Autosufficienza dei motivi di ricorso per cassazione: razionalità pratica e proporzionalità Sommario: 1. Introduzione. – 2. L’evoluzione del principio di autosufficienza nella
giurisprudenza di legittimità. – 3. Gli strumenti metodologici indicati dalla Corte EDU per censurare gli eccessi formalistici: il test di proporzionalità in concreto. – 4. Le ripercussioni della sentenza Succi sulle declinazioni dell’autosufficienza nel processo tributario. – 4.1. Sulla trascrizione integrale della motivazione dell’atto impositivo. – 4.2. Sulla trascrizione della relata in caso di vizi di notifica. – 4.3. Sulla trascrizione della CTU. – 5. I dubbi circa gli altri orientamenti discordanti in punto di specificità dei motivi (di cui non è stata investita la Corte EDU). – 6. Brevi riflessioni sulle prime considerazioni della Corte di Cassazione in relazione alla sentenza Succi: l’onere del ricorrente di fronte al giudice del “fatto processuale”. – 7. Considerazioni conclusive. Con la sentenza Succi, la Corte EDU indica i criteri di applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, censurando sulla base dell’art. 6 della Convenzione (diritto di accesso ad un tribunale) interpretazioni eccessivamente formalistiche delle norme sulla redazione dei ricorsi di cassazione. Nel presente contributo, si avrà modo di riflettere sulle possibili ricadute di tale sentenza in relazione alla giurisprudenza rilevante ai fini dei ricorsi per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie. With the Succi case, the ECtHR stated the standards for applying the principle of self-sufficiency with respect to the appeals on points of law in front of the Italian Supreme Court, criticizing on the basis of art. 6 of the Convention (right of access to a tribunal) excessively formalistic interpretations of the rules on drawing up cassation appeals. In this paper, we will have the opportunity to reflect on the magnitude of this decision in relation to the Italian case law concerning cassation appeals against the decisions of the Italian Tax Tribunals.
1. Introduzione. – L’avvocato è certamente consapevole delle irrinunciabili esigenze derivanti da ragioni di ordine generale, secondo cui la Corte di cassazione è tenuta ad esaminare solo questioni di diritto onde assicurare l’uniformità della giurisprudenza, la certezza del diritto e l’uguaglianza di tut-