ALLEVAMENTO CINOFILO. Profili fiscali e contabili

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ELEVA GRAVAME per i motivi di seguito addotti. IN FATTO  L’art. 42 del D.P.R. n. 60011973 obbliga gli Uffici fiscali a motivare adeguatamente gli atti d'accertamento, nel senso di far conoscere all'intimato l’an ed il quamum della maggior pretesa fiscale, di modo che in sede di giudizio il ricorrente possa dedurre

tutte

le

prove

oggettive

a

fase del giudizio l'avv./dott./rag. .......................... conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, di farsi sostituire in udienza, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, di rinunciare al ricorso e agli atti. Elegge altresì domicilio presso lo Studio del difensore, sito in ..............., via ...................

discarico delle imputazioni.  Alla luce delle suddette disposizioni di legge,

non

può

dunque

ravvisarsi

Firma del delegante ............................

"E' autentica" Firma del difensore sanzionatorio per il contribuente, almeno ............................. . finché gli Uffici fiscali adempiranno fino in nell’accertamento induttivo uno strumento

fondo

all’obbligo

di

motivare

l'atto,

chiarendo l’iter logico-giuridico che ha condotto alla sua emissione.  L'importanza di questo principio è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza tributaria,

la

quale

ha

sancito

come

all'assenza di motivazioni non si possa ovviare in sede di giudizio, né sia possibile alcuna

forma

di

sanatoria;

con

la

conseguenza che deve ritenersi illegittimo l'accertamento

induttivo

carente

di

motivazioni in ordine ai criteri che hanno condotto alla scelta di quel particolare tipo di strumento impositivo ed in ordine al fondamento

sostanziale

della

maggior

pretesa fiscale.

ENCI - ALLEVAMENTO CINOFILO. Profili fiscali e contabili. III edizione, 2013

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