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Le famiglie non sono tutte uguali
I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s (famiglia poliginica) o più mariti per una sola moglie (famiglia poliandrica). Inoltre accanto al modello patriarcale si è sviluppato anche quello matriarcale. Interessante è come in alcune culture si siano sviluppate strutture familiari matrilineari, in cui i figli vivono con le madri e i loro parenti consanguinei e i padri sono una presenza sporadica nel gruppo famigliare. Come si vede il bisogno di stare assieme, di sostenersi a vicenda, di garantire la riproduzione della specie e di soddisfare i bisogni sessuali porta le persone a creare varie forme di gruppi-raggruppamenti sociali, ognuno dei quali chiede di essere legittimato e rispettato all’interno della società: una sfida interessante per lo sviluppo delle società moderne.
M.A. Centro Studi PICCOLO GLOSSARIO
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CELIBE - Dal latino caelebs, forse deriva dal sanscrito kévalah, che significa solo o dal greco koite (=letto nuziale) e leipo (=mancante), ossia colui che è privo di talamo, è l’uomo non sposato, il single.
GENERO - Dal latino genus (=genere), indica il marito della figlia, che permette di riprodurre e continuare la famiglia.
FIGLIO - Dal latino filius, da fellare, che significa succhiare e inizialmente indicava il poppante, il neonato.
SCAPOLO - Dal latino volgare ex capulare (=liberare dal cappio) è l’uomo non sposato (celibe o single).
ZITELLA - Dalla voce dialettale zita, ragazza che deve sposarsi, indicava la ragazza che attendeva le nozze e successivamente ha acquisito una connotazione negativa, indicando la donna che non è riuscita a sposarsi.
Non tutte le tipologie di famiglia godono in Italia della stessa tutela giuridica
Il tema della famiglia, nell’evoluzione delle sue forme e delle sue manifesta
10 zioni, nei significati che assume nella società contemporanea e nelle modalità per tutelare la sua natura e i diritti delle persone che la compongono, è da tempo al centro di un acceso dibattito multidisciplinare. Il “mosaico della
I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s famiglia”, come viene definito da Anna Papa (docente Diritto pubblico presso l’università Parthenope di Napoli), è un’ immagine che ci aiuta a comprendere l’eterogeneità delle composizioni familiari che si stagliano sul panorama sociale contemporaneo. In Italia ed in Europa, fra le tipologie di famiglia che più frequentemente possiamo incontrare, troviamo la “famiglia di fatto” eterosessuale, con o senza figli, la “famiglia ricostituita”, formata da persone che hanno in passato intrapreso altre relazioni stabili e da cui sono nati dei figli, la “famiglia allargata”, la famiglia fondata sul matrimonio e, infine, le coppie same sex. A definire il significato di questa pluralità di unioni, oltre al lavoro di aggiornamento e riflessione dei soggetti che tutti i giorni si occupano di questa tematica, concorrono il dettato costituzionale, le Carte europee dei diritti e l’applicazione che ne fanno i giudici nazionali ed europei. Riguardo allo “statuto costituzionale” della famiglia, la nostra Carta fondamentale la definisce come una “società naturale basata sul matrimonio”. Per questo, secondo molti proprio nel matrimonio andrebbe individuato il

presupposto cui è collegata la tutela giuridica. Tuttavia il matrimonio come “fulcro” della tutela giuridica della famiglia e dei suoi componenti non sembra bastare, in quanto non tutte le coppie decidono di dare questa veste alla loro unione, e non per questo appaiono meno meritevoli di protezione. D’altra parte oggi molte coppie, le c.d. coppie same-sex, sono in radice escluse dall’istituto matrimoniale. C’è poi dell’altro. La nostra Costituzione non parla di famiglia solamente laddove parla di matrimonio (art. 9). Esiste un’altra norma, la quale afferma che è compito della repubblica riconoscere e garantire “i diritti inviolabili dell’uomo”, inteso “sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. ). La norma ha l’effetto di garantire una protezione dei diritti inviolabili non solamente all’individuo, ma anche alle formazioni sociali, di cui fa parte e dove sviluppa la sua identità. Si penserebbe che nella definizione di formazioni sociali rientri il concetto di famiglia, invece anche in merito a questo esiste un acceso dibattito. L’introduzione di una definizione di famiglia alternativa a quella forsame-sex, sono in radice escluse dall’istituto matrimoniale. C’è poi dell’altro. La nostra Costituzione non parla di famiglia solamente laddove parla di matrimonio (art. 9). Esiste un’altra norma, la quale afferma che
I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s malizzata dal matrimonio, mentre ha il pregio di costituire un passo avanti nel riconoscimento dei diritti delle coppie, assume lo stesso effetto di esclusione propria dell’istituto matrimoniale, poiché lascia alcune tipologie di famiglie, tra cui quelle formate da coppie omosessuali, prive di tutela e, quel che più importa, di riconoscimento giuridico e quindi sociale. Nella società italiana è in corso un forte dibattito con opinioni anche in aperto contrasto tra loro, su quali siano le forme di convivenza che debbano essere garantite e tutelate dallo stato. Proprio in questi giorni è approdato in parlamento il disegno di legge sulle unioni civili. Una grande fonte di ispirazione e richiamo alla responsabilità che le Istituzioni dovrebbero avere nei confronti della famiglia, lo troviamo nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani (1948 ), che sancisce: “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia costituisce il fondamento della libertà, giustizia e pace nel mondo”. In questo paragrafo si attribuisce alla famiglia un ruolo fondamentale nella regolazione della società, nel mantenimento della sua stabilità e al riconoscimento dei suoi diritti vengono ricondotte conseguenze a livello mondiale. Successivamente, nello stesso articolo 16 si parla di formazione della famiglia, un diritto che viene riconosciuto ad “ogni uomo o donna senza limitazione di razza, cittadinanza o religione, e viene individuato lo Stato come ente responsabile della sua protezione.” E’ infatti il Governo di ogni Paese il soggetto a cui viene attribuito il dovere di proteggere, per mezzo del suo potere legislativo, la famiglia nelle sue diverse manifestazioni, mentre ai cittadini resta il difficile compito di indirizzare l’attenzione della politica sui temi che più ritengono influire sul proprio benessere e su quello delle generazioni future.
Bibliografia: Balestra Luigi (2010) L’evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà effettive, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 4, 1105 Papa Anna (2015) Il “mosaico della famiglia” tra dettato costituzionale, giurisprudenza e realtà sociale, Rivista italiana Costituzionalisti, 2 Savorani Giocanna (2014) Due cuori e una capanna del terzo millennio: fuga dal matrimonio e contratti di convivenza, Politica del diritto, XLV Costituzione italiana http://www.quirinale.it/ qrnw/statico/costituzione/pdf/costituzione.pdf Dichiarazione universale dei diritti umani
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/ UDHR_Translations/itn.pdf
Viviana Giuliani Centro Studi