Quaderni Anno V - N 3/2005

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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

Non fora giustizia Per ben letizia e per male aver lutto.

Sol che il poeta ha la visione dell’uomo normale, in cui la scelta dei motivi è più largamente consentita; e da ciò trae la giustificazione delle pene contro i colpevoli, come retribuzione fatale del male col male per i protervi, e come espiazione redentrice per i peccatori ravveduti. Un passo più avanti, e la psicologia, dando nuovo fondamento alla imputabilità e nuovo scopo al diritto punitivo, ci apprenderà che non esiste una netta demarcazione, ma una graduale e insensibile progressione, tra la sanità e la malattia, tra gli stati psicologici e gli stati patologici della mente; che delitto e pazzia, come intuì Sofocle, nacquero gemelli ad un parto; e che il buono dal tristo si differenzia più per diversa costituzione organica che per diversità di libera elezione di fini e di mezzi, secondo che poi leggiadramente non meno che profondamente cantava Lodovico Ariosto: Ognun che nasce al mondo pecca ed erra. Né differisce in altro il buon dal rio, Senonché l’uno è vinto ad ogni guerra Che gli vien mossa da un piccol desio. L’altro ricorre all’armi e si difende. Ma se il nemico è forte, anch’ei si arrende.

§ 4. La pena 8. Al delitto segue, inesorabile, il castigo; alla colpa la espiazione. È opinione comune, assai diffusa, il credere che il vero contenuto delle pene dantesche, specie nello inferno, sia riposto nella loro materialità sensibile, e che esse abbiano, quali caratteri costanti, quelli della progressività e omogeneità al confronto dei delitti, e di morale efficacia espiatoria sull’animo del colpevole. “Costruito l’inferno dantesco sui principi della giustizia distributiva, spiega il Pessina, trae i vari generi di pena della medesima materia delle perverse operazioni per additare appunto la espiazione morale che sorge dalla coscienza del male oprato” (5). Ed un altro insigne giurista: “La pena è proporzionata all’azione malefica; e sovente non solo si scorge la proporzione, ma la omogeneità, cioè la somiglianza col fatto che si punisce (6). (5) Svolgimento storico della dottrina della espiazione. In discorsi vari IV, pag. 113. (6) LOMONACO, op. cit., pag. 73.

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