

Corriere legislativo


le Norme
Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell’articolato e link al testo integrale.
Giurisprudenza rilevante
EVIDENZA
Legge delega per il florovivaismo


dal Parlamento
L’iter di provvedimenti di particolare interesse all’esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.
Potenziamento dei treni per i servizi ferroviari regionali
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e l’attività d’impresa
Semplificazione dei controlli afferenti le attività economiche
Uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle Finanze e loro competenze
Normativa in tema di politiche sociali e terzo settore
GIURISPRUDENZA RILEVANTE Corte Costituzionale n. 128-2024 [Lavoro]
“[…] Il recesso datoriale offende la dignità del lavoratore per la perdita del posto di lavoro quando non sussiste il fatto materiale allegato dal datore di lavoro a suo fondamento, quale che sia la qualificazione che ne dia il datore di lavoro, sia quella di ragione d’impresa sia quella di addebito disciplinare. Il licenziamento fondato su fatto insussistente, allegato dal datore di lavoro come ragione d’impresa, è, nella sostanza, un licenziamento pretestuoso (senza causa), che si colloca a confine con il licenziamento discriminatorio (che è viziato da un motivo, appunto, discriminatorio).[…]”
NOTIZIE DAL PARLAMENTO


CORRIERE LEGISLATIVO

le Norme
LEGGE DELEGA PER IL
FLOROVIVAISMO
La legge 4 luglio 2024, n. 102, conferisce delega al Governo in tema di provvedimenti inerenti il florovivaismo. Pertanto, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, secondo i principi e i criteri direttivi dettati nella predetta legge, come di seguito sintetizzati. 1. disciplinare l’articolazione della filiera florovivaistica comprendendo sia le attività agricole sia le attività di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio; 2. definire l’attività agricola florovivaistica in coerenza con le disposizioni dell’articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e prevedere l’applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore; 3. prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l’istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l’efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività, tenendo conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all’interno delle misure di indirizzo del settore; 4. prevedere l’elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico che tenga conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde urbano; 5. prevedere che il Piano nazionale citato individui, tra l’altro, azioni volte all’aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all’innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e ad elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, all’internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo; 6. predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantità di
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prodotto coltivato e dei relativi prezzi; 7. pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree, ai fini dell’efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso gli Stati membri dell’Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto dell’attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati; 8. prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all’arredo urbano nonché forestali; 9. definire, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano nonché i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall’Istituto nazionale di statistica; 9. promuovere l’attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l’ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti; 10. prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali. La legge entra in vigore il 30.07.2024.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 164 DEL 15.07.2024
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POTENZIAMENTO DEI TRENI PER I SERVIZI FERROVIARI REGIONALI
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto 23 maggio 2024, assegna risorse finanziarie per il potenziamento dei treni per il servizio ferroviario regionale, in attuazione di quanto previsto dalla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la parte di risorse aggiuntive da programmare a valere sul nuovo capitolo REPowerEU, Investimento 11, Missione 7. Pertanto, con il decreto suddetto, sono assegnati alle regioni e province autonome ed alla società subalpina di imprese ferroviarie - SSIF, concessionaria della linea ferroviaria Domodossola - confine svizzero, complessivi 700 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2026. Le risorse predette, sono destinate all’acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno per il potenziamento delle flotte del materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionale di interesse delle regioni e province autonome e per il materiale rotabile destinato alla linea ferroviaria Domodossola - confine svizzero. Con l’assegnazione delle risorse in questione, le regioni e le province autonome e la società subalpina di imprese ferroviarieSSIF, concessionaria della linea ferroviaria Domodossola - confine svizzero, si impegnano, in relazione agli interventi oggetto del presente decreto, a raggiungere il target dell’Investimento M7 I.11 nel rispetto delle relative condizionalità e nei tempi previsti. Si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni per la gestione, controllo e valutazione, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione, previsti dall’art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 e ad inserire nella documentazione di gara i necessari elementi volti a garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo, come previsto dall’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 - sistema di «Tassonomia per la finanza sostenibile» e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l’investimento di competenza. Gli interventi sono attuati, nel rispetto della normativa vigente, dalle singole regioni e province autonome e dalla Società subalpina di imprese ferroviarie - SSIF, concessionaria della linea ferroviaria Domodossolaconfine svizzero, direttamente o per il tramite delle imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale, o dei soggetti affidatari della gestione di parchi rotabili utilizzati per i medesimi servizi, opportunamente designati. Il soggetto attuatore si impegna a garantire il completo finanziamento dell’intervento di propria competenza per eventuali ulteriori costi non coperti dal contributo suddetto.







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PNRR – CENTRI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – ISTRUZIONE E RICERCA – “DALLA RICERCA ALL’IMPRESA”
Il Ministero delle imprese e del made in Italy, emana il decreto 31 maggio 2024, con il quale si modifica il decreto 10 marzo 2023, concernente le modalità di attuazione della linea di attività diretta al finanziamento dei centri di trasferimento tecnologico, relativa all’Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria», Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all’impresa», del PNRR. Tra le altre modificazioni, si segnalano le seguenti. La Convenzione di sovvenzione individua gli obblighi a carico del soggetto attuatore, le modalità di realizzazione dell’attività programmata, le spese e i costi ammissibili, la data di avvio del progetto, l’ammontare delle agevolazioni concedibili, l’obbligo di richiesta del CUP, milestone e target attesi, le modalità di monitoraggio, rendicontazione e di erogazione dei contributi, le verifiche e i controlli previsti, i casi di revoca totale e parziale delle agevolazioni, i casi di ammissibilità delle variazioni soggettive e oggettive dell’accordo, nonché ogni ulteriore elemento concordato con le parti necessario alla migliore implementazione del progetto e al suo maggiore impatto nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, comprese le circolari applicative del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Si prescrive, inoltre, di assicurare il tempestivo inserimento nel sistema informatico dei dati di monitoraggio, garantendone la correttezza, l’affidabilità e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali e fisici, e di quelli che comprovano il conseguimento dei target e milestone dell’intervento, valorizzando, in particolare, l’entrata in funzione del centro di trasferimento tecnologico, il valore finanziario del sostegno erogato, il numero di Piccole e Medie Imprese (PMI) beneficiarie finali del sostegno, comprese quelle imprese che hanno beneficiato del sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali, dando evidenza della dimensione delle imprese, nonché il livello di completamento dei pacchetti di lavoro nell’ambito della seconda linea di intervento della misura PNRR, esclusi i pacchetti di lavoro finanziati dal Programma Europa digitale. Infine, si specifica che il Ministero è responsabile delle procedure di attuazione e rendicontazione,
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della regolarità della spesa, del conseguimento di traguardi e obiettivi e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile al PNRR.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 165 DEL 16.07.2024
FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E L’ATTIVITA’ D’IMPRESA
Il Ministero delle imprese e del made in Italy, diffonde un comunicato ufficiale relativo al decreto 12 giugno 2024, al fine di rendere noto che con il suddetto decreto sono state apportate alcune modifiche al decreto ministeriale 29 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 14 dicembre 2020, recante la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa. Le predette modifiche alle attuali modalità di funzionamento del Fondo, si sono rese necessarie onde meglio adeguarne l’operatività alle prassi di mercato, renderne più puntuale il dettato normativo e migliorarne l’efficacia ampliandone le modalità operative. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato, dalla data del 5 luglio 2024, nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 165 DEL 16.07.2024
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO AI PROGETTI DI RICERCA NELL’AMBITO DELLA “SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE” DA REALIZZARE NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO
Il Ministero delle imprese e del made in Italy, comunica che, con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 luglio 2024, sono stati prorogati i termini per la
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presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo, da realizzare nei territori delle regioni meno sviluppate, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa, previste dal decreto ministeriale 14 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2023. Il decreto direttoriale modifica i termini precedentemente stabiliti dal decreto direttoriale 7 maggio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2024 e pertanto stabilisce alle ore 10.00 del 10 settembre 2024 il termine iniziale per la presentazione delle domande di agevolazioni, con possibilità di procedere alla pre-compilazione dal 2 settembre 2024. In allegato al medesimo decreto, è riportata la tabella relativa ai punteggi e alle soglie minime di accesso afferenti la valutazione dei progetti, che sostituisce l’analoga tabella di cui all’allegato n. 8 al citato decreto 7 maggio 2024. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 5 luglio 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 165 DEL 16.07.2024
DELIBERA N. 14-2024 DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA CIRCA I PIANI DI SVILUPPO E COESIONE DI VARIE REGIONI
Con Delibera CIPE n. 14-2024 del 3 aprile 2024 , in tema di Piani di Sviluppo e Coesione (PSC), sono aggiornati gli interventi di cui agli elenchi A1, A2, B e C allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 27 dicembre 2022, afferenti alle amministrazioni indicate e definanziati gli interventi delle sezioni ordinarie dei seguenti PSC: Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Um-

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bria, Regione Valle d’Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Città Metropolitana di Bologna, Città Metropolitana di Firenze, Città Metropolitana di Genova, Città Metropolitana di Milano, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Venezia. Pertanto, le amministrazioni titolari dei PSC suddetti, sottopongono al primo Comitato di sorveglianza utile il conseguente aggiornamento della struttura programmatica del rispettivo PSC, procedendo anche al corrispondente allineamento dei dati nel Sistema nazionale di monitoraggio. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della predetta delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione ed il sud, il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, rende apposita informativa al CIPESS in merito all’elenco degli interventi, corredati di CUP, che, in base alle verifiche effettuate, sono risultati confermati nell’ambito dei singoli PSC.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 166 DEL 17.07.2024
RETTIFICA DEL RIPARTO DEL CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DEI COMUNI, PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE PER GLI ANNI 2024 E 2025
Il Ministero dell’interno diffonde un comunicato ufficiale al fine di rendere noto che nel proprio sito ufficiale, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale - contenuto «I DECRETI», è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 14 giugno 2024, corredato dell’allegato C, relativo alla «Rettifica del decreto del 29 marzo 2024 recante il riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane per ciascuno degli anni 2024 e 2025, effettuato ai sensi dell’art. 1, commi 850 e 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 166 DEL 17.07.2024
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SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI AFFERENTI LE ATTIVITA’ ECONOMICHE
Il decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103, procede alla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118. In via preliminare, si chiarisce che i suddetti controlli si applicano sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, con il predetto decreto, sono in vigore le seguenti definizioni. A) «attività economica»: l’attività che consiste nella produzione e nell’offerta di beni e servizi sul mercato; b) «controlli»: le attività di natura amministrativa, comunque denominate, svolte dalle predette amministrazioni, per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico da parte di operatori che svolgono un’attività economica; c) «soggetto controllato»: l’operatore che svolge l’attività economica soggetta a controllo; d) «diffida amministrativa»: invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall’accertatore al trasgressore e ad agli altri soggetti, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Nell’ambito di applicazione del predetto decreto, non sono compresi i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale. Resta fermo il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dal diritto internazionale. Pertanto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, elabora uno schema standardizzato per l’effettuazione del censimento dei controlli. Entro centocinquanta giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato, le amministrazioni citate pubblicano nei propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno capo previsti dalle disposizioni vigenti. Le amministrazioni in questione, pongono in essere, inoltre, entro il 30 giugno 2025, una ricognizione dei controlli operati nell’ultimo triennio e dei relativi esiti, anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati. Il rapporto sullo stato dei controlli, con evidenza percentuale dei casi in cui il controllo si è concluso con la constatazione di irregolarità, è trasmesso al Dipartimento ai fini della verifica della necessità di mantenimento o mutamento dei controlli. In base alle risultanza dell’attività di analisi, valutazione e verifica citate, il Dipartimento, sentite le associazioni di categoria interessate, elabora, entro il 30 ottobre
CORRIERE

segue le norme
2025, un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli, al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy, con eventuale segnalazione dei procedimenti di controllo che, anche alla luce di una valutazione costi benefici, possono essere eliminati, sospesi per un determinato intervallo temporale, programmati con cadenza periodica, con esclusione di controlli a campione, ovvero rafforzati. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette il predetto documento al Parlamento. Al fine di garantire il costante aggiornamento dello stato dei controlli, le procedure di revisione sono ripetute con cadenza triennale. Il decreto entra in vigore il 02.08.2024.

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UFFICI TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E LORO COMPETENZE
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto 20 maggio 2024, procede all’individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze ed alla definizione dei loro relativi compiti. In particolare, il suddetto decreto individua l’articolazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell’economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attività delle stesse. Le ragionerie territoriali dello Stato sono articolate in sette uffici di livello dirigenziale generale e in ottanta uffici di livello dirigenziale non generale. L’ambito territoriale di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato si riferisce al territorio delle province, riportato nella denominazione dell’organo medesimo, salvo quanto previsto relativamente alle competenze delle Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bo-
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logna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo, relativamente alle funzioni esercitate dalle ragionerie territoriali presso ciascun capoluogo di regione ed ai procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio. Gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria sono organi locali del Ministero dell’economia e delle finanze e dipendono organicamente dal Dipartimento della giustizia tributaria, che svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo sulle attività degli stessi. Infine, all’ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, sono assegnate due posizioni di livello dirigenziale non generale. L’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio di segreteria predetto, sono disciplinati con apposito regolamento interno adottato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 167 DEL 18.07.2024
NORMATIVA IN TEMA DI POLITICHE SOCIALI E TERZO SETTORE
La legge 4 luglio 2024, n. 104, detta disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. Tra le varie norme si segnalano le seguenti, per la loro rilevanza ed innovatività. Nell’ambito delle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tema di politiche per l’integrazione e l’inclusione sociale in favore dell’infanzia, è istituito un apposito tavolo nazionale di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, nonché per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie. Il tavolo nazionale di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-
CORRIERE LEGISLATIVO

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ciali, è composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell’interno, da un rappresentante dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un componente designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani, da un componente designato dall’Istituto nazionale di statistica, da un componente designato dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, da un rappresentante per il Consiglio nazionale forense, da tre esperti di comprovata esperienza professionale in materia di tutela e di promozione dei diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia, da un rappresentante delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante dei coordinamenti nazionali di associazioni che operano nel campo dell’accoglienza di minori in carico ai servizi sociali e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in attività di tutela e di promozione dei diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia. Per ogni membro, può essere nominato un supplente. Per la partecipazione al tavolo nazionale di lavoro, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. Il presidente del tavolo nazionale di lavoro o un suo delegato, presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza una relazione sulle attività svolte dal tavolo stesso. E’ inoltre istituita la Giornata nazionale dell’ascolto dei minori, prevista il 9 aprile di ogni anno, con lo scopo di informare e di sensibilizzare la società sul tema dell’ascolto della persona minore di età, quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti. Ai fini della celebrazione della predetta Giornata, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con associazioni e con organismi impegnati nella tutela dei diritti dei minori e possono realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei media tradizionali e digitali. La Giornata
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in questione, non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Per il Terzo settore, tra l’atro, in un’ottica di facilitazione della partecipazione, si dispone che, salvo espressi divieti dell’atto costitutivo e dello statuto, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l’espressione del voto per corrispondenza. La legge entra in vigore il 03.08.2024.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 168 DEL 19.07.2024
RETTIFICHE AL REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2024, n. 78 concernente: «Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 137 del 13 giugno 2024), sono apportate le seguenti correzioni: alla pagina 2, prima colonna, all’art. 1, comma 1, lettera b), capoverso art. 5-bis, comma 2, dove è scritto: «c) Direzione generale per l’analisi statistica e organizzativa», leggasi: «c) Direzione generale di statistica e analisi organizzativa»; alla pagina 3, prima colonna, all›art. 3, comma 3, dove è scritto: «Capo del Dipartimento per l’Innovazione tecnologica», leggasi: «Capo del Dipartimento per l’Innovazione tecnologica della giustizia». 19 07 24

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 168 DEL 19.07.2024
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AVVISO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INERENTE I LIBRETTI DI RISPARMO SMART
La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) s. p. a., comunica a tutti i titolari di Libretto Smart che - a partire dal 21 luglio 2024 - l’offerta Supersmart con vincoli della durata di trecentosessanta giorni, viene ridenominata Deposito Supersmart Open. Dalla data predetta, saranno disponibili le seguenti tipologie di deposito. Deposito Supersmart Young, disponibile sui canali web e app BancoPosta e app Poste Italiane, a partire dal 21 luglio 2024 e dal 22 luglio 2024 anche presso tutti gli uffici postali - a valere su ciascun Libretto Smart ove almeno un intestatario del rapporto appartenga alla fascia d’età compresa tra i 18 anni ed i 35 anni, con vincoli della durata di centottanta giorni e tasso di interesse pari al 3,00% annuo lordo a scadenza; il Deposito Supersmart Pensione, destinato ai titolari di Libretto Smart, che abbiano effettuato una richiesta di accredito di una pensione erogata dall’INPS presso Poste Italiane o che abbiano ricevuto almeno un accredito di una pensione erogata dall’INPS sul proprio Libretto Smart ed abbiano in essere il servizio di accredito della pensione sul Libretto Smart, con vincoli a trecentosessantaquattro giorni e tasso di interesse pari al 3,00% annuo lordo a scadenza. A decorrere sempre dal 21 luglio 2024, l’offerta Supersmart Pensione, al tasso di interesse pari al 3,50%, è interrotta. Si rende noto, inoltre, che, sempre a partire dal 21 luglio 2024, il taglio minimo sottoscrivibile per i Depositi Supersmart diviene pari a 500,00 euro, in luogo dei precedenti 1.000,00 euro valevoli per le Offerte Supersmart. Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it, nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it, è a disposizione il foglio informativo aggiornato del Libretto Smart, contenente informazioni analitiche sull’emittente, sul collocatore, sulle modalità di collocamento, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell’operazione. Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it.







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In relazione al decreto 14 giugno 2024: «Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l’anno 2024», del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 163 del 13 luglio 2024, il predetto Ministero comunica che nell’Allegato 1 al citato decreto, alla pag. 18, nella quinta cella della prima colonna «PRODOTTI», dove è scritto: «Confettura di frutta», deve leggersi: «Confettura di frutta/miele». 20 07 24
ERRATA CORRIGE AFFERENTE IL PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI PER L’ANN0 2024







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CORRIERE

Giurisprudenza rilevante
CORTE COSTITUZIONALE
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
[LAVORO]
N. 128 SENTENZA 4 GIUGNO - 16 LUGLIO 2024
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Lavoro - Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo - Insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro (nel caso di specie: incollocabilità del lavoratore) - Possibilità di annullamento, con reintegrazione nel posto di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore - Omessa previsione - Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, del diritto al lavoro e della sua tutela - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, art. 3, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 1, 2, 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 24, primo comma, 35, primo comma, 41, primo e secondo comma e, 117, primo comma; Carta sociale europea, art. 24.
In data 16 luglio 2024, la Corte Costituzionale deposita un’interessante sentenza in materia di lavoro, n. 128-2024, in merito alla disciplina del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, prevista dall’art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). La questione trae origine dall’impugnazione di un licenziamento di un dipendente assunto a tempo indeterminato, da circa due anni, da un’Agenzia di somministrazione di lavoro. L’Agenzia, infatti, aveva licenziato il predetto lavoratore asserendo la totale assenza di ulteriori prospettive di reimpiego, per cui gli aveva notificato la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Il dipendente impugnava il licenziamento di fronte al Tribunale ordinario di Ravenna (sezione lavoro) , lamentando e provando che vi erano state molteplici ulteriori occasioni di lavoro, occasioni che non gli erano mai state offerte. Il predetto Tribunale, sollevava, in corso di giudizio, questione di legittimità costituzionale in via
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incidentale. Si legge infatti nelle motivazioni della Sentenza predetta : “[…] il dipendente contestava che si fosse determinata una situazione di assenza di offerte disponibili per posizioni richiedenti la sua professionalità, in quanto le stesse erano state in realtà destinate ad altri lavoratori, e chiedeva in via principale - ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015 - la reintegra nel posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria, commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento all’effettiva reintegra, e, in subordine, la liquidazione dell’indennizzo di cui al comma 1 della medesima disposizione.
1.3.- Il datore di lavoro resisteva in giudizio sostenendo di aver inutilmente segnalato il ricorrente, per alcuni mesi, a potenziali clienti senza ricevere alcun riscontro positivo.
1.4.- Il rimettente premette che, a seguito di acquisizione documentale disposta nel corso del giudizio, era emersa la presenza di una notevole mole di contratti di somministrazione (una cinquantina in totale), mai offerti al ricorrente e rispetto ai quali il suo nominativo non risultava tra quelli proposti alle imprese terze utilizzatrici, benché si trattasse di incarichi compatibili con la sua professionalità e rientranti come sede di lavoro nell’ambito della provincia di residenza dello stesso. […]”
Ciò premesso, osserva la Corte:
“[…] Una volta che il legislatore ha individuato le fattispecie più gravi di licenziamento illegittimo in quello nullo, discriminatorio o fondato su un ‟fatto insussistente”, si ha che la possibilità per il datore di lavoro di intimare un licenziamento - che, quand’anche sia radicalmente senza causa in ragione dell’insussistenza del fatto materiale, comporti sempre e comunque la risoluzione del rapporto, con una tutela solo indennitaria per il lavoratore che lo subisce - apre una falla nella disciplina complessiva di contrasto dei licenziamenti illegittimi, la quale deve avere, nel suo complesso, un sufficiente grado di dissuasività delle ipotesi più gravi di licenziamento.
Tale, del resto, è la ratio di fondo sia della riforma del 2012 sia di quella del 2015. Nella misura in cui è possibile per il datore di lavoro estromettere il prestatore dal posto di lavoro solo allegando un fatto materiale insussistente e qualificandolo come ragione
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d’impresa, la prevista tutela reintegratoria nei casi più gravi di licenziamento (quello nullo, quello discriminatorio, quello disciplinare fondato su un fatto materiale insussistente) risulta fortemente indebolita in quanto aggirabile ad libitum dal datore di lavoro, seppur a fronte del “costo” della compensazione indennitaria. Il recesso datoriale offende la dignità del lavoratore per la perdita del posto di lavoro quando non sussiste il fatto materiale allegato dal datore di lavoro a suo fondamento, quale che sia la qualificazione che ne dia il datore di lavoro, sia quella di ragione d’impresa sia quella di addebito disciplinare. Il licenziamento fondato su fatto insussistente, allegato dal datore di lavoro come ragione d’impresa, è, nella sostanza, un licenziamento pretestuoso (senza causa), che si colloca a confine con il licenziamento discriminatorio (che è viziato da un motivo, appunto, discriminatorio).
La pretestuosità di un tale licenziamento può anche celare, nella realtà dei casi, una discriminazione, che, se provata dal lavoratore, renderebbe applicabile la più estesa tutela reintegratoria piena di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015. Ma essa richiede un quid pluris (il motivo discriminatorio), della cui prova è onerato il lavoratore; si tratta quindi di una fattispecie diversa (e più grave ancora), la cui astratta configurabilità non giustifica che, in mancanza di prova della ragione discriminatoria, la tutela degradi a quella unicamente indennitaria per il sol fatto che il datore di lavoro qualifichi il fatto materiale insussistente come (apparente) ragione d’impresa e quindi come (asserito) motivo economico di licenziamento.
Anche in tale evenienza la tutela reintegratoria deve sussistere, seppur nella forma attenuata di cui al comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015.
16.- Rimane - beninteso - che, ove sussista il fatto materiale su cui si appoggia la ragione d’impresa allegata dal datore di lavoro, si ricade invece nell’ambito delle «valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro» (art. 30, comma 1, della legge n. 183 del 2010).
C’è, però, da precisare, come già sopra sottolineato, che la giustificatezza del licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede anche - secondo la consolidata (e già richiamata) giurisprudenza di legittimità, che sul punto costituisce diritto vivente - che il lavoratore non sia utilmente ricollocabile in azienda in altra posizione lavorativa (ob-
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bligo di repêchage). Il licenziamento è pur sempre un’extrema ratio, sì che, quando c’è la possibilità di ricollocamento, ciò è rilevante al fine della valutazione di illegittimità del licenziamento nel senso che la realizzazione della ragione d’impresa, allegata dal datore di lavoro, pur se fondata su un “fatto materiale sussistente”, non avrebbe richiesto, però, necessariamente, nel caso concreto, l’espulsione del lavoratore licenziato.
In tale evenienza, il fatto materiale, allegato come ragione d’impresa, sussiste ma non giustifica il licenziamento perché risulta che il lavoratore potrebbe essere utilmente ricollocato in azienda. Però - in ragione di una scelta di politica del lavoro fatta dal legislatore con il cosiddetto Jobs Act (legge n. 183 del 2014), che ha ridotto la portata della tutela reale - si fuoriesce dall’area della tutela reintegratoria attenuata del comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015, il cui perimetro applicativo, come nell’ipotesi del licenziamento disciplinare, è segnato dall’ “insussistenza del fatto materiale”. Né si riproduce il vizio di illegittimità costituzionale, del quale si è finora argomentato, proprio perché il licenziamento è comunque fondato su un “fatto sussistente”, ancorché il recesso datoriale sia poi illegittimo sotto un profilo diverso (quello della verificata incollocabilità del lavoratore).
La tutela allora è quella solo indennitaria di cui al comma 1 dello stesso art. 3. Consegue che la reductio ad legitimitatem della disposizione censurata, dovendo esser limitata al rilievo dell’insussistenza del fatto materiale, deve tener fuori, dalla sua portata applicativa, la possibilità di ricollocamento del lavoratore licenziato per ragioni di impresa, non diversamente dal licenziamento disciplinare fondato su un fatto insussistente, che esclude il rilievo, a tal fine, della valutazione di proporzionalità del licenziamento alla colpa del lavoratore (vedi la coeva sentenza n. 129 del 2024). La violazione dell’obbligo di repêchage attiva la tutela indennitaria di cui al comma 1 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015.
17.- Resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura.
18.- Si deve dichiarare, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore. […]

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per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2024.
[Omissis]
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2024
[Omissis]

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GAZZETTA UFFICIALE 1a SERIE SPECIALE CORTE COSTITUZIONALE N. 29 DEL 17.07.2024
dal parlamento

SENATO – ASSEMBLEA
16 07 24 17 07 24
207ª SEDUTA PUBBLICA
In apertura di seduta il Presidente della 10a Commissione, sen. Zaffini (FdI), ha riferito che, in ordine al decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d’attesa, si sarebbe tenuta una Conferenza Stato-Regioni per discutere l’articolo 2 del provvedimento, con la possibilità di modificare alcune norme in quanto la complessità e la necessità di rispetto istituzionale hanno impedito alla Commissione di merito di concludere l’esame in tempo per la seduta del 16 luglio 2024. I sen. Patuanelli (M5S), Boccia (PD), Borghi Enrico (IV) e Magni (Misto-AVS) hanno accusato il Governo di produrre decreti spot che non risolvono i problemi reali e non rispettano il lavoro delle Commissioni parlamentari, sottolineando altresì il conflitto all›interno della maggioranza che ostacola il processo legislativo. I sen. Romeo (LSP), Zaffini e Malan (FdI) hanno difeso l’Esecutivo: il ritardo è dovuto al necessario dialogo con le Regioni per addivenire a una soluzione condivisa.
208ª SEDUTA PUBBLICA
L’Assemblea ha approvato in prima lettura il ddl n. 1185 recante proroga del termine per l’esercizio delle deleghe previste dall›articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall›articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
L’Assemblea ha inoltre avviato l’esame del ddl n. 1161 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, nel testo proposto dalla Commissione.
Il relatore, sen. Zullo (FdI), ha illustrato il testo, che si compone di 8 articoli, soffermandosi in particolare sull’articolo 2, che è stato oggetto di un ampio dibattito e di numerose modifiche in Commissione. L’articolo istituisce presso il Ministero della salute l’Organi-
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segue dal parlamento
smo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, destinato a operare sotto la diretta supervisione del Ministro. La versione originale conferiva all’Organismo ampi poteri di ispezione e verifica presso le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, per garantire l’efficienza e l’appropriatezza dei servizi, nonché il corretto funzionamento delle liste di attesa. Tuttavia, la Commissione ha apportato significative modifiche al testo originale, limitando anzitutto i poteri di accesso dell’Organismo, eliminando la possibilità di esercitare poteri istruttori su segnalazione e rimuovendo la clausola che prevedeva che gli esiti delle verifiche fossero utilizzati per sanzioni e premi; i risultati delle verifiche dovranno essere comunicati al nuovo Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS). Rimane, però, la possibilità per l’Organismo di avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute nelle proprie funzioni. La Commissione ha inoltre eliminato la disposizione che riconosceva al personale dell’Organismo le funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria. Le modifiche includono altresì la ristrutturazione dell’Organismo in un ufficio dirigenziale generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale e sono state introdotte disposizioni che istituiscono, da parte delle Regioni e delle Province autonome, l’Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e delle liste di attesa, che individua il RUAS e disciplina i suoi compiti e i poteri sostitutivi dell’Organismo in caso di inefficienze.
Hanno preso parte alla discussione generale i sen. Daniela Sbrollini, Dafne Musolino (IV), Calenda (Misto-Az), Elisa Pirro, Barbara Guidolin, Maria Domenica Castellone (M5S), Elena Murelli, Clotilde Minasi (LSP), Annamaria Furlan, Susanna Camusso, Ylenia Zambito (PD), Russo, Cinzia Pellegrino, Elena Leonardi (FdI) e Magni (Misto-AVS). I Gruppi di opposizione hanno duramente contestato il decreto in quanto inefficace per la mancanza di risorse economiche.
209ª SEDUTA PUBBLICA
L’articolo 1 istituisce presso l’AGENAS la Piattaforma nazionale delle liste di attesa per migliorare l’interoperabilità con le piattaforme regionali. L’articolo 2, molto dibattuto e 18 07 24
L’Assemblea ha approvato il ddl n. 1161 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. Il testo va ora alla Camera.
segue dal parlamento

oggetto di modifiche, crea l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, con poteri ispettivi limitati e la possibilità di avvalersi del supporto dei Carabinieri per la tutela della salute. L’articolo 3 obbliga gli erogatori pubblici e privati accreditati a interoperare con i Centri unici di prenotazione (CUP) regionali, mentre l’articolo 4 prolunga gli orari delle prestazioni sanitarie per ridurre le liste d’attesa. L’articolo 5 supera il tetto di spesa per il personale sanitario, prevedendo incrementi annuali e nuovi metodi per la definizione del fabbisogno di personale. L’articolo 6 mira a potenziare l’assistenza sanitaria nelle Regioni del Sud Italia, mentre l’articolo 7 introduce un’imposta sostitutiva del 15 per cento sulle prestazioni aggiuntive dei dirigenti e del personale sanitario. Il neo articolo 7-bis contiene la clausola di salvaguardia mentre l›articolo 8 disciplina l›entrata in vigore. (Comunicato n. 208).
Nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale e ha avuto luogo la replica del relatore. Durante l’esame dell’articolato sono stati accolti diversi ordini del giorno, tutti in testi riformulati: G2.100 (sen. Maria Cristina Cantù (LSP) e altri), G3.100 (sen. Russo e Paola Mancini (FdI)), G3.101 (sen. Garavaglia (LSP) e altri), G3.102 (sen. Elena Murelli (LSP) e altri), G4.100 (sen. Mazzella (M5S) e altri), G5.100 (sen. Maria Domenica Castellone (M5S) e altri) e G6.100 (sen. Gisella Naturale e Mazzella (M5S)).
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CAMERA – AULA
16 07 24 17 07 24
326^ SEDUTA PUBBLICA
Nella seduta di martedì 16 luglio l’Aula, con 185 voti favorevoli e 109 contrari, ha votato la fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (C. 1902-A). La seduta è proseguita con l’esame degli ordini del giorno presentati al provvedimento.
327^ SEDUTA PUBBLICA
Nella seduta di mercoledì 17 luglio il Governo ha posto la fiducia sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. (C. 1896-A). Le dichiarazioni di voto sulla fiducia si svolgono nella seduta di giovedì 18 luglio a partire dalle ore 14.35, la chiama per appello nominale dalle 16.15. Nella seduta pomeridiana si è svolto il question time.
Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha risposto a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire l’immediata disponibilità dei farmaci che possiedono il requisito dell’innovatività terapeutica (Loizzo – Lega); sull’implementazione dell’assistenza domiciliare integrata, anche in relazione agli obiettivi in materia previsti dal Pnrr (Foti – FDI).
Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha risposto a interrogazioni sulle misure a favore della casa circondariale di Brissogne/Aosta, con particolare riferimento all’assunzione di funzionari contabili e a misure incentivanti per il personale (Manes – Misto-Min. ling.); sulle misure in relazione alla grave situazione delle carceri, anche in relazione alle attuali condizioni climatiche (Gianassi PD-IDP); sulla sussistenza dei presupposti per l’esercizio di iniziative ispettive in relazione alla vicenda giudiziaria del Presidente della Regione Liguria (Lupi - NM(N-C-U-I)-M).
segue dal parlamento

Il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha risposto a interrogazioni sullo stato degli approfondimenti istruttori ai fini dell’introduzione di forme di adempimento spontaneo dei tributi locali (D’Alessio - AZ-PER-RE); sullo stato di attuazione delle deleghe legislative in materia di federalismo fiscale regionale e di revisione del sistema fiscale degli enti locali (Pella - FI-PPE); sulla compatibilità finanziaria della prospettata riforma del sistema pensionistico, nonché della proroga degli istituti di pensionamento anticipato attualmente vigenti (Marattin - IV-C-RE); sugli effetti dell’annunciato aumento delle spese militari in relazione alla proroga delle misure fiscali a sostegno dei lavoratori e delle imprese (Zanella – AVS); sulle iniziative volte a reintrodurre l’aiuto alla crescita economica a favore delle imprese (Fenu – M5S).
18 07 24 19 07 24
328^ SEDUTA PUBBLICA
Nella seduta di giovedì 18 luglio 2024, con 180 voti favorevoli e 99 voti contrari, la Camera ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. (C. 1896-A). Successivamente sono stati esaminati gli ordini del giorno presentati al provvedimento.
329^ SEDUTA PUBBLICA
Nella seduta di venerdì 19 luglio 2024, la Camera, con 155 voti favorevoli, ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (A.C. 1896-A). Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento. In Aula, inoltre, il Presidente ha ricordato la ricorrenza del 32° anniversario della strage di via D’Amelio; l’Assemblea ha osservato un minuto di silenzio. Si sono uniti al ricordo rappresentanti dei gruppi parlamentari.

SAFETY CONFSAL



Salute e Sicurezza sul Lavoro
IL DECALOGO DELLA SICUREZZA
PER LA PREVENZIONE PARTECIPATA
I numeri parlano e ci dicono che gli infortuni e le malattie professionali continuano a crescere. Il Paese soffre quotidianamente, in termini di morti e dolore, una piaga che non si riesce ancora a debellare che produce un costo annuale stimato del 6,3% del PIL. La Confsal, a valle di un impegno ormai pluriennale sugli aspetti della safety, ha condensato le proprie proposte in un decalogo che è stato reso pubblico a Bologna in occasione del Salone di Ambiente e Lavoro, principale Fiera nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e che, aggiornato e integrato, è stato proposto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione del primo incontro con le Parti Sociali convocato al Ministero il 12 gennaio 2023.
Proponiamo di
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Creare un’Agenzia o Polo nazionale, quale soggetto unico deputato a coordinare prevenzione e vigilanza, informazione e formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria
“La salute e sicurezza del lavoro” come disciplina scolastica obbligatoria
Diffondere una “prevenzione partecipata” con il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori, mettendo la loro partecipazione al centro dell’azione di prevenzione unitamente a tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione
Promuovere la diffusione di MOG-SGSL - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro - incentivandone economicamente l’adozione da parte delle aziende, tramite il credito di imposta e/o l’esenzione temporanea dal contributo INAIL 4
Favorire l'instaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra gli organi di vigilanza dello stato e le aziende, dando a esse la possibilità di verificare preventivamente la propria situazione effettiva sul rispetto delle norme sulla sicurezza, per poter così rimediare alle difformità rilevate 5
Incrementare fortemente l’organico degli ispettori tecnici per la sicurezza sul lavoro in modo che la vigilanza sull’applicazione della normativa abbia anche una funzione preventiva; assumendo a tal fine migliaia di giovani qualificati con adeguata preparazione nel campo ingegneristico, tecnico e scientifico
Potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS - per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica dei RLS rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione 7
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Garantire qualità ed efficacia alla preparazione delle principali figure di sistema, dando applicazione sollecita e concreta alle modifiche normative previste dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021), per realizzare i cambiamenti previsti nell’ambito della formazione
Potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l’informazione e la consulenza attraverso maggiori investimenti da parte dell’Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese
Incrementare le risorse per la ricerca scientifica “prevenzionale” su infortuni e rischi emergenti, tramite l’Inail, le Università e gli altri Enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle Parti Sociali


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