E SBRVIZlO llBDJCO
'lflLIT.~RB
23 1
, 8 rtono i corpi
t•ispeltivi delruscita degl'individui guarili. per g-li uomin1 diretti ai quartieri ~~r•erali o alle ilttendenze, e pt!r gli uomini del treno borgbese, l'ospedale avverte della Jorf\ uscita rumcio d'ammmistraztone del quartiere g~ne rale, dal quale dipendi! il riparto. cut g '.nJividuì sono a\ vJall (l·· 2W. o. correndo a gli ospedali da campo oggetli di corr·edo ver :tli iudividui che devono rientrare al proprio corpo, o ~sPr itn·iati alle loro case, se ue fu il prelevamenlo dal deposito centrale, o parco di equipaggiamento più vicino, facendone richiesta alla dirazioJJe di commissarialo d'armata. Gli og!!elti di arredamento !asciali dai ricoverati, che siano poi mor·ti, o mancanti, sono versati, per conto dei r•~pettivi corpi, nei parchi più v1cini, rivolcrotndone parimente domanda alla dtrezione di commissarialo. Gli oggetti di vestiario però, che stano ir. cattivo stalo, sono adoperali nei servizi iuterni dell'o!>pedale, oppure venduti. Le armi, e le altt·e robe d'ignota pro\·enieoza, ~no conservale in luogo appljt·talo, e, al più presto, Yersate nei parcht d'arlight!ria più vicini, com~ o~ gelli riMenuli (~). Gh effetti ùi vestiario dei contagiosi sono bruciati. :Hl. l denari e f!li ogqelli di ,·alore degl'individui che sono fuori ùi sè, o che desidet•ano .depositurli riconoscendosi incapaci a cuslod1rli, sono, presso le sezioni di saiJilé, con-~!!nati all'uffictale contabile che ne prende nola sul .Regi.8tro mod. ·125 (J): all'ufficiale contabile ~ono altresì consE'~nali, per essere parimente sel{nali sul registro mod. 425, i denari ed oggetti di valore trovati sui morti o morenti (4). Similmente, presso gli ospedali da campo, i denari e gli oggetll di valor·e rit.irali dagli entranti, sono dagli ufficiali medici, che ricevono gli ammalati, segnali sul biglietto d'en-
Il) \'. Regol d'ammin. rteUe truppe in campagna, art. 108. t) \'. Regol d'ammin. catato art t08. !3) Reglotro del den:uo e degli oggetti pro.:zio.;i fltpo,itali. (4) V. Regol. di serv. in guerra. parte!",§ 89, e Regol. cl'nmmio. dellu truppe io campagna, art. 109.