Almanacco di attualità 2022 - estratto del libro

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IL FILO DEL RACCONTO

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EDIZIONE 2022

DIGITALE

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ALMANACCO DI ATTUALITÀ

CARTA

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Almanacco di attualità 2022

De Matteis

DI AT T IT À

Spesso ci chiediamo come facciano gli adolescenti a comprendere la realtà che li circonda e i molteplici problemi e avvenimenti, quasi sempre complessi, che investono la nostra società. Ai giovani è dedicato questo volume, incentrato sull’educazione alla convivenza civile, alla legalità, alla cittadinanza attiva. Nella prima parte sono chiarite ed esaminate tematiche come condizione giovanile, bullismo a scuola e cyberbullismo, interculturalismo, informatica, nuovo razzismo, educazione ambientale, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il movimento Fridays for Future, i giovani dello Youth4Climate, la tutela della salute e la grave emergenza sanitaria da Covid 19 che ha sconvolto il mondo, droghe proibite e “droghe legali” (alcol e fumo), criminalità. Trovano spazio anche argomenti riguardanti la quotidianità e il costume, come i mass media, l’uomo amico/nemico degli animali. Un ampio capitolo è dedicato alla cultura costituzionale, intesa non come un’analisi arida e formale del dettato della Costituzione ma come una “scoperta” dello spirito della stessa, cioè del patrimonio dei valori che l’hanno ispirata e su cui si fonda lo Stato democratico; sono poi riportati i vari progetti di revisione della stessa. La seconda parte del testo è dedicata alla fame e alla sete nel mondo, alla globalizzazione, all’Unione europea, dopo la Brexit, all’islamismo e al fondamentalismo, alla Primavera araba, al conflitto tra israeliani e palestinesi che continua a infiammare il Medio Oriente. Sono altresì trattati la situazione turca, sempre più convulsa, e ciò che avviene in Irak e il ritorno dei talebani in Afghanistan, i terroristi dell’Isis che continuano a colpire l’Europa e non solo, il Presidente Joe Biden pronto a smantellare l’era Trump. Scrupolosamente documentati, tutti gli argomenti forniscono preziosi spunti di approfondimento e di discussione e si avvalgono di un linguaggio chiaro e vivace. Ognuna delle 19 unità è corredata di un esauriente Glossario.

In copertina: Jim Reinders, Carhenge, The Four Seasons, 2007, Alliance, Nebraska. © Carol Barrington/Cavan Images - Offset/Shutterstock

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QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO.

Aldo De Matteis

ALMANACCO DI ATTUALITÀ Problemi d’oggi, cittadinanza attiva, cultura costituzionale EDIZIONE 2022

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Letture per la scuola


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Aldo De Matteis

Almanacco di attualità Problemi d’oggi, cittadinanza attiva, cultura costituzionale Edizione 2022


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© Loescher Editore - Torino 2022 www.loescher.it I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale su supporti di qualsiasi tipo (inclusi magnetici e ottici), di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), i diritti di noleggio, di prestito e di traduzione sono riservati per tutti i paesi. L’acquisto della presente copia dell’opera non implica il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce. Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti di uso collettivo) possono essere effettuate, nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla S.I.A.E. del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali convenzionati S.I.A.E. o con altre modalità indicate da S.I.A.E. Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico, commerciale, strumenti di studio collettivi, come dispense e simili) l’editore potrà concedere a pagamento l’autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume. Le richieste per tale tipo di riproduzione vanno inoltrate a Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (CLEARedi) Corso di Porta Romana, n. 108 20122 Milano e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org L’editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale. La fotocopia dei soli esemplari esistenti nelle biblioteche di tali opere è consentita, oltre il limite del 15%, non essendo concorrenziale all’opera. Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell’editore, una successiva edizione, le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche. Nei contratti di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, musei e archivi, la facoltà di cui all’art. 71 - ter legge diritto d’autore. Maggiori informazioni sul nostro sito: www.loescher.it/fotocopie/ Ristampe 6

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ISBN 9788882442422 In alcune immagini di questo volume potrebbero essere visibili i nomi di prodotti commerciali e dei relativi marchi delle case produttrici. La presenza di tali illustrazioni risponde a un’esigenza didattica e non è, in nessun caso, da interpretarsi come una scelta di merito della Casa editrice né, tantomeno, come un invito al consumo di determinati prodotti. I marchi registrati in copertina sono segni distintivi registrati, anche quando non sono seguiti dal simbolo .

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1 LA COSTITUZIONE ITALIANA, UN TESTO FONDAMENTALE E ANCORA ATTUALE 1

Lo Stato costituzionale

Le prime Costituzioni. Lo Statuto Albertino

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a Costituzione è il complesso delle norme giuridiche fondamentali di uno Stato, dirette a fissare i principi generali riguardanti l’organizzazione dello Stato stesso e i diritti e i doveri dei cittadini. Le prime Costituzioni, nate in seguito ai movimenti rivoluzionari di fine Settecento, furono quella americana (1787) e quella francese (1791), le quali riconobbero diritti e doveri dei cittadini e attuarono il principio della divisione dei poteri dello Stato. In Italia la legge fondamentale è stata per molto tempo lo Statuto Albertino, concesso nel 1848 dal re Carlo Alberto in seguito ai moti popolari di quegli anni. Lo Statuto aveva la caratteristica di essere «flessibile», cioè modificabile con una legge ordinaria. Per questo motivo, le sue norme subirono graduali modifiche, fino a fargli perdere, con l’avvento del fascismo, il suo connotato democratico.

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1948: nasce la Costituzione italiana

uccessivamente, con il precipitare degli eventi bellici della Seconda guerra mondiale e con la caduta del fascismo, le forze politiche e democratiche, che avevano dato luogo alla Resistenza al regime, decisero di dare un nuovo assetto istituzionale al Paese. I cittadini furono così chiamati a scegliere tra la forma istituzionale di governo della monarchia e quella della repubblica, e il 2 giugno 1946 fu indetto un referendum istituzionale, che dette un risultato favorevole alla seconda. Fu quella la prima tornata elettorale a suffragio universale, cioè fu la prima volta che votarono anche le donne. Nella stessa data fu eletta un’Assemblea Costituente, formata dai rappresentanti dei partiti che avevano partecipato alla Resistenza, con il compito di redigere la nuova Carta fondamentale dello Stato. La Costituzione repubblicana entrò in vigore il 1° gennaio 1948, diventando la legge fondamentale della nostra Repubblica.

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Caratteristiche della nostra Costituzione

La «rigidità». I valori cui si è ispirata. La struttura

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art. 138 della Costituzione statuisce che essa possa essere modificata solo da una legge costituzionale. Inoltre, l’art. 134 affida a un organo apposito, la Corte costituzionale, il compito di controllare che tutte le leggi siano conformi alle norme costituzionali. Per questi motivi, la nostra Costituzione è detta «rigida». La sua ispirazione politica è frutto del compromesso tra gli ideali dei vari partiti rappresentati nell’Assemblea Costituente. Nella Costituzione, quindi, furono trasfusi principalmente i seguenti valori: – Il liberalismo, che propugna la libertà dell’individuo, il riconoscimento della proprietà e dell’iniziativa economica private. – Il liberismo, che prevede la libera concorrenza in economia e la limitazione dell’intervento dello Stato (cfr. Unità 14). – Il socialismo, che rivendica l’uguaglianza politica, sociale ed eco-

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LA COSTITUZIONE ITALIANA, UN TESTO FONDAMENTALE E ANCORA ATTUALE

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nomica di tutti gli uomini, il riconoscimento dei diritti sociali delle classi diseredate, il controllo dello Stato sull’economia. – La tradizione cristiana, che sostiene i principi della solidarietà, del rispetto della persona, della fraternità. La Costituzione italiana si compone di 139 articoli (alcuni sono stati successivamente abrogati), divisi in tre sezioni: i Principi fondamentali, una Parte prima dedicata ai Diritti e doveri dei cittadini, una Parte seconda in cui è riportato l’Ordinamento della Repubblica. Alla fine, è presente un’appendice contenente le Disposizioni transitorie e finali.

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I principi fondamentali primi 12 articoli della Costituzione sono dedicati ai principi che, chiamati fondamentali, sono da considerarsi non modificabili. In essi vengono sanciti i seguenti principi e diritti.

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쐌 * Gli asterischi rimandano al glossario posto alla fine di ogni Unità.

Il carattere democratico* della Repubblica, in quanto fondata sul lavoro e sulla volontà del popolo, che è sovrana, cioè al di sopra di ogni altra (art. 1). I diritti inviolabili dell’uomo, come quelli alla vita, alla salute, alla libertà di pensiero, considerando l’uomo sia come singolo, sia come componente di formazioni sociali quali organizzazioni o associazioni varie (art. 2). L’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza distinzioni di sorta (art. 3). Il diritto al lavoro (art. 4). Il lavoro rappresenta un valore preminente, tanto che la Costituzione all’art. 1 proclama che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro. Di conseguenza, lo Stato riconosce a tutti i cittadini il diritto a lavorare, promuovendo le condizioni per trovare un’occupazione a ogni persona, uomo o donna che sia. Il principio di socialità, che si realizza attraverso la «solidarietà» verso quei cittadini che sono meno abbienti e, quindi, attraverso l’attuazione di una maggiore giustizia sociale, soprattutto con il riconoscimento del diritto al lavoro (artt. 2, 3 II comma, 4). Il principio del decentramento dei poteri, in base al quale viene dato ampio riconoscimento alle autonomie istituzionali (enti pubbli-

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ci assistenziali, previdenziali, economici ecc.) o territoriali (Regioni, Province, Comuni) (art. 5). La tutela delle minoranze, comprese le confessioni religiose diverse da quella cattolica, nonché dello straniero in conformità delle norme internazionali (artt. 6, 8, 10). Il principio pacifista, che si realizza con il ripudio della guerra e con l’espressa volontà di promuovere e favorire le organizzazioni internazionali che perseguano la pace tra le nazioni e a cui l’Italia deve partecipare, anche a costo di limitare la propria sovranità nazionale (art. 11).

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Diritti e doveri dei cittadini a Parte prima della Costituzione (artt. 13-54) comprende sia i cosiddetti diritti di libertà, cioè i fondamentali diritti civili (libertà personale, di pensiero, di stampa, di religione, di associazione), sia i cosiddetti diritti sociali (al lavoro, all’istruzione, alla salute). Nella Costituzione questi diritti sono suddivisi in rapporti civili, etico-sociali, economici, politici.

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Rapporti civili

opportuno chiarire che la Costituzione parla di «rapporti» e non di diritti per sottolineare che le libertà personali non devono essere considerate in senso individuale, ma nel tessuto dei rapporti sociali, in quanto dirette a realizzare il bene comune. È chiaro anche che a ogni diritto del cittadino corrisponde il dovere degli altri di non impedirne il godimento. Di seguito elenchiamo i principali diritti civili riconosciuti a ogni cittadino. 쐌 La libertà personale (art. 13). Si tratta del primo fondamentale diritto dell’uomo. In base ad esso nessuno può essere arrestato, o comunque privato della libertà personale, se non per ordine motivato dell’autorità giudiziaria. L’arresto effettuato dall’autorità di pubblica sicurezza non è quindi valido se non è convalidato entro 48 ore da un magistrato.

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LA COSTITUZIONE ITALIANA, UN TESTO FONDAMENTALE E ANCORA ATTUALE

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L’inviolabilità del domicilio (art. 14). Non si possono effettuare ispezioni, perquisizioni o sequestri in un ambiente privato se non con le garanzie previste dall’art. 13. L’inviolabilità della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15). È quindi tutelato il diritto alla riservatezza dei rapporti epistolari, telefonici ecc., che intercorrono tra le persone. Le libertà di movimento, di riunione, di associazione (artt. 16-18). In base a questi articoli, i cittadini possono: circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, fatte salve le limitazioni stabilite dalla legge; riunirsi temporaneamente per qualsiasi scopo lecito (manifestazioni, cortei, spettacoli, conferenze ecc.), sempreché lo facciano pacificamente e senza armi; riunirsi con un rapporto duraturo in associazioni per perseguire scopi culturali, sportivi, ricreativi, economici. In ognuno di questi casi non è necessaria alcuna autorizzazione; è solo previsto, per le riunioni in luogo pubblico, un preavviso da comunicare alle pubbliche autorità, che possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. La libertà religiosa (art. 19). Tutti hanno il diritto di professare e propagandare la propria fede religiosa in qualsiasi forma – individuale o associata, in privato o in pubblico – con l’unico limite che le manifestazioni esteriori della fede non siano contrarie al buon costume*. Questa libertà riguarda tutte le confessioni, non solo quella cattolica, e non esclude il diritto di non professare alcuna fede religiosa, cioè di essere ateo. Le libertà di pensiero e di stampa (art. 21). Tutti hanno diritto a manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto (libri, giornali, manifesti ecc.) e ogni altro mezzo di diffusione (televisione, film, spettacoli, foto, disegni ecc.). Nessun controllo (autorizzazione o censura) può essere effettuato dalle autorità pubbliche su libri o giornali prima che siano pubblicati; si può procedere al loro sequestro solo nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi. Tuttavia, sono vietate le pubblicazioni, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume, a tutela del quale possono essere adottate misure preventive (censura cinematografica, diretta a stabilire il divieto ai minori) o repressive (sequestro di pubblicazioni oscene). Presunzione di innocenza, rieducazione del condannato, esclusione della pena di morte (art. 27). Vi possono essere diversi gradi di giudizio prima di arrivare a una sentenza definitiva di condanna

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Gli artt. dal 22 al 26 e l’art. 28 riguardano quasi sempre libertà o principi del tutto ovvi, dettati dalla logica e dal buon senso. Val la pena di menzionare il diritto di agire e di difendersi in giudizio, tanto che i non abbienti, se accusati, possono usufruire dell’opera di un avvocato pagato dallo Stato (difensore d’ufficio). Inoltre, al cittadino vittima di un errore giudiziario è garantita una riparazione in denaro commisurata alla durata della pena (art. 24). Da segnalare anche il principio della non retroattività della legge, in quanto non si può essere puniti se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso (art. 25), mentre non può essere invocata l’ignoranza della legge, salvo il caso (da dimostrare) che sia stato impossibile venirne a conoscenza.

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di un imputato; prima di allora quest’ultimo non può essere ritenuto colpevole. È questo un principio «garantista» che, insieme al limite massimo di custodia cautelare*, da tempo provoca accesi dibattiti sul funzionamento della giustizia. L’art. 27 afferma anche che le pene non possono consistere in trattamenti disumani e devono tendere alla rieducazione del condannato; non è ammessa la pena di morte.

Rapporti etico-sociali

diritti etico-sociali riguardano la sfera dei rapporti affettivi (come quelli di parentela) e dei rapporti sociali (la salute, l’istruzione, l’insegnamento ecc.).

Diritti riguardanti la famiglia (artt. 29-31). La Costituzione rivolge una particolare attenzione alla famiglia, in quanto svolge un ruolo di grande rilevanza nella società. Riconosce quindi i diritti della stessa, intesa come società naturale fondata sul matrimonio, il quale si basa sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. In osservanza a questi principi sono stati modificati molti articoli del Codice civile (preesistenti alla Costituzione), che ancora delineavano una famiglia di tipo autoritario, nella quale tutti i poteri facevano capo al marito. Inoltre, sono sottolineati il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, tenendo conto delle loro aspirazioni e preferenze, soprattutto in occasione di scelte importanti come quelle riguardanti la scuola o il lavoro.

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È compito dello Stato, comunque, proteggere la maternità (da qui il congedo per maternità concesso alla lavoratrice madre), l’infanzia e la gioventù (da qui, ad esempio, la legge sul lavoro minorile).

Il diritto alla salute (art. 32). La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. La Costituzione definisce la salute diritto fondamentale, in quanto è il presupposto per il pieno godimento di tutti gli altri. Essa è considerata un bene primario anche dall’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), che tra l’altro afferma: «La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale». Per concretizzare questo diritto lo Stato ha creato il Servizio sanitario nazionale, un complesso di strutture, di servizi, di personale diretto appunto a tutelare la salute dei cittadini. La Costituzione parla di tutela della salute come interesse della collettività. Da ciò discende che tutelare la propria salute è anche un dovere sociale di ogni individuo (cfr. Unità 8). In ogni caso, nessuno può essere sottoposto a cure contro la propria volontà tranne che in casi particolari (ad esempio, la vaccinazione richiesta per prevenire una malattia infettiva o per evitare che si diffonda). Libertà di insegnamento e diritto allo studio (artt. 33 e 34). Nella Costituzione è proclamata la libertà di insegnamento diretta a tutelare i diritti degli insegnanti, degli studenti e delle famiglie. È stabilito poi che è compito della Repubblica dettare le norme generali sull’istruzione e istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita (con un decreto legge dell’agosto 2007 c’è stato l’innalzamento dell’obbligatorietà a dieci anni). Per chi vuole proseguire gli studi, ed è capace e meritevole, è previsto un incentivo attraverso borse di studio o sussidi alle famiglie. Di fatto, solo la scuola elementare è veramente gratuita. Nella scuola secondaria di primo grado alle spese riguardanti libri di testo, refezione, trasporti ecc. dovrebbero provvedere gli enti locali che, però, intervengono in maniera incompleta e con disparità di trattamento da una zona all’altra d’Italia. Né è attuato con maggiore efficacia l’obbligo scolastico, per cui si verifica ancora oggi il fenomeno della dispersione scolastica, cioè dell’abbandono della scuola dell’obbligo, soprattutto nel Sud Italia, dove sono più numerose le famiglie meno abbienti. Anche i privati possono istituire scuole, laiche ed ecclesiastiche, purché ciò avvenga senza oneri per lo Stato. Tuttavia, per dare alle

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famiglie la più ampia possibilità di scelta, alla fine degli anni Novanta si è deciso di concedere un buono scuola* alle famiglie meno abbienti che vogliono iscrivere i propri figli alle scuole paritarie rette da privati o da religiosi, alle quali lo Stato abbia riconosciuto, riguardo agli studi e ai titoli in esse conseguiti, la stessa validità delle scuole statali.

Il diritto all’ambiente Oggi anche il diritto all’ambiente appartiene alla sfera dei diritti sociali. La Costituzione non vi si riferisce espressamente, ma in modo indiretto. Infatti, secondo non pochi giuristi e alcune sentenze di Corti giurisdizionali, quando la Costituzione all’art. 9 parla di tutela del paesaggio, intende questo termine nel senso più ampio, come sinonimo di ambiente naturale considerato in ogni suo aspetto, quindi non solo estetico. Inoltre, il diritto alla salute, di cui all’art. 32, deve intendersi come diritto anche a un ambiente salubre.

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Rapporti economici

ari e articolati sono i diritti relativi ai rapporti economici. Di seguito ci soffermiamo sui più importanti e sui meno ovvi.

La tutela del lavoro (artt. 35 e 36). La Costituzione tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, attribuendo ad esso, come abbiamo visto, preminente rilievo. Lo Stato deve impegnarsi a far sì che ogni cittadino, uomo o donna, trovi un lavoro da cui trarre i mezzi di sostentamento e quindi l’indipendenza economica, che è condizione essenziale per la propria libertà. Deve anche curare la formazione professionale dei lavoratori, promuovere e favorire gli accordi internazionali sul lavoro. L’art. 36 stabilisce che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, che sia, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa; che la giornata lavorativa non deve superare la durata prevista dalla legge; che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e irrinunciabili. Per questi motivi, il contenuto economico del singolo contratto di lavoro e molti altri aspetti del rapporto lavoratore-datore di lavo-

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LO STATUTO DEI LAVORATORI Un’altra tappa fondamentale nella tutela del lavoro è rappresentata dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970, detta Statuto dei lavoratori, che può essere considerata quasi una «Carta costituzionale» del lavoro. Essa contiene norme che garantiscono la libertà e la dignità del lavoratore, nonché lo svolgimento dell’attività sindacale sul luogo di lavoro. Tra l’altro, lo Statuto tutela la libertà dei lavoratori di esprimere liberamente la propria opinione nel posto di lavoro; stabilisce, per il lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, il reintegro nel posto di lavoro una volta che esso sia stato ordinato dal giudice; tutela il lavoratore-studente, al quale devono essere consentiti turni di lavoro diretti ad agevolargli la frequenza della scuola.

ro sono sottratti alla trattativa personale e individuale e sono regolati dai contratti collettivi nazionali*, che riguardano sia il lavoro privato che quello pubblico. Essi sono stipulati periodicamente (in genere ogni due anni) categoria per categoria (metalmeccanici, edili, ospedalieri ecc.) tra i sindacati dei datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori.

Lavoro femminile e minorile (art. 37). La Costituzione sancisce l’assoluta parità tra l’uomo e la donna riguardo ai diritti che scaturiscono dal rapporto di lavoro, soprattutto per quanto attiene alla retribuzione, che deve essere uguale a parità di lavoro. Tutela poi la condizione della donna lavoratrice in modo che possa adempiere anche alla «sua essenziale funzione familiare». È da rilevare che, a salvaguardia di questa funzione, una legge del 1963 stabilisce che la donna non può essere licenziata in caso di matrimonio (come una volta spesso avveniva). La statuizione del limite minimo d’età per il lavoro è demandata alle leggi ordinarie; nel 1999 tale limite viene fissato a quindici anni. In ogni caso, successive leggi hanno disposto che non possono essere impiegati in lavori pericolosi, faticosi e insalubri i ragazzi minori di 16 anni e le ragazze di età inferiore ai 18 anni. Anche per i minori è previsto, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. L’autotutela del lavoro: il sindacato, il diritto di sciopero (artt. 39 e 40). I primi strumenti di tutela del lavoro sono stati creati dai lavo-

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ratori stessi. La loro origine coincide quindi con la nascita del movimento operaio. Il sindacato è un’associazione di lavoratori che ha lo scopo di tutelare gli interessi economici e sociali di coloro che ne fanno parte. La Costituzione garantisce la libertà di associazione sindacale, prevedendo per i sindacati più rappresentativi (cioè quelli con più iscritti) la possibilità di stipulare contratti collettivi, che regolino giuridicamente gli interessi di tutti i lavoratori appartenenti alle singole categorie. Oggi i sindacati che rappresentano il maggior numero di lavoratori sono: la Cgil, che riunisce i lavoratori simpatizzanti della sinistra; la Cisl, di ispirazione cattolica; la Uil, i cui aderenti sono vicini ai partiti dell’area laica; la Ugl, che si rifà alle posizioni della destra sociale. Lo sciopero consiste nell’astensione volontaria dal lavoro attuata collettivamente dai lavoratori dipendenti al fine di ottenere aumenti economici o il miglioramento delle condizioni di lavoro, oppure per conseguire obiettivi più generali di carattere sociale o politico. La Costituzione garantisce lo sciopero come un diritto. Esso pertanto non incide sul rapporto di lavoro, non costituisce cioè un inadempimento contrattuale, ma comporta solo una trattenuta sulla retribuzione, corrispondente alla durata dell’astensione dal lavoro. Si ha lo sciopero generale quando, in casi eccezionali, vengono bloccate le attività lavorative di tutte le categorie. Allo scopo di tutelare i diritti di tutti gli altri cittadini, una legge emanata nel 1990 impone regole e limiti per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Rapporti politici

Il diritto di voto (art. 48). È un diritto di estrema importanza in quanto è espressione della sovranità popolare e quindi della democrazia. Esso spetta a tutti i cittadini (suffragio universale) ed è personale (non si può delegare un altro a votare), uguale (nel senso che è identico il valore di ogni voto, chiunque sia a esprimerlo), libero (perché l’elettore non deve subire nessuna violenza o condizionamento), segreto (in quanto deve essere esclusa la possibilità di individuare come l’elettore ha votato). L’esercizio del voto rappresenta anche un dovere civico.

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LA COSTITUZIONE ITALIANA, UN TESTO FONDAMENTALE E ANCORA ATTUALE

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Per poter votare alla Camera e al Senato si richiedono il possesso della cittadinanza italiana e la maggiore età (18 anni). Non esistono altre limitazioni al diritto di voto, se non l’incapacità civile, l’indegnità morale o una condanna con sentenza penale irrevocabile.

I diritti di associarsi in partiti, di proporre leggi, di essere eletti (artt. 49-51). Tutti i cittadini sono liberi di organizzarsi in partiti o di iscriversi a uno di essi, quando ne condividano le idee, i metodi, i programmi politici e socioeconomici. L’unica limitazione è prevista dall’art. 98 e riguarda alcune categorie di persone (come magistrati, militari di carriera, funzionari e agenti di polizia) che, finché sono in servizio, devono operare nell’interesse di tutta la nazione e non possono quindi schierarsi politicamente. I partiti, pur essendo associazioni private, svolgono funzioni pubbliche importanti perché fanno da «filtro», cioè da tramite, tra i cittadini e le istituzioni pubbliche. Tutti i cittadini elettori possono rivolgere domande (petizioni) alle Camere per esporre esigenze comuni o chiedere nuove leggi (sono sufficienti 50 000 firme). La capacità elettorale, oltre che attiva (esprimere il voto), può essere anche passiva, nel senso che ogni cittadino può essere votato ed eletto. Anche per la capacità passiva sono previsti i requisiti della cittadinanza e dell’età (25 anni per essere eletto deputato, 40 per essere eletto senatore, 50 anni per aspirare alla carica di presidente della Repubblica). Dovere di difendere la patria e dovere tributario (artt. 52 e 53). La Costituzione considera la difesa della patria un dovere sacro per ogni cittadino. Il servizio militare di leva fu confermato come obbligatorio (nei limiti stabiliti dalla legge) dall’Assemblea Costituente, ma dal 1° gennaio 2005 l’obbligatorietà è stata abolita per tutti i nati dopo l’anno 1985, istituendo il servizio su base volontaria. Altro dovere dei cittadini è quello di concorrere alle spese pubbliche (principalmente per la difesa, la sicurezza, la sanità, la giustizia, l’istruzione) in proporzione alla loro capacità contributiva. Il sistema tributario è progressivo, nel senso che la percentuale (aliquota) contributiva non è costante, ma cresce con l’aumentare del reddito dei singoli cittadini (non pagano imposte coloro che hanno un reddito inferiore al minimo stabilito per legge).

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ALMANACCO DI ATTUALITÀ

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L

Ordinamento della Repubblica a Parte seconda della Costituzione è dedicata all’Ordinamento della Repubblica, cioè all’organizzazione dei poteri pubblici. Per realizzare i suoi fini, lo Stato opera attraverso un complesso di organi, ognuno dei quali è dotato di competenze e attribuzioni stabilite dalla legge. Essi costituiscono quelle che si chiamano istituzioni, cioè l’insieme degli organismi e delle norme fondamentali su cui si basa l’organizzazione politica dello Stato. Tali organismi sono: Parlamento, presidente della Repubblica, Governo, Magistratura, Corte costituzionale.

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I

Il Parlamento l Parlamento, cioè l’assemblea di rappresentanti del popolo eletti dal popolo stesso, è considerato l’organo più importante del nostro sistema costituzionale. La nostra è infatti una Repubblica parlamentare, che differisce dalle repubbliche presidenziali (come gli Usa) o da quelle semipresidenziali (come la Francia), dove il ruolo politico più importante è attribuito al presidente della Repubblica.

Composizione. L’immunità per i parlamentari

I

l Parlamento è composto di due Camere: la Camera dei deputati e il Senato. I deputati sono 630, i senatori 315. A questi ultimi vanno aggiunti coloro che di diritto diventano senatori a vita perché ex presidenti della Repubblica o perché nominati dal capo dello Stato per particolari meriti sociali, artistici o culturali (art. 59). Il Parlamento si rinnova di norma ogni cinque anni (ogni quinquennio si chiama legislatura) in seguito a elezioni cosiddette politiche. Le due Camere hanno sede a Roma. Di solito operano separatamente: la Camera dei deputati nel palazzo di Montecitorio, il Senato a Palazzo Madama. In alcuni casi le Camere operano in seduta comune

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(ad esempio, in occasione dell’elezione del presidente della Repubblica, art. 83). Le sedute di ciascuna Camera sono normalmente pubbliche. All’inizio di ogni legislatura i parlamentari eleggono i presidenti di Camera e Senato e si costituiscono, a seconda dell’orientamento politico, in gruppi parlamentari, che devono essere composti di almeno venti deputati o dieci senatori. Ogni gruppo, poi, elegge come proprio rappresentante un capogruppo. Il Parlamento esprime la sua volontà a maggioranza, che può essere: semplice, quando corrisponde al maggior numero dei voti espressi dai presenti; assoluta, se è richiesta almeno la metà più uno dei voti dei presenti o dei componenti l’assemblea; qualificata, se è necessaria una percentuale di voti superiore al 50% più uno (ad esempio, 2/3 dei votanti o dei presenti). Secondo l’art. 67 ogni membro del Parlamento rappresenta l’intera nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, cioè autonomamente dalla volontà dei propri elettori e dei partiti di appartenenza. Tuttavia, è opportuno rilevare che è diffusa la regola di attenersi alla cosiddetta «disciplina di partito». Ogni parlamentare gode di una particolare immunità. Intanto, non può essere perseguito per le opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni (art. 68); di regola questa insindacabilità è riconosciuta anche se l’opinione è espressa fuori delle Camere. Inoltre, senza l’autorizzazione della Camera cui appartiene, egli non può essere sottoposto all’arresto né a perquisizione personale o domiciliare, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna ovvero se è colto in flagranza, cioè sorpreso nell’atto di commettere un reato. Dal terzo comma dell’art. 68, aggiunto alla fine del 1993, si evince che il parlamentare può essere indagato, anche se non può essere sottoposto a intercettazioni o a sequestro di corrispondenza.

Funzione legislativa e funzione di «controllo». Potere di inchiesta

L

a principale funzione del Parlamento è quella legislativa, cioè di emanare leggi. L’art. 71 regola l’iniziativa legislativa, ossia la presentazione di proposte di legge, la quale spetta: – al Governo, e in tal caso la proposta prende il nome di disegno di legge (ddl)*;

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– a ciascun membro delle Camere; – ai Consigli regionali (art. 121); – al Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro), ma solo per le materie di sua competenza; – ad almeno 50 000 elettori (iniziativa popolare). Il progetto di legge normalmente segue un determinato percorso, detto iter legislativo.

Esame della commissione. Presso ognuna delle due Camere esistono delle commissioni permanenti composte di un numero ristretto di parlamentari. La proposta di legge viene assegnata alla commissione competente per materia, che la discute e la inoltra poi – con una relazione (perciò si dice che opera in sede referente) – alla propria assemblea. Discussione e votazione. Questa la discute a sua volta e, se decide di non modificarla, procede alla votazione, prima dei singoli articoli, poi dell’intero testo. Se la votazione dà esito favorevole, la proposta è trasmessa all’altra Camera, dove viene seguita la stessa procedura. Se non vengono presentati e approvati eventuali emendamenti*, il progetto diventa legge. Quindi, per diventare legge, la proposta deve essere approvata con lo stesso testo in ambedue le Camere. Promulgazione. Dopo l’approvazione di entrambe le Camere si passa alla fase della promulgazione, che consiste nel visto del presidente della Repubblica, il quale così dichiara formalmente valida e operante la legge. Al presidente, però, la Costituzione riserva un potere di controllo sulla stessa; infatti, prima di promulgarla, il presidente, con messaggio motivato, può chiedere alle Camere una nuova e diversa deliberazione, cioè può chiedere di apportarvi determinate modifiche. Se le Camere approvano nuovamente la legge nella stessa forma in cui era stata presentata la prima volta al presidente, questi deve promulgarla. Pubblicazione ed entrata in vigore. Subito dopo la promulgazione la legge è pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica ed entra in vigore quindici giorni dopo, tempo ritenuto necessario perché tutti ne possano venire a conoscenza.

La seconda funzione del Parlamento si manifesta nei due aspetti del controllo politico e finanziario sull’operato del Governo. Il primo si esercita, come vedremo, mediante l’istituto della fiducia*. Il secondo ha per oggetto il programma economico e finanziario del Governo e si

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esercita approvando il bilancio e la legge di stabilità, che il Consiglio dei ministri annualmente presenta in Parlamento e in cui indica come intende utilizzare le risorse finanziarie dello Stato. Ciascuna Camera, inoltre, può dar vita a una speciale commissione (detta d’inchiesta), sempre formata in modo da rispecchiare la proporzione tra i vari gruppi, alla quale viene affidato il compito di indagare su materie di pubblico interesse o su fatti che abbiano creato preoccupazione e allarme nell’opinione pubblica (art. 82).

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Altri aspetti della funzione legislativa

Legge quadro, decreto legislativo, decreto legge

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l Parlamento può emanare una legge che contenga solo i principi fondamentali diretti a regolare una determinata materia e delegare il Governo a definire con una propria legge tutti i dettagli (art. 76). La legge emanata dal Parlamento è detta in questo caso legge quadro (o cornice) o legge delega, quella varata dal Governo viene chiamata decreto legislativo. Inoltre, l’art. 77 prevede la cosiddetta decretazione d’urgenza, disponendo che, «in casi straordinari di necessità e di urgenza», il Governo, anche senza la delega del Parlamento, può emanare provvedimenti legislativi aventi forza di legge, i cosiddetti decreti legge. Questi devono essere convertiti in legge dalle Camere entro sessanta giorni; se il Parlamento non li approva, essi decadono, perdono cioè qualsiasi efficacia, e in questo caso il Parlamento stesso deve provvedere a regolare e «sistemare» gli effetti prodotti dal decreto durante il periodo in cui è rimasto in vigore.

L’

Amnistia e indulto

art. 79 prevede che il Parlamento possa concedere l’amnistia e l’indulto* con una legge che deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. L’amnistia è un atto di clemenza con cui lo Stato dichiara l’estinzione di determinati reati già commessi, rinunciando all’applicazione della pena.

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