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LA FIGURA DEL VOLONTARIO

LE RISORSE UMANE “NON RETRIBUITE”

SECONDO IL DECRETO CORRETTIVO 5 OTTOBRE 2022 N.163, IN PARZIALE RIFORMA DEL D.LGS 36/2019 … ….

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Salvo probabili differimenti, la riforma del lavoro sportivo dilettantistico, entrerà in vigore a partire dal prossimo 1°gennaio. Tra le varie forme di inquadramento, per coloro che presteranno l’opera nel mondo delle attività sportive, il D.Lgs 163, ha espunto la gura dell’amatore, sostituendola integralmente con la gura del “volontario”, così come disciplinato dal novellato articolo 29.

Sono da ritenersi volontari, coloro i quali dispongono del proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, volontario e gratuito, privo di alcun ne di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente con nalità ludico amatoriali.

Alcuna retribuzione può essere loro riconosciuta. Potranno essere ammessi unicamente rimborsi per le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di funzioni svolte fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Al ne di evitare qualsiasi presunzione di onerosità della prestazione lavorativa, con possibili ricadute su eventuali pretese economiche, diverrà opportuno sottoscrivere una lettera di incarico.

Detto documento dovrà contenere sia le motivazioni dell’impegno gratuito, sia il luogo di residenza del volontario che quello di svolgimento della prestazione.

Ciò legittimerà il riconoscimento del rimborso delle spese vive e di trasferta, quali indennità chilometriche parametrate ai costi della autovettura utilizzata, sulla base delle tabelle previste dall’Aci e pubblicate a tale ne.

Ma occorre essere particolarmente prudenti! Gli enti dilettantistici che si avvalgono della gura del volontario, saranno soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

La copertura è disciplinata dall’articolo 18, comma 2, del codice del terzo settore. Non appare, al momento così chiaro, per quanto auspicabile, che la copertura per la responsabilità civile debba ricomprendersi tra le garanzie assicurative collegate con l’eventuale tesseramento ad una FSN/DSA/EPS, (articolo 51 L. 289/2002). Pare evidente, che in caso di omissione, particolari responsabilità ricadranno sugli amministratori.

Il volontario, non necessariamente dovràgurare nel libro degli associati. Non vi è alcun obbligo, per le associazioni sportive, non iscritte al Runts, di adozione del registro dei volontari vidimato.

È consigliabile però, la sua tenuta, senza procedere ad alcun ulteriore adempimento, contrariamente richiesta per gli enti del terzo settore. I volontari, dipendenti pubblici, saranno onerati di dare comunicazione alla amministrazione di appartenenza.

Sarà possibile riconoscere, anche ai volon- tari, qualora “tesserati in qualità di atleti e tecnici”, i premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive previsti dal comma 6 quater del novellato art. 36 (D.Lgs 36), trattandosi di erogazione legata nell’ambito di un risultato raggiunto.

Da ultimo, in occasione di raduni o partecipazioni ad attività di squadre nazionali, si applicherà, la disciplina di cui all’art. 30 D.P.R. 600/1973, che prevede una ritenuta a titolo di imposta del 20% a rivalsa facoltativa.

L’importo, ovviamente, essendo tassato alla fonte non si cumula con gli altri redditi del percettore. Pare evidente, che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

di Simone Campanati

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