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Tutela Legale per gli Agenti

Come è noto, l’assicurazione di tutela legale è definita dall’art. 173 del cap come il contratto in virtù del quale l’impresa di assicurazione “si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale”.

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L’assicurazione che copre le spese legali di una lite può costituire un buon mezzo per superare un indiscutibile fattore di diseguaglianza anche di fronte alla legge, cioè la capacità economica.

L’istituto è da ricondursi nell’alveo dell’assicurazione di patrimoni, tutelando l’assicurato dal rischio di affrontare spese per rivolgersi ad un legale o ad un perito per il patrocinio giudiziario, ovvero anche nel caso di mera consulenza.

Nello specifico, la polizza tutela legale copre solitamente: l’onorario del legale dell’assicurato; l’intervento di un perito/ consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; le spese giudiziali; le spese relative ad una transazione autorizzata dalla compagnia; le spese per ricercare prove di difesa, in caso di procedimenti penali; le spese per la scrittura di denunce e querele; le spese degli arbitri e del legale intervenuti; le spese per l’indennità destinata agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo; le spese per il contributo unificato degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte.

Attenzione, però, nell’ambito del diritto penale, nessuna assicurazione (ovviamente) copre fatti dolosi, cioè commessi volontariamente (frode, rapina, lesioni volontarie, ingiurie, minacce, etc.) per i quali vi sia stata condanna (mentre è possibile essere rimborsati dall’assicurazione in caso di assoluzione o derubricazione in fattispecie colposa), mentre rientra in copertura, invece, la garanzia per spese legali per fatti colposi, cioè commessi per imprudenza, imperizia o negligenza.

Per quanto attiene la copertura in convenzione con il Gruppo Agenti Zurich (fornita dalla Compagnia CGPA) essa riguarda le “ agenzie iscritte al Gruppo Agenti Contraente, nonché i delegati all’attività assicurativa, i soci, i dipendenti, i collaboratori iscritti nella sezione E del R.U.I delle agenzie stesse, esclusivamente per le attività svolte per conto dell’Agenzia assicurata ”.

I punti a cui prestare maggiore attenzione sono generalmente esclusioni e coperture. Ma in tale sede, è bene soffermarsi sulle modalità di notifica del sinistro e sulla scelta del legale.

Difatti, quanto al primo punto, si è notato che spesso gli Agenti notificano in ritardo il sinistro, dopo che hanno già scelto il proprio legale o dopo aver effettuato delle spese senza la previa autorizzazione della Compagnia. Sarebbe invece preferibile che tutto ciò avvenisse solo dopo l’apertura del sinistro da parte della Compagnia (con la relativa conferma di copertura).

Altro punto dolente è la “scelta del legale”. Difatti, la copertura offerta agli Agenti del GAZ prevede la opzione “LIBERA SCELTA

DEL LEGALE” , tuttavia, non tutti notano che tale scelta prevede una FRANCHIGIA

ASSOLUTA di Euro 1.000,00 . Tale franchigia può essere abbattuta opzionando per una

LEGALE IN CONVENZIONE

Sul punto, va ricordato che è stata una vittoria del GAZ far inserire lo scrivente Studio Legale come “Convenzionato”. In tal modo, gli Agenti potranno usufruire dei nostri servizi – in caso di sinistro rientrante in copertura - senza l’applicazione della franchigia.

Un bel vantaggio, direi, per gli Agenti!

Delle specifiche della polizza e delle coperture, vi prospetto una sintesi in appendice al presente testo.

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