Assistenza Al Volo - ANNO XLV - NUMERO 3/2020
Persona informata sui fatti e persona indagata
Di Daniele Fazari
Nel caso del difensore, consulente tecnico o investigatore privato, si applicano la legge L397/2000 (disposizioni in materia di indagini difensive) e l’Art.391 bis c.p.p. (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore) la quale norma lo svolgimento delle indagini. In particolare, il consulente tecnico o investigatore privato hanno l’obbligo prima di richiedere informazioni di attenersi all’Art.391 bis c.p.p. comma ter, ovvero quanto segue :
La persona informata sui fatti, è colui il quale “può riferire circostanze utili ai f ini delle indagini”. Tali informazioni possono essere richieste dal (PM) Pubblico Ministero, dalla Polizia Giudiziaria o dal Difensore per il tramite dello stesso o dei Consulenti Tecnici o degli Investigatori Privati autorizzati (Art.391 bis c.p.p.). La persona informata sui fatti, prima di rilasciare informazioni, deve essere necessariamente informata su ciò che esse comportano ovvero che il rilascio di false informazioni comporta la violazione dell’Art.371 bis c.p.p. (False informazioni) o l’Art.377 c.p.p. (intralcio alla giustizia). La persona informata sui fatti ha l’obbligo di rilasciare le informazioni richieste, se esse sono avanzate dal PM o dalla Polizia Giudiziaria, mentre potrebbe rif iutarsi di rilasciare le informazioni al difensore o al Consulente Tecnico o all’investigatore privato.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1: a) della propria qualità e dello scopo del colloquio; b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
“Le dichiarazioni rilasciate al consulente tecnico o investigatore privato non saranno trascritte, ovvero verbalizzate, senza espresso consenso della persona che le rilascia.”
c) dell’obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato; d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione; e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date; f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione. Si precisa, che le dichiarazioni rilasciate al consulente tecnico o investigatore privato non saranno trascritte, ovvero verbalizzate, senza espresso consenso della persona che le rilascia. 14