TERMINI VERSAMENTO IMPOSTE PER SOCIETA’ DI CAPITALI
SOCIETA’ DI CAPITALI
TERMINE ORDINARIO
Versamento dovuto entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
TERMINE SPECIALE
Versamento dovuto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio
Possibilità di differimento dei termini al trentesimo giorno successivo con maggiorazione dello 0,40%
Acconto
Il contribuente è tenuto ad anticipare un acconto con riferimento all’imposta dovuta per i redditi del periodo in cui si presenta la dichiarazione. Due sono le modalità con le quali il contribuente può determinare l’acconto dovuto: in base all’imposta dovuta per i redditi dell’anno precedente (99% del rigo Differenza per l’Irpef, 99% del rigo totale imposta per l’Irap); in base all’imposta stimata che il contribuente ipotizza di dover versare per i redditi dell’anno in corso (calcolo previsionale). Il fatto di versare un acconto inferiore a quello determinato con il metodo di cui al primo punto espone il contribuente alla possibilità di essere sanzionato (sanzione amministrativa del 30% più interessi di mora), qualora la stima risulti errata.
ENCI - ALLEVAMENTO CINOFILO. Profili fiscali e contabili. III edizione, 2013
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