Quaderni Anno VIII - N 1/2008

Page 1


QUADERNI

Sommario

RIVISTA QUADRIMESTRALE • EDITORIALE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Augusto Conte DI BRINDISI

Anno VIII - N. 1-2008

Autorizzazione Tribunale di Brindisi n. 10 del 16 maggio 2001

Testata associata all' A.STA.F.

• ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE - Il punto sul danno da fatto illecito di Claudio Consales

• ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO - Unione Regionale Direttore Responsabile degli Ordini Forensi di Puglia Augusto CONTE - Incontri per la formazione continua Piano semestrale offerta formativa Comitato di redazione (crediti formativi) Giancarlo CAMASSA, Stella COMIFormazione continua TANGELO, Claudio CONSALES, Giustina Sportello dei diritti del cittadino G IORDANO , Mario L AVENEZIANA , Dario LOLLI, Mauro MASIELLO, An- • CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE tonio MAURINO, Emanuele MILONE, - Prime valutazioni interpretative Carmelo MOLFETTA, Leonardo MUSA, e disamina degli obblighi gravanti Carlo PANZUTI, Teodoro SELICATO, su ordini forensi ed avvocati Paolo VADACCA. - Relazione sull'attività

Direzione

ORDINE DEGLI AVVOCATI presso IL TRIBUNALE DI BRINDISI

Palazzo di Giustizia Viale Liguria, 1 - Tel. 0831/586993 72100 BRINDISI www.ordineavvocati.br.it presidente@ordineavvocati.br.it consiglio@ordineavvocati.br.it Redazione e pubblicità EDIZIONI DEL GRIFO via V. Monti, 18 - Lecce tel. 0832/394346 - fax 0832/394982 edizionidelgrifo@libero.it Stampa Tiemme (ind. grafica - Manduria) Tutti gli iscritti all'Ordine possono collaborare alla rivista del Consiglio con articoli su problemi di interesse generale: la Direzione si riserva la facoltà di non pubblicare gli articoli che pervengono. I dattiloscritti non vengono restituiti.

Tiratura n. 1.500 copie

3

5 11 14 16 19

21

del Consiglio Nazionale Forense svolta nell'anno 2007 - Roma, 12 marzo 2008 di Guido Alpa 34

• FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - Regolamento approvato il 13 luglio 2007 83 - Relazione sul regolamento per la formazione continua della professione di Avvocato del Consiglio Nazionale Forense 96 - Piano dell'offferta formativa per l'anno 2008 e crediti formativi 105 - Casi, dubbi, interpretazioni Delibera del 25.3.2008 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi 118 • EVENTI - Relazione sull'Amministrazione della Giustizia nel Distretto di Corte di Appello di Lecce- 26 gennaio 2008 di Umberto Pagano - Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 18 febbraio 2008 di Aldo Ravalli

129 149

IN COPERTINA Oria, Castello di Federico II, Torre "Del Cavaliere" e Torre "Del salto" e "arme" del casato di Federico II.


• OPINIONI E DOCUMENTI - Responsabilità del difensore per tentativo di favoreggamento personale di Gianmichele Pavone - L'Avvocato è soggetto all'IRAP? a cura di Santo De Prezzo

167

• NOTE DI STORIA FORENSE - Il Codice di procedura Civile per gli Stati Sardi del 1854 a cura di Augusto Conte (IV parte) - Gli Statuti marittimi di Trani a cura di Augusto Conte

180

• DIRITTO & ROVESCIO NELLA PROFESSIONE FORENSE a cura di C'È SU UN TOGATO

• RICORDI - Alberto Ferruccio di Lucia Latino - Francesco Anglani. Toga d'oro dell'avvocatura brindisina di Stefano Cavallo CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI Cons. Segr.

Cons. Tesor. Consiglieri

Avv. Augusto CONTE

Avv. Carlo PANZUTI

Avv. Antonio MAURINO

Avv. Pasquale ANNICCHIARICO Avv. Giacomo COFANO Avv. Claudio CONSALES Avv. Giustina GIORDANO Avv. Mario LAVENEZIANA Avv. Dario LOLLI

188 197

• SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE - ROCCO ESPOSITO - Il Padrone dell'ombra di Augusto Conte - VINCENZO RAIOLA - LUIGI SALOMONE - Dal preliminare il regime patrimoniale della famiglia di Augusto Conte - MARIO DE GIORGIO - MARIO GUAGLIANI - Le misure interpretative a carico delle persone fisiche e giuridiche di Alfredo Gaito - CATALDO CALIANDRO - L'enigma dell'economia di Augusto Conte - VITTORIO AYMONE - Prestigioso erede e originale protagonista della luminosa tradizione forense salentina di Augusto Conte - MICHELE SALAZAR - Novelle dei mesi dispari di Alma Passante

Presidente

175

Avv. Mauro MASIELLO Avv. Emanuele MILONE Avv. Elisa MINERVA Avv. Carmelo MOLFETTA Avv. Alessandra PORTALURI Avv. Paolo VADACCA

201 206 207 210 211 213

217 222


EDITORIALE

EDITORIALE di AUGUSTO CONTE

Il Consiglio dell’Ordine, per gli aspetti organizzativi, e l’Avvocatura del Circondario, per quelli partecipativi obbligatori, in questo inizio di biennio affrontano (e si confrontano con) la “novità dell’aggiornamento permanente”. Pongo l’espressione tra virgolette, essendo chiaro che il professionista legale non ha mai trascurato l’aggiornamento culturale dello specifico settore applicativo, e non soltanto in osservanza del dovere deontologico; e il Consiglio dell’Ordine, nella difesa dell’interesse di categoria, oltre che di quello pubblico, criteri fondanti della sua funzione, ha da sempre fornito spazi, a partecipazione libera, di attuazione delle esigenze di aggiornamento indicendo incontri-dibattiti su argomenti di carattere professionale, temi normativi e ordinamentali e problematiche di tecnica e deontologia forense. Il succedersi di nuove norme, dal diritto di famiglia alla responsabilità civile, dalle regole processuali civili al rito penale, e, di conseguenza, l’affinamento giurisprudenziale, cui l’Avvocatura contribuisce, hanno sempre fornito una palestra di approfondimento e sperimentazione continua e stimolante, cui gli iscritti si sono applicati. Sono convinto, quindi, che l’Avvocatura (e l’Istituzione forense) debba assumere la novità degli incontri obbligaQuaderni

3


EDITORIALE

tori di aggiornamento non come un ulteriore fardello in aggiunta agli altri impegni e alla fatica quotidiana, ma con una “nuova filosofia” di crescita professionale, con un nuovo e giovane spirito; come momento di aggregazione tra Avvocati e con l’Istituzione forense nell’intraprendere “un percorso che cresca e maturi naturalmente tra la istituzione e gli iscritti” come riportato nella premessa del piano di offerta formativa deliberata dal Consiglio dell’Ordine lo scorso anno e in fase di attuazione; come una adozione di un nuovo metodo di confronto; come esaltante “risposta” alle “aggressioni” al libero esercizio della professione forense; come sviluppo delle potenzialità intellettive e lavorative; come avvio di una sperimentazione progressivamente più approfondita e utile; come dimostrazione del ritrovato orgoglio della appartenenza alla categoria forense. Con la consapevolezza che in questa nuova dimensione della “formazione dell’obbligo” si compie e realizza la imprescindibile funzione della difesa, in giudizio e in sede di consulenza, quale presidio del conseguimento della tutela dei diritti dei cittadini e delle collettività, al servizio dei quali la Costituzione, sessanta anni addietro, ha riservato alla Avvocatura il potere-dovere della obbligatoria difesa tecnica.

4

Quaderni


ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE

ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE

Il punto sul danno da fatto illecito di CLAUDIO CONSALES•

L’ordinanza n. 4712 del 25 febbraio 2008 della terza sezione civile della Corte di Cassazione ed i rilievi emersi nell’incontro per la formazione continua organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi il 6 maggio 2008 consentono alcune valutazioni sullo stato dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di danno. Il codice civile riconosce espressamente due tipologie di danni: il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale. Il danno patrimoniale trova il suo presupposto normativo nell’art. 2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Il danno patrimoniale a sua volta si articola in due sottovoci: danno emergente e lucro cessante. Il danno emergente consiste nella effettiva diminuzione del patrimonio del soggetto colpito. Il lucro cessante consiste nel mancato incremento del patrimonio attuale o futuro. L’art. 2043 c.c. giustifica il risarcimento della perdita e del mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Per perdita (danno emergente) s’intende, quindi, l’uscita di un bene dal patrimonio del soggetto danneggiato; mentre il lucro cessante è il mancato ingresso nel patrimonio stesso di utilità (beni, •

Avvocato del Foro di Brindisi

Quaderni

5


ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE

interessi, somme e vantaggi in genere), che avrebbero dovuto entrarvi con ragionevole sicurezza, non solo per quanto riguarda ciò che si è verificato al momento della liquidazione, ma anche per quanto riguarda il futuro. Il danno non patrimoniale, invece, trova il suo presupposto normativo nell’art. 2059 c.c.: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. Dal confronto tra le due norme si ricava che mentre per il risarcimento del danno patrimoniale il riferimento puro e semplice al “danno ingiusto” comporta un’atipicità dell’illecito come ben evidenziato dalla Suprema Corte, Sez. Un., nell’ormai fondamentale sentenza n. 500/99 in tema di risarcibilità degli interessi legittimi, eguale principio di atipicità non può essere affermato in tema di danno non patrimoniale. L’art. 2059 c.c., infatti, limita il risarcimento dei danni non patrimoniali ai casi previsti dalla legge ed a quelli di lesioni di specifici valori costituzionalmente garantiti e quindi sempre riferibili ad una previsione normativa espressa. Nell’area dell’art. 2059 c.c. si fa rientrare il danno biologico ed il danno morale soggettivo. Per danno biologico si intende il danno cagionato alla salute dell’individuo, intesa come bene di carattere primario ed assoluto, che trova il suo riconoscimento costituzionale nell’art. 32 della Carta: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Nell’esperienza giurisprudenziale il danno biologico è quasi sempre rimesso ad una valutazione espletata da una consulenza tecnica medica, diretta a stabilire la misura dell’invalidità che il fatto illecito ha cagionato sul soggetto che ha subito il danno. Il riconoscimento del danno biologico ha rappresentato un corretto ampliamento dell’area del danno risarcibile, mediante la valorizzazione di utilità non collegate alla produzione del reddito. Il danno morale soggettivo rappresentava, prima dell’elaborazione giurisprudenziale del danno biologico, l’unica forma di danno

6

Quaderni


ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE

non patrimoniale riconosciuto; in passato esso si identificava con il danno civile da reato. La riserva di legge posta dall’art. 2059 c.c. induceva a ritenere che la norma che giustificava il risarcimento del danno morale era quella posta dal secondo comma dell’art. 185 c.p.: “Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. La liquidazione del danno morale si basava quindi nella valutazione delle ripercussioni fisiche e psichiche del dolore subito a causa del reato: pretium doloris. La svolta definitiva dell’abbinamento danno non patrimoniale – danno morale e del superamento del danno morale come esclusivo effetto di una fattispecie criminosa (art. 185 c.p.) è stata operata dalla Suprema Corte con le note sentenze gemelle n. 8827 e 8828 del 31.05.2003. Con le indicate sentenze la Suprema Corte, superando ogni indugio collegato ad una visione formalistica del danno e ad un’interpretazione sin troppo letterale dell’art. 2059 c.c., ha sancito il principio che: “In relazione alla questione cruciale del limite, al quale l’art. 2059 c.c. assoggetta il risarcimento del danno non patrimoniale mediante la riserva di legge (originariamente esplicata dal solo art. 185 c.p.), deve escludersi, allorquando vengano in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, che il risarcimento del danno non patrimoniale, che ne consegua, sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p.: ciò che rileva, ai fini dell’ammissione a risarcimento, in riferimento all’art. 2059 c.c., è l’ingiusta lesione di un interesse alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica. In particolare, una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite, se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti”. In tal modo la Suprema Corte ha allargato notevolmente l’area del Quaderni

7


ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE

danno non patrimoniale, sganciandolo dalle sole ipotesi penalmente rilevanti. La prima importante conseguenza logica di questo principio è sicuramente il superamento definitivo dell’orientamento che ammetteva il risarcimento del danno biologico per effetto del collegamento tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 32 della Costituzione. Infatti, considerato che il danno alla salute non riguarda le conseguenze economiche e di reddito del patrimonio della persona, è inevitabile concludere che il danno alla salute debba essere risarcito in applicazione dell’art. 2059 c.c. e non già dell’art. 2043 c.c.. Il riferimento ai valori della persona costituzionalmente garantiti determina però inevitabilmente anche il superamento del limite del danno biologico come voce di danno non patrimoniale, che si affianca al danno morale soggettivo. Conseguentemente hanno cominciato a trovare rilievo ai fini del risarcimento, soprattutto nella giurisprudenza dei Giudici di Pace, anche i disagi, i turbamenti psichici, gli stress, considerando la serenità personale come bene costituzionalmente tutelato. Sotto il profilo semantico tali danni non direttamente riferibili alla salute, ma ad altri valori costituzionalmente protetti vengono definiti come “danno esistenziale”. La categoria del danno esistenziale, come terza sottovoce del danno non patrimoniale, ha già ottenuto il riconoscimento dalla Corte Costituzionale che ad esso fa espresso riferimento nella sentenza n. 233 dell’11.07.2003. La Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c., nel dichiarare non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Roma, con l’indicata sentenza ha sostenuto che: “Può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall’art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass., 31 maggio 2003, nn 8827 e 8828), che hanno l’indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza

8

Quaderni


ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE

il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni – nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”. Nonostante il riconoscimento della Corte Costituzionale del danno esistenziale come terza sottovoce del danno non patrimoniale, non può dirsi, tuttavia, ancora, pacifica in giurisprudenza la risarcibilità di tale danno. Con la sentenza n. 15022 del 2005 la Corte di Cassazione ha ritenuto di non adeguarsi alla tripartizione del danno non patrimoniale, ritenendo la categoria del danno esistenziale troppo generica e vaga da potersi conciliare con la riserva di legge posta dall’art. 2059 c.c. per il danno non patrimoniale. La Suprema Corte ha con l’indicata sentenza n. 15022/05 così argomentato: “Il risarcimento del danno non patrimoniale, fuori dalla ipotesi di cui all’art. 185 c.p. e delle altre minori ipotesi legislativamente previste, attiene solo all’ipotesi specifiche di valori costituzionalmente garantiti (la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero, ecc.), ma in questo caso non vi è un generico danno non patrimoniale “esistenziale” ma un danno da lesione di quello specifico valore di cui al referente costituzionale. Non è sufficiente, quindi, come per il danno patrimoniale, che sussista una lesione di una posizione giuridica considerata meritevole di tutela da parte dell’ordiQuaderni

9


ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE

namento, sia pure a fini diversi da quelli risarcitori, ma è necessario, ai fini della risarcibilità ex art. 2059 c.c., che tale lesione attenga a valori della persona umana che la Costituzione dichiari inviolabili”. La Corte di Cassazione fondamentalmente pone con la sentenza citata più un problema lessicale – nominalistico che sostanziale; infatti, afferma che la categoria del danno esistenziale sarebbe troppo generica per conciliarsi con la riserva di legge di cui all’art. 2059 c.c.; nel contempo, però, non nega la risarcibilità del danno non patrimoniale collegata alla lesione di valori dichiarati inviolabili dalla Costituzione (salute, famiglia, reputazione, libertà di pensiero ecc.). Proprio per dirimere questi evidenti conflitti, che forse attengono più alla terminologia che alla sostanza, la terza sezione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 4712 del 25.02.2008 ha richiesto l’intervento delle Sezioni Unite per portare finalmente ad unità “le posizioni giurisprudenziali (e ancor più dottrinarie), caratterizzate da forti momenti di contrasto e da non poca confusione sugli aspetti morfologici e funzionali del danno non patrimoniale”. In attesa della pronuncia e dei chiarimenti delle Sezioni Unite, si può tuttavia ritenere con la Corte Costituzionale che il sistema risarcitorio dei danni da fatto illecito sia bipolare (danno patrimoniale/danno non patrimoniale) e sottosistematicamente pentapartito (lucro cessante/danno emergente da un canto; danno morale/danno biologico/danno derivante da lesione di valori costituzionalmente protetti, dall’altro). Probabilmente le Sezioni Unite ci diranno se quest’ultima sottovoce di danno potremo qualificarla più semplicemente come “danno esistenziale”.

10

Quaderni


ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Unione Regionale degli Ordini Forensi di Puglia Riunita in assemblea presso l’Ordine Forense di Trani il 28 marzo 2008, presente, tra gli altri, il Presidente Onorario della stessa Unione Avv. Vittorio Aymone, il Vice Presidente dell’O.U.A. Avv. Antonio Giorgino e i Consiglieri Nazionali Forensi Avv. Antonio De Giorgi e Avv. Giovanni D’Innella; RISCONTRATA La preoccupante nebulosità delle indicazioni programmatiche in tema di Giustizia delle forze politiche in questa campagna elettorale, ancor più grave se rapportata all’ormai endemica condizione di crisi del sistema; VALUTATA La necessità assolutamente imprescindibile di abbandonare la logica emergenziale che ha connotato gran parte degli interventi governativi degli ultimi anni, e di fissare le linee e i criteri di una riforma organica del settore, che rispecchi le esigenze dei cittadini e le loro legittime aspettative, e che rifletta, sotto il profilo, la specificità, il ruolo e la dignità del Ceto forense; RILEVATO Il vuoto sconcertante dei programmi elettorali in ordine al non meno Quaderni

11


ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

rilevante tema della riforma dell’ordinamento professionale forense, che rievoca i fantasmi della legge Bersani e i suoi effetti devastanti. RIBADISCE La necessità di avviare immediatamente una riforma globale del sistema Giustizia, non più ispsirata a pulsioni emozionali e assoluzioni particellari, conferendole la necessaria priorità, in una condizione di dialogo e condivisione con tutte le rappresentanze istituzionali ed associative dell’Avvocatura; OSSERVA CHE È inimmaginabile che alle gravi e pressanti censure dell’Unione Europea le forze di governo del Paese abbiano contrapposto soluzioni di maniera, macroscopicamente inefficaci e disorganiche, pervicacemente disancorate da un’analisi seria dei problemi reali del settore, intuitivamente connessi alla carenza di risorse economiche e umane; STIGMATIZZA La scarsa attenzione delle maggiori aggregazioni politiche in competizione alla questione Giustizia, che rappresenta, invece, un cardine essenziale e lo stesso tessuto spinale di uno stato di diritto, e il riflesso più significativo del suo livello di civiltà e competitività; AUSPICA CHE Tutte le forze politiche assumano l’impegno preciso di dar corso in tempi ragionevolmente brevi a una riforma organica e condivisa del sistema, indicandone la priorità e gli obiettivi, che postulino in ogni caso l’incremento e la ricognizione delle risorse economiche e umane del sistema per un più razionale loro investimento, la semplifica-

12

Quaderni


ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

zione dei riti del processo civile, la concreta attuazione dei principi del processo accusatorio e la riaffermazione del ruolo paritario della difesa, una più incisiva opera di depenalizzazione, l’abbandono della filosofia emergenziale e la riduzione degli organici della magistratura onoraria; SOLLECITA Tutte le rappresentanze politiche a farsi doverosamente carico del varo di un concreto progetto di riforma dell’ordinamento professionale forense nel rispetto del ruolo, della specificità e della funzione sociale dell’Avvocatura, e di quei valori che appartengono alla storia e al patrimonio genetico della Classe Forense. Il Segretario Avv. GIUSEPPE AGNUSDEI

Quaderni

Il Presidente Avv. GUIDO DE ROSSI

13


ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Ordine degli Avvocati Brindisi

Incontri per la formazione continua

Piano semestrale offerta formativa (crediti formativi) 8 aprile 2008 - ore 16,00 - 19,00 DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Le misure cautelari personali e reali e rimedi processuali - 3 crediti formativi Formatori: Prof. Avv. NICOLA TRIGGIANI - Università di Bari Dott. ALCIDE MARITATI - G.I.P. Tribunale di Brindisi

6 maggio 2008 - ore 16,00 - 19,00 DIRITTO CIVILE

Il danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, prova e criteri risarcitori) - 3 crediti formativi Formatori: Prof. Avv. GIUSEPPE MICCOLIS - Università di Lecce Dott.ssa FAUSTA FIORELLA PALAZZO - Magistrato Corte d’Appello di Lecce Dott. VALENTINO LENOCI - Magistrato Tribunale di Brindisi

3 giugno 2008 - ore 17,00 - 20,00

ORDINAMENTO PROFESSIONALE E DEONTOLOGIA FORENSE

Difesa di ufficio e patrimonio per i non abbienti; istruttoria per l’ammissione e doveri del difensore - 3 crediti formativi -

Formatori: Avv. MARCELLO FALCONE - Foro di Brindisi Avv. CARLO PANZUTI - Foro di Brindisi

14

Quaderni


ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

1 luglio 2008 - ore 17,00 - 20,00 DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO

La giurisdizione delle commissioni tributarie. Il processo tributario. Poteri delle parti e mezzi di prova - 3 crediti formativi -

Formatori: Dott. GABRIELE PERNA - Presidente Sezione Tribunale di Brindisi Prof. Avv. GIANLUCA SELICATO - Università di Bari

Masseria S. Lucia - Costa Merlata Ostuni - La partecipazione è gratuita - Obbligo di presentare domanda di partecipazione 15 giorni prima di ogni incontro - Obbligo di frequenza per tutta la durata di ogni incontro - 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione Il Consigliere Segretario Avv. CARLO PANZUTI

Quaderni

Il Presidente Avv. AUGUSTO CONTE

15


ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Formazione continua Il Consiglio ha avviato gli incontri di formazione continua deliberati per il semestre in corso e pubblicati nell’inserto sull’aggiornamento permanente unitamente a una circolare esplicativa. Gli incontri sono in pieno svolgimento. Agli stessi hanno partecipato un rilevante numero di Avvocati, provenienti anche da altri Ordini. Ritenendo gli eventi unici e forse irripetibili nella storia dell’Avvocatura del Circondario, Quaderni pubblica alcune foto dell’incontro del 6.5.2008, nel quale il numero dei partecipanti ha sfiorato i millecento.

16

Quaderni


ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Quaderni

17


ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

18

Quaderni


ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Sportello dei diritti del cittadino La Rivista ha già pubblicato la delibera assunta l’11.9.2007 istitutiva dello Sportello dei Diritti del Cittadino presso l’Ordine degli Avvocati, quale “...organismo di espressione della Istituzione Ordinistica forense di diretta rappresentanza nel territorio, con le finalità informative e di diffusione della conoscenza dei diritti e degli interessi...” dei cittadini, al fine di “...suscitare il senso della giustizia e del diritto; diffondere la cultura dei diritti e della imprescindibilità della assistenza legale per la loro affermazione; divulgare la conoscenza della funzione fondamentale che l’Avvocatura, quale presidio forte di tutela dei diritti, svolge per il miglioramento, per i singoli e per la collettività, della vita sociale civile; sostenere l’affermazione; divulgare la conoscenza della funzione fondamentale che l’Avvocatura, quale presidio forte di tutela dei diritti, svolge per il miglioramento, per i singoli e per la collettività, della vita sociale civile; sostenere l’affermazione del sentimento del diritto quale patrimonio etico e pratico nel rispetto della legalità”. L’Ordine degli Avvocati quale Istituzione Forense, rappresentante della intera categoria degli iscritti si è fatto carico del compito di assumersi direttamente l’adempimento dell’obbligo di vigilanza del rispetto e della osservanza dell’Ordinamento statale e comunitario, e di “...dare corso al Programma approvato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo con la Decisione 18.12.2006, n. 1926/2006 CE... di appoggio e integrazione delle politiche degli Stati membri sulla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e sulla difesa dei loro interessi economici e giuridici... attraverso la diffusione della consapevolezza dei diritti e degli interessi... e dei rimedi conseguenti agli inadempimenti...”. Il provvedimento è stato inviato a tutte le Istituzioni, anche poliQuaderni

19


ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

tiche, oltre che al Parlamento Europeo, alle cui Risoluzioni il Consiglio si è ispirato. Il Presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pottering ha inviato all’Avv. Augusto Conte, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi la lettera che di seguito viene pubblicata.

20

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Il recepimento della terza direttiva antiriciclaggio

Prime valutazioni interpretative, e disamina degli obblighi gravanti su ordini forensi ed avvocati

Premessa Con le presenti osservazioni sintetiche si intendono fornire alcune prime indicazioni in ordine alle disposizioni nazionali che recepiscono la “Terza direttiva antiriciclaggio”, a beneficio dei Consigli dell’ordine degli avvocati, e dei singoli iscritti negli albi. Lo scorso 14 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 290 - Suppl. Ordinario n. 268 - il DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”. Il provvedimento, soggetto all’ordinaria vacatio legis, entrerà in vigore il prossimo 29 dicembre 2007. Il campo di applicazione della disciplina resta il medesimo, rispetto a quanto previsto nella seconda direttiva antiriciclaggio. Ai sensi dell’art. 12, comma 1, infatti, gli obblighi antiriciclaggio si applicano agli avvocati solo quando, in nome o per conto dei propri clienti, “compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: Quaderni

21


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi”. Relativamente a numerosi profili, la normativa primaria rinvia a provvedimenti attuativi che dovranno essere adottati dal Ministro della Giustizia o dal Ministro dell’economia e delle finanze. Più in particolare si considerino: a) l’art. 19, comma 2, in forza del quale il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l’esecuzione degli adempimenti dell’obbligo di adeguata verifica della clientela; b) l’art. 25, comma 2, in forza del quale, nell’ambito degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime è ritenuto equivalente a quello assicurato dagli Stati comunitari; c) l’art. 26, comma 1, in forza del quale il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può autorizzare l’applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo; d) l’art. 38, comma 7, in forza del quale il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, adotta disposizioni applicative relative agli obblighi di registrazione che gravano sui professionisti; e) l’art. 41 prevede che “al fine di agevolare l’individuazione delle

22

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia” (comma 2), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali; f) l’art. 43, comma 2 dispone che “gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia”. È bene ricordare che il MEF si è impegnato a non assegnare tale funzione di ricezione agli ordini professionali che non ritengono opportuno e non intendono farsene carico. 2. Le questioni di diritto transitorio La nuova normativa primaria, pertanto, solo in parte reca disposizioni di immediata applicazione, giacché richiede, per molti versi, di essere attuata tramite fonti di rango regolamentare, destinate a sostituire i regolamenti e le disposizioni attuative già adottate in sede di recepimento della seconda direttiva antiriciclaggio (effettuato con decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, oggi abrogato, insieme con i propri regolamenti attuativi, dall’art. 64, lett. d, D. lgs. in commento). Peraltro, ai sensi dell’art. 66, comma 1, “Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto”. Pertanto, fino all’adozione dei corrispondenti provvedimenti attuativi i “vecchi” provvedimenti attuativi continuano ad essere applicati in quanto compatibili. Per quanto di più di diretto interesse per gli avvocati, trattasi: 1) del DM economia 3 febbraio 2006, n. 141, recante “Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle Quaderni

23


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali (…)”, nonché 2) del Provvedimento UIC 24 febbraio 2006, recante “Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali”. I predetti provvedimenti, come detto, restano applicabili fino all’adozione dei nuovi, purché siano compatibili con le nuove prescrizioni di rango primario del D. lgs. appena varato. Ove non più compatibili, invece, le “vecchie” disposizioni non possono più essere applicate. Il Ministero dell’economia, con nota a firma del Capo della Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura – Dipartimento del Tesoro (nota in data 18 dicembre 2007, prot. 125367), si è fatto carico di indicare quali misure dei predetti provvedimenti siano da ritenersi compatibili o meno con la nuova normativa di rango primario. Si rinvia pertanto sul punto alla nota allegata, che deve ritenersi parte integrante della presente. 3. Obblighi in capo agli ordini forensi La nuova disciplina non si occupa solo degli obblighi che gravano sugli iscritti negli albi, ma fornisce prescrizioni che si traducono in altrettanti doveri in capo agli ordini professionali.

24

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

3.1. Obbligo di vigilanza L’art. 8, comma 1 dispone che: “Il Ministero della giustizia esercita l’alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai compiti di cui al presente comma. I collegi e gli ordini professionali competenti, secondo i principi e le modalità previste dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza da parte dei professionisti... degli obblighi stabiliti dal presente decreto”. Il richiamo all’impianto ordinamentale vigente lascia ritenere che il suddetto obbligo possa essere inteso come una specificazione concreta della generale funzione di vigilanza volta appunto a garantire “il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività” (Corte costituzionale 24 ottobre – 3 novembre 2005, n. 405). 3.2. Obbligo di osservare il segreto d’ufficio L’art. 9, comma 1 dispone che “Tutte le informazioni in possesso (…) degli ordini professionali e degli altri organi di cui all’articolo 8, relative all’attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d’ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente”. 3.3. Obbligo di collaborazione con l’Unità di informazione finanziaria – UIF1 L’art. 9, comma 5 dispone che “Le amministrazioni interessate e gli ordini professionali forniscono alla UIF le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste”. L’UIF è la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 1

Quaderni

25


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

3.4. Obbligo di informare l’UIF di eventuali omissioni di segnalazione L’art. 9, comma 6 dispone che “… gli ordini professionali informano la UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14”. Ove l’ordine, nell’ambito ad esempio dell’esercizio della funzione disciplinare, dovesse rilevare un’ipotesi di omissione di segnalazione a carico di un avvocato, è tenuto ad informarne l’UIF. 3.5. Obblighi di formazione del personale L’art. 54, comma 1 prevede che “I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto”. Sebbene la disposizione sembri assumere particolare rilievo per quegli ordini professionali che, ai sensi dell’emanando decreto ministeriale, saranno chiamati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e ad inoltrarle all’UIF, la formulazione ampia della norma e la presenza, come detto, di obblighi comunque gravanti sugli ordini (a prescindere dalla predetta funzione di ricezione) lascia ritenere che la stessa valga da subito anche per gli ordini forensi. 4. Obblighi gravanti sugli avvocati 4.1 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli avvocati Gli avvocati osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi (art 16):

26

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro; b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate; c) tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. A questi fini la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile; d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività (art 18): a) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale; d) svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale. L’adempimento dei menzionati obblighi avviene sulla base delle seguenti modalità (art 19): a) l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri Quaderni

27


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

dipendenti o collaboratori, mediante un documento d’identità non scaduto, tra quelli di cui all’Allegato tecnico al d.lgs., al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere la prestazione professionale. Qualora il cliente sia una società o un ente, deve essere verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e devono essere acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere; b) il controllo costante nel corso della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’avvocato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi (art. 20). L’avvocato deve essere in grado di dimostrare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, occorre osservare i seguenti criteri generali: a) con riferimento al cliente: 1) natura giuridica; 2) prevalente attività svolta; 3) comportamento tenuto al momento dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b) con riferimento alla prestazione professionale: 5) tipologia della prestazione professionale posta in essere; 6) modalità di svolgimento della prestazione;

28

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

7) ammontare; 8) durata della prestazione professionale; 9) ragionevolezza della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente; 10) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto della prestazione. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti, nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già esistente. Quando l’avvocato non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non può eseguire prestazioni professionali ovvero deve porre fine alla prestazione professionale già in essere e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Unità di Informazione Finanziaria (art 23). L’obbligo di astensione sussiste anche in relazione a quelle operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. Va precisato che per gli avvocati l’obbligo di astensione non vige se gli elementi ostativi all’adeguata conoscenza della clientela emergono nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento. 4.2. Gli obblighi di registrazione da parte degli avvocati Gli avvocati conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente (art 36). In particolare: Quaderni

29


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale; b) per quanto riguarda le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dalla cessazione della prestazione professionale. Vanno conservate in particolare, con riferimento alla prestazione professionale, la data di instaurazione e i dati identificativi del cliente. Le informazioni di cui sopra sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo alla conclusione della prestazione professionale. I dati e le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti. Gli avvocati devono istituire un archivio informatico, o, in alternativa, un registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni. I dati e le informazioni registrati sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta. Qualora gli avvocati svolgano la propria attività in più sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.

30

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

5. L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette Il decreto legislativo offre una compiuta definizione – all’art. 3 – dell’obbligo di “collaborazione attiva” dell’avvocato, del quale in definitiva la segnalazione di operazioni sospette è corollario. E proprio sul delicato tema di segnalazione delle operazioni sospette vi sono importanti novità, che elenchiamo in estrema sintesi. a) In linea generale si è provveduto a rafforzare i presidi a tutela della riservatezza del segnalante, con una chiara indicazione dell’assoggettamento al segreto d’ufficio di tutte le informazioni in possesso della UIF, che è il soggetto deputato a ricevere le segnalazioni. Si è poi introdotto una deroga alla cd. “riservatezza interna”, e cioè all’obbligo dell’avvocato segnalante di tenere il più assoluto riserbo con chiunque sul fatto di aver effettuato la segnalazione: tale obbligo non impedisce - correttamente - all’avvocato che svolge la professione in forma associata di comunicare all’interno della propria organizzazione, e quindi ai propri soci ed anche ai propri collaboratori, di avere effettuato la segnalazione, e ciò ai sensi dell’ art. 46 comma 5. b) La definizione di operazione sospetta è cambiata, adeguandosi al dettato normativo della III Direttiva. In particolare si stabilisce che gli Avvocati debbono inviare alla UIF una segnalazione di operazioni sospette quando “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. È infatti nuova la differenza tra il “sospettare” e “l’aver motivi ragionevoli per sospettare” e pare dunque allargarsi il campo – già vischioso – della latitudine del sospetto. Immutato resta invece il meccanismo di “desunzione” del sospetto, in base alle caratteristiche dell’operazione, tenuto conto della capacità economica del cliente e – ciò che più importa – “in base agli elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell’ambito dell’attività nota ovvero a seguito del conferimento di un incarico”. Quaderni

31


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

L’avvocato dunque non pare doversi trasformare in un investigatore privato e dovrà – come è normale – basare il suo giudizio di sospetto sugli elementi che il cliente gli fornirà. Su questo ultimo punto – al di là di alcune differenze semantiche, l’art. 41 del decreto legislativo ha identica ratio con il sistema previgente, contenuto all’art. 3 della Legge 5 Luglio 1991 n. 197. c) Come detto nella prima parte, verranno emanati – come nel sistema previgente – e periodicamente aggiornati, degli indicatori di anomalia ad hoc per i professionisti, e ciò con decreto del Ministro della Giustizia, sentiti gli ordini professionali. d) Restano fermi gli obblighi – contenuti anche nel sistema previgente – di tempestività della segnalazione e di astensione dal “compiere” l’operazione, tranne nel caso in cui ciò non sia possibile tenuto conto della “normale operatività” o vi possano essere “ostacoli alle indagini”. e) Le segnalazioni si trasmettono direttamente all’UIF ovvero agli Ordini, qualora questa ipotesi sia adottata in futuro, sulla base però di una scelta fatta di concerto tra il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Economia (vedi par. 1). f) È previsto un flusso di ritorno delle informazioni al segnalante, invero limitato alla comunicazione di archiviazione della stessa segnalazione o all’inoltro di questa agli organi investigativi, e ciò – comunque – sempre che tale flusso di ritorno non rechi pregiudizio alle indagini. In tema poi di formazione del personale l’art. 54 del decreto legislativo stabilisce che sia gli avvocati, sia gli Ordini (e quest’ultimo obbligo è senz’altro una novità) devono adottare “misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori”, chiarendo che tali misure comprendono “programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo”. È altresì previsto che la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA forni-

32

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

scano “indicazioni aggiornate” circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo. Si ricorda che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette è escluso, ai sensi dell’art. 12, secondo comma per le informazioni che i professionisti “ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso“.

Quaderni

33


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Relazione sull’attività del Consiglio Nazionale Forense svolta nell’anno 2007 Roma, 12 marzo 2008 di GUIDO ALPA* “l’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione, di carità. Nel suo cuore l’avvocato deve mettere da parte i suoi dolori, per far entrare i dolori degli altri. Un imputato alla vigilia della sentenza può avere rimesso il suo destino nelle mani del suo difensore; ma l’avvocato in quella vigilia non può essere tranquillo: la tragedia dell’imputato si è trasfusa in lui, lo logora, lo agita, lo lacera” PIERO CALAMANDREI

Autorità, care Colleghe e cari Colleghi, l’odierna relazione riguarda l’attività svolta nell’arco di soli sei mesi, atteso che il Consiglio, nella sua nuova composizione1, si è insediato il 27 luglio 2007 ma, tenuto conto delle ferie giudiziarie, ha cominciato a riunirsi all’inizio di settembre; in più, cadendo all’inizio del 2008 la tornata elettorale per il rinnovo dei Consigli degli Ordini forensi, le commissioni alle quali sono delegati i compiti di studio e proposta per i diversi settori di competenza del nostro consesso (ad eccezione della commissione pareri, che è espressa soltanto dai membri del Consiglio) hanno potuto contare solo sull’apporto * Presidente del Consiglio Nazionale Forense. 1 Carlo Allorio, Piero Guido Alpa, Antonio Baffa, Giuseppe Bassu, Nicola Bianchi, Alessandro Bonzo, Stefano Borsacchi, Aldo Bulgarelli, Luigi Cardone, Antonio De Giorgi, Lucio Del Paggio, Giovanni D’ Innella, Fabio Florio, Bruno Grimaldi, Corrado Lanzara, Alarico Mariani Marini, Andrea Mascherin, Raffaele Mauro, Ubaldo Perfetti, Silverio Sica, Marco Stefenelli, Pierluigi Tirale, Giovanni Vaccaro, Carlo Vermiglio. Nella medesima seduta sono stati eletti: Piero Guido Alpa, Presidente, Pierluigi Tirale, Segretario, Carlo Vermiglio , Vicepresidente, Ubaldo Perfetti, Vicepresidente, Lucio Del Paggio, Tesoriere.

34

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

dei singoli componenti del Consiglio, e debbono ora essere completate con la nomina dei componenti esterni. Ciononostante, anche in questo periodo dimidiato rispetto a quello ordinario, l’attività del Consiglio è stata intensa e fertile, grazie al rinnovato impegno dei Consiglieri confermati e all’entusiasmo subito manifestato dai Consiglieri di nuova nomina, e grazie altresì all’apporto dei Colleghi che dall’esterno, formando gruppi di studio, hanno già fornito un notevole apporto alle iniziative del Consiglio. Ringrazio anche tutto il personale che, con dedizione e competenza, ci segue nell’attività ordinaria e nelle molte iniziative assunte in via sistematica oppure occasionale, nel settore della deontologia professionale, delle riforme delle professioni, della amministrazione della giustizia, della qualificazione degli avvocati, nel contributo italiano ai programmi dell’Avvocatura europea. Dalla scorsa consiliatura il ruolo della rappresentanza italiana in seno al Conseil des Barreaux Européens si è di molto rafforzata, sia per la presenza alle numerose iniziative e riunioni delle sedute plenarie con l’apporto di approfondite relazioni, sia per la collaborazione ai venti gruppi di lavoro in cui è ripartita l’attività del CBBE: in particolare stiamo co-coordinando i settori relativi al codice deontologico europeo, alla tutela dei diritti fondamentali, alla concorrenza, al diritto contrattuale europeo2. I principi fondanti della professione forense e i punti salienti del nuovo programma Nella Relazione per l’anno 2006 avevo ripreso i principi fondanti della professione forense, come esposti sinteticamente nelle due ultime occasioni congressuali in cui si è articolata l’assise dell’avvocatura italiana. Si tratta di principi coessenziali alla natura e allo sviluppo 2 Consiglio Nazionale Forense, XXVIII Congresso Nazionale dell’Avvocatura Italiana. I contributi del Consiglio Nazionale Forense, Milano, 2006.

Quaderni

35


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

della professione forense, che intendiamo riproporre anche questa volta come base del programma della consiliatura: «riaffermazione della libertà e dell’autonomia dell’avvocato, professionista essenziale all’esercizio della giurisdizione, per la conoscenza e l’attuazione della legge, e per la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi; affermazione della centralità del sistema ordinistico e della sua natura pubblicistica, a garanzia dell’autonomia regolamentare in campo deontologico e della conseguente autonomia disciplinare, a tutela esclusiva dell’interesse dei cittadini e della collettività, nel contesto di una riforma della funzione disciplinare che garantisca la piena tutela del cittadino utente; adozione di una nuova disciplina che assicuri, insieme alla libertà di accesso, la imprescindibile verifica della qualità della formazione dell’avvocato, con criteri di selezione rigorosi, efficaci e obiettivi; introduzione di meccanismi idonei ad assicurare una costante ed elevata qualità professionale, anche mediante un sistema di formazione permanente obbligatoria, sotto il controllo degli organi istituzionali dell’avvocatura; armonizzazione dei criteri per il mantenimento dell’iscrizione agli albi professionali con quelli dettati per l’iscrizione alla Cassa di previdenza, secondo i principi di effettività, continuità e prevalenza dell’esercizio dell’attività professionale, ribadendo la radicale incompatibilità con altre attività lavorative, ed in particolare con l’impiego pubblico anche a tempo parziale; affermazione dell’esigenza di un sistema tariffario che, salvaguardando la dignità del lavoro e la qualità della prestazione, escluda radicalmente ogni ipotesi di commistione tra gli interessi dell’assistito e quelli dell’avvocato, a garanzia dell’integrità dei diritti dei cittadini, nonché della libertà e dell’indipendenza dell’avvocato; riaffermazione dell’assoluta necessità che l’eventuale riconoscimento delle associazioni delle “nuove professioni” riguardi attività nuove, e non spezzoni di attività già proprie di professionisti iscritti in albi, senza sovrapposizioni che non potrebbero che danneggiare la trasparenza del mercato».

36

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

L’urgenza della riforma della professione forense Le vicende politiche e istituzionali che hanno contrassegnato gli ultimi mesi hanno impedito ad ogni progetto di legge, in particolare al progetto unificato sulla riforma delle professioni presentato alla Camera e al progetto di riforma della professione forense presentato al Senato di concludere il loro corso. La nostra professione è rimasta così in mezzo al guado. Sia l’una sia l’altra proposta hanno ricevuto ampia considerazione da parte dei Consiglieri, sono state fatte note, audizioni, discussioni e seminari, che hanno avviato un colloquio molto proficuo con il Parlamento, anche se rimasto incompleto. Confidiamo che il nuovo Parlamento mostri altrettanto interesse e rinnovate cure per la disciplina delle professioni e per la nostra in particolare, per la quale occorre una considerazione speciale: voglio sottolineare questo punto in tutto il corso della relazione perché coloro che reggeranno le sorti del nostro Paese possano segnare sulla loro agenda non solo l’urgenza dell’intervento legislativo in questo settore, ma anche l’esigenza di restituire all’Avvocatura la dignità che la stessa Costituzione le riconosce e il ruolo che le compete, sia nell’amministrazione della giustizia sia nell’amministrazione dello sviluppo dei rapporti familiari, delle imprese e dei rapporti sociali in senso onnicomprensivo. Perché là dove vi sono diritti vi è necessità della loro difesa, e solo l’avvocato – un avvocato libero e indipendente, competente e corretto – può dare garanzie di difesa; il cittadino che voglia conoscere e difendere i suoi diritti non può che scegliere l’avvocato come suo primo interlocutore, per ogni evenienza e per ogni scelta, di carattere familiare, patrimoniale, lavorativa, finanziaria, di consumo e nei rapporti con la pubblica Amministrazione. Ecco perché insistiamo sulla specialità della professione forense, certe volte scambiata come la richiesta di privilegi e di trattamenti preferenziali, e perciò malintesa o fraintesa (e ci si chiede, quando ciò accade da parte di giuristi ed autorevoli esponenti della politica, Quaderni

37


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

se questo atteggiamento sia dovuto a semplice incuria o a consapevole dispregio della nostra categoria). D’altra parte, senza sottrarre la disciplina della professione forense ai principi generali che si vogliono introdurre per tutte le professioni intellettuali, è necessario che l’agenda governativa e parlamentare tengano conto di urgenze che non possono attendere il percorso lungo, accidentato, incerto, delle grandi riforme. Tante volte abbiamo richiesto un intervento limitato ad apportare alcune modifiche essenziali, rimettendo poi la soluzione dei grandi temi a interventi più sistematici. Ma abbiamo trovato una comprensione di facciata oppure una trasparente indifferenza. Mi riferisco in particolare: alla riforma degli esami di abilitazione all’esercizio della professione, alla istituzione di un albo nazionale ufficiale degli avvocati, alla riforma del procedimento disciplinare, alla introduzione dell’obbligo della assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale, alla riforma del sistema tariffario. Tutti aspetti che non toccano le altre professioni, non intaccano il principio di libera concorrenza, non costituiscono un costo per l’erario, non producono ricadute negative od effetti distorsivi per il mercato, non sono dannose per i cittadini. Anzi, non avrebbero che effetti positivi nel segno della trasparenza, della qualificazione professionale, della efficienza dell’assistenza legale. In sintesi: (i) L’accesso. Gli avvocati in Italia sono ormai duecentomila; anche se non si possono fare raffronti numerici meccanici con i dati provenienti dagli altri Paesi dell’Unione europea, attese le diverse tradizioni professionali, le diverse categorie di esercenti attività legali interne o esterne alle imprese, o alla pubblica Amministrazione, il numero è diventato esorbitante in considerazione del numero degli abitanti e della scarsa opportunità di svolgere l’attività all’esterno dei confini patrii, perché la lingua italiana e il diritto italiano non hanno avuto

38

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

quella fortuna che ha contraddistinto almeno per due secoli il common law, il diritto di matrice napoleonica o il successo della dottrina pandettistica. Dobbiamo misurarci con i colleghi degli altri Paesi dell’Unione con armi impari, e per questo il CNF sta lavorando in modo indefesso per conquistare terreno e autorevolezza per l’Avvocatura italiana, in modo che il suo ruolo all’estero non sia confinato solo al commercio internazionale o agli arbitrati internazionali. I grandi numeri implicano grandi risorse, una grande frammentazione, uno spiccato individualismo, una scarsa propensione all’aggregazione, una fievole percezione di appartenenza ad una categoria professionale. Implicano anche difficoltà di gestione burocratica dell’accesso e delle fasi di evoluzione dell’attività professionale, di controllo della deontologia e della formazione culturale permanente. Non intendiamo affatto – come qualche volta ci viene rimproverato dalle associazioni dei praticanti – introdurre sbarramenti all’accesso; intendiamo correggere un sistema che è stato malamente riformato, con un provvedimento temporaneo che è diventato permanente, come accade puntualmente nel nostro Paese; ed intendiamo, correlativamente, rafforzare i poteri degli Ordini e del CNF in materia di registrazione e controllo, in modo che i giovani che si avviano alla professione forense possano entrare non in una giungla, ma in un settore di lavoro efficiente, ancorché complesso. Non posso indugiare sulle nostre proposte, che sono peraltro accluse alla presente relazione, anche se, con le innumerevoli occasioni di incontri – e di scontri – che si sono succeduti negli ultimi anni, esse sono note ormai a tutti. (ii) L’Albo nazionale. L’attuale sistema di iscrizione agli albi affida agli Ordini forensi territoriali il compito di formare l’elenco degli avvocati ammessi all’esercizio della professione. Tuttavia, le molteplici variazioni dovute alla mobilità dei colleghi, alle nuove iscrizioni, alle cancellaQuaderni

39


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

zioni e così via implica una situazione di modificazione permanente il cui aggiornamento non collima spesso con la realtà delle cose. Gli Ordini si stanno adoperando per migliorare la tenuta degli albi; ma occorre anche consentire al pubblico, diffuso su tutto il territorio nazionale, di poter accedere ad un albo unico, che, correlato con gli albi locali, possa riflettere in modo trasparente e con dati certi e aggiornati la situazione in atto. Contiamo sull’intervento legislativo perché l’albo oggi tenuto dal CNF per gli avvocati patrocinanti presso le corti superiori possa essere integrato con i dati forniti dagli Ordini locali. Occorre inoltre verificare l’effettivo esercizio dell’attività professionale, anche con riguardo ai dati derivanti dalla banca di dati custodita dalla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, ed occorre attribuire agli Ordini il potere di cancellare dagli albi gli avvocati che non svolgono la professione. (iii) La riforma del procedimento disciplinare. Il Consiglio ha messo in atto un progetto di riforma del processo disciplinare, in modo da migliorare il rapporto con il cliente, consentire il ricorso avverso le archiviazioni, chiarire meglio le regole applicabili e valutare le proposte tendenti alla dissociazione dell’organo amministrativo dal collegio giudicante, eventualmente elevato al livello distrettuale. (iv) L’assicurazione obbligatoria. L’assicurazione obbligatoria non è prevista come obbligatoria nella Direttiva comunitaria sui servizi, anche se la medesima direttiva auspica che gli erogatori di servizi provvedano nel modo più esteso a coprire i rischi professionali mediante il ricorso alla assicurazione. La copertura assicurativa è un fattore ulteriore di qualità che si aggiunge, oltre alla competenza e alla correttezza del comportamento nel rapporto con il cliente, alle caratteristiche della prestazione. Lungi dall’indurre il professionista ad eseguire negligentemente la

40

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

prestazione confidando che gli eventuali danni potranno essere ribaltati sulla società assicuratrice (calcolo che risulterebbe comunque pregiudizievole per il professionista, perché giocherebbe in modo negativo sulla sua immagine, senza contare gli effetti conseguenti sulla sua responsabilità deontologica), la copertura assicurativa consente al cliente di non temere gli esiti sfavorevoli del giudizio collegati causalmente con gli errori commessi dal professionista, idonei a fondare la su responsabilità ex art. 1176, 1218, 2236 cod.civ.. Per questi motivi il CNF sta esaminando l’opportunità di individuare i più appropriati modelli assicurativi della responsabilità professionale e le modalità praticabili per assicurare per l’intera categoria degli avvocati a condizioni di favore determinate dal numero degli aderenti. Ciò in attesa dell’intervento legislativo che dovrebbe, secondo i progetti fino ad oggi presentati, da un lato, introdurre l’assicurazione in forma obbligatoria, e dall’altro definire i confini delle categorie interessate. (v) Il sistema tariffario. Anche la disciplina delle tariffe richiede un ulteriore – e meditato – intervento del legislatore. Come è noto il d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella l, 4 agosto 2006, ha abolito la obbligatorietà delle tariffe fisse o minime per il calcolo dei compensi delle attività libero-professionali e intellettuali e soppresso il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Sono rimaste in vigore le tariffe massime e – secondo l’interpretazione del Consiglio Nazionale Forense – il divieto del pactum de quota litis, quando non sia equiparabile al «palmario», cioè al premio concordato con il cliente per la vittoria della lite; ciò in quanto il pactum inserirebbe un’alea tale da far venire meno la causa del contratto concluso con il cliente, oltre che violare il precetto costituzionale che impone la giusta retribuzione a chi effettua una attività lavorativa (art. 36 Cost.). In ogni caso, il codice deontologico forense è stato Quaderni

41


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

modificato, in osservanza della legge, e consente ora all’avvocato di «pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’art. 1261 cod. civ. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta». La vicenda normativa non è finita qui. Ignorando la sentenza della Corte di Giustizia resa il 5 dicembre 2006 nei procedimenti riuniti C94/04 e C-202/04 (c.d. casi Cipolla e Macrino), che ha nuovamente confermato la conformità della disciplina delle tariffe originariamente fissata dal legislatore con la legge forense, inopinatamente modificata dal legislatore italiano (in contrasto con i principi di dignità e indipendenza dell’Avvocatura e in spregio all’art. 36 Cost.), la Commissione europea è ritornata sul tema, invitando il Governo a motivare le ragioni della conservazione delle tariffe massime. Ignoriamo la risposta formulata dal Governo e trasmessa alla Commissione. Peraltro la Corte di Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza dell’11 settembre 2007 n. 19014, ha confermato la legittimità della disciplina delle tariffe come prevista dalla legge professionale, sottolineando che la disciplina consente al giudice una valutazione sufficientemente discrezionale per la determinazione in giudizio delle spese di lite e quindi anche dei compensi professionali dei difensori, ed ha riaffermato i principi di adeguatezza e di proporzionalità a cui la disciplina si ispira. Sulla questione è tornata tuttavia la quinta Sezione del Consiglio di Stato che, con ordinanza del 31 maggio 2007 n. 2814, ha sottoposto alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti: (i) se l’inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti per le prestazioni dell’ avvocato costituisca una misura di favore per gli appartenenti all’ordine professionale interessato, in difformità dagli artt. 81 e 10 (ex 85 e 5) del Trattato; (ii) se il divieto del giudice a non diminuire, nella liquidazione delle spese di causa, i limiti previsti dalle singole voci della tabella (…) si risolva o meno in una misura di favore; (iii) se l’obbligo di motivazione comunque previsto per la diminuzione de-

42

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

gli onorari in misura inferiore al minimo, contraddetto dalla prassi del giudice amministrativo di procedere alla liquidazione delle spese di causa sulla base di elementi eterogenei tratti dalle risultanze processuali e non dall’effettivo valore economico della controversia, non rappresenti una restrizione all’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, garantito dal 7° considerando della direttiva 16 febbraio 1998, n. 98/5/CE. Le premesse sulle quali si fonda l’ordinanza appaiono errate: non dovendosi qui svolgere la causa, e d’altra parte confidando che la Corte di Giustizia confermi – per la terza volta – la legittimità comunitaria della disciplina delle tariffe forensi, conviene solo rammentare che l’equiparazione dell’attività professionale forense all’attività d’impresa (pure sostenuta in materia di disciplina della concorrenza) non è conforme né al testo della Carta dei diritti fondamentali adottata dall’Unione europea a Nizza nel 2000, ed ora giuridicamente vincolante, né ai principi della nostra Costituzione, oltre che alla disciplina interna; che gli interessi tutelati dalla legge forense non sono, come maliziosamente si dice nell’ordinanza, rivolti alla protezione di interessi di categoria, poiché sono rivolti alla tutela dell’interesse pubblico e, se si vuole, degli interessi degli stessi clienti (imprese o consumatori che siano), come tante volte i giudici ordinari e lo stesso Consiglio di Stato nella emissione dei pari obbligatoriamente richiesti per l’approvazione delle tariffe forensi hanno potuto riconoscere; che i principi di adeguatezza e di proporzionalità sono rispecchiati dalle tabelle tariffarie vigenti. Né tale disciplina contrasta con la libertà di svolgimento dell’attività professionale degli avvocati stranieri in Italia, atteso che ad essi è assicurato il medesimo trattamento degli avvocati italiani. Piuttosto, richiamo l’attenzione sul fatto che la legge professionale impegna il Governo ad aggiornare ogni biennio i valori delle tariffe, e ricordo che l’ultimo aggiornamento è intervenuto nel 2004, Quaderni

43


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

dopo un decennio di inerzia. Sono quindi maturi i tempi per provvedere alla modifica delle tariffe, tenendo conto dell’aumento vertiginoso dei prezzi e del diminuito valore di acquisto dell’euro. Il tema delle tariffe è sempre sotto il mirino dei detrattori della nostra professione. Se ne è a lungo discusso nell’ambito di un seminario – che si è trasformato poi in un osservatorio permanente – sul costo dei servizi legali; in quella occasione si è posto in luce come i calcoli dei costi, così come diffusi degli Istituti interpellati dalla Commissione europea, siano metodologicamente scorretti, in quanto non tengono conto delle peculiarità ontologiche delle professioni considerate e delle peculiarità degli ordinamenti giuridici interessati (incluso tra l’altro il costo delle spese di giustizia che varia da Paese a Paese, come dei tempi della giustizia). Vorrei sottolineare che non abbiamo ancora registrato un feed back sugli effetti della c.d. disciplina di liberalizzazione. Il sospetto, non documentabile allo stato, è che essa abbia peggiorato la situazione dei consumatori; la certezza è che abbia migliorato la posizione economica delle imprese; il dubbio è che non abbia migliorato la qualità del risultato professionale. I consumatori trovavano nelle tariffe un mezzo certo di calcolo preventivo dei costi della prestazione, la garanzia di parità di trattamento, il contingentamento dei compensi dell’avvocato; oggi questi punti di riferimento sono stati soppressi (quanto meno per le tariffe minime e medie, essendo stati conservati per le tariffe massime). L’applicazione delle regole negoziali concernenti il patto di quota lite non ci è nota ( gli studiosi di etica a questo riguardo dicevano: “peccat advocatus, qui cum cliente de quota litis paciscitur”)3: il codice deontologico in ogni caso considera violazione delle regole etiche della professione forense l’approfittamento delle condizioni economiche del cliente e l’imposizione di compensi 3 AHASVERI FRITSCHI, Adovactus peccans, sive tractatus de peccatis advocatorum et peccatorum, conscientiae ipsorum excutiendae inserviens, Francoforte e Lipsia, 1678, conclusio xxxvii.

44

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

sproporzionati rispetto al lavoro svolto. È anche questa una regola antica che l’etica forense ha perpetuato fino ad oggi: “peccat advocatus qui a cliente majus honorarium petit quam meritus est”4. Come si è denunciato in tante occasioni, il patto di quota lite trasforma il rapporto di assistenza al cliente in un rapporto associativo, mina alle basi l’indipendenza dell’avvocato, favorisce l’accaparramento di clientela. Insomma, è un cancro che corrode l’etica professionale. Ci auguriamo che il legislatore ripensi alla disciplina delle tariffe e alla liberalizzazione dei patti di quota lite. Siamo grati ai parlamentari che hanno voluto prendere a cuore queste nostre istanze e le hanno concretate in altrettante regole destinate a disciplinare ex novo, in modo compiuto e sistematico, la professione forense. Nel frattempo il CNF, consapevole che i detrattori della nostra professione imputano agli avvocati di far durare le cause al di là del necessario per mere ragioni parcellari – la storia delle professioni, e quella dell’avvocatura, come sappiamo, annovera questo come un pervicace sospetto (come si apprende già dalle pagine di Tomaso Garzoni dell’inizio del Seicento) – ha avviato la redazione di un progetto di riforma dei criteri di calcolo delle tariffe che, essendo riferito alle fasi processuali e non ai tempi processuali, supererebbe automaticamente la questione. Sappiamo che vi sono iniziative analoghe proposte da altri osservatori, anche sotto forma di incentivi alla conclusione rapida del processo. Se i tempi della politica – che non sempre collimano con le necessità del Paese – ci avessero consentito di accelerare i lavori, insieme con l’ Ufficio delle Professioni civili del Ministero della Giustizia, saremmo già pronti per sottoporre al legislatore un progetto tale da soddisfare adeguatamente i clienti, consumatori o imprese che siano. Ci impegniamo comunque a proseguire il lavoro, per il momento affidato alla Commissione competente. 4

ID., op. cit., conclusio xxxvi.

Quaderni

45


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Le pari opportunità Nel corso della passata Consiliatura si sono sottoscritti un protocollo d’intesa con il Ministero della Giustizia (che fa seguito ad altro protocollo sottoscritto precedentemente con il Ministero delle Pari opportunità) e un atto di collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura per promuovere le pari opportunità nell’accesso e nell’esercizio della professione forense, oltre che nei suoi organi rappresentativi. Il CNF ha organizzato seminari al riguardo, e sollecitatogli Ordini ad occuparsi attivamente del problema. Non sembra vi siano particolari ostacoli all’accesso, attesi i dati provenienti dalle iscrizioni alle Facoltà di Giurisprudenza, nelle quali ormai le allieve sono in maggioranza rispetto agli allievi, mentre per quanto riguarda l’esame di abilitazione professionale la parità numerica è ormai raggiunta. Per l’esercizio della professione si registrano invece le difficoltà che la situazione complessiva italiana nel settore lavorativo indipendente presenta con una certa uniformità. La difesa dei diritti Nel corso della attuale Consiliatura abbiamo promosso iniziative per la difesa dei diritti fondamentali, sia a livello internazionale – mi riferisco al programma di manifestazioni che riguarderanno la celebrazione dei sessanta anni della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e, di lì a pochi mesi, dei sessanta anni della Carta europea dei diritti dell’uomo; e pure alle iniziative assunte con l’Osservatorio per i diritti fondamentali che si occupa soprattutto della comparazione degli ordinamenti dell’Europa mediterranea con i Paesi arabi del medesimo bacino – sia a livello nazionale. In particolare si offriranno agli avvocati informazioni e direttive sulla difesa dinanzi alle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo – per la tutela dei soggetti deboli, di-

46

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

scriminati, e in genere per coloro che sono vittime di violazioni di diritti fondamentali. I nuovi obblighi per l’esercizio della professione forense La disciplina antiriciclaggio La disciplina dell’antiriciclaggio, con l’emanazione del regolamento di attuazione, ha trovato il suo compimento. Nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro a cui ha partecipato il CNF erano state proposte osservazioni dirette a salvaguardare l’indipendenza della professione forense, in quanto partecipe della amministrazione della giustizia, e l’esigenza della protezione – che ha i contorni di una garanzia costituzionale – del segreto d’ufficio, quel “lawyers privilege” che nei Paesi di common law è considerato parte della “rule of law”, in quanto elemento essenziale del diritto di difesa. Tuttavia il testo che ne è scaturito appare, se possibile, ancor più restrittivo della stessa disciplina della terza direttiva in materia. Riservandosi di sollevare le questioni di costituzionalità quando gliene sarà offerta l’occasione, il CNF ha inviato agli Ordini forensi una lettera circolare con le sintetiche istruzioni dirette a far applicare la disciplina, che è entrata in vigore il 29 dicembre 2007. Nel contempo ha proseguito ad approfondire l’analisi del testo, che viene ad integrare e a modificare la disciplina previgente, fondata sulla seconda direttiva in materia, seguita con estrema attenzione sia dal CNF sia dal CCBE, l’organo di rappresentanza istituzionale europea dell’ Avvocatura. Ed ha fatto proprie le conclusioni della Cour d’Arbitrage belga – l’organo equiparato alla nostra Corte costituzionale – la quale ha dapprima sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, sostenendo che la direttiva antiriciclaggio viola i diritti fondamentali e mina alle basi l’indipendenza dell’avvocato, in quanto gli impone di violare il segreto Quaderni

47


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

professionale e denunciare all’autorità il proprio cliente sospetto di aver concluso una operazione volta al riciclaggio di danaro illecito; e poi, preso atto della decisione della Corte che escludeva la contrarietà della direttiva all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti fondamentali, ha comunque dichiarato illegittime, ai sensi della Costituzione vigente in Belgio, le disposizioni di attuazione della direttiva. Con decisione resa il 26 giugno 2007 nella causa C-305/05, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha risposto alla questione posta dalla Corte che: “Gli obblighi di informazione e di cooperazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio del denaro, previsti all’articolo 6, § 1, della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giungo 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio del denaro, come modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, e posti a carico degli avvocati dall’articolo 2bis, punto 5, di tale direttiva, tenuto conto dell’articolo 6, § 3, secondo capoverso, di quest’ultima, non violano il diritto ad un giusto processo, quale è garantito dagli articoli 6 della CEDU e 6, § 2, UE”. Ma la Cour d’Arbitrage belga, con un atteggiamento che si contraddistingue per la sua indipendenza e il suo coraggio, non si è arresa. Ed ha ritenuto che «le informazioni di cui l’avvocato venga a conoscenza durante l’esercizio delle attività fondamentali della sua professione, ivi compreso nelle materie elencate [dalla disciplina di attuazione della terza direttiva], vale a dire la difesa o la rappresentanza in giudizio del cliente e la consulenza giuridica, pur al di là di ogni procedimento giudiziario, restano coperte dal segreto professionale e non possono dunque esser rese note alle Autorità e che quando l’avvocato eserciti un’attività, in una delle materie elencate (…), la quale vada al di là della propria missione specifica di difesa o di rappresentanza in giudizio e di consulenza giuridica, allora egli può essere sottoposto all’obbligo di comunicare alle Autorità le informazioni delle quali sia a conoscenza».

48

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

La decisione, pronunciata il 23 gennaio 2008, n. 10, a seguito della proposizione della questione di costituzionalità della legge di attuazione da parte degli Ordini Forensi del Belgio e da alcuni avvocati, è esemplare per il suo rigore logico e per l’accuratezza della motivazione. Poiché è perfettamente sovrapponibile alla situazione normativa italiana, essa costituisce un vero e proprio modello a cui potrebbero ispirarsi i giudici costituzionali dei Paesi Membri dell’Unione, grazie anche a quella cultura ormai non più domestica che consente al giudice nazionale di utilizzare per il proprio convincimento e per le proprie motivazioni le pronunce emanate da giudici stranieri (tema sul quale il CNF, in collaborazione con la Corte Costituzionale, ha organizzato un seminario per celebrare il cinquantesimo anniversario dell’ insediamento della Corte costituzionale)5. Val la pena di riprenderne alcuni passi. Vi si sottolinea infatti che: «gli avvocati occupano una posizione rilevante (…) nell’amministrazione della giustizia, ciò che spiega perché le condizioni di accesso a questa professione e di esercizio della stessa rispondano a regole proprie, le quali si differenziano da quelle relative ad altre libere professioni. (…). Gli avvocati sono sottoposti a delle regole deontologiche rigorose, sul rispetto delle quali vigila in prima istanza il consiglio disciplinare dell’Ordine. Quest’ultimo, a seconda del caso, può ammonire, riprendere, sospendere per un periodo di tempo non superiore ad un anno, radiare dall’albo, dall’albo degli avvocati che esercitano la loro professione sulla base di titolo professionale rilasciato in altro Stato membro o dall’albo dei praticanti». Lo statuto particolare degli avvocati rende peculiare la professione d’avvocato, che si distingue perciò dalle altre professioni giuridiche indipendenti. Ciò perché la professione forense è correlata al diritto di difesa. 5

Il giudice e l’uso delle sentenze straniere (Roma 21 ottobre 2005), Milano, 2006.

Quaderni

49


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

«L’effettività dei diritti di difesa di ogni imputato – prosegue la Corte costituzionale belga – presuppone necessariamente che tra questi e l’avvocato che lo segue e difende possa instaurarsi una relazione di fiducia. Questa necessaria relazione di fiducia non può, tuttavia, essere instaurata e mantenuta se l’imputato stesso non ha la garanzia che tutto ciò che rivelerà al proprio avvocato non sarà da questi reso noto. Ne consegue che la regola del segreto professionale, la cui violazione è sanzionata [dal codice penale] costituisce un elemento fondamentale dei diritti di difesa. È vero che la regola del segreto professionale deve cedere quando una necessità lo richieda o quando un valore ritenuto più alto entri in conflitto con essa. Affinché la cedevolezza di tale regola possa risultare compatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico belga essa deve, tuttavia, essere giustificata da un motivo imperioso, ed essere rigorosamente proporzionata. Per meglio argomentare le proprie conclusioni i giudici belgi richiamano la decisione del 26 giugno 2007 della Corte di Giustizia che ricorda la ratio dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio del segreto professionale degli avvocati quale si ricollega alle esigenze sottese al diritto ad un giusto processo. Già nella sua decisione AM&S del 18 maggio 1982 (Rec., 1982, p. 1575), la Corte di giustizia aveva sottolineato che il carattere confidenziale delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti risponde all’obiettivo, “l’importanza del quale è riconosciuta da tutti gli Stati membri, di far sì che ogni imputato abbia la possibilità di rivolgersi in tutta libertà al proprio avvocato, la cui stessa professione implica il compito di fornire, in modo indipendente, dei pareri giuridici a tutti coloro i quali ne abbiano bisogno” (punto 18). La Corte di Giustizia ha sottolineato altresì, nella sua decisione Wouters et autres del 19 febbraio 2002 (Rec., 2002, I, p. 1577), che in assenza di norme comunitarie specifiche, ogni Stato membro resta, in linea di principio, libero di regolare l’esercizio della professione d’avvo-

50

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

cato sul proprio territorio; che le regole possono, di fatto, differire in modo sostanziale da uno Stato membro all’altro e che, in un Paese in cui l’avvocato sia posto in una condizione di indipendenza dai pubblici poteri, dagli altri operatori e da terzi, questi deve offrire “la garanzia che ogni iniziativa da lui presa in relazione ad una causa avvenga in considerazione dell’interesse esclusivo del cliente” (punto 102) e che uno Stato membro può “disporre che l’avvocato (deve) difendere il proprio cliente in modo indipendente e nel rispetto di un rigoroso segreto professionale” (punto 105). Gli stessi principi sono riconosciuti dal Tribunale di prima istanza delle Comunità europee, secondo il quale l’obiettivo del carattere confidenziale delle comunicazioni che avvengono tra avvocati e clienti “risiede tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti di difesa degli imputati quanto nel tutelare l’esigenza a che ciascun imputato abbia la possibilità di rivolgersi in tutta libertà al proprio avvocato”, mirando, in primo luogo, tale tutela del carattere confidenziale delle comunicazioni, “a garantire l’interesse pubblico ad una buona amministrazione della giustizia che consiste nell’assicurare che ogni cliente abbia la libertà di rivolgersi al proprio avvocato senza il timore che le informazioni che egli riveli possano essere ulteriormente diffuse” (Decisione Akzo Nobel Chemicals Ltd del 17 settembre 2007, punti 86 e 87). La Corte belga sottolinea altresì che il segreto professionale dell’avvocato è un principio generale il quale partecipa del rispetto dei diritti fondamentali, che per tale ragione e in applicazione del principio di prevedibilità delle incriminazioni le regole adottate in deroga a tale segreto non possono che attenersi ad una interpretazione rigorosa e che occorre guardare al modo in cui è organizzata la professione d’avvocato nell’ordinamento giuridico interno. Ed è altresì rilevante il fatto che, sviluppando argomentazioni a suo tempo svolte anche dallo stesso CNF, la Corte belga estende il segreto alla fase pregiudiziale, di semplice consulenza, sottraenQuaderni

51


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

do pertanto questa fase alla applicazione della Direttiva. Sostiene la Corte che «la locuzione “all’atto dell’esame della posizione giuridica del cliente”, utilizzata dalla legge [di attuazione belga, ritenuta costituzionalmente illegittima] viene ripresa in extenso dall’articolo 6, paragrafo 3, introdotto nella direttiva 91/308/CEE dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 prima menzionata e deve conseguentemente essere interpretata alla luce dell’interpretazione della direttiva. A questo proposito, la motivazione n. 17 della direttiva afferma: “Vi è motivo di esonerare da ogni obbligo di segnalazione le informazioni ottenute prima, durante o dopo un procedimento giudiziario o all’atto dell’esame della posizione giuridica di un cliente. Conseguentemente, la consulenza giuridica rimane soggetta all’obbligo del segreto professionale, salvo che il consulente giuridico partecipi a delle attività di riciclaggio del denaro, che la consulenza giuridica sia fornita a scopo di riciclaggio del denaro, o che l’avvocato sia a conoscenza del fatto che il proprio cliente desideri avere dei pareri giuridici a scopo di riciclaggio del denaro”. Basandosi su tale motivazione, l’Avvocato generale, nelle conclusioni che hanno preceduto la decisione del 26 giugno 2007 della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha osservato: “Nella specie, mi sembra che la nozione di ‘esame della posizione giuridica del cliente’ riportata dalla direttiva può essere facilmente intesa come includente quella di consulenza giuridica. Una simile lettura è conforme al rispetto dei diritti fondamentali e dei principi dello Stato di diritto tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario. Essa è del resto conforme alla lettera della 17° motivazione della direttiva la quale prevede che, in via di principio, ‘la consulenza giuridica resti soggetta all’obbligo del segreto professionale’. Propongo, perciò, di interpretare l’articolo 6, paragrafo 3, secondo capoverso, della direttiva nel senso che essa esonera da ogni obbligo di informazione gli avvocati che esercitino un’attività di consulenza giuri-

52

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

dica” (CGCE, causa C-305/05, conclusioni dell’Avvocato generale presentate il 14 dicembre 2006). Insomma, nell’esercizio della professione d’avvocato l’attività di consulenza giuridica riguardo una transazione in una delle materie enunciate dalla Direttiva, pur al di là di ogni procedimento, ha come scopo di informare il cliente circa lo stato della legislazione applicabile alla propria personale situazione o all’operazione che egli stesso intenda effettuare o a consigliarlo circa il modo di compiere tale operazione in maniera legale. Essa si propone dunque di far sì che il cliente possa evitare un procedimento giudiziario relativo a questa operazione. Le informazioni ottenute o ricevute al momento dell’attività di consulenza dell’avvocato nelle materie elencate sono dunque sottratte all’obbligo di comunicazione alle autorità. «Consegue da quanto precede che le informazioni delle quali l’avvocato venga a conoscenza nell’esercizio delle attività fondamentali della propria professione, vale a dire l’assistenza e la difesa in giudizio del cliente, e la consulenza giuridica, pur al di là di ogni procedimento giudiziario, restano coperte dal segreto professionale, e non possono essere rese note alle autorità. Solo quando eserciti un’attività, nelle materie elencate, al di fuori della propria missione specifica di difesa e di rappresentanza in giudizio e di quella di consulenza giuridica, l’avvocato può essere soggetto all’obbligo di comunicare alle autorità le informazioni delle quali venga a conoscenza». Il trattamento fiscale Registriamo con preoccupazione il livello, sempre elevato, della pressione tributaria sulle attività produttive e ci attendiamo una positiva evoluzione, nella legislazione e nella prassi amministrativa, sui temi di maggior rilievo per il trattamento tributario del lavoro autonomo, come – in particolare – gli “studi di settore” (alla cui osQuaderni

53


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

servazione e definizione il Consiglio partecipa attivamente in vista di maggiori trasparenza ed aderenza di tali strumenti alle specificità della professione e corrispondenza con le nuove dinamiche delle relative tariffe). Auspichiamo la stabile definizione dei criteri di riconoscimento dell’“autonoma organizzazione” per l’imposizione irap, nonché l’eliminazione dell’incoerente estensione ai professionisti della presunzione ritraibile dai prelevamenti rilevati nel corso d’indagini finanziarie. Segnaliamo la necessità di una sempre più elevata professionalità e specializzazione così della Giustizia tributaria come della difesa tecnica avanti tutti tali organi ed attendiamo la stabilizzazione, anche normativa, della Sezione Tributaria della Suprema Corte, destinataria di un elevatissimo flusso di delicati affari. Esprimiamo turbamento per la compressione delle garanzie dei contribuenti nella fase coattiva della riscossione tributaria, indotta da recenti modificazioni normative e dall’accelerazione di fatto delle procedure. Denunciamo violazioni del segreto professionale verificatesi nella prassi, finalizzate al controllo di soggetti estranei rispetto a quelli per i quali le autorizzazioni sono concesse. Ci attendiamo estremo rigore nell’utilizzo a scopi tributari delle deroghe al segreto professionale, impropriamente consentite nel recepimento della “III direttiva antiriciclaggio” . La qualificazione professionale Il Consiglio considera la qualificazione professionale come uno dei fondamenti della deontologia professionale, ma anche come uno dei fattori di sviluppo delle prestazioni professionali e quindi di vitalità dell’Avvocatura. Per questa ragione è stato approvato il regolamento di aggiornamento professionale, al quale tutti gli Ordini hanno risposto con entusiasmo e collaborazione efficiente; il programma è stato accolto con largo favore anche dalle Associazio-

54

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ni, il cui apporto è determinante perché gli obiettivi che ci siamo posti, nell’interesse dell’ intera Avvocatura e del Paese, possano essere raggiunti senza traumi, in modo graduale ma sicuro. Una breve scorsa ai dati raccolti dagli Ordini e dai programmi predisposti dalle Associazioni ci conferma della bontà del nostro proposito e della utilità dell’iniziativa: tutti gli Ordini – ben 165 – hanno presentato i loro programmi; anche le Associazioni più rappresentative a livello nazionale hanno predisposto eccellenti programmi; ma anche associazioni di minor rilevanza numerica hanno proposto la organizzazione di seminari in sede locale, così agevolando i compiti complessi e gravosi che gli Ordini si sono accollati. Debbo qui ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per favorire il successo dell’iniziativa, e quanti prestano già e presteranno la loro opera, provenendo anche dalle file dell’ Università e della Magistratura, per realizzare gli scopi perseguiti. Non sono mancate polemiche e neppure ricorsi al giudice amministrativo, da parte di quanti, o per ragioni elettorali, o per ragioni asseritamente giuridiche, hanno contrastato questa iniziativa. Credo che essa sia non solo istituzionalmente doverosa, ma anche economicamente utile: perché agevola la concorrenza – se di questa dimensione si deve parlare – molto di più dei messaggi pubblicitari. La concorrenza È tornata a proporsi la questione delle liberalizzazioni connessa con la concorrenza in ambito professionale. È una questione che, se si vuole elevare alla dimensione scientifica, non tollera né slogan né facili generalizzazioni: non è possibile, se si vuol analizzare con cura le regole comunitarie, ritenere che la disciplina del Trattato, dei regolamenti e delle direttive, obblighi gli Stati a modificare la disciplina delle professioni, e in particolare quella speciale dell’Avvocatura, nel Quaderni

55


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

senso di sopprimere ogni filtro all’accesso, ogni regola deontologica che apponga restrizioni alla pubblicità, ogni forma di controllo sulla adeguatezza della retribuzione della prestazione. L’equiparazione tra attività professionale e attività d’impresa non significa uniformità di disciplina, pena la scomparsa dell’attività professionale in sé e per sé considerata. Né si può parlare di “aggiramento” della disciplina delle liberalizzazioni mediante l’impiego di regole deontologiche: le regole deontologiche, per loro natura, sono più restrittive delle regole giuridiche, perché si pongono sul piano etico; se assimilate alle regole giuridiche, esse sono l’espressione dell’autonomia contrattuale, e la garanzia di sopravvivenza delle comunità intermedie. Perché non rovesciare allora il punto di partenza e chiedersi, non in astratto ma in concreto, come si può tutelare il cliente e migliorare il mercato dei servizi muovendo dalla qualificazione? E poi la presenza sul mercato di ormai quasi 200.000 avvocati può far solo presumere condizioni di limitazione alla concorrenza professionale? La natura delle norme deontologiche Chi si riferisce ai codici deontologici utilizzando questa espressione quale indice di una fonte di regole provenienti dalla autonomia privata tende ad assimilare tutte le regole governanti le singole professioni in una unica categoria concettuale, tale da assegnare a quelle regole una natura negoziale. Ed infatti è così per le regole statutarie di una associazione, per i c.d. codici di etica dell’impresa, persino per i codici etici osservati dalle società quotate in borsa. Si dimentica, spesso per inconsapevolezza, altre volte per intenzionale semplificazione volta a soffocare o a cancellare i caratteri connotanti la professione forense, che il codice deontologico forense

56

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

non ha natura negoziale, non è emanazione di una associazione, ma è emanazione di una istituzione ordinamentale con caratteri suoi propri, la cui amministrazione della giustizia professionale è da sempre qualificata (in primis dalla Corte di Cassazione) come “giurisdizione speciale”. La Corte di Cassazione più volte ha preso posizione sul punto, e, proprio di recente, con la pronuncia resa a Sezioni Unite il 20.12.2007, n. 26810, ha precisato che: (i) quale principio di diritto – cioè quale cardine dell’intero ordinamento giuridico – in applicazione dell’art. 384 cod.proc.civ., sostituito dall’art. 12 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 «le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla corte di legittimità»; (ii) le norme deontologiche forensi sono dunque vere e proprie norme giuridiche, da intendersi non quali dettaglio della clausola generale prevista dalla legge forense (art. 12 RDL 1578/1933), ma quale esito della “delega (...) effettuata dalla legge statale (...)” per cui trattasi di un fenomeno di formazione legislativa attraverso il rinvio alle determinazioni dell’autonomia collettiva (qui ordinamentale) che assumono, per volontà del legislatore, una funzione integrativa della norma legislativa in bianco; (iii) le regole deontologiche escono perciò dal recinto corporativo ed autoreferenziale e si pongono come parametri dell’affidamento che la collettività può riporre sull’agire dell’avvocato (con le intuibili conseguenze in punto tutelabilità della pretesa da parte della collettività ad un agire conforme a quei comportamenti). La deontologia diviene mezzo di conformazione dell’agire professionale e modello per il cambiamento.

Quaderni

57


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

La direttiva sulle qualifiche professionali Pochi giorni fa abbiamo appreso dagli organi di stampa che è stato completato il procedimento di attuazione della direttiva comunitaria sulle qualifiche professionali mediante un decreto interministeriale che stabilisce il procedimento per il riconoscimento delle “associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi, o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate”, ai sensi dell’art. 26 del D. lgs. n. 206/2007. Non è questa la sede per indulgere sulla confusione del legislatore, che sovrappone riferimenti soggettivi (ordini e collegi) ad oggettivi (albi), e parla di “servizi non intellettuali” senza fornire alcuna definizione. Il punto è che, aggirando surrettiziamente tutto il dibattito sulla riforma delle professioni, è stato di fatto previsto un riconoscimento pubblico delle associazioni delle professioni non regolamentate, addicendo a giustificazione la necessità di elaborare regole uniformi in sede europea. Il testo tuttavia esorbita i confini di disciplina e principi posti dalla Direttiva; del resto la politica delle associazioni di queste professioni negli ultimi anni si è indirizzata a conquistare spazi e posizioni magari anche limitate (si pensi alla richiesta di essere incluse nell’ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio) al fine di predicare la valenza generale e sistemica di tali riconoscimenti. Il CNF, a suo tempo interpellato per una valutazione sugli aspetti giuridici, oltre che sugli aspetti istituzionali, dell’attuazione della Direttiva, aveva posto in evidenza il rischio che una attuazione non accurata potesse incorrere in un eccesso di delega rispetto alla legge 25 gennaio 2006, n. 29, che prevede il recepimento della direttiva 2005/36 senza alcuna integrazione del suo contenuto. Ed in effetti sembra che il risultato or ora ottenuto si esponga a queste censure. Il testo ministeriale, infatti, ponendosi in contrasto con il parere del-

58

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

la Commissione Giustizia del Senato reso il data 17 ottobre 2007, sottrae alla sede naturale della riforma generale del sistema professionale una delle sue parti fondamentali, per l’appunto il trattamento normativo delle cd. “nuove professioni”, e di fatto la anticipa in questa sede, che è del tutto inappropriata perché, se si vuol seguire la logica, oltre che il corretto esercizio del potere normativo, la disciplina delle professioni non ordinistiche deve essere coordinata con la riforma delle professioni regolamentate; di più, il testo prevede il riconoscimento delle associazioni di professioni non regolamentate, senza prima aver individuato queste professioni. Al contrario, se il riconoscimento delle nuove professioni fosse avvenuto nell’ambito della riforma generale delle professioni, il legislatore si sarebbe dovuto fare carico del problema di distinguere l’area di attività di queste nuove realtà rispetto a quella delle professioni ordinistiche, al fine di evitare sovrapposizioni e confusioni che non farebbero che minare il principio della necessaria tutela dell’affidamento della clientela. I rapporti con i clienti Lo svolgimento dell’attività professionale implica la conclusione di un contratto d’opera intellettuale con il cliente. Sugli aspetti giuridici di questo tipo contrattuale non mi soffermo, potendo rinviare per relationem agli scritti predisposti dal CNF e alle relazioni degli anni passati. In questo semestre, tuttavia, il CNF ha approfondito ulteriormente il tema, muovendo dalla prospettiva, già innovata dalla Avvocatura inglese, che il primo obiettivo della disciplina deontologica è dato dalla tutela degli interessi del cliente, ovviamente nel rispetto della legge. “Cliente” è espressione usuale, che però non riflette, oggi, la realtà delle cose, perché la rinnovata disciplina degli status (mi riferisco agli status di protezione)6 e la rinnovata discipliQuaderni

59


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

na dei rapporti contrattuali con soggetti di volta in volta classificati come consumatori o come professionisti impone di qualificare ulteriormente l’espressione. Il rapporto contrattuale con il consumatore è regolato sia dal codice civile (agli artt. 2229 ss.) sia dal codice del consumo (agli artt. 33 ss.); ma è integrato ex lege dalla normativa concernente l’antiriciclaggio e le altre leggi speciali, come ad es., la disciplina dei dati personali, riguardanti il comportamento del professionista (accezione nella quale sono compresi, come si sa, per un vocabolario comunitario assai approssimativo, sia i prestatori d’opera intellettuale sia gli imprenditori). Stiamo considerando l’opportunità di istituire, insieme con gli Ordini, un call center per soddisfare le prime richieste di informazione dei clienti e uno sportello del cittadino per le persone disagiate. Abbiamo avviato incontri con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori per verificare le esigenze registrate dalle associazioni al fine di migliorare ulteriormente il rapporto con il cliente. La Scuola superiore dell’ Avvocatura e le Scuole forensi Il CNF, tramite la Scuola superiore dell’Avvocatura, costituita in fondazione con riconoscimento della personalità giuridica, segue l’attività delle Scuole forensi attivate presso gli Ordini. Anche in questo caso i dati parlano da sé. Ogni Ordine, direttamente, in collaborazione con altri ordini, con Università e Istituti superiori, ha allestito pregevoli scuole per la formazione degli aspiranti avvocati. Il CNF, che coordina e vigila i programmi delle Scuole, si è occupato primieramente dei formatori , allestendo seminari, a Roma e in molte sedi di Scuole forensi, al fine di coordinare i programmi, di apportare un contributo sostanziale e fattivo alla realizzazione di questo pro6

60

ALPA, Status e capacità, Roma-Bari, 1994.

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

getto culturale che impegna colleghi, docenti universitari, esperti di informatica. Infatti, le lezioni non sono solo frontali. In molte sedi ormai la tecnologia consente di affiancare alle attività svolte secondo le tecniche tradizionali, anche molte iniziative effettuate on-line. In appendice sono riportati dati più dettagliati su questa attività della Fondazione. La Scuola superiore ha programmi ambiziosi. Ha avviato insieme con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza un master di II livello per gli avvocati, italiani e stranieri, che vogliano approfondire i temi riguardanti la disciplina della professione forense, le tecniche di esercizio della professione, giudiziali e stragiudiziali, e le regole della deontologia. In tal modo la Scuola potrà offrire agli avvocati sia moduli settoriali, utilizzabili ai fini dell’aggiornamento professionale, sia un corso completo che consente agli avvocati di conseguire un diploma di specializzazione, per l’appunto il “master”, che è titolo avente valore legale. L’attività culturale I congressi di aggiornamento, i seminari, le riviste, le collane editoriali Intensa è già stata, in questo semestre, l’attività culturale del CNF e delle fondazioni di cui si avvale. La preparazione del III congresso di aggiornamento professionale, che si terrà a Roma nei giorni 3, 4, 5 aprile prossimi, vede in campo alcuni tra i più prestigiosi avvocati italiani per la discussione dei temi nuovi e controversi, afferenti l’esercizio della professione, dal diritto sostanziale, civile, penale, costituzionale, amministrativo, al diritto processuale, al diritto tributario; oltre, naturalmente, alle problematiche inerenti la deontologia professionale. Ma abbiamo anche rilanciato un programma di seminari tematici, la cui registrazione videofonica consente di diffonderne Quaderni

61


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

i risultati a tutti gli Ordini che se ne vorranno avvalere per i corsi di aggiornamento professionale. Le riviste del CNF – Rassegna forense e Attualità forensi – a cui si accompagna la rivista della Scuola superiore dell’ Avvocatura, Diritto & Formazione, costituiscono il crogiuolo delle idee che sorreggono l’attività culturale, formativa e istituzionale del Consiglio. E pure il sito web è uno strumento utile per l’informazione degli avvocati e dei cittadini, specialmente ora che si è arricchito di una banca dati coordinata e sistematica sulla normativa legislativa della professione e sulla giurisprudenza deontologica. Nel contempo è in preparazione il terzo corso di approfondimento delle tematiche del commercio internazionale, quest’anno vertente sulla negoziazione e la redazione dei contratti, che si terrà a Londra, in collaborazione con la Law Society e il General Council e con l’Università di Londra; stiamo altresì definendo gli accordi per la realizzazione di un corso di inglese giuridico, sempre a Londra. Nelle collane editoriali del CNF sono comparsi gli atti dei seminari svolti nel corso degli ultimi anni. Tutte le iniziative riguardano i problemi attuali della professione, il diritto sostanziale e processuale, le tecniche di difesa, insomma ogni aspetto di modernità e di aggiornamento che possa aiutare l’avvocato a seguire il passo dei tempi con i ritmi vertiginosi che i cambiamenti hanno imposto alla vita professionale. Teniamo in particolare ai volumi della Storia dell’ Avvocatura italiana, che colmano una lacuna nella storia istituzionale, politica, economica del Paese, ma anche costituiscono il vanto della nostra augusta tradizione. Sono in corso di edizione gli Atti del primo congresso dell’Italia liberata, celebrato a Firenze nel 1947, quando presidente del CNF era Piero Calamandrei, la biografia di Luigi Corvetto, avvocato genovese, estensore del Codice di commercio napoleonico, Consigliere di Stato e poi ministro restauratore delle finanze di Francia, le memorie di Carlo Goldoni quando, giovane avvocato, eserci-

62

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

tava la sua attività a Pisa, e il libro di Piero Calamandrei Troppi avvocati, pubblicato nel lontano 1921 (la tematica che affronta riflette la preoccupante situazione attuale). L’informatica Per l’attività informatica abbiamo già ottenuto i seguenti risultati: (i) abbiamo già stipulato con IPSOA un contratto per la realizzazione di una completa ed aggiornatissima banca dati, consultabile on line, sulle materia e gli argomenti forensi; (ii) abbiamo attivato la procedura per la creazione di una rete intranet tra il Consiglio Nazionale Forense, i Consiglieri Forensi e gli Ordini; (iii) abbiamo concordato, la attivazione del programma informatico per la gestione del processo disciplinare e la estensione del sistema a tutti gli Ordini, onde realizzare, in tempi possibilmente brevi il cosiddetto “Processo disciplinare telematico”; (iv) il collegamento gratuito per tutti gli avvocati con il CED della Cassazione è oggetto di trattative con il Ministero della Giustizia. È inoltre prevista la realizzazione di un programma sperimentale di lezioni per un corso di deontologia forense a distanza e corsi di aggiornamento professionale. Occorrerà verificare in quale modo rendere riconoscibile il destinatario del procedimento informatico, atteso che il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto impraticabile l’uso di tecnologie biometriche7.

7

Con provvedimento del 23 gennaio 2008.

Quaderni

63


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Mezzi per risolvere i problemi della amministrazione della giustizia Nelle due cerimonie di apertura dell’anno giudiziario in cui, secondo le nuove disposizioni, l’Avvocatura può portare istituzionalmente la sua voce, e cioè presso la Corte Suprema di Cassazione e presso la Corte dei Conti, ho avuto modo di riassumere sinteticamente le ragioni di apprensione della categoria forense per la crisi della giustizia, ho accennato alle diagnosi dei fattori della crisi (la scarsità delle risorse finanziarie, la incompletezza della pianta organica o comunque la sua insufficienza, la dualità della giustizia – togata ed onoraria – insieme con la fatiscenza delle strutture e la insufficienza numerica del personale amministrativo; oltre che, ovviamente, alla eccessiva moltiplicazione dei riti, alla eccessiva durata dei tempi processuali, e così via)8. Ho detto anche dei rimedi, per i quali desideriamo rinnovare, anche in questa sede, l’impegno del CNF, degli Ordini e dell’Avvocatura nel suo insieme: l’impulso al processo telematico, la prosecuzione nella collaborazione in sede di udienza, la disponibilità alla sperimentazione di iniziative di pratica forense applicata agli uffici giudiziari, la creazione di organi conciliativi e di mediazione per il radicamento delle ADR, le tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Vi sono tribunali che versano in situazione di emergenza grave: è il caso del Tribunale di Napoli, come è stato posto in evidenza dall’Ordine locale che ha esposto le sue doglianze, oltre che le sue proposte, in una seduta alternativa alla cerimonia di apertura dell’anno giudiziario presso la Corte d’Appello. Ma quasi tutti i tribunali sono prossimi al collasso. È una realtà che non possiamo più passare sotto 8 Un altro fattore di crisi perché genera incertezza, la pessima qualità della legislazione, è stato segnalato – quasi un leit-motiv – dalle Relazioni del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei Conti e del Presidente del T.A.R. Lazio. Sull’argomento si era intrattenuto, nella conferenza introduttiva al II Congresso di Aggiornamento professionale Forense, nel marzo 2007, il prof. Angelo Falzea, illustrando il tema della formazione della legge.

64

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

silenzio. Occorrono provvedimenti immediati, urgenti, sostanziali e risolutivi. Quanto al primo aspetto, il CNF sta esaminando il progetto S.I.G.I., Sistema integrato giudiziario informatizzato, elaborato dal Ministero della Giustizia, con il quale finalmente si dà avvio non alla fase sperimentale ma alla fase di messa in atto del sistema processuale telematico presso tutto gli uffici giudiziari. Debbo riconoscere che là dove il sistema ha già mostrato la sua funzionalità – ad es. nel settore del recupero dei crediti – gli avvocati hanno reagito favorevolmente sia alla applicazione delle nuove regole e agli adempimenti richiesti, che implicano anche una certa conoscenza ed una pratica delle tecnologie informatiche, sia agli effetti che esse producono, nella convinzione che la tutela dell’interesse del cliente non sia soltanto un precetto deontologico da osservare per dovere, ma anche la linea guida di ogni azione che l’avvocato deve porre in essere nello svolgimento del suo ministero. Quanto al secondo aspetto – la dualità della giustizia – il CNF da tempo ha preso posizione contraria alla stabilizzazione dei c.d. giudici onorari. Ciò perché la giustizia onoraria è sorta per ragioni di urgenza e quindi per apporre rimedi di natura straordinaria, limitati nel tempo, all’enorme carico di processi che si era accumulato nel tempo: ed ora invece si intenderebbe renderla permanente, con una articolazione di status a cui non corrisponde una articolazione di funzioni. Quanto al terzo aspetto, il CNF ha promosso l’istituzione di camere di conciliazione e mediazione presso gli Ordini, ha istituito corsi di formazione per conciliatori, ha partecipato alla costituzione dell’associazione degli organismi che promuovono la conciliazione, ha sempre sostenuto le ADR come strumento di composizione degli interessi: non alternativo ma collaterale e complementare alla giustizia togata, che è e deve rimanere una delle funzione essenziali dello Stato. Quaderni

65


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

A questo proposito desidero anche esplicitare la posizione del CNF in ordine alla riformulazione della “topografia giudiziaria”. Ad un primo acchito, la soppressione degli uffici giudiziari nei centri minori, da più parti rappresentati come un ostacolo alla efficiente amministrazione della giustizia, che si vorrebbe realizzare mediante l’accorpamento di sedi secondarie, la concentrazione della magistratura giudicante e inquirente e del personale, così come delle strutture amministrative, potrebbe apparire la soluzione migliore, perché parrebbe consentire di ridurre le spese, di distribuire in modo ottimale le risorse, di impiegare al meglio l’elemento umano. E tuttavia noi crediamo che nell’amministrazione della giustizia non si debbano considerare solo i costi economici apparenti, ma anche i benefici globali . In una analisi di costi e benefici occorre considerare non solo che tra gli uffici giudiziari c.d. “minori” si contano in alta percentuale quelli più efficienti; che la loro eliminazione inevitabilmente allontanerebbe la giurisdizione dai cittadini; ma anche che gli uffici giudiziari sono presidi di legalità, e che i cittadini hanno il diritto, costituzionalmente garantito, ad un accesso alla giustizia che sia effettivo, non solo disegnato secondo i canoni del risparmio. Riteniamo che vi possono essere sistemi alternativi alla soppressione degli uffici giudiziari, che si possono studiare senza preconcetti e con la disponibilità di tutti gli operatori della giustizia. E ancora che non sia possibile accollare ai Comuni, là dove si intendessero salvare questi presidi, le spese di funzionamento degli uffici: questo perché, torno a sottolinearlo, la funzione di amministrazione della giustizia è compito insopprimibile dello Stato, il quale non può abdicare al suo ruolo, né consentire che l’amministrazione della giustizia sia affidata alla maggiore o minore capacità di sostegno economico dei Comuni, creando così ulteriori squilibri in un Paese che si è definito “sfilacciato”. La collaborazione tra Avvocatura e Magistratura passa anche attraverso il controllo delle incompatibilità – di qui gli incontri con il

66

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CSM per migliorare il circuito di informazioni relativo alla corretta amministrazione della giustizia nelle sedi giudiziarie – e il controllo della qualità e meritevolezza di chi assolve questa alta funzione, anzi questa autentica missione. Ecco perché non abbiamo disapprovato quegli Ordini che, in segno di protesta per la mancata approvazione dell’emendamento legislativo del progetto di riforma dell’ ordinamento giudiziario, in cui si prevedeva che anche gli avvocati componenti degli uffici giudiziari si potessero esprimere sugli avanzamenti in carriera dei magistrati, hanno deciso di rinunciare alla loro rappresentanza in tali uffici. Protesta poi rientrata, perché gli uffici giudiziari debbono comunque funzionare. E tuttavia le proposte per attribuire agli avvocati questa opportunità di collaborazione sono all’ordine del giorno. Come dimostra il campione di rilevazione statistica che stiamo ricomponendo, l’avvocato che nella sua diuturna attività viene a contatto con il giudice ne valuta l’attenzione, la competenza, la correttezza e quindi ben può esprimere, in coscienza e responsabilmente, la sua opinione al riguardo. Stiamo anche esaminando i progetti – in alcune sedi già attuati – di cooperazione con l’amministrazione della giustizia mediante l’effettuazione della pratica forense da parte di giovani meritevoli nell’“ufficio del giudice”. La ricerca della giurisprudenza, la lettura degli atti difensivi, la partecipazione alle udienze costituisce già una parte dell’attività svolta dagli aspiranti avvocati nel sistema attuale; la diversa impostazione del giudice, che ricerca la verità nella mediazione di interessi, rispetto a quella dell’avvocato che ricerca nella giustizia la difesa degli interessi del cliente, non dovrebbe essere dirompente né fuorviante. E tuttavia qualche perplessità è stata sollevata soprattutto dagli Ordini dei centri minori, attesa la contiguità dell’aspirante avvocato con il magistrato, e da quanti ritengono che le modalità di formazione professionale dell’avvocato (certo non quelle relative alla formazione culturale) dovrebbero coinvolgere esclusivamente la pratica dello studio legale, piuttosto che non quelQuaderni

67


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

la delle aule giudiziarie, salva la frequenza minima richiesta obbligatoriamente. Il questionario sullo stato della giustizia nei distretti Il CNF ha proposto un questionario agli Ordini sui temi riguardanti l’amministrazione della giustizia in sede locale. Sarebbe importante modificare anche la disciplina del cerimoniale delle inaugurazioni dell’anno giudiziario in sede locale per far sentire la voce dell’Avvocatura sia di seguito alla Relazione del Presidente della Corte d’Appello e del Procuratore generale, sia la voce del componente del Consiglio Nazionale Forense. Dai primi dati emersi dal campionario raccolto per il momento possiamo purtroppo confermare (se non peggiorare) le valutazioni che abbiamo sentito dal Primo Presidente della Corte di Cassazione. L’indagine condotta, per quanto sviluppata su di un campione parziale, segnala inequivocabilmente la situazione di gravissima difficoltà dell’amministrazione della giustizia civile e penale. La carenza di organico è dato praticamente strutturale, aggravato inoltre dalla frequenza di trasferimenti disposti senza la previa garanzia della copertura del posto lasciato vacante. I carichi di lavoro vedono una eccessiva esposizione della magistratura onoraria, ed i frequenti trasferimenti dei magistrati, oltre a distacchi, congedi, malattie, periodi di studio contribuiscono spesso ad aggravare i tempi della giustizia. Le migliori prassi sono spesso il frutto di iniziative meritorie individuali o di alcuni capi degli uffici, mentre scarse sono le possibilità di promuovere in via generale e sistematica moduli organizzativi di maggiore efficienza e produttività. Aggravano il quadro la sostanziale assenza di prassi conciliative, la riduzione delle dotazioni finanziarie e la loro sottrazione a logiche di programmazione, lo scarso utilizzo delle strutture telematiche.

68

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

In taluni casi gli ordini svolgono una funzione surrogatoria, anche prestando personale amministrativo agli uffici giudiziari. Appare senz’altro opportuno proseguire nell’opera di sensibilizzazione degli ordini forensi, per continuare a monitorare in via permanente lo stato dell’amministrazione della giustizia, con l’auspicio che le future elaborazioni ed analisi possano avvalersi di dati più completi, sia per distribuzione geografica che per contenuto delle informazioni rese, con particolare riguardo alla necessità che, almeno per taluni ambiti, le rilevazioni siano condotte autonomamente dall’Avvocatura, anche senza pretesa di scientificità. Le azioni collettive Il Congresso di Lisbona e il ruolo della conciliazione Più interrogativi che soluzioni: dopo tre sedute di dense relazioni e intenso dibattito, il congresso organizzato a Lisbona tra il 9 e il 10 novembre 2007 – nell’ambito delle manifestazioni del “semestre della presidenza portoghese” – dalla DGSanco e dal Ministero dell’economia e della innovazione sulle esperienze di azioni collettive in Europa e sulle iniziative che dovrebbero essere assunte dalla Comunità al riguardo ha optato per un processo cauto destinato tuttavia ad approdare a soluzioni concrete e positive. Nelle parole del Commissario Meglena Kuneva si legge il necessario compromesso tra l’esigenza di assicurare l’accesso alla giustizia ai cittadini che abbiano subito danni di modesta entità ma siano scoraggiati a chiederne il risarcimento per il costo delle procedure (c.d. small claims) e l’esigenza di porre le imprese al riparo da iniziative futili, promosse a scopo ricattatorio, o gestite in modo poco trasparente. Il percorso della “class action all’europea”, cioè del collective redress, delle azioni collettive o di gruppo, sarà perciò scandito da una comunicazione, che dovrebbe essere predisposta e varata entro l’anno, a cui Quaderni

69


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

seguirà la consultazione degli stakeholders, e finalmente dall’adozione di un provvedimento, sulla cui natura giuridica (regolamento, direttiva o raccomandazione?) non si hanno per il momento indicazioni sicure. La scansione del congresso in tre segmenti era connessa con le tre dimensioni del problema: la dimensione economica, sulla quale si è diffusa il Commissario Neelie Kroes, indicando come il mercato concorrenziale abbia, da un lato, interesse alla soddisfazione dei clienti e a reprimere pratiche sleali, ma dall’altro avverta anche l’esigenza di non frenare lo sviluppo economico con iniziative aggressive e giuridicamente infondate di consumatori e loro organismi associativi; la dimensione giuridica, che ha assorbito l’attenzione maggiore, attesta la complessità tecnica del tema, e la dimensione politica, le cui sfaccettature sono emerse nell’intervento della VicePresidente del Parlamento europeo Diana Wallis. La dimensione giuridica è interessante ma difficile da dipanare: in alcuni Stati Membri già esistono e si sperimentano sistemi che consentono ai danneggiati dalla circolazione di beni, servizi, pratiche commerciali di far valere le loro ragioni non individualmente ma come appartenenti ad una “categoria” con caratteristiche definite, e di farle valere dinanzi al giudice ordinario, o dinanzi a giudici speciali, o dinanzi ad Autorità amministrative; si tratta di sistemi che consentono anche l’irrogazione di sanzioni e danni punitivi; alcuni di essi prevedono la distribuzione dei vantaggi tra tutti i promotori dell’iniziativa (modello opt-in), altri tra tutti coloro che si sono trovati nella situazione censurata e che intendono proseguire nella iniziativa ovvero chiedere di esserne esclusi (modello opt-out). Oltre alle esperienze in atto in Austria, Danimarca, Portogallo, Svezia, Paesi Bassi, vi sono i modelli in fieri, come in Francia, modelli assimilabili al collective redress, come nel Regno Unito, e modelli alternativi inglobati nel sistema giudiziario con “cause pilota e leading”, come in Germania.

70

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il panorama è vario e quindi alla Commissione si pongono tre problemi capitali: se assistere ad un florilegio di modelli tra loro variegati anche se tutti convergenti nell’assicurare ai consumatori questo rimedio processuale e non assumere iniziativa alcuna (opzione, questa, affacciatasi nella seduta dedicata ai temi economici, ma poi sostanzialmente caduta nel corso dei lavori congressuali); se proporre un modello unificato circoscritto alle azioni collettive transfrontaliere, oppure predisporre una base comune di regole per tutte le azioni collettive, come già si è fatto con la direttiva sulle azioni inibitorie, promuovendo questo strumento processuale nei Paesi che ne sono ancora privi e sollecitandone l’armonizzazione. Accanto al rimedio giudiziale o amministrativo, sarebbe sempre praticabile il ricorso alle ADR, in particolare alla conciliazione e alla mediazione. Per inciso, quest’ultimo percorso, sperimentato in Italia con soddisfazione di imprese e associazioni di consumatori, ha dato eccellenti risultati e potrebbe essere la soluzione meno invasiva, o comunque quella praticamente più sicura, in attesa delle scelte nazionali e comunitarie. Nel settore finanziario il Conciliatore bancario, oltre all’Ombudsman, hanno dato buoni frutti e l’attuale previsione legislativa contenuta nella legge di riforma del risparmio che inaugura formule conciliative gestite dalla Consob potrebbe già costituire una risposta satisfattiva. L’introduzione di strumenti processuali ad hoc richiede invece una attenta meditazione. Le scelte tecniche sono infatti le più difficili. Conviene introdurre questo strumento processuale solo per le small claims o anche per i casi di più rilevante entità? Nel corso del congresso molti relatori hanno fatto riferimento alla vicenda Parmalat, ma è evidente che in quel caso non si trattava di small claims, e i consumatori che hanno agito in giudizio hanno visto accolte le loro buone ragioni. Occorrerebbe allora dividere le sorti delle questioni rilevanti dal punto di vista sociale, ma modeste nel loro valore economico – settore dove si Quaderni

71


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

avverte davvero l’esigenza di un “accesso alla giustizia” – e le sorti del meccanismo processuale riservato ai casi assimilabili alla vicenda Parmalat. Per far valere le small claims, come insegnano alcuni modelli europei, non è strettamente necessario far intervenire il giudice ordinario, quantomeno per il primo grado del procedimento; e si può anche pensare ad un fondo complessivo con un monte globale e insuperabile da cui attingere i risarcimenti; in questo caso è da tutti riconosciuta l’esigenza di introdurre filtri all’iniziativa collettiva, per prevenire o bloccare domande ricattatorie o fraudolente, problema che non sorge nell’altro settore; per le small claims si può pensare a procedure semplificate, a spese processuali e di assistenza contenute, mentre per il settore dei casi assimilabili alla vicenda Parmalat le questioni sono complesse, le responsabilità gravi, e solo il giudice ordinario potrebbe provvedervi, salvi espedienti processuali per radicare le iniziative in determinate sedi e per uniformare le decisioni. Per le small claims rimangono aperti però i problemi più difficili: il finanziamento, la legittimazione (ovviamente non solo le associazioni dei consumatori dovrebbero essere legittimate, altrimenti si contravverrebbe a due principi costituzionali, di libera associazione e di accesso diretto alla giustizia), la delibazione preliminare della fondatezza della domanda, la scelta tra modello opt-in, opt-out, la definizione degli effetti della pronuncia o del provvedimento amministrativo finali, le modalità di ripartizione del risarcimento. Al congresso si è parlato anche molto dell’assistenza legale e delle spese, di procedura e di assistenza: escluso da tutti, in modo corale e fermo, il modello di class action americano, ci si è chiesti se si debbano includere nel sistema europeo i patti di quota lite ovvero sistemi tariffari ad hoc. Il ruolo dell’assistenza legale, per promuovere le iniziative, per definirne il fondamento giuridico, per seguire i procedimenti, insomma per difendere i diritti non è stato posto in dubbio da nessuno.

72

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Le azioni collettive La riforma del Codice del consumo Se la collocazione di una disposizione in un contesto normativo ha un significato ermeneutico – e non potrebbe non averlo secondo quanto ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sia con riguardo alla interpretazione restrittiva delle leggi speciali, sia con riguardo alla intitolazione del provvedimento che contiene la disposizione, sia con riguardo alle finalità che essa persegue – la collocazione dell’art. 140 bis sulla “azione collettiva risarcitoria” non può considerarsi casuale ed ha quindi una sua incidenza che non può essere sottaciuta né esser considerata marginale. Innanzitutto l’art. 140 bis è aggiunto alle altre disposizioni che, in quel codice, riguardano l’“accesso alla giustizia”. Così recita la nuova rubrica del titolo II della parte V, precedentemente essendo invece la rubrica formulata in termini di “associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia”. La caduta dei termini “associazioni dei consumatori” è dovuta al fatto che non solo a questi soggetti si assicura l’accesso alla giustizia, ma, secondo quanto prevede ora l’art. 140 bis c. 2, anche associazioni e comitati diversi dai soggetti già legittimati a promuovere le iniziative di cui all’art. 140 (inibitorie di atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, pubblicazione dei provvedimenti ottenuti). La c.d. azione collettiva risarcitoria di cui alla disposizione commentata è dunque inserita in un contesto normativo in cui si prevedono, per il titolo II, regole concernenti la legittimazione ad agire (art.139) e regole di “procedura”, ma si tratta di una inibitoria di carattere generale, mentre regole speciali riguardano sia la legittimazione ad agire sia il procedimento per la promozione dell’azione inibitoria in materia di clausole vessatorie (art. 37). Non si è dunque in presenza di uno strumento processuale onniQuaderni

73


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

pervasivo ma di regole speciali all’interno di un contesto normativo che ha natura particolare (anche se strettamente collegata con il codice civile), cioè la tutela dei consumatori. Queste regole, secondo i principi di ermeneutica legislativa, debbono quindi ricevere una interpretazione restrittiva. L’ambito di applicazione è indicato nel primo comma: “accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori e utenti nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’art. 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali”. Gli interessi tutelati non appartengono ai soggetti a cui è riconosciuta la legittimazione ad agire, ma ai consumatori e agli utenti. Tuttavia la formulazione della disposizione è equivoca. Da un lato sembra che i soggetti legittimati possano agire “a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti”; dall’altro lato, la finalità della disposizione è nel senso che a questi soggetti si consente di chiedere al tribunale “l’accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori e utenti”. Dall’altro lato ancora il comma si conclude con la previsione di un requisito ulteriore, “quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o utenti”. In senso sostanziale, diritti e interessi non alludono alla medesima situazione soggettiva. Diritti individuali sono posizioni soggettive tutelate in capo al singolo; gli interessi protetti possono riguardare sia diritti soggettivi (assoluti o relativi) sia interessi legittimi. Se si trascende alla dimensione superindividuale, gli interessi collettivi appartengono ad una collettività, ad un gruppo predeterminato, ad una categoria. Ma la lettera della disposizione è chiara almeno su di un punto: in questo caso si fanno valere, da un soggetto diverso dal titolare, solo (i) diritti (ii) individuali (iii) tali però da appartenere ad una “pluralità di consumatori e utenti”.

74

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Siamo dunque in presenza di uno strumento processuale che obbedisce a regole speciali o anche in presenza di una normativa che istituisce una nuova categoria di interessi tutelati, aventi natura collettiva, insieme con i diritti individuali? Tutto questo caos interpretativo sarebbe stato evitato se la disposizione fosse stata scritta in modo ragionevole, e cioè indicando che «le associazioni (…) e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo [che] sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti [possono] richied[ere, anziche “endo”] al tribunale del luogo … etc.». Ma così non è stato. Possiamo effettuare questa operazione di ortopedia ermeneutica per dare un significato plausibile alla disposizione? Inoltre, se si tratta di uno strumento processuale, esso può esser utilizzato anche retroattivamente. Ma la questione è discussa. Molte altre sarebbero le considerazioni da fare sugli aspetti processuali, ma la Commissione sulle riforme legislative e la Commissione sulla riforma della disciplina processuale insieme con il gruppo di lavoro sulle “class actions” apporteranno, entro il periodo di vacatio (per il fissato al 30 giugno 2008) un sostanzioso contributo alla lettura del testo e alle proposte di taluni modifiche perché esso divenga fruibile da parte di magistrati, avvocati e ovviamente soggetti legittimati attivi e passivi. Dobbiamo in ogni caso esprimere il favore dell’Avvocatura per la previsione – nella fase posteriore alla delibazione della sussistenza dei requisiti di legittimazione attiva e passiva, e dopo l’accertamento del diritto al risarcimento del danno da parte dei titolari degli interessi incisi – di un procedimento di conciliazione che importa la necessaria partecipazione degli avvocati in qualità di conciliatori. Non dobbiamo premettere gli aspetti deontologici dei nuovi mezzi processuali: occorrerà infatti integrare la normativa del codice con disposizioni specificamente rivolte a disciplinare il divieto di accaparramento di clientela, il divieto di strumentalizzazione di associazioni Quaderni

75


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

e comitati (mi riferisco ovviamente a quelle non registrate presso il Ministero dello Sviluppo economico), il divieto di abuso del processo, il divieto di approfittamento della clientela per ragioni parcellari. Abbiamo apprezzato la soppressione della percentuale prevista nel testo approvato dal Senato in primo esame che avrebbe consentito al professionista di pretendere una retribuzione pari al massimo della misura, senza alcun riguardo alla natura dell’attività prestata, alla sua complessità, alle spese sostenute e quindi alla proporzionalità tra il lavoro effettuato e il compenso ricevuto. E non tenendo conto – come i fautori della concorrenza auspicherebbero – del risultato ottenuto, dal momento che in questo caso si trasformerebbe il rapporto di mandato professionale in un contratto associativo, in una operazione economica “spartitoria”, facendo così evaporare ogni presidio della indipendenza dell’avvocato rispetto al cliente. Una nota conclusiva La sorte della professione forense, nonostante le sue specificità, sembra segnata dalla comune vicenda che investe i cambiamenti della società italiana, fortemente incisi dalla globalizzazione dei mercati9, dall’indebolimento dei sistemi economici, dalla congiuntura attuale contrassegnata, più che dalla recessione, da quella particolare crisi denominata dagli economisti “stagflazione”, nella quale il ristagno dello sviluppo si accompagna ad una inflazione strisciante. L’alto numero degli iscritti agli albi e la progressiva riduzione degli ambiti di esercizio dell’attività professionale forense – mi riferisco in particolare, e tra l’altro, alle recenti disposizioni che fanno divieto alle pubbliche Amministrazioni di inserire nei loro contratti clausole arbitrali e ai provvedimenti anche di livello regionale che fanno Tema sul quale ormai si è raccolta una letteratura pressoché sconfinata: v. per tutti Irti, Norma e luoghi, Roma-Bari, 2006. 9

76

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

obbligo alle Amministrazioni di avvalersi soltanto dell’Avvocatura dello Stato, evitando quindi di affidarsi al libero foro – sono fattori che trasformano le caratteristiche della Avvocatura tradizionale: ora molti avvocati sono più di prima disposti a negoziare i compensi, anziché ad applicare contrattualmente le tariffe, a rinunciare all’alta qualità della prestazione per poter soddisfare le aspettative di natura economica dei loro assistiti, ad esercitare la loro attività ai limiti del codice deontologico pur di acquisire o conservare la propria clientela. Anche questo è un segno del declino della classe media, in una società composta da produttori e consumatori, produttori di beni ma soprattutto di servizi, e consumatori che vivono in una dimensione reale condivisa con quella virtuale; il modello europeo riesce a mantenere un argine alla «liquidità» della società, e la fissazione in principi giuridicamente vincolanti dei diritti fondamentali della persona costituisce una adeguata garanzia (quanto meno sulla carta) che la classe media composta dai professionisti dell’intelletto non scomparirà così facilmente, né si lascerà sopraffare da un mercato selvaggio o da un mondo ancorato soltanto allo scambio. È per questo che chi teorizza la fine della classe media non porta il suo ragionamento fino alle estreme conseguenze, perché intravede in questo processo disgregativo anche i barlumi di una sopravvivenza tenace di valori e di competenze10, confermata dalle indagini di opinioni svolte dal Censis per conto dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati11 e dal Rapporto Censis per il 200712. Ma le categorie professionali non possono essere lasciate a se stesse, occorre il sostegno del sistema politico. Sono da meditare 10 Sul punto v. Wolf, Why Globalization Works, Londra, 2004; Stiglitz, La globalizzazione che funziona, Torino, 2007; Gaggi e Narduzzi, La fine del ceto medio e la nascita della società law cost, Torino, 2006. 11 Censis-AIGA, Contrastare la crescita promuovere la mobilità. Indagine sugli avvocati italiani, Roma, maggio 2007. 12 Censis.

Quaderni

77


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

le pagine di chi, prendendo lo spunto dalle idee oggetto del certame elettorale in corso, ha avuto la perspicacia e la sensibilità di sottolineare come sarebbe un grave errore da parte di quelli che un tempo si denominavano i “reggitori dello Stato” ignorare il contributo sia in termini economici, sia in termini sociali delle categorie professionali (accanto a quelle imprenditoriali, cioè del settore pro-pro), e la rilevanza di un intervento volto a migliorare la loro condizione perché possano continuare a dispiegare il loro ruolo indefettibile nel Paese13. Tra i fattori di crescita dobbiamo quindi inserire la sistematica e appropriata qualificazione culturale e professionale, di cui il CNF si è occupato nell’introdurre il regolamento sull’aggiornamento obbligatorio, a cui si accompagna la accurata selezione, che richiede la collaborazione del Ministero della Giustizia per riformare delle regole di accesso alla professione. La proposta redatta dal Ministero in dieci punti è stata discussa e approvata dal CNF. Ci auguriamo che essa possa proseguire il suo cammino. Resta fermo il vigile controllo deontologico, di cui il CNF si fa garante nei procedimenti celebrati dinanzi a sé e di cui gli Ordini territoriali si fanno carico. Debbo tuttavia esprimere un’ultima preoccupazione. Agli avvocati si richiede – e lo prevede anche il codice deontologico – l’osservanza della legge che, insieme con la tutela dell’interesse del cliente, costituisce il fondamento della professione forense. Ma l’avvocato svolge una attività di natura intellettuale e si occupa oltre che della difesa dei diritti in giudizio, anche dell’ accertamento e della difesa dei diritti nell’ambito stragiudiziale, nello svolgere la consulenza, nella redazione di pareri, nella conciliazione, e così via. L’analisi della posizione giuridica del cliente, la predisposizione di atti preparatori all’attività giudiziale (che può essere meramente eventuale) 13 DE BORTOLI, Imprese e professioni, le scelte per il Paese, ne Il Sole 24 Ore, 16 febbraio 2008, p.1

78

Quaderni


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

non può certo considerarsi fautrice della perpetrazione di reati. Un conto è l’esame e la predisposizione di pareri e di atti, altro conto è la partecipazione criminosa, cosciente, volontaria, profittevole, alla commissione di un atto contrario alla legge. In questi ultimi tempi sembra che la magistratura inquirente non intenda tracciare una linea di demarcazione tra le due aree, coinvolgendo l’avvocato che ha redatto un parere o un atto stragiudiziale nell’inchiesta preliminare e nel procedimento penale conseguente, là dove si siano poi riscontrati reati compiuti da privati o pubbliche Amministrazioni. Tra il parere o l’atto stragiudiziale e il reato non vi è, né vi può essere, un nesso causale diretto: l’avviso dell’avvocato rimane nell’ambito dell’esercizio della sua attività intellettuale; la determinazione del privato o della pubblica Amministrazione è autonoma rispetto all’avviso dell’avvocato e non può esplicare una ricaduta negativa sulla sua immagine, sulla sua attività, sulla sua competenza. L’avvocato risponde, civilisticamente, per gli errori compiuti, ma non può essere chiamato a titolo di correità se non vi è prova della sua dolosa compartecipazione. Su questa problematica il CNF si adopererà per offrire tutti gli approfondimenti utili, al fine di tutelare l’onorabilità e la competenza degli avvocati ma anche per sostenerne la responsabilità nei casi (fino ad ora assai rari) di deviazione dalla normativa legislativa e deontologica. * * * In conclusione, a suggello del programma che abbiamo deliberato e per il quale ci impegneremo all’unisono, desidero rinnovare la gratitudine ai Colleghi che hanno voluto confermarmi alla presidenza del Consiglio: cercherò di non deluderli, assicurando loro la conservazione del metodo collegiale nella definizione della linea di questa Istituzione, una Istituzione alla quale tutti siamo legati perché rapQuaderni

79


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

presenta, nel panorama delle professioni e ormai anche nella diffusa opinione dei cittadini un punto di riferimento per la difesa dei diritti e per la vigilanza sulla condotta degli avvocati che sono chiamati a difenderli; tutti insieme cercheremo di rafforzarla e renderla meritevole degli afďŹ damenti in essa riposti.

80

Quaderni


ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

82

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Formazione continua Regolamento approvato il 13 luglio 2007

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE considerato

•) che a se medesimo e ai Consigli dell’ordine degli avvocati è affidato il compito di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività; •) che, in particolare, al Consiglio nazionale forense è attribuito dalla legge il potere di determinare i principi ed i precetti della deontologia professionale, che la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione considera norme giuridiche; •) che il Codice deontologico forense, all’art. 12, impone all’avvocato il dovere di competenza, prevedendo, fra l’altro, che “l’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non potere svolgere con adeguata competenza” e che “l’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico”; •) che l’art. 13 del Codice deontologico forense dispone: «È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività»; Quaderni

83


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

•) che l’obbligo formativo è assolto, tra l’altro, con «lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense», rispettando «i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell’ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi»; •) che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire periodicamente si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l’importanza e la rilevanza costituzionale dell’attività professionale forense ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia; •) che la continuità nella formazione e la costanza nell’aggiornamento assicurano più elevata qualità della prestazione e adeguato contatto con il diritto vivente, soprattutto in presenza di un sistema normativo complesso e di una produzione giurisprudenziale sempre più numerosa e sofisticata; •) che l’intensità e la qualità specifica della formazione e dell’aggiornamento variano in rapporto al settore di esercizio dell’attività, a seconda che si tratti di attività generalistica, prevalente o specialistica; •) che il regolamento di cui infra ha riguardo all’aggiornamento per l’attività generalista e prevalente, mentre è rinviato a diverso regolamento da adottare in prosieguo la disciplina dell’aggiornamento per l’attività specialistica; •) che sino, all’adozione di quest’ultimo, anche per gli esercenti attività “specialistica” ai sensi delle vigenti disposizioni di legge valgono gli obblighi e le modalità di espletamento dell’aggiornamento per gli esercenti attività generalista e prevalente ha approvato il seguente

84

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ARTICOLO 1 Formazione professionale continua 1. L’avvocato iscritto all’albo ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale. 2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate. 3. L’adempimento di tale dovere, con riferimento agli ambiti in cui si comunica di esercitare l’attività professionale prevalente, è, altresì, condizione per la spendita deontologicamente corretta, ai sensi dell’art. 17 bis del codice deontologico forense, dell’indicazione dell’attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività. 4. Con l’espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico forense. ARTICOLO 2 Durata e contenuto dell’obbligo 1. L’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno soQuaderni

85


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

lare successivo a quello di iscrizione all’albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d’iscrizione all’albo o del rilascio del certificato di compiuta pratica e l’inizio dell’obbligo formativo. L’anno formativo coincide con quello solare. 2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L’unità di misura della formazione continua è il credito formativo. 3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. 4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell’ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 15 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia. 5. L’iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui al precedente articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito, nel periodo di valutazione che precede l’informazione, non meno di 30 crediti formativi nell’ambito di esercizio dell’attività professionale che intende indicare.

86

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ARTICOLO 3 Eventi formativi 1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati: a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione; b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale; c) altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine. 2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo. 3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell’adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali, o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza. A tal fine: - appartiene alla competenza del Consiglio nazionale forense l’accreditamento di eventi da svolgersi all’estero, che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero – a richiesta dei soggetti organizzatori – quelli che prevedono la ripetizione di Quaderni

87


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

identici programmi in più circondari o distretti; - appartiene alla competenza dei singoli Consigli dell’ordine territoriali l’accreditamento di altro evento, in ragione del suo luogo di svolgimento. 4. L’accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l’accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell’ordine locale ovvero al Consiglio nazionale forense, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento. A tal fine il Consiglio dell’ordine o il Consiglio nazionale forense richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro quindici giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta. In caso di silenzio protratto oltre il quindicesimo giorno l’accreditamento si intende concesso. Il Consiglio dell’ordine competente o il Consiglio nazionale forense potranno accreditare anche eventi non programmati, a richiesta dell’interessato e con decisione motivata da assumere entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; in caso di mancata risposta entro il termine indicato, l’accreditamento si intenderà concesso. Il Consiglio nazionale forense può stipulare con la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense e con le Associazioni forensi riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso nazionale forense specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accellerare le procedure di accreditamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori. 5. Ciascun Consiglio dell’ordine dà immediata notizia al Consiglio

88

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

nazionale forense di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati o altrimenti accreditati. Il Consiglio Nazionale forense ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli. ARTICOLO 4 Attività formative 1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate: a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali; b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici; c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati; d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell’esame; e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell’ordine competenti. 2. Il Consiglio dell’ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell’impegno della stessa richiesto, con il limite massimo di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 12 crediti per le attività Quaderni

89


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

di cui alla lettera b), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera c), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera d) e di n. 12 crediti annuali per le attività di cui alla lettera e). ARTICOLO 5 Esoneri 1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento. 2. Il Consiglio dell’ordine su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di: - gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; - grave malattia o infortunio od altre condizioni personali; - interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero; - altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense. Il Consiglio dell’ordine può altresì dispensare dall’obbligo formativo, in tutto o in parte, l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all’albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda. 3. L’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento.

90

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

4. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale. ARTICOLO 6 Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo 1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell’ordine al quale è iscritto una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione. 2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. 3. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione. ARTICOLO 7 Attività del Consiglio dell’Ordine 1. Ciascun Consiglio dell’ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio. 2. In particolare, i Consigli dell’ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un piano dell’offerta formativa che intendono proporre nel corso dell’anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi Quaderni

91


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e l’ordinamento professionale. 3. I Consigli dell’ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dell’ordine o nell’ambito delle Unioni distrettuali, ove costituite. Possono realizzarlo anche in collaborazione con Associazioni forensi, o con altri enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritengono opportuno, di un apposito ente da essi costituito, partecipato e comunque controllato. Essi favoriscono la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l’adempimento dell’obbligo formativo, realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati. I Consigli potranno inoltre organizzare attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, sempre che nessuna utilità, diretta o indiretta, ad essi ne derivi, ulteriore rispetto a quella consistente nell’esonero dalle spese di organizzazione degli eventi. 4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Consigli dell’ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio nazionale forense una relazione che illustri il piano dell’offerta formativa dell’anno solare successivo, ne evidenzi i costi per i partecipanti, segnali i soggetti attuatori e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. Se la programmazione sia avvenuta di concerto tra più Consigli, essi potranno inviare un’unica relazione. 5. I Consigli dell’ordine, anche in collaborazione con altri Consigli, con associazioni forensi, enti o istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell’anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense.

92

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ARTICOLO 8 Controlli del Consiglio dell’Ordine 1. Il Consiglio dell’ordine verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati negli artt. 3 e 4. 2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell’ordine deve svolgere attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere all’iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa. 3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate. 4. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell’ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In questo caso, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata. ARTICOLO 9 Attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense 1. Il Consiglio Nazionale Forense: a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo; b) valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell’ordine a norma del precedente art. 7, anche costituendo apposite Commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al Consiglio nazionale forense, esprimendo il proprio parere sull’adeguatezza dei piani dell’offerta Quaderni

93


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

formativa organizzati dai Consigli dell’ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l’obiettivo di assicurare l’effettività e l’uniformità della formazione continua. In mancanza di espressione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato. In caso di parere negativo, il Consiglio dell’ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi, a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio nazionale forense. 2. Esso inoltre, anche tramite la Fondazione Scuola Superiore dell’Avvocatura, la Fondazione dell’Avvocatura Italiana e la Fondazione per l’Informatica e l’Innovazione Forense: a) favorisce l’ampliamento dell’offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se del caso in collaborazione con il C.S.M.; b) assiste i Consigli dell’ordine nella predisposizione e nell’attuazione dei programmi formativi e vigila sull’adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate. ARTICOLO 10 Norme di attuazione Il Consiglio nazionale forense si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento. ARTICOLO 11 Entrata in vigore e disciplina transitoria 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2007. 2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua de-

94

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

corre dal 1° gennaio 2008. 3. Nel primo triennio di valutazione a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto il 1° settembre 2007 od abbia a compiere il 1° settembre 2008 il quarantesimo anno d’iscrizione all’albo ed a cinquanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo. 4. L’articolo 1, comma 3, del presente regolamento si applica a partire dal 1° settembre 2008. 5. Per il primo triennio di valutazione l’iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui all’art. 1, comma 3, dovrà aver conseguito nei 12 mesi precedenti l’informazione non meno di 10 crediti formativi nell’ambito di esercizio dell’attività che intende indicare.

Quaderni

95


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Relazione sul regolamento per la formazione continua della professione di Avvocato del Consiglio Nazionale Forense

Il dibattito sull’esigenza di adottare, anche per la professione di avvocato, un regolamento che sancisse il dovere di aggiornamento, mediante l’adozione di regole idonee a garantire un adeguamento continuo della cultura professionale, era aperto da anni nell’avvocatura. Alcuni anni fa la questione era stata ampiamente discussa nel corso di un Congresso tenutosi ad Ancona. Tuttavia, l’esito della discussione finì con il mortificare ogni iniziativa volta a sperimentare un sistema di formazione continua. Le polemiche suscitate dal dibattito, l’affermazione che un regolamento ad hoc avrebbe dato luogo ad una struttura meramente burocratica, incapace di dar contenuto ad una iniziativa che pareva velleitaria, la tesi, da più parti prospettata, che lo studio individuale rappresenta l’unico vero strumento formativo del professionista legale, costrinsero il Consiglio nazionale forense a ripensare l’iniziativa, che, come sovente accade, finì con l’essere accantonata. Accantonare l’idea non valse, tuttavia, a risolvere la questione, che non soltanto rimaneva aperta, ma che anzi esigeva, con evidenza sempre maggiore, di essere affrontata. Affrontare non significa, o non significa sempre, risolvere. Ma il timore di affrontare una questione così delicata e, al tempo stesso, così rilevante per le sorti della professione e per la sua dignità, se

96

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

non si evolve nella prudente ricerca di una soluzione, diventa il segno di una irragionevole rinuncia, se non di una abdicazione al ruolo che il Consiglio nazionale, e con esso il sistema ordinistico, riveste nella struttura della professione forense. L’Ordinamento riconosce alla nostra professione, in ragione della sua funzione attiva nell’esercizio della giurisdizione, del suo ruolo inteso alla tutela dei diritti individuali e collettivi, del suo contributo essenziale per la realizzazione del sistema di garanzie previsto dalla Costituzione, autonomia e libertà e, quindi, la capacità di autodeterminarsi, in funzione del raggiungimento di quei fini che lo stesso Ordinamento ha inteso raggiungere, mediante la costruzione di un sistema fondato sugli Ordini e sul Consiglio nazionale: di un sistema, cioè, fondato su enti pubblici, ai quali lo Stato affida il controllo della categoria professionale, attribuendo loro il compito di accertare che gli iscritti all’albo rispettino i doveri imposti dalla professione ed assegnando loro la funzione della tutela pubblica dell’affidamento che i cittadini debbono riporre nei soggetti che ottengono l’iscrizione all’albo professionale. Fra i tanti doveri che l’Ordinamento pone a carico del professionista forense vi è, forse prima di ogni altro, quello della competenza. Che senso mai avrebbe affidare ad una categoria professionale che non cura la propria competenza, che non ha approfondita conoscenza delle norme, che non si fa carico di seguire l’evoluzione giurisprudenziale nella loro applicazione, che trascura di valutare il significato della loro collocazione sistematica, il compito di difendere i diritti dei cittadini davanti al giudice e davanti ad ogni altra Autorità? Per queste ragioni, dopo una lunga pausa di riflessione, il Consiglio nazionale dedicò nuova attenzione al problema della formazione professionale ed all’idea di favorirne e di controllare il continuo adeguamento. Frattanto, si andavano moltiplicando i segni che un’ulteriore attesa non era tollerabile. Tutti gli Ordini professionali e fra questi i dottori commercialiQuaderni

97


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

sti, i ragionieri, i medici, i farmacisti, i geometri, i notai, i revisori contabili avevano adottato propri regolamenti di disciplina della formazione professionale continua, intesa, come si legge all’art. 1 del regolamento approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, quale «attività di aggiornamento e di approfondimento, in forma collettiva, delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio di attività professionale, che non sostituisce, ma integra, lo studio e l’approfondimento individuali, che sono presupposti per l’esercizio dell’attività professionale». Per ognuna delle professioni indicate, la formazione continua ha trovato la propria disciplina in regolamenti approvati dai Consigli nazionali e nessuno ha mai dubitato che essi difettassero del potere di dettare norme vincolanti per i professionisti appartenenti alla categoria da essi governata. Del resto, il dubbio sulla legittimità dell’integrazione, ad opera del Consiglio nazionale forense, delle norme che dettano i principi della professione e che disciplinano i doveri dell’avvocato e sulla natura cogente di tale integrazione è stato da tempo risolto dalla giurisprudenza. Ed invero, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato la legittimità dell’integrazione delle clausole generali, contenute nella legge, con il ricorso a fonti normative diverse, anche di rango infralegislativo, rilevando che l’Ordinamento professionale affida agli organi deputati all’esercizio della funzione disciplinare il potere di adattare la previsione legale astratta ai casi concreti, facendo riferimento a regole già contenute in specifiche previsioni di legge o desunte da canoni di condotta condivisi dalla collettività, o da principi deontologici dettati dai singoli ordinamenti professionali. In sintesi, la Suprema Corte ha affermato che l’autogoverno della professione si realizza attraverso l’attribuzione all’autonomia degli Ordini professionali, enti esponenziali della categoria, sia del potere di applicare in via amministrativa (i consigli dell’ordine locali) e giurisdizionale (il Consiglio nazionale forense) le sanzioni previste

98

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

dalla legge, sia della funzione di produzione normativa all’interno della categoria, attraverso l’enunciazione delle regole di condotta che i singoli iscritti sono tenuti ad osservare nello svolgimento dell’attività professionale (cfr. Cass. civ., sez. Unite, 6 giugno 2002, n. 8225). Sul punto, si è pronunciata, anche recentemente, la Corte di Cassazione a sezioni Unite, con sentenza 3 maggio 2005, n. 9097: affrontando l’eccezione di illegittimità costituzionale del complesso normativo contenuto nel codice deontologico forense, la Suprema Corte la ha dichiarata manifestamente infondata, sull’assunto che le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi, costituiscono regolamenti adottati da una Autorità non statuale, in forza di un autonomo potere in materia, che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale. *** Molte avvocature straniere hanno, da tempo, adottato sistemi di formazione permanente, con la finalità di assicurare l’aggiornamento e il perfezionamento delle conoscenze necessarie all’esercizio della professione e il CCBE, l’Organismo europeo che raccoglie la rappresentanza di tutte le avvocature nazionali, a ciò sollecitato dalla maggioranza delle delegazioni che lo compongono, ha organizzato un gruppo di lavoro, con il fine di studiare le diverse modalità con cui ciascun Paese ha disciplinato la formazione e con lo scopo di redigere un comune schema di “continuing training”, al quale dovranno adeguarsi le strutture professionali dei diversi Paesi appartenenti alla Comunità. Allineandosi ai recenti orientamenti emersi in sede comunitaria, i Quaderni

99


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

più recenti disegni e progetti di legge sulla riforma delle professioni in generale e quelli che concernono la professione di avvocato prevedono l’obbligo della formazione permanente, l’istituzione di corsi finalizzati alla qualificazione professionale ed alla specializzazione. Infine, la legge 4 agosto 2006 n. 248, che ha convertito in legge il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, ha statuito, all’art. 2, comma 3, che le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 fossero adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. Le considerazioni sopra esposte, l’evoluzione delle norme interne, gli orientamenti emergenti in sede comunitaria ed, infine, il fatto che alcuni Ordini locali, raccogliendo i segnali che provenivano dal dibattito da tempo avviato dal Consiglio nazionale forense con gli Ordini territoriali, avevano inteso anticipare, in sede locale, iniziative tendenti a rendere obbligatoria la formazione continua, hanno indotto il Consiglio a rompere gli indugi e a superare le resistenze provenienti da quelle fasce meno evolute della professione, che sono sorde ad ogni sollecitazione volta a modernizzare la professione e a rendere più trasparente il controllo sulla qualità tecnica del servizio reso dal professionista. *** Il codice deontologico forense, già nella sua precedente formulazione, prevedeva il dovere di competenza (art. 12) e quello di aggiornamento professionale (art. 13). Quest’ultima norma stabiliva che «è dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività profes-

100

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

sionale, disponendo al canone I che la preparazione del professionista forense si realizza, oltre che con lo studio individuale, con la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense». La norma, con la revisione approvata il 26 gennaio 2006, è stata completata con l’introduzione di un ulteriore canone, che sancisce il «dovere deontologico di rispettare i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi». La norma, così come riformulata, risponde in modo più trasparente alla funzione che l’Ordinamento attribuisce al Consiglio Nazionale Forense e agli Ordini territoriali di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e di assicurare la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività e dei soggetti che si rivolgono al professionista per ottenere la tutela dei loro diritti lesi. Adempiendo, dunque, alla funzione sopra indicata, il Consiglio nazionale ha adottato un regolamento, i cui requisiti si possono sintetizzare come segue: - La formazione continua è obbligatoria per tutti coloro che siano iscritti all’albo professionale; ogni iscritto è tenuto, quindi, a compiere attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico forense. - Ogni professionista è tenuto a conseguire, nell’ambito di un triennio, almeno 90 crediti formativi, attribuiti secondo i criteri indicati negli artt. 3 e 4 del regolamento, ed almeno 20 crediti formativi debbono essere conseguiti ogni singolo anno solare. - Ogni iscritto ha la facoltà di scegliere liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, ma almeno 5 crediti formativi annuali debbono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento e la deontologia. Quaderni

101


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

- L’adempimento dell’obbligo formativo costituisce presupposto per l’indicazione del settore di attività prevalente ai sensi dell’art. 17 bis del codice deontologico. - Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, i docenti universitari di ruolo, di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento. Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, per gravi motivi, singoli iscritti dallo svolgimento dell’attività formativa, mentre, in caso di maternità, grave malattia o infortunio, interruzione dell’attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi o in altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense, l’esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui l’impedimento si verifica. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero. - Il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituiscono illecito disciplinare, sanzionato a seconda della gravità della violazione commessa. - Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva agli eventi promossi, organizzati, o accreditati anche stabilmente dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine che consistano in: a) corsi di aggiornamento e masters, anche eseguiti con modalità telematiche nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione; b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde; c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale; d) in altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine.

102

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

La partecipazione a corsi di aggiornamento, masters, seminari, convegni, giornate di studio, che siano stati promossi od organizzati da enti, istituzioni, associazioni forensi od organismi o privati dà luogo al conseguimento dei medesimi crediti formativi, sempre che gli eventi siano stati accreditati dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell’Ordine, previa valutazione della tipologia e della qualità dell’evento formativo. - Integra, inoltre, assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua lo svolgimento di: a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali; b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione nazionale, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici; c) docenze in materie giuridiche in Università, in istituti universitari ed enti equiparati; d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato. - Il controllo della formazione continua è affidato ai Consigli dell’Ordine, che, per lo svolgimento di tali attività, possono avvalersi di apposita commissione, costituita anche da avvocati esterni al Consiglio. In tal caso il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso solo con deliberazione motivata. - Il Consiglio nazionale forense ha il compito di promuovere ed indirizzare lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo e favorendo l’ampliamento dell’offerta formativa anche gratuita. Il Consiglio nazionale, anche avvalendosi delle strutture formative ad esso collegate, assiste i Consigli dell’Ordine nella predisposizione e nell’attuazione dei programmi formativi e vigila sull’adempimento da parte dei Consigli dell’Ordine delle incombenze ad essi affidate. Quaderni

103


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

In ragione della novità della disciplina regolamentare introdotta e della prevedibili difficoltà che potrebbero sorgere in sede di prima applicazione del regolamento, il Consiglio nazionale si è riservato di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie, all’esito della prima fase di sperimentazione. Non si possono, ovviamente, ignorare o sottovalutare le difficoltà che insorgeranno in sede di applicazione del regolamento e le resistenze che alcune frange della categoria professionale potranno opporre alla sua applicazione. Tuttavia il regolamento costituirà un forte stimolo alla promozione della cultura professionale, favorirà la preparazione dell’avvocato, adeguandola al progressivo affinarsi dei canoni di interpretazione del diritto e contribuirà, così, ad assicurare una migliore qualità della prestazione professionale, rafforzando e elevando la considerazione sociale di cui il professionista forense deve godere, nell’adempimento della funzione che l’Ordinamento gli attribuisce.

104

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ORDINE DEGLI AVVOCATI BRINDISI

Piano dell’offerta formativa per l’anno 2008 e crediti formativi in attuazione del regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Forense

Premessa Il presente deliberato viene assunto in applicazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato il 13.7.2007 dal Consiglio Nazionale Forense che assegnano al Consiglio dell’Ordine i compiti di attuazione delle attività di formazione professionale; di vigilare sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, di predisporre un piano dell’offerta formativa per l’anno successivo, di indicare i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. A tal fine il Consiglio ha preso in considerazione le istanze provenienti dagli iscritti, per la maggior parte quelli con anzianità inferiore ad anni 6, circa la preoccupazione sui costi da sopportare per la formazione ed ha deliberato di farsi carico integralmente dell’onere economico degli eventi formativi per il primo anno di attuazione del nuovo sistema di aggiornamento della preparazione professionale. Un ruolo importante per tale scelta riveste il carattere di novità della regolamentazione e l’evidente constatazione che il nuovo deve

Quaderni

105


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

essere accompagnato da un percorso che cresca e maturi naturalmente tra la istituzione e gli iscritti. Il Regolamento del C.N.F. e la Relazione di accompagnamento costituiscono atti presupposti e collegati al presente; agli stessi si rinvia anche per ogni riferimento alle ragioni e finalità della formazione e dei doveri degli iscritti. Criteri formativi Il Consiglio dell’Ordine ritiene di privilegiare, potenziandola e rendendola più partecipativa, la consolidata e collaudata tradizione sull’aggiornamento professionale come sperimentato e conseguito attraverso gli incontri-dibattiti su specifici temi professionali e su argomenti di carattere ordinamentale e deontologico forense e previdenziale; i seminari su riforme di diritto sostanziale e processuale, nel campo penale e nel campo civile; le relazioni su pubblicazioni di cultura giuridico-forense; i convegni su argomenti di interesse generale di approfondimento su accesso e formazione. Il Consiglio intende attribuire a tale tipologia di iniziative, a partecipazione libera, il significato di eventi formativi finalizzati all’assolvimento dell’obbligo previsto dal Regolamento, privilegiando la formazione gratuita al fine di consentire l’assolvimento dell’adempimento dovuto da parte degli iscritti (Avvocati e Praticanti abilitati al patrocinio), attraverso l’affinamento delle conoscenze e competenze professionali, e l’aggiornamento sulle novità giuridico-forensi. Ai sensi del Regolamento ogni iscritto deve conseguire per ogni triennio n. 90 crediti formativi (n.15 dei quali su ordinamento professionale, previdenza e deontologia forense), di cui almeno n. 20 per ogni anno; l’iscritto che intenda indicare nella informativa a terzi della propria attività quella esercitata in maniera prevalente deve avere conseguito, precedentemente alla informativa, n. 30 crediti

106

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

formativi nell’ambito dell’attività da indicare come prevalente. Il Consiglio delibera di offrire, secondo i criteri e le finalità di cui innanzi e di quelli contenuti nelle premesse e nel testo del Regolamento, per l’anno 2008 il seguente PIANO DI OFFERTA FORMATIVA I Incontri-dibattiti in: − diritto civile; − diritto amministrativo; − diritto tributario; con particolare riferimento al diritto di famiglia; alla responsabilità extracontrattuale per fatti illeciti, anche in relazione ai nuovi aspetti del risarcimento e della determinazione del danno; alla responsabilità professionale; alla tutela del consumatore. I criteri e le ragioni di tali scelte sono determinate dalla recente introduzione di novità normative e giurisprudenziali e dalla prevalenza della specifica applicazione ed esercizio professionale per la cura e trattazione delle materie in argomento. - DIRITTO CIVILE -

A) Mezza giornata di studio Orario

16,00-20,00

Programma

L’affidamento condiviso: gli obblighi dei genitori; i poteri del giudice; la funzione degli Avvocati.

Formatori

Dott. Luciano Guaglione

Quaderni

107


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

B) Mezza giornata di studio Orario 16,00-20,00 L’assegnazione della casa coniugale nei procediProgramma menti di separazione e divorzio. Formatori

Dott. Luciano Guaglione

C) Mezza giornata di studio Orario 16,00-20,00 Il danno non patrimoniale (danno biologico, danno Programma morale, danno esistenziale; prova e criteri risarcitori). Formatori Dott. Valentino Lenoci D) Mezza giornata di studio Orario

16,00-20,00 La responsabilitĂ nella professione medica; obbliProgramma gazioni del professionista medico. Formatori

Prof. Giuseppe Miccolis Dott.ssa Fausta Fiorella Palazzo

E) Mezza giornata di studio Orario

16,00-20,00

Formatori

Prof. Giuseppe Miccolis Magistrato Tribunale di Brindisi

Programma Codice del consumo e tutela dei risparmiatori.

108

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

- DIRITTO AMMINISTRATIVO A) Mezza giornata di studio Orario

16,00-20,00 Le novità sul procedimento amministrativo – Legge Programma n.15/2005 - Applicazioni Formatori

Prof. Avv. Francesco Tuccari Magistrato TAR Puglia Lecce

B) Mezza giornata di studio Orario

16,00-20,00

Formatori

Avv. Roberto Gualtiero Marra Magistrato TAR Puglia Lecce

Programma Il Codice De Lise – Prime applicazioni

C) Mezza giornata di studio Orario 16,00-20,00 Programma

Riparto di giurisdizione – La giurisprudenza civile – La giurisprudenza amministrativa

Formatori

Prof. Avv. Gabriella De Giorgi Magistrato TAR Puglia Lecce - DIRITTO TRIBUTARIO -

A) Mezza giornata di studio Orario

Quaderni

16,00-20,00

109


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Programma Formatori

Il reddito di lavoro autonomo e le fiscalità della professone forense Prof. Avv. Antonio Uricchio Prof. Avv. Gianluca Selicato

B) Mezza giornata di studio Orario

16,00-20,00 L’accertamento: tecniche, metodi e attività istruttoProgramma rie – La difesa del contribuente Formatori

Prof. Avv. Gianluca Selicato Avv. Adolfo Gianfreda

II Seminari articolati su più incontri su: − procedura civile; − procedura amministrativa; − procedura tributaria; gli eventi saranno individuati in riferimento alle novità introdotte e in corso di elaborazione. Le scelte sono in funzione della indefettibile applicazione delle regole di rito, che richiede continua verifica e sperimentazione. Il programma sarà articolato in mezza giornata di studio su argomenti di attualità, normativa o giurisprudenziale, in particolare: - PROCEDURA CIVILE A) Mezza giornata di studio Orario

16,00-20,00

Programma

Le novità nel processo di esecuzione – Prime applicazioni

110

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Formatori

Prof. Avv. Franco Cipriani Magistrato Tribunale di Brindisi

B) Mezza giornata di studio Orario

16,00-20,00 La tutela cautelare – Nuove prospettive – ApplicaProgramma zioni Formatori

Prof. Avv. Franco Cipriani Dott. Luciano Guaglione

C) Mezza giornata di studio Orario

16,00-20,00

Programma

Rito societario – Le applicazioni nella prassi – Un primo bilancio

Formatori

Prof. Giuseppe Miccolis Magistrato Tribunale di Brindisi

D) Mezza giornata di studio Orario

16,00-20,00

Programma Procedimento civile minorile. Formatori

Magistrato Tribunale Minorenni di Lecce

- PROCEDURA AMMINISTRATIVA A) Mezza giornata di studio Orario

Quaderni

16,00-20,00

111


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amProgramma ministrativo – La giurisprudenza civile – La giurisprudenza amministrativa Formatori

Prof. Avv. Gabriella De Giorgi Magistrato TAR Puglia Lecce Magistrato Tribunale di Brindisi - PROCEDURA TRIBUTARIA -

A) Mezza giornata di studio Orario 16,00-20,00

La giurisdizione delle commissioni tributarie – Il processo tributario – Poteri delle parti e mezzi di prova Prof. Avv. Antonio Uricchio Formatori Dott. Gabriele Perna B) Mezza giornata di studio Orario 16,00-20,00 Programma Atti e poteri del giudice tributario Programma

Formatori

Prof. Avv. Gianluca Selicato Dott. Francesco Agostinacchio

III Incontri-dibattiti su materie attinenti nuovi istituti di: − diritto penale sostanziale; − sulle norme processuali; − sugli interventi modificativi della Corte Costituzionale; La trattazione degli indicati argomenti è necessitata dalle ripetute modifiche normative al codice sostanziale e di rito, e agli altrettanto continui interventi della Suprema Corte Regolatrice, oltre che della Corte Costituzionale.

112

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

A) Mezza giornata di studio Orario

16,00-20,00 I reati connessi alla attività medica; la condotta, Programma attiva o omissiva; l’elemento soggettivo; il rapporto di causalità. Formatori

Prof. Avv. Aldo Regina Magistrato Tribunale di Brindisi

B) Mezza giornata di studio Orario

16,00-20,00

Programma

Le misure cautelari personali e reali e rimedi processuali.

Formatori

Prof. Avv. Nicola Triggiani Magistrato Tribunale Brindisi

C) Mezza giornata di studio Orario 16,00-20,00 Programma

Diritto penale minorile; aspetti sostanziali e processuali.

Formatori

Prof. Avv. Giuseppe Ruggiero Avv. Roberto Cavalera Magistrato Tribunale Minorenni di Lecce IV

Relazioni e riflessioni su: − proposte di riforma dell’Ordinamento professionale; − funzioni e compiti, tecnici ed etici, del difensore di fiducia, di

Quaderni

113


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ufficio e per il patrocinio per i non abbienti; − sulle nuove regole deontologiche; L’aggiornamento è necessitato in funzione dei mutati principi in tema di compensi, patto di quota lite, informativa sulla professione, e ha la finalità di rendere corretto e trasparente l’esercizio della funzione difensiva. A) Mezza giornata di studio Orario 16,00-20,00 Programma

Difesa di ufficio e patrocinio per i non abbienti; istruttoria per l’ammissione; doveri del difensore.

Formatori

Avv. Marcello Falcone Avv. Carlo Panzuti

B) Mezza giornata di studio Orario 16,00-20,00 Programma

Le riforme del Codice Deontologico e delle leggi relative a tariffe, compensi, patto di quota lite.

Formatori

Avv. Ugo Operamolla Avv. Francesco Morgese

C) Mezza giornata di studio Orario 16,00-20,00 Programma Formatori

114

Proposte di riforma dell’Ordinamento professionale Avv. Augusto Conte

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Incontro informativo su:. A) Mezza giornata di studio

V

Orario

16,00-20,00

Formatori

Avv. Dario Lolli Avv. Marcello Colloca

Previdenza Forense - Obblighi nei confronti della Programma Cassa (compilazione Mod.5 e altri) - Funzioni, attività e finalità della Cassa Forense

Soggetti attuatori Gli eventi formativi saranno attuati dal Consiglio dell’Ordine avvalendosi di Avvocati esperti nel campo e settore di riferimento; Magistrati con esperienza maturata in materie specifiche; Docenti Universitari delle Università Statali o di altri Istituti Universitari preferibilmente pugliesi. Tempi di svolgimento dell’offerta formativa, crediti, esoneri Gli incontri svolti in mezza giornata avranno durata media di quattro ore; quelli svolti per l’intera giornata avranno la durata media di sette ore. Come indicato nelle premesse nessun costo è previsto per i partecipanti, che hanno comunque facoltà di acquisire crediti formativi seguendo eventi di propria elezione, confacenti alle proprie esigenze, anche offerti da Associazioni, alle condizioni e con i criteri indiQuaderni

115


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

cati nell’art. 3 del Regolamento. Il Consiglio dell’Ordine attribuisce i crediti formativi, secondo l’art. 3 del Regolamento, in ragione di n. 1 credito per ogni ora effettiva di partecipazione; ove l’evento formativo si svolga in più giornate consecutive, il limite massimo è costituito da n. 24 crediti. L’accreditamento per la partecipazione a eventi indetti da enti o associazioni è concesso previa valutazione della tipologia e qualità dell’evento formativo e in riferimento al contenuto degli argomenti in discussione. Il Consiglio si riserva di assumere i provvedimenti previsti dal comma 4 dell’art. 3 del Regolamento per gli accreditamenti preventivi su eventi formativi organizzati da enti o associazioni. Il Consiglio può accreditare, a richiesta degli interessati, la partecipazione a eventi non programmati e valuta le attività di cui all’art. 4 del Regolamento (relazioni, pubblicazioni, insegnamenti e simili) secondo i criteri ivi fissati; ai fini degli esoneri e dispense di cui all’art. 5 si attiene alle regole nello stesso disciplinate. Adempimenti degli iscritti e verifiche Gli iscritti devono depositare entro il mese di gennaio di ciascun anno una relazione sul percorso formativo seguito nell’anno precedente, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento. In applicazione del comma 3 dell’art. 11 del Regolamento per il prossimo triennio 2008-2010 i crediti formativi sono in numero di 20 per chi compia il quarantesimo anno di iscrizione entro l’1.9.2008 e n. 50 per tutti gli altri iscritti (di cui almeno n.9 per il primo anno; n. 12 per il secondo e n. 18 per il terzo, di cui n. 6 nel triennio su ordinamento previdenza e deontologia). L’adempimento formativo da parte degli iscritti è verificato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento del CNF.

116

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Il presente deliberato, approvato alla unanimità nella adunanza del giorno 02 ottobre 2007 viene diffuso e comunicato a tutti gli Avvocati e Praticanti abilitati e inviato, quale relazione prevista dal comma 4 dell’art. 7, al Consiglio Nazionale Forense entro il 31 ottobre 2007 e diviene operativo per gli iscritti con decorrenza 1.1.2008. Il Consigliere Segretario Avv. CARLO PANZUTI

Quaderni

Il Presidente Avv. AUGUSTO CONTE

117


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Formazione continua Casi, dubbi, interpretazioni Delibera del 25-3-2008 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi

L’obbligo della “formazione continua” è ormai realtà La nostra Rivista ha già pubblicato (nel n. 1/07) la delibera C.N.F. 18.1.07 di approvazione del primo regolamento per la formazione con la relazione, la successiva e attuale versione del regolamento approvato dal C.N.F. il 13.7.07 (n. 2/07) cui sostanzialmente si riferiscono le osservazioni che seguono ed, infine, il piano dell’offerta formativa predisposto e approvato dal nostro Consiglio nella adunanza del 2.10.07 (n. 3/07). Pur tuttavia si ritiene opportuno ritornare sull’argomento per chiarire, in maniera schematica e sintetica, i contenuti essenziali del Regolamento al fine di eliminare eventuali dubbi interpretativi. È opportuno evidenziare che all’uopo ci si è avvalsi della relazione di accompagnamento al regolamento e della “circolare esplicativa” redatta dal referente della “commissione formazione” dell’Ordine di Bologna avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli. I soggetti all’obbligo della formazione (art. 1, comma 1, Reg.) Sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo: 1) gli avvocati iscritti all’Albo, e, quindi, anche

118

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

2) gli avvocati iscritti nell’elenco speciale degli addetti agli uffici legali degli enti pubblici 3) gli avvocati iscritti nell’elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno 4) gli avvocati stabiliti 5) i praticanti abilitati al patrocinio quando - abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica - l’abilitazione non sia scaduta L’obbligo della formazione sussiste per il solo fatto della iscrizione all’Albo o agli Elenchi o al Registro dei praticanti abilitati e, quindi, a prescindere dall’esercizio, o meno, dell’attività professionale, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua. Quando nasce e quanto dura l’obbligo della formazione (art. 2, commi 1 e 2, Reg.) L’anno formativo coincide con l’anno solare. L’obbligo, quindi, nasce: 1) il 1° gennaio 2008 per i già iscritti all’Albo (e ai relativi Elenchi speciali) e al Registro dei praticanti abilitati che abbiano già ottenuto il certificato di compiuta pratica. 2) il 1° gennaio successivo alla iscrizione all’Albo (e ai relativi Elenchi speciali) o al conseguimento del certificato di compiuta pratica per i praticanti abilitati al patrocinio iscritti nell’apposito Registro. Nel periodo intercorrente tra l’iscrizione all’Albo, o il conseguimento del certificato di compiuta pratica, e l’inizio dell’anno solare successivo (quando scatterà l’obbligo della formazione) l’iscritto può ottenere il riconoscimento di “crediti formativi” eventualmente maturati su base non obbligatoria ma in conformità alle previsioni del regolamento. In questo caso l’interessato si troverà a iniziare il Quaderni

119


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

primo anno formativo con un patrimonio già acquisito pari ai “crediti” conseguiti volontariamente. I periodi di valutazione dell’adempimento dell’obbligo sono triennali. L’obbligo cessa con il venir meno della iscrizione all’Albo (e ai relativi Elenchi speciali) o, per i praticanti, della abilitazione al patrocinio (sempre che nel frattempo non sia intervenuta la iscrizione all’Albo degli avvocati). Eventi formativi e attività formative (artt. 3 e 4 Reg.) Il riconoscimento dei “crediti formativi” si può ottenere sia partecipando ad “eventi formativi” sia svolgendo “attività formative”. Gli “eventi formativi” sono: - corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, anche se seguiti con modalità telematiche purché sia possibile il controllo della partecipazione; - commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine o da organismi nazionali e internazionali della categoria professionale; - altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine. Le “attività formative” che consentono di considerare adempiuto l’obbligo formatrivo sono: a) relazioni o lezioni negli “eventi formativi” di cui sopra, ovvero nelle scuole forensi, o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali; b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee su argomenti giuridici;

120

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati; d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell’esame: e) altre attività di studio e aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli dell’Ordine competenti. Il “credito formativo” (art. 3, commi 1 e 2, e art. 4, comma 2, Reg.) I “crediti formativi” si acquistano partecipando agli “eventi formativi” in ragione di “un credito formativo” per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo “evento formativo”. Gli “eventi formativi” da chiunque organizzati, accreditati o patrocinati attribuiscono “crediti” di egual valore, nel senso che non vi sono “eventi” che possano assegnare “crediti” di maggior valore rispetto ad altri. La partecipazione agli “eventi formativi” deve essere effettiva e documentata nel senso che richiede una presenza continua. Quando l’“evento” ha una durata complessiva non superiore a 4 ore, per poter ottenere il riconoscimento dei “crediti” è necessario, pertanto, che la partecipazione sia integrale e non parziale, con una tolleranza di quindici minuti sia in entrata che in uscita. Quando l’“evento” ha una durata complessiva superiore alle 4 ore, la partecipazione non può essere inferiore all’80% della durata complessiva. Conseguentemente, la partecipazione agli “eventi” in misura inferiore a quanto specificato non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun “credito formativo”. Quaderni

121


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Ai fini di una adeguata documentazione delle presenze, non potendoci, allo stato, avvalere (per ragioni organizzative ed economiche) dei Badges da distribuire all’entrata ad ogni partecipante e da restituire all’uscita e da inserire, all’inizio e alla fine, nell’apposito lettore, gli intervenuti sottoscriveranno un apposito registro attestante l’orario di ingresso e quello di uscita. Quando l’“evento” si svolge presso un Consiglio dell’Ordine diverso da quello di appartenenza, l’iscritto dovrà farsi rilasciare un certificato, estratto dal registro, attestante natura e qualità dell’evento da esibire al proprio Consiglio. Per quanto riguarda le “attività formative”, il criterio di assegnazione dei “crediti formativi” è affidato alla discrezionalità del Consiglio dell’Ordine con un limite massimo, previsto dal regolamento del C.N.F. di 12 “crediti” complessivi annuali per le “attività” di cui alle lettere a), b) ed e), e di 24 “crediti” complessivi annuali per le “attività” di cui alle lettere c) e d). Al fine di dettare criteri certi e conoscibili preventivamente dai propri iscritti, il Consiglio dell’Ordine ha deliberato, fermi restando i limiti massimi previsti dal regolamento del C.N.F., di riconoscere 3 “crediti formativi” per ogni ora di relazione o lezione nelle ipotesi sub a), 1 “credito” ogni due pagine stampate nelle ipotesi sub b), 3 “crediti” per ogni ora di lezione nelle ipotesi sub c), 24 “crediti” fissi nella ipotesi sub d), 1 “credito” per ogni ora di partecipazione alle “attività” nelle ipotesi sub e). L’iscritto ha libertà di scelta dell’“evento formativo”, non soltanto in relazione al tipo e al contenuto dell’evento ma anche nel senso che può partecipare a qualsiasi “evento formativo” organizzato o accreditato da qualsiasi Consiglio dell’Ordine sull’intero territorio nazionale o anche all’estero.

122

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I “crediti” necessari e l’“attività prevalente” (art. 1, comma 3, e art. 11, Reg.) Per assolvere all’obbligo della “formazione continua” ogni iscritto deve conseguire in ciascun triennio almeno 90 “crediti” (dei quali almeno 15 nelle materie di ordinamento forense, deontologia, previdenza), con un minimo di almeno 20 crediti in ogni singolo anno (dei quali preferibilmente almeno 4 nelle materie di ordinamento forense, deontologia, previdenza). L’obbligo, quindi, si può considerare adempiuto solo se è stato rispettato contemporaneamente il limite generale di 90 “crediti” e quello particolare di 20 “crediti”/ anno. Per il primo triennio (1.1.2008 – 31.12.2010), in via transitoria e sperimentale, sono sufficienti 50 “crediti” (dei quali almeno 6 – preferibilmente 2 per ogni anno – nelle materie di ordinamento forense, deontologia, previdenza), con un minimo di almeno 9 “crediti” per il primo anno (2008), di almeno 12 per il secondo anno (2009) e di almeno 18 per il terzo anno (2010). Sempre per il primo triennio (2008-2010), per chi abbia già compiuto o abbia a compiere entro il 1° settembre 2008 il quarantesimo anno di iscrizione all’Albo i “crediti” complessivi scendono a 20 e non è previsto un numero minimo di “crediti” annuali da conseguire. Vi è, poi, la possibilità di conseguire “crediti” in una determinata materia e ciò al fine di poter indicare, in maniera deontologicamente corretta, ai sensi dell’art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, la propria “attività prevalente”. In questo caso è necessario conseguire almeno 30 “crediti formativi” all’anno (ridotti a 10 per il periodo sino al 2011) in una determinata materia per poter validamente spendere, a partire dall’anno successivo, l’indicazione della relativa “attività prevalente” in tutte le comunicazioni dirette a terzi. Tale regola si applicherà dal 1° setQuaderni

123


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

tembre 2008 e pertanto non sarà possibile spendere alcuna indicazione di “attività prevalente” prima del 1° settembre 2009. La spendita di una indicazione di “attività prevalente” al di fuori delle condizioni previste è arbitraria e deontologicamente non corretta. Esonero dall’obbligo formativo (art. 5 Reg.) Sono esonerati dagli obblighi formativi: 1) i docenti universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori universitari con incarico di insegnamento. In questo caso l’esonero vale solo per le materie di insegnamento e resta, pertanto, l’obbligo di aggiornamento in materia di ordinamento professionale, deontologia e previdenza. 2) a domanda dell’interessato, a discrezione del Consiglio dell’Ordine, in tutto o in parte e determinandone contenuto e modalità, può essere concesso l’esovero nei casi di: a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo e della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori. b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali. c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero. d) superamento da parte dell’iscritto dei 40 anni di iscrizione all’Albo, tenuto conto del settore di attività, della quantità e qualità dell’attività professionale svolta dal richiedente e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda. Al fine di non tradire lo spirito della formazione che richiede una più profonda esigenza di aggiornamento professionale proprio per chi abbia maturato una certa età anagrafica e sia ancorato a vecchie e superate concezioni comunque non in linea con le novità legislati-

124

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ve e giurisprudenziali, l’esonero non potrebbe non essere concesso a chi, pur avendo superato i 40 anni di iscrizione, sia titolare di un avviato studio, lo frequenti quotidianamente, eserciti in prima persona, curi affari di rilievo. Le ragioni dell’esonero potrebbero, invece, sussistere per chi avesse solo nominalmente ancora attivo lo studio ed esercitasse un’attività marginale. Quindi, non è l’età di per sé che può determinare l’esonero, ma un procedimento valutativo complesso che può, o no, condurre all’esonero parziale o totale. e) altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense. In caso di esonero parziale il Consiglio dell’Ordine ridurrà e determinerà proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, i “crediti formativi” da conseguire. Adempimento degli iscritti e loro inosservanze (art. 6 Reg.) L’iscritto che partecipa all’“evento formativo” deve registrare la propria presenza sottoscrivendo, in entrata ed in uscita, il foglio-presenze appositamente predisposto dal Consiglio dell’Ordine, ovvero da altro ente accreditato o patrocinato, e annotarsi i dati della partecipazione (data, luogo, oggetto dell’evento) e i “crediti” conseguiti. L’iscritto potrà richiedere il rilascio dall’ente organizzatore dell’ “evento”, al termine dello stesso, di un attestato di partecipazione. Tali dati al termine del triennio di valutazione saranno trasfusi, a cura dell’iscritto, in una sintetica (nel senso che è sufficiente indicare gli eventi formativi, la data e i “crediti” conseguiti) relazione da presentare al Consiglio dell’Ordine. Nel regolamento del C.N.F. è previsto che la relazione venga depositata al termine di ciascun anno, e non del triennio. Ma, al fine di alleggerire l’onere degli iscritti e di non appesantire il lavoro della segreteria dell’Ordine e dello stesso Consiglio, si ritiene sufficiente la presentazione di una unica relazione al termine di ogni triennio. Quaderni

125


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

La relazione, la cui sottoscrizione varrà quale autocertificazione circa la verità di quanto affermato, andrà depositata o inviata al Consiglio entro il termine perentorio del 31 gennaio successivo alla scadenza del triennio. Le relazioni riferentesi al primo triennio andranno, quindi, depositate entro il 31 gennaio 2011. La documentazione attestante la partecipazione agli “eventi” sarà obbligatoriamente custodita dall’iscritto a disposizione del Consiglio dell’Ordine per il caso in cui gliene faccia richiesta al momento del controllo e del riconoscimento dei “crediti formativi” maturati al termine del triennio e per altre eventuali necessità. Il mancato adempimento dell’obbligo formativo costituisce di per sé illecito disciplinare, ex artt. 12 e 13 Codice Deontologico Forense. Infatti, l’art. 12 CDF prevede che “l’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza” e che “l’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico”. Inoltre l’art. 13 CDF prescrive che “è dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali l’attività è svolta”. Costituisce, ancora e come si è già visto, illecito disciplinare la spendita di una indicazione di “attività prevalente” al di fuori delle condizioni previste. Costituisce, infine, illecito disciplinare la mancata o infedele certificazione del percorso formativo. Ne deriva che i possibili illeciti disciplinari collegati all’obbligo di formazione sono almeno quattro: 1) inadempimento (totale o parziale) dell’obbligo formativo; 2) spendita non corretta della indicazione di “attività prevalente”; 3) adempimento dell’obbligo formativo, ma mancata sua certificazione (omesso deposito della relazione);

126

Quaderni


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

4) adempimento dell’obbligo formativo, deposito della relazione, ma infedeltà della stessa. Adempimenti degli enti organizzatori e attività del Consiglio dell’Ordine (artt. 7 e 8 Reg.) Per poter validamente assegnare i “crediti formativi” è necessario che il Consiglio dll’Ordine, o altro ente organizzatore o patrocinatore dell’“evento”, predisponga un foglio-presenze da utilizzare per la registrazione dei partecipanti. Tale foglio sarà sottoscritto dai singoli partecipanti e indicherà l’orario di entrata e di uscita di ciascuno di loro. Al fine di evitare confusione e file all’ingresso saranno predisposti i fogli-presenza con i nominativi già stampati in ordine alfabetico dei partecipanti che abbiano comunicato, nei termini preventivati, la propria partecipazione al singolo “evento formativo”. Dopo lo svolgimento dell’“evento formativo” l’originale del foglio-presenza sarà recapitato al Consiglio dell’Ordine che lo conserverà perché possa, al termine del triennio, incrociare le risultanze dello stesso con quanto dichiarato dal singolo iscritto e risultante dalla sua relazione. Compito del Consiglio dell’Ordine sarà quello di vigilare sull’adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti. Il controllo sarà a campione, nella percentuale e con le modalità che il Consiglio riserva di stabilire. Inoltre il Consiglio potrà procedere al controllo in ogni caso lo ritenga opportuno. All’esito del controllo il Consiglio attribuisce agli “eventi” e alle “attività formative” i relativi “crediti” e a tal fine, occorrendo, potrà richiedere agli iscritti e agli enti organizzatori o patrocinatori chiarimenti e documentazione integrativa.

Quaderni

127


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di gg. trenta dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce i “crediti formativi” per gli “eventi” e per le “attività” non adeguatamente documentate.

128

Quaderni


EVENTI

EVENTI

Relazione sull’Amministrazione della Giustizia nel Distretto di Corte di Appello di Lecce 26 gennaio 2008 di UMBERTO PAGANO*

Signore, signori, buongiorno. Ringrazio i presenti per essere intervenuti alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2008 per il distretto di questa Corte di Appello. Un deferente saluto al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, rappresentante dell’unità nazionale e convinto assertore dell’autonomia ed indipendenza della magistratura, garanzia di difesa dei valori costituzionali; alle autorità civili, religiose, militari ed accademiche; al sindaco della città; ai presidenti di Regione, Province, ai sindaci dei Comuni del distretto; al consigliere dr. Mario Fresa rappresentante del C.S.M.; al rappresentante del Ministro; ai sottosegretari; ai parlamentari; ai prefetti della città di Lecce, Brindisi e Taranto; all’Arcivescovo Metropolita mons. Ruppi; al presidente della Giunta Distrettuale dell’A.N.M.; ai rappresentanti della magistratura onoraria; ai presidenti degli Ordini degli Avvocati di Lecce,

* Presidente della Corte d’Appello di Lecce.

Quaderni

129


EVENTI

Brindisi e Taranto, nonché ai rappresentanti di tutte le associazioni dell’Avvocatura e del personale amministrativo. Saluto i presidenti e procuratori generali di questa Corte di Appello a riposo. Anche quest’anno la cerimonia solenne dell’inaugurazione dell’anno giudiziario assicura il confronto sui temi della giustizia, un’occasione che offre ai partecipanti di quest’Assemblea di fornire un contributo alla discussione sulla soluzione dei tanti problemi che assillano ormai da tempo il servizio giustizia. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha ricordato che l’opportuna solennità della cerimonia non esclude l’incisività di un dibattito ai fini di una corretta ed attuale rappresentazione dello stato generale dell’amministrazione della giustizia; ed ha indicato strumentale a tal fine uno sviluppo temporale ed unitario dell’assemblea generale, che consenta un confronto completo sui temi di discussione. La precaria situazione socio-politica del Paese si riflette ed inevitabilmente con negative prospettive sull’andamento della cosa pubblica, sulla tenuta delle istituzioni, quindi sull’amministrazione della giustizia. Le ricorrenti preoccupazioni indotte nella comunità nazionale dalla forte lievitazione dell’insicurezza delle persone, dalla precarietà nei rapporti di lavoro, dall’ingombrante peso di un’illegalità diffusa che ormai attinge anche le condotte ed il modus vivendi quotidiani pressano costantemente le autorità preposte agli interventi e chiamano ad impegni rinnovati e sempre più incisivi nella cura e gestione dei servizi. In tale quadro, che in questa sede non si ritiene di dover arricchire con ulteriori pur pertinenti specificazioni, il servizio giustizia ha di necessità subito un collocamento periferico nelle attenzioni delle forze politiche, peraltro ricorrentemente impegnate a fronteggiarsi, all’interno delle coalizioni e fuori, in una viscerale contrapposizione che finisce col rendere improduttivo ogni buon proposito di utili ri-

130

Quaderni


EVENTI

forme ed inspiegabile ai più una tal scelta di sicura compromissione delle sorti della nazione. Nell’ultimo periodo che qui preme considerare il più incisivo intervento ha riguardato la riforma dell’ordinamento giudiziario, voluta dal precedente governo e portata a compimento dall’attuale col il varo della Legge n. 111 del 2007, presentata come correttiva della prima ma in realtà migliorativa ma meno incisiva del previsto in termini di concreto impulso al miglioramento del servizio. Si è perduta l’occasione per una scelta chiara e definitiva sulla separazione delle carriere col ricorso ad una distinzione delle funzioni che complica anziché semplificare la carriera dei magistrati, chiamati a prove di riqualificazione professionale d’incerta produttività, si prevede, quanto all’approccio con la diversa cultura che governa la funzione richiesta. Analogo limite di chiarezza sull’organizzazione degli uffici di procura, quindi sul potere di delega degli affari spettante al dirigente, là dove si sarebbe dovuto scegliere tra il modulo finora vigente ed improntato ad un esasperato e quindi male inteso principio di autonomia del singolo e quello di un più incisivo intervento del capo nella gestione dell’affare, ferme le garanzie a tutela dell’effettiva indipendenza del sostituto: cioè tra il modulo aperto a probabile ingovernabilità degli uffici ed uno che privilegiasse, in un sistema di regole, pesi e contrappesi, vuoi il potere-dovere di vigilanza ed intervento del capo che l’intangibilità del diritto alla conservazione dell’incarico, garantito da un rigoroso strumento di ricorso dell’interessato. Giudiziosa la tipizzazione degli illeciti disciplinari come da pluridecennale richiesta dell’Associazione Nazionale Magistrati, l’unica formula ritenuta efficace a contrastare l’estrema genericità del previgente intervento censorio, che per un verso spesso ha consentito la tolleranza d’inopportuni comportamenti, ma buona in teoria ad inammissibili interferenze sull’operato del singolo magistrato. In quanto lesivi dei fondamentali diritti di espressione del proprio Quaderni

131


EVENTI

pensiero e di partecipazione alla vita sociale sono state corrette previsioni limitative dell’originario decreto legislativo, così restituendo dignità al cittadino magistrato ed assicurando al generale dibattito culturale contributo ed esperienza di qualificati operatori del diritto. Consapevole che la democratizzazione dell’istituzione giudiziaria passa attraverso la revisione di residui profili autoritari dell’assetto ordinamentale, oggettivamente ravvisabili nella gestione personale nella quale una lunga direzione degli uffici può debordare, l’A.N.M. ha da tempo aperto un lungo dibattito sul tema della temporaneità degli incarichi direttivi, per il radicato e quasi generale convincimento sull’effetto salvifico della sua tempestiva realizzazione. La previsione del nuovo ordinamento che ha recepito la richiesta della categoria va dunque accolta con favore, attesa la perdurante validità delle motivazioni che hanno segnato quel lungo dibattito, anche nel momento del prossimo dispiegamento dei pieni effetti della riforma, prevedibilmente laceranti per gli uffici giudiziari e per i magistrati preposti alla loro direzione; principalmente per la dispersione delle quali da subito i primi saranno privati ma pure per il contestuale disagio avvertito dai secondi per effetto della forzata rinuncia al ruolo. Occorreva mettere nel conto tali difficoltà e prevedere, come ogni buona legge si preoccupa di fare, un regolamento transitorio di largo respiro che avesse consentito al C.S.M. di operare l’oculata scelta dei nuovi capi degli uffici ed ai magistrati interessati di prendere decisioni non dettate dall’amarezza del momento. Ha prevalso l’irriducibile volontà politica di comunque chiudere il capitolo ordinamento giudiziario, intento che l’annunciata ingovernabilità degli uffici giudiziari avrebbe dovuto contrastare. Se su questo versante la legge del 30.7.2007 n. 111 ha in parte deluso le aspettative, è stata per contro foriera dell’opportuna soppressione della reintroduzione del sistema dei concorsi, che inevitabilmente avrebbe comportato vistoso disagio nella categoria, pressata

132

Quaderni


EVENTI

prioritariamente da comprensibili preoccupazioni di carriera a scapito del doveroso impegno nello svolgimento del lavoro quotidiano. Il sistema fondato invece sulla valutazione della professionalità, che sostituisce quello concorsuale, se concretamente finalizzato ad una seria verifica delle capacità del magistrato, potrà rivelarsi appropriato e sufficiente a testimoniare sulla persistenza delle condizioni minime richieste allo svolgimento della funzione giudiziaria e prima ancora sul merito (preparazione giuridica, laboriosità, diligenza, aggiornamento professionale, impegno). Queste le più importanti linee di riforma dell’ordinamento giudiziario, che però, pur avendo impegnato per anni governi e parlamento, non hanno alcuna valenza idonea a sconfiggere o quanto meno contenere il male mostruoso della giustizia nel nostro Paese: la lentezza dei processi civili e penali ormai giunta a tali livelli da determinare la fuga degli utenti dai tribunali per cercare altrove la soluzione alle liti e non sempre purtroppo nelle camere di conciliazione od in sede arbitrale. Permane dunque l’interrogativo sulla reale disponibilità delle forze politiche a varare un rigoroso programma per la giustizia, fatto di riforme organiche e non settoriali, con razionalizzazione del sistema e migliore distribuzione delle risorse, interventi immediati per assicurare al cittadino un processo giusto e dagli accettabili tempi di definizione. Sia nel settore civile che in quello penale si sono registrati sporadici interventi legislativi, in prevalenza dettati dall’emozione ed anche da reazione dell’opinione pubblica in occasione di gravi episodi di cronaca, com’è accaduto di recente con il varo del decreto legge sulla sicurezza, peraltro fortemente contestato. È opportuno piuttosto sottolineare l’incidenza in concreto scarsamente positiva di talune riforme degli anni appena trascorsi, come quella delle procedure concorsuali attuata col D.Lgs. n. 5 del 2006 ed entrata in vigore il 16.7.2006. Quaderni

133


EVENTI

La normativa ha invero reso più complesso l’iter procedimentale, per le divaricate opinioni sui diversi temi, in primo luogo sulle norme transitorie che anziché chiarezza hanno introdotto dubbi sulla disciplina applicabile alle procedure a seconda della datazione della loro pendenza, ma nel complesso poco chiara nelle stesse condizioni di soggezione alla procedura fallimentare nonché sulla reale operatività del comitato dei creditori. Sicché per la giustizia civile che richiede tempi ancora più lunghi per la definizione delle controversie, occorre ribadire che le riforme settoriali introdotte negli ultimi anni hanno appena scalfito la perdurante arretratezza delle logiche processuali ed ancor meno lo sconvolgente accumularsi di arretrato, pendenze e sopravvenienze; è per ciò ancor più sentita l’indifferibilità di profondi interventi legislativi di semplificazione delle procedure, di rigore nella fissazione delle preclusioni e decadenze, di vere sanzioni per pratiche dilatorie che troppo frequentemente ritardano l’iter processuale. Qui in particolare si avvertono i benefici effetti delle iniziative, quali i protocolli d’intesa ed i monitoraggi dei flussi di lavoro sui quali da qualche tempo insistentemente Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero invitano a lavorare, che avvocati, magistrati e personale amministrativo portano avanti per una migliore gestione delle udienze ed una più appropriata distribuzione del lavoro negli uffici giudiziari, consci ormai (direi finalmente) che un’oculata organizzazione del lavoro consente di conseguire risultati ottimali: che non può comprendere, con lo studio attento degli atti, la preferenza per una motivazione essenziale dei provvedimenti dei giudici ed il rifiuto di prassi dilatorie ed altri abusi processuali da parte dei soggetti processuali. Strumenti operativi di questo tipo entrano in vigore da oggi, in voluta coincidenza con l’inaugurazione dell’anno giudiziario, nel circondario di Lecce, frutto di un’operosa intesa tra avvocati e magistrati, del cui alto senso di responsabilità mi sta a cuore dare pubblica attestazione.

134

Quaderni


EVENTI

Va segnalata l’urgenza di riordino della legislazione con l’elaborazione di testi unici sulle singole materie come contrasto alla farraginosità ed anche contraddittorietà delle normative che non sempre abilitano ad un’agevole interpretazione e più in generale di una nuova cultura della giurisdizione che miri non solo ad una pur accetta limatura delle procedure (la più recente riforma processuale ha introdotto meccanismi di accelerazione delle procedure di cognizione e di esecuzione) ma pure all’alternatività dei rimedi di soluzione delle controversie rispetto a quello tradizionale del ricorso all’autorità giudiziaria, che dovrebbe rappresentare per le parti in contesa l’estrema ratio. In questa direzione i capi degli uffici giudicanti del distretto, che auspicano altresì una più attenta considerazione dei profili di costituzionalità in sede di approvazione delle leggi al fine di limitare al massimo il ricorrente vulnus procurato dalle sentenze dichiarative d’incostituzionalità. Il settore penale ha fatto registrare interventi correttivi della Corte Costituzionale su normative di scarsa incidenza sulla durata dei processi, mentre l’indulto approvato con la Legge 31.7.2006 n. 241 sembra aver in buona parte esaurito i suoi effetti sfollamento delle carceri, a riprova ancora una volta che i rimedi di questo tipo sono semplici palliativi ricorrentemente utilizzati dal legislatore per ovviare a situazioni di drammatica convivenza carceraria. Laddove un’efficace svolta potrebb’essere segnata dalla semplificazione delle procedure per un allineamento del nostro agli ordinamenti degli altri Stati europei nel tentativo di realizzare una contrazione nella durata dei processi, come reclama l’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole” ed infine l’art. 111 della nostra Costituzione. Ma su questo versante non credo si possano avanzare ottimistiQuaderni

135


EVENTI

che previsioni: occorrerebbe una definitiva presa di coscienza degli operatori del diritto sul conclamato fallimento del nuovo codice di rito, come inconfutabilmente attesta la circostanza dell’intollerabile allungamento dei tempi di definizione dei processi, dovuto alla dilazione dei tempi delle indagini preliminari. È una inammissibile distorsione a tutti nota e da tutti a parole recriminata ma senza alcun seguito d’iniziativa per correggerla. A me non resta su tale punto che confermare l’amara valutazione espressa nelle precedenti relazioni: “Il Codice del 1989 è nato come ambizioso progetto di rito accusatorio, ma ne è stato svuotato dalle nostre quotidiane prassi giudiziarie cui è andato e va inevitabilmente a rimorchio il nostro legislatore. Con l’attuale e lunga durata delle indagini preliminari pare resuscitata la vecchia sommaria istruzione in palese violazione dello spirito informatore del rito accusatorio, che impone la presenza dell’imputato da subito avanti al suo giudice naturale. “Incidenti sul lavoro, 5 morti in un giorno, tra le vittime una mamma di cinque bimbi”, così una recente notizia di cronaca; in tutta Italia vittime “equamente divise tra Nord e Sud”, da Salerno a Rovigo, da Cosenza a Brescia, all’Alto Adige. Ancora più recentemente la lunga scia di morti sul lavoro all’acciaieria Thyssen di Torino. È una emergenza nazionale che puntualmente è segnalata nelle relazioni sullo stato della giustizia e tuttavia mai si registra un contenimento di questa iattura, da sola foriera di drammatiche disgregazioni ed in generale serio pregiudizio per le forze di produzione. Un dato intollerabile che dimostra la scarsa propensione ad interventi radicali in sede di controlli e prevenzione, ma pure disattenzione nella repressione e gravi omissioni nella predisposizione di ambienti di lavoro salubri e sicuri, le autentiche cause di quel mancato contenimento del fenomeno, che pure in altri settori toccati dall’emergenza per fortuna è dato di riscontrare. La magistratura in sede civile, anche per un ristoro immediato delle parti lese, ed in

136

Quaderni


EVENTI

quella penale deve sentirsi qui chiamata ad una particolare e prioritaria attenzione a fronte d’inchieste meno allarmanti e di indagini defatiganti per incerti profili d’illegalità già ab initio e tuttavia portate avanti sull’onda di discutibili interventi mediatici, favoriti anche da inammissibili violazioni del segreto d’indagine e conseguenti fughe di notizie per un non sempre trasparente e ciononostante tollerato rapporto con organi di stampa. Sono auspicabili programmazioni ed anche direttive volte a ben indirizzare l’impegno di procure e tribunali per scongiurare distorsioni nel servizio e scelte prioritarie discutibili. È un tema di politica giudiziaria che si fa fatica a far emergere ma che, se correttamente affrontato, col concorso di Parlamento e Consiglio Superiore della Magistratura, potrebbe fornire una più equilibrata risposta alla domanda di giustizia nel Paese. Disfunzioni e problematiche del servizio giustizia interessano inevitabilmente anche le realtà territoriali e ne condizionano l’andamento. La lentezza del percorso giudiziario, attenuata nel nostro distretto per l’acclarata buona produttività di magistrati e personale amministrativo, è principalmente legata all’insufficienza degli organici di tutte le categorie ed alla riduzione dei fondi per il miglioramento di servizi e retribuzione del lavoro straordinario, causa di frequenti rinvii dei processi o sospensione delle udienze ad ora data nel settore penale. Occorre ancora una volta segnalare le carenze-insufficienze degli organici del Tribunale di Taranto e della stessa Sezione Distaccata della Corte in quella città, rappresentate ripetutamente ma vanamente con allegazione di eloquenti dati statistici relativi a pendenze e disbrigo degli affari ai competenti organi ministeriali. Si teme per l’avvenire un possibile ridimensionamento del numero delle udienze oppure degli affari trattati, eventi finora scongiurati per l’alto senso di responsabilità del quale hanno dato prova magistrati e personale ad ogni livello. Quaderni

137


EVENTI

Non godono apprezzabile migliore salute da questo punto di vista i Tribunali di Lecce e Brindisi, in particolare per Brindisi Ufficio G.I.P. e Lavoro, ove l’istituzione della sezione lavoro si appalesa come una vera e propria emergenza del distretto. Nel corso degli anni dunque le disfunzioni sono state puntualmente segnalate, ma non solo intervenuti mutamenti nè sostanziali accorgimenti per fronteggiare in qualche modo i ricorrenti problemi creati dalla distanza sempre più vistosa tra domanda di giustizia della comunità e strutture del servizio quasi inalterate nel tempo. Vale dunque richiamare la considerazione generale dei capi degli uffici giudiziari secondo cui le riforme varate negli ultimi tempi hanno avuto scarsa incidenza sull’auspicato risanamento delle disfunzioni settoriali non cogliendosi nell’intervento legislativo un disegno riformatore complessivo bensì impulsi od interventi settoriali spesso suggeriti dalla spinta emozionale ed emergenziale del momento. Non può dunque non suscitare meritoria considerazione la sostanziale tenuta dell’istituzione giudiziaria nel distretto sia per i qualificati interventi di magistratura e forze di polizia nel contrasto alla criminalità organizzata che per produttività media degli uffici e contestuale contenimento di pendenze e ritardi nella definizione delle controversie: civili e penali. Col Procuratore Generale il Procuratore della Repubblica di Lecce ed il magistrato responsabile della Direzione Distrettuale Antimafia segnalano come la criminalità organizzata, nonostante i duri colpi subiti, continui ad essere il fenomeno criminoso che maggiormente impegna l’attività dei loro uffici: per i contraccolpi della scarcerazione per indulto di numerosi esponenti di gruppi criminali di tipo mafioso e pericolosi trafficanti di sostanze stupefacenti, ma pure per accertati segnali di ripresa di tensione e conflitti tra clan criminali come conseguenza del diversificato loro rafforzamento dopo la liberazione di affiliati di differente livello. Nel circondario di Lecce è stabile la tendenza alla riduzione di

138

Quaderni


EVENTI

alcuni gravi delitti, quali omicidi e rapine, mentre si registra un consistente aumento del numero delle denunce per estorsione; alcuna flessione purtroppo nel traffico di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina e derivati dalla cannabis, il cui commercio continua ad essere fiorente nel territorio. Di particolare positivo rilievo la circostanza del perdurante ridimensionamento delle organizzazioni criminali storicamente inserite nell’associazione mafiosa nota coma Sacra Corona Unita per l’efficace contrasto giudiziario e l’accertamento delle relative responsabilità penali. È indicativa a tale riguardo l’assenza di “omicidi di mafia” nell’intero distretto, l’ultimo risalendo al 6.3.2003 a chiusura di un periodo segnato da gravi fatti di sangue (dieci agguati mafiosi con cinque omicidi) i cui autori sono stati peraltro tutti identificati e perseguiti. Il Procuratore della Repubblica di Taranto, pur evidenziando il dato confortante di un attuale positivo “standard” in termini di sicurezza pubblica e la valutazione che consente di escludere la penetrazione e l’inquinamento mafioso nella vita economica, imprenditoriale ed amministrativa della Provincia, sottolinea l’esigenza di vigilare sulla ripresa criminale dopo la libertà riconquistata da esponenti di spicco della malavita, in particolare modo nella zona di maggior rischio individuata nella parte orientale del territorio, a confine con le province di Lecce e di Brindisi. La presenza di siti industriali con caratteristiche altamente inquinanti contigui all’abitato di Taranto impegna gli uffici di procura in un’attività quotidiana di tutela dell’ambiente e del territorio, pervenuta in tempi recenti al fermo del reparto di cokeria dello stabilimento siderurgico, il più grande d’Europa, ormai noto come principale sito industriale con allarme costante per infortuni sul lavoro ed inquinamento ambientale. Per il Capo della Procura di Brindisi è un male cronico la mancata attuazione del principio della “effettività della pena”, causa prima Quaderni

139


EVENTI

di ricorrenti ritorni a delinquere nella consapevolezza dei più che in caso di condanna vi sono margini concreti di sottrarsi all’esecuzione della pena. È un allarmante giusta riflessione in tempi di situazione a dir poco critica quanto a sicurezza personale. Nel brindisino sono in aumento gli omicidi volontari tentati o consumati (23 rispetto a 18 del periodo precedente) nonché i colposi (da 46 ad 86) per violazione del codice della strada, un grave fenomeno quest’ultimo purtroppo anche a livello nazionale, ch’esige misure adeguate per fermare le ormai quasi quotidiane cadenze di stragi stradali. In calo estorsioni e rapine, così furti, reati contro la P.A., fatti di corruzione e reati imputabili a cittadini stranieri. In aumento invece i reati di violenza sessuale, da 46 a 49, di cui 45 ex art. 609 bis C.P.. Nel complesso l’allarme sicurezza nel Salento desta minore preoccupazione che altrove. Più che soddisfacente la produttività di Corti d’Assise e Sezioni Penali del distretto, costantemente impegnate nella definizione di numerosi e gravi processi, in tempi anche rapidi e con qualificati interventi. Per il settore civile il Presidente del Tribunale di Lecce torna a sottolineare il grave inconveniente della presenza nel circondario di ben sette sezioni distaccate, indicandolo come uno dei fattori frenanti della produttività dell’ufficio insieme alle scoperture ed insufficienze degli organici ed ai ritardi nell’avvio ed espletamento delle procedure di trasferimento dei magistrati che comportano disagi nella gestione dei ruoli tabellarmente assegnati. La durata media dei procedimenti e la produttività delle sezioni civili non ha subito apprezzabili modifiche rispetto al periodo precedente, mentre sempre elevato è l’impegno richiesto nelle cause di separazione personale col rilievo del negativo apporto dei genitori all’intesa sull’affido nell’interesse dei figli. Nella sezione lavoro l’aumento della quota percentuale in materia

140

Quaderni


EVENTI

di rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, nella costante lievitazione delle cause di lavoro ordinario e previdenziale, è il dato più significativo trattandosi di un contenzioso aggiuntivo rispetto al passato cui non ha fatto riscontro alcun aumento di risorse umane. Buono l’andamento anche della sezione commerciale con apprezzabile riduzione dei tempi di definizione delle procedure assegnate, che hanno registrato una sensibile diminuzione quanto alle esecuzioni immobiliari ed ai concordati. Il Presidente del Tribunale di Brindisi, a fronte della denuncia della Commissione Europea per l’efficacia della giustizia, che colloca il nostro Paese all’ultimo posto nella classifica per la durata dei processi, richiama l’improcrastinabile necessità di una profonda semplificazione delle procedure e fa appello al senso di responsabilità degli operatori del diritto per un mutamento del loro modus operandi adeguandolo alla cultura della conciliazione delle liti piuttosto che alla meno commendevole prassi della dialettica cavillosa e del rinvio. Ma è da ritenere che la litigiosità ed il numero considerevole di avvocati (all’incirca uno ogni trecento cittadini) faranno da freno fino a quando non saranno varate riforme nell’esclusivo interesse dell’utenza, ma con pesanti sanzioni per le liti temerarie. Normale nel periodo considerato l’andamento delle procedure in materia di separazione e divorzio, anche per quanto riguarda i tempi della loro definizione, mentre il settore lavoro è afflitto dalla considerevole pendenza di ben 8391 cause al 30.6.2007 che giustifica ampiamente la richiesta della istituzione per tale materia di un’apposita sezione. Il Presidente del tribunale di Taranto lamenta la scarsa incisività del nuovo rito societario che incrementa anziché risolvere conflitti procedurali, mentre esprime un giudizio positivo sulle altre riforme del rito civile rivelatesi idonee a provocare una riduzione dei tempi nella definizione delle cause. Rilevante il numero dei procedimenti di separazione personale Quaderni

141


EVENTI

dei coniugi con prevalenza però di quelli consensuali, cospicuo il numero delle procedure fallimentari ma comunque in ulteriore riduzione grazie all’impegno profuso sin dall’anno 2003 dai magistrati assegnatari. L’esecuzione mobiliare presenta un carico di lavoro di notevoli dimensioni, mentre la materia delle esecuzioni immobiliari si giova di prassi virtuose molto utili, già adottate in altri Tribunali e successivamente poste a base della riforma di cui alla legge n. 80 del 2005. Aspetti problematici toccano la sezione lavoro con una sopravvenienza di ben 11.336 vertenze, peraltro costante negli ultimi anni, e tuttavia con buona produttività nonostante non trascurabili carenze del supporto amministrativo. Per i Capi degli uffici giudiziari minorili di Taranto resta preoccupante il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, di episodi di bullismo e pedo-pornografia attraverso Internet; preoccupante il disinteresse alla difesa della propria intimità adolescenziale, frequentemente mercificata con l’invio e ripresa video d’immagini oscene del proprio corpo con consapevolezza o l’accettazione del rischio della loro diffusione. Nel complesso la tipologia dei reati non è però mutata, mentre nel settore civile gli intereventi sono sostanziale conseguenza o della povertà economica del territorio e del degrado urbanistico oppure della crisi occupazionale, quali fattori principali della disgregazione familiare e della violazione dei doveri genitoriali. L’abuso sessuale intrafamiliare purtroppo è costante realtà, cospicui per contro gli interventi pubblici per contenere la dispersione scolastica, due realtà contrastanti ma che dimostrano come risultati appaganti possono essere conseguiti là dove i servizi sociali hanno competenze e mezzi a disposizione per intervenire. In alcune zone l’adozione è in ulteriore crescita, ma in generale ancora permane nella coppia il sentimento della delusione per la mancata utile attesa del figlio con conseguenti riflessi sulla scelta dell’adottando.

142

Quaderni


EVENTI

Preponderante, perché in crescita costante, l’adozione internazionale, mentre con favore si registra il successo della c.d. adozione mite. In tutti i casi l’attenzione del giudice minorile va diretta alla possibile individuazione della prima spinta adottiva, se frutto di meditata decisione oppure di spirito di rivalsa o persino d’imitazione. Stretta la collaborazione a Taranto tra Procura Minorile e servizi di assistenza sociale il cui contributo risulta essenziale ed insostituibile a garantire l’intervento del magistrato. Fondamentale l’impegno del servizio sociale per minorenni per il recupero di minori sottoposti alla “messa alla prova”. Proficui anche i rapporti con i servizi socio-sanitari e con l’Ufficio Scolastico Provinciale. In sensibile riduzione le iscrizioni nel Registro Generale; va sottolineata in particolare la diffusione della pedofilia informatica e la sostanziale conferma del numero di pendenze e sopravvenienze rispetto agli anni precedenti. Analoghe problematiche negli uffici minorili di Lecce, ma con pertinenti riflessioni sul ruolo della scuola che ancora non riesce ad assicurare una guida sicura ai giovanissimi, pronti purtroppo a scaricare sull’ambiente scolastico le proprie frustrazioni con atti di danneggiamento, uso di sostanze stupefacenti ed anche qui dell’ormai consueto videotelefonino per le note riprese di scene da diffondere via Internet; mentre per la famiglia c’è una ripresa di attenzione generale pur restando al centro di gravi episodi di violenza, costrizione, amore negato verso i più deboli dei suoi componenti. Occorre dunque stretta collaborazione tra i due luoghi di formazione dei giovani con superamento di contrapposizioni dannose che in passato l’hanno resa più difficile e complessa. È auspicabile una più accentuata formazione professionale degli addetti ai servizi sociali ed un più proficuo confronto di questi ultimi con famiglie ed autorità scolastiche e giudiziarie. I servizi di assistenza domiciliare non hanno dato finora risultati apprezzabili per Quaderni

143


EVENTI

cui il ricorso alle strutture di accoglienza è ancora oggi praticato nei casi più gravi. La recente riforma degli artt. 155 e segg. del codice civile non ha prodotto la sperata attenuazione del conflitto genitoriale nell’interesse dei figli sicché continuo è l’acceso confronto nelle sedi giudiziarie, ordinaria e minorile. La tipologia dei reati non è di molto mutata, non si sono registrate denunce significative per delitti associativi. Nuovi profili organizzativi presso il Tribunale di Sorveglianza di Lecce che hanno riguardato le cancellerie con ridistribuzione di carichi di lavoro e competenze, resa necessaria a seguito dell’approvazione della legge sull’indulto e l’avvio del sistema informativo SIES. Giudizio parzialmente positivo sull’innovazione di cui alla Legge n. 277 del 2002 sia per l’appesantimento del carico di lavoro del magistrato di sorveglianza che per l’incompleto contraddittorio sulla richiesta di liberazione anticipata, causa della proliferazione dei reclami al Tribunale sulla decisione del singolo magistrato con parere del P.M. ed inaudita altera parte. In aumento le istanze di detenzione domiciliare o di differimento dell’esecuzione della pena per motivi di salute, soprattutto da patologie psichiatriche; in flessione le domande di liberazione condizionale e di semilibertà. La magistratura onoraria opera e collabora utilmente con i magistrati togati conseguendo apprezzabili risultati quanto a produttività. È peraltro auspicabile che i capi degli uffici ne dispongano l’impiego dopo aver pienamente sperimentato le potenzialità della magistratura togata. È urgente l’unificazione delle discipline su status, valutazioni e progressioni con riguardo anche l’esigenza di non disperdere le professionalità acquisite, ma previa più accurata e rigorosa selezione d’ingresso nei ruoli e costante formazione professionale.

144

Quaderni


EVENTI

Sui giudici di pace pesa in particolare il sostanziale blocco delle procedure concorsuali per la copertura degli organici, con inevitabili sofferenze nella definizione dei processi in vari uffici del distretto. È altresì opportuna una migliore distribuzione degli organici rispetto alle reali esigenze del territorio: è sovradimensionato l’ufficio del Giudice di Pace di Brindisi, rispetto ad altri dello stesso circondario, come Fasano e Francavilla Fontana; gravi le inadeguatezze e le scoperture negli organici delle varie qualifiche del personale amministrativo nell’Ufficio del Giudice di Pace di Taranto, più volte segnalate al competente Ministero senza alcuno specifico risultato. L’edilizia giudiziaria a Lecce è migliorata, ma vanno ancora segnalate cadute a livello di igiene e sicurezza nei posti di lavoro per cui si sono susseguite le richieste d’intervento agli Enti ed organi preposti alla manutenzione ed alle verifiche sugli ambienti. L’acquisizione del secondo immobile in via Brenta, che pare imminente, attesa la recente intesa tra Ministero e Comune di Lecce, consentirà la definitiva sistemazione dell’intero settore civile e degli uffici del giudice di pace. La realizzazione dei due poli, civile e penale, rispettivamente in Via Brenta ed in Via Michele De Pietro, forse non soddisfa a pieno, ma non può disconoscersi il salto di qualità rispetto alle precarie condizioni dell’unica sede prima a disposizione. Si attende anche la sistemazione degli uffici minorili in struttura adeguata e prestigiosa. È in fase di concreta attuazione il programma di recupero dell’ex Caserma Vicinanza, già Convento degli Agostiniani, con l’annessa Chiesa di Santa Maria di Ogni Bene e la sua destinazione a Centro di studi giuridici. Un evento di grande rilievo per la città di Lecce, che ne ha fortemente voluto la realizzazione. Paradossale ed emblematica è la situazione relativa alle strutture giudiziarie di Taranto, riferiscono il Procuratore Generale, il PresiQuaderni

145


EVENTI

dente Preposto e l’Avvocato Generale della Sezione Distaccata. Non si è infatti ancora provveduto al trasferimento della Sezione di Corte d’Appello, Tribunale di Sorveglianza, Procura Generale ed uffici annessi, nonostante il governo centrale si sia fatto carico delle spese di trasloco ed abbia demandato alla Sezione Distaccata la gara (esperita) per la individuazione della ditta e del relativo costo. Il complesso edilizio risulta in fase di degrado rilevante con una vigilanza assicurata solo di notte, da una sola persona. Riunioni della Commissione di Manutenzione, visite al Sindaco, missive ed interventi personali non sono stati sufficienti ed hanno generato solo promesse. Grazie all’intervento del Consiglio dell’Ordine sono stati riparati solo alcuni ascensori. In particolare sono paradossali le condizioni della Procura, scissa in due sedi distanti, con uno sfratto per morosità che incombe sulla sede della ex Procura Circondariale. La quasi totalità degli uffici giudiziari del distretto è dotata d’infrastrutture di rete collegate alla rete unitaria della giustizia (R.U.G.) inserita in quella della Pubblica Amministrazione (R.U.P.A.); v’è inoltre fondata previsione di una rapida estensione della rete ai restanti uffici che attualmente ne sono privi. È assicurato in tal modo l’accesso ai servizi informatizzati, siti e banche dati con la possibilità di acquisizione di informazioni utili per il lavoro quotidiano. È stato realizzato un progetto pilota per il rinnovo delle strutture informatiche in uso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, approvato con delibera 25.5.2004 della Regione Puglia e finanziato nell’ambito del P.O.R., ed è allo studio l’avvio di nuovi programmi. Analoga iniziativa è in corso per le strutture informatiche del Tribunale. Va tuttavia segnalato che i tagli indiscriminati alla spesa per l’informatica giudiziaria degli ultimi anni hanno posto in ginocchio il settore in un momento in cui la Pubblica Amministrazione ed i privati sono chiamati all’uso delle tecnologie per produrre meglio e

146

Quaderni


EVENTI

a minor costo; nel settore della giustizia si assiste impotenti ad un vero regresso informatico rispetto a quel poco che si era cominciato a fare sino a cinque anni fa circa. La eliminazione delle caselle di posta elettronica, l’assenza di manutenzione delle macchine esistenti e l’assenza di forniture, la presenza di reti obsolescenti, l’assenza di personale tecnico di supporto, la mancanza di forniture software efficienti stanno producendo conseguenze disastrose. Classe forense e magistratura tengono alto il prestigio di una sede giudiziaria tradizionalmente legata ad esempi di alta professionalità, cultura e rispetto dei ruoli. Non mancano occasioni di conflittualità, ma ben vengano se, come è sempre accaduto, portate avanti con correttezza e lealtà: una spinta ad operare per tradurle in concreti miglioramenti del servizio. Un particolare riconoscimento al personale amministrativo ed ausiliario che forse più degli altri addetti ai lavori soffre la situazione di disagio che l’insufficienza dei mezzi a disposizione attualmente incrementa. A completamento della parte generale di questo lavoro le ulteriori indicazioni ricavabili dalle puntuali relazioni dei capi degli uffici giudiziari del distretto riguardano: a) la durata dei processi civili e penali in ciascuno dei due gradi del giudizio non ha subito apprezzabili modificazioni, come da prospetti in calce alla presente relazione. b) la maggior parte degli uffici giudiziari del distretto, come già si è accennato, è dotata di organici insufficienti; oltre alla Procura Generale presso la Sezione Distaccata di Taranto risultano adeguati alle attuali esigenze gli organici degli uffici giudiziari minorili e del Tribunale di Sorveglianza di Lecce nonché della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto. c) la situazione degli uffici del giudice di pace è quasi ovunque buona anche se con le segnalate carenze di personale amministrativo. La sorveglianza esercitata dai presidenti di tribunale è adeguata, Quaderni

147


EVENTI

l’attività lavorativa dà buoni risultati, il comportamento dei giudici in ufficio e verso l’utenza ha fatto registrare una positiva impressione nell’ambiente, con scarse eccezioni. d) frequente è il ricorso al patrocinio a spese dello stato e alla difesa d’ufficio nei tribunali del distretto con conseguente elevato costo per l’erario. È doveroso sottolineare che l’attuale sistema si presta ad essere facile e non lodevole incentivo alle impugnazioni con soddisfazione dell’utente litigioso e del difensore non rispettoso del codice deontologico, ma con conseguenze negative a carico della collettività, posto che non sempre è agevole per l’autorità giudiziaria contrastarne l’abuso. e) - f) non sono segnalate decisioni di particolare importanza con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo né controversie con riferimento alle questioni pregiudiziali di cui all’art. 24 Trattato CEE ed alla diretta applicazione della disciplina comunitaria. Circa la Legge Pinto da segnalare il costante aumento delle pendenze dal 2001 al 2007 per una valutazione che non ha bisogno di commenti: da 74 a ben 272 dell’ultimo periodo. Nuovo ordinamento giudiziario, rinnovato impegno del C.S.M. garante della piena indipendenza dei magistrati nell’assolvimento del loro quotidiano lavoro, ma pure convinta e rigorosa vigilanza acciocché dietro l’usbergo della rivendicata autonomia non siano coperti atteggiamenti lesivi dell’immagine della funzione giudiziaria e dei più elementari doveri di serbo, probità, etica e deontologia professionale. A tutela dell’impegno in silenzio profuso dalla stragrande maggioranza dei magistrati i quali, convinti di trovare ascolto, anche questo chiedono al loro organo di autogoverno.

148

Quaderni


EVENTI

Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 18 febbraio 2008 Relazione di ALDO RAVALLI

Quest’anno la Relazione sull’attività del T.A.R. sarà volutamente sobria. Riusciamo, infatti, a dare un servizio di giustizia apprezzabile nei tempi e nei contenuti, e siccome questo corrisponde al nostro dovere, non vi è motivo di sottolinearlo. Questa cerimonia annuale si trasforma, quindi, in un incontro fatto avanti ai cittadini, ai loro rappresentanti politici ed alle Autorità Amministrative, in cui tutte le principali componenti che formano il sistema “giustizia amministrativa” (giudici, avvocati, Avvocatura dello Stato, parti private e pubbliche) esprimono il loro rapporto e pongono le proprie riflessioni sulle realtà che si prospettano e sul modo in cui ciascuno ritiene debbano essere affrontate. I - Anche per quest’anno posso iniziare come la scorsa volta dicendo che “riusciamo ad essere sempre più tempestivi nella risposta di giustizia”. Infatti, il nostro arretrato, che al 1° gennaio 2001 era di 41.752 ricorsi e che a fine 2006 era di 11.344 ricorsi, a fine 2007 è stato ulteriormente ridotto a 8.841 procedimenti pendenti. Nel 2007 sono pervenuti n. 1.952 ricorsi (cinquanta in meno rispetto al 2006) e sono stati esauriti n. 4.545 giudizi (le sentenze pubblicate sono state 4.606). Tali andamenti appaiono evidenti nelle elaborazioni grafiche (tavole n. 1–3). Poiché, anche nella giustizia, i risultati positivi, sono frutto di lavoro, e poiché mi sento in debito con il T.A.R. del Salento, cui si Quaderni

149


EVENTI

devono tali risultati, mi pare giusto dire come questo Tribunale è collocato nel sistema in campo nazionale. I TT.AA.RR. in Italia sono 29: quanto a numero di ricorsi pervenuti, il T.A.R. di Lecce si colloca al 9° posto; quanto a numero di decisioni conclusive di giudizi (sentenze e decreti decisori) al 4° posto. (Tab. 4-5). Posizioni non dissimili questo T.A.R. mantiene quanto a numero di decreti presidenziali cautelari di somma urgenza (emessi ad horas) e per le ordinanze cautelari collegiali (c.d. “sospensive”); entrambi questi atti giudiziari sono rappresentativi di impegno immediato e di completezza di esame, che spesso dà luogo a sentenza definitiva immediata, come è avvenuto in ben 250 controversie (Tab. 6). Il lavoro fatto dal T.A.R. dal 2001 al 2007 si può leggere anche in termini di giacenza dei ricorsi, di indice di smaltimento, di variazione delle pendenze, secondo le formule che usa il Ministero della Giustizia per monitorare il movimento dei procedimenti civili presso le Corti d’Appello. Non è mania di numeri, ma è avvicinarsi a strumenti operativi che in concreto fotografano la realtà e consentono la migliore programmazione delle risorse per dare il migliore servizio possibile di giustizia, come da qualche anno qui si sta cercando di fare. Si può notare (tab. 7) come se nel 2001 la giacenza media dei procedimenti era superiore a 6 anni, a fine 2007 scesi ad una giacenza media di poco più di tre anni; che ogni anno tale giacenza è abbattuta per più del 20% (indice di variazione delle pendenze) e che l’indice di smaltimento dei procedimenti è stato negli ultimi due anni attorno al 34%, valore questo significativo della produttività del T.A.R. Va aggiunto che il T.A.R. ha dato un forte impulso a che la definizione dei ricorsi avvenisse quanto più possibile nello stesso anno di presentazione. I risultati mostrano (tab. 8) che i ricorsi presentati nel 2001 e 2002 sono già stati definiti circa all’80%, e quelli del 2003 e 2004 per oltre il 70%, mentre quelli dell’ultimo anno (2007) sono definiti quasi al 29%.

150

Quaderni


EVENTI

Perché si dice tutto questo? Perché la giustizia “lenta” non è solo delusione per il cittadino, ma anche una spesa in più che colpisce tutti. Infatti ormai è divenuta quasi emergenza l’esborso dello Stato a causa della irragionevole durata dei processi. È stato calcolato un debito di 500 milioni di euro l’anno per indennizzare i cittadini colpiti da “giustizia lenta”, per tutti i processi civili, penali, amministrativi. Può essere di soddisfazione per questo il T.A.R. collocarsi, nella media, ben al di sotto del limite di irragionevole durata, e quindi contribuire ben poco al maggior costo per indennizzo da ritardo dei processi; ma l’obiettivo che il T.A.R. si pone è di garantire a ciascun cittadino, e non già solo come media, un processo che per tempestività sia adeguato alle aspettative del singolo e alla natura della controversia. Se viene sospesa una licenza di commercio, quanto tempo si pensa possa aspettare l’esito del ricorso chi ha dovuto chiudere l’esercizio? Ed in materia di smaltimento di rifiuti, in quanto tempo deve chiudersi il giudizio contro la localizzazione di una discarica o di un termovalorizzatore, prima che gli effetti del ritardo divengano danno per tutti? Sarebbe troppo facile continuare in questi esempi. Il vero è che il giudizio amministrativo non si riduce solo all’interesse del singolo (che già di per sé sarebbe buona ragione di sollecitudine), ma ha una ricaduta diffusa regolando comunque valori e situazioni di interesse pubblico a livello di rapporti civili, di servizi alla comunità, di buona amministrazione (pensiamo alle prestazioni del Servizio sanitario), di attività economiche, e quindi, è in grado di condizionare realtà quali occupazione, lavoro, sviluppo, livello di qualità della vita dei cittadini. Ove si tengano presenti tali effetti propri del giudizio amministrativo, la tempestività diviene per il giudice un dovere assoluto nei confronti della comunità. II - Lo scorso anno abbiamo qui ascoltato due voci, distanti nella collocazione professionale, ma in sintonia quanto al problema poQuaderni

151


EVENTI

sto nella loro condivisibile sensibilità: quella del costo per l’accesso alla giustizia amministrativa. Le due voci in sintonia erano quelle dell’avv. Quinto e della giovane avvocato Giulia Di Pierro. Privilegiamo le parole della giovane avvocato: l’aumento dei costi – diceva – “indurranno in non poche occasioni il privato cittadino a rinunciare sic et simpliciter ad agire il giudice amministrativo e certamente tale situazione comporterà un danno per il privato cittadino che rinuncia all’affermazione di un suo diritto e di un suo bisogno, per la collettività che vedrà ridursi le occasioni di controllo dell’attività della pubblica amministrazione ed un danno – è bene dirlo – per il giovane avvocato che vede inevitabile allontanarsi quella parte di clientela con problematiche di minore rilevanza economica... ovvero quella clientela appartenente alle fasce deboli... Tanto più ove si consideri la scarsa applicazione che trova lo strumento del gratuito patrocinio...”. In effetti (tab. 9), dalla rilevazione del contributo versato per ricorsi proposti avanti a questo T.A.R. si è passati, in cifra complessiva, da Euro 397.833 nel 2002 a Euro 953.906 nel 2007; in valore medio per ricorsi non esenti, da Euro 191 a Euro 630. Questo T.A.R. conosce questi problemi e sa anche che la rinuncia a far valere le proprie ragioni per difficoltà di affrontare le spese di giudizio minano il sentimento di giustizia. Per quanto ci riguarda agiamo in vario modo. Innanzi tutto, il processo è condotto nel modo più sobrio possibile cioè in modo che risulti il meno dispendioso per le parti. È quasi scomparso da anni l’avvalersi di consulenze tecniche d’ufficio, applicandosi direttamente i magistrati a studiare ed affrontare problematiche tecniche: leggere direttamente planimetrie, sapere quali sono gli effetti di una barriera idraulica in una situazione di inquinamento delle falde sotterranee, o dell’uranio impoverito sulla salute, come pure sapere le caratteristiche dell’amianto e le condizioni in cui diventa pericolo, sono vicende usualmente direttamente valutate, con notevoli risparmi in tempi di conclusione dei giudizi e di economicità degli stessi.

152

Quaderni


EVENTI

Da quando, poi, con la legge finanziaria del 2007 si è costituità presso il T.A.R. la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato (composta, come è noto, da due magistrati e da un avvocato), i cittadini non abbienti trovano pronta attenzione ed assistenza in caso di controversia. Nel 2007 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato è stata interessata da un numero non elevato di richieste di ammissione (poco meno di 50), ma ciò che è notevole da sottolineare è che si sono rivolti alla Commissione principalmente giovani, enti ed associazioni senza scopo di lucro ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. Aver rammentato l’attività della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, è riconoscimento del lavoro che con scrupolo in essa i colleghi magistrati e l’avvocato (e la legge precisa che non spetta loro alcun compenso né rimborso spese), ma spero anche contribuisca a farla conoscere come aiuto reale dello Stato ai cittadini, perché il senso della giustizia non diviene diverso a seconda delle capacità economiche. III - È ora tempo di lasciare numeri, statistiche e giacenze di tempi andati, e darci obiettivi che ci facciano stare adeguatamente al passo con le aspettative della società, con concretezza e senza compiacimenti. Le varie voci che parlano in questa cerimonia ci hanno in ciò sempre aiutato. Il Presidente Vendola diceva lo scorso anno che “la giustizia deve essere capace di leggere e di accompagnare il tempo che viviamo, che è un tempo difficile”. A sua volta il Presidente Pellegrino sottolineava la “necessità che la giurisprudenza non si ossifichi, ma possa dinamicamente, costantemente adeguare il quadro delle norme scritte ad una realtà sociale che muta”. Il Prof. Sticchi Damiani indicava la necessità di fornire adeguati percorsi di approfondimento a coloro che saranno i futuri professioQuaderni

153


EVENTI

nisti del diritto. L’Avv. De Giorgi rammentava come l’Avvocatura sta cercando ormai da tempo di investire in cultura e professionalità, e l’Avv. Quinto, in relazione all’eccesso di legislazione proprio di quel diritto amministrativo, che dà le regole alla nostra giustizia, sosteneva come si pone un problema di conoscenza che vale egualmente per giudici ed avvocati. A queste esigenze di “studio insieme” e di nuove frontiere, con il concorso degli Ordini degli Avvocati e del T.A.R. del Salento, si è data concreta ed impegnativa attuazione. Alla Camera Amministrativa si deve un corso di approfondimento che si è svolto in quest’Aula dal 9 marzo 2007 al 31 maggio 2007, con la presenza costante di oltre 350 studiosi, con lezioni tenute da avvocati, professori della nostra Università, magistrati di questo T.A.R. e del Consiglio di Stato. A sua volta, all’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), si deve il convegno su “Le nuove frontiere del giudice amministrativo”, che si è svolto nell’ottobre 2007 sempre in quest’Aula, con la presenza dei massimi livelli della Giustizia in Italia: del Primo Presidente della Corte di Cassazione Vincenzo Carbone, dell’allora Presidente del Consiglio di Stato Mario E. Schinaia, del Presidente del T.A.R. del Lazio Pasquale De Lise. Di tali manifestazioni, di incredibile successo, siamo orgogliosi, e ne diamo i giusti meriti alla Camera Amministrativa ed all’A.I.G.A., perché ha visto insieme, avvocati, professori, giudici ordinari e giudici amministrativi per lo studio e la migliore applicazione di quella branca del diritto pubblico che noi usiamo trattare in quest’Aula; branca del diritto che è complessa come la vita, come l’economia, come le molteplici vicende di una comunità. E questi studi usiamo condurli insieme perché è comune l’obiettivo di affermare una legalità piena, sostanziale, giusta. IV – Un mero cenno sulle controversie che, per rilevanza economica o sociale, pare significativo rammentare.

154

Quaderni


EVENTI

Forse possiamo attribuire a modi incivili del passato gli abusi edilizi, ora tempestivamente affrontati dai Comuni al loro sorgere, sì che non pare essere più fenomeno diffuso. Controlli e tempestività nel rilascio dei permessi di costruire hanno fatto venir meno le ragioni che spingevano ad una edilizia spontanea ed incontrollata, ma hanno avuto forte effetto dissuasivo sia la certezza della sanzione, sia il convincimento che le leggi di sanatoria fossero divenute aspettativa troppo improbabile. Il miglioramento del peso e del significato della partecipazione dei cittadini nella fase di predisposizione degli strumenti urbanistici, può aver altresì contribuito a migliorare il senso del rispetto delle regole che la comunità si dà. Rilevanti come numero e come impatto sono state le controversie in materia di gestione dei rifiuti, di localizzazione degli impianti di raccolta e recupero ed i problemi di loro corretta gestione. Il T.A.R. sa che deve seguire questa materia con prioritaria attenzione e tempestività. Uguale rilevanza hanno avuto le controversie in materia di bonifica e risanamento ambientale, per situazioni “storiche”, ma non per questo meno preoccupanti per la tutela della salute, localizzate principalmente nei territori di Taranto e Brindisi. Sono emerse, in proposito, come messo in evidenza dalla dottrina a commento di interventi anche di questo T.A.R., carenze tecniche ed amministrative della parte pubblica tali da far parlare di “emergenza amministrativa oltre che ambientale”. Ancora da segnalare le numerose controversie sorte aventi ad oggetto il contenuto del potere dei Comuni di disciplinare la localizzazione degli impianti di stazioni radio base per la telefonia cellulare, sia sotto il profilo urbanistico che di quello diretto a minimizzare l’esposizione della popolazione alle emissioni elettromagnetiche, in una difficile composizione fra esigenze imprenditoriali, delle comunicazioni e di rischi temuti dalle popolazioni. Infine, come l’anno scorso si è messo in risalto che controversie connesse con l’usura seppure poche di numero potevano rappresenQuaderni

155


EVENTI

tare un fenomeno sotterraneo da seguire, così, quest’anno, si vogliono portare alla luce le non poche controversie affrontate dal T.A.R. aventi ad oggetto misure di prevenzione di natura formalmente amministrativa, dirette ad evitare la commissione di reati o di reati di maggior gravità. In quest’ordine, inseriamo anche le misure amministrative dirette a portare ad effetto misure di sicurezza patrimoniali, ugualmente affrontate dal T.A.R. Ci si riferisce alle controversie in materia di provvedimenti di polizia emessi da Prefetto e Questore per motivi di ordine e sicurezza pubblica, quali i provvedimenti contro il diniego di rilascio della patente di guida, contro il diniego di detenere armi da difesa personale o da caccia, contro il divieto di accesso agli stadi, contro i divieti ed obblighi di soggiorno, come pure le controversie contro gli atti di rilascio di beni confiscati, mantenuti in uso o in locazione allo stesso confiscato o suoi familiari. Uguale fenomeno in attenzione sono le situazioni di infiltrazione mafiosa emerse a seguito di ‘interdittiva” del Prefetto ex art. 10 D.P.R. n. 252 del 1998 in occasione dell’aggiudicazione di appalti pubblici. Anche se le società possano, in ipotesi, scindere legittimamente la loro posizione da quella degli amministratori prevenuti, resta la ricorrenza del fenomeno nel nostro territorio. Tutto ciò per aprire solo un squarcio su aspetti del giudizio avanti ai TT.AA.RR. meno noti se niente affatto inusuali. E sono controversie nelle quali la sanzione amministrativa può essere particolarmente afflittiva, e va definita in un giudizio che non può che essere certo quanto alle prove e tempestivo quanto alla conclusione. V - Devo ringraziare tutti gli avvocati e l’Avvocatura dello Stato per la stima che mostrano di avere per il T.A.R. e la loro correttezza. Il T.A.R. conosce le difficoltà e l’impegno che comporta la loro professione e nella loro attività riconosce l’insostituibile contributo alla ricerca della giustizia. Il loro livello di eccellenza professionale è essenziale alla legalità. I giovani avvocati, i praticanti, gli specializzandi, la cui strada è

156

Quaderni


EVENTI

ancora in salita, devono esseri certi di con quanta attenzione li seguiamo e di quanto li apprezziamo. I mezzi di informazione, stampa e radiotelevisione, divulgano il nostro lavoro quale aspetto della società; la loro funzione informativa, corretta ed accurata è una forma di scuola di legalità per i cittadini. A tutti i mezzi di informazione, ai loro operatori, ai giornalisti, i nostri ringraziamenti e la nostra massima considerazione. Ringrazio con affetto tutto il personale, attento e motivato, autonomo e responsabile, sempre disponibile; al suo aiuto devo molto. Alle persone che induco a sacrificarsi di più, va la mia gratitudine ed un particolare pensiero. Forte è il ringraziamento che devo ai colleghi presidenti Antonio Cavallari e Marcella Colombati ed a tutti i magistrati per loro impegno, collaborazione ed amicizia. Al collega Enrico D’Arpe, che ora ho dovuto cambiare di Sezione solo per un turno di anzianità, il grazie per i tanti anni di diretto aiuto, completa disponibilità e notevole impegno aggiuntivo. Un pensiero ed un ringraziamento per tutti i cittadini che vedono nel T.A.R. un giudice attento e vicino ai loro problemi. La loro fiducia aumenta la nostra responsabilità ed il nostro impegno.

Quaderni

157


EVENTI

158

Quaderni


EVENTI

Quaderni

159


EVENTI

160

Quaderni


EVENTI

Quaderni

161


EVENTI

162

Quaderni


EVENTI

Quaderni

163


EVENTI

164

Quaderni


EVENTI

Quaderni

165


EVENTI

166

Quaderni


OPINIONI E DOCUMENTI

OPINIONI E DOCUMENTI

Responsabilità del difensore per tentativo di favoreggiamento personale di GIANMICHELE PAVONE*

L’avvocato difensore occupa all’interno dell’ordinamento una posizione particolarmente delicata ed è per questo esposto al rischio di sconfinare nell’illecito, in particolar modo in relazione ad una fattispecie criminosa quale il delitto di favoreggiamento personale. Preliminarmente però – prima di entrare nel vivo dell’argomento – mi sembra opportuna una breve disamina del reato in questione. L’ambito di riferimento è quello dei “Delitti contro l’Amministrazione della Giustizia”1, posti a tutela del normale funzionamento dell’Amministrazione della Giustizia, funzionamento che implica varie esigenze. In particolare, con la previsione del reato di favoreggiamento (artt. 378 e 379 c.p.), il codice penale ha voluto evitare che singoli soggetti potessero determinare ostacoli o intralci all’attività diretta all’accertamento ed alla repressione dei reati. Va precisato che tale reato non è stato sempre considerato dalle legislazioni e dalla dottrina come delitto autonomo, in quanto dapprima fu confuso con il reato antecedente, poi ritenuto come una forma particolare di concorso di persone nel reato e precisamente come una compartecipazione criminosa, ovvero come una forma di “auxilium post delictum” (Schaffstein). Il favoreggiamento ha co* Praticante Avvocato. Ai quali è dedicato il Capo I nel Titolo III del Libro II del c.p.

1

Quaderni

167


OPINIONI E DOCUMENTI

minciato ad essere concepito come figura di illecito a sé stante solo quando i legislatori moderni si sono avveduti che un ausilio prestato dopo il delitto mal si inquadra nel concorso di persone, proprio perché non è dato concorrere alla realizzazione di qualcosa che è già stato realizzato2. Da qui la previsione di questa figura delittuosa che il codice attuale ha scisso in due distinti tipi di reato: il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) ed il favoreggiamento reale (art. 379 c.p.). Tra le due figure la differenza è notevole: mentre nel favoreggiamento personale è protetto l’interesse al regolare svolgimento del processo penale, nel favoreggiamento reale viene tutelato principalmente l’interesse dello Stato ad impedire che sia prestata una collaborazione destinata a far diventare definitivi i vantaggi conseguiti con l’azione criminosa3. Nonostante queste diversità i due reati hanno però due presupposti comuni: 1) la preesistenza di un reato, nel senso che deve essere già stato commesso un fatto conforme ad una fattispecie criminosa e non accompagnato dalla presenza di una causa di giustificazione4; 2) la mancanza di partecipazione nel reato antecedente, nel senso che il favoreggiatore deve essere del tutto estraneo al reato precedentemente commesso, perché in caso diverso risponderebbe a titolo di concorso5. In base a quanto recita l’articolo 378 c.p.6, il favoreggiamento A. PAGLIARO, Principi di Diritto Penale: parte speciale II. Delitti contro l’amministrazione della giustizia, Milano, Giuffré, 2000, passim. 3 F. ANTOLOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale; Milano, Giuffré, 1997, p. 866 ss. 4 G. FIANDACA – E. Musco, Diritto Penale parte speciale: volume I; 4 ed., Bologna, Zanichelli, 2007, pp. 398-399. 5 Secondo la giurisprudenza, il requisito del mancato concorso del favoreggiatore nel reato precedente va considerato non in astratta, ma con riferimento all’esito del processo, non rilevando l’accusa rivolta all’agente bensì la definizione giuridica della sua posizione: Cass. 12.10.1978, in Cass. Pen. Mass. Ann., 1980, 370; Cass. 19.1.1973, ivi, 1974, 634. 6 Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale): “Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è 2

168

Quaderni


OPINIONI E DOCUMENTI

personale si verifica quando “chiunque, dopo che fu commesso un reato, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa”. Per meglio chiarire la terminologia usata: - “eludere le investigazioni” vuol dire frustrare le attività dirette a scoprire le fonti di prova e a desumere da queste gli elementi per accertare se e da chi sia stato commesso un reato7; - “sottrarsi alle ricerche” significa vanificare le attività finalizzate alla coercizione, vale a dire dirette al fermo, all’arresto, alla cattura o all’accompagnamento8. Trattasi di reato di pericolo a forma libera. Si tratta di un reato di pericolo nel senso che per il perfezionamento di esso non è richiesto che si raggiunga l’obiettivo voluto, con la conseguenza che esso si consuma non appena è stato posto in essere l’aiuto idoneo ad eludere le investigazioni9. Deve tuttavia consistere in un’attività che frapponga un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che, in definitiva, abbia provocato una negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere. La Cassazione ha precisato che il delitto de quo è configurabile anche quando il soggetto esaminato dalla polizia neghi la conoscenza di fatti a lui noti e non è escluso dalla eventuale concomitanza di informazioni già in possesso dell’autorità inquirente, dal momento quello previsto dall’articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino ad Euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”. 7 M. BOSCARELLI, La tutela penale del processo, volume I, Milano, 1951, p. 235. 8 G. FIANDACA – E. MUSCO, cit., p. 401. 9 Cass. Pen., sez. I, sent. 10.6.1982. 10 Cass. Pen., sent. n. 6235/2000; Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 209234/1998.

Quaderni

169


OPINIONI E DOCUMENTI

che la ricerca della verità esige una pluralità di elementi10. Il legislatore non specifica in che modo debba essere prestato l’aiuto e la Suprema Corte è intervenuta statuendo che la fattispecie legale ex art. 378 c.p. appartiene alla categoria dei reati a condotta libera, in quanto il comportamento integrante il reato può essere costituito da qualunque11 . Non si richiede che le investigazioni siano effettivamente fuorviate, essendo sufficiente che la condotta abbia lo scopo di aiutare il colpevole ad eludere le investigazioni in corso12 e che sia oggettivamente idonea ad intralciare il corso della giustizia13. In relazione all’elemento soggettivo, il tenore letterale del I comma dell’art. 378 c.p. nonché l’orientamento univoco della giurisprudenza enucleatasi sul punto consentono di affermare, senza alcun dubbio, che trattasi di dolo generico – e non specifico – e che esso consiste nella consapelezza da parte del soggetto agente della commissione di un precedente delitto, e nella rappresentazione e volontà dell’apprezzabilità dell’aiuto prestato al ricercato per eludere l’attività investigativa posta in essere dall’Autorità Giudiziaria. In altre parole, ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento personale, sotto il profilo soggettivo, è necessario che l’agente abbia volontariamente posto in essere una condotta che consapevolmente si traduca comunque in un aiuto a favore di colui che si sa essere sottoposto alle investigazioni o alle ricerche14. Quanto all’elemento oggettivo, il legislatore richiede una condotta finalizzata a frapporre ostacoli all’attività diretta all’accertamento dei reati e alla individuazione dei responsabili. In proposito si deve rilevare l’importanza del concetto di idoneità dell’azione, intendendosi, con tale accezione, che la condotta dell’agente abbia l’attituCass. Pen., sez. VI, sent. n. 1401/1982. Trib. Bari, sez. III, 5/12/2005; Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 709/2003; Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 10923/1988. 13 PULITANÒ, Il favoreggiamento personale fra diritto e processo penale, Milano, 1984, p. 138 ss. 14 Cass. Pen., sez. V, sent. n. 29887/2004; Cass. Pen., sez. 11

12

170

Quaderni


OPINIONI E DOCUMENTI

dine e possa conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad eludere le investigazioni in corso per effetto anche di un mero sviamento di queste in ordine all’esatta e puntuale ricostruzione dei fatti15. Tale “idoneità” non è quindi affatto sinonimo del concetto di concretezza, posto che è sufficiente che si riconosca all’azione, sia pure in astratto, la capacità di intralciare il corso della giustizia, sicché afferma la Suprema Corte che nessun rilievo scriminante può allegarsi alla ininfluenza concreta del comportamento del soggetto agente sull’esito delle indagini16. Contrariamente a quanto sostenuto in dottrina, inoltre, la giurisprudenza ha più volte ribadito che l’aiuto può consistere non solo in una condotta commissiva, ma anche omissiva e che, pertanto, la condotta integratrice del delitto può essere costituita anche dal silenzio, dalla reticenza e dal rifiuto di fornire notizie17. Con riferimento al momento consumativo, si rileva che il reato di favoreggiamento è un reato istantaneo, motivo per cui esso si consuma nel momento stesso in cui il soggetto ha posto in essere la condotta favoreggiatrice, purchè quest’ultima sia idonea ad intralciare le indagini dell’autorità così da richiedere da parte di quest’ultima un maggior impegno investigativo18. Nella fattispecie, commissione e consumazione, momenti ontologici e naturalistici spesso tra loro diversi e distinti, in realtà, concidono specularmente. Tanto induce alcuni a ritenere per nulla proponibile la tesi della sussistenza del Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 1314/2002. Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 20513/2003. 17 Cass. Pen., SS.UU. 21832/2007; Cass. Pen., sez. I, n. 201415/1995. 18 Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 214145/1999. 19 Art. 56 c.p. (Delitto tentato): “Chi compie atti idonei in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato è punito: [...] con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole colontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà”. 15 16

Quaderni

171


OPINIONI E DOCUMENTI

tentativo19. Per contro, lo stesso è, per unanime coro giurisprudenziale20 e dottrinale21, ammesso per via della frazionabilità dell’iter esecutivo. Resta tuttavia difficile distinguere tra gli atti preliminari a carattere preparatorio, non idonei ad assumere rilevanza penale, e quegli atti invece, idonei, previsti dall’articolo 56 c.p. in tema di tentativo punibile. La contraddizione risiede nel fatto che riconoscere l’ammissibilità del tentativo significa in pratica trasformare la natura del reato in questione da “reato di pericolo” in “reato di evento”. In una recentissima sentenza22, la Suprema Corte ha enunciato un principio fondamentale in tema di responsabilità penale dell’avvocato chiamato a rispondere di favoreggiamento: sussiste tentativo di favoreggiamento nel caso in cui taluno, dopo che è stato commesso un delitto per cui è prevista la pena di reclusione, si adoperi per procurare all’autore la prova dell’estraneità del delitto ascrittogli, inducendo il teste che ne ha raccolto la confessione a ritrattare la deposizione già resa alla polizia giudiziaria, non riuscendo nell’intento per il rifiuto di collaborazione di quest’ultimo. Nel caso sottoposto al giudizio della Cassazione, la condotta al momento dell’interruzione, per lo sviluppo già assunto, appariva di per sé idonea e univocamente rivolta alla commissione del reato, anche se la posizione negativa del testimone aveva reso inutile rispetto al fine perseguito la presentazione di un’istanza per la sua audizione, riducendo l’azione nei limiti del tentativo23. L’avvocato, infatti, aveva invitato “pressantemente” il teste a modificare la versione resa, al fine di predisporre una istanza alla Autorità Giudiziaria per procedere ad una nuova audizione e l’insistente richiesta appare innegabilmente diretta a demolire la prova Cass. pen., sez. VI, sent. n. 20513/2003; Cass. pen., sez. II, sent. n. 18103/2003. Si veda sul punto: A. PAGLIARO - G. TRANCHINA, Istituzioni di diritto e procedura penale, 4. ed., Milano, Giuffrè, 2000, p. 114. 22 Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 38516/2007. 23 Cfr. Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 22523/2003, ric. Picone. 20 21

172

Quaderni


OPINIONI E DOCUMENTI

fondamentale a carico dell’imputato. Questo è sufficiente, in base all’art. 56 c.p., perché l’avvocato sia chiamato a rispondere di tale reato anche se l’evento della “ritrattazione” non si è verificato e, peraltro, l’avvocato ha desistito solo perché è stato il teste a rifiutarsi di modificare la versione resa, denunciando il fatto all’Autorità Giudiziaria, e rendendo inutile rispetto al fine perseguito la presentazione dell’istanza. Circa la funzione difensiva vi sono concezioni – è stato più volte evidenziato24 – a tal punto antitetiche che non è pensabile tra loro alcun momento di mediazione: la considerazione del ruolo del difensore inteso come garante della legalità processuale, accentuando la preminenza di probili d’interesse collettivo, non può far emergere la dimensione dell’avvocato quale collaboratore del giudice; mentre per converso questo non trova spazio nella logica del difensore quale rappresentante degli interessi del suo assistito, in posizione antagonistica rispetto al primo25. Una ventina di anni fa venne addirittura formulata una proposta di legge tesa ad ampliare il novero delle attività difensive lecite, introducendo una vera e propria causa di non punibilità in senso tecnico a tutela dell’avvocato26, mi sembra superfluo porre l’accento sull’improponibilità di una soluzione basata su tale illegittimo privilegio. Il diritto di difesa non può mai logicamente essere causa di giustificazione del favoreggiamento (nè di altri reati contro la pubblica giustizia): frapporre ostacoli alle investigazioni e ricerche, oppure

24 Sul punto si veda: P. CORSO, Sulla configurabilità di un obbligo del difensore di concorrere a creare le condizioni di una sentenza giusta, in Cass. per Mass. Ann. 1982, p. 943. 25 M. ZANOTTI, Studi in tema di favoreggiamento personale, Padova, Cedam 1984, p. 123. 26 Mi riferisco alla proposta di legge n. 2147/1982, ad iniziativa dei deputati Macaluso, Tarantini ed altri. Mirava ad inserire nell’art. 378 c. p. il seguente comma: “non è punibile chi ha commesso il fatto preveduto dal presente articolo nel compimento di attività corrispondente all’esercizio del mandato di difensore”. Per maggiore chiarezza si veda: P. CORSO, “Difesa tecnica e favoreggiamento”, in ind. Pen. 1982, p. 35.

Quaderni

173


OPINIONI E DOCUMENTI

attentare alla verità delle prove, è vietato a tutti, anche al difensore27. La particolare posizione che occupa nell’ordinamento, infatti, lo pone in un rapporto particolarmente complesso nei confronti dell’assistito. Da un lato deve svolgere la propria opera con diligenza, ponendo in essere le strategie necessarie al conseguimento del risultato per cui ha ricevuto l’incarico; dall’altro, però, incontra dei limiti, che i codici deontologici riconducono al concetto di “autonomia”. Ben può accadere, infatti, che l’avvocato, il più delle volte sottoposto alle sollecitazioni del proprio assistito, si spinga a compiere attività al limite del consentito pur di perorarne la causa. Tuttavia il rispetto delle regole deontologiche non può e non deve in alcun modo sconfinare in alcuna violazione di legge, la cui rigorosa osservanza è imprescindibile. In particolare è irrilevante – in ipotesi di favoreggiamento – la circostanza che il soggetto che aiuti la persona ricercata ad eludere le indagini, sia personalemente convinto dell’innocenza del favorito, situazione nella quale può ben trovarsi il difensore28.

27 28

174

PULITANÒ, “Note sul favoreggiamento personale”, Milano 1979, p. 86. Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 38516/2007.

Quaderni


OPINIONI E DOCUMENTI

L’Avvocato è soggetto all’IRAP? a cura di SANTO DE PREZZO

La sezione tributaria della Corte di Cassazione, indicando la giornata dell’8.2.2007 come dies irap, ha trattato un numero rilevante di controversie di diverse tipologie di contenziosi pendenti, coinvolgendo, tutti i collegi giudicanti della sezione che, nelle varie sentenze, hanno formulato, ai sensi dell’art. 384, comma 1, cpc, il seguente principio di diritto: “il rimborso dell’Irap non spetta agli esercenti arti o professioni, indicati dall’art. 49, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (richiamato dall’art. 3, comma 1, lettera c, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), responsabili in qualsiasi forma dell’organizzazione – esclusi gli esercenti arti o professioni inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, originariamente esenti dall’imposta – quando essi si avvalgano, in modo occasionale, di lavoro altrui, o impieghino nell’organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività: eccedenza di cui è indice, fra l’altro, l’avvenuta deduzione del costo ai fini dell’Irpef o dell’Iva. Il contribuente che agisce per il rimborso dell’Irap, sostenendo di averla versata indebitamente, ha l’onere di provare l’assenza delle suddette condizioni”. In particolare: Irap, attività d’avvocato – “L’imposta non è dovuta dal professionista privo di dipendenti, utilizzante una porzione, della propria abitazione come studio professionale, non avvalendosi di collaboratori esterni per mansioni professionali ed esecutive, possedente beni Quaderni

175


OPINIONI E DOCUMENTI

strumentali di struttura semplice di uso comune e strettamente necessarie all’esercizio personale della professione” Cassazione civile, V sez. 16.2.2007 n. 3678”. “Non è soggetta all’imposta solo l’attività di lavoro autonomo – di cui all’art. 49, comma 1 e all’art. 53, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986 nella loro versione ante e post riforma – che non sia autonomamente organizzata”. Cassazione Civile, Sentenza, Sez. Trib., 19/03/2007, n. 6503. Lo stato dell’arte, oggi. La bagarre sulla tanto odiata Irap a carico degli autonomi sorge a seguito della sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 della Corte Costituzionale, la quale, pronunciandosi sulle questioni di legittimità costituzionale del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aveva stabilito la legittimità dell’Irap, definendola come imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate sia di carattere imprenditoriale o professionale e riconoscendo in tale valore aggiunto, direttamente connesso all’elemento organizzativo, un idoneo indice di capacità contributiva. Con prudenza, dunque, la Corte Costituzionale non aveva fornito esplicite indicazioni circa il significato di “autonoma organizzazione”, limitandosi ad affermare che si tratta di questione di fatto, rimessa dunque al giudice di merito e sotto il limitato controllo del giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cpc. Pertanto, insorgeva un notevole contenzioso a seguito delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti, con precisi interventi dei Giudici di merito, oscillanti tra due posizioni antitetiche. Il primo orientamento, indicato dalla Cassazione “massimalista” ha sostenuto che l’Irap è sempre dovuta dal lavoratore autonomo (salvo nelle ipo-

176

Quaderni


OPINIONI E DOCUMENTI

tesi espressamente escluse dal legislatore). Il secondo, individuato come “minimalista”, considera che il prelievo Irap è illegittimo per i professionisti esercenti una professione “protetta” che esige l’iscrizione all’albo e non può mai spersonalizzarsi, impedendo che la predisposta struttura di risorse umane e materiali sia in grado di funzionare indipendentemente ed autonomamente dal suo intervento. Nel mezzo, si affermava la linea, pragmaticamente orientata, nell’individuare, caso per caso, la presenza o meno di autonoma organizzazione, dando rilevanza alla tipologia ed alla consistenza dei costi esposti in dichiarazione dei redditi (quadro RE del mod. Unico), in conformità con la decisione della sezione tributaria della Cassazione (sentenza n. 21203). A questo punto la suprema corte di Cassazione attendeva l’esito del procedimento C475/03, pendente presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee per la presunta incompatibilità dell’Irap con l’art. 33 della VI direttiva Iva, giunto con sentenza 3 ottobre 2006 del giudice comunitario che affermava la legittimità dell’imposta. Sicché, la sezione tributaria della Corte di Cassazione trattava in un’unica giornata – oramai nota come “dies irap” – un numero rilevante di controversie di diverse tipologie di contenziosi pendenti, coinvolgendo, i collegi giudicanti della sezione che, nelle varie sentenze (Sez. V, 16.2.2007, n. 3672, 3673, 3677, 3678, 3679, 3682), hanno formulato ai sensi dell’art. 384, comma 1, cpc, il seguente principio di diritto: “il rimborso dell’Irap non spetta agli esercenti arti o professioni, indicati dall’art. 49, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (richiamato dall’art. 3, comma 1, lettera c, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), responsabili in qualsiasi forma dell’organizzazione – esclusi gli esercenti arti o professioni inseriti in strutture organizzative Quaderni

177


OPINIONI E DOCUMENTI

riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, originariamente esenti dall’imposta – quando essi si avvalgano, in modo occasionale, di lavoro altrui, o impieghino nell’organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività: eccedenza di cui è indice, fra l’altro, l’avvenuta deduzione del costo ai fini dell’Irpef o dell’Iva. Il contribuente che agisce per il rimborso dell’Irap, sostenendo di averla versata indebitamente, ha l’onere di provare l’assenza delle suddette condizioni”. In definitiva, l’orientamento della Cassazione si può oggi sintetizzare nel senso che il prelievo Irap è inapplicabile solo nei confronti dei contribuenti esercenti la professione che usano beni strumentali modesti senza costi da lavoro dipendente o da collaborazione di terzi, cioè senza avvalersi di una organizzazione di rilevanza extra individuale. Ulteriore annotazione significativa, concerne una questione collegata, ma assai importante nella pratica, e relativa alla decisione secondo cui il rimborso al contribuente avente titolo non spetta nei periodi oggetto di eventuale condono ex legge 289/2002. Massime delle sentenze più significative, già pubblicate Cass, V sez., 16.2.2007 n. 3672 IRAP – svolgimento dell’attività professionale di commercialista privo di dipendenti, con attrezzature consistenti nei mobili d’ufficio, telefono, automezzo, personal computer e, quindi, ha dimostrato di esercitare la propria attività con impiego di mezzi-beni strumentali di portata definibili come minime e senza dipendenti. L’elemento organizzativo è pressocché inconsistente – l’imposta non è dovuta.

178

Quaderni


OPINIONI E DOCUMENTI

Cass., V sez., 16.2.2007 n. 3673 Attività di promotore finanziario – è erronea l’affermazione secondo cui l’Irap sarebbe dovuta sol quando l’apporto personale del titolare dell’organizzazione risulti da questa eclissato. Il rimborso dell’imposta non spetta agli esercenti arti o professioni, quando essi si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghino nell’organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività. Cass, V sez., 16.2.2007 n. 3677 IRAP – ragioniere commercialista – attività svolta con beni strumentali di modesta portata – non esiste l’autonoma organizzazione, l’imposta non è dovuta. Cass, V sez., 16.2.2007 n. 3679 IRAP – non è dovuta dal contribuente che, nell’esercizio della propria attività (nella specie, quella di autore e scrittore), conta solamente sull’opera del suo ingegno. Cass, V sez., 16.2.2007 n. 3682 IRAP – il condono tombale (art. 9, legge n. 289/2002), preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso dell’IRAP per le annualità d’imposta definite mediante l’agevolazione.

Quaderni

179


NOTE DI STORIA FORENSE

NOTE DI STORIA FORENSE

Il Codice di Procedura Civile per gli Stati Sardi del 1854 Quarta parte a cura di AUGUSTO CONTE

La necessità della approvazione di un Codice di Procedura Civile per gli Stati Sardi fu vivamente sentita dopo la promulgazione nel 1837 del Codice Civile; la Relazione della Commissione istituita per lo studio e la stesura del Codice di Procedura Civile, nella tornata della Camera de’ Deputati del 1853 spiegava che “il Codice Civile, determina que’ diritti e quegli obblighi (privati de’ cittadini fra loro): o direttamente, pronunciando ne’ suoi articoli i voti della natura e le necessità del comune consorzio; o indirettamente, dettando le condizioni e le forme colla quali possano i cittadini assumere diritti ed obblighi per impero delle loro volontà”; mentre “il Codice di Procedura Civile determina come e davanti cui possa reclamarsi il diritto dall’altra parte conteso; con quali cautele istruita e decisa la lite; quali i rimedi contro le ingiuste sentenze; quali i mezzi di costringere il debitore renitente ad adempiere la obbligazione”. Il Codice di Procedura Civile, “Legge addiettiva e complementare” (secondo l’espressione del Bentham) ha il compito, infatti, di accertare “l’esercizio dei diritti, e per tal modo ne tutela l’efficacia, dove l’altro Codice (quello Civile) ne ha consacrata sola la notizia e l’idea”.

180

Quaderni


NOTE DI STORIA FORENSE

La codificazione delle regole processuali è necessaria per evitare che la pratica, che supplisce alla mancanza della legge, nota solo a poche persone, costituita da formule inaccessibili, diventi, come dovettero constatare i Romani uno jus arcanum, incertum. Il Relatore, Sebastiano Tecchio, dava quindi atto che il Paese era impaziente di avere un Codice: “... più volte il Parlamento se ne chiedeva ai Ministri: si bramavano sfrondate le lungherie delle procedure: insistevasi tanto più ragionevolmente, quanto maggiore era il bisogno di una norma pubblica e certa per ogni maniera di procedimenti dopo la istituzione della Corte Suprema di Cassazione. La quale, essendo ordinata per mantenere integra la legge, mal potrebbe rispondere al proprio scopo se si trovasse a fronte di una pratica antica, che scema o aggiunge alla legge, e (ch’è peggio) di una pratica diversa nelle varie giurisdizioni dei Magistrati d’Appello”. Proseguendo nella trattazione del “modo di procedere”, quello dei “giudici contumaciali” è contenuto nel Titolo VIII del Libro II° (artt. 231-248). La mancata costituzione nei modi già visti disciplinata dall’art. 154 comporta la dichiarazione di contumacia a istanza dell’attore, purché questi abbia costituito il suo procuratore e prodotto la copia del mandato. Nei procedimenti ordinari la dichiarazione di contumacia deve essere chiesta entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza di quello della citazione; in quelli sommari nello stesso giorno dell’udienza. Dopo otto giorni l’attore può fare iscrivere la causa nel ruolo di spedizione delle cause contumaciali, che saranno poi chiamate all’udienza secondo l’ordine di iscrizione: l’attore dovrà depositare la certificazione della Cancelleria dei propri adempimenti e dell’inosservanza di quelli previsti dall’art. 154 per il convenuto e deposita copia delle conclusioni sulle quali, dichiarata la contumacia, viene pronunciata la sentenza. Quaderni

181


NOTE DI STORIA FORENSE

Se occorre qualche atto di istruzione si procede secondo il giudizio in contraddittorio, ma le notifiche vengono eseguite non alla parte ma mediante affissione alla porta esterna del Tribunale; compiuta la istruzione la causa viene portata all’udienza sul ruolo delle cause contumaciali e decisa “senza altra formalità”, sulle conclusioni dell’attore. Il contumace può comparire fino alla sentenza definitiva e può essere sentito, prevista rifusione delle spese: spiegano però i loro effetti le sentenze e le ordinanze preparatorie o interlocutorie, non più opponibili. L’attore non può assumere conclusioni diverse da quelle contenute nell’atto di citazione; per il convenuto contumace, che non ha contestato quindi i fatti, questi si hanno per ammessi (non si tratta di ficta confessio, ma di non contestazione come per il giudizio in contraddittorio). Il Tribunale con la sentenza che dichiara la contumacia riunisce la causa contumaciale con quella ordinaria ove alcune delle parti convenute si siano costituite; la sentenza è notificata personalmente alla parte che può comparire alla udienza di discussione del merito di tutto il giudizio; la notifica della sentenza deve avvenire negli stessi modi previsti per la citazione. Il Tribunale decide con un’unica sentenza i due giudizi, ma la sentenza non è più soggetta a opposizione da parte del contumace. Contro le sentenze contumaciali inappellabili o pronunciate con giudizio sommario è ammessa opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica della sentenza; il termine decorre simultaneamente con quello dell’appello, per le sentenze appellabili; le sentenze contumaciali, salva la concessione della provvisoria esecuzione, non possono essere eseguite prima dei venti giorni. L’opposizione, che impedisce l’esecuzione, è fatta con “cedola” contenente la costituzione con procuratore, i motivi della opposizione, la notifica del deposito, eseguito nella Segreteria del Tribunale, sia della procura che dei documenti, oltre che del versamento delle

182

Quaderni


NOTE DI STORIA FORENSE

spese o dell’offerta di rimborso dell’importo che sarà liquidato (le spese vengono corrisposte alla parte tranne che nei casi di opposizione per nullità del giudizio). Ammessa l’opposizione la causa prosegue secondo i criteri stabiliti per le cause in contraddittorio. Il giudizio contumaciale si presenta macchinoso e superfluo, specie nel caso di parziale contumacia. Il Titolo IX (artt. 249-269) prevede alcune eccezioni che non influiscono nel merito della causa, essendo relative all’ordine e alla forma dei giudizi, e vanno proposte in via preliminare. Le eccezioni si riferiscono alla richiesta del convenuto di imporre all’attore o, all’interveniente, straniero la prestazione di una cauzione per le spese; alla “declinatoria” del foro per incompetenza per materia, che può essere sollevata in ogni stato e grado, o per connessione; alle questioni di nullità di rito che sono sanate se non proposte preliminarmente al merito; alle questioni “dilatorie” che riguardano la chiamata di un terzo in garanzia, e le successive eventuali chiamate (il convenuto deve notificare all’attore la richiesta di domanda in garanzia): si distingue la garanzia formale riguardante le materie reali e ipotecarie (quando ricorre per il convenuto pericolo di evizione) dalla garanzia semplice che consiste nell’obbligo di terzi di indennizzare il convenuto (le questioni possono essere decise con una sola sentenza o con giudizi separati se non possono essere giudicate contestualmente). Il Titolo X tratta della prova per confessione delle parti (artt. 270275); l’interrogatorio viene dedotto “specificatamente per articoli separati” su fatti oggetto delle risposte; se vi è contestazione sulla ammissione l’incidente è deciso in udienza con rito sommario. L’interrogatorio può essere assunto in udienza dal Tribunale o delegato a un giudice del Tribunale o del Mandamento; le risposte vengono fornite oralmente e personalmente, senza fare ricorso alla lettura di note scritte e i fatti si hanno come ammessi se l’interrogando non compare senza legittimo impedimento o rifiuta di rispondere. Quaderni

183


NOTE DI STORIA FORENSE

Anche per l’esame dei testimoni, previsto dal Titolo XI (artt. 276318) i fatti devono essere dedotti in “articoli”; nello stesso modo deve essere dal convenuto dedotta la prova di altri fatti, mentre la prova contraria sugli articoli indicati dalla controparte spetta di diritto. Il Tribunale può disporre di ufficio la prova di fatti “correlativi” che ravvisa come “concludenti” e, come si è visto, ammette i fatti da provare con sentenza, indicando il giudice che deve assumerla e il luogo della assunzione. L’indicazione dei testi da esaminare viene notificata reciprocamente tra le parti almeno tre giorni prima dell’assunzione. Le norme stabiliscono i modi di citazione dei testi, la giustificazione per la mancata comparizione, le sanzioni per i testi non comparsi, l’accompagnamento con la forza pubblica e la condanna, anche al carcere fino a giorni 50; non possono essere sentiti come testimoni i parenti e affini in linea retta e il coniuge (anche separato). I testimoni sono ascoltati separatamente, previa ammonizione e giuramento, ponendo la mano destra sui Vangeli (i non cattolici giurano secondo il loro culto); dopo aver fornito generalità, rapporti di parentela e di credito o debito con le parti, inizia la deposizione che comincia con le parole “chiamando Iddio in testimonio giuro...”. Il rifiuto del giuramento è sanzionato con l’ammenda di lire 50. Le “cause di sospetto” contro i testi devono proporsi prima della deposizione ed essere non vaghe e generiche, ma “circostanziate e specificate”; il testimone “allegato per sospetto” viene comunque sentito. Il giudice spiega al testimone i fatti ammessi alla prova e il testimone deve rispondere “a viva voce”, sotto pena di nullità, senza leggere risposte scritte preparate, salvo che per la sua qualità o per la natura della causa gli sia permesso di ricorrere a note o memorie. Le risposte vengono verbalizzate e lette al testimone per conoscere se persiste; il testimone può fare aggiunte o variazioni, e quindi sottoscrive se è in grado.

184

Quaderni


NOTE DI STORIA FORENSE

Le parti non possono interrompere il testimone; il giudice assegna il termine per l’esame delle deposizioni, spirato il quale la parte diligente estrae copia del verbale producendola o offrendola in comunicazione alla controparte. Il Tribunale decide sui motivi di sospetto rigettando le deposizioni o avendovi riguardo in ragione delle circostanze. Le questioni insorte sulle prove testimoniali vengono risolte dal giudice procedente senza reclamo; il Tribunale decide solo sulla richiesta di proroga dell’esame. Le perizie vengono disposte dal Presidente del Tribunale sull’accordo delle parti con ordinanza o in mancanza dal Tribunale con sentenza; le prime (Titolo XII, artt. 319-349) sono affidate a tre periti (salvo che le parti convengano che le esegua uno solo) indicati dalle parti o in difetto dal Tribunale. I periti sono convocati per il giuramento; possono essere ricusati solo quelli nominati dal Tribunale e allegati di sospetto come per i testimoni. I periti giurano di bene e fedelmente procedere alle operazioni e di non avere altro scopo che quello di far conoscere la pura e semplice verità; ove non eseguano la perizia possono essere condannati a tutte “le spese frustratorie” e al risarcimento dei danni (la proposta di aggiungere l’arresto personale non fu accolta per evitare che la minaccia di tal punizione limitasse l’accettazione degli incarichi). La relazione dei periti è espressa in un solo giudizio e in caso di divergenza devono essere indicati i motivi di dissenso senza specificare le singole opinioni; se qualcuno dei periti non sa scrivere la relazione è scritta dal segretario del Tribunale; l’onorario è tassato dal giudice cui è stata commessa l’attività ed è posto a carico della parte che ha richiesto la perizia e se è disposta di ufficio a carico di tutte le parti. Il fine della perizia è di “chiarire realmente lo stato delle cose, ed illuminare le menti dei giudicanti”, che possono chiedere “schiarimenti”, spiegazioni e delucidazioni, pur non essendo obbligati ad atQuaderni

185


NOTE DI STORIA FORENSE

tenersi alle loro convinzioni, dovendo pronunciare sentenza secondo le proprie, “esaminando con retto criterio e libertà di giudizio i fatti e le circostanze”. Connessa alla perizia è la visita giudiziale prevista dagli artt. 350 a 366 del Titolo XIII che viene eseguita, per “l’oculare ispezione del luogo controverso”, salvo che non possa supplire una semplice perizia; nel corso della ispezione “sulla faccia del luogo” possono ascoltarsi chiarimenti e il giudice può farsi assistere da periti. La verificazione delle scritture e la falsità dei documenti sono disciplinate nel Titolo XIV (artt. 367-394) e XV (artt. 395-431). La verificazione di una scrittura privata può essere richiesta con autonomo giudizio o in corso di causa; il riconoscimento può avvenire con diretta ammissione o per presunzione in caso di contumacia o rifiuto di rispondere; la verificazione avviene quando la parte contro cui è prodotta neghi che sia sua o dichiari di non riconoscerla. Per procedere alla verifica l’attore deve depositare la scrittura e chiedere la designazione del giudice che seguirà il procedimento di verificazione; deve quindi proporre la verità della scrittura con documenti, i giudizi peritali, esame di testimoni; il Tribunale può nominare tre periti. Se le parti non concordano sulle scritture di confronto il Tribunale può ammettere solo gli atti eseguiti dinanzi a un Notaio, le firme su atti giudiziari, le scritture o firme riconosciute; in caso di mancanza di scritture di confronto il giudice può ordinare al convenuto di scrivere sotto sua dettatura e in caso di rifiuto la scrittura potrà ritenersi riconosciuta. La prova della scrittura comporta la condanna per chi l’ha negata a una multa da lire 150 a 500; i provvedimenti del giudice commesso non sono suscettibili di “richiamo”. La querela di falso si propone, in qualunque stato e grado, interpellando l’altra parte se voglia o non servirsi del documento anche riconosciuto vero in altra sede diversa dalla procedura di falsità del

186

Quaderni


NOTE DI STORIA FORENSE

documento; la parte interpellata deve chiarire, anche attraverso il Procuratore munito di procura speciale, se intenda o meno servirsi del documento; se la parte interpellata non risponde il documento si avrà per rigettato. Se la parte dichiara di avvalersi del documento l’interpellante nei dieci giorni propone querela di falso; il Presidente del Tribunale provvede alla “deputazione” del giudice che procede alla istruzione. Il procedimento è simile a quello di verificazione; l’art. 417, in aggiunta, prevede che se risultano sufficienti indizi di falso o falsificazione il Tribunale ordina che si proceda per il reato di falso contro gli indiziati, “a termini del Codice di Procedura Criminale, rilasciando ove ne sia il caso contro i medesimi mandato di cattura”, sospendendo la causa civile fino alla definitiva pronuncia nel giudizio criminale. Nel procedimento civile interviene il Ministero pubblico che propone istanza di applicazione della multa e dei danni all’attore che soccombe nella causa di falso. Le prove si concludono con il giuramento decisorio disciplinato nel Titolo XVI (artt. 432-466); anche il giuramento decisorio può essere introdotto con citazione o con cedola in corso di causa; la parte cui è deferito può accettarlo, o dichiarare che non vi è luogo per deferirlo, o lo “riferisce”. La causa viene quindi portata all’udienza in via sommaria; il Tribunale, in caso di proposta di variazioni della formula dispone con sentenza quella da proporre: il giuramento è prestato personalmente dalla parte in udienza pubblica dinanzi al Tribunale che premette “una grave ammonizione al giurante rammentandogli l’importanza e la santità del giuramento...”. I cattolici prestano giuramento inginocchiati, ponendo la mano destra sui Vangeli e pronunciando le parole: “Giuro, chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro, che, ecc...”; i non cattolici giurano secondo le formule previste per il loro culto. Al giuramento si ricorre “...o perché si abbia difetto di altre prove, o perché si voglia troncare nella radice la controversia”. Quaderni

187


NOTE DI STORIA FORENSE

Gli Statuti marittimi di Trani a cura di AUGUSTO CONTE

La stesura delle raccolte di usi e consuetudini marittimi è, in genere, dovuta a autori ignoti, Consoli del mare, scrivani di navi, notai dei porti e probabilmente giudici che, facendo parte di antiche Curie, li raccoglievano per fini pratici: è anche per questa diversità di provenienza che parti sono scritte in latino e parti in volgare. La fioritura dei traffici commerciali del Secolo XII ispirò la necessità della regolamentazione dei rapporti con norme scritte, attraverso l’introduzione di una legislazione statutaria adottata dalle città marittime, ove le cooperazioni marinare e i governi comunali erano più saldi e duraturi. I Consoli del mare, in particolare, elaborarono e dettero veste giuridica agli usi diffusi nella pratica contrattualistica, impiegata nell’esercizio dell’attività notarile di redazione di contratti marittimi. Gli Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitas Trani sono pervenuti perché pubblicati in appendice agli Statuti di Fermo (insieme alle consuetudini Anconitane scritte pure in volgare). La prima questione sorta in riferimento agli Ordinamenta fu quella della data, indicata nell’anno millesimo sexagesimotertio (unica scritta in latino oltre al titolo, mentre il testo è scritto in volgare); se la data fosse vera il testo sarebbe quello in assoluto più antico; peraltro l’indicazione dell’anno 1063 non viene ritenuta verisimile1, perché tutti gli statuti anteriori sono redatti in latino e comunque il latino veniva ancora parlato e scritto ai tempi di Dante, oltre duecento anni dopo, anche se vi sono studiosi che accettano la data del 1063; alcuni suggeriscono date diverse tra loro, mentre altri propendono 1 J.M. PARDESSUS, che fu il primo a pubblicare gli Ordinamenta nella Collection de lois marittimes anterieures au XVIII° siècle, Vol. V°, Paris 1839, p. 217 (fonte prof. Mario Chiudano, in Nuovissimo Digesto Italiano, UTET, 1973).

188

Quaderni


NOTE DI STORIA FORENSE

per l’ipotesi più probabile del 1363, desunta da espressioni tratte dal dialetto in uso a Venezia che diffuse la sua attività marittima nel Secolo XIV, con l’incremento commerciale degli altri porti, e la conseguente necessità di raccogliere per iscritto le consuetudini, per cui è difficile pensare che già circa trecento anni prima Trani abbia potuto elaborare lo Statuto. Anche se non è stata esclusa la stesura di un primo nucleo successivamente integrato. Ho potuto, però, rilevare che la tesi che considera il 1363 come anno di introduzione non tiene conto della promessa giurata di Ruggiero II° che nel 1189, all’atto della conquista di Trani si impegnò, davanti ai cives di garantire l’osservanza del diritto consuetudinario locale: “de legibus et consuetudinibus suis nec traham nec trahere faciam” (a meno che non si voglia pensare che il giuramento si riferisca ad altri statuti cittadini). Quanto alla lingua volgare usata è stato ritenuto “evidente che siamo di fronte a una traduzione dal latino”2. Gli statuti marittimi sono comunque, indipendentemente dalla data, emanati nell’epoca medievale caratterizzata dalla pluralità degli ordinamenti giuridici che, con le loro codificazioni, costituiscono le fonti della jus proprium che presupponeva un diritto che si poneva al di sopra e che regolava tutti i rapporti umani, lo jus commune. Nella premessa degli Ordinamenta è riferito che “Questi infrascritti ordinamenti et rasone lo facti, ordinati et proveduti, ancora deliberati per li nobili et discreti homini Misser Angelo de Bramo, Misser Simone de Brado et Conte Nicola di Roggiero dela cita de Trani, electi consuli in arte del mare per li più sufficienti, che se potesse trovare in quisto golfo Adriano”3. Gli statuti di Trani sono composti di trentadue norme attendibilFRANCESCO CALASSO. Medio Evo del Diritto, I°, Le fonti. Giuffrè 1954. Anche Calasso, pur ritenendo ancora aperta la questione, almeno fino al 1954, propende per il 1363 come anno di istituzione. 3 La versione è quella tratta da Nuovissimo Digesto Italiano, UTET, 1973, ed è diversa da quella di seguito pubblicata, più “italianizzata”. 2

Quaderni

189


NOTE DI STORIA FORENSE

mente destinate a una giurisdizione speciale4 essendo stato rilevato il “carattere giudiziale” delle massime che costituirebbero raccolte di pronunce giudiziali, su questioni dell’usus maris, come è stato desunto dal contesto degli articoli (art. I: “Propone dice termina ed diffinisce”; art VII: “Propone ancora dice et diffinisce”; art. IX: “Propone dice et determina”; art. XI: “Propone et definisce”; art. XIII: “Propone dice et dechiara”; art. XVI: “Propone dicemo et sententiamo”; art. XXI: “Propone ancora et dichiara”; art. XXXI: “Proponemo et diffinimo nui consoli del mare”), a differenza di altri ordinamenti “in cui il formale richiamo processuale non esiste”5. Gli Ordinamenta riguardano modi e forma dell’indennizzo delle merci gettate in mare per salvare la nave e il carico; rapporti tra mercanti e padroni della nave; diritti e doveri tra padroni, marinai e mercanti; poteri del nocchiero; norme di carattere pratico in riferimento a particolari situazioni di fatto, come le qualità e l’attività dello scrivano assunto dal padrone; ritrovamento di merce in mare e relativo indennizzo; assalto di corsari, con facoltà del padrone di “accordare” i corsari con oro o altre utilità e stringere “patto”, per il quale si “scampi la nave”6. Di rilevante interesse è il richiamo all’istituto della defensa; la norma7 XXVIII stabilisce: “propongono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che nessuno patrone non possa battere nessun marinaro, ma il marinaro deve scampare, e tre à proda dinanzi alla catena del remeggino; e deve dire, dalla parte della mia signorìa a no mi toccare, tre volte. E se il patrone passasse la catena per batterlo, il marinaio si deve difendere: e se il marinaro eccidesse il patrone, non sia tenuto al bando”; lo statuto attribuiva al marinaio dipendente una causa giustificativa che lo esimeva da responsabilità, ritenendo “legittima” la difesa dalla violenta aggressione punitiva. Di seguito viene pubblicato l’intero testo degli Ordinamenta. Così FRANCESCO CALASSO, ivi. MARIO CHIAUDANO, Nuovissimo Digesto Italiano, UTET 1973. 6 Ordinamenta, art. XXVI°. 7 Ordinamenta, art. XXVIII. 4 5

190

Quaderni


NOTE DI STORIA FORENSE

Gli Statuti marittimi di Trani

Il più antico Codice Marittimo del Mediterraneo (1063) Ordinamenta, et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani Al nome dell’onnipotente Iddio, Amen. Millesimo Sexagesimetertio, prima indizione. Questi infrascritti ordinamenti, ragione furono fatti, ordinati, promisi, ancora deliberati per li nobili, descritti huomini Messer Angelo de Bramo, M. Simone de Brado, Conte Nicola di Roggiero della Città di Trani eletti Consoli in arte del mare per li più sufficienti, che si potesse trovare in questo golfo Adriatico. Propongono, dicono, determinano questa infrascritta questione dell’arte del mare, la quale è così fatta: che se alcuna nave grande, ovvero piccola, desse in terra per fortuna, fosse spartita la poppa dalla proda, la mercanzia che sta nella detta nave non sia tenuta a emendare la detta nave. Et se la detta nave nò fosse spartita da poppa a proda, la mercantia che sta in essa tenuta a emendare la detta nave. Et li marinai siano tenuti ad aspettare otto dì per scampare li suoi corredi. Et qualunque che si partisse innanzi il detto termine di otto dì della detta nave, sia tenuto a pagare di ogni denaro del suo salario, de’ tre danari dieci. Propongono ancora, dicono, e diffiniscono, li detti Consoli, che qualunque corredo si perdesse, non sia tenuto d’andare à marea: salvo, che li detti corredi non fussero guasti, ovvero perduti per campare le persone, la mercantia e anche la nave, che se in questo caso fossero li detti corredi, siano tenuti di andare a marea. Propongono, dicono, e diffiniscono, li detti Consoli, che se la mercantia della nave fusse robbata da Corsari, sia tenuta la detta mercantia robbata di andare a marea. Et che se ne campassero di queste mercantie, che non fussero robbate, tutte quelle che campassero siano tenute di emendare quella che fosse robbata. Et che lo salario delli marinai non sia tenuto di emendare mercantia veruna. Propongono, dicono, e diffiniscono li predetti Consoli del mare, che se una barcha scoperta andasse in terra à sfasiarsi, e si sfasiasse, la merQuaderni

191


NOTE DI STORIA FORENSE

cantia non sia tenuta a emendare la barcha. Et si la barcha scoperta fusse in pelago in fortuna, e li marinai della detta barcha per questa fortuna gettassero in mare la mercantia per meglio scampare la mercantia, così perduta deve andare à marea. Propongono, dicono e diffiniscono li predetti Consoli, che se una nave grande, ovvero piccola, fusse noleggiata, e carcata si partisse del porto, avesse fatta vela, e la detta nave per caso tornasse in porto se li mercanti ridomandassero la robba, e non volessero che la detta nave portasse più oltra, il patrone della nave deve haver tutto lo nolo convenuto, come se l’havesse portata dove che li mercanti avessero voluto. Propongono, dicono, e diffiniscono li predetti Consoli, che qualunque nave, ò grande, ò piccola fusse carcata in porto, e innanzi che la detta nave si partisse del porto li mercanti gli domandassero la lor mercantia, il patrone della nave gli deve rendere la mercantia, e esso patrone deve havere, e ricevere dà mercanti il mezo del nolo convenuto. Propongono ancora, dicono, e diffiniscono li detti Consoli, che se la detta nave fusse in porto per carcarsi, li mercanti che l’havessero noleggiata, e promesso al patrone di dargli la mercantia, non la volessero poi dare, il patrone non gli può domandare altro che il quarto del nolo. Propongono ancora, dicono e dechiarano li sopraddetti Consoli, che se un patrone di nave andasse in luoghi dinetati, o ancora andasse in porto dove non dovesse andare: salvo, che non fusse per fortuna, gabella, e ogni altro danno, in questo camino, e altri luoghi dinetati e advenessero, che li marinai della detta nave vetassero al patrone, e il patrone non lo volesse fare, sia tenuto il patrone à pagare tutto questo danno, e in caso che li marinai, e anco il patrone non conoscesse questo fatto, il danno tutto che advenesse deve andare à marea. Propongono, dicono, determinano, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che veruno patrone possa lasciare nessuno marinaro, altro che non fusse per quattro cagioni, e difetti di esso marinaro: prima per biastemare Dio, la seconda per esser meschiardo; la terza per essere ladro; la quarta per lussuria: e per queste quattro cose il patrone possa lasciare il marinaio, e condurlo in terra ferma, e fare le ragioni loro in terra ferma. Propongono, e diffiniscono li predetti Consoli del mare, che se un ma-

192

Quaderni


NOTE DI STORIA FORENSE

rinaio si partisse con la nave dalla sua terra, e si ammalasse, esso deve havere tutta la sua parte. Propongono, e diffiniscono li detti Consoli, che se un marinaio si conducesse, over partisse con la nave da casa sua, esso non si può partire, ne lasciare l’armaria della detta nave: salvo, che per tre cagioni, e cose: la prima è, se esso fusse fatto patrone di un’altra nave; la seconda si fusse fatto nocchiero, la terza è, se in quello presente viaggio avesse fatto voto di andare à san Giacomo, al Santo Sepolcro, o à Roma, e per queste tre cose ha cagione legittima di partirsi, e deve essere licenziato senz’altro interesse, ò danno refare. Propongono ancora, dicono, e diffiniscono, li predetti Consoli del mare, che qualunque patrone menasse marinai à parte in nave grande, ovvero piccola, e se lo detto marinaio si volesse partire, gli deve lasciar la metà di quello che dovesse havere, ovvero della parte sua. Propongono, dicono, e dichiarano li detti Consoli del mare, che qualunque patrone andasse con una fortuna à vela, e la sua vela fignastasse, sia suo tutto il danno. Ma se esso andasse à vela, e dicesse alli marinai, cala mò che io voglio mettere la terza vela, e li mercanti, e li marinai gli dicessero questo, che non calasse, ma che tenesse duro, e la detta vela si perdesse; in ciò sia tenuta de ire, o andare à marea. Propongono ancora, dicono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che se la nave fosse sorta, li marinai non devono levare senza licenzia del patrone, ovvero del nocchiero. E più a questo se la garoppa, ovvero il canapo si mozasse, questo si deve andare à marea. Anche mosse con lor litigia li facesse forza, e perdessero l’ancora, non sia tenuto à emendarsi, nè andare a marea. Propongono, dicono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che qualunque nave facesse vela della sua terra, che noi gli togliamo libertà, che non debba calare vie collare, ne tenere sosta, ne mollare sosta senza licentia del nocchiero. Et la nave stando in porto, il nocchiero non possa trare la nave del porto senza licentia del patrone. Proponemo, dicemo, e sententiamo noi Consoli predetti, che qualunque patrone che menasse scrivano, esso debba essere giurato del suo comune, esser buono, e leale. Et questo detto patrone non possa fare scrivere Quaderni

193


NOTE DI STORIA FORENSE

nessuna cosa, che habbia con nessuno mercante, che non sia il mercante presente, ovvero altro testimonio. E’l simil caso, e termine sia con li detti marinari, e se altro, ovvero il contrario facesse, e scrivesse, che quello suo quaterno, onero libro non sia tenuto a nulla ragione, ne ad esso si debba dare fede alcuna. Et se questo scrivano ricevesse mercantia dalli mercanti, e gli mancasse, sia tenuto scrivano, a emendarla: e il detto quaderno deve essere coperto di carta pecudina. Propongono, dicono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che qualunque patrone che havesse alcuna mercantia in nave, e gli bisognasse scaricare, o in porto, ovvero in spiaggia, come la detta robba ha dato in barcha, il detto patrone subito ipso facto è scapolo, e libero della detta robba, e mercantia così discartata e sia tenuta à emendarla essa barcha: salvo che non la perdesse per fortuna di mare, ovvero de’ corsari: e in questi doi casi non sia tenuta. Propongono, dicono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che qualunque mercante, ovvero altro huomo desse mercantia à qualche suo fattore, ovvero ad altra persona, che gli vendesse, senza veruno testimonio dell’assegna, se si deve credere al detto fattore, e che volesse andare dritto alla ragione di Signoria, esso habbia doi testimoni diritti, e leali, e à costoro debba essere creduto, e dato piena fede. Propongono, dicono, e diffiniscono questi sanj Consoli del mare, che qualunque huomo, che trovasse robba in mare che andasse à torno, gli sia lecito à torla, e assegnarla alla Corte, e darla per scritto fra ‘l terzo di doppo che l’ha trovata, e tolta: e di questa robba così ricoverata ne debbia havere la metà trovandosi il patrone d’essa. Et questa tal robba debba stare in mano della Corte trenta dì continui: e se in campo di trenta dì il patrone non ci apparirà, ò altra legittima persona per lui, la robba debbia essere di colui che l’ha trovata. Propongono, dicono, e diffiniscono li Consoli antedetti, che qualunque persona che trova robba sott’acqua, debbiano essere le doi parti di quello che la trova, e il terzo debbia essere del patrone di essa robba di robbe che habbia segnale. Propongono, ancora, e dichiarono, che qualunque persona trovasse robba che avesse segnale, che nessuno la debbia toccare sotto pena di tre volte tanto quanto che fusse estimata cotal mercantia che fusse così trova-

194

Quaderni


NOTE DI STORIA FORENSE

ta, o più in arbitrio della detta ragione, che si trovasse nella detta terra. Propongono, e dechiarano li detti Consoli del mare, che qualunque nave facesse alcuna marea, si deve cavare fuora il terzo per li corredi; perche li corredi non sono tenuti d’andare a marea, e non devono essere mandati se si perdessero, o cosi versa vice li corredi non deveno emendare l’altra mercantia. Propongono, dicono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che qualunque persona che trovasse oro, argento, ò perle, o altre cose utili, e di volare, e non l’abbisognasse al patrone, ovvero al nocchiero, ò al scrivano, e intervenisse, che di queste cose, e d’altre si devesse fare màrea, ò per corsari, ò per fortuna del mare, le predette cose, non si deveno emendare: e se le dette cose si perdessero, deveno andare a marea. Propongono, dicono, e diffiniscono li predetti Consoli del mare, che se alcun patrone di nave portasse, robba, ò mercantia, non la possa trare fuor di nave senza licentia del patrone della mercantia. Et se esso la cavasse fuora senza licenza, e la mercantia si perdesse, li detto patrone della nave la debbia emendare. Propongono, dicono, e diffiniscono li sanj Consoli del mare, che se alcuno mercante noleggiasse alcuna nave grande, ovvero piccola, e non ci fusse nominato il patto di scarcare, ne di spacciare la nave, ne per l’una parte, ne per l’altra: però noi Consoli sentenziamo, che la nave essendo al carcatoro non la deve aspettare si non otto dì di tempo di bonaza, e debbia haver pagato il suo nolo. Et se li detti mercanti non volessero spacciare la nave, che la nave sia à risico delli mercanti; e debbia haver la detta nave di salario quello che terminaranno li Consoli che saranno in quelle parti. Propongono, dicono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che se un patrone avesse carcata la nave di mercantia, e fusse fortuna, e non ci fussero li mercanti, che ‘l detto patrone, se bisognasse, possa gettare fuora con le sue mani la detta mercantia. Et nessuna ragione gli possa contra, perché lo fa per scampo delle persone della nave, e dell’altre mercantie, e la detta robba, e mercantia cosi gettata deve andare a marea. Propongono, dicono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che se la nave fusse assalita, e percossa da’ corsari, sentenziamo, che ‘l patrone possa accordare il detto corsaro, ò per oro, ò per argento, ò per altra robQuaderni

195


NOTE DI STORIA FORENSE

ba, e patto, per il quale si scampi la nave, e l’altra mercantia, non essendo li mercanti in nave. Propongono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che nessuno patrone non possa battere nessun marinaro, ma il marinaro deve scampare, e tre à proda dinanzi alla catena del remeggio; e deve dire, dalla parte della mia signorìa a no mi toccare, tre volte. Et se il patrone passasse la catena per batterlo, il marinaro si deve difendere: e se il marinaro eccidesse il patrone, non sia tenuto al bando. Propongono ancora, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che qualunque nave, ò grande, ò piccola, avesse messa mercantia, e la nave facesse acqua alli mercanti, gl’è lecito di non dargli più robba, e il patrone ha libertà d’andare per i suoi fatti per scampare le persone, e la nave. Propongono, dicono, e sententiano li detti Consoli del mare, che nessuno naviglio che sia in mare non debbia far patto, ne conventione alcuna, e se’l facesse in mare con mercanti, ò con marinari non vagliano, e siano di nessun valore, ne per essi patti si possa domandare, salvo che non fosse in porto rameggiato in quattro, overo che lo scritto appara da l’una parte, e dall’altra, overo per mano dello scrivano, perché li testimonj non ponno andare la dove vanno le navi. Proponemo, e diffinimo noi Consoli del mare, che ciascuno patrone di nave habbia libertà di riscuotere una nave, ò per fortuna di mare, ò per corsari: e se bisognasse danari habbia libertà di torli sopra di essa, e della nave sia buono guardiano, e faccia quello che deve. Propongono, dicono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che se s’appresentasse che galea alcuna andasse in corso, e la nave avesse robba dentro, ò in tutto, ò in parte, e li mercanti rivolessero la lor roba, e mercantia, il patrone non sia tenuto à dargliela; salvo, che li mercanti non li affrancassero la nave. Expliciunt ordinamenta maris edita per Consules Trani

196

Quaderni


DIRITTO & ROVESCIO

Diritto & Rovescio a cura di C’È SU UN TOGATO*

Il Giudice di Pace di Napoli ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di un Avvocato di quel Foro, della somma di Euro 100,00 a titolo di risarcimento dei danni per deterioramento del rapporto professionale con il cliente, lesione della dignità, della professionalità e immagine, con conseguente danno alla salute ed esistenziali, disagio e perdita di chances, subiti a causa del totale disinteresse e indifferenza del convenuto Ministero a risolvere l’inefficienza del sistema giudiziario nell’ambito dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli. Aveva esposto l’Avvocato che una causa, in cui patrocinava gli interessi di un proprio assistito, veniva chiamata per la prima comparizione dopo ventotto giorni dalla data di udienza indicata nell’atto di citazione; che aveva partecipato a lunghe file per verificare l’assegnazione della causa; che aveva atteso otto o nove mesi per il rilascio di copie della sentenza con violazione del diritto alla tempestiva impugnativa; aveva chiesto pertanto la condanna del Ministero, per violazione della Legge 23.3.2001, n. 89 (che in verità, in riferimento all’art. 6 CEDU presuppone a violazione del diritto delle persone, e cioè delle parti interessate al giudizio, titolari del diritto fatto valere, a “che la sua causa sia esaminata ... in un tempo ragionevole) e all’art. 2043 C.C.. Il Giudice di Pace di Napoli, ritenuto che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, rivisitando l’art. 2043 C.C. con la * Avvocato del Foro di Brindisi (anagramma).

Quaderni

197


DIRITTO & ROVESCIO

sentenza 22.7.1999, n. 500, hanno stabilito che è danno ingiusto non solo quello rinveniente dalla lesione di un diritto, ma anche quello che, senza una valida giustificazione, si risolve nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante per l’ordinamento giuridico, ha affermato la responsabilità della Pubblica Amministrazione, riconoscendo all’attore-avvocato il diritto al risarcimento dei danni esistenziali conseguenti allo stress derivante dai disagi subiti, disattendendo l’eccezione della Avvocatura dello Stato secondo la quale la posizione giuridica dedotta non costituiva né diritto, né interesse legittimo. * Il Giudice di Pace di Napoli ha condannato il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento per l’ammontare di € 200,00 (con compensazione di spese) del danno esistenziale in favore di un cittadino per il disservizio nello smaltimento dei rifiuti, che incide sulla qualità della vita, con concreto e intollerabile compressione della personalità e conseguente condizionamento nelle scelte quotidiane, e sconvolgimento delle normali abitudini. Il Giudice, ispirandosi alla corrente giurisprudenziale che riconosce il danno esistenziale, definito come lesione della personalità del soggetto nella sua posizione personale e sociale, diverso dal danno morale soggettivo, commisurato all’intimo dolore patito e dal danno biologico, consistente in una lesione psico-fisica accertabile con criterio medico-legale, ha ritenuto sussistere lesione alla qualità della vita nella condotta omissiva del Comune che non ha adottato, nel corso di un decennio, provvedimenti per arginare la emergenza rifiuti, effettuando la raccolta e lo smaltimento. La compressione della personalità del cittadino attore consisteva, oltre che nella presenza del cumulo di rifiuti, con produzione di sporcizia e cattivo odore, nel fatto che evitava di ricevere amici ed

198

Quaderni


DIRITTO & ROVESCIO

era costretto a tenere chiuse le finestre dell’abitazione, nella impossibilità di camminare lungo le strade per il pericolo di infezioni, con conseguente condizionamento nelle scelte quotidiane e sconvolgimento delle normali abitudini e relazioni di vita, riconducibili all’art. 2 della Costituzione. * Il Giudice di Pace di Napoli ha condannato oltre al Comune di Napoli la Società incaricata della raccolta dei rifiuti, al pagamento di € 1.032,00 in favore di un Avvocato, a titolo di risarcimento dei danni alla salute determinati dall’ultradecennale disservizio nello smaltimento dei rifiuti, ad onta del versamento della TARSU, qualificando il mancato esercizio dello smaltimento quale condotta omissiva pericolosa, parificata ad attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 C.C., con conseguente presunzione di responsabilità in mancanza di prova liberatoria. L’importo indicato, determinato con criterio equitativo, è stato ritenuto comprensivo dei danni patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali, all’immagine e al turbamento della qualità della vita ed alla realizzazione della personalità, e alla dignità). * Un Tribunale ha condannato una nota attrice di teatro a restituire metà dell’importo di € 4.000,00 ricevuto per la partecipazione a uno spettacolo, durato soltanto trentacinque minuti. La Società che aveva allestito lo spettacolo aveva chiesto la risoluzione del contratto, con la restituzione dell’intero compenso, oltre al risarcimento dei danni, ritenendo che l’intervento nel corso della manifestazione, per essere adeguato al compenso, avrebbe dovuto avere la durata di almeno un’ora. Quaderni

199


DIRITTO & ROVESCIO

Il Tribunale ha ritenuto estremamente breve la prestazione artistica, con alterazione dell’equilibrio delle prestazioni, in violazione dell’art. 1375 C.C. * L’IMPUTATO MODERNO Eccome qua da lei, sor delegato: vengo per l’omicidio ch’è successo. Io so’ Pasquale Teppi: lo confesso, so’ stato proprio io che l’ho ammazzato. Me so’ costituito solo adesso pe’ via che jeri m’hanno intervistato, e avevo da parlà co’ l’avvocato pe’ famme la difesa ner processo. Ho scritto la rettifica ar giornale: mo’ sto tranquillo... Eppoi legga l’articolo quarantasei der Codice Penale: lo vede? È chiaro! Data la questione, me posso mette, se nun c’è pericolo, completamente a sua disposizione. Trilussa – 1909

200

Quaderni


SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE Rocco Esposito, Il Padrone dell’ombra, Manni Editore, Lecce 2007 di AUGUSTO CONTE I sette racconti scritti dal Giudice Rocco Esposito hanno in comune l’ispirazione alla umanità varia del “basso salento”, composta da gente semplice in una esistenza modesta e il riferimento alla Pretura di Alessano, con al centro, la classica figura del Pretore che mantiene, o ristabilisce, l’ordine e la legge con metodologia paternalistica svincolata dalla applicazione rigida della legge (secondo il concetto di Sant’Alfonso de’ Liguori che non è l’uomo fatto per la legge, ma il contrario). Il padrone dell’ombra. Massaru Ronzu, proprietario di un albero di noce dalla grande chioma si oppone alla costruzione di una strada perché la metà della folta chioma sarebbe caduta sulla carreggiata alterando il sito ombroso fonte di solidale convivenza degli abitanti della contrada, oltre che della sua famiglia. Il suo Avvocato suggerisce un accomodamento consistente nell’inserimento di una clausola in base alla quale i rami del noce che Quaderni

201


SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

non impedivano la circolazione non potevano essere recisi e il cliente avrebbe potuto godere in via esclusiva anche della parte di ombra cadente nella zona stradale. Purtroppo l’ombra cadente sulla strada viene ad essere utilizzata per la sosta di persone e animali; l’Avvocato appresta quindi un ricorso per inibire intromissioni e turbative a un vicino che abitualmente utilizzava l’ombra per il suo asino e le sue capre. Il Pretore gli fa rilevare che non è l’albero, ma il sole a creare l’ombra, contraddetto sul punto dal proprietario, che sbandiera al giudice l’atto di transazione che gli riconosceva il diritto all’ombra. Viene quindi sancito un nuovo accordo con cui il resistente si obbligava a non sostare senza il permesso del proprietario: l’ombra del noce, affermato il diritto sulla stessa di Massaru Ronzu, è da lui destinata a ritrovo dei contadini della zona e a punto di incontro per feste e ricorrenze familiari della comunità. Le pere agostine. È il racconto della tragedia del giovane Grazio che perde, al momento del parto, moglie e figlio, e della amicizia, risalente alla prigionia durante la guerra, per l’altrettanto sfortunato concittadino Fernando, che viene arrestato per un furto di pere di proprietà dell’amico Grazio artatamente ispirato dalla moglie e dal suo amante Vigile Urbano, che preordinatamente e proditoriamente, per avere libero accesso alla donna, esegue l’arresto in flagranza di reato, portandolo al giudizio direttissimo dinanzi al Pretore. L’amico testimonia che la solidarietà tra i due comportava un tacito consenso a cogliere la frutta. A seguito di approfondite riflessioni giuridiche il Pretore “rispolverato questo suo poderoso bagaglio di cianfrusaglie giuridiche”, “inquadrò la fattispecie concreta nella esimente astratta del consenso dell’avente diritto, ancorché meramente putativo”, facendo cadere l’antigiuridicità che gli consente di assolvere l’imputato.

202

Quaderni


SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

Ma anche l’amico Fernando, per ragioni meno nobili e tragiche del rischio della maternità, perde la moglie, finendo a vivere come cantastorie, narrando sulle piazze in “nove quadri” la sua vicenda. Saro il fornaio. Saro e Carmela, dopo una vita coniugale povera e felice, perdono in guerra l’unico figlio; l’incertezza sulla sua fine portano Saro al delirio e a una precoce demenza. Il contrabbandiere di sale. Lo spirito di adattamento nella miseria aguzza l’ingegno di Trifone che ricava sale dall’acqua marina venendo puntualmente perseguito dagli Agenti della Finanza e ripetutamente giudicato dal Pretore. Il carcere è vissuto da Trifone come sollievo alla fame, indirettamente anche di quella della moglie. La frequentazione del carcere mandamentale lo porta a stringere amicizia con il custode fino al punto che l’ambiente carcerario da luogo di pena diventa luogo di piacere, anche per il contributo personale della figlia del custode, richiamando l’attenzione di detenuti che da ogni istituto di pena sollecitano trasferimenti nel mandamentale di Alessano. Il Pretore, sollecitato a compiere una indagine, ne contiene gli effetti negativi (il custode, nativo della sua stessa terra di origine era stato dal Pretore aiutato a vincere il concorso) invitando le autorità preposte a non concedere trasferimenti di detenuti; nello stesso tempo impone al custode di allontanare la figlia e di tenere la disciplina dei detenuti, alla Guardia di Finanza di non arrestare più Trifone, chiudendo un occhio quando il contrabbandiere di sale sarebbe passato ostentatamente dinanzi agli Agenti per farsi arrestare; fin quando, per evitare la provocazione, e risolvere il problema, d’intesa con il Sindaco il Pretore gli offre il posto di uomo di fatica nel carcere. Sorprendentemente Trifone rifiuta l’offerta, per vivere poveramente ma liberamente. Quaderni

203


SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

In illo tempore. La storia di Cesario non ha risvolti giudiziari, ma mistici. Cesario, da analfabeta diventa “dotto” e “storico” del paese, a modo suo, per la sua “cultura” religiosa acquisita servendo Messa. Ingigantisce, con miracoli inesistenti, inventati da preti di scarse virtù e di pochi scrupoli, il mito di S. Ippazio. Il racconto offre l’occasione all’Autore di narrare i riti di devozione ai vari Santi “importati” dai Monaci Basiliani. Il profeta. Giovanni, diventato cieco in tenera età per opera di un medico divenuto tale per “meriti di guerra”, profetizza sciagure e affronta discussioni sul potere divino che mettono in imbarazzo un prete. L’Avvocato Zalleri. La “galleria” di storie e personaggi si chiude con l’Avvocato Zalleri, figura di Avvocato di sentimenti e attitudini umanitari, incapace di avviare una causa senza la assoluta convinzione delle ragioni dell’assistito e di chiedere anticipi e comporre parcelle. Per propensione naturale, quindi otteneva incarichi da un sindacato; ma non per affari giudiziari di serie, bensì per singole e difficili questioni in materia di lavoro che i resistenti portavano avanti fino alle superiori giurisdizioni, con conseguenti scarsi compensi che lo costringevano a vestire miseramente, sì che anche per l’aspetto fisico esile e il nome bizzarro, rispetto a quelli altisonanti leccesi, dava l’impressione che anche la sua preparazione professionale fosse scarsa. La svolta nella vita professionale e nella conquista del prestigio dinanzi a colleghi e clientela gli venne offerta dal barone Ventruti che per la raccolta delle olive impiegava quasi tutte donne che tradizionalmente, a parità di lavoro, ricevevano una paga giornaliera inferiore di circa un terzo rispetto a quella degli uomini; l’Avvocato

204

Quaderni


SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

Zalleri, antesignano delle azioni collettive, avviò centoventitré cause nella convinzione che le stesse dovessero essere affidate, e positivamente risolte, al Pretore aggiunto, più indipendente del titolare, che condivideva il principio secondo il quale l’art. 36 della recente Carta Costituzionale non fosse una norma programmatica, ma precettiva. Con la sentenza il Pretore accordò alle lavoratrici la stessa paga spettante ai colleghi uomini, riconoscendo a parità di lavoro parità di retribuzione. Mario Zalleri acquisì considerazione e stima negli ambienti forensi, continuando per alcuni decenni a trattare cause di lavoratori dipendenti e, in particolare, di braccianti agricoli e a esperire positivi tentativi di conciliazione dinanzi alle competenti commissioni, anche in virtù della sua moderazione e intensa carica umana. Anche il Pretore “scomodo” aveva fatto carriera, prestando sempre il suo servizio nell’ambito della attività giurisdizionale, scrivendo sentenze, impegno per cui aveva vinto il concorso in magistratura. La descrizione dell’incontro dopo oltre trenta anni tra il magistrato e un affannato e traballante Avvocato Zalleri costituisce un momento di “lirismo” letterario-forense che nobilita le due professioni, descritto in pagine che dovrebbero essere lette dai giovani nel corso della pratica forense, e da politici e garanti, paladini delle riforme, in senso mercantile, del lavoro intellettuale forense.

Quaderni

205


SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

Vincenzo Raiola – Luigi Salomone, Il regime patrimoniale della famiglia, CEDAM, 2008 di AUGUSTO CONTE Gli Autori, rispettivamente Notaio e Avvocato, cultore universitario di diritto civile, proseguono nelle iniziative editoriali avviate con la pubblicazione di un manuale pratico sulla divisione ereditaria, e una trattazione, approfondita e aggiornata sulla compravendita di grande utilità per tutti gli operatori nel campo notarile e forense. L’opera sul Regime Patrimoniale della Famiglia, che fa parte della Collana “Il diritto applicato”, diretta da Giuseppe Cassano (corredato di CD-ROM) è divisa in sei capitoli che si occupano della amministrazione dei beni della comunione legale; della obbligazione dei coniugi in comunione legale e della solidarietà matrimoniale; dello scioglimento della comunione legale dei coniugi; del fondo patrimoniale; del regime patrimoniale dei coniugi nel diritto internazionale privato; della comunione legale e pubblicità immobiliare. La trattazione, analitica e chiara, di pratica consultazione, si avvale anche dei riferimenti giurisprudenziali per tutte le tematiche trattate; il lavoro è completato e impreziosito da una serie di formulari.

206

Quaderni


SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

Mario De Giorgio - Mario Guagliani, Le misure interdittive a carico delle persone fisiche e giuridiche, Giappichelli editore, 2008 di ALFREDO GAITO* Il volume di Mario De Giorgio e Mario Guagliani dedicato alle misure interdettive si presenta come strumento tanto utile per l’approfondimento della materia per i multiformi e variegati aspetti esaminati, quanto agile per chi cerca la risoluzione delle questioni pratiche legate alle diverse sfaccettature dell’istituto. Il lavoro offre una chiave di lettura “trasversale” che alla tipologia codicistica affianca la varietà delle misure interdettive introdotte dalla legislazione speciale (in particolare quella per i reati a carico degli enti e il divieto di accesso alle manifestazioni sportive) con la costante parametrazione delle “voci” delle Corti e delle Cattedre. Dopo una ricostruzione storica dell’istituto, utile per comprenderne la fisionomia attuale, gli autori analizzano le dinamiche: dalla richiesta del titolare della funzione d’accusa all’ordinanza applicativa e ai requisiti minimali a pretendersi per il rispetto dei canoni motivazionali scanditi dall’art. 292 c.p.p.; dalle garanzie peculiari previste (l’interrogatorio pre e post applicazione) fino alle cause estintive * Professore di Procedura Penale nell’Università di Perugia.

Quaderni

207


SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

e modificative. Ovviamente la compiuta disamina dell’istituto non poteva non passare da un’articolata e ragionata inquadratura degli strumenti di controllo della legalità della misura interdettiva che risultano spogliati dal penetrante rimedio offerto dalla procedura di riesame, fruibile solo per i provvedimenti applicativi delle misure coercitive. Gli autori si pongono, quindi, il problema degli apporti gnoseologici successivi all’ordinanza applicativa non più trascurabili in epoca di giusto processo, pena una ricostruzione miope del quadro cautelare (seppur limitata essendo in fieri). La diffusa trattazione delle misure cautelari applicabili all’ente non trascura di considerare i criteri di imputazione della responsabilità alla persona giuridica che hanno portato all’abbandono dell’impostazione tralaticia per cui societas delinquere non potest. Vengono, poi, scandite le prospettive de lege ferenda in considerazione delle Decisioni Quadro e delle Direttive del Consiglio UE, accompagnate da un’attenta analisi delle pronunce della Corte di Giustizia CE, secondo il ribadito carattere vincolante delle stesse, nonché delle Sezioni unite circa la sovraordinazione e la natura immediatamente precettiva delle norme convenzionali. Un paragrafo viene dedicato alla figura del Commissario giudiziale, istituita con il D.Lgs. n. 231/2001, quale alternativa all’applicazione di una misura interdettiva in quelle ipotesi in cui quest’ultima possa comportare riverberi negativi sulla collettività e sull’occupazione. All’inquadratura del tema relativo al processo a carico degli enti non poteva che essere dedicata un’ampia disamina dei meccanismi applicativi delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001 secondo la consueta scansione: applicazione, esigenze cautelari, criteri di scelta delle misure e vicende successive. In tale contesto gli autori dedicano ampio spazio alle problematiche inerenti il trattamento cautelare da riservare ai gruppi di società, dato che l’applicazione di una misura interdettiva alla società capogruppo può portare alla paralisi

208

Quaderni


SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

dell’attività delle società controllate, così come un provvedimento cautelare emesso nei confronti di un ente controllato può riverberare i suoi effetti impeditivi anche nei confronti dell’ente controllante. In particolare viene posta l’attenzione verso artificiose forme di deresponsabilizzazione mediante scomposizione dell’attività di direzione da quella di produzione o scambio con le conseguenti ed intuibili problematiche legate alla società destinataria del provvedimento interdittivo. Per concludere, il contributo di De Giorgio e Guagliani viene ad inscriversi nella letteratura di settore quale ninfa nuova per un istituto assai importante e delicato – trascurato negli ultimi tempi per tematiche apparentemente più raffinate – con il risultato di arricchire, soprattutto per gli aspetti peculiari adeguatamente approfonditi, una materia che risentiva della mancanza di idee nuove in un quadro d’insieme.

Quaderni

209


SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

Cataldo Caliandro, L’enigma dell’economia, Curva ISLM, 2008 di AUGUSTO CONTE Il trattato, frutto della applicazione e della passione per la economia di un operatore del settore bancario, si confronta con la politica economica riferita ai grandi aggregati della macroeconomia; con le situazioni patologiche in economia; con la gestione dell’impresa bancaria, parte dall’interrogatorio sul perché la economia, che dovrebbe essere una scienza esatta, possa costituire un enigma, sulla considerazione che nell’affrontare il governo dell’economia gli istituti bancari incontrano una serie di variabili di difficile previsione. Il lavoro, composto in tre sezioni, La Politica Economica, Le situazioni patologiche in economia, L’economia per le aziende di credito, è diffuso in venti capitoli, affronta le problematiche dei mercati finanziari, dei consumi e investimenti, del mercato del lavoro, dell’inflazione, produzione e disoccupazione. Continua con le situazioni patologiche con riflessioni sulla analisi economica del crimine, sulla finanza illecita e l’antiriciclaggio, sui tassi di interesse e usura, sui conflitti di interesse nella attività bancaria e finanziaria. L’ultima sezione tratta il ruolo della banca, la disciplina bancaria e l’organizzazione della attività, l’impiego delle risorse, i servizi e i prestiti, la gestione del portafoglio titoli, il bilancio, la gestione e il controllo, le concentrazioni e le crisi, per concludersi con l’etica delle banche e i codici di comportamento. Il manuale, singolare nel quadro delle pubblicazioni in materia, è interessante per operatori economici, ma anche per chi voglia compiere un accesso non strettamente professionale alla materia.

210

Quaderni


SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

VITTORIO AYMONE - Prestigioso erede e originale protagonista della luminosa tradizione forense salentina - Giuffrè Editore, 2007 di AUGUSTO CONTE Gli Avvocati Pasquale Corleto e Viola Messa, in occasione della celebrazione dei sessanta anni di professione forense dell’Avvocato Vittorio Aymone, hanno raccolto pubblicazioni, relazioni, commemorazioni, interventi del festeggiato il cui nome si iscrive in quel particolare aspetto di storia nazionale che io definisco l’“umanesimo forense”. Come è scritto nella prefazione il volume “traccia un percorso simbolico lungo la vita, la formazione umana e professionale dell’Uomo, dell’Avvocato, dell’Amministratore pubblico... punto di partenza naturale al fine di identificare le radici della vita di Un Uomo fortunato” come Vittorio Aymone si definisce nella sua risposta agli interventi augurali rivoltigli nella cerimonia di consegna della Toga d’Oro del 15.6.1996. Il testo, dopo la prima parte dedicata alla formazione umana e professionale, ripropone, nella seconda parte, le commemorazioni di Vittorio Aymone dei grandi Avvocati salentini (Michele De Pietro, Pietro Lecciso, Francesco Salvi, Nicola Flascassovitti, Giuseppe Grassi), ma anche di altri Fori (Gaetano Contento, Carlo Russo Frattasi – mio indimenticabile primo Maestro, Vice-Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al quale Vittorio Aymone subentrò); i ricordi dei più illustri oratori (Oronzo Massari, Alfredo Codacci Pisanelli, Giuseppe Pisanelli, Alfredo De Marsico, Giovanni Leone). Quaderni

211


SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

La terza parte è dedicata agli interventi e scritti sulla Avvocatura, sulla funzione dell’Avvocato e sulla deontologia forense. Nella parte quarta sono raccolti gli interventi sulla giustizia penale. Il volume si completa con relazioni su giustizia e società civile. L’opera, oltre a divulgare i percorsi di vita di Vittorio Aymone, fornisce un contributo alla conoscenza della nobiltà della funzione e della integrità morale dell’Avvocato (che non può “tenere distinto l’abito professionale dal costume di vita”), e dovrebbe essere letta oltre che da Avvocati e Magistrati, anche da chi intende innovare i criteri dell’esercizio professionale, affinché possano essere custoditi e tramandati i fondamentali principi di indipendenza e libertà che garantiscono l’imprescindibile diritto di difesa.

212

Quaderni


SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

Intorno a Novelle dei mesi dispari di Michele Salazar di ALMA PASSANTE* In un articolo significativamente intitolato “Non uccidete l’eleganza del punto e virgola” apparso di recente su “la Repubblica” Pietro Citati ha denunciato la diffusione di un sotto-italiano dal duplice volto: da un lato il “linguaggio di avvocati e magistrati che accumula periodi immensi, gonfi, bolsi e confusi”, dall’altro il sotto-italiano “dei ragazzi che parlano con i telefonini, un borborigma inesistente che conosce duecento vocaboli, tutti ripetutissimi e meccanici”. Non deve essere un estimatore del linguaggio forense il noto critico letterario che però nella sua analisi pare trascurare il fatto che la storia è piena di avvocati che hanno dimostrato - valga, per tutti, l’esempio di Cicerone, modello di sintesi tra asciuttezza e ampollosità – di saper affascinare il pubblico pur affrontando argomenti ostici e di intrigarlo quando si sono cimentati con il genere letterario del romanzo. Non fa eccezione Michele Salazar, avvocato e professore universitario, che in “Novelle dei mesi dispari” cattura il lettore con un’ironia lieve e vivace quanto le storie raccontate e lo conduce sapientemente per mano nel tempo e nello spazio attraverso racconti che hanno come comune denominatore il fatto di essere frutto dell’esperienza professionale di alcuni avvocati in pensione che decidono di trascorrere raccontandosi storie ispirate da anni di frequentazione * Funzionario del Comune di San Vito dei Normanni.

Quaderni

213


SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

delle aule giudiziarie le lunghe e monotone giornate che li aspettano nell’ospizio di cui sono ospiti. La prosa è essenziale ed intensa (quanto di più lontano si possa immaginare da “periodi bolsi e confusi”) ed è disseminata di riferimenti culturali nei quali è facile intuire inclinazioni ed interessi dell’autore: su tutte la passione per la letteratura e quella per la pittura. Come piccoli camei, infatti, riferimenti a grandi pittori, Cezanne, Morandi, Caravaggio nel racconto “La fame di giustizia”, impreziosiscono alcune descrizioni di scene e oggetti. L’amore per la letteratura è evidente già nella citazione posta in apertura, un passo di Don Chisciotte della Mancia di Cervantes che mi ha subito predisposto positivamente alla lettura, complice un’antica passione per quello che considero uno dei più affascinanti e commoventi personaggi letterari di sempre: il cavaliere errante parla nel brano di una realtà che va oltre l’apparenza (“voglio che voi crediate a me e a quel che dissi d’aver visto”) e mi ha fatto tornare in mente le parole che Francesco Guccini ha dedicato alla “più triste figura che sia mai apparsa sulla terra”, un “testardo idealista più ingenuo dei bambini” che si interroga sul senso di una vita immaginaria: “sono stato anch’io un realista ma poi oggi ...l’apparenza delle cose non mi inganna e preferisco le sorprese di quest’anima che trasforma coi suoi trucchi la realtà ma ti apre nuovi occhi e ti accende i sentimenti”. La cultura letteraria si manifesta poi nei vari racconti: ne “La lunga notte del commissario Crocè”, oltre ad una citazione classica - il primo libro dell’Eneide - vi è un omaggio a Vazquez Montalban che tanti scrittori ha ispirato con la sua saga di Pepe Carvalho, primo tra tutti Andrea Camilleri che proprio in suo onore ha scelto il nome del commissario ormai più famoso d’Italia. Tanto Crocè quanto Montalbano si dichiarano affezionati estimatori dei romanzi dello scrittore spagnolo ma nel racconto di Salazar la simbiosi del protagonista con “il dio degli investigatori – gourmet” è quasi totale: mentre il commissario di Vigata si limita a gustare semplici piatti siciliani cucinati da altri, Crocè, proprio come Carvalho, ama preparare con le proprie mani raffinate pietanze – antipasti in agrodolce, insalate di agrumi con olive greche, caponate - e trova in questa occupazione una fonte di concentrazione per risolvere i casi più intricati.

214

Quaderni


SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

L’attenzione per i dettagli, la cura nella descrizione delle materie prime e della presentazione dei piatti è sorprendente e rivela una concezione quasi filosofica del cibo come legame alla vita, ad una terra, ad una cultura, espressione di un gusto per il bello che rievoca le atmosfere di un delizioso racconto di Karen Blixen, Il pranzo di Babette, trasposto in un delicato ed emozionante film vincitore di un Oscar, nel quale una governante spende tutti i suoi averi per organizzare un pranzo memorabile per i membri di una comunità religiosa. Il risultato sarà sconvolgente: moralismi e ipocrisie saranno spazzati via da un’esperienza sensoriale indimenticabile, un’invasione di colori, odori, sapori che muterà per sempre la vita dei commensali. E all’ingenua signora che le chiederà se si è pentita di esser rimasta povera risponderà: “Un grande artista, madame, non è mai povero. Abbiamo qualcosa, madame, di cui gli altri non sanno nulla”. Ma i riferimenti culturali non sono sempre palesi: alcuni, al contrario, sono ben celati, quasi divertissements per enigmisti che l’autore sembra dilettarsi a spargere qua e là nelle novelle per verificare il livello di attenzione del lettore e per appurare se è all’altezza della sfida. Come non tornare con la mente nella magica Parigi degli impressionisti quando nel racconto “La grande illusione” l’autore, per descrivere il semplice pasto di tecnici e operai, evoca le atmosfere e i colori del dipinto di Manet “Le déjeuner sur l’herbe” che diede scandalo al Salon des Refusés nel 1863 divenendo l’attrazione principale dell’evento dopo essere stato rifiutato al Salon ufficiale? E come non ripensare al romanzo Fahrenheit 451 quando nel racconto “La rivoluzione informatica” viene descritta la scena del gigantesco rogo che riduce in cenere tutti i libri che i cittadini – spontaneamente o con la forza – hanno dovuto consegnare alla Polizia? Il Primo Ministro dello Stato immaginario di Galenia, grosso imprenditore nel campo dell’informatica ha varato un programma di informatizzazione totale del Paese (può consolarci? Il conflitto di interessi affligge anche gli Stati di fantasia...) e Salazar ci catapulta in uno scenario (non troppo lontano da quello che ci circonda; sono ormai una realtà i libri in formato elettronico o e- books ) nel quale i libri e la scrittura sono banditi. Se, però, nel capolavoro di Bradbury ciò avviene perché i libri sono ritenuti causa di conflitti sociali, a Galenia l’informatizzazione radicale è il logico corollario di una smisuQuaderni

215


SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE

rata e incrollabile fiducia nella tecnologia e nelle sue potenzialità. Ogni regime dittatoriale è stato accompagnato dalla distruzione di libri, da quello del faraone egiziano Akhenaton (XIV sec. a.C.) a quello nazista, che bruciò in piazza i testi di scrittori ebrei, oppositori, pacifisti nel rogo di Berlino in occasione del quale si rivelarono premonitrici le parole di un’opera del poeta tedesco ed ebreo Heine: “Là dove si bruciano i libri, alla fine si bruciano anche gli uomini”. Anche a Sarajevo la biblioteca della città è stata bersaglio pochi anni fa del fanatismo etnico-religioso serbo e a Baghdad si lavora ancora per riportare all’antico splendore la biblioteca devastata da saccheggi e incendi. Salazar conclude il suo romanzo con una profezia apparentemente paradossale ma molto più realistica di quanto sembri e oggetto di una recente approfondita analisi giornalistica di Vittorio Zucconi (“virus, cavalli di Troia, phishing, codici metamorfici non risparmiano nessuno, ricchi o poveri, giovani o vecchi, esattamente come fanno le loro controparti biologiche. Ed evolvono, proprio come sarebbe piaciuto a Darwin, per sopravvivere e aggirare le difese immunitarie. Così avvengono furti di identità bancarie, password, numeri di conto”): l’eccessivo ricorso alla tecnologia potrebbe un giorno rivelarsi un boomerang per l’uomo. Il messaggio è chiaro (il medesimo che l’UNESCO vuol diffondere con la “Giornata Mondiale del Libro” la cui data, il 23 aprile, è stata simbolicamente prescelta - singolare coincidenza che probabilmente farà piacere al prof. Salazar - perché quel giorno ricorre l’anniversario della morte di Shakespeare e Miguel de Cervantes) e l’autore l’affida, forse non a caso, al racconto finale: i libri sono un patrimonio da salvaguardare. Tutti. Quelli brutti, quelli belli. Quelli che ci strappano sorrisi e quelli che ci commuovono fino alle lacrime. I libri preziosi stampati su carta pregiata e quelli scovati per caso sulla bancarella di un mercatino.Quelli che abbiamo letto d’un fiato non riuscendo a staccarcene e quelli che teniamo per mesi sul comodino fiduciosi nel fatto che prima o poi riusciremo nell’impresa. Quelli comprati a poco in libreria e quella prima edizione che qualcuno ha ricercato per noi e ci ha donato con una dedica che non dimenticheremo... Consapevoli che avvicinarsi ai libri e leggerli significa dotarsi di strumenti senza i quali possiamo comprendere molto poco del mondo che ci circonda.

216

Quaderni


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.