Quaderni Anno VIII - N 2/2008

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QUADERNI

Sommario

RIVISTA QUADRIMESTRALE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI • EDITORIALE DI BRINDISI di Augusto Conte

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Autorizzazione Tribunale di • ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO Brindisi n. 10 del 16 maggio 2001 - Formazione continua Testata associata all' A.STA.F. - Riforma Previdenziale

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Anno VIII - N. 2-2008

• CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato Comitato di redazione - Linee Guida per le Scuole Forensi Pasquale ANNICCHIARICO, Giacomo - Integrazione del Codice COFANO, Claudio CONSALES, Giustina Deontologico Forense GIORDANO, Mario LAVENEZIANA, Da- Il Codice Deontologico Forense rio LOLLI, Mauro MASIELLO, Antonio MAURINO, Emanuele MILONE, Elisa • CONVEGNI E CONGRESSI - XXIX Congresso Nazionale Forense MINERVA, Carmelo MOLFETTA, Carlo PANZUTI, Alessandra PORTALURI, • OPINIONI E DOCUMENTI Paolo VADACCA. - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti Direzione Discrezionalità del Pubblico Ministero ORDINE DEGLI AVVOCATI presso nella sezione del materiale indiziario IL TRIBUNALE DI BRINDISI da sottoporre al giudice nel procedimento Palazzo di Giustizia cauterale Viale Liguria, 1 - Tel. 0831/586993 72100 BRINDISI di Gianmichele Pavone

Direttore Responsabile Augusto CONTE

www.ordineavvocati.br.it presidente@ordineavvocati.br.it consiglio@ordineavvocati.br.it

Redazione e pubblicità EDIZIONI DEL GRIFO via V. Monti, 18 - Lecce tel. 0832/394346 - fax 0832/394982 edizionidelgrifo@libero.it Stampa Neografica (Latiano) Tutti gli iscritti all'Ordine possono collaborare alla rivista del Consiglio con articoli su problemi di interesse generale: la Direzione si riserva la facoltà di non pubblicare gli articoli che pervengono. I dattiloscritti non vengono restituiti.

Tiratura n. 1.500 copie

• NOTE DI STORIA FORENSE - Il Codice di procedura Civile per gli Stati Sardi del 1854 a cura di Augusto Conte (V parte) - La Basilica Giulia, una cattedrale per i tribunali di Roma di Alberto Angela

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• DIRITTO & ROVESCIO NELLA PROFESSIONE FORENSE a cura di C'È SU UN TOGATO 213 IN COPERTINA Erchie, Palazzo ducale (XVIII secolo). Si ritiene che sia stato disegnato dal grande architetto neoclassico di Oria, Francesco Milizia (1725-1798), che è stato anche uno storico dell’architettura. Fatto costruire dai Laviano, il suddetto Palazzo si erge nella piazza di Erchie su 1641 mq, ed è composto dal piano terra con 25 stanze e dal primo piano altre 20 più il terrazzo e scalinate.


• SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE - ETTORE RANDAZZO - Insidie e strategie dell'esame incrociato di Aldo Casalinuovo - PASQUALE ANNICCHIARICO - Associazione mafiosa di Augusto Conte - MASSIMO BUTTARINI - MICHELA COLLINA - MICHELE LEONI - I Serial Killer di Augusto Conte - CHIARA GUARASCIO - Sulla scena del crimine di Giammichele Pavone

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• RICORDI - Domenico Conte di Donato Palazzo

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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI Presidente

Avv. Augusto CONTE

Cons. Segr.

Avv. Carlo PANZUTI

Cons. Tesor.

Avv. Antonio MAURINO

Consiglieri

Avv. Pasquale ANNICCHIARICO Avv. Giacomo COFANO Avv. Claudio CONSALES Avv. Giustina GIORDANO Avv. Mario LAVENEZIANA Avv. Dario LOLLI Avv. Mauro MASIELLO Avv. Emanuele MILONE Avv. Elisa MINERVA Avv. Carmelo MOLFETTA Avv. Alessandra PORTALURI Avv. Paolo VADACCA

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EDITORIALE

EDITORIALE di AUGUSTO CONTE

L’attenzione della Avvocatura è concentrata nell’attesa dei preannunciati eventi normativi sulla riforma dell’Ordinamento Professionale Forense e sulle modifiche del processo civile e penale per l’accelerazione dei tempi di soluzione delle controversie e della definizione dell’accertamento dei fatti costituenti reato. Il nuovo modello di professionista legale, dovendo assicurare le funzioni cruciali e le finalità operative di garanzia e tutela dei diritti della collettività non può prescindere dal rafforzamento del fondamento etico della Avvocatura, che va preservato assicurandone l’indipendenza e l’autonomia. La rinnovata struttura della professione, nello stato di diritto, deve custodire il suo ruolo costituzionale di garante della difesa: l’indirizzo innovativo non può passare né attraverso la “proletarizzazione” della professione, né attraverso la “burocratizzazione” della figura del professionista legale, pena la depressione del genio intuitivo e creativo nel campo del diritto, ineludibile principio di crescita sociale e morale, e della libertà di espressione e di esercizio, non omologabile, che nascendo dalla “fiducia” si esprime non solo in prestazioni orientate da criteri di tecnica giuridica, ma anche in attuazione dei principi dell’Ordinamento. Quaderni

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EDITORIALE

L’ammodernamento sistematico e unitario, attraverso un impianto normativo organico, richiede nuove regole per l’accesso e affinati metodi per la formazione, effettivamente qualificanti; significativi strumenti di verifica dei comportamenti deontologici; aggiornati criteri di incompatibilità; presenza con funzioni propositive nella amministrazione della giustizia. Le modifiche dei processi, ormai alluvionati da una molteplicità di riti e da novità rivelatesi inadeguate e che mettono a dura prova lo spirito di sacrificio e di adattamento degli Avvocati, non esercitano alcuna funzione di speditezza se sono contenute in regole limitatrici della garanzia (per Avvocati e cittadini) o in vincolanti richiami ai precedenti (che impedisce la formazione del diritto vivente), senza intervenire sulla struttura della amministrazione e della giurisdizione con l’aumento del personale e degli organici dei magistrati, essendo sotto gli occhi di tutti che il momento di maggiore “strozzatura” non è più soltanto la fase procedimentale, di cui va salvaguardata la dialettica (non favorita dall’introduzione dell’“affidavit”), ma quello della decisione. E proprio su questo argomento, per stare alle cose di “casa nostra” mi auguro che l’allarme lanciato da oltre un anno dall’Ordine di Brindisi sullo svuotamento del tribunale per trasferimento dei Magistrati e restringimento del personale, specie nel settore civile, necessitato anche da ragioni ordinamentali, con dispiacere e rammarico degli stessi interessati, sia raccolto da tutti coloro che hanno a cuore il destino del nostro Tribunale e il suo ruolo nella 4

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EDITORIALE

società dei diritti e, concretamente dagli organi preposti ai trasferimenti, che avendo conoscenza dell’“esodo”, hanno il compito di provvedere sollecitamente a pubblicare le vacanze, evitando che al periodo di “tranquillità” del servizio giustizia nel territorio – dovuto anche all’impegno e alla leale partecipazione della Avvocatura del Circondario, in ogni sede riconosciuti e su cui ricevo, con orgoglio personale e istituzionale, pubbliche e private attestazioni di apprezzamenti – succeda un lungo periodo di paralisi, con negative ricadute sul tessuto sociale ed economico.

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Formazione continua Il Consiglio ha predisposto il piano del secondo semestre dell’anno 2008 di offerta formativa con il programma di seguito pubblicato. Per ragioni di celerità e prontezza, oltre alla diffusione a mezzo di manifesti, la Segreteria ha provveduto a darne comunicazione agli iscritti che hanno indicato il sito di posta elettronica e a inviare tre messaggi ai telefonini degli iscritti per comunicare, oltre agli eventi formativi, la consegna degli attestati di partecipazione ai corsi del primo semestre e la richiesta di una aggiornata foto per il rilascio di tessere magnetiche per l’accesso e l’uscita ai corsi di formazione.

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Riforma Previdenziale Il Consiglio dell’Ordine, ricevuta comunicazione della riforma della previdenza forense ha indetto in Brindisi, per il giorno 18.6.2008, un incontro con i Presidenti degli Ordini di Brindisi, Lecce e Taranto, sul tema delle preannunciate modifiche previdenziali, alla presenza e con la partecipazione dei Delegati alla Cassa del Distretto di Corte di Appello di Lecce, Vittorio Mormando, Dario Lolli e Antonio Altamura. All’esito dell’incontro, nel corso del quale hanno relazionato oltre all’Avv. Vittorio Mormando, Consigliere della Cassa Forense, i Delegati Dario Lolli e Antonio Altamura, è stato redatto il documento di seguito riportato, che è stato portato a conoscenza del Presidente della Cassa Forense, di tutti gli Ordini nazionali, del C.N.F., dell’Unione degli Ordini Regionali di Puglia. I Consigli dell’Ordine del Distretto di Lecce - riunitisi in Brindisi in data 18.06.2008 ed avuta la presenza dei Delegati della Cassa Forense per il Distretto avvocati Vittorio Mormando, Antonio Altamura e Dario Lolli, per discutere le problematiche relative alla riforma previdenziale in corso di approvazione per la seduta del Comitato dei Delegati del 10 ed 11 luglio 2008; - ricevuta dettagliata informativa circa i contenuti del progetto di riforma che prevede tra le modifiche più significative: 1. l’aumento del requisito dell’età e la sua graduale elevazione sino a 70 anni per accedere alla pensione di vecchiaia; 2. l’aumento del requisito dell’età sino a 62 anni per accedere alla pensione di anzianità;

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

3. la eliminazione dei supplementi di pensione; 4. la modifica delle aliquote di rendimento ai fini del calcolo della misura del trattamento pensionistico; 5. la modifica del periodo di riferimento rapportato all’intera vita lavorativa; 6. un generale inasprimento della misura dei contributi, con elevazione anche dei minimi; 7. una elevazione del contributo di solidarietà a carico dei pensionati attivi, portato al 5% per i redditi entro il tetto reddituale. - considerato che già nel 2006 la Cassa, allo scopo di assicurare gli equilibri finanziari nel lungo periodo, ha adottato misure regolamentari costituenti un aggravamento della posizione degli iscritti, le quali prevedevano sul lato della contribuzione l’aumento di due punti percentuali del contributo soggettivo e di un punto per i pensionati attivi e dal lato delle prestazioni la modifica del periodo di riferimento e la liquidazione dei supplementi di pensione con il metodo di calcolo contributivo, nonché l’aumento del contributo integrativo dal 2% al 4%, benché tale ultima misura non sia stata approvata dal Ministero competente; - rilevato che gli effetti di tale cd. mini-riforma non sono allo stato noti, trattandosi di misure che sono entrate in vigore a decorrere dal gennaio 2008 e che pertanto prima dell’adozione di modifiche risolventesi in inasprimenti ulteriori per la categoria appare quantomeno opportuno attendere i primi effetti delle modifiche introdotte, nonché attivarsi presso i Ministeri competenti sia per conoscere gli orientamenti del nuovo Governo in ordine ai criteri relativi alla stabilità delle gestioni previdenziali per gli Enti dei liberi professionisti, sia per l’approvazione della misura dell’aumento del contributo integrativo la quale, per quanto si apprende dalle relazioni acquisite, appare preliminare ed essenziale in ogni ipotesi di modifica che si intenda adottare; - considerato altresì che le misure di cui si è proposta approvazioQuaderni

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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

ne peraltro senza una congrua preventiva informazione della categoria, si inseriscono in una fase congiunturale del tutto sfavorevole per il sistema economico in generale, ma soprattutto per l’Avvocatura, che appare sempre più penalizzata da una profonda crisi sul piano ordinamentale che sul piano economico; - considerato peraltro che il Comitato dei Delegati è in scadenza di mandato, ciò che rende ancor più inopportuna l’approvazione dei provvedimenti di che trattasi, senza una reale verifica circa una loro condivisione da parte della base, la quale è in definitiva la parte onerata dal maggior carico che l’imposizione comporta; - rilevato ancora che sussistono forti perplessità allo strumento normativo verso il quale la Cassa sembra orientata per apportare le modifiche in argomento, essendo i requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici stabiliti con leggi dello Stato, e sussistendo anche un ben definito orientamento giurisprudenziale che ritiene non spettare agli Enti privatizzati il potere di incidere in particolare sulla disciplina delle prestazioni in via regolamentare, con la conseguenza che appare sussistere in concreto il rischio di notevole contenzioso e disapplicazione giurisdizionale dei provvedimenti; - ritenuto infine che, data la flessibilità del sistema retributivo, il quale consente adeguamenti nel corso del tempo, le misure che si propone di introdurre appaiono eccessive rispetto alle reali esigenze finanziarie ed ingiustificatamente penalizzanti per la categoria; - che in conseguenza di tutto ciò va contestata l’iniziativa assunta nonché la tempistica adottata, la quale impedisce una discussione serena ed approfondita con la base dell’Avvocatura e con i suoi Organi di rappresentanza istituzionale deliberano - per le motivazioni di cui innanzi di richiedere agli Organi deliberanti della Cassa Forense una moratoria dell’approvazione definitiva del progetto di riforma, favorendo nel contempo da un lato lo studio di soluzioni alternative anche attraverso adeguati confronti

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ATTIVITĂ€ DEL CONSIGLIO

con le altre Istituzioni Forensi e dall’altro una fattiva politica di interlocuzione con i Ministeri competenti; - di comunicare il presente deliberato agli altri Ordini d’Italia, al Presidente della Cassa Forense, al Presidente del C.N.F. ed ai Presidenti delle Unioni Regionali dei Consigli degli Ordini, invitandoli ad aderire con proprie iniziative alle istanze di moratoria e di approfondimento rilevate.

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE COMMISSIONE LEGISLATIVA

Riforma dell’ordinamento della professione di avvocato TESTO ESAMINATO NELLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 2 OTTOBRE 2008 (Il testo tiene conto delle modifiche apportate nella seduta amministrativa del 19 settembre 2008, del 26 settembre e di alcuni aggiornamenti apportati il primo ottobre, nonché di ulteriori lavori tenutisi in data 3 e 4 ottobre 2008). Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Disciplina dell’ordinamento della professione di avvocato) 1. La presente legge costituisce l’ordinamento forense e disciplina la professione di avvocato nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, ed ha natura di legge speciale. 2. L’avvocato è un libero professionista intellettuale che, senza limiti territoriali, opera con attività abituale e prevalente, in piena libertà, autonomia e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in attuazione dei principi di cui agli articoli 4 e

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35 della Costituzione e dell’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 3. L’avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l’attuazione concreta della giustizia nella società e nell’esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino, mediante la difesa in giudizio e la consulenza ed assistenza nella interpretazione delle norme, l’effettività della tutela dei diritti in ogni sede. 4. In considerazione della specificità e rilevanza della funzione difensiva e consultiva, l’ordinamento forense deve: a) regolamentare l’esercizio della professione di avvocato onde garantire la tutela degli interessi generali sui quali essa incide; b) valorizzare la rilevanza sociale ed economica della professione legale, favorendo la partecipazione dell’avvocatura all’organizzazione politica, sociale ed economica del Paese, al fine di garantire in ogni sede la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona e dare attuazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione; c) garantire l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti; d) tutelare l’affidamento della collettività e della clientela, assicurando correttezza nei comportamenti e qualità della prestazione professionale. 5. All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti, da emanarsi dal Consiglio nazionale forense. La potestà regolamentare del Consiglio nazionale forense, prevista dalla presente legge, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, sarà esercitata previa richiesta di parere dei Consigli dell’ordine territoriali e sentite le Associazioni maggiormente rappresentative, come tali individuate dal Congresso nazionale forense di cui all’art. 37, nonché la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per le sole materie di suo interesse e l’Organismo espresso dal Congresso Forense, ove costituito. Quaderni

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Art. 2 (Attività dell’avvocato) 1. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato. L’avvocato può esercitare l’attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica; per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all’albo speciale regolato dall’art. 20. 2. Nell’esercizio delle loro funzioni, l’ordine forense e l’avvocato sono soggetti soltanto alla legge. 3. Sono attività esclusive dell’avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito: la rappresentanza, l’assistenza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad altre amministrazioni pubbliche, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l’assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione. 4. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare. 5. È riservata, inoltre, agli avvocati per assicurare al cittadino una tutela competente e qualificata, l’attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori del diritto. 6. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale. 7. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato. 8. La violazione delle disposizioni dei commi che precedono,

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quando non costituiscano più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato, a norma dell’art. 498 del codice penale e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell’art. 348 dello stesso codice. Art. 3 (Doveri e deontologia) 1. L’avvocato è tenuto a rispettare le leggi e il codice deontologico, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L’esercizio dell’attività dell’avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. È dovere dell’avvocato adempiere agli obblighi della difesa d’ufficio. 2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 3. Le norme deontologiche, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali, con la finalità di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che dev’essere esercitata per la prevalente tutela dell’interesse del cliente. Esse sono aggiornate periodicamente e devono realizzare i princìpi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi, nel rispetto del diritto comunitario, da attuare tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni italiane. 4. Il codice deontologico ed i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme regolamentari. Art. 4 (Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari) 1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma societaria, purché con responsabilità Quaderni

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solidale e illimitata dei soci, tutti necessariamente iscritti all’albo. Lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell’ipotesi in cui l’incarico sia conferito all’avvocato componente di una associazione o società professionale. L’appartenenza a una associazione o a una società non pregiudica l’autonomia o l’indipendenza intellettuale o di giudizio degli associati e dei soci. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l’art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 e le norme della società semplice, in quanto compatibili. 2. È vietata la costituzione di società di capitali che abbiano nel proprio oggetto l’esecuzione delle prestazioni indicate nell’art. 2. 3. Le associazioni e le società di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all’albo forense, altri professionisti iscritti in albi appartenenti a categorie individuate dal Consiglio nazionale forense con regolamento. 4. Le società od associazioni multidisciplinari possono comprendere nel loro oggetto l’esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all’albo. Le associazioni e le società devono avere ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali. 5. L’associato e il socio possono far parte di una sola associazione o società. 6. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all’albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell’associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. I soci e gli associati hanno domicilio professionale nella sede della Associazione o della società. 7. Alle società multidisciplinari si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano le società tra avvocati indicate nel comma 1.

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8. L’attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali. 9. I redditi delle Associazioni e delle Società sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. 10. L’avvocato, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 2549 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato dal Consiglio nazionale forense. Art. 5 (Segreto professionale) 1. L’assistito ha diritto alla rigorosa osservanza del segreto professionale da parte dell’avvocato nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. 2. L’avvocato è inoltre tenuto all’osservanza del massimo riserbo in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera. 3. L’avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui ai commi precedenti anche ai suoi collaboratori e dipendenti. 4. Gli avvocati, i loro collaboratori e dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione o della attività di collaborazione, salvo quanto disposto nel codice di procedura penale. Art. 6 (Prescrizioni per il domicilio) 1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale. Il domicilio professionale è il luogo ove l’avvocato svolge la professione in modo prevalente. Ogni Quaderni

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variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all’Ordine. 2. L’avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale deve darne immediata comunicazione scritta sia all’ordine di iscrizione, sia all’ordine del luogo ove si trova l’ufficio. 3. Presso ogni ordine viene tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l’Ordine. 4. La violazione degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare. Art. 7 (Impegno solenne) 1. Per poter esercitare la professione, l’avvocato deve assumere dinanzi al Consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia». Art. 8 (Specializzazioni) 1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista, secondo modalità che verranno stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense ai sensi dell’art. 1 comma 5 e acquisiti anche i pareri delle associazioni specialistiche. 2. Il regolamento prevederà, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale: a) l’elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da

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aggiornarsi almeno ogni tre anni; b) i percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali potranno accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all’albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, per almeno due anni; c) le prescrizioni destinate agli Ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista; d) le sanzioni per l’uso indebito dei titoli di specializzazione; e) il regime transitorio. 3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non potranno avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 250 ore di formazione complessive. All’esito della frequenza l’avvocato dovrà sostenere un esame di specializzazione, presso il Consiglio nazionale forense, il cui esito positivo è condizione necessaria per l’acquisizione del titolo. La commissione d’esame sarà designata dal Consiglio nazionale forense e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al regolamento. 4. Il titolo di specialista viene attribuito esclusivamente dal Consiglio nazionale forense. 5. I soggetti di cui al punto 6, lett. c), organizzeranno con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al Regolamento che sarà emanato dal Consiglio nazionale forense. 6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. 7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni. Quaderni

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8. Tra avvocati iscritti agli albi, al fine di promuovere le specializzazioni di cui al presente articolo, possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti: a) l’associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale; b) lo statuto dell’associazione deve prevedere espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei suoi iscritti; c) lo statuto deve escludere espressamente il rilascio da parte dell’associazione di attestati di competenza professionale; d) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività a fini di lucro; e) l’associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnicoscientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale; f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal C.N.F. 9. Il Consiglio nazionale forense, anche per il tramite degli Ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo. Art. 9 (Pubblicità e informazioni sull’esercizio della professione) 1. È consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa. 2. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza dei principi del codice deontologico.

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Art. 10 (Formazione continua) 1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell’interesse degli utenti. 2. Con apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense sono disciplinate, in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale, le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione permanente da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi. 3. L’attività di formazione svolta dagli Ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro. 4. Le Regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’art. 117 della Costituzione, disciplinano l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati. Art. 11 (Assicurazione per la responsabilità civile) 1. L’avvocato o l’ente collettivo professionale deve stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato, se richiesto, deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. 2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione deve essere data comunicazione, se richiesta, al Consiglio dell’ordine. Quaderni

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3. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente articolo costituisce illecito disciplinare. 4. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da Ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi. 5. Il presente articolo entrerà in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione. 6. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 5 l’avvocato deve rendere noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione indicandone gli estremi. Art. 12 (Tariffe professionali) 1. Criterio principale per la determinazione del compenso professionale è quello dell’accordo scritto tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all’art. 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5. I compensi devono essere determinati in modo da consentire all’avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione. 2. L’avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense, sentiti il CIPE e il Consiglio di Stato. 3. Per ogni incarico professionale, l’avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell’art. 2233 del codice civile. L’avvocato può prestare la sua attività

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gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d’ufficio e per il patrocinio dei non abbienti. 4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. 5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe, e devono essere individuati garantendo che gli stessi perseguano l’obiettivo di tutela dei consumatori ed il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. 6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all’avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all’avvocato una quota del risultato della controversia. 7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni. 8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente spetta ai Consigli dell’ordine esperire il tentativo di conciliazione per determinare motivatamente i compensi, secondo le voci e i criteri della tariffa, valutata l’incidenza e il pregio dell’attività professionale svolta. Art. 13 (Sostituzioni e collaborazioni) 1. Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato con delega scritta. Quaderni

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2. L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti. 3. L’avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l’attività svolta, commisurato all’effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato. 4. L’avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza. Titolo II ALBI, ELENCHI E REGISTRI Art. 14 (Albi, elenchi e registri) 1. Presso ciascun Consiglio dell’Ordine sono istituiti e tenuti aggiornati: a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva devono essere indicate le associazioni o le società di appartenenza; b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici; c) gli elenchi degli avvocati specialisti; d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno; e) l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, cha va indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio continuativo della professione; f) il registro dei praticanti; g) l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro;

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h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario; i) l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati; l) l’elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 2 dell’art. 6; m) ogni altro albo, registro, o elenco previsto dalla legge o da regolamento. 2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai Consigli dell’ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Consiglio nazionale forense. 3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell’Ordine. Almeno ogni due anni, essi devono essere pubblicati a stampa ed una copia deve essere inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d’appello, ai presidenti dei Tribunali del distretto, al Consiglio nazionale forense, agli altri Consigli degli Ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense. 4. Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio dell’ordine trasmette per via telematica al Consiglio nazionale forense gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente. 5. Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio nazionale forense redige, sulla base dei dati ricevuti dai Consigli dell’ordine, l’elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente. 6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell’elenco nazionale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense. Quaderni

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Art. 15 (Iscrizione e cancellazione) 1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo: a) avere superato l’esame di abilitazione non oltre i cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione; b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine; c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e non essere stato dichiarato fallito, salvo aver ottenuto la esdebitazione; d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 16; e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; f) essere di condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal Consiglio dell’ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili. 2. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b, c, d, e, f. 3. È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale. 4. La domanda di iscrizione è rivolta al Consiglio dell’ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti. 5. Il Consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e termini di cui al comma 8. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato e al procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Cor-

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te d’appello. Quest’ultimo e l’interessato possono presentare entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi stabilito nel presente comma l’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell’iscrizione. La sentenza del Consiglio nazionale forense è immediatamente esecutiva. 6. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al Consiglio dell’ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine. 7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal Consiglio dell’ordine, d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero: a) a richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci all’iscrizione; b) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo; c) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne di cui all’art. 7 senza giustificato motivo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione; d) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio continuativo della professione ai sensi dell’articolo 19; e) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all’art. 22, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’Ente. 8. Per la cancellazione dal registro dei praticanti, si applica l’art. 41. 9. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni. L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente. 10. Le deliberazioni del Consiglio dell’ordine in materia di canQuaderni

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cellazione sono notificate, entro quindici giorni, all’interessato e al pubblico ministero presso la Corte d’appello e il Tribunale. 11. L’interessato e il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo. 12. L’avvocato cancellato dall’albo a termini del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1 di questo articolo. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei numeri da 1 a 5 di questo articolo. 13. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare. 14. L’avvocato riammesso nell’albo a termini del comma 12 è anche reiscritto nell’albo speciale di cui all’art. 20 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall’albo del tribunale al quale era assegnato. 15. Qualora il Consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l’interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense ai sensi dell’art. 57. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il Consiglio nazionale forense può provvedere in via sostitutiva. 16. Divenuta esecutiva la pronuncia, il Consiglio dell’ordine comunica immediatamente al Consiglio nazionale forense e a tutti i Consigli degli ordini territoriali la cancellazione. Art. 16 (Incompatibilità) 1. La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuati-

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b)

c)

d) e) f)

vamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l’iscrizione, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili; con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; è fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; con la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore di società di persone, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali; con la qualità di imprenditore agricolo professionale; con la qualità di ministro di culto; con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 17 (Eccezioni alle norme sull’incompatibilità) 1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 16, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate. 2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario. 3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’art. 21.

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Art. 18 (Sospensione dall’esercizio professionale) 1. È sospeso dall’esercizio professionale durante il periodo della carica l’avvocato nominato Presidente della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Senato, Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, Presidente di giunta regionale e Assessore regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, Commissario straordinario governativo, Componente di una autorità indipendente, Presidente di provincia o Assessore provinciale di provincia con più di trecentomila residenti, Sindaco o Assessore comunale di comune con più di centomila residenti. 2. L’avvocato iscritto all’albo può chiedere la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo non superiore a cinque anni. La sospensione non può essere concessa per più di una volta. 3. Della sospensione è fatta annotazione dell’albo. Art. 19 (Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri) 1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, salvo le eccezioni previste per regolamento. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento del Consiglio nazionale forense che preveda anche eventuali criteri presuntivi, sentita la Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense. Può costituire criterio presuntivo il livello minimo di reddito in vigore per la Cassa di Previdenza e Assistenza per l’accertamento dell’esercizio effettivo e continuativo della professione. 2. Il Consiglio dell’ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione agli uffici finanziari e all’ente previdenziale.

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3. Con la stessa periodicità, il Consiglio dell’ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al Consiglio nazionale forense. 4. La mancanza della continuità ed effettività dell’esercizio professionale comporta la cancellazione dall’albo, con l’applicazione dell’art. 15, comma 8. 5. Qualora il Consiglio dell’ordine non provveda alla revisione periodica dell’esercizio effettivo e continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il Consiglio nazionale forense nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal Consiglio nazionale forense. Spese e indennità sono a carico del Consiglio dell’ordine inadempiente. Art. 20 (Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori) 1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al Consiglio nazionale forense da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal R.D. 9 luglio 1936, n. 1482 e successive modificazioni, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo. A modificazione di quanto prescritto nell’art. 4 della suddetta legge, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, abbiano ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette. Alternativamente, l’iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di anni dieci, e successivamente abbia lodevolmente e profiQuaderni

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cuamente frequentato la Scuola superiore dell’Avvocatura del Consiglio nazionale forense, istituita e disciplinata con regolamento del Consiglio nazionale forense. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l’accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da una commissione d’esame designata dal Consiglio nazionale forense e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l’iscrizione; allo stesso modo possono chiedere l’iscrizione entro il limite massimo di tre anni coloro che all’entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa. Art. 21 (Avvocati degli enti pubblici) 1. Fatti salvi i diritti quesiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, i quali si occupino, con autonomia e indipendenza, esclusivamente e stabilmente della trattazione degli affari legali dell’ente, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’art. 2. Nel contratto di lavoro deve essere garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato. 2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati devono presentare la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

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3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell’ordine. Titolo III ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI Capo I L’ORDINE FORENSE E GLI ORDINI TERRITORIALI Art. 22 (L’Ordine forense) 1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’Ordine forense. 2. L’Ordine forense si articola nel Consiglio nazionale forense e nei Consigli degli Ordini distrettuali e circondariali1. 3. Il Consiglio nazionale forense e gli Ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del ministro della Giustizia. 4. Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la legge 14 gennaio 1994, n. 202, né il D.P.R. 27 Disposizione pressoché identica è contenuta nell’attuale ordinamento della professione di dottore commercialista (art. 6, d. lgsl. n. 139 del 2005). 2 Disposizione pressoché identica è contenuta nell’attuale ordinamento della professione di dottore commercialista (art. 6, d. lgsl. n. 139 del 2005). 1

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febbraio 2003, n. 97 ed ogni norma concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. In relazione all’attività svolta essi devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità a regolamento emanato dal Consiglio nazionale forense. Art. 23 (L’Ordine circondariale forense) 1. Presso ciascun tribunale è costituito l’Ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L’Ordine territoriale ha la rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura a livello locale. 2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del Consiglio dell’ordine, con le modalità stabilite dall’art. 29 e dal regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense. 3. Presso ogni Consiglio dell’Ordine è costituito il Collegio dei revisori dei conti nominato dal Presidente del locale Tribunale.

a) b) c) d) e) f)

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Art. 24 (Organi dell’ordine circondariale) 1. Sono organi dell’ordine circondariale: l’assemblea degli iscritti; il Consiglio; il presidente; il segretario; il tesoriere; il collegio dei revisori. 2. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale.

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Art. 25 (Le assemblee) 1. L’assemblea è costituita dagli iscritti all’albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del Consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal Consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento professionale. 2. L’assemblea, previa delibera del Consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere più anziano per iscrizione. 3. Le regole per il funzionamento dell’assemblea e per la sua convocazione, nonché per l’assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense a norma dell’art 1 n. 5. 4. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per la elezione del Consiglio deve svolgersi, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. 5. Il Consiglio delibera altresì la convocazione dell’assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell’albo negli ordini sino a duemila iscritti, oppure almeno un quinto degli iscritti negli ordini con più di duemila iscritti.

a) b) c) d)

Art. 26 (Il Consiglio dell’ordine) 1. Il Consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto: da cinque membri, qualora l’Ordine conti fino a cento iscritti; da sette membri, qualora l’Ordine conti fino a duecento iscritti; da nove membri, qualora l’Ordine conti fino a cinquecento iscritti; da undici membri, qualora l’Ordine conti fino a mille iscritti;

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e) da quindici membri qualora l’Ordine conti a millecinquecento iscritti; f) da ventuno membri, qualora l’Ordine conti fino a cinquemila iscritti; g) da venticinque membri, qualora l’Ordine conti oltre cinquemila iscritti. 2. I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità previste dal regolamento che sarà emanato dal CNF. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli Enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell’elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione. 3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. 4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. 5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Non sono considerate le elezioni fatte nel corso di un mandato del Consiglio se l’incarico è durato meno di un anno. 6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, subentrerà il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. il Consiglio, preso atto, provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento. 7. Il Consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre

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del terzo anno. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del Consiglio neoeletto. 8. L’intero Consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti. 9. Il Consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il Consiglio può eleggere fino a due vicepresidenti e un vice-segretario. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all’albo. 10. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense3. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. 11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti. 12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale forense entro dieci giorni dalla proclamazione.

Va ricordato che a queste incompatibilità si aggiungono quelle previste dall’art. 6-ter del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, così come convertito nella l. 18 luglio 2003, n. 180, che così recita: «Non possono essere designati a componenti della commissione e delle sottocommissioni avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell’ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto». 3

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Art. 27 (Compiti e prerogative del Consiglio) 1. Il Consiglio: a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; b) approva i regolamenti interni; i regolamenti in materie non disciplinate dal Consiglio nazionale forense e quelli previsti come integrazione ad essi; c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, istituisce ed organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica; d) organizza e promuove l’organizzazione di eventi formativi ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti; e) organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione; f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti della commissione distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall’art. 50; g) esegue il controllo della continuità ed effettività dell’esercizio professionale; h) tutela l’indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri; i) svolge i compiti indicati nell’articolo 10 per controllare la formazione continua degli avvocati; l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti

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opportuni per la consegna degli atti e dei documenti; n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense; o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi va redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della prescritta formula; p) può costituire o aderire ad Unioni regionali o interregionali tra Ordini, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Consigli. Le Unioni possono avere, se delegate dagli Ordini che ne fanno parte, funzioni di interlocuzione con le Regioni, con gli enti locali e con le Università, provvedono alla consultazione fra i Consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna Unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF; q) può costituire o aderire ad Associazioni, anche sovranazionali, e Fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti; r) favorisce l’attuazione, nella professione forense, dell’art. 51 della Costituzione; s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti. 2. La gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’Ordine spettano al Consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all’assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense, ai sensi Quaderni

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dell’art. 1, comma 5, che devono garantire l’economicità della gestione. 3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate in questo articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’Avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il Consiglio è autorizzato: a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro; b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. 4. Il Consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al Consiglio nazionale forense, anche ai sensi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza. 3. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione, fissato sono sospesi, dal Consiglio dell’ordine con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento. Art. 28 (Sportello per il cittadino) 1. Ciascun Consiglio dell’Ordine degli Avvocati istituisce lo Sportello per il Cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di Avvocato e per l’accesso alla Giustizia. 2. L’accesso allo Sportello per il Cittadino è gratuito. 3. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati determina con proprio

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regolamento le modalità per l’accesso allo Sportello. 4. Per regolare l’accesso allo sportello il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati potrà stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici territoriali, con le Camere di Commercio e con le Associazioni di Cittadini e Consumatori. 5. Lo sportello per i cittadini fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l’Ordine degli Avvocati, informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa. L’accesso allo Sportello per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fattispecie per le quali chiedono di accedere allo Sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi di Legge. 6. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo Sportello e per l’accertamento del requisito di reddito per l’accesso medesimo. Art. 29 (Il collegio dei revisori) 1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente e scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. 2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico. 3. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive. 4. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio. 5. Le competenze dovute ai revisori saranno liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50%.

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Art. 30 (Funzionamento dei Consigli dell’ordine per commissioni) 1. I Consigli dell’ordine composti da nove o più membri, possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni. 2. Il funzionamento delle Commissioni è disciplinato dal regolamento di cui all’art. 27, comma 1, lett. b. Il regolamento può prevedere che i componenti delle Commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all’albo, anche se non consiglieri dell’ordine. Art. 31 (Scioglimento del Consiglio) 1. Il Consiglio è sciolto: a) se non è in grado di funzionare regolarmente; b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge; c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico. 2. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, previa diffida. 3. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l’assemblea per le elezioni in sostituzione. 4. Il commissario, per essere coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all’albo, di cui uno con funzioni di segretario.

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Capo II CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Art. 32 (Durata e composizione) 1. Il Consiglio nazionale forense, previsto è disciplinato dagli art. 52 e segg. Del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 59 e segg. Del R. d. 22 gennaio 1934 n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del Consiglio neoeletto. 2. Il Consiglio nazionale forense è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’articolo 36, in numero di un componente per ciascun distretto di Corte d’appello. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocata dal presidente in carica. 3. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell’albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. 4. Il Consiglio nazionale forense elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che, formano il Consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti delle commissioni, del collegio dei revisori dei conti e degli altri organi previsti dal regolamento. Quaderni

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5. Si applicano le disposizioni di cui al D. lgsl. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

a) b) c) d)

e) f) g) h) i)

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Art. 33 (Compiti e prerogative) 1. Il Consiglio nazionale forense: ha la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; adotta i regolamenti per l’attuazione dell’ordinamento professionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, e i regolamenti interni per il suo funzionamento; esercita la giurisdizione, in conformità all’articolo 34; emana e aggiorna periodicamente, il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i Consigli degli ordini, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato, e formata da componenti del Consiglio nazionale forense, e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF; cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l’elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell’art. 15; promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli territoriali; propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali; collabora con i Consigli dell’ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell’indipendenza e del decoro professionale; provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 41 e 42 per i rapporti con le università e dagli articoli 44 e 45 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale; Quaderni


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j) esprime pareri in merito alla previdenza forense; k) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni; l) adotta il regolamento in materia di specializzazioni ai sensi dell’articolo 8, comma 4; m) propone al Ministro di giustizia di sciogliere i Consigli dell’ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell’art. 31; n) cura, mediante pubblicazioni, l’informazione sulla propria attività e sugli argomenti d’interesse dell’Avvocatura; o) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l’amministrazione della Giustizia; p) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali; q) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali; r) esprime pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni; s) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti. 2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il Consiglio è autorizzato: a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi; b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie. 3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli Ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense ai sensi dell’art. 1 n. 5.

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Art. 34 (Competenza giurisdizionale) 1. Il Consiglio nazionale forense pronuncia sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell’ordine; risolve i conflitti di competenza tra Ordini circondariali; esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti. 2. Le udienze del Consiglio nazionale forense sono pubbliche; ad esse partecipa, con funzioni di PM, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione. 3. Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono notificate, entro trenta giorni, all’interessato e al pubblico ministero presso la Corte d’appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al Consiglio dell’ordine della circoscrizione stessa. Nei casi preveduti nel n. 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazioni, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l’esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al Consiglio nazionale forense, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

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Art. 35 (Funzionamento) 1. Il Consiglio nazionale forense pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 34 con la presenza di almeno otto componenti, secondo le norme del codice di procedura civile. 2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del Consiglio nazionale forense su impugnazione di delibere dei Consigli distrettuali di disciplina e dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza. 3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. 4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all’art. 29 comma 5. Art. 36 (Eleggibilità e incompatibilità) 1. Sono eleggibili al Consiglio nazionale forense gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. 2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento. 3. La carica di Consigliere nazionale è incompatibile con quella di Consigliere dell’ordine e di componente del Consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Quaderni

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4. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. Capo III IL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE Art. 37 (Il Congresso nazionale forense) 1. Il Consiglio nazionale forense convoca il congresso nazionale forense. 2. Il Congresso nazionale forense è il momento di confluenza di tutte le sue componenti dell’Avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia; tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense. 3. Il Congresso delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie. Titolo IV ACCESSO ALLA PROFESSIONE Capo I RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ Art. 38 (Corsi di laurea specialistici) 1. Ferma restando l’autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle Università pubbliche e private assicurano il carattere professionalizzante

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dei propri insegnamenti, promuovendo altresì l’orientamento pratico e casistico degli studi. Art. 39 (Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza) 1. Ai fini di cui all’articolo precedente, i consigli delle Facoltà di giurisprudenza sono integrati dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l’università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute convocate per discutere profili applicativi del principio di cui all’articolo 38. 2. Previo parere favorevole del Consiglio nazionale forense e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza della università viciniore. Art. 40 (Accordi tra università e ordini forensi) 1. Le università e i Consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario. 2. Il Consiglio nazionale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l’istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

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CAPO II IL TIROCINIO PROFESSIONALE Art. 41 (Contenuti e modalità di svolgimento) 1. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche. 2. Presso il Consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di un test di ingresso, da svolgersi periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei Consigli degli Ordini distrettuali, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali degli ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali. 3. Il test di ingresso è disciplinato da regolamento emanato dal Consiglio nazionale forense, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l’assegnazione degli stessi ai candidati, l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L’aspirante praticante avvocato è ammesso a sostenere il test di ingresso nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza. Ai fini dell’espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per la durata massima di due anni, presso l’Ordine distrettuale apposita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari, 4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancel-

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lazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 15. 5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l’esercizio di attività di impresa; al praticante avvocato si applica, inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l’avvocato dagli articoli 16 e 17. 6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. 7. Il tirocinio può essere svolto: a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni; b) presso l’Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico; c) per non più di sei mesi, in altro paese dell’Unione Europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione; 8. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione per più di due praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell’ordine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione del suo studio. 9. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all’apporto dato per l’attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito. 10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvoQuaderni

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cato, decorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254 rientravano nella competenza del Pretore. 11. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con regolamento: a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell’ordine; b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell’Unione Europea. 12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto. Art. 42 (Corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato) 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi. 2. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con regolamento: a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli Ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il

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pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecentocinquanta ore per l’intero biennio; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che dovranno essere affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. 3. I costi per la istituzione e lo svolgimento dei corsi di formazione potranno essere, in parte, a carico dei praticanti che le frequentano, ferma restando la possibilità per gli Ordini e le associazioni forensi di accedere a finanziamenti resi disponibili dallo Stato, dalle Regioni, da altri Enti Pubblici e da privati. I Consigli dell’ordine possono istituire borse di studio o altre forme di agevolazione. Art. 43 (Certificato di compiuto tirocinio) 1. Il Consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l’ammissione all’esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica. Quaderni

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2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro Consiglio dell’ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. 3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell’ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più Consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio. CAPO III ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO Art. 44 (Disposizioni generali) 1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, che non abbia compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all’articolo 45. 2. La prova di preselezione informatica e l’esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di Corte d’appello determinate con apposito decreto del Ministro della Giustizia4, sentito il Consiglio Nazionale Forense. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Tale formula consentirebbe eventualmente l’accorpamento di talune sedi d’esame, ove ritenuto opportuno. 4

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Art. 45 (Prova di preselezione informatica) 1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da regolamento emanato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell’archivio dei quesiti, i metodi per l’assegnazione degli stessi ai candidati, l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant’altro attiene all’esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell’archivio dei quesiti. Il parere del Consiglio nazionale forense è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta, comunque, il regolamento. 2. Nell’emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai seguenti criteri: a) predisposizione dell’archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici; b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, per assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà; c) aggiornamento costante dell’archivio; d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell’ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente; e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia Quaderni

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per il grado di difficoltà per ciascuna materia; f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date; g) previsione che, nell’attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito; h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l’espletamento della prova di preselezione. 3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all’ottanta per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la “tabella di punteggio” allegata al regolamento di cui al comma 1. Art. 46 (Esame di Stato) 1. L’esame di Stato si articola: a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa; b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato dovrà illustrare la prova scritta, e dimostrare la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario. 2. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della Commissione d’esame dispone di dieci punti di merito.

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3. La Commissione deve annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti dell’elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. 4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta. 5. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri: a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione. 6. La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro di giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L’appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all’ora fissata dal Ministro. Quaderni

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7. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame, con provvedimento di un commissario presente. 8. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia al commissario è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma precedente. 9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall’art. 326 c.p. Per i fatti indicati in questo comma ed in quello precedente, i candidati sono denunciati alla commissione distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all’albo, per i provvedimenti di sua competenza. 10. Per la prova orale, la commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame. 11. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. Art. 47 (Commissioni esaminatrici) 1. La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l’esame di Stato, è nominata dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d’appello, un effettivo e un supplente professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche.

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2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte d’appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma che precede. 3. Presso ogni Corte d’appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati. 4. Esercitano le funzioni di segretario alle dirette dipendenze del Presidente, uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia. 5. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei Consigli dell’ordine o componenti del Consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense. 6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell’ordine, del Consiglio di amministrazione o del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto. 7. L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro di giustizia entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. 8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d’esame scritte ed orali e l’uniformità di giudizio tra le varie commissioni d’esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontraQuaderni

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to, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro di giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una Commissione o per tutte le prove dell’intero distretto. 9. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi. Art. 48 (Disciplina transitoria per la pratica professionale) 1. Fino al quinto anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può essere conseguita anche superando l’esame di cui al successivo articolo, al termine di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità sopraindicate, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all’art. 42. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato una volta sola, per altri due anni. 2. Alla proroga si provvede con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense. 3. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti, dopo l’entrata in vigore della presente legge, è necessario il superamento di un test di ingresso secondo quanto previsto dall’art. 41. 4. Dall’entrata in vigore della presente legge al D.M. 11-12-2001, n. 475 art. 1 sono soppresse le parole “di avvocato e”. Art. 49 (Disciplina transitoria per l’esame). 1. L’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato previsto all’art. 48, co. 1, ferma la prova di preselezione informatica prevista dall’art. 45, si articola: a) in tre prove scritte aventi ad oggetto: 1) la redazione di un atto

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giudiziario di primo grado, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo; 2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo; 3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo. b) in una prova orale durante la quale il candidato dovrĂ illustrare la prova scritta e dimostrare una sufďŹ ciente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario. 2. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della Commissione d’esame dispone di dieci punti di merito. La Commissione deve annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti dell’elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. 3. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. 4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio non inferiore a trenta. Quaderni

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5. Le prove scritte si svolgono col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro di giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge che i candidati intendono utilizzare, devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio della prima prova e collocati sul banco che sarà assegnato al candidato. L’appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all’ora fissata dal Ministro. 7. I candidati non possono portare con sè testi o scritti, anche informatici, nè ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame, con provvedimento di un commissario presente. 8. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia al commissario è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma precedente. 9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall’art. 326 c.p. Per i fatti indicati in questo comma ed in quello precedente, i candidati sono denunciati alla commissione distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all’elenco, per i provvedimenti di sua competenza. 10. Per la prova orale, la commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame. 11. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

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TITOLO V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CAPO I

REGOLE GENERALI Art. 50 (Collegio di disciplina) 1. La funzione disciplinare è esercitata dal Collegio di disciplina, organo degli Ordini circondariali del distretto, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell’ordine nel cui circondario ha sede la Corte d’appello. 2. Il Collegio di disciplina è composto da avvocati, con anzianità non inferiore a dodici anni e che non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare. 3. I componenti del Collegio di disciplina sono eletti, fra gli iscritti agli albi degli Ordini circondariali del distretto, non più di due volte consecutivamente. La durata del mandato è triennale. 4. Ciascun Consiglio dell’ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i membri del Collegio di disciplina in numero pari alla metà di quello dei componenti del Consiglio stesso, arrotondato per difetto. 5. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto ed ogni consigliere dell’ordine esprime il voto di preferenza in numero non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all’albo. 6. La carica di componente del Collegio di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, Consigliere dell’ordine, componenti di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense; si applica, inoltre, ogni altra causa Quaderni

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di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di Consigliere dell’ordine. 7. La riunione di insediamento del Collegio di disciplina viene convocata per la prima volta dal Presidente del Consiglio dell’ordine nel cui circondario ha sede la Corte d’appello entro trenta giorni dalla ricezione dell’ultima comunicazione da parte dei Consigli dell’ordine circondariali dell’esito delle operazioni elettorali. Nella stessa riunione, che è presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Collegio di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario, designa i membri componenti dell’ufficio istruzione e quelli dell’ufficio giudicante. Quest’ultimo si articola in più sezioni, composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a cinque. Il Collegio di disciplina designa i membri delle sezioni nominandone il relativo presidente. I componenti del Collegio di disciplina non possono far parte contemporaneamente di entrambi gli Uffici. L’organizzazione del Collegio è disciplinata da apposito regolamento interno. 8. Per la validità delle riunioni del Collegio di disciplina e delle Sezioni giudicanti, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Nel caso di assenza del presidente le sue funzioni vengono svolte dal componente più anziano per iscrizione all’albo. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e nel caso di parità prevale il voto del presidente della riunione. 9. Alle attività del Collegio di disciplina che hanno ad oggetto la trattazione di singoli procedimenti non possono partecipare più di due componenti eletti dal Consiglio dell’ordine di appartenenza dell’avvocato indagato o incolpato nel procedimento stesso. 10. Le spese del Collegio di disciplina sono sostenute dai Consigli dell’ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all’albo ordinario alla data del 31 dicembre precedente l’elezione dei componenti del Collegio di disciplina. I componenti del Collegio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di

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soggiorno per le trasferte compiute in adempimento di ogni compito ad essi affidato. 11. Il Consiglio nazionale forense disciplina con regolamento il funzionamento dei Collegi di disciplina e la relativa organizzazione. Art. 51 (Competenza) 1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla Legge o dal codice deontologico sono sottoposte al giudizio disciplinare del Collegio di disciplina territorialmente competente. 2. La competenza territoriale del Collegio di disciplina è determinata, alternativamente, dal luogo in cui si trova l’Ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l’avvocato o il praticante avvocato oppure in cui è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. 3. Nell’ipotesi in cui indagato o incolpato sia un componente del Collegio di disciplina ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell’articolo 11 c.p.p. 4. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell’iscrizione della notizia nel registro di cui all’articolo 54, comma 2. Art. 52 (Azione disciplinare) 1. L’azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata d’ufficio dal Collegio di disciplina ovvero a seguito di comunicazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare da parte di chiunque vi abbia interesse. 2. Al fine di cui al comma precedente: a) il Consiglio dell’ordine circondariale trasmette senza ritardo al Collegio di disciplina competente ogni segnalazione di fatti suQuaderni

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scettibili di rilievo disciplinare ad esso pervenuta ovvero acquisita d’ufficio; b) l’Autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Collegio di disciplina competente quando nei confronti di un iscritto all’albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l’azione penale, è disposta l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché degli sviluppi processuali successivi. Art. 53 (Prescrizione dell’azione disciplinare) 1. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto. 2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 59 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. 3. Il termine della prescrizione è interrotto: a) dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare; b) dalla comunicazione all’iscritto del capo di incolpazione; c) dalla delibera di convocazione dell’incolpato; d) dalla notifica della decisione del collegio di disciplina emessa all’esito del dibattimento; e) dalla notifica all’iscritto della sentenza pronunciata dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’articolo 57; f) da ogni altro atto che sia esercizio della potestà disciplinare. 4. Dalla data di comunicazione o notifica dell’atto interruttivo della prescrizione di cui al comma precedente decorre un nuovo termine della durata di cinque anni; in caso di pluralità di atti interruttivi la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.

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5. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di due anni dalla sua apertura; non si computano a tal fine i periodi di sospensione ed i rinvii chiesti dall’incolpato o dal suo difensore sia in fase di istruttoria che in fase dibattimentale. Il mancato rispetto del termine costituisce infrazione disciplinare a carico dei componenti dell’ufficio istruzione e di quello giudicante che abbiano partecipato al procedimento. Art. 54 (Istruttoria disciplinare) 1. Il presidente del Collegio di disciplina, ricevuta la segnalazione di cui all’articolo precedente, richiede all’ufficio giudicante la pronunzia di provvedimento immediato di non luogo a provvedere nel caso di manifesta infondatezza ed in ogni altro caso in cui l’azione disciplinare non può essere attivata. 2. Ove l’ufficio giudicante non ritenga di pronunziare il provvedimento di non luogo a provvedere restituisce il fascicolo al Presidente. In questo come in tutti gli altri casi diversi da quelli di cui al comma 1, il presidente del Collegio di disciplina provvede senza indugio ad iscrivere in apposito registro riservato la notizia dell’illecito ed il nome dell’indagato, dandone contestuale comunicazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza, dispone l’avvio delle indagini, assegnandole ad un componente dell’ufficio istruzione scelto fra gli eletti dai Consigli dell’ordine circondariali diversi da quelli di appartenenza dell’indagato. 3. Il componente dell’ufficio istruzione incaricato dello svolgimento delle indagini diviene responsabile della fase istruttoria; egli senza indugio ne dà comunicazione all’indagato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione; provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall’iscriQuaderni

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zione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 2. Nei casi di maggiore complessità può chiedere al Presidente di essere affiancato da altro membro dell’ufficio istruzione. 4. Il responsabile della fase istruttoria e l’eventuale altro membro che lo abbia affiancato ai sensi del comma precedente non partecipa ad alcuna ulteriore riunione collegiale relativa al procedimento né svolge, con riguardo ad esso, alcuna ulteriore attività. 5. Concluse le indagini, il delegato all’istruttoria deposita il fascicolo nella segreteria del Collegio di disciplina con contestuale formulazione di proposta motivata, redatta in forma scritta, di provvedimento di archiviazione ovvero di rinvio a dibattimento disciplinare con formalizzazione del capo di incolpazione. 6. Sulla richiesta di cui al comma precedente la decisione è assunta da un collegio composto da tre membri dell’ufficio istruzione appositamente designati dal Presidente del collegio di disciplina, acquisito il parere del Consiglio dell’ordine di appartenenza dell’incolpato. Del collegio non può far parte più di un componente eletto dal Consiglio dell’ordine di appartenenza dell’incolpato. 7. Il Collegio di cui al comma che precede decide sulla proposta di cui al comma 5 con facoltà di modificare sia la motivazione che il capo di incolpazione proposti. 8. Delle determinazioni di cui al comma precedente è data comunicazione al Presidente del collegio di disciplina, all’iscritto, al Consiglio dell’ordine circondariale di appartenenza di questi, al pubblico ministero ed all’autore della segnalazione che ha determinato l’attivazione dell’azione disciplinare. Art. 55 (Dibattimento disciplinare) 1. Qualora venga deliberato il rinvio dell’incolpato al dibattimento disciplinare il Presidente del collegio di disciplina designa la sezione dell’Ufficio giudicante competente per le ulteriori fasi del

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procedimento. Il Presidente della Sezione giudicante, senza indugio, nomina il relatore e ne dà comunicazione all’incolpato notificandogli, con almeno trenta giorni di preavviso, la citazione ad udienza dibattimentale contenente l’enunciazione del capo di incolpazione nonché luogo e data in cui si svolgerà il dibattimento, con l’avvertimento che l’incolpato potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza. 2. La notifica della citazione ad udienza dibattimentale è contestualmente effettuata anche al Pubblico ministero del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Ordine ove l’incolpato è iscritto con l’invito a partecipare al dibattimento ed al difensore già nominato. 3. Il capo d’incolpazione contiene anche l’indicazione: a) delle generalità dell’incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento; b) dell’addebito, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri; c) della data della delibera di formulazione del capo d’incolpazione; d) dell’avviso all’incolpato ed al pubblico ministero che fino a dieci giorni anteriori alla data del dibattimento ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale, e di depositare memorie e documenti indicando specificamente i mezzi di prova di cui intende valersi; e) dell’elenco dei testimoni che la Sezione giudicante intende ascoltare. 4. L’udienza dibattimentale si apre con l’esposizione dei fatti da parte del relatore. 5. L’incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti ed interrogare o far interrogare testimoni. 6. La Sezione giudicante acquisisce, ove rilevanti ed ammissibili, Quaderni

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i documenti prodotti dall’incolpato e dal Pubblico ministero; provvede all’esame dei testimoni e, subito dopo, all’esame dell’incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d’ufficio, o su istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l’accertamento dei fatti. 7. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. 8. Al termine del dibattimento, il Presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all’incolpato, se intende fare dichiarazioni, ed al suo difensore, per le conclusioni e per la discussione, che si svolge nell’ordine che precede; l’incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi. 9. Al termine della discussione la Sezione giudicante si riunisce in camera di consiglio e delibera il provvedimento a maggioranza, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. 10. Il dispositivo del provvedimento, che contiene anche l’indicazione del termine per l’eventuale impugnazione, è immediatamente comunicato con lettura in udienza. 11. La motivazione del provvedimento è predisposta, su designazione del Presidente, dal relatore o da altro componente della Sezione giudicante che abbia partecipato al dibattimento ed alla discussione in camera di consiglio ed è approvata a maggioranza. Essa deve essere depositata nella segreteria del Collegio di disciplina entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificato all’incolpato, al Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello del distretto ove ha sede il Collegio di disciplina. Nel caso

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di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con espresso provvedimento della sezione giudicante indicato nel dispositivo della decisione. 12. Per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili. Art. 56 (Decisione disciplinare e sanzioni) 1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati: a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»; b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili; c) l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione. 2. L’avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni. L’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme al Codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. 3. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione. 4. La sospensione consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio della professione o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e gradi di responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura. 5. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, Quaderni

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elenco speciale o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro Consiglio dell’ordine, salvo quanto stabilito nell’articolo 62, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni, che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco speciale o registro. 6. Nella determinazione della sanzione si deve tenere conto dell’eventuale reiterazione di comportamenti illeciti. Art. 57 (Impugnazioni) 1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al Consiglio nazionale forense da parte dell’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del procuratore della Repubblica e del Procuratore generale, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il Collegio di disciplina che ha emesso la decisione. L’autore dell’esposto ha facoltà di presentare al Procuratore della Repubblica e al Procuratore generale, competenti per territorio, richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento. 2. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del Collegio di disciplina che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell’articolo 55, comma 11. Si applica, per quanto non specificato nel presente articolo, l’articolo 50 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578. 3. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l’impugnazione, i motivi dell’impugnazione con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste. 4. Il ricorso è notificato al Pubblico ministero e al Procuratore generale della Corte d’appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

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5. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all’articolo 61. 6. Il giudizio si svolge secondo le norme regolamentari emanate dal Consiglio nazionale forense, e, in quanto applicabili, quelle relative al giudizio civile davanti alla Corte di appello; le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. 7. In ogni caso di impugnazione da parte dell’incolpato, il Consiglio nazionale forense può irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal Collegio di disciplina. 8. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al Consiglio Nazionale Forense si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. 9. Avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall’incolpato, dal Pubblico ministero e dal Procuratore generale della Corte d’appello al cui distretto appartiene l’incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l’articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. 10. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile. Art. 58 (Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale) 1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto all’eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti. 2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e Quaderni

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notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso per una durata non superiore a due anni. Durante il periodo di sospensione non decorre il termine di prescrizione. 3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d’ufficio, l’organo procedente ne informa l’autorità giudiziaria. 4. La durata della pena accessoria dell’interdizione dalla professione inflitta all’avvocato dall’Autorità giudiziaria è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione. Art. 59 (Riapertura del procedimento disciplinare) 1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto: a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l’Autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento dell’incolpato; b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, che il Collegio distrettuale di disciplina non ha potuto valutare. In tale caso, i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto. 2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario. 3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il Collegio di disciplina che ha emesso la deci-

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sione. In tal caso il presidente lo assegna a sezione giudicante diversa da quella che ha emesso il precedente provvedimento. Art. 60 (Divieto di cancellazione volontaria dall’albo) 1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno della iscrizione nel registro di cui all’articolo 54, comma 2, non può essere accolta la richiesta di cancellazione dell’avvocato o del praticante avvocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare nè essere accolta la richiesta del suo trasferimento. Art. 61 (Sospensione cautelare) 1. La sospensione cautelare dall’esercizio della professione o del tirocinio può essere deliberata dal Collegio di disciplina competente per il procedimento, previa audizione dell’interessato, nei seguenti casi: a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; b) pena accessoria di cui all’articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; c) applicazione di misura di sicurezza detentiva; d) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni. 2. Il presidente del Collegio di disciplina, non appena venuto a conoscenza di uno dei fatti di cui al comma precedente, designa la sezione giudicante competente che si riunisce senza indugio per ogni necessaria determinazione. Quaderni

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3. Il procedimento si svolge ai sensi dell’articolo 55, in quanto compatibile. 4. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore a due anni ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato, che deve essere stato citato a comparire davanti al Collegio di disciplina, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe. 5. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua applicazione, il Collegio di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio. 6. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il Collegio di disciplina, nel termine di cui al comma precedente, delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l’irrogazione dell’avvertimento o della censura. 7. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d’ufficio o su istanza di parte, previa comunque audizione dell’iscritto con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi. 8. Contro la sospensione cautelare, l’interessato può proporre ricorso davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di venti giorni dall’avvenuta notifica nei modi previsti per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari. 9. Il Collegio di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al Consiglio dell’ordine circondariale presso il cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l’avvocato o il praticante avvocato, affinché gli dia esecuzione. Art. 62 (Esecuzione) 1. La decisione emessa dal Collegio di disciplina non impugnata, quella emessa ai sensi dell’art. 61 e la sentenza del Consiglio nazio-

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nale forense sono immediatamente esecutive. 2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell’impugnazione, per le decisioni del Collegio di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica all’incolpato della sentenza emessa dal Consiglio nazionale forense. 3. Per l’esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell’ordine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l’incolpato. A tal fine il Consiglio nazionale forense trasmette senza ritardo al Consiglio dell’ordine competente, affinché provveda alla notifica all’incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa. 4. Il Consiglio dell’ordine, una volta perfezionata la notifica e verificata la data della stessa, invia all’incolpato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale della esecuzione della sanzione. 5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell’ordine competente per l’esecuzione, nonché a tutti i Consigli dell’ordine. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell’ordine competente per l’esecuzione. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all’ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione. 6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il Consiglio dell’ordine determina d’ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato. 7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio, può essere richiesta, non oltre un anno dalla scadenza Quaderni

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di tale termine, nuova iscrizione all’albo, all’elenco speciale o al registro, fermi restando i requisiti di cui all’art. 15. Titolo VI DELEGA AL GOVERNO Art. 63 (Delega al Governo per il Testo unico) 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense, uno o più decreti legislativi contenenti un Testo Unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai principi e criteri direttivi della presente legge e dei seguenti: a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel Testo Unico, restano in vigore; allegare al Testo Unico l’elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate; b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo. 2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del Testo Unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

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Art. 64 (Disposizioni transitorie) 1. In attesa della approvazione dei regolamenti previsti in questa legge, si applicano, se necessario e in quanto applicabili, le norme vigenti non abrogate, anche se non richiamate. 2. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistano incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l’obbligo, pena la cancellazione dall’albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge il Consiglio nazionale e locali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. È data facoltà ai Consigli locali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato. In ogni caso, gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge. 5. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l’obbligo, pena la cancellazione dall’albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si riporta in appendice una proposta di regolamento redatta sulla base di quello adottato dal Ministero della Giustizia per l’espletamento della prova di preselezione informatica ai fini dell’ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo del 17 novembre 1997 n. 398.

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APPENDICE REGOLAMENTO recante modalità per l’espletamento della prova di preselezione informatica ai fini dell’ammissione alla prova scritta dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocati, ai sensi dell’articolo 26 della legge 00.00.0000 n. 0000, avente ad oggetto Disciplina della professione di avvocato e dell’ordinamento forense. *** Art. 1 (Commissione permanente per la tenuta dell’archivio dei quesiti della prova di preselezione informatica) 1. Presso il Consiglio nazionale forense è istituita la commissione permanente per la creazione e l’aggiornamento dell’archivio informatico delle domande per la prova di preselezione e l’ufficio per la tenuta dell’archivio informatico dei quesiti. 2. La commissione è nominata con decreto dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori designati dal Consiglio nazionale forense. Il decreto di nomina della commissione designa il presidente, il vicepresidente ed il segretario. 3. La commissione dura in carica tre anni. La nomina dei singoli componenti è rinnovabile per un periodo di eguale durata. 4. Su proposta del presidente, nella fase della creazione dell’archivio, la commissione può essere integrata con membri aggregati fino ad un massimo di venti, designati dal Consiglio Nazionale Forense tra avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. 5. All’atto della nomina i componenti della commissione, anche aggregati, seguono un corso di specializzazione in docimologia e tecnica del test della durata di quindici giorni, la cui organizzazione è demandata al Consiglio nazionale forense, di intesa con il Ministe-

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ro della giustizia. Nei successivi sei mesi, con cadenza mensile, sono organizzati corsi di approfondimento della durata di tre giorni. 6. La commissione è autorizzata ad avvalersi delle strutture del centro elettronico di documentazione presso la Corte di cassazione. 7. La commissione: a) provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento dell’archivio informatico dei quesiti; a tal fine può deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per l’aggiornamento o il completamento dell’archivio e può proporre le modifiche ritenute necessarie al sistema informatico utilizzato; b) si riunisce, nella fase di predisposizione dell’archivio, almeno una volta la settimana e procede alla approvazione dei quesiti proposti dai componenti o dai membri aggregati. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre dei cinque componenti. Per le deliberazioni hanno diritto di voto anche i membri aggregati convocati per la seduta nella quale si discutono i quesiti da loro predisposti e sono adottate a maggioranza dei presenti; c) si riunisce, dopo la predisposizione dell’archivio, con cadenza mensile per procedere all’aggiornamento dell’archivio stesso. Alla commissione possono essere indirizzate proposte di modifica o di riesame dei quesiti da parte di chiunque vi abbia interesse. 8. Le modifiche all’archivio informatico approvate in ogni singola seduta sono comunicate senza indugio all’ufficio per la tenuta dell’archivio informatico di cui al comma 1 per il relativo inserimento nell’archivio stesso. 9. Il Ministero della Giustizia provvede alla sollecita fornitura delle apparecchiature e di quanto altro occorra per assicurare la formazione e l’aggiornamento dell’archivio informatico.

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Art. 2 (Archivio informatico dei quesiti) 1. L’archivio informatico contiene un numero di quesiti, inerenti alle materie oggetto della prova scritta di esame non inferiore a cinquemila per ciascuna materia. 2. Possono essere inseriti nell’archivio unicamente quesiti che facciano diretta applicazione di disposizioni normative con esclusione di ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti dottrinali o giurisprudenziali. La normativa di cui si tiene conto ai fini della esattezza delle risposte è quella vigente alla data di pubblicazione del bando. Art. 3 (Criteri per la formulazione e raggruppamento dei quesiti e per la redazione dei questionari) 1. Ciascuno dei quesiti contenuti nell’archivio informatico è redatto facendo seguire alla parola “quesito” il testo di un’unica domanda con quattro risposte, numerate da 1 a 4, delle quali solo una è esatta; la posizione della risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato. 2. I quesiti contenuti sono formulati come domande dirette o come parte di una o più disposizioni normative che trovano il loro completamento in una delle quattro risposte, secondo i normotipi di quesito e risposta di cui all’allegato A. 3. I quesiti sono suddivisi in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà. Ogni quesito è classificato al fine di consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, in modo tale da assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà. 4. Ogni quesito ha un grado di difficoltà secondo la sequenza “domanda facile” (numero 1), “domanda di media difficoltà” (numero 2), “domanda difficile” (numero 3). Il grado di difficoltà e la relativa numerazione sono predeterminate nell’archivio alla cui conservazione, estione e aggiornamento è preposta la commissione di cui all’articolo 1.

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5. Alla risposta “esatta”, alla risposta “errata” o “omessa” corrisponde un punteggio positivo o negativo, differenziato in rapporto al grado di difficoltà della domanda, secondo la tabella dei punteggi di cui all’allegato B. 6. I quesiti sono raggruppati in questionari stampati su moduli a lettura ottica, ciascuno dei quali contiene novanta quesiti vertenti sulle materie oggetto della prova scritta dell’esame di Stato. I quesiti contenuti in ciascun questionario hanno tutti lo stesso grado di difficoltà, e sono raggruppati per ciascuna materia della prova scritta ed in pari numero, 7. I quesiti di ciascun questionario sono individuati mediante una procedura automatizzata sulla base dei seguenti criteri: a) sono proposte domande facili nella misura del trenta per cento del totale, domande di media difficoltà in ragione del cinquanta per cento del totale e domande difficili in ragione del venti per cento del totale; b) i questionari di diritto civile contengono quesiti su tutti i libri di cui è composto il relativo codice, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non più di quattro domande per ciascun titolo e non più di due per ciascun capo in cui gli stessi sono ripartiti; c) i questionari di diritto penale contengono quesiti su tutti i libri di cui è composto il relativo codice, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non più di cinque domande per ciascun titolo e non più di due per ciascun capo in cui gli stessi sono ripartiti; d) il questionario di diritto amministrativo contiene non più di quattro domande per singolo argomento e non più di due per medesima problematica giuridica; in ogni caso le domande per almeno un terzo devono riguardare la giustizia amministrativa;

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Art. 4 (Modalità di svolgimento della prova di preselezione) 1. La prova di preselezione è effettuata innanzi a ciascuna commissione per gruppi di candidati in numero non superiore a XXX per ciascuna sessione, divisi secondo l’ordine alfabetico del loro cognome, in base al calendario contenuto nel decreto di indizione. 2. I candidati sono identificati al momento dell’ingresso nei locali ove si svolge ogni sessione di prova a mezzo di idonei documenti di identità ed a ciascuno di essi è assegnata una singola postazione, separata dalle altre, per l’esecuzione della prova. 3. I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 4. Dopo l’ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova la commissione esaminatrice dispone la attivazione della procedura di assortimento dei quesiti, selezionati automaticamente tra quelli contenuti nell’archivio informatico, da assegnare a ciascun candidato. 5. La commissione esaminatrice provvede alla distribuzione contestuale a tutti i candidati presenti nella sede di esame dei questionari già predisposti a stampa su moduli a lettura ottica contenuti in confezioni individualmente sigillate. Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova decorre dal momento in cui la commissione autorizza l’apertura dei questionari. È in ogni caso disposta la esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima della autorizzazione della commissione. 6. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella indicazione delle risposte, da personale dell’amministrazione designato dal Ministero della giustizia e scelto tra quelli in possesso del diploma di laurea in materie diverse da quelle giuridiche o del diploma di scuola media superiore di secondo grado, anche in servizio presso gli Uffici giudiziari.

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7. A ciascun candidato è assegnato un tempo massimo di centottanta minuti per la compilazione del questionario assegnatogli. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto preliminare richiesta al presidente della commissione esaminatrice, il tempo può essere aumentato fino ad un massimo di trenta minuti con provvedimento del presidente stesso. 8. Nel corso della prova e fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, è ammessa la correzione delle risposte, da parte dei candidati. Art. 5 (Sistema informatico) 1. Il sistema informatico per lo svolgimento della prova di preselezione comprende il software applicativo specifico per la gestione della prova di preselezione, l’archivio dei quesiti, le risposte con il punteggio relativo al grado di difficoltà, il numero identificativo di ciascun candidato, l’assegnazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quant’altro occorre per il corretto funzionamento della prova di preselezione. 2. Il software applicativo deve, in particolare, consentire lo svolgimento delle seguenti funzioni: a) la miscelazione delle domande con relative risposte da assegnare a ciascun candidato; secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 6, rispettando le condizioni di parità; b) la automatica assegnazione delle domande e gli algoritmi di calcolo dei punteggi delle risposte; c) la stampa del promemoria delle domande e quelle di servizio per la gestione della prova.

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ALLEGATO A al regolamento per la prova di preselezione informatica DIRITTO CIVILE Quesito: Per l’adempimento di un’obbligazione, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita e tuttavia per la natura della prestazione stessa sia necessario un termine, questo, in mancanza di un accordo tra le parti: Risposte: 1 2 3 4

È stabilito dal giudice. Si intende rimesso alla volontà del debitore. Si intende rimesso alla volontà del creditore. È stabilito dal presidente della camera di commercio del luogo in cui la prestazione deve essere eseguita

DIRITTO PENALE Quesito: Quando ricorrono cause di estinzione del reato o della pena, in mancanza di diversa disposizione da parte della legge, esse hanno effetto: Risposte: 1 2 3 4

Nei confronti del solo autore materiale. Nei confronti di tutti i concorrenti. Nei confronti dei soli soggetti cui la causa di estinzione si riferisce Anche nei confronti dei soggetti civilmente responsabili.

DIRITTO AMMINISTRATIVO Quesito: Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’accesso ai documenti amministrativi è consentito: Risposte:

1 A chiunque sia titolare di un interesse legittimo. 2 A chiunque sia titolare di un diritto soggettivo. 3 A chiunque vi abbia interesse.

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4 A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevabili.

ALLEGATO B TABELLA DEI PUNTEGGI Risposte Giusta Errata Omessa

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Domanda facile (n.1) +1 -1 - 0,8

Domanda di media difficoltà (n.2) + 1,3 - 0,7 - 0,5

Domanda difficile (n. 3) + 1,5 - 0,5 - 0,3

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Scuola Superiore dell’Avvocatura

Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

Linee Guida per le Scuole Forensi I. INTRODUZIONE La predisposizione di “Linee guida” per le Scuole Forensi risponde ad una esigenza più volte manifestata dai colleghi che in esse operano ed alla sollecitazione, che è stata rivolta alla Scuola Superiore, di definire un indirizzo di orientamento per il metodo e i contenuti dei programmi delle singole scuole. Il lavoro che presentiamo è il risultato di un’ampia consultazione e di una riflessione compiuta sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, dapprima in seno al Centro per la Formazione del CNF, ed ora nella Scuola Superiore, fondazione istituita dallo stesso Consiglio con più ampi orizzonti. Naturalmente si tratta di un testo che tiene conto del carattere di flessibilità necessario per una linea di indirizzo diretta a realtà territoriali anche molto diversificate. Si è quindi cercato di indicare un metodo e dei contenuti essenziali che riteniamo suscettibili di condivisione, aperti tuttavia all’integrazione secondo scelte basate sulle caratteristiche di ciascuna scuola e sulla peculiarità di specifici contesti socio-economici e culturali. Le “Linee guida” si fondano sulla premessa della distinzione esistente tra insegnamento universitario e formazione professionale. L’università insegna il diritto, la sua storia, il pensiero su cui si fondano i principi, gli ordinamenti e gli istituti, utilizzando una didattica organizzata per settori disciplinari che basa l’apprendimento sulle singole materie definite dalle leggi sostanziali e processuali.

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La formazione presuppone già concluso l’apprendimento del sapere giuridico, almeno nei fondamentali istituti, e costituisce un percorso successivo, diretto a infondere e sviluppare nel laureato competenze, abilità e maturità per l’applicazione del diritto ai casi della vita e, quindi, capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi, secondo quanto ha ribadito anche la recente Raccomandazione del Parlamento europeo 23 aprile 2008 (in GUCE, C 111, 6 maggio 2008). Non si tratta, tuttavia, soltanto del “saper fare”, cioè dell’apprendimento di tecniche e abilità, pur necessarie, ma anche di acquisire la consapevolezza del “perché si fa”, secondo regole determinate e un metodo imperniato sull’agire professionale. Un metodo che attraverso processi di ricerca, di interpretazione e di applicazione del diritto conduca concretamente a soluzioni coerenti a quei principi di diritto e di giustizia che non si esauriscono nelle enunciazioni formali dei testi della legge, e nel quale interagiscano cultura, razionalità ed etica professionale. Alla didattica delle materie, pertanto, la formazione sostituisce, integrandola, una didattica fondata sui principi e sul metodo. In tale processo anche la tradizionale pratica di studio riacquista un ruolo che ha ormai perduto, anche per le trasformazioni intervenute nella professione nella seconda metà del Novecento, ma in quanto la formazione, colmando il vuoto esistente tra studi universitari ed effettivo esercizio della professione legale, ne valorizza il ruolo di prima sperimentazione concreta di quelle competenze e di quelle tecniche acquisite appunto nei percorsi formativi. Da ciò consegue che la formazione non può neppure essere confusa con un corso preparatorio all’esame di abilitazione. In primo luogo perché una preparazione finalizzata a sostenere un’anacronistica prova, qual è l’esame attuale, modellata sulla didattica universitaria e basata su compiti scritti rispetto ai quali la prova orale si risolve in una sommaria ricognizione di ciò che si è studiato sui manuali, non presenta alcuna utilità per esercitare concretamente la professione. Quaderni

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In realtà il percorso formativo, i cui obiettivi devono spaziare ben oltre il traguardo iniziale dell’esame, assorbe e potenzia la dotazione sufficiente a conseguire il titolo abilitante, ma in una prospettiva di lunga durata e di più solide capacità intellettuali, tecniche e culturali. Abbiamo perciò impostato un percorso formativo che si sviluppa lungo le fasi che caratterizzano l’attività svolta dall’avvocato per risolvere il singolo caso, con una prospettazione semplificata – come risulta dal quadro sinottico contenente l’indicazione delle aree tematiche, dei moduli e degli argomenti di studio – che agevoli la comprensione dei giovani laureati, ignari dei problemi che devono affrontare nell’esercizio della professione. Il quadro sinottico, pertanto, non contiene riferimenti ai settori del diritto, perché l’approfondimento di istituti specifici deriva dalla classificazione giuridica richiesta dalla soluzione del singolo caso, ma si limita ad introdurre criteri metodologici di riferimento per orientare l’attività didattica, senza pretesa di completezza, lasciando al docente l’individuazione di quanto gli appaia più idoneo al fine di perseguire gli obiettivi formativi indicati. Occorre, inoltre, tener presente che le Scuole Forensi devono suscitare l’interesse dei giovani e tale obiettivo è in stretta relazione con le strategie didattiche che vi sono attuate e che i giovani devono percepire come innovative e non ripetitive di esperienze già vissute. È pertanto essenziale che esse si rivelino assolutamente utili non solo e non tanto per superare l’esame, obiettivo immediato ben presente nei giovani, ma per completare la loro maturità e capacità di giuristi pratici. La percezione della novità è anche legata all’attuazione di un modello formativo ‘diverso’ da quello universitario che, ad esempio, non sia soprattutto basato sulla lezione frontale, ma su sperimentazioni, simulazioni, lavoro di gruppo, dibattiti. Per questo un capitolo delle “Linee guida” è specificamente dedicato alla metodologia didattica suggerita ai docenti delle Scuole Forensi. Si tratta di un tema

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sul quale abbiamo iniziato le nostre riflessioni sin dal 2000, con la pubblicazione di quel “Modello formativo per l’Avvocatura” che ancora oggi conserva attualità. Per agevolare il compito dei docenti si è ritenuto di corredare il testo di una bibliografia essenziale. Ricordiamo, a questo riguardo, che la rivista Diritto e formazione del CNF, curata dalla Scuola Superiore, presenta contenuti coerenti con la impostazione didattica prospettata nelle “Linee guida” e contiene materiali immediatamente impiegabili nell’attività dei docenti e dei giovani laureati. La formazione dell’avvocato, come è noto, è stata oggetto di studio da parte dell’avvocatura italiana solo da pochi anni, con la creazione da parte del CNF di un sistema formativo degli organi degli Ordini ormai consolidato sul territorio. Tuttavia l’esperienza compiuta dagli avvocati nelle Scuole forensi, nei numerosi convegni e seminari, nei corsi per formatori, con la pubblicazione di numerosi libri e con la rivista Diritto e formazione, rappresenta un contributo importante per la qualità tecnica e culturale della professione, e ha inserito l’avvocatura italiana a pieno titolo nel sistema formativo dell’avvocato in Europa. Confidiamo pertanto che le “Linee guida” possano contribuire ad ulteriori progressi. Siamo infatti fermamente convinti che la formazione professionale di un laureato in giurisprudenza non sia mero addestramento ad attività pratiche, ma anche e soprattutto palestra culturale aperta alla conoscenza di tutto ciò che nella vita determina situazioni ed esperienze che confluiscono nel processo o generano problemi che richiedono una composizione o una soluzione in base al diritto e all’etica professionale. In essa il giovane avvocato dovrà apprendere a coniugare saggiamente legge, diritto, giustizia e diritti umani e a guardarsi dagli eccessi ai quali può condurre un diritto formalisticamente applicato alla lettera; di tali “follie del diritto” è piena la letteratura di ogni epoca, della quale un suggestivo esempio è rappresentato dall’immaginario racconto shakespeariano di Shylock, il creditore che finirà in rovina Quaderni

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per l’irriducibile pretesa di ottenere la convenuta libbra di carne dello sfortunato mercante di Venezia, debitore inadempiente, rifiutando una somma di gran lunga superiore al credito insoddisfatto. II. PRESENTAZIONE DELLE AREE TEMATICHE La competenza professionale è uno dei principi fondamentali della professione legale, come riportato nella ‘Carta dei principi fondamentali del CCBE’, nella ‘Raccomandazione del Consiglio d’Europa sulla libertà di esercizio della professione di avvocato’, nella ‘Risoluzione del Parlamento europeo sulle professioni legali e l’interesse generale relativo al funzionamento del sistema giuridico’, e nei ‘Principi fondamentali delle Nazioni Unite in merito al ruolo degli avvocati’. Siffatta competenza non si esaurisce nella pur necessaria conoscenza del diritto: l’esercizio della professione dell’avvocato, chiamato continuamente a mediare tra l’universalità della nonna e la varietà e la mutevolezza dei casi, a connettere l’universale al particolare, richiede, come anticipato nell’introduzione, maturità, abilità e sensibilità che trascendono la sola conoscenza degli istituti giuridici. Cionondimeno il modello formativo adottato nel corso del Novecento, ed ancora largamente prevalente, è improntato soprattutto alla trasmissione del sapere giuridico, inteso essenzialmente quale conoscenza del sistema normativo, nella rassicurante convinzione, di matrice positivistica, che il diritto sia identificabile con la legge scritta – capace di governare tutti i casi dell’esperienza – e che, dunque, l’attività del ‘giurista pratico’ sia riducibile alla funzione tecnica di mero accertamento della norma e ricognizione acritica della volontà del legislatore. Siffatta impostazione legicentrica, che ben rende conto delle ragioni per cui la cultura giuridica degli ordinamenti di civil law abbia trascurato, anche nella formazione professionale, l’approfondimento del momento applicativo del diritto, oggi risulta del tutto superata.

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La scienza giuridica moderna riconosce ormai concordemente il ruolo attivo dell’interprete nella formazione della sentenza, e dunque nell’amministrazione del diritto. In particolare la concezione ermeneutica dell’interpretazione ha disvelato come la risoluzione di una questione giuridica non sia frutto di meccanica rilevazione e mera constatazione di dati esistenti – il fatto e la norma – ma il risultato di un sofisticato ragionamento interpretativo, avente ad oggetto le fonti del diritto, gli elementi della vicenda concreta, nonché le esigenze – anche in termini di costi/benefici– di quel cliente in quelle specifiche circostanze. L’attività del giurista, lungi dal prospettarsi come meramente ricognitiva, si sostanzia, viceversa, in un’attività ben più ricca, costellata da continue scelte interpretative, strategiche, etiche. Scelte certo discrezionali, ma non per questo irrazionali: i vincoli concettuali ed istituzionali che regolano l’agire dei giuristi, costringono tutti gli attori del panorama giuridico a ‘giustificare’ le proprie scelte, sulla base di argomenti la cui validità andrà sempre argomentata, si da persuadere il proprio interlocutore – sia esso il giudice o la controparte – della forza delle proprie ragioni. Formare l’avvocato significa dunque trasferire le specifiche competenze, le capacità, il metodo necessari a: sviluppare correttamente i ragionamenti sottesi all’agire dei giuristi; comunicare in modo efficace e persuasivo; assumere consapevolezza delle molteplici implicazioni (giuridiche, etiche, sociali, economiche) che le proprie decisioni produrranno. La competenza professionale del giurista, infatti, non è funzione solo della sua cultura tecnica, ma anche della capacità di trasporre razionalmente nell’operare quotidiano le conoscenze acquisite, valendosi degli strumenti logici, linguistici, ed argomentativi che regolano il dispiegarsi del discorso giuridico. L’approfondimento dunque di aree tematiche sinora trascurate nell’ambito della formazione culturale del giurista pratico, quali quella del metodo, dell’argomentazione giuridica e delle tecniche espressive, appare non più differibile, soprattutto in un’epoca in cui, in conseguenza della crisi del Quaderni

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modello legicentrico di matrice positivista, l’ordinamento giuridico è caratterizzato da profondi mutamenti. Basti pensare al sistema delle fonti, non più identificabile con l’insieme di norme racchiuse essenzialmente in codici sistematici ed organici, ma divenuto sistema complesso sempre meno caratterizzato da formalismo e sempre più espressivo di principi e valori non codificati, quali sono ad esempio i diritti dell’uomo, che nel restituire al diritto priorità sulla legge, ripropongono anche formalmente la funzione centrale dell’interprete, creatore della norma nell’argomentazione processuale. Si pensi ancora agli sviluppi in materia dei contratti internazionali, la cui regolamentazione deriva sovente da consuetudini locali o internazionali, come la lex mercatoria. E lungo potrebbe essere l’elenco. Sono scenari che costringono l’avvocato a misurarsi con un ineludibile rinnovamento culturale nel diritto e con nuove forme di etica professionale. In questa prospettiva, e nella convinzione che la competenza e la professionalità del giurista pratico siano condizione essenziale per conferire qualità ed eticità al dispiegarsi del fenomeno giuridico in tutte le proprie declinazioni, si propone, senza pretesa di completezza, la trattazione di alcune principali aree tematiche, ordinate in moduli, che si ritiene possano rappresentare una guida utile per il docente intenzionato ad accompagnare il giovane laureato nella conoscenza dei tanti diversi aspetti che, come ‘spicchi’ di un’arancia, compongono la professione forense. Le aree tematiche sono: 1) il metodo: il ragionamento dell’avvocato nell’analisi e soluzione del caso; 2) le tecniche di espressione; 3) la psicologia giuridica; 4) l’etica professionale: deontologia e responsabilità sociale dell’avvocato; 5) l’organizzazione e la gestione dello studio professionale.

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1. Il metodo: il ragionamento dell’avvocato nell’analisi e soluzione del caso. L’essenza della professione forense si concreta nella applicazione del diritto: tale attività, come è stato messo in luce dalla scienza giuridica moderna, è ben lungi dall’esaurirsi in una semplice operazione di sussunzione logica del fatto nella norma, secondo lo schema del sillogismo giuridico. Viceversa essa richiede continue scelte: scelte che investono l’individuazione della regola da applicare al caso di specie; l’individuazione di quella versione del fatto che appare più verosimile; scelte che riguardano la strategia processuale, la tempistica delle proprie azioni, ecc. Decisioni che devono essere fondate su ragioni, su argomenti razionali, sì da persuadere il destinatario della fondatezza della propria tesi, per il maggior grado di ragionevolezza e di aderenza a principi universalmente condivisi. Il ragionamento che viene seguito per l’applicazione del diritto non è dunque riconducibile esclusivamente alla logica formale, ma non è neppure l’irrazionalità dell’intuizione soggettiva: il discorso giuridico risponde alla razionalità del discorso argomentativo. Per vero il discorso giuridico è una delle espressioni più antiche e sofisticate di argomentazione: la retorica e l’arte dell’argomentazione si sono per buona parte sviluppate proprio per venire incontro alle necessità della dialettica processuale. Eppure queste materie, e con esse lo studio delle regole che informano la dialettica processuale, risultano del tutto escluse dai moderni programmi formativi. Con il fine di riproporne lo studio, sì da trasferire al giovane laureato gli strumenti logici e retorici essenziali ad una corretta costruzione del ragionamento sotteso all’esercizio della professione, si è impostato un percorso formativo che si sviluppa lungo i successivi passaggi logici in cui è scomponibile il ragionamento del giurista nell’analisi e nell’individuazione della soluzione del caso.

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- Identificare il problema: la ricostruzione del fatto. Prima capacità richiesta all’avvocato è quella di saper analizzare le vicende narrate dal cliente, per identificare e riconoscere le questioni giuridicamente rilevanti ai fini di una valida ricostruzione della fattispecie concreta. Esser in grado di interpretare con la necessaria sensibilità giuridica gli eventi narrati dal cliente, saper qualificare i fatti in base ai risultati delle prove disponibili, è fondamentale per la corretta impostazione della questione: al pari della norma, la stessa premessa minore (il fatto) non è mai elemento univoco, oggettivo, autoevidente. Esistono sempre più versioni o interpretazioni dello stesso fatto: è del giurista il compito di attribuire significato giuridico, di concettualizzare l’evento, scegliendo, secondo razionalità, l’alternativa che appare dotata di maggior verosimiglianza, di maggior “congruenza narrativa”. Di qui la necessità di infondere nei giovani giuristi siffatte capacità di indagine e concettualizzazione, anche attraverso un metodo didattico che coinvolga i laureati nell’esercizio concreto di astrazione del fatto a fattispecie concreta. - Individuazione ed interpretazione della regola per il caso concreto. Il nucleo del ragionamento giuridico, sul quale l’avvocato fonda la tesi difensiva ed il giudice il sillogismo giudiziario, è l’argomentazione interpretativa, ovvero lo strumento con il quale si definisce la regola applicabile al caso, muovendo, innanzitutto, da una attenta ricerca delle fonti normative. Si tratta di un momento che richiede al giurista capacità e competenze più spiccate rispetto al passato: la legge dello Stato, che a lungo ha rappresentato l’unico fondamento della legalità, è oggi inserita in un sistema di fonti complesso, ove un ruolo sempre maggiore giocano il diritto comunitario ed internazionale. Si impone dunque la capacità di ricercare, di gestire e, se del caso, ricondurre a sistema le diverse fonti – interne, comunitarie, internazionali – non sempre

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coordinate e differenziate nel grado di validità; senza trascurare il ruolo centrale della giurisprudenza nella formazione del diritto. L’esperienza ci testimonia costantemente il potente ruolo persuasivo che il precedente esercita nell’argomentazione giuridica, anche nei sistemi di civil law: tuttavia l’indirizzo formalista, nel quale siamo stati educati, ha del tutto oscurato tale efficacia persuasiva, nell’illusorio assunto dell’autosufficienza della legge, con la conseguenza che sovente giudici, avvocati e studiosi del diritto richiamino i precedenti giurisprudenziali con eccessiva disinvoltura, ignorandone le corrette tecniche di utilizzo. È essenziale recuperare lo studio di questi temi, a partire dagli approfondimenti compiuti sul tema tanto nei sistemi di civil law quanto in quelli di common law, ove sicuramente maggiore attenzione è stata riservata all’argomento. La ricerca delle fonti è solo la prima delle operazioni concettuali necessarie alla individuazione della regola: i testi normativi, negoziali, giurisprudenziali individuati dal giurista non sono infatti portatori di un solo ed unico significato, oggettivo e manifesto, che l’interprete deve solo constatare. L’indirizzo ermeneutico ha ampiamente dimostrato come ciascun testo, al di fuori della sua applicazione giudiziale, sia solo lettera muta. Proprio in quanto lettera, il testo non vive se non grazie all’interpretazione che ne viene data da chi è chiamato ad applicarlo: dunque il significato del testo è ‘ri-creato’ di volta in volta dall’interprete, che gli attribuisce uno dei molteplici significati possibili, secondo valutazioni soggettive. Ciò non implica affatto, tuttavia, che tali processi possano essere condotti arbitrariamente: l’ordinamento giudiziario e la stessa organizzazione del giusto processo costringono le parti a sviluppare in modo razionale il proprio ragionamento, secondo un discorso di tipo argomentativo il cui fine non è soltanto la mera persuasione ma il convincimento della validità degli enunciati, in base a criteri interpretativi comunemente accettati dalla comunità scientifica di riferimento. Di qui l’esigenza di indagare i percorsi culturali, grammaticali, Quaderni

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logici e topici che l’interprete usa per arrivare al risultato; di qui la necessità di approfondire l’analisi dei diversi criteri interpretativi e delle tecniche dell’argomentare giuridico. È essenziale che il giovane laureato impari a gestire gli strumenti ermeneutici, consapevole della loro variabilità nei tempi e nei luoghi, secondo la natura delle istituzioni, secondo le materie alle quali si applicano (legge, contratto, trattati internazionali, consuetudine, atto amministrativo), sì che la scelta interpretativa risulti razionale e coerente con il contesto giuridico di riferimento e, dunque, che gli enunciati su cui egli fonda il proprio ragionamento possano ritenersi validi. - Costruzione della tesi difensiva e dialettica processuale. In un discorso in cui l’obiettivo è convincere l’interlocutore (giudice o controparte) della fondatezza della propria tesi è necessario che l’interprete sappia strutturare la propria tesi difensiva. La validità degli enunciati su cui il giurista fonda la propria tesi non è infatti sufficiente: la persuasività del ragionamento giudiziale dipende anche dalla organicità con cui esso è impostato, dalla coerenza interna, dall’efficacia espositiva. Il giurista deve esser cioè in grado di selezionare gli argomenti di cui dispone in base alla loro forza, pertinenza, verosimiglianza e resistenza alla confutazione, per poi collocarli in quel punto della catena inferenziale che appare più opportuno secondo la loro funzione logica, sì da offrire un ragionamento ordinato, coerente, facilmente comprensibile dal proprio interlocutore. Certo l’abilità retorica dipende anche dalle doti innate del singolo giurista: ma tali doti sono educabili, fornendo le regole minimali per strutturare logicamente il discorso, seguendo un filo nel rispetto di alcune regole empiriche e teoriche elaborate dai teorici degli atti linguistici. I metodi per ordinare il discorso razionale hanno origini lontane, dalla retorica dell’antichità classica alle più moderne teorie dell’argomentazione: criteri di ricerca e scelta degli argomenti elaborati

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dalla scolastica, l’inventio e la dispositio dei latini, sono ancora criteri ineludibili nella composizione di un discorso giuridico, scritto o orale che sia. È essenziale che nella formazione vengano recuperati, incentivando le attitudini e le conoscenze necessarie a migliorare le capacità di argomentare, anche attraverso l’ausilio di metodi didattici, quali quelli descritti nel paragrafo III. L’organizzazione razionale del proprio pensiero non esaurisce dunque le abilità argomentative richieste al giurista pratico: il discorso dell’avvocato si sviluppa, infatti, prevalentemente in contraddittorio. Ciò implica che egli sia in grado non solo di impostare validamente la propria strategia difensiva, ma altresì di confutare gli argomenti altrui, individuando i passaggi logicamente fallaci, infondati, e di sostenere un confronto dialettico sulle reciproche posizioni. In questa prospettiva si propone, tra gli argomenti di studio, la dialettica, vale a dire il processo con il quale si formulano e si sostengono, si contestano e si difendono le idee, sì da potenziare le capacità critico-valutative e le capacità dibattimentali degli studenti. Delineare regole, finalità, forme e tecniche degli scambi conversazionali, di natura sia cooperativa, sia conflittuale, assume un’indiscutibile valenza formativa non solo in termini di acquisizione di competenze ed abilità, ma anche come educazione ad un uso ‘socialmente responsabile’ delle tecniche acquisite, sì che l’argomentazione non degradi mai nella ‘manipolazione delle idee’ e che il perseguimento degli interessi del singolo cliente sia svolto sempre nel rispetto di un sistema di responsabilità etica e sociale della professione. - Strategie processuali. Quanto detto vale anche con riferimento ad un altro aspetto estremamente delicato dell’attività professionale, quello delle decisioni, anch’esse discrezionali, relative alla condotta processuale. È evidente che la scelta relativa alla condotta processuale, ivi comprese le decisioni sull’opportunità di transigere una controversia, Quaderni

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incidono profondamente sul conseguimento del risultato atteso dal cliente: solo una scrupolosa ponderazione di ciascuna delle possibili strategie – valutate nei costi, nei tempi, con riguardo all’incertezza dell’esito ecc. – consentirà al professionista di assumere una condotta processuale eticamente responsabile e realmente rispondente agli interessi dei propri clienti, i quali non sempre sono in grado di valutare né ex ante, né ex post se l’incarico è stato svolto in conformità all’impegno in termini di qualità tecnica e di correttezza implicito nell’accettazione. Nell’ambito di quest’area, centrale è l’approfondimento delle tecniche di mediazione, nonché di negoziazione: troppo spesso i professionisti trascurano di assolvere quel ruolo di ‘mediatore’ insito nel rapporto fiduciario con il proprio cliente che impone un impegno di elevata qualità tecnica in tutte le declinazioni dell’esercizio della professione forense, dalla conciliazione al giudizio, dalla negoziazione alla redazione di atti unilaterali. Ed ancora attenzione particolare merita la gestione della prova nei vari tipi di processo. Anche per quanto concerne il thema probandum la causa va studiata e preparata: la conoscenza delle tecniche di deduzione delle prove, con particolare riferimento alla prova testimoniale, è elemento irrinunciabile del bagaglio culturale del giurista. È fondamentale che nel trasferimento di queste specifiche competenze i docenti stimolino la partecipazione attiva dei laureati, anche attraverso esercitazioni scritte e simulazioni che consentano di cogliere e sperimentare nel concreto i diversi esiti legati all’assunzione di diverse condotte processuali, sì da sviluppare le personali capacità di analisi e decisione. 2. Le tecniche di espressione. Per il giurista il linguaggio è qualcosa di più di un semplice mezzo espressivo: come è stato correttamente osservato, il diritto non tanto “usa” il linguaggio quanto “è” linguaggio (Ainis). Le proposi-

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zioni normative, e tutte le dispute interpretative ad esse relative, non sono mai scindibili dalle proposizioni linguistiche che le rivelano all’esterno: se cambia la formula linguistica, muta anche il senso della regola espressa. Nel diritto lo stile espressivo è innanzitutto stile di pensiero, nel quale l’esprimersi è connesso alle idee ed è strumento dell’argomentazione. Il controllo della lingua, la consapevolezza dei fenomeni linguistici costituiscono quindi un’irrinunciabile competenza del giurista: si è detto come nella nostra tradizione manchi un’esperienza formativa sull’uso del linguaggio dell’avvocato. Tale lacuna deve essere necessariamente colmata recuperando lo studio delle diverse forme che assume il linguaggio forense, da quello orale allo scritto, nelle sue varie declinazioni, con una finalità formativa: educare ad un uso consapevole della lingua, del rapporto tra il linguaggio comune e quello tecnico, nonché ad una esposizione precisa, chiara ed efficace del proprio pensiero. L’argomentazione giuridica, infatti, in quanto argomentazione pratica, trae validità oltre che dalla forza degli argomenti a sostegno della propria tesi anche dal modo in cui essi sono organizzati e dalla efficacia espressiva del discorso. Il giovane laureato deve imparare a gestire gli aspetti tecnici del discorso giuridico senza tuttavia distaccarsi mai dal tessuto culturale e linguistico di sfondo. Il linguaggio giuridico, per quanto tecnico, ha infatti come primo oggetto la ricostruzione di eventi accaduti che non appartengono ancora al mondo del diritto e che devono essere individuati utilizzando le regole proprie del linguaggio comune e dei diversi saperi scientifici. È dunque essenziale educare il laureato ad un uso tecnico della lingua, mai disancorato dal patrimonio linguistico di riferimento, ad un rispetto delle forme quando appaiono essenziali, rifiutando tutti quei formalismi, o peggio ancora quegli sterili tecnicismi legali, che riducono la professione legale ad una routine lontana da valori e fatti. Come si è correttamente sostenuto, il tecnicismo, più che nobilitare, svaluta la professione forense, racQuaderni

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chiudendone il ruolo entro schemi preconfezionati e stereotipi, che limitano la capacità innovativa e degradano l’attività del professionista in banale conformismo. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, e considerando le attività tipiche dell’avvocato moderno, si propone un programma formativo che muovendo dall’uso del linguaggio nell’arte del persuadere e del convincere, sul quale esiste una plurisecolare trattatistica, in particolare con riferimento all’oratoria forense, proceda ad educare il giovane laureato all’uso dei profili tecnici del linguaggio giuridico, distinguendo finalità e caratteri delle diverse forme e tipologia del linguaggio forense, sia orale che scritto. È infatti evidente come sia le finalità sia il contesto possano variare e quindi variamente influire sul linguaggio, sulla scelta dei vocaboli, sull’organizzazione della frase, sulle figure retoriche impiegate, sullo stile adottato, sulla forma assegnata al discorso. Particolare attenzione, con riferimento ad un ordinamento in cui il processo si svolge essenzialmente in forma scritta, meritano l’analisi dei caratteri e della struttura del testo scritto, dei metodi di organizzazione del discorso e dello stile espressivo, sull’uso delle figure retoriche, le quali naturalmente assumeranno contorni differenti a seconda del contesto di riferimento. Come indicato nel quadro sinottico, si ritiene utile che gli studenti acquisiscano, anche attraverso esercitazioni scritte, le tecniche di redazione almeno delle più frequenti categorie di atti giuridici: gli atti difensivi, i pareri, i contratti, i lodi arbitrali. 3. La psicologia giuridica. La psicologia nelle applicazioni che interessano il diritto e il processo, salvo rare eccezioni, è materia ignorata nelle facoltà giuridiche. Eppure essa costituisce uno strumento essenziale per l’esercizio della professione in settori importanti, quali il diritto penale, il diritto di famiglia, il diritto minorile e rappresenta un utilissimo supporto in

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determinate attività processuali, quali l’interrogatorio e la testimonianza nel processo penale e civile, ed anche in attività stragiudiziali quali la negoziazione, la mediazione e la conciliazione. Nel dibattito processuale, soprattutto quando esso si svolge nella forma dell’oralità, l’efficacia della narrazione del fatto e dello svolgimento dell’argomentazione in diritto e l’attuazione delle strategie del dibattito, della confutazione e della replica, dipendono in buona parte anche dalla capacità di valutare la psicologia dei giudici e dei contraddittori. Gioca un ruolo in queste fasi processuali anche la conoscenza delle tecniche di comunicazione non verbale, spesso rilevanti nel richiamare e mantenere l’attenzione dell’uditorio e nel veicolare efficacemente un messaggio persuasivo. Ma, soprattutto, la conoscenza della psicologia nel processo è indispensabile nella formazione, nella gestione e nella valutazione della prova orale. Sulle tecniche dell’esame incrociato nel dibattimento penale sono apparse di recente interessanti pubblicazioni di avvocati, giudici e pubblici ministeri che rappresentano un valido materiale di studio e di discussione per i giovani laureati nelle scuole forensi. Ma anche nel processo civile, dove la prova orale è un simulacro di accertamento della verità, la psicologia può costituire un utile strumento a disposizione dell’avvocato. In questa area di studi alla psicologia si aggiunge un contributo recente, i cui sviluppi non sono ancora pienamente esplorati, rappresentato dai progressi delle neuroscienze per l’influenza che gli studi sul cervello esercitano sulla vita e sui comportamenti delle persone e in particolare su capacità individuali e su atteggiamenti tipici della vita reale quali l’apprendimento e la memoria. L’influenza di tali ricerche sul diritto, ad esempio sulla responsabilità penale, sulla distinzione tra dolo e colpa, sulla capacità di intendere e di volere è tuttora oggetto di indagine. Sono tuttavia già sufficientemente noti i risultati che la psicologia giuridica, la sociologia e le neuroscienze hanno conseguito, ad Quaderni

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esempio, sul funzionamento della memoria, di innegabile rilievo per l’analisi e la valutazione della testimonianza: “Più gli esperimenti condotti con le tecniche di imaging si addentrano nei diversi aspetti della condotta umana, più diventa necessario rivedere l’immagine del cervello che lavora in maniera puramente ricettiva, secondo lo schema stimolo-risposta. L’ambiente cui si riferisce il cervello, infatti, non è già predisposto, ma si forma con il contributo dell’agente, il quale non si limita a informarsi su ciò che lo circonda, eventualmente per modificarlo, ma lo interpreta e lo modella, vi proietta piani di azione ed esigenze di significato, esercitando nei suoi confronti la propria capacità di apprendimento e di intervento. Il cervello è impegnato in un’attività di trasposizione continua nel mondo esterno di un repertorio di esperienze passate e di acquisizione delle novità che gli accade di incontrare” (Boella). Su questo terreno la formazione non si può limitare a fornire delle tecniche, ma deve necessariamente colmare evidenti, ed anche inspiegabili, lacune esistenti nell’istruzione del giurista pratico. 4. L’etica professionale: deontologia e responsabilità sociale dell’avvocato. È innegabile che l’etica professionale rappresenti, unitamente alla razionalità, il terreno sul quale l’avvocato si deve costantemente misurare per compiere le scelte dell’agire pratico nelle quali consiste l’esercizio della sua attività. La nozione di etica professionale, infatti, lungi dall’assumere una connotazione puramente teorica, riveste una pregnante valenza pratica giacché l’avvocato deve normalmente risolvere situazioni nelle quali occorre decidere ciò che è ‘giusto’ e ciò che è ‘sbagliato’. In tali decisioni i parametri nei quali l’etica professionale assume concretezza sono rappresentati dalle regole specifiche dei codici deontologici italiano ed europeo e dai principi di responsabilità sociale.

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Il codice deontologico è un testo nel quale l’Avvocatura, con i poteri di autogoverno riconosciutile in materia, ha dato espressione formale alle regole elaborate dalla giurisprudenza disciplinare del CNF e delle Sezioni unite della Corte di cassazione attraverso l’interpretazione e l’applicazione delle clausole generali della dignità, del decoro, dell’onore, della lealtà, della diligenza contenute negli articoli 12, 1 ° e 3° comma e 38, 1° comma, del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578. Si tratta quindi di regole che enunciano doveri o prescrivono o vietano comportamenti create dal diritto vivente, che per tale loro natura non restano sigillate nella forma testuale del codice, ma acquistano significato in relazione all’evoluzione dei rapporti sociali ed economici del mondo esterno e del parallelo svolgersi del rapporto tra avvocatura e società, ed acquistano effettività con le pronunce disciplinari. È quindi importante che in relazione a tale natura siano commentate nelle Scuole Forensi anche attraverso l’analisi dei casi contemplati dalle pronunce giurisdizionali. Si segnala al riguardo l’ottimo commento di Ubaldo Perfetti, indicato nell’appendice bibliografica, che può costituire un valido ausilio per i docenti e per gli allievi. Responsabilità sociale dell’avvocato è un concetto che di recente ha preso forma e contenuti anche nell’Avvocatura, dopo gli approfondimenti e i dibattiti ai quali ha dato luogo nel mondo dell’impresa. La responsabilità sociale si fonda sul presupposto, generalmente condiviso nella dottrina, che l’etica professionale non si esaurisce nei codici interni alla categoria e da questa prodotti, ma abbraccia anche la tutela dei diritti umani fondamentali, i principi enunciati nelle costituzioni e nelle convenzioni internazionali, le convenzioni sociali e il senso morale. Come ha osservato C. Hazard (vedi il testo indicato nell’appendice bibliografica) “Le norme etico-professionali sono, infatti, indiQuaderni

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rizzate non soltanto ai membri dell’avvocatura, ma anche allo stato e alla pubblica opinione in senso lato, costituendo espressione della visione che la stessa professione ha dei suoi doveri e del suo ruolo all’interno dell’ordine costituzionale”. Il fondamento etico della responsabilità sociale dell’avvocato consiste pertanto nel dovere di valutare nelle scelte dell’agire pratico anche gli effetti ‘esterni’, che possono ripercuotersi negativamente su ‘altre persone’ o su ‘altre cose’, e non soltanto i vantaggi che ne derivano all’assistito nell’ambito del rapporto professionale. Una prima presa d’atto in seno all’Avvocatura dei doveri connessi alla responsabilità sociale è rappresentata dalle linee guida del CCBE per gli avvocati consulenti d’imprese, affinché nella loro attività consiglino scelte imprenditoriali che non danneggino l’ambiente di vita e non ledano i diritti fondamentali dell’uomo. I diritti fondamentali costituiscono infatti un riferimento prioritario nella definizione dei doveri sociali dell’avvocato, tanto più rilevante in quanto con il prossimo anno i diritti fondamentali riconosciuti nella Carta di Nizza entreranno a far parte del Trattato dell’U.E. e di conseguenza acquisteranno efficacia giuridica vincolante all’interno degli ordinamenti degli stati membri. È pertanto necessario che nel trattare l’argomento della responsabilità sociale il docente faccia conoscere ai giovani le convenzioni internazionali che hanno posto tali diritti, e in primo luogo il diritto alla dignità della persona umana, al centro dell’ordinamento comunitario e quindi degli ordinamenti nazionali, la cui effettiva tutela è soprattutto affidata ad avvocati e giudici. 5. L’organizzazione e la gestione dello studio professionale. I criteri per organizzare uno studio legale variano necessariamente in funzione della dimensione e delle caratteristiche della struttura. Le tipologie di studi sono oggi in Italia assai diversificate.

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Non disponiamo di dati aggiornati, e l’ultima indagine sulle condizioni di esercizio della professione di avvocato in Italia, promossa dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza e condotta dal Censis, risale al 1990, ma da allora la situazione è profondamente modificata per l’eccezionale afflusso di iscritti agli albi (dai 50.000 circa del 1990 agli attuali 200.000 circa), per la notevole presenza femminile, per il grande numero di giovani e, non ultimo, per le trasformazioni sociali, economiche e tecnologiche dell’ultimo quindicennio. Manca, inoltre, una disciplina adeguata: la legge sulle società professionali non ha avuto significative applicazioni, le associazioni professionali sono riconosciute ai soli fini tributari, mentre sono molto diffuse associazioni professionali di fatto convenzionalmente regolate nelle forme più varie dai partecipanti in base alle esigenze e alla composizione del gruppo. In taluni casi si tratta di associazioni multidisciplinari tra avvocati e altri professionisti, di norma commercialisti (Lener). È anche diffusa l’organizzazione comune di servizi in uno studio collettivo, nel quale ciascuno esercita autonomamente la professione. Una storia a sé è costituita dai grandi studi di tipo anglosassone, in numero assai limitato, con una organizzazione verticale e un notevole numero di avvocati a vari livelli di partecipazione. È quindi possibile soltanto individuare alcuni criteri di organizzazione e di gestione di uno studio di dimensione medio-piccola (riferita a studi non individuali, né superiori ai 15 associati o collaboratori), spesso formatosi attorno ad un unico titolare o ad un nucleo familiare. Vi sono innanzitutto regole comuni imposte dalla legge che pure incidono sensibilmente sull’organizzazione dell’ufficio e sulla gestione degli affari come le norme in materia di privacy, antiriciclaggio, tributarie, previdenziali. Si tratta di obblighi variamente ed anche seriamente sanzionati, le Quaderni

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cui violazioni costituiscono anche infrazioni disciplinari, e sulla cui integrale osservanza nella generalità dei casi non esistono dati attendibili; è comunque verosimile che la loro conoscenza, soprattutto tra i giovani, presenti tuttora notevoli lacune. Tra essi, merita di essere richiamato il segreto professionale, il quale, a parte le disposizioni che lo riguardano (art. 622 c.p., 200 c.p.p. e 9 cod. deontologico), costituisce un limite ideale non valicabile per la stessa coscienza dell’avvocato (Danovi), o meglio, come recita il codice deontologico europeo (art. 2.3.1), “un diritto ed un dovere fondamentale e primordiale dell’avvocato”. Il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni fornite all’avvocato dalla parte assistita si atteggia in maniera assai più pregnante della nota disciplina sulla ‘riservatezza’; mentre infatti quest’ultima attiene al controllo sul flusso delle proprie informazioni in modo che i molteplici diritti della personalità non vengano illecitamente trattati da terzi, il segreto professionale copre l’intera attività difensiva e si atteggia quale modo di essere completamente negativo, tanto nella divulgazione quanto nella stessa conoscenza delle informazioni di cui si tratta. Anche in questo caso, l’approfondimento del tema va fatto calando il discente nel caso pratico, con opportuno recupero delle pronunce del CNF, in modo che la conoscenza e l’applicazione del dovere in parola possa essere apprezzato nell’agire quotidiano dell’avvocato e trattato con riguardo all’esercizio di attività giudiziali e stragiudiziali, ai rapporti con i clienti attuali e precedenti ed al suo contemperamento con il nuovo “diritto di informazione sull’attività professionale”, ora disciplinato dagli art. 17 e 17 bis del codice deontologico. Di recente, con la emanazione da parte del CNF del Regolamento per la formazione continua, è stato introdotto un sistema di aggiornamento professionale obbligatorio sul modello di sistemi da molti anni in vigore nelle avvocature europee, che ha inciso sensibilmente

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su consuetudini consolidate all’interno degli studi, suscitando anche reazioni o diffidenze, ma che ha prodotto, oltre a risultati da verificare sul piano qualitativo, un notevole ampliamento della partecipazione degli avvocati ad eventi di approfondimento tecnico e culturale. Le procedure interne essenziali (agenda, contabilità, archivio, personale) sono ormai prevalentemente gestite con sistemi informatici, anche se ciò comunque richiede personale di segreteria qualificato. Ma in ogni caso in una tipologia media di studio l’impianto organizzativo e i criteri della gestione derivano in gran parte dalle scelte discrezionali del titolare o dei titolari. Con riguardo ai rapporti interni con collaboratori, praticanti, dipendenti (in parte regolati dal codice deontologico per gli aspetti attinenti all’etica professionale), la scuola forense può trasmettere ai giovani indicazioni circa un’impostazione positiva e solidale di rapporti la cui efficacia si riflette sensibilmente sull’immagine esterna dello studio, sui rapporti con i clienti, con i magistrati, con gli uffici giudiziari. Per accennare soltanto a qualche profilo, va tenuto presente che ogni rapporto di collaborazione tra colleghi in uno studio deve innanzitutto soddisfare il comune interesse delle parti. Da ciò deriva che soprattutto nei casi in cui si tratti di collaboratori non contitolari, la funzionalità del rapporto, e quindi l’efficacia dell’apporto di ciascuno, richiede che all’importanza del contributo corrisponda un adeguato livello di visibilità, di compartecipazione ai compensi e di corresponsabilità in talune scelte operative. Il rapporto con il praticante in molti casi presenta oggi aspetti di criticità per il gran numero di giovani che chiedono l’inserimento negli studi e che, quando sono accolti, non sempre sono seguiti in modo adeguato e idoneo a consentire loro di compiere un tirocinio effettivo, e ciò senza considerare impieghi assolutamente impropri in attività di segreteria o in attività processuali non consentite. Va opportunamente rimarcato come l’attività che l’avvocato svolge accogliendo e curando il tirocinio del praticante costituisce Quaderni

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essenzialmente adempimento di un dovere sociale, quale è quello di contribuire alla formazione di futuri avvocati nell’interesse della professione e della collettività, e non un’occasione per trarre qualche utilità dall’ovvia disponibilità di un giovane inesperto e parte debole nel rapporto con il cd dominus. Anche il rapporto con il personale è fortemente condizionato dall’impostazione data dal titolare o dai titolari ai rapporti interni allo studio. Va tuttavia considerato che uno studio legale, soprattutto nella tradizione continentale, è struttura fortemente caratterizzata da un rapporto fiduciario e personalizzato tra tutti i suoi componenti. Non va pertanto trascurato che l’attività di segreteria rappresenta da un lato un approccio con l’esterno, con le parti, con gli uffici giudiziari, con i colleghi, rilevante per l’immagine e l’affidabilità dello studio; dall’altro, che l’affezione del personale, fondata sul rispetto del ruolo e sul riconoscimento dei diritti, rappresenta un notevole contributo alla funzionalità interna e un vantaggio per l’avvocato. Va anche richiamata l’attenzione dei giovani che all’interno dello studio è opportuno attenersi alla specificità dei rispettivi ruoli: l’avvocato che svolge normalmente adempimenti di segreteria, ad es. presso gli uffici giudiziari, distoglie per tali compiti parte dell’impegno che va dedicato allo studio e alle attività strettamente professionali, realizzando, tra l’altro, anche una perdita rappresentata dal minor valore della prestazione impropriamente svolta. Infine è importante che i giovani apprendano, con la conoscenza degli ordinamenti professionale e giudiziario, anche il dovere di partecipare alle attività istituzionali degli ordini o alle iniziative associative. Ed anche, in particolare, che la qualità dell’avvocato è altresì riflessa dagli interessi scientifici e culturali che egli coltiva per mantenere vivo e attuale il rapporto con quel mondo che costituisce lo sfondo di ogni scenario processuale.

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III. UN METODO PER LA DIDATTICA Partendo dalle premesse illustrate nell’introduzione circa la diversità tra insegnamento universitario e formazione professionale è possibile introdurre alcuni elementi per un discorso sul metodo della formazione. Ogni metodo, come è noto, consiste in un complesso di criteri, di regole e di procedimenti idonei a perseguire in modo razionale la soluzione di problemi pratici, ed anche il metodo didattico della formazione iniziale non può che essere modellato in relazione alle finalità e ai contenuti di un ciclo tutto interno all’agire pratico dell’avvocato. La formazione va infatti concepita come una sorta di laboratorio sperimentale dove si effettua l’analisi di singoli e specifici casi concreti e da ciascun caso si enuclea una fattispecie e si ricerca una soluzione giuridica razionalmente giustificabile. Lo studio del caso si sviluppa attraverso il percorso che si è cercato di tratteggiare nel quadro sinottico delle aree tematiche dove sono richiamati per ciascuna area i moduli relativi alle discipline e alle tecniche applicabili, e quindi le fasi dell’attività di ricerca e applicazione del diritto a seconda della natura del caso e delle regole in base alle quali compiere le scelte dirette a costruire una soluzione ai problemi che esso pone. Ciò richiede in ciascun settore del diritto coinvolto nella ricerca innanzitutto un aggiornamento del sapere giuridico per colmare i ritardi esistenti tra lo studio universitario e i nuovi problemi posti dal più rapido ritmo di sviluppo dei processi economici e sociali. La fase centrale della formazione va quindi diretta alla conoscenza e alla sperimentazione concreta di quelle discipline ‘trasversali’ (così dette perché si applicano ad ogni settore del diritto) che riguardano la ricerca, l’interpretazione del dato normativo e giurisprudenziale, attraverso le tecniche dell’argomentazione per la costruzione del ragionamento giuridico. Un metodo nel quale l’esercizio della logica si fonde con la capacità di organizzare idee, di costruire un Quaderni

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testo orale o scritto utilizzando correttamente il linguaggio comune e quello giuridico, e di creare uno stile che esprima l’originalità dell’impianto concettuale e sia dotato di efficacia persuasiva. L’impostazione didattica va quindi pragmaticamente sviluppata con mezzi che immediatamente coinvolgano il laureato nell’esercizio delle attività in cui si sostanzia l’esercizio della professione. A tal fine in ogni fase si deve assegnare al laureato una partecipazione attiva, non di mero e a volte distratto uditore, alimentando confronti e richiedendo sempre la elaborazione di risposte. La lezione cd frontale è il mezzo usuale nelle aule universitarie per trasmettere il sapere giuridico, agevolare lo studio dei testi e stimolare su di essi la riflessione del discente. Il suo impiego nella formazione va tuttavia limitato e orientato alle specifiche finalità del rapporto didattico e alla introduzione alla conoscenza delle discipline e delle tecniche ‘trasversali’, estranee di norma alla didattica universitaria, come momento preliminare diretto a provocare l’interiorizzazione del messaggio da parte di chi ascolta, consapevole che dovrà subito impiegarlo per elaborare un autonomo contributo e risolvere problemi. Una metodica specifica di particolare utilità rispetto agli obiettivi della formazione è infatti rappresentata dalla “Didattica basata su problemi” (Dbp), largamente applicata nel mondo anglosassone, con la quale dalla analisi del caso singolo, di norma tratto dalla giurisprudenza, lo studente è indotto a enucleare questioni, regole e principi dell’ordinamento. Il metodo è normalmente applicato con l’ausilio di raccolte ragionate di casi giurisprudenziali (casebook) ormai diffuse anche in Italia. Si tratta, in sostanza, di una versione del cd metodo casistica, molto richiamato e non sempre a proposito, che consente al giovane laureato un approccio diretto alla attività che l’avvocato normalmente svolge e che, muovendo dalla identificazione e dalla analisi del caso, attraverso la ricerca e l’interpretazione della regola conduce alla definizione di una strategia propositiva e alla predisposizione dei mezzi per attuarla concretamente.

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Analoga impostazione va data alle sperimentazioni, mediante esercitazioni di varia natura su casi di progressiva complessità, supportate da materiale idoneo, e dirette specificamente ad impostare una difesa giudiziale, redigendo atti tipici o un parere legale o testi contrattuali e simili. Particolare rilievo in questa fase dovrà essere riservato alle tecniche dell’espressione scritta e verbale, punto critico, e spesso dolente, dell’attività legale. Il lavoro in gruppi, assistiti da tutor, e con risultati discussi con i docenti, rappresenta un metodo ormai sperimentato che educa al confronto delle opinioni, al dibattito e all’arte della replica, ad argomentare a sostegno di una tesi e a contrastarla individuandone le fallacie, e inoltre sviluppa l’attitudine alla collaborazione e alla leadership, pratiche ormai diffuse nella organizzazione del lavoro all’interno dello studio legale. Infine, le simulazioni rappresentano una tecnica formativa di più complessa realizzazione, attuabile in fasi formative avanzate quando il giovane laureato ha acquisito una sufficiente padronanza degli strumenti della professione, e nella quale le attitudini, le capacità e la preparazione del laureato possono esprimersi a livelli ottimali. Si tratta tuttavia di interventi che richiedono una accurata preparazione, e una competenza maturata dai docenti e dai tutor nella selezione dei partecipanti, nella definizione dei ruoli assegnati a ciascun gruppo, nella predisposizione del materiale, e nella guida e nella verifica delle attività dei partecipanti. Una simulazione carente, che non riesca a immedesimare i partecipanti nelle rispettive parti, non soltanto è inutile, ma deprime l’interesse del giovane alla partecipazione e lo induce a giudizi negativi sulla validità del percorso formativo e sulla adeguatezza dei formatori. È importante inserire nelle attività formative incontri seminariali su diverse figure di operatori giuridici (avvocati, magistrati inquirenti e giudicanti, docenti universitari, psicologi, sociologi, linguisti) che confrontino le rispettive esperienze e aprano il dibattito su profili Quaderni

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interdisciplinari quali la psicologia giuridica, la sociologia, l’analisi economica del diritto, i diritti fondamentali dell’uomo. Tali eventi potranno dar luogo a successive analisi critiche e approfondimenti tra docenti e discenti. Naturalmente un metodo formativo, una volta definiti finalità e contenuti, può aprirsi a forme nuove ed inedite (ad es. incontri con autori di libri sulla professione, dibattiti su eventi giudiziari, assistenza a processi) che inseriscano il giovane nel clima culturale del quale deve alimentarsi la professione per non appiattirsi in un tecnicismo agnostico da mestieranti del diritto. Una menzione meritano infine l’apprendimento dell’inglese giuridico e l’informatica giuridica, intesa quest’ultima non tanto come nuovo oggetto del diritto bensì come innovativo strumento per la formazione, conservazione e diffusione della conoscenza. In merito all’inglese giuridico, ed in genere all’approfondimento di altre lingue largamente diffuse, la loro padronanza non può che risultare assai utile al discente, anche se è obiettivamente difficile che di ciò possano farsi carico direttamente le Scuole Forensi, salvo situazioni particolarmente strutturate a tal fine. Tuttavia l’uso di contributi e di testi in lingua straniera deve essere incrementato e favorita una visione del diritto e del suo insegnamento necessariamente non più solo ‘territoriale’. In particolare, assai efficace risulta l’approfondimento di temi specifici secondo il metodo comparatistico, mettendo cioè a confronto le diverse soluzioni offerte alla medesima questione da ordinamenti, quale quello francese, inglese o tedesco. Si pensi ai diritti della personalità (dalla riservatezza alla maternità surrogata) o alla tutela aquiliana (dal risarcimento del danno da morte a quello c.d. esistenziale) ovvero alla lesione degli interessi legittimi, o alle norme in materia di concorrenza (antitrust), dove le diverse soluzioni adottate dai vari ordinamenti mettono capo a diversi modi di ragionare e dunque di affrontare questioni analoghe. Lo studio della comparazione, dunque, attraverso la lettura di sentenze ed in genere di materiale

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in lingua straniera, ove possibile, consente una migliore comprensione delle discontinuità che sussistono tra regola e definizione, fra enunciato e applicazione, e, fatto non meno importante, dotano di preparazione specifica l’avvocato che andrà a svolgere la sua attività in favore di aziende e clienti usi alle attività transfrontaliere. Quanto all’informatica, nell’accezione sopra indicata, materia di indagine non è, all’evidenza, l’uso del computer, ormai patrimonio comune dei discenti, quanto piuttosto il modo in cui internet abbia influito sul ragionamento giuridico, sulla ricerca del diritto, e più in generale sul modo di insegnarlo ed apprenderlo. Oggetto di approfondimento, evidentemente interdisciplinare, è ad esempio l’analisi sul modo in cui la raccolta del sapere giuridico, sinora effettuata sulle raccolte e sui repertori cartacei, incide sugli stessi contenuti del diritto: si pensi alla ricerca consentita in full text dalle banche dati giuridiche e più in generale dai c.d. ‘motori di ricerca’, grazie ai quali il singolo utente è ora in grado di reperire i documenti più disparati (italiani o stranieri), saltando a pie’ pari ogni sistema di catalogazione predisposto dalle riviste, dai repertori o dagli editori. Mentre sinora il reperimento delle fonti dipendeva dalla compilazione e collocazione della massima nel repertorio, dal titolo della legge o dell’articolo di dottrina, e così via, ora la selezione può essere fatta direttamente sui contenuti dei singoli documenti. Tuttavia, per ottenere nuove conoscenze e risolvere problemi, ora più che in passato è richiesto un uso consapevole dei sistemi di ricerca e un’attenta opera di selezione e di verifica dell’affidabilità della fonte per meglio orientarsi tra gli infiniti materiali a disposizione (Pascuzzi). Con riguardo al metodo didattico, l’informatica avrà un sicuro rilievo nell’immediato futuro e, se la diffusione di corsi delle Scuole forensi on-line appare allo stato non ancora usuale, la possibilità di mettere in rete una parte del materiale di studio ed anche dei contributi prodotti dai discenti per un loro esame esteso, è certamente auspicabile e anche di facile attuazione. Quaderni

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V. BIBLIOGRAFIA 1. Argomentazione e metodo ALPA G., L’arte di giudicare, Laterza, 1996. BENZI M., Il problema logico delle fallacie, in G. MUCCIARELLI E G. CELANI (a cura di), Quando il pensiero sbaglia. La fallacia tra psicologia e scienza, Utet Libreria, Torino, 2002. BERNARDO A., Il ridicolo e la sua funzione nella argomentazione del giurista, in Diritto e Formazione, 3/2008, 448. BERNARDO A., Regole e vincoli dell’argomentazione giuridica, in www.archiovioceradi.it. BERTEA S., Certezza del diritto e argomentazione giuridica. BESSONE M. E GUASTINI R. (a cura di), La regola del caso. Materiali del ragionamento, BETTI E., Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949. CATTANI A., Botta e risposta. L’arte della replica, 11 Mulino, 2001. CHIARLONI S., Efficacia del precedente giudiziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza, in Riv. trim. proc. Civ. 1989. CHIASSONI P., Tecnica dell’interpretazione giuridica, Il Mulino, 2007. CIARAMELLI F., Legislazione e giurisdizione. Problemi di metodologia giuridica e teoria dell’interpretazione, Giappichelli, 2007. COMANDUCCI P./GUASTINI R. (a cura di), Analisi e Diritto 2004, Torino, Giappichelli, 2005. COMANDUCCI P., L’analisi del ragionamento giuridico, Giappichelli, 1987. DE NOVA G., Sull’interpretazione del precedente giudiziario, da Contratto e impresa, 1986, p. 779. GENTILI A., Interpretazione legale, modifiche normative e principio di ragionevolezza, in Rassegna di diritto civile, 1991, 900. GIANFORMAGGIO L., Filosofia del diritto e ragionamento giuridico, Giappichelli, 2008. GIANFORMAGGIO L., L’argomentazione giuridica e la funzione sociale del diritto, in Ch. Pereman, in Sociologia del diritto, 1977.

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GUASTINI R., Il diritto come linguaggio, Giappichelli, 2001. GUASTINI R., L’interpretazione dei documenti normativi, in Trattato di Diritto civile e commerciale, Giuffrè, 2004. MACCORMICH N., Ragionamento giuridico e teoria del diritto, Giappichelli, 2001. MARIANI MARINI A., Il ragionamento dell’avvocato. Le tecniche dell’argomentazione nel discorso giudiziale, in Diritto e formazione, 21, 2008, 285; MARIANI MARINI A. E PROCCHI F. (a cura di), L’argomentazione e il metodo nella difesa, Edizioni Plus, 2004. MARIANI MARINI A. E PAGANELLI M. (a cura di), L’avvocato e il processo. Le tecniche della difesa, Giuffrè, 2003. MARIANI MARINI A. (a cura di), Le strategie della difesa. Argomentazione, comunicazione, tecniche processuali, Milano, Il Sole 24 ore, 2002. MARIANI MARINI A., Strategie concettuali nella redazione dell’atto difensivo, in Rassegna Forense, n. 4, 2001. MARIANI MARINI A. (a cura di), Teoria e tecnica dell’argomentazione giuridica, Giuffrè, 2003. MENGONI L., Diritto e valori, Il Mulino, 1985. MENGONI L., L’argomentazione orientata alle conseguenze, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1994, 1. PERELMAN C. E OLBRECTHTS-TYTECA L., Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica., Einaudi, 1989. PENNACINI A. (a cura di), Retorica e comunicazione. Teoria e pratica della persuasione nella società contemporanea, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 1993; PIATTELLI PALMARINI M., L’arte di persuadere, Mondadori, 1995. TARELLO G., L’interpretazione della legge, in Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffrè, vol. 1. TARUFFO, Precedente ad esempio nella decisione giudiziaria, in Scritti per U. SCALPELLI, Milano, 1989. TRAVERSI A., Arte della persuasione e processo, Giuffrè, 1998. TRAVERSI A., La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie, Giuffrè, 2002; VASSALLI G., Formula di Radbruch e diritto penale, Giuffrè, 2001. VELLUZZI V., Significato letterale e interpretazione del diritto, Giappichelli, 2000; VINCENTI U., MARIANI MARINI A. E CAVALLA F., Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell’avvocato, Edizioni Plus, 2004. VINCENTI U., Suggerimenti per scrivere un ragionamento giuridico, in Diritto e formazione, 21, 2007, 283. ZACCARIA, L’arte dell ‘interpretazione, CEDAM, 1990.

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2. Le tecniche dell’espressione: linguaggio giuridico e testo AA.VV., Scrittura e diritto (Atti del seminario 11.12.1999), Giuffrè, 2000; AINIS M., La legge oscura. Come e perché non funziona, Laterza, 2002. ALPA G., Il linguaggio dell’avvocato nella evoluzione dei metodi interpretativi, delle prassi e della tecnologia, in L’avvocato e il processo, cit., 15. AMICI F., La parola alla difesa. Alcune considerazioni sul linguaggio forense, in Diritto e formazione, 3/2008, 429. BARBAGALLO G., MISSORI M., Il linguaggio delle sentenze, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 1999, 91. BELLUCCI P., A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria, UTET, 2002; GARZONE G. E SANTULLI F. (a cura di), Il linguaggio giuridico. Prospettive disciplinari, Giuffrè, 2008. MARIANI MARINI A. (a cura di), Il linguaggio, la condotta, il metodo, Il Sole 24 ore, 2001. MARIANI MARINI A. (a cura di), La lingua, la legge, la professione forense, Giuffrè, 2003. MARIANI MARINI A., Se l’avvocato scrive al giudice. L’atto difensivo nella tipologia dei testi, in Diritto e formazione, 2002, fase. 11, 1999, 1. MORTARA GARAVELLI B., Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani, Einaudi, 2001. SABATINI F., Dalla lingua comune al linguaggio del legislatore e dell’avvocato, in L’avvocato e il processo, (a cura di Mariani Marini A. e Paganelli M.), Giuffrè, 2003. SCARPELLI U., Contributo alla semantica del linguaggio normativo, Giuffrè, 1959. 3. Psicologia giuridica BOELLA L., Neuroetica. La morale prima della morale, Cortina, 2008. BONAIUTO M. E MARICCHIOLO F., La comunicazione non verbale, Roma, Carocci, 2003. CABRAS C. (a cura di), Psicologia della prova, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 1-8; CAROFIGLIO G., L’arte del dubbio, Sellerio, Palermo, 2007. CARPONI SCHITTAR D., Modi dell’esame e del controesame, Giuffrè, 1996. CATELLANI P., Il giudice esperto. Psicologia cognitiva e ragionamento giudiziario, Il Mulino, Bologna, 1992. DE CATALDO L., Il contributo della psicologia giuridica nella formazione giuridica e nella valutazione della prova, in L’avvocato e il processo, le tecniche della difesa (a cura di Mariani Marini A. e Paganelli M.), Giuffrè, 2003.

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GULOTTA G. E A., Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico, Giuffrè, 2000. GULOTTA G. E PUDDU L., La persuasione forense. Strategie e tattiche, Giuffrè, 2004; GULOTTA G. E ZETTINI M., Psicologia giuridica e responsabilità, Giuffrè, 1999, 267. 4. Etica e deontologia ALPA G., L’avvocato. I nuovi volti della professione forense nell’età della globalizzazione, Il Mulino, 2005, 111. COSI G., La responsabilità del giurista. Etica e professione legale, Giappichelli, 1998, 280. DANOVI R., Commentario del codice deontologico forense, Giuffrè, 2001; HAZARD G. C. E DONDI A., Etiche della professione legale, Il Mulino, 2005. MARIANI MARINI A., Deontologia e formazione in Europa, in Diritto e formazione, 2008, 329. MARIANI MARINI A., Più società, meno corporazione. La crisi della ,funzione disciplinare, in La previdenza forense, 2/2008, 125. MARIANI MARINI A., Responsabilità sociale e deontologia, L’avvocato e il minore, in Diritto e formazione, 2003, 1003. PERFETTI U., Corso di deontologia forense, CEDAM, 2007. PERFETTI U., Riflessioni a proposito di fonti della deontologia forense, in Diritto e formazione, 4/2008. RACHELI S., Difesa, giudizio, processo: pluralità dì deontologie?, in L’avvocato e il processo. Le tecniche della difesa (a cura di Mariani Marini A. e Paganelli M.) Giuffrè, 2003. RANDAZZO E., Deontologia e tecnica del penalista, Giuffrè 2005. 5: Organizzazione dello studio BARCA A., Avvocati e antiriciclaggio: adempimenti, obblighi e responsabilità, in Diritto e formazione, 2/2007, 309 e 3/2007, 467. BIANCHI N., Novità tributarie, adempimenti fiscali e professione forense, in Diritto e formazione, 1/2007, 147. BORSACCHI S., La pubblicità informativa degli avvocati, in Diritto e formazione, 2/2007, 273. BOTTONI F., Spese giudiziarie, adeguatezza e proporzionalità degli onorari alla attività dell’avvocato, in Diritto e formazione, 1/2008, 95.

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LENER R., Modelli di comportamento professionale e organizzazione degli studi nel contesto europeo, in L’avvocato e il processo, cit, 647. VAGLIO G., Avvocati tra tradizione e nuovi modelli organizzativi, in Diritto e formazione, 11/2007, 155. VAGLIO G., Profili applicativi del codice della privacy all’attività dell’avvocato. Il consenso al trattamento dei dati, in Diritto e formazione, 4/2007, 643. 6. Didattica CAFTANI A., Educazione al dibattito, in Diritto e formazione, 21/2007, 298. CERRI D., Le Scuole di formazione forense, in Diritto e formazione, 21/2008, 181; Consigl io Nazional e For ense e Censis, Un modello formativo per l’avvocatura, Giuffrè, 2000. DAVID R., I grandi sistemi giuridici contemporanei, Padova, Cedam, 1989. DE CATALDO V., Le scuole di specializzazione per le professioni legali, in Diritto e formazione, 2008, 115. MARIANI MARINI A., Avvocati, formazione e metodo. Le prospettive per le scuole forensi, in Diritto e formazione, 2007, 132. MARIANI MARINI A., Appunti per un parere. La consulenza difficile del giovane avvocato, in Diritto e formazione, 3/2007, 449. MARIANI MARINI A., La formazione del giurista pratico, in Rass. giur. umbra, 2006, 535. MARIANI MARINI A., La formazione dell’avvocato. Il ruolo della scuola forense, in La Previdenza forense, 1, 2006. PAGANELLI M., Il diritto giurisprudenziale e l’uso consapevole del precedente, in Diritto e formazione, 2008, 116. PAGANELLI M., Come si legge una sentenza, in Diritto e formazione, 2007, 121 Pascuzzi G., Dal sapere giuridico alle abilità del giurista: la missione delle scuole forensi e di specializzazione per le professioni legali, in Diritto e formazione, 1/2007, 127. PASCUZZI G., Giuristi si diventa, Il Mulino, 2008.

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Integrazione del Codice Deontologico Forense Seduta amministrativa straordinaria del 12 giugno 2008

L’anno duemilaotto, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 10, in Roma, presso la sede amministrativa di via del Governo Vecchio, n. 3, il Consiglio Nazionale Forense si è riunito in seduta amministrativa straordinaria, previa convocazione spedita a mezzo e-mail a tutti i Consiglieri in data 6 giugno 2008, con l’intervento dei Signori: Avv. Guido Alpa Avv. Pierluigi Tirale Avv. Carlo Allorio Avv. Antonio Baffa Avv. Giuseppe Bassu Avv. Nicola Bianchi Avv. Alessandro Bonzo Avv. Stefano Borsacchi Avv. Aldo Bulgarelli Avv. Luigi Cardone Avv. Lucio Del Paggio Avv. Giovanni D’Innella Avv. Fabio Florio Avv. Bruno Grimaldi Avv. Corrado Lanzara Avv. Andrea Mascherin Avv. Ubaldo Perfetti Quaderni

Presidente Segretario Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente

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Avv. Silverio Sica Avv. Giovanni Vaccaro Avv. Carlo Vermiglio

Componente Componente Componente

Sono assenti gli altri Componenti. Assume la Presidenza il Presidente, avv. prof. Guido Alpa. Il Presidente, accertato che i Consiglieri presenti sono in numero superiore a quello stabilito dall’art. 22 del D.D.L. 23 novembre 1944, n. 382, dichiara valida l’adunanza. L’Ordine del giorno della seduta odierna comprende la trattazione dei seguenti argomenti: OMISSIS Il Presidente Alpa richiama l’attenzione del Consiglio sulla necessità di fornire quanto prima le risposte ai rilievi sul Codice deontologico forense formulati dalla Autorità per la Concorrenza e il Mercato nel corso della audizione del 18 aprile scorso e alla quale hanno partecipato, oltre a questi, il Cons. Segretario Tirale, il Vice Pres. Perfetti e il Cons. Stefenelli, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli Ordini professionali avviata dalla medesima Autorità nel gennaio 2007. Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, premesso che, nel corso dell’audizione avvenuta il 18 aprile 2008, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato i rilievi di seguito indicati al vigente codice deontologico forense: a) con riferimento all’art. 45, ha ribadito l’auspicio che la norma sia integrata con la formulazione “fermo restando il principio di libera determinazione del compenso”; b) con riferimento alla disciplina dell’informazione sull’attività professionale, ha rilevato che il divieto di pubblicità comparativa e quello di pubblicità elogiativa prevista dall’art. 17, comma 4, del c.d.

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forense non sono giustificabili e, quanto al requisito della norma, con riferimento al requisito dell’autoreferenzialità; c) il riferimento ai limiti del rispetto e del decoro della professione, previsti dallo stesso art. 17 c.d.f., non sono giustificabili sotto il profilo concorrenziale, perché potrebbero disincentivare significativamente l’utilizzo della leva della pubblicità; d) con riferimento all’art. 17 bis del codice deontologico forense ha auspicato la modificazione della norma, con eliminazione della elencazione di ciò che la pubblicità deve e può indicare o, in subordine, con la precisazione che tra i contenuti ammessi compaiono chiaramente i prezzi delle prestazioni offerte e sia eliminato il divieto di dare conto del nome dei clienti, ancorché questi abbiano prestato il proprio consenso; e) con riferimento all’art. 18, comma 3, ha formulato l’auspicio che l’obbligo di richiedere il parere favorevole sia sostituito con l’obbligo di previa comunicazione; f) in relazione ai divieti contenuti nell’art. 19, punti III e IV nella parte in cui essi fanno riferimento alla correttezza e al decoro, o ai divieti di offerta di prestazioni al domicilio degli utenti, o in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o a persone determinate per uno specifico affare, ha auspicato la modificazione della norma con precetti normativi specifici che individuino situazioni di svantaggio o di debolezza fisica o psichica dei potenziali clienti; g) ha sollecitato la modificazione della norma prevista dall’art. 24, comma 4, con la precisazione che la prescrizione dell’obbligo di comunicazione senza ritardo della costituzione di associazioni o società “professionali o di studi principali o secondari o di recapiti”, sia riferita alla tenuta degli albi. Il Consiglio preso atto dei rilievi formulati dall’Autorità e del parere espresso dalla Commissione interna per la revisione del codice deontologico nella riunione del 30 maggio scorso

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Delibera 1. di accogliere il rilievo formulato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, riportato alla lettera a) delle premesse con riferimento alla formulazione dell’art. 45 c.d.f. e di integrare il testo di tale norma con la locuzione “fermo il principio disposto dall’art. 2233 del codice civile”; 2. di accogliere il rilievo formulato dall’Autorità, riportato nelle premesse della presente delibera alla lettera e), nella parte in cui prevede il parere preventivo del Consiglio dell’Ordine, sostituendo a tale formulazione la seguente: “previa tempestiva comunicazione”; 3. di accogliere, inoltre, l’invito a integrare l’art. 17 bis c.d.f., comma 2, modificandone il testo, sostituendo alla formulazione “previa comunicazione” quella “previa tempestiva comunicazione”; 4. di chiedere alla Commissione per la revisione del codice deontologico forense di sottoporre a riesame la formulazione dell’art. 17 bis intitolato “Modalità dell’informazione” per valutare l’eventuale opportunità di una sua semplificazione; 5. di accogliere il rilievo formulato dall’Autorità con riferimento all’art. 24 del c.d.f., con la precisazione che la comunicazione prevista da tale norma al canone IV sia preceduta dalla dizione “ai fini della tenuta dell’albo”; 6. di non accogliere i rilievi riportati alle lettere b), c), e), ed f) delle premesse per le seguenti ragioni: 6.1. Il richiamo ai doveri di dignità e decoro della professione è esplicitamente contenuto nell’art. 12 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, e costituisce il parametro normativo generale, alla stregua del quale deve essere valutata la condotta degli esercenti la professione forense. Il carattere di norma di legge del codice deontologico deriva

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dalla delega effettuata dall’ordinamento professionale al Consiglio Nazionale Forense, il cui potere trova origine e limite nel parametro normativo previsto dalla norma generale, che rimanda all’autonomia collettiva la funzione di integrare la norma legislativa in bianco dettata dal legislatore. In questo senso si è recentemente espressa la Corte Suprema attribuendo alle norme del codice disciplinare forense la natura di “fonti normative integrative di precetto legislativo” (Cass. Civ. Sez. U. 20.12.2007 n. 26810). Da ciò deriva la necessità che la norma deontologica sia formulata in relazione al parametro normativo che la legittima. 6.2. Il divieto di pubblicità comparativa e quello di pubblicità elogiativa sono funzionali all’interesse generale che l’informazione data dall’avvocato risponda a principi di correttezza e di verità. Le norme deontologiche che lo prevedono sono coerenti con le analoghe disposizioni contenute nei codici deontologici di Paesi comunitari a noi vicini, quali la Francia e la Spagna e sono compatibili con l’art. 81 CE, in combinato disposto con l’art. 10 CE. Esse integrano una restrizione giustificata, in funzione dell’interesse generale alla corretta amministrazione della giustizia e della dignità della professione, dal momento che tale limitazione è volta ad evitare che gli iscritti all’albo professionale possano compiere azioni di promozione o propaganda capaci di compromettere la fiducia dei soggetti che a loro si rivolgono e di pregiudicare la dignità della professione. L’informazione, infatti è ammessa nei limiti in cui è data per favorire la conoscenza pubblica di notizie utili a far conoscere l’esistenza e l’identità del professionista ed il luogo ove svolge l’attività, oltre che il tipo di prestazioni che egli è in grado di garantire; l’informazione non può eccedere tale funzione perché, se ciò si ammettesse, l’informazione sarebbe almeno in parte motivata dall’interesse economico del professionista a promuoQuaderni

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vere le proprie prestazioni, anche a prescindere dalla loro necessità o dalla utilità che esse possono avere per il cliente. Si tratta, del resto di un limite coerente con la sentenza della Corte di Giustizia pronunziata nella causa C-446/05 e con le conclusioni in quel procedimento assunte dall’avvocato Generale. 6.3. Le stesse ragioni militano per la conservazione del disposto dell’art. 19, canoni III e IV, con l’ulteriore precisazione che le norme ivi indicate hanno come obbiettivo la tutela della professione dall’esercizio di forme di acquisizione della clientela illegittime e comunque scorrette. IL CONSIGLIO, PERTANTO DELIBERA A) che il nuovo testo dell’articolo 17 bis c.d.f. è il seguente: Art. 17 bis – Modalità dell’informazione L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare: *) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti lo studio; *) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. *) il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie. Può indicare: *) i titoli accademici; *) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; *) l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;

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*) i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente; *) le lingue conosciute; *) il logo dello studio; *) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; *) l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato. L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso. Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. B) Che il nuovo testo dell’articolo 18 c.d.f. è il seguente: Art. 18 – Rapporti con la stampa. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza. I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine. II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con Quaderni

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gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente. III. È consentito all’avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche. C) Il nuovo testo dell’articolo 24 c.d.f. è il seguente: Art. 24 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine. L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali. I. Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. II. Qualora il Consiglio dell’Ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare. III. L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’Ordine deve adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse generale.

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IV. Ai fini della tenuta degli albi, l’avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali. D) Il nuovo testo dell’articolo 45 c.d.f., è il seguente: Art. 45 – Accordi sulla definizione del compenso. È consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, fermo il principio dall’art. 2233 del Codice civile. Roma, 12 giugno 2008

OMISSIS Il Consigliere Segretario f.to Avv. Pierluigi Tirale Il Presidente f.to Avv. Prof. Guido Alpa Il Consigliere Segretario Avv. Pierluigi Tirale

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IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato con le modiďŹ che introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, 14 dicembre 2006, il 18 gennaio 2007 e il 12 giugno 2008)

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PREAMBOLO L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori. TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1. - Ambito di applicazione. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi. ART. 2. - Potestà disciplinare. Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione. Quaderni

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ART. 3. - Volontarietà dell’azione. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica. ART. 4. - Attività all’estero e attività in Italia dello straniero. Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l’attività. Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane. ART. 5. - Doveri di probità, dignità e decoro. L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso. II. L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense. III. L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.

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ART. 6. - Doveri di lealtà e correttezza. L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave. ART. 7. - Dovere di fedeltà. È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito. II. L’avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere. ART. 8. - Dovere di diligenza. L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza. ART. 9. - Dovere di segretezza e riservatezza È dovere, oltre che diritto primario e fondamentale dell’avvocato, mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. I. L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale. II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato. Quaderni

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III. L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale. IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria: a. per lo svolgimento delle attività di difesa; b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità; c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito; d. in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato. ART. 10. - Dovere di indipendenza. Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale. ART. 11. - Dovere di difesa. L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti. I. L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge. II. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di

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prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la prestazione di tale attività. ART. 12. - Dovere di competenza. L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. I. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega. II. L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico. ART. 13. - Dovere di aggiornamento professionale. È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. II. È dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi. ART. 14. - Dovere di verità. Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore. I. L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false. Quaderni

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II. L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto. ART. 15. - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità. È dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’ordine. I. L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione. II. Costituisce infrazione disciplinare l’avere richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno. ART. 17. - Informazioni sull’attività professionale. L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’ordine. Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della

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pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati. II. È consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi. ART. 17 bis. – Modalità dell’informazione.. Modifiche in seguito ai rilievi formulati dalla Autorità per la Concorrenza e il Mercato nel corso della audizione del 18 aprile 2008 nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli Ordini professionali avviata nel gennaio 2007 TESTO VIGENTE approvato il 12 giugno 2008

Testo vigente al 18 gennaio 2007

L’avvocato che intende dare in- L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività formazione sulla propria attività professionale deve indicare: professionale deve indicare: •) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;

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•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;

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•) il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; •) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, email e del sito web, se attivato; •) il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie. Può indicare: •) i titoli accademici; •) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; •) l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; •) i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente; •) le lingue conosciute; •) il logo dello studio; •) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; •) l’eventuale certificazione di

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•) il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; •) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, email e del sito web, se attivato; •) il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie. Può indicare: •) i titoli accademici; •) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; •) l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; •) i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente; •) le lingue conosciute; •) il logo dello studio; •) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; •) l’eventuale certificazione di Quaderni


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qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato. L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso. Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

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qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato. L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso. Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

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ART. 18. - Rapporti con la stampa Modifiche in seguito ai rilievi formulati dalla Autorità per la Concorrenza e il Mercato nel corso della audizione del 18 aprile 2008 nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli Ordini professionali avviata nel gennaio 2007 TESTO VIGENTE approvato il 12 giugno 2008

Testo vigente al 18 gennaio 2007

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza. I. II difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine. II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza. I. II difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine. II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare

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articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente. III. È consentito all’avvocato, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente. III. È consentito all’avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell’ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente. II. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. III. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. IV. È altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare. Quaderni

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ART. 20. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive. Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi. I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica. ART. 21. - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti. L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. II. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio. III. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà. IV. L’iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.

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TITOLO II RAPPORTI CON I COLLEGHI ART. 22 - Rapporto di colleganza. L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa. II. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare. III. L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. ART. 23. - Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo. Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. I. L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi. II. L’avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita. III. Il difensore, che riceva l’incarico di fiducia dall’imputato, è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d’ufficio per l’attività professionale eventualmente già svolta. Quaderni

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IV. Nell’esercizio del mandato l’avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge. V. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale. VI. L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario. ART. 24. - Rapporti con il Consiglio dell’ordine Modifiche in seguito ai rilievi formulati dalla Autorità per la Concorrenza e il Mercato nel corso della audizione del 18 aprile 2008 nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli Ordini professionali avviata nel gennaio 2007 TESTO VIGENTE approvato il 12 giugno 2008

Testo vigente al 18 gennaio 2007

L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla

L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla

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amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali. I. Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. II. Qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare. III. L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’ordine deve adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse generale. IV. L’avvocato ha il dovere, ai fini della tenuta dell’albo, di comunicare senza ritardo al ConsiQuaderni

amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali. I. Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. II. Qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare. III. L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’ordine deve adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse generale. IV. L’avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’ordine di appartenenza

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glio dell’ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.

ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.

ART. 25 - Rapporti con i collaboratori dello studio. L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto. ART. 26 - Rapporti con i praticanti. L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata formazione. I. L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto. II. L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia. III. È responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita. ART. 27. - Obbligo di corrispondere con il collega. L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze,

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la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario. II. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso. ART. 28. - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione. II. È producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste. III. L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza. ART. 29. - Notizie riguardanti il collega. L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l’uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto. I. L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega. ART. 30. - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere Quaderni

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a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l’adempimento. ART. 31. - Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa. L’avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere. I. L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita. II. È fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico. III. L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico. ART. 32. - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega. L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti. ART. 33. - Sostituzione del collega nell’attività di difesa. Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.

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I. L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa. ART. 34. - Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati. Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti. I. Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi. TITOLO III RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA ART. 35. - Rapporto di fiducia. Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. I. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita. II. L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell’art. 45. ART. 36. - Autonomia del rapporto. L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osserQuaderni

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vanza della legge e dei principi deontologici. I. L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità. II. L’avvocato, prima di accettare l’incarico, deve accertare l’identità del cliente e dell’eventuale suo rappresentante. III. In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato. IV. L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita. ART. 37. - Conflitto di interessi. L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. II. L’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi configgenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

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ART. 38. - Inadempimento al mandato. Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. I. Il difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico. ART. 39. - Astensione dalle udienze. L’avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore. I. L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti. II. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali. ART. 40. - Obbligo di informazione. L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta. Quaderni

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I. Se richiesto, è obbligo dell’avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo. II. È obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione. III. Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato se utile all’interesse di questi. ART. 41. - Gestione di denaro altrui. L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto. I. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita. II. In caso di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi. ART. 42. - Restituzione di documenti. L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento. ART. 43. - Richiesta di pagamento. Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato

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può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell’incarico. I. L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte. II. L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta. III. L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva. IV. L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa. ART. 44. - Compensazione. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita. I. In ogni altro caso, l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.

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ART. 45. - Accordi sulla definizione del compenso Modifiche in seguito ai rilievi formulati dalla Autorità per la Concorrenza e il Mercato nel corso della audizione del 18 aprile 2008 nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli Ordini professionali avviata nel gennaio 2007 TESTO VIGENTE approvato il 12 giugno 2008

Testo vigente al 18 gennaio 2007

È consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, fermo il principio disposto dall’art. 2233 del codice civile.

È consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta.

ART. 46. - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso. L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato. ART. 47. - Rinuncia al mandato. L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. I. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di

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quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa. II. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli. III. In caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto. Con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione. TITOLO IV RAPPORTO CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI ART. 48. - Minaccia di azioni alla controparte L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie. I. Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l’avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia. II. L’addebito alla controparte di competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio assistito. Quaderni

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ART. 49. - Pluralità di azioni nei confronti della controparte. L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. ART. 50. - Richiesta di compenso professionale alla controparte. È vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge. I. In particolare è consentito all’avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente. ART. 51. - Assunzione di incarichi contro ex-clienti. L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito. I. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi. ART. 52. - Rapporti con i testimoni. L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimenti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. I. Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle

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disposizioni che seguono. 1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive. 2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito. 3. La scelta sull’oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore. 4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore. 5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse del proprio assistito. 6. Il difensore ha altresì l’obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l’esercizio della difesa. 7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate. 8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell’assistito. 9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere Quaderni

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chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore. 10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio. 11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dell’atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal giudice. 12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se non risulta assistita, nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all’atto. Nel caso di persona minore, l’invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all’atto. 13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso. 14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni. 15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva. 16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.

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ART. 53. - Rapporti con i magistrati. I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario. II. L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità. III. L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell’esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone. ART. 54. - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni. ART. 55. - Arbitrato. L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza. I. L’avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti. II. L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.In ogni caso l’avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico. Quaderni

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III. L’avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto, nell’accettare l’incarico, l’inesistenza di ragioni ostative all’assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare l’incarico solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. IV. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre: - ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale: - non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento; - non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti. ART. 56. - Rapporti con i terzi. L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell’esercizio della professione. I. Anche al di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione. ART. 57. - Elezioni forensi. L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di

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candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni. I. È vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto. II. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto. ART. 58. - La testimonianza dell’avvocato. Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. I. L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. II. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo. ART. 59. - Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. I. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali.

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TITOLO V DISPOSIZIONE FINALE ART. 60. - Norma di chiusura. Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.

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CONVEGNI E CONGRESSI

CONVEGNI E CONGRESSI

XXIX Congresso Nazionale Forense Bologna 13/16 novembre 2008

Il XXIX Congresso Nazionale Forense si svolgerà a Bologna dal 13 al 16 novembre 2008, sotto lo slogan “Accesso alla Giustizia: garanzia effettiva o utopia?”. L’attività Congressuale, alla quale partecipano i Delegati eletti dalle Assemblee indette dagli Ordini territoriali, come da Regolamento e nel numero previsto dallo Statuto del Congresso, oltre alla trattazione del tema congressuale che si svolgerà nel corso della sessione plenaria con una tavola rotonda, seguita da interventi programmati e dibattito, è articolata su altre questioni giuridiche e ordina-

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mentali, mediante workshop tematici che si svolgeranno in sessioni parallele a partecipazione libera sui seguenti argomenti: - “Realizzazione dei processi civili (civile – lavoro – famiglia – minori)”. - “I sistemi alternativi – ADR mediazione etc”. - “Le class actions e la tutela del consumatore”. - “La giurisdizione amministrativa e i rapporti con la giurisdizione ordinaria”. Le tematiche di natura ordinamentale e professionale si incentrano su: - “La geografia giudiziaria – quali criteri per un equilibrato assetto”. - “Quale tutela penale per una società moderna”. - “La magistratura onoraria”. - “La riforma del sistema previdenziale forense”. Gli workshop si concluderanno con la elaborazione di documenti conclusivi che saranno illustrati alla sessione plenaria dei Congressisti. Secondo le regole statutarie nel pomeriggio della giornata conclusiva saranno presentate e votate le mozioni politiche. La riforma dell’ordinamento non è inserito nei temi congressuali, ma nel corso della discussione – e in tali sensi si impegneranno i Delegati dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi – l’attenzione delle Istituzioni sull’indifferibilità della riforma – nei sensi prospettati in occasione degli incontri indetti dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Unione Regionale degli Ordini Forensi di Puglia – sarà richiamata nella elaborazione delle mozioni politiche.

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OPINIONI E DOCUMENTI

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Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti Autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali 19 giugno 2008, n. 4/2008 (in Suppl. ordinario n. 175, alla Gazz. Uff. n. 169, del 21 luglio).

Il Garante per la protezione dei dati personali: in data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto, in particolare, l’art. 4, comma 1, lettera d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili; Considerato che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili sola previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti; Visto il comma 4, lettera e), del medesimo art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento medesimo è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque Quaderni

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per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento e che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale il diritto sia di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale inviolabile; Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d’ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice); Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento; Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 30 giugno 2008, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell’esperienza maturata; Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell’art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi; Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall’art. 1 del Codice; Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato dai liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali per espletamento delle rispettive attività professionali; Visto l’art. 167 del Codice; Visto l’art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati; Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all’Allegato B) al medesimo Codice

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recanti norme e regole sulle misure di sicurezza; Visto l’art. 41 del Codice; Visti gli atti d’ufficio; Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti; Autorizza i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali a trattare i dati sensibili di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate. Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità, in conformità all’art. 3 del Codice. 1) Ambito di applicazione. L’autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l’esercizio di un’attività professionale in forma individuale o associata, anche in conformità al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, o alle norme di attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività di assistenza e consulenza. Sono equiparati ai liberi professionisti i soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali istituiti anche ai sensi dell’art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575 e successive modificazioni e integrazioni, recante l’ordinamento della professione di avvocato. L’autorizzazione è rilasciata anche ai sostituti e agli ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell’art. 2232 del Codice civile, ai praticanti e ai tirocinanti presso il libero professionista, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista. Quaderni

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Il presente provvedimento non si applica al trattamento dei dati sensibili effettuato: a) dagli esercenti la professione sanitaria e dagli psicologi, dal personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ai quali si riferisce l’autorizzazione generale n. 2/2008; b) per la gestione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione di cui si avvale il libero professionista o taluno dei soggetti sopra indicati, alla quale si riferisce l’autorizzazione generale n. 1/2008; c) da soggetti privati che svolgono attività investigative, dai giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. 2) Interessati ai quali dati si riferiscono e categorie di dati. Il trattamento può riguardare i dati sensibili relativi ai clienti. I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove ciò sia strettamente indispensabile per l’esecuzione di specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi. In ogni caso, i dati devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto ad incarichi conferiti che non possano essere svolti mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Il trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della citata autorizzazione generale n. 2/2008. 3) Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli fini dell’espletamento di un incarico che rientri tra quelli che il libero professionista può eseguire in base al proprio ordinamento professionale, e in particolare: a) per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale nell’interesse di altri soggetti che sono

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parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina la professione di consulente del lavoro; b) ai fini dello svolgimento da parte del difensore delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, o, comunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; c) per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia, salvo quanto previsto dall’art. 60 del Codice in relazione ai dati sullo stato di salute e sulla vita sessuale. 4) Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto all’incarico conferito dal cliente. Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall’Allegato B) al medesimo Codice. Restano inoltre fermi gli obblighi di informare l’interessato ai sensi dell’art. 13, commi 1, 4 e 5, del Codice, anche quando i dati sono raccolti presso terzi, e di acquisire, ove necessario, il consenso scritto. Se i dati sono raccolti per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria o per le indagini difensive [punto 3), lettera b)], l’informativa Quaderni

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relativa ai dati raccolti presso terzi, e il consenso scritto, sono necessari solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento di tali finalità, oppure per altre finalità con esse non incompatibili. Le informative devono permettere all’interessato di comprendere agevolmente se il titolare del trattamento è un singolo professionista o un’associazione di professionisti, ovvero se ricorre un’ipotesi di contitolarità tra più liberi professionisti o di esercizio della professione in forma societaria ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Resta ferma la facoltà del libero professionista di designare quali responsabili o incaricati del trattamento i sostituti, gli ausiliari, i tirocinanti e i praticanti presso il libero professionista, i quali, in tal caso, possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta. Analoga cautela deve essere adottata in riferimento agli incaricati del trattamento preposti all’espletamento di compiti amministrativi. 5) Conservazione dei dati. Nel quadro del rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 11, comma 1, lettera e), del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere agli incarichi conferiti. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto agli incarichi in corso, da instaurare o cessati, anche con conferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l’in-

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dispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti. I dati acquisiti in occasione di precedenti incarichi possono essere mantenuti se pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto a successivi incarichi. 6) Comunicazione e diffusione dei dati. I dati sensibili possono essere comunicati e ove necessario diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente pertinenti all’espletamento dell’incarico conferito e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale. I dati idonei a rilevare lo stato di salute possono essere comunicati solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia. I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi. 7) Richieste di autorizzazione. I titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito dell’applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo. Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell’art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione. Quaderni

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8) Norme finali. Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 5 giugno 1990, n. 135, come modificata dall’art. 178 del Codice, nonché dalle norme volte a prevenire discriminazioni. Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l’impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali. 9) Efficacia temporale e disciplina transitoria. La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 luglio 2008 fino al 31 dicembre 2009, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

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Discrezionalità del Pubblico Ministero nella sezione del materiale indiziario da sottoporre al giudice nel procedimento cautelare di GIANMICHELE PAVONE*

Il procedimento di applicazione delle misure cautelari personali Il procedimento di applicazione delle misure cautelari si svolge in due fasi: la prima inizia con la richiesta presentata dal pubblico ministero e termina con la decisione del giudice; nella seconda vi è una vaga forma di contraddittorio1 perché il giudice competente2 – dopo aver applicato la misura cautelare – deve interrogare l’indagato (dandone preavviso al difensore che deve essere posto in condizione di presenziare all’atto), allo scopo di verificare se “permangono TONINI, Lineamenti di diritto processuale penale, 2 ed. Giuffrè 2004, p. 194. Secondo quanto previsto dall’art. 279 cpp, competente ad adottare le misure cautelari è il giudice che procede: il GIP prima dell’esercizio dell’azione penale; il GUP nel corso dell’udienza preliminare (Cass., sez. l, 10.3.93, tringale, m. 193713), ma anche dopo il rinvio a giudizio sino alla trasmissione del fascicolo per il dibattimento (Cass., sez. un., 24.3.95, Ranieri, m. 200820) e dopo la richiesta di rinvio a giudizio prima della fissazione dell’udienza preliminare (Cass., sez. l, 28.5.90, De Ruvo); nella fase degli atti preliminari al dibattimento provvede il giudice competente per il giudizio in composizione monocratica o collegiale; in caso di appello, provvede il giudice che pronunciato la sentenza, finché non siano stati trasmessi gli atti al giudice dell’impugnazione; e ove sia stato proposto ricorso per cassazione, provvede in ogni caso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 91 disp. att.). NAPPI, “Guida al codice di procedura penale”, Giuffrè 2001, p. 660-661. 1 2

* Praticante Avvocato

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le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari”, provvedendo eventualmente alla sostituzione o alla revoca della stessa (art. 294, co. 3 cpp). Le due fasi hanno alcuni tratti comuni: il potere di controllo che può esercitare il giudice è molto limitato; all’indagato non è riconosciuto il diritto alla prova contraria; infine, il giudice decide soltanto su atti e documenti scritti, senza poter sentire a viva voce alcun testimone. Il pubblico ministero, come organo “richiedente”3, presenta al giudice in forma scritta la richiesta per l’adozione di una misura cautelare personale, avviando così una procedura coperta dal segreto istruttorio e svolta all’insaputa dell’indagato e del suo difensore, perché per essere efficace, la misura deve essere eseguita a sorpresa. Con la richiesta, deve presentare gli “elementi su cui si fonda” (art. 291, co. 1 cpp), e cioè i verbali degli atti delle indagini svolte. Il giudice deve pronunciarsi entro quindici giorni (art. 121 co. 2 cpp) con ordinanza (art. 292 cpp), ma la misura può essere disposta anche contestualmente ad altri provvedimenti, come la sentenza di condanna o il decreto di rinvio a giudizio4. Il mancato rispetto di tale termine, sancito ai fini di una tempestiva decisione, tuttavia, non rende inefficace la richiesta che nel frattempo non sia stata revocata (come reazione a tale comportamento omissivo) dal pubblico ministero5. 3 Nell’art. 291 trova puntuale traduzione la netta ripartizione dei ruoli tra il pubblico ministero come organo “richiedente” e giudice come organo “decidente”, esplicitata già nella legge delega all’art. 2 n. 59. Il principio della “domanda cautelare” è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza (fra le altre: Cass., sez. VI, 6.3.95, Viscardi). Per maggiore completezza, si veda: DELLA MARRA, “Il ruolo del pubblico ministero nell’emissione dei provvedimenti cautelari”, in Giur. It., 1993, II, p. 110 ss. CONSO-GREVI, Profili del nuovo codice di procedura penale, Cedam 1990, p. 207. 4 Cass., sez. V, 19.5.93, Morgantini, m. 195410. 5 Cass., sez. II, 5.2.96, Glicora, in Gazz. Giur. 1996, n. 19, p. 26.

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L’ordinanza deve contenere le indicazioni necessarie per la contestazione, vale a dire la sommaria descrizione del fatto e l’indicazione delle norme di legge violate, in modo che il destinatario ne abbia immediata e compiuta conoscenza6. Né la richiesta del pubblico ministero né l’ordinanza del giudice, pertanto, debbono necessariamente contenere una compiuta formulazione dell’imputazione, che sarebbe impossibile per i provvedimenti adottati nella fase delle indagini preliminari7. Si ammette, inoltre, che l’ordinanza rinvii per la descrizione del fatto al contenuto della richiesta del Pubblico ministero, la quale risulterebbe, così “incorporata” nel provvedimento del giudice8, ovvero ad altri atti noti all’accusato9. Si richiede inoltre l’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti, dei motivi della loro rilevanza – tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato10 – e delle ragioni per cui non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi di prova favorevoli all’imputato11. Il giudice può sempre applicare una misura meno grave di quella richiesta dal pubblico ministero, ma non può applicarne una più grave, non avendo poteri d’ufficio in malam partem12. Può inoltre fare Cass., sez. un., 14.7.99, Ruga. Cass., sez. un., 25.3.98, D’abramo, m. 210801. 8 Cass., sez. fer., Padovano, in Cass. pen. 1992, p. 669. 9 NAPPI, cit., p. 666. 10 La giurisprudenza ritiene che il decorso del tempo sia elemento di valutazione circa la persistenza di esigenze cautelari, sebbene negandone rilevanza esclusiva e determinante. Cass., sez. I, 26.4.95, Adelizzi. 11 Nella nozione di “elemento favorevole” all’imputato rientrano soltanto gli elementi di natura oggettiva e di fatto aventi rilievo concludente, mentre ne restano escluse le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente assertori e defatigatori. Cass., sez. II, 24.1.97, De Leonardo, in Gazz. Giur. 1997, n. 18, p. 56. 12 Cass., sez. fer., 14.9.91, Ahmetovic, in Cass. pen. 1990, II, p. 214. 6 7

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riferimento ad esigenze cautelari diverse da quelle prospettategli13 e laddove il pubblico ministero non abbia specificato la misura cautelare richiesta, può applicare egli stesso quella ritenuta idonea14. È evidente che il pubblico ministero, che svolge le indagini nel rispetto del segreto istruttorio, ha margini di movimento svincolati dal controllo del magistrato. La pubblica accusa, infatti, beneficia del potere di selezionare gli atti raccolti durante le indagini e di conseguenza il giudice, non conoscendo l’intero fascicolo, ha una cognizione limitata al momento di accertare se vi siano o meno i presupposti che consentano l’applicazione di una determinata misura cautelare. La legge 8 agosto 1995, n. 332, pur non avendo modificato la struttura del procedimento applicativo, ha tuttavia introdotto quattro “correttivi” che hanno reso leggermente più incisivo il contraddittorio in favore dell’indagato. Il primo consiste nell’obbligo per il pubblico ministero di presentare al giudice “tutti gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate” (art. 291, co. 1 cpp), ma ciò presuppone che questi sia in grado di valutare se da un atto di indagine possa ricavarsi un elemento di prova a favore, tale da dimostrare anche soltanto l’attenuazione di una esigenza cautelare15. Il secondo correttivo investe il potere decisionale del giudice: la motivazione – che in base alla normativa precedente poteva essere anche sommaria – adesso deve essere “esaustiva”, sia sotto il profilo del fumus commissi delicti (“indizi che giustifichino in concreto Cass., sez. I, 9.7.90, Leanza. L’art. 291 esclude che possa prescindersi dall’iniziativa del pubblico ministero, ma non prescrive che lo stesso specifici la misura cautelare richiesta (Cass., 19.4.91, Sylla, in Cass. pen., 1992, p. 697, relativamente ad un caso in cui il pubblico ministero aveva chiesto che fosse emessa un’ordinanza di custodia cautelare ed il giudice aveva applicato la custodia cautelare in carcere). 15 TONINI, cit., p. 195. 13 14

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la misura disposta”), anche con riguardo alla sua consistenza (“con l’indicazione degli elementi di fatto da cui siano stati desunti e dei motivi della loro rilevanza”); sia sotto il profilo del periculum libertatis (“specifiche esigenze cautelari”), con riferimento al quale si prescrive altresì la predeterminazione della durata, quando questa sia disposta “al fine di garantire l’acquisizione o la genuinità della prova” (art. 292 co. 2 lett. c). Questo concetto viene espresso con una formula analitica e stringente, allo scopo di responsabilizzare al massimo il giudice nell’esposizione delle ragioni che lo abbiano indotto ad adottare la misura16. Se applica la custodia in carcere, deve giustificare perché tale misura non può essere sostituita con altre meno gravi. Inoltre, il giudice – come innanzi evidenziato – deve esporre i motivi per i quali ritiene rilevanti gli elementi a carico, dimostrando cioè la loro idoneità a sostenere l’ipotesi di accusa. Infine deve esporre i motivi per i quali ritiene non rilevanti gli elementi a difesa raccolti. In mancanza di tale valutazione degli elementi a carico ed a favore dell’imputato l’ordinanza è nulla (art. 292, co. 2-ter cpp). Tuttavia questa disposizione non va intesa come un obbligo per il giudice di indicare qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore né tantomeno gli prescrive la confutazione punto per punto di qualsivoglia argomento difensivo, comprese le mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi alternative (manifestamente irrilevanti o non pertinenti), restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina delle specifiche allegazioni difensive contrastanti obiettivamente con gli elementi accusatori17. La legge n. 332 ha imposto al giudice di depositare immediatamente, con l’ordinanza applicativa della misura, anche la richiesta del pubblico ministero e gli “atti presentati con essa” (art. 292, co. 2ter cpp), notificando avviso di deposito al difensore nelle forme con16 17

CONSO-GREVI, cit., p. 208. Cass., sez. II, 24.1.97, De Leonardo, in Cass. pen., 1998 fasc. 1, p. 169 ss.

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suete. Tuttavia il presente correttivo non sortisce l’efficacia sperata poiché non è previsto un termine per tale notifica, con l conseguenza che questa potrebbe – in astratto – essere effettuata successivamente all’interrogatorio di garanzia, durante il quale non potrà essere esplicata pienamente l’attività difensiva18. Sull’argomento, nel 2005, si sono pronunciate le Sezioni Unite19 ribadendo che l’omesso deposito delle richieste del pubblico ministero e degli atti allegati “compromette ingiustamente il diritto di difesa e pertanto determina la nullità dell’interrogatorio20 [...] ai sensi degli artt. 178 lett. c), 180 e 182 cpp, nullità a regime intermedio che deve essere eccepita al compimento dell’atto, ossia dell’interrogatorio”21. Sempre in tema di garanzie difensive, inoltre, la Corte Costituzionale è intervenuta a censurare l’art. 293 co. 3 cpp, come modificato dall’art. 10 della l. 332/1995, nella parte in cui non prevedeva la facoltà per il difensore Le vere deduzioni difensive potranno, quindi, essere presentate soltanto nella fase del giudizio di riesame. 19 Cass., Ss. Uu., 28.6.05, n. 26798. 20 Verrebbe da chiedersi se non costituisca già un fattore di pregiudizio lo stato di custodia cautelare, senza la possibilità di conoscere in modo esaustivo le esigenze che sono alla base della misura prima dello svolgimento dell’interrogatorio, essendo quest’ultimo un atto che presenta come propria finalità l’accertamento dialettico circa la sussistenza del fumus commi delicti e del periculum libertatis. GUERRERIO, Nullità dell’interrogatorio di garanzia per omesso deposito degli atti ex art. 293, co. 3, cpp, in Ind. Pen. 2006 fasc. 3, p. 1170. 21 Al contrario, parte della giurisprudenza (tra tutte: Cass., sez. II, 12.2.97, Riccioli), sosteneva che il deposito in cancelleria della richiesta del pubblico ministero, degli atti con esso presentati e delle ordinanze dispositive delle misure, previsto dall’art. 293 co. 3 cpp, non dovesse necessariamente precedere l’interrogatorio da effettuarsi ai sensi dell’art. 294 e neppure dovesse avere luogo con carattere di immediatezza, né l’inosservanza di tale adempimento avrebbe potuto costituire, in difetto di espressa previsione, causa di nullità alcuna, dal momento che l’attività difensiva è comunque garantita dal tempestivo avviso prescritto dal comma 4 del prefetto art. 294, nonché delle modalità stesse dell’interrogatorio, che deve svolgersi secondo lo schema fissato dall’art. 65 cpp, di per sé idoneo ad assicurare la compiuta conoscenza di elementi in relazione ai quali deve essere impostata la risposta defensionale. 18

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di estrarre copia dei documenti depositati, perché la mera conoscenza non accompagnata da tale possibilità rappresenta una ingiustificata limitazione del diritto di difesa – che invece deve potersi esplicare in tutta la sua ampiezza – ai fini di una adeguata assistenza in sede di interrogatorio22. L’ultimo correttivo riguarda l’ordine temporale con il quale il pubblico ministero ed il giudice per le indagini preliminari possono procedere ad interrogare l’indagato. Prima del 1995 l’interrogatorio “investigativo” condotto dal pubblico ministero poteva precedere l’interrogatorio “di garanzia” cui era preposto il giudice, con la conseguenza che l’inquirente avrebbe potuto esercitare una qualche pressione psichica sul destinatario del provvedimento23, per ottenere dichiarazioni sfavorevoli o, addirittura, una confessione. La legge n. 332 ha disposto che “l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice” (art. 294, co. 6 cpp) e che quest’ultimo deve avvenire entro un termine breve (cinque giorni se è disposta la custodia in carcere, dieci per le altre misure, quarantotto ore ove il pubblico ministero lo richieda). Alla luce delle risultanze dell’interrogatorio di garanzia il giudice avrà modo di valutare se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273-275 cpp, eventualmente provvedendo alla revoca o alla sostituzione della misura disposta24. Tenuto conto del fatto che la disciplina limitativa precedente non trattava giustificazione né nell’esigenza di riservatezza, superata dall’esecuzione della misura, né nel timore che l’operazione di rilascio delle coppie potesse interferire con i termini rapidi e vincolanti previsti per l’interrogatorio e poi per la presentazione della decisione del riesame, essendo evidente che non potrebbe mai essere concessa dilazione di tali termini ove risulti materialmente impossibile procedere alla fotocopia di tutti gli atti richiesti entro le rigide cadenze previste per l’interrogatorio per l’udienza di riesame (Corte Cost. 24.6.97, n. 192). 23 TONINI, cit., p. 197. 24 Garofoli, “Diritto processuale penale”, Giuffrè 2008, p. 249. 22

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Le considerazioni espresse fin qui acquistano ulteriore rilevanza in caso di eventuale giudizio di riesame25, che ha preceduto la sentenza annotata. L’imputato, in questa fase, ha a disposizione uno strumento di impugnazione del provvedimento applicativo della misura cautelare totalmente devolutivo: consente, infatti, un nuovo controllo nel merito della questione, sottoponendo, nel termine di dieci giorni dall’esecuzione o dalla notificazione, una richiesta al tribunale della libertà competente26. In base a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 309: “Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell’art. 291, co. l.27, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini”. Fino al giorno dell’udienza, gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per Per completezza si vedano: Alberta, “La trasmissione degli atti al tribunale del riesame: recenti orientamenti giurisprudenziali” in Foro. Ambr., 2003 n. 1, p. 37; Bassi-Epidendio, “Guida alle impugnazioni dinanzi al tribunale del riesame”, Milano, 2002; Ceresa-Gastaldo, “Il riesame delle misure coercitive nel processo penale”, Milano 1993. 26 Si tratta del tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui a sede la corte d’appello o l sezione distaccata della corte d’appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza. 27 Conformemente all’interpretazione data dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. un., 27.3.02, Ashraf) gli “atti presentati a norma dell’art. 291, co. 1”, sono soltanto quelli contenenti gli elementi a carico o a favore dell’imputato, mentre la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare sarebbe quindi inequivocabilmente esclusa dal chiaro dettato normativo, non potendo ritenersi che essa sia posta a supporto di sé stessa e trattandosi di un atto di mero impulso processuale, il quale esaurisce la sua funzione con l’adozione della misura e da cui non è possibile trarre elementi a favore o contro l’indagato (Cass., sez. V, 15.2.00. n. 784). Quindi, non essendo la richiesta del pubblico ministero tra gli atti dei quali l’art. 309, co. 5, impone la trasmissione, l’eventuale sua omissione non determina la perdita di efficacia della misura cautelare impugnata. Al massimo essa può essere “interessante” per la parte, in quanto pertinente ad un vizio del provvedimento impugnato, alla quale resta la possibilità di portarla – senza sanzioni di inefficacia – all’attenzione del giudice attraverso la diretta produzione o la richiesta di acqui25

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il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Se la trasmissione non avviene in tali termini perentori28 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto di dieci giorni dalla ricezione degli atti, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia (art. 309, co. 10). Ove, inoltre, il collegio decidesse senza aver preventivamente richiesto e ottenuto gli atti o in conseguenza di un’acquisizione parziale, l’ordinanza sarebbe inficiata da nullità29. Al riguardo della caducazione di cui al comma 10 (introdotto dalla l. 332/95), parte della dottrina30 ha segnalato la sproporzione tra l’obiettivo della novella e la gravità della sanzione prevista, prospettando che tale rigore potesse essere attenuato in presenza di trasmissione parziale, ferma restando l’inutilizzabilità degli atti non trasmessizione (Cass., Sez. un, cit.). Si vedano anche: Cass., sez. II, 1.2.00, Carloni; Cass., sez. VI, 19.1.98, Braschi. Tale interpretazione è stata però criticata dalla dottrina, sostenendo che anche la richiesta faccia parte degli atti da presentare al riesame, soprattutto ai fini dell’accertamento del rispetto del c.d. principio della domanda in materia cautelare (in forza del quale è preclusa l’imposizione di misure restrittive in mancanza della relativa richiesta del pubblico ministero) e ai fini dell’individuazione degli atti allegati alla stessa e sui quali la stessa si fonda. Si veda: DI BITONTO, Effetti dell’omessa o tardiva trasmissione al tribunale della libertà della richiesta di misura cautelare personale, in Cass. pen., 2002, p. 2647-2647. 28 GAROFOLI, cit., p. 255. 29 La violazione dell’art. 309, co. 5, infatti, deve essere ricondotta alla previsione dell’art. 178, co. 1 lett c), in quanto omessa o non integrale trasmissione degli atti si ripercuote negativamente sull’esercizio del diritto di difesa, inteso come contraddittorio. NUZZO, Considerazioni sugli elementi a favore dell’imputato nel procedimento cautelare, in Cass. pen., 1998 fasc. 1, p. 177. 30 D’AMBROSIO-FIDELBO, L’incidenza del fattore tempo nella disciplina delle misure cautelari personali, in AA. VV., Misure cautelari e diritto di difesa nella l. 8 agosto 1995, n. 332, Giuffrè, 1996, p. 174 ss.; GREVI, Più ombre che luci nella l. 8 agosto 1995, n. 332. Tra istanze garantistiche ed esigenze del processo, ivi, p. 40 ss.; SPANGHER, “Commento all’art. 16”, in AA. VV. Modifiche al codice di procedura penale. Nuovi diritti della difesa e riforma della custodia cautelare, Cedam, 1995, p. 234.

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si, e la facoltà per la difesa di chiederne l’acquisizione ove ne abbia interesse. Altri31 invece si sono espressi a favore del sanzionamento di ogni caso di trasmissione parziale, sia pure col temperamento degli atti inutili o non utilizzati dal giudice cautelare. Anche la giurisprudenza si è divisa sull’allargamento: una parte32, secondo un indirizzo più rigoroso e minoritario, riconosce l’inefficacia delle misure cautelari in caso di parziale adempimento; altra parte, invece, con minore formalismo, collega la caducazione alla previa verifica dell’effettiva rilevanza dell’atto non trasmesso nel giudizio di riesame33, ovvero la esclude in caso di parziale ritardo34 o parziale trasmissione35, o quando si tratti di atti comunque nella disponibilità della difesa36. È evidente come su questa fase si ripercuotono le problematiche già evidenziate, perché anche in questo caso sussiste a carico del pubblico ministero l’obbligo di trasmettere al tribunale della libertà tutti gli atti di indagine compiuti, residuandogli, al contrario, un ampio spazio discrezionale nel selezionare il materiale giudiziario da sottoporre al giudice (con l’unica eccezione, anche in questa sede, degli elementi di prova a favore dell’indagato, in relazione ai quali il dettato normativo obbliga il titolare dell’accusa all’integrale trasmissione degli atti)37.

Si vedano: POLVANI, Le impugnazioni de libertate. Riesame, appello, ricorso, Cedam, 1999, p. 244 ss.; BENENATI, Gli atti da trasmettere al tribunale del riesame: un problema ancora irrisolto, in Giur. It., 1999 II, p. 594; MARANDOLA, Riesame del provvedimento cautelare e trasmissione ex art. 309 comma 5 cpp dell’interrogatorio della persona in vinculis, in Cass. pen., 1996, p. 3738. 32 Cass., sez. IV, 24.9.96, Basanisi; Cass., sez. IV, 24.10.96, Rahmouni; Cass., sez. V, 17.3.97, Ibrhimi Senedin; Cass., sez. I, 25.9.97, De Luca; ecc. 33 Cass., sez. I, 30.10.96, Dashamir; Cass., sez. VI, 2.9.97, Bianco; ecc. 34 Cass., sez. VI, 2.9.97, Marroccu. 35 Cass., sez. VI, 19.11.97, Vassallo; cass., sez. I, 24.11.00, Di Puppo; ecc. 36 Cass., sez. II, 28.10.97, Brenvaldi; Cass., sez. IV, 6.6.00, Gorea; ecc. 37 Cass., sez. I, 31.5.06, n. 19139; Cass., sez. V, 13.5.04, Grillo; Cass., sez. V, 16.6.04, Perre. 31

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La discrezionabilità del Pubblico Ministero all’atto della “selezione”. Pur dopo le modifiche introdotte dalla l. 8 agosto 1995 n. 332, l’espressione usata dall’articolo 291 cpp (“elementi su cui la richiesta si fonda”), esclude che il pubblico ministero abbia l’obbligo di porre a disposizione, prima del giudice per le indagini preliminari e poi del tribunale del riesame38, l’intero fascicolo delle indagini contenente tutti gli atti compiuti o, comunque, gli atti nella loro integralità. Il legislatore ha ben presente che le garanzie di difesa vanno correlate con la contrapposta esigenza che il pubblico ministero non sia tenuto ad una completa, sovente intempestiva e deleteria39 discovery nei confronti della controparte40. Certo appare difficile stabilire il punto di equilibrio tra atti a sorpresa ed esercizio del diritto di difesa41, ma quest’ultimo sul piano dei valori costituzionali, “deve essere limitato solo in presenza della necessità di evitare l’assoluta compromissione di esigenze prioritarie nell’economia del processo, che per la loro natura potrebbero risultare vanificate dal contraddittorio anticipato, e salvo sempre il successivo recupero della dialettica processuale attraverso gli strumenti di controllo di volta in volta previsti”42. La formulazione lessicale adoperata dal legislatore, incentrata sulla locuzione “elementi”, oltre ad essere di problematica traduzioAi sensi dell’art. 309 co. 5, vengono trasmessi al tribunale del riesame gli atti presentati a norma del’art. 291 co. 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. 39 Già il ministro della difesa Conso al tempo della riforma della l. 332/95 aveva mostrato le proprie perplessità perché: “proprio in un impianto di processo accusatorio o para-accusatorio non trova giustificazione che la discovery avvenga troppo presto” (Atti Cam., XI leg., disc., sed. 1.12.93, p. 20885). 40 GIOSTRA, Sub art. 8, l. n. 332 del 1995, in AA. VV., Modifiche al codice di procedura penale, Cedam 1995, p. 122. 41 NUZZO, cit., p. 172. 42 C. Cost., 26.5.94, n. 219, in Cass. pen., 1994, p. 2630. 38

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ne sul piano normativo, sta a significare che, a seconda dei casi, possono o debbono essere portati a conoscenza del giudice de libertate tutti gli atti del procedimento la cui efficacia probatoria rilevi nella prospettiva cautelare, e non solo prove in senso stretto43. Il termine in questione alluderebbe, peraltro, non solo ad atti integrali, ma anche a stralci degli stessi44. Sul punto la giurisprudenza ritiene possibile e lecito l’oscuramento di parte dei verbali a mezzo di omissis45, al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale nella prospettiva di evitare la compromissione delle inLATTANZI-LUPO, Codice di procedura penale; Rassegna di giurisprudenza e di dottrina; Misure cautelari, Vol. IV, Tomo I, Giuffrè 2003, p. 534. 44 LATTANZI, Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza, IV ed. Giuffrè 2007, p. 1120. 45 Questo vale in particolar modo nel caso di intercettazioni telefoniche (Cass., 12.7.96, Cannizzaro) o ambientali (Cass., 1.4.92, Donnarumma, in Cass. pen. 1993, p. 2348). Al riguardo, inoltre, è controverso il rilievo del difetto di allegazione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni, ma l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che la richiesta della misura possa legittimamente fondarsi anche sull’allegazione delle trascrizioni sommarie del contenuto delle comunicazioni (c.d. brogliacci d’ascolto) ovvero degli appunti raccolti, senza che sia necessario allegare anche i decreti autorizzativi, la cui esibizione è prevista specificatamente soltanto in relazione alla fase di deposito ex art. 268, co. 4 cpp (Cass., 27.3.00, Giusti Rodriguez, in Cass, pen. 2001, p. 570; Cass., 13.10.99, Sommella, ivi 2001, p. 1293; Cass., 28.4.99, Bollo, in Giust. Pen. 2000, III, p. 368; ecc.). Per contro, un diverso orientamento giurisprudenziale, sostiene la necessità di allegare tutti gli atti che costituiscono il presupposto della legittimità dell’attività di indagine si cui si fonda l’istanza di coercizione, ivi compresi i decreti di autorizzazione e quelli di proroga delle intercettazioni, al fine di valutare eventuali cause di inutilizzabilità (Cass., 11.1.95, Presta; Cass., 27.3.97, Zagaria, in Arch. n. proc. pen. 1998, p. 290). Nonostante siano intervenute le Sezioni Unite a definire il contrasto, affermando che il divieto di utilizzazione ex art. 271 si estende sini alla fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che i decreti e le relative proroghe devono essere allegate alla richiesta del pubblico ministero dinanzi al GIP ed in sede di riesame di appello, e che il giudice deve essere messo in condizione di verificare la legittimità delle intercettazioni al fine di valutare l’utilizzabilità del risultato (Cass., Sez. un., 27.3.96, Monteleone, in Cass. pen. 1996, p. 2913), permangono tuttora le su accennate divergenze giurisprudenziali. Si veda, per una disamina completa dell’argomento: LATTANZI-LUPO, cit., p. 541 ss. 43

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dagini ancora in corso46. Per la stessa esigenza il pubblico ministero non è tenuto neppure ad indicare i nomi degli autori delle dichiarazioni accusatorie, potendo rimanere riservati fino al termine delle indagini qualora la loro divulgazione possa pregiudicarne lo svolgimento47. A fronte di questa discrezionalità nella selezione degli “elementi su cui la richiesta si fonda”, sussiste per il pubblico ministero l’obbligo di una trasmissione completa ed integrale degli “elementi a favore dell’imputato” – per i quali si presuppone che abbia svolto attività di indagine con lo stesso rigore con cui ha ricercato elementi volti ad avvalorare l’ipotesi di colpevolezza (art. 358 cpp) – nonché le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate48. Anche in questo caso, la terminologia adoperata dal legislatore è la stessa: si parla di “elementi” lasciando – anche da un punto di vista lessicale – spazio alla libera interpretazione circa la loro entità e rilevanza processuale. La mancata trasmissione al giudice procedente degli atti contenenti elementi favorevoli all’indagato49, neppure in mancanza di espressa previsione di sanzione processuale50, per la dottrina determina una nullità a regime intermedio51 dell’ordinanza applicativa della misuIn tal senso: Cass., sez. II, 9.2.06. n. 7610; Cass., sez. VI, 7.10.98, n. 2900. Cass., sez. I, 15.10.03, n. 42748. 48 Cass., sez. V, 16.6.04, n. 3950. 49 Con la stessa tipologia di nullità, pertanto, è sanzionata la mancata trasmissione delle eventuali memorie difensive già depositate (Cass., sez. I, 3.2.05, n. 11524; Cass., sez. I, 13.2.98, n. 895). L’obbligo non sussiste in capo al pubblico ministero, invece, quanto a quelle presentate successivamente alla richiesta di applicazione di misura cautelare (Cass., 28.7.98, Finocchiaro). 50 GAROFOLI, cit., p. 248. 51 In tal senso: Cass., sez. VI, 18.9.03, n. 42765. Per un’altra parte della giurisprudenza (Cass., sez. I, 25.6.90, Curatolo, m. 184905), invece, si tratterebbe di nullità “rilevabile anche d’ufficio”, ma il significato di questa qualificazione è controverso, giacché il codice non prevede la categoria delle nullità relative rilevabili d’ufficio. Si vedano sul punto: GIOSTRA, cit., p. 121 ss.; ILLUMINATI, Presupposti delle misure cautelari e procedimento applicativo, in AA.VV., GREVI (a cura di), 46 47

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ra coercitiva per violazione dell’art. 292, co. 2-ter, traducendosi in un vizio motivazionale del provvedimento, che obbliga il giudice a valutare se l’elemento trascurato abbia influito o meno sul convincimento del primo giudice52. Parte della dottrina, tuttavia ritiene che tale dovere del pubblico ministero, richiedente comunque una valutazione discrezionale, sia privo di sanzioni in caso di inosservanza: la nullità, infatti, conseguirebbe solo all’omessa valutazione da parte del giudice degli elementi eventualmente presentati, e non, come era stato inizialmente previsto nel corso dei lavori preparatori della l. 332, all’omessa presentazione degli stessi53. Il legislatore, pertanto, ha adottato una soluzione di compromesso opportunamente calibrata, da un lato sulla facoltà del pubblico ministero di non allegare alla richiesta gli elementi a carico non necessari per giustificare la misura cautelare, e, dall’altro, sull’obbligo di inoltrare al giudice tutti gli elementi favorevoli all’imputato, poiché in questo caso la relativa discovery non potrebbe arrecare alcun pregiudizio alle indagini54. È proprio in questi termini si è espressa di recente la suprema Corte nella sentenza n. 168 del 06.02.0855, ribadendo che – salvo che per gli elementi a favore dell’indagato – non sussiste alcun obbligo per il pubblico ministero di trasmettere tutti gli atti di indagine compiuti, nella loro integralità, in quanto al contrario egli può selezionare, “con discrezionalità non censurabile”, il materiale indiziario da sottoporre al vaglio del giudice e che ritenga necessario ai fini dell’accoglimento della richiesta di applicazione di misura Misure cautelari e diritto di difesa nella l. 8 agosto 1995, n. 332, Giuffrè 1996, p. 67 ss. 52 LATTANZI, cit., p. 1120. 53 In tal senso: LATTANZI-LUPO, cit., p. 535; ILLUMINATI, cit., p. 100. 54 LATTANZI-LUPO, cit., p. 536. 55 Cass.. sez. II, 06.02.08 (dep. 18.3.2008), n. 168 – Pres. Rizzo – Real Zappia – P.M. Montagna – Ric. C.R.

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cautelare. Egli può arrivare a sottoporre solo stralci degli stessi56, atteso che tale sistema non impedirebbe – secondo la valutazione della cassazione – lo svolgimento del contraddittorio, e può perfino omettere la presentazione di alcuni documenti (nel caso in esame: i verbali d’interrogatorio reso dalle persone offese innanzi al pubblico ministero, il verbale di una denuncia, l’ordinanza di custodia cautelare e la richiesta di rinvio a giudizio), avendo rilevato come basti riportare le dichiarazioni nel corpo della richiesta di applicazione della misura formulata dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, in modo che la lettura della stessa consenta al giudice la completa cognizione delle dichiarazioni suddette. Questa soluzione è motivata in virtù dell’individuazione della ratio dell’art. 291 c.p.p., che prevede la trasmissione al giudice competente degli “elementi su cui la richiesta si fonda”, e tale terminologia non attiene essenzialmente alla materialità del documento ma, piuttosto, al suo contenuto. Con il dovuto raziocinio viene posto l’accento – fortunatamente – sul limite costituito dal fatto che il materiale indiziario che il pubblico ministero sottopone al giudice non può essere surrogato da un documento avente, già all’atto della presentazione, contenuto valutativo (quale ad es. una precedente ordinanza custodiale, poi caducata per ragioni procedurali), atteso che la decisione del giudice si fonderebbe in tal caso non sul grado di persuasività degli atti di indagine compiuti e trasmessi, bensì sul grado di persuasività emergente dal suddetto documento valutativo57, con tutto ciò che ne consegue in termini di obiettività. Spetta, in ogni caso, al giudice, sulla base degli elementi offerti dall’accusa, dare al fatto la qualificazione giuridica più appropriata, 56 Vedi quanto detto a proposito dell’oscuramento di parte dei verbali a mezzo di omissis, sub nota 28. 57 Cass., 31.1.00, Scarci.

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anche divergente da quella ipotizzata dal pubblico ministero58, ma tale assunto nel contesto che stiamo delineando è privo della rilevanza sperata sul piano pratico. Le prove rappresentano il substrato indispensabile per conoscere i fatti di causa e valutarne l’esatta qualificazione giuridica59 e di conseguenza è evidente come la sua cognizione e capacità valutativa si riducano di fronte ad un quadro probatorio incompleto e per di più selezionato da una pubblica accusa il cui primario interesse fisiologico – perlomeno in tale sede di richiesta di misure cautelari – è quello di dimostrare la colpevolezza del soggetto. Non si può invocare la previsione dell’art. 358, per sostenere una caratterizzazione del pubblico ministero come “organo imparziale di giustizia”, perché tale disciplina è limitata alle sole indagini preliminari ed ha peraltro una portata ormai notevolmente ridimensionata, se non addirittura privata di contenuto, dall’introduzione della normativa relativa alle investigazioni difensive. Risulterebbe peraltro singolare che il pubblico ministero, prima ponesse in atto attività a vantaggio di tutte le parti processuali, nel corso delle indagini, per poi, per incanto, transitato al momento processuale in senso stretto, spogliarsi di tale natura ibrida per rivestire i panni della parte in senso stretto. D’altra parte una linea interpretativa che volesse immaginare in capo al pubblico ministero un obbligo di indiscriminata e generalizzata ricerca delle fonti di prova a difesa, si scontrerebbe con l’intera impostazione codicistica, che ricostruisce le indagini preliminari in termini di strumentalità rispetto all’esercizio del diritto alla prova, in quanto le attività ivi svolte costituiscono momento prodromico rispetto al meccanismo di formazione della prova su iniziativa di parte, nel rispetto della previsione normativa dell’art. 190 cpp, che disciplina la distribuzione dell’iniziativa probatoria a seconda del Cass., 13.7.00, Dasani. GAROFOLI, L’introduzione della prova testimoniale nel processo penale, Giuffrè 2005, p. 54. 58 59

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rispettivo interesse, che per quanto riguarda il pubblico ministero è esclusivamente quello dell’accusa60. Se è vero, come è vero, che il giudice deve formare obiettivamente il proprio convincimento al momento della decisione in merito all’applicazione di una misura cautelare (a maggior ragione se si tratta di una misura cautelare limitativa della libertà personale, dovendo procedere con i piedi di piombo nel campo di un diritto costituzionalmente garantito), è legittimo “desiderare” che tale convincimento si formi con cognizione di causa e solo avendo ben presente tutto il quadro probatorio61. Tale visione è pregiudicata in misura più o meno grave a seconda della tipologia e del numero di atti “non allegati”. Il diritto di difendersi provando esige che vi sia possibilità di servirsi degli elementi che più si addicono alla strategia difensiva; il diritto di replica, in tale ottica, perché sia correttamente esplicativo, deve rivolgersi su atti integralmente considerati e non su stralci trascritti ed inglobati nella richiesta di un pubblico ministero che volutamente copre con omissis tutto quello che non è funzionale alla propria richiesta, ma che agli occhi del difensore dell’indagato potrebbe ben rappresentare un elemento – non necessariamente a favore – ma anche solo “diverso” dal fil rouge che unisce le allegazioni del pubblico ministero. Due esempi sono emblematici: in un caso62 non è stato ritenuto “a favore” l’interrogatorio di garanzia nel quale l’indagato si limitava MURONE, La chiusura delle indagini tra giusto processo e attività difensive, in Giust. Pen. 2001, pt. III, p. 390-391. 61 Il relatore della proposta di legge n. 2591 ha denunciato una “sostanziale non conoscenza che il GIP ha delle indagini condotte dal pubblico ministero: la non conoscenza impedisce spesso al GIP di valutare se sussistono effettivamente i presupposti per l’applicazione di una misura cautelare o per una revoca o modifica della stessa e quindi si adegua alla richiesta”. GARGANI, Considerazioni scritte integrative della relazione, in Atti. Cam., IX leg., disc., sed. 30.11.1993, p. 20824. 62 Cass., sez. V, 25.1.96, Massaro. 60

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semplicemente a contestare gli addebiti mossigli; invece tale carattere è stato riconosciuto alle dichiarazioni dei collaboratori, nessuna esclusa, anche se non apparentemente “a favore” dell’imputato, poiché a quest’ultimo spettava stabilire quali fossero gli elementi che dovessero essere utilizzati per sostenere la sua innocenza, ben potendo la chiamata in correità risultare favorevole alla tesi difensiva (perché, ad esempio, in palese contrasto con le dichiarazioni di altro collaboratore)63. In un’ottica garantistica, pertanto, sarebbe stato più opportuno – e questo è un motivo di doglianza rivolto non alla Corte, ma al legislatore – imporre al pubblico ministero, l’obbligo di depositare tutti gli elementi raccolti, siano essi qualificabili dallo stesso come elementi idonei a supportare la richiesta o come elementi a favore e astrattamente idonei a demolirla. In materia di libertà personale, infatti, il controllo del giudice non può e non deve prescindere dalla conoscenza di circostanze che possono rendere “pienamente consapevole e più corretta la decisione”64, specie in tema di esercizio del diritto alla difesa dell’indagato.

Cass., sez. II, 13.12.95, Coletta. PALUMBO, in Atti Cam., XI leg., disc., sed. 11.5.95, p. 4. Per una disamina delle proposte legislative in materia, ed in particolare alla 2591/1993, si veda: RAMAJOLI, Le misure cautelari (personali e reali) nel codice di procedura penale, Cedam, 1996, p. 100 ss. 63 64

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Il Codice di Procedura Civile per gli Stati Sardi del 1854 Quinta parte a cura di AUGUSTO CONTE

Nel presentare il Commentario al Codice di Procedura Civile Pasquale, completo del testo e delle Relazioni del Governo (relatore il Ministro di Grazia e Giustizia Boncompagni) e della Commissione (relatore il Presidente Tecchio) nella tornata della Camera dè Deputati del 22.3.1853, Stanislao Mancini, Giuseppe Pisanelli e Antonio Scialoja spiegavano che “uno in vero dei principali vantaggi che promette la promulgazione del Codice di Procedura è appunto la uniformità delle pratiche giudiziarie in tutti i tribunali di uno Stato”; per garantire l’aspettativa di uniformità “contrastata dalle antiche consuetudini e dalle peculiari inclinazioni di coloro che intendono al foro”, attesero alla stesura di un formulario che “ritraendo con precisione i modelli di tutti gli atti i quali hanno luogo né giudizi, porge a tutti una norma comune”. Secondo l’intenzione dei Commentatori il formulario doveva rispondere “fedelmente alle disposizioni di legge” ed era stato compilato con “accorgimento e diligenza”, con il “benevolo concorso di esimii giureconsulti... nonché parecchi reputati Causidici e Segretarii della Curia Torinese, i quali avendo riveduto queste formole, ci posero in grado di migliorarle e di accomodarle sempre più alle condizioni del patrio foro”. Infatti se una composizione corretta ageQuaderni

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volava la riuscita della riforma del rito, un formulario privo di pregio e contenente formule con atti nulli o imperfetti, oltre a cagionare pregiudizio ai litiganti poteva “perfino riuscire ad intrigare le procedure giuridiche, e in ultimo a corrompere il concetto stesso di legge”. Qualche esempio di formula per particolarissimi casi, come per l’arresto personale e l’arresto provvisorio, previsto per l’adempimento di obbligazioni in materia commerciale (ed eccezionalmente in materie civili) verrà nella prossima conclusiva parte di queste note riprodotta. Proseguendo nella descrizione, per alcuni aspetti interessantissima, specie per i riferimenti all’attualità, della procedura, il Titolo XVII disciplina l’intervento in causa da parte di chi abbia interesse o su chiamata di terzo da una delle parti costituite; il Titolo XVIII regola la interruzione per la morte delle Parti o dei Procuratori, richiedendo nel primo caso la notifica alle altre parti dell’evento, non richiesta per la “dismessione, sospensione ed interdizione dei procuratori... per la evidente ragione che la mancanza del procuratore è di una sua natura un fatto apertamente conosciuto nel foro”. I conflitti di competenza fra giudici o di giurisdizione, quando una causa è proposta simultaneamente dinanzi a più giudici o sono proposte due cause connesse, sono risolti, a seconda che i giudici interessati siano della stessa provincia o della stessa o diversa Corte, dal Tribunale provinciale, dalla Corte di Appello o dalla Corte di Cassazione, con il regolamento previsto dal Titolo XIX. I casi e motivi, e il procedimento di ricusazione dei giudici, che vanno dal rapporto di parentela alla prestazione di consigli nelle cause sono specificatamente enumerati nel Titolo XX, per riparare alle genericità della preesistente normativa che “lasciavano un largo campo all’arbitrio del giudicanti” come è scritto nella relazione del Governo. Ove il giudice non ammetta i fatti dedotti con l’istanza di ricusazione si apre un procedimento che consente, in mancanza di prova scritta, quella testimoniale.

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La estinzione di un giudizio avviene in due modi: il Titolo XXI prevede la “perenzione d’istanza” ove sia abbandonata la continuazione della “processura” “per lo spazio di tre anni”; il Titolo XXII prevede “il recesso dalla lite” che deve essere proposto, ed accettato, mediante cedola contenente un mandato speciale. Il Titolo XXIII prevede lo svolgimento del procedimento sommario (attualmente riproposto nel disegno di legge contenente modifiche al Codice di Procedura Civile); al procedimento ordinario “si addice una maggiore solennità di forme appropriate alla difficoltà che involgono, od alla entità delle cose per cui si contende, acciocché le parti possano agevolmente esplicare le loro ragioni e giustificarle”; invece il procedimento sommario conviene per il “modo di procedere più rapido e meno dispendioso”, per le materie semplici e il modico valore. Il Codice stabilisce all’art. 501 che sono istruite e giudicate in via sommaria le cause in ultimo grado dinanzi ai Tribunali provinciali che ricomprendono quelle che i Tribunali giudicano in via di appello delle sentenze dei giudici di Mandamento; sono poi incluse le cause “meramente personali o relative a cose mobili fondate su Titolo scritto non controverso”; le domande di “provvedimenti provvisionali”; le controversie per le quali la Legge prescrive la citazione a udienza fissa; le domande di prestazione di alimenti, pagamento di retribuzioni, pigioni, censi, rendite; tutte le cause per le quali per Legge sia previsto il rito sommario. Il procedimento sommario a differenza di quello ordinario (nel quale l’udienza è fissata dal giudice dopo lo scambio delle difese nei modi nelle precedenti parti ricordati) richiede a pena di nullità la indicazione nella citazione della udienza fissa, salvo che il capo dell’ufficio, nelle cause di pronta spedizione, abbrevi i termini o stabilisca udienze straordinarie. All’udienza avviene la costituzione del convenuto e se la causa non può essere discussa è rimessa nel ruolo di una successiva udienza; in caso di discussione il giudice pronunQuaderni

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cia sentenza sulle conclusioni delle parti “senz’altra procedura o formalità” (art. 505); in caso di comunicazione di documenti il giudice fissa un termine e rinvia ad altra udienza. Nei casi innanzi indicati le sentenze del Tribunale sono inappellabili. Ove sia richiesto l’esame di testi il giudice lo prescrive senza articolazioni precedenti e fissa l’udienza per sentirli; la citazione può essere effettuata anche il giorno prima; per le sentenze ritenute inappellabili non viene redatto processo verbale dell’esame dei testi salvo che una delle parti lo richieda a proprie spese. Le deposizioni dei testi sono contenute nella sentenza unitamente alle loro generalità e al giuramento prestato. Riferisce la Relazione del Governo che le speciali norme non sono stabilite per la minore importanza della cause sommarie, “ma coll’intendimento di accelerare e semplificare le forme degli esami, applicando tuttavia ai medesimi quelle disposizioni del processo ordinario, che si hanno per sostanziali”. Il processo dinanzi ai Tribunali di Commercio è ispirato al rito sommario innanzi indicato, dovendo le cause essere definite con la “massima celerità”. Principale fonte delle disposizioni è il Codice di procedura francese, anche nella parte in cui non ammette il ministero dei Causidici (art. 528): le parti compariscono di persona o a mezzo di procuratore munito di mandato speciale ai sensi dell’art. 670 del Codice di Commercio. Il termine a comparire è di almeno un giorno ma il Presidente del Tribunale può permettere la citazione “d’ora in ora”; nelle cause “marittime” in cui sono interessate persone non domiciliate nel luogo di residenza del Tribunale, o in quelle in cui si tratti di “attrezzi, viveri, equipaggi e riparazioni di navi pronte a far vela, e di altre materie urgenti o provvisionali” la citazione può essere, con dispensa concessa da apposito decreto, notificata per lo stesso giorno e d’ora in ora, ed è valida la notifica, per le persone a bordo, in persona del capitano. Competente è il Tribunale nel distretto del quale è eletto domicilio

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nell’atto pubblico o nella scrittura privata contenente l’obbligazione commerciale, o nel distretto in cui è stata promessa o dove deve essere consegnata la merce o adempiuta l’obbligazione. Dopo l’esposizione delle domande ed eccezioni del convenuto la causa è rimessa al Tribunale per la sentenza; l’eventuale nomina di periti, in caso di “visita o stima di opere, di merci, di bastimenti, manifatture e simili”, si procede negli ordinari modi previsti; la prova testimoniale segue il rito sommario. Anche la verifica della scrittura è svolta nei modi già previsti. Le sentenze contumaciali sono esecutorie dal giorno successivo alla notifica, salva opposizione, nel termine di otto giorni, o appello. L’opposizione deve contenere i motivi e la citazione a comparire prevede un termine “non maggiore di giorni tre”. Il Libro Terzo tratta “dei mezzi per impugnare le sentenze. I mezzi di impugnazione sono tre: quello ordinario dell’appellazione e due straordinari, e cioè la domanda di revoca della sentenza e il ricorso per Cassazione (che è inserito in leggi speciali sulla materia); è aggiunto il Titolo relativo alla azione civile contro i Giudici e Ufficiali del P.M.; sebbene tale azione sia diretta personalmente contro il Giudice per ottenere il risarcimento dei danni, potendo influire sugli effetti del giudicato che ha causato l’esercizio della azione contro i Giudici, è inserita tra i mezzi di impugnazione. Quanto alla “appellazione” il termine per appellare è di sessanta giorni dalla notifica eseguita alla parte personalmente; la Relazione alla Camera non ritiene eccessivo il termine in considerazione del fatto che l’appello si propone con citazione a comparire a udienza fissa e il rito è quello sommario. È previsto l’appello incidentale da parte dell’appellato nel termine di quindici giorni prima “dalla scadenza di quello di citazione” o, quando previsto, nella stessa udienza; il termine è sospeso per morte dell’appellato e riprende dopo la notifica della sentenza al domicilio del defunto (agli eredi collettivamente entro l’anno dal decesso). Quaderni

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L’appello è proposto per uno o più capi della sentenza; l’atto deve contenere l’esposizione dei motivi e “quelle produzioni e deduzioni che «l’appellante» creda utili al sostegno della sua domanda” (art. 573); l’appello ha di regola effetto sospensivo; è previsto il procedimento per l’inibitoria e può essere chiesta la esecuzione provvisoria (artt. 580, 581). Significativa è la disposizione contenuta nell’art. 584 che esclude la proposizione di “nuove domande” salvo che si tratti di compensazione o che la nuova domanda “abbia il carattere di una eccezione contro l’azione principale”. Le parti però possono proporre nuove prove o chiedere interessi, affitti o altri accessori scaduti dopo la sentenza di primo grado, nonché “i danni ed interessi pel pregiudizio sofferto dopo la stessa sentenza”. Non sono “tassati” (nella liquidazione della specifica) scritti difensivi diversi da quelli previsti negli atti del procedimento; non è ammesso intervento in causa che abbia per oggetto una nuova domanda. Con la sentenza di appello le spese di primo e secondo grado possono essere compensate; le spese possono essere poste a carico dell’appellante ove la modifica della sentenza di primo grado sia ottenuta sul fondamento di documenti, mezzi ed eccezioni che potevano essere fatte valere in primo grado. La “domanda per revoca delle sentenze” è proposta a istanza delle parti o loro aventi causa avverso le sentenze emesse dai Tribunali di prima cognizione, dai Tribunali di Commercio e dai Magistrati di appello (con esclusione di quelle proferite dai Giudici di Mandamento), per effetto di dolo; se fu giudicato su documenti che la parte ignorava fossero riconosciuti o dichiarati falsi, o riconosciuti e dichiarati falsi dopo la sentenza; se vengono recuperati documenti decisivi non potuti produrre per fatto della parte avversa; se la sentenza è effetto di errore di fatto che risulti dagli atti o dai documenti sui quali venne proferita. “Havvi il detto errore quando la decisione

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è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa ovvero quando è supposta la inesistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa” (art. 592, n. 4). Il termine per la revoca è fissato in sessanta giorni dalla notificazione, oppure dalla scoperta del dolo o del documento quando il titolo della revocazione si riferisca alla falsità del documento, alla scoperta del dolo, al rinvenimento del documento purché sussista prova scritta del giorno di tale evento. È competente lo stesso Tribunale che ha pronunciato la sentenza e il giudizio di revocazione può essere pronunciato dagli stessi giudici; la citazione è notificata allo stesso procuratore (tranne che in materia commerciale) nei 180 giorni dalla sentenza e successivamente alla parte e non ha effetto sospensivo; il rigetto è sanzionato con l’ammenda di lire cinquanta per le cause dinanzi al Tribunale; la multa di lire cento per le sentenze di Corte di Appello, oltre ai danni e interessi. L’accoglimento rimette le parti nello stato in cui erano prima della prolazione della sentenza revocata. La revocazione è inammissibile ove la sentenza sia impugnata con l’appellazione, e in caso di errore materiale. La revoca della sentenza può essere chiesta dai creditori nel termine di sessanta giorni dalla giuridica conoscenza, o dalla scoperta del dolo o della collusione. L’accoglimento della domanda produce la revoca della sentenza solo nell’interesse dei creditori, per il pregiudizio dei loro diritti, fermo restando il disposto per la parte fra le quali fu proferita. L’azione civile contro i Giudici e il P.M. (artt. 622-632) è fondata sulla responsabilità civile degli stessi per dolo, frode o concussione; per “denegazione di giustizia” e negli altri casi in cui la legge li dichiara responsabili. L’art. 623 spiega che “la denegazione di giustizia consiste nel rifiuto di provvedere sulle domande delle parti, o nella trascuratezza Quaderni

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di giudicare gli affari in istato e a turno di essere decisi”. Gli Uscieri, pena l’interdizione, sono obbligati a “giustificare due relazioni” comprovanti avere notificato ai giudici o altri ufficiali, due istanze fatte dalle parti. Le istanze vengono reiterate a distanza di cinque (per i giudici di Mandamento) o dieci giorni; dopo le due istanze può avere luogo l’azione in giudizio, che va proposta alla Corte di Appello (per i giudizi di responsabilità contro i Magistrati di Tribunale o un Consigliere di Corte di Appello) o alla Corte di Cassazione contro le Corti di Appello o un Consigliere di Cassazione. La domanda si rivolge alla Corte con ricorso ed è sottoscritta dalla parte o da un procuratore speciale. Particolare è la norma contenuta nell’art. 627 secondo comma che applica sanzioni, anche disciplinari, nel prevedere che “le espressioni ingiuriose usate nel ricorso saranno punite con una multa estensibile a lire 500 quanto alla Parte, e coll’ammonizione o colla sospensione estensibile a sei mesi quanto al Procuratore, secondo la gravità dell’ingiuria salve le disposizioni penali”. La inammissibilità è sanzionata con una somma tra 150 e 300 lire; se la domanda è ammessa il giudice dovrà presentare le sue difese entro otto giorni costituendosi con il ministero di Procuratore; la pendenza costituisce causa di astensione in altre cause della stessa parte o suoi congiunti in linea retta o coniuge. Anche il rigetto è sanzionato come l’inammissibilità. Le sanzioni, anche disciplinari, nella Relazione della Commissione alla Camera dei Deputati 22.3.1853 sono spiegate con la finalità di “frenare le temerarie azioni in giudizio contro i giudici o gli Ufficiali del P.M.; anche per tale ragione fu soppressa la clausola della «permissione preventiva» del Tribunale”.

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La Basilica Giulia, una cattedrale per i tribunali di Roma di ALBERTO ANGELA*

Ci dirigiamo verso la Basilica Giulia. La grande serie di pilastri e arcate bianchissime la fanno assomigliare allo scheletro di un enorme dinosauro. C’è un continuo viavai di persone che salgono e scendono le sue larghissime scalinate. I gradini sono appena sette, ma sono così ampi da sembrare le gradinate in marmo di uno stadio. Questi gradini costituiscono il classico luogo d’incontro o di appuntamento prima delle udienze. In effetti ovunque ci sono capannelli di persone: riconosciamo gli avvocati per il piglio vagamente “aristocratico” e i loro assistenti dai “faldoni” che hanno sotto il braccio. Solitamente i clienti sono facilmente riconoscibili per lo sguardo attento e il volto preoccupato... Sembra più un luogo di mercato che un Foro. Altre persone stanno sdraiate sui gradini, guardando svogliatamente la folla che sta riempiendo la spianata del Foro: sono “testimoni a richiesta”, in cambio di un generoso compenso testimonieranno qualunque cosa... Altri formano piccoli gruppi seduti, concentratissimi su qualcosa che sta accadendo sui gradini; intuiamo dai gesti che alcuni danno consigli a chi è al centro, mentre altri fanno persino scommesse. Incuriositi ci avviciniamo. Fra le teste scorgiamo due avversari che giocano a quello che sembra una dama, o un “filetto”. Le scacchiere, o tabulae lusoriae, sono state direttamente incise sulla superficie dei gradini (un piccolo vandalismo, tollerato per la * ALBERTO ANGELA, Una giornata nell’antica Roma – RAI-ERI – Mondadori 2007. (Vita quotidiana, segreti, curiosità in un martedì di 1892 anni fa, nel 115 d.C., sotto l’Impero di Traiano, pagg. 181-187).

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sua funzione d’intrattenimento). È la stessa che si vede in tante piazze o parchi delle città moderne, con persone che si sfidano a scacchi... Proseguiamo la salita. Incrociamo un uomo che scende le scale intabarrato in una toga dall’insolito e vistoso color ametista. Chissà dove l’ha rimediata: è chiaramente troppo grande per lui. È magro, il volto scavato, i capelli malamente tinti di nero: dagli occhi minuscoli e vivi emerge tutta la scaltrezza di chi sopravvive con piccoli espedienti. Immediatamente dietro lo segue (o meglio, lo insegue) un gruppo di persone. Gli fanno domande, lo strattonano per la toga, finalmente lo fermano. Capiamo così che è un avvocato e gli inseguitori sono suoi clienti che hanno appena perso una causa... Chiedono animatamente spiegazioni. Capiscono dal tono delle sue risposte e dal modo in cui cerca di eludere le domande che hanno commesso un errore: quello di avergli affidato la causa. È un perfetto incompetente! Gli animi si riscaldano. Ci fermiamo a guardare: con noi c’è altra gente. “Ecco dei polli spennati” dice a bassa voce uno vicino a noi. “Vengono dalla campagna, si sono fidati del primo avvocato che hanno incontrato... E ora guardali, poveretti” mormora un altro. L’avvocato si libera della presa e accelera il passo, cercando di dileguarsi tra la gente. Ma i suoi inseguitori non mollano e tutto il gruppo scompare nella folla della piazza... È uno dei tanti “azzeccagarbugli” che fin dalle prime ore del mattino popolano la piazza del Foro, in cerca di clienti e cause. I romani li chiamano causidici e chi conosce bene Roma li disprezza perché sono dei veri “squali” del paesaggio urbano. Sono abili nell’addescare i clienti, magari anche bravi nel parlare, ma pessimi nel gestire le cause. La loro grande abilità è quella di convincere i clienti, di solito gente sprovveduta, semplice e senza cultura. Secondo Quintiliano, a conti fatti “si fanno pagare solo la voce”. Dopo il primo incontro sulla piazza del Foro, fissano un appuntamento con le loro vittime a casa propria per parlare della causa. Per impressionare i loro clienti e illuderli che sono avvocati di rango, usano qualsiasi sotterfugio.

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È rimasto famoso il caso di un causidico che si è fatto addirittura costruire nell’atrio di casa una statua in bronzo che lo raffigura a cavallo, quasi fosse console, per millantare un prestigio inesistente... Riprendiamo la nostra salita. Stiamo per entrare nel mondo dei processi e della legge di Roma. Gli ambienti sono enormi, c’è un rimbombo di voci e di richiami gridati, che accompagnano un caotico viavai di persone. Ci si sente spaesati e soprattutto non si capisce dove andare. Sembra di entrare in una cattedrale: l’interno è addirittura suddiviso in cinque lunghe navate grazie a possenti pilastri. Quella centrale è la più grande e ha un soffitto altissimo, all’incirca tre piani, con in cima degli enormi finestroni per illuminare la sala. Grazie a un uso sapiente di marmi chiari alle pareti e sui pilastri, i raggi del sole rimbalzano ovunque creando una bella luce diffusa. Tutto questo porta la “firma” di alcuni dei più famosi protagonisti della storia di Roma: la basilica fu voluta da Giulio Cesare e completata da Augusto. Sotto i nostri piedi, invece, ci sono i resti della casa di Scipione Africano. Nell’immensa sala centrale, che misura 8 metri per 18, hanno preso posto fin dalla mattina i famosi centumviri, il corpo di giudici che opera alla Basilica Giulia. Rappresentano la corte che si occupa di giustizia civile e non sono cento come il nome potrebbe fare pensare, bensì centottanta. Qui sono stati celebrati famosi processi che hanno trasformato la grande aula della basilica in un’unica vasta arena della giustizia. In questo momento, però, vengono trattati processi di piccola o media entità e quindi, per ottimizzare, i casi vengono trattati in parallelo. Per questo sono state fatte calare dall’alto enormi tende che, assieme a tramezzi in legno, suddividono la spaziosa navata centrale in quattro aule di tribunale. Anche i centumviri si sono divisi in quattro gruppi. Come vengono condotti i processi nell’antica Roma? Proviamo ad affacciarci in una delle “aule”... Quaderni

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Due processi dell’antica Roma In fondo all’aula c’è il palco dove ha preso posto il pretore che presiede l’udienza. Ai suoi lati siedono quarantacinque centumviri. Di fronte, su dei banchi di legno, hanno preso posto le parti in causa, assieme ad amici, familiari e avvocati. Riusciamo a stento a vedere l’avvocato che ora sta parlando. In effetti, tra noi e l’area del dibattimento c’è una folla di persone che assiste: fanno parte di quel popolino che adora seguire i dibattimenti nelle aule dei tribunali, quasi fossero uno spettacolo da non perdere. Sono persone comuni, uomini, donne, vecchi. E poi c’è la gente dietro di noi, che si è assiepata dove può, anche fuori dall’aula, tra i pilastri delle navate “minori” della basilica. O persino sopra di noi, su un piano rialzato. Tutta questa gente perché è qui? Ormai da tempo a Roma si ricorre al giudice per qualsiasi piccolo litigio. Oggi, ad esempio, in quest’aula si sta dibattendo del furto di alcune capre. C’è anche qui, come accade oggi in Italia, un intasamento della giustizia, con una crescente mole di processi da portare avanti. Già sotto Vespasiano, notava Svetonio, “gli elenchi dei processi si erano allungati a dismisura, perché alle liti pendenti se ne erano aggiunte delle nuove”. Senza alcune misure prese da Vespasiano stesso, commentava Svetonio, “...la vita intera dei litiganti sarebbe appena stata sufficiente per sbrigare i processi”. Il secondo aspetto “moderno” della Roma dei Cesari è appunto la giustizia-spettacolo. Come da noi molte vicende di cronaca nera trovano ampio spazio sui giornali e nei programmi televisivi, così nella Roma imperiale il processo pubblico “fa ascolto”. E a giudicare dall’affollamento di queste aule, lo “share” è alto... Forse sarebbe più corretto parlare non di pubblico, ma di spettatori veri e propri. C’è un caldo soffocante in questa basilica. Quasi tutte le persone attorno a noi sudano abbondantemente. Eppure nessuno vuole usci-

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re, sono tutti “incollati” a questo processo. L’avvocato sta parlando a favore della vittima del furto. Ha un atteggiamento istrionico, con dei gesti plateali. A vederlo sembra un attore di film muto... La sua mimica, però, non sembra far presa sui centumviri presenti. Qualcuno guarda nel vuoto, altri chiacchierano a bassa voce, uno si sta strappando i peli dal naso, un altro ondeggia pericolosamente, prossimo ormai a addormentarsi, cosa che ha già fatto il suo vicino che russa rumorosamente. Il pretore osserva il passaggio delle nuvole dai grandi finestroni, socchiudendo un occhio per inquadrarle meglio tra gli infissi. Anche il pubblico si è accorto della totale inefficacia dell’avvocato. Molti assistono divertiti e cominciano persino a ridere. L’unico che non ride è la parte lesa, un uomo dai tratti decisi che viene da fuori Roma, abituato ai lavori nei campi e alla schiettezza. Quando uno dei centumviri crolla nel sonno appoggiando la testa sul vicino, capisce che è ora di smetterla. Sfinito dallo sproloquio del suo avvocato che cita i grandi della storia, lo interrompe bruscamente: “Né per violenza, né per eccidio, né per veleno: io faccio una causa per tre capre! E sostengo che il mio vicino me le ha rubate. Il giudice vuole prove, ma tu tiri in ballo la battaglia di Canne e Mitridate e gli spergiuri della rabbia punica... Tiri in ballo Silla, Mario e Mucio con voce tonante e gesti esagerati. Ma insomma, Postumo, parla delle mie tre capre!!!”. L’intera aula esplode in una fragorosa risata. L’avvocato è senza parole. I giudici ridono, il vecchio si sveglia di soprassalto, le nuvole sono dimenticate. Forse, quest’uomo ha salvato il proprio processo con questa uscita. In un angolo prende nota... Grazie a lui, secoli dopo queste frasi dette da un semplice contadino e giunte fino a noi faranno ancora sorridere... All’improvviso un boato sorprende tutti nella sala. Segue un lungo applauso con dei fischi. Nell’aula vicina, oltre la pesante tenda e alcuni tramezzi di legno, un avvocato ha segnato un “gol” pesante. Tutti sono zitti. Persino i centumviri e il pretore. La voce baritonale Quaderni

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dell’avvocato dell’aula accanto riprende la sua arringa. È potente e trascinante come quella di un attore del teatro, e supera senza difficoltà la barriera divisoria, rendendo difficile seguire il processo delle tre capre. La gente si guarda negli occhi. Chi è? Nessuno lo sa. Poi viene fatto un nome. Quello di un vero principe del Foro, capace di memorabili interventi. La gente non ha dubbi: vicino è cominciato un processo molto più gustoso. Quasi fosse stato lanciato l’allarme per un incendio, la folla ondeggia e quelli delle ultime file escono precipitosamente dalla sala, cercando di infilarsi in quella accanto. Il pubblico ha cambiato “canale”... Anche noi seguiamo la folla. La sala accanto è davvero gremita. L’avvocato è un uomo di bell’aspetto, i capelli brizzolati, lo sguardo diretto. Si è interrotto per bere un po’ d’acqua calda. Lancia un’occhiata severa ai centumviri quasi a volerli giudicare e poi clessidra sul tavolo. Ogni avvocato ha a disposizione un tempo limitato per parlare. E più esattamente può chiedere sei clessidre: ognuna dura venti minuti, quindi il tempo a disposizione totale è di due ore. Naturalmente le cose cambiano da processo a processo, spesso i giudici sono indulgenti e ne accordano di più, a seconda dei casi e della loro gravità o interesse. Bisogna dire che le sedute, cominciate presto al mattino, spesso finiscono al tramonto. l’avvocato punta il dito su una coppia ingiustamente estromessa da un’importante eredità. Le sue prime parole sono come fucilate e colpiscono tutti. Si ferma, abbozza un sorriso e poi cammina soprappensiero, quasi stesse cercando i termini giusti. Una volta trovati si gira di scatto e dalla sua bocca esce un fiume di parole. La sua eloquenza è davvero incredibile. Un’occhiata a un suo collaboratore ci svela un piccolo trucco: il segretario infatti lo ascolta con delle tavole di cera in mano e a ogni sequenza appone un segno, quasi stesse verificando la lista della spesa. L’avvocato non sta affatto improvvisando: sta ripercorrendo una

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traccia scritta in precedenza e mandata a memoria grazie a una mnemotecnica. Questa, effettivamente, è la strategia di molti grandi avvocati del Foro romano: prepararsi bene prima del processo. Alcuni autori antichi parlano di prove generali che sembravano veri e propri dibattimenti, con gli avvocati che uscivano dal loro ufficio super eccitati, gli occhi che lampeggiavano e i collaboratori stremati. In questi allenamenti, chiamati meditationes, molta enfasi è data alle frasi, alle parole, al tono e all’impostazione della voce. Gli sparring partner sono solitamente schiavi di grande cultura. Secondo Cicerone, forse il più grande oratore del Foro e maestro nelle mnemotecniche, la grande strada da seguire nei dibattimenti consiste in tre elementi: commuovere, dilettare, convincere. E creare colpi di scena. Uno è messo in atto proprio sotto i nostri occhi. Le due ore di arringa, sono abbondantemente superate. L’avvocato a questo punto corre verso la coppia che difende, la supera, fruga tra la folla... Tra i giudici e nel pubblico c’è sconcerto. Anche i suoi collaboratori fingono stupore (ma tutto era previsto nel “copione”). Infine, ecco l’avvocato riemergere con due bambini, un maschietto e una femminuccia, spaventati. Li porta con sé, li fa vedere ai giudici e li stringe amorevolmente. Sono i figli della coppia, tenuti astutamente in disparte. Comincia un lungo discorso sul loro futuro, su cosa sarà di loro quando padre e madre non ci saranno più... e su come sarebbero utili quei soldi dell’eredità per il futuro non di questi bambini ma, sottolinea, di questi due cittadini romani (un riferimento che non passa inosservato al pretore e ai centumviri così legati ai valori di Roma). Non è una strategia nuova, l’avvocato ha furbescamente ripreso una trovata utilizzata più di un secolo prima da un suo collega molto illustre, Sulpicio Galba, coevo di Cicerone. Ma questo, il pubblico non lo sa, né lo può ricordare. Ed è proprio a loro che ora rivolge i due bambini, con un coup de théatre che mira a spezzare il cuore di quello che è da tempo il grande protagonista dei tribunali romani: il Quaderni

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popolino. Scruta i volti, pronuncia le ultime parole e termina abbracciando i due bambini... Un’ovazione s’innalza dalla folla e dal pubblico. Anche dalle “aule” vicine arrivano applausi. Sembra il finale di una pièce teatrale (e in fondo lo è). Anche i giudici sono sorpresi dal successo di quest’uomo. Avevano già messo in conto che tutto il pubblico in prima fila fosse in realtà costituito da laudiceni, cioè una claque pagata per applaudire l’avvocato (cosa non rara nelle aule), ma non si aspettavano un così grande successo. Ora nella sentenza dovranno tenere presente la reazione del pubblico. È una “pressione psicologica” che orienterà certamente il verdetto. E questo l’avvocato lo sa: sotto la finta lacrima che ora sta scendendo sulla sua guancia c’è un sorriso nascosto...

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DIRITTO & ROVESCIO

Diritto & Rovescio a cura di C’È SU UN TOGATO*

La Corte Costituzionale nel decidere sul conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale di Torino – e relativo alla insindacabilità delle dichiarazioni rese da un Deputato alla Polizia Penitenziaria nel corso di un accesso alla Cassa Circondariale in compagnia di una giornalista, falsamente presentata come sua collaboratrice – ha ritenuto che le dichiarazioni formulate per ottenere l’accesso, con riferimento alla diversa attività della accompagnatrice, non costituiscono espressione di una opinione nell’esercizio della funzione parlamentare, coperta dalla prerogativa di cui all’art. 68 Cost. La Corte ha censurato la delibera della Camera dei Deputati con la quale quelle dichiarazioni erano state ritenute insindacabili. Nel corso del procedimento penale a carico del Deputato, imputato dei reati di falso ideologico e di induzione al falso, in concorso con la giornalista, era emerso che il Deputato, presentatosi presso la Casa Circondariale di Torino manifestando l’intenzione di accedervi nell’esercizio delle proprie funzioni, aveva falsamente attestato alla Polizia Penitenziaria addetta al controllo di accesso che la persona che lo accompagnava fosse una collaboratrice e non una giornalista, inducendo in errore i pubblici ufficiali componenti dell’Ufficio che consentivano l’accesso, sull’erroneo convincimento indotto dal parlamentare. La Camera aveva ritenuto sussistere la prerogativa spettante ai * Avvocato del Foro di Brindisi (anagramma).

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membri del Parlamento in attuazione dell’art. 68 Cost., e disciplinata dall’art. 67 comma 1, lett. b), Legge 26.7.1975, n. 354 e dall’art. 3, Legge 20.6.2003, n. 140, di accedere, in connessione con l’attività parlamentare “di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica”, agli istituti di pena. La Corte Costituzionale ha ritenuto che le attestazioni circa le qualità di accompagnatrice-giornalista, che utilizzando l’espediente aveva divulgato in un articolo di stampa dati desunti dal contatto con un noto detenuto, non sono riconducibili alla prerogativa di insindacabilità di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare, né alle facoltà ispettive e non costituiscono opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, e ha annullato la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei Deputati. * * * Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto lesivo del prestigio dell’Ordine giudiziario il comportamento del magistrato dell’Ufficio del Pubblico Ministero che aveva designato un avvocato quale consulente “giuridico” affidandogli la risoluzione di una questione di diritto concernente l’accertamento e la legittimità di atti e procedimenti amministrativi. Il magistrato aveva impugnato il provvedimento di censura del CSM sostenendo l’utilità della consulenza, la utilizzazione da parte del G.U.P., la prassi dell’Ufficio, la coscienza del disvalore deontologico del comportamento, l’inadeguatezza a recare nocumento, l’inconsapevolezza del discredito, la finalità istituzionale perseguita. La Suprema Corte, rispondendo al “quesito di diritto” (richiesto anche nei procedimenti disciplinari) relativo alla violazione di legge sul censurato comportamento ha chiarito che non è possibile delegare la funzione propria del magistrato affidando al consulente una indagine giuridica; l’errore tecnico del magistrato che affida l’incarico di consulenza in materia di diritto non può ritenersi scusabile ai fini

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della responsabilità disciplinare e il discredito dell’ordine giudiziario non è escluso dalla frequenza di precedenti analoghi, sussistendo la mancanza al dovere di ufficio di esercitare personalmente le proprie funzioni (attualmente il D.L.vo 23.2.2006, n. 109 sulla responsabilità disciplinare dei magistrati prevede l’indebito affidamento ad altri dei compiti propri del magistrato tra le ipotesi tipiche di fattispecie disciplinare). * * * Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno confermato la sanzione della perdita di anzianità di un anno e del trasferimento di ufficio applicata dal CSM al magistrato che fruendo di lunghi e reiterati congedi e aspettative per malattia per gravi patologie lombo-sacrali determinanti una grave rigidità del rachide cervico-dorso-lombare con cefalea muscolo tensiva cronica, che a dire della paziente non consentivano una prolungata posizione eretta, né la posizione seduta, partecipava nell’ultimo semestre di aspettativa alla gara velica nei mari di Francia, Inghilterra e Irlanda a bordo di un battello e a varie giornate di addestramento in vista di una nota regata transoceanica, poi attuata durante un successivo periodo di aspettativa per motivi di salute dall’agosto all’ottobre, e di cui veniva data notizia su siti Internet e su stampa locale e nazionale, con commenti in ambienti giudiziari e cittadini “in considerazione della situazione di eclatante contrasto tra l’attività sportiva svolta, a livelli anche estremi, con le proclamate difficili condizioni di salute pretestuosamente ipervalorizzate dal magistrato”. La Suprema Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso, che riguardavano la omessa previsione tipica del comportamento censurato tra quelli previsti dal D.L.vo 23.2.2006, n. 109; la insussistenza della contestata disfunzione derivata al servizio; l’arbitrarietà della rilevata incompatibilità delle infermità con l’impegno fisico-sportivo e l’impossibilità di interpretare l’attività agonistica come insussistenQuaderni

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za della malattia; la mancanza di prova della protesta degli avvocati; la ininfluenza del dibattito presso la locale sezione della ANM; il diritto, quale espressione fondamentale della persona di partecipare ad attività agonistiche; l’apprezzamento positivo espresso dalla stampa; l’assenza di colpa. La Corte ha ritenuto l’applicabilità di sanzioni a comportamenti precedenti alle nuove disposizioni disciplinari, ove gli stessi sviliscano quella fiducia pubblica, da parte della collettività e degli operatori giudiziari nella funzione giudiziaria di cui il magistrato deve godere, ripercuotendosi, in mancanza, sull’intero ordine giudiziario. Indipendentemente dai disservizi è stato ritenuto censurabile il comportamento del magistrato-donna che sosteneva attività sportive estreme, pubblicizzandole anche sul proprio sito Internet, mentre adduceva una patologia che le impediva una prolungata posizione eretta e seduta. Quanto ai diritti di libertà dei cittadini ha affermato la Suprema Corte che i congedi per malattia servono al lavoratore per ristabilire lo stato di salute che consenta di attendere alla attività lavorativa, non per attendere ad altre occupazioni che nulla hanno a che fare con il recupero fisico o che, addirittura, potrebbero ostacolarlo. Non ha giovato alle ragioni della ricorrente neppure sostenere che lo stato di salute non era incompatibile con la partecipazione agli eventi sportivi, perché resterebbe da spiegare “non tanto all’organo disciplinare, quanto alla collettività degli amministrati come mai lo stesso stato di salute fosse incompatibile proprio con l’ordinario espletamento del servizio. * * * La Corte di Cassazione ha ritenuto che integra l’ipotesi di reato prevista dall’art. 1, Legge 13.12.1989, n. 401 – che punisce oltre alle offerte o promesse di denaro, utilità o vantaggi a taluno dei partecipanti a una competizione sportiva al fine di alterarne l’esito, anche

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qualsiasi diverso atto fraudolento volto al medesimo scopo e cioè a raggiungere un risultato da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione – il soggetto che somministri la sostanza dopante bensoilcgonia metabolica della cocaina a un cavallo partecipante a una gara sportiva. Con il ricorso avverso la sentenza di condanna l’imputato aveva sostenuto che il fatto doveva essere riferito al fenomeno autogeno di doping, che trova sanzione nell’ordinamento sportivo, e che consiste nella somministrazione da parte di un atleta di sostanza dopante a sé stesso, punita dalla Legge 14.12.2000, n. 376. La Suprema Corte ha ritenuto che la somministrazione di sostanze eccitanti a un cavallo prima della gara corrisponde a una attività proiettata all’esterno da parte di chi si propone di alterare i risultati della gara, e non a quelle del doping autogeno, essendo diretta a incidere su una componente diversa da quella che pone in essere su sé stesso l’atleta che partecipa alla gara.

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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE Ettore Randazzo, Insidie e strategie dell’esame incrociato, Giuffrè Editore, 2008 di ALDO CASALINUOVO* Dopo due anni dall’ultima pubblicazione – “La Giustizia nonostante” per i tipi di Sellerio, con un taglio per così dire discorsivo – Ettore Randazzo ci offre, con la sua nuova fatica editoriale, uno studio di approfondimento sistematico, estremamente interessante ed utile, su una tematica basilare del processo penale: la cross examination, vista nei suoi vari risvolti ed analizzata a tutto campo anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità. Randazzo affronta così le problematiche che vanno al “cuore” del nuovo strumento processuale, in vigore ormai da quasi vent’anni. Ed infatti, se il principio cardine del sistema accusatorio – o “tendenzialmente” accusatorio, come giustamente osservava il professor Pisapia agli arbori della riforma – è la formazione della prova in dibattimento (principio, com’è noto, consacrato dal 1999 nella nostra * Avvocato

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Carta costituzionale, anche se sempre a forte rischio applicativo), e se dunque il momento del contraddittorio tra le parti nella acquisizione della prova orale assurge a congiunta decisiva dell’intero procedimento, ebbene non vi è alcun dubbio che il difensore è, per ciò stesso, caricato di forti responsabilità in quel delicato momento processuale e non vi è, del pari, alcun dubbio che il difensore serio e diligente lo debba affrontare con grande accortezza e scrupolosa preparazione preliminare (e, può aggiungersi, sempre con la sana consapevolezza che l’effetto indesiderato può nascondersi anche nel più insignificante, almeno all’apparenza, passaggio). E non è un caso, ritengo di poter dire, che l’Autore, nella scelta del titolo dell’opera, abbia anteposto alla “strategia” – pur ampiamente descritta nella sue diverse estrinsecazioni – l’“insidia”, e cioè il pericolo dell’errore o dell’imprevisto, invero sempre in agguato nella scivolosissima dinamica dell’esame, del controesame e del riesame. Del resto, come ben sa l’avvocato penalista militante, in “quell’anelito incontenibile di sapere e sapere, indipendentemente dalle regole” – che Randazzo giustamente stigmatizza come limite, a volte intollerabile, della istruzione dibattimentale – in quella “parossistica” ricerca del particolare quasi... fotografico, lì tanto facilmente può annidarsi racchiudersi in una semplice frase di contorno pronunciata da chi è esaminato, ovvero in una sua apparentemente innocua omissione. A distanza di venti anni dall’entrata in vigore del codice Vassalli, c’è da chiedersi se l’Avvocatura che pratica le aule penali (e che, ahimè, non è solo quella penalistica “pura”) nella sua grande maggioranza abbia finalmente affinato la tecnica di approccio a tale importantissimo segmento del procedimento penale, ovvero se essa soffra ancora di un qualche affanno allorquando debba misurarsi a viso aperto con testi, consulenti e periti. Ebbene, io non direi, ad esser sincero e sotto un profilo generale, che essa si trovi ancora del tutto a suo agio nella cross examination, anche perché (e lascio Quaderni

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qui da parte i casi evidenti di inesperienza e di improvvisazione, pur tanto frequenti oggigiorno) la precarietà normativa e gli orientamenti giurisprudenziali mai del tutto assestati certo non aiutano la migliore azione del difensore in tali frangenti ed anzi, non di rado, si rappresentano per lui come una ulteriore “insidia” da cui guardarsi (anche se, ormai, alcune fondamentali regole di comportamento per l’avvocato alle prese con l’esame incrociato possono senz’altro, e il libro di Randazzo lo spiega chiaramente, cristallizzarsi e quasi “codificarsi”). Dicevo all’inizio che il libro, oltreché interessante, è anche estremamente utile. In esso, infatti, si assapora il taglio “pratico”, sorretto evidentemente dalla lunga, ampia ed articolata esperienza dell’Autore. E spesso basta soffermarsi sui titoli dei singoli paragrafi per cogliere il “messaggio” e capire come esso debba essere, per così dire, memorizzato in rapporto alle vicissitudini processuali, e anche di studio, in cui l’avvocato penalista quotidianamente si imbatte. Qualche rapido esempio per dar conto di quanto detto: “Conoscere bene gli atti processuali“; “L’inserimento in lista di tutti i testimoni utili, anche se già indicati da altre parti”; “Il primo esame (e controesame) si fa in studio all’assistito, alla ricerca di elementi difensivi”; “Formulare domande essenziali, senza fronzoli introduttivi, e brevi”; “Acquisire le SIT e la relazione di perizia o di CT, rinunciando all’esame, solo ove non ci si aspetti di meglio o si possa temere di peggio”; “Imperturbabilità di fronte alle risposte”. Insomma, come si vede, regole pratiche di comportamento che servono, in definitiva, a “costruire” il processo e a tracciare, passo dopo passo, la linea su cui il difensore potrà e dovrà muoversi. Che dire? Una volta queste regole di condotta – o altre in qualche modo analoghe sotto la vigenza del “vecchio” codice – venivano insegnate a voce dal “maestro”. Oggi, con la massificazione della professione, con il venir meno, per lo più, di “maestri” veri, con la giungla normativa e giurisprudenziale che registriamo ormai costan-

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temente nelle nostre materie, la “tradizione orale” va gradatamente diradandosi, ed è dunque quanto mai opportuno che tali regole si mettano nero su bianco, così come ha fatto Ettore Randazzo con il suo bel libro. E questo, naturalmente, a vantaggio innanzitutto delle giovani generazioni di avvocati penalisti (o aspiranti tali), sovente animate da grande passione e sete di apprendere, ma non sempre adeguatamente corrisposte nella voglia di crescere e di formarsi. Quanto mai centrate, direi sacrosante, le riflessioni conclusive dell’Autore, paradigmaticamente titolate “L’ultima regola: nessuna regola”. Eccole di seguito: “Con il rischio, né grave né intollerabile, di vanificare il presente lavoro, è necessario aggiungere come le regole indicate debbano tuttavia soggiacere a un criterio apparentemente demolitore e comunque a pieno titolo dominante su tutte: la molteplicità dei casi e la variabilità delle situazioni in cui ci si trova impediscono di attenersi a regole rigide e rigorose, e tanto meno ingessate. Tutto va adattato, invece, alle esigenze anche imprevedibili della fattispecie, spesso tali da invertire ogni razionalizzazione strategica... In definitiva, si torna al fiuto, al buon senso, all’esperienza; metodi che all’inizio di queste riflessioni venivano quasi messi all’indice per la loro soggettività e opinabilità. Essi, in realtà, sono un patrimonio prezioso ed insostituibile, che dovrà affiancare ogni prescrizione strategica, e con un ruolo in sostanza integrativo, ma tutt’altro che ancillare. Sì che le regole di comportamento cui abbiamo parlato servano più che altro a solleticarli e a spronarli i neuroni”. Eh già: la nostra è certamente la più bella professione del mondo, come diceva Voltaire, ma è anche – se affrontata con impegno, dedizione, senso di responsabilità – la più difficile perché la più varia. E il libro di Randazzo, dall’interno, ce ne dà ampia ed ulteriore conferma, pur facendocene apprezzare ancora una volta il suo suggestivo richiamo e l’intramontabile malià che da essa promana.

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Pasquale Annicchiarico, Associazione mafiosa, Cacucci Editore, Bari 2006 di AUGUSTO CONTE L’Autore, Avvocato del libero foro, si è cimentato con un tema di trattazione che, come suggerisce anche il sottotitolo dell’opera, contiene non solo profili giuridici, ma anche storico-criminologici. L’impianto dell’opera si inserisce, infatti, nella Collana sulle “Scienze criminali” di Criminologia Psicologia Vittimologia, diretta da Guglielmo Belleli, Franco Saponaro e Emilio Viano. Il saggio di Annicchiarico si suddivide in tre capitoli nei quali, dopo l’approccio al fenomeno mafioso in generale sui profili giuridici della associazione per delinquere e sul “metodo” mafioso, viene trattata l’associazione mafiosa di tipo “tradizionale”, denominata “Cosa Nostra”, attraverso l’analisi storiografica e criminologica del fenomeno, che prende le mosse dal periodo della “mafia rurale” degli ultimi decenni del 1800 e fino al primo quarto del secolo scorso e si sviluppa attraverso la riflessione sui periodi storici successivi, fino al periodo bellico e post-bellico, con il movimento separatista, per concludersi nei tempi più recenti. La trattazione si completa, nella terza parte, con il confronto tra le diverse subculture del fenomeno e il riferimento agli altri sodalizi di collocazione “meridionale” di più o meno recente creazione.

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Nella presentazione Franco Saponaro nel fare riferimento alla sottocultura criminale a fondamento del fenomeno e all’apprezzabile contributo fornito dall’Autore alla diffusione della sua conoscenza richiama l’attenzione sulla incidenza del modello criminale che la devianza presenza ai minori, nel periodo della formazione della sua personalità, e sulla necessità di attendere a una seria politica della famiglia, della formazione scolastica e lavorativa dei giovani, a tutela degli stessi e della sicurezza della comunità.

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Massimo Buttarini - Michela Collina - Michele Leoni, I Serial Killer, Experta edizioni, 2007 di AUGUSTO CONTE Il trattato fa parte di una collana di criminologia e affronta il fenomeno “serial killer” secondo un “approccio psicologico e giuridico”, come dal sottotitolo dell’opera e si avvale dell’opera di tre Autori che si integrano nel fornire un quadro completo, di grande utilità per gli operatori. Il lavoro si svolge in tre parti. La prima affidata a Michela Collina, psicologa, specialista in psicoterapia introduce l’argomento su “chi sono e perché uccidono: un viaggio nella mente del serial killer”, partendo dalle origini del fenomeno e passando alle tipologie esistenti, l’Autrice si introduce nel “tentativo” di comprensione del fenomeno stesso, formulando ipotesi biologiche, sociologiche e psicologiche e conclude con una trattazione dei disturbi della personalità. La seconda parte, svolta da Massimo Buttarini, psicologo, analizza il contributo della scienza psicologica al processo investigativo nei casi di omicidi seriali anche attraverso la ricostruzione di alcuni casi concreti, ripercorrendone la storia e approfondendone gli aspetti. La parte conclusiva è redatta da Michele Leoni, G.I.P. del Tribunale di Forlì che, nel considerare la “punizione” per i serial killer

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e nel premettere alcune note sulla imputabilità nel sistema penale, tratta la problematica più volte affrontata dalla giurisprudenza del disturbo psichico e imputabilità, soffermandosi sulla sentenza della Sezioni Unite Penali della Cassazione dell’8.3.2005, n. 9163 che confermando che le anomalie caratteriali e gli stati emotivi e passionali non assumono rilievo ai fini della imputabilità, riconosce che “i disturbi della personalità” possono costituire causa idonea a scemare grandemente o a escludere la capacità di intendere e di volere quando siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità. L’ultima parte si conclude con approfondite riflessioni giuridiche sulla capacità di intendere e di volere nel serial killer e su responsabilità personale e libero arbitrio.

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Chiara Guarascio, Sulla scena del crimine: CSI all’italiana, edizioni Il Molo, 2007 di GIANMICHELE PAVONE* È questo il secondo titolo della collana “La Bussola” delle edizioni Il Molo, saggio concepito con l’intenzione di fare ordine nella gran confusione che circonda le professioni legate allo studio del crimine “di casa nostra”. Un pratico manuale che non può mancare sugli scaffali di chi volesse cimentarsi con la scrittura di un giallo o di un thriller ma anche degli appassionati del genere. Chiara Guarascio è già un’autrice del blog www.crimine.net, dedicato a criminologia e criminalistica, dove chi volesse saperne di più sui meccanismi d’indagine del crimine, potrebbe trovare decine di altri interessanti spunti di riflessione. Leggiamo con troppa frequenza sui quotidiani fatti di cronaca nera e la mente – allenata a farlo dai tanti talk show – vola ad immaginarne una ricostruzione utilizzando gli schemi mentali noti. La differenza tra un esperto del settore ed un ascoltatore “non addetto ai lavori”, ma curioso ed appassionato, sta proprio negli schemi mentali adoperati. Il primo, infatti, sa che i “si dice” non sono ammessi, sa che le immagini hollywoodiane di affascinanti investigatori (donne il più delle volte,

* Praticante Avvocato

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per ovvi motivi di audience) tutto sono fuorché aderenti al vero, perfino nelle nazioni che le hanno partorite. Il secondo invece, ha come schema mentale di riferimento il più delle volte una delle tante fiction estere o italiane, che a loro volta imitano senza troppe remore le prime, mostrando al pubblico di massa un mondo di investigazioni affascinante sì, ma privo del rigore scientifico, che dà alle stesse significato e utilità, che consente di risolvere molti casi che un tempo sarebbero rimasti inspiegabili e che domani ci permetterà di rispondere a domande alle quali oggi non è possibile dare una risposta. Il libro di Chiara Guarascio non è solo un testo molto interessante da leggere, non è un romanzo in salsa giallo noir. In realtà è molto di più: è un manuale di criminalistica che nello spazio di poco meno di 300 pagine ripercorre con agilità e chiarezza espositiva, che solo un appassionato può adoperare con maestria, ogni aspetto del crimine, senza pregiudicare un indispensabile tecnicismo, da cui si attinge a piene mani per spiegare ad esempio cosa è veramente e come funziona il luminol, di cui tutti parlano (“sembra che lo mangino anche a colazione da quanto ne usano!”). Pagina dopo pagina, scopriamo la composizione chimica delle polveri adoperate per rilevare impronte digitali, orme tracce ematiche; come e cosa si cerca su un cadavere e quali sono i reperti dai quali ricavare il DNA, procedura complessa e laboriosa e pertanto non riassumibile in pochi minuti televisivi. Vengono elencate tutte le sostanze tossiche ed i veleni comuni e non, le modalità di utilizzo e gli effetti che procurano. Apprendiamo che tipo di proiettili adoperano le forze dell’ordine e quale armamentario la normativa – che è possibile leggere direttamente tra un paragrafo e l’altro – gli assegna nella dotazione di servizio, con tanto di immagini che scompongono le armi nel dettaglio rivelandone ogni segreto; vengono fornite nozioni di balistica: che differenza c’è tra un foro d’entrata ed uno di uscita del proiettile e che succede, ad esempio, se lo stesso è del tipo a frammentazione. Aspetto ancora più importante: si tracciano i limiti normativi entro i quali la procedura penale consenQuaderni

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te a magistrati, polizia giudiziaria e difensori di operare. In sostanza, “CSI all’italiana” descrive nel dettaglio tutte le procedure di analisi che possono essere in concreto impiegate sulla scena di un crimine.

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Domenico Conte di DONATO PALAZZO* L’antico ceppo genealogico lo distingueva nella sua determinazione ma, soprattutto, nella convinta realizzazione dei propositi che concepiva, facendosi forte di un costume che non ammetteva deroghe nell’indirizzo verso la verità nella soluzione dei problemi del quotidiano. Anche se nato nella Sicilia, nella cui Università di Palermo conseguì la laurea in giurisprudenza, aveva radici in questa nostra terra di cui era originario il nonno paterno e quando con la famiglia si trasferiva in puglia rinnovava le antiche radici del nonno suo, avendo scelta a compagna di vita la figlia di Ciro Cavallo che per lunghi anni aveva amministrato l’azienda agricola di Laurito. È stato un uomo apparentemente riservato nei rapporti sociali che lo videro prevalentemente impegnato nell’agone professionale, avendo esercitato anche il ruolo delicato di vice pretore, con serena compostezza di pensieri e di comportamento. Aveva consuetudine di preparare scrupolosamente le difese nell’attività forense e di sostenerne i diversi ruoli nel pieno convincimento della ricerca della verità, che mai si scompagnava anche dai suoi immediati interessi professionali. * Magistrato

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Pronto e disponibile, come era consuetudine del tempo in cui esercitava l’attività forense, a farsi carico anche dei bisogni dei Colleghi, fu sempre pronto a farne sostituzione, formulando richieste difensive di sicuro profitto. Anche nelle formule privilegiate del processo orale partecipava alle udienze adeguatamente provvisto di memorie scritte che riuscivano di grande utilità anche per il giudicante, perché sostenute da criteri logici coerenti e quindi produttivi di suggerimenti e indicazioni assai utili per le decisioni. Uomo apparentemente modesto, ma provvisto di una forma di volontà che rasentava la tenacia quando poggiava sul convincimento e la proposizione degli ideali che coltivava nella serenità della propria disciplina morale della quale è stato convinto operatore per sé e per gli altri. Amico sicuro e costante, è rimasto fedele ai propri principi di rispetto verso gli altri e di convinta partecipazione al processo di evoluzione del diritto, particolarmente impegnato durante la sua militanza professionale vissuta nella stagione delle riforme che hanno risolto gradualmente le nebbie addensatesi negli ultimi anni, anche per il contrasto di forti dottrine che ne oscuravano le risorse.

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