobile oggetto dell’intervento e l’indicazione dettagliata delle spese voce per voce; b) 2 fotografie attestanti lo stato dell’immobile dopo l’intervento; c) copia del piano di lavoro e documentazione attestante l’avvenuto invio all’Azienda sanitaria territorialmente competente; d) attestato di convalida del piano di lavoro generato dall’applicativo Medicina del lavoro amianto con indicazione dell’ID-Unità ove presente (sic). In luogo della documentazione di cui alla lett. a) il rendiconto della spesa può essere assolto mediante attività di certificazione, presentando altresì i documenti giustificativi della spesa relativa medesima. La richiesta di proroga è sottoscritta dal legale rappresentante e inoltrata esclusivamente tramite PEC; ad essa va allegata copia della carta d’identità del sottoscrittore, salvo che non sia stata firmata digitalmente. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa all’agevolazione, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

Revoche Il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato, in particolare, a seguito di: - rinuncia del beneficiario; - mancata presentazione della documentazione richiesta a rendiconto entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo; - inizio dell’intervento prima della presentazione della domanda; - falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario; - difformità sostanziale tra l’iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto dell’atto di concessione; - mancata regolarizzazione od integrazione della rendicontazione entro il termine assegnato; - mancanza dei requisiti riguardanti gli interventi e i beneficiari.

Controlli Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquina-

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ti può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco nel corso della realizzazione dell’intervento, sia attraverso verifiche documentali. Copia del regolamento, unitamente ad ogni altra

informazione o assistenza, può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione.

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Rimozione e smaltimento di amianto di imprese cessate contributi. termini per la presentazione delle domande: 1° gennaio - 31 agosto 2024 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 57/ AdT del 2 febbraio 2024 per segnalare, per opportuna conoscenza, che, a norma dell’art. 4, co. 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017) dal 1° gennaio al 31 agosto di ogni anno sono aperti i termini per la presentazione di domande alla Regione Friuli Venezia Giulia di contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di culto, da sedi di associazioni senza scopo di lucro e da imprese che abbiano cessato l’attività. Beneficiarie sono: a) le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dallo Stato italiano; b) le associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività d’impresa; c) le persone fisiche, proprietari o comproprietari, di edifici già sedi di imprese cessate. Sono ammissibili a contributo: - le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto; - le spese necessarie per le analisi di laboratorio; - le spese per la redazione del piano di lavoro; - l’IVA; - le spese inerenti all’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza. Le spese devono essere sostenute in data successiva a quella della presentazione della domanda. Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto. Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa ammissibile per un importo massimo di 15.000 euro.

Per l’anno in corso la domanda di contributo, assolta l’imposta di bollo, è presentata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati (PEC: ambiente@certregione.fvg.it) dal 1° gennaio al 31 agosto 2024 utilizzando esclusivamente il modello di domanda disponibile alla pagina web https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA44/ Per l’erogazione del contributo il beneficiario entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione deve presentare la seguente documentazione giustificativa della spesa corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità della documentazione fornita in copia: - elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, se il beneficiario è un’associazione senza scopo di lucro, oppure documentazione giustificativa della spesa intestata al beneficiario negli altri casi; - attestato di convalida del piano di lavoro intestato al beneficiario, generato dall’applicativo “Medicina del Lavoro Amianto” (Me.L.Am.) con indicazione dell’ID - Unità ove presente. Il beneficiario con la presentazione del rendiconto comunica, altresì, le modalità di pagamento del contributo. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a incentivazione, il contributo è proporzionalmente rideterminato. Il termine di presentazione della documentazione di rendiconto può essere prorogato, ma per un periodo complessivamente non superiore a 24 mesi dalla data di concessione del contributo. Quanti fossero interessati al beneficio in oggetto possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Produzione di idrogeno rinnovabile in aree dismesse differimento del termine per la presentazione delle proposte progettuali ai fini della concessione delle agevolazioni Facendo seguito alle nostre circolari associative prot. n. 20/MM del 12 gennaio 2024 e prot. n. 48/ MM del 25 gennaio 2024, con le quali si è data notizia dell’avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di

impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, si comunica che, con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo del 19 gennaio 2024, n. 2092, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2024, il termine ultimo del 2 febbraio 2024, ore 24.00, originariamente fissato per la presentazione delle proposte, è stato differito alle ore 24.00 del 22 febbraio 2024. L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento.

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(MM)


Nuove regole sugli aiuti “de minimis” nota del mediocredito centrale

Si fa seguito alle circolari associative prot. 397/AdT del 20 dicembre 2023 e prot. n. 44/MM del 24 gennaio 2024 per ricordare che l’1 gennaio 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2023/2831 che ridefinisce la normativa “de minimis”. Nello specifico, l’importo massimo degli aiuti “de minimis” concedibili da uno Stato membro a un’unica impresa passa da euro 200.000,00, nell’arco di tre esercizi finanziari, a euro 300.000,00, nell’arco di tre anni. Il triennio da prendere ora in considerazione è quello precedente alla data di concessione del nuovo aiuto (c.d. “triennio mobile”). Inoltre, il nuovo Regolamento non prevede, come

in passato, disposizioni specifiche per le imprese operanti nel settore dei trasporti. Pertanto, dall’1 gennaio 2024, anche a queste ultime imprese è applicabile il massimale di euro 300.000,00 nel triennio (anziché euro 100.000,00), nonché alle stesse è, altresì, consentito l’utilizzo degli aiuti “de minimis” per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Alla luce di ciò, Mediocredito Centrale, con circolare n. 2/2024, ha comunicato che, a seguito dell’”abolizione delle condizioni specifiche previste per l’autotrasporto, per le imprese di questo settore è possibile presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi del nuovo Regolamento de minimis anche per operazioni finalizzate all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto”. L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento.

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Bando per imprenditoria femminile concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di progetti di imprenditoria femminile Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 39/ MM del 19 gennaio 2024 per ricordare che, con avviso pubblico della regione Friuli Venezia Giulia 2023/2024 del 29 dicembre 2023, è stato reso noto che, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 312 del 23 dicembre 2011, e successive modifiche (di seguito “regolamento DPReg 312/2011 s.m.”), in attuazione dell’art. 2, commi 85 e 86, della legge regionale n. 11 dell’11 agosto 2011, a decorrere dalle ore 9.15 del 13 febbraio 2024 alle ore 16.30 del 13 marzo 2024 possono essere presentate le domande per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di progetti di imprenditoria femminile. La presente circolare recepisce le modifiche in ultimo apportate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione FVG n. 0179/ Pres. del 30 ottobre 2023 (di seguito “regolamento DPReg n. 0179 del 30/10/2023”) al regolamento DPReg 312/2011 s.m.

1. Regime d’aiuto e cumulo degli incentivi con altre agevolazioni I contributi a fondo perduto a sostegno dei progetti di imprenditoria femminile sono concessi in osservanza delle condizioni previste in materia di “de minimis”. Detti contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, inclusi i contributi già concessi a valere sul medesimo regolamento DPReg 312/2011 s.m. relativi a domande presentate sui precedenti avvisi pubblici. Fermo restando il rispetto di quanto previsto per

il regime d’aiuto “de minimis”, il divieto di cumulo non opera in relazione a: a) incentivi di cui alle “Prime misure per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - legge regionale n. 3/2020, art. 3 bis; b) finanziamenti agevolati di cui alle “Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese” - legge regionale n. 2/2012; c) incentivi di cui alle “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” – decreto legge n. 69/2013, art. 2; d) aiuti concessi dai soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi di cui alle “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici” – decreto legge n. 269/2003, art. 13; e) eventuali aiuti concessi dai soggetti che gestiscono fondi pubblici di garanzia.

2. Soggetti beneficiari Possono presentare domanda e beneficiare dei contributi le nuove imprese femminili. Per impresa femminile s’intende: a) l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne; b) la società cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne; c) l’impresa individuale il cui titolare è una donna; d) la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna; e) la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società. Per nuova impresa s’intende: l’impresa iscritta da meno di 36 mesi al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo. Non è considerata nuova: a) l’impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese iscritte da 36 o più mesi al registro delle imprese alla data della presentazione della domanda di contributo; b) la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti iscritte da 36 o più mesi al

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registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo; c) l’impresa che è stata costituita tramite conferimento d’azienda o di ramo d’azienda da parte di impresa preesistente iscritta da 36 o più mesi al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo. Requisiti ulteriori che le nuove imprese femminili devono presentare per beneficiare del contributo: a) iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese competente per territorio; b) dimensione di PMI; c) sede legale o unità operativa, presso cui è realizzato il progetto, situata nel territorio regionale; d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali.

3. Progetti finanziabili e spese ammissibili Sono finanziabili i progetti di imprenditoria femminile realizzati presso la sede legale o le unità operative dell’impresa beneficiaria situate nel territorio regionale. Per progetti di imprenditoria femminile s’intende: - l’insieme complesso costituito da investimenti, attività e costi collegati all’avvio e al primo periodo di attività dell’impresa femminile. Sono ammissibili le spese di costituzione e di primo impianto sostenute dal soggetto richiedente sia prima che dopo la presentazione della domanda, come dettagliate all’art. 8 del regolamento DPReg 312/2011 s.m. Le spese non ammissibili sono elencate all’art. 9 del medesimo regolamento. Di seguito il link per la consultazione delle spese ammissibili e di quelle non ammissibili: https:// lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Dettaglio.aspx?Id=5560

4. Risorse complessive messe a disposizione, intensità del contributo e ammontari rispettivamente minimo e massimo Le risorse complessive a disposizione ammontano a euro 1.100.000,00 ripartite tra i quattro territori provinciali. Il contributo concesso è pari al 50% della spesa ammissibile, salvo che la nuova impresa femminile abbia richiesto un’intensità minore.

L’ammontare minimo del contributo è pari ad euro 2.500,00, mentre l’ammontare massimo è pari ad euro 30.000,00. Se a seguito di istruttoria, il contributo ammissibile è inferiore ad euro 2.500,00, la relativa domanda viene archiviata. Di un tanto è data comunicazione all’impresa femminile richiedente.

5. Dove e come presentare la domanda di contributo La domanda di contributo - va presentata dall’impresa richiedente alla Camera di Commercio competente per territorio (articolazione dello sportello relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o l’unità operativa in cui è realizzato il progetto di imprenditoria femminile – di seguito “soggetto gestore”); - deve essere redatta secondo il Mod. SDAF 2324 allegato al bando; - va inviata a mezzo PEC.

6. Concessione del contributo Il soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di contributo secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. All’esito positivo dell’istruttoria, il contributo è concesso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. La comunicazione del provvedimento di concessione del contributo all’impresa beneficiaria è effettuata entro i 15 giorni successivi.

7. Termine di rendicontazione I progetti di imprenditoria femminile devono essere rendicontati nel termine e con le modalità indicate nel provvedimento di concessione del contributo. In ogni caso, i progetti devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo. È possibile la proroga del termine di rendicontazione per un periodo massimo di 60 giorni, purché la relativa richiesta sia motivata e presentata prima dello scadere del medesimo termine.

8. Termine di liquidazione del contributo Il contributo è liquidato entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte del soggetto gestore.

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È possibile la liquidazione anticipata del contributo in misura non superiore al 70% dell’importo complessivo, previa presentazione di corrispondente domanda corredata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi. Nel caso di contributo pari o inferiore a euro 15.000,00, la liquidazione anticipata non richiede la garanzia fideiussoria.

b) mantenimento della sede o dell’unità operativa, oggetto del progetto di imprenditoria femminile, attiva nel territorio regionale; c) permanenza del requisito di impresa femminile; d) mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto di contributo.

9. Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

S’invitano gli Associati interessati alla presentazione della domanda alla consultazione integrale dei dispositivi applicabili sul sito della Regione FVG. L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi nel corso dell’attuazione del progetto di imprenditoria femminile e nei 3 anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione: a) iscrizione nel registro delle imprese;



Pag. 44 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 2 - 31 gennaio 2024

(MM)


Welfare aziendale ticket compliments e shopping fuel: erogabili fino a 2.000 euro esentasse per il 2024

Oltre ai Ticket Compliments sono disponibili anche i seguenti prodotti/servizi ticket Edenred:

Shopping Fuel Si tratta di un buono carburante accettato nelle stazioni di servizio Q8 in tutta Italia.

TICKET RESTAURANT Si comunica che il limite di esenzione fiscale e contributiva per i pacchetti Ticket Compliments di Edenred per il 2024 è stato aumentato a 1.000 euro per tutti e 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico. Si tratta di una novità introdotta dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, cd “Legge di Bilancio 2024”, all’art. 1, comma 16. Per approfondimenti e per i profili operativi si rinvia alla nostra circolare nr. 21 del 12 gennaio 2024. Di seguito riepiloghiamo le 4 tipologie di servizio/ prodotto Ticket Compliments:

Sono servizi sostitutivi di mensa in formato cartaceo (esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 4 euro al giorno con iva al 4% detraibile) o elettronico (esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 8 euro al giorno con IVA al 4% detraibile).

TICKET WELFARE

4. SELECTION

I ticket Welfare sono utilizzabili dalla piattaforma Welfare associativa con ingresso dal nostro sito Internet www.confapifvg.it e permettono di ampliare la rete di spendibilità per l’istruzione dei figli (testi scolastici, rette, tasse di frequenza, mense) le prestazioni sanitarie (servizi sanitari in centri medici e dentistici), la cura dei familiari (baby-sitter, badanti, campus scolastici, case di cura), sport e benessere (palestre, piscine, centri sportivi e termali), tempo libero (viaggi, parchi tematici, spettacoli), cultura e formazione (corsi di lingue e per il tempo libero, formazione personale e professionale). Il ticket Welfare, come da normativa, è fiscalmente deducibile ed è spendibile presso una rete di strutture già convenzionate o da convenzionarsi su segnalazione del dipendente. L’importo assegnato dall’Azienda viene convertito in voucher e utilizzato dal dipendente attraverso tre semplici passaggi: - si seleziona il servizio che si desidera; - la piattaforma genera il voucher che è spendibile per la specifica prestazione e per l’importo esatto della prestazione stessa; - il dipendente utilizza il voucher che può essere stampato o utilizzato direttamente online.

È l’alternativa al buono acquisto Top Premium per conciliare lo shopping con la possibilità di fare il pieno di carburante presso distributori convenzionati. Selection è utilizzabile anche per la spesa alimentare, gli acquisti di elettronica, la profumeria e l’arredamento in 20.000 punti vendita.

È possibile trovare i propri punti vendita attraverso il motore di ricerca dovecompro.edenred.it per scoprire dove e come utilizzare i ticket. Di seguito i nostri referenti per i diversi prodotti/ servizi:

1. SELECTION EASY Si tratta di un buono acquisto dedicato alla spesa al supermercato e al pieno di carburante accettato in oltre 14.000 punti vendita tra cui le stazioni di servizio Q8.

2. SPESA La scelta ideale per la spesa quotidiana utilizzabile in 15.000 supermercati e alimentari in tutta Italia.

3. TOP PREMIUM Offre la massima libertà di scelta grazie ad un network selezionato di oltre 24.000 punti shopping in tutta Italia per poter fare la spesa al supermercato, lo shopping per abbigliamento e accessori, elettronica, ottica, arredamento, profumeria, cosmetici, acquisti per lo sport, acquisti per la casa e spese per viaggi.

Pag. 45 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2024


-

-

dott. Alessandro Giachin e dott. Enrico Iaquinta per gli aspetti normativi e contrattuali dell’istituto e per i ticket Welfare (tel. 0432 507377 – mail: lavoro@confapifvg.it); signora Barbara Vergolin per gli ordini dei Ticket Compliments e Ticket Restaurant (tel.

Pag. 46 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2024

-

0432 507377 – mail: welfare@confapifvg.it); dott. Francesca Bresolin per la piattaforma associativa (Tel. 0432 507377 – e-mail: amministrazione@confapifvg.it). (AG-BV)


CCNL PMI metalmeccaniche CONFAPI erogazione welfare contrattuale febbraio 2024

In base all’accordo sottoscritto da UNIONMECCANICA CONFAPI con le OO.SS. del 26 maggio 2021, le aziende che applicano il CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica CONFAPI, entro il 29 febbraio 2024, dovranno mettere a disposizione dei propri lavoratori strumenti di welfare del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2024, così come previsto dall’articolo 52. Il valore di 200 euro dovrà essere riconosciuto,

Pag. 47 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2024

senza ri-proporzionamento per i lavoratori parttime, una sola volta all’anno in caso di reiterazione del rapporto di lavoro con il lavoratore presso la medesima azienda. Hanno diritto al welfare contrattuale i lavoratori, non in prova, in forza al 1° gennaio 2024 o successivamente entro il 31 dicembre, con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con almeno tre mesi di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita nell’anno di riferimento. Per approfondire il tema del welfare in azienda si rinvia alle nostre circolari nr. 21 del 12 gennaio 2024 e al testo pubblicato su questo stesso numero del notiziario. A titolo esemplificativo si riportano le tabelle degli strumenti welfare estratte dal CCNL. (AG)


OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. f del TUIR. Regime fiscale e contributivo: non soggetti. Soggetti beneficiari: dipendenti e i familiari anche se non fiscalmente a carico. Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro): • Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati. • Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore). • Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica. • Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto). FINALITÀ

SERVIZI

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

-

Corsi extraprofessionali. Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingue). Servizi di orientamento allo studio.

RICREAZIONE

-

Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv, ... Abbonamenti o ingressi a palestre, impianti sciistici, Spa, ... Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani, ... Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza. Biglietteria e prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze. Attività culturali (mostre e musei). Biblioteche Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli, ...).

ASSISTENZA SOCIALE

-

Assistenza domiciliare. Badanti. Case di riposo (R.S.A.).

ASSISTENZA SANITARIA

-

Checkup medici. Visite specialistiche. Cure odontoiatriche. Terapie e riabilitazione. Sportello ascolto psicologico.

CULTO

-

Pellegrinaggi (pacchetti completi).

BENI E SERVIZI IN NATURA Riferimento normativo: Art. 51, comma 3 del TUIR. Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 258,23 euro annui. Solo per il 2024 la soglia di esenzione contributiva e fiscale è stata alzata a 1.000 euro per tutti e 2.000 per i lavoratori con figli a carico. ATTENZIONE: Se il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente eccede nell’anno tale limite, l’intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione. Soggetti beneficiari: dipendenti Modalità di erogazione: • Beni e servizi prodotti dall’azienda o erogati da terzi convenzionati. • Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica. • Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi. ESEMPLIFICAZIONI

-

Buoni spesa per generi alimentari. Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico). Buoni spesa per acquisti vari. Buoni carburante. Ricariche telefoniche.

Pag. 48 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2024


SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE E PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI Riferimento normativo: Art. 51 comma 2 lett. f-bis, f-ter del TUIR. Regime fiscale e contributivo: non soggetti. Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico. Modalità di erogazione: • Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati. • In questi casi è ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione. • Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica. • Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto). FINALITÀ

SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, ANCHE IN ETÀ PRESCOLARE

SERVIZI

-

Asili nido. Servizi di baby-sitting. Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore. Università e Master. Libri di testo scolastici e universitari.

SERVIZI INTEGRATIVI, DI MENSA E TRASPORTO CONNESSI ALL’EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

-

Doposcuola o Pre-scuola. Buono pasto mensa scolastica. Scuolabus, gite didattiche. Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/ lingua italiana per bambini stranieri, ...).

LUDOTECHE E CENTRI ESTIVI E INVERNALI

-

Spese per frequentazione di campus estivi e invernali. Spese per frequentazione di ludoteche.

BORSE DI STUDIO

-

Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio.

-

Badanti. Assistenza domiciliare. Case di riposo (R.S.A.). Case di cura.

SERVIZI DI ASSISTENZA AI FAMILIARI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI

 

Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni). Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua - è richiesta certificazione medica).

SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL POSTO DI LAVORO Riferimento normativo: Art. 51, comma 2, lett. d) del TUIR. Regime fiscale e contributivo: non soggetti. Soggetti beneficiari: dipendenti. Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro): • Servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o forniti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore.

Pag. 49 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2024


CCNL materiali da costruzione buiti (assunti fino al 15 del mese rateo dovuto al 100%, assunti dal 16 del mese rateo non dovuto). L’importo è uguale per tutti i livelli di inquadramento, per i lavoratori part-time va riproporzionato sulla base dell’orario effettivo. L’una tantum andrà corrisposta ai lavoratori assenti per qualsiasi causa (congedo obbligatorio per maternità/ paternità, congedo parentale, aspettativa, anche se non retribuita) nel periodo di maturazione, ma in forza alla data di erogazione. L’una tantum è omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti e indiretti, è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è di competenza dell’anno di erogazione. La somma è assorbibile solo da importi erogati a titolo di acconto futuri aumenti contrattuali (o denominati in modo equivalente) già riconosciuti. Pertanto la stessa non potrà essere assorbita dai superminimi individuali.

cemento, lapidei, laterizi. tabelle retributive e una tantum dal 1° gennaio 2024

Con l’accordo di rinnovo del 25 gennaio 2024 è stata definita la parte economica del CCNL “Materiali da costruzione” per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, manufatti in cemento e laterizi, sottoscritto da CONFAPI-ANIEM e Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil.

Una tantum Ai lavoratori in forza nel mese di erogazione verrà corrisposta un’una tantum pari a 600,00 euro a copertura del periodo di vacanza contrattuale, secondo le seguenti modalità: - € 300,00 - Febbraio 2024; - € 150,00 - Aprile 2024; - € 150,00 - Settembre 2024. La maturazione dell’una tantum è legata al rapporto di lavoro nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre. Per i lavoratori assunti in detto periodo di riferimento, gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retri-

Minimi tabellari

Sono stati definiti i nuovi importi mensili dei minimi tabellari con decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025, suddivisi per categoria merceologica. Il testo della circolare esplicativa di Confapi Aniem e dell’accordo economico 25 gennaio 2024 sono consultabili sul nostro sito www.confapifvg.it. L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento. (AG)

Lapidei

Livello

Parametro

Minimi retributivi al 31/12/2023

Aumenti retributivi al 01/01/2024

Minimi retributivi al 01/01/2024

Aumenti retributivi al 01/01/2025

Totale aumenti retributivi

Minimi retributivi al 01/01/2025

8

100

1.540,78

63,31

1.604,09

27,13

90,44

1.631,22

7

118

1.717,02

74,70

1.791,72

32,02

106,72

1.823,74

6

128

1.819,99

81,03

1.901,02

34,73

115,76

1.935,75

5

136

1.902,18

86,10

1.988,28

36,90

123,00

2.025,18

4

146

1.974,54

92,43

2.066,97

39,61

132,04

2.106,58

3

154

2.073,45

97,49

2.170,94

41,78

139,28

2.212,73

2

189

2.426,94

119,65

2.546,59

51,28

170,93

2.597,87

1

210

2.615,87

132,95

2.748,82

56,98

189,92

2.805,79

Pag. 50 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2024


Laterizi

Livello

Parametro

Minimi retributivi al 31/12/2023

Aumenti retributivi al 01/01/2024

Minimi retributivi al 01/01/2024

Aumenti retributivi al 01/01/2025

Totale aumenti retributivi

Minimi retributivi al 01/01/2025

AS

220

2.626,69

118,09

2.744,78

43,68

161,77

2.788,46

A

185

2.288,70

99,30

2.388,00

36,73

136,03

2.424,73

B

151

1.960,41

81,05

2.041,46

29,98

111,03

2.071,44

CS

143

1.879,33

76,76

1.956,09

28,39

105,15

1.984,48

C

136

1.813,58

73,00

1.886,58

27,00

100,00

1.913,58

D

126

1.721,55

67,63

1.789,18

25,01

92,65

1.814,20

E

117

1.632,33

62,80

1.695,13

23,23

86,03

1.718,36

F

100

1.470,12

53,68

1.523,80

19,85

73,53

1.543,65

Cemento Area professionale

Direttiva

Concettuale

Specialistica

Qualificata Esecutiva

Parametro

Livello

Minimi retributivi al 31/12/2023

Aumenti retributivi al 01/01/2024

Minimi retributivi al 01/01/2024

Aumenti retributivi al 01/01/2025

Minimi retributivi al 01/01/2025

210

3

2.631,34

124,95

2.756,29

53,55

2.809,84

188

2

2.409,31

111,86

2.521,17

47,94

2.569,11

172

1

2.243,83

102,34

2.346,17

43,86

2.390,03

163

3

2.154,09

96,99

2.251,08

41,57

2.292,64

157

2

2.094,59

93,42

2.188,01

40,04

2.228,04

149

1

2.011,36

88,66

2.100,02

38,00

2.138,01

140

3

1.921,51

83,30

2.004,81

35,70

2.040,51

134

2

1.861,20

79,73

1.940,93

34,17

1.975,10

129

1

1.810,78

76,76

1.887,54

32,90

1.920,43

121

2

1.727,95

72,00

1.799,95

30,86

1.830,80

116

1

1.678,52

69,02

1.747,54

29,58

1.777,12

100

1

1.526,25

59,50

1.585,75

25,50

1.611,25

Pag. 51 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2024


Certificazione unica

approvato il modello per il 2024

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 8253 del 15 gennaio 2024 ha approvato la Certificazione Unica 2024, il frontespizio e il quadro CT per la trasmissione telematica dei dati relativi ai redditi corrisposti nel 2023, nonché le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche. I soggetti tenuti alla trasmissione sono i datori di lavoro, gli enti pensionistici e gli altri sostituti d’imposta che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte, nonché i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti che intervengono nelle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria. La trasmissione telematica delle certificazioni deve avvenire entro il 16 marzo 2024, con riferimento ai dati relativi all’anno 2023. In caso di errata trasmissione, sostituzione o annullamento, la sanzione non si applica se l’invio corretto è ef-

Pag. 52 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2024

fettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza. La trasmissione telematica deve avvenire secondo le modalità e le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A del provvedimento. Tra le novità del modello segnaliamo che per le erogazioni in natura (punti 581 e 601) occorre indicare l’importo dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico per i quali l’art. 40 del D.L. 48/2023, cd. “Decreto Lavoro”, ha previsto, relativamente al periodo d’imposta 2023, la non concorrenza alla formazione del reddito del valore dei fringe benefit se di importo uguale o inferiore a 3.000 euro. Nel novero dei fringe benefit sono comprese anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori con figli a carico per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Qualora il benefit sia costituito da buoni carburante di cui all’art. 1 del D.L. 5/2023, occorre riportare l’importo di tali erogazioni nei punti 583 e 603. Nella ipotesi in cui il buono carburante sia superiore a 200 euro, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria. L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento. (AG)


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INPS: integrazioni salariali e Naspi mese di gennaio e qualora non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare la loro posizione, senza oneri aggiuntivi, entro il 16 aprile 2024. Rinviando alla Circolare in commento per tutti i dettagli, https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio. circolari-e-messaggi.2024.01.circolare-numero25-del-29-01-2024_14456.html, si evidenzia:

massimali per il 2024

Si informa che l’INPS, con circolare nr. 25 del 29 gennaio 2024, ha comunicato le misure, in vigore dal 1° gennaio 2024, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e Naspi. I datori di lavoro sono tenuti ad applicarli sin dal

CIGO, CIGS E FIS Nella tabella che segue si riportano gli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale:

Trattamenti di integrazione salariale Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

1.392,89

1.311,56

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali) Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

1.671,48

1.573,86

NASPI E DIS-COLL La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione è pari a 1.425,21 euro per il 2024.

Pag. 54 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2024

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro. (EI)


Riduzione contributiva per il settore dell’edilizia -

pubblicate le istruzioni operative

L’INPS con la circolare numero 13 del 17 gennaio 2024 ha fornito le istruzioni operative per applicare la riduzione contributiva a favore delle Imprese edili prevista dall’art. 29 del. D.L. 224/1995 e successive modificazioni, a seguito del Decreto del Ministero del Lavoro del 13 dicembre scorso che confermava la misura per il 2023. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, agli operai occupati per 40 ore a settimana, relativamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Spetta alle Imprese classificate nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11.301 a 11.305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41.301 a 41.305, nonché caratterizzati dai codici Ateco da 41.20.00 a 43.99.09. La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori ai quali si applicano specifiche agevolazioni contributive che non ammettono il cumulo con altre riduzioni, come per esempio l’incentivo per l’assunzione di under 36 (Legge 197/2022) e l’incentivo strutturale per l’assunzione di giovani under 30 (Legge 205/2017). L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

Pag. 55 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2024

possesso del DURC in corso di validità; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - rispetto della normativa in materia di lavoro e degli altri obblighi di legge; - i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione. I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva entro il 15 maggio 2024, utilizzando il “Cassetto previdenziale del contribuente”, nella sezione “Comunicazioni on-line”/ “Invio nuova comunicazione”, selezionando il modulo “Rid-Edil”. I datori di lavoro autorizzati alla fruizione (codice di autorizzazione “7N”) possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens utilizzando il codice causale L207, nell’elemento di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza aprile 2024, successivamente attraverso i flussi di variazione dati. L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento. (AG)


CONAI: pubblicata la guida 2024 la finalità del consorzio è di incentivare l’uso di imballaggi riciclabili

Nei giorni scorsi il Consorzio Nazionale Imballaggi, CONAI, ha organizzato un Webinar sulle novità introdotte nel 2024. Nell’incontro sono state illustrate sinteticamente tutte le novità della Guida Conai 2024, e sono stati approfonditi alcuni aspetti tecnici delle nuove procedure introdotte. Si ricorda, che il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il Consorzio ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”. La finalità è di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita. CONAI ha scelto di avviare la diversificazione del contributo ambientale a partire dal materiale più complesso per la varietà delle tipologie e per le tecnologie di selezione e di riciclo. In passato erano già state introdotte alcune agevolazioni per gli imballaggi riutilizzabili impiegati all’interno di circuiti controllati e particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale. Si ricorda che la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica è entrata in vigore dal 1°

gennaio 2018, la diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta dal 1° gennaio 2019. CONAI ha reso disponibile l’edizione 2024 della “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI“. Il volume unico contiene gli adempimenti, le procedure, gli schemi esemplificativi e la relativa modulistica per le aziende consorziate. Il documento è scaricabile al link: Guida_Conai_ Contributo_Ambientale_2024-1 (1).pdf. La Guida all’adesione al CONAI e all’applicazione del contributo ambientale nella nuova edizione del 2024 ha subito un restyling grafico, per rispondere anche a una migliore leggibilità su schermo, è il documento che contiene tutte le informazioni e le indicazioni affinché i soggetti interessati possano gestire al meglio gli adempimenti relativi alla partecipazione al sistema consortile e al Contributo Ambientale CONAI. Per ulteriori informazioni e approfondimenti sul contributo ambientale consultare anche la pagina al link: Contributo ambientale. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, si ricorda che, il Contributo Ambientale CONAI esposto in fattura va considerato corrispettivo di una prestazione accessoria ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972 e come tale: - rientra nel campo di applicazione IVA; - va valutato ai fini della fatturazione elettronica obbligatoria, introdotta dall’art. 1, commi 909 e ss., della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Per approfondire clicca qui: Aspetti_fiscali_2022 È possibile consultare anche un documento di sintesi (Abstract) della Guida al seguente link: Guida al Contributo Ambientale 2024 – Abstract

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(CS)


SOA: rinnovo per l’Elettronova Srl con la categoria 0g11 può eseguire le categorie impiantistiche: os 3, os 28 e os 30 L’Elettronova srl, rappresentata dal signor Cella Maurizio ha la sede a Tolmezzo (UD) in via dell’industria n. 35, opera da 60 anni nel settore dell’impiantistica, in particolare, nella realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali, illuminazione pubblica, cabine di media tensione, impianti fotovoltaici e impianti antincendio. L’azienda dispone, inoltre, di un punto vendita all’ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico, antincendio e antinfortunistico. Sono significative le opere realizzate nel settore dei lavori pubblici affidate da importanti Enti della nostra Regione, quali: PROMOTURISMO FVG, AZIENDE SANITARIE del Friuli Venezia Giulia, Regione FVG e numerosi Enti locali. Anche nel privato ha operato con grossi gruppi: Mosaico SPA, AMB SPS, Eurotech SPA, Modulblok SPA, SIOT SPA, Snaidero SPA, ecc. L’Elettronova srl con il rinnovo ha mantenuto le categorie e classifiche per le quali era già attestata, in particolare: la categoria OG1 e OG10 per 516.000 Euro (II categoria), e le categorie OG9 e OG11 per alla III classifica per 1.033.000 euro. Questi significativi risultati le permetteranno di eseguire: edifici civili e industriali (OG1), categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento Pag. 57 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2024

armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità; e la categoria OG10 relativa agli impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di ener-


gia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio. Entrambe le categorie potranno essere eseguite fino ad un importo massimo di 619.200 euro. Inoltre, è qualificata per l’esecuzione della categoria OG9, relativa a impianti per la produzione di energia elettrica, categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produPag. 58 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2024

zione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza, comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile; e gli impianti tecnologici (OG11) categoria che riguarda, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. Per entrambe le categorie l’importo massimo è di 1.239.600 euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione


alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed as-

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sistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Gare d’appalto: definito il contributo per il 2024 gli operatori economici sono tenuti al pagamento per partecipare alle gare

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024, n. 9, la Delibera ANAC del 19 dicembre 2023, n. 610 in “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024”, con cui viene stabilito l’importo del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione da stazioni appaltanti, operatori economici e SOA, come previsto dalla Legge Finanziaria 2006. Ricordiamo che il Codice dei Contratti pubblici lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell’A.N.AC. ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero si dispone che: «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento determina annualmente l’ammon-

tare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»;. Con questa normativa, i costi di funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, vengono coperti mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero; b) gli operatori economici (imprese) , che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle Stazioni Appaltanti; c) le società organismo di attestazione (SOA). Le stazioni appaltanti e gli operatori economici (imprese), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:

GARE PUBBLICATE NELL’ANNO 2024 Quota stazioni appaltanti

Quota operatori economici

Inferiore a € 40.000

Esente

Esente

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000

€ 35,00

Esente

Importo posto a base di gara

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 Uguale o maggiore a € 20.000.000

Le SOA, invece, sono tenute a versare a favore dell’Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario. Le Stazioni Appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bolletPag. 60 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2024

€ 250,00

€ 410,00 € 660,00 € 880,00

€ 18,00 € 33,00 € 77,00 € 90,00 € 165,00 € 220,00 € 560,00

tino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo. Gli operatori economici sono tenuti al pagamento


della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005. Le SOA sono tenute al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l’ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2017. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, de-

Pag. 61 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2024

vono versare il contributo corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta. Il mancato pagamento della contribuzione da parte delle Stazioni Appaltanti e SOA, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. Il mancato versamento dell’uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all’art. 209, comma 12, del d.lgs. 50/2016, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. Inoltre, in caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa. (CS)


Confapi Aniem News la newsletter dell’unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini

DECRETO SUPERBONUS: AUDIZIONE DI CONFAPI ANIEM. 130 EMENDAMENTI PRESENTATI AL VAGLIO DELLA COMMISSIONE Lo scorso 17 gennaio si è svolta, presso la Commissione Finanze della Camera, l’audizione di Confapi Aniem sulla conversione in legge del recente decreto emanato dal Governo sul superbonus (d.l.n.212/2023). Dopo aver evidenziato gli effetti rilevanti scaturiti dal superbonus sul sistema economico (gli investimenti ammessi a detrazione, alla fine del 2023, ammontano a circa 103 miliardi dei quali 91 miliardi relativi a lavori già conclusi) l’Associazione, rappresentata dal Vice Presidente Marco Razzetti, ha evidenziato come la priorità emergenziale sia quella di garantire una gestione ordinata nella fase finale di applicazione del 110%. In questo contesto, Confapi Aniem ha rinnovato la richiesta di introdurre una proroga temporale limitata, almeno di due mesi, che possa garantire una corretta conclusione dei lavori condominiali senza vincolarla ad alcun stato di percentuale realizzata. Si tratta di un intervento anche motivato dall’esigenza di compensare le dinamiche che hanno fortemente rallentato la gestione applicativa della misura: frammentazione legislativa, modifica del quadro di riferimento iniziale sia normativo che economico, incertezze interpretative, blocco della cessione dei crediti, ecc. Sono state evidenziate, in particolare, le ripercussioni causate dall’irrisolto blocco nella cessione dei crediti con decine di migliaia di aziende che hanno eseguito lavori senza avere la possibilità di utilizzare un meccanismo che pure era previsto inizialmente dalla normativa. Pag. 62 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2024

La mancata proroga sta mettendo a rischio migliaia di cantieri (sono circa 40.000 per un valore complessivo di lavori stimato in 10 miliardi), determinando effetti devastanti sia sul fronte economico che occupazionale, coinvolgendo non solo le imprese, ma anche tutta la filiera e le figure professionali impegnate nei lavori di efficientamento energetico e di riqualificazione del patrimonio immobiliare. Le ripercussioni sociali ed economiche, che coinvolgerebbero cittadini, sistema imprenditoriale e occupazionale, potrebbero essere ben più pesanti degli oneri derivanti da una breve proroga. Il passaggio drastico dal 110% al 70% comporta effetti certi che già iniziano a manifestarsi: lavori non ultimati, proliferazione di conteziosi, fino alla possibilità di sequestri preventivi delle proprietà immobiliari. Una proroga anche solo di pochi mesi consentirebbe pertanto di scongiurare (almeno in parte) questi effetti, pur ribadendo l’esigenza di ripensare una politica sostenibile e di lungo periodo di incentivi fiscali nell’edilizia. Confapi Aniem, infine, ha sollevato l’esigenza di intervenire su altri aspetti del decreto, ponendo particolare attenzione sulle aree sismiche, chiedendo che non siano coinvolti dalle restrizioni gli immobili danneggiati già in possesso di regolare scheda Aedes (strumento per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica degli edifici). Sul testo in fase di conversione sono stati presentati complessivamente circa 130 emendamenti, dei quale 40 proposti dalle forze di maggioranza, contenenti anche la proroga temporale richiesta da Confapi Aniem. Nelle prossime ore è previsto un vertice tecnico-politico tra maggioranza e Governo.

CCNL EDILI: TRATTATIVA INTERROTTA Lo scorso 18 gennaio si è svolto il preannunciato incontro con le Organizzazioni Sindacali sugli accordi relativi alla parte normativa del CCNL edili, prosecuzione della trattativa riattivata a dicembre.


La delegazione di Confapi Aniem ha dovuto prendere atto di una serie di segnali negativi e di mancate risposte alle proposte avanzate nel precedente incontro. In particolare, è stata registrata l’indisponibilità ad introdurre elementi identificativi del nostro sistema nell’ambito della gestione degli istituti contrattuali oggetto della trattativa (formazione, fnape, ecc.) e il rifiuto a condividere un testo sulla bilateralità che potesse dare risposte ai territori sprovvisti di Edilcasse. Ulteriori segnali negativi negli ultimi giorni (con lettere che contestano la gestione di alcune nostre Edilcasse) e la riproposizione di inaccettabili condizioni pregiudiziali alla nostra partecipazione al Fnape hanno indotto la delegazione guidata dal Presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano a interrompere immediatamente le trattative. Contestualmente è stata comunicata anche l’insussistenza delle condizioni per una partecipazione alla costituzione del Fnape programmata nei prossimi giorni.

RIUNITA LA COMMISSIONE CONGRUITÀ Lo scorso 10 gennaio si è riunita la Commissione nazionale per la congruità, costituita presso la CNCE. La Commissione, nella quale Confapi Aniem è rappresentata dal Dott. Juri Sbrana, ha esaminato diverse questioni di seguito riportate. Influenza dei CCNL non edili nei cantieri: tale dinamica, oltre a creare una concorrenza sleale sul costo del lavoro, sottrae le aziende non edili dal calcolo e dal raggiungimento della congruità. La commissione sta valutando la possibilità di determinare percentuali di incidenza della manodopera anche per CCNL diversi da quelli del mondo delle costruzioni. L’incidenza in questo caso dovrebbe essere calcolata solo per quelle attività di “natura edile”. Incidenza sul calcolo della congruità di architetti, ingegneri, restauratori e archeologi: alcuni CCNL hanno modificato le proprie declaratorie, inserendo queste figure nella categoria “impiegati”. Considerato che il calcolo della congruità è riservato esclusivamente al costo degli operai, questa modifica crea notevoli problemi nei cantieri dove le figure elencate operano in modo significativo. Per risolvere la questione la commissione ritiene di formulare una faq dove si definisce che il costo di tali figure rientra nel calcolo della congruità. Percentuale congruità sull’attività di segnaletica stradale: è necessario introdurre una percentuale di incidenza, oggi non definita, per le attività della categoria OS10. La commissione è orienPag. 63 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2024

tata ad indicare una percentuale intorno al 10%. Tale percentuale verrà fissata dopo uno studio che coinvolgerà le aziende del settore. Confapi Aniem si è resa disponibile a raccogliere dati utili a tal fine. Percentuale congruità sull’attività di sgombero neve: anche per questa attività non è stata indicata una percentuale di incidenza. L’attività in questione è caratterizzata da un’incidenza della manodopera molto bassa. Anche su questo aspetto, la commissione ha ritenuto di attribuire a Confapi Aniem il comito di svolgere un approfondimento e proporre una nuova percentuale. Micro appalti: le parti datoriali hanno proposto al tavolo un esonero alla presentazione del durc di congruità per tutti gli appalti pubblici sotto € 5.000. Le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto di attendere il prossimo incontro per assumere la decisione. Momento di calcolo dell’incidenza della manodopera: il DM 143 del 25/06/21 prevede che l’incidenza della manodopera venga calcolata sulla base d’asta e non sull’offerta di aggiudicazione. I rappresentanti di parte datoriale hanno evidenziato come ciò costituisca una stortura che deve essere risolta. Per i lavori privati la regola è diametralmente opposta e si ritiene quindi che anche per i lavori pubblici l’incidenza della manodopera debba essere calcolata sull’offerta di aggiudicazione. Noleggio ponteggi: la commissione decide di escludere il costo del noleggio dei ponteggi dal calcolo della congruità. Anche a seguito di tali analisi, il 17 gennaio u.s. si è provveduto ad aggiornare le faq con alcune precisazioni importanti. Viene anzitutto precisato che “il mero costo del noleggio dei ponteggi non rileva nel costo dei lavori edili”. In merito al conferimento in discarica, viene modificata la risposta fornita nel 2021 stabilendo che “ai fini del calcolo dell’importo dei lavori edili non rientrano gli oneri per il conferimento a impianto autorizzato”. Potrà inoltre essere rilasciato il durc on line in caso di scostamento fino a 150 euro, salvo l’invito alla regolarizzazione del debito. Altra questione, infine, riguarda il settore del restauro. La Commissione precisa che “il costo del lavoro degli operatori archeologici o degli operatori addetti al restauro impegnati nella realizzazione dell’opera e rientranti nella declaratoria degli impiegati, può essere utilizzato come giustificativo per il raggiungimento della congruità attraverso l’esibizione del cedolino paga”.


ANAC: INDICAZIONI SUI BANDI, DAL 1° GENNAIO NON SUFFICIENTE LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA Con un comunicato pubblicato nei giorni scorsi, l’Anac ha ribadito che “la nuova disciplina della pubblicità legale, che è parte del più ampio sistema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (articoli da 19 a 36 del Codice), si applica inderogabilmente a decorrere dal 1° gennaio 2024 a tutte le gare il cui avvio non si è perfezionato entro il 31 dicembre 2023”. A partire dal 1° gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) tramite la quale sono pubblicati nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti. Sono pertanto fatti salvi i bandi pubblicati in Gazzetta Europea entro il 31 dicembre 2023; per i bandi successivi a tale data, l’Autorità precisa che “la pubblicazione del bando su GURI in data successiva al 1° gennaio 2024 non è conforme agli articoli 27, 84 e 85 del d.lgs. 36/2023 e risulta inidonea ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale”. In tali casi “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione, sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilità con la BDNCP stessa, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023”.

REPORT ANAC: SONO 3.700 LE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATE Al 31 dicembre 2023 risultano quasi 3.700 (3.694, per l’esattezza) le stazioni appaltanti che si sono qualificate, comprese anche le centrali di committenza. è quanto emerge dall’ultimo report di Anac nel quale si evidenzia anche che 8.492 stazioni appaltanti hanno delegato lo svolgimento delle procedure tramite convenzione a una Pubblica amministrazione qualificata oltre a quelle convenzionate con i soggetti qualificati di diritto. Lombardia (508 amministrazioni qualificate pari al 14%) Lazio (405 pari all’11%) e Campania (341 pari al 9%) risultano le regioni con maggior numero di enti qualificati Pag. 64 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2024

Erano oltre 13.000 le amministrazioni che dal 2018 hanno operato come stazioni appaltanti eseguendo appalti superiori alle soglie di qualificazione. Anac ha confermato che entro il 31 gennaio 2024 le stazioni appaltanti devono comunicare l’utilizzo di piattaforme certificate pena la decadenza della qualificazione a partire dal 1° febbraio; l’Anci, in una lettera inviata all’Autorità e al Ministero Infrastrutture accompagnata da una nota riassuntiva dei problemi ancora irrisolti, ha sollecitato un incontro tecnico urgente per dare risposte alle criticità segnalate dai Comuni e favorire il passaggio alla digitalizzazione.

TAR LAZIO: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE SPETTA SOLO AL RUP Ove la stazione appaltante abbia optato per deferire al RUP il controllo della documentazione presentata dai concorrenti, tale soggetto assume una funzione di coordinamento e di controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e risulta quindi deputato all’adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate, compreso il provvedimento di esclusione. La precisazione scaturisce da una recente sentenza del Tar Lazio (n.655 del 12 gennaio 2024) ove si evidenzia: “affinché si possa riconoscere che un compito possa e debba essere svolto da un soggetto diverso dal RUP è indispensabile che detta attribuzione avvenga “in modo specifico, dettagliato, distintamente” (T.A.R. Veneto, I, n. 695/2018). Conseguentemente, in assenza di tale evidenza, è illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento di esclusione da una gara di appalto disposto da un soggetto diverso dal RUP “che …. è il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti”.

ANAC: OPERATIVO FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO Anac ha reso noto che è pienamente operativo sul proprio sito il Fvoe – versione2.0, Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico. Si tratta dello strumento che permette agli Enti aggiudicatori di acquisire i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.


L’Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici. La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti. L’accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l’uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE). Per le sole Stazioni Appaltanti che accedono al FVOE tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PDA) è possibile che siano previsti ulteriori strumenti di identità digitale di livello LoA 3.

LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SUPERBONUS È in corso d’esame presso la Commissione Finanze della Camera il testo di conversione in legge del decreto n. 212/2023 in materia di superbonus. Dopo il ciclo di audizioni (al quale ha partecipato anche Confapi Aniem) sono stati presentati circa 130 emendamenti, dei quale 40 proposti dalle forze di maggioranza, contenenti anche la proroga temporale richiesta da Confapi Aniem. Lo scorso 24 gennaio, tuttavia, il testo è stato “blindato” dal Governo: sono stati pertanto ritirati gli emendamenti presentati dalla maggioranza e bocciati quelli dell’opposizione. La sottosegretaria al Mef, Lucia Albano, motivando tale scelta, ha dichiarato che “la misura del superbonus ha effetti seri e gravi sui conti pubblici. Prima di adottare qualunque misura ulteriore, ritiene che sia necessario, tra alcuni mesi, verificare gli effetti del provvedimento in esame”. Il Presidente della Commissione parlamentare Marco Osnato ha ricordato che il Governo sta lavorando per introdurre una disciplina degli incentivi che sia compatibile con la salvaguardia dei conti pubblici. Il provvedimento legislativo è stato quindi approvato dalla Commissione senza modifiche e sarà sottoposto nella giornata di lunedì 29 gennaio al voto della Camera per poi passare al Senato dove dovrà essere definitivamente approvato entro il prossimo 27 febbraio. Pag. 65 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2024

INCOMPATIBILITÀ TRA ACCESSO AL FONDO REVISIONE PREZZI E FONDO OPERE INDIFFERIBILI La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato alcune FAQ contenenti chiarimenti per gli Enti beneficiari del Fondo Opere Indifferibili (FOI), in merito alla contestuale possibilità di accesso al Fondo per la prosecuzione opere pubbliche, gestito dal MIT. L’accesso al FOI era consentito alle stazioni appaltanti per adeguare, ai prezzari aggiornati, il quadro economico delle opere pubbliche finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, le cui procedure di affidamento fossero avviate tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022. Nella faq si precisa che “il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° febbraio 2023 disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al fondo per la revisione prezzi gestito dal MIT. Il decreto prevede espressamente che a tale fondo non possano accedere gli Enti già beneficiari del FOI ….. Se un Ente beneficiario di FOI valuta di voler accedere al fondo per la revisione prezzi gestito dal MIT deve prima inoltrare all’Amministrazione Titolare, e alla casella email istituzionale fondo.opereindifferibili@mef. gov.it, una rinuncia formale al contributo FOI assegnato in via definitiva”.

PREVENZIONE RISCHIO SISMICO: 100 MILIONI PER LE “ISOLE MINORI” Sulla Gazzetta Ufficiale n.18 del 23 gennaio u.s. è stato pubblicato l’Avviso del Dipartimento casa Italia per la raccolta e selezione di manifestazioni di interesse da parte di Regioni ed Enti locali, riguardanti proposte progettuali di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture pubblici, insistenti sui territori delle «Isole minori». La dotazione finanziaria complessiva è pari 100 milioni di euro, di cui 60 per il rafforzamento, miglioramento e adeguamento degli edifici e 40 per la medesima tipologia di interventi su approdi ed elisuperfici. A questa prima fase seguirà una seconda, in cui le manifestazioni di interesse valutate positivamente saranno ammesse ad una successiva procedura di valutazione indetta con apposito Avviso pubblico che definirà i termini e le modalità per la presentazione dei relativi progetti, conformemente alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, al fine di accedere al finanziamento.


Gli enti interessati avranno tempo fino al 29 febbraio 2024 per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

UNICO CENTRO DECISIONALE E COLLEGAMENTO TRA IMPRESE: LE INDICAZIONI DEL TAR LAZIO Il Tar Lazio (Sent. n.1205 del 22 gennaio u.s.) è intervenuto sulla corretta valutazione da effettuare per valutare la presenza di un unico centro decisionale al fine di verificare la sussistenza di collegamento tra imprese e procedere all’esclusione. La normativa dispone l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico che si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’ art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione che, anche di fatto, comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Secondo i Giudici “…Ai fini dell’accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d’imputazione delle offerte sulla base degli indi-

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ci presuntivi concreti, il riferimento al contenuto delle offerte è uno dei possibili elementi dai quali ritrarre il collegamento, peraltro da scrutinare in termini necessari solo in difetto di altri indici utili, secondo un’indagine ispirata a un approccio gradualista e progressivo: l’accertamento della causa di esclusione in esame passa attraverso un preciso sviluppo istruttorio: a) la verifica della sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.; b ) esclusa tale forma di controllo, la verifica dell’esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; c) ove tale relazione sia accertata, la verifica dell’esistenza di un “unico centro decisionale” da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l’esistenza dell’unicità soggettiva sostanziale…” (C)


Valerio Civa: imprenditore e viticoltore per passione da parma al friuli per trasformare in un grande vino la ribolla gialla

La nostra Associata TENIMENTI CIVA Srl nasce dal desiderio di Valerio Civa di investire in Friuli, terra dal grande potenziale, con un progetto di valorizzazione e diffusione dei vitigni della tradizione, in particolar modo la Ribolla Gialla che insieme a Friulano, Refosco dal peduncolo rosso, Schioppettino e altre varietà locali rappresenta la cultura e l’identità del Friuli vitivinicolo. Negli anni ’80 Valerio Civa aveva fondato infatti la EFFE CI con sede a Parma, una società di commercializzazione di prodotti beverage che sarà tra i primi in Italia a introdurre i grandi marchi di vino e le etichette di pregio nella moderna distribuzione organizzata. Molte e rinomate aziende vitivinicole italiane scelgono nel tempo EFFE CI come loro partner e l’azienda - oggi denominata CIVA GROUP ITALIA - diventa presto leader nel settore vini e spumanti nel canale off-trade, con un ricco portafoglio di prestigiosi marchi italiani. Nel 2016 Valerio Civa acquista due tenute nei Colli Orientali del Friuli (a Bellazoia di Povoletto e a Manzano e San Giovanni al Natisone), e una vigna dedicata allo Schioppettino a Ravosa. Oggi l’orgoglio di Tenimenti Civa è la Ribolla Gialla, un vitigno autoctono al contempo tradizionale e modernissimo che nelle sue declinazioni - vino fer-

mo, vino frizzante e spumante - rappresenta l’espressione più nuova e contemporanea della viticoltura friulana. Valerio Civa fin dai primi anni del 2000 aveva intuito le potenzialità di questo vitigno, ancora poco conosciuto e valorizzato, dedicandovi studi e sperimentazioni approfondite volte a individuare variabili nuove ed esclusive per generare espressioni inedite e originali per questa varietà. È così che a luglio del 2021 è nato a Bellazoia il primo e unico Vigneto Sperimentale di Ribolla del Friuli. Sono stati messi a dimora 12 cloni (3 dei quali ancora sconosciuti e patrimonio esclusivo di Tenimenti Civa) su tre portainnesti. Quattro i sistemi di allevamento delle viti: a palmetta, a guyot, a doppio capovolto e a cordone speronato. Il risultato sono 144 differenti varianti di Ribolla Gialla impiantate su una superficie di 2 ettari all’ingresso del Podere di Bellazoia. Si tratta di un laboratorio permanente e a cielo aperto dove si continuano a studiare e approfondire tutti gli aspetti agronomici ed enologici di questo vitigno, proseguendo la collaborazione con le Università e con i più autorevoli esperti del territorio. L’obiettivo è di evidenziare peculiarità e differenze all’interno della varietà in un determinato ambiente definito dal clima e dal suolo, ma anche

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consentire al visitatore un’esperienza immersiva nel mondo viticolo. Il Vigneto è stato pensato infatti anche per una fruizione didattica, con immagini e scritti dedicati alla Ribolla Gialla, un progetto interattivo per tutti coloro che vogliono conoscere una delle varietà eccellenti del Friuli. Protagonista e ambasciatrice della Ribolla Gialla nel mondo, promotrice della sua valorizzazione in Italia e all’estero, Tenimenti Civa la coltiva nelle sue tenute, sia nel clima fresco e ventilato di Bellazoia (11 ettari ca) sia nei soleggiati appezzamenti di Manzano e San Giovanni al Natisone (27 ettari ca.), i più estesi di tutta la zona DOC Friuli Colli Orientali dedicati a questo vitigno. Tenimenti Civa è una realtà produttiva dinamica. Il successo raggiunto a pochi anni dalla sua fondazione ha richiesto nuovi investimenti per la costruzione del secondo polo produttivo, edificato a

una manciata di passi dalla cantina storica di Bellazoia. L’incredibile storia di Tenimenti Civa, fatta di impegno e dedizione, di promozione delle pregevoli varietà del territorio, si è arricchita quindi di un altro importante traguardo: nel 2022 è stata inaugurata a Povoletto, in provincia di Udine, la nuova cantina Tenimenti Civa 4.0. Una cantina altamente innovativa dotata di un sistema di gestione digitale sofisticato che oltre a tracciare ogni attività, dalla ricezione dell’uva sino all’imbottigliamento, registra le informazioni trasformandole in dati utili per prendere le migliori decisioni in termini di efficienza dei processi produttivi. Tracciare ogni attività anche la più elementare vuol dire operare in modo trasparente e assicurare il consumatore della qualità dei vini.

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(SF)


RP Several Spa per il brokeraggio assicurativo la società è nata dalla fusione di due imprese di punta del nordest Quando il management di RP Company Spa e Several Spa si è incontrato ha subito compreso di condividere gli stessi ideali e, soprattutto, la stessa visione di come il mercato e gli scenari economici si stessero rapidamente evolvendo. È nata così RP Several Spa, una nuova realtà del brokeraggio assicurativo che fin da subito ha deciso di associarsi a Confapi FVG. Il senso dell’operazione è volto a rendere sinergiche due realtà territoriali con peculiarità ben definite: mentre RP Company ha sempre operato nell’ambito delle Imprese private, Several nel corso degli anni ha accumulato una importante expertise soprattutto verso gli enti pubblici. Ora, l’obiettivo comune è dar vita ad un player che oltre al piazzamento delle polizze abbia la capacità di sviluppare quell’attività consulenziale che costituisce il vero valore aggiunto dell’attività di intermediazione in grado di realizzare coperture personalizzate e in particolare generare consapevolezza nei clienti dei rischi verso i quali risulta esposto e delle possibili soluzioni per contenerli. “Se un tempo era forse più semplice operare in questo settore, anche perché le realtà e le dinamiche aziendali erano meno complesse di adesso” - ha dichiarato Gianpaolo Zanotel, Presidente di RP Several Spa – “ora i rischi derivati dall’attività di Impresa sono complessi e tra loro sempre più interconnessi, per cui diventa fondamentale un’analisi preventiva e d’insieme che permetta di mappare la situazione, condizione necessaria per elaborare un piano di gestione rischi adeguato e condiviso in cui la copertura assicurativa è componente importante ma non l’unica ai fini di una security adeguata. Come purtroppo è noto, gli eventi atmosferici avversi della scorsa estate hanno generato criticità sia a privati che ad aziende, spesso evidenziando

l’importanza di una preventiva attività di assessment propedeutica alla miglior copertura possibile (basti pensare agli effetti dell’inflazione che in non pochi casi ha generato effetti di sottoassicurazione e conseguenti insufficienti indennizzi). È indubbio, che il tema della security ha assunto negli ultimi anni una rilevanza strategica. La valutazione del rischio è alla base di qualsiasi processo decisionale e di business dove il Management è chiamato a un approccio strutturato e sistematico mediante il quale i rischi di Security vanno efficacemente identificati, valutati, gestiti, monitorati, rappresentati e, ove possibile, tradotti in opportunità e vantaggio competitivo. Per le aziende, grandi o piccole che siano, si traduce nell’alternativa tra rischio od opportunità da cui la necessità di tracciare un percorso strutturato verso un obiettivo costituito dalle 2 facce di una stessa medaglia: SICUREZZA e VALORE AZIENDALE. Il successo dell’azienda impone di confrontarsi ogni giorno con tematiche complesse a volte al di fuori degli schemi tradizionali ed in scenari gover-

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nati da variabili spesso imprevedibili. Ci riferiamo a cambiamenti geopolitici, finanziari, Industria 4.0, 5G e digitalizzazione, internazionalizzazione e naturalmente sicurezza informatica. Per muoversi fra questi scenari e addirittura sfruttare le opportunità che ne potrebbero derivare si impongono scelte imprenditoriali impegnative e gestirne i rischi insiti obbliga ad un approccio anch’esso al di fuori dei tradizionali schemi dove la sensibilità verso il brand, il rating, le certificazioni di qualità/sostenibilità, le risorse umane e il concetto di continuità aziendale diventano elementi e condizioni determinanti per la profittabilità del business e il valore dell’azienda. In gioco c’è sempre la continuità aziendale oltre naturalmente la sicurezza e il benessere di Tutti coloro che a vario titolo ne fanno parte: Dipendenti, Proprietà, Clienti, Fornitori, Autorità, Finanziatori e Consumatori. Nel quotidiano il ruolo del broker, almeno per come ha deciso di interpretarlo RP Several, con-

siste anche nell’agevolare questi processi favorendo il diffondersi di cultura e consapevolezza e facendo sistema con le associazioni datoriali del territorio, dove Confapi FVG ha un ruolo importante, organizzando eventi e incontri di approfondimento e/o aggiornamento. Un esempio che crediamo sia un tema meritevole di approfondimento, l’obbligo per le Imprese di stipula entro il 31.12.2024 della copertura assicurativa per gli eventi catastrofali prevista dalla Legge n. 213 del 30 dicembre 2023. Rp Several Spa è un gruppo costituito da circa 80 professionisti, con uffici dislocati a Trieste, Udine, Pordenone, Mirano e Vicenza. Opera con una struttura snella e organizzata, occupandosi di risk assessment, progettazione e gestione di programmi assicurativi nazionali e internazionali, cybersecurity, supporto legale sulla contrattualistica di settore, gestione sinistri attivi e passivi.

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(SF)


Serbatoi carburante superiori a 5 m3 invio entro febbraio del registro carico e scarico

Dal 1° gennaio 2021 gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi sono obbligati alla tenuta in forma semplificata dei registri di carico e scarico, con le modalità previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Dogane del 27 dicembre 2019. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, gli esercenti degli impianti minori devono trasmettere all’Ufficio delle dogane, a mezzo PEC, un prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell’intero anno solare precedente, quali desunti dal registro di carico e scarico. Il registro, le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei o altri documenti a scorta del prodotto pervenuto presso l’impianto, le relative fatture di acquisto ed i prospetti riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione, sono conservati dall’esercente presso l’impianto minore per i cinque anni successivi a quello a cui il registro si riferisce.

Relativamente alla tenuta in forma semplificata del registro di carico e scarico, si ribadisce quanto già comunicato più volte che esso è ricavabile dai dati rilevati all’interno delle contabilità aziendale: non esistono modelli predefiniti da approntare dalle ditte né si fa ricorso, prima dell’uso del registro, alla fase di vidimazione da parte dell’Ufficio territoriale delle dogane. Il registro è tenuto secondo le modalità descritte nella comunicazione di attività (specificando se nel sistema elettronico dell’esercente, ovvero in forma cartacea) ed è custodito presso l’impianto; ha validità illimitata fino alla cessazione dell’attività. Pertanto, all’inizio di ogni esercizio annuale, non è richiesto un nuovo rilascio o alcuna altra attività da parte dell’esercente o dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane. Quanto alle modalità di registrazione, dal lato del carico, l’esercente procede a singole registrazioni per ogni e-DAS pervenute entro le ore 9.00 del giorno lavorativo successivo a quello dove il prodotto è stato preso in consegna presso l’impianto. Dal lato dello scarico, per ogni sezione le scritture sono fatte con cadenza settimanale e in via cumulativa, ovvero indicando i quantitativi dei distinti prodotti complessivamente scaricati nel periodo. È tuttavia facoltà dell’esercente fare registrazioni con frequenza maggiore. Si riporta il prospetto riepilogativo delle movimentazioni dei carburanti e dei lubrificanti nei distributori automatici ad uso privato minori.

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(C)


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) rappresentante della ditta (licenza : trasmette la chiusura del registro ELETTRONICO o CARTACEO anno .

)

Il registro è custodito presso

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

DATA

in via

Comune : UFFICIO DELLE DOGANE DI ….

NOTA : le colonne non intestate possono essere utilizzate qualora siano autorizzati altri prodotti

(1) Indicare il tipo di deposito agricolo/industriale/privato (2) Eccedenze rilevate dagli organi di controllo. (3) Deficienze riscontrate dall’esercente o dagli organi di controllo.

Differenza

Rimanenza alla chiusura precedente Introdotto nell’esercizio Eccedenze riscontrate (2) TOTALE CARICO Scaricato Cali riscontrati e scaricati (3) TOTALE SCARICO Rimanenza contabile Rimanenza effettiva

Gasolio per autotrazione N.C.2710.19.43

Si accusa ricevuta del presente prospetto data______________ TIMBRO E FIRMA FUNZIONARIO

Ammonito sulle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 conseguenti a dichiarazioni false o mendaci, consapevole di ciò e sotto la propria responsabilità, dichiara la veridicità del presente prospetto relativo alla movimentazione dei prodotti energetici effettuato dal 01-01-2023 al 31-12-2023

Il sottoscritto (C.F. Esercente il deposito (1) PRIVATO sito in:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA MOVIMENTAZIONE DEI CARBURANTI E DEI LUBRIFICANTI NEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI AD USO PRIVATO MINORI ESERCIZIO FINANZIARIO 2023


Autotrasporto. Noleggio veicoli senza conducente nota del ministero dell’interno

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 27/ AdT del 15 gennaio 2024 relativa all’argomento in epigrafe, per segnalare che il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato con circolare prot. 300/ STRAD/1/0000001729.U.2024 del 19 gennaio 2024 ha fornito chiarimenti sulla registrazione nell’applicativo REN Noleggi dei veicoli acquisiti in locazione senza conducente dalle imprese di autotrasporto di cose in conto di terzi, prendendo le mosse dalla circolare in tema del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. U.0000960 dell’11 gennaio 2024 (v. citata circolare associativa). Il Ministero dell’interno, nel riprendere i contenuti della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha evidenziato quanto segue: - nell’applicativo REN Noleggi è stata implementata la funzione di registrazione dei rimorchi e dei semirimorchi; pertanto, qualora detti mezzi fossero presi in locazione, il locatario avrà l’onere di procedere alla registrazione sul predetto applicativo; - fra le nuove funzioni di consultazione con il CED della Motorizzazione, è stato inserito il

nuovo collegamento denominato “Noleggio veicoli TM”. Il Ministero dell’interno richiama, poi, l’attenzione sulla proroga al 15 luglio 2024 dell’onere a carico del locatario del veicolo, di procedere alla registrazione. A tal proposito lascia intendere che lo slittamento al 15 luglio riguarda esclusivamente i veicoli locati con contratti stipulati “precedentemente” al 17 novembre 2023, ovvero la data in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato la sua prima circolare in tema (cfr. sempre la citata circolare associativa). Di conseguenza, secondo il Ministero dell’interno, la proroga al 15 luglio 2024 interesserebbe solamente i veicoli locati con contratti stipulati fino al 16 novembre 2023, mentre per quelli locati a partire dal 17 novembre 2023 il locatario dovrebbe procedere all’adempimento in questione prima dell’utilizzo del veicolo. Sul punto sono stati sollecitati chiarimenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Infine, il Ministero dell’interno chiarisce che la mancata registrazione della locazione non comporta l’applicazione di sanzioni da parte degli organi di Polizia, in quanto la ricevuta dell’avvenuta registrazione all’applicativo REN Noleggi non va a sostituire il contratto di noleggio, che dovrà essere tenuto a bordo del veicolo. Sotto l’aspetto operativo la materia non pare, dunque, ancora del tutto definita e ci si riserva di ritornarvi sopra in funzione dei prossimi sviluppi interpretativi. Copia delle citate note ministeriali può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Tachigrafi intelligenti di seconda generazione punto della situazione

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 22/ AdT del 12 gennaio 2024 per ritornare sull’argomento in epigrafe in relazione ai dubbi e alle perplessità insorti sull’installazione a bordo di autoveicoli dei c.d. tachigrafi intelligenti di seconda generazione. In premessa va ricordato che il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione europea n. 2021/1228 del 16 luglio 2021 prescrive che gli autoveicoli immatricolati dal 21 agosto 2023 devono essere equipaggiati con i tachigrafi intelligenti - versione 2. L’obbligo, in ragione delle forti difficoltà di reperimento e d’installazione di detti tachigrafi è stato, con successive circolari del Ministero dell’interno, basate su comunicazioni della Direzione generale della mobilità e dei trasporti dell’Unione europea (DG Move), dapprima differito al 3 ottobre, poi al 31 dicembre 2023 e ora al 18 agosto 2025 (cfr. la citata circolare associativa). In realtà la DG Move, dopo aver ribadito che l’applicazione delle norma è di competenza dei singoli Scadenza

*

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Stati membri della UE, ha suggerito (sic) che la sostituzione del tachigrafo di 1a generazione con quello di 2a sui veicoli immatricolati fra il 21 agosto e il 31 dicembre 2023 possa avvenire al massimo entro il 18 agosto 2025, al fine di allineare la data con la scadenza del termine per il retrofit (aggiornamento) dei veicoli impiegati nel trasporto internazionale e muniti di tachigrafo di 1a generazione. Nulla sembra aver disposto per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2024. Il suggerimento in esame è stato recepito in pieno dallo Stato italiano, il quale con la circolare prot. 300/STRAD/1/0000042171.U2023 del 27 dicembre 2023 (v. sempre la citata circolare associativa), nel disporre che “i veicoli immatricolati a partire dal 21 agosto 2003 che [abbiano] installato il tachigrafo intelligente versione 1, possono circolare fino al 18 agosto 2025, data oltre la quale vige per tutti l’obbligo d’installazione del tachigrafo intelligente - versione 2”, fa salve, a parere della scrivente Associazione, anche le nuove immatricolazioni del 2024, quantomeno per i veicoli utilizzati nel trasporto nazionale. Per quanto attiene, invece, ai veicoli utilizzati nei trasporti internazionali o in quelli di cabotaggio, la proroga in questione dipende da quanto ciascuno degli Stati membri ha deciso in materia. Di seguito si riportano le prossime scadenze in materia di tachigrafo intelligente di 2a generazione.

Obbligo

Autoveicoli interessati

31 maggio 2024

Sospensione dell’installazione dei c.d. tachigrafi di Veicoli adibiti a trasporti internazionali di transizione* merci di massa complessiva > 3,5 t

31 dicembre 2024**

Sostituzione vecchi tachigrafi analogici e digitali Veicoli adibiti a trasporti internazionali di non intelligenti con tachigrafi intelligenti di 2a gemerci di massa complessiva > 3,5 t nerazione

19 agosto 2025

Veicoli adibiti a trasporti internazionali di Sostituzione dei tachigrafi intelligenti di 1a genera- merci di massa complessiva > 3,5 t o veicoli zione con quelli di 2a generazione immatricolati dal 21 agosto 2023, anche se adibiti al solo trasporto nazionale.

1° luglio 2026

Installazione dei tachigrafi intelligenti di 2a genera- Veicoli di massa complessiva fra 2,5 t e 3,5 t zione che effettuano trasporti internazionali.

I c.d. tachigrafi di transizione sono i tachigrafi intelligenti di 1a generazione privi, però, di aggiornamento del software “OSNMA [Open service navigation message authentication, n.d.r.] Galileo” che gestisce il sistema satellitare dei tachigrafi di 2a generazione. O, comunque, 5 mesi dopo l’attivazione del sistema satellitare “OSNMA Galileo”

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All’ufficio trasporti dell’Associazione sono disponibili a richiesta: - un prospetto riguardante lo stato di applicazione di questa nuova disciplina in ciascun Stato membro della UE; - un sommario della comunicazione dalla DG Move. La materia non può considerarsi perfettamente chiarita. Fra l’altro restano le perplessità sul fatto che disposizioni vincolanti sotto il profilo giuridico siano prese attraverso “suggerimenti” e “comunicazioni” della Commissione europea e che lo Stato

italiano le recepisca mediante circolari. Appare, tuttavia, sufficientemente chiaro che - al momento - a decorrere dal 19 agosto 2025 tutti i veicoli di massa complessiva a pieno carico maggiore di 3,5 t adibiti ai trasporti internazionali debbano indistintamente essere dotati di tachigrafi intelligenti di 2a generazione, come pure quelli adibiti ai trasporti nazionali immatricolati a partire dal 21 agosto 2023. Si fa riserva di ritornare sull’argomento ogni qualvolta intervengano novità o chiarimenti.

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(AdT)


Scadenze aziendali del mese di febbraio 2024 I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

il calendario delle scadenze per il mese di febbraio 2024

Venerdì 9 BONUS PUBBLICITÀ - Scade il termine per la trasmissione della comunicazione di conferma puntuale degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2023 al fine della fruizione del relativo credito d’imposta.

Giovedì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di gennaio. Le stesse fatture devono essere trasmesse entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

Venerdì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 26,23 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

Domenica 25 (posticipa a lunedì 26) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di gennaio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti.

Giovedì 29 TRASMISSIONE DATI ONERI DETRAIBILI/DEDUCIBILI - Scade il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a oneri detraibili/deducibili relativi all’anno precedente dei contribuenti, da parte di istituti bancari, agenzie funebri, amministratori di condominio, assicurazioni, università ecc. STAMPATI FISCALI - Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di docu-

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menti fiscali effettuate nel 2023, come ad esempio bolle di accompagnamento, formulari rifiuti, da parte delle tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita. LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni Iva periodiche riferite al 4° trimestre 2023. REGISTRI CONTABILI - Scade il termine per la stampa dei libri contabili, Iva, giornale, incassi e pagamenti relativi al 2022. IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE - Scade il termine per il versamento dell’im-

posta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche nel quarto trimestre 2023. LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di gennaio relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS. DICHIARAZIONE IVA ANNUALE - Scade il termine per la trasmissione della dichiarazione Iva annuale contenente i dati delle liquidazioni periodiche, quadro VP, dell’ultimo trimestre 2023.

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(PZ)


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