Apinforma 15-2025

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APINFORMA

numero 15 31 agosto 2025

APINFORMA

numero 15 31 agosto 2025

Credito d’imposta R&S: gli sviluppi

Operativo lo sdoganamento centralizzato

Entro settembre l’assegnazione dei beni ai soci

Bando PID-Next

Supporto finanziario al settore nautico

Strutture ricettive alberghiere

Rinnovo CCNL servizi di pulizie. Accordo integrativo

Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio 2025

Regione FVG: proroga per l’utilizzazione acque

Riciclo di rifiuti da costruzione e demolizione all’81%

Solari: nuova attestazione SOA per OS5 e rinnovo OS9 e OS19

e il

ORGANIZZAZIONE

Autotrasporto: nuova lista dei controlli

Tachigrafo intelligente di seconda generazione

Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto c/t

Scadenze aziendali del mese di settembre 2025

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Credito d’imposta R&S: gli sviluppi

il tar del lazio diSappliCa

il manuale di fraSCati

PREMESSA

Il credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo ha avuto nell’ultimo decennio una vita tormentata, nato per incentivare l’attività di ricerca nelle aziende al fine di migliorarne la produttività, per un inciampo di natura fiscale ha dato luogo ad un corposo contenzioso che ha interessato moltissime aziende.

In origine il credito d’imposta è stato previsto dall’art. 3 del D.L. 145/2013 per i periodi d’imposta dal 2015 al 2019 ed era calcolato sui costi incrementali sostenuti rispetto ad uno specifico periodo di riferimento. Successivamente il credito è stato riproposto e ampliato dall’art. 1 commi 198 – 208 della legge 160/2019 per i periodi d’imposta 2020 e successivi.

Una recente sentenza n. 15039 del Tar del Lazio mette un po’ di ordine soprattutto per quanto riguarda l’applicabilità del Manuale di Frascati, ma prima di entrare nel merito della sentenza ricordiamo brevemente i passaggi più salienti del tormentato credito d’imposta.

IL CONTENzIOSO

Come anticipato l’utilizzo del credito ha dato luogo a numerosi contenziosi legati al mancato riconoscimento dell’attività di ricerca da parte dell’amministrazione finanziaria. A propria difesa le imprese in prima battuta hanno sollevato il tema della competenza tecnica dell’Agenzia delle Entrate nel valutare l’attività di ricerca, invocando il coinvolgimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy o di altro organismo tecnico. Si deve evidenziare che le aziende hanno impegnato tempo e risorse per l’attività di R&S confidando che lo Stato avrebbe premiato tale attività, tesa a migliorare la produttività non solo della singola impresa, ma anche dell’intero sistema produttivo.

Il premio non è arrivato, anzi, il 94% delle verifiche dell’Agenzia delle Entrate ha portato ad una ripresa a tassazione del credito. Le contestazioni però non hanno coinvolto un organismo tecnico per la valutazione dell’attività di R&S eseguita, ma sono state gestite interamente dall’Agenzia delle Entrate. Questo comportamento ha attivato la resistenza in sede contenziosa delle imprese interessate, invocando l’importanza di una valutazione tecnica e terza della bontà dei progetti di ricerca messi in campo dalle imprese.

In questo quadro non si è riconosciuto l’errore e il legislatore è intervenuto in favore dell’amministrazione finanziaria prevedendo la possibilità, in via opzionale, di effettuare il riversamento del credito senza applicazione di sanzioni e interessi in cambio della rinuncia al contenzioso. La proposta è stata oggetto di diverse proroghe, l’ultima scaduta lo scorso 3 giugno, ed è stata respinta dalle imprese perché avrebbe significato riconoscere di aver esercitato un’attività non corrispondente a quanto previsto dalla norma

IL CREDITO

NON SPETTANTE

E INESISTENTE

Come ricordato le contestazioni dell’amministrazione finanziaria sono apparse superficiali, come confermato da diverse sentenze di merito in materia, solitamente, è stata contestata l’assenza di “novità” dei progetti agevolati. Le contestazioni, come delineato dall’articolo 2 del decreto attuativo (D.M. 27.05.2015), hanno portato alla notifica dell’atto di recupero del credito che l’amministrazione finanziaria ha qualificato come “inesistente” (ai sensi dell’articolo 13, comma 5, D. Lgs. 471/1997) in luogo di “non spettante” con conseguenze molto più pesanti per la società accertata. Qualificare un credito inesistente in luogo di non spettante, infatti, comporta:

- la dilatazione degli ordinari termini di accertamento che diventano il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito utilizzato in compensazione;

- l’irrogazione della sanzione dal 100% al 200% della misura del credito indebitamente compensato;

- il divieto di definizione agevolata delle sanzioni a un terzo, nonostante copiosa giurisprudenza contraria;

- la denuncia penale per il reato di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater D. Lgs. 74/2000, al superamento della soglia annuale di 50.000 euro, punito più severamente rispetto all’indebita compensazione di un credito “non spettante”.

Tali conclusioni, al di fuori di casi fraudolenti, sono state fortemente contestate soprattutto in considerazione dell’estrema complessità tecnica della materia.

IL MANUALE DI FRASCATI

Per il credito d’imposta è stato previsto dall’art. 3 del D.L. 145/2013 il legislatore non ha richiamato il Manuale di Frascati utile a individuare gli aspetti interpretativi e fornire agli operatori le indicazioni puntuali sulla corretta gestione dell’agevolazione. Il Manuale è stato richiamato solo con riferimento al credito d’imposta di cui alla legge 160/2019 citata, anche se l’amministrazione finanziaria ha tentato di colmare la lacuna richiamandosi alla comunicazione della Commissione Ue del 2006 e 2014 che peraltro faceva riferimento alla edizione del 2002 e non a quella del 2015. Differenza non marginale atteso che la prima edizione adottava nozioni molto ampie e flessibili mentre quella del 2015 richiedeva il requisito della novità.

Anche le Linee guida pubblicate dal MIMIT nel luglio 2024 hanno sposato questa linea della retroattività richiamando le regole della comunicazione del 2006 sia per il credito introdotto dalla legge di bilancio 2020 sia per quello precedente maturato nel periodo 2015 - 2019, oggetto, come ricordato, di un enorme contenzioso con l’amministrazione finanziaria. L’interpretazione estensiva veniva giustificata dalla sostanzialmente coincidenza delle due normative, da cui il rinvio ricettizio integrale al Manuale anche per il passato. Autorevoli commentatori avevano fatto notare che i concetti del Manuale non potevano avere efficacia ex tunc, per il principio di irretroattività della legge. Non si deve poi dimenticare che la traduzio-

ne ufficiale del Manuale è arrivata solo nel 2021 e che comunque non costituisce una fonte normativa come invece lo sono le Comunicazioni della Commissione UE n. 198 del 2014 tracciate dal paragrafo 1.3, punto 15.

Di fatto le “Linee guida” più che fare chiarezza hanno evidenziato l’inadeguatezza dell’impianto normativo ma soprattutto hanno allontanato le piccole e medie imprese dall’attività di R&S.

LA SENTENzA DEL TAR DEL LAzIO

Il TAR del Lazio con sentenza n. 15039 del 29 luglio ha meso le carte in regola perché ha ripristinato il principio di gerarchia delle fonti normative e soprattutto ha confermato l’illegittima applicazione retroattiva dei criteri interpretativi sopravvenuti e ripresi dal Manuale di Frascati e recepiti nelle Linee guida del 2024, non vigenti né conoscibili nel periodo 2017 – 2019.

La sentenza ribadisce che il credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’art. 3 del D.L. 145/2013, deve essere valutato esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente nel periodo d’imposta di riferimento, tenendo anche conto che la prassi amministrativa consolidata fino al 2019 non ha mai contemplato il ricorso ai criteri del Manuale di Frascati.

La finalità del credito d’imposta inoltre era quella di sostenere le imprese nel miglioramento del processo produttivo, incrementando la competitività del sistema economico e non quello di contribuire all’incremento dello stock di conoscenze scientifiche o tecniche a livello sistemico, requisito invece richiesto dal Manuale di Frascati per qualificare un’attività come ricerca e sviluppo.

L’applicazione retroattiva del Manuale inoltre non può trovare fondamento normativo nelle Linee guida del 2024 in quanto norme di rango meramente regolamentare.

La sentenza del TAR sembra quindi mettere dei punti fermi nella gestione dei numerosi contenziosi aperti, ribadendo principi che, al di là dell’aspetto normativo, sono soprattutto di buon senso.

(Pz)

Operativo lo sdoganamento centralizzato

utilizzabile per l’importazione di beni da paeSi extraComunitari

L’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 19 del 29 luglio 2025 ha avviato la procedura di sdoganamento centralizzato nazionale. La procedura consente alle imprese di presentare la dichiarazione doganale presso l’ufficio doganale territorialmente competente e di far entrare le merci da diverse dogane dislocate sul territorio nazionale

L’Agenzia delle dogane con la circolare citata ha fornito i chiarimenti agli uffici periferici in merito alle procedure da seguire per la gestione della specifica autorizzazione e della riscossione dei diritti doganali. La semplificazione è riconosciuta unicamente agli operatori AEO-C ed è espressamente prevista dall’art. 179 del Codice Doganale dell’Unione.

Lo sdoganamento centralizzato vuole offrire la possibilità alle imprese di gestire le merci che arrivano o partono da o per paesi extracomunitari da qualsiasi nodo logistico unionale, potendo governare l’operazione direttamente dalla sede dell’operatore economico con l’ufficio locale. Consente inoltre di ottimizzare il flusso di merci in prossimità del luogo di destinazione o in quello logisticamente più conveniente, con creazione di un hub di smistamento.

Nella prima fase di avvio della nuova procedura questa sarà riservata esclusivamente alle operazioni di importazione in regime ordinario ma entro breve sarà estesa anche alle esportazioni. La procedura prevede il coinvolgimento di due uffici:

- ufficio di controllo (Sco – Supervising custom office) che è l’ufficio presso il quale vengono presentate le dichiarazioni relative alle merci movimentate sul territorio nazionale; - ufficio di presentazione (Pco – Presentation

custom office) che è l’ufficio dove vengono effettuati i controlli di sicurezza e le attività di verifica merce.

Per accedere alla procedura centralizzata è necessario richiedere l’autorizzazione presentando un’apposita istanza telematica tramite il Trader Portal del Customs Decision System (CDS), indicando l’Ufficio Regimi e Procedure Doganali (codice IT922106) come autorità competente. Nell’istanza devono essere individuati: le tipologie di merci trattate, gli uffici coinvolti, il tipo di rappresentanza (se presente) e le sedi operative.

Una volta ricevuta l’istanza, l’Amministrazione avvia un’istruttoria tecnica in collaborazione con gli uffici territoriali coinvolti, verificare il possesso dei requisiti e la regolarità dell’attività doganale del richiedente. Il termine massimo per il rilascio dell’autorizzazione è di 120 giorni dalla data di accettazione della domanda.

Ottenuta l’autorizzazione, l’impresa può avvalersi di questa semplificazione per presentare le dichiarazioni doganali presso il proprio Ufficio di controllo, anche quando la merce è sottoposta a verifica fisica in un altro luogo. I controlli verranno gestiti in modo coordinato tra l’Ufficio di controllo e quello di presentazione, sfruttando strumenti digitali e tracciabilità elettronica della documentazione.

L’operatore nazionale che come già ricordato deve essere AEOC, può presentare la dichiarazione direttamente presso l’ufficio di controllo competente in relazione alla sede della società. La stessa, per la presentazione delle dichiarazioni, può farsi assistere da un rappresentante. La dichiarazione sarà soggetta ai normali controlli e potrà essere sottoposta a verifica documentale ovvero alla vista merci da parte del Pco.

I diritti doganali sono riscossi dall’ufficio di controllo attraverso conti di debito con annotazione del debito maturato al momento dello svincolo delle merci. In questo modo è necessario che l’operatore economico deve essere preventivamente autorizzato alla dilazione del pagamento, prestando apposita garanzia.

(Pz)

Entro settembre l’assegnazione dei beni ai soci

opzione poSSibile

tramite il verSamento di un’impoSta SoStitutiva agevolata

PREMESSA

L’art. 1 commi da 31 a 37 della legge 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio per il 2025) ha riproposto la possibilità di assegnare i beni aziendali ai soci in regime semplificato. Questa possibilità, già prevista in passato, ripropone un’opportunità che in determinate situazioni deve essere valutata con attenzione. L’assegnazione, infatti, può risultare vantaggiosa soprattutto per sottrarre al regime impositivo ordinario le plusvalenze legate all’autoconsumo di specifici beni. L’opzione inoltre consente di superare la disciplina delle società non operative. Nel presente articolo analizzeremo i profili generali dell’assegnazione agevolata ai soci.

SOGGETTI

INTERESSATI

Sono interessati alla disciplina dell’assegnazione agevolata di beni ai soci in generale tutte le società, con esclusione delle cooperative. In pratica rientrano nella disciplina in argomento:

- le società in nome collettivo;

- le società in accomandita semplice;

- le società a responsabilità limitata;

- le società per azioni;

- le società in accomandita per azioni.

L’assegnazione dei beni ai soci può essere effettuata anche in fase di liquidazione della società, in fase di liquidazione della quota al socio receduto o escluso, in fase di riduzione del capitale mediante attribuzione di beni nonché nei casi di distribuzione di utili in natura.

REqUISITO SOGGETTIVO SOCI

L’assegnazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2025 a condizione del rispetto di uno specifico requisito soggettivo in capo ai soci, que-

sti infatti devono risultare tali con l’iscrizione nel libro soci alla data del 30 settembre 2024. In alternativa è richiesto che l’iscrizione sia avvenuta entro il 31 gennaio 2025 in virtù però, di un atto di trasferimento avente data precedente al 30 settembre 2024. Per le società dove non è prevista la tenuta del libro soci, si dovrà fare riferimento al Registro delle Imprese, mentre nei casi di società di persone farà fede qualsiasi atto idoneo, avente data certa sempre anteriore al 30 settembre 2024. L’ingresso nella compagine societarie di nuovi soci successivamente a quest’ultima data, non preclude l’accesso all’assegnazione agevolata ma ne limita la portata esclusivamente a quelli vecchi. La percentuale di partecipazione del socio è quella esistente alla data dell’assegnazione.

BENI AGEVOLABILI

Sono agevolabili le assegnazioni di:

- immobili, ancorché strumentali per natura (A10, B, C ed E), che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa da parte del loro possessore, come ad esempio quelli locati, concessi in comodato a terzi, ecc.…;

- immobili merce oggetto di produzione e scambio;

- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa;

- immobili patrimonio a condizione che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività, come ad esempio abitazioni o terreni locati a terzi o comunque non utilizzati direttamente;

- immobili di società di gestione qualora locati a terzi, sia abitativi che commerciali;

- terreni agricoli a meno che non siano utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per la coltivazione e/o l’allevamento.

BENI ESCLUSI DALL’AGEVOLAzIONE

Non possono essere assegnati gli immobili strumentali per natura rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E A/10, utilizzati direttamente nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Da quanto sopra per le immobiliari di famiglia l’assegnazione può rappresentare un’opportunità da non perdere perché ad essa viene riconosciuto un regime fiscale di vantaggio. L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, chiarito che non si considerano strumentali i beni di proprietà di società che hanno per oggetto la gestione e locazione di beni immobili (società immobiliari). Per queste società si veda anche l’ultimo paragrafo.

Le caratteristiche degli immobili inoltre, devono essere verificate al momento dell’assegnazione, pertanto fino a quel momento sarà possibile modificare la destinazione dei beni al fine di rispettare i requisiti oggettivi posti dalla norma.

L’AGEVOLAzIONE

L’assegnazione prevede il riconoscimento di diversi interventi fiscali agevolativi che di seguito riportiamo:

1. applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap calcolata sulla differenza tra il valore normale, assumibile anche su base catastale, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati o ceduti. L’imposta sostitutiva è fissata nelle seguenti misure:

- 8% per le società operative;

- 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti;

2. riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili;

3. applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali;

4. assoggettamento ad un’imposta sostitutiva del 13% alle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione.

VALORE NORMALE

Come accennato per gli immobili il valore normale su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, può essere determinato in misura parti a quello risultante dall’applicazione, all’ammontare delle rendite risultanti dal catasto, dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro.

Moltiplicatori che di seguito ricordiamo, precisando che la rendita catastale va assunta al netto della rivalutazione del 5%, in quanto già compresa nel valore:

- 63 per le categorie D e A/10; - 42,84 per le categorie C/1 ed E;

- 126 per le categorie A (escluso l’A/10) e C (escluso il C/1);

- 176,40 per le categorie B.

Per i beni mobili iscritti in pubblici registri, il valore normale va individuato in base alle ordinarie disposizioni previste dall’art. 9 del TUIR. L’opzione per l’assegnazione è consentita anche nell’ipotesi in cui il valore normale sia inferiore al relativo valore fiscalmente riconosciuto. L’assenza di base imponibile, infatti, non preclude l’accesso al beneficio perché in tali casi il valore dei beni assegnati ha già concorso alla formazione del reddito d’impresa secondo le regole ordinarie, senza alcuna necessità di versamento di imposte sostitutive.

In caso di cessione, è possibile considerare il corrispettivo, se però questo è inferiore al valore normale del bene determinato secondo le regole ordinarie del TUIR, o in alternativa, con l’applicazione dei moltiplicatori, il valore da considerare non può essere inferiore a uno dei due valori (valore normale o valore catastale).

Il costo fiscalmente riconosciuto da contrapporre al valore normale si ottiene sottraendo al costo storico, eventualmente aumentato delle spese incrementative e degli oneri di diretta imputazione, il relativo fondo ammortamento.

Per i beni merci, qualora non sia possibile utilizzare il metodo del costo specifico perché ad esempio si utilizza il LIFO, il FIFO o il costo medio, si farà riferimento al valore risultante dalla situazione di magazzino riferita alla data dell’assegnazione.

LA SITUAzIONE IN CAPO

ALLA SOCIETà

Tassazione diretta e Irap

Per comprendere meglio il meccanismo è opportuno analizzare gli effetti dell’assegnazione prima in capo alla società e successivamente in capo ai soci. In capo alla società potremmo pensare che si tratti di una situazione simile ad una cessione, dove sostanzialmente contro la cessione dell’immobile la società incassa un corrispettivo. Nell’assegnazione anche se il corrispettivo manca, apparentemente si producono gli stessi effetti. Tuttavia sulla tassazione della plusvalenza o dei ricavi, per i beni merce, in luogo delle ordinarie aliquote impositive si applica l’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’8% o del 10,5 per le società di comodo.

La disciplina Iva

Per evitare censure da parte della UE, l’estromissione non prevede agevolazioni particolari per l’I-

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■ impianti idraulici

■ energie rinnovabili

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va e conseguentemente si rendono applicabili le regole ordinarie.

In prima battuta si deve verificare se l’immobile sia entrato nella sfera dell’impresa in regime Iva oppure no.

Non rientrano nel regime Iva gli acquisti precedenti il 1973, gli acquisti da soggetti privati e gli apporti dei soci. In questi casi l’assegnazione è quindi fuori campo di applicazione Iva.

Se il fabbricato è entrato nella società con Iva detratta, l’assegnazione entra nel campo di applicazione dell’Iva. L’obbligo di applicazione di questa imposta sussiste solo nel caso di impresa di costruzioni che assegna o cede il fabbricato entro cinque anni dall’ultimazione, mentre negli altri casi l’assegnazione o cessione è esente da Iva ai sensi dell’art. 10 punto 8-bis o 8-ter del DPR 633/72, salvo opzione per l’imponibilità.

Rettifica della detrazione

Nei casi in cui l’estromissione del fabbricato abbia generato la detrazione dell’imposta e l’assegnazione rientri nel campo di applicazione Iva, ancorché esente in base all’art. 10, si rederà necessario operare la rettifica della detrazione.

Se non sono ancora decorsi dieci anni dall’acquisto o nello stesso arco temporale su questi immobili siano state sostenute spese di ristrutturazione o incrementative con imposta detratta, dovrà essere eseguita la rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19 bis 2, comma 2 del DPR 633/72, versando l’Iva in rapporto ai decimi mancanti al compimento del decennio.

Imposte di registro e ipo-catastali

Abbiamo ricordato che l’assegnazione dei beni comporta la riduzione del 50% dell’imposta di registro qualora sia dovuta in misura proporzionale e l’applicazione delle ipo-catastali in misura fissa. Per i fabbricati strumentali sia in caso di applicazione dell’Iva sia in caso di esenzione, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (200 euro) così come le ipo-catastali, 200 euro ciascuna.

Per i fabbricati abitativi qualora l’assegnazione sia soggetta ad Iva l’imposta di registro è dovuta nella misura di 200 euro mentre se l’operazione è esente l’imposta di registro è prevista nella misura proporzionale. Quest’ultima viene ridotta del 50%, passando dal 9% al 4,5% o all’1% in caso di prima casa. Le ipo-catastali sono dovute in misura fissa paria 50 euro ciascuna.

LA SITUAzIONE

IN CAPO AI SOCI

Il momento in cui si esegue l’assegnazione assume

rilevanza anche ai fini della successiva cessione del bene assegnato e della rilevanza della plusvalenza ex art. 67 del TUIR. Si pensi all’immobile assegnato al socio e successivamente ceduto, in questi casi il quinquennio di decorrenza per considerare non soggetta a tassazione la cessione decorre dall’assegnazione.

La norma in argomento prevede:

- che nei confronti dei soci non si rendono applicabili le disposizioni di cui di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell’art. 47 del TUIR;

- che il valore normale dei beni ricevuti riduce corrispondentemente il valore fiscale della partecipazione;

- che non si presumono inoltre prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili, conseguentemente l’assemblea può deliberare, ai fini dell’assegnazione, di distribuire riserve di capitale.

Sulla base dei chiarimenti forniti in occasione di precedenti assegnazioni il costo fiscalmente riconosciuto del bene in capo al socio, corrisponde a quello assunto dalla società ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Si tratta di una sorta di bilanciamento che potrebbe indurre, qualora vi sia l’intenzione di cedere a breve il bene assegnato, ad assumere il valore di mercato qualora questi sia più alto di quello catastale, in modo da ridurre la plusvalenza da assoggettare a tassazione al momento della cessione da parte del socio.

In capo ai soci la tassazione riguarda la differenza tra il valore normale dei beni assegnati e l’importo su cui è stata applicata l’imposta sostitutiva. Per valore normale s’intende quello di mercato o quello catastale, conformemente a quanto scelto dalla società. In questo modo il socio non pagherà imposte sulla parte in cui la società ha versato l’imposta sostitutiva.

Abbiamo visto che solamente la differenza tra il valore normale del bene assegnato e l’importo su cui la società ha pagato l’imposta sostitutiva assumerà rilevanza ai fini della tassazione in capo al socio. Ma questa stessa differenza assumerà rilevanza in capo al socio:

- quale riduzione del costo della partecipazione qualora siano annullate riserve di capitale;

- come utile in natura se vengono annullate riserve di utili limitatamente pero ai soci di società di capitali.

Per le società di persone, infatti, in capo si soci non si determina alcuna tassazione essendo per questi previsto il regime d’imposizione per trasparenza.

Per le società di persone, pertanto, l’assegnazione non comporta alcuna tassazione in capo ai soci,

l’unica eccezione può riguardare il caso in cui il valore del bene assegnato sia superiore al valore fiscale della partecipazione.

Il meccanismo di cui sopra riconosce una sorta di franchigia in capo al socio ai fini della tassazione della plusvalenza, dato dalla differenza appunto tra il valore normale e la base imponibile su cui la società ha versato l’imposta sostitutiva.

ANNULLAMENTO

RISERVE DI CAPITALE

Assegnare un bene ai soci significa, in estrema sintesi, eliminarlo dall’attivo patrimoniale, ma contestualmente a tale eliminazione è necessario ridurre il patrimonio netto (riserve di capitali o di utili) della società. Patrimonio netto che deve essere evidentemente esistente e disponibile per le società di capitali mentre per quelle di persone, come abbiamo visto tale condizione non è richiesta. Per quelle di capitali deve quindi essere presente in bilancio una dote di patrimonio netto di ammontare almeno pari o superiore al valore contabile dei beni assegnati.

In linea generale per le società di capitali vi sarà tassazione qualora l’assegnazione comporti la distribuzione di riserve di utili, mentre nel caso di assegnazione con distribuzione di riserve di capitali non ci sarà alcuna tassazione ma il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione sarà corrispondentemente ridotto.

Con l’uscita del bene dal patrimonio aziendale, si verifica una riduzione del patrimonio della società e conseguentemente del valore della partecipazione del socio. Sul punto la circolare 40/2002 delle Entrate, per evitare una doppia tassazione in capo al socio, ha previsto che il valore della partecipazione deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva, prima di diminuirlo del valore normale del bene assegnato.

ANNULLAMENTO

RISERVE DI UTILI

Per le società di capitali, qualora si decida di attribuire ai soci una riserva di utili, il valore della partecipazione non viene modificato. Il valore normale del bene assegnato è assimilato ad un utile in natura che rappresenta un reddito per il socio per la sola parte eccedente quanto già tassato in capo alla società. Reddito che sarà tassato secondo le ordinarie modalità vale a dire con una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

TERMINI

E VERSAMENTI

L’assegnazione deve essere effettuata entro il 30

settembre 2025 mentre l’imposta sostitutiva deve essere versata in due rate come di seguito indicato:

- 60% entro il 30 settembre 2025;

- 40% entro il 30 giugno 2026.

ESEMPLIFICAzIONE

Si pensi al caso di una SRL produttrice di mobili con due soci, Alfa e Beta con quote paritarie al 50%, la società possiede un capannone che intende assegnare ai soci con la procedura agevolata in quanto non più utilizzabile dalla società. Ipotizzando che non si tratti di una società di comodo, potremmo pensare ai seguenti dati:

tipologia immobile capannone categoria catastale D8 anno di acquisto 2005 costo di acquisto 500.000 fondo ammortamento 210.000 rendita catastale netta 13.000 moltiplicatore catastale 63 valore di mercato 850.000

In base ai dati di cui sopra possiamo ricavare:

- il valore catastale: 13.000 x 63 = 819.000

- il valore fiscalmente riconosciuto: 500.000 – 210.000 = 290.000

I soci, non avendo necessità di vendere a breve il capannone, optano per l’assegnazione agevolata valutando il bene al valore catastale, pari a 819.000 e contemporaneamente annullano riserve di utili per 290.000 euro. Avremo il seguente risultato:

- imposta sostitutiva:

(819.000 – 290.000) x 8% = 42.320

- imposta di registro e ipo-catastali:

200 x 3 = 600

TOTALE COSTO ASSEGNAZIONE = 42.920

In capo ai soci opererà la tassazione della riserva di utili annullata secondo le regole ordinariamente previste per le partecipazioni qualificate. La base imponibile per ciascun socio sarà data da:

valore normale immobile - base imponibile imposta sostitutiva

850.000 - 529.000 = 321.000

Tale importo da dividere tra i due soci (321.000 : 2) = 160.500 sarà imponibile in capo a ciascun socio nella misura del 26%, nel nostro caso (160.500 x 26%) per 41.730 euro.

Essendo trascorsi più di dieci anni dall’acquisto non è dovuta la rettifica della detrazione Iva ai sensi dell’art. 19 bis 2, comma 2 del DPR 633/72.

LA TRASFORMAzIONE DELLE IMMOBILIARI DI GESTIONE IN SOCIETà SEMPLICI

Si ricorda che la norma in argomento, vale a dire l’art. 1 commi da 31 a 36 della legge 207/2025, ha riproposto anche la possibilità trasformare in società semplici le immobiliari di gestione. Si tratta di una possibilità interessante soprattutto da valu-

tare con attenzione sia per sottrarsi alla normativa sulle società di comodo, sia alla tassazione ordinaria in presenza di immobili di prossima cessione con plusvalenze significative.

La trasformazione in società semplice presenta diversi vantaggi che devono essere studiati soprattutto nei passaggi generazionali perché attraverso l’utilizzo di patti di famiglia è resa più agevole la suddivisione tra gli eredi.

Per approfondimenti si veda Apinforma n. 11/2025.

(Pz)

Bando PID-Next

proroga del termine per la preSentazione delle domande al 30 Settembre 2025

Facciamo seguito alle circolari associative prot. n. 432/MM del 19 dicembre 2024, n. 227/MM dell’1 luglio 2025 e n. 272/MM del 25 agosto 2025, relative al bando per la costituzione di Poli dell’Innovazione Digitale, c.d. bando PID-Next.

Le imprese assegnatarie del contributo beneficeranno dei servizi di first assessment digitale e orientamento effettuati da esperti indicati da Unioncamere nell’ambito del Polo PID-Next e a conclusione degli stessi riceveranno un report con l’indicazione del livello di maturità digitale e un documento di orientamento con l’indicazione di possibili partner e soluzioni per soddisfare i bisogni di digitalizzazione emersi nel corso dell’assessment.

Tali servizi sono atti a trasferire alle imprese beneficiarie informazioni specialistiche e strategiche per agevolare il processo di trasformazione digitale, finalizzato a migliorare la competitività tecnologica attraverso l’adozione di soluzioni innovative.

Con decreto ministeriale 19 marzo 2025, è stato specificato che beneficiarie del bando sono anche le imprese individuali, ivi comprese quelle artigiane e agricole.

Il termine entro il quale presentare la propria candidatura (già oggetto di proroga) è stato differito al giorno

30 settembre 2025, ore 16.00.

Tutte le informazioni e il bando sono disponibili al seguente link: https://www.unioncamere.gov. it/digitalizzazione-e-impresa-50/pid-next

L’Ufficio Economico rimane a disposizione per ogni esigenza di approfondimento.

(MM)

Supporto finanziario al settore nautico

bonuS per il refitting o la demolizione di unità da diporto

Si fa seguito alla circolare prot. n. 271/MM del 25 agosto 2025 per comunicare che, con Delibera n. 1068 dell’1 agosto 2025 è stato adottato il bando per la concessione di un bonus per il refitting o la demolizione di unità da diporto, a sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/2024 (di seguito “bando”).

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di bonus i proprietari da almeno due anni di unità da diporto con oltre 20 anni di vita:

a) persone fisiche residente in Friuli Venezia Giulia;

b) soggetti diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia;

c) Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

I soggetti sub a) e b) possono presentare domanda per una sola unità da diporto.

2. TIPOLOGIE

DI INTERVENTI

E RELATIVE

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a contributo le spese di refitting e di demolizione di unità da diporto.

Le spese di refitting ammissibili a bonus sono relative a (vedi art. 5 del bando):

a) interventi sugli impianti elettrici, idraulici e meccanici;

b) lavori di falegnameria e riverniciatura, c) trattamento antiosmosi e rifacimento dello scafo;

d) ricondizionamento del teak; e) ripristino o sostituzione di pulpiti e candelieri; f) sostituzione della tappezzeria; g) acquisto del mobilio;

h) interventi di miglioramento tecnologico, compreso l’acquisto di attrezzatura; i) sostituzione delle vele; j) sostituzione e acquisto di tendalini; k) sostituzione di cordame.

Tali spese devono essere state sostenute dall’1 gennaio 2025.

Sono ammissibili anche le spese di refitting per interventi effettuati in economia, limitatamente a quelle sostenute da proprietari persone fisiche per natanti non immatricolati, relative all’acquisto di materiali (no attrezzatura) purché documentate e congrue rispetto all’intervento da realizzare.

Anche le spese di demolizione delle unità da diporto devono essere state sostenute dall’1 gennaio 2025.

L’IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il soggetto beneficiario non essendo da questi recuperabile.

3. INTENSITà

DEL CONTRIBUTO

I bonus sono concessi nel limite del 75% della spesa sostenuta, ritenuta ammissibile.

Il bonus refitting è pari a euro 3.000,00 per le unità da diporto fino a 5 metri di lunghezza, aumentato di euro 500,00 per ogni metro eccedente i 5 metri fino a un massimo di euro 15.000,00.

Oltre i 5 metri, per le frazioni di metro, l’importo di euro 500,00 previsto per ogni metro ulteriore concorre a determinare, in ragione dell’effettiva lunghezza dell’unità da diporto, in misura proporzionale l’ammontare complessivo del bonus.

Il bonus demolizione è pari a euro 2.500,00 per le unità da diporto fino a 10 metri di lunghezza ed è aumentato di euro 250,00 per ogni metro ulteriore ai 10 metri di lunghezza, fino a un massimo di euro 8.000,00.

Oltre i 10 metri, per le frazioni di metro, l’importo del bonus per la demolizione e dell’eventuale aumento viene determinato in misura proporzionale.

Ai fini del calcolo dei contributi in parola viene considerata la lunghezza fuori tutto.

Resta a carico del beneficiario la quota di spesa ammissibile eventualmente non coperta dal contributo regionale.

NORD EST ACADEMY

AQM-METL AB

Formazione in Metallurgia, Metrologia e Controllo

Qualità

Nord Est Academy è il nuovo punto di riferimento per la crescita tecnica delle imprese del Nord Est

L’Academy propone percorsi formativi ad alta specializzazione nei settori chiave della produzione e del controllo qualità: metrologia, trattamenti termici, metallurgia, prove meccaniche, metallografia e failure analysis, con particolare attenzione alle esigenze delle aziende metalmeccaniche, automotive e aerospace.

Grazie all’unione delle esperienze sul campo e alla continua collaborazione con le imprese del territorio, Nord Est Academy AQM-METLAB si propone come punto di riferimento per la formazione continua e la certificazione del personale tecnico, o rendo contenuti aggiornati e immediatamente applicabili.

Nord Est Academy AQM-METLAB è nata dalla collaborazione tra METLAB, laboratorio di Taratura, e AQM, ente di formazione accreditato. Con un’o erta formativa concreta, personalizzabile e orientata ai risultati, sostiene le imprese che vogliono investire nelle persone e nella qualità, con l’obiettivo di a rontare con competenza le sfide dell’industria di oggi e di domani.

Specialisti in metrologia e gestione Qualità METLAB – Laboratorio di Taratura accreditato n. 01504 – dal 2007 supporta le imprese nella gestione della strumentazione di misura e nelle attività di Controllo Qualità, con soluzioni su misura.

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AQM, Centro Servizi Tecnici alle imprese di Provaglio d’Iseo, operante nel testing, calibration, training & consulting, in forza degli oltre 40 anni d’esperienza nella formazione tecnica, ha individuato in METLAB un partner per la realizzazione delle attività di docenza.

AQM è ente accreditato e supporta le aziende anche nella gestione di finanziamenti formativi.

Ambiti formativi

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I corsi si svolgono sia presso METL AB (a Pradamano) sia nelle sedi aziendali, con programmi personalizzati

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4. TERMINI E MODALITà

DI PRESENTAzIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo devono pervenire alla Direzione centrale attività produttive e turismo –Servizio turismo e commercio - utilizzando esclusivamente l’apposita procedura informatizzata “ISTANZE ON LINE” (di seguito “IOL”)

dalle ore 9.00 del 4 settembre alle ore 16.00 del 6 ottobre 2025.

Le domande, bollate nei termini di legge, sono presentate unitamente alla rendicontazione della spesa sostenuta dopo la realizzazione degli interventi di refitting o dopo la demolizione.

La documentazione tecnica, attestante la compiuta realizzazione degli interventi, e la documentazione di spesa ad essi relativa devono avere data successiva al 31 dicembre 2024.

Per il dettaglio della documentazione richiesta ai fini della regolarità della domanda, si rinvia all’art. 9 del bando.

Nel caso in cui la stessa impresa o persona fisica presenti più domande di bonus per la medesima unità da diporto, sarà ammessa la domanda presentata per ultima in ordine cronologico.

5. ISTRUzIONE

DELLE DOMANDE

E TERMINI

DI CONCESSIONE

ED EROGAzIONE DEL BONUS

Ai sensi dell’art. 36, c. 4, della L.R. n. 7/2000, l’incentivo è assegnato attraverso procedura valutativa a sportello.

Le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le risorse sono assegnate fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

I contributi sono concessi e contestualmente erogati entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

6. REGIMI DI AIUTO

E CUMULO

CON ALTRI AIUTI DI STATO

Per i soggetti aventi natura d’impresa, il bonus viene erogato in “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831.

Il bonus è cumulabile con altri incentivi concessi dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il medesimo intervento, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l’intervento oggetto di incentivo.

Il soggetto instante è tenuto a dichiarare, all’atto della domanda, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti.

Nel caso in cui l’intervento benefici di altre provvidenze, l’importo delle stesse viene detratto dall’ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

7. OBBLIGhI DEI BENEFICIARI

Per il bonus refitting, il soggetto beneficiario dell’incentivo ha l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto del contributo (intesa quale divieto di alienare l’unità da diporto) per la durata di 2 anni dalla data di concessione, elevati a 5 anni se il beneficiario è una grande impresa. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, i soggetti beneficiari trasmettono annualmente all’Ufficio competente corrispondente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In difetto, l’Ufficio procede ad effettuare ispezioni e controlli.Qualora sia accertato il mancato rispetto del vincolo di destinazione, il contributo viene rideterminato in proporzione al periodo in cui il vincolo è stato rispettato.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(MM)

Strutture ricettive alberghiere

Contributi alle impreSe per l’inSediamento o la riConverSione di immobili

Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 270/MM del 25 agosto 2025 per rendere noto che, con Decreto del Direttore del servizio turismo e commercio dell’8 agosto 2025, n. 41372/GRFVG è stato approvato l’Avviso per l’anno 2025 per la presentazione delle domande, da parte di imprese, volte a ottenere incentivi per l’insediamento di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a strutture ricettive alberghiere, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da almeno quattro stelle.

Tali insediamenti devono essere ubicati nell’ambito dei Comuni siti all’interno dei comprensori sciistici o facenti parte della filiera turistica dei comprensori sciistici di cui all’allegato B della deliberazione della Giunta regionale del 10 settembre 2021 n. 1375, nonché nell’ambito dei Comuni considerati Poli turistici montani e ambiti turistici

montani di cui rispettivamente agli allegati A e B alla L.R. n. 11/2022 e nei Comuni di cui all’allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 874 del 27 giugno 2025 (B.U.R. n. 28 del 9 luglio 2025).

L’investimento complessivo deve avere un valore minimo di 4 milioni di euro.

La domanda di contributo, redatta sul modulo scaricabile nella sezione dedicata del sito, unitamente alla documentazione richiesta, va presentata esclusivamente via PEC all’indirizzo: economia@certregione.fvg.it

dalle ore 10.00 del 25 agosto 2025 alle ore 13.00.59 del 17 ottobre 2025.

I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dall’art. 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali). Per i costi non ammissibili ai sensi della norma richiamata, i contributi sono concessi in “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(MM)

Rinnovo CCNL servizi di pulizie. Accordo

do integrativo tra UNIONSERVIZI-CONFAPI, Legacoop Produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e servizi, AGCI Servizi con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil, avente ad oggetto le tabelle retributive del CCNL per i dipendenti da aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, rinnovato lo scorso 13 giugno.

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 275/ AG del 1° settembre 2025 per comunicare che in data 6 agosto 2025 è stato sottoscritto l’accor-

L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento.

MENSILI

Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio 2025

(C)

Regione FVG: proroga per l’utilizzazione acque

la SCadenza

è Stata prorogata al 31 diCembre 2030

La Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Friuli Venezia Giulia ci comunica che in merito alle utilizzazioni di acque pubbliche di competenza del Servizio re-

gionale, ritengono utile fornire un aggiornamento da condividere con le imprese Associate CONFAPI FVG.

La nota informa che per le utilizzazioni d’acqua già beneficiarie del riconoscimento di cui all’articolo 61 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11, lo stesso articolo prevedeva la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2025.

Con l’introduzione dell’articolo 4, comma 4, della LR 30 dicembre 2024, la scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2030. (CS)

Riciclo di rifiuti da costruzione e demolizione all’81%

i rifiuti da CoStruzione e demolizione CoStituiSCono il fluSSo più rilevante dei rifiuti

SpeCiali prodotti in italia

L’Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale - ha reso noto che l’81% dei rifiuti da costruzione e demolizione, al netto dei quantitativi relativi alle terre e rocce e ai fanghi di dragaggio, è stato riciclato.

I rifiuti da costruzione e demolizione costituiscono il flusso più rilevante dei rifiuti speciali prodotti in Italia, rappresentando il 51% del totale, circa 81,4 milioni di tonnellate che diventano prevalentemente sottofondi stradali e rilevati.

Il tasso di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione (calcolato sulla base dei dati di produzione e gestione) è in costante crescita (nel 2022 il valore era pari al 78%). Questo risultato si colloca ampiamente al di sopra dell’obiettivo europeo del 70%, confermando i progressi verso una gestione sempre più circolare dei rifiuti derivanti dal settore edile.

(C)

Solari: nuova attestazione SOA

per OS5 e rinnovo OS9 e OS19

nell’anno del Suo 300° anniverSario, l’impreSa ha ampliato le proprie QualifiChe per la parteCipazione alle gare di appalto per lavori pubbliCi

Il 2025 si conferma un anno cruciale per la Solari: dopo trecento anni di storia (fu infatti fondata a Pesariis nel 1725) ha cambiato denominazione, realizzato un nuovo spot pubblicitario e incrementato le attestazioni SOA.

Il cambio di denominazione è avvenuto alla presenza del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, dell’assessore alle Attività produttive, Sergio Bini, e dei sindaci di Udine e di Prato Carnico, Alberto Felice De Toni ed Erica Gonano: “Solari SpA, premiata fabbrica di orologi fondata nel 1725, Pesariis-Udine” potrà essere abbreviato in Solari SpA. Si tratta quindi della riunificazione tra la storica realtà carnica, dove tutto ebbe inizio, con quella di Udine: un solo nome ma un’eredità che continua. All’epoca, cioè alle sue origini, la Solari si rese protagonista di una rivoluzione tecnologica grazie a Remigio Solari, che trasformò il modo di comunicare le informazioni al pubblico. Oggi, quei sistemi di informazione campeggiano in oltre 3.500 impianti in tutto il mondo, dagli aeroporti alle stazioni ferroviarie, dalle grandi aziende alle istituzioni. Il suggello del nuovo marchio è caduto a ridosso dell’approvazione del bilancio 2024 che

ha chiuso con un fatturato di gruppo di 50 milioni di euro e un utile di oltre 2 milioni. La Solari oggi occupa 285 addetti, dei quali una trentina nella fabbrica in montagna, proprio a Pesariis.

Dopo tre secoli di storia, innovazione, prodotti iconici e presenza costante nella vita delle persone (è tra i leader mondiali nei sistemi di informazione al pubblico), oggi Solari è una delle poche Imprese al mondo in grado di realizzare progetti informatici chiavi in mano per ogni segmento del trasporto pubblico, della pubblica amministrazione e dell’industria. I progetti sono gestiti internamente già dalle fasi iniziali di progettazione e controllati fino alla completa ingegnerizzazione, sono forniti al cliente con grande attenzione ad ogni dettaglio e comprendono un accurato servizio post-vendita. Solari fa infatti parte di un gruppo industriale articolato, composto da diverse aziende che operano in sinergia con il core business della capogruppo. Queste realtà, ciascuna con specifiche competen-

ze, condividono valori, obiettivi strategici e una visione comune orientata all’innovazione, all’affidabilità e alla qualità del servizio.

Il gruppo include anche società estere, costituite con l’obiettivo di presidiare direttamente i mercati internazionali di riferimento. La loro presenza locale consente a Solari di essere più vicina ai propri clienti, garantendo un servizio puntuale, efficiente e perfettamente calibrato sulle esigenze specifiche di ciascun contesto nazionale.

Attraverso questa struttura, l’Impresa rafforza la propria capacità di operare su scala globale, mantenendo allo stesso tempo un approccio flessibile e personalizzato, tipico delle realtà capaci di ascoltare e rispondere con efficacia alle richieste del mercato.

Nel 2025, anno del suo 300° anniversario, Solari ha anche rinnovato l’attestazione SOA per le categorie di opere specialistiche: OS9 per la IV classifica pari ad un importo di 2.582.000 euro, la categoria OS19 per la IIIbis classifica corrispondente a 1.500.000 euro e si è attestata ex novo per la categoria OS5 per la II classifica per un importo di 516.000 euro.

Questa attestazione le consente di partecipare ad appalti pubblici fino ad un importo massimo di

3.098.400 euro per l’esecuzione di impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico (OS9), categoria che riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario, compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime.

Inoltre potrà partecipare, fino a un importo massimo di 1.800.000 euro, anche per l’esecuzione di impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati (OS19), categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di te-

lecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che

siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

Solari si è attestata anche per la categoria OS5 fino ad un importo massimo di 619.200 euro per l’esecuzione di impianti pneumatici e antintrusione, categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere le Imprese associate, Confapi FVG ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.

(CSC)

White List: nuovo portale per l’iscrizione e il rinnovo

poSSono aCCedere

Solo il titolare

o il legale rappreSentante dell’impreSa

Le White List sono elenchi istituiti presso ogni

Prefettura Provinciale e hanno lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia rispetto alle attività imprenditoriali considerate più a rischio di infiltrazioni mafiose.

Per questo l’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione.

Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.

LE ATTIVITà

PER CUI ESISTE

L’OBBLIGO DI ISCRIzIONE

Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l’iscrizione nell’elenco White list sono riportate all’art. 1, comma 53 della Legge 190/2012 e sono le seguenti:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- noli a caldo;

- autotrasporti per conto di terzi;

- guardiania dei cantieri;

- servizi funerari e cimiteriali;

- ristorazione, gestione delle mense e catering;

- servizi ambientali, comprese le attività di rac-

colta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

La normativa prevede, inoltre, che l’elenco può essere soggetto a variazioni con apposito Decreto del Ministero dell’Interno.

SOSTITUISCE

LA COMUNICAzIONE

E L’INFORMAzIONE ANTIMAFIA

È importante precisare che l’iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta “liberatoria antimafia”.

NUOVO PORTALE

WhITE LIST

Nell’ambito delle misure per la digitalizzazione del Ministero dell’Interno prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato realizzato il nuovo Portale White List, destinato alla digitalizzazione delle procedure di iscrizione, aggiornamento e rinnovo nelle White List.

Il portale, operativo dal 21 luglio 2025, è raggiungibile all’indirizzo https://portalewl.interno.gov.it. Possono accedere solo il titolare o dal legale rappresentante dell’impresa tramite una delle seguenti identità digitali:

- SPID;

- CIE (Carta d’Identità Elettronica);

- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

L’iscrizione ha durata di 12 mesi dalla data indicata nel registro ufficiale. Entro 30 giorni dalla scadenza, le imprese interessate a mantenere l’iscrizione devono presentare domanda di rinnovo tramite portale.

Eventuali modifiche agli organi sociali (soci, amministratori, collegio sindacale) devono anch’es-

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se essere comunicate entro 30 giorni. La mancata richiesta di rinnovo comporta l’automatica cancellazione dalla White List, con necessità di una nuova iscrizione ex novo.

Una volta inoltrata la richiesta tramite Portale White List, la Prefettura territorialmente competente potrà acquisirla automaticamente per l’istruttoria attraverso la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA).

Il portale è già operativo da luglio e le nuove richieste di iscrizione, aggiornamento e rinnovo devono essere inoltrate esclusivamente tramite il portale stesso, con l’unica eccezione rappresenta-

ta dalle società costituite all’estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Ricordiamo che l’iscrizione alla White List rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza, l’integrità e la legalità nelle attività economiche, specialmente in contesti sensibili come i lavori pubblici e i servizi ambientali. Inoltre, costituisce una semplificazione burocratica per le imprese nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L’ufficio Edilizia e Territorio dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore informazione. (CS)

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

COMPENSAzIONE

CARO MATERIALI:

IN GAzzETTA IL DECRETO TERzA FINESTRA TEMPORALE 2024

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2025 l’avviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo al Decreto Direttoriale n. 135 del 12 giugno 2025, concernente il riparto del Fondo per la Prosecuzione delle opere pubbliche (art. 26, co. 6-quater D.L. 50/2022) relativamente alle richieste presentate dalle Stazioni Appaltanti dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 nell’ambito della III finestra temporale 2024.

Sono state ammesse a finanziamento 900 istanze per un ammontare complessivo pari a euro 440.637.967,74, a fronte di 945 richieste totali pervenute. Il Ministero provvederà alla liquidazione delle somme con successivi decreti di impegno e pagamento, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste.

In corso anche il pagamento dei fondi relativi al secondo semestre 2022, che dovrebbe concludersi entro il prossimo settembre.

APPROVATA DEFINITIVAMENTE CONVERSIONE

D.L. INFRASTRUTTURE

Lo scorso 16 luglio 2025, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 73/2025 (c.d. Decreto Infrastrutture).

Il testo del provvedimento, coordinato con le modifiche introdotte nel corso dell’iter parlamentare, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2025.

Si confermano i contenuti già anticipati dopo le

modifiche apportate dalla Camera, su compensazione prezzi e qualificazione lavori subappaltati. Viene confermato, in particolare, che l’applicazione di prezzari in diminuzione rispetto alla base di gara potrà avvenire solo per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 2025.

Si ricorda che viene anche introdotta una disciplina specifica per le procedure di somma urgenza ed una per le procedure di protezione civile.

In particolare, l’articolo 140 del Codice Appalti è stato modificato con una nuova definizione di “somma urgenza”. L’esecuzione immediata in affidamento diretto è possibile entro il limite vigente di 500.000 euro o, se superiore, per quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, e comunque nel limite della soglia europea.

Il nuovo articolo 140 bis è dedicato alle procedure di protezione civile; anche in questo caso l’affidamento diretto non è ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea ma può essere autorizzato anche al di sopra del limite di 500.000 euro per un arco temporale limitato non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti dagli artt. 24 e 25 del codice della protezione civile.

Ulteriori deroghe specifiche rispetto all’applicazione di norme del Codice Appalti sono disposte in caso di dichiarato stato di emergenze nazionali.

CDM: IL PIANO CARCERI, 60 INTERVENTI

NEL TRIENNIO 2025-2027

Nel corso del Consiglio dei Ministri svoltosi il 22 luglio u.s., il Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, Marco Doglio, ha illustrato il Programma dettagliato degli interventi di edilizia penitenziaria per gli anni 2025-2027, elaborato con la Presidenza del Consiglio, il Ministero della giustizia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Piano prevede un insieme coordinato d’interventi, finalizzati al recupero di sezioni esistenti e alla realizzazione di nuovi posti detentivi.

È previsto un totale di 60 interventi strutturali (costo stimato 758 milioni), dei quali 3 sono già

conclusi, 27 sono in corso e 30 sono prossimi all’avvio. Attraverso ampliamenti delle strutture esistenti, saranno creati 3.716 nuovi posti, mentre ristrutturazioni e manutenzioni consentiranno il recupero complessivo di ulteriori 5.980 posti.

L’ampliamento delle strutture esistenti riguarda, in particolare, gli istituti di San Vito al Tagliamento (PN), Forlì, Roma Rebibbia, Napoli Poggioreale e Reggio Calabria Arghillà.

MIT: I PARERI SU ROTAzIONE

NELL’AFFIDAMENTO DIRETTO E ILLECITI PROFESSIONALI

Si segnalano i seguenti pareri del Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture.

Principio di rotazione e affidamento diretto (Parere Mit n. 3635 del 23 giugno 2025).

Nell’affidamento diretto il momento rilevante per valutare la necessità di applicare il principio di rotazione è quello della decisione a contrarre quale atto unico ricognitivo delle attività propedeutiche. Questo perché è in quella fase che l’amministrazione assume la determinazione di voler procedere all’affidamento di uno specifico appalto e definisce le modalità di selezione, comprese quelle relative alla rotazione degli operatori.

Gravi illeciti professionali: differenza fattispecie art. 98, comma 3, lett. g e h Codice Appalti (Parere Mit n. 3621 del 23/06/2025)

L’art. 98 prevede che l’illecito professionale si possa desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

g) contestata commissione da parte dell’operatore economico … di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell’operatore economico …. di taluno dei seguenti reati consumati: (..) 3) (...) i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile (...)” All’art.94 c.1, la lettera c) è riferita a “false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile” Il c.6 dell’art. 98 tra i mezzi di prova adeguati per valutare l’illecito professionale indica, per la lett. g) il rinvio a giudizio o il decreto penale che dispone il giudizio, per la lett. h) la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelati reali o personali. La differenza tra le due fattispecie dell’art. 98, comma 3, lettere g) e h) del Codice degli Appalti riguarda il grado di accertamento del reato e la sua rilevanza ai fini della valutazione dell’illecito pro-

fessionale. Lettera g): si riferisce alla contestata commissione di reati da parte dell’operatore economico o dei soggetti indicati nell’art. 94, comma 3. In questo caso, il reato è stato contestato, ma non necessariamente accertato con una sentenza definitiva. Tra i mezzi di prova adeguati rientrano il rinvio a giudizio o il decreto penale che dispone il giudizio. Lettera h): riguarda la contestata o accertata commissione di determinati reati. Qui si includono situazioni in cui vi è una sentenza di condanna definitiva, un decreto penale di condanna irrevocabile, una condanna non definitiva, oppure provvedimenti cautelari reali o personali. In sostanza, questa fattispecie ha un livello di accertamento più avanzato rispetto alla lettera g). Gli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile riguardano il reato di false comunicazioni sociali (falso in bilancio). Se un operatore economico dichiara la presenza di una contestata commissione di reato ai sensi degli articoli 2621 e/o 2622 del Codice Civile, la distinzione tra le due lettere dipende dagli elementi probatori disponibili. Per stabilire se un operatore economico debba essere inquadrato nella lettera g) o h), occorre valutare: - se il reato è solo contestato (senza una condanna definitiva) con un rinvio a giudizio o un decreto penale che dispone il giudizio, l’illecito rientra nella lettera g); - se invece vi è una condanna definitiva o un provvedimento cautelare l’illecito rientra nella lettera h).

In pratica, la distinzione si basa sul grado di certezza giuridica del reato e questa distinzione è fondamentale per la valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico nell’ambito degli appalti pubblici.

ANAC RIChIAMA

ALL’OBBLIGO DI CONTROLLO TRACCIABILITà

DEI FLUSSI FINANzIARI

L’Anac, nell’ambito di un’indagine su appalti Pnrr/Pnc, ha ribadito che le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di controllare la tracciabilità dei flussi finanziari dell’appalto anche per i subappalti, richiedendo la documentazione dei pagamenti ai vari subcontraenti. L’appaltatore, infatti, rappresenta il dominus della filiera, come principale responsabile della corretta esecuzione dell’appalto, tenuto ad un ruolo di controllo e coordinamento rispetto a tutte le attività coinvolte nel progetto.

Al fine di rendere effettivo tale sistema di controllo è prevista anche l’introduzione di controlli a campione sui flussi finanziari dell’appalto da parte delle stazioni appaltanti.

Le stazioni appaltanti devono richiamare nel con-

tratto di appalto il rispetto degli obblighi sulla tracciabilità, con indicazione delle modalità che si intenderanno adottare per effettuare i controlli sulla tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nell’ambito della filiera delle imprese. Anac sottolinea di utilizzare sempre delle best practice, prevedendo l’inserimento di specifiche clausole contrattuali, che obblighino, ad esempio, l’appaltatore a fornire alla stazione appaltante le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il Cig e, se presente, il Cup relativi all’appalto. Inoltre, nonché con riferimento alla verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all’interno di tutta la filiera delle imprese, è stata prevista la possibilità di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate, secondo le formalità di legge, da parte dei soggetti della filiera attestanti la regolarità dei pagamenti.

Tali controlli sono da intendersi complementari ai controlli che devono essere svolti dal Responsabile del procedimento, dal Direttore lavori e dal Coordinatore per la sicurezza, ciascuno per quanto di competenza, sui subappaltatori e su tutti i soggetti che operano nei cantieri, verificando la regolarità delle prestazioni svolte e il rispetto dei ruoli assunti ed autorizzati ai sensi di legge.

PATENTE A CREDITI:

LE INDICAzIONI

SUI CREDITI AGGIUNTIVI

E SUL NUOVO PORTALE

Facendo seguito all’incontro svolto con le parti sociali lo scorso 8 luglio, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha pubblicato una nota riepilogativa (prot. n. 288 del 15 luglio 2025) sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi attivati sul portale della patente a crediti dal 10 luglio.

- Iscrizione CCIA: L’art. 5, comma 2, del D.M. 132/2024 stabilisce che in “ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente” alla CCIA. Al fine della corretta attribuzione del punteggio si evidenzia che i crediti non sono cumulabili con il punteggio precedente: si terrà conto, pertanto, dell’“anzianità” maturata fino ad un massimo di 10 crediti.

- Possesso certificazione di un SGSL e MOG: Il rappresentante legale dovrà allegare la certificazione conforme alla UNI EN ISO 45001 rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA inserendo la data di inizio e fine validità del certificato. Il

rappresentante legale avrà la possibilità fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione, di aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità. Lo stesso meccanismo vale per l’asseverazione MOG per la quale gli uffici dell’INL potranno verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle aziende attraverso l’incrocio dei dati con quanto comunicato dagli Organismi Paritetici.

- Attestazione Soa Class. I – II: L’Ispettorato precisa che “il rappresentante legale o un suo delegato dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale). Un mese prima dalla scadenza dell’attestazione SOA sarà possibile per il rappresentante legale, o un suo delegato, aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso”. Un ulteriore precisazione è stata fornita nell’ultimo incontro presso l’Ispettorato che, rispondendo ad uno specifico quesito, ha confermato la cumulabilità dei crediti Soa fino a un massimo di 3, coerentemente con quanto stabilito dalla Tabella contenuta nel D.M. n. 132/2024.

- Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici: L’art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione (…) nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività”. La “consulenza e il monitoraggio” che prevedono il rilascio di un’attestazione da parte degli stessi Organismi Paritetici rientra tra le attività e i servizi di supporto per le imprese. Il rappresentante legale potrà allegare alla dichiarazione la suddetta attestazione, con l’indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa.

- Rettifiche dei requisiti ulteriori inseriti e gestione della eventuale sospensione di validità: La rettifica di requisiti ulteriori erroneamente inseriti può essere effettuata autonomamente

da parte del responsabile aziendale (legale rappresentante o titolare) o del suo delegato prima che sia aggiornato il punteggio, che di norma avverrà nel corso della notte in un periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 03:00. Nel caso in cui tale rettifica non sia stata effettuata entro i termini indicati, il responsabile aziendale o il suo delegato si dovrà rivolgere a un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

- Sottrazione crediti: Qualora durante l’attività ispettiva, emerga che l’impresa non possegga uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporre, attraverso l’applicativo “Verifica Patente a Crediti”, l’invalidazione degli stessi. Tale richiesta dovrà essere validata dal Dirigente dell’Ufficio di appartenenza dell’Ispettore o da eventuale soggetto dallo stesso delegato.

In merito all’operatività sul portale tramite deleghe, infine, l’Ispettorato ha precisato che “gli operatori economici già titolari di patente alla data del 9 luglio 2025 che possono designare, a decorrere dal 10 luglio 2025, un proprio delegato utilizzando l’applicazione “Gestione deleghe”. Gli stessi potranno designare sia il soggetto già precedentemente delegato sia un soggetto diverso. È possibile, altresì, delegare l’associazione datoriale prescelta indicando il Codice Fiscale (da non confondere con la Partita IVA) della sede di riferimento dell’associazione. In mancanza di delega, formalizzata come sopra, sull’applicativo Patente a crediti potrà operare esclusivamente il responsabile aziendale (legale rappresentante, titolare). Gli operatori economici che chiedono il rilascio della patente a decorrere dal 10 luglio 2025, devono necessariamente attestarsi prima sui sistemi INL tramite l’applicazione “Attestazione Legale Rappresentante/Titolare” e successivamente, qualora vogliano designare un delegato, provvedervi tramite l’applicazione “Gestione Deleghe”.

In un nuovo incontro con le parti sociali svoltosi il 17 luglio u.s. per verificare la gestione del portale rinnovato, l’Ispettorato ha preannunciato l’imminente pubblicazione di una mini guida sulla gestione delle deleghe e un manuale operativo sull’utilizzo delle diverse applicazioni del sistema.

SONO 3427

LE STAzIONI APPALTANTI qUALIFICATE

PER IL SETTORE LAVORI

Il numero delle stazioni appaltante qualificate per il settore dei “Lavori” si attesta a 3.427 unità (di cui 545 solo per “Lavori” e 2.882 anche per “servizi e

forniture”). Lo ha reso noto l’Anac sulla base dei dati aggiornati ai primi tre mesi dell’anno in corso: non sono inclusi i soggetti qualificati di diritto. Analizzando i livelli di qualificazione, il Report permette di osservare che la struttura del sistema di approvvigionamento è similare tra i due settori (lavori e servizi/forniture): per quanto riguarda il settore “Lavori” il 55,2% delle amministrazioni (1.891 sul totale di 3.427 enti qualificati) ha il livello massimo, mentre il livello intermedio è raggiunto circa nel 20,% dei casi, e quello minimo nel 25%. Ricordiamo che alcune amministrazioni centrali e soggetti aggregatori sono iscritti di diritto nell’elenco ANAC delle stazioni appaltanti qualificate (es. MIT, Agenzia del Demanio, Consip, Invitalia, Sport e Salute S.p.A.).

MANCATA DILIGENzA

DELL’IMPRESA: NO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 6281 del 17 luglio u.s.) è intervenuto nuovamente sull’ambito di legittimo ricorso al soccorso istruttorio.

I Giudici hanno confermato l’esclusione dell’operatore economico che aveva inviato tardivamente l’offerta, non aveva correttamente compilato il DGUE e non aveva richiesto il supporto tecnico nei tempi utili: carenze non riconducibili a errore o malfunzionamento della piattaforma informatica, ma a una carenza riconducibile unicamente alla sfera organizzativa dell’impresa che aveva agito con scarsa diligenza.

In questo contesto non poteva essere utilizzato il soccorso istruttorio per sanare inadempimenti relativi a documenti richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis. In tali casi, l’integrazione postuma violerebbe il principio di parità di trattamento, determinando una rimessione in termini non consentita, come disposto dall’art. 101 del Codice Appalti.

In un’altra sentenza (n. 1389 del 14 luglio) il Tar Lazio ha sancito l’esclusione di un’impresa per mancata firma digitale dell’offerta tecnica, ribadendo che ogni operatore è responsabile della corretta gestione delle fasi di caricamento e trasmissione delle offerte, specie nelle gare digitali. L’azienda aveva sostenuto di aver correttamente trasmesso l’offerta tecnica, dimostrando l’invio tramite PEC, attribuendo la mancata presenza del documento a un semplice accesso successivo alla piattaforma, utile solo a verificare l’esattezza della trasmissione.

Il Tribunale invece ha ritenuto legittima l’esclusione, considerato che nel disciplinare si preve-

deva esplicitamente che ogni modifica effettuata prima della scadenza avrebbe generato l’obbligo di ripetere l’intera procedura di trasmissione del file e di apposizione della firma. L’accesso successivo e il download del nuovo file da parte dell’operatore economico avevano generato un documento mai firmato digitalmente

e inoltre il sistema ha registrato un tentativo di modifica oltre il termine stabilito. Secondo il Collegio, l’offerta tecnica priva del PDF firmato era giuridicamente inesistente, e pertanto insanabile tramite soccorso istruttorio.

(C)

Autotrasporto: nuova lista dei controlli

menti che saranno oggetto di verifica da parte degli Ispettori del lavoro in caso di ispezione.

approvata la CheCk liSt aggiornata Con nuovi ulteriori Controlli

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio u.s. è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 luglio 2025, “Approvazione del modello di lista di controllo per standardizzare e rendere più efficienti le attività di controllo presso i locali delle imprese in materia di autotrasporto”.

L’aggiornamento della lista si è reso necessario a seguito dell’evoluzione normativa intervenuta dall’approvazione del precedente modello risalente a dicembre 2008.

Nel nuovo modello sono stati aggiunti ulteriori ele-

I riquadri della check list, che si allega per comodità e alla quale si rinvia per la consultazione, oggetto di implementazione sono i seguenti:

- E “Veicoli e tachigrafo”;

- F “Numero dei conducenti e dei giorni di lavoro controllati”;

- G “Infrazioni accertate”.

Inoltre è stato aggiunto il riquadro G bis “Clean Check” da barrare qualora non venga accertata nessuna infrazione.

Il decreto in parola prevede che gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono esaustivi, per cui l’attività di controllo può riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme.

Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.

(MM)

Tachigrafo intelligente di seconda generazione

attivo

il Segnale oSnma

Lo scorso 24 luglio 2025, la Commissione UE ha pubblicato la Dichiarazione di servizio OSNMA, con la quale ha comunicato il passaggio allo stato “operativo” di questa funzionalità nei tachigrafi intelligenti di seconda generazione (c.d. “G2V2”). Il quadro normativo attualmente in vigore prevede che tutti i veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 24 dicembre 2025, ossia 5 mesi dopo la dichiarazione di servizio OSNMA, devono essere muniti di tachigrafo intelligente di seconda generazione con la funzionalità OSNMA (c.d. “tachigrafo definitivo”). Questa funzionalità è stata introdotta per consentire l’autenticazione delle posizioni registrate dal tachigrafo mediante il sistema di navigazione satellitare Galileo.

Quindi, i veicoli immatricolati fino al 24 dicembre 2025 possono ancora essere muniti di un tachigrafo intelligente di seconda generazione non dotato della funzionalità OSNMA (c.d. “tachigrafo di transizione”), senza alcun obbligo di adeguamento, che rimane una scelta dell’impresa.

I tachigrafi intelligenti di transizione registrano, memorizzano e rendono disponibili i dati sulla posizione dei veicoli come prescritto dalla normativa europea, con la differenza, però, che tali dati non sono autenticati da una funzione di autenticazione omologata OSNMA.

Infine, si coglie l’occasione per ricordare l’ultima delle scadenze riguardanti i tachigrafi intelligenti di seconda generazione, ossia quella dell’1 luglio 2026. Entro tale data, anche gli autoveicoli leggeri di massa complessiva compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate, che effettuano trasporti internazionali, dovranno essere muniti di tachigrafi intelligenti di seconda generazione.

Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.

(MM)

Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto c/t

i valori indiCativi di riferimento aggiornati a giugno

2025

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato sul proprio sito il decreto dirigenziale n. 279 del 5 agosto 2025 (di seguito “d.d. n. 279/2025”) relativo alla rideterminazione dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi. Unitamente al d.d. n. 279/2025 sono state pubblicate la relazione illustrativa, la legenda esplicativa e le tabelle A, B, C e D dei costi aggiornate a giugno 2025 relativamente alle 4 classi di peso. Una prima novità riguarda la percorrenza media annua dei soli veicoli adibiti al trasporto merci per conto di terzi di massa fino a 3,5 tonnellate (classe di peso A – tabella A), basata non più su 100.000 km, ma su 30.000 km.

L’aggiornamento tiene conto delle modifiche intervenute in alcune voci di costo nel periodo tra dicembre 2024 e giugno 2025 e, in particolare, di quelle relative a stipendi, straordinari, trasferte, pedaggi e costi per l’energia. Tra le modifiche prin-

cipali vi è quella del costo del personale, che tiene conto dell’ultimo rinnovo del CCNL sottoscritto il 6 dicembre 2024. Per quanto riguarda la voce “gasolio”, l’aggiornamento è avvenuto sulla base del costo medio di giugno 2025 pubblicato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Ai fini della determinazione del valore indicativo di riferimento di un trasporto chilometrico, si sommano, desumendoli dalla tabella relativa alla tipologia di veicolo impiegata, le sole voci che interessano, in base alle modalità di svolgimento del trasporto. Per esempio, le voci relative al rimorchio non vanno prese in considerazione se il trasporto avviene con l’impiego di trattore stradale e semirimorchio. Idem per la voce “trasferta” se il trasporto è effettuato in giornata, ecc.

Secondo quanto stabilisce l’art. 6, comma 6 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 “il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina sulla base delle tabelle pubblicate trimestralmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni.”

Altre informazioni possono essere richieste all’Ufficio Trasporti dell’Associazione.

(MM)

Scadenze aziendali del mese di settembre 2025

il Calendario delle SCadenze

per il meSe di Settembre 2025

LUNEDì 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione telematica delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di agosto. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

MARTEDì 16

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di agosto.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 7^ rata dell’Iva, relativa al 2024 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2025 utilizzando il codice tributo 6099.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

GIOVEDì 25

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi relativi al mese di agosto.

I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni.

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

MARTEDì 30

CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2025 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 agosto 2025.

RIMBORSO IVA COMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle richieste di rimborso dell’Iva assolta in altro stato comunitario nel corso del 2024 da parte di operatori residenti.

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE - Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo di importo superiore a 5.000 euro, riferita alle fatture elettroniche senza Iva del II° trimestre.

LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per l’invio telematico da parte di tutti i soggetti passivi Iva, delle liquidazioni di aprile, maggio e giugno (per i mensili) e del secondo trimestre 2025 (per i trimestrali).

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTIScade il termine per il versamento della decima rata per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a 1.000 euro.

MODELLO 730/2025 - Scade il termine di presentazione tramite CAF o professionista del modello 730/2025.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ SEMPLICE - Scade il termine per il versamento della prima rata, pari al 60% dell’imposta sostitutiva dovuta per le assegnazioni o cessioni di beni immobili ai soci effettuate entro il 30 settembre 2025. Il versamento interessa anche le società immobiliari trasformate in società semplici.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025 - 2026 - Scade il termine per la presentazione da parte dei soggetti ISA del modello CPB per comunicare l’adesione al concordato 2025 - 2026: - unitamente al modello ISA nell’ambito del modello Redditi 2025; - in forma autonoma, utilizzando il Frontespizio del modello Redditi 2025.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 20242025 sanatoria 2018 - 2022 - Scade il termine per il versamento della settima rata, maggiorata degli interessi del 2% decorrenti dal 31 marzo 2025 per il versamento delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025 - 2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018 - 2022. (Pz)

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