Quaderni Anno IX - N 2/2009

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QUADERNI

Sommario

RIVISTA QUADRIMESTRALE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI • EDITORIALE DI BRINDISI di Augusto Conte Anno IX - N. 2-2009 Autorizzazione Tribunale di Brindisi n. 10 del 16 maggio 2001 • ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Testata associata all'A.STA.F. ISSN 1972-8956

Direttore Responsabile Augusto CONTE

- Secondo piano semestrale offerta formativa (crediti formativi)

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• ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE - La riforma del Processo Civile di Claudio Consales

11 Comitato di redazione Pasquale ANNICCHIARICO, Giacomo COFANO, Claudio CONSALES, Giustina • CONVEGNI E CONGRESSI GIORDANO, Mario LAVENEZIANA, Da- Risoluzione sulla proprietà degli studi legali rio LOLLI, Mauro MASIELLO, Antonio Bruges, 23 maggio 2009 20 MAURINO, Emanuele MILONE, Elisa MINERVA, Carmelo MOLFETTA, Carlo PANZUTI, Alessandra PORTALURI, • OPINIONI E DOCUMENTI Paolo VADACCA. - Il dovere di fedeltà di Augusto Conte 21 Direzione - Formazione permanente: legittimità dei ORDINE DEGLI AVVOCATI presso regolamenti del C.N.F. e del C.O.A. 46 IL TRIBUNALE DI BRINDISI L'ammonimento questorile per il reato Palazzo di Giustizia di stalking Viale Liguria, 1 - Tel. 0831/586993 di Gianmichele Pavone 61 72100 BRINDISI - Proposta di riforma della professione www.ordineavvocati.br.it presidente@ordineavvocati.br.it forense consiglio@ordineavvocati.br.it 77 di Giancarlo De Cata Riforma dell'Ordinamento Professionale Redazione e pubblicità Forense. Corredato degli emendamenti ed EDIZIONI GRIFO via V. Monti, 18 - Lecce allegati presentati presso la Commissione tel. 0832/394346 Giustizia del Senato (agg. al 23/9/2009) 84 edizionigrifo@gmail.com - Riforma della Professione Forense. Segnalazione del 16.9.2009 della Autorità Stampa Garante della Concorrenza e del Mercato 207 Locopress Industria Grafica (Mesagne) - Danno civile derivato da un reato penale nel Diritto Processuale Penale Albanese Tutti gli iscritti all'Ordine possono collaborare alla rivista del Consiglio con 221 di Ilir Mustafaj e Fleura Kola LL.M. articoli su problemi di interesse generale: la Direzione si riserva la facoltà di non pubblicare gli articoli che pervengono. I dattiloscritti non vengono restituiti.

Tiratura n. 1.500 copie

IN COPERTINA Bartolo Longo (Latiano 10 Febbraio 1841 - Valle di Pompei 5 Ottobre 1926)..


• NOTE DI STORIA FORENSE - L'arresto personale per debiti negli ordinamenti pre-unitari e post-unitari Seconda Parte a cura di Augusto Conte - Fisiologia dell'Avvocato di Alessandro Dumas - Nota al testo di A. Dumas di Augusto Conte • SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE - FRANCO STEFANONI - Il codice del potere - Avvocati d'Italia di Claudio Argentieri - ALARICO MARIANI MARINI - Agli antipodi dell'azzeccagarbugli di Augusto Conte - GAETANO INSOLERA, LORENZO ZILLETTI - Il rischio penale del difensore di Augusto Conte

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI Presidente

Avv. Augusto CONTE

Cons. Segr. Avv. Carlo PANZUTI Cons. Tesor. Avv. Antonio MAURINO Consiglieri Avv. Pasquale ANNICCHIARICO Avv. Giacomo COFANO Avv. Claudio CONSALES Avv. Giustina GIORDANO Avv. Mario LAVENEZIANA Avv. Dario LOLLI Avv. Mauro MASIELLO Avv. Emanuele MILONE Avv. Elisa MINERVA Avv. Carmelo MOLFETTA Avv. Alessandra PORTALURI Avv. Paolo VADACCA

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EDITORIALE

EDITORIALE di AUGUSTO CONTE

La considerazione dell’Avvocatura quale componente essenziale della giurisdizione postula la necessità del riconoscimento costituzionale della figura dell’Avvocato attraverso la sua introduzione, come soggetto costituzionale, nella Carta di prima garanzia dei diritti, purché sia assicurata l’autonomia dagli altri poteri dello Stato (oltre che dai poteri economici e dalla stessa clientela), preservandone l’attività privata, libera e indipendente, senza farne un soggetto pubblico (essendo di rilievo pubblicistico solo la funzione svolta in attuazione dei fini di giustizia e con fedeltà, oltre che agli assistiti, all’ordinamento, salvaguardando i diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere). La presenza dell’Avvocato nel “grado” costituzionale comporta il dispiego di positivi e concreti effetti nella attuazione dei principi fondamentali della giurisdizione (ragionevole durata del processo, penale e civile; parità delle parti nel processo; inviolabilità del diritto di difesa e tutela dei non abbienti) che richiedono, per essere effettivi, la partecipazione attiva della Avvocatura. Preliminare a qualsiasi iniziativa innovativa è la qualificazione, sostanziale e formale, della funzione dell’Avvocato per attribuirgli la forza rappresentativa indispensabiQuaderni

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EDITORIALE

le per riconoscergli il ruolo istituzionale, e costituzionale, che gli compete. Il rinnovamento della professione costituisce un punto fondamentale per dare significato alla presenza, nella Costituzione, dell’Avvocato quale soggetto della giurisdizione. La riforma dell’Ordinamento forense all’esame parlamentare, condiviso dalla Avvocatura, ha soprattutto la finalità di elevare l’attività intellettuale del professionista legale, ispirandola a canoni etici e attribuendogli un elevato grado di affidabilità, di competenza, di efficienza e di fiducia. Le nuove regole di accesso e di mantenimento della iscrizione; la trasparenza e la tutela nel rapporto con i cittadini; il controllo rigoroso ed efficace sul corretto esercizio della professione, la formazione permanente, costituiscono criteri che garantiscono il possesso nell’Avvocato di capacità tecniche, scientifiche ed etiche, e gli conferiscono un patrimonio culturale e morale che lo rendono protagonista costituzionale della giurisdizione. Sono quindi inspiegabili i contrasti e i freni all’approvazione del nuovo Ordinamento, giustificati o da infondate pretese di tutela del mercato e della concorrenza, che stravolgono la professione forense, scardinandone i principi fondanti, e sono inconciliabili con il rango costituzionale di tutela dei diritti propria ed esclusiva della funzione difensiva, o dall’osservazione che la predisposizione di un ordinamento professionale non può essere lasciato alla stessa categoria, offendendo in tal modo non solo l’au4

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EDITORIALE

tonomia legislativa, cui in definitiva spetta l’approvazione di norme che abbiano un percorso di formazione che ha inizio in uno studio di una commissione, ma anche la stessa categoria forense, ritenuta incapace di fondarsi uno statuto professionale, o scorretta nell’approfittare dell’incarico assegnatole, fino a non curare non solo i propri, ma neppure gli interessi della collettività, approfittando della fiducia assegnatale dalle istituzioni governative. E, oltretutto, dimenticando che è una antica regola affidare agli Avvocati (in caso contrario, a chi altri?) la compilazione del proprio statuto come avvenne nel 1955 con la istituzione per la prima volta di una Commissione di sei Avvocati, presieduta da Piero Calamandrei e con Enrico Redenti tra i componenti, che elaborò un testo ispirato a grande rigore etico, presentato dall’allora Ministro di Grazia e Giustizia On. Aldo Moro (e ripetutamente utilizzato per le successive stesure). L’avvocatura intende contribuire al rinnovamento del sistema della giustizia, partendo da sé stessa e si augura che dopo tre quarti di secolo si possa presentare, al più presto, alla società di cui è parte essenziale, come un soggetto non solo nuovo, moderno ed evoluto, ma anche elevato a dignità costituzionale.

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO ORDINE DEGLI AVVOCATI FONDAZIONE DELLA AVVOCATURA BRINDISI Incontri per la Formazione Continua Secondo piano semestrale offerta formativa (crediti formativi) 5 ottobre 2009 - ore 15,30/18,30 - Cantina Due Palme (Cellino S. M.) DIRITTO E PROCEDURA PENALE Le novità del pacchetto sicurezza tra Diritto Sostanziale e Diritto Processuale 1) I profili generali dell’Intervento Normativo Prof. Avv. FILIPPO SGUBBI - Università di Bologna 2) La contravvenzione di omessa esibizione dei documenti ed il delitto di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato: concorso di norme o concorso di reati? Dott. ANTONIO LAUDATI - Procuratore della Repubblica Bari 3) Le modifiche al Codice Penale. La sicurezza urbana e la collaborazione delle associazioni tra cittadini Prof. Avv. VITTORIO MANES - Università del Salento 4) I profili di Diritto Processuale. Il giudizio a presentazione immediata avanti al Giudice di Pace nella nuova disciplina sulla immigrazione Dott. ERCOLE APRILE - Giudice Tribunale di Lecce L’incontro è stato condiviso dal Referente per la formazione presso la Corte d’Appello di Lecce del C.S.M. e si avvarrà della presenza del Dott. Giorgio Lino Bruno e dell’intervento della Dott.ssa Adele Ferraro, P.M. presso il Tribunale di Brindisi sul tema “Il contrasto all’illecita accumulazione della ricchezza. Le novità in materia di sequestro preventivo e di misure di Social-Prevenzione”. Per questo incontro la domanda di partecipazione deve pervenire entro il 30 settembre 2009.

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

16 ottobre 2009 - ore 16,00/19,00 - Masseria S. Lucia (Ostuni) DIRITTO CIVILE Il risarcimento del danno non patrimoniale dopo le recenti sentenze delle SS.UU. sul tema Prof. Avv. GIULIO PONZANELLI – Università Cattolica Sacro Cuore di Milano

20 ottobre 2009 - ore 15,30/18,30 - Cantina Due Palme (Cellino S. M.) DEONTOLOGIA E DIRITTO PENALE Il rischio penale del difensore. Favoreggiamento, falso, infedele patrocinio ed altre condotte illecite prospettabili nell’attività di difesa tecnica Prof. GAETANO INSOLERA – Università di Bologna Prof. Avv. VITTORIO MANES – Università del Salento Avv. LORENZO ZILLETTI – Foro di Firenze

30 ottobre 2009 - ore 16,00/19,00 - Cantina Due Palme (Cellino S. M.) DIRITTO PROCESSUALE CIVILE La recente riforma del Processo Civile 1) Principi informatori ed aspetti generali Prof. Avv. FRANCO CIPRIANI – Università di Bari 2) Il procedimento sommario di cognizione Dott. LUCIANO GUAGLIONE – Magistrato Corte di Appello di Bari 3) Il giudizio di Cassazione Prof. FRANCESCO SAVERIO DAMIANI – Università del Sannio – Benevento

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

6 novembre 2009 - ore 16,00/19,00 - Masseria S. Lucia (Ostuni) DIRITTO PROCESSUALE CIVILE La recente riforma del Processo Civile 1) Misure coercitive ed esecuzione forzata Prof. DOMENICO BORGHESI – Università di Modena 2) Giurisdizione e competenza Prof. Avv. GIANPAOLO IMPAGNATIELLO – Università di Foggia 3) Le prove Prof.ssa GIOVANNA REALI – Università di Bari-Taranto

27 novembre 2009 - ore 16,00/19,00 - Masseria S. Lucia (Ostuni) DIRITTO COMUNITARIO 1) L’Ordinamento Comunitario, le Istituzioni e le fonti: cenni. Gli effetti delle sentenze della Corte di Giustizia sul piano interno Dott.ssa CLAUDIA MORINI – Dottore di ricerca in diritto internazionale e dell’Unione Europea – Università di Bari 2) Il regolamento (CE) n. 44/01 del 22.12.2000 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale Prof.ssa GABRIELLA CARELLA - Ordinario diritto internazionale – Università di Bari 3) Il regolamento (CE) n. 805/04 del 21 aprile 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio di istituzione del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati Prof.ssa MARINA CASTELLANETA – Associato diritto internazionale – Università di Bari

30 novembre 2009 ore 16,00/19,00 - Masseria S. Lucia (Ostuni) DEONTOLOGIA Il lavoro professionale autonomo. La riforma dell’ordinamento forense Prof. Avv. GAETANO VENETO – Università di Bari Quaderni

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

4 dicembre 2009 - ore 16,00/19,00 - Masseria S. Lucia (Ostuni) DIRITTO COMUNITARIO 1) Il regolamento (CE) n. 593/08 del 17.6.08 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) Prof. Avv. SAVERIO DE BELLIS – Ordinario diritto internazionale – Università del Salento 2) Il regolamento (CE) n. 1346/02 del 29.05.2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza Dott. ANTONIO LEANDRO – Ricercatore diritto internazionale – Università di Bari 3) La cooperazione giudiziaria in materia penale Prof.ssa ANTONIETTA DAMATO – Associato diritto internazionale – Università di Bari

18 dicembre 2009 - ore 16,00/19,00 - Cantina Due Palme (Cellino S. M.) DIRITTO COMUNITARIO L’incidenza della convenzione europea dei diritti dell’uomo su diritto interno Dott. VLADIMIRO ZAGREBLESKY – Giudice presso la Corte Europea dei diritti dell’uomo Prof. Avv. VITTORIO MANES – Università del Salento Prof. GIUSEPPE TUCCI – Università di Bari Dott. ERCOLE APRILE – Giudice Tribunale di Lecce

Gli Avvocati e Praticanti Abilitati, devono far pervenire le domande di partecipazione agli eventi formativi presso la Segreteria dell’Ordine entro e non oltre 8 giorni prima degli incontri (ad eccezione dell’incontro del 5 ottobre 2009). L’accesso e l’uscita dalle sale avviene esclusivamente con l’utilizzo del tesserino magnetico. In applicazione del regolamento sono attribuiti 3 crediti formativi per l’intera partecipazione ad ogni incontro. Il Consigliere Segretario

Avv. Carlo Panzuti

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Il Presidente

Avv. Augusto Conte Quaderni


ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE

ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE

La riforma del Processo Civile di Claudio Consales* Con la legge n. 69 del 18.6.2009 ci troviamo di fronte ad un’altra piccola riforma del processo civile. Pur decantata dai suoi sostenitori come una riforma che assicurerà un’accelerazione ai processi, non sembra prospettarsi all’orizzonte tale, pur auspicabile, risultato. Prima di affrontare gli aspetti procedurali più significativi della riforma, passo in veloce rassegna, senza pretesa di esaustività, le novità introdotte. - La competenza del Giudice di Pace viene elevata da € 2.582,28 ad € 5.000,00; per le cause di risarcimento danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, la competenza del Giudice di Pace viene elevata da € 15.493,71 ad € 20.000,00. - Le eccezioni di incompetenza, sia che riguardi la materia, sia che riguardi il valore, sia che riguardi il territorio, a pena di decadenza vanno formulate con la comparsa di risposta tempestivamente depositata. Nei casi di inderogabilità assoluta della competenza previsti dall’art. 28 c.p.c., il Giudice può rilevarla d’ufficio non oltre l’udienza prevista dall’art. 183 c.p.c.. - Le situazioni di litispendenza, di continenza e di connessione di cause non vanno definite più con sentenza, bensì con ordinanza. - Il termine previsto per la riassunzione della causa davanti al Giudice dichiarato competente, se non è fissato dall’ordinanza, passa da sei mesi a tre mesi. * Avvocato del Foro di Brindisi. Delegato O.U.A. per il Distretto di Lecce.

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ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE

- La pena pecuniaria in caso di rigetto dell’istanza di ricusazione del Giudice passa da € 5,00 ad una somma non superiore ad € 250,00. - La pena pecuniaria ai danni del Custode che non esegue l’incarico assunto, ferme le disposizioni del codice penale, passa da € 10,00 ad una somma che va da € 250,00 sino ad € 500,00. - La procura speciale ad litem potrà apporsi, in caso di nomina di nuovo difensore, anche su una memoria, prevista proprio per tale fine, con cui il nuovo difensore si affianca o sostituisce quello originariamente indicato. - Viene prevista la possibile condanna alle spese della parte vincitrice nel giudizio, se la domanda viene accolta in misura non superiore all’eventuale precedente proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo; la condanna va limitata alle spese maturate dopo la formulazione della proposta. - Il Giudice potrà fondare il suo convincimento non solo sulle prove proposte dalle parti, ma anche sui fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. - La sentenza potrà omettere l’esposizione dello svolgimento del processo e deve offrire solo una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. - Il Giudice Istruttore all’atto della nomina del Consulente Tecnico deve contestualmente formulare i quesiti, fissando l’udienza nella quale il CTU deve comparire. Il CTU, così nominato dopo aver giurato nell’udienza appositamente fissata, deve trasmettere la consulenza alle parti costituite nel termine previsto dal Giudice; le parti a loro volta dovranno fare pervenire al CTU le osservazioni alla relazione sempre nel termine prefissato dal Giudice. Il CTU infine deve depositare in cancelleria prima dell’udienza fissata la relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione sulle stesse. - La testimonianza potrà essere anche scritta; la riforma prevede infatti che su accordo delle parti il testimone potrà dare per iscritto,

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nel termine stabilito, le risposte sulle circostanze ammesse. In questa ipotesi la parte che ha richiesto la testimonianza predispone il modello con l’indicazione testuale dei capitoli ammessi e lo notifica al testimone. Il testimone dovrà rispondere, compilando il modello ricevuto con risposta separata per ciascun quesito e dopo aver sottoscritto la deposizione apponendo la propria firma autenticata, spedirà il modello con plico raccomandato chiuso o lo consegnerà personalmente alla Cancelleria del Giudice. Il Giudice, esaminate le risposte scritte, potrà sempre disporre che il teste deponga davanti a lui o ad un Giudice delegato. - La sospensione del processo su istanza delle parti non potrà essere superiore a tre mesi, mentre prima della riforma non poteva superare i quattro mesi. - In caso di interruzione del processo, il termine per la riassunzione passa da sei mesi a tre mesi, in difetto si determina l’estinzione. - Nell’ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo, il termine per la riassunzione passa da un anno a tre mesi. - Il termine lungo per l’impugnazione, in caso di omessa notificazione della sentenza, passa da un anno a sei mesi. - Nel giudizio di appello non potranno prodursi nuovi documenti, salvo che il Collegio non li ritenga indispensabili o che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. - Nell’espropriazione mobiliare presso il debitore nel caso in cui i beni pignorati non si riescano a vendere o nell’ipotesi in cui la somma assegnata non sia tale da soddisfare le ragioni dei creditori, il Giudice, su istanza dei creditori, potrà disporre un’integrazione del pignoramento e l’Ufficiale Giudiziario deve riprendere senza indugio le operazioni di ricerca dei beni. Ove l’integrazione del pignoramento sia fruttuosa si potrà procedere alla vendita senza necessità di nuova istanza. - Nell’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare è stata introQuaderni

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dotta la facoltà concessa alla parte procedente di ottenere dal Giudice la determinazione in via anticipata della somma dovuta dall’obbligato in caso di successivi inadempimenti e quindi non soltanto la liquidazione relativa all’esecuzione conclusa. - È stata abrogata la norma che prevedeva la non impugnabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione all’esecuzione. - Gli effetti della sospensione per opposizione all’esecuzione sono stati riscritti. In particolare è previsto che in caso di sospensione del processo esecutivo, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, il Giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo ed ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento; tutto ciò si verifica però solo nell’ipotesi in cui non sia stato introdotto il giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal Giudice. - È stato introdotto il “calendario del processo”. Il Giudice quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti, determina il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini, così fissati, potranno essere prorogati solo per gravi motivi sopravvenuti. * * * Nella suesposta rapida rassegna ho volutamente tralasciato di riferire sui due punti più innovativi e significativi della riforma, per dare agli stessi un autonomo risalto: il filtro nel giudizio di cassazione ed il procedimento sommario di cognizione. * * * Il filtro in Cassazione La riforma del giudizio di Cassazione è nata dall’esigenza di por-

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re un freno all’innumerevole quantità di ricorsi che vengono rivolti al Giudice di legittimità, con conseguenze disastrose sui tempi di giustizia che si allungano a dismisura proprio per l’ingorgo di giudizi che impedisce la sollecita definizione degli stessi. Un primo tentativo di porre un freno ai ricorsi in Cassazione si è avuto con l’introduzione dell’art. 366-bis c.p.c. disposto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 40/2006 con decorrenza dal 2.3.2006. Con la suddetta riforma era previsto che il ricorrente in cassazione a conclusione di ogni motivo, nei casi previsti dall’art. 360, primo comma, 1), 2), 3) e 4) doveva formulare alla Suprema Corte un quesito di diritto. Nell’ipotesi prevista dal n. 5) dello stesso articolo il ricorrente in modo chiaro doveva indicare il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assumeva omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rendeva inidonea a giustificare la decisione. L’omissione di tali adempimenti veniva sanzionata con l’inammissibilità del ricorso. La riforma del 2006, come è noto, è stata fortemente e giustamente avversata dall’avvocatura, in quanto l’esame del quesito posto ed il suo “gradimento” si traducevano in un giudizio privo di elementi di certezza in cui dominava l’ampia discrezionalità del giudicante ai limiti dell’arbitrio. La riforma posta dalla Legge n. 69/2009 ha abrogato l’art. 366 bis, facendo venir meno, quindi, l’obbligo della formulazione dei quesiti. La riforma, sempre al fine di diminuire e scoraggiare i ricorsi in cassazione ha tuttavia introdotto una nuova disciplina, sinteticamente definita “filtro in cassazione”. La novità è data dal precetto secondo cui il ricorso deve ritenersi inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte Quaderni

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e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa e quando la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo è manifestamente infondata. L’inammissibilità può essere dichiarata con ordinanza emessa in camera di consiglio come pure con ordinanza in camera di consiglio la Corte può accogliere o rigettare il ricorso per manifesta fondatezza o infondatezza. Ai fini della valutazione dell’inammissibilità o della fondatezza/ infondatezza manifesta, i ricorsi sono assegnati ad apposita sezione, che svolge quindi una funzione di filtro. Solo se la sezione ritiene di non definire con ordinanza il giudizio perché inammissibile o manifestamente fondato od ancora manifestamente infondato, gli atti sono rimessi nuovamente al primo presidente che procede all’assegnazione alle sezioni semplici. La pronuncia di inammissibilità o di rigetto per manifesta infondatezza o di accoglimento per manifesta fondatezza deve essere preceduta da un iter procedurale a salvaguardia dei diritti di difesa. Più precisamente il relatore della sezione-filtro, se ritiene possibile definire il giudizio con il tipo di pronuncia sopra detto, deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificarla. In tal caso il Presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono. Se dopo questo iter il ricorso non è dichiarato inammissibile la causa verrà rimessa alla Corte in pubblica udienza, sempre che il relatore non ritenga ancora che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio relativamente alle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c.,

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primo comma, numeri 2) e 3) (quando riconosce di dovere ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’art. 322 ovvero che sia rinnovata o provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia). * * * Il procedimento sommario di cognizione Sempre nella speranza di velocizzare il processo civile, la riforma ha istituito un nuovo rito, denominandolo procedimento sommario di cognizione. Nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda, anziché nelle forme ordinarie, può essere proposta con ricorso. Il ricorso deve rispettare i precetti previsti dall’art. 163 c.p.c. per la citazione. Il Giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti ed il termine per la costituzione del convenuto che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza di comparizione; in ogni caso tra notifica e la data fissata per la costituzione del convenuto deve intercorrere un termine di almeno trenta giorni. Il convenuto nel costituirsi, mediante deposito di comparsa in cancelleria, deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, deve indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzioQuaderni

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ne e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Se il giudice rileva che la domanda non rientra tra quelle per cui è previsto il giudizio sommario, perché il Tribunale non può decidere in composizione monocratica, con ordinanza non impugnabile dichiara inammissibile la domanda. Se il giudice ritiene ancora che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’art. 183, trasformando il rito da sommario ad ordinario. Se il giudice ritiene che sussistono i presupposti per procedere con il procedimento sommario, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno all’istruzione della causa che si conclude con ordinanza o di accoglimento o di rigetto della domanda. L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per iscrivere ipoteca giudiziale. Acquisisce autorità di cosa giudicata se non viene appellata davanti al collegio nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Nel giudizio di appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti se ritenuti rilevanti dal collegio. * * * Questi appena esposti sono i punti della riforma che presenta, in nome di un’accelerazione dei processi, aspetti abbastanza discutibili e certamente non rassicuranti per l’avvocatura. Si pensi al filtro in cassazione che consentirà ai giudici della Suprema Corte di emettere giudizi di inammissibilità ancorati a criteri mutevoli e lontanissimi dall’assicurare quel minimo di certezza del diritto, cui un legislatore attento deve aspirare. Per di più, anche sotto il profilo terminologico, adottare l’espressione di “inammissibilità”, per esprimere la volontà

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ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE

da parte della Corte di non cambiare indirizzo, è stata una scelta infelice del legislatore, perché l’inammissibilità dovrebbe essere ancorata all’inosservanza di precetti, individuabili in via preventiva dal difensore, che in quest’ipotesi non ci sono, considerato che il cambio di indirizzo da parte della Corte, come si è visto, è comunque possibile. Si pensi ancora al procedimento sommario di cognizione in cui la trasformazione del rito da sommario ad ordinario è rimessa ad un atto puramente discrezionale del Giudice non ancorato a criteri oggettivi di certezza; anche in quest’ipotesi, venendo meno la certezza del diritto, si potranno aprire larghi varchi in favore dell’arbitrio e della disparità di trattamento pur in presenza di situazioni analoghe.

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CONVEGNI E CONGRESSI

CONVEGNI E CONGRESSI

Federazione degli Ordini Forensi d’Europa Bruges - 23 maggio 2009 Risoluzione sulla proprietà degli studi legali Riafferma con forza la particolare natura delle leggi che governano le relazioni umane e disciplinano la vita economica e sociale, e, ancora, la specificità della professione di avvocato, che si fa carico della tutela legale dei cittadini e dell’accesso alla giustizia, e della difesa delle libertà individuali e collettive. Osserva che gli aspetti economici della professione di avvocato non possono confondersi con le attività commerciali o mercantili, in ragione del rilievo dei principi essenziali e dei valori della stessa nostra professione, quali l’indipendenza, che va garantita in ogni caso, la difesa del segreto professionale e la prevenzione dei conflitti d’interesse. Rileva che la titolarità, anche solo parziale, e al gestione di uno studio legale da parte di soggetti che non siano avvocati, rappresentano un grave pericolo per la sicurezza e la libertà dei cittadini. Esprime il proprio dissenso rispetto ad ogni ipotesi di ammissione in borsa di società d’avvocati, e considera che, nei Paesi ove è prevista la presenza di soggetti esterni che non siano avvocati, questi ultimi debbano comunque rivestire un ruolo minoritario nella compagine sociale, sotto il profilo economico e gestionale.

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OPINIONI E DOCUMENTI

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Il dovere di fedeltà

Ultrattività dell’obbligo e principio di doppia fedeltà: criteri informatori nella deontologia forense e nella giurisprudenza disciplinare di Augusto Conte 1) Ricognizione storico-terminologica del dovere di fedeltà Nella sua accezione comune del termine è fedele chi rispetta un obbligo, un impegno1; applicato al comportamento etico dell’avvocato il rispetto di un obbligo contiene una sua specificità peculiare esprimendo la fedeltà “il rispetto della posizione della parte assistita, e i connessi obblighi di non arrecare pregiudizio alla stessa e di non colludere con la controparte”2: e quindi rendersi infedele significa violare intenzionalmente il dovere assunto con l’incarico professionale di tutelare gli interessi della parte. L’“infedeltà” è stata definita come “prevaricazione” per spiegare la condotta di chi devia (da un comportamento che da lui si esige)3; gli atti del prevaricatore sono sempre stati sanzionati come illeciti deontologici, come torti civili, e come reati4. 1 Nicola ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, che specifica la derivazione da fides, fede costante e leale nei rapporti con gli altri. 2 Remo DANOVI, Doveri dell’avvocato nel processo, Rassegna Forense, n. 4/2001. Rivista Trimestrale del C.N.F.., Giuffrè Editore. 3 Prevaricare ha la sua matrice nel termine latino varicare (deviare). 4 “Prevaricatores eos appellamus, qui causam adversariia suis donant, et ex parte actoris in partem rei concedunt”. Ulpiano, 212, D., 50, 16.

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Nel diritto romano aveva rilevanza penale l’iniziativa di chi promuoveva una accusa contro una persona per poi favorirla nel processo e sottrarla a una successiva accusa fondatamente intentata5. Nel diritto intermedio il fatto del prevaricatore veniva inserito tra i “falsa” che potevano essere compiuti da particolari categorie di persone6. Nei secoli XVI° e XVII° il prevaricatore era anche punito con pena extraordinaria, con la radiazione e con l’infamia7; in alcune legislazioni nelle previsioni sanzionatorie di natura penale delle condotte di infedeltà era previsto anche il patto di quota lite8. Nel progetto del Codice Penale del 1887 si pose il problema circa il mantenimento della sottoposizione a legge penale delle violazioni del divieto di patto quotalizio non ritenendosi opportuna l’incriminazione penale; pur nella consapevolezza che l’avvocato, contravvenendo al divieto “può convertire il patrocinio in una ingorda speculazione” (donde il carattere di infedeltà del comportamento inosservante del divieto) fu ritenuto conveniente affidare alla legge professionale la vigilanza9. MOMMSEN, Romisches Strafrecht, p. 501 sgg. “Procurator, advocatus et similes, et curator, et syndicus...qui secreta causae aperit adversario suo vel instrumentum parti suae prodit adversario...”. Angelo Aretino. De maleficiis, n. 8. 7 MENOCHIUS, De arbitrariis iudicum quaestionibus. Venetiis, 1569, p. 310. Advocati et procuratores suos clientulos prodentes praevaricatores sunt”. Decianus. Responsorum, vol. V, Venetiis, 1602, p. 255, n. 8: “Praevaricator ille dicitur, qui adversam partem adiuvat, prodita causa sua...”. 8 Il patto di quota lite era sanzionato con la radiazione dalle Constitutiones di Federico II° del 1241. Farinacius, Conciliorum criminalium, Francoforte, 1607, cons. LXX, n. 2 e 4 scrive: “Advocati et procuratores facientes pactum de quotalitis, vocatur crudeles et depredatores”. La violazione del divieto del patto quotalizio era previsto come reato dall’art. 309 del Codice Penale Sardo (e quindi italiano) del 1859; dall’art. 197 del Codice Toscano; dalle Leggi Penali del Regno delle Due Sicilie. 9 Relazione Ministeriale sul Progetto del Codice Penale del 1887, n. CVIII: “Siffatta convenzione è stipulata fra due parti, delle quali una non ha né può avere piena libertà di consenso; aggiungasi che l’avvocato al cui onore e al cui sapere si affida il cliente, e che deve avere più di lui che di sé cura, col patto quotalizio può convertire il patrocinio in una ingorda speculazione, essendo trascinato a respingere ogni onesta conciliazione e a difendere davanti ai tribunali più la causa propria che l’altrui. Ma se l’interesse e la dignità dell’Ordine esigono che simili convenzioni non avvengano, non è d’altronde a disconoscere 5 6

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2) Il principio della doppia fedeltà Il principio della doppia fedeltà costituisce una peculiarità dell’esercizio dell’attività del professionista forense, derivando lo stesso dal precetto costituzionale, contenuto nell’art. 24 della Costituzione, della obbligatorietà della difesa tecnica e della inviolabilità e indefettibilità del diritto di difesa, in special modo nel campo della giurisdizione, tipico ed esclusivo della professione forense. La riserva agli avvocati dell’esercizio della difesa comporta particolari previsioni, limiti e doveri: innanzi tutto l’appartenenza a un Ordine che, quale ente di natura pubblicistica garantisce qualità, competenze, controllo tecnico e deontologico10. La doppia fedeltà, agli assistiti e all’Ordinamento Statale è strettamente collegata alla doppia funzione di rilevanza pubblica, intimamente connessa a quella privata discendente dal rapporto privatistico, di prestazione di opera intellettuale, instaurato con la parte assistita: è quindi dovere dell’avvocato conciliare i contrapposti interessi del sistema sociale e della tutela di quelli privatistici in osservanza al rapporto di “fiducia” che si instaura con l’assunzione dell’incarico professionale. 2.1) La natura privatistica del rapporto che intercorre tra avvocato e cliente si qualifica come contratto di prestazione di opera professionale il cui oggetto è rappresentato dal portare in giudizio gli inteil fondamento di quanto si osserva in contrario, per impugnare l’opportunità di questa incriminazione. Non già perché mi sembri giustificabile il patto quotalizio, bensì perché parmi trattarsi di atti più che alla legge penale convenga affidarsi e alla legge sull’esercizio della professione di avvocato e procuratore, e alla vigilanza delle rappresentanze e dell’Ordine degli Avvocati...” (come è noto, la Legge 4.8.2006, n. 248 ha inopinatamente abolito il divieto del patto di quota lite). 10 Il controllo avviene sin dal momento della iscrizione e periodicamente, dovendo sussistere permanentemente i requisiti richiesti e, attualmente, anche attraverso la dimostrazione dell’aggiornamento professionale obbligatorio continuo e permanente.

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ressi della parte e ha origine nel mandato, generale o speciale, che il cliente conferisce al professionista legale11. L’adempimento dell’obbligo professionale comporta il dovere di tutelare gli interessi dell’assistito attraverso l’adozione di criteri di opportunità, adeguatezza e convenienza, che richiede un comportamento professionale complesso in quanto si fonda sia su regole tecniche che su regole deontologiche12, secondo una applicazione ispirata alla diligenza del professionista di preparazione professionale media, e di media attuazione nell’esercizio della attività propria. Consegue che il dovere di fedeltà di natura deontologica è intimamente connesso, per l’aspetto privatistico, all’obbligo di natura contrattuale, pur non essendone sempre del tutto condizionato13. 2.2) La natura di rilevanza pubblicistica dell’esercizio della professione di avvocato è di antica tradizione e istituzione e trova fondamento, nella legislazione moderna, nella legge introduttiva della professione di avvocato e procuratore14. Il carattere pubblico della professione dell’avvocato si dispiega nell’esercizio libero della professione, rende la funzione necessaria Il contratto è regolato dagli artt. 2229 sgg. Codice Civile e, in quanto compatibili, con gli artt. 2222 sgg. del Codice, salva l’applicazione di leggi speciali. 12 Per Franzo Grande Stevens, già Presidente C.N.F. la prestazione costituisce un unicum di tecnica ed etica professionale. 13 La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 14.9.2000, n. 12158 ha, al proposito, affermato che il difensore, che non coltiva una procedura inconcludente e dannosa per il proprio cliente, non risponde né a titolo di colpa, né a titolo di illecito, dal momento che l’atteggiamento del professionista è giustificato da doveri di etica (deontologica) professionale. 14 La Legge 8.6.1874 n. 1938 e il Regolamento 26.7.1874, n. 1012 istituivano l’Ordine come istituzione con aspetti tendenzialmente pubblicistici, al quale - secondo l’interpretazione di Giuseppe Zanardelli nei noti “Discorsi” di insediamento negli anni 1875 e 1876 quale Presidente dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Brescia, titolati “I meriti della Avvocatura” - era affidato il compito di tutelare i diritti e far rispettare i doveri degli avvocati in piena libertà, a baluardo contro la violazione dei diritti e a favore della necessità sociale. L’impianto sistematico è mantenuto nelle successive Leggi e quindi nel R.D.L. 27.11.1933, n. 1257, convertito in Legge 22.1.1934, n. 36 e nel R.D.L. 22.1.1934, n, 37, tuttora in vigore. 11

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allo Stato e determina l’avvocato come “elemento integrante dell’ordinamento giudiziario, come un organo intermedio, posto tra il giudice e la parte nel quale l’interesse privato di avere una sentenza favorevole, e l’interesse pubblico ad avere una sentenza giusta si incontrano e si conciliano”, sicché “nella libera professione, che ha come perno la scelta e la fiducia personale del cliente nel suo difensore, l’avvocato può trovare l’autorità morale necessaria per esercitare in mezzo al popolo quella funzione di araldo della giustizia che è, in sostanza, una quotidiana esaltazione dello Stato”15. La funzione pubblica trova fondamento nello stesso Codice Pena16 le , e nella Legge 7.12.2000, n. 397 sulle investigazioni difensive, nel cui ambito, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, l’avvocato riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e nello stesso Ordinamento Professionale17. La Costituzione Italiana conferma e valorizza tale funzione stabilendo la partecipazione dagli avvocati al Consiglio Superiore della Magistratura, la loro designazione a Consiglieri della Suprema Corte di Cassazione, la nomina a componenti della Corte Costituzionale18. Anche il Parlamento Europeo riconosce la rilevanza pubblica della professione di avvocato, stabilendo che “le libere professioni rappresentano uno dei pilastri del pluralismo e dell’indipendenza all’interno della società ed assolvono a ruoli di pubblico interesse”19; e che “l’indipendenza, l’assenza di conflitto di interesse e il segreto/

15 Piero CALAMANDREI, Troppi avvocati. 1921. Elogio dei giudici scritto da un avvocato. Ponte alle Grazie, Firenze 1993. 16 L’art. 359 C.P. definisce gli avvocati “privati che esercitano professioni forensi”, qualificando l’attività come esercizio di pubblica necessità. 17 L’art. 12 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 riafferma la rilevanza pubblicistica nella formula del giuramento dell’avvocato, senza la prestazione del quale l’esercizio è inibito: “Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione”. 18 Costituzione, artt. 104, 106, 135. 19 Parlamento Europeo. Risoluzione 5.4.2001 (B5-0247/2001).

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confidenzialità professionale quali valori fondamentali della professione legale20 rappresentano considerazioni di pubblico interesse”21. La rilevanza pubblica della professione è sancita dal Preambolo del Codice Deontologico Forense laddove stabilisce che l’avvocato con la propria attività, svolta in libertà, autonomia e indipendenza per la tutela e gli interessi della persona, contribuisce “all’attuazione dell’ordinamento per i fini di giustizia” e nell’esercizio delle funzioni “vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario”22. Il dovere di fedeltà all’Ordinamento è anche ribadito nello Statuto del Congresso Nazionale Forense e dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, laddove premette che “l’avvocatura italiana svolge funzioni costituzionali nell’ambito della giurisdizione e, nel privato contesto sociale, contribuisce alla conoscenza ed all’attuazione dei diritti e degli interessi soggettivi, in tal modo concorrendo all’effettiva applicazione dei principi di uguaglianza e di libertà”23. E, ancora: “Per lo svolgimento di tali imprescindibili compiti l’avvocatura deve essere libera e non condizionabile da alcun potere politico o economico e deve anzi potersi proporre come soggetto politico, legittimato in quanto tale alla più ampia ed articolata interlocuzione con i poteri e le istituzioni dello Stato e con tutti i protagonisti della vita politica e sociale”24. Ed è a rafforzamento della doppia fedeltà, alla parte assistita e all’Ordinamento dello Stato, che tra le trasgressioni di rilevanza penale sono previste le ipotesi delittuose di patrocinio infedele e di Tutti valori integranti il dovere di fedeltà. Parlamento Europeo. Risoluzione 23.3.2006, diffusa in riferimento alle professioni forensi. 22 Codice Deontologico Forense. Preambolo. La rilevanza pubblica del dovere è spiegata, come sarà in seguito indicato, anche nell’art. 7, canone II° del Codice. 23 Statuto del Congresso. Preambolo. Capo 1. 24 Statuto del Congresso. Preambolo. Capo 2. 20 21

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altre infedeltà, rispettivamente negli att. 380 e 381 C.P.; e, infatti: “Il concetto fondamentale, che governa gli artt. 380 e 381, ove si contempla la prevaricazione, nelle sue varie forme, è che si debbano reprimere gli abusi dei patrocinatori, considerati nei loro rapporti con l’amministrazione della giustizia, e solo indirettamente, nei rapporti privati con i clienti”25. 3) Il dovere di fedeltà nel codice deontologico forense Il Codice Deontologico Forense26 inserisce il dovere di fedeltà tra i Principi Generali, stabilendo all’art. 7 che “è dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale”. 3.1) In particolare con il primo canone l’art. 7 stabilisce che “costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito”; ovviamente l’adempimento del dovere di fedeltà non è limitato a non compiere atti contrari all’interesse dell’assistito, essendo evidente che dal professionista si esige, in assolvimento del dovere, un comportamento attivo, a favore dell’assistito, nel senso, innanzi chiarito, di promuovere tutte le iniziative a sostegno della posizione del cliente, operando in modo da adempiere al mandato ricevuto, impiegando il proprio patrimonio scientifico e pratico, espresso e attuato secondo l’osservanza di principi etico-deontologici; sì che la prestazione costituisca, nel suo insieme un “valore” professionale. Relazione Ministeriale sul Progetto del codice Penale, II°, pag. 177, che privilegia l’aspetto pubblicistico della professione e il dovere di fedeltà all’Ordinamento, rispetto a quello privatistico assunto nei riguardi dell’assistito. 26 Approvato dal C.N.F. nella seduta del 17.4.1997, ratificato dal Congresso di Trieste e successivamente aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 14 dicembre 2007 e il 12 giugno 2008. 25

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“L’infedeltà ai doveri professionali va dedotta dai codici di rito e dalle norme deontologiche: il patrocinatore è tenuto a rispettare, nella singola situazione processuale concreta, quell’insieme di norme tecniche, legali e etiche, generalmente riconosciute, che costituiscono la deontologia professionale”27. Per ultima la Legge 18.6.2009, n. 69 sulla riforma del processo civile, nel delegare il Governo alla emanazione di decreti in materia di mediazione e conciliazione delle controversie dispone di prevedere il dovere dell’avvocato di informare il cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione: l’obbligo non può che essere espressione del dovere di fedeltà nel doppio significato che lo stesso assume. Il dovere di fedeltà, quale principio fondamentale, deve essere collegato, in una interpretazione sistematica delle regole deontologiche, al dovere di difesa (art. 23 Cod. Deont.28); al rapporto di fiducia (art. 35 Cod. Deont.); al principio di autonomia nel rapporto con il cliente (art. 36 Cod. Deont.); all’obbligo di evitare conflitto di interessi (art. 37 Cod. Deont.); al dovere professionale di diligente e tempestivo adempimento del mandato (art. 38 Cod. Deont.); all’obbligo di informazione (art. 40 Cod. Deont.), e agli altri adempimenti connessi alla gestione di denaro (art. 41 Cod. Deont.); alla restituzione di documenti (art. 42 Cod. Deont.); ai compensi (artt. 43, 44, 45 e 46 Cod. Deont.); alla rinuncia al mandato (art. 47 Cod. Deont.). Può infatti affermarsi che tutte le regole attinenti ai rapporti con la parte assistita29 siano attuazione del dovere di fedeltà che costituisce uno dei principi generali di deontologia, potendosi desumere, dalla B. ROMANO, Delitti contro l’amministrazione della giustizia, Giuffrè 2007. Il dovere di fedeltà che trova attuazione anche nell’art. 23 Cod. Deont., che disciplina il dovere di difesa, è anche preminente sul rapporto di colleganza che va salvaguardato “in quanto possibile”, cedendo, quindi, di fronte al più forte dovere di fedeltà alla posizione dell’assistito. 29 Codice Deontologico, Titolo III°. 27 28

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interpretazione sistematica delle norme30 che il dovere di fedeltà è violato da ogni atto o fatto che incrini la fiducia su cui si fonda il rapporto, quando la prestazione non venga resa in piena autonomia o sorgano conflitti di interesse, quando il mandato venga assolto con trascuratezza, senza la dovuta informativa, quando, alla cessazione, per qualsiasi causa, del mandato, sorgano conflitti in ordine ai compensi in relazione al mancato assolvimento dei doveri assunti con il mandato professionale. L’assolvimento del quale, per usare una espressiva immagine31, pone l’avvocato in un percorso “che si snoda tra due argini invalicabili: da un lato, se vi è totale immedesimazione nella posizione della parte difesa, oltre i limiti consentiti, l’avvocato può essere esposto all’accusa di favoreggiamento32, dall’altro lato, quando siano compiuti atti o assunte iniziative contro gli interessi della parte assistita, può configurarsi una ipotesi di patrocinio infedele”. L’autonomia del rapporto esige infatti che la difesa degli interessi della parte assistita avvenga nel miglior modo possibile, nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici33; l’avvocato da un canto deve osservare i doveri giuridici connessi alla nobile funzione “assicurati dal giuramento che presta prima di entrare a far parte dell’Ordine nel cui ambito viene esercitato il potere disciplinare inteso a dare concretezza a quei doveri; dall’altro a non incorrere nei rigori della legge penale che giustamente persegue La giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili è consolidata nel ritenere la natura giuridica, e non soltanto morale, delle regole deontologiche contenute nel Codice Deontologico forense. 31 Remo DANOVI, Dei doveri dell’avvocato nel processo, in Rassegna Forense, Rivista del C.N.F., n. 4/2001. 32 Va comunque respinta l’accusa di complicità o connivenza quando l’avvocato, con mezzi leciti, si adoperi per sottrarre l’assistito a provvedimenti negativi e specie limitativi della libertà essendo necessario cancellare dall’“immaginario collettivo” la figura dell’avvocato come ostacolo all’attuazione della legge, dovendo prevalere il diritto alla difesa pur nella saldezza dei valori e principi etici. 33 La eccellente sintesi è contenuta nell’art. 36 del Codice Deontologico. 30

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la finalità di assicurare un patrocinio probo e corretto nell’interesse di chi lo richiede e, in pari misura, nell’interesse superiore della giustizia”34. 3.2) Il dovere di fedeltà spiega i suoi effetti non solo durante, ma anche dopo la cessazione dell’incarico. L’accettazione di un incarico professionale comporta anche limitazioni future che costituiscono proiezione del dovere di fedeltà, pur essendo tali limitazioni, anche espressione di altre specifiche regole (tra le quali il dovere di segretezza e riservatezza35). Fermo restando il divieto di utilizzo di notizie acquisite nel corso del precedente rapporto, l’art. 51 Codice Deontologico fa divieto di assumere incarichi contro un ex cliente se non dopo il decorso di un biennio dalla definizione del rapporto e qualora il nuovo incarico sia di contenuto estraneo rispetto al precedente. Il termine di due anni è stato ritenuto un ragionevole periodo sufficiente a svincolare l’avvocato dal legame di fedeltà al cliente, assunto con il precedente mandato, non solo per evitare l’impiego di conoscenze acquisite dallo stesso cliente da usare nei suoi confronti anche indipendentemente ratione materiae dal rapporto esaurito, ma per evitare che l’assunzione dell’incarico appaia come “ritorsione” con conseguente lesione del decoro e dell’onore dell’intera categoria. Suprema Corte di Cassazione. Sez. VI°, 26.7.2000., n.657, che non ha ritenuto sussistere il reato di favoreggiamento qualora l’avvocato riveli al proprio difeso in un processo il contenuto di atti, legittimamente appresi, di altro processo, consentendogli di sottrarsi a un provvedimento restrittivo della libertà, in quanto tra la posizione primaria dello Stato all’amministrazione della giustizia e l’esercizio del diritto di difesa, ha ritenuto apprezzabile la condotta del difensore che ha il diritto-dovere, costituzionalmente garantito, di difendere gli interessi della parte assistita, adoperandosi con ogni mezzo lecito a sottrarre la stessa, innocente o colpevole, alle conseguenze negative del provvedimento a suo carico. 35 Art. 9, Codice Deontologico: anche il dovere di segretezza e riservatezza, proprio in funzione della concreta espressione del dovere di fedeltà, spiega ultrattività riguardo agli ex-clienti. 34

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Più specificatamente il primo canone dell’art. 51 Codice Deontologico obbliga l’avvocato ad astenersi dal prestare assistenza in una controversia insorta tra coniugi precedentemente assistiti congiuntamente dallo stesso professionista in questioni familiari. La particolare delicatezza e sensibilità della materia e il coinvolgimento di principi di natura morale, in aggiunta a questioni di ordine patrimoniale, con i riflessi sull’intero assetto familiare e sulle conseguenze per la prole, hanno suggerito la regola della astensione anche per la tutela delle intime confidenze di natura personalissima trasmesse all’avvocato: pertanto il dovere di fedeltà (unito ad altri specifici obblighi) sarebbe compromesso dalla successiva prestazione professionale in favore di uno dei coniugi in contrapposizione all’altro, essendo estremamente difficile, se non impossibile, svolgere con pienezza il mandato in favore di uno, tutelandone appieno gli interessi, senza tradire il dovere di fedeltà assunto con l’altro, titolare di interessi contrapposti, all’epoca della assistenza congiunta. 3.3) Nel Codice Deontologico Forense il dovere di fedeltà, dopo le affermazioni di principio riportate nel Preambolo, con i criteri innanzi indicati, è più specificatamente espresso con l’obbligo36 dell’avvocato di “esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere”. La regola deontologica rende concreto anche nell’esercizio della attività professionale forense, fuori e nell’ambito del processo, l’aspetto pubblico a favore della collettività della professione di avvocato, ritenendolo responsabile nell’ambito sociale della tutela dei diritti dell’uomo, anche nei confronti dei poteri “forti”.

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Codice Deontologico Forense, Art. 7, canone II°.

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4) La giurisprudenza disciplinare La giurisprudenza disciplinare consente di ricostruire un percorso di affinamento dei criteri deontologici permeati e ispirati dal dovere di fedeltà; compiendo una operazione già collaudata in un precedente “itinerario” a proposito del divieto di accaparramento, ritengo opportuno distinguere le decisioni in materia, assunte precedentemente e successivamente alla approvazione del Codice Deontologico Forense, prendendo in considerazione la giurisprudenza, a partire dal 1972 del Consiglio Nazionale Forense, come organo di secondo grado, di natura giurisdizionale, che valuta i principi espressi sugli illeciti, in relazione a una variegata casistica, dai Consigli degli Ordini territoriali, e quindi il quadro di insieme è sufficientemente ampio e indicativo delle condotte. I Consigli dell’Ordine e il Consiglio Nazionale Forense svolgono nelle decisioni dei procedimenti disciplinari un ampio ruolo creativo in quanto le norme deontologiche, e non solo quelle contenute nel Codice, che non sono esaustive di tutte le implicazioni e manifestazioni dei comportamenti che la realtà offre, presentano37 aperture a criteri meta-giuridici quali la correttezza, la probità, la fedeltà che non sono nozioni definite del diritto, ma implicano valutazioni e integrazioni delle norme fondate su criteri universalmente condivisi di carattere sociale e morale che contribuiscono a formare la “scienza del dovere”, come etica professionale. 4.1)Nelle prime applicazioni disciplinari, pur in evidenti casi di mancanze e negligenze nei confronti di clienti, riferibili al dovere di fedeltà, non viene indicata la violazione di tale specifico dovere, faPer cui non è possibile ipostatizzare le norme in un dato momento storico, disciplinando tutti i possibili comportamenti e pretendendo che non esistano atteggiamenti censurabili al di fuori del Codice, che non si ispira, come nel sistema penale, al principio della tassatività delle disposizioni precettive, come può ad esempio desumersi dall’attuale atteggiamento del difensore nei confronti dei testi dopo l’introduzione delle indagini difensive. 37

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cendo riferimento le decisioni a “scorrettezze”, “negligenze”, “inerzia” nell’assolvimento degli incarichi; tali inadempienze, infatti, consistendo nell’avere l’incolpato trascurato di “seguire molteplici pratiche a lui affidate” e “fornendo spesso notizie inesatte”, integrano anche violazione del dovere di fedeltà, inteso come principio informatore delle varie concrete condotte38. In altri casi i comportamenti rilevanti disciplinarmente consistenti, tra l’altro, nella omissione della cura delle pratiche affidate e nell’assicurare l’esito positivo di una controversia in realtà mai iniziata, sono qualificate come “improbità, scorrettezza e negligenza professionale”, e ancora come “inerzia nell’espletamento degli incarichi, e omissione nell’adempimento del mandato”, pur essendo palesemente riconducibili a violazione del dovere di fedeltà39. Riferimenti alla violazione dei doveri di “dignità”, “correttezza” e “lealtà” sono contenuti in una decisione di censura pronunciata nei confronti di un avvocato per avere assunto l’incarico contro persone a favore delle quali aveva prestato la propria opera in pratiche non ancora esaurite, per avere intrattenuto rapporti professionali a insaputa del cliente, con la di lui moglie, trattando per costei affari strettamente connessi con quelli curati per il marito, senza informare quest’ultimo degli interventi compiuti, ricevendo importi a titolo di compensi per operazioni analoghe a quelle svolte per il marito, e per avere, tra l’altro, anche inviato al proprio cliente, a dimostrazione della utilizzazione di ingenti somme ricevute per l’espletamento del mandato, rendiconti inesatti e non adeguatamente documentati40.

38 C.N.F. Presidente Casalinuovo, 25.11.1972, n. 349 (il numero, come per le successive, è l’ordine riportato da Rassegna Forense, Rivista del C.N.F. e fonte delle decisioni), nella quale viene evidenziato che l’avvocato “deve trattare tutte le pratiche, di modesta o di grandissima importanza, con la medesima attenzione, con la medesima diligenza, con la medesima cura”. 39 C.N.F. Presidente Casalinuovo, 13.12.1973, n. 407. 40 C.N.F. Presidente Casalinuovo, 23.2.1974, n. 421.

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La sentenza in commento, che non fa specifico riferimento al dovere di fedeltà, né ad alcun altro specifico dovere dell’avvocato all’infuori di quelli generali e onnicomprensivi di dignità, correttezza e lealtà, si segnala proprio perché enuncia il principio secondo il quale “le infrazioni ai principi di deontologia professionale, se non insorgono in violazione della legge penale, non devono essere contestate con la specificità tipica del processo penale, essendo sufficiente, ai fini di una valida contestazione, il richiamo all’inosservanza di comportamenti dovuti, specie laddove si tratti di comportamenti omissivi”41. Un primo profilo di riferimento alla fedeltà al mandato ricevuto è contenuto in una decisione che ha ritenuto la improbità professionale dell’avvocato “per essere venuto meno ai più elementari doveri professionali di diligente e fedele esecutore del mandato” ricevuto per la vendita di un immobile e l’acquisto di un altro con la somma riscossa, e per non avere avviato un procedimento per il quale aveva ricevuto mandato42; così si esprime, ancora, con indignazione, la sentenza: “La condotta dell’incolpato non può essere né giustificata, né attenuata dalle invocate sue condizioni di disagio, in quanto integra davvero un caso singolare di infedeltà non solo nell’ambito del mandato, ma anche e soprattutto nell’ambito dell’assistenza professionale che in questo caso fu svolta con superficialità che sfiora il dolo, tanto da potersi dire che tutti gli eventi, che si realizzarono sul piano negativo, dovettero necessariamente rendersi preventivamente palesi al singolare professionista, e ciò nonostante, questi volle che Del resto tutte le contestazioni sono normativamente riconducibili all’unica e onnicomprensiva disposizione contenuta nell’art. 38, R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 (al proposito vedi il commento contenuto nella precedente nota n. 37). 42 C.N.F. Presidente Casalinuovo, 10.1.1975, n. 446: il procuratore legale incolpato, che si era anche reso responsabile di una serie di reati, si era rivelato “indegno di indossare la Toga...”, essendosi reso “..esecutore di atti disonesti elevati a sistema di vita...fatti passare per vicende di normale e lecita attività professionale, soltanto conclusasi col danno dei privati e col discredito della “Toga” e della dignità del professionista”. 41

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ugualmente si realizzassero, pur di far conseguire ingiusto profitto al suo procuratore (e diciamo “il suo procuratore” soltanto per umana generosità)”. Di scorrettezza verso il cliente parla anche la sentenza che ha censurato l’avvocato che aveva fatto accettare una rovinosa transazione a una sua cliente di professione modella, versandole la somma di £. 400.000 sull’importo di £. 2.400.000 ricevute a titolo di risarcimento danni per una invalidità permanente del 10% e una inabilità temporanea di 90 giorni e trattenendo il resto a titolo di compenso; la decisione è interessante per avere ravvisato la violazione del divieto di patto di quota lite nel fatto dell’avvocato che aveva anticipato alla cliente la somma poi assegnatale, unilateralmente e in assenza di una distinzione tra capitale e onorari, usando una forma di indebita pressione a transigere, essendosi la cliente impegnata a restituire la somma in caso di esito negativo della causa, ritenendo la sentenza disciplinare che l’operazione implicava una “sostanziale partecipazione del difensore agli interessi dei quali ha assunto il patrocinio”43. Scorrettezza verso il cliente è anche considerato un caso di palese infedeltà avendo l’avvocato, ad onta della resistenza del cliente, suggerito un “accanimento giudiziario” dichiarando di assumersi le conseguenze della lite, e di percepire gli utili in caso di esito positivo (con violazione del divieto di cessione di oggetto della lite in violazione dell’art. 1261 C.C.), e venendo meno all’impegno, riversando sul cliente l’esito negativo della controversia44. Di comportamento contrario ai principi di correttezza e lealtà professionale tratta una decisione emessa in un procedimento disciplinare a carico di un avvocato che dopo aver difeso due imputati 43 C.N.F. Presidente Casalinuovo, 10.1.1977, n. 532. La decisione è anche interessante nella parte in cui ritiene violata una prescrizione inerente la predisposizione di parcelle contenuta in una norma di deontologia professionale emanata dal Consiglio dell’Ordine territoriale: l’avvocato aveva indicato come stragiudiziali prestazioni che dovevano rientrare tra quelle giudiziali con notevole riduzione dell’importo complessivo preteso. 44 C.N.F. Presidente Casalinuovo, 29.4.1977, n. 547.

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del reato di lesioni colpose dinanzi al Pretore, sollecitava, per conto di una società di assicurazioni, il P.M. a proporre appello avverso la sentenza assolutoria dei suoi patrocinati45, laddove è evidente un aspetto di infedeltà. Sanzionato è stato l’avvocato che aveva assunto nel giudizio di cessazione degli effetti civili di matrimonio la difesa di un coniuge nonostante che nel giudizio di separazione avesse assistito l’altro coniuge; come si è visto il divieto è attualmente sancito dall’art. 51 Codice Deontologico, quale espressione di ultrattività del dovere di fedeltà; nella decisione in commento le questioni economiche erano ancora oggetto di discussione tra i coniugi, donde la evidente infedeltà,, anche se la decisione rileva “una seria infrazione delle norme di etica professionale” senza alcuna indicazione di specifici precetti deontologici, oltre quello della incompatibilità46. Ordinariamente la giurisprudenza nel periodo più prossimo alla approvazione del Codice Deontologico47 individua la violazione del dovere di fedeltà nell’assunzione di incarichi contro ex clienti, specie in materia di famiglia; inizia però ad essere enucleata la violazione, secondo il principio poi codificato, nel sanzionare comportamenti pregiudizievoli al proprio assistito, con la specificazione che il prinC.N.F. Presidente Casalinuovo, 26.2.1977, n. 542. C.N.F. Presidente Casalinuovo, 16.3.1978, n. 578. Nella motivazione alla “domanda” (retorica) dell’incolpato se l’impedimento ad assumere un incarico contro un ex-cliente debba durare in eterno (in verità il termine era di appena un anno dalla definizione del precedente giudizio) il C.N.F. risponde affermativamente “se la situazione è in concreto tale da esigere, per la tutela del decoro professionale, che l’avvocato di una parte non diventi mai avvocato della controparte in una controversia che oppone quest’ultima alla prima”, essendosi nella specie lontani dall’eternità ed essendo l’avvocato depositario della fiducia e delle confidenze della precedente assistita sui rapporti personali e patrimoniali con il marito. 47 C.N.F. Presidente Ricciardi, 17.11.1994, n. 112; Presidente Landriscina, 4.3.1995, n. 20, per un caso di contemporaneo esercizio professionale per il debitore e per un creditore intervenuto nella stessa procedura esecutiva; eccezionalmente è consentita l’accettazione di un mandato congiunto di parti con interessi contrapposti, non contenziosi, purché l’avvocato dia informazione precisa e completa del proprio operato, incluse le scelte tecniche: in tali sensi C.N.F. Presidente Panuccio, 16.10.196, n. 136, per un caso di negoziazione di un assegno nell’interesse di più parti. 45 46

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cipio fondamentale di fedeltà, sia pure in termini di ragionevolezza, è esteso a momenti successivi. La giurisprudenza disciplinare censura anche gli “eccessi di fedeltà” qualora la condivisione delle ragioni della posizione dell’assistito inducano l’avvocato a un comportamento violento e minaccioso nei confronti delle parti avversarie, fino a determinare un procedimento penale a suo carico per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di minacce (così derubricata l’originaria imputazione di estorsione contestata all’avvocato in concorso con il cliente) anche se il professionista è “stato spinto a comportarsi in tal modo non per perseguire un interesse personale, ma per assicurare al proprio cliente la maggior tutela possibile” venendo compromesso il decoro della categoria dall’idea che l’incarico professionale possa compiersi anche compiendo azioni illecite con la “copertura” della presenza del legale48. È anche censurata la “costrizione” alla fedeltà, venendo sanzionato il comportamento dell’avvocato che, per evitare che il cliente gli revochi l’incarico, lo minacci di pubblicizzare fatti pregiudizievoli anche di natura penale nei confronti del cliente, di cui l’avvocato è venuto a conoscenza in virtù del mandato ricevuto49. Il dovere di fedeltà è ritenuto violato (pur senza uno specifico riferimento, ma desumendo il concetto dalla vicenda) qualora l’avvocato ometta di promuovere azione civile e cautelare per cui ha ricevuto mandato, nasconda al cliente il mancato adempimento del 48 C.N.F. Presidente Russo Frattasi, 27.1.1979, n. 651. Negli stessi sensi si esprime la sentenza 18.6.1982, n. 745 Presidente Casalinuovo, laddove spiega che “eccesso di difesa è individuabile in ogni condotta difensiva che trascenda i limiti imposti dal raggiungimento dello scopo che il difensore deve proporsi, in relazione agli interessi tutelati”. 49 C.N.F. Presidente Casalinuovo, 26.5.1979, n. 665. La sanzione della cancellazione del C.O.A. è confermata per il “comportamento dell’avvocato indubbiamente riprovevole e veramente grave, specialmente in considerazione della posizione dell’avvocato al quale vengono confidate dal cliente talune circostanze con piena e legittima convinzione che il difensore, nel quale ha riposto piena fiducia, consapevole dell’alta missione cui è votato, non riterrà mai di avvalersene a danno del cliente”.

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mandato ricevuto e gli fornisca informazioni false sullo stato e svolgimento del processo50. Al proposito va ricordato che per integrare il reato di infedele patrocinio la condotta illecita può consistere nell’occultamento di notizie o nella comunicazione di notizie false o fuorvianti nel corso del processo; l’evento può essere rappresentato anche dal mancato conseguimento di vantaggi connessi ai procedimenti affidati al professionista51. È stata ritenuta violatrice del dovere di lealtà e correttezza, riconducibile, secondo gli esposti criteri, alla violazione del principio generale del dovere di fedeltà la condotta dell’avvocato che in una transazione nella quale prendeva parte avendo interesse come “mediatore”, partecipava come professionista di entrambe le parti litiganti52. Ancora in materia di omissione di atti è stata censurato il comportamento (ritenuto genericamente non adeguato all’etica professionale) del professionista che ometta di comunicare al cliente l’esito del giudizio e di fornire le opportune informazioni sul processo53; in situazione analoga la decisione fa riferimento al “disdoro” alla classe cui il professionista appartiene54: in entrambi i casi è in discussione il dovere di fedeltà. La giurisprudenza disciplinare è costante nel ritenere censurabile la omissione di notizie ai clienti sull’andamento delle pratiche e la omissione del compimento di attività, unita alla falsa comunicazione della pronuncia giudiziale in procedimento mai iniziato55: quello che cambia, di volta in volta, è la concreta regola (non scritta) che si riC.N.F. Presidente Casalinovo, 24.11.1983. In tali sensi Cass. Pen. Sez. II^, 20.5.2008, n. 22702 che, tra l’altro, esclude la necessità di un pregiudizio patrimoniale, consistendo la condotta tipica del reato nella infedeltà ai doveri professionali produttiva di un nocumento che può consistere nella creazione di una falsa aspettativa della parte. 52 C.N.F. Presidente Grande Stevens, 14.5.1987, n. 42. 53 C.N.F. Presidente Grande Stevens, 11.7.1987, n. 65. 54 C.N.F. Presidente Pontecorvo, 15.5.1987, n. 46. 55 C.N.F. Presidente Grande Stevens, 30.5.1986. In questa decisione il professionista, secondo quanto accertato, era venuto meno al “dovere di lealtà e correttezza” verso il cliente. 50 51

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tiene violata, pur essendo tutte le ipotesi riconducibili alla violazione del dovere di fedeltà. Alla violazione dello stesso principio sono riferibili l’inizio di un giudizio da parte dell’avvocato nei confronti del proprio cliente ancor prima della cessazione dell’incarico di questi affidato56; il disertare numerose udienze istruttorie e l’omessa produzione di documenti e di richiesta di mezzi istruttori57; l’omessa interposizione di appello e opposizione a decreto ingiuntivo ad onta di esplicito mandato58; l’accumulo di enorme ritardo nel deposito di un ricorso per “divorzio” e dopo sollecito del cliente59; il riferire al cliente l’esito positivo di controversie senza che neppure sia stato dato corso all’incarico; la dismissione del mandato all’udienza di “spedizione” senza preavvisare il cliente; lo smarrimento di titoli senza la tempestiva richiesta di ammortamento; l’omessa tempestiva restituzione di pratiche; il contemporaneo svolgimento nel medesimo periodo di attività professionale a favore e contro il medesimo soggetto; il fornire false e incomplete informazioni sulla procedura; la richiesta di compensi per prestazioni non effettuate; il non fornire al nuovo legale della parte già assistita notizie sulla procedura60; anche se le decisioni fanno riferimento alla violazione di doveri di lealtà e correttezza, di diligenza ed informativa, di verità e probità, di decoro e dignità, o a conflitto di interessi e ai doveri di difesa, al dovere di trasparenza e riservatezza, molti dei quali doveri già previsti dall’ordinamento giuridico, nelle decisioni inizia ad affacciarsi, per casi simili a C.N.F. Presidente Grande Stevens, 9.1.1998, n. 2. C.N.F. Presidente Grande Stevens, 16.1.1987, n. 5. 58 C.N.F. Presidente Landriscina, 23.6.1988, n. 32. 59 C.N.F. Presidente Grande Stevens, 10.1.1989, n. 15. 60 C.N.F. Presidente Grande Stevens, 19.9.1989, n. 124; Presidente Grande Stevens, 7.10.1989, n. 139; Presidente Grande Stevens, 5.11.1990, n. 94; Presidente Cagnani, 19.4.1991, n. 40; Presidente Ricciardi, 17.7.1992, n. 84; Presidente Cagnani, 27.7.1992, n. 90; Presidente Cagnani, 7.10.1992, n. 100; Presidente Landriscina, 26.10.1992, n. 101; Presidente Cagnani, 6.11.1992, n. 111; Presidente Ricciardi, 28.12.1992, n. 126; Presidente Grande Stevens, 4.5.1991, n. 84. 56 57

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quelli indicati, il riferimento alla violazione del dovere di fedeltà, come in un caso in cui l’avvocato aveva ricevuto nella sua abitazione l’imputato contro il quale aveva patrocinato la parte civile nel giudizio di primo grado, confidandogli ragioni di critica alla sentenza e consegnando all’imputato il testo della propria rinuncia al mandato perché venisse diffuso a mezzo stampa, senza essersi consultato con la parte assistita61 o in altro caso di assunzione di incarico di curatore dell’eredità giacente di clienti deceduti per i quali aveva ottenuto mandati per lo svolgimento di attività professionale e nei confronti dei quali vantava crediti derivanti dalle prestazioni precedenti62. Ancora è’ ritenuto violato il dovere di fedeltà nel caso di assunzione della difesa di controparti contro ex-clienti, in quanto il professionista così operando “viola i doveri di lealtà, correttezza, fedeltà e segretezza”63, venendo così confermate le osservazioni innanzi formulate circa l’ultrattività del dovere di fedeltà e la violazione di tale principio generale in caso di assunzione di incarico nei confronti di precedenti clienti; negli stessi sensi si è espressa altra sentenza, affermando che “il dovere di fedeltà impedisce all’avvocato di assumere la difesa di un soggetto nel giudizio promosso contro una persona precedentemente assistita”64: il principio del dovere di fedeltà, pur non espressamente richiamato, è sicuramente a fondamento della decisione (che fa riferimento a dovere di lealtà, decoro e correttezza) con la quale venne disposta la radiazione dell’avvocato che aveva tenuto per sé ingenti somme ottenute dalla famiglia di un rapito da versare in pagamento del riscatto65: individuando tra i doveri quello di fedeltà, vengono integrati i doveri già previsti anche ex lege, con un principio, quale quello in argomento, proprio dell’avvocato e del C.N.F. Presidente Cagnani, 4.5.1991, n. 82. C.N.F. Presidente Ricciardi, 31.3.1993, n. 47. 63 C.N.F. Presidente Grande Stevens, 20,5.1991, n. 103. 64 C.N.F. Presidente Cagnani, 12.5.1993 n. 75; in materia anche Presidente Bonazzi, 28.9.1996, n. 113. 65 C.N.F. Presidente Ricciardi, 28.12.1992, n. 127. 61 62

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rapporto tipico della deontologia professionale e del rapporto che lo lega all’assistito. Sicuramente integra violazione del dovere di fedeltà la enfatizzazione della gravità delle contestazioni penali a persone sprovvedute, in modo da ingenerare uno stato di apprensione, al fine di ottenere compensi sproporzionati, anche in relazione al reddito del cliente, prospettando l’impegno a eludere misure coattive66. A proposito di “eccesso” di fedeltà, significativa è la decisione con la quale è disciplinarmente sanzionata la condotta dell’avvocato che per favorire il proprio cliente predisponga una documentazione tesa a dimostrare disponibilità di fondi all’estero, in mancanza di referenti oggettivi, in quanto “l’avvocato non può rendersi strumento docile delle finalità defensionali del cliente fino alla consumazione di illeciti penali per il conseguimento delle stesse”67. A tal proposito è opportuno citare la decisione che ha ritenuto dovere dell’avvocato di fare presente al cliente le ragioni che possano sconsigliare determinati atteggiamenti e prese di posizione, anche se non gli compete interferire nelle decisioni del cliente68. Rilevante, quale ipotesi di “eccesso di fedeltà” sotto il profilo deontologico, è il comportamento dell’avvocato che anticipa al cliente somme che questi dovrebbe percepire al perfezionarsi di un accordo transattivo, venendo anche violati, a causa della confusione di interessi, i doveri di indipendenza e autonomia69. A proposito del dovere di fedeltà in riferimento al conflitto di C.N.F. Presidente Buccico, 23.10.1999, n. 173. C.N.F. Presidente Landriscina, 10.8.1992, n. 95; negli stessi sensi C.N.F. Presidente Cagnani, che ha ritenuto anche che il diritto-dovere di svolgere una compiuta ed energica difesa a favore del proprio cliente non può trasmodare in apprezzamenti acrimoniosi e denigratori nei confronti del collega avversario, “manifestazione questa di un malcostume professionale”. 68 C.N.F. Presidente Landriscina, 4.3.1995, n. 26, che ha sanzionato la condotta dell’avvocato che aveva autenticato, pur non essendovi tenuto, la firma di un cliente su un esposto dal contenuto diffamatorio. 69 C.N.F. Presidente Buccico, 23.12.1998, n. 220. 66 67

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interessi la giurisprudenza non è uniforme nel ritenere la violazione quando il conflitto sia soltanto potenziale o se sia richiesto il suo accertamento in concreto70. Il dovere di fedeltà vale anche in riferimento non già alla assunzione di nuova difesa contrapposta alla posizione del precedente cliente, ma anche in relazione alla possibilità di rendere testimonianza contro l’ex cliente e a favore della parte avversa, su circostanza appresa in ragione del precedente mandato e indipendentemente dal contenuto veritiero della deposizione71; in tale situazione il C.N.F., rigettando il ricorso avverso la decisione del C.O.A ha ritenuto violati il dovere di riservatezza e il dovere di fedeltà (ancora non “codificati”). Particolare è anche la decisione che ritiene violato l’obbligo di fedeltà in caso di assistenza di più parti non già con interessi confliggenti, ma semplicemente “divergenti”72. Viola il dovere di fedeltà anche l’avvocato che nel testo della procura introduce clausole incompatibili con la dignità e il decoro del professionista73; e l’avvocato che dopo avere intrapreso procedure esecutive nei confronti di clienti per ottenere il pagamento di competenze professionali, continui ad assisterli giudizialmente74. 4.2) Con l’introduzione del Codice Deontologico il dovere di fedeltà, come principio generale informatore della condotta del professionista forense, e come criterio fondante di obblighi verso gli 70 C.N.F. Presidente Ricciardi, 5.12.1994, n. 152 nel senso della necessità di accertamento in concreto del conflitto; contra: C.N.F. Presidente Panuccio, 19.11.1995, n. 157 che ritiene deontologicamente rilevante anche il solo conflitto potenziale; C.N.F. Presidente Danovi, 28.11.1998, n.182, che ritiene rilevanti anche situazioni formalmente antagonistiche. 71 C.N.F. Presidente Cagnani, 1.10.1996, n. 115. 72 C.N.F. Presidente Bonazzi, 27.5.1997, n. 68. 73 C.N.F. Presidente Cagnani, 30.12.1997, n. 166. Nella procura era stata inserita la facoltà per l’avvocato di sottoscrivere titoli di credito, era contenuta l’approvazione preventiva di ogni iniziativa, compresa l’autorizzazione a trattenere somme e l’impegno del cliente di pagare gli onorari nella misura tariffaria massima. 74 C.N.F. Presidente Cagnani, 26.2.1998, n. 10.

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assistiti, oltre che verso la collettività, a presidio dei diritti dell’uomo contro i poteri “forti”, viene richiamato sia pure unitamente agli altri specifici canoni comportamentali riflettenti situazioni di inadempimento del mandato, violazioni di obblighi di difesa, di informazione e simili. Permane la acclarata rilevanza della violazione del dovere di fedeltà nell’assunzione di incarichi contro ex clienti, e specie in riferimento ai rapporti patrimoniali tra coniugi, specificatamente vietati dalla apposita previsione normativa75. Il dovere di fedeltà come principio generale si estende alla previsione di comportamenti non previsti in maniera specifica dalla precettistica deontologica che regola rapporti con la parte assistita o da altre particolari previsioni come quella, diffusamente presa in considerazione in sede disciplinare, che riguarda l’assunzione di incarichi contro ex clienti, che sono tutte promanazioni di quel principio; è stato ritenuto deontologicamente rilevante per violazione del dovere di fedeltà il comportamento dell’avvocato che nel tentativo di salvaguardare entrambi i suoi clienti, e agendo con spirito conciliativo, intimi a uno dei suoi clienti di provvedere al pagamento di quanto dovuto all’altro, minacciando la interruzione del rapporto professionale76. Dopo l’introduzione del Codice al dovere di fedeltà è fatto più specifico riferimento per il rafforzamento delle motivazioni in tutti i procedimenti nei quali i comportamenti oggetto di valutazione disciplinare incrinino il legame con l’assistito e i doveri assunti al momento del conferimento dell’incarico77. Per tale rafforzamento del dovere di fedeltà trova conferma l’orientamento che ritiene deontologicamente rilevante la prestazioC.N.F. Presidente Buccico, 23.10.1999, n.169. C.N.F. Presidente Danovi, 14.7.2003, n. 228. 77 C.N.F. Presidente Danovi, 9.12.1999, n. 249, in tema di utilizzo, contro un ex cliente, di documenti avuti in ragione del precedente mandato; negli stessi sensi, Presidente Buccico, 5.3.2001, n. 25. 75 76

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ne di attività in favore di più parti in situazioni processuali anche soltanto formalmente antagonistiche78; il trattenimento di somme del cliente anche per breve periodo, condizionandone la restituzione al pagamento del compenso, richiesto in misura eccessiva79; l’assunzione di incarichi contro il proprio precedente cliente80; lo svolgimento del mandato in maniera del tutto distaccata dal rapporto con il cliente concordando tutta l’attività con un soggetto terzo e senza avere mai rapporti con la parte assistita81. È anche ribadito il divieto di rendere testimonianza contro l’ex cliente su circostanze apprese nell’esercizio del precedente mandato, perché lesivo del dovere di correttezza e di fedeltà82. Integra violazione del dovere di fedeltà l’abbandono del giudizio senza comunicazione alla parte83; deontologicamente rilevante per violazione del dovere di fedeltà è ritenuta la richiesta di compensi eccessivi rispetto all’attività svolta84; la difesa in conflitto di interessi85; C.N.F. Presidente Buccico, 16.2.2000, n. 1; Presidente Buccico, 12.5.2000, n. 33. C.N.F. Presidente Danovi, 16.2.2000, n. 7; Presidente Casalinuovo, 8.4.2000, n. 26; Presidente Galati, 15.12.2000, n. 269. 80 C.N.F. Presidente Danovi, 17.5.2000, n. 35: la violazione riguardava la assunzione dell’incarico professionale affidato da un socio contro un altro socio e contro la società della quale il professionista era stato il legale; Presidente Buccico, 26.6.2000, n. 74; Presidente Danovi, 21.11.2000, n. 171; Presidente Danovi, 5.3.2001, n. 23; Presidente Danovi, 8.6.2001, n. 121; Presidente Danovi, 11.9.2001, n. 166 in tema di assunzione della difesa prima della moglie e poi del marito in una causa da natura familiare; Presidente Danovi, 13.5.2002, n. 45 per il caso della assunzione della difesa in una causa di divorzio per uno dei coniugi, contro l’altro che era stato precedente cliente; idem: Presidente Danovi, 29.5.2003, n. 121; Presidente Alpa, 25.9.2002, n. 148, che ritiene violato il dovere di fedeltà nella sussistenza dei presupposti contemplati dall’art. 51 cod. Deont., specificando che il principio generale di fedeltà deve essere accertato caso per caso e deve essere assoluta la posizione di contrasto nel tempo e per l’oggetto nei confronti dell’ex cliente. 81 C.N.F. Presidente Danovi, 15.12.2000, n. 267. 82 C.N.F. Presidente Cricrì,; la sentenza ritiene violato il dovere di fedeltà anche nel dare consigli per proporre una azione contro un ex cliente, su fatti riguardanti il precedente mandato. 83 C.N.F. Presidente Cricrì, 1.9.2004, n. 195. 84 C.N.F. Presidente Danovi, 20.9.2005, n. 205; in aggiunta l’incolpato aveva depositato presso la Cancelleria del G.I.P., in danno del proprio difeso, atti e fatti sfavorevoli al suo ex assistito. 85 C.N.F. Presidente Cricrì, 29.11.2005, n. 245; Presidente Alpa, 28.12.2005, n. 209. 78 79

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l’assunzione di iniziative giudiziarie sproporzionate in relazione alla tutela delle ragioni creditorie del proprio cliente ed inutilmente onerosa86. La violazione del dovere di fedeltà, nei vari aspetti considerati, può spiegare effetti nelle ipotesi di violazioni dell’obbligo nell’esercizio della difesa di ufficio, del patrocinio per i non abbienti, nell’attività di attuazione delle indagini difensive oltre che nelle previsioni normative dei reati di favoreggiamento (art. 378 C.P.), subornazione di testimone o perito (art. 377 C.P.), concorso in falsa testimonianza (art. 372 C.P.), patrocinio infedele (artt. 380 e 381 C.P.).

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C.N.F. Presidente Cricrì, 21.11.2006, n. 112.

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Formazione permanente Legittimità dei regolamenti del C.N.F. e del C.O.A. Tar Lazio - Sezione terza quater sentenza 20 maggio - 17 luglio 2009, n. 7081 Presidente Di Giuseppe - Relatore Amicuzzi Ricorrente Borgna e altri Fatto Con ricorso notificato il 5/6.5.2008, depositato il 9.5.2008, gli Avvocati in epigrafe indicati, premesso di aver impugnato innanzi al T.A.R. Friuli - Venezia Giulia gli atti pure ivi indicati, con particolare riferimento alle modalità volte a garantire la corretta osservanza dell’obbligo di formazione permanente o continua, e che, a seguito di eccezione di incompetenza formulata dal Consiglio nazionale Forense, cui i ricorrenti hanno aderito, il Presidente di detto T.A.R. con ordinanza n. 3 del 17.4.2008 ha ordinato la trasmissione degli atti del ricorso a questo T.A.R., hanno riassunto il giudizio e si sono in esso costituiti, deducendo i seguenti motivi: 1. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione e dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di legalità). 2. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della Costituzione e degli artt. 16, 17 e 27 del R.D.L. 23 novembre 1933, n. 1578. 3. - Incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 54 e 55 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e degli artt. 1 e 3 del D.L.GS. C.P.S. n. 597 del 1947. Violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di proporzionalità e ragionevolezza).

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4. - Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità, sviamento, difetto di istruttoria. 5. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione, dell’art. 7 del D. Lgs. 23 novembre 1944 n. 382, dell’art. 26 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’artt. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità, efficacia, economicità e trasparenza). 6. - Violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità, efficacia, economicità e trasparenza). Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione del principio di ragionevolezza. 7. - Violazione dell’artt. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità, efficacia, economicità e trasparenza). Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irrazionalità, illogicità, difetto di motivazione e sviamento. 8. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del D.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445. 9. - Invalidità derivata. Con atto depositato l’8.5.2008 si è costituito in giudizio il Consiglio Nazionale Forense, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile, irricevibile e che comunque sia respinto perché infondato. Con memoria depositata il 26.2.2009 il Consiglio resistente ha eccepito la inammissibilità del gravame, per mancata impugnazione del presupposto art. 13 del Codice Deontologico Forense, e ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la reiezione. Con memoria depositata il 27.2.2009 le parti ricorrenti, precisato che il ricorso è stato proposto nel momento in cui il regolamento, per effetto dell’emanazione dell’atto applicativo da parte del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Trieste, ha determinato l’effettiva lesione del loro interesse sostanziale, hanno ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza dell’11.3.2009 il ricorso è stato trattenuto Quaderni

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in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio. Diritto 1. - Con il ricorso in esame gli Avvocati in epigrafe indicati hanno premesso di aver impugnato innanzi al T.A.R. Friuli - Venezia Giulia il regolamento per la formazione continua dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, approvato nella seduta del 19.10.2007 e comunicato con circolare n. 7 del 2007 in data 30.10.2007 e il presupposto regolamento della formazione permanente del Consiglio Nazionale Forense (nel testo approvato in data 18.1.2007 e nel testo approvato in data 13.7.2007), nonché, per quanto occorrer possa, la relazione interpretativa del Consiglio Nazionale Forense adottata nel corso della seduta amministrativa del 26.11.2007 (comunicata con nota del 26.11.2007 prot. n. 38-C-2007), con particolare riferimento alle modalità volte a garantire la corretta osservanza dell’obbligo di formazione permanente o continua. I suddetti ricorrenti, a seguito di eccezione di incompetenza formulata dal Consiglio nazionale Forense, cui essi hanno aderito, e di ordinanza n. 3 del 17.4.2008 del Presidente di detto T.A.R., che ha ordinato la trasmissione degli atti del ricorso a questo T.A.R., hanno riassunto il giudizio e si sono in esso costituiti. 2. - Innanzi tutto il Collegio, stante la natura di ente pubblico non economico degli enti intimati ed il carattere degli atti impugnati, soggettivamente ed oggettivamente amministrativi, nonché emessi nell’esercizio di palesi poteri autoritativi, ritiene che la giurisdizione in materia de qua sia devoluta al Giudice Amministrativo, anche perché essi atti hanno valenza di ordine generale (Consiglio Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4859). 3. - In secondo luogo il Collegio deve verificare la fondatezza del-

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la eccezione di inammissibilità del gravame, formulata dalla difesa del costituito Consiglio Nazionale Forense per mancata impugnazione del presupposto art. 13 del Codice Deontologico Forense (che prevede l’obbligo deontologico dell’Avvocato di rispettare i regolamenti del C.N.F. concernenti gli obblighi ed i programmi formativi), di cui costituirebbero diretta attuazione il dovere di formazione continua degli Avvocati ed il regolamento emanato dal C.N.F.. Va al riguardo evidenziato che detto art. 13, nel testo approvato dal C.N.F. nella seduta del 17.1.1997 e a seguito delle subite modifiche (fino a quella apportata nella seduta del 14.12.2006), stabilisce che è dovere dell’Avvocato di curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. Aggiunge la disposizione che l’Avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense e che è suo dovere deontologico quello di rispettare i regolamenti del C.N.F. e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernente gli obblighi e i programmi formativi. È precisato in ricorso che non è in discussione la previsione di un obbligo di formazione permanente o continua, ma la prescrizione da parte del Consiglio Nazionale Forense e dell’Ordine degli Avvocati di Trieste delle modalità volte a garantire la corretta osservanza dell’obbligo di formazione permanente o continua da parte degli Avvocati. Con riguardo alle censure con cui sono state contestate prescrizioni contenute in detto art. 13 la eccezione è da condividere, come sarà in prosieguo specificato. 4. - In terzo luogo il Collegio ritiene che il ricorso sia stato tempestivamente proposto anche avverso il regolamento della formazione permanente del Consiglio Nazionale Forense nel testo approvato in data 18.1.2007 e nel testo approvato in data 13.7.2007, a seguito della emanazione dell’atto applicativo consistente nel regolamento Quaderni

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per la formazione continua dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, approvato nella seduta del 19.10.2007 e comunicato con circolare n. 7 del 2007 in data 30.10.2007. In tema di atti regolamentari o generali, infatti, il termine per l’impugnazione decorre non dall’adozione della disposizione generale, ma dalla sua concreta applicazione, che sostanzia l’effettiva lesività delle posizioni giuridiche soggettive che si vogliono tutelare in sede giurisdizionale. 5. - Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione e dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di legalità). Nonostante che il C.N.F. e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste abbiano individuato il potere disciplinare ad essi attribuito da leggi speciali non esisterebbero norme che consentano l’attribuzione a detti Organi della competenza ad imporre ai propri iscritti, per mezzo di atti regolamentari, le modalità di adempimento dell’obbligo di formazione permanente posto dal Codice Deontologico Forense, non potendosi, a tali fini, fare ricorso alla previsione di cui all’art. 5, IV c., del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. Osserva in proposito il Collegio che la censura in esame è innanzi tutto inammissibile per omessa tempestiva impugnazione dell’art. 13 del Codice Deontologico Forense, che stabilisce che è dovere deontologico dell’Avvocato quello di rispettare i regolamenti del C.N.F. e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi, il che presuppone la competenza di detti Organi a regolamentare dette attività. Aggiungasi che essa censura è comunque da valutare non condivisibile, dovendo ravvisarsi il potere di imporre le prescrizioni per cui è causa, oltre che nel citato e non impugnato art. 13, nell’art. 2, III c., del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto 2006, n. 248, che stabilisce che “Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le

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prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle”. 6. - Con il secondo motivo di gravame è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della Costituzione e degli artt. 16, 17 e 27 del R.D.L. 23 novembre 1933, n. 1578. A seguito dei provvedimenti impugnati sarebbe stato introdotto per la conservazione dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati il requisito ulteriore (al superamento dell’esame di Stato e all’iscrizione nell’Albo professionale), consistente nella partecipazione alle attività di formazione professionale continua, in contrasto con l’art. 33 della Costituzione e con gli artt. 16, 17 e 27 del R.D.L. n. 1578 del 1933. Osserva in proposito il Collegio che l’art. 33, V c., della Costituzione Italiana prevede che “È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”. Detta disposizione detta prescrizioni per il conseguimento dell’abilitazione professionale e non per la conservazione della iscrizione negli Albi professionali, quindi non può ritenersi violata dalle impugnate disposizioni. Osserva ulteriormente il Collegio che l’art. 16, III c., del R.D.L. n. 1578 del 1933 stabilisce che “Il Consiglio dell’ordine degli avvocati [e dei procuratori] procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti”. L’art. 17 di detto R.D.L. prevede i requisiti necessari per l’iscriQuaderni

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zione nell’Albo dei Procuratori e il successivo art. 27 è stato abrogato dall’articolo 6 della L. 24 febbraio 1997, n. 27. Nessuno di essi articoli detta disposizioni per la conservazione della iscrizione nell’Albo professionale degli Avvocati, ma solo per l’accesso ed il corretto esercizio della professione. Essi non sono stati quindi violati dai provvedimenti impugnati. Le censure che precedono non sono quindi suscettibili di positiva valutazione. 7. - Con il terzo motivo di ricorso sono state dedotte incompetenza, violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 54 e 55 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e degli artt. 1 e 3 del D.L.GS. C.P.S. n. 597 del 1947, nonché violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di proporzionalità e ragionevolezza). Posto che al C.N.F. spetta la determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi, mentre agli Ordini degli Avvocati spettano compiti di concreta esecuzione ed attuazione di detti principi deontologici, con i provvedimenti impugnati il C.N.F. e l’Ordine degli Avvocati di Trieste avrebbero determinato, eccedendo dalle loro competenze, le modalità obbligatorie della formazione permanente in modo vincolante, ritenendo che tanto rientrasse nel loro potere di fissare norme disciplinari, violando le norme indicate nell’epigrafe del motivo in esame e del primo, in precedenza indicato, nonché i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il Collegio, ribadisce innanzi tutto che il motivo in esame è inammissibile per mancata impugnazione dell’art. 13 del Codice Deontologico Forense, che stabilisce che è dovere deontologico dell’Avvocato quello di rispettare i regolamenti del C.N.F. e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi, il che presuppone la competenza a regolare anche le relative modalità applicative. Osserva poi il Tribunale che l’art. 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933 regola il procedimento disciplinare da esercitare sugli Avvocati che

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si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, che il seguente art. 54 prevede che il Consiglio Nazionale Forense pronuncia sui ricorsi ad esso proposti a norma di detta legge e che esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri; inoltre che il successivo art. 55 prevede divieti di partecipazione alle decisioni della Commissione Centrale sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del Sindacato Nazionale. L’art. 1 del D.L.GS.C.P.S. n. 597 del 1947 stabilisce poi che “La competenza a procedere disciplinarmente in confronto dell’avvocato o del procuratore che è componente del Consiglio dell’ordine, appartiene al Consiglio costituito nella sede della Corte d’appello. Se egli appartiene a quest’ultimo, è giudicato dal Consiglio costituito nella sede della Corte d’appello più vicina”; il seguente art. 3 stabilisce che “Il Consiglio nazionale forense, oltre ad esercitare le altre funzioni demandategli dall’ordinamento sulle professioni di avvocato e di procuratore, decide: a) sui conflitti di competenza fra i Consigli degli ordini; b) sul reclamo del praticante avverso il diniego del rilascio di certificato di compiuta pratica”. Dette disposizioni non vietano l’esercizio del potere di determinare le modalità obbligatorie della formazione permanente in modo vincolante. Rileva ulteriormente il Collegio che deve ritenersi generica la cesura di violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non essendo adeguatamente dimostrato con il motivo in esame che i provvedimenti impugnati abbiano imposto obblighi sproporzionati al conseguimento del pubblico interesse alla formazione continua degli Avvocati. 8. - Con il quarto motivo di gravame è stato prospettato il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità, sviamento e difetto di istruttoria. L’opzione prescelta con i provvedimenti impugnati per discipliQuaderni

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nare le modalità dell’assolvimento dell’obbligo della formazione sarebbe non aderente a canoni di razionalità e logicità, sia perché sussistono obblighi deontologici censuranti comportamenti più riprovevoli rispetto al mancato assolvimento dell’obbligo di formazione, sia perché le norme deontologiche configurano l’obbligo in forma libera e non vincolata (mediante la fissazione di regole che procedimentalizzano l’obbligo del suo assolvimento), sia perché censurano comportamenti non dotati di effettiva idoneità lesiva nei confronti del fruitore della prestazione (i provvedimenti impugnati sanzionano la violazione dell’obbligo di aggiornamento anche se tanto non si sia tradotto in un errore professionale). Il motivo in esame non appare al Collegio apprezzabile in senso positivo, sia perché la previsione di obblighi deontologici relativi a comportamenti più gravi rispetto a quello oggetto dei provvedimenti impugnati non esclude e non rende illogica la previsione, come illecito disciplinare, anche della violazione dell’obbligo di formazione permanente (stante la gradualità delle sanzioni applicabili a seconda della gravità della infrazione posta in essere), sia perché nessuna disposizione vieta la procedimentalizzazione e la previsione di obblighi imposti agli iscritti agli Ordini professionali degli Avvocati (anche se la loro violazione non abbia ancora causato concreti errori professionali). Detta previsione dell’obbligo in questione, peraltro, non appare illogica, essendo idonea, al pari di altri doveri incombenti sulla figura professionale dell’avvocato, a garantirne il corretto svolgimento della attività. 9. - Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione, dell’art. 7 del D. Lgs. 23 novembre 1944 n. 382, dell’art. 26 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità, efficacia, economicità e trasparenza). Le disposizioni impugnate prevedono che la partecipazione agli eventi formativi sia posta a carico degli iscritti all’Ordine e, se pos-

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sibile, sia posta a carico delle risorse dell’Ordine o di sovvenzioni erogate da soggetti pubblici o privati. Nel primo e nel secondo caso sarebbe violato l’art. 23 della Costituzione, che prevede una riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte, e l’art. 7 del D.L.L. n. 382 del 1944, mentre, nel terzo caso, sarebbe comunque posta in essere una indiretta imposizione di oneri contributivi a carico della finanza pubblica allargata; infine, nel quarto caso, l’ipotesi rientrerebbe nei “contratti di sponsorizzazione” previsti dall’art. 26 del D. Lgs. n. 163 del 2006, ma violerebbe sia tale norma, per non essere specificati i criteri da seguire per la scelta del soggetto privato erogatore, sia i principi di cui all’art. 1 della L, n. 241 del 1990. 9.1. - Osserva al riguardo il Collegio, quanto alla previsione che la partecipazione agli eventi formativi sia posta a carico degli iscritti all’Ordine e, se possibile, sia posta a carico delle risorse dell’Ordine, innanzi tutto che non può configurarsi come prestazione patrimoniale imposta, ai sensi dell’art. 23 della Costituzione il contributo, determinato con riferimento alla misura dei costi sostenuti dall’ente, stabilito quale corrispettivo dell’erogazione di un servizio o dell’offerta di un bene, atteso che ricadono nell’ambito applicativo della norma costituzionale citata le sole prestazioni pretese dall’amministrazione in mancanza di un collegamento con un’utilità offerta dall’ente (Consiglio Stato, sez. V, 10 giugno 2002, n. 3202), anche perché il principio costituzionale non può ritenersi violato in relazione alla modesta entità del sacrificio imposto a fronte del beneficio che indirettamente l’utente ne riceve (Cassazione civile, sez. II, 10 ottobre 2008, n. 24942). Aggiungasi che, comunque, è stata dedotta la violazione dell’art. 23 della Costituzione Italiana sulla base di un presupposto – quello che, in base all’evocato parametro costituzionale, ogni prestazione personale o patrimoniale deve essere determinata integralmente dalla legge – erroneo, in quanto il principio della riserva di legge di cui Quaderni

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all’art. 23 della Costituzione va inteso in senso relativo, limitandosi esso a porre al legislatore l’obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (Corte costituzionale, 26 ottobre 2007, n. 350). Pertanto la norma non esige che la prestazione sia imposta “per legge”, ma “in base alla legge”, sicché essa deve intendersi come rispettata anche in assenza di un’espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a circoscrivere l’ambito di discrezionalità della P.A., purché gli stessi siano desumibili dalla destinazione della prestazione, ovvero dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 7 luglio 2004, n. 1076). Dette prestazioni non possono quindi essere imposte direttamente da una fonte secondaria, ma non è escluso che il precetto legislativo possa essere da detta fonte integrato, essendo anche ammissibile il rinvio a provvedimenti amministrativi diretti a determinare elementi o presupposti della prestazione, purché risultino assicurate, mediante la previsione di adeguati parametri, le garanzie in grado di escludere un uso arbitrario della discrezionalità amministrativa (Cassazione civile, sez. II, 18 ottobre 2006, n. 22322). 9.1.1. - Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 del D.L.L. n. 382 del 1944, osserva il Collegio che esso stabilisce che “Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’ordine o collegio e propone all’approvazione dell’assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l’efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento,

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oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l’esercizio della professione a carico degli iscritti all’albo”. Poiché l’art. 7, III c., del regolamento del C.N.F., non impugnato, stabilisce che gli Ordini degli Avvocati favoriscono la formazione gratuita, per garantire l’adempimento dell’obbligo formativo, realizzando eventi non onerosi, determinando la contribuzione dei partecipanti con il limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute, può ritenersi che è stato previsto a carico degli iscritti all’Ordine il solo pagamento di esse spese, che non è in contrasto con il secondo comma di detto art. 7 del D.L.L. n. 382 del 1944, che prevede la imposizione di una tassa necessaria a coprire le spese dell’Ordine. 9.2. - Quanto al terzo caso, relativo a contribuzioni erogate da soggetti pubblici, che censura la previsione di una indiretta imposizione di oneri contributivi a carico della finanza pubblica allargata in assenza di una previsione normativa legittimante, il Collegio non valuta favorevolmente il motivo, per le medesime ragioni espresse in precedenza con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 23 della Costituzione, con particolare riguardo alla impossibilità di riconduzione nell’ambito applicativo della norma costituzionale (che stabilisce il principio assuntamente violato) di prestazioni pretese dall’Ordine in collegamento con un’utilità offerta dall’ente (nel caso di specie il sostanziale vantaggio che ne consegue il pubblico interesse alla formazione continua degli Avvocati). 9.3. - Quanto al quarto caso, relativo a sovvenzioni o contribuzioni di soggetti privati, non può essere condivisa la dedotta tesi che l’ipotesi rientrerebbe nei “contratti di sponsorizzazione” previsti dall’art. 26 del D. Lgs. n. 163 del 2006, ma violerebbe sia tale norma, per non essere specificati i criteri da seguire per la scelta del soggetto privato erogatore, sia i principi di cui all’art. 1 della L. n. 241 del 1990. Non è, infatti, applicabile alla fattispecie in esame detto articolo 26, che è relativo ai lavori di cui all’allegato I, nonché agli interventi Quaderni

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di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero ai servizi di cui all’allegato II, ovvero alle forniture disciplinate dal codice di cui al D. Lgs. stesso, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor. Generica è, peraltro, la censura di contraddizione con i principi di pubblicità, trasparenza, economicità ed efficienza di cui all’art. 1 della L. n. 241 del 1990, non essendo assolutamente provato che le previsioni impugnate siano già idonee a violare detti principi. 10. - Con il sesto motivo di gravame sono stati dedotti violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità, efficacia, economicità e trasparenza), nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione del principio di ragionevolezza. Pur essendo previsto negli atti impugnati che gli eventi formativi utili al conseguimento dei crediti formativi debbano essere previamente accreditati dal parte del C.N.F. o dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Trieste, non sarebbero stati previsti i criteri in base ai quali i corsi possano essere accreditati, con incertezza ed indeterminatezza degli stessi e possibilità di determinazione di grave disparità di trattamento, potendo verificarsi che i criteri prescelti da un Ordine professionale possano essere non congruenti con quelli di un altro Ordine, sicché il medesimo evento formativo potrebbe determinare o meno l’accreditamento. Inoltre l’ampia discrezionalità concessa agli Ordini Territoriali in merito all’accreditamento da parte del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Trieste denoterebbe carenza di uniformità e la individuazione di “sottoaree” di competenza professionale e sarebbe viziata da una “autonoma qualificazione dell’iscritto, riconosciuta in assenza di riscontri obbiettivi”. Il Collegio, ritiene la censura non solo infondata, perché l’art. 3

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del Regolamento sulla formazione continua approvato dal C.N.F. il 13.7.2007 specifica sufficientemente ed in maniera logica i criteri cui attenersi nella procedura di accreditamento, ma anche inammissibile per insussistenza di interesse attuale dei ricorrenti alla formulazione del motivo in esame, essendo solo ipotetica la paventata verifica di disparità di trattamento e non essendo evidenziati concreti effetti lesivi della ipotizzata carenza di uniformità e della individuazione di “sottoaree”. 11. - Con il settimo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità, efficacia, economicità e trasparenza), nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irrazionalità, illogicità, difetto di motivazione e sviamento. Il criterio di misura del sistema di formazione permanente delineato dai provvedimenti impugnati, cioè il “credito formativo”, sarebbe incongruo ed irrazionale, perché non consentirebbe di verificare in concreto l’efficacia dell’attività formativa sostenuta dall’iscritto, non essendo utile la mera rilevazione della presenza fisica del frequentante l’evento formativo a verificare la reale efficacia nei confronti del discente e la qualità dell’operato del docente, con conseguente indifferenza della scelta dei formatori. Il Collegio non può al riguardo che rilevare la inammissibilità delle censure sia per genericità, sia per carenza di interesse attuale e sia per omessa impugnazione dell’art. 13 del Codice Deontologico Forense, che stabilisce che l’Avvocato realizza la propria formazione permanente anche con la mera partecipazione ad iniziative culturali, così escludendo qualsiasi possibilità di valutazione del “profitto” tratto dal professionista dalla frequenza di dette iniziative. 12. - Con l’ottavo motivo di gravame è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del D.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445. Il Regolamento del C.N.F., agli artt. 6, 7 ed 8, nonché il Regolamento dell’Ordine di Trieste, agli artt. 2, 3 e 6, prevedono le speQuaderni

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cifiche modalità di documentazione dell’adempimento dell’obbligo formativo e di controllo delle dichiarazioni degli iscritti, senza contemplare il ricorso alla autocertificazione del credito formativo, con violazione dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. Il Collegio ritiene la censura non condivisibile, atteso che proprio l’art. 6 del Regolamento della Formazione Continua prevede il deposito da parte di ciascun iscritto di una sintetica relazione “che certifica” il percorso formativo seguito, nonché considerato che il seguente art. 7 stabilisce che ciascun Consiglio dell’Ordine vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo con i mezzi ritenuti più opportuni, così prevedendo la possibilità proprio di detta autocertificazione e della successiva verifica della veridicità della stessa. A sua volta l’art. 6 del Regolamento dell’Ordine di Trieste prevede, al primo comma, che ciascun iscritto deve depositare una sintetica relazione certificante il percorso formativo seguito, indicando gli eventi formativi seguiti “anche mediante autocertificazione”. 13. - Con il nono motivo di ricorso è stata dedotta invalidità derivata del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste da quella del presupposto Regolamento del C.N.F.. La censura non è, ad avviso del Collegio, suscettibile di favorevole apprezzamento, stante la rilevata insussistenza di autonomi vizi a carico del Regolamento del C.N.F. citato. 14. - Il ricorso deve essere, pertanto, respinto. 15. - Le spese del giudizio, stante la particolarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione terza quater - respinge il ricorso in epigrafe indicato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

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L’ammonimento questorile per il reato di stalking di Gianmichele Pavone* 1. La nuova fattispecie di reato È stata approvata di recente – dopo una lunga attesa iniziata durante la legislatura precedente – nel corpus del c.d. “pacchetto sicurezza”1, la normativa volta a tutelare le vittime (uomini o donne) di una vasta gamma di comportamenti molesti, intenzionali e persistenti nel tempo, tali da indurre a modificare il proprio stile di vita. Il fenomeno in questione richiede la presenza di un “molestatore” (stalker), un “molestato” (stalked o stalking victim) ed una condotta che può essere di vario tipo ma, in ogni caso, non gradita e insistente, fino a sfociare in un vero e proprio disturbo di tipo ossessivo2. * Praticante abilitato. 1 D.l. 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, in in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2009. 2 Per una più approfondita analisi del fenomeno si vedano: ARAMINI, Lo Stalking: aspetti psicologici e fenomenologici, in Sessualità, diritto e processo, a cura di G. Gulotta, S. Pezzati, Giuffrè, 2002; BONA, “Stalking”: una nuova cornice giuridica per i molestatori insistenti, in Danno e responsabilità, Milano, n. 7/2004, pp. 1049-1056; BREWSTER, Stalking-Psicolgy, Risk factors,Interventions and Law, Hardcover Book, 2003; CANTER - IOANNOU, A multivariate model of stalking behaviours, in Behaviormetrika, vol. 31, n. 2, 2004, pp. 113-130; CURCI - GALEAZZI - SECCHI, La sindrome delle molestie assillanti, Bollati Boringhieri, Torino, 2001; GARGIULO-DAMIANI, Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato. Classificazione, assessment e profili, Franco Angeli, 2008; LATTANZI, Stalking: il lato oscuro delle relazioni interpersonali, Ediservice, 2003; MARASCO - ZENOBI, Stalking: riflessioni psichiatrico-forensi e medicolegali, in Difesa Sociale, vol. LXXXII, n. 4-5, 2003; MASCIA - ODDI, Storie di ordinaria persecuzione, Edizioni Magi, 2006; MODENA GROUP ON STALKING, Donne vittime di stalking, riconoscimento e modelli di intervento in ambito europeo, Progetto Daphne, Franco Angeli, 2005; MODENA GROUP ON STALKING, Percorsi di aiuto per vittime di stalking, Franco Angeli, 2008; MODENA GROUP ON STALKING, Protecting Women from the new crime of Stalking: a com-

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Nell’accezione più abusata negli ultimi anni lo stalking riguarderebbe unicamente donne vittime di molestie perpetrate da corteggiatori o ex compagni/mariti. In realtà il fenomeno è molto più complesso e può manifestarsi in contesti totalmente differenti da quello sul quale sono attualmente puntati i riflettori (e che in realtà rapresenterebbe unicamente il 50% dei casi). Altri ambienti significativi sono, infatti: il condominio; il luogo di lavoro; il luogo di studio (scuola o università); le mura domestiche nelle relazioni genitorifigli o tra fratelli/sorelle. Il vocabolo stalking – cui è dedicato il capo II del decreto n. 11/2009 – è stato attinto dal registro lessicale venatorio inglese e non viene mai utilizzato dal nostro legislatore, che ha preferito ricorrere alla forma italiana, ma più vaga e sminuita di significato, “atti persecutori”. La normativa introduce la nuova fattispecie di reato all’art. 612-bis c.p. che, al comma 1, così recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. La pena, poi, è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa (comma 2) ed è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità (art. 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero con armi o da persona travisata (comma 3). parison of legislative approaches within the European Union, Report finale, 2007; MULLEN - PATHÈ - PURCELL, Stalkers and their victims, Cambridge University Press, Cambridge, 2000; MULLEN – PATHÈ – PURCELL - STUART, Study of stalkers, in American Journal of Psychiatry, 1999, pp. 1244-1249; TJADEN - THOENNES, Stalkig in America: Findings From the national Violence Against Women Survey, U.S. Department of Justice, Washington D.C., 1998.

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Il legislatore introduce il reato all’interno della sezione codicistica dedicata ai delitti contro la libertà morale e struttura la fattispecie secondo una condotta a forma libera (“minaccia o molestia”) di natura abituale (“con condotte reiterate”) che deve cagionare un danno (“stato d’ansia, di paura, fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto”). Si tratta di un reato di danno e di evento la cui sussistenza richiede non solo una condotta molesta o minacciosa ma anche il verificarsi di un’alterazione dell’equilibrio della vittima3. La Camera ha, infatti, ritenuto più opportuno configurare quella dell’art. 612-bis c.p. come fattispecie di danno, considerando l’assetto del pericolo concreto prescelto in Commissione idoneo a determinare una dilatazione eccessiva dell’operatività dell’incriminazione. E questa è stata la prospettiva definitivamente accolta dal Parlamento nell’approvare la legge di conversione del decreto4. L’espressione “relazione affettiva” è stata scelta per ricomprendervi tutte le relazioni sentimentali, a prescindere dalla convivenza5. Tuttavia, alcuni commentatori6 hanno posto in luce l’ambiguità della scelta operata dal legislatore relativamente alla formulazione lessicale dell’aggravante: si tiene conto, ai fini dell’applicazione dell’aggravante, solo dell’atto persecutorio commesso dal coniuge legalmente separato e non quello commesso dal coniuge separato di fatto; si ritiene più grave la condotta commessa da chi ha avuto in 3 Parere del C.S.M., ai sensi dell’art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul testo del Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.” Delibera del 2 aprile 2009. 4 PISTORELLI, Il reato di “stalking” e le altre modifiche al codice penale nel d.l. n. 11/2009 conv. in L. n. 30/2009, in Penale.it, http://www.penale.it. 5 D’AURIA - AMBROSI, Le ultime misure in tema di sicurezza pubblica, contrasto alla violenza sessuale e atti persecutori varate dal Parlamento: L. 23.4.2009, n. 38, di conversione del d.l. 23.2.2009, n. 11, in Fam. Pers. Succ., 2009, n. 6, Utet Giuridica, http://www. lerivisteipertestuali.it. 6 BRICCHETTI - PISTORELLI, Entra nel codice la molestia reiterata, in Guida dir., 2009, n. 10, p. 66.

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passato una relazione affettiva con la persona offesa, rispetto a quella commessa ai danni della persona offesa con cui l’autore continua ad intrattenere lo stesso tipo di relazione. Relativamente alla costrizione del soggetto passivo all’ “alterazione delle proprie abitudini di vita”, è d’uopo evidenziare che tale terminologia è stata opportunamente scelta del Legislatore che ha ritenuto di sopprimere, invece, il riferimento alle “scelte di vita”, concetto considerato eccessivamente indeterminato e che, pertanto, si sarebbe posto in contrasto con il principio di tassatività, anche alla luce della possibilità di accertare probatoriamente tali alterazioni esterne7. Il testo di legge introduce, inoltre, la misura cautelare personale del Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.), solo o congiunto con il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la stessa. Tali imposizioni sono estendibili a tutela dei prossimi congiunti della persona offesa e delle persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva. Ulteriore modifica alla disciplina processuale introdotta riguarda l’estensione dei casi di incidente probatorio, eseguito al di fuori delle ipotesi del comma 1 dell’articolo 392 c.p.p., al nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e ai maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. (in precedenza non previsto dal medesimo art. 392, comma 1-bis, c.p.p.), nei casi in cui debba assumersi la testimonianza, non più solo di “persone minori degli anni sedici”, bensì di chiunque, minorenne o maggiorenne che sia. Conseguentemente, modifiche lessicali sono state apportate anche all’art. 398, comma 5-bis, c.p.p., riguardante le modalità particolari attraverso cui procedere ad incidente probatorio, nonché all’art. 498, comma 4-ter, c.p.p., concernente l’escussione della testimonianza delle vittime in dibattimento, ricorrendo a vetri specchiati ed impianti citofonici. BARBAZZA - GAZZETTA, Il nuovo reato di “atti persecutori”, in Altalex, http://www. altalex.com. 7

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Subiscono, parimenti, modifiche dal decreto sicurezza, gli ordini di protezione civilistici contro gli abusi familiari (allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente; divieto di avvicinarsi: ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che l’intimato non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro), la cui durata, da un massimo di sei messi passa ad un anno, in ogni caso prorogabile in presenza di gravi motivi (art. 342-ter, comma 3, c.c.). Allo scopo di rafforzare l’efficacia dei provvedimenti di carattere preventivo, è previsto, infine, che le misure di allontanamento dalla casa familiare e l’adozione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima vengano comunicati dal giudice ai servizi socio-assistenziali e all’autorità di Pubblica Sicurezza sia per impedire effettivamente la prosecuzione delle molestie o delle minacce sia per consentire alle Forze di Polizia di procedere all’eventuale sequestro di armi o munizioni in possesso del persecutore. Per una maggiore tutela delle vittime, come sostegno psicologico imprescindibile per chi esita a ricorrere ai mezzi di tutela messi a disposizione dall’ordinamento, viene istituito un numero verde (1522) e già oggi proliferano associazioni e centri antiviolenza (ex art. 11 del D.l. n. 11/2009)8. Solo per citarne alcuni: ad Alessandria, il Centro Me.Dea; ad Ancona, la Casa Rifugio “Zefiro”; a Bari, il Centro Antiviolenza Albachiara; a Brindisi, l’Associazione Io Donna; a Cagliari, il Progetto Donna Ceteris; a Cosenza, il Centro contro la violenza alle donne Roberta Lanzino; a Firenze, il Centro donne contro la violenza Catia Franci; a Genova, il Centro Accoglienza per non subire violenza; a Milano, la Cerchi d’acqua coop. soc. a.r.l. - Contro la violenza alle donne - contro la violenza in famiglia - Onlus; a Monza, la Casa di Aiuto delle Donne Maltrattate Cadom; a Napoli, il Centro Ascolto Antiviolenza; a Palermo, il Centro Le Onde - Centro accoglienza e casa delle Moire Udi-Onlus; a Perugia, il Servizio Telefono Donna del Centro per le Pari Opportunità; a Pescara, il Centro Antiviolenza Ananke; a Potenza, la Casa per le donne Ester Scardaccione; a Reggio Emilia l’Associazione Nondasola - Centro Antiviolenza; a Roma, il Centro donna L.I.S.A.; a Trento, il Centro Antiviolenza per Donne in situazione di abuso; a Trieste, Centro Antiviolenza G.O.A.P.; a Verona, il Centro Antiviolenza Petra. Più dettagliatamente, si veda: http://www.women.it/casadonne/comecitrovi/mappa.html 8

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In questa sede, tuttavia, ci limiteremo ad esaminare la procedura predisposta dal legislatore, con riguardo, in particolare all’ammonimento che può essere richiesto al questore. 2. L’avvio del procedimento e l’ammonimento ex art. 8 del D.l. n. 11/2009 Il delitto in questione è punito a querela della persona offesa, proponibile così come per i reati di violenza sessuale, entro sei mesi, decorrenti dalla cessazione delle molestie o delle minacce. Si procede, invece, d’ufficio se il reato è commesso nei confronti di un minore o di un disabile, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio (basterebbe ad es. che lo stalker alle insistenze associasse una minaccia grave ex art. 612, comma 2; non a caso, infatti, la fattispecie in questione è inserita proprio come 612-bis). La previsione di procedibilità a querela desta qualche perplessità, sotto il profilo della coerenza sistematica. Non è stata disciplinata, infatti un’ipotesi di irrevocabilità della stessa successivamente all’adozione di misure coercitive a carico del querelato. In sostanza potrebbe accadere che, dopo che l’indagato abbia sofferto un periodo di custodia cautelare, il giudice non possa ulteriormente procedere per intervenuta remissione di querela, con ciò attribuendosi alla parte lesa del reato un potere che non trova riscontro nell’ordinamento penale (relativamente alle fattispecie in tema di violenza sessuale non procedibili d’ufficio è prevista l’irrevocabilità della querela) salvo il caso della violazione dell’art. 570 c.p. rapportata alla possibilità di applicare la misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare ai sensi dell’art. 282 bis c.p.p. L’esperienza giudiziaria insegna proprio come la donna, vittima privilegiata di questa tipologia di reati, sia spesso soggetta a tentativi, più o meno diretti e invasivi, da

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parte del persecutore, finalizzati alla ritrattazione della denuncia9. Prima della proposizione della querela (e quindi non nei casi in cui la procedibilità è d’ufficio10), con conseguente avvio di un iter giudiziario deleterio più per il molestato che per il molestatore, la persona offesa ha la possibilità di rivolgersi alle forze dell’ordine – le quali devono trasmettere la richiesta al Questore senza ritardo – affinché allo stalker venga rivolto un “ammonimento orale”, con invito a desistere dal comportamento tenuto. Lo strumento è senz’altro innovativo nel nostro ordinamento ed assume il carattere di una diffida, tuttavia, mentre quest’ultima è volta a prevenire la commissione del reato, esso interviene quando il reato è già integrato, ma prima della proposizione della querela11. L’ammonimento in questione mutua, peraltro, contenuti e finalità dall’avviso orale di cui all’art. 4 legge n. 1423 del 1956 ma, non richiamandolo espressamente, determina la creazione di una nuova e diversa misura di prevenzione rispetto a quella ivi prevista, non sottoposta alle medesime garanzie procedurali ed alle medesime conseguenze di aggravio in caso di trasgressione (il mancato rispetto dell’avviso orale di cui alla l. n. 1423 non comporta, infatti, alcuna conseguenza sanzionatoria)12. L’istanza deve essere compilata in maniera accurata e documentata per dimostrarne la fondatezza. Se necessario, inoltre, vengono assunte informazioni dagli organi investigativi e vengono sentite le persone informate dei fatti. Parere del C.S.M., cit. Nonostante si tratti di conclusione forse non pienamente condivisibile, sembra che l’istanza di ammonimento non possa essere presentata nei casi di procedibilità d’ufficio, stante anche la ratio della disposizione, che appare volere evitare un’interferenza – anche in ragione degli autonomi poterei istruttori conferiti al questore – tra indagini penali e procedimento amministrativo di prevenzione. BRICCHETTI - PISTORELLI, cit. 11 ANCESCHI, Il nuovo reato di atti persecutori, in http://www.personaedanno.it. 12 SPINELLI, Il D.d.l 1440: tra cura e repressione dello stalker; misure ancora insufficienti a prevenire il femminicidio, Associazione nazionale Giuristi Democratici, http://www. giuristidemocratici.it. 9

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Gli atti di minaccia o di molestia, per integrare la fattispecie di stalking, infatti, devono presentare caratteri ben precisi: 1) ripetitività della condotta; 2) idoneità a cagionare nella vittima un grave disagio psichico o a determinare giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina; 3) idoneità, in ogni caso, a pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere. In mancanza di tali elementi, ad esempio nei casi in cui la vittima abbia riportato unicamente una sensazione di profondo fastidio, ma non abbia mutato abitudini di vita né si sia sentita in alcun modo minacciata nella propria sicurezza, si rimane nell’ ambito delle molestie semplici. Fastidiose quanto si vuole, ma per fortuna / purtroppo non configurabili come “persecuzione”. Relativamente all’attività svolta dagli organi di Polizia, viene, infine, redatto un processo verbale di cui viene rilasciata copia sia alla persona che ha chiesto l’ammonimento sia alla persona ammonita, notificata con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale13. Più concretamente: nel caso in cui a seguito di un intervento o di un controllo di iniziativa un cittadino riferisca all’operatore di essere sottoposto a vessazioni che configurino lo stalking, l’agente dovrà: rendere edotto il cittadino circa le procedure relative alla denuncia e al successivo ammonimento; escuterlo a s.i.t.; redigere separata annotazione, allegando il suddetto verbale; indirizzare la vittima dello stalking verso gli appositi centri di ascolto predisposti in quasi tutte le città. Il soggetto autore dello stalking viene quindi convocato in Questura e sottoposto ad “ammonimento” da parte di un Ufficiale di P.S. che fa le veci del Questore. In questa fase possono anche essere adottati specifici provvedimenti di carattere preventivo come il sequestro di armi o munizioni legalmente in possesso dell’ammonito. 13 MODAFFARI, Il reato di “Stalking” o “Atti persecutori” ex art. 612 bis c.p., in La Previdenza, www.laprevidenza.it, 16.03.2009.

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Se, successivamente, il molestatore non muta la propria condotta nonostante tale avvertimento, la pena è aumentata (comma 3)14 e si procede d’ufficio (comma 4). Tale fase monitoria, tuttavia, presenta aspetti delicati15. Da un punto di vista criminal-preventivo, va evidenziato come un semplice intervento dell’autorità (come veniva fatto in passato con l’attivazione dello strumento ex art. 1 TULPS) in taluni casi può essere sufficiente per interrompere l’attività persecutoria, soprattutto laddove l’agente si dimostri sensibile alle conseguenze dell’inosservanza della diffida. In casi più complessi, tuttavia, tale intervento può essere latore di fattori di aggravamento, posto che un molestatore resistente e recidivante può leggere la richiesta di aiuto della vittima come una ulteriore insofferenza verso la sua condotta di progressiva oppressione e quindi come una sfida da superare aumentando la soglia di aggressività16. Nella stessa ottica, autorevole dottrina17 ha sottolineato come l’intervento repressivo risulterebbe maggiormente graduato qualora si prevedesse un meccanismo di probation (ossia di affidamento in prova) del soggetto attivo, consistente in una sospensione del processo condizionata alla sottoposizione – volontaria – dello stalker L’aggravante è stata introdotta con emendamento (n. 1.51) dal deputato della Lega Nord, On.le Luciano Dussin, secondo la ratio che la stessa “rappresenta un monito ulteriore, accettabile e coerente con l’impostazione del provvedimento e anche un messaggio molto chiaro nei confronti delle condotte violente o persecutorie nei confronti delle donne”. Resoconto stenografico della Seduta n. 123 del 29.01.2009 della Camera dei Deputati, http://leg16.camera.it. 15 Sulle criticità rilevate in merito all’ammonimento, si veda anche: Servizio studi del Senato, Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura, Disegno di legge A.S. n. 1505, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», schede di lettura, n. 114, aprile 2009, 21. 16 Parere del C.S.M., cit. 17 CADOPPI, in Guida dir., n. 30/2008, p. 12; STABILE, Nuovo reato di stalking: prove tecniche di “graduazione” dell’intervento repressivo, in Persona e Danno, http://www. personaedanno.it. 14

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ad appositi trattamenti psichiatrici o psicologici, con la prospettiva dell’estinzione del reato, in caso di positivo esito del trattamento, o di una recrudescenza delle conseguenze sanzionatorie nell’ipotesi esito negativo. Da un punto di vista squisitamente pratico, invece, il Questore è titolare in questa fase di un ampio potere discrezionale: lo stesso, infatti, assume - se necessario - informazioni dagli organi investigativi e sente le persone a conoscenza dei fatti. Ove, all’esito di tali accertamenti, ritenga fondata l’istanza, ammonisce il soggetto oralmente, redigendo relativo verbale. Tale discrezionalità ha le proprie fondamenta nella sensibilità dello stesso Questore, giacché è chiamato a valutare quali e quanti atti molesti possano ingenerare un perdurante e grave stato di ansia e di paura, quale sia, in sostanza, la soglia oltre la quale la fattispecie risulta realizzata. Nulla quaestio, invece, relativamente all’accertamento del “fondato timore per l’incolumità” propria o di soggetti terzi. Nel caso in cui, ad esempio, un soggetto resosi responsabile in precedenza di atti di violenza e in possesso di armi, segua e minacci ogni sera la sua ex moglie, non v’è dubbio che il reato si debba considerare realizzato. Si pensi, invece, alle ripetute molestie telefoniche (mediante l’invio di decine di SMS) attuate da una gracile corteggiatrice nei confronti di un uomo adulto e corpulento. Tale situazione, agli occhi delle forze dell’ordine, sarà configurabile come reato di “atti persecutori” ex art. 612-bis c.p., o no? Certo è che il legislatore ha inteso sanzionare tutti quei comportamenti generativi di uno stato di ansia in chi li subisce, quindi l’accezione è molto ampia. La perpetrazione degli atti persecutori successivamente all’ammonimento del Questore comporta l’applicazione dell’aggravante specifica prevista dall’art. 8, c. 3, d.l. 11/2009, e la perseguibilità d’ufficio del fatto. Ciò nonostante, non è chiaro se, ai fini dell’applicazione delle più gravi conseguenze sia necessaria una reiterazione di minacce o molestie oppure sia sufficiente la perpetrazione di una

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sola minaccia o molestia. In virtù della formulazione della norma, deve propendersi per la seconda soluzione, in quanto l’ammonimento è volto a far cessare definitivamente una condotta già posta in essere, realizzando la fattispecie18. Inoltre, non viene precisato se la condotta debba riguardare la medesima persona vittima delle condotte che avevano comportato l’adozione dell’ammonimento ovvero una nuova e diversa vittima19. L’ammonimento in questione costituisce un atto facoltativo e non obbligatorio, sicché si pone il problema dell’applicabilità dell’aggravante e della perseguibilità d’ufficio nel caso in cui l’ammonimento sia stato richiesto dalla persona offesa interessata ma non disposto dal Questore. Lo stesso dilemma ricorre in merito agli atti persecutori compiuti nel corso dell’iter amministrativo intercorrente dalla richiesta di ammonimento fino alla sua concreta esecuzione. Secondo il disposto dell’art. 8, D.l. 11/2009, le conseguenze penali e processuali previste dall’art. 8, c. 3, parrebbero applicabili unicamente a seguito dell’intervenuto ammonimento20. Infine, va evidenziato come gli Organi Giudicanti, prima di comminare l’eventuale aggravante ex comma 3, debbano porre molta attenzione alla fondatezza dei presupposti in base ai quali l’ammonimento viene ab origine comminato. Qualora questo venga emesso con superficialità e senza porre la dovuta attenzione alla natura persecutoria degli atti perpetrati, le conseguenze negative in termini di pena sono ovviamente notevoli. Non è possibile, in sostanza lasciare che l’atto amministrativo diventi un presupposto ex sé per l’aumento della pena senza che venga accertato che il fatto sia stato effettivamente commesso in precedenza. Peraltro, come evidenziato da ANCESCHI, cit. CIABATTONI, Il nuovo delitto di “atti persecutori” (il c.d Stalking) e prime applicazioni giurisprudenziali, (Tribunale di Bari, sezione Riesame, ordinanza 6 aprile 2009 n. 347), in Il Diritto Amministrativo, http://www.ildirittoamministrativo.it. 20 ANCESCHI, cit. 18 19

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alcuni21, non è specificamente disciplinato nell’art. 8 alcun possibile rimedio esperibile dal destinatario del provvedimento. Se dunque, in via generale, lo stesso sembra ricorribile dinanzi al giudice amministrativo giacché adottato attraverso un provvedimento dell’autorità amministrativa, deve evidenziarsi come sia invece la magistratura penale chiamata a valutarne la legittimità ai fini del riconoscimento dell’aggravante. All’indomani dell’entrata in vigore della normativa in commento sono fioccati i primi ammonimenti e le prime denunce in tutt’Italia con la seguente scansione temporale: il 16 marzo a Firenze; il 20 marzo ad Avellino, Catania e Matera; il 24 marzo a Teramo; il 26 marzo a Modena; il 2 aprile a Piacenza; il 7 aprile a Savona; il 23 aprile a Benevento; il 14 maggio a Reggio Emilia; il 4 agosto ad Asti; il 21 luglio a Bergamo. Sono decine le denunce che vengono sporte ogni settimana a Genova, ma la metà viene archiviata22, mentre la provincia di Napoli appare più rapida nella risposta al fenomeno, giacché il il 15 giugno è stato emesso il ventiduesimo ammonimento. Anche in Capitanata, si sono registrate, dopo un mese e mezzo dall’entrata in vigore della normativa, oltre una decina di denunce, altrettante richieste di “ammonimento verbale” ed una prima condanna a 7 mesi di carcere, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, nei confronti di un ex giovane fidanzato, reo di essersi avvicinato, in modo intimidatorio, alla sua “ex-ragazza”, che aveva già in passato ripetutamente “troncato” la loro relazione sentimentale (il processo si è celebrato con rito abbreviato, così come richiesto dal Pubblico Ministero, ed il Giudice Monocratico del Tribunale di Foggia ha inflitto la sopra indicata condanna, valutando l’attenuante dell’adolescenza difficile vissuta dal giovane persecutore). In Toscana, dall’entrata in vigore della legge fino al mese di giugno sono stati PISTORELLI, cit. FORLEO, Stalking-mania, metà denunce vengono archiviate, in Il Secolo XIX, http://ilsecoloxix.ilsole24ore.com, 28.07.2009. 21 22

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segnalati alle questure quasi 40 casi, trattandosi della Regione più colpita dal fenomeno (38%), seguita da Basilicata, Emilia Romagna, Calabria e Campania (22%). Tali dati smentiscono quanto affermato dall’Associazione Psicologi di Puglia, secondo la quale il fenomeno troverebbe terreno fertile nel Mezzogiorno di Italia a causa del retaggio culturale relativo alla concezione del legame affettivo, che spinge il maschio a considerare l’abbandono come una vera e propria “sconfitta sociale” alla quale far fronte mettendo in atto una serie di comportamenti ritorsivi nei confronti della ex partner, come forma di risarcimento del “danno di immagine” subito. Oggi, analizzando tali dati, possiamo tracciare un primo - parziale - bilancio della nuova legge. In tutti i primi casi segnalati i molestatori sono stati uomini tra i 35 e i 50 anni e le vittime ex mogli o ex fidanzate. Solo in un caso, registrato a Modena, la stalker era una donna e molestava la nuova compagna del suo ex marito. Tutti i soggetti sono di nazionalità italiana tranne nel caso della vittima del fiorentino, un’ecuadoregna, e dello stalker di Reggio Emilia, un extracomunitario residente in Italia per motivi di lavoro. Questo non fa che avvalorare quanto sostenuto in questa sede. Le questure peccano forse di eccessiva cautela, per non eccedere in superficialità, e lo stereotipo secondo cui lo stalker difficilmente può essere una donna domina le scene. Nemmeno una delle segnalazioni riportate dagli organi di stampa riguarda molestie perpetrate da corteggiatori ai danni di donne “oggetto del desiderio” con le quali non si è mai avuto alcun tipo di rapporto precedentemente. Scarsissimi i provvedimenti emessi a carico di donne stalker.

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3. Modello esemplificativo di richiesta Per applicare rapidamente la normativa numerose questure hanno diramato circolari esplicative23 e creato modelli di richiesta di ammonimento con alcune linee guida24. 1 - è necessario che la narrazione dei fatti sia scritta in maniera chiara e con una successione logica degli eventi, mettendo in risalto le eventuali relazioni coniugali, o affettive in genere, che sono intercorse con lo stalker; 2 - è importante citare eventuali testimoni che possano riferire in merito ai fatti accaduti, su richiesta dell’Autorità di P.S. in caso dell’ammonimento e poi dinanzi al giudice se si decide di sporgere querela; 3 - è importante documentare lo stato d’ansia e paura (con un certificato medico rilasciato dal pronto soccorso di un ospedale, al quale si può ricorrere in seguito ad uno stato ansioso derivato dalla paura determinata da un incontro sgradevole con lo stalker)25; 23 Si veda, ad es.: Comune di Vietri di Potenza, Comando di Polizia Locale, D.L. 23 febbraio 2009, numero 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2009 - modus operandi in caso di accertamento del reato di Stalking, in http://www.comune.vietridipotenza.pz.it. 24 Le stesse sono state delineate da SALVADORI, L’ammonimento del questore, come richiederlo, in Mente Sociale, www.mentesociale.it. 25 Anche se la persecuzione è iniziata da poco, chi ne è vittima tende a sviluppare stati d’ansia fino a seri sintomi di DPTS - Disturbo Post Traumatico da Stress. Possono risentirne tre categorie di persone: - primari, vittime dirette che hanno subito personalmente l’evento traumatico; - secondari, testimoni diretti dell’evento, o i parenti delle vittime primarie (ad esempio, nel caso di un lutto); - terziari, personale di soccorso (volontario o professionale) che si trova ad operare con le vittime primarie o secondarie. I principali disturbi sono: - Flashback, un vissuto intrusivo dell’evento che si propone alla coscienza, “ripetendo” il ricordo dell’evento; - Numbing, uno stato di coscienza simile allo stordimento ed alla confusione; - Evitamento, la tendenza ad evitare tutto ciò che ricordi in qualche modo, o che sia riconducibile, all’esperienza traumatica (anche indirettamente o solo simbolicamente); - Incubi, che possono far rivivere l’esperienza traumatica durante il sonno, in maniera molto vivida; - Hyperarousal, insonnia, irritabilità, ansia, aggressività e tensione generalizzate.

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4 - è necessario allegare alla richiesta tutta la documentazione di cui si è in possesso (certificati medici, lettere, copia di s.m.s., etc.), che sia idonea a documentare l’attività di stalking e le sue conseguenze sul piano psicofisico; 5 - Per procedere all’ammonimento non devono essere stati perpetrati dei reati, connessi con l’art. 612 bis c.p., che siano procedibili d’ufficio. La narrazione dinanzi ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria di reati procedibili d’ufficio, infatti, comporterebbe automaticamente la denuncia nei confronti dello stalker, indipendentemente dalla volontà dell’esponente. Ad es. comportano la procedibilità d’ufficio, ove connessi con l’art. 612-bis c.p., i seguenti reati: -

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Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) Ricevere in maniera petulante telefonate e messaggi telefonici. Violenza privata (art. 610 c.p.) Essere costretti a fare, tollerare od omettere qualche cosa. E’ questo il caso dello stalker che impedisce alla vittima di uscire od entrare in garage ostacolando la manovra con la sua autovettura, oppure che costringe la vittima a fermarsi mentre sta camminando per strada. Minaccia (art. 612 c. 2 c.p.) È il caso delle minacce perpetrate in forma grave previste dall’art. 612 c. 2 c.p., quindi minacce di morte oppure perpetrate con armi, da persona travisata, con scritto anonimo, in maniera simbolica, da più persone riunite o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Danneggiamento (art. 635 c. 2 n. 1 e n. 3) È il caso del danneggiamento perpetrato con violenza alla persona o con minaccia (n. 1), oppure su cose esposte alla pubblica fede (n. 3), quale può essere il danneggiamento dell’auto lasciata parcheggiata lungo la pubblica via.

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AL SIGNOR QUESTORE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a il _________ a _______________ e residente a ________________ ___ alla Via _________________________________________ tel. __________________________, non avendo ancora sporto querela per i fatti di seguito narrati, CHIEDE che la S.V. proceda alla completa identificazione ed all’ammonimento ex art. 8 del D.l. n. 11/2009 nei confronti del Sig. _____________ ______________________ il quale, con le proprie reiterate condotte di stalking qui di seguito narrate, ha costretto il/la sottoscritto/a a modificare radicalmente le proprie consuete abitudini di vita, ingenerando il fondato timore per l’incolumità personale e causando, per tali motivi, un perdurante e grave stato di ansia e di paura. Narrazione dei fatti: ______________________________________________________ ______________________________________________________ Il/La sottoscritto/a, in ragione dei fatti innanzi esposti, ribadisce la propria volontà affinché la S.V. proceda all’ammonimento nei confronti del Sig. ___________________________________, significando che nei confronti del medesimo si riserva la facoltà di sporgere querela nei previsti termini di legge. (Luogo e data) Il/La richiedente ________________________

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Proposta di riforma della professione forense Il punto di vista di un giovane avvocato di Giancarlo De Cata* La proposta di riforma della professione forense, contenuta nel testo adottato dal Comitato ristretto costituito presso la commissione Giustizia del Senato in data 14 luglio 2009 e recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, è volta a disciplinare la professione, gli albi, gli organi e le loro funzioni, il tirocinio professionale, il procedimento disciplinare e recepisce, pressoché interamente, le disposizioni previste nel DDL “Mugnai” nel quale, a sua volta, era stata trasposta la proposta del Consiglio Nazionale Forense. Sebbene l’iter del testo in questione non si sia ancora concluso ed il numero degli emendamenti sia già imponente, le riflessioni concernenti il contenuto del progetto, provenienti dagli operatori del diritto, così come dai settori solo appena sfiorati da esso, hanno cadenza pressoché quotidiana e sono già numerose ed autorevoli. Tra tutte, lo spunto decisivo per offrire un modesto contributo al già magmatico flusso di opinioni e pareri, mi è stato offerto da un recentissimo intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, con la segnalazione n. 41 del 21 settembre 2009, ha sollevato una serie di perplessità in merito che, per l’autorevolezza della fonte e per l’abbondanza degli argomenti, non possono non essere oggetto di alcune brevi osservazioni. In realtà, poiché il testo della riforma non può ancora considerarsi definitivo, sarebbe complesso, oltre che poco interessante e vaga*Avvocato del Foro di Brindisi.

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mente presuntuoso, tentare di analizzarne tecnicamente ed in modo compiuto ogni singola parte. Lo sforzo, tra l’altro, potrebbe risultare del tutto inutile ove si ponga mente al fatto che oggetto dell’attenzione è una proposta di riforma e non una legge dello Stato. È pur vero però che, sebbene la completezza e l’esaustività non siano l’obiettivo del presente intervento, l’esposizione, pur succinta, di una prospettiva che tenga conto delle argomentazioni di coloro che, avendola intrapresa da poco, auspicano di esercitare la professione forense per tutta la vita, potrebbe essere utile per una migliore valutazione del progetto di riforma. È stato l’intervento dell’Autorità Garante, dicevo, ad offrire a chi scrive terreno fertile per delle considerazioni concernenti, in particolare, alcuni aspetti del progetto di riforma in questione. Nel proprio intervento, l’Autorità esprime disappunto per tutte quelle disposizioni che dovrebbero disciplinare l’estensione delle esclusive, le nuove modalità di accesso alla professione, la disciplina delle tariffe, delle incompatibilità e delle pubblicità, nonché l’attribuzione di una potestà regolamentare in capo al CNF. I primi due argomenti sono quelli sui quali mi preme soffermarmi: estensione delle “materie esclusive” e nuove modalità d’accesso alla professione. Intanto, la proposta in esame amplia in modo importante il novero delle attività riservate agli avvocati, novero costituito a tutt’oggi dalle attività necessarie ad assicurare il diritto costituzionale alla difesa giudiziale del cittadino, ossia la difesa, l’assistenza e la rappresentanza in giudizio. Le materie che dovrebbero (o potrebbero) aggiungersi a quelle appena elencate sarebbero le seguenti: assistenza, rappresentanza e difesa “nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti, e ad ogni altra amministrazione pubblica e nei procedimenti di conciliazione e mediazione”; assistenza, rappresentanza e difesa, salve le specifiche competenze di

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altri professionisti, in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare; attività, svolta professionalmente, di “consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le specifiche competenze di altri professionisti espressamente individuati”. Ora, a dire dell’Autorità Garante, simili previsioni sarebbero foriere di distorsioni della concorrenza in quanto riserverebbero la possibilità di operare nei relativi mercati solo a determinate categorie di soggetti, prevedendo dunque una sorta di “scudo normativo” che difenderebbe questi ultimi da possibili intrusioni esterne. Senza contare, poi, come detta restrizione comporterebbe l’attenuarsi degli stimoli al miglioramento della prestazione aggravando i costi per gli utenti. Ancora, una simile restrizione striderebbe con il principio secondo il quale l’attribuzione di esclusive dovrebbe rispondere alle esigenze della società e non dei singoli ordini, la qual cosa non si verificherebbe nella fattispecie concreta, posto che l’iscrizione all’Albo non garantisce la conoscenza di tutte le nozioni rilevanti negli ambiti nei quali si vorrebbe imporre l’esclusiva. Ed invero, la realtà rappresenterebbe un gran numero di professionisti che, pur non essendo iscritti all’Albo, fornirebbero lo stesso servizio di un legale, secondo uno standard definito accettabile. Saremmo di fronte, in definitiva, ad una vera e propria limitazione della libertà economica con gravi ripercussioni sulla concorrenza, la qualità del servizio offerto ed i costi dello stesso. Ora, non tutte le osservazioni appena elencate appaiono, a parere di chi scrive, condivisibili. Non lo sono nella misura in cui non tengono in debito conto la circostanza per la quale, prima ancora degli “scudi normativi” per le attività esclusive dei legali, dovrebbe forse essere affrontato e possibilmente risolto, con reale e maggiore urgenza, il problema della tutela inscalfibile prevista per altre categorie di professionisti che, di Quaderni

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fatto, assumono le vesti di vere e proprie “caste”; non lo sono nella misura in cui, nella giungla selvaggia delle aule dei tribunali, difficilmente la “legge economica” applicabile potrebbe essere quella dell’aumento dei costi a fronte della diminuzione della qualità della prestazione e dell’aumento spropositato del numero degli avvocati, e ciò anche nell’ipotesi di aumento delle materie esclusive riservate agli avvocati stessi; non lo sono, soprattutto, nella misura in cui non tengono conto che, se è vero che l’iscrizione all’albo non garantisce la padronanza delle competenze atte ad affrontare, meglio d’altri professionisti, determinate questioni, vero è pure che la deriva, per così dire, “liberista”, cui la riforma vorrebbe porre rimedio, da un lato, avrebbe il solo risultato di ulteriormente svilire la già bistrattata categoria e, dall’altro, dovrebbe, a questo punto, “aprire” agli avvocati la possibilità di rivendicare il potere di porre in essere atti ed attività, col diritto connesse, ma riservate oggi esclusivamente a categorie diverse, numericamente esigue, economicamente esigenti e non sempre irreprensibili sotto il profilo delle competenze tecniche. Vale a dire che se delle distorsioni di carattere concorrenziale fossero ravvisabili nel caso in cui la riforma diventasse legge, le stesse distorsioni, con caratteri ancora più marcati, dovrebbero essere risolte anche per altre categorie di professionisti per le quali l’esclusiva delle materie è reale, assumendo i caratteri del vero e proprio “monopolio”, stante pure la ristretta cerchia dei soggetti abilitati. Ciò detto, dunque, non credo possa ravvisarsi alcuna svolta epocale in un possibile ampliamento delle “attività riservate”, né tanto meno una inaccettabile violazione delle regole della concorrenza. Molto più verosimilmente, vi scorgo solo la possibilità di attribuire, a chi dovrebbe presumibilmente saper maneggiare gli strumenti del diritto, materie che dal diritto traggono la loro matrice e che di diritto sono ontologicamente composte. Nel contemperamento degli interessi, è della urgente esigenza di competenza tecnica che si dovrebbe tenere primariamente conto e

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non dell’applicazione di principi economici trasposti, sic et simpliciter, nella realtà forense. Anche relativamente alla seconda questione, quella relativa alle nuove modalità di accesso alla professione, quanto sostenuto dall’Autorità Garante non mi trova pienamente concorde. Ad onor del vero, su questo tema, devo pure ammettere come, nelle vesti di giovane avvocato, l’argomento in oggetto tocchi i miei interessi molto più da vicino di altri. Tuttavia, pur nello sforzo dell’obiettività, non riesco a convincermi della bontà delle argomentazioni che l’Autorità Garante ha proposto al fine di esprimere le proprie perplessità in merito. Mi pare che le critiche giunte alla proposta di riforma provengano da chi non ha mai conosciuto l’“inferno” delle “tre giornate” durante le quali si snoda l’esame di stato o la frustrazione di udienze affollate da giovani giuristi quanto mai disinteressati. Molto brevemente, i punti più interessanti relativi alle nuove misure di accesso alla professione sono quelli che contemplerebbero il superamento di un test d’ingresso quale requisito per l’iscrizione al registro dei praticanti; la qual cosa, a dire dell’Autorità, costituirebbe solo un ulteriore ed inutile ostacolo per chi volesse svolgere l’attività forense. Ancora, il periodo di pratica dovrebbe essere svolto presso lo studio di un avvocato con almeno 5 anni di anzianità ed ogni avvocato non potrebbe avvalersi della collaborazione di più di due praticanti. Tali previsioni, assieme a quella che dovrebbe prevedere l’incompatibilità del tirocinio con altre attività – quali impieghi pubblici o privati o l’esercizio dell’attività d’impresa – od a quella che limita l’ambito di attività professionale del praticante, sarebbero, a dire dell’Autorità, notevolmente peggiorative dello status del tirocinante. In realtà, ad una più attenta analisi, ben lungi dal complicarne la vita, dette disposizioni appaiono semmai migliorative della posizione dei tirocinanti giunti alla soglia dell’esame di stato e dei giovani avvocati che detta soglia da poco hanno varcato. Quaderni

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Anche in tal caso, la ragione di una simile convinzione va fondamentalmente rinvenuta nel fatto per cui, nell’ambito di un generale contemperamento delle esigenze e degli interessi in gioco, molto più rilevante degli ostacoli che la proposta di riforma porrebbe sulla strada del conseguimento del titolo, appare la necessità di fare in modo che all’abilitazione giungano giovani realmente preparati e convinti di potere e di volere svolgere l’attività per la quale hanno svolto il tirocinio. Nella stessa ottica, rientra la previsione di un numero massimo di praticanti per ogni studio legale. Il numero di due praticanti potrebbe, certo, essere aumentato, ma ciò su cui deve appuntarsi l’attenzione è altro: l’esperienza quotidiana mi ha, infatti, suggerito come un numero eccessivo di praticanti per studio legale spesso costituisca un inutile spreco di risorse patrimoniali e non e, di più, risulti in numerosi casi nocivo per la preparazione ed il percorso di coloro che credono realmente in quello che fanno e che vorrebbero continuare a fare in futuro. È sempre l’esperienza che ho vissuto giorno per giorno nelle vesti di praticante, poi, a suggerirmi che l’obbligo di svolgere il patrocinio presso un avvocato con alle spalle l’esperienza sufficiente a trasmettere le nozioni necessarie, è un obbligo al quale non ci si può sottrarre, ove s’intenda risollevare sotto il profilo tecnico e culturale la categoria. Tali risultati, però, possono essere avvicinati solo con una più attenta selezione degli operatori e non certamente attraverso l’allargamento smisurato delle “maglie” della selezione. La più rigida selezione nel percorso di acquisizione del titolo è, senz’altro, uno degli strumenti più efficaci per scongiurare l’aumento del numero di avvocati privi delle competenze e dell’entusiasmo necessari a dare nuova linfa e vigore ad un settore che ha perso e continua a perdere credibilità e prestigio, anche a causa del numero elevato degli “operatori” e di quello, forse esiguo, degli “operatori competenti”.

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In questa chiave, pur nella convinzione che possa e debba essere senz’altro migliorato in certi suoi aspetti, ritengo che il progetto di riforma sia, in alcuni punti, il frutto di una visione della realtà forense e dei problemi che l’affliggono assolutamente verosimile e che, in tal senso, interpreti correttamente le istanze degli operatori. Ciò, si ripete, senza negare in assoluto la possibilità di una limitazione della concorrenza. Tale limitazione, peraltro, ove non assuma contorni illegittimi, sarebbe del tutto accettabile nell’ambito di un giudizio complessivo che ritenesse come predominanti, rispetto a pure logiche di mercato, gli interessi relativi al decoro della categoria, al suo prestigio e, soprattutto, al livello medio delle competenze tecniche.

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Riforma dell’Ordinamento Professionale Forense corredato degli emendamenti ed allegati

RIFORMA DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE

Corredato degli emendamenti ed allegati presentati presso la (agg. al 23 settembre 2009) Commissione Giustizia del Senato (agg. al 23/9/2009) presentati presso la Commissione Giustizia del Senato

TESTO BASE

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO ed emendamenti proposti dai Senatori ( in grassetto) NUOVA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE

TITOLO I

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Art. 1

(Disciplina dell'ordinamento forense)

(Disciplina dell'ordinamento forense)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina in modo autonomo la professione di avvocato e le norme in essa contenute hanno carattere di specialità.

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina la professione di avvocato e le norme in essa contenute hanno carattere di specialità. 1.1.Della Monica sopprimere “e le norme in essa contenute hanno carattere di specialità” 1.2 Della Monica inserire il comma 1bis. “L’ordinamento forense è strumento per garantire la difesa dei diritti e degli interessi legittimi e la consulenza ed assistenza nella interpretazione e nella attuazione dei diritti”

2. In considerazione della specificità e rilevanza della funzione difensiva, l'ordinamento forense: a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato onde garantire la tutela degli interessi generali sui quali essa incide; b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, favorendo la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica,sociale ed economica del Paese, al fine di garantire in ogni sede la massima tutela dei diritti, delle

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2. Identico 1.3 Caruso al comma 2 sostituire le parole “In considerazione della specificità e rilevanza della funzione difensiva” con “L’ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela è proposta:” 1.4 Della Monica al comma 2 sostituire dopo le parole “ di avvocato” inserire le seguenti: e, nell’interesse

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libertà e della dignità della persona e dare attuazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti”

c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

al comma 2 sostituire la parola generali” con le seguenti “ individuali e collettivi”

d) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

1.5 Caruso

1.6 Caruso,

“b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona”. 1.7 Caruso, Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: “favorendo la partecipazione dell’avvocatura all’organizzazione politica, sociale ed economica del Paese;”. 1.8 Caruso, Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: “favorendo correttezza dei comportamenti e qualità delle prestazioni professionali» con le seguenti: «sancendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l’efficacia della prestazione professionale”.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF prevista dalla presente legge, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di parere dei consigli dell'ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali individuate dal Congresso nazionale forense di cui all'articolo 37, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e, in quanto costituito, l'organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF prevista dalla presente legge, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di parere dei consigli dell'ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali individuate dal Congresso nazionale forense di cui all'articolo 36, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e, in quanto costituito, l'organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense. 1.10 Della Monica, Sostituire il comma 3 con il seguente: “3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Ministero della Giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà

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di proposta del CNF prevista dalla presente legge è esercitata previa richiesta di parere dei consigli dell’ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali individuate dal Congresso nazionale forense di cui all’articolo 36, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e l’organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense”. Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: “lo schema di” inserire le seguenti: “proposta di”. Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: “regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF)” con le seguenti: “regolamenti adottati dal Ministero della Giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense (CNF)”. 1.11 Centaro, Sostituire il comma 3 con il seguente: “3. L’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti emanati dal Ministero della Giustizia, sentito il consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di pareri dei consigli dell’ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, individuate come tali del congresso nazionale forense di cui all’articolo 36, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e, in quanto costituito, l’organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense”. 1.12 Centaro, Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: “All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti emanati dal Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (CNF)” 4. Al fine della consultazione di cui al comma precedente il CNF trasmette ai soggetti ivi indicati lo schema di regolamento, fissando un termine per l'invio dei pareri non inferiore a trenta giorni.

4. Al fine della consultazione di cui al comma 3 il CNF trasmette ai soggetti ivi indicati lo schema di regolamento, fissando un termine per l'invio dei pareri non inferiore a trenta giorni.

5. Scaduto il termine di cui al comma

5. Scaduto il termine di cui al comma 4 il CNF

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precedente il CNF raccoglie il parere di una commissione composta da un delegato per ogni regione designato dagli ordini circondariali della stessa e da un delegato di ciascuno degli altri soggetti di cui al comma quinto.

raccoglie il parere di una commissione composta da un delegato per ogni regione designato dagli ordini circondariali della stessa e da un delegato di ciascuno degli altri soggetti di cui al comma 3.

6. Tale commissione viene costituita entro sessanta giorni dall'elezione del CNF e dura in carica quanto il CNF.

6. Identico 1.9 Caruso, Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti: “3. All’attuale della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministero della Giustizia ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, Il CNF esprime i pareri di cui sopra entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell’ordine territoriale e le associazioni forensi che risultino siano costituite da almeno un anno e che risultino maggiormente rappresentative. I regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate e dei pareri di cui sopra, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, parere delle Commissioni parlamentari competenti. 3-bis. Decorsi i termini per l’espressione dei pareri di cui al comma 3, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministero della Giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva. 3-ter. Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca le disposizioni riguardanti il tirocinio, l’esame di Sato e l’accesso alla professione forense (modificare in sede di coordinamento $oe). 3-quater. Entro due anni dalla data della loro entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al comma 3. Si applica la medesima procedura prevista al predetto comma 3 e ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater”.

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Art. 2

Art. 2

(Disciplina della professione di avvocato)

(Disciplina della professione di avvocato)

1. L'avvocato è un libero professionista che opera con attività abituale e prevalente in piena libertà, autonomia e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in attuazione dei princìpi di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione, e dell'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

1. L'avvocato è un libero professionista che opera con attività abituale e prevalente in piena libertà, autonomia e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in attuazione dei princìpi della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 2.1 Caruso, Sostituire il comma 1 con il seguente: “1. L’avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge in via abituale e prevalente le attività di cui ai commi 5, 6 e 7”. 2.2 Della Monica, Al comma 1, sopprimere le parole: “con attività abituale e prevalente”.

2. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.

2. Identico 2.3 Caruso, Sopprimere il comma 2. 2.4 Caruso, Sostituire il comma 2 con il seguente: “2. L’avvocato, nell’esercizio della giurisdizione, è soggetto necessario per la affettiva tutela e per l’affermazione dei diritti e degli interessi della persona in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, nella Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla Carte dei Diritti fondamentali dell’unione europea”. 2.5 Della Monica, Dopo il comma 2 inserire il seguente: “2-bis. L’iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l’estensione delle tutele previste dagli articoli 16 e 28 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostengo della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero della Giustizia, su proposta del Ministero delle pari opportunità e sentito il consiglio Nazionale

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Forense che si esprime nelle forme di cui all’articolo 1, commi 3,4 e 5”.

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per1'esercizio della professione di avvocato. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica; per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 20.

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 45. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica; per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 20. 2.6 Della Monica, Al comma 3, dopo le parole: “ coloreo che hanno superato l’esame di stato di cui all’articolo 45” inserire: “ salvo le eccezioni previste dalla legge”.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, l'ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge.

4. Identico

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito: l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione.

5. Identico 2.7 Poli Bortone Sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Sono attività esclusive dell’avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa dei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l’assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione”. 2.8 Caruso, Al comma 5, sostituire le parole: “in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito” con le seguenti: “fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge”. Conseguentemente sopprimere le parole: “salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l’assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione”. 2.9 Centaro, Al comma 5, sopprimere le parole: “nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione”.

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2.10 Centaro, Al comma 5, sopprimere le parole; “e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione”. 2.11 Allegrini Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e salvi i giudizi e i procedimenti in cui la legge non prescrive l’obbligatorietà della difesa tecnica da parte dell’Avvocato”. 6. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare.

6. Identico 2.12 Centaro Al comma 6 sopprimere le parole: “e la difesa”, “amministrativa” e “e disciplinare”. 2.13 Poli Bortone Al comma 6, “amministrativa”.

7. E' riservata, altresì, agli avvocati in quanto soggetti necessari ed insostituibili per assicurare ai cittadini una tutela dei diritti competente e qualificata, l'attività svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori del diritto.

sopprimere

la

parola:

7. Identico 2.14 Poli Bortone Sopprimere il comma 7. 2.15 Allegrini Sopprimere il comma 7. 2.16 Centaro, Sopprimere il comma 7. 2.17 Caruso, Sopprimere il comma 7. 2.18 Caruso, Sostituire il comma 7 con il seguente: “7. Fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori, è altresì riservata, agli avvocati e, esclusivamente in vantaggio dei soggetti dei quali sono dipendenti o per i quali svolgono attività in via esclusiva, ai giuristi d’impresa, l’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale”. 2.19 Caruso Al comma 7 dopo le parole: “svolte professionalmente” inserire le seguenti: “nei confronti del pubblico” e dopo le parole “ assistenza stragiudiziale” inserire le seguenti: “ad eccezione delle procedure di conciliazione

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ed arbitrato”. 8. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale.

8. Identico

9. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

9. Identico

10. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quando non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato, ai sensi dell'articolo 498 del codice penale e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, ai sensi dell'articolo 348 dello stesso codice.

10. Identico

“L’iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l’estensione delle tutele previste dagli artt. 16 e 28 del T.U. 26 marzo 2001 n. 151, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero della Giustizia su proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, sentito il Consiglio Nazionale Forense che si esprimerà nelle forme di cui al precedente art. 1 commi 3, 4 e 5.”

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: “oltre che con l’irrogazione di sanzioni disciplinari”.

2.20 Caruso Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Spetta altresì agli avvocati dello Stato e a tutti coloro che ne hanno o ne avevano diritto in conseguenza dell’attività svolta in altre Nazioni”.

2.21 Centaro; Al comma 10 sostituire la parola: “punito” con la seguente: “punita” e la parola: “ costituiscano” con la seguente: “costituisca”. 2.22 D’Alia

Art. 3

Art. 3

(Doveri e deontologia)

(Doveri e deontologia)

1. L'avvocato è tenuto a rispettare le leggi e il codice deontologico a, tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. È dovere dell'avvocato adempiere agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.

1. L'avvocato è tenuto a rispettare, oltre le leggi, il codice deontologico a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. 3.1 Caruso, Sostituire il comma 1 con il seguente: “1. L’avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L’esercizio dell’attività dell’avvocato deve essere fondato sull’autonomia tecnica e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio

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intellettuale”. 3.2 Della Monica Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “E’ dovere dell’avvocato adempiere agli obblighi della difesa d’ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti”. 2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

2. Identico. 3.3 Della Monica, Sostituire il comma 2 con il seguente: “2. La professione forense deve essere esercitata, sia in forma individuale, sia in forma collettiva, con indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà decoro, discrezione, riservatezza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. 3.4 D’Alia Al comma 2, sostituire le parole: “decoro e diligenza” con le seguenti: “decoro, diligenza e competenza”.

3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere esercitata per la prevalente tutela dell'interesse del cliente. Le norme di cui al presente comma sono aggiornate periodicamente e realizzano i princìpi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi, nel rispetto del diritto comunitario, da attuare tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni italiane.

3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere esercitata per la prevalente tutela dell'interesse del cliente. Le norme di cui al presente comma sono aggiornate periodicamente e realizzano i princìpi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi. 3.5 Caruso Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti: “3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte, con la finalità di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Il CNF emana le norme di cui sopra entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Ordini forensi circondariali. Il CNF ha facoltà di periodicamente aggiornare le norme. 4. Le norme deontologiche di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi

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accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministero della Giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le stesse entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica”. 3.6 Della Monica, Sostituire il comma 3 con il seguente: “3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono approvate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali, e promulgate con decreto del Ministero della Giustizia con la finalità di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione che deve essere esercitata per la prevalente tutela dell’interesse del cliente. Le norme di cui al presente comma sono aggiornate ogni quattro anni e realizzano i principi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi”. 3.7 D’Alia Al comma 3, dopo le parole: “con la finalità di tutelare” inserire la seguente: “anche”. 3.8 Casson, Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: “periodicamente” con le seguenti “ogni quattro anni”. 4. Il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Identico.

Art. 4

Art. 4

(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari)

(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità solidale e illimitata dei soci, tutti necessariamente iscritti all'albo. Lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui l'incarico sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. L' appartenenza a un'associazione o a una società non pregiudica l'autonomia o l'indipendenza

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1. Identico. 4.2 Caruso, Centaro Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale». 4.3 Caruso, Centaro Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i

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intellettuale o di giudizio degli associati e dei soci. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili. 2. E vietata la costituzione di società di capitali che abbiano nel proprio oggetto l'esecuzione delle prestazioni indicate nell' articolo 2. 3. Le associazioni e le società di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense, altri professionisti iscritti in albi appartenenti a categorie individuate dal CNF con regolamento. 4. Le società o associazioni multidiscisplinari possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all'albo. Solo gli iscritti nell'albo degli avvocati e i praticanti avvocati nel periodo di abilitazione al patrocinio, nei limiti della loro competenza, possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate, indicate nell'articolo 2. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali. 5. L'associato e il socio possono far parte di una sola associazione o società.

seguenti: «La partecipazione ad un’associazione o ad una società di professionisti non può pregiudicare l’autonomia la libertà e l’indipendenza intellettuale o di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario». 2. Identico. 3. Identico.

4. Identico.

5. Ciascun avvocato può far parte di una sola associazione o società. 4.4 D’Alia Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Ciascun avvocato può far parte di una sola associazione o società e non può esercitare la professione in via esclusiva e personale». 4.5 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Dopo il comma 5 inserire i seguenti: «5-bis. Gli avvocati facenti parte, a qualunque titolo, di una associazione o società sono soggetti al controllo disciplinare del loro ordine. 5-ter. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società».

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6. Identico. 6. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. I soci e gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. 7 . Alle società multidisciplinari si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano le società tra avvocati indicate nel comma 1.

8. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali. 9. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

7. Identico. 4.6 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 7, dopo la parola: «comma» aggiungere la seguente «4». 8. Identico. 9. Identico.

10. Identico.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato dal CNF al fine di adeguare le suindicate norme del codice civile alle previsioni della presente legge ed alle specificità della professione forense. 11. Il socio o l'associato deve essere escluso se cancellato dall'albo con provvedimento definitivo o sospeso con provvedimento disciplinare definitivo non inferiore ad un anno e può essere escluso secondo quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

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11. Identico. 4.1 Caruso, Centaro Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 4. – 1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale. La partecipazione ad un’associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l’autonomia la libertà e l’indipendenza intellettuale o di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

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2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili. Gli associati e i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi. 3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all’albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia ai sensi dell’articolo 1 commi 3 e seguenti, e la professione forense può essere altresì esercitata da avvocato associato o che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 1. 4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all’albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell’associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L’attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali. 5. L’avvocato può essere associato ad una sola associazione o società. 6. – Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l’esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all’albo. 7. La costituzione di società di capitali che indicano l’esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata.

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8. Si applicano in caso di violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 2. 9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. 10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 e seguenti del codice civile. 11. Il socio o l’associato è escluso se cancellato o sospeso dall’albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall’articolo 2286 del codice civile. 12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali».

Art. 5

Art. 5

(Segreto professionale)

(Segreto professionale)

1. L'avvocato è tenuto, nei confronti della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

1. Identico

5.1 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L’avvocato è tenuto nell’interesse del cliente alla rigorosa osservanza del segreto professionale nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e, comunque, alla discrezione».

5.2

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Caruso, Centaro Al comma 1 sostituire le parole: «nei confronti della parte assistita alla rigorosa osservanza del segreto professionale» con le seguenti: «all’osservanza del segreto professionale sui fatti e le circostanze apprese».

2. L'avvocato è altresì tenuto all'osservanza del massimo riserbo in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

2. Identico

5.3 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L’avvocato è inoltre tenuto all’osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera».

5.4 Caruso, Centaro Al comma 2 sostituire la parola: «altresì» con le seguenti: «in ogni caso».

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi e a far osservare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

3. Identico

5.5 Caruso, Centaro Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei collaboratori e dei dipendenti dell’avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta. L’avvocato è tenuto a far osservare gli obblighi di segretezza e di riserbo come sopra previsti».

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4. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvo quanto disposto nel codice di procedura penale.

4. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

5.6 D’Alia Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. L’avvocato non può comunicare agli organi di stampa ogni e qualsiasi notizia che riguardi il proprio assistito».

5.7 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. La violazione degli obblighi di cui ai commi le 2 costituisce illecito disciplinare».

Art. 6

Art. 6

(Prescrizioni per il domicilio)

(Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato deve iscriversi all'albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale. Il domicilio professionale è il luogo ove l'avvocato svolge la professione in modo prevalente. Ogni variazione è tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine. In mancanza, ogni comunicazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio. 2. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio. 3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio

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Identico

6.1 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare l’insussistenza di incompatibilità per rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, evincibili dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.».

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nel circondario ove ha sede l'ordine. 4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare. 6.2 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. 1-ter. L’avvocato deve eleggere domicilio professionale nel capoluogo del circondario del Tribunale ove ha sede l’ordine presso cui è iscritto; l’elezione avviene con dichiarazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell’avvocato. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all’ordine. In mancanza, ogni comunicazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l’ultimo domicilio».

6.3 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, conseguono o mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del Tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia».

6.4 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Gli avvocati i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dal capoluogo del circondario di Tribunale ove sono iscritti oppure ove hanno stabile domicilio, ai sensi del secondo comma, eleggono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, il domicilio presso un avvocato avente domicilio nel comune ove ha sede l’autorità giudiziaria adita. In mancanza dell’elezione di domicilio questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa

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autorità giudiziaria».

Art. 7

Art. 7

(Impegno solenne)

(Impegno solenne)

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia"

Identico

7.1 D’Alia Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed a tutela del proprio assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

Art. 8

Art. 8

(Specializzazioni)

(Specializzazioni)

1. E' riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, acquisiti pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 8.

1. Identico

8.1 Caruso, Centaro Sopprimere l’articolo.

8.5 D’Alia Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «del presente articolo».

8.6 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo».

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2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

2. Identico

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;

a) identica;

b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, per almeno due anni;

b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno quattro anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

c) identica;

d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

d) identica;

e) il regime transitorio.

e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.

8.7 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 2, sopprimere le parole: «, se richiesta,».

3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 400 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per

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3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione

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l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame sarà designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati dalle associazioni forensi di cui al regolamento di cui al comma1 .

d'esame sarà designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati dalle associazioni forensi di cui al regolamento di cui al comma1.

8.8 Benedetti Valentini Al comma 3, sostituire la parola: «distrettuali» con la seguente: «forensi del distretto».

4. Il titolo di specialista esclusivamente dal CNF.

è

attribuito

4. Identico.

8.9 Valentino, relatore Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite con regolamento del Consiglio Nazionale Forense».

5. I soggetti di cui al comma 3, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

5. I soggetti di cui al comma 3, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

6. Identico.

7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

7. Identico.

8. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

8. Identico.

a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale,

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secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico; b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti; c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale; d) 1o statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro; e) 1'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale; f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, e di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c).

8.10 Caruso, Centaro Sopprimere i commi 8 e 9.

8.11 Caruso, Centaro Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti: «8. Il CNF tiene l’elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell’eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specialità o di specifica competenza professionale. 9. Gli avvocati che all’entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all’albo da almeno quindici anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 5 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più

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discipline giuridiche previo superamento dell’esame di cui al medesimo comma 5. Gli avvocati che all’entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all’albo da almeno trent’anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.».

8.2 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 8. – (Specializzazioni). – 1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del CNF, acquisendo altresì il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario. 2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale: a) l’elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni; b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all’albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno tre anni; c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista; d) le sanzioni per l’uso indebito dei titoli di specializzazione; e) i requisiti richiesti ai fini del

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conferimento da parte dei consigli dell’ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all’albo da almeno dieci anni. 3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All’esito della frequenza l’avvocato sostiene un esame di specializzazione il cui esito positivo è condizione necessaria per l’acquisizione del titolo. 4. La commissione d’esame sarà designata dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF e composta da membri del CNF, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari e da magistrati. 5. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1. 6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Il titolo è conferito con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF dopo il superamento dell’esame di specializzazione. 7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni. 8. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti: a) l’associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico; b) lo statuto dell’associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei suoi iscritti; c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell’associazione di attestati di competenza professionale; d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro; e) l’associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad

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assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale; f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF. 9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, e di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c)».

8.3 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Sostituire l’articolo con il seguente «Art. 8. - (Specializzazioni). – 1. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti negli appositi albi o elenchi, anche se cancellati da essi. 2. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato per ragioni disciplinari. 3. Nello svolgimento dell’attività professionale, l’avvocato può indicare soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i settori di attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera in numero non superiore a tre, scelti tra quelli individuati dal CNF; egli inoltre può indicare l’abilitazione all’esercizio avanti giurisdizioni superiori o avanti i tribunali ecclesiastici. 4. Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista, nei rami del diritto individuati dal CNF, secondo modalità stabilite con apposito regolamento, approvato di concerto tra i Ministri della giustizia e della pubblica istruzione, su proposta del CNF e acquisito altresì il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario. 5. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici riconosciuti possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni».

8.4 Caruso, Centaro

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Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti: «1. L’avvocato che intende qualificarsi con il titolo di specialista in una specifica disciplina giuridica è autorizzato con delibera del CNF. 2. È altresì autorizzato ad indicare il proprio titolo accademico con le opportune specificazioni l’avvocato docente universitario in materie giuridiche o l’avvocato che abbia conseguito titolo specialistico universitario. 3. Il conseguimento del titolo non determina riserva di attività professionale. Il suo indebito uso costituisce illecito disciplinare. 4. L’elenco delle discipline giuridiche oggetto di specializzazione per cui è autorizzata l’indicazione del titolo di avvocato specialista è formato dal CNF che provvede ogni cinque anni a curarne l’aggiornamento. 5. Il CNF delibera l’autorizzazione di cui al comma l a seguito del superamento da parte dell’avvocato dell’esame conclusivo di apposito corso organizzato dal CNF stesso. L’esame ha luogo presso la sede del CNF ed è condotto da una commissione da questo designata, presieduta da un suo membro, e composta da due avvocati, da un docente universitario in materie giuridiche e da un magistrato. Possono essere istituite una o più commissioni a seconda del numero dei partecipanti al corso di specializzazione. 6. Il CNF stabilisce annualmente, per ciascuna delle discipline giuridiche oggetto di specializzazione, la data di inizio e la durata dei relativi corsi e gli ordini territoriali presso cui gli stessi sono tenuti. La totale o parziale mancata frequenza ai corsi è valutata nella sede dell’esame conclusivo degli stessi. Ai corsi possono accedere soltanto gli avvocati che alla data di inizio degli stessi abbiano maturato una anzianità di iscrizione all’albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno due anni. 7. Il CNF ha facoltà di stabilire che l’autorizzazione a qualificarsi con il titolo di specialista in una disciplina giuridica sia confermato a seguito del positivo superamento di corsi di aggiornamento da esso organizzati in occasione di rilevanti modifiche legislative o interpretazioni giurisprudenziali che riguardino la stessa».

Art. 9

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Art. 9

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(Pubblicità e informazioni sull'esercizio della professione)

1. E consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa. 2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza dei princìpi del codice deontologico.

(Pubblicità e informazioni sull'esercizio della professione)

Identico

9.1 Caruso, Centaro Al comma 2 sopprimere le parole: «dei principi del codice deontologico».

9.2 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti: «2-bis. Il CNF determina i criteri per modi e mezzi dell’informazione. 2-ter. Quando l’avvocato italiano svolge attività professionale all’estero, forme e contenuto dell’informazione possono adeguarsi alle norme e ai principi deontologici locali. 2-quater. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare».

9.3 D’Alia Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «3. L’inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare.».

Art. 10

Art. 10

(Formazione continua)

(Formazione continua)

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione e l'interesse degli utenti.

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti.

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10.1 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia». 2. Sono esentati dal controllo dell'obbligo di formazione continua gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8; gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati iscritti da oltre 30 anni all'albo; i membri laici del CSM; gli avvocati membri del Parlamento nazionale ed europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a centomila abitanti; i docenti e i ricercatori confermati dell'Università in materie giuridiche.

2. Con apposito regolamento approvato dal CNF sono disciplinate, in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.

3. Identico

10.2 Caruso, Centaro Al comma 2 sostituire le parole: «dal controllo dell’obbligo di formazione continua» con le seguenti: «dall’obbligo di cui al comma 1».

10.3 Caruso, Centaro Al comma 2, le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi

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dell’articolo 8;» sone soppresse.

10.4 Caruso, Centaro Al comma 2, sostituire le parole: «iscritti da oltre 30 anni all’albo;» con le seguenti: «dopo 30 anni di iscrizione all’albo;».

10.5 Caruso, Centaro Al comma 2, sopprimere le parole: «i consiglieri regionali;».

10.6 Caruso, Centaro Al comma 2, le parole: «i docenti e i ricercatori confermati dell’Università in materie giuridiche».

3. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

4. Identico

10.7 Caruso, Centaro Al comma 3, sostituire le parole: «Con apposito regolamento approvato dal CNF sono disciplinate, in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale,» con le seguenti: «Il CNF stabilisce».

10.8 Caruso, Centaro Al comma 3, sostituire le parole: «formazione continua» con la seguente: «aggiornamento».

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10.9 Caruso, Centaro Al comma 3, sostituire le parole: «formazione da parte» con le seguenti: «aggiornamento a cura».

10.10 Caruso, Centaro Al comma 3, sostituire le parole: «e di terzi» con le seguenti: «e di eventuali terzi».

10.11 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’attività di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, anche a carattere europeo e internazionale, può essere assicurata anche attraverso la partecipazione, attraverso apposite intese, a percorsi formativi organizzati dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni».

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo l17 della Costituzione, disciplinano l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

5. Identico

10.12 Caruso, Centaro Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il CNF favorisce intese tra ordini territoriali ed associazioni forensi con le università per la promozione, organizzazione e gestione delle attività di cui al comma 3 e vigila perché le stesse anche quando svolte in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituiscano attività commerciale e non abbi fini di lucro.».

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10.13 Caruso, Centaro Sopprimere il comma 5.

Art. 11.

Art. 11.

(Assicurazione per la responsabilità civile)

(Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti stipulano polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

1. Identico

11.1 Caruso, Centaro Al comma 1, dopo le parole: «polizza assicurativa» inserire le seguenti: «con il massimale minimo che il CNF stabilisce di norma ogni cinque anni».

11.2 Caruso, Centaro Al comma 1 sopprimere le parole: «di volta in volta». 2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione, se richiesta, al consiglio dell'ordine. 3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare. 4. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi.

2. Identico

3. Identico

4. Identico

11.3 Caruso, Centaro Sopprimere il comma 4. 5. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle

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5. Soppresso

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direttive comunitarie emanazione.

in

corso

di

6. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 5 l'avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione indicandone gli estremi.

6. Soppresso

11.4 Caruso, Centaro Sopprimere il comma 5. Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: «Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 5».

Art. 12

Art. 12

(Tariffe professionali)

(Tariffe professionali)

1. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5. I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua funzione sociale e al decoro della professione.

1. Identico

12.1 Caruso, Centaro Al comma 1 sopprimere le parole: «I compensi sono determinati in modo da consentire all’avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua funzione sociale e al decoro della professione».

2. L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

2. Identico

3. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese

3. Identico

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d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

4. Identico.

5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe..

5. Gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti.

12.2 Mazzatorta Sostituire il comma 5 con i seguenti: «5. Gli onorari minimi e massimi sono vincolanti. 5-bis. È’ consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura dell’attività professionale, della continuità del rapporto, ovvero della situazione patrimoniaIe del cliente, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari rispettivamente inferiori o superiori agli importi minimi e massimi».

12.3 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Gli onorari minimi sono vincolanti: a) per la liquidazione giudiziaria delle spese a carico del soccombente; b) per la liquidazione dei compensi posti a carico dello Stato o di altri enti pubblici, per le difese d’ufficio e per il patrocinio dei non abbienti; c) per la liquidazione degli onorari da parte del Consiglio dell’ordine o dell’autorità giudiziaria, in assenza di accordo tra le parti».

12.4 Li Gotti Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe».

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12.5 Benedetti Valentini Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Gli onorari minimi sono vincolanti. Possono essere derogati quando risultino oggettivamente sproporzionati rispetto all’entità della controversia e delle prestazioni rese».

12.6 Benedetti Valentini Al comma 5, aggiungere, in fine, il le seguenti parole: «A tale norma si attiene ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze, nei suoi provvedimenti».

12.7 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Con accordo tra avvocato e cliente, è consentito derogare i minimi delle tariffe alla condizione, a pena di nullità, che siano riconosciuti all’avvocato il rimborso delle spese generali e particolari ed un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo della prestazione compiuta.».

6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto

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6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

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per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo: a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

a) identica;

b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5;

b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa;

12.11 Berselli Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: «ai minimi ed».

12.12 Benedetti Valentini Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se consentiti ai sensi del comma 5».

c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto nel comma 6.

c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione;

12.13 Benedetti Valentini Al comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: »come previsto dal primo periodo del presente comma».

12.8 Li Gotti Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all’avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all’avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

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a) quando l’ammontare del compenso è predeterminato tra le parti; b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5; c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto dal presente comma».

12.9 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all’avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all’avvocato una quota del risultato della controversia.».

12.10 Benedetti Valentini Al comma 6, inserire, dopo il primo periodo, il seguente: «Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all’avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all’avvocato una quota del risultato della controversia».

12.14 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. Sono in ogni caso nulli gli accordi che coinvolgono l’interesse personale dell’avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza».

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi

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7. Identico

12.15

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e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni.

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera l).

Centaro, Caruso Sopprimere il comma 7.

8. Identico

12.16 Benedetti Valentini Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, così come modificate dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

9. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 così come modificate dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

9. Soppresso

Art. 13

Art. 13

(Sostituzioni e collaborazioni)

(Sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato con delega scritta.

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1. Identico

13.1 D’Alia Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e secondo le forme e i termini previsti dagli ordinamenti processuali».

2. Identico

13.2 Caruso, Centaro Al comma 2, sopprimere le parole: «anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale; con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l’associazione o la società».

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13.3 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 2, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta».

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

3. Identico

4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

4. La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

13.4 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. L’avvocato, che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti, corrisponde loro adeguato compenso per l’attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

5. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

5. Identico

13.5 D’Alia Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. È necessario comunicare al cliente che, se del caso, l’avvocato si avvarrà nel corso del procedimento di sostituti processuali. Tale comunicazione verrà inoltrata al momento del conferimento dell'incarico previa accettazione da parte del cliente».

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TITOLO II

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 14

Art. 14

(Albi, elenchi e registri)

(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati: a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza; b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici; c) gli elenchi degli avvocati specialisti; d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno; e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che va indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione; f) il registro dei praticanti; g) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro; h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario; i) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati; l) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 2 dell'articolo 6; m) ogni altro albo, registro, o elenco previsto dalla legge o da regolamento. 2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF. 3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel

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Identico

14.0.1 Valentino, relatore Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: «Art. 14-bis. (Modifiche all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d’ufficio) 1. Il comma 1 dell’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente: ’’1. Il Consiglio dell’ordine forense predispone e aggiorna annualmente l’elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d’ufficio di cui all’articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell’ordine forense provvede annualmente a redigere una relazione sull’andamento della difesa d’ufficio, nella quale sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell’elenco ed all’individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari’’. 2. Il comma 1-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente: ’’1-bis. Per l’iscrizione nell’elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell’elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l’irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l’esclusione dall’elenco dei difensori di ufficio’’. 3. Il comma 2 dell’articolo 29 del decreto

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sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d'appello, ai presidenti dei Tribunali del distretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.

legislativo n. 271 del 1989è sostituito dal seguente:

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. All’articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

’’2. È istituito presso l’ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d’appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d’ufficio a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria’’.

’’7-bis. Il difensore d’ufficio, del quale sia stata segnalata al consiglio dell’ordine forense da parte del giudice l’assenza ingiustificata ovvero non giustificata da legittimo impedimento, è sospeso dall’elenco di cui al comma 1 fino alla definizione del procedimento disciplinare nei suoi confronti’’».

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal CNF.

Art. 15.

Art. 15.

(Iscrizione e cancellazione)

(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

1. Identico:

a) avere superato l'esame di abilitazione non oltre i cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione;

a) avere superato l'esame di abilitazione;

15.1 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati AI comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non oltre i cinque anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione».

15.2 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da non oltre cinque anni;».

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b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

b) identica;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e non essere stato dichiarato fallito, salvo aver ottenuto la esdebitazione;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 16;

d) identica;

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

e) identica;

15.3 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) non avere riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto;».

15.4 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) essere di condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell’ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili».

f) essere di condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

f) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense;

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D’Alia Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis. Non avere riportato condanne per i reati di cui all’art. 51 comma 3-bis c.p.p.».

15.6 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati dei magistrati dell’ordine giudiziario ordinario, militare o amministrativo oppure degli avvocati dell’Avvocatura dello Stato, che abbiano i requisiti previsti dal comma 1, lettere b), c) d) e) ed f) e abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni non è necessario il requisito dell’avvenuto superamento dell’esame di abilitazione».

2. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f).

2. Identico.

3. E consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale.

3. Identico

4. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

4. Identico.

5. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e termini di cui al comma 9. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni

5. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e termini di cui al comma 10. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il

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successivi il procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al CNF. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi stabilito nel presente comma l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, il quale decide sul merito dell'iscrizione. La sentenza del CNF è immediatamente esecutiva.

procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al CNF. Il ricorso del procuratore generale non ha effetto sospensivo. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi stabilito nel presente comma, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, il quale decide sul merito dell'iscrizione. La sentenza del CNF è immediatamente esecutiva.

15.7 Caruso, Centaro Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda, dandone notizia all’interessato. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e termini di cui al comma 10. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato che, entro venti giorni dalla notificazione, ha facoltà di proporre ricorso al CNF. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda dandone notizia all’interessato nel termine di tre mesi stabilito nel presente comma, questi può, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, presentare nuovamente la domanda al CNF, il quale, acquisita dal consiglio dell’ordine del circondario la documentazione di cui al comma 4, decide sul merito dell’iscrizione. La decisione del CNF è immediatamente efficace».

15.8 Centaro, Caruso Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver

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sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 10. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro 15 giorni all’interessato. Costui può presentare entro 20 giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di 3 mesi stabilito nel presente comma, l’interessato può entro 10 giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo».

15.9 D’Alia Al comma 5 sostituire le parole: «entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda» con le seguenti: «senza indugio o comunque nel più breve tempo possibile».

6. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

6. Identico

7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

a) identica;

b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione; c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 19; d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'Ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

b) identica; c) identica; d) identica.

15.10 Caruso, Centaro Sostituire il comma 7 con il seguente: «7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell’ordine a

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richiesta dell’iscritto, quando questi all’iscrizione, ovvero d’ufficio:

rinunci

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo; b) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne di cui all’articolo 7 senza giustificato motivo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione; c) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all’articolo 22, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’Ente, salva la possibilità di iscrizione all’albo ordinario, sulla base di apposita richiesta. La cancellazione è altresì pronunciata su richiesta del procuratore generale nei casi previsti dal comma 1, lettera c).».

15.11 D’Alia Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «o su richiesta del procuratore generale».

15.12 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 7, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «se ne accerti la mancanza».

8. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 10, 11 e 12, nei casi seguenti:

8. Identico:

a) identica;

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi; è in ogni caso giustificata l'interruzione per maternità; b) al compimento del cinquantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante stia sostenendo o stia per sostenere l'esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo; c) dopo il rilascio del certificato di compiuta

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b) soppressa;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei

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pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica; l'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, fermo restando il limite di età stabilito nella lettera b); d) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica; l'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

c) identica.

9. Gli effetti della cancellazione si hanno:

9. Identico:

a) con effetto costitutivo dalla data della delibera per i casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 8;

a) con effetto costitutivo dalla data della delibera per i casi di cui al comma 8; b) Soppressa

b) con effetto di accertamento, dall'avverarsi di cui alla lettera b) del medesimo comma;

b) identica.

c) alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo. 15.13 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti: «8. La cancellazione dal registro è deliberata, sentito l’interessato, nei casi seguenti: a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo, per oltre sei mesi; b) al compimento del quarantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante stia sostenendo o stia per sostenere l’esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo; c) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, se il praticante non è iscritto nel registro speciale dei praticanti abilitati; d) per i praticanti iscritti nel registro speciale degli abilitati, dopo la scadenza dei cinque anni dalla iscrizione a questo registro, fermo restando quanto previsto alla lettera b); e) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo di avvocato, in quanto compatibili. 9. Gli effetti della cancellazione si hanno: con effetto costitutivo, dalla data di deliberazione per i casi di cui alla lettera a), c) ed e) del comma 1; con effetto di accertamento, dall’avverarsi dell’evento per i casi di cui alle lettere b) e d) del medesimo comma».

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15.14 Caruso, Centaro Al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L’interruzione è in ogni caso giustificata quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione. 10. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

10. Identico

11. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la Corte d'appello e il tribunale.

11. Identico

12. L'interessato e il pubblico ministero possono presentare ricorso al CNF nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

12. Identico

15.15 Caruso, Centaro Al comma 11, sono soppresse le parole: «e al pubblico ministero presso la Corte d’appello» e conseguentemente, al comma 12, le parole: «e il pubblico ministero possono presentare ricorso nel termine di quindici» sono sostituite dalle seguenti: «può presentare ricorso nel termine di venti».

15.16 Centaro, Caruso Sostituire il comma 12 con il seguente: «12. L’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di 15 giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo».

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13. L'avvocato cancellato dall'albo a termini del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 5.

13. L'avvocato cancellato dall'albo a termini del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a e) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 5.

14. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, fermo quanto previsto dall'articolo 60.

14. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, fermo quanto previsto dall'articolo 59.

15.17 Caruso, Centaro Al comma 14, la parola: «fermo» è sostituita dalla parola: «salvo». e conseguentemente, l’articolo 59 è sostituito dal seguente: «Art. 59. - (Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall’albo). – 1. Nel caso di cancellazione dall’albo, d’ufficio o a seguito di richiesta dall’avvocato o dal praticante dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l’iscrizione dell’interessato nel registro di cui all’articolo 53, comma 1, il procedimento stesso rimane sospeso e può essere ripreso qualora l’avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione».

15. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 13 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 20 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era assegnato.

15. Identico

15.18 Caruso, Centaro Al comma 15, le parole: «dall’albo del tribunale al quale era assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «ordinario circondariale».

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16. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 57. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

16. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 56. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

17. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

17. Identico

Art. 16

Art. 16

(Incompatibilità)

(Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:

1. Identico:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l'iscrizione, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

a) identica;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; è fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

b) con l'esercizio effettivo di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; è fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

16.1 Benedetti Valentini Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «effettivo». c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore di società di persone, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri di gestione; l'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, senza lo svolgimento di attività di impresa;

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c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con effettivi poteri individuali di gestione; l'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni,

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personali o familiari, senza lo svolgimento di attività di impresa;

16.2 Mazzatorta Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.3 Benedetti Valentini Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «con effettivi poteri individuali di gestione».

16.4 Centaro, Caruso Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole :«senza lo svolgimento di attività di impresa».

16.5 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;».

d) soppressa;

d) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;

d) identica;

e) con la qualità di ministro di culto;

e) identica.

f) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di lavoro limitato.

16.6 Centaro, Caruso Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «o privato».

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16.7 Della Monica, Casson, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) con parlamentare;».

l’esercizio

del

mandato

16.8 D’Alia Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) con la magistratura non togata».

2. Qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'Ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa Nazionale di Previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato dei Delegati della Cassa nazionale di Previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato. La Cassa da notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'Ordine di iscrizione dell'avvocato.

2. Soppresso.

16.9 Germontani Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. All’articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma: ’’1-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data

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di entrata in vigore della presente disposizione’’. 1-ter. L’articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato. 1-quater. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all’albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego. 1-quinquies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che è stato cancellato d’ufficio dall’albo degli avvocati può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all’albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego. 1-sexies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per la cessazione del rapporto di impiego, mantenendo l’iscrizione all’albo degli avvocati, può entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell’opzione presso l’Amministrazione di appartenenza, mantenendo l’iscrizione all’albo degli avvocati».

16.10 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Qualora l’esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell’ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all’esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l’inefficacia dell’iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell’articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti

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per l’esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell’ordine di iscrizione dell’avvocato».

16.11 Li Gotti Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Qualora l’esercizio di una attivia incompatibile, ancorcté non rilevato dal Consiglio dell’Ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all’esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l’inefficacia dell’iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell’articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l’esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell’ordine di iscrizione dell’avvocato».

16.12 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Qualora l’esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell’ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all’esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l’inefficacia dell’iscrizione ai fini previdenziali. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l’esercizio continuativo della professione. La suddetta Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell’ordine di iscrizione dell’avvocato».

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16.13 Bianchi, Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Adamo Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Nel periodo corrispondente all’esercizio del mandato parlamentare, l’avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale».

Art. 17

Art. 17

(Eccezioni alle norme sull'incompatibilità)

(Eccezioni alle norme sull'incompatibilità)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 16, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.

Identico

17.1 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa autorizzazione del Consiglio nazionale frense». Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. L’autorizzazione di cui al com ma 1 è concessa allorché il CNF valuti l’impegno connesso alle attività di cui al comma 1 come compatibile con l’esigenza del primario interesse di difesa e assistenza del cliente e, in conseguenza, dell’amministrazione della giustizia, nonché con quella di insegnamento e ricerca, concretamente da svolgere».

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

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Identico

Identico

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3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 21.

17.2 Caruso, Centaro Sopprimere il comma 3.

Art. 18

Art. 18

(Sospensione dall'esercizio professionale)

(Sospensione dall'esercizio professionale)

1. È sospeso dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato nominato presidente della Repubblica, presidente della Camera dei deputati, presidente del Senato, presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale e assessore regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario governativo, componente di una autorità indipendente, presidente di provincia o assessore provinciale di provincia con più di trecentomila residenti, sindaco o assessore comunale di comune con più di centomila residenti.

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato eletto presidente della Repubblica, presidente del Senato, presidente della Camera dei deputati, l'avvocato nominato presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura.

18.1 Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti, Latorre, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Al comma 1, dopo le parole: «Presidente della Repubblica» sostituire le parole: «, Presidente del Senato, Presidente della Camera dei deputati» con le seguenti: «, l’avvocato eletto al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati».

18.2 Mazzatorta Al comma 1, dopo le parole: «presidente del Senato», inserire le seguenti: «della Repubblica».

18.3 Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti, Latorre, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Al comma 1, dopo le parole: «dei deputati», inserire le seguenti: «ovvero Presidente di Commissioni parlamentari, permanenti o speciali,

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anche bicamerali».

18.4 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «commissario straordinario governativo, componente di una autorità di garanzia, presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti».

18.5 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. La sospensione dall’esercizio della professione interviene anche per tutto il periodo in cui l’avvocato rivesta altri incarichi pubblici o politici, che richiedono un impegno assorbente o prevalente rispetto alla esigenza del primario interesse della difesa e dell’assistenza del cliente e, in conseguenza, dell’amministrazione della giustizia».

2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.

2. Identico

18.6 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Sostituire il comma 2 con i seguenti: «2. L’avvocato iscritto all’albo può chiedere la sospensione dall’esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati: 2-bis. Della sospensione, prevista dai commi precedenti, è fatta annotazione nell’albo».

3. Della sospensione è fatta annotazione nell'albo.

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3. Identico

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Art. 19

Art. 19

(Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri)

(Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri)

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento del CNF che preveda anche eventuali criteri presuntivi, sentita la Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense. Può costituire criterio presuntivo il livello minimo di reddito in vigore per la Cassa di previdenza e assistenza per l'accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo della professione.

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento del CNF.

19.1 Caruso, Centaro Al comma 1, le parole: «salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo e continuativo» sono sostituite dalle seguenti: «Il CNF stabilisce i criteri con cui ha luogo la relativa verifica fatto particolare riferimento all’età dell’interessato e alla sua anzianità di iscrizione all’albo. Il CNF stabilisce altresì».

19.2 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «con regolamento del CNF» con le parole: «con regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF».

2. Il consiglio dell'ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione agli uffici finanziari e all'ente previdenziale.

2. Il consiglio dell'ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.

19.4 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Il regolamento deve prevedere l’esonero dalla prova dell’esercizio effettivo e

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continuativo della professione per i cinque anni successivi all’iscrizione, per la prima volta, all’albo e dopo il compimento del settantesimo anno di età; deve inoltre prevedere l’esonero per i casi di gravissimo impedimento e per le donne, che esercitano la professione di avvocato, per i sei mesi anteriori al parto e per i due anni successivi.»

19.5 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione quando l’avvocato dichiari, ai fini dell’imposta sul reddito (IRE), un reddito netto derivante dall’esercizio della professione in misura superiore ai livelli minimi determinati ogni tre anni dal CNF, sentito il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense. Il reddito dell’avvocato deve essere dimostrativo di un rilevante e costante impegno di lavoro professionale.»

19.6 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello minimo di reddito è quello in vigore per la Cassa Nazionale di Previdenza Forense per l’accertamento dell’esercizio continuativo della professione, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e dell’articolo 22, comma 3, della legge 20 settembre 1980, n. 576.»

3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

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3. Identico

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4. La mancanza della continuità ed effettività dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dall'albo, con l'applicazione dei criteri dell'articolo 15, comma 8.

4. La mancanza della continuità ed effettività dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dall'albo, con l'applicazione dei criteri dell'articolo 15, comma 10.

19.3 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. La mancanza della continuità ed effettività dell’esercizio professionale può comportare, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l’interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche dell’audizione del medesimo in applicazione dei criteri dell’articolo 15, comma 10».

19.7 Caruso, Centaro Al comma 4, sostituire le parole: «, con l’applicazione dei criteri» con le seguenti: «. Si applicano le disposizioni».

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla revisione periodica dell'esercizio effettivo e continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

6. L'effettività e la continuità non sono richieste durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 18 e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del

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5. Identico

19.8 Caruso, Centaro Al comma 5 sopprimere le parole: «Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell’ordine inadempiente.».

6. La prova dell'effettività e della continuità non sono richieste durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 18 e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del

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Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia con numero di abitanti inferiore ad un milione, sindaco di comune con più di diecimila abitanti e meno di cinquecentomila, membro di giunta comunale di un comune con più di trentamila abitanti e che ricopre un incarico politico giudicato equivalente dal C.N.F.

Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia, membro di giunta provinciale, sindaco di comune con più di diecimila abitanti, membro di giunta comunale di un comune con più di trentamila abitanti o colui che ricopre un incarico politico giudicato equivalente dal C.N.F.

19.9 Caruso, Centaro Al comma 6, sostituire le parole: «La prova dell’effettività e della continuità non sono richieste durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 18» con le seguenti: «Quanto previsto al comma l non si applica in ogni caso per gli avvocati sospesi dall’esercizio della professione».

19.10 Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Al comma 6, sostituire le parole: «un incarico politico giudicato equivalente dal CNF» con le seguenti: «un incarico politico ritenuto equivalente e specificamente indicato nel regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF».

Art. 20

Art. 20

(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)

(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo. A modificazione di quanto prescritto nell'articolo 4 della citata legge n. 1003 del 1936, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, abbiano

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo. A modificazione di quanto prescritto nell'articolo 4 della citata legge n. 1003 del 1936, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, abbiano ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove,

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ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette. Alternativamente, l'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di anni dodici, e successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione; allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione entro il limite massimo di tre anni coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

non inferiore a sette. Alternativamente, l'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di anni otto, e successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione; allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

20.1 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma l, terzo periodo, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dodici».

Art. 21

Art. 21

(Avvocati degli enti pubblici)

(Avvocati degli enti pubblici)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente, ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria

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Identico

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per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato. 2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni. 3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

TITOLO III

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I

Capo I

L'ORDINE FORENSE E GLI ORDINI TERRITORIALI

L'ORDINE FORENSE E GLI ORDINI TERRITORIALI

Art. 22

Art. 22

(L'Ordine forense)

(L'Ordine forense)

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'Ordine forense.

Identico

2. L'Ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.

Identico

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

Identico

22.1 Benedetti Valentini Al comma 3 sostituire le parole: «. Essi hanno prevalente» con le seguenti: «, nonché con».

4. Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, né il

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regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ed ogni norma concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. In relazione all'attività svolta essi redigono scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità a regolamento emanato dal CNF.

Art. 23

Art. 23

(L'Ordine circondariale forense)

(L'Ordine circondariale forense)

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine territoriale ha la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

1. Identico

1-bis. L'ordine circondariale di Roma Capitale d'Italia - ha sede presso la Corte Suprema di Cassazione.

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 29 e dal regolamento approvato dal CNF.

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 26 e dal regolamento approvato dal CNF.

23.1 Li Gotti Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Al fine di assicurare il funzionamento in relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, capitale della Repubblica, sono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge nell’edificio della Suprema Corte di Cassazione».

3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il Collegio dei revisori dei conti nominato dal

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3. Identico

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presidente del Tribunale. 23.2 Caruso, Centaro Sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Presso ogni ordine è costituito il Collegio dei revisori dei conti che è composto, proporzionalmente al numero degli avvocati iscritti al relativo albo, da un numero da tre a nove membri che sono nominati dal Presidente del tribunale fra gli avvocati iscritti all’albo del circondario. Il Collegio dura in carica tre anni ed è presieduto dal più anziano di questi».

Art. 24

Art. 24

(Organi dell'ordine circondariale)

(Organi dell'ordine circondariale)

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

1. Identico.

a) l'assemblea degli iscritti; b) il Consiglio; c) il presidente; d) il segretario; e) il tesoriere; f) il collegio dei revisori; 2. Il presidente circondariale

rappresenta

l'ordine

2. Identico.

2-bis. Sono organi degli ordini distrettuali: a) il Consiglio Istruttore di disciplina; b) Collegio giudicante.

24.1 Benedetti Valentini Al comma 3, sostituire le parole: «ordini distrettuali» con le parole: «ordini forensi del distretto».

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Art. 25

Art. 25

(L'assemblea)

(L'assemblea)

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1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

Identico

2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere più anziano per iscrizione. 3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per 1'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento approvato dal CNF ai sensi dell'articolo 1. 4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo; quella per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. 5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo. Art. 26

Art. 26

(Il consiglio dell'ordine)

(Il consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto mediante elezione:

1. Identico

a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti; b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti; c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti; d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti; e) da quindici membri qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti; f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti; g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

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2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli Enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

2. Identico

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

3. Identico

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

4. Identico

26.1 D’Alia Al comma 4, dopo le parole: «più grave dell’avvertimento» aggiungere, infine, le seguenti: «e coloro che siano iscritti all’albo degli Avvocati da almeno 5 anni».

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Non sono considerate le elezioni fatte nel corso di un mandato del consiglio se l'incarico è durato meno di un anno.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad un anno.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

6. Identico

7. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari

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affari correnti fino consiglio neoeletto.

all'insediamento

del

correnti fino all'insediamento neoeletto.

del

consiglio

26.2 D’Alia Al comma 7 sostituire la parola: «quadriennio» con la parola: «triennio» e la parola: «quarto» con la parola: «terzo».

26.3 Galperti, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Maritati Al comma 7, sostituire le parole: «un quadriennio» con le seguenti: «un triennio».

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

8. Identico

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo, o in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

9. Identico

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense . L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

10. Identico

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26.4 Caruso, Centaro Al comma 10, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica e per tutto l’anno successivo alla relativa cessazione, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del distretto. Gli stessi non possono essere inoltre chiamati dai medesimi alla funzione di arbitro, né svolgere la detta funzione per effetto di nomina da parte dei consigli o dei presidenti degli ordini del distretto stesso».

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11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

11. Identico

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione, tuttavia la presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

12. Identico

Art. 27

Art. 27

(Compiti e prerogative del consiglio)

(Compiti e prerogative del consiglio)

1. Il Consiglio:

1. Identico:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

a) identica;

b) approva i regolamenti interni; i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, e secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;

b) identica; c) identica;

d) identica;

d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti; e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione; f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti della commissione distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50; g) esegue il controllo della continuità ed

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e) identica; f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti della commissione distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 49; g) identica;

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effettività dell'esercizio professionale; h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

h) identica;

i)identica;

i) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la formazione continua degli avvocati; l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

l) identica;

m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

m) identica;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF; o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi va redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

n) identica;

o) identica;

p) identica;

p) può costituire o aderire ad Unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le Unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna Unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF; q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

q) identica;

r) favorisce l'attuazione, nella professione

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forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

r) identica;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

s) identica.

27.1 D’Alia Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente: «s-bis. vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell’ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti». 2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvato dal CNF, ai sensi dell'articolo 1, che devono garantire l'economicità della gestione. 3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate in questo articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'Avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

2.Identico.

3. Identico.

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro; b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. 4. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

4. Identico.

5. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale fissato, sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro

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personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

5. Identico.

27.0.1 Maritati, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre Dopo l’articolo inserire il seguente: «Art. 27-bis (Sportello per il cittadino) 1. Ciascun consiglio dell’ordine degli avvocati istituisce lo sportello per il cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l’accesso alla giustizia. 2. L’accesso allo sportello per il cittadino è gratuito. 3. Il consiglio dell’ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo sportello per il cittadino. 4. Per regolare l’accesso allo sportello per il cittadino il consiglio dell’ordine degli avvocati può stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici territoriali, con le Camere di commercio e con le associazioni di cittadini e consumatori. 5. Lo sportello per il cittadino fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l’ordine degli avvocati, informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa. L’accesso allo sportello per il cittadino per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fatti specie per le quali chiedono di accedere allo sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legislazione vigente. 6. Il consiglio dell’ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo sportello per il cittadino e per l’accertamento del requisito di reddito per l’accesso medesimo».

Art. 28

Art. 28

(Sportello per il cittadino)

(Sportello per il cittadino)

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1. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati istituisce lo sportello per il cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l'accesso alla giustizia.

Soppresso

2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito. 3. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino. 4. Per regolare l'accesso allo sportello per il cittadino il consiglio dell'ordine degli avvocati può stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici territoriali e con le Camere di commercio. 5. Lo sportello per il cittadino fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine degli avvocati, informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa. L'accesso allo sportello per il cittadino per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fattispecie per le quali chiedono di accedere allo sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del benefìcio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legislazione vigente. 6. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino e per l'accertamento del requisito di reddito per l'accesso medesimo.

Art. 29

Art. 28

(Il collegio dei revisori)

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del Tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.

1. Identico.

2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.

2. Identico.

3. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due volte

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3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due

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consecutive.

volte consecutive. 28.1 Galperti, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Maritati Al comma 3, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni».

4. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio. 5. Le competenze dovute ai revisori saranno liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento.

4. Identico. 5. Identico.

Art. 30

Art. 29

(Funzionamento dei Consigli dell'ordine per commissioni)

(Funzionamento dei Consigli dell'ordine per commissioni)

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri, possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

Identico

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Art. 31

Art. 30

(Scioglimento del consiglio)

(Scioglimento del consiglio)

1. Il consiglio è sciolto: a) se non è regolarmente;

in

Identico grado

di

funzionare

b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge; c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico. 2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della

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giustizia, su proposta del CNF, previa diffida. 3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione. 4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario. Capo II

Capo II

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 32

Art. 31

(Durata e composizione)

(Durata e composizione)

1. Il CNF, previsto e disciplinato dall'articolo 52 e seguenti del Regio Decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e 59 e seguenti del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36, in numero di un componente per ciascun distretto di Corte d'appello. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo

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1. Identico.

31.1 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre volte» con le seguenti: «due volte».

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 35. Ciascun distretto di Corte d'appello elegge un componente se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e due componenti se il numero degli iscritti è superiore. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal consiglio in carica, il quale cessa dalle sue

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consiglio convocata dal presidente in carica.

funzioni alla prima riunione del nuovo consiglio convocata dal presidente in carica.

31.2 Benedetti Valentini Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Consiglio nazionale forense è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’articolo 35. Ciascun distretto di Corte d’appello elegge due componenti. I distretti con un numero di iscritti agli Albi superiore a 5.000 eleggono tre componenti. Nei distretti che eleggono due componenti, risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti; secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti di un Ordine diverso da quello cui appartiene il primo eletto. La stessa regola si applica per i distretti che eleggono tre componenti; il terzo eletto è colui che abbia riportato, nell’ordine, il maggior numero di voti, appartenente a qualsiasi degli Ordini compresi nel distretto».

31.3 Galperti, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Latorre, Maritati Al comma 2, sostituire le parole da: «Ciascun distretto» fino a: «supera» con le seguenti: «In numero di un componente per ciascun distretto di Corte d’appello». 3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

3. Identico

31.4 Benedetti Valentini Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. A ciascun Consiglio aspetta: – un voto per ogni 100 iscritti o frazione di cento fino a 200 iscritti; – un voto per ogni successivi 300 iscritti, da 500 fino ad 800 iscritti; – un voto per ogni successivi 600 iscritti, da 800 fino a 2.000 iscritti;

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– un voto per ogni successivi 1.000 iscritti, da 2.000 a 10.000 iscritti; – un voto per ogni successivi 3.000 iscritti, al di sopra dei 10.000 iscritti». 4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che, formano il consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti delle commissioni, e degli altri organi previsti dal regolamento. 5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

4. Identico

5. Identico

Art. 33

Art. 32

(Compiti e prerogative)

(Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

1. Identico:

a) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

a) identica;

b) adotta i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'articolo 1, e i regolamenti interni per il suo funzionamento;

b) identica;

32.1 Centaro, Caruso Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adotta i regolamenti interni per il funzionamento dell’ordinamento professionale».

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del RD 22 gennaio 1934 n. 37; d) emana e aggiorna periodicamente, il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli degli ordini, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato, e formata da componenti del CNF, e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;

c) identica; d) identica;

e) identica;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco

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nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15; f) promuove attivitĂ di coordinamento e di indirizzo dei consigli territoriali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e dell'accesso alla stessa;

f) identica;

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali;

g) identica;

h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

h) identica;

i) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 41 e 42 per i rapporti con le universitĂ e dagli articoli 44 e 45 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;

i)provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 38 e 39 per i rapporti con le universitĂ e dall'articolo 41 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;

l) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

l) identica;

m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

m) identica;

n) adotta il regolamento in materia di specializzazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 5;

n) identica;

o) propone al Ministro di giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 31; p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attivitĂ e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia; r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una piĂš efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali; s) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali; t) esprime pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

o) propone al Ministro di giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 30; p) identica; q) identica;

r) identica;

s) identica; t) identica; u) identica;

u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita

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dalla legge e dai regolamenti. 2. Nei imiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

2. Identico.

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi; b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie; c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti innanzi le giurisdizioni superiori. 3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1.

3. Identico.

Art. 34

Art. 33

(Competenza giurisdizionale)

(Competenza giurisdizionale)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del RD 22 gennaio 1934 n. 37.

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 33 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.

33.1 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «esercita il potere disciplinare» con le seguenti: «esercita le funzioni disciplinari».

33.2 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l’apertura del procedimento disciplinare».

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2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. 3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la Corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa. 4. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. 5. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalle notificazioni, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. 6. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente. 7. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

2. Identico.

3. Identico.

4. Identico. 5. Identico.

6. Identico.

7. Identico.

Art. 35

Art. 34

(Funzionamento)

(Funzionamento)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 34 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 33 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli distrettuali di disciplina e dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza.

2. Identico.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Primo presidente della Corte di

3. Identico.

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cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. 4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all'articolo 29, comma 5.

4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all'articolo 28, comma 5. 5. Identico.

5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio. Art. 36

Art. 35

(Eleggibilità e incompatibilità)

(Eleggibilità e incompatibilità)

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

1. Identico

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

3. Identico

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

4. Identico

Capo III

Capo III

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Art. 37

Art. 36

(Congresso nazionale forense)

(Congresso nazionale forense)

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense. 2. Il congresso nazionale forense è il momento di confluenza di tutte le sue componenti dell'Avvocatura italiana nel rispetto della loro

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Identico

36.1 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio,

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autonomia; tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense. 3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, e, in quanto previsto dallo statuto, elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «almeno ogni due anni».

36.2 Benedetti Valentini Al comma 2, sostituire le parole: «di tutte le sue componenti dell’Avvocatura italiana» con le seguenti: «di tutte le componenti dell’Avvocatura italiana».

36.3 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 2, sopprimere la parola: «sue».

TITOLO I

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 38

Art. 37

(Corsi di laurea specialistici)

(Corsi di laurea)

1. Ferma restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle Università pubbliche e private assicurano il carattere professionalizzante dei propri insegnamenti promuovendo altresì l'orientamento pratico e casistico degli studi.

1. Ferma restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle Università pubbliche e private assicurano l'indirizzo professionale e specialistico.

37.1 Centaro, Caruso Sopprimere l’articolo.

37.2 Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti, Latorre, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo Sopprimere l’articolo.

37.3 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «promuovendo altresì l’orientamento pratico e

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casistico dei metodi didattici utilizzati nelle facoltà».

Art. 39

Art. 38

(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)

(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)

1. Ai fini di cui all'articolo 38, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato che partecipa alle sedute convocate per discutere profili applicativi del principio di cui all'articolo 38.

1. Ai fini di cui all'articolo 37, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato che partecipa con funzioni consultive alle sedute convocate per discutere profili applicativi del principio di cui all'articolo 37.

38.1 Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti, Latorre, Maritati, Ceccanti, Bianchi, Adamo

Sopprimere l’articolo

38.2 Centaro, Caruso Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l’università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa con funzioni consultive alle sedute convocate per discutere i profili applicativi al fine di assicurare l’indirizzo professionale e specialistico».

2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza della università viciniore.

2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare con funzioni consultive alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza della università viciniore.

38.3 Benedetti Valentini Al comma 2, sostituire le parole: «e della Conferenza dei presidi delle facoltà di

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OPINIONI E DOCUMENTI

giurisprudenza,» con le seguenti: «e del Consiglio di ciascuna facoltà di giurisprudenza».

Art. 40

Art. 39

(Accordi tra università e ordini forensi)

(Accordi tra università e ordini forensi)

1. Le università e i consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

Identico.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

TITOLO II

TITOLO II

IL TIROCINIO PROFESSIONALE

IL TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 41

Art. 40

(Contenuti e modalità di svolgimento)

(Contenuti e modalità di svolgimento)

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per 1'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche.

1. Identico.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di un test di ingresso, da svolgersi periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei consigli degli ordini distrettuali, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui princìpi generali degli ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali.

2. Identico.

40.1 Della Monica, Ceccanti, Adamo

D’Ambrosio,

Maritati,

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo. Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

40.2 Benedetti Valentini Ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «test di

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ingresso» con le seguenti: «prova di ingresso». Conseguentemente, all’articolo 44, comma 2, lett. b) sostituire le parole: «test di ingresso» con le seguenti: «prova di ingresso».

40.3 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 2, sopprimere la parola: «periodicamente» e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «I test di ingresso si svolgono ogni due mesi».

40.4 Benedetti Valentini Al comma 2, sostituire le parole: «presso la sede dei consigli degli ordini distrettuali» con le seguenti: «presso ciascun Consiglio dell’Ordine».

40.5 Benedetti Valentini Al comma 2, sostituire le parole: «e degli istituti giuridici fondamentali» con le seguenti: «e sugli istituti giuridici fondamentali

3. II test di ingresso è disciplinato da regolamento emanato dal CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L'aspirante praticante avvocato è ammesso sostenere il test di ingresso nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza. Ai fini dell'espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per la durata massima di due anni, presso l'ordine distrettuale apposita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari.

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3. Identico.

40.2 Benedetti Valentini Ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «test di ingresso» con le seguenti: «prova di ingresso». Conseguentemente, all’articolo 44, comma 2, lett. b) sostituire le parole: «test di ingresso» con le seguenti: «prova di ingresso».

40.6 Benedetti Valentini Al comma 3, sostituire le parole: «nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza» con le seguenti: «presso il Consiglio dell’ordine del tribunale nel cui circondario ha la residenza» e le parole: «presso l’ordine distrettuale» con le

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OPINIONI E DOCUMENTI

seguenti: «presso ciascuna sede di circondario».

40.7 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno 24 mesi consecutivi».

40.8 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno 12 mesi consecutivi».

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 15.

4. Identico.

5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa; al praticante avvocato si applica, inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l'avvocato dagli articoli 16 e 17.

5. Identico.

40.9 D’Alia Al comma 5, dopo le parole: «con l’esercizio di attività di impresa» inserire le seguenti: «e con la frequentazione di corsi di preparazione per notai, magistrati, etc.».

6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Identico.

7. Il tirocinio può essere svolto:

7. Identico.

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a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni; 40.10 Mazzatorta Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

b) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico; 40.11 Mazzatorta Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «o presso un ufficio giudiziario».

c) per non dell'Unione legali, con avvocato, professione.

più di sei mesi, in altro paese europea presso professionisti titolo equivalente a quello di abilitati all'esercizio della

8. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

8. Identico.

40.12 D’Alia Al comma 8, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

40.13 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto, oltre al rimborso spese, un compenso commisurato all’apporto dato per l’attività affettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito stabilito in base a tariffari minimi per le funzioni svolte fissati con regolamento del Consiglio nazionale forense entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

40.14 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è

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dovuto, oltre al rimborso spese, un adeguato compenso commisurato all’apporto dato per l’attività affettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.».

40.15 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto un adeguato compenso commisurato all’apporto dato per l’attività affettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito».

9. Il tirocinio professionale non determina 9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato subordinato anche occasionale; in ogni caso, anche occasionale. al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello 40.16 Li Gotti convenzionalmente pattuito. Al comma 9, «aggiungere in fine le seguenti parole: «; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all’apporto dato per l’attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito

10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il 10. Identico. praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale 40.17 D’Alia svolge la pratica e comunque sotto il controllo Al comma 10 sopprimere la parola: «solo» e e la responsabilità dello stesso, in ambito aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché civile di fronte al Tribunale e ai giudici di presso ogni altro avvocato che ne faccia richiesta» pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella 40.18 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, competenza del Pretore. Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Prima dell’esercizio del patrocinio il praticante fa, davanti al Consiglio dell’ordine, la dichiarazione solenne. Per potere esercitare la professione l’avvocato assume dinanzi al Consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: ’’Consapevole dell’alta dignità della professione

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forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con onere i doveri della professione di avvocato’’».

40.19 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro; essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall’iscrizione 11 . I CNF disciplina con regolamento:

11. Identico.

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea. 12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto.

12. Identico.

40.0.1 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Dopo l’articolo inserire il seguente: «Art. 40-bis. (Norme disciplinari per i praticanti) 1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell’ordine. 2. La sospensione ha per effetto l’interruzione

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della pratica e il divieto dell’esercizio del patrocinio. 3. Il praticante radiato non può essere rei scritto nel registro dei praticanti, se non dopo la decorrenza di tre anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine».

Art. 42

Art. 41

(Corsi di formazione per l'eccesso alla professione di avvocato)

(Corsi di formazione per l'eccesso alla professione di avvocato)

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi.

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

41.1 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma l, sopprimere la parola: «obbligatoria e».

41.2 Mazzatorta Al comma l, sostituire le parole: «dagli altri soggetti previsti dalla legge» con le seguenti: «dalle Università pubbliche o private».

41.3 Della Monica, Casson, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Adamo Al comma 1, dopo le parole: «ordini e associazioni forensi» inserire le seguenti: «dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni».

41.4 D’Alia Al comma l, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nella frequenza obbligatoria della scuola

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forense, avente numero programmato, alla quale si può accedere unicamente con il superamento di un esame di ammissione che dovrà essere svolto con modalità di controllo informatizzato. Le scuole forensi avranno quindi numero programmato per l’accesso che sarà fissato annualmente, per ogni distretto, dal Consiglio Nazionale Forense, sentito il parere obbligatorio degli Ordini territoriali».

2. Il CNF disciplina con regolamento di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c):

2. Identico:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

a) identica;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

b)identica;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecentocinquanta ore per l'intero biennio;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero biennio;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finali del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

d) identica.

3. I costi per la istituzione e lo svolgimento dei corsi di formazione possono essere, in parte, a carico dei praticanti che le frequentano, ferma restando la possibilità per gli ordini e le associazioni forensi di accedere a finanziamenti resi disponibili dallo Stato, dalle regioni, da altri enti pubblici e da privati. I consigli dell'ordine possono istituire borse di studio o altre

3. Soppresso

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forme di agevolazione.

41.0.1 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Dopo l’articolo inserire il seguente: «Art.41-bis (Frequenza di uffici giudiziari) 1. Il tirocinio può svolgersi, per non più di dodici mesi, presso uffici giudiziario La frequenza presso gli uffici giudiziari consente al praticante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici. L’attività di prati cantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF».

Art. 43

Art. 42

(Certificato di compiuto tirocinio)

(Certificato di compiuto tirocinio)

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica. Si considera come sostenuta la sessione nella quale il candidato abbia consegnato l'elaborato di tutte le prove.

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica. Si considera come sostenuta la sessione nella quale il candidato abbia consegnato l'elaborato della prova scritta.

42.1 Della Monica, D’Ambrosio, Ceccanti, Bianchi, Adamo

Maritati,

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla prova di preselezione informatica per l’ammissione».

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della

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domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Capo III

Capo III

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 44

Art. 43

(Disposizioni generali)

(Disposizioni generali)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, che non abbia compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45.

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale e che abbia superato la prova di preselezione informatica, di cui all'articolo 44.

43.1 Della Monica, D’Ambrosio, Ceccanti, Bianchi, Adamo

Maritati,

Al comma 1, sopprimere le parole: «, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all’articolo 44». Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «la prova di preselezione informatica e».

43.2 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. L’aspirante avvocato è ammesso sostenere il test di ingresso nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza da almeno 24 mesi consecutivi».

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2. La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di Corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

2. Identico.

Art. 45

Art. 44

(Prova di preselezione informatica)

(Prova di preselezione informatica)

1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da regolamento emanato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio dei quesiti. Il parere del CNF è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta, comunque, il regolamento.

Identico

44.1 Della Monica, D’Ambrosio, Ceccanti, Bianchi, Adamo

Maritati,

Sopprimere l’articolo.

2. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) predisposizione dell'archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;

b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, per assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;

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c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.

3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all'80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento di cui al comma 1.

Art. 46

Art. 45

(Esame di Stato)

(Esame di Stato)

1. L'esame di Stato si articola:

a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa;

1. Identico:

a) Identica;

45.1 Benedetti Valentini Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) in due prove scritte, aventi ad oggetto la redazione di due atti, che postulino la conoscenza

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di diritto sostanziale e di diritto processuale, l’uno in materia penale, l’altro in materia civile anche eventualmente connessa alla materia amministrativa». Conseguentemente, sopprimere il comma 2 e sostituire le parole: «prova scritta», ovunque ricorrano, con le seguenti: «prove scritte».

45.2 Mazzatorta Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) in tre prove scritte, aventi ad oggetto: la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto civile; la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto penale; la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo;». Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la prova scritta» con le seguenti: «le prove scritte».

45.3 Li Gotti

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimenti giurisprudenziali».

b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova scritta, e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto

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b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova scritta, e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto

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amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario.

del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario e ordinamento penitenziario.

45.4 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e» con le seguenti: «diritto dell’ambiente e».

45.5 Mazzatorta Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il candidato deve altresì dimostrare la conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra l’inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco».

1.bis La materia oggetto della prova scritta deve essere indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda.

2. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito.

2. Identico.

3. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

3. Identico.

4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta.

45.6 Benedetti Valentini Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «per ciascuna prova».

4. Identico.

45.7 D’Alia Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell’elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene

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espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno presso la sede unica in Roma con le modalità stabilite dal Ministro della Giustizia». Conseguentemente, sopprimere l’articolo 46.

45.8 Maritati, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre Al comma 4, premettere le seguenti parole: In conformità al disposto di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

45.9 Maritati, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della Commissione. In applicazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto è motivato mediante sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti della valutazione, o, in alternativa, annotando osservazioni positive o negative nei vari punti dell’elaborato».

5. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri:

5. Identico.

45.10 Benedetti Valentini Sostituire il comma 5 con il seguente: «Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti nelle prove scritte, con almeno la sufficienza in ciascuna delle due prove».

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

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c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione. 6. La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

6. Identico.

7. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento di un commissario presente.

7. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del Presidente, sentiti almeno due commissari.

45.11 Li Gotti Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: «La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti. È tuttavia consentito l’ausilio dei testi di legge con i soli precedenti giurisprudenziali».

8. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia al commissario è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 7.

8. Identico.

9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la

9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova

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prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall'articolo 326 del codice penale. Per i fatti indicati in questo comma ed in quello precedente, i candidati sono denunciati alla commissione distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all'albo, per i provvedimenti di sua competenza.

d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati in questo comma ed in quello precedente, i candidati sono denunciati alla commissione distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all'albo, per i provvedimenti di sua competenza.

10. Per la prova orale, la commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

10. Identico.

45.12 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «all’albo» con le seguenti: «al registro».

11. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

11. Identico.

Art. 47

Art. 46

(Commissioni esaminatrici)

(Commissioni esaminatrici)

1. La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato, è nominata dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, un effettivo e un supplente professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche.

1. Identico.

46.1 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 1, sostituire le parole: «La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l’esame di Stato» con le seguenti: «La commissione esaminatrice per la prova di preselezione informatica».

46.2 Della Monica, D’Ambrosio, Ceccanti, Bianchi, Adamo

Maritati,

Al comma 1, sopprimere le parole: «è unica sia per la prova di preselezione informatica che».

46.3 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio,

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Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Al comma 9, secondo periodo, dopo la parola: «efficacia» inserire le seguenti: «per cinque anni».

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

2. Identico.

3. Presso ogni Corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

3. Identico.

4. Esercitano le funzioni di segretario alle dirette dipendenze del presidente, uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

5. Identico.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

6. Identico.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Identico.

8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai

8. Identico.

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OPINIONI E DOCUMENTI

lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una Commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

9. Identico.

Art. 48

Art. 47

(Disciplina transitoria per la pratica professionale)

(Disciplina transitoria per la pratica professionale)

1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere conseguita anche superando l'esame di cui all'articolo 49, al termine di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità sopraindicate, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 42. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato una volta sola, per altri due anni.

1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità sopra indicate, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 41, dopo il superamento del test di ingresso secondo quanto previsto dall'articolo 40.

47.1 Mazzatorta Al comma 1, sostituire le parole: «Fino al quinto anno successivo alla» con le seguenti: «Per i primi due anni successivi alla».

2. Alla proroga si provvede con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.

3. All'articolo 1 del regolamento di cui al

3. Identico.

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decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «di avvocato e» sono soppresse.

Art. 49

Art. 48

(Disciplina transitoria per l'esame)

(Disciplina transitoria per l'esame)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato previsto all'articolo 48, comma 1, ferma la prova di preselezione informatica prevista dall'articolo 45, si articola:

1. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte sia per quanto riguarda le prove orali, secondo le norme previgenti.

a) in tre prove scritte aventi ad oggetto: 1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, che di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia diritto penale e il diritto amministrativo; 2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo; 3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo; b) in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario.

48.1 Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre, Maritati Sostituire l’articolo 48 con il seguente: «Art. 48. – (Disciplina transitoria per l’esame). - 1. L’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato previsto dall’articolo 47, ferma la prova di preselezione informatica prevista dall’articolo 44, si articola: a )in tre prove scritte aventi ad oggetto: 1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia diritto penale, di diritto civile o amministrativo; 2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo; 3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo; c) in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale

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privato, diritto tributario. 2. Si applicano le disposizioni di ai commi da 3 a 11 dell’articolo 45».

48.2 Maritati, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti, Latorre Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall’articolo 45, comma 4,».

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, commi da due a undici.

2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L'ammissione alle prove orali è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l'idoneità è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

48.3 Li Gotti Sopprimere il comma 2.

48.4 Mazzatorta Sopprimere il comma 2.

TITOLO V

TITOLO V

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I

Capo I

REGOLE GENERALI

REGOLE GENERALI

Art. 50

Art. 49

(Organi del procedimento disciplinare)

(Organi del procedimento disciplinare)

l. L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio Istruttore di Disciplina e dai

l. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio Istruttore di Disciplina e

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Consigli dell'Ordine costituiti in Collegio Giudicante.

dal Collegio Giudicante.

2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina è organo degli ordini circondariali del distretto, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'Ordine nel cui circondario ha sede la Corte d 'Appello.

2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina e il Collegio giudicante sono organi degli ordini circondariali del distretto. Il Consiglio Istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'Ordine nel cui circondario ha sede la Corte d 'Appello.

3. Ciascun Consiglio dell'Ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

3. Ciascun Consiglio dell'Ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

4. Identico.

5. La carica di componente del Consiglio Istruttore di Disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, consigliere dell'ordine, componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense; si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio Istruttore di Disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui sopra per il periodo di anni tre immediatamente successivo alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. Le riunione di insediamento del Consiglio Istruttore di Disciplina viene convocata per la prima volta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei Consigli dell'Ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio Istruttore di Disciplina elegge tra i propri componenti il Presidente.

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5. Identico. 49.1 D’Alia Al comma 5 dopo le parole: «componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense» inserire le seguenti: «e collegio giudicante».

6. Identico.

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7. I collegi del Consiglio Istruttore di Disciplina siedono presso la sede del Consiglio dell'Ordine distrettuale, sono composti da tre membri effettivi e da un supplente, vengono costituiti mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e sono presieduti dal componente più anziano per iscrizione all'albo

7. Il collegio del Consiglio Istruttore di Disciplina siede presso la sede del Consiglio dell'Ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.

8. I Consigli dell'Ordine costituiti in Collegio Giudicante sono composti per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il Presidente del Consiglio dell'Ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 2 o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal Consiglio dell'Ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri Consigli dell'Ordine del distretto. Il Consiglio dell'Ordine competente indica un componente supplente, gli altri Consigli dell'Ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. I Collegi vengono costituiti mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non potranno mutare la loro composizione dopo l'inizio del dibattimento Il regolamento disciplinerà anche la formazione dei collegi giudicanti per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

8. Il Collegio Giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il Presidente del Consiglio dell'Ordine competente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal Consiglio dell'Ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri Consigli dell'Ordine del distretto. Il Consiglio dell'Ordine competente indica un componente supplente, gli altri Consigli dell'Ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non potrà mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplinerà anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

9. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi dell'articolo 50, comma 8.

9. Il Collegio Giudicante è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi del comma 8.

10. Fermo quanto previsto dall'articolo 51, comma 3 per i componenti del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un Consigliere di un ordine circondariale, al Collegio Giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine ed il dibattimento dovrà tenersi presso la sede del Consiglio dell'Ordine distrettuale; se il procedimento riguarda un componente del Consiglio dell'Ordine distrettuale l'istruttoria e il giudizio si terranno presso la sede

10. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, per i componenti del Consiglio Istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un Consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio Giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine, e il dibattimento dovrà tenersi presso la sede del Consiglio dell'Ordine distrettuale; se il procedimento riguardi un componente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata,

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distrettuale determinata dall'articolo 11 del codice di procedura penale.

l'istruttoria e il giudizio si terranno presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

11. I componenti dei Consigli dell'Ordine costituiti in Collegio Giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

11. I componenti del Collegio Giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

49.2 Benedetti Valentini Al comma 11 sostituire le parole: «procedura civile» con le seguenti: «procedura penale». Conseguentemente all’articolo 54, comma 13 sostituire le parole: «procedura civile» con le seguenti: «procedura penale».

49.3 D’Alia Al comma 11 sostituire la parola: «civile» con la seguente: «penale» e aggiungere infine le seguenti: «o anche per ragioni di opportunità».

49.4 Centaro, Caruso Al comma 11, sostituire la parole: «civile» con la parola: «penale».

12. Per la validità delle riunioni dei collegi dei Consigli Istruttori di Disciplina e dei Consigli dell'Ordine costituiti in Collegio Giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

12. Per la validità delle riunioni dei collegi dei Consigli Istruttori di Disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

13. I costi del Consiglio Istruttore di Disciplina e del Collegio Giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

13. Identico.

49.5 D’Alia Al comma 13 sostituire la parola: «costi» con la

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seguente: «rimborsi».

14. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli Ordini del Distretto dei Consigli Istruttori di disciplina e del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante. Il regolamento potrà determinare altresì i criteri di formazione delle tabelle periodiche per la composizione dei Consigli Istruttori di disciplina e dei Consigli dell'Ordine costituiti in Collegi Giudicanti che dovranno essere trasmesse al Consiglio Nazionale Forense per 1'approvazione.

14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli Ordini del Distretto del Consiglio Istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante.

15. Rimangono regolati dalla precedente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione altrimenti gli atti sono trasmessi al Consiglio Istruttore di Disciplina degli ordini.

15. Rimangono regolati dalla precedente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione; in caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio Istruttore di Disciplina competente.

Art. 51

Art. 50

(Competenza)

(Competenza)

1. La competenza territoriale del Consiglio Istruttore di Disciplina e del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l'iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto.

1. La competenza territoriale del Consiglio Istruttore di Disciplina e del Collegio Giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l'iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto. La competenza è determinata, volta per volta, dalla prevenzione.

2. Nell'ipotesi in cui l'indagato o l'incolpato sia uno dei componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

2. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Art. 52

Art. 51

(Azione disciplinare)

(Azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è

1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è

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esercitata dal Consiglio Istruttore di Disciplina d'ufficio o a seguito di comunicazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o da parte di altri. Nel caso in cui la segnalazione non provenga dal Consiglio dell'Ordine, il Consiglio Istruttore di Disciplina ne dà immediata notizia al Consiglio dell'Ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza.

esercitata dal Consiglio Istruttore di Disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa segnalazione non provenga dal Consiglio dell'Ordine, il Consiglio Istruttore di Disciplina ne dà immediata notizia al Consiglio dell'Ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza.

2. Al fine di cui al comma 1:

2. Identico

a) il Consiglio dell'Ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare ovvero l'abbia acquisita d'ufficio, la trasmette entro 15 giorni al Consiglio Istruttore di Disciplina; b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Consiglio dell'Ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché degli sviluppi processuali successivi. Il Consiglio dell'Ordine circondariale trasmette al Consiglio Istruttore di Disciplina la notizia nel termine di cui alla precedente lettera a). 3. Se l'esponente è un avvocato e l'esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il Consiglio dell'Ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, fatta salva l'immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui al precedente comma 2, lettera a), il Consiglio dell'Ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l'esito al Consiglio Istruttore di Disciplina.

3. Identico

4. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza 51.1 Benedetti Valentini sopprimere il comma 4 51.2 Casson sostituire al comma 4 ”di scarsa rilevanza” con “giudicato dal consigliere istruttore di scarsa

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rilevanza. Si applica l’art. 53 comma 3”

Art. 53

Art. 52

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.

1. Identico

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 59 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 58 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto:

3. Identico:

a) dalla comunicazione di apertura del procedimento disciplinare;

a) identica;

b) dalla comunicazione all'iscritto del capo di incolpazione;

b) identica;

c) dalla delibera dell'incolpato;

c) dalla notificazione della convocazione dell'incolpato;

di

convocazione

delibera

di

d) dalla notifica della decisione del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante e messa all'esito del dibattimento;

d) dalla notificazione della decisione del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante e messa all'esito del dibattimento;

e) dalla notifica a1l'iscritto della sentenza pronunciata dal ai sensi dell'articolo 57.

e) dalla notificazione all'iscritto della sentenza pronunciata dal ai sensi dell'articolo 56.

4. Dalla data di comunicazione o notifica dell'atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni; in caso di pluralità di atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.

4. Dalla data di comunicazione o notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni; in caso di pluralità di atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.

Art. 54

Art. 53

(Istruttoria disciplinare)

(Istruttoria disciplinare)

1. Ricevuti gli atti, il Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui la stessa si riferisce e assegna il procedimento al collegio competente per la

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1. Identico

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trattazione dell'istruttoria. Del collegio non può far parte un iscritto allo stesso albo dell'indagato. 2. Il Presidente del collegio istruttorio designa per la trattazione se stesso o altro componente del collegio stesso. L'istruttore designato diventa responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dall'istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. Il collegio istruttorio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall'interessato. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.

2. Identico

3. Conclusi gli atti di sua competenza, e nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l'istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare; in questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell'istruttore, l'archiviazione o l'apertura del procedimento. In questo secondo caso, approva il capo di incolpazione.

3. Conclusi gli atti di sua competenza, e nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l'istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare; in questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell'istruttore, l'archiviazione o l'apertura del procedimento.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all'iscritto, al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed all'esponente.

4. Identico.

5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla decisione che contenga l'applicazione di una sanzione.

5. Identico.

Art. 55

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Art. 54

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(Dibattimento disciplinare)

(Dibattimento disciplinare)

1. Qualora il Consiglio Istruttore di Disciplina disponga l'apertura del procedimento disciplinare ne dà comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero e al Consiglio dell'Ordine competente.

1. Identico.

2. La comunicazione contiene d'incolpazione con l'enunciazione:

2. Identico.

il

capo

1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento; 2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri; 3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione; 4) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie e documenti. 3 Decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il Consiglio Istruttore di Disciplina trasmette gli atti al competente Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante.

3. Identico.

4. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante nomina il consigliere relatore, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell'incolpato.

4. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante nomina il consigliere relatore, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell'incolpato.

5. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il proscioglimento al Consiglio Istruttore di Disciplina, al pubblico ministero, all'incolpato e all'esponente. In caso di rinvio a giudizio, la citazione a giudizio è notificata negli stessi

5. Identico.

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modi all'incolpato, nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente e almeno venti giorni liberi prima della data di comparizione. La citazione contiene: 1) le generalità dell'incolpato; 2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri; 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti al collegio giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

54.1 D’Alia al comma 5 capoverso 3) sostituire “potrà” con dovrà”

4) l'avviso che l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti, nel termine di giorni sette prima della data fissata per il dibattimento; 5) l'elenco dei testimoni che il collegio intende ascoltare; 6) la data e la sottoscrizione del Presidente. 6. Nel corso del dibattimento, che si apre con l'esposizione dei fatti da parte del relatore, l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni. L'incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all'esame del collegio. L'incolpato ha la parola per ultimo.

6. Identico.

7. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato e dal pubblico ministero; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte,

7. Identico.

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all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l'accertamento dei fatti. 8. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione, così gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria.

8. Identico.

9. Terminato il dibattimento, il Presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, all'incolpato e al suo difensore, per le loro conclusioni e per la discussione, che si svolge nell'ordine che precede; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi.

9. Identico.

10. Conclusa la discussione, il collegio delibera il provvedimento a maggioranza.

10. Identico.

11. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l'indicazione del termine per l'impugnazione.

11. Identico.

49.2 Benedetti Valentini Conseguentemente all’articolo 54, comma 13 sostituire le parole: «procedura civile» con le seguenti: «procedura penale».

12. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da altro consigliere se il Presidente lo ritenga opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal Presidente del collegio e dal relatore e depositato nella segreteria del Consiglio dell'Ordine entro il termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo. Copia integrale del provvedimento è notificato all'incolpato, al pubblico ministero, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello del distretto, al Consiglio Istruttore di Disciplina, nonché all'autore dell'esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio

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12. Identico.

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Giudicante decisione.

allegato

al

dispositivo

della

13. Per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura civile, se compatibili.

13. Identico.

54.2 Casson

sostituire le parole “procedura civile “ con “procedura penale”

54.3 D’Alia

sostituire la parola “civile “ con “penale”

14. Il procedimento avanti il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante si conclude entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura; nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii ottenuti dall'incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il collegio giudicante. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.

14. Identico.

Art. 56

Art. 55

(Decisione disciplinare e sanzioni)

(Decisione disciplinare e sanzioni)

1. Con la dibattimento deliberati:

decisione che definisce il disciplinare possono essere

1. Identico.

a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»; il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante può pronunciarsi con la medesima formula in ogni stato del procedimento;

b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione.

2. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

3. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando per la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i

3. La censura consiste nel biasimo formale.

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precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto non sia irrogata altra sanzione più grave. 4. La sospensione importa l'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e gradi di responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La sospensione importa l'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio.

5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco speciale o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito nell'articolo 62, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco speciale o registro.

5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco speciale o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito nell'articolo 61, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco speciale o registro.

6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto della gravità dell'infrazione, del grado di responsabilità, dei precedenti dell'incolpato, del suo comportamento successivo al fatto e dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

Art. 57

Art. 56

(Impugnazioni)

(Impugnazioni)

1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore della Repubblica e del procuratore generale presso la Corte d'Appello, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha emesso la decisione; e da parte del Consiglio Istruttore di Disciplina nel solo caso di proscioglimento.

1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto ove ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha emesso la decisione; e da parte del Consiglio Istruttore di Disciplina nel solo caso di proscioglimento.

2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al Procuratore della Repubblica, al Procuratore generale, competenti per territorio e al Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.

2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al Procuratore generale, competente per territorio e al Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.

3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine cui appartiene il collegio giudicante che ha emanato la decisione

3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine cui appartiene il collegio giudicante che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni

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impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera m). Si applica, per quanto non specificato nel presente articolo, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni.

dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera m). Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni.

4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.

4. Identico.

5. Il ricorso è notificato al pubblico ministero ed al Procuratore Generale della Corte d'Appello che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica. Ne è altresì data comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'incolpato, se diverso dal Consiglio dell'Ordine che ha deciso.

5. Soppresso

6. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 61.

5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 60.

7. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

6. Identico.

8. In ogni caso di impugnazione da parte dell'incolpato, il Consiglio Nazionale Forense può irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante.

7. Soppresso.

9. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

7. Identico.

10. Avverso la sentenza del CNF può essere

8. Identico.

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56.1 Benedetti Valentini al comma 3 sostituire le parole “cui appartiene” con “presso il quale opera”

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proposto ricorso alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale della corte d'appello al cui distretto appartiene l'incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. 11. E' fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.

9. Identico.

Art. 58

Art. 57

(Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale)

(Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto all'eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

Identico

2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina e il Consiglio dell'Ordine in sede Giudicante hanno il potere di acquisire atti e documenti appartenenti al processo penale presso l'Autorità Giudiziaria. 3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria. 4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta all'avvocato dall'autorità giudiziaria è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione. Art. 59

Art. 58

(Riapertura del procedimento disciplinare)

(Riapertura del procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

Identico

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità

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giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso; b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante non ha potuto valutare. 2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario. 3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il Consiglio dell'Ordine che ha emesso la decisione. In tal caso il Presidente lo assegna ad un Collegio Giudicante che deve essere diversamente formato da quello che ha emesso il precedente provvedimento. Art. 60

Art. 59

(Divieto di cancellazione volontaria dall'albo)

(Divieto di cancellazione volontaria dall'albo)

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno della iscrizione nel registro di cui all'articolo 54, comma 1, non può essere deliberata la richiesta di cancellazione fatta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare, né essere accolta la richiesta del suo trasferimento. E ciò fino alla fine del procedimento.

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno della iscrizione nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, fino alla fine del procedimento non può essere deliberata la richiesta di cancellazione fatta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare, né essere accolta la richiesta del suo trasferimento. 59.1 Benedetti Valentini Al comma 1 sostituire le parole “non può essere deliberata la richiesta fatta dall’avvocato” con “non può essere deliberata la cancellazione richiesta dall’avvocato” vedi emendamento Caruso 15.7 «Art. 59. - (Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall’albo). – 1. Nel caso di cancellazione dall’albo, d’ufficio o a seguito di richiesta dall’avvocato o dal praticante dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l’iscrizione dell’interessato nel registro di cui all’articolo 53, comma 1, il procedimento stesso rimane sospeso e può essere ripreso qualora l’avvocato o il

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praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione».

2. Nel caso di cancellazione d'ufficio, il procedimento disciplinare rimane sospeso; può essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato, cessate le ragioni che hanno imposto la cancellazione, si iscriva nuovamente. Dalla delibera di cancellazione rimangono sospesi i termini per la celebrazione del giudizio ed i termini di prescrizione.

2. Identico.

Art. 61

Art. 60

(Sospensione cautelare)

(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio deve essere deliberata dal Consiglio dell'Ordine competente, previa audizione dell'interessato, fatta salva la sua rinuncia, anche a mezzo di un Consigliere delegato, nei seguenti casi:

1. Identico:

a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

a) di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

b) pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado;

b) soppressa;

c) applicazione detentiva;

sicurezza

b) di applicazione di misura di sicurezza detentiva;

d) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni;

c) di condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale;

di

misura

di

d) di condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni;

e) in ogni altro caso in cui il fatto contestato sia di gravità tale da rendere necessaria la sospensione per la tutela del decoro

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e)nonché in ogni altro caso in cui il fatto contestato sia di gravità tale da rendere necessaria la sospensione per la tutela del decoro

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dell'Avvocatura o dei diritti di terzi.

dell'Avvocatura o dei diritti di terzi.

2. La decisione è deliberata in camera di consiglio, dopo aver concesso un termine per il deposito di difese non inferiore a dieci giorni. Gli atti del procedimento e la decisione devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio Istruttore di Disciplina. Nei casi di eccezionale urgenza il termine per il deposito di difese viene assegnato con il provvedimento di sospensione. In tale caso il Consiglio prende in esame le difese al fine della conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto, quindi trasmette immediatamente gli atti del procedimento e di provvedimenti assunti al Consiglio Istruttore di Disciplina.

2. Identico.

3. La sospensione cautelare non può avere durata superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all' interessato.

3. Identico.

4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di due anni dalla sua irrogazione, non sia deliberato il provvedimento sanzionatorio. Nel termine non si computano i periodi di cui all'articolo 55 comma 14.

4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di due anni dalla sua irrogazione, non sia deliberato il provvedimento sanzionatorio. Nel termine non si computano i periodi di cui all'articolo 54 comma 14.

5. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se venga deliberato di non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero se venga disposta l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

5. Identico.

6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Identico.

7. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Identico.

Art. 62

Art. 61

(Esecuzione)

(Esecuzione)

l. La decisione emessa dal Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 61 e la sentenza del Consiglio

l. La decisione emessa dal Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 60 e la sentenza del Consiglio Nazionale Forense sono

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Nazionale esecutive

Forense

sono

immediatamente

immediatamente esecutive

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione per le decisioni del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante, o dal quindicesimo giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa dal CNF.

2. Identico.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell'Ordine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'incolpato. A tal fine il CNF trasmette senza ritardo al Consiglio dell'Ordine competente, affinché provveda all'immediata notifica all'incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa.

3. Identico.

4. Il Consiglio dell'Ordine, una volta perfezionata la notifica e verificata la data della stessa, invia all'incolpato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale della esecuzione della sanzione.

4. Identico.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell'Ordine competente per l'esecuzione, nonché a tutti i Consigli dell'Ordine. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine competente per l'esecuzione.

5. Identico.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il Consiglio dell'Ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

6. Identico.

7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio della radiazione, può essere richiesta una nuova iscrizione all'albo, all'elenco speciale o al registro, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 15.

7. Identico.

Art. 63

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Art. 62

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(Poteri ispettivi del Consiglio Nazionale Forense)

(Poteri ispettivi del Consiglio Nazionale Forense)

1. Il CNF può richiedere ai Consigli Istruttori di disciplina e ai Consigli dell'Ordine notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli Istruttori di Disciplina e dei Consigli dell'Ordine quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti i Consigli Istruttori di Disciplina chiedendo la loro sostituzione agli Ordini.

1. Identico.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i Consigli dell'Ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 50.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i Consigli dell'Ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.

TITOLO VI

TITOLO VI

DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 64

Art. 63

(Delega al Governo per il testo unico)

(Delega al Governo per il testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi seguenti:

Identico

a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;

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b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

Art. 65

Art. 64

(Disposizioni transitorie)

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti in questa legge, da approvare entro il termine di cui al comma 3, si applicano se necessario e in quanto applicabili, le norme vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

Identico

2. Il CNF ed i Consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.

3. È data facoltà ai Consigli locali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato. In tal caso, gli organi eletti decadono alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'incompatibilità di cui all'articolo 26, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di

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64.1 Maritati dopo il 5 comma aggiungere il seguente “Le norme di cui all’art. 45, comma 4, si

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previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre la scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto valutazioni espresse con il solo voto numerico� Art. 64-bis (Disposizione finale) La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

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Riforma della Professione Forense Segnalazione del 16.9.2009 della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato L’Autorità intende formulare, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90, alcune osservazioni in merito alle restrizioni alla concorrenza presenti nella proposta di riforma della professione forense del luglio 2009, contenuta nel testo adottato dal Comitato ristretto, costituito presso la Commissione Giustizia del Senato, il 14 luglio 2009 (AS 601). Il testo della proposta citata, recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, è volto a disciplinare la professione forense, gli albi, gli organi e le funzioni degli ordini forensi, il tirocinio professionale, il procedimento disciplinare e recepisce, pressoché interamente, le disposizioni previste nel DDL Mugnai, nel quale, a sua volta, era stata trasposta la proposta del Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF). L’Autorità, in coerenza con quanto più volte affermato e alla luce delle conclusioni della propria Indagine conoscitiva sugli ordini professionali (IC 34, pubblicata in Bollettino n. 9/2009), osserva che il testo approvato il 14 luglio 2009 dal Comitato ristretto, contiene disposizioni che determinano gravi restrizioni al funzionamento dei mercati e impongono oneri a cittadini e imprese non giustificati dal perseguimento di interessi di rilevanza generale. In particolare destano preoccupazione le disposizioni che prevedono l’estensione dell’ambito delle esclusive, le nuove modalità di accesso alla professione, la disciplina delle tariffe, delle incompatibilità e della pubblicità, nonché, infine, l’attribuzione di una potestà regolamentare in capo al CNF. Quaderni

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Le nuove attività riservate La proposta in esame amplia significativamente il novero delle attività riservate agli avvocati, costituito allo stato dalle necessarie ad assicurare il diritto costituzionale alla difesa giudiziale del cittadino, ossia la difesa, l’assistenza e la rappresentanza in giudizio. Il testo in esame, in aggiunta alle attività già oggi riservate, prevede di estendere l’esclusiva alle seguenti attività: l’assistenza, la rappresentanza e la difesa “nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti, e ad ogni altra amministrazione pubblica e nei procedimenti di conciliazione e mediazione” (articolo 2, comma 5, DDL n. 601); l’assistenza, la rappresentanza e la difesa, salve le specifiche competenze di altri professionisti, in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare (articolo 2, comma 6, DDL n. 601); l’attività, svolta professionalmente “di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto”, fatte salve specifiche competenze di altri professionisti espressamente individuati (articolo 2, comma 7, DDL n. 601). L’attribuzione di ambiti di esclusiva in capo a determinati soggetti costituisce una restrizione grave della concorrenza, in quanto riserva solo a questi ultimi la possibilità di operare nei relativi mercati, offrendo loro una protezione legale dalla concorrenza di altri soggetti che potrebbero offrire gli stessi servizi. L’esclusiva, dunque, pone un limite alle libertà economiche degli operatori e contestualmente restringe le possibilità di scelta degli utenti del servizio che sono costretti a rivolgersi solo ai soggetti individuati dalla legge. La restrizione comporta, da un lato, l’attenuarsi degli stimoli al miglioramento delle prestazioni offerte e, dall’altro, aggrava i costi in capo agli utenti dei servizi che si trovano esposti al potere economico della categoria titolare della riserva. L’ordinamento comunitario pone esplicitamente come regola

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la libertà di concorrenza e come eccezione l’attribuzione legale di esclusive, che comunque devono essere giustificate dal perseguimento di interessi generali. La severa giurisprudenza della Corte di giustizia presidia l’osservanza di questi principi, applicando un penetrante controllo delle legislazioni degli Stati membri, secondo il criterio della proporzionalità. Nel nostro ordinamento, in senso analogo, la Corte costituzionale [Sentenza 12 luglio 1995, n. 345] ha chiarito che l’attribuzione di esclusive deve rispondere alle esigenze della società nel suo complesso e non dei singoli ordini. A convergenti conclusioni giunge anche l’analisi economica, per la quale l’attribuzione di riserve di attività ostacola la capacità del mercato di allocare le risorse in modo efficiente. Alla luce di tali principi devono, dunque, essere valutate le proposte di estensione delle riserve di attività sopra richiamate. Si osserva che, se per l’attività tipiche e peculiare della professione forense, ossia la rappresentanza, l’assistenza e la difesa in giudizio, può apparire legittima l’imposizione di un’esclusiva, per tutte le altre attività, che il disegno di legge in questione intende escludere dal regime di libertà di accesso, la giustificazione manca del tutto. L’iscrizione all’albo degli avvocati non è certo in grado di garantire, di per sé, la reale ed effettiva conoscenza di tutte le nozioni rilevanti in tutti quegli ambiti nei quali si vorrebbe imporre l’esclusiva. La miglior riprova di ciò sta nell’osservazione della realtà che vede presente un gran numero di professionisti in grado di fornire il servizio richiesto dal mercato, secondo standard che il mercato stesso valuta come accettabili, senza essere necessariamente iscritti all’albo: si pensi ai servizi di consulenza legale che, nei Paesi a capitalismo avanzato, sono erogati, con risultati che il mercato stesso valuta in termini positivi, anche da soggetti che raccolgono al loro interno un novero ampio di competenze diverse ma strettamente connesse per la fornitura dei servizi richiesti. Quaderni

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Dunque, l’ipotizzata estensione degli ambiti di riserva non risulta giustificata con riferimento all’obiettivo dichiarato di garantire la più adeguata tutela degli assistiti. Sotto altro profilo, si osserva che, nel riservare solo all’avvocato l’assistenza e la difesa anche in tutti i procedimenti di natura amministrativa, la disciplina determinerebbe un aggravio rilevante nella gestione delle procedure stesse, ponendosi peraltro in aperto contrasto con le politiche di snellimento e semplificazione procedurale. La necessaria presenza di un avvocato nella veste del difensore anche nelle procedure extragiudiziali e conciliative rischia di pregiudicare del tutto il concreto funzionamento delle stesse e perciò di vanificare gli effetti deflattivi sul contenzioso ordinario dei recenti interventi legislativi di riforma del processo civile. In conclusione, il legislatore dovrà valutare molto attentamente le conseguenze negative dell’eventuale approvazione di una simile disciplina: l’estensione degli ambiti di esclusiva non comporta un effettivo accrescimento della tutela degli assistiti, ma determina una restrizione della concorrenza tra professionisti attivi nel settore legale. A fronte di ciò, l’ampliamento delle esclusive a favore degli avvocati incide significativamente sui costi delle procedure amministrative, conciliative e stragiudiziali, con ripercussioni negative sui cittadini e sulle imprese. L’accesso alla professione Le nuove misure relative all’accesso alla professione, previste nel disegno di legge in esame, irrigidiscono la scelta di chi vorrebbe intraprendere la carriera forense, prevedendo nuovi ostacoli e limitazioni per lo svolgimento del tirocinio e limitando in tal modo la flessibilità dell’aspirante avvocato che, in una fase del tutto prodro-

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mica e densa di incertezze rispetto al momento dell’effettivo inizio dell’attività con il conseguimento del titolo, è indotto a scegliere, in via esclusiva, la professione forense (artt. 40 – 42 del DDL). In primo luogo si osserva che l’iscrizione al registro dei praticanti, per la quale oggi è richiesto soltanto il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, secondo quanto previsto nel DDL in esame, viene subordinato al superamento di un test di ingresso. La fallacia di tali tecniche di selezione si è già manifestata in altri processi selettivi per l’accesso a carriere giuridiche e ciò rende, pertanto, simili strumenti ostacoli ingiustificati. Discorso analogo vale per la prova di preselezione prevista come condizione per l’accesso all’esame di abilitazione in aggiunta alla compiuta pratica. Numerose sono le nuove limitazioni relative all’attività del praticante. Così, ad esempio, si richiede che la pratica venga svolta presso lo studio di un avvocato con almeno 5 anni di anzianità. Ogni avvocato non si potrà avvalere di più di due praticanti. Si introduce l’incompatibilità dell’attività di tirocinio con qualsiasi rapporto di impiego o privato, con l’esercizio dell’attività di impresa e con lo svolgimento anche di tirocini. Viene limitato l’ambito di attività professionale proprio del tirocinante, prevedendosi che lo stesso, decorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, possa esercitare attività professionale, iscrivendosi all’albo per i procedimenti civili e penali di minore entità. Si tratta, come appare evidente, di innovazioni significativamente peggiorative dello status del praticante abilitato, che riducono fortemente i margini di autonomia e di libertà economica di quest’ultimo nelle more del conseguimento del titolo di avvocato. Infine non risponde ai requisiti di necessarietà e proporzionalità la disposizione che limita la validità del certificato di compiuta pratica alle sole tre sessioni di abilitazione successive. In caso di mancato superamento dell’esame di abilitazione nel corso delle tre sessioni Quaderni

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successive, il praticante è costretto a ripetere il periodo di tirocinio. A tale complesso normativo si aggiunga che, malgrado fosse stato previsto in uno dei testi originariamente in discussione presso la Commissione, nell’attuale DDL non si prevede alcun tipo di remunerazione o compenso del praticante, disponendosi peraltro che lo svolgimento della pratica non comporta l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato. Tale complessiva disciplina, dal punto di vista concorrenziale, appare idonea ad avvantaggiare le posizioni economiche degli avvocati abilitati che possono avvalersi dell’attività dei tirocinanti eventualmente a titolo gratuito e risulta persino peggiorativa rispetto a quanto attualmente previsto nel Codice deontologico degli avvocati, laddove, all’articolo 26, comma 1, è sancito che, dopo un periodo iniziale, “l’avvocato deve fornire al praticante [...] un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto”. Non contemplare nella proposta di riforma una disposizione di analoga portata aggrava la posizione del tirocinante, consolidando la prassi che vede spesso il praticante costretto ad offrire i propri servizi in cambio della semplice possibilità di svolgere la pratica forense. In merito alla regolamentazione del tirocinio, l’Autorità ribadisce il proprio orientamento volto a escludere la previsione di oneri ingiustificati a carico del praticante. In tal senso, si è proposto, ad esempio, di prevedere lo svolgimento del tirocinio eventualmente già durante il corso univesitario, istituendo a tal fine lauree abilitanti. In ogni caso, sarebbe opportuno ridurre la durata del tirocinio e introdurre misure che, diversamente da quanto previsto nel progetto in esame, riducano i costi per chi è obbligato a svolgerlo, in quanto il tirocinio posticipa il momento di entrata nel mondo del lavoro, prevedendo altresì forme di sussidio, premi o borse di studio al fine di garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale. L’Autorità rileva che dovrebbe essere valorizzato il tirocinio svolto in forme alternative rispetto a quello effettuato presso gli stu-

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di legali privati ovvero presso l’Avvocatura dello Stato, tenendo in considerazione anche, ad esempio, l’attività svolta presso gli uffici legali di imprese ovvero di autorità indipendenti, agenzie pubbliche o altre istituzioni in cui viene svolta attività legale. Infine, i corsi di indirizzo professionale, previsti come obbligatori dalla proposta, dovrebbero semmai essere sostitutivi del tirocinio e non aggiuntivi. Tariffe In tema di tariffe, il DDL in esame riprende il DDL Mugnai e la proposta del CNF. Sul punto la disciplina proposta appare inadeguata: l’articolo 12 del DDL in esame afferma, al primo comma, il principio della libera determinazione del compenso prevedendo che il compenso professionale è stabilito tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore, alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libertà negoziale. Tuttavia, il comma 5 del medesimo articolo prevede testualmente che “gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti”. Inoltre, il medesimo articolo, al comma 1, stabilisce che i compensi debbano essere adeguati al decoro della professione. La previsione descritta non appare condivisibile in quanto volta a introdurre una rigidità nel comportamento economico delle parti già superata con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 6 agosto 2006, n. 248; rigidità che non risulta giustificata dal perseguimento di interessi generali, essendo piuttosto finalizzata a proteggere gli avvocati dalla concorrenza di prezzo. Le tariffe fisse e minime, come più volte evidenziato a livello nazionale e comunitario, non garantiscono la qualità della prestazione, ma anzi possono disincentivare l’erogazione di una prestazione adeguata: la sicurezza offerta dalla protezione di una tariffa fissa o Quaderni

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minima certamente non invoglia il professionista a tenere comportamenti virtuosi. Secondo i consolidati principi antitrust, le tariffe professionali fisse e minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono agli iscritti all’albo di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione. A protezione del cliente e, in particolar modo, delle persone fisiche e delle piccole imprese, potrebbe trovare giustificazione il mantenimento soltanto delle tariffe massime, con riferimento a prestazioni aventi carattere seriale e di contenuto non particolarmente complesso. Infine, occorre osservare che l’affermazione del decoro quale parametro per determinare il compenso non dev’essere suscettibile di prestarsi ad un uso fuorviante da parte degli ordini e divenire un criterio di controllo sui compensi. L’Autorità osserva che il decoro di valore etico che può essere utilizzato quale principio generale dell’attività professionale, ma non come parametro economico di determinazione del compenso, in quanto il rispetto del decoro potrebbe facilmente reintrodurre l’inderogabilità dei minimi tariffari: il compenso decoroso sarebbe, in conclusione, quello che rispetta la tariffa minima. La criticità della norma è aggravata dagli elevati margini di indeterminatezza che tipicamente accompagnano l’utilizzo di clausole generali, la cui concreta definizione sarebbe riservata, in via principale e pressoché esclusiva, agli organi dell’ordine professionale. L’Autorità ricorda che l’articolo 2233 codice civile, pure richiamato nel testo del DDL al vaglio del Parlamento, contiene una disposizione che si rivolge esclusivamente ai privati e non attribuisce all’Ordine alcun potere di valutazione sulla conformità del compenso professionale alla nozione di decoro. L’articolo 12 del DDL in esame prevede inoltre, al comma 6, la

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facoltà di concordare, tra avvocato e cliente, un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario in caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia fermi i limiti del codice deontologico. A tal riguardo si noti che il richiamo alla “tariffa”, quale parametro di riferimento al fine di determinare un “compenso ulteriore” da riconoscere all’avvocato, risulta in contrasto con i sopra richiamati principi antitrust di libera determinazione del compenso, nonché con il citato D.L. n. 223/2006, che ha abolito il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Pubblicità Il progetto di riforma in esame detta una disciplina generale della pubblicità degli avvocati prevedendo che “è consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa” (articolo 9, comma 1). Oltre ai divieti riportati, il comma 2 fissa ulteriori parametri cui l’attività pubblicitaria degli avvocati deve conformarsi: così è previsto che “il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza dei principi del codice deontologico”. Al riguardo, l’Autorità osserva che l’utilizzo della locuzione “informazione” in luogo del termine “pubblicità” risulta fuorviante e limitativo, in quanto non esplicita con chiarezza la possibilità per il professionista di ricorrere allo strumento pubblicitario, ai fini della promozione della propria attività. Inoltre, la disciplina sopra esposta risulta restrittiva della concorrenza perché vieta ingiustificatamente il ricorso alla pubblicità comparativa, nonché l’utilizzo di toni elogiativi propri delle comunicazioni pubblicitarie, atteso che lo struQuaderni

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mento pubblicitario rappresenta un’importante leva concorrenziale a disposizione del professionista. È di tutta evidenza che la pubblicità comparativa è anch’essa soggetta al criterio di veridicità, completezza e chiarezza. Titolo di specialista La proposta in esame introduce, all’articolo 8, il titolo di specialista che può essere conseguito soltanto dopo avere frequentato corsi offerti da scuole o da altre organizzazioni di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista, almeno della durata di due anni. A tali corsi possono essere ammessi soltanto avvocati con un’anzianità di quattro anni. All’esito della frequenza l’avvocato deve superare un esame presso il CNF al cospetto di una commissione giudicatrice designata dallo stesso CNF. Il DDL prevede, altresì, che gli avvocati con anzianità di almeno dieci anni possano conseguire il titolo previa definizione dei relativi requisiti da parte del CNF. È previsto, inoltre, che la specializzazione ammesse sono individuate dal CNF con regolamento che stabilirà, tra l’altro, i percorsi formativi e professionali per il conseguimento del titolo di specializzazione nonché le modalità di acquisizione del titolo. L’Autorità osserva che l’attribuzione al CNF dell’individuazione delle specializzazioni e la mancata previsione di metodi alternativi alle scuole per l’acquisizione del titolo di specialista destano perplessità di natura concorrenziale. Infatti, se da un lato il CNF non appare il soggetto istituzionalmente più adeguato a individuare le branche scientifiche che giustificano l’esistenza di specializzazioni, dall’altro il CNF, in ragione della sua natura, potrebbe privilegiare alcune attività attribuendo la relativa specialità e non riconoscerne invece altre, con l’effetto di

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svantaggiare o avvantaggiare alcune categorie di professionisti. Inoltre, l’Autorità auspica la previsione di un sistema aperto ed alternativo alle scuole per l’acquisizione del titolo valido per tutti i professionisti – e non solo per quelli che risultano iscritti all’albo da almeno di 10 anni – tale per cui questi possano dimostrare la relativa specializzazione a prescindere dalla frequenza delle scuole suddette. Il funzionamento del sistema non dovrebbe essere lasciato alla disponibilità esclusiva del CNF, come sembra prevedere l’articolo 8, comma 2, lettera e). Incompatibilità La proposta in esame riformula il novero delle incompatibilità degli avvocati, ampliandone in sostanza la portata e dettando, all’articolo 16, una disciplina generale che vieta lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente esercitata continuativamente o professionalmente, esclusi i lavori a carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; lo svolgimento dell’esercizio effettivo di qualsiasi attività di impresa; lo svolgimento di qualsiasi attività di socio illimitatamente responsabile con poteri di gestione, di amministratore di società di persone esercenti attività commerciale, di amministratore unico o delegato di società di capitali esercenti attività commerciale, presidente o consigliere di amministrazione di tali società con effettivi poteri individuali di gestione; lo svolgimento dell’attività di ministro di culto. Sono previste deroghe al regime di incompatibilità per insegnanti, professori e ricercatori in materie giuridiche. Per quanto concerne la possibilità di iscrizione ad altri albi, la proposta in esame consente l’iscrizione soltanto nell’elenco dei pubblicitari e dei revisori contabili, ma non vieta espressamente l’iscrizione in un altro albo o elenco, sebbene dichiari incompatibile la Quaderni

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professione di avvocato con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale. In merito al regime delle incompatibilità, l’Autorità ricorda il proprio orientamento secondo cui la disciplina dell’esercizio delle attività professionali, per essere coerente con i principi di concorrenza, richiederebbe l’eliminazione di tutte quelle incompatibilità non necessarie e non proporzionate rispetto agli obiettivi che con le stesse si intendono perseguire. Infatti, i regimi di incompatibilità limitano le scelte professionali per tutti quei soggetti che sono dotati dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di una professione e determinano inevitabilmente una limitazione del numero dei soggetti che possono offrire il servizio, potendo anche produrre un innalzamento del costo delle prestazioni. Pertanto, per non determinare ingiustificate restrizioni concorrenziali, l’Autorità ribadisce che il regime di incompatibilità dovrebbe essere funzionale alla natura e alle caratteristiche dell’attività e risultare necessario e proporzionato a salvaguardare l’autonomia dei soggetti che erogano le prestazioni nonché a tutelare l’integrità del professionista indispensabili per il corretto esercizio della determinata professione. In questa ottica l’Autorità non ritiene necessarie né proporzionali rispetto alla garanzia dell’autonomia degli avvocati o alla tutela dell’integrità del professionista le incompatibilità a svolgere altre attività di lavoro autonomo o dipendente, anche part-time. Non si coglie, inoltre, la giustificazione dell’imposizione del limite all’iscrizione degli avvocati in altri albi professionali, posto che, in base al principio di responsabilità professionale specifica, l’avvocato, ove svolga attività forense, deve conformarsi alla relativa disciplina; ciò di per sé la correttezza e la responsabilità del professionista. A questo proposito, si evidenzia che situazioni di conflitto di interessi, che dovessero eventualmente emergere nello svolgimento di

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diverse attività professionali, possono essere risolte con la previsione di strumenti proporzionati, ricorrendo, ad esempio, alle regole di correttezza professionale e a conseguenti obblighi di astensione dallo svolgimento dell’attività in conflitto. Associazioni multidisciplinari La proposta di riforma in esame, all’articolo 4, ammette le associazioni multidisciplinari, prevedendo tuttavia soltanto società con responsabilità illimitata e personale dei soci e con categorie di professionisti individuati dal CNF. Le associazioni o le società devono essere iscritte in un elenco speciale aggiunto all’albo forense nel cui circondario hanno sede. In particolare, viene vietata espressamente la costituzione di società di capitali che abbiano come oggetto l’esecuzione di prestazioni professionali e viene imposto che l’associato e il socio possano fare parte di una sola associazione o società. Si noti la disposizione secondo cui “le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non hanno natura di imprese”. Tale disposizione appare in contrasto con l’orientamento dell’Autorità in materia, in quanto la conformità dei codici deontologici ai principi della concorrenza e la coerenza degli stessi con il dettato legislativo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto Bersani n. 223/2006 impongono che l’autoregolamentazione deontologica rispetti il principio secondo cui, in seguito alla abrogazione del divieto contenuto nella legge 23 novembre 1939 n. 1815, i professionisti sono liberi di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare attraverso società di persone e/o capitali o associazioni tra gli stessi. In particolare, l’Autorità sottolinea, contrariamente a quanto preQuaderni

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visto nella proposta in esame, come non vi siano ragioni per escludere l’esercizio della professione nella forma delle società di capitali, ancor più idonee alla creazione di strutture di maggiori dimensioni, in modo tale da consentire ai professionisti italiani di poter rispondere adeguatamente alle sfide che saranno chiamati ad affrontare nel contesto europeo. Il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini La proposta di riforma in esame attribuisce la potestà regolamentare al CNF, rimettendo alle decisioni di quest’ultimo la disciplina di numerosi importanti aspetti della professione forense (articolo 3 e ss. e articolo 32 e ss. del DDL). Siffatta attribuzione risulta in contrasto con i principi comunitari di concorrenza che esigono una netta distinzione tra la regolazione autoritativa delle attività private che deve essere appannaggio di soggetti pubblici, effettiva espressione di interessi generali, e le varie forme di autodisciplina dei propri interessi che possono essere dettate dagli stessi privati interessati. L’Autorità auspica quindi l’eliminazione della previsione, in quanto l’attribuzione di una potestà regolatoria in capo al CNF, che si trova di per sé in una posizione di conflitto di interessi, in quanto espressione.

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Danno civile derivato da un reato penale nel Diritto Processuale Penale Albanese di Ilir Mustafaj* e Fleura Kola LL.M** Il danno civile derivato dall’azione penale è in se stesso una parte dell’istituto giuridico del danno contrattuale, e come tale è incorporato nel diritto civile in difesa di tutti quei soggetti vittime delle azioni o omissioni dannose e pertanto vietate per legge. Secondo gli artt. 58 e 61 del Codice di Procedura Penale Albanese, viene previsto che: «la persona danneggiata da un reato penale oppure i suoi eredi sono legittimati a chiedere la condanna del colpevole e il risarcimento del danno cagionato», «colui che ha subito un danno materiale dall’azione penale oppure i suoi eredi possono proporre un’azione civile in sede penale contro l’imputato o contro il resposabile civile, per chiedere la restituzione del bene o/e il risarcimento del danno» Le disposizioni sopracitate legittimano le persone offese da un reato penale ed anche i suoi eredi ad essere parti nel processo penale, chiedendo dalla persona che ha commesso il reato «il colpevole», di essere civilmente risarciti. Questo sempreché, dal reato siano stati danneggiate più persone diverse. Lo strumento processuale attraverso cui si può chiedere il risarcimento del danno nel processo penale è l’azione civile in sede penale. Questo tipo di domanda non ha nessuna differenza dall’azione civile usata in sede civile. Secondo quanto disposto dall’art. 31 c.p.c. «L’agire in giudizio è un diritto della persona che pretende di essera * Docente nella Facoltà di Giurisprudenza, Università di Tirana; Giudice del Tribunale Ordinario di Tirana, Albania. ** Consiglio Superiore della Magistratura, Albania.

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sentita sul fondamento della sua pretesa, in modo che il Tribunale possa poi decidere se lo trova fondato o meno». L’azione, secondo la configuazione sopra rappresentata, è lo strumento che mette in moto tutto l’iter processuale, il quale legittima la sua essenza e nello stesso tempo crea l’obbligo del Tribunale, di proteggere in modo giurisdizionale i diritti personali e patrimoniali dei soggetti. Il diritto di agire è espressione del principio di disponibilità, come uno dei fondamenti del diritto processuale civile. L’azione civile in sede penale è diretta all’imputato oppure al responsabile civile (a colui il quale risponde civilmente per il danno cagionato dall’imputato). In sede penale il danneggiato da un reato è legittimato a proporre: 1 - Azione di rivendicazione (azione per la restituzione del bene art. 296 codice civile); 2 - Azione del risarcimento del danno (art. 608 e ss. codice civile). Queste azioni possono proporsi in tutti i procedimenti penali, ma nella maggior parte dei casi viene azionata nei giudizi penali nei quali, all’imputato gli si attribuisce il reato di «Furto del bene», previsto dall’art. 134 codice penale, di «Frode» previsto dall’art.143 del codice penale, «Abuso di potere» previsto dall’art. 248 del codice penale, di «Violazione delle regole sulla circolazione stradale», previsto dall’art. 290 codice penale, «Reati sul campo delle Dogane» previsto dagli artt. 171 e 179 codice penale, « La cura negligente e l’omesso aiuto», previsto dagli artt. 96 e 97 codice penale, «Reati contro la morale e la dignità, in particolare lo sfruttamento della prostituzione ed il traffico», previsto dagli artt. 114, 114/a, 114/b codice penale, reati che vengono perseguiti principalmente dal danneggiato, attraverso la querela, come «Diffamazione», «Ingiuria», previste agli artt. 119, 120 codice penale ecc.

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L’obiettivo del giudizio penale nel quale viene sollevata un’azione civile si può rilevare: - Nel trovarsi a rispondere penalmente, dell’autore del reato penale. - Nella restituzione del bene, il quale è stato ottenuto attraverso l’azione penalmente perseguita. - Nel risarcimento del danno cagionato dall’azione od omissione vietata dalla legge, ecc. Nei casi in cui il reato è stato commesso in concorso di persone, allora quest’ultimi risponderanno in solido verso il danneggiato dal reato penale (i responsabili civili in sede penale). Secondo un attento studio della giurisprudenza albanese, si può rilevare che all’azione civile in sede penale non viene data, oggi come oggi una grande importanza. Questo fatto deriva dalla: mancata conoscenza delle disposizioni di legge, le quali trattano l’azione civile in sede penale, dai soggetti danneggiati dal fatto penale; dal non venire a conoscenza dei soggetti interessati dell’inizio e dell’esistenza di un giudizio penale, questo poiché l’azione civile secondo l’ordinamento giuridico albanese può essere sollevata dal danneggiato del reato prima che sia iniziato il dibattimento della causa; non discussione dell’azione civile da parte del Tribunale penale, ma la sua separazione ed attribuzione per la decisione al Tribunale civile, se la sua discussione rende particolarmente complessa la soluzione della controversia oppure aggrava i termini processuali. A volte è lo stesso legislatore albanese che pone delle barriere alla possibilità di agire per i soggetti danneggiati da un reato penale, affinché non sia facilmente raggiungibile il risarcimento del danno. Cosi, nei casi in cui l’oggetto dell’azione civile in sede penale è il risarcimenti del danno, il danneggiato oppure l’offeso dal reato deve pagare il corrisposto del servizio che chiede presso il Tribunale, che in questo caso si tratta di una tassa giudiziaria sugli atti del 1% sul valore della richiesta di risarcimento, una tassa questa prepagata, a Quaderni

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favore dello Stato. Nella maggior parte dei casi, i danneggiati non hanno nessuna possibilità economica per il pagamento di tale tassa, ed in questo modo il Tribunale non giudica il caso, ma respingendolo lo rinvia indietro alla parte attrice per farle adempiere l’obbligo giuridico. Lo Stato Albanese ha ratificato diverse convenzioni internazionali, le quali trattano il diritto processuale delle parti danneggiate in sede penale, come la Convenzione Europea «Sul risarcimento delle vittime di reati di violenza», ratificato con legge nr. 9265, del 29/07/2004, la Convenzione del Consiglio d’Europa «Sulle misure contro il traffico dei esseri umani», ratificato con legge nr. 9632, del 20/11/2006, ecc. L’obiettivo di questi accordi è dare giustizia, risarcimento, indennizzo, e riabilitare le vittime (i danneggiati dal illecito penale). L’azione civile nel processo penale ha come suo scopo il riassetto dei danni materiali, e prima di tutto, è certo che la reintegrazione dei danni materiali o morali, cagionati alla vittima di un crimine, è un principio legato stretto non solo alla vittima, ma all’intera società. Essa serve anche a rimettere giustizia tra le parti e contribuisce a combattere la dura guerra contro la criminalità. Il risarcimento del danno alla vittima inizia a prendere piede, e fin ad un certo punto, si può considerare come un indennizzo fatto dal colpevole all’offeso, e dà un apporto in questo modo alla tregua sociale. I motivi che in generale vengono desunti dalla partecipazione della parte civile nel processo penale e non in quello civile sono come segue: 1 - Il giudice penale ha una visione più chiara e più completa sulla fattispecie penalmente perseguita, e per questo motivo riesce a valutare meglio le cause e la misura del danno. 2 - Il giudizio penale è più veloce ed economico di quello civile, e lo stesso è vantaggioso se si tiene conto anche dell’importanza e risonanza sociale del diritto al risarcimento del danno alla vittima.

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Cosi, è legittimo liberare dall’onere della prova la vittima, che nel processo penale vengono raccolte da un altro organo giudiziario. 3 - La decisione nello stesso processo sia della questione civile del risarcimento del danno che quella penale, rimuove ogni possibilità di decisioni contraddittorie sulla stessa questione. 4 - La protezione della vittima dalla possibilità di una sentenza assolutoria senza che lui sia parte del processo, cosa che avrebbe una particolare importanza in quegli ordinamenti giuridici dove la sentenza penale ha valore di cosa giudicata per la questione civile. Da quanto sopra sostenuto, possiamo concludere che la persona offesa deve avere un ruolo, altrettanto dotato d’importanza quanto l’autore dell’illecito penale. Nell’azione civile in sede penale la vittima non è solo un testimone del giudizio, ma ha la qualità e le mosse di un soggetto processuale. Il risarcimento del danno civile cagionato da un reato penale Il codice civile Albanese ha previsto questo importante istituto nell’art. 640. Da quanto abbiamo sopra esposto trattando il danno cagionato, come un elemento del danno extracontrattuale, questo danno viene composto dal danno emergente e lucro cessante. Nell’art. 640 cod. civ. vengono previste anche altre perdite e diminuzioni del patrimonio o personali, che caso dopo caso vengono valutati dal giudice, e quando viene provata la loro esistenza sono indennizzabili secondo i casi. L’art. 641 cod. civ. prevede invece, il metodo di risarcimento della persona che ha subito un danno alla salute. Il risarcimento in questo caso si computa avendo riguardo la perdita o la riduzione della capacità di lavorare, le spese ospedaliere e per la cura del danno, nonché altri dispendi collegati al danno causato. Quaderni

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L’art. 642 cod. civ. dispone che la valutazione del valore del risarcimento del danno può cambiare nel futuro, in relazione al miglioramento o peggioramento della situazione della salute, oppure con l’aumento o diminuzione della capacità di lavoro dell’offeso. L’art. 643 cod. civ. prevede espressamente, il risarcimento del danno nel caso di cagionamento della morte di una persona. Tale risarcimento è composto: dalle spese per gli alimenti e mantenimento dei bambini minori della persona morta, del coniuge e dei genitori incapaci di lavorare che in vita erano a carico della vittima interamente o parzialmente, come anche le persone che vivevano insieme alla famiglia del decuius e che godevano del diritto degli alimenti, in capo sempre al decuius; dalle spese sostenute per il funerale della vittima, in misura corrispondente alla situazione famigliare e personale della persona morta. Cosi, anche l’art. 644 cod. civ. trattando del caso in cui il soggetto procurando il danno ne ha conseguito un apprezzabile vantaggio, dispone che il giudice con la richiesta della parte danneggiata avendo riguardo la natura del danno, il grado di colpevolezza e altre circostanze del caso può conteggiare nel risarcimento del danno, totalmente o parzialmente il vantaggio indebitamente ottenuto. Dall’altro lato, l’art 645 cod. civ. si pronuncia sul caso in cui il soggetto che ha subito il danno è assicurato. In questo caso la questione del risarcimento viene regolata con leggi speciali. Questa è una retta scelta dell’ordinamento poiché se il danno viene risarcito dalla compagnia assicuratrice sarebbe incomprensibile richiedere al soggetto colpevole o responsabile del danno di risarcire per la seconda volta. A norma del seguente art. 646 cod. civ. viene previsto il caso in cui la persona lesa o morta per colpa altrui non aveva un rapporto di lavoro. In questo caso il grado di risarcibilità del danno viene determinato in base alla retribuzione di un lavoratore della stessa categoria profesionale, con il quale si può equiparare il lavoro svolto o che poteva svolgere l’offeso.

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Per ultimo, l’art. 647 prevede il risarcimento del danno arrecato al minore ove compie sedici anni ed anche quando ne compie diciotto. Il minore di sedici anni quando non guadagna con il suo lavoro, cioè non si mantiene da solo, ha il diritto, che invece del risarcimento che potrebbe ricevere per il vivere, di chiedere il rimborso per la perdita della sua capacità di lavoro, con la paga di un lavoratore medio, secondo i criteri dell’art. 646 di questo codice. Al raggiungimento della maggior età è leggittimato nel chiedere invece che il risarcimento degli alimenti, il risarcimento in misura della paga media di un lavoratore di quella categoria, a cui avrebbe acceduto o avrebbe dovuto accedervi se non si fosse verificato il danno alla salute. Vale precisare appositamente, che quando il danno viene causato da più persone in concorso fra loro, questi rispondono verso il soggetto leso, in solido. Da quanto abbiamo riportato fin qui, il nostro ordinamento ha cercato di disciplinare la questione del risarcimento del danno secondo principi obiettivi, ma sotto una visione comparativa possiamo renderci conto di alcune lacune normative ed effettivamente quelle degli artt. 646 e 647 cod. civ. Negli ultimi tempi la giurisprudenza italiana ha formulato la nozione del danno biologico, come una violazione del diritto ad una buona salute previsto nel suo fondamento dalla Costituzione Italiana. Il motivo per cui, la giurispudenza italiana ha concesso un importanza autonoma al danno biologico, sta nel fatto che tradizionalmente veniva riconosciuto al danno contro la persona una natura principalmente patrimoniale, per questo il risarcimento veniva determinato sulla base dei criteri tassativamente calcolati sul reddito della vittima (la capacità di lavorare). In questo modo si era creata una ineguaglianza anticostituzionale economico-sociale, poiché il danno era cosiderato giuridicamente valido ed efficace a produrre effetti giuridici solo in termini della possibilità di una persona di guadagnare (se Quaderni

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la persona lesa era un noto chirurgo, colui poteva richiedere e avere un risarcimento molto più elevato di una persona disoccupata). Il danno contro la persona, non va visto come una «perdita economica» che deriva al danneggiato da un cambiamento peggiorativo della sua capacità lavorativa, ma come un danno della sua integrità psico-fisica, la quale viene cosiderata in se stessa come un valore della persona nella sua dimensione concreta. Tale valore, non può determinarsi soltanto attraverso la capacità e la possibilità di redditto economico che si trova ad avere una persona in un particolare momento, ma è collegato all’insieme delle funzioni naturali di un individuo. La nozione di danno biologico come figura autonoma specificato in un danno ingiusto non patrimoniale (anche se ha sempre un valore economico), ha portato ad una importante conseguenza, poiché si è arrivati a trapassare definitivamente la tesi tradizionalmente restrittiva secondo la quale erano risarcibili soltanto i danni aventi natura patrimoniale, invece i danni non patrimoniali cadevano nel risarcimento parziale previsto dall’art. 2059 codice civile italiano. Il trattamento sopra evidenziato, del danno civile derivato da fatto penale illecito, come parte del danno extracontrattuale, ha trovato appoggio anche nella pratica giurisprudenziale, e di fatto nella Sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione Albanese, nr. 12, del 14/09/2007. Le varie problematiche rilevate nella prassi giurisprudenziale, lungo lo svolgimento della causa civile in sede penale Nelle cause penali in cui viene risolta incidentalmente una questione civile, ci troviamo di fronte a diverse problematiche, per questo nella realtà della prassi giurisprudenziale sono pochissimi i casi di risoluzione di questioni civili in sede penale. Alcune delle problematiche più manifeste si possono elencare in questo modo:

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ÿ L’azione civile in sede penale nella maggior parte delle controversie non viene presa in considerazione dal Tribunale, per il fatto che l’imputato nel processo penale può chiedere il giudizio abbreviato, secondo l’art. 403 c.p. penale. Una simile rishiesta il presunto colpevole o il suo rappresentante legale con procura, la possono fare prima dell’inizio della trattazione della causa, e in questi casi il giudice secondo le disposizioni dell’art. 404 del c. p. penale può accetare la richiesta della parte se valuta che allo stato degli atti è possibile arrivare alla conclusione della causa. In questo tipo di controversie non si raggiunge la fase della discussione dibattimentale, poiché l’imputato accetta tutti gli atti derivati dalle indagini del pubblico ministero, che si trovano raccolti nel fascicolo del p.m. Nell’art. 405, 7 co., del codice di procedura penale il legislatore ha concesso il diritto alla parte civile di accettare e non contestare la richiesta di giudizio abbreviato, e di conseguenza accettare implicitamente tutti gli atti raccolti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la parte civile non concorda, il legislatore ha previsto che in questi casi non si può abbreviare lo svolgimento della causa civile nel processo penale. Cosi, automaticamente il giudice ordina il rigetto dell’azione civile e invia la causa a giudizio nel Tribunale civile. ÿ Succede spesso, durante lo svolgimento delle cause penali nelle quali viene risolta una questione civile, che la risoluzione della controversia civile comporta un intralcio al processo penale dovuto da diverse cause, come l’allegazione e l’ammissione di prove difficoltose che richiedono un grande lasso di tempo per essere provate o verificate, oppure la mancanza nello svolgimento della causa penale della parte civile, mancanza questa ragionevole. Partendo dal fatto che, il procedimento penale è caratterizato da un svolgimento ininterotto della causa, e dal fatto materializzato nelQuaderni

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l’art. 342 del c.p.penale, e sia dal fatto che nel processo penale il giudice sottende la sua attenzione in particolare ai termini delle misure cautelari dell’imputato, termini prescritti negli artt. 263 e 264 del c.p.penale, nei casi in cui la risoluzione della questione civile fa da intralcio al normale sviluppo del procedimento penale per la sua complessità, il giudice d’ufficio o su richiesta di parte dispone la separazione dei procedimenti per la sua difficoltà sia di natura temporale che di ragionamento decisorio, inviando la causa a svolgersi in un giudizio civile. ÿ Un ulteriore problema adducibile nella legislazione albanese per quanto riguarda il giudizio sulla questione civile in sede penale e la ricerca nello specifico del tipo di danno cagionato alla persona lesa da una violazione di legge penale. Cosi, a norma dell’art. 61 c. p. penale si precisa che: « I soggetti che hanno subito un danno materiale, causato da un fatto penalmente perseguito, sono legittimati a proporre un azione civile in sede penale». L’art. 58, 1 co., c.p. penale asserisce che: «I soggetti lesi da un fatto previsto dalla legge come reato, sono leggittimati a chiedere la condanna del colpevole e il risarcimento del danno». Quindi, secondo queste disposizioni non si riesce a chiarire e precisare quale sia il tipo di danno cagionato dall’azione penale. Appunto, sono le contraddizioni delle due disposizioni sopracitate sul tipo di danno subito dall’offeso che a volte creano difficoltà nel giudizio della questione civile in sede penale. ÿ Un’altra contesa collegata all’azione civile in sede penale è anche il fatto che la parte civile o il convenuto nel processo civile è in molti casi una prova dell’accusa nel processo penale (testimoni) e queste parti non possono essere presenti nel processo finché non sarano interrogati dal giudice.

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La loro assenza in giudizio nei casi sopra riportati e ancora di più quando a causa della loro situazione economica le parti non dispongono nemeno di un difensore, portano diverse complicazioni della causa civile in sede penale, poiché in tale situazione e condizioni il giudizio non può continuare ad esistere. ÿ Un ulteriore problema, in questi casi consiste nella situazione in cui a rispondere del reato sono più soggetti in concorso fra loro, e nell’azione penale del danneggiato questi sono considerati come responsabili in solido verso il risarcimento del danno cagionato con le loro azioni od ommisioni. Il giudice in questi casi, deve indagare e valutare con particolare attenzione il comportamento e la responsabilità di ognuno degli imputati che hanno concorso al reato, per determinare la sussistenza del nesso causale tra le azioni di ciascuno degli imputati e le conseguenze derivate da queste azioni. ÿ Ancora, un aggiunto problema, in questi processi dove è stata amessa l’azione civile in sede penale è l’amnistia, che si può concedere all’azione penale quando l’imputato è stato condanato come colpevole con sentenza dal Tribunale di Primo Grado oppure la Corte d’Apello, e contro questa decisione è stato fatta alternativamente l’impugnazione in Corte d’Appello o il ricorso in Corte di Cassazione. In questi casi avendo riguardo che, il giudizio sulla questione civile nel procedimento penale è un giudizio accessorio, dove il giudizio penale è quello principale, e la fortuna della questione civile dipende dall’andamento del giudizo penale, possono sorgere problemi nel quadro della decisione sull’azione civile. ÿ Ulteriore dissidio importante dell’azione civile in sede penale è il problema della parte formale dell’atto con cui il danneggiato chiede l’apertura del procedimento penale. Quaderni

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Negli artt. 58 e 61 del codice di procedura penale, norme in cui si legittima il danneggiato da un reato penale ad azionarsi nel procedimento penale come parte civile, non si fa nessun riferimento alla parte formale di quest’atto. Non si riesce a percepire se, si deve trattare di una atto-domanda, dove inizialmente la persona lesa deve sostenere e provare la sua leggittimazione a proporre questa azione e dopo essere stato leggittimato potra proporre effettivamente l’atto di citazione, oppure l’offeso deve proporre direttamente di fronte al Tribunale l’atto di citazione ed in questo momento prova la sua leggittimità. ÿ Un altro problema di rilevante importanza di questi casi è il problema della registrazione dell’azione civile nei registri del casellario giudiziario presso il Tribunale Penale. Nel codice di procedura penale non viene specificato se l’atto di citazione civile debba o meno venire annotato nei registri del Tribunale Penale. Questo fatto diventa rilevante partendo dal pressuposto che l’oggetto della domanda, «causa petendi» può essere la richiesta di risarcimento pecuniario, e nelle disposizioni del c.p. penale che disciplinano l’azione penale non viene precisato se l’attore deve pagare o meno la tassa sul valore della somma richiesta, intanto che nell’art. 104 c.p. civile si prescrive che «La tassa sugli atti va pagata sulla base del valore della domanda». ÿ Ulteriore problema dell’azione civile in sede penale riguarda il fatto che durante lo svolgimento della causa può succedere che la parte danneggiata venga a mancare, e i suoi eredi non richiedono l’apertura del testamento oppure rinunciano all’eredità e quindi non si sostituiscono a lui. Anche in questo caso la domanda civile fa da intralcio al processo penale, per questo è più conveniente disporre la separazione delle cause, indipendentemente dallo stato in cui si trova la causa penale,

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inviando la domanda della parte civile ad essere sviluppata in un giudizio civile. Alcune particolarità dell’azione civile in sede penale, attraverso la quale si tratta del danno civile derivato da fatto penale. 1. Caratteristica della questione civile in sede penale è la velocità del giudizio della causa. Questo dovuto dal fatto che il giudizio penale è un giudizio ininterrotto, a differenza di quello civile che è più lento. Questo fatto rende possibile che il danneggiato dall’azione penale realizzi un suo diritto, quello del risarcimento del danno, in minor tempo di quello del giudizio civile. 2. Per essere trattato in sede penale, il danno civile derivato da un fatto penale deve venire ad esistere un’atto di citazione della parte lesa diretta al Tribunale dove viene giudicata la causa penale prima della fase di trattazione, atto che deve avere tutti i requisiti richiesti dagli artt. 31 e ss. del c.p. penale. È indispensabile in un simile caso, l’esistenza della fattispecie penale commessa da un soggetto capace che ha raggiunto l’età per rispondere penalmente. L’azione penale deve essere stata commessa con colpa o dolo, e l’aver commesso il reato deve portare conseguenze concrete, di danno causato, il quale deve avere un collegamento causale tra l’azione penale di danno derivato. 3. L’onere della prova nella causa civile in sede penale non cade sull’attore civile come di solito funziona nel giudizio civile, ma ricade sull’organo dell’accusa che ha iniziato il procedimento dopo la notizia di reato, e dalle prove portate in giudizio dall’accusa si prova anche la domanda della parte civile nel processo penale. 4. Le spese ed onorari giudiziali del giudizio penale nel quale si risolve una questione civile vengono precorrisposte dall’organo dell’accusa, invece nel giudizio civile queste spese vengono sopportate dall’attore. Quaderni

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5. Nel giudizio civile, la domanda dell’attore viene registrata nei registri del casellario giudiziario, e se la domanda dell’attore è una richiesta di adempimento di una obbligazione pecuniaria, quest’ultimo deve corrispondere una tassa a favore dello Stato in misura dell’1% sul valore della domanda. Invece, per quanto riguarda la domanda civile in sede penale non solo non viene registrato l’atto di citazione ma se la richiesta dell’attore civile è una somma di denaro, sono del pensiero che non dovrebbe venire pagata neanche la tassa giudiziaria sugli atti. 6. Caratteristica del giudizio civile in sede penale è anche l’economicità del procedimento, poiché in un solo processo viene risolta sia la questione penale, sulla colpevolezza dell’imputato al fatto penale, che quella civile del risarcimento del danno. 7. Un ulteriore problema che riveste la disposizioni del codice di procedura penale che trattano della questione civile in sede penale è anche la legittimazione del diritto che deve avere il danneggiato dall’azione od omissione penale di chiedere oltre al danno materiale anche il danno morale derivato alla sua persona come conseguenza del reato. Questo dimostra che urgono delle modifiche all’art. 61 c.p. penale, nell’aggiungere oltre al termine «danno materiale» anche quello del «danno morale». 8. Legato, al fatto che, come conseguenza di diverse opere penali deriva un grave danno agli interessi dello Stato, in difesa del diritto dello Stato e proteggere i propri interessi, penso che sarebbe appropriato legittimare in questi casi l’Avvocatura dello Stato (come difensore degli interessi dello Stato) a proporre l’azione civile in sede penale avente come oggetto il risarcimento del danno. 9. Partendo dagli svantaggi che ha la proposta dell’azione civile in sede penale al contrario di quella proposta autonomamente in sede civile, sarebbe meglio disporre nel codice di procedura penale l’obbligo per l’organo procedurale (pubblico ministero o/e giudice) di portare a conoscenza dei danneggiati dall’azione penale il diritto e la

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facoltà che hanno di poter fare domanda con l’azione civile di fronte alla sede penale di giudizio. BIBLIOGRAFIA 1. La Costituzione della Repubblica Albanese, 1998. 2. La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ratificata con legge nr. 8137, del 31/07/1996. 3. La Convenzione del Consiglio d’Europa «Sulle misure contro il traffico di esseri umani», approvato con legge nr. 9642, del 20/11/2006. 4. La Convenzione Europea «Sull’indennizzo delle vittime di crimini violenti», approvato con legge nr. 9265, del 29/07/2004. 5. La convenzione civile «Sulla corruzione», approvata con legge nr. 8635, del 06/07/2000. 6. Codice Penale e Codice di Procedura Penale della Repubblica Albanese. 7. Codice Civile della Repubblica Albanese. 8. Codice di Procedura Civile della Repubblica Albanese. 9. L. Bianku «Giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo», editore Centro Europeo, Tirana, 2007. 10. Sentenza della Corte Albanese di Cassazione, Sezioni unite, nr. 12, del 14/09/2007.

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L’arresto personale per debiti negli ordinamenti pre-unitari e post-unitari Seconda parte a cura di Augusto Conte Proseguendo nella trattazione dell’arresto personale per debiti nei sistemi ordinamentali preunitari, l’attenzione è rivolta su alcuni Stati minori del territorio italiano, che riservavano particolari previsioni normative all’istituto. Nella legislazione Lombarda l’arresto personale costituiva un mezzo ordinario di esecuzione in favore di qualunque creditore, nel caso di insufficienza del pegno e dell’ipoteca, e colpiva non solo la persona del debitore e del fideiussore, ma anche quelle dei loro eredi; il periodo massimo di arresto non poteva essere superiore a un anno18. Il Codice Parmense escludeva (consentito, invece, nel Regno delle Due Sicilie, come ricordato nella prima parte) la sottoposizione convenzionale all’arresto, potendo soltanto essere disposto per legge o per esecuzione di una sentenza. Le regole stabilivano la durata nel massimo di un anno ed era estesa al quinquennio solo in caso di “debito doloso”19. Nel Modenese l’arresto personale poteva essere eseguito solo quando il creditore avesse inultimente escusso, in esecuzione di una Avvocato Gaetano Foschini – Pretore di Vasto in Abruzzo. I motivi del Codice Civile del Regno d’Italia ordinati sotto ciascun articolo. Chieti. 1867. Tipografia Scalpelli. 19 Avvocato Gaetano Foschini, cit. L’opera, costituita dalla pubblicazione del Codice Civile del 1865 commentato, era dedicata ai suoi maestri Aurelio Cialente e Nunzio Tatozzi, “degnissimi professori ed avvocati per dottrina ed altezza d’animo”. 18

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sentenza, i beni del debitore, subordinatamente alla prova dell’esistenza, nei confronti del debitore, di forti indizi di frode e di colpa grave, oppure ove si fosse trattato di una sottrazione operata dal debitore a danno del creditore; il termine massimo dell’arresto era di sei mesi e anche in caso di più creditori non poteva superare il periodo continuo di un anno. Dopo la scarcerazione il debitore poteva essere nuovamente arrestato solo per debiti contratti dopo la liberazione20. In Toscana vi era stata una lunga discussione se in materia “puramente” civile avesse in passato avuto o meno luogo, e per quali casi, l’arresto personale per debiti. La giurisprudenza “ch’era supplemento delle leggi”21 non riteneva ammissibile l’arresto personale per debiti civili, e solo in via eccezionale era ammessa per obbligazioni nascenti da delitti e quasi delitti22, e contro i confessionari di pegno ed i sequestratori che dopo le intimazioni legali rifiutavano di restituire il pegno e le cose sequestrate; in tali casi l’arresto doveva essere sempre ordinato dal Tribunale per un periodo massimo di un anno. L’arresto per debiti era disciplinato anche negli Stati Pontifici; i debitori insolventi erano custoditi nel carcere del Campidoglio che attraverso una inferriata gli permetteva il contatto con ilpubblico, al quale potevano chiedere l’elemosina per raggiungere la somma necessaria a soddisfare il creditore, ottenendo in tal modo la liberazione. Ma “la strafottenza romanesca irride le pene anche feroci: la galera, il “cavalletto”. Certo è, però, che mandare in carcere il proprio debitore era, specie trattandosi di un debitore “incallito”, un pessimo Avvocato Gaetano Foschini, cit. L’opera di commento al Codice Civile fu elaborata per le necessità della funzione esercitata dall’Autore che, per consiglio di amici, la pubblicò “sì che la sua fatica alleviasse l’altrui”. 21 Avvocato Gaetano Foschini, cit. 22 Il delitto e il quasi delitto di natura civile è costituito dal fatto proprio dell’uomo che arreca danno per colpa, per propria negliegenza e imprudenza, e per fatto delle persone delle quali deve rispondere o delle cose o animali che ha in custodia. 20

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affare per il creditore”23. Il popolano “debitore” di Giuseppe Gioachino Belli descrive la condizione del detenuto per debiti come un “paradiso” (con molta irridenza per nascondere la miseria, celebrando l’apologia dell’istituto) nel Sonetto “Li debbiti” del 17 giugno 1834: Nun zò morto; so stato un anno e mezzo Carcerato pe via d’un creditore Che doppo avemme limentato un pezzo M’ha abbandonato con mì gran dolore. Io a sta vita ce so tanto avvezzo C’ogni vorta che in grazzia del Ziggnore Faccio un debbito novo e arciccapezzo De tornà drento, me s’allarga er core. Che viggna! Maggnà e beve allegramente A tutta cortesia de chi tt’avanza: Dormì la notte, e ‘r giorno nun fa gnente: Stà in tanti amichi a ride in d’una stanza O a la ferrata a cojonà la gente... Ah! Er debbituccio è una gran bella usanza! La legislazione del regno di Sardegna, oltre alla esecuzione avente per oggetto i beni del debitore, prevedeva “l’altro mezzo più rigoroso che viene esercitato sulla di lui persona onde costringerlo all’adempimento della sua obbligazione, perché si presume che egli ne abbia il mezzo”24. Il Titolo XI° del IV° del Codice di Procedura Civile per gli Stati Sardi disciplinava il procedimento dell’arresto personale del debito23 Commento di Mauro Mellini in ‘Sta povera giustizzia. Giudici, avvocati, tribunali, forche e forcaioli in centosessantuno sonetti di Giuseppe Gioachino Belli, Rubettino, 2008. 24 Relazione della Commissione Parlamentare sul Codice di Procedura Civile degli Stati Sardi del 1854.

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re previsto dal Codice Civile e dal Codice di Commercio sardo25; il sistema era improntato a maggiore mitezza rispetto ad altri Codici stranieri e richiedeva al creditore specifici obblighi. Infatti, oltre a gravare sul creditore la spesa per gli alimenti dell’arrestato, in caso di declaratoria di nullità dell’arresto il creditore poteva essere condannato al risarcimento dei danni in favore del debitore26. Disposizioni rigorose erano anche poste a carico dell’“usciere”, che poteva essere condannato al pagamento di una multa ove, richiestone dal condannato, rifiutasse di condurlo dal Presidente del Tribunale27, ed era ritenuto responsabile del reato di detenzione illegale ove “riceva o ritenga il debitore in luogo di detenzione non legalmente destinato come tale”28. Ogni provvedimento relativo al procedimento attinente il deposito del debito e il rilascio del debitore, era di competenza del Presidente del Tribunale. L’arresto personale era eseguito solo ove la sentenza esecutoria contenesse l’ordine di arresto, e previa intimazione ad adempiere nel termine di cinque giorni29; l’arresto non poteva essere eseguito fuori dalle ore di ufficio degli uscieri; nei giorni di festa; nei luoghi destinati al culto, durante le funzioni; nei luoghi deputati alle adunanze delle pubbliche autorità; nei casi in cui il debitore, in servizio militare, Art. 859 Codice di Procedura Civile degli Stati Sardi del 1854. Spiega la Relazione di cui alla nota 23) che “l’arresto personale nelle materie commerciali è reputato mezzo ordinario di esecuzione e costituisce perciò la regola, invececché nelle materie civili è del tutto eccezionale non potendo essere ordinato che in alcuni determinati casi”. 27 L’art. 850 Cpc per gli Stati Sardi prevedeva per l’”usciere” la condanna a una multa non minore di Lire 300 e non maggiore di Lire 1.000, “senza pregiudizio dei danni ed interessi”. 28 Art. 851 Cpc per gli Stati Sardi; analoga disposizione era prevista nei codici di procedura civile francese, del regno delle Due Sicilie, di Parma e della Toscana. 29 Ai sensi dell’art. 844 Cpc il “comando” perdeva efficacia e doveva essere rinnovato ove l’arresto non venisse eseguito nel termine di 180 giorni dal “comando” stesso. 25 26

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adempia a un servizio in esecuzione di un comando30; nella casa di abitazione del debitore o in qualsiasi altra casa, salvo speciale permesso scritto del giudice del Mandamento del luogo di esecuzione31. L’arresto non poteva essere eseguito neppure se il debitore fosse munito di salvo-condotto perché chiamato come testimone, e per la sua durata (andata, esame testimoniale e ritorno); per eseguire l’arresto, che richiedeva la presenza di due testimoni, occorreva mandato speciale del creditore; era consentito al debitore di essere sentito dal Presidente del Tribunale provinciale ove l’arresto era eseguito, e di essere ricevuto, ove il Presidente non fosse nel luogo delle udienze, nella sua casa. Il debitore veniva condotto nel carcere del luogo o di quello più vivino e l’usciere eseguiva processo verbale dando indicazione di tutti gli atti giustificativi. Al custode delle Carceri, ai sensi dell’art. 2121 del Codice Civile veniva consegnata la somma destinata alla spesa degli alimenti, secondo regolamento; l’anticipazione era fatta per almeno trenta giorni o per altrettanti periodi successivi. Il debitore poteva anche essere rilasciato su consenso del creditore con atto ricevuto dal Segretario del tribunale o da Notaio32. Le legislazioni ricordate ammettevano tutte quante la proposizione di eccezioni in riferimento all’ammontare del debito, all’età e al sesso del debitore, e anche alla qualità delle persone (eccezione che confliggeva con i principi di uguaglianza proclamati negli Statuti). La Relazione del Governo alla Camera dei Deputati sul Cpc per gli Stati Sardi spiega che “il numero quinto – dell’art. 846 – accennando al servizio militare non impedirebbe l’arresto dei militi nazionali (che si trovino sotto le armi). E, per uguagliare i militi nazionali a quelli dell’esercito stanziale, alle parola «servizio militare» ha surrogato le altre «servizio comandato». 31 Artt. 846, 849, 857, 862, 863, 864, 865, 866 Cpc per gli Stati Sardi; le disposizioni che demandavano alla Autorità Giudiziaria i provvedimenti relativi all’arresto (e alla carcerazione), erano molto opportuni perché in altri Paesi il “commercio” della libertà era prerogativa del gestore delle carceri. 32 Il procedimento era analiticamente disciplinato dagli artt. 844 e fini all’art. 870 del Codice di Procedura civile per gli Stati Sardi. 30

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Allo Stato unitario si pose l’urgente problema di condurre l’istituzione a un sistema uniforme in tutto lo Stato; la prima proposta fu di abolizione dell’arresto per debiti nelle materie civili33; infatti, se per le obbligazioni commerciali il mezzo di esecuzione era necessario alla garanzia del commercio, anche in riferimento agli impegni di ciascun contraente, che è nel contempo anche debitore per i propri obblighi assunti, e “per la rapidità con cui si succedono le operazioni commerciali, e per la buona fede che deve presiedere alle medesime”, non altrettanto necessario era per le contrattazioni civili che riposano su altri elementi. In altri progetti di legge pur essendo mantenuto l’istituto, i casi di applicazione erano limitatissimi34. Nel progetto del Codice Civile l’istituto era conservato nel dubbio che il Codice Penale non provvedesse per i casi indicati35. Il progetto, sul punto, del Codice Civile, non era neppure condiviso dalla Magistratura alla osservazione della quale era stato sottoposto36. Il parere non “provenendo da uomini puramente teorici, i quali sono facilmente tratti a combattere tutte quelle istituzioni che si scostano alquanto dai principi del diritto naturale, ma da Magistrati che nella 33 Nella tornata del Senato del 23.4.1863 il Ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Pisanelli, presentò un Disegno di Legge che proponeva all’art. 1 l’abolizione dell’arresto personale nelle materie civili. 34 Il progetto di legge Cassinis limitava l’arresto civile a cinque casi, riguardanti obbligazioni da reato o quasi reato. 35 In altro progetto, il Progetto Miglietti, era sembrato “già consentaneo all’ordine legislativo di lasciare al Codice Penale di compiere all’ufficio proprio”. Negli stessi sensi il Progetto del Codice Civile di Pisanelli osservava che “se il fatto che dà origine all’obbligazione racchiude un inganno, una frode, una violenza, un abuso di fiducia per parte del debitore, resta applicabile la legge penale che esercita un’azione assai più efficace che non sia quella dell’arresto civile”. 36 Il Tribunale Supremo della terza istanza di Milano e la Corte di Appello di Parma proposero l’abolizione dell’arresto personale in materia civile, trovando che “esso ha ricevuto l’anatema quasi universale, siccome avanzo della rozzezza e della barbarie dei tempi antichi, onde nemmeno colle sagge restrizioni dal progetto né con altre qialsiansi potesse l’arresto personale accogliersi nel Codice italiano, il quale deve essere il dettato del presente incivilimento”.

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pratica del foro acquistarono quell’esperienza che sola può fornire un giusto criterio sulla bontà assoluta o regolativa di un sistema, e sulle conseguenze derivanti dall’applicazione del medesimo, non poté a meno di fermare seriamente l’attenzione di coloro che furono successivamente incaricati di esaminare il suddetto progetto…”37. Quanto all’arresto per debiti nel commercio la protezione delle obbligazioni commerciali per evitare la distruzione del credito “anima del commercio” era più forte della libertà individuale, anche per l’interesse pubblico al movimento commerciale corretto e diligente. Il Senato però votò per il mantenimento dell’arresto personale nelle materie civili per colpire il dolo, provato o presunto, del debitore di mala fede, vietando però la stipulazione dell’arresto personale nelle convenzioni private, essendo la libertà umana cosa inestimabile e non abdicabile per patto, e mantenendo soprattutto nei casi di delitto e quasi-delitto che sfuggono alla imputazione penale. La discussione comportò “grave disputa” nella camera dei Deputati; necessitava infatti un intervento immediato specialmente per i clamori di carcerati per debiti nelle provincie Napoletane, nelle quali le precedenti leggi avevavno reso la situazione intollerabile; sì che, in attesa della approvazione del Codice Civile fu approvata la Legge 3.3.1864 con cui si regolò temporaneamente la materia38. Intanto il Ministro Pisanelli già il 28.11.1863 (quando già si era discusso dinanzi al Senato nella tornata del 23.4.1863 il Disegno di Legge di abolizione dell’arresto per debiti) aveva presentato al Senato il 2° e 3° Libro del Progetto di Codice Civile, inserendo i principi già esposti in materia, colpendo l’arresto personale ogni fatto di resistenza ai precetti e alle inibizioni dei magistrati e ammettendo contro Avv. Gaetano Foschini, cit. La Legge 3.3.1864 era composta di due commi con il seguente testo: “È dichiarata senza effetto la stipulazione dell’arresto personale nelle convenzioni. Né casi in cui il Magistrato a’ termini di legge, dovrà e potrà pronunziare l’arresto personale, non potrà fissare al medesimo una durata maggiore di due anni né minore di tre mesi. Il giudice nel fissare la durata estimerà le circostanze del fatto ed il valore dell’obbligazione”. 37 38

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agenti contabili (Statali o municipali o di altri enti pubblici)39. Veniva escluso l’arresto per debiti di natura civile anche sull’esempio autorevole di Montesquieu40. La Commissione aveva istituito per la soppressione in quanto essendo ristretti i casi riferiti alla materie civili, secondo il progetto del Codice Civile, non aveva più quasi nessuna utilità41; messa la questione ai voti la Commissione votò per la soppressione dell’intero Titolo sull’arresto personale alla unanimità. La generosa manifestazione della Commissione non fu condivisa dalla stesso Ministro di Grazia e Giustizia Pisanelli, essendo ricompreso nell’impianto esecutivo delle obbligazioni anche la coazione personale; fra l’altro l’abolizione dell’arresto personale in materia civile propugnata dallo stesso Pisanelli nel Disegno di Legge 23.4.1863 non aveva trovato credito e favore perché poco propizio alle transazioni civili. Per cui, rifiutato il principio dell’abolizione assoluta fu improntato un sistema di estrema mitezza, restringendo l’applicazione ai casi più gravi, e colpendo il dolo e la frode42. 39 Nella Commissione legislativa alcuni membri, Precerutti, Niutta e mancini proposero la soppressione totale del Titolo relativo all’arresto sostenendo che l’arresto personale per debiti corrisponde all’antica schiavitù e alla barbare legislazioni che riconoscevano alienabile e suscettiva di proprietà la persona umana. Una legislazione moderna deve sancire la massima (già proclamata da Solone e nel quinto secolo di Roma dalla legge Petilia Papiria) che il pegno delle assunte obbligazioni sta nel patrimonio e non nella persona del debitore. Le antiche leggi, pur inumane, si giustificavano, richiedendo al debitore la prestazione di un’opera o di un lavoro; quelle moderne non solo si sono rivelate inefficaci, ma autorizzano il creditore a rendere improduttivo il debitore e alla perdita del credito si aggiungono le spese per gli alimenti, infliggendo al debitore e ai familiari una tortura morale che non si applica nemmeno ai più atroci malfattori. 40 Montesquieu. Esprit des lois, liv. XX chap. 15. Il “padre” della divisione dei poteri, pur ammettendo l’arresto nelle materie commerciali per motivi di interesse generale, lo riprovava nelle materie civili, nelle quali è da far più conto della libertà di un cittadino che l’interesse di un altro. 41 In Commissione si espressero in tali sensi De Foresta, Bartalini e Bonacci. 42 Il divisato sistema trasfuso nel progetto Ministeriale del Codice Civile passò nella discussione parlamentare senza obiezioni e senza richiami al principio radicale della abolizione più assoluta.

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Il Codice Civile del 1865 disciplinò quindi l’arresto personale civile nel Titolo XXVII° del libro 3° (il Libro Terzo trattava “dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose43), a partire dall’art. 2093 e fino all’art. 2104. L’arresto personale poteva essere ordinato, a istanza di parte, nei casi e nelle forme di legge, nei confronti del debitore per l’adempimento di obbligazioni derivanti da violenza, dolo o spoglio, salvo che il fatto non costituisse reato; contro chi volontariamente fosse contravvenuto a inibizioni giudiziali per l’adempimento di obbligazioni assunte con il fatto trasgressivo; contro chi esercitasse l’esercizio di pubbliche funzioni o per incarico giudiziale avesse in proprio potere documenti, denari e simili, nel caso di diniego alla esibizione, consegna e restituzione degli stessi44. La misura poteva essere adottata dall’Autorità Giudiziaria45 contro i contabili verso lo Stato, le province e i comuni, gli ospizi e altri enti pubblici, per denaro o cose di cui avessero la responsabilità, anche fuori dell’ipotesi di dolo. L’arresto era vietato per una somma minore di Lire 500 e contro minori e donne, contro gli ultrasessantacinquenni e contro gli eredi del debitore46; né poteva eseguirsi contro il debitore a profitto del coniuge, degli ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle, affini dello stesso grado, zii e nipoti. Era vietato il simultaneo arresto di moglie e marito per lo stesso 43 Il Codice Civile del 1865 trattava nel Libro Primo “delle persone” e nel Libro Secondo “dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni”. Composto di 2147 articoli, era preceduto da 12 articoli contenenti “Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale”. 44 Secondo la Relazione Governativa, trattandosi di misura odiosa, la designazione dei casi non poteva essere applicata per analogia oltre i limiti fissati dalla legge, neppure in presenza di “maggior ragione di sociale convenienza”. 45 La Relazione Governativa spiega che l’interesse generale è talmente connesso alla responsabilità dei soggetti agenti da “armare” l’Autorià Giudiziaria del potere di colpire qualunque mancanza per qualsiasi fatto. 46 Art. 2097 C.C., fatte salve le disposizioni del Codice di Commercio.

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debito, né poteva essere eseguito per le decisioni arbitrali47. L’arresto doveva essere ordinato con la stessa sentenza di condanna per una durata non minore di tre mesi, né maggiore di due anni, secondo le circostanze del fatto e il valore dell’obbligazione48. Il debitore arrestato non poteva essere ritenuto per debiti contratti prima; poteva liberarsi dall’arresto pagando un quarto della somma dovuta e offrendo una “cautela” per il resto, ritenuta sufficiente, se offerta prima dell’arresto, dall’Autorità Giudiziaria, se dopo l’arresto, dal Tribunale del luogo in cui si trovava l’arrestato; l’arresto era sospeso per il tempo residuo adeguato al pagamento del saldo, decorso il quale il creditore insoddisfatto aveva la facoltà di far procedere all’arresto49. Le norme che riguardavano l’esecuzione dell’arresto personale, ed il rilascio del debitore erano stabilite dal Codice di Procedura Civile50.

Art. 2100 C.C., fatte salve sempre le disposizioni del Codice di Commercio. L’arresto personale secondo la Relazione Governativa assolveva al duplice scopo: uno di natura preventiva, con la finalità di evitare la turbativa dell’ordine sociale; l’altro per costringere il debitore a valersi di tutti i suoi mezzi per adempiere le assunte obbligazioni, costituendo in concreto “un esperimento di solvenza” volto a vincere la malafede del debitore che cercasse di nascondere le proprie sostanze: siccome non può ragionevolmente credersi che a tal ultimo fine il debitore sacrifichi la sua libertà, l’”esperimento di solvenza” soggiaceva ai limiti che la ragione e l’umanità possono ammettere. 49 La disposizione, contenuta nell’art. 2104 del Codice Civile, fu desunta dal Codice Sardo dove era già riconosciuta fin dal 1838. 50 Libro II°, Titolo V° del Codice di Procedura Civile, che stabiliva regole quali quelle innanzi descritte per il Codice di procedura Civile per lo Stato Sardo. 47 48

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Fisiologia dell’Avvocato di Alessandro Dumas

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Nota al testo di A. Dumas di Augusto Conte Alessandro Dumas si sarà ricreduto dal giudizio criticamente ironico espresso nell’articolo pubblicato il 13 aprile 1844 sul conseguimento della laurea in giurisprudenza e quindi sull’accesso alla professione forense quando nel 1861 dovette far ricorso alla prestazione professionale dell’avvocato Raffaele Magliano (successivo fondatore nel 1867 della Camera degli Avvocati Penali di Napoli insieme a Nicola Amore, Enrico Pessina, Francescantonio Casella e Leopoldo Tarantini) per la sua difesa dalla imputazione di diffamazione a mezzo stampa quale Direttore de “L’INDIPENDENTE” di Napoli, quotidiano garibaldino. Questa non era la sola attività dello scrittore nella Napoli “liberata” in quanto Garibaldi, del quale era divenuto adoratore e vate, seguendo ed enfatizzando sulla stampa la spedizione dei Mille, aiutandolo a cacciare i Borbone con “bombe… di carta” (come riportato in alcuni versi satirici), lo aveva gratificato con la nomina a Direttore degli Scavi di Pompei (opera iniziata da Carlo III° di Borbone) e del Museo Nazionale, facendolo alloggiare in uno dei Palazzi Reali, il Casino del Chiatamone, banchettando con il vino del Re, a carico del paese, circondato da compagnie femminili e implorando Garibaldi di non lasciare Napoli, piena di mendicanti, sfaccendati, disoccupati che osavano resistere alle baionette piemontesi (rischiando di essere buttato a mare dai napoletani dopo essere stato fischiato e minacciato, anche per il giro di denaro essendosi dedicato a commerciare armi). Dumas si era già insinuato a Napoli tra la fine degli anni trenta e l’inizio degli anni quaranta, insidiando l’esistenza di re Ferdinando

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II° e del figlio, utilizzando il nome della madre, dopo il rifiuto di accesso per le vie diplomatiche, essendo stato descritto come uomo, senza dubbio di genio, ma chiaccherone e sbruffone, poligrafo e faccendiere. È in questo periodo che fu messo in circolazione Fisiologia dell’Avvocato, la nota rinvenuta, ottenuta in originale, da una citazione raccolta in un testo di storia su Francesco II° (Campolieti. Re Franceschiello. Mondadori 2005). Il contenuto denigratorio del “percorso di studi” per diventare Avvocato, consistente secondo lo scrittore in due o tre anni di vita di dissipazioni, di ogni genere, e in un finale esame con l’aggiunta di una novantina di scudi, si presta a diverse interpretazioni. Da altre letture ho rilevato che nel 1842, e cioè poco più di un anno prima della nota di Dumas pubblicata il 13 aprile 1844 in Torino, per i tipi di Fontana (sicuramente divulgata a Napoli dai “liberali”; sin dagli anni trenta Dumas scriveva su giornali napoletani come l’“Omnibus”) P.A. Fiorentino aveva pubblicato il volumetto Fisiologia dell’Avvocato; nello stesso anno l’opera di Fiorentino era stata pubblicata a Napoli dalla tipografia di G. Nobile. L’opera del Fiorentino riguardava una rappresentazione della vita dell’avvocato-tipo, che ebbe successo; la coincidenza dello stesso Editore Fontana sia della prima pubblicazione del lavoro di Fiorentino che della nota di Dumas, oltre che dell’epoca e del titolo, lasciano presumere che lo scrittore francese (1803-1870, figlio di un generale francese e di una donna di colore; il padre, il 27.3.1799 dopo un fortunale atterrò a Taranto ove fu rinchiuso nel Castello Aragonese; fu anche trasferito a Brindisi, venendo poi liberato per uno scambio di prigionieri: nel 1811, regnante Murat, tornò in Puglia come Governatore in Terra di Bari) abbia voluto ironizzare facendo il verso al Fiorentino; ma considerate le sue simpatie piemontesi, abbia voluto riferire le allegre modalità di conseguimento del titolo di Avvocato (in verità doveva trattarsi solo della licenza in diritto) al Regno di Quaderni

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Napoli, a sfregio della validità degli studi ufficiali nello Stato, sotto il governo dei vituperati Borbone. Vi sono ancora due ragioni di “sospetto” sugli intenti dello scrittore nel redigere la nota. La prima riguarda l’osservazione sul progresso culturale avviato nel Regno di Napoli a partire dagli anni trenta che, dopo la crisi che aveva offuscato il Foro nel passaggio dall’antico regime al nuovo successivo alla introduzione della codificazione francese (va ricordato che il ceto forense si trovò ad accettare un sistema normativo del tutto nuovo, quale quello francese, conservato dopo la Restaurazione del 1815, che sostituiva il marasma di norme latine, longobarde, canoniche, ecc.), aveva espresso giuristi di grande levatura (che per effetto dell’esilio inflitto per le idee liberali e antiborboniche avevano ingrossato le fila culturali piemontesi creando le fondamenta della codificazione unitaria) specie perché gli studi giuridici e forensi nel Regno di Napoli rappresentavano il meglio della cultura. Per conseguenza se l’autore aveva finalità denigratorie della ufficialità istituzionale la nota si risolveva in un dileggio proprio dello spirito culturale libertario da lui condiviso. L’altra osservazione riguarda un altro aspetto, forse più appropriato alla natura della nota. Con il nome di Avvocato si indicava una massa informe e indistinta di soggetti che gravitavano intorno agli ambienti giuridicoforensi, tra cui molti pseudo-avvocati e una turba di legulei, per cui l’opera confusa e avida di questi, appellati dalla gente avvocati, si riversava negativamente su quella degli autentici professionisti e tutti quanti venivano confusi in una generale denigrazione. Ad ogni modo sia per i Patrocinatori che per gli Avvocati la Legge 29.5.1817 sull’organizzazione giudiziaria, richiedeva il titolo di studio della licenza in diritto, per i primi, e della laurea in diritto per i secondi, in una Università del Regno; mentre per i Patrocinatori vi era una lista, l’Albo degli Avvocati, che, invece, secondo gli artico-

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li 187 e 188 sarebbe stato istituito unitamente alla disciplina delle modalità di accesso a mezzo di un “particolare decreto”, non fu mai introdotto. Gli Avvocati (al contrario dei Patrocinatori iscritti in liste rigidamente controllate dal Ministro di Grazia e Giustizia previo giuramento, versamento di cauzione e obbligo di residenza), che svolgevano attività pubblica e privata, spiriti essenzialmente liberi (non erano neppure obbligati a iscriversi alla Congregazione di S. Ivone per la difesa dei poveri previsto, a integrazione della pratica, per i Patrocinatori), osteggiavano la riforma vedendo nella istituzione degli Albi un “controllo” del libero esercizio della professione (in ciò anticipando di oltre quaranta anni il giudizio critico, negli stessi sensi limitativi della libertà, di Francesco Carrara nel 1874 al momento della introduzione della legge professionale che istituiva gli Ordini territoriali su basi provinciali); allo stesso modo con cui non si adeguarono alla imposizione delle Tariffe Forensi approvate con Legge 12 ottobre 1827. Probabilmente non agli Avvocati, ma ai Patrocinatori, si rivolgeva Dumas; questo convincimento è confermato dal tempo occorrente per ottenere la licenza che lo stesso Dumas indica in due o tre anni (mentre il corso di laurea per avvocati era di quattro anni). L’avvocatura e la categoria dei giuristi in genere era al centro della attenzione (della vita anche politica, propugnando i principi di libertà anche nella interpretazione della legge) nel Regno, e non solo negli anni immediatamente precedenti il 1848, data della prima effettiva rivoluzione (con nomi come Carlo Poerio, Pasquale Stanislao Mancini, Giuseppe Pisanelli, Antonio Scialoja), ma anche alla fine del precedente secolo (basti pensare a Francesco Mario Pagano); l’interesse alla categoria aveva quindi suscitato diverse pubblicazioni: oltre alla Fisiologia dell’Avvocato del 1842 di P.A. Fiorentino, citata, il Galateo degli Avvocati di Vincenzio Moreno del 1843, quelle della fine del ‘700, tra cui Abuso dell’Ordine degli Avvocati Quaderni

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né Tribunali di Napoli di Baldassarre Imbimbo del 1779 e, ancora più antiche, Delle viziose maniere del difendere le cause nel Foro, di Giuseppe Aurelio Di Gennaro del 1744, e Specchio dé giudici e degli avvocati del 1750 pubblicata nel 1760 di Nicola Gambardella. È quindi coerente con il protagonismo velleitario e fantasioso di Dumas, fervido romanziere di successo, ritenuto uno degli anticipatori del dramma giudiziario (si pensi alla figura dell’Abate Farìa) e con la sua voglia di guardare al palcoscenico di tutte le realtà, ritenere che non abbia resistito alla tentazione di dire la sua, e a modo suo, anche sugli avvocati.

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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE FRANCO STEFANONI, Il codice del potere - Avvocati d’Italia, Melampo Editore, 2007, pp. 433.

di Claudio Argentieri* Il libro è stato trovato sugli scaffali di una nota libreria leccese, in un’afosa serata estiva, scelto quale lettura leggera e non impegnativa, la classica “lettura d’ombrellone” insomma. Sfogliandolo si comprende subito, però, il gran lavoro condotto nella stesura: la ricerca minuziosa e documentata che l’autore ha fatto nel ricostruire la genesi e le vicende di grandi studi legali italiani, ne fa un libro avvincente che conquista e incuriosisce il lettore pagina dopo pagina. L’autore è Franco Stefanoni, nota firma del settimanale economico “Il Mondo”, il quale ha pubblicato tra l’altro “Mafia a Milano” (1996), “Manicomio Italia” (1998) e “Finanza in crac” (2004) per Editori Riuniti, prima di dare alle stampe “Il Codice del Potere – Avvocati d’Italia”, edito da Melampo. Sembra incredibile, ma nelle quasi quattrocento pagine di questo * Praticante Avvocato

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libro ritroviamo gli ultimi 60 anni di storia d’Italia ricostruita attraverso la narrazione di fatti e personaggi che hanno lasciato tutti un segno tangibile del loro passaggio. Si tratta di una cronaca avvincente, documentata e magari perché no anche “scomoda”, un lavoro illuminante per chi vuole capire i rapporti tra giustizia e potere (sia esso di natura politica o economica). Nel libro vengono ricostruiti 60 anni di nomi, cognomi, fatti, documenti, scontri e incidenti di percorso, aneddoti, bugie, amici e nemici, alleanze e intrighi, senza sconti, perché appunto “la legge è uguale per tutti”. Stefanoni ne “Il Codice del Potere – Avvocati d’Italia” traccia una sorta di resoconto degli ultimi 60 anni visti attraverso i processi e le dispute legali che hanno segnato la economia del nostro Paese. Alla domanda “Chi sono gli avvocati del potere?” l’autore Franco Stefanoni ha risposto: “Gli avvocati del potere li definisco come un’èlite, un raffinato ceto, una prima scelta fatta di giuristi che sono al contempo consiglieri, difensori ed efficaci consulenti. Una èlite che affianca, corteggia e si fa corteggiare dal potere economico, politico e finanziario. Sono esperti in diritto commerciale, bancario, industriale, amministrativo, fiscale, penale. Sono anche docenti universitari a capo di piccole boutique legali, oppure leader di grandi studi internazionali, vere e proprie multinazionali del diritto. Ecco, gli avvocati del potere sono un potere. Che risplende, talvolta, ma che non di rado, ammantato dal silenzio si muove tra le ombre. Questo libro racconta chi sono stati, chi sono oggi, e come sono cambiati gli appartenenti all’olimpo forense italiano”. Sfogliando le pagine di questo libro incontriamo così nomi che hanno fatto, nel bene e nel male, la storia dell’economia italiana come Callisto Tanzi, Michele Sindona, Stefano Ricucci, Giulio Andreotti, Marco Tronchetti Provera, Gianni e Umberto Agnelli, Carlo De Benedetti, Silvio Berlusconi, Cesare Romiti, Luciano Moggi, Gilberto e Luciano Benetton. Intorno a queste e altre vicende viene

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ricostruita la storia e la vita privata, spesso non priva di gustose curiosità, di noti avvocati che hanno collaborato a vario titolo con tali personaggi, tra cui figurano Francesco Carnelutti, Ercole Graziadei, Pasquale Chiomenti, Giuseppe Bisconti, Victor Uckmar, Vittorio Ripa di Meana, Giovanni Ughi e Gianni Nunziante, Enrico Pavia e Giuseppe Ansaldo; sfogliando le pagine di questo libro incontriamo, ancora: Bernardino Libonati, Francesco Galgano, Francesco Gianni e Giovanbattista Origoni, Guido Rossi, Piero Schlesinger, Franzo Grande Stevens, Franco Bonelli e Sergio Erede, Giulia Bongiorno, Carlo Taormina, e tanti altri. Qualche esempio tratto dal libro. Sapevate che la storia dorata di Francesco Carnelutti nasce in una bottega di scarpe di Udine? Oppure che Piero Schlesinger è stato per due volte campione italiano di “ping-pong”? Tra le tante altre ghiotte notizie, che Alessandro Pedersoli (celebre avvocato nonché illuminato docente universitario) è fratello di Carlo, altrettanto noto e famoso sebbene col nome d’arte di “Bud Spencer”. Insomma, si tratta di un libro non impegnativo, ma ugualmente interessante, veloce e snello, che aiuta a ricostruire in modo inusuale la vita e le vicende di noti avvocati italiani. Molto piacevole e scorrevole la scrittura, che svela rituali e vezzi (anche tic, strane collezioni e impensabili superstizioni) di alcuni tra i più noti avvocati del nostro Paese. In una curata sezione del libro, inoltre, viene narrata e documentata la nascita dei primi grandi studi legali associati nel nostro Paese, e in alcuni casi anche la loro dissoluzione. Nel libro, infine, ampio spazio viene dedicato anche al fenomeno dell’arrivo in Italia delle grosse “law firm” multinazionali, tra cui Clifford Chance, Andersen, Ernst & Young, Deloitte, Freshfields, Allen & Overy; anche qui ne vengono narrati pregi e difetti, fatti e misfatti, successi e fallimenti.

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ALARICO MARIANI MARINI, Agli antipodi dell’azzeccagarbugli, Jovene Editore, 2009, pp. 232. di Augusto Conte Il sottotitolo dell’opera di Alarico Mariani Marini, Cultura ed etica dell’avvocato, spiega la finalità dell’Autore e il suo intento, frutto dell’impegno di una lunga attività impiegata per la riqualificazione etica e culturale dell’Avvocatura italiana, di sostituire nell’immaginario collettivo – che l’ha segnata con quella definizione (usata per la prima volta da Carlo Goldoni nel descrivere la folla di avvocati veneti) caratterizzandola come un ceto composto di persone ignoranti e avide – la figura di una Avvocatura stimata e responsabile “come risorsa formidabile per il divenire corretto del diritto e delle istituzioni in genere”. Il lavoro, che appare nato e ispirato in un unico contesto, costituisce l’insieme di un percorso di riflessione, compiuto nel corso della maturazione delle varie esperienze di Alarico da Presidente della Cassa Forense, a Consigliere Nazionale Forense a Vice Presidente della Scuola Superiore dell’Avvocatura e, nel contempo, nella cura di pubblicazioni di tecniche di difesa, di uso del linguaggio forense, di argomentazione giuridica. I cinque capitoli che compongono l’ultima pubblicazione, trattano “Il discorrere dell’avvocato” (dalle strategie al ragionamento,

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dell’arte di parlare, all’etica nel discorso); “La formazione del giurista pratico” (l’avvocatura e i giovani, la formazione dell’avvocato e del giurista, i nuovi modelli formativi); “Etica, deontologia, responsabilità sociale” (la funzione disciplinare, l’avvocato e i cittadini, la deontologia e la responsabilità sociale dell’avvocato); “Professione, società a mercato” (l’avvocatura nella società del mercato, gli Ordini e le funzioni di garanzia verso la collettività; “Avvocati e Magistrati: una formazione comune?” (l’Università, le scuole forensi, la formazione congiunta di avvocati e magistrati, le Scuole di Specializzazione). Alarico Mariani Marini ci ha aiutato e ci aiuta a recuperare il ritardo culturale della professione forense e, soprattutto ad anteporre, all’opportunismo ignorante di Azzeccagarbugli, i valori e la onorabilità della professione, legando le conoscenze, la consapevolezza culturale e le abilità pratiche, ai principi di razionalità e di giustizia. Il libro è inserito nella Collana, diretta da Umberto Vincenti, Law and Argumentation.

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GAETANO INSOLERA – LORENZO ZILLETTI, Il rischio penale del difensore, Giuffrè Editore, 2009. di Augusto Conte Il titolo, e il contenuto, del volume, edito da qualche giorno, evoca, come riferiscono gli Autori, il saggio del Prof. Avv. Filippo Sgubbi ispirato dalla intuizione del reato inteso come rischio sociale che cresce proporzionalmente al divenire sempre più centrale e socialmente significativa l’attività svolta: per quella dell’avvocato l’analisi del rischio trova fondamento nelle mutazioni della sua fisionomia rispetto alla tradizione, alle quali non sono estranee, la tendenza comunitaria (a pretesa tutela della concorrenza) alla equiparazione tra professionisti intellettuali e impresa, comportando l’attività del professionista della conoscenza legale una attività economica indipendentemente dal suo status giuridico, e per l’avvocato penalista, le scelte consentite dal codice di procedura penale e dalla possibilità di compiere indagini difensive, per il civilista, oltre all’esercizio nell’ambito della giurisdizione, gli indirizzi di natura contrattuale ed economica. Il rischio penale va quindi oltre alle fattispecie che disciplinano i reati propri del difensore (patrocinio infedele, altre infedeltà e millantato credito del patrocinatore, artt. 380, 381 e 382 C.P.) che sanzionano le patologie più evidenti del rapporto professionale (e che trovano il loro concetto fondamentale nel dovere giuridico-deontologico

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di fedeltà, nella doppia connotazione riguardante la parte assistita e l’Ordinamento dello Stato); l’ipotesi del reato come rischio sociale è incrementata dalla centralità e significatività sociale dell’attività svolta, che coinvolge l’avvocato anche nella diversa prospettiva del concorso con l’illecito commesso da altri, che può trovare fonte nel contributo, nell’ausilio, nel consiglio tecnico che può ricollegarsi alla causazione del reato, determinando il rilevante problema “costituito dalla identificazione del confine tra un apporto informativo o di consulenza che si mantenga nell’ambito dell’insieme dei diritti e dei doveri pertinenti alla attività svolta e quello che, invece, possa essere qualificato come concorso punibile” o possa collocarsi come condotta successiva alla commissione di un reato. “L’attribuzione al penale di finalità di pedagogìa sociale nei confronti della criminalità dei potenti, necessariamente riducono gli spazi della professione dell’avvocato nella sua dimensione liberale e garantista e… lo coinvolgono, e in modo «privilegiato» nei rischi che incombono sulle attività «normali» basate sulle relazioni contrattuali”. Il contatto quotidiano con gli apparati di giustizia incrementa sempre più il rischio che l’avvocato sia sentito, specie nella giustizia penale, come un “sospetto” corpo estraneo in un clima che influisce sul rapporto tra l’attività difensiva, favoreggiamento e disciplina del segreto professionale. Dopo queste premesse la trattazione si addentra nelle specifiche problematiche che possono prospettarsi nelle previsioni normative, iniziando dai reati propri, trattati nella Parte Prima – Reati propri del difensore (patrocinio infedele e altre infedeltà, millantato credito ed esercizio abusivo della professione), seguendo, nella Parte Seconda con i reati comuni (i falsi del difensore, il favoreggiamento, i reati di intralcio alla giustizia – corruzione e subornazione – la violazione di segreti, la corruzione in atti giudiziari, ingiuria e diffamazione, appropriazione indebita) e quindi, nella Parte Terza con le ipotesi Quaderni

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di concorso del difensore nei reati di calunnia, nei reati economici, nella rivelazione dei segreti di ufficio e pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale, e in altri reati contro l’amministrazione della giustizia, per concludersi, nella Parte Quarta, con le sanzioni accessorie e con le norme deontologiche e il procedimento disciplinare. L’opera, dovuta all’approfondimento, di giuristi e pratici, degli aspetti che accompagnano l’attività dell’avvocato, oltre alla analisi giuridica degli istituti, considerati dalla prospettiva dell’avvocato, si compone di riflessioni e spunti che trovano origine nella dottrina e nella giurisprudenza, e nella osservazione di qualche rilevante caso giudiziario, e offre la possibilità di una verifica per il pratico operatore professionale sui criteri ispiratori delle condotte e delle scelte. La pubblicazione è stata presentata il 20.10.2009 nel corso dell’incontro sul tema dei reati connessi all’esercizio della professione forense indetto dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi nell’ambito dei piani di formazione e aggiornamento professionale.




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