Corriere legislativo n. 52/24-01/25

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Corriere legislativo

le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell’articolato e link al testo integrale.

Concorsi ed Esami

09 01 25 IN EVIDENZA

Giurisprudenza rilevante

dal Parlamento

L’iter di provvedimenti di particolare interesse all’esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.

Adeguamento alla normativa europea in merito alla presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo in procedimenti penali

ARAN – Misurazione rappresentatività sindacale e rilevazione delle deleghe al 31 dicembre 2024

Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori n. 155, sottoscritta a Ginevra il 22 giugno 1981

Protocollo alla convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori n. 155, sottoscritta a Ginevra il 22 giugno 1981 e siglato a Ginevra il 20 giugno 2002

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, in tema di lavoro, universita’, ricerca e istruzione

Normative urgenti in tema di cultura

Norme urgenti afferenti termini normativi (cosiddetto decreto “MILLEPROROGHE”)

Disposizioni di Legge in tema di lavoro

le Norme

ISTAT - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operaiNovembre 2024

Modifiche al processo penale telematico

Bilancio statale di previsione anno 2025, cosiddetta “Legge finanziaria”

Normative urgenti per situazioni emergenziali ed attuazione del PNRR

Promozione della mototerapia

Adeguamento alle disposizioni dell’Unione Europea afferenti i controlli sul denaro contante in entrata nell’unione o in uscita dall’unione

Professionisti abilitati alla certificazione e controllo del rischio fiscale

Percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento per candidati interni ed esterni per l’ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione

CONCORSI ED ESAMI

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

• CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 193-2024

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello stato – art. 68 Cost.Insindacabilità delle opinioni espresse dai componenti in carica del parlamento nell’esercizio delle loro funzioni

• CORTE DI CASSAZIONE – Sezione lavoro

E’ legittimo il licenziamento per giusta causa motivato da utilizzo fraudolento del badge aziendale per la rilevazione delle presenze

NOTIZIE DAL PARLAMENTO (I lavori riprenderanno l’ 8 gennaio 2024)

CORRIERE LEGISLATIVO

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Newsletter n. 52/2024

23 12 24

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA IN MERITO ALLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DIRITTO DI PRESENZIARE AL PROCESSO IN PROCEDIMENTI PENALI

Il decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 198, dispone in ordine al compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. In particolare, l’articolo 114 del codice di procedura penale è come segue modificato. Al comma 2, sono soppresse le parole: «, fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292»; è aggiunto, dopo il comma 6-bis, il comma 6-ter, del seguente letterale tenore: «6-ter. Fermo quanto disposto dal comma 7, è vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.» Dall’attuazione del suddetto decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal predetto decreto mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il decreto legislativo entra in vigore il 07.01.2025.

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N. 300 DEL 23.12.2024

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CESSIONE DI MEZZI, MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI MILITARI

12 24

24 12 24

ALL’UCRAINA

Il Ministero della difesa, con decreto 12 dicembre 2024, autorizza la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell’Ucraina, specificati nel documento classificato allegato al suddetto decreto , elaborato dallo Stato Maggiore della difesa e pertanto non pubblicato in chiaro. Mezzi, materiali ed equipaggiamenti sono ceduti a titolo non oneroso per la parte ricevente. Lo Stato Maggiore della difesa è autorizzato a porre in essere le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei predetti mezzi, materiali ed equipaggiamenti.

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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO ED ASSICURATIVO

La delibera del 17 dicembre 2024 del Senato della Repubblica, istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell’art. 82 della Costituzione, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, all’accesso al credito di giovani, famiglie e imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, e ai rapporti con la clientela, considerando l’utilizzo delle nuove tecnologie, ivi compresa l’intelligenza artificiale. La Commissione può presentare annualmente al Senato una relazione sull’attività svolta e sui risultati dell’inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogniqualvolta lo ritenga opportuno e comunque al termine dei suoi lavori. La Commissione è composta da quattordici senatori nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, ed è comunque prevista la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza del Senato l’assenza di precedenti incarichi di amministrazione e di controllo in istituti bancari, finanziari e assicurativi nei

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tre anni antecedenti la data della suddetta deliberazione. La Commissione ha il compito di: a) acquisire e analizzare la documentazione già raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVIII legislatura, in previsione di indagini e di accertamenti nell’ambito delle competenze previste in questa delibera; b) acquisire informazioni e dati circa il funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo, anche al fine di analizzare eventuali riflessi sulla tutela dei cittadini, delle imprese, dei risparmiatori e della finanza pubblica; c) analizzare la disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea, sul sistema bancario, finanziario e assicurativo in relazione al rispetto del principio di proporzionalità delle norme, alla modernità e all’attrattività del Paese, alla parità di trattamento degli intermediari operanti su scala internazionale, alla prevenzione dei fenomeni di arbitraggio regolamentare nonché alla tutela del risparmio; d) in relazione alla concessione del credito, esaminare la normativa vigente per evitare il formarsi di tassi usurari e il fenomeno dell’anatocismo bancario e analizzare le procedure di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF) S.p.a. da parte degli istituti di credito; e) acquisire informazioni in merito alla gestione degli istituti bancari, finanziari e assicurativi che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione; f) analizzare il funzionamento degli organismi di risoluzione delle controversie, tra clienti e intermediari, operanti presso le autorità nazionali di vigilanza in relazione alla tutela del risparmio, alla salvaguardia della fiducia e al corretto funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo; g) analizzare, con particolare riferimento al principio di proporzionalità, la normativa che regola le banche popolari e di credito cooperativo tenuto conto del loro ruolo di valorizzazione e di supporto ai territori; h) analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo della finanza digitale con particolare riferimento alla dimensione, all’impatto, alle opportunità per il sistema economico nazionale nonché ai profili di attenzione che le cripto-attività pongono sulla tutela del risparmio nonché sulla stabilità e sul buon funzionamento del sistema finanziario; i) monitorare e analizzare il fenomeno della cosiddetta «desertificazione bancaria» con le connesse ripercussioni sull’economia dei territori, sulle tutele occupazionali e sugli effetti sul risparmio e sugli investimenti; l) analizzare l’impatto dell’intelligenza artificiale e dell’utilizzo dei cosiddetti «cloud» sul modello di sviluppo dei settori bancario, finanziario e assicurativo e le risposte normative per regolamentare il loro impiego; m) analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo dei modelli di finanza sostenibile nonché le

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metriche e i processi aziendali utilizzati dagli intermediari in relazione al loro impatto sulla competitività e sui costi di finanziamento delle imprese affidate e degli strumenti finanziari distribuiti; n) analizzare la disciplina legislativa e regolamentare nazionale in materia di Non Performing Exposures (NPE), alla luce della normativa europea vigente; o) analizzare la disciplina legislativa e regolamentare in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché di adeguata verifica della clientela in relazione agli effetti e alle limitazioni che producono nel rapporto tra il soggetto segnalato e il sistema bancario, finanziario e assicurativo; p) analizzare la disciplina fiscale sulle attività finanziarie in relazione alla capacità di incentivare l’afflusso del risparmio verso l’economia reale e gli investimenti a medio e lungo termine nonché di rafforzare l’attrattività e la competitività del Paese; q) verificare la condizione del risparmio in Italia; r) acquisire elementi per valutare l’efficacia e l’efficienza delle procedure seguite nell’attuazione delle disposizioni che hanno disciplinato le erogazioni delle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) tenuto conto della cessazione dell’attività del FIR e alla luce del quadro normativo nazionale ed europeo; s) analizzare i modelli di governo delle autorità nazionali di vigilanza in relazione alla tutela del risparmio, alla competitività e all’attrattività del Paese; t) analizzare l’adeguatezza e l’efficacia della disciplina vigente in materia di responsabilità di tutti i soggetti che collocano presso il pubblico i prodotti finanziari ad alto rischio.

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N. 301 DEL 24.12.2024

ARAN – MISURAZIONE RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE E RILEVAZIONE DELLE DELEGHE AL 31 DICEMBRE 2024

L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con circolare n. 3 – 2024, del 13 dicembre 2024, avvia le procedure volte alla misurazione della rappresentatività sindacale, mediante la rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale e contestualmente invia formale richiesta dei dati al 31 dicembre 2024 a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 24 12 24

CORRIERE LEGISLATIVO

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165 del 2001. Pertanto, ai fini dell’accertamento della rappresentatività per il periodo contrattuale 2025-2027, è necessario acquisire i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre 2024. La rilevazione avverrà esclusivamente mediante procedura on-line. All’occorrenza, nel sito istituzionale dell’Agenzia, è presente un’area riservata alle pubbliche amministrazioni attraverso la quale le amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia. All’interno dell’area riservata alle pubbliche amministrazioni del sito istituzionale dell’Agenzia è stato predisposto un applicativo denominato «Deleghe Sindacali», mediante il quale dovranno essere compilate le schede di rilevazione dei dati. L’accesso alla procedura sarà possibile a decorrere dal 1° febbraio 2025 in quanto la rilevazione ha ad oggetto le deleghe sindacali attive alla data del 31 dicembre 2024 per le quali è stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al mese di gennaio 2025. La procedura dovrà essere conclusa entro il 31 marzo 2025. Sono tenute a trasmettere i dati sulle deleghe sindacali tutte le amministrazioni rappresentate dall’A.Ra.N. nella contrattazione collettiva nazionale. Per delega, si intende l’autorizzazione rilasciata dal dipendente al datore di lavoro affinché questi provveda a trattenere una somma X dal trattamento economico di spettanza del lavoratore e la versi ad una organizzazione sindacale. Vanno, pertanto, rilevate le sole iscrizioni ai sindacati tramite delega con trattenuta sulla retribuzione e desumibili esclusivamente dalla busta paga (in sintesi, la rilevazione corrisponde alla lettura della busta paga nella voce specifica relativa alla trattenuta sindacale operata). Conseguentemente, non devono essere rilevate le iscrizioni dirette ai sindacati senza delega per la relativa trattenuta sulla retribuzione. In merito si ricorda che, «la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio». Pertanto, è compito delle amministrazioni garantire che nella busta paga di gennaio 2025 vengano effettuate le trattenute relative a tutte le deleghe rilasciate e ricevute entro la data del 31 dicembre 2024. Alla luce di tale previsione contrattuale, le parti hanno chiarito che la rilevazione è effettuata sulla retribuzione di gennaio 2025 a valere sul 31 dicembre 2024, in quanto a gennaio sono rilevabili tutte le deleghe rilasciate alle organizzazioni sindacali - o revocate - entro il 31 dicembre 2024.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 301 DEL 24.12.2024

24 12 24 24 12 24

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IN VIGORE LA CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI N. 155, SOTTOSCRITTA A GINEVRA IL 22 GIUGNO 1981

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, diffonde un comunicato ufficiale al fine di rendere noto che si è perfezionata la procedura prevista per l’entrata in vigore della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, sottoscritta Ginevra il 22 giugno 1981. La ratifica è stata autorizzata con legge n. 84 dell’8 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 153 del 3 luglio 2023. Ai sensi dell’art. 24.2 della Convenzione suddetta, questa è entrata in vigore il 12 ottobre 2024.

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IN VIGORE IL PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULLA SALUTE

E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI N. 155, SOTTOSCRITTO A GINEVRA IL 22 GIUGNO 1981 E SIGLATO A GINEVRA IL 20 GIUGNO 2002

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, diffonde un comunicato ufficiale al fine di rendere noto che si è perfezionata la procedura prevista per l’entrata in vigore del Protocollo alla Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, sottoscritto a Ginevra il 22 giugno 1981, Protocollo siglato a Ginevra il 20 giugno 2002. La legge n. 84 dell’8 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 153 del 3 luglio 2023, ha autorizzato la predetta ratifica. Pertanto, il predetto Protocollo, ai sensi di quanto dispone il suo articolo 8.2, è entrato in vigore il 12 ottobre 2024.

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CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2024, N. 160, IN TEMA DI LAVORO, UNIVERSITA’, RICERCA E ISTRUZIONE

La legge 20 dicembre 2024, n. 199, converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, afferente disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui già abbiamo offerto contezza dopo l’emanazione. Di seguito si riporta una selezione delle molteplici modifiche apportate in sede di conversione. Per l’anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell’abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A, annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00, è prevista, all’occorrenza, un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo pari a dodici settimane, fino al 31 gennaio 2025. Al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento dell’obiettivo M4C130, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all’articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le attività di supporto tecnico, ivi compresi il monitoraggio dell’avanzamento degli interventi e il rilascio dell’attestazione certificante la creazione e la disponibilità all’assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338. Per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli Istituti tecnologici superiori (ITSAcademy), nell’ambito del Piano Mattei, sono autorizzate la spesa di 3,1 milioni di euro per l’anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all’estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2024 per l’ampliamento dell’offerta formativa connessa ai predetti processi. La legge entra in vigore il 28.12.2024.

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2024, N. 160

Testo del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generalen. 253 del 28 ottobre 2024), coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2024, n. 199 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 302 DEL 27.12.2024

NORME URGENTI PER LA PROROGA ALL’AUTORIZZAZIONE DELLA CESSIONE DI MEZZI ED EQUIPAGGIAMENTI MILITARI ALL’UCRAINA

Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, emana disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina. Pertanto, previo atto di indirizzo delle Camere, fino al 31 dicembre 2025, è prorogata, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, già disposta all’articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il decreto-legge entra in vigore il 28.12.2024.

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NORMATIVE URGENTI IN TEMA DI CULTURA

Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, emana misure urgenti circa tematiche di cultura. Il Ministro della cultura adotta il «Piano Olivetti per la cultura», volto a: a) favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale; b) promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento; c) valorizzare le biblioteche, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale; d) promuovere la filiera dell’editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, interesse storico-artistico e di prossimità. In coerenza con quanto sopra previsto, al fine di favorire l’apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l’anno 2024. Al fine di favorire l’accesso al settore dell’industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo. Al fine di tutelare il patrimonio culturale, non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, ad un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il decreto-legge entra in vigore il 28.12.2024.

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CORRIERE LEGISLATIVO

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NORME URGENTI AFFERENTI TERMINI NORMATIVI (COSIDDETTO DECRETO “MILLEPROROGHE”)

Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, emana disposizioni urgenti in materia di proroga di eterogenei termini normativi. Si fa cenno, di seguito, delle proroghe verisimilmente destanti maggiore interesse. Va comunque tenuto presente che i diversi articoli afferiscono in genere ai vari ministeri, e richiedono, all’occorrenza, un esame attento e particolareggiato. Quanto alla Pubblica Amministrazione in generale. A decorrere dall’anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con disposizioni di proroga hanno validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all’anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate. E’ prorogato al 31 dicembre 2025 il termine di prescrizione per la regolarizzazione dei contributi dei pubblici dipendenti da parte di eventuali amministrazioni inadempienti. Fisco. Prorogata al 31 marzo 2025 l’esenzione della fattura elettronica per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali. Sanità. Proroga al 31 dicembre 2025 per le Aziende Sanitarie, in caso di necessità assoluta, la facoltà di servirsi di medici anche specializzandi o privi di specializzazione. Istruzione. Proroga al 31 dicembre 2025 del termine per partecipare al concorso a posti di insegnante tecnico-pratico con titolo di studio previsto dall’ordinamento previgente. Proroga al 31 dicembre 2025 dei contratti a tempo determinato stipulati con dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito, in attesa dell’espletamento del concorso ordinario per dirigenti tecnici. Proroga dei termini per il reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo. Affari esteri. Proroga al 31.12.25 per l’invio di Carabinieri per la sicurezza di uffici all’estero. Giustizia. Proroga al 31 dicembre 2025 per le intercettazioni da effettuare attraverso le infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate. Sport. Prorogata al 31 dicembre 2027 la facoltà, per l’Agenzia del demanio, di porre in essere la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione dell’a-

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erea destinata alla «Città dello sport». Servizi di sicurezza. Prorogata al 30 giugno 2025, la possibilità per il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza di effettuare colloqui personali con detenuti e internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti di terrorismo di matrice internazionale. Abrogazioni definitive. Sono definitivamente abrogate le sanzioni pecuniarie per inottemperanza all’obbligo vaccinale per il virus SARS-CoV-2, previste dall’articolo 4-sexies del decreto-legge 10 aprile 2021, n. 44, con annullamento delle sanzioni pecuniarie già irrogate e non riscosse. Non sono comunque richiedibili le sanzioni già versate. Il decreto-legge entra in vigore il 28.12.2024.

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N. 302 DEL 27.12.2024

DISPOSIZIONI IN TEMA DI LAVORO

La legge 13 dicembre 2024, n. 203, reca disposizioni in materia di lavoro. Tra le altre eterogenee disposizioni, si segnalano le seguenti. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Per ciò che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, si dispone che entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei suddetti luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei predetti luoghi e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le 28 12 24

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Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti. In tema di ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni domestici, si dispone, inoltre, che i predetti sono decisi dalla sede territoriale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell’articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il termine per la presentazione del ricorso è di sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l’autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l’efficacia del provvedimento. Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell’attività predetta. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro sono valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione. Per la declaratoria di attività stagionale, l’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per far fronte ad intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché ad esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della suddetta legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015. Per quanto afferisce alla durata del periodo di prova, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi. Infine, per ciò che attiene alle assenze in-

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

giustificate, la legge prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. I procedimenti di conciliazione in materia di lavoro, previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. La legge entra in vigore il 12.01.2025.

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ISTAT - INDICI DEI

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 303 DEL 28.12.2024

PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI IMPIEGATI

ED OPERAI - NOVEMBRE 2024

L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) diffonde un comunicato al fine di rendere noti gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2023 e 2024 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti, relativi al mese di novembre 2024, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). 28 12 24

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 303 DEL 28.12.2024

segue le norme

MODIFICHE AL PROCESSO PENALE TELEMATICO

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A modifica di quanto disposto dall’articolo 3, del decreto 29 dicembre 2023, n. 217, in tema di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito e di termini di transizione al nuovo regime, il suddetto decreto n. 206-2024, dispone quanto segue. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati alle predette lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l’iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Ufficio del giudice di pace; b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; c) tribunale per i minorenni; d) tribunale di sorveglianza; e) corte di appello; f) procura generale presso la corte di appello; g) Corte di cassazione; h) Procura generale presso la Corte di cassazione. Sino al 31 dicembre 2026, nei predetti uffici identificati con le lettere a), e) ed f), il deposito da parte

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici, adottato dal Capo del Dipartimento dell’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche. Il decreto entra in vigore il 14.01.2025.

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30 12 24

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 304 DEL 30.12.2024

FONDO A SOSTEGNO DI PROGETTI DI RICERCA PER I TERRITORI

DELLE REGIONI MENO SVILUPPATE

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, emana un comunicato ufficiale al fine di rendere noto che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 25 ottobre 2024, sono state disciplinate le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile e del programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale» 2021-2027, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e per la competitività, in particolare, delle piccole e medie imprese, coerenti con i settori tecnologici di cui al regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), ed aventi l’obiettivo di sviluppare tecnologie critiche ed emergenti in grado di contribuire a ridurre le dipendenze strategiche dell’Unione europea ed a introdurre nel mercato inter-

segue le norme

no elementi innovativi e all’avanguardia. I termini e le modalità per la presentazione dei progetti, da realizzare nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, saranno definiti con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 13 dicembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it

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AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNICATO

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 304 DEL 30.12.2024

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI - articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 30 12 24

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 304 DEL 30.12.2024 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42

BILANCIO STATALE DI PREVISIONE ANNO 2025, COSIDDETTA “LEGGE FINANZIARIA”

Pubblicata la legge 30 dicembre 2024, n. 207, afferente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, cosiddetta “legge finanziaria”. Il provvedimento consta di 21 articoli, per complessive 191 pagine. L’art. 1, che comprende la parte I, sezione I, “Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici” , è suddiviso in 908 commi su 173 pagine. Poiché non è possibile 31 12 24

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

riassumere compiutamente tutto quanto si dispone, si offre di seguito una estrema sintesi selettiva dei provvedimenti ritenuti più rilevanti. Lavoro. Previsto un fondo di settanta milioni per la gestione degli utili da parte dei dipendenti. Integrate le provvidenza per le famiglie con vittime di incidenti lavorativi. Maggior rigore per violazioni afferenti il godimento della Naspi. Prorogato il fondo di garanzia per le piccole e medie impese. Detassate al 30% le mance dei camerieri. Maggiorazione della deduzione per le nuove assunzioni prorogata di anni 3. Pensioni. Aumentate le pensioni minime per il 2025 ad euro 614,77. Prorogate le norme di flessibilità per Opzione donna, quota 103 ed APE sociale. Incrementato l’incentivo per chi decide di non accedere alla pensione pur avendone diritto. Possibile sommare i contributi di previdenza obbligatoria con l’eventuale complementare, ottenendo in anticipo la pensione ad anni 64. Sanità. Previsto lo psicologo nelle istituzioni scolastiche. Aumento del finanziamento alla sanità nazionale nel 2025, di 1,3 miliardi. Aumento delle indennità per i sanitari del pronto soccorso. Straordinari degli infermieri tassati al 5%. Saranno elettroniche tutte le ricette mediche dal 2025. Famiglia. Bonus per il nido dei bimbi e 1.000 euro per le nuove nascite in famiglie con Isee non oltre i 40.000 euro. Congedi dei genitori ad 80% estesi a tre mesi. Previsto un fondo di sostegno per famiglie con figli dai 6 ai 14 anni se l’Isee non supera i 15.000 euro. Contributi a favore degli oratori parrocchiali. Innovate le detrazioni fiscali, con diminuzione di quelle previste in favore dei redditi oltre 75.000 euro, mentre è prevista, per le detrazioni, una nuova parametrazione in base ai carichi di famiglia. Abitazioni. Le nuove caldaie a gas non avranno diritto ad agevolazioni. Prorogate sino al 2027 le agevolazioni per mutui prima casa a favore delle giovani coppie e per minori degli anni 36. Bonus mobili prorogato sino a cinquemila euro e bonus elettrodomestici fino al 30% del prezzo. Al 50% i bonus ristrutturazioni ed ecobonus per prime case, mentre, per le seconde, riduzione al 36%, con massimale ad euro 96.000,00. Spending review. Tagli alle spese ministeriali nel periodo 2025-2027 per 7,7 miliardi. Editoria e Rai. Previsti contributi pari a 50 milioni per le case editrici. Il canone radiotelevisivo è riportato ad euro 90 annui. Pubblica amministrazione. Con esclusione di Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, enti locali e ricercatori, si dispone un parziale blocco del turnover nella Pubblica Amministrazione. Previsto il divieto dei compensi per prestazioni estere per i parlamentari ed i componenti del governo oltre un determinato limite. Lavori pubblici. Prorogate sino a 20 anni le concessioni elettriche. Per le Ferrovie e la Tav, aumento del finanziamento di un miliardo ciascuno per le opere del PNRR. Fondi a favore

segue le norme

del ponte sullo stretto: salgono a complessivi 1,5 miliardi. Norme fiscali. Fissate per l’IRPEF le aliquote a tre scaglioni: 23% sino a 28.000 euro; 35% da oltre 28.000 sino a 50.000; 43% oltre 50.000. Per il cosiddetto cuneo, a favore dei dipendenti con redditi sino a 20.000 euro, è previsto il diritto ad un bonus. Per i redditi da 20.000 a 40.000 euro, si dispongono detrazioni a scalare. Previsti interventi per categorie in situazioni di indigenza e per acquisti con speciale carta elettronica. Prevista a favore delle imprese che accantonano un minimo dell’80% degli utili conseguiti nel 2024, con reinvestimento nell’impresa di almeno il 30%, con un minimo del 24% degli utili 2023, una riduzione di quattro punti dell’IRES. Aumentata la soglia di reddito di lavoro dipendente, da trenta a trentacinquemila euro, per il diritto alla cosiddetta flat tax per la quota di reddito da eventuale lavoro autonomo. Salgono le tasse su scommesse e giochi. Obbligo di collegamento dei POS ai registratori di cassa e web tax prevista per imprese con ricavato oltre i 750 milioni. Ferma al 26% la tassa sulle criptovalute. La legge entra in vigore in data 01.01.2025.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 305 DEL 31.12.2024 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43 NORMATIVE

Il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 20, emana misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per far fronte alle situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d’Italia ad alta vulnerabilità sociale, al Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è affidato il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di: Rozzano (MI), Roma: Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli: Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC),

CORRIERE LEGISLATIVO segue le norme

Catania: Quartiere San Cristoforo, Palermo - Borgo Nuovo. All’occorrenza, si prevede anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno ad enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l’integrazione. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario straordinario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, d›intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri. Per la realizzazione del piano, è autorizzata la spesa complessiva, nel triennio 2025-2027, di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026 e 30 milioni di euro per l’anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per la realizzazione degli interventi in questione, si provvede in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Il Commissario previsto all’articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, provvede, in via d’urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. In relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il supporto delle strutture operative di protezione può essere chiesto anche dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria accedono al programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL). A tal fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che li pone a disposizione delle regioni interessate. In sede di prima applicazione, per l’anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sono individuate, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le misure necessarie per l’applicazione dei criteri indicati dal comma 2, lettere a), numero 1), numero 1-bis) e numero 2), primo periodo, b), c), d) e) e f), nel

segue le norme

rispetto dei principi del potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell’adeguamento dell’offerta formativa. Il decreto-legge entra in vigore il 31.12.2024.

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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 305 DEL 31.12.2024

PROMOZIONE DELLA MOTOTERAPIA

La legge 16 dicembre 2024, n. 210, detta disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. La legge riconosce e promuove la mototerapia, in maniera uniforme nell’intero territorio nazionale, quale terapia complementare per rendere più positiva l’esperienza dell’ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l’autonomia, il benessere psico-fisico e l’inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, sono adottate le linee guida per garantire un’uniforme regolamentazione e attuazione della mototerapia nel territorio nazionale. Saranno pertanto disciplinati: a) gli ambiti di applicazione e gli obiettivi dei progetti di mototerapia nonché i criteri generali di programmazione, di attuazione e di monitoraggio dei progetti medesimi; b) le modalità di partecipazione e di supervisione allo svolgimento dei progetti di mototerapia da parte del personale medico, del personale sanitario, dei familiari e delle altre figure eventualmente coinvolte, anche a seconda del contesto nel quale si svolge il progetto e delle condizioni di salute dell’utente; c) il coinvolgimento degli enti privati, anche sportivi dilettantistici e del Terzo settore, che operano nell’ambito della mototerapia; d) i compiti e le responsabilità dell’operatore motociclistico, i requisiti e le licenze che lo stesso deve possedere, nonché i relativi percorsi formativi; e) i protocolli di sicurezza e le misure igienico-sanitarie da garantire; f) la tipologia e i requisiti dei motoveicoli e delle attrezzature utilizzabili; g) le disposizioni finali e transitorie. Le pubbliche amministra-

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segue le norme

zioni possono promuovere, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l’organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare con il coinvolgimento di enti privati, anche sportivi dilettantistici e del Terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, nonché presso altri luoghi all’aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità.

La legge entra in vigore il 17.01.2025.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 1 DEL 02.01.2025

ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELL’UNIONE EUROPEA AFFERENTI

I CONTROLLI SUL DENARO CONTANTE IN ENTRATA NELL’UNIONE O IN USCITA DALL’UNIONE

Il decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 211, procede all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672. Le misure del suddetto decreto sono dirette all’istituzione di un adeguato sistema di sorveglianza sul denaro contante, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, nonché a coordinare la disciplina recata dal predetto regolamento con la normativa di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Di seguito , una sintetica selezione delle principali modificazioni. Qualora nel corso dell’attività di controllo di un plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra qualsiasi tipologia di spedizione, venga rinvenuto denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10.000 euro, il mittente o il destinatario o un rispettivo

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

rappresentante ha l’obbligo di presentare una dichiarazione informativa all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale dichiarazione è resa entro un termine di trenta giorni in conformità al modello di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell’11 maggio 2021. In tali casi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza trattengono il denaro non accompagnato sino alla presentazione della dichiarazione informativa. Per le dichiarazioni relative alle movimentazioni di denaro contante all’interno dell’Unione si utilizzano specifici modelli opportunamente integrati dalla indicazione della norma nazionale e dalla natura unionale della movimentazione. Fermi gli obblighi di comunicazione della notizia di reato, nonché quanto previsto dall’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza possono trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa non siano stati assolti in tutto o in parte ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall’importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose. Il trattenimento temporaneo è disposto con provvedimento amministrativo e deve essere motivato e comunicato ai soggetti interessati anche nel caso di denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro. Il trattenimento è disposto per il tempo strettamente necessario, e, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni, al fine di procedere, a cura della Guardia di finanza, all’individuazione degli elementi richiesti per l’applicazione della legge penale, anche ricorrendo alle valutazioni tecniche di organi o enti appositi. Contro il trattenimento temporaneo i soggetti aventi titolo possono proporre ricorso gerarchico.

Qualora nel corso degli accertamenti emergano indizi denotanti che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro, potrebbe essere correlato ad attività criminose, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza registrano tale informazione. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza forniscono tali informazioni, fermo restando quanto disposto dall’articolo 329 del codice di procedura penale, all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia. Il decreto entra in vigore il 17.01.2025.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 1 DEL 02.01.2025

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto 12 novembre 2024, n. 212, emana il regolamento per la disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. L’attività di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale , prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, è riservata ai soggetti iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi. Possono chiedere l’iscrizione all’elenco suddetto i professionisti che risultino iscritti al rispettivo albo professionale da più di cinque anni e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti. Per l’iscrizione all’elenco predetto, il professionista deve essere in possesso di competenze e capacità professionali, anche basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, in materia di: a) sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi; b) principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione; c) diritto tributario. Il possesso dei requisiti di professionalità richiesti, è attestato dall’Ordine professionale di appartenenza del professionista. Il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle entrate e i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati individuano, di concerto fra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio della citata attestazione. Il professionista abilitato, incaricato del rilascio della certificazione, deve essere indipendente dal soggetto che ha conferito l’incarico e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale. Il professionista abilitato deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la propria indipendenza non risulti influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d’affari o di altro genere, dirette o indirette. Il professionista abilitato è tenuto ad attestare che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del soggetto che ha richiesto la certificazione, risponde ai requisiti di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ed è impostato in modo coerente con le linee guida di cui all’articolo 4, comma 1-quater, del medesimo decreto, fornendo una ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e affidabile della variabile fiscale da parte dell’impresa. All’occorrenza, il professionista abilitato: a) con riferi03 01 25

PROFESSIONISTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE E CONTROLLO

DEL RISCHIO FISCALE

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

mento ai processi di controllo relativi alla generalità dei rischi fiscali, valuta che l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative e relative responsabilità operative volte ad assicurare l’efficiente ed efficace gestione del processo di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, rispetti i requisiti previsti; b) con riferimento ai processi di controllo volti a mitigare singoli rischi, valuta che i controlli approntati dall’impresa forniscano una adeguata garanzia di efficace gestione dei rischi contenuti nella mappa dei rischi fiscali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Con riferimento a ciascuna delle suddette valutazioni, sono previste tre fasi di approfondimento: a) definizione del perimetro: il professionista abilitato identifica i processi di controllo chiave, generali e specifici, per la prevenzione dei rischi fiscali; b) valutazione dell’impostazione del sistema: il professionista abilitato valuta che il disegno dei processi di controllo selezionati risponda ai requisiti previsti, anche attraverso interviste agli attori coinvolti ed esami documentali volti a ripercorrere il flusso di processo seguito dalla funzione aziendale responsabile del controllo; c) valutazione di efficacia del sistema: il professionista abilitato valuta l’efficacia operativa del sistema integrato di controllo del rischio fiscale attraverso procedure di test finalizzate a verificare che i controlli selezionati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta.

Il decreto entra in vigore il 18.01.2025.

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N. 2 DEL 03.01.2025

PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO PER CANDIDATI INTERNI ED ESTERNI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER IL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Con decreto 12 novembre 2024, il Ministero dell’istruzione e del merito, detta i criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione. Con decorrenza dall’anno scolastico 2024/2025, 03 01 25

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

in attuazione dell’art. 13, comma 2, lettera c) e dell’art. 14, comma 3, ultimo capoverso, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e delle attività assimilabili, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei candidati interni che, a seguito di esame di idoneità, siano stati ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso e dei candidati esterni. Sono attività assimilabili ai PCTO, le esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato. Le suddette attività, svolte anche all’estero, devono essere non meramente esecutive ed essere finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali. Le attività suddette , non sono in alcun modo riferibili ai candidati interni che hanno frequentato regolarmente il proprio percorso di studio, nonché a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneità, siano stati già ammessi alla frequenza del penultimo o ultimo anno di corso. I candidati agli esami di idoneità per il penultimo o ultimo anno di corso, in fase di presentazione alla singola istituzione scolastica della relativa domanda di ammissione e con possibile integrazione da produrre trenta giorni prima della sessione di esami di idoneità, documentano lo svolgimento, negli anni scolastici precedenti conclusi positivamente, di PCTO presso altre istituzioni scolastiche e/o di attività assimilabili ai PCTO.

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N. 2 DEL 03.01.2025

IN VIGORE I TESTI IN INGLESE E FRANCESE DELLA 11a EDIZIONE

DELLA FARMACOPEA EUROPEA

Il Ministero della salute, con decreto 10 dicembre 2024, sancisce l’entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.6 della 11ª edizione della Farma-

segue le norme

copea europea. Pertanto, i predetti testi dei capitoli generali e delle monografie, pubblicati nel Supplemento 11.6 della Farmacopea europea 11ª edizione, elencati nell’allegato al suddetto decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° gennaio 2025. Gli stessi testi, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:

17 12 24

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 3 DEL 04.01.2025

RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2023 PER L’ADOZIONE

INTERNAZIONALE DAI GENITORI ADOTTIVI RESIDENTI IN ITALIA

Il dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, diffonde un comunicato ufficiale allo scopo di rendere noto che sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione per le adozioni internazionali, https://www.commissioneadozioni.it - sarà consultabile il testo integrale del decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 6 agosto 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 12 settembre 2024 al n. 2477, concernente la concessione, per l’anno 2023, del rimborso delle spese sostenute per l’adozione internazionale dai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale ai sensi del Capo I, Titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184 nonché dai genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell’adozione pronunciata con provvedimento della competente Autorità di un Paese straniero, secondo le disposizioni di cui all’art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e un ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori con Special Needs, e riapertura dei termini di presentazione delle istanze di rimborso per le spese per l’adozione internazionale per l’anno 2022, di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2023.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 3 DEL 04.01.2025

Concorsi ed Esami

24 12 24

SELEZIONE DALLE GAZZETTE UFFICIALI CONCORSI ED ESAMI

AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO» - NOVARA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

CONCORSO

Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura di diciotto posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO EST DI SERIATE

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e dei funzionari.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquanta posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato.

segue Concorsi ed Esami

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di infermiere pediatrico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di tecnico sanitario di radiologia medica, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato.

ESTAR

CONCORSO

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ostetrica, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato e contestuale selezione, per soli titoli, per la formazione di graduatorie temporanee per assunzioni a tempo determinato.

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA PER ANZIANI DI ANCONA

CONCORSO

Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di assistente tecnico geometra, area degli assistenti, a tempo pieno ed indeterminato, per talune aziende sanitarie

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GAZZETTA UFFICIALE 4a Serie Speciale

CONCORSI ED ESAMI n. 102 del 24.12.2024

segue Concorsi ed Esami

27 12 24

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - ALESSANDRIA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di igienista dentale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo parziale al 50%.

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI LATINA

CONCORSO

Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista, a tempo pieno ed indeterminato.

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI LATINA

CONCORSO

Specializzazione, per titoli ed esami, per la copertura di ventidue posti di dirigente psicologo, a tempo pieno ed indeterminato.

CONCORSO

Procedura di stabilizzazione del personale del comparto, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti per vari profili professionali, area degli assistenti, a tempo pieno ed indeterminato.

CONCORSO

Procedura di stabilizzazione del personale del comparto, per titoli ed esami, per la copertura di ventinove posti per vari profili professionali, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - TIVOLI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente medico, disciplina di organizzazione servizi sanitari di base, a tempo pieno ed indeterminato.

segue Concorsi ed Esami

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo pieno ed indeterminato.

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di audiometrista, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, per le aziende sanitarie provinciali ferraresi.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE 4a Serie Speciale CONCORSI ED ESAMI n. 103 del 27.12.2024

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Newsletter n. 01/2025

UNIVERSITA’ DI ENNA «KORE»

CONCORSO

Procedure di selezione per la chiamata di professori di ruolo e per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato.

UNIVERSITA’ DI PERUGIA

CONCORSO

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XL ciclo, anno accademico 2024-2025.

COMUNITA’ DI MONTAGNA DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

CONCORSO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato - autista scuolabus, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnico-manutentiva del Comune di Enemonzo.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA» DI SALERNO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e funzionari, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - PALERMO

CONCORSO

Procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti di dirigente psicologo di psicoterapia, a tempo indeterminato e pieno.

CONCORSO

Procedura di stabilizzazione per la copertura di venticinque posti di vari profili profes-

segue Concorsi ed Esami

sionali, a tempo indeterminato e pieno.

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI CAMPOBASSO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, area degli operatori - ruolo tecnico, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA

CONCORSO

Concorso pubblico aggregato, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti di tecnico sanitario di radiologia medica, a tempo pieno ed indeterminato.

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PARMA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, indetto in forma congiunta tra varie aziende sanitarie.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale - settore impiantistica, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, indetto in forma congiunta tra varie aziende sanitarie.

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GAZZETTA UFFICIALE 4a Serie Speciale

CONCORSI ED ESAMI n. 104 del 31.12.2024

segue Concorsi ed Esami

01 25

G.U. 4a

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

CONCORSO

Sessione di esami di abilitazione all’esercizio della professione di consulenti in proprietà industriale, in materia di marchi, di disegni e modelli, altri segni distintivi e indicazioni geografiche, per l’anno 2025.

UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA DI RENDE

CONCORSO

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XL ciclo, anno accademico 2024-2025. Bando aggiuntivo.

COMUNE DI UDINE

CONCORSO

Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente avvocato, a tempo pieno ed indeterminato.

AZIENDA OSPEDALIERA «S. CROCE E CARLE» DI CUNEO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di tecnico sanitario di radiologia medica, area dei professionisti della salute e dei funzionari.

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA 118 (A.R.E.S.)- ROMA

MOBILITA’

Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di quattro posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, riservata alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI LATINA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di dirigente medi-

segue Concorsi ed Esami

co, disciplina di medicina d’emergenza - urgenza, a tempo pieno ed indeterminato, per le strutture di pronto soccorso.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO MOBILITA’

Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura di cinque posti di assistente sociale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FRANCIACORTA DI CHIARI CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE 4a Serie Speciale CONCORSI ED ESAMI n. 1 del 03.01.2025

CORRIERE LEGISLATIVO

Giurisprudenza rilevante

Newsletter n. 52/2024

CORTE COSTITUZIONALE

GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

12 24

N. 193 SENTENZA 25 SETTEMBRE - 5 DICEMBRE 2024

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile presso il Tribunale di Potenza a carico di […] , senatore all’epoca dei fatti, per le dichiarazioni rese a un quotidiano - Deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022 - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale indicato - Lamentato difetto di un nesso tra le dichiarazioni rese intra ed extra moenia - Spettanza del potere del Senato della Repubblica di deliberare l’insindacabilità delle opinioni indicate, stante la loro connessione con l’esercizio della funzione parlamentare - Rigetto del ricorso. - Deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022, che ha approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-quater, n. 3). - Costituzione, art. 68, primo comma.

Con Sentenza n. 193-2024, depositata in data 5 dicembre 2024, la Corte Costituzionale si pronuncia su un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Tribunale civile di Potenza circa la dichiarazione di insindacabilità deliberata dal Senato della Repubblica in data 16 febbraio 2022 a proposito di opinioni espresse da un suo componente in carica all’epoca dei fatti. Eccepisce il Tribunale di Potenza che le dichiarazioni per cui il senatore era stato querelato erano state rese al di fuori del contesto strettamente parlamentare ove, tra l’altro, il senatore predetto, aveva presentato una specifica interrogazione parlamentare afferente i fatti in questione. La Corte Costituzionale, dichiara non fondato il conflitto di attribuzione, per i seguenti motivi: “[…] 4.- Nel merito, il conflitto non è fondato.

4.1.- Ai fini della risoluzione di conflitti quali quello odierno, che vertono sulla riconducibilità o meno di opinioni rese extra moenia all’esercizio della funzione parlamentare, questa Corte, come è stato ancora di recente ribadito, «ha considerato indici rivelatori

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza

dell’esistenza del nesso funzionale la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nell’esercizio di attività parlamentare tipica e la sostanziale contestualità temporale fra tale ultima attività e l’attività esterna (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 218 del 2023, n. 241 del 2022, n. 59 del 2018, n. 144 del 2015 e n. 115 del 2014). Al ricorrere di queste condizioni, infatti, ben può affermarsi che le opinioni espresse fuori dalle sedi delle Camere siano connesse all’esercizio della funzione parlamentare, in quanto destinate a comunicare all’esterno, pur nell’ineliminabile diversità degli strumenti e del linguaggio adoperato nell’atto tipico e nella sua diffusione all’opinione pubblica, il significato dell’attività compiuta nell’esercizio del mandato, che, d’altronde, per sua natura è destinata” a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell’interesse della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative” (sentenze n. 321 e n. 320 del 2000)» (sentenza n. 104 del 2024).

4.2.- Nel caso di specie, non può dubitarsi, a differenza di quanto fa, pur solo incidentalmente, il Tribunale di Potenza, che ci sia una sostanziale contestualità temporale tra l’interrogazione parlamentare del senatore [Omissis] richiamata dall’impugnata deliberazione, pubblicata il 28 maggio 2020, e la successiva intervista rilasciata dal medesimo senatore, pubblicata l’8 giugno 2020.

4.3.- Per quel che concerne la sostanziale corrispondenza contenutistica tra le opinioni intra ed extra moenia, deve innanzitutto ribadirsi che il conflitto è promosso non in relazione a tutte le affermazioni rese dal senatore [Omissis] nell’intervista, ma solo a quelle che, secondo il ricorrente Tribunale di Potenza, non trovano riscontro nell’interrogazione parlamentare. […]

Ciononostante, anche le opinioni del senatore [Omissis] ora in esame devono considerarsi espresse nell’esercizio della funzione parlamentare.

4.5.1.- La giurisprudenza costituzionale, infatti, se ha riconosciuto che la contestualità temporale e la sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni intra ed extra moenia sono indici rivelatori «particolarmente consistenti e qualificati» (sentenza n. 104 del 2024), non ha escluso che, in casi particolari, l’art. 68, primo comma, Cost. possa trovare applicazione anche a «dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l’esercizio della funzione parlamentare» (sentenza n. 133 del 2018).

Questa Corte ritiene che ciò si verifichi nel caso di specie.

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza

Le affermazioni circa l’appartenenza del dott. [Omissis] alla “banda [Omissis]”, infatti, debbono essere lette, innanzitutto, congiuntamente con quelle che le precedono: sollecitato dal giornalista a spiegare il senso dell’interrogazione parlamentare rivolta all’allora Ministro [Omissis] , il senatore [Omissis] afferma che con essa voleva si chiarisse «il terremoto che c’è stato al ministero della Giustizia», determinato dalle dimissioni di diversi dirigenti apicali («Pensi che il primo ad andarsene, a dicembre, è stato [Omissis], che è uno dei posti strategici del ministero. […]»).

E’ immediatamente dopo queste affermazioni che il senatore [Omissis] rilascia quelle che il Tribunale di Potenza ritiene non essere insindacabili, certo usando anche una modalità espressiva particolarmente aspra […] ma funzionale, nel contesto della complessiva opinione espressa, a compiere una valutazione fortemente critica dell’operato del Ministro della giustizia per le nomine ai vertici degli uffici ministeriali e a interrogarsi sull’influenza che i legami tra le persone nominate e il dott. [Omissis] potessero avere avuto sullo svolgimento delle loro stesse funzioni ministeriali: il che, proprio in considerazione del ruolo di vertice che tali persone erano state chiamate a ricoprire, non può non considerarsi con evidenza connesso all’esercizio della tipica funzione di indirizzo e controllo sull’operato del Governo che è attribuita al Parlamento e a ogni suo componente (si veda anche sentenza n. 194 del 2024).

5.- In considerazione di quanto precede, le affermazioni dell’allora senatore [Omissis], in relazione alle quali il Tribunale di Potenza ha promosso conflitto di attribuzione, costituiscono opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare e, pertanto, spettava al Senato della Repubblica deliberarne l’insindacabilità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore [Omissis], per le quali pende il procedimento civile davanti al Tribunale ordinario di Potenza, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della

segue Giurisprudenza

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2024.

[Omissis]

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2024

[Omissis]

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE 1a Serie Speciale CORTE COSTITUZIONALE N. 50 DEL 11.12.2024

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza

Newsletter n. 01/2025

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

N. 28248 – UD. 08.10.2024 – DEP. 04.11.2024

È legittimo il licenziamento per giusta causa motivato da utilizzo fraudolento del badge aziendale per la rilevazione delle presenze.

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con Ordinanza n. 28248, depositata il 04 novembre 2024, rigetta il ricorso di una lavoratrice licenziata per giusta causa, confermando la legittimità delle precedenti sentenze sia del Tribunale di Napoli Nord sia della Corte di Appello di Napoli. La predetta dipendente, infatti, aveva fatto “timbrare” il proprio badge ad un collega, con il quale si era illecitamente accordata per far risultare la sua entrata in servizio circa un’ora prima dell’effettivo ingresso al lavoro. E’ sintomatico notare come, ancora una volta, si ponga, a vario titolo, l’accento sull’ estrema rilevanza di comportamenti scientemente fraudolenti, in quanto minano il fondamentale ed ineludibile rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro e che, pertanto, per la loro gravità, fanno venir meno ogni possibilità di conservazione del rapporto di lavoro, ancorché con eventuali sanzioni “conservative”. (Peraltro, sembra essere stata considerata ulteriore aggravante il fatto che la dipendente rivestiva la qualifica di “assistente di direzione”).

Osserva, infatti, la Suprema Corte: “[…] 16. Nella specie i giudici di secondo grado hanno ritenuto, attraverso un accurato esame di tutte le circostanze istruttorie, che queste militavano nel ritenere che tra la [Omissis] ed il [Omissis] vi fosse stato un accordo per fare risultare la presenza della prima, in azienda, in un orario antecedente a quello di effettivo arrivo nel giorno contestato, escludendo, altresì, che potesse essere ipotizzabile un mero errore di timbratura.

17. Si tratta di un accertamento di merito, svolto con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, ratione temporis applicabile, per cui non vi è spazio per alcun suo sindacato in sede di legittimità.

18. Inoltre, va evidenziato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé 04 11 24

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza

il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come detto nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulle problematiche riguardanti la verifica sull’elemento materiale della condotta fraudolenta e sulla sussistenza della sua volontarietà ed intenzionalità, caratterizzata dalla precisa finalità di incidere sul sistema dei controlli approntati dalla datrice di lavoro per la rilevazione delle presenze dei dipendenti.

19. Sotto questo, profilo deve, poi, osservarsi, da un lato, che si verte in una ipotesi di c.d. doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5 cpc ove la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse fossero tra loro diverse; dall’altro, è opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

20. E’, invece, infondata la denunciata nullità della gravata decisione per motivazione apparente perché, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 22232/2016; Cass. n. 3819/2020; Cass. n. 6758/2022): nel caso de quo, la Corte territoriale, con un chiaro percorso logico-giuridico dal quale è possibile enucleare la ratio decidendi della pronuncia, ha valutato, come detto, sia la sussistenza, sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo, del fatto contestato il 20.6.2019, unico episodio posto a base del licenziamento, sia la sua rilevanza disciplinare nonché la proporzionalità della sanzione irrogata rispetto ad esso stante il carattere di grave negazione dell’elemento della fiducia che impediva la prosecuzione del rapporto, non incorrendo, pertanto, in alcun vizio motivazionale come denunciato.

21. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza

22. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

23. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

[Omissis]

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SAFETY CONFSAL

Salute e Sicurezza sul Lavoro

IL DECALOGO DELLA SICUREZZA

PER LA PREVENZIONE PARTECIPATA

I numeri parlano e ci dicono che gli infortuni e le malattie professionali continuano a crescere. Il Paese soffre quotidianamente, in termini di morti e dolore, una piaga che non si riesce ancora a debellare che produce un costo annuale stimato del 6,3% del PIL. La Confsal, a valle di un impegno ormai pluriennale sugli aspetti della safety, ha condensato le proprie proposte in un decalogo che è stato reso pubblico a Bologna in occasione del Salone di Ambiente e Lavoro, principale Fiera nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e che, aggiornato e integrato, è stato proposto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione del primo incontro con le Parti Sociali convocato al Ministero il 12 gennaio 2023.

Proponiamo di

1

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Creare un’Agenzia o Polo nazionale, quale soggetto unico deputato a coordinare prevenzione e vigilanza, informazione e formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria

“La salute e sicurezza del lavoro” come disciplina scolastica obbligatoria

Diffondere una “prevenzione partecipata” con il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori, mettendo la loro partecipazione al centro dell’azione di prevenzione unitamente a tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione

Promuovere la diffusione di MOG-SGSL - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro - incentivandone economicamente l’adozione da parte delle aziende, tramite il credito di imposta e/o l’esenzione temporanea dal contributo INAIL 4

Favorire l'instaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra gli organi di vigilanza dello stato e le aziende, dando a esse la possibilità di verificare preventivamente la propria situazione effettiva sul rispetto delle norme sulla sicurezza, per poter così rimediare alle difformità rilevate 5

Incrementare fortemente l’organico degli ispettori tecnici per la sicurezza sul lavoro in modo che la vigilanza sull’applicazione della normativa abbia anche una funzione preventiva; assumendo a tal fine migliaia di giovani qualificati con adeguata preparazione nel campo ingegneristico, tecnico e scientifico

Potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS - per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica dei RLS rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione 7

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Garantire qualità ed efficacia alla preparazione delle principali figure di sistema, dando applicazione sollecita e concreta alle modifiche normative previste dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021), per realizzare i cambiamenti previsti nell’ambito della formazione

Potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l’informazione e la consulenza attraverso maggiori investimenti da parte dell’Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese

Incrementare le risorse per la ricerca scientifica “prevenzionale” su infortuni e rischi emergenti, tramite l’Inail, le Università e gli altri Enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle Parti Sociali

https://bit.ly/decalogo_safety_confsal

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