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LEGGI E REGI DECRETI
Sullo Stato Maggiore Generale
Vengono qui pubblicati, in ordine cronologico, le principali leggi e regi decreti che istituirono e regolarono fino al 1939 la carica di capo di Stato Maggiore Generale. Essi, tratti dai Giornali militari dell'epoca , sono: l) Legge n. 866 del 8 giugno 1925 ( Giornale militare del 1925, circolare n. 299).
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2) Regio Decreto-Legge n. 68 del 6 febbraio 1927 (Giornale militare del 1927, circolare n. 89).
3) Legge n. I 989 del 28 dicembre 1933 ( Giornale militare del 1934, circolare n. 129).
4) Legge n. 806 del 30 marzo 1936 (Giornale militare del 1936, circolare n. 392).
5) Legge n. 1193 del 26 luglio 1939 (Giornale militare del 1939, circolare n. 662).
6) Legge n. 1178 del 24 agosto 1939 (Giornale militare del 1939, circolare n. 666).
N. 299. - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. - Legge n. 866
- Ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito. - (Gabinetto - Stato Maggiore CentraJe). - 8 giugno 1925. - (Gazzetta ufficiale n. 139, del 17 giugno 1925 ).
VlITORIO EMANUELE lll
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sa nzionato e promulghiamo quanto segue: li capo di Stato Ma ggiore Generale, per quanto riguarda, nell'ambito delle sue attribuzioni , la esecuz ione delle deliberazioni de ll a Commissione Suprema di Di fesa, e per le even tual i operazio ni di g uerra, è alla diretta dipendenza de l presidente del Consiglio. E perciò egli concreta gli studi e le disposizioni necessar i per la coordinazione dell'organizzazione dife nsiva dello Stato, ed i piani di guerra, dando ai capi di Stato Maggiore della Regia Mar ina e della Regia Aeronautica le direttive di massima per il concorso della Regia Marin a e della Regia Aeronautica nel raggiungimento di obb iettivi comuni.
Del capo di Stato Ma ggiore Generale.
Art. I.
La carica di capo di Stato Maggiore Generale può essere ricoperta esclusivamente da ufficiale che rivesta il grado di maresciallo d' Italia, di generale d'esercito o di generaJe d'armata.
Egli è nominato con decreto reale, udito il Consiglio dei Ministri.
Art. 2.
Il ca po di Stato Ma ggio re Ge nerale dipende in vece dal ministro per la Gu erra per quanto riguarda il Reg io Eserc ito. E perciò egli presiede in tempo di pace alla preparazione alla gue rra dei quadri , de ll e truppe e dei relativi me zzi.
Esercita l'alta azio ne ispettiva sull e trupp e, sui servizi e su ll e scuole.
Egli deve essere con su ltato dal ministro sulle principali questioni re lati ve alla destinazione degli ufficiali ge neral i e su ll e questioni di massima riflettenti avanzamento , stato e governo di sc iplinare dei quadri dell'Esercito.
Il ca po di Stato Maggiore Generale, pertanto, in dipendenza di tali attribuz ioni: a) stabilisce i concetti fondamentali in base ai quali deve essere informata la preparazione alla guerra e comunica, fin dal tempo di pace, alle autorità interessate le direttive generali per l'organizzazione difensiva del territorio e per la determinazione dei compiti dei comandanti delle grandi unità durante il periodo della mobilitazione e della radunata, e all'inizio delle operazioni; b) determina la formazione di guerra dell'Esercito e i criteri in base ai quali debbono essere effettuati gli studi e i provvedimenti esecutivi per la mobilitazione delle truppe, la predisposizione dei materiali, la organizzazione dei servizi; e) predispone l'impiego degli ufficiali generali presso l'Esercito operante; d) in relazione ai fondi stanziati in bilancio, stabilisce le esercitazioni annuali, comprese quelle combinate fra Esercito, Marina e Aeronautica, sempre quando l'azione della flotta o delle forze aeree non rappresenti che il necessario concorso alle operazioni delle forze di terra. In veste caso per caso dell'alta direzione delle esercitazioni, qualora non l ' assuma egli stesso, altro ufficiale generale.
Art. 3.
Sono comprese più particolarmente nelle attribuzioni del capo di Stato Maggiore Generale: a) la comp ilazione degli studi riflettenti la sistemazione difensiva del territorio e le eventuali operaz ioni di guerra; b) la comp il azione dei documenti relativi alla formazione di guerra, alla mobilitazione, alla radunata dell'Esercito ed all'impianto e al funzionamento dei servizi; e) le predisposizioni, con il concorso delle autorità interessate, per la protezione delle vie di comunicazione e le loro eventuali intem1zioni, e per la v ig ilan za e la protezione costiera ed antiaerea; d) lo studio delle questioni relative all'addestramento dell'Esercito; e) lo studio della regolamentazione tattica, no nché gli studi e le pubblicazioni sto1ico-mi litari; fJ gl i s tudi di massima relativi al reclutamento e all'o rdin ame nto del Regio esercito e alla circosc ri zione territoriale; g) gli studi e le questioni di massima relativi all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi in tempo di pace; h) le disposizioni relative al reclutamento ed all'impiego degli uffic iali di Stato Maggiore. n capo di Stato Maggiore Generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica, per tutto quanto possa interessare l'esercizio delle sue attribuzioni.
Il capo di Stato Magg iore Generale propone infine al ministro per la Guerra la ripartizione delle somme inserite nel bilancio per la Guerra a seconda delle necessità.
Art. 4.
Art. 5.
Il capo di Stato Maggiore Generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica e militare delle colonie, e deve es se re chiamato a dare parere sulle più importanti questioni relative all'organizzazione delle truppe coloniali e alla difesa delle colonie.
Egli dovrà inoltre essere informato e consultato circa le operazioni militari coloniali che per la loro importanza richiedano o lasciano presumere la partecipaLione di reparti e mezzi metropolitani.
Dette questioni gli saranno segnalate dal Mini s tro competente pel tramite del ministro per la Guerra.
Art. 6.
Ogni qualvolta il Governo o il ministro per la Guerra convochino commissioni straordinarie per lo studio di questioni interessanti la preparazione della naLione alla guerra, faranno parte di esse il capo di Stato Maggiore Generale e le persone da lui designate a titolo consultivo.
Il capo di Stato Maggiore Generale fa parte, con voto consultivo del Comitato deliberativo della Commissione Suprema di Difesa.
Art. 7.
Per l'esercizio delle sue funzioni il capo di Stato Maggiore Generale ha alla sua dipendenza: a) gli ufficiali generali comandanti designati d'armata; b) il so ttocapo di Stato Maggiore Generale; e) i generali a disposizione per le varie armi.
Egli potrà inoltre valersi dell'opera degli altri membri del Consiglio dell'Esercito, di cui al s uccessivo art. 11, per quegli altri incarichi che credesse di affidare loro.
Per l'esecuzione degli studi e la emanazione delle disposizioni inerenti alle sue attribuzioni, il capo di Stato Maggiore Generale dispone dello Stato Maggiore del Regio Esercito.
Art. 8.
Sono posti otto l'alta direzione del capo di Stato Maggiore Generale, la Scuota di guerra, le altre scuole e accademie militari, per l'indirizzo e il coordinamento degli studi e delle esercitazioni, nonché l'Istituto geografico militare per quanto riguarda l 'indirizzo dei lavori che vi si compiono.
Art. 9.
Il capo di Stato Maggiore Generale in tempo di guerra esercita le attribuzioni stabilite per la sua carica dal regolamento sul servizio in guerra.
Egli lascia presso il Ministero della Guerra gli organismi neces sari a provvedere alla continuità d ' indirizzo delle funzioni territoriali dello Stato Maggiore del Regio Esercito.
Del sottocapo di Stato Maggiore Generale
Art. 10.
Il sottocapo di Stato Maggiore Generale coadiuva il capo di Stato Maggiore Generale nel disimpegno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi, relativi a tali attribuzioni, che gli vengono affidati dal capo di Stato Maggiore Generale.
Sostituisce il capo di Stato Maggiore Generale in caso di assenza o di impedimento di questo e lo rappresenta per quanto riguarda l'Esercito. Deve avere almeno i l grado di generale di corpo d'armata e sarà nominato con decreto reale udito il Consiglio dei Ministri.
Del Consiglio dell'Esercito
Art. 11.
Il Consiglio dell ' Esercito si compone: a) del capo di Stato Maggiore Generale, presidente; b) dei quattro generali comandanti designati d ' armata; e) di tre altri generali d ' esercito, d'armata o di corpo d'armata: d) del sottocapo di Stato Maggiore Generale.
Gli ufficiali generali di cui aJJa lettera e) sono nominati per decreto reale su proposta del ministro per la Guerra alla fine di ogni anno e durano in carica per l'anno successivo. Essi possono essere riconfermati.
Al Consiglio dell'Esercito è addetto un ufficio di segreteria che sarà formato volta per volta con ufficiali dello Stato Maggiore del Regio Esercito.
Art. 12.
Il Consiglio dell ' Esercito è l 'organo consulente del capo di Stato Maggiore Generale sulle più importanti questioni relative all'organizzazione, al funzionamento, alla mobilitazione dell'Esercito e alla difesa nazionale.
Art. 13.
Indipendentemente dalla consulenza del Consiglio dell'Esercito, il capo di Stato Maggiore Generale potrà consultare, per questioni di importanza eccezionale, i marescialli d'Italia ed il grande ammiraglio.
Art. 14.
Ogni qualvolta debban s i trattare questioni attinenti alla difesa delle coste e al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle forze di terra e di mare, o questioni attinenti ad ordinamenti militari che possano interessare contemporaneamente oltre il Regio Ese rcito , anche la Regia Marina e la Regia Aeronautica (o una di queste), il Consiglio dell 'Esercito si riunirà in assemblea plenaria col Comitato degli Ammiragli e col Consiglio dell'Aeronautica (o con quello solo intere ssato di tali consess i) per deliberazione presa di concerto tra i ministri interessati.
Per la trattazione di determinate questioni potranno di volta in volta essere chiamati a far parte del Consiglio dell'Esercito, con voto consultivo, ufficiali del Regio Ese rcito , della Regia Marina e della Reg ia Aeronautica ed event ualmente funzionari di altri ministeri e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.
Art. 15.
Il Consiglio dell'Esercito è convocato dal capo di Stato Maggiore Generale ogni volta egli reputi necessario averne il parere. Il capo di Stato Maggiore Generale stabilisce gli argomenti da di sc utere e l'ordine dei lavori. Quando egli non possa interve nire alla seduta, la presidenza è assunta dal più elevato in grado o più anziano dei presenti.
Art. 16.
Il Consiglio dell 'Esercito cessa di funzione ali' atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.
Dei generali comandan ti designati d'armata
Art. 17.
Gli ufficiali comandanti designati d 'armata in base alle direttive che ricevono dal capo di Stato Maggiore Generale eseguisco no gli studi e presiedono alle disposizioni per l 'o rganizzazione della difesa nella zona loro as segnata e per la preparazio ne alla guerra delle ri s pettive armate.
Essi svolgono inoltre azione ispettiva sulla preparazione dei quadri e delle truppe delle grandi unità territoriali poste alla loro dipendenza, su ll 'efficienza dei se rvizi e sulle predisposizioni di mobilitazione delle unità stesse.
Di simpegna no inoltre quegli eventuali incarichi che sono loro affidati dal ministro per la Guerra o dal capo di Stato Maggiore Generale.
Art. 18.
L'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio Esercito è stabilito con decreto reale su proposta del ministro per la Guerra, udito il capo di Stato Maggiore Generale.
Lo Stato Maggiore del Regio Esercito è alle dirette dipendenze del capo di Stato Maggiore Generale per l'esecuzione delle funzioni di cui al precedente art. 7.
Art. 19.
È abolito il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 20, ed ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del R egno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
N. 89. - LEG GI E DECRETI RIFLETTENTI JL SERVIZ IO GENERALE DELLO STATO . - R. decreto-legge n. 68 che istituisce la carica di capo di Stato Maggiore Generale e ne determina le attribuzioni. - ( Gabinetto). - 6 febbraio l 927 - Anno V. - (Gaz;,etta ufficiale n. 30 del 7 febbraio 1927 -Anno V).
V lTTORIO EMANUELE UI
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NA710NE RE D' ITALIA
Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866, s ull'ordinamento dell ' Alto Comando del Regio Esercito;
Visto r art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgeme ed assoluta di provvedere in merito all'ordinamento de11' Allo Comando predetto;
Sentito il Consig li o dei Mini stri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Mini stro Segretario di Stato e Mini stro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, della Marina e dell ' Aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo: li capo d i Stato Maggiore Generale è scelto tra i maresc ialli d' Italia cd i grandi ammiragli o fra i generali di armata (o generali comandanti designati di armata) e gli ammiragli d'armata, ed è nominato con decreto reale, udito il Consiglio dei Mini s tri. Egli è il consulente tecnico del capo del Governo per quanto concerne la coordinazione della sistemazione difen siva dello Stato e dei progetti per eventuali operazioni di guerra li capo di Stato Maggiore Generale propone al capo del Governo le disposizioni per la coord in azione della sistemaz ione difensiva dello
Art. I.
La carica di capo di Stato M aggiore Generale è istituita allo scopo di assicurare il coo rdin amento nell'organizzazione militare dello Stato.
Art. 2.
Per l 'ese rcizio delle sue funzioni il capo di Stato Maggiore Generale dipende direttamente dal capo del Governo.
E gli fa parte, con voto consultivo, della Commissione Suprema di Difesa nonché di ogni commissione s traordinaria che s ia co n vocata dal Governo per lo studio di questioni riflettenti la difesa dello Stato, nelle quali s iano interessate due o più delle forze armate.
Art. 3.
Stato. Tali disposizioni vengono trasmesse dal capo del Governo ai ministri intere ss ati.
Art. 4.
Il capo di Stato Maggiore Generale propone al capo del Governo le linee generali del piano complessivo di guerra con la specificazione dei compiti di massima spettanti a ciascuna forza armata per il raggiungimento degli obiettivi comuni a due o più di tali forze. Queste diretti ve vengono, dopo l'approvazione, comunicate dal capo del Governo ai minis tri che le rimettono ai capi di Stato Maggiore delle forze armate perché le rendano esecutive nella compilazione dei piani relativi a ciascuna forza armata.
Art. 5.
Il capo di Stato Maggiore Generale esercita il coordinamento della preparazione militare delle forze armate: l O proponendo al capo del Governo , dopo aver consultato i capi di Stato Maggiore delle forze armate, i programmi delle esercitazioni combinate fra due o più forze armate dello Stato ; 2 ° assistendo alle predette esercitazioni combinate e riferendo sul loro in s ieme al capo del Governo , che, per il tramite d ei rispettivi ministri, farà conoscere le proprie osservazioni e deci s ioni ai capi di Stato Maggiore delle forze armate.
Art. 6.
Nell'esercizio delle s ue funzioni il capo di Stato Maggiore Generale corrisponde coi capi di Stato Maggiore delle singole forze armate per il tramite dei rispettivi Mini s teri.
Art. 7 .
Il capo di Stato Maggiore Generale è tenuto al corrente dal capo del Governo della s ituazione politica per tutto quanto po ssa intere ss are l'esercizio delle sue attribuzioni.
I Ministeri della Guerra , della Marina e dell ' Aeronautica terranno i l capo di Stato Maggiore Generale al corrente dei principali argomenti che riguardano l'efficienza bellica delle rispettive forze.
Art. 8.
Il capo di Stato Maggiore Generale è consultato dal capo del Governo sulle principali questio n i mi litari coloniali.
Art. 9.
Il capo di Stato Maggiore Generale sarà tenuto continuamente al corrente degli elementi della situazione generale militare estera per cura del servizio informazioni militare , il quale rimane alla dipendenza del Ministero della Guerra, pur rimanendo sempre devoluto a ciascun capo di Stato Maggiore delle forze armate il coordinamento e la raccolta delle informazioni di carattere tecnico.
Art. 10.
Per l'esercizio delle sue attribuzioni il capo di Stato Maggiore Generale dispone di un proprio ufficio retto da un colonnello del Corpo di Stato Maggiore del Regio Esercito (o da ufficiale di grado corrispondente della Regia Marina o della Regia Aeronautica).
L'ufficio è composto complessivamente di sei ufficiali s celti fra quelli delle diverse forze armate.
Detti ufficiali sono compresi fra quelli stabiliti nelle tabelle organiche previste dalla legge di ordinamento di ciascuna forza armata , e s ono designati per ciascuna di tali forze dal rispettivo ministro.
Art. 12.
Gli asseg ni ed ogni altra competenza per il capo di Stato Maggiore Generale sono a carico del bilancio della forza armata cui egli appartiene: così pure tutte le spese per il suo ufficio.
Gli assegni per il personale addetto all'ufficio medesimo sono a carico del bilancio delle singole forze armate alle quali detto personale rispettivamente appartiene.
Art. 13.
È abrogata la legge 8 giugno 1925 , n. 866, sull'ordinamento dell ' Alto Comando del Regio Esercito ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore dal I O febbra io 1927, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordini amo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Circolare N. 129. - LEGGI E DECRETI RTFLEITENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. - Legge n. 1989. -Modificazioni al 2 ° co mma dell'art. I del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del capo di Stato Maggiore Generale. - (Gabinetto; Segreteria militare). - 28 dicembre 1933-Anno XII. - (Gazzetta ufficiale n. 36, del 13 febbraio 1934 - Anno XII).
Vittorio Emanuele Iii
P ER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D' ITALIA
Jl Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico
Il 2 ° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3088, è così modificato: «Il capo di Stato Maggiore Generale è scelto tra i marescialli d'Italia ed i grandi ammiragli o fra i generali d'armata (o generali comandanti designati d'armata), gli ammiragli di armata (o ammiragli di sq uadra designati d'armata), i generali di corpo d'armata, gli ammiragli di squadra ed i generali di squadra della Regia Aeronautica, ed è nominato con decreto reale, udito il Consiglio dei Ministri».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, s ia in serta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
N. 392. - LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. - Legge n. 806 - Modificazioni all'ordinamento della Commissione suprema di difesa. - (Gabinetto). - 30 marzo 1936 - Anno XIV. - (Ga zz etta ufficiale n. 112, del 14 maggio 1936 - Anno XIV).
Vittorio Emanuele Iii
P E R GR AZIA DI DIO E PER VOLONT À DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo s anzionato e promulghiamo quanto segu e :
Art. 1. - È istituita la Commissione Suprema di Difes a, quale organo interministeriale, allo s copo di coordinare lo s tudio e la ri s oluzione delle questioni attinenti alla dife s a nazionale e di stabilire le norme per lo s fruttamento di tutte le attività nazionali ai fini della difes a stess a.
Art. 2. - La Commi ss ione Supre ma di Difes a è co s tituita da un comitato deliberativo e da organi con s ultivi.
Art. 3. -Il Comitato deliberativo è composto dal capo del Gove rno , primo ministro segretario di Stato, presidente , e dai mini s tri segretari di Stato, membri.
Vi intervengono, quali membri con voto con sultivo: il segretario del Partito Nazionale Fascista; i marescialli d'Italia, i grandi ammiragli ed i marescialli dell'Aria, fin quando non raggiungano il limite di età stabilito per la loro di s pen sa da ogni onere di impiego o di servizio; il capo di Stato Maggiore Generale; il capo di Stato Maggiore del Regio Esercito; il capo di Stato Maggiore della Regia Marina; il capo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica; il capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; l'ispettore capo per la preparazione premilitare e post-militare della Nazione; il presidente del Comitato per La mobilitazione civile.
II Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il proprio parere, ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.
Organo per la notifica dei provvedimenti è la Segreteria generale della Commissione Suprema di Difesa.
Art. 4. - Sono organi consultivi della Commissione Suprema di Difesa, ciascuno, per le questioni attinenti alla rispetti va competenza: a) il Consiglio dell'Esercito; b) il Comitato degli ammiragli; c) li Comitato tecnico di aeronautica; d) il Comitato per la mobilitazione civile.
Art. 5. - La Segreteria generale, in base agli ordini ricevuti dal presidente della Commissione, raccoglie e coordina le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo e notifica ai vari ministeri le decisioni del Comitato medesimo.
La Segreteria generale è retta da un ufficiale superiore di Stato Maggiore del Regio Esercito o della R egia Marina o della Regia Aeronautica e vi sono addetti tre ufficiali superiori, rispettivamente comandati dai Ministeri della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica. Essa è posta alle dipendenze amministrative della presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
N. 662. - LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - Legge n. 1193. - Organizzazione bellica delle terre italiane d'oltremare. - (Gabinetto). - 26 luglio 1939Anno XVII. - Ga ue tta ufficiale n. 198 , del 25 agosto 1939 - Anno XVII).
VITTORIO EMANUELE Ili
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLO NTÀ D ELLA NAZIO N'E RE D ' ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D 'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanz ionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
La preparazione bellica delle terre italiane d'oltremare spetta al capo di Stato Maggiore Generale, presi gli ordini dal Duce e sentito il Ministero dell'Africa Italiana.
Le direttive conseguenti sono impartite ai capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell ' Aeronautica, ai quali spetta - per mandato del capo di Stato Maggiore Generale - il compito esecutivo della preparazione alla guerra nelle rispettive sfere d'azione.
Art. 2.
I comandi superiori delle forze armate ricevono direttive: per operazioni di polizia ed esigenze di ordine interno , dai rispettivi governi generali; per la preparazione alla guerra, dai capi di Stato Maggiore dell' Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in collegamento col Ministero dell'Africa Italiana; per lo svolgimento di operazioni di guerra, direttamente dal capo di Stato Maggiore Generale che ne terrà informato il Ministero dell'Africa Italian a.
Art. 3 .
I mezzi finanziari di carattere straordinario stabiliti per la preparazione alla guerra e per lo svolgimento delle operazioni nei territori dell'Africa Italiana sono assegnati direttamente al bilancio del Mini stero dell'Africa Italiana e successivamente ripartiti in appositi stanziamenti del bilancio del Ministero medesimo e di quelli dei governi dell'Africa Italiana distintamente per ogni fo rza armata.
I mezzi finanziari di carattere ordinario riflettenti l'efficienza delle forze militari terrestri dei territori dell'Africa I taliana sono stanziati nei bilanci dei rispettivi governi.
Fanno eccezione i mezzi finanziari di carattere ordinario e straordinario interessanti Je unità dell'esercito metropolitano dislocate in Libia e quelle per l 'o rganizzazione difensiva e logistica del territorio della Libia stessa che sono assegnati al bilancio del Ministero della Guerra, nonché i mezzi finanziari di carattere straordinar io relativi all 'efficienza delle forze aeree della Libia, che sono assegnati al bilancio del Ministero del1' Aeronautica.
1 mezzi finanziari di carattere ordinario riflettenti l 'e fficienza delle forze marittime ed aeree dei territori dell'Africa Italian a sono stanziati, ri s pettivamente, nei bilanci dei Ministeri della Marina e dell ' Aeronautica ai quali il Ministero del!' Africa I taliana corrisponde i contributi stabiliti con particolari norme od accordì.
L'entità d eg li stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo viene valutata dai Mini s teri militari competenti d'inte sa con i Ministeri d ell' Africa Italiana e delle Finanze.
Art. 4.
Il mini stro per le Finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.
Art. 5.
Sono abrogate tutte le v igenti dispo s izioni in contrasto con quelle della presente legge.
Disposizioni transitorie
Art. 6.
Le disposizioni della presente legge saranno applicate nei territori dipendenti dal Ministero dell'Africa Italiana dalle date che saranno stabilite con decreto del duce del Fasc is mo, capo del Governo . Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella Raccolta ufficiale delle legg i e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
N. 666. - LEGGJ E DECRETI RIFLETTENTJ lL SERV IZ IO
GENERALE DELLO STATO. - Leg ge n. 1178. - Aggiornamenti al R decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, relativo alle attribuzioni del capo di Stato M aggiore Generale. - (Gab in etto). - 24 agosto 1939 - Anno XVI I. -(Ga zze tta ufficiale n. 197, del 24 agosto 1939-Anno XV II ).
V Ittorio Emanuele I1i
PLR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI AL BANIA IMPERATOR E D ' ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo, quanto segue:
Art. 1
L'art. l del R . decreto-legge 6 febbra io 1927-V, n. 68, che istitu ìsce la carica dì capo dì Stato Maggi ore Generale e ne determina le attribuzioni, convertito in legge con la legge 24 dicembre 1928-V ll , n. 3088. è sostituito dal segue nte:
« La carica di capo di Stato M aggiore Generale è istituita allo scopo di assicurare il coordinam en to nell 'organ izzazio ne militare dello Stato e delle terre italiane d'oltremare.
« Il capo di Stato Maggiore Generale è scelto tra i marescialli d' I talia, i grandi ammiragli e i marescialli dell'aria o fra i ge nerali d'armata (o generali comandanti designati d'armata), gli ammiragli d'armata (o ammiragli di squadra designati d'armata), generali d'armata aerea (o ge nerali di squadra designati d'armata aerea), i generali di corpo d'armata, gli ammiragli di squadra e i ge neral i di squadra aerea, ed è nominato con decre to reale , udito il Consiglio dei Mini stri.
«Eg li è il cons ulente tecnko del capo del Governo per quanto concerne la coordinazione della sistemazio ne difensiva dell o Stato e delle terre italiane d'oltremare, nonché dei progetti per eventuali operazioni di guerra».
Art. 2.
Il secondo comma dell'art. 2 del predetto Regio decreto-legg e è sostituito dal segue nte:
« Egli fa parte, con voto co nsul tivo , della Commissione Sup rema di Difesa non ché di ogni Commissione straordinaria che sia co nvocata dal Governo per lo studio di questioni r iflette nti la difesa dello Stato e dell e terre italiane, d'oltremare, nelle quali sia-no interessate due o più delle forze armate » .
Art. 3.
Nella prima parte dell ' art. 3 del precitato Regio decreto - legge , dopo la parola «Stato », è aggiunto quanto segue: << e delle terre italiane d'oltremare » .
Art. 4.
È abrogato l'art. 8 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927 - V, n. 68. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato. sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.