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LO SPORTELLO LEGALE
La coppia che scoppia: a chi vanno i pet?
In caso di scioglimento di una coppia è possibile stabilire anche per vie legali l'affidamento dell’animale domestico.
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A cura dell’avvocato Claudia Taccani Responsabile Sportello legale OIPA Italia (Organizzazione Internazionale Protezione Animali)
Quando un amore finisce, sempre più spesso sono i pet a farne le spese. In casi estremi e disumani, gli ex innamorati decidono di “disfarsi” dell’animale, che diventa una vittima innocente. Per fortuna però, accanto a chi ha come unico obiettivo quello di liberarsi da un “impegno”, vi sono anche persone
che (in caso di mancato accordo pacifico) decidono di ricorrere al tribunale civile per ottenere l'af-
fidamento del conteso animale. Ma cosa prevede la legge in merito? E cosa cambia se si è sposati o conviventi?
In caso di matrimonio
È bene sapere che, per legge, i coniugi che decidono di separarsi possono accordarsi sulla collocazione di qualsiasi animale domestico, che sia cane, gatto, coniglio, furetto, ecc. Se non c’è la buona volontà degli ex di mettersi d’accordo, si può ricorrere per vie legali: l’animale domestico, infatti, seppur considerato un essere senziente a livello europeo, può
essere “oggetto” di un accordo di separazione e risultare nella spartizione dei beni tra gli ex co-
niugi. In questi casi, non di rado il giudice tiene conto nella propria decisione anche del rapporto affettivo con l'animale.
Un esempio concreto
Un caso famoso è quello deciso dal Tribunale di Sciacca che, nel corso di un procedimento di separazione, ha stabilito che non sussistendo degli accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela «anche in relazione al benessere dell’animale stesso», il gatto di famiglia doveva essere assegnato alla parte dell’ex coppia che nel corso dell’istruttoria era risultata essere preferibile per la gestione del felino. Il cane invece, indipendentemente dall’intestazione del microchip, è stato affidato a entrambe le parti, a settimane alterne, con la ripartizione delle spese al 50%.


In caso di convivenza
Anche con la fine di una convivenza è possibile che le parti si accordino sull’affido o sulla gestione congiunta del quattrozampe, mentre in caso di esito
negativo è suggeribile procedere per vie legali, al fine di far riconoscere la sussistenza di un diritto
a prescindere dall’intestazione del microchip. Capita quindi, in caso di scioglimento di una coppia, che il titolare del microchip pretenda la “proprietà” esclusiva del quattro zampe, a discapito del legame affettivo che l’ex compagno/a possa vantare sull’animale.
La priorità è sempre il benessere del pet
Ricordo, comunque, che l’intestazione del cane a un soggetto non significa necessariamente la “proprietà” esclusiva ma, attraverso prove (documenti, testimoni, spese sostenute, ecc.), è possibile far valere i propri diritti per poter vedere e provvedere ancora al proprio amato pet. Il consiglio pratico, pertanto, in casi di questo tipo è quello di non arrendersi: cercare di pattuire (con accordo scritto)
una co-gestione nell’interesse del benessere psi-
co-fisico dell’animale e, in caso negativo, sempre garantendo il rispetto del medesimo, procedere per vie legali per far valere i propri diritti.
L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) è stata fondata nel 1981 ed è nota come la prima confederazione internazionale di associazioni animaliste e protezioniste. Oggi, l’Oipa è presente sui cinque continenti con oltre 200 leghe-membro sparse in 61 nazioni. In Italia è attiva con 110 sezioni locali.
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