diritto e legislazione
2022: origine carni suine trasformate, proroghe e sospensioni
Ridefiniti i termini di “scadenza” e “decorrenza” per indicazione origine carni suine trasformate ed etichettatura ambientale imballaggi
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ra le più recenti novità legislative si segnala che, sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio u.s. è stato pubblicato il D.M. 28 dicembre 2021 che proroga al 31 dicembre 2022 il termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto da alcuni decreti nazionali, tra i quali il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, del 6 agosto 2020, recante disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate. Risulta evidente la tardività della pubblicazione del provvedimento posto che, la norma sopracitata, aveva perso la sua efficacia già dal 31.12.2021 e, quindi, più di un mese prima della pubblicazione del decreto che ne “proroga” l’efficacia. Come noto, il decreto 6 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.09.2020, ha definito le modalità di indicazione del luogo di provenienza per le carni di ungulati domestici della specie suina macinate,
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MARZO 2022
Avv. Cristina La Corte, Avvocato Studio Gaetano Forte Gli autori sono responsabili delle opinioni espresse negli articoli e delle relative bibliografie
separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina prescrivendo l’obbligatorietà di riportare, nel campo visivo principale dell’imballaggio, in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile, tale indicazione con le seguenti modalità: «Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)»;
«Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)»; «Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)» . Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: «Origine: (nome del paese)». La dicitura «100% italiano» è utilizzabile solo quando ricorrano le condizioni sopra indicate e la carne proviene da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: «Origine: UE». Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell’Unione europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: «Origine: extra UE». Qualora l’indicazione dell’origine di cui sopra si riferisca a più di uno Stato, il riferimento al nome del paese può essere sostituito dai termini «UE», «extra Ue» o «UE o extra UE», a seconda dei casi. Si ricorda che, rispetto alla disciplina comu-