Corriere legislativo n. 02/2025

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Corriere legislativo

le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell’articolato e link al testo integrale.

Concorsi ed Esami

17 01 25 IN EVIDENZA

Giurisprudenza rilevante

dal Parlamento

L’iter di provvedimenti di particolare interesse all’esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.

QUOTA DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA

GESTIONE STATALE

MODIFICHE ALLE PROCEDURE ISTRUTTORIE DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E CODICE

UNICO DI PROGETTO (CUP) PER IL PRIMO SEMESTRE 2024

RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE TRA IMPRESE

ASSICURATRICI E CLIENTI

MODIFICAZIONI ALLE NORME IN TEMA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

FUNZIONI DELEGATE AL MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO TOMMASO FOTI CON DPCM 23 DICEMBRE 2024

CONCORSI ED ESAMI

GIURISPRUDENZA RILEVANTE - CORTE DI CASSAZIONE

Le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa

NOTIZIE DAL PARLAMENTO

CORRIERE LEGISLATIVO

le Norme

QUOTA DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE

STATALE

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2024, n. 213, disciplina le modifiche ai criteri ed alle procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Pertanto, la quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è ripartita in misura proporzionale alle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi tra le tipologie d’intervento ammesse a contributo. Per la quota di risorse relativa alle scelte non espresse, il Consiglio dei ministri può deliberare, entro il 30 novembre di ogni anno, la destinazione delle stesse a specifiche tipologie d’intervento. In assenza di deliberazione, la destinazione delle risorse relative alle scelte non espresse è stabilita tra le tipologie d’intervento in proporzione alle scelte espresse. Onde perseguire un’equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque, in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, del Nord Est per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Centro per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sud per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Isole per le regioni Sicilia e Sardegna. Le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, ad esclusione dei soggetti aventi finalità di lucro, per accedere alla ripartizione della quota dell’otto per mille possono presentare domanda che deve essere redatta secondo il modulo reso disponibile nell’apposita sezione dedicata all’otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la categoria di intervento di cui all’articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all’istruzione scolastica. La domanda deve essere redatta secondo quanto previsto dal bando reso disponibile nell’apposita sezione dedicata all’otto per mille del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito. Il decreto entra in vigore il 22.01.2025.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 4 DEL 07.01.2025

CORRIERE

segue le norme

NORME AFFERENTI I MEDICI FREQUENTANTI I CORSI DI MEDICINA GENERALE PER IL TRIENNIO 2024-2027

Con decreto 22 novembre 2024, il Ministero della salute detta disposizioni afferenti i medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2024/2027. All’occorrenza, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2024/2027, è consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, inclusi gli incarichi nell’ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell’iscrizione ed in deroga alle disposizioni dell’art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006. Le ore di attività svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e successive modifiche. Il presente decreto è efficace dal giorno della sua adozione.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 4 DEL 07.01.2025

MODIFICHE ALLE PROCEDURE ISTRUTTORIE DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA

CONCORRENZA E DEL MERCATO

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 2024, n. 214, dispone modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, concernente regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Di seguito, una sintesi selettiva delle più salienti. Gli uffici del Garante possono, in ogni momento dell’istruttoria, convocare in audizione i rappresentanti di imprese, di associazioni di imprese o di persone giuridiche, ovvero persone fisiche, che possano essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell’istruttoria. L’avviso di convocazione in audizione, indica le sanzioni e le penalità di mora. Dello svolgimento dell’audizione, dell’esibizione di documenti e delle

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informazioni fornite viene redatto dagli uffici un processo verbale. Nel caso in cui i soggetti convocati non si presentino all’audizione, è redatto un verbale di mancata comparizione. All’occorrenza, il collegio, su proposta degli uffici, autorizza le ispezioni ai sensi dell’articolo 14, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l’esibizione degli atti. I funzionari dell’Autorità esercitano i loro poteri previa notifica del provvedimento ispettivo. Detto provvedimento precisa l’oggetto dell’accertamento, le sanzioni previste e le penalità di mora stabilite dalla legge, per il rifiuto o il ritardo nel sottoporsi all’ispezione e per il rifiuto, l’omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell’ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri. Ai fini delle sanzioni previste dall’articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, nonché delle penalità di mora previste dall’articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, non possono essere opposti: a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche verbali; b) esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative; c) esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale. Sono sottratti all’accesso i documenti inerenti a rapporti tra l’Autorità e le istituzioni dell’Unione europea, nonché tra l’Autorità e le altre autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite presentano agli uffici, al momento della produzione del documento o nei termini a tal fine assegnati dagli uffici medesimi, una apposita richiesta, che contiene l’indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all’accesso, specificandone i motivi e fornendo la versione non confidenziale dei documenti dei quali si richiede la sottrazione parziale all’accesso. Qualora i soggetti interessati non procedano secondo le modalità sopra indicate, gli uffici presumono che i documenti non contengano informazioni riservate. Il decreto entra in vigore il 23.01.2025.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 5 DEL 08.01.2025

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SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) PER IL PRIMO SEMESTRE 2024

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con delibera n. 61-2024 del 9 ottobre 2024, approva il rapporto periodico di aggiornamento al primo semestre 2024 sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto - primo semestre anno 2024, comprensivo del resoconto sullo sviluppo del progetto di monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO), allegato alla suddetta delibera e parte integrante della medesima. Il rapporto predetto è trasmesso al Parlamento, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n. 144 del 1999, e viene pubblicato sul sito internet: http://www.programmazioneeconomica.gov.it

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RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE TRA IMPRESE

ASSICURATRICI E CLIENTI

Il decreto 6 novembre 2024, n. 215 del Ministero delle imprese e del made in Italy, emana il regolamento afferente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, relative alle prestazioni ed ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell’organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all’articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche. Presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è istituito l’arbitro assicurativo, disciplinato dal suddetto regolamento. Al predetto sistema aderiscono le imprese e gli intermediari assicurativi, senza necessità di specifiche comunicazioni, come effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese, al registro unico degli intermediari o ai relativi elenchi. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana che non aderiscono all’arbitro

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assicurativo, ne danno comunicazione all’IVASS, indicando contestualmente un altro sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie al quale aderiscono o al quale sono sottoposti nel Paese di origine. Sono di competenza dell’arbitro assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, aventi come oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi III, III-bis e III-ter del codice delle assicurazioni inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa. Sono escluse dalla competenza dell’arbitro assicurativo le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada e le controversie relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A. . Le controversie sono esclusivamente documentali, ferma restando la facoltà dell’arbitro assicurativo di sentire le parti nei casi previsti. L’arbitro assicurativo non può disporre l’espletamento di perizie tecniche né l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali. La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché essa non superi i seguenti importi: a) per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni: 1) euro 300.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso; 2) euro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto previsto dal numero 1) e i contratti degli altri rami vita; b) per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del codice delle assicurazioni: 1) euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile. Su tali controversie l’arbitro assicurativo decide ai sensi dell’articolo 11, comma 5; 2) euro 25.000,00 in tutti gli altri casi. L’arbitro assicurativo decide avvalendosi di uno o più collegi, i cui componenti sono nominati dall’IVASS con proprio provvedimento, in modo da garantire efficienza e tempestività nella definizione dei ricorsi. Il numero di collegi è stabilito dall’IVASS, tenuto conto del numero dei ricorsi ricevuti e della tipologia di controversie. Ciascun collegio, formato da cinque membri, è così composto: a) dal presidente e due membri scelti dall’IVASS; b) da un componente designato dall’associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale e da componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello na-

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zionale, per le quali il requisito della rappresentatività può essere conseguito anche attraverso accordi tra associazioni di categoria. Soltanto uno dei componenti partecipa al collegio che di volta in volta decide sul ricorso. La partecipazione è determinata in funzione della natura del soggetto nei cui confronti è stato presentato il ricorso. Quando il ricorso è presentato nei confronti e dell’impresa e dell’intermediario, i componenti individuano congiuntamente chi fra loro partecipa al collegio; c) da un componente designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 136 del codice del consumo e per le altre categorie di clienti, diversi dai consumatori, da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti. Soltanto uno dei componenti partecipa al collegio che di volta in volta decide sul ricorso. La partecipazione è determinata in funzione della categoria di appartenenza del cliente che ha presentato il ricorso. Il decreto entra in vigore il 24.01.2025.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 6 DEL 09.01.2025

FINANZIAMENTO INAIL DI PROGETTI DI FORMAZIONE E DIVULGAZIONE A FINI DI PREVENZIONE

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro pubblica un comunicato al fine di rendere noto che sono state apportate modifiche all’avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione ed informazione a contenuto prevenzionale, sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2024. Le modifiche afferiscono in particolare gli articoli 3 e 9. All’occorrenza, l’articolo 3 è sostituito nei seguenti termini, per le risorse finanziarie complessive, la cui entità è di euro 24.000.000,00. Onde ottimizzare gli specifici interventi formativi e informativi, la somma suddetta è suddivisa in misura paritaria per ognuno degli ambiti tematici, come descritti all’articolo 6 del predetto avviso, per un importo pari ad euro 6.000.000,00. Ed inoltre, l’articolo 9 è come di seguito sostituito. Ove l’istanza di partecipazione sia prodotta da un singolo soggetto,

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l’importo complessivo finanziabile sarà tra un minimo di euro 200.000,00 e un massimo pari ad euro 1.200.000,00; in caso di domanda presentata da un’aggregazione, l’importo complessivo finanziabile sarà compreso tra un minimo pari a euro 200.000,00 e un massimo pari ad euro 2.200.000,00. L’avviso di modifica è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo modificato dell’avviso pubblico di finanziamento è pubblicato nella sezione: Avvisi e scadenze del portale istituzionale: www.inail.it sezione - Attività e servizi> Prevenzione e sicurezza> Finanziamenti per la sicurezza> Finanziamenti ad enti ed organismi> Avviso pubblico formazione e informazione 2024. Indicazioni di carattere generale saranno oggetto di specifiche FAQ pubblicate in apposita sezione del portale istituzionale: www.inail.it

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 6 DEL 09.01.2025

MODIFICAZIONI ALLE NORME IN TEMA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Con il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216, si dettano disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. Di seguito una sintesi selettiva delle più rilevanti. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione. Se la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al suddetto decreto, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale. A conclusione del procedimento, il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore. Il mediatore, ricevuto il predetto documento, verificata l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati. La conservazione e

CORRIERE LEGISLATIVO

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l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono a cura dell’organismo di mediazione. Comunque, ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di mediazione, assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità in questione, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale. Se non vi è il consenso, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Le predette modificazioni, si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del suddetto decreto non è stato depositato il verbale conclusivo della mediazione. Il decreto entra in vigore il 25.01.2025.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 7 DEL 10.01.2025

SISTEMA DI INTERVENTI PER I COSIDDETTI “MINI CONTRATTI DI SVILUPPO”

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, diffonde un comunicato inerente al decreto 20 dicembre 2024 - Nuovo regime di aiuti «Mini contratti di sviluppo». (Apertura sportello.)

All’occorrenza, si rende noto che con il suddetto decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni del nuovo strumento agevolativo (cosiddetto «Mini contratti di sviluppo»), istituito dall’art. 8, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 e disciplinato dal decreto ministeriale 12 agosto 2024, comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 16 ottobre 2024. Il regime in questione è finalizzato a sostenere la realizzazione di piani

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di investimento di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, nelle aree territoriali previste dal Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici previsti dalla piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP). Le istanze di agevolazione possono essere prodotte dalle ore 12.00 del 5 febbraio alle ore 12.00 dell’8 aprile 2025. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 30 dicembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 7 DEL 10.01.2025

FUNZIONI DELEGATE AL MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO TOMMASO FOTI CON DPCM 23 DICEMBRE 2024

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, si procede alla delega di alcune funzioni al Ministro senza portafoglio on. Tommaso Foti. Pertanto, con decorrenza 23 dicembre 2024, al suddetto Ministro senza portafoglio per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in tema di partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, di PNRR, nonché delle politiche di coesione territoriale. Di seguito, una selezione sintetica delle predette deleghe. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri , volte a promuovere e coordinare l’azione del Governo diretta ad assicurare la partecipazione dell’Italia all’Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea. Restano fermi i poteri di nomina e proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che, limitatamente alle candidature italiane relative alle nomine da effettuarsi presso le istituzioni, i comitati e le agenzie dell’Unione europea, sono esercitati sentito il Ministro. Il predetto Ministro, è altresì delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione d’iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti 11 01 25

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disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata, in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di politiche di coesione territoriale. Per le materie in questione, il Ministro rappresenta il Governo italiano e ne attua gli indirizzi in tutti gli organismi internazionali ed europei aventi competenza nelle predette materie e comunque riconducibili all’oggetto della suddetta delega, anche ai fini della formazione e dell’attuazione della normativa europea ed internazionale. Per l’esercizio delle funzioni delegate e relative alle politiche nazionali ed europee in materia di coesione territoriale, il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, di cui all’art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 8 DEL 11.01.2025

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto 5 dicembre 2024, procede alla ripartizione delle risorse del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card per i residenti delle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi, relativo alle produzioni registrate nel 2023. Pertanto, le risorse del Fondo costituito per le produzioni del 2023, pari a 64.276.416,00 euro, sono ripartite fra le regioni secondo le quote indicate nell’allegato 1 al suddetto decreto. Avverso il decreto è esperibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di impugnazione, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento, sono di giorni sessanta per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale e di giorni centoventi per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 8 DEL 11.01.2025

Concorsi ed Esami

SELEZIONE DALLE GAZZETTE UFFICIALI CONCORSI ED ESAMI

G.U. 4a SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N. 2 DEL 08.01.2025

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MINISTERO DELLA SALUTE

CONCORSO

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per l’aggiornamento biennale dell’elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.

BANCA D’ITALIA

CONCORSO

Concorso pubblico per la copertura di sei assistenti, vari profili tecnici per attività di progettazione, ristrutturazione e manutenzione del patrimonio immobiliare della Banca d’Italia, con sedi in Roma e in Frascati.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

CONCORSO

Sessione d’esame per l’esercizio dell’attività di mediazione marittima relativa alla sezione ordinaria.

UNIVERSITA’ ALDO MORO DI BARI

CONCORSO

Procedure di selezione per la copertura di dieci posti di ricercatore a tempo determinato, vari GSD e Dipartimenti.

AZIENDA SANITARIA LOCALE «CITTÀ DI TORINO»

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmaceutica territoriale a tempo indeterminato.

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Concorsi ed Esami

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE

CONCORSO

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della UOC struttura complessa percorsi assistenziali per la tutela della salute della donna, dell’infanzia e della famiglia, del Dipartimento materno infantile.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE DI UDINE

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente biologo di patologia clinica - laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5 DI LA SPEZIA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di fisioterapista, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

AZIENDA ZERO DI PADOVA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantatré posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a tempo indeterminato, per talune Aziende del Servizio sanitario regionale della Regione del Veneto.

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di tecnico sanitario

segue Concorsi ed Esami

di radiologia medica, area dei professionisti della salute e dei funzionari, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE 4a Serie Speciale CONCORSI ED ESAMI n. 2 del 07.01.2025

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Concorsi ed Esami

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DALLE GAZZETTE UFFICIALI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti di istruttore, vari profili professionali, a tempo indeterminato e pieno, di cui tre posti riservati per talune categorie.

UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA DI VITERBO

CONCORSO

Valutazioni comparative per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, vari GSD e Dipartimenti.

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE DI UDINE

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di assistente di studio odontoiatrico, per le aziende del Servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di diciassette posti di assistente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente alle persone con disabilità di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.

SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, per la SC Gestione operativa - NEXTGENERATIONEU.

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Concorsi ed Esami

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, di cui sette posti per i distretti aziendaliCase della comunità e un posto per la SS Cure domiciliari.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO DI SONDRIO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di due posti di fisioterapista, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE - IMOLA

CONCORSO

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di assistente informatico, area degli assistenti, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI MILANO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di tecnico sanitario di radiologia medica, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato.

AZIENDA

PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA GIUSEPPE VEGNI DI CASTEL DEL PIANO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di quattro posti di infermiere, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, a tempo indeterminato e pieno.

CORRIERE LEGISLATIVO

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ERRATA-CORRIGE

Comunicato di rettifica dell’avviamento numerico a selezione per la copertura di tre posti di operatore tecnico, area del personale di supporto - ruolo tecnico, addetto al servizio di portineria e di centralino, riservato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68/1999, dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 20 dicembre 2024).

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE 4a Serie Speciale CONCORSI ED ESAMI n. 3 del 10.01.2025

CORRIERE LEGISLATIVO

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CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

N. 41393 – UD. 08.10.2024 – DEP. 24.11.2024

Le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa.

La Corte di Cassazione, Sezione quarta penale, con sentenza n. 41393, depositata il 24 novembre 2024, conferma la normativa antinfortunistica come rilevante non solo per i lavoratori ma per tutti. Il cliente di una farmacia, caduto accidentalmente mentre usciva dalla farmacia predetta, citava in giudizio per danni il proprietario. Mentre in sede di merito la Corte territoriale respingeva le richieste dell’attore danneggiato, la Suprema Corte ne accoglie il ricorso ed annulla la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili. La Corte stabilisce che, comunque, anche la farmacia, in quanto luogo di lavoro, è tenuta a porre in essere tutte le prescrizioni antinfortunistiche in tema di lavoro, prescrizioni che, in questo caso, impongono l’applicazione di una apposita “striscia antisdrucciolo” sulla soglia in marmo di accesso alla farmacia in questione. Osserva la Corte: “[…] Pertanto, la farmacia presso la quale è avvenuto l’evento deve considerarsi luogo di lavoro per la semplice considerazione che vi si svolgeva attività lavorativa, al momento del fatto essendosi certamente trovati al suo interno il titolare e il figlio, dipendente della stessa, come precisato dallo stesso Tribunale alla pag. 2 della sentenza impugnata. Con la conseguenza che, rispetto ad essa, trovano applicazione le norme antinfortunistiche, che - si ricorda - sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa, di talché, ove in tali luoghi si verifichino, a danno del terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l’evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro,

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nel luogo e nel momento dell’infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico […].

3. Tanto premesso, i primi tre motivi, tra loro interconnessi, sono fondati. In termini coerenti alla ricostruzione normativa per la quale, nella specie, la regola cautelare violata va individuata nelle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, segnatamente, nell’allegato IV al TU n. 81/2008, la parte ricorrente ha censurato la valutazione condotta dal giudice, il quale ha ritenuto provato che il [Omissis], nell’occorso, era scivolato sulla soglia di marmo della farmacia, ma senza che l’accaduto fosse rimproverabile al [Omissis].

Orbene, il par. 1.3.2. dell’allegato IV al TU n. 81/2008 espressamente stabilisce che i pavimenti dei locali di lavoro devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. Nella specie, è incontestato e pure ritenuto in sentenza che la soglia di marmo apposta all’ingresso della farmacia era priva di strisce antiscivolo. A fronte della affermata assenza dello specifico presidio di sicurezza, il Tribunale ha escluso la penale responsabilità del [Omissis], per violazione della specifica norma cautelare indicata, ritenendo, da un lato, che la regola cautelare fosse stata comunque osservata mediante la semplice predisposizione di due zerbini, prima e oltre la soglia, quindi attraverso un comportamento equipollente rispetto a quello espressamente indicato dalla norma; dall’altro, che la persona offesa aveva tenuto un comportamento imprudente, escluso altresì la prova che la presenza del presidio mancante fosse idonea a scongiurare l’evento.

Questo incedere argomentativo è errato in diritto.

Il Tribunale ha operato una riscrittura della regola cautelare, della cui violazione si discute: essa, invero, ha un contenuto assai chiaro e preciso e va individuata proprio nella necessaria installazione, sui luoghi di lavoro, di pavimenti che abbiano intrinseche caratteristiche che ne scongiurino la scivolosità. Sicché, non può ritenersi equipollente la presenza di due zerbini che, per loro attitudine e per quanto emerso dalla stessa istruttoria, avevano la diversa funzione di consentire l’asciugatura delle scarpe bagnate, ma non quella di trasformare le caratteristiche di quel tipo di pavimento, ovviando alla scivolosità di una soglia di marmo.

4. Anche il quarto e il quinto motivo sono fondati.

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Il Tribunale ha ritenuto provato un comportamento imprudente del [Omissis] nell’occorso, nel fatto che costui avrebbe accelerato bruscamente il passo all’atto di uscire dalla farmacia, proprio a causa della pioggia, correlandolo, secondo quanto può ricavarsi dal tenore della motivazione, alla adeguatezza dei due zerbini a scongiurare l’evento (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Orbene, il Tribunale non ha intanto chiarito a che titolo è stato considerato il comportamento della persona offesa, rilevandosi che, in base al dettato normativo, il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il nesso eziologico tra azione/omissione ed evento (art. 41 comma 1 cod. pen.), potendo al più la disattenzione o l’imprudenza della vittima rilevare ai fini di un eventuale concorso di colpa, con riflessi sull’eventuale liquidazione del danno, ma non anche sulla condotta attribuita al gestore dello specifico rischio. Ma neppure ha affermato che il comportamento del [Omissis], nell’occorso, era stato abnorme o tale da aver introdotto un rischio del tutto eccentrico rispetto a quello collegato alle norme cautelari violate. E, sul punto specifico, questa Corte di legittimità ha costantemente ammonito sulla rilevanza, in termini di interruzione del collegamento eziologico tra condotta ed evento, del comportamento abnorme o eccentrico del lavoratore (ma i principi possono valere anche per i terzi che, come sopra chiarito, ricevono analoga tutela in campo antinfortunistico, nei limiti sopra precisati): all’interno dell’area di rischio considerata, la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia […]oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro […].

Nella specie, la condotta del [Omissis] , per avere idoneità interruttiva del nesso di causa tra la violazione della specifica regola cautelare e la sua caduta, avrebbe dovuto tradursi in un comportamento del tutto eccentrico rispetto all’utilizzo della soglia di marmo, ma ciò non può ricavarsi dalla semplice accelerazione del passo in un giorno di pioggia, o da

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una generica imprudenza o sbadataggine dell’avventore di turno, eventi del tutto prevedibili e per nulla eccentrici rispetto al rischio che il soggetto titolare dell’esercizio-luogo di lavoro è chiamato a gestire.

5. Ne consegue l’annullamento della sentenza ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso l’8 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2024

LINK AL TESTO INTEGRALE NON UFFICIALE

dal parlamento

SENATO – ASSEMBLEA

08 01 25

259ª SEDUTA PUBBLICA

L’Assemblea ha approvato il ddl n. 1262 recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d’Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023. Dopo la relazione del relatore, sen. Alfieri (PD), il Sottosegretario agli esteri Maria Tripodi ha rimarcato l’importanza dell’accordo per rafforzare la cooperazione bilaterale e contrastare le minacce securitarie e la tratta di migranti. Il testo passa alla Camera dei deputati.

L’Assemblea ha poi approvato in prima lettura il ddl n. 1233 di ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021.

L’Assemblea infine ha approvato definitivamente il ddl n. 1239 recante istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale.

260ª SEDUTA PUBBLICA - LA SEDUTA È DEDICATA AL SINDACATO ISPETTIVO

Il Sottosegretario alla giustizia Delmastro Delle Vedove ha risposto congiuntamente alle interrogazioni (3-00994, 3-01000) del sen. Zanettin (FI-BP) sull’istituzione del tribunale della Pedemontana a Bassano del Grappa (Vicenza), confermando il sopralluogo presso la Cittadella della giustizia per valutare la possibilità di riaprire un tribunale nella zona, nel contesto di una più ampia revisione della geografia giudiziaria, che punti sulla giustizia di prossimità e sull’efficienza del servizio. Il sen. Zanettin ha giudicato la risposta vaga, rimarcando la necessità di una pianificazione più dettagliata e conforme agli standard moderni di efficienza e sostenibilità economica.

Il Sottosegretario all’istruzione Paola Frassinetti ha risposto congiuntamente alle interrogazioni (3-01573, sen. Simona Malpezzi (PD) e altri e 3-01574, sen. Tatjana Rojc (PD) e altri) sulle procedure per l’organizzazione delle gite scolastiche: in attesa del completamento della nuova organizzazione, al fine di garantire la continuità delle gite per l’anno

segue dal parlamento

in corso è stato centralizzato il supporto in materia di appalti presso gli USR, potenziati con 100 nuovi funzionari specializzati, ed è stata prorogata fino al 31 maggio 2025 la possibilità per le scuole di gestire gare d’appalto in autonomia. In replica, la sen. Rojc ha sostenuto che i cambiamenti normativi hanno ostacolato l’organizzazione di viaggi d’istruzione, privando gli studenti di esperienze formative fondamentali; la sen. Malpezzi ha rimarcato il sovraccarico degli USR e proposto di potenziare il personale ATA per sostenere concretamente le scuole e favorire l’autonomia scolastica.

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segue dal parlamento

CAMERA – AULA

07 01 25

404^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di martedì 7 hanno avuto luogo le discussioni generali dei seguenti disegni di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (approvato dal Senato) (C.2031); Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 (C.1916-A); Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l’8 marzo 2022 (approvato dal Senato) (C.1586); Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all’esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno (C.1922); Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023 (C.1703).

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