ELEVA GRAVAME per i motivi di seguito addotti. IN FATTO L’art. 42 del D.P.R. n. 60011973 obbliga gli Uffici fiscali a motivare adeguatamente gli atti d'accertamento, nel senso di far conoscere all'intimato l’an ed il quamum della maggior pretesa fiscale, di modo che in sede di giudizio il ricorrente possa dedurre
tutte
le
prove
oggettive
a
fase del giudizio l'avv./dott./rag. .......................... conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, di farsi sostituire in udienza, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, di rinunciare al ricorso e agli atti. Elegge altresì domicilio presso lo Studio del difensore, sito in ..............., via ...................
discarico delle imputazioni. Alla luce delle suddette disposizioni di legge,
non
può
dunque
ravvisarsi
Firma del delegante ............................
"E' autentica" Firma del difensore sanzionatorio per il contribuente, almeno ............................. . finché gli Uffici fiscali adempiranno fino in nell’accertamento induttivo uno strumento
fondo
all’obbligo
di
motivare
l'atto,
chiarendo l’iter logico-giuridico che ha condotto alla sua emissione. L'importanza di questo principio è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza tributaria,
la
quale
ha
sancito
come
all'assenza di motivazioni non si possa ovviare in sede di giudizio, né sia possibile alcuna
forma
di
sanatoria;
con
la
conseguenza che deve ritenersi illegittimo l'accertamento
induttivo
carente
di
motivazioni in ordine ai criteri che hanno condotto alla scelta di quel particolare tipo di strumento impositivo ed in ordine al fondamento
sostanziale
della
maggior
pretesa fiscale.
ENCI - ALLEVAMENTO CINOFILO. Profili fiscali e contabili. III edizione, 2013
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