4 minute read

ANACNA Persona informata sui fatti e persona indagata

Persona informata sui fatti e persona indagata

Di Daniele Fazari

Advertisement

La persona informata sui fatti, è colui il quale “può riferire circostanze utili ai fini delle indagini”. Tali informazioni possono essere richieste dal (PM) Pubblico Ministero, dalla Polizia Giudiziaria o dal Difensore per il tramite dello stesso o dei Consulenti Tecnici o degli Investigatori Privati autorizzati (Art.391 bis c.p.p.). La persona informata sui fatti, prima di rilasciare informazioni, deve essere necessariamente informata su ciò che esse comportano ovvero che il rilascio di false informazioni comporta la violazione dell’Art.371 bis c.p.p. (False informazioni) o l’Art.377 c.p.p. (intralcio alla giustizia). La persona informata sui fatti ha l’obbligo di rilasciare le informazioni richieste, se esse sono avanzate dal PM o dalla Polizia Giudiziaria, mentre potrebbe rifiutarsi di rilasciare le informazioni al difensore o al Consulente Tecnico o all’investigatore privato.

“Le dichiarazioni rilasciate al consulente tecnico o investigatore privato non saranno trascritte, ovvero verbalizzate, senza espresso consenso della persona che le rilascia.”

Nel caso del difensore, consulente tecnico o investigatore privato, si applicano la legge L397/2000 (disposizioni in materia di indagini difensive) e l’Art.391 bis c.p.p. (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore) la quale norma lo svolgimento delle indagini. In particolare, il consulente tecnico o investigatore privato hanno l’obbligo prima di richiedere informazioni di attenersi all’Art.391 bis c.p.p. comma ter, ovvero quanto segue :

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;

c) dell’obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato colle gato;

d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;

e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

Si precisa, che le dichiarazioni rilasciate al consulente tecnico o investigatore privato non saranno trascritte, ovvero verbalizzate, senza espresso consenso della persona che le rilascia.

Al fine della trascrizione, ovvero della verbalizzazione delle informazioni acquisite, è necessaria oltre al consulente, la presenza del legale difensore il quale è l’unico titolato a verbalizzare le stesse le quali verranno raccolte nel fascicolo d’indagine difensiva e utilizzate per lo svolgimento di ulteriori indagini e per la realizzazione della perizia tecnica, ovvero comunicate al Pubblico Ministero. Le informazioni raccolte e non verbalizzate, possono essere usate per l’indirizzamento delle indagini da seguire. In caso vi sia il rifiuto di rilasciare informazioni di cui all’Art.391 bis c.p.p., qualora il consulente tecnico possa essere certo che l’eventuale testimonianza possa essere propedeutica all’accertamento della verità, può chiedere al PM Pubblico Ministero per il tramite del legale difensore, di convocare il testimone per il rilascio di informazioni, in questo caso, si è obbligati a rispondere ai quesiti posti, ovvero nel caso si ci rifiuti di rispondere, si potrebbe attuare quanto previsto all’Art.377 c.p.p. (intralcio alla giustizia) e del reato di favoreggiamento. Se durante il colloquio, le informazioni rilasciate dalla persona informata sui fatti, potrebbero tendere a proprio sfavore, ovvero sono autoindizianti, si ha l’obbligo di interrompere il colloquio e informare la persona che a seguito delle dichiarazioni rese verranno svolte ulteriori indagini e che la stessa verrà indagata, con l’obbligo di nominare il legale. Durante il rilascio di informazioni a qualsiasi titolo, si fa presente di prestare la massima attenzione agli Art.372 c.p. (Falsa testimonianza), Art.371 bis c.p.p. (False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale), Art.377 .c.p.p. (Intralcio alle indagini), Art.378 c.p.p. e Art.379 c.p.p. (Favoreggiamento). L’aver assistito direttamente al fatto o il rilascio di informazioni propedeutiche alle indagini, potrebbero mutare lo status da “persona informata sui fatti” a “testimone” con l’attuazione dei rispettivi Articoli e procedure. In conclusione, a seguito di quanto sopra esposto, si suggerisce, quale persona informata sui fatti, di essere sempre assistito o di informare il legale di fiducia in quanto vi è sempre possibilità di essere inquisito. Inoltre si consiglia di rispondere sempre ai quesiti posti sia dal P.M. o P.G., sia dal difensore, consulente o investigatore autorizzato. Un caso penale che sto seguendo da Gennaio 2020, ha visto un pilota essere sentito dapprima come persona informata sui fatti per vedersi poi notificare l’Art.415 bis – Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, senza che sia stato assistito da un legale.

This article is from: