Corriere legislativo n. 16/2025

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Corriere legislativo

le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell’articolato e link al testo integrale.

Concorsi ed Esami

IN EVIDENZA

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Giurisprudenza rilevante

dal Parlamento

L’iter di provvedimenti di particolare interesse all’esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.

Diritti sindacali nelle forze armate e nelle forze di polizia ad ordinamento militare

Riparto delle erogazioni PNRR destinate alle politiche attive del lavoro nel programma nazionale sulla garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)

Modifica della disciplina della magistratura onoraria

Indici sintetici di affidabilità fiscale per i comparti agricoltura, manifatture, servizi, commercio ed attivita’ professionale per il periodo d’imposta 2024

Accordo sindacale per il personale delle forze armate 2022-2024

Accordo sindacale per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare 2022-2024

CONCORSI ED ESAMI

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

Corte costituzionale - sentenza n. 30-2025 - Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale - Ora d’aria nel regime penitenziario del cosiddetto “carcere duro”. - Il divieto di stare all’aperto oltre la seconda ora, come sancito dalla norma censurata, mentre comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza.

NOTIZIE DAL PARLAMENTO

CORRIERE LEGISLATIVO

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le Norme

AIUTI PER LE AZIENDE

AGRICOLE CHE HANNO SUBITO PERDITE A SEGUITO DI MISURE DI CONTENIMENTO DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA)

Il Ministero dell’agricoltura, con decreto 19 febbraio 2025, dispone un intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 - 31 ottobre 2024. Pertanto, per l’attuazione degli interventi suddetti, sono stanziati euro 10 milioni. Possono beneficiare del predetto sostegno le piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione primaria della filiera suinicola, situate sia all’interno che all’esterno delle zone di restrizione sanitaria, colpite dalle disposizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie: a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto; b) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso; c) allevamenti da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio). Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria delle seguenti categorie merceologiche: a) verri; b) scrofe; c) scrofette; d) suini da ingrasso; e) suinetti. Le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all’obbligo di restituzione, sono escluse. Scopo del sostegno è compensare le imprese delle perdite dovute a: a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria; b) mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe; c) prolungamento vuoto sanitario; d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione). Per le suddette imprese, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A, che è parte integrante del suddetto decreto. Gli indennizzi sono calcolati in proporzione alle risorse come sopra disponibili e sono decurtati degli eventuali rimborsi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/690. Per il calcolo degli indennizzi di cui all’intervento a) e d) della tabella A, questi sono calcolati rispettivamente sulla base dei valori medi per ogni categoria di suini da vita e da riproduzione e della media dei costi standard pubblicati da ISMEA e riscontrabili al seguente link: (https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4489). Per gli indennizzi di cui agli in-

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terventi b) e c), si fa riferimento ai corrispondenti valori riportati in tabella A, calcolati sulla base delle quotazioni della CUN pubblicata da Borsa merci telematica.

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N. 87 DEL 14.04.2025

LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE ED ABILITAZIONE ALL’USO DEL DEFIBRILLATORE

Il decreto 5 aprile 2025 , del Ministero della salute, emana linee guida aventi validità nazionale per la rianimazione cardiopolmonare e l’abilitazione all’uso del defibrillatore (BLSD - Basic Life Support Defibrillation, secondo quanto prevedono le ultime raccomandazioni ILCOR (International liaison committee on resuscitation). Le linee guida ed il relativo materiale didattico saranno resi accessibili ai centri di formazione accreditati presso le centrali operative regionali «118». 14 04 25

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N. 87 DEL 14.04.2025

DIRITTI SINDACALI NELLE FORZE ARMATE E NELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

La legge 15 aprile 2025, n. 50, reca disposizioni per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46. All’occorrenza, i distacchi e i permessi retribuiti di cui all’articolo 1480, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall’anno 2025, sono attribuiti alle associazioni rappresentative a carattere sindacale in deroga alle modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 1480, in ragione di un distac15 04 25

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co ogni duemila unità di personale e di un’ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale, ferma restando l’applicazione delle specifiche modalità previste per eventuali ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi. La legge entra in vigore il 30.04.2025.

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N. 88 DEL 15.04.2025

VALORI INDICE PER IL FONDO DI COPERTURA DEI DANNI CATASTROFALI

METEOCLIMATICI IN AGRICOLTURA PER L’ANNO 2025

Con decreto 11 marzo 2025, si approva un primo elenco di Valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole, per l’anno 2025. Sono pertanto approvati i Valori indice riportati nell’allegato 1 al suddetto decreto, utilizzabili per la quantificazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole nell’anno 2025. Per i prodotti coltivati in situazioni agronomiche difformi dall’ordinarietà, sono applicati i coefficienti di abbattimento per comparto, indicati nell’allegato 2 al predetto decreto.

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N. 88 DEL 15.04.2025

DEL LAVORO NEL PROGRAMMA NAZIONALE SULLA GARANZIA DI OCCUPABILITA’ DEI LAVORATORI (GOL)

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto 11 febbraio 2025, disciplina le modalità di riparto della terza e quarta quota di risorse PNRR e destinate all’intervento

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M5C1 1.1 - Politiche attive del lavoro e formazione - nell’ambito del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Per le suddette occorrenze, è pertanto assegnata alle regioni e alle province autonome la quota delle risorse attribuite all’intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR, pari a 1.800.000.000 euro per l’annualità finanziaria 2024 e 1.028.600.000 euro per l’annualità finanziaria 2025. Le predette risorse sono ripartite alle regioni e alle province autonome in base alla media ponderata dei seguenti indicatori, cui è assegnato il peso come segue indicato: a) flusso beneficiari NASPI (Nuova Assicurazione Sociale Impiego), anno 2022; peso assegnato: 0,20; b) persone in cerca di occupazione, media anno 2023; peso assegnato: 0,40; c) persone prese in carico nel programma GOL (anno 2023 percorso 1; peso assegnato: 0,10; d) persone prese in carico nel programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) anno 2023, percorso 2, 3 e 4; peso assegnato: 0,30. Le suddette somme, attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base delle quote percentuali regionali come sopra , sono indicate nella tabella 1 dell’allegato A, che costituisce parte integrante del predetto decreto. Si precisa che la tabella include le risorse, per un importo di 600 milioni di euro per l’anno 2024 e di 600 milioni di euro per l’anno 2025, già assegnate come anticipazione «a titolo di prima quota», dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 agosto 2023, che all’art. 1, comma 6, ne prevedeva l’assegnazione definitiva con successivo decreto di riparto. Le regioni e le province autonome procedono all’aggiornamento del quadro finanziario contenuto nel Piano regionale per l’attuazione del GOL, alla luce delle risorse assegnate. Il nuovo quadro finanziario è adottato dalla regione o provincia autonoma, previa valutazione di coerenza con il Programma nazionale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui è inviato per l’esame entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della bozza di nuovo quadro finanziario. Onde garantire il massimo utilizzo delle risorse in questione, in sede di aggiornamento del quadro finanziario contenuto nel Piano regionale per l’attuazione della GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), le regioni potranno formalizzare la loro eventuale disponibilità ad una riduzione delle risorse assegnate, mantenendo comunque immutati gli obiettivi di beneficiari trattati e di soggetti da coinvolgere in attività di formazione. Le eventuali risorse oggetto di riduzione, rientrano, con successivo decreto, nella quota delle suddette risorse disponibili previste dalla dispo-

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sizione afferente le politiche sociali volte al finanziamento di appositi progetti di innovazione e sperimentazione nell’ambito della medesima misura del PNRR.

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N. 88 DEL 15.04.2025

AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - DELIBERA 2 APRILE 2025

Approvazione del rendiconto finanziario 2024. (Delibera n. 59/2025).

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N. 88 DEL 15.04.2025 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

La legge 15 aprile 2025, n. 51, reca modifiche alla disciplina della magistratura onoraria. Pertanto, i magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura valutativa prevista della suddetta legge, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, che è incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge, cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa. Ai magistrati onorari confermati si applica, in quanto compatibile, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali, per la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi. I magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, possono esercitare l’opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo; in tale caso, ogni effetto decorre dall’anno successivo a quello nel quale è esercitata l’opzione. Quanto al ruolo dei magistrati onorari con rapporto esclusivo, i medesimi svolgono la loro attività secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente,

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dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell’orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all’udienza medesima nonché le attività di formazione. In ogni caso, la durata dell’orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana. I magistrati onorari che non hanno esercitato l’opzione per il regime di esclusività, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell’orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all’udienza medesima nonché le attività di formazione. In ogni caso, la durata dell’orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana, in modo tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi della suddetta disposizione, che esercitano le funzioni in via esclusiva , è corrisposto un compenso annuo di euro 58.840, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità. Ai magistrati predetti è riconosciuto un trattamento per l’esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall’articolo 2120 del codice civile. I magistrati onorari confermati , che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale: a) assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; c) assicurazione contro le malattie; d) assicurazione di maternità. Il compenso come sopra corrisposto è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo. Ai magistrati onorari con rapporto di esclusività è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l’ufficio giudiziario. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate ad ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento esercitavano le funzioni di giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le

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funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace. Ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all’ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell’ufficio per il processo o nell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica sono assegnate la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, degli affari seguenti. Per il settore civile, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione: a) dei procedimenti in materia di famiglia; b) dei procedimenti in materia societaria e concorsuale; c) dei procedimenti in materia di lavoro; d) dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace; e) dei procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000 nonché relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000; f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito. Per il settore penale, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione: a) dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli indicati all’articolo 550 del codice di procedura penale; b) dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell’udienza preliminare; c) dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace; d) dei procedimenti di cui all’articolo 558 del codice di procedura penale con il conseguente giudizio. Il provvedimento entra in vigore il 01.05.2025.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 89 DEL 16.04.2025

SNELLIMENTO DELL’ACQUISIZIONE DEI DATI AFFERENTI LE NASCITE ED I DECESSI TRAMITE IL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto 1 aprile 2025, disciplina l’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, tramite il Sistema tessera sanitaria (TS). Il suddetto decreto, pertanto, definisce le modalità tecniche per la dematerializzazione e l’invio telematico al Sistema TS dei seguenti documenti: 16 04 25

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a) avviso di decesso di cui all’art. 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; b) denuncia della causa di morte, di cui all’art. 1 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; c) certificato necroscopico di cui all’art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; d) attestazione di nascita di cui all’art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; e) dichiarazione di nascita di cui all’art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. I suddetti documenti dematerializzati, sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria - TS, anche tramite il Sistema di Accoglienza Regionale - SAR, da parte dei seguenti soggetti autorizzati, come segue. A) l’avviso di decesso è trasmesso dal direttore sanitario o suo delegato, in caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento entro i termini di legge. Tale documento viene reso immediatamente disponibile dal Sistema TS alla Anagrafe Nazionale Popolazione Residente - ANPR, comprensivo del numero di ricezione generato da ANPR, necessario per collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento. Tale documento è reso disponibile, oltre che alla ANPR, anche all’ISTAT, secondo le modalità previste dal predetto decreto; b) la denuncia delle cause di morte è trasmessa dal medico che ha assistito il deceduto, dal medico necroscopo, nel caso di decesso senza assistenza medica, o dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, entro il termine previsto. Tale documento, comprensivo del numero di ricezione generato dalla ANPR, necessario per collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento, viene reso disponibile dal Sistema TS alla ANPR (solo la parte A), ad ISTAT e alla ASL competente del comune dove è avvenuto il decesso nonché, laddove diversa, alla ASL di residenza del deceduto, secondo le modalità previste dal suddetto decreto; c) il certificato necroscopico è trasmesso dal medico necroscopo comprensivo del numero di ricezione generato dalla ANPR, necessario per collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento. Tale documento è reso disponibile, oltre che ad ANPR, anche all’ISTAT, secondo le modalità previste dal presente decreto; d) l’attestazione di nascita è trasmessa dall’ostetrica o dal medico che hanno assistito al parto della struttura sanitaria ove ha avuto luogo la nascita. Tale documento viene reso disponibile immediatamente dal Sistema TS alla ANPR comprensivo del numero di ricezione generato dalla ANPR, secondo le modalità previste dal suddetto decreto. I relativi dati, privi degli elementi identificativi diretti della madre, sono resi immediatamente disponibili dal Sistema TS a ISTAT, secondo le modalità previste dal suddetto decreto. Nel caso in cui il parto non sia avvenuto in una struttura

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sanitaria non si applicano le disposizioni del decreto in questione; e) la dichiarazione di nascita, nel caso in cui sia resa presso la struttura sanitaria ove è avvenuto il parto, è trasmessa, entro tre giorni, al Sistema TS dal direttore sanitario, comprensiva dell’eventuale numero di ricezione assegnato dalla ANPR e reso disponibile dal Sistema TS, relativo alla corrispondente attestazione di nascita, al fine di garantire il corretto collegamento fra i documenti. Per questa finalità ANPR rende disponibile al Sistema TS tale numero di ricezione. Detto documento deve includere anche la firma del dichiarante, apposta secondo le modalità richieste. Resta fermo il diritto della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita. Tale documento è reso disponibile, oltre che ad ANPR, anche all’ISTAT, secondo le modalità previste dal citato decreto. Per i documenti relativi all’evento decesso (avviso di decesso, certificato necroscopico, denuncia delle cause di morte), ANPR genera il numero di ricezione in corrispondenza del primo documento inviato in ordine di tempo. Ai sensi del comma 1, dell’art. 30, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a tutela della riservatezza, nella dichiarazione di nascita non sono indicati i dati della puerpera, ove la stessa abbia espresso la volontà di non essere nominata. Il Ministero della salute rende disponibile al Sistema TS l’elenco e i relativi aggiornamenti delle strutture sanitarie censite attraverso i modelli di rilevazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 1984, al decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996 e al decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006. La trasmissione di avviso di decesso, certificato necroscopico, denuncia delle cause di morte, attestazione di nascita, dichiarazione di nascita, esonera i soggetti tenuti all’invio ai comuni, di ulteriore attestazione cartacea.

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N. 89 DEL 16.04.2025

ISCRIZIONE AL REGISTRO SPECIALE DEI “MARCHI STORICI DI INTERESSE NAZIONALE”

Con decreto 28 febbraio 2025, del Ministero delle imprese e del made in Italy, si modifica il decreto 10 gennaio 2020, concernente la disciplina dell’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, nonché di individuazione del logo «Marchio stori-

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co di interesse nazionale». Con l’iscrizione al registro speciale si acquisisce la facoltà di utilizzare, per finalità commerciali e promozionali, il logo “Marchio storico di interesse nazionale” e, per le imprese che desiderano utilizzare nei mercati internazionali, il logo “Italian Historical Trademark”, i cui esemplari sono raffigurati negli allegati A e B al suddetto decreto. I loghi “Marchio storico di interesse nazionale” e “Italian Historical Trademark”, che non costituiscono titoli di proprietà industriale, possono essere affiancati al marchio iscritto nel registro speciale, senza alterarne la rappresentazione. I loghi possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento ai prodotti e servizi cui si riferisce il marchio iscritto nel registro speciale e devono essere esattamente riprodotti secondo il manuale d’uso riportato negli allegati A e B al predetto decreto.

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N. 90 DEL 17.04.2025

PIANI DI SVILUPPO E COESIONE – PSC - AGGIORNAMENTI DELLA DELIBERA

CIPESS N. 48 DEL 2022

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con delibera n. 78, del 29 novembre 2024, dispone in ordine ai Piani di sviluppo e coesione (PSC): Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell’università e della ricerca (MUR) - Attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e s.m.i. Attuazione delle delibere CIPESS 1 del 2022 e 35 del 2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pertanto, con la suddetta delibera, sono aggiornati gli interventi di cui agli elenchi A1, A2, B e C allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022, relativi alle predette amministrazioni centrali. All’occorrenza, con riferimento ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) delle citate amministrazioni centrali, con la suddetta delibera è accertato

segue le norme

il definanziamento degli interventi delle sezioni ordinarie dei PSC indicati analiticamente nell’allegato 3, che costituisce parte integrante della suddetta delibera, per un valore complessivo di 2.947.643.896,08 euro. In conseguenza del suddetto definanziamento, le dotazioni delle sezioni ordinarie dei singoli PSC sono rideterminate, ciascuna in diminuzione degli importi corrispondenti al valore degli interventi definanziati di riferimento, per complessivi 25.547.526.231,52 euro. E’, inoltre, disposto l’incremento di 2.600.000.000 euro dell’importo netto, pari a 2.392.832.421 euro, destinato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di imputazione programmatica, con la delibera approvata nella citata seduta del CIPESS, recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. Imputazione programmatica quota amministrazioni centrali», Fondo che, pertanto, viene aggiornato in 4.992.832.421 euro. Entro il 31 marzo 2025, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, rende apposita informativa al CIPESS fornendo un quadro finanziario complessivo delle risorse FSC 2021-2027 imputate programmaticamente, assegnate con delibere CIPESS o con disposizioni normative ed eventualmente disponibili. 18 04 25

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 90 DEL 17.04.2025

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE PER I COMPARTI

AGRICOLTURA, MANIFATTURE, SERVIZI, COMMERCIO ED ATTIVITA’

PROFESSIONALE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2024

Con decreto 31 marzo 2025, il Ministero dell’economia e delle finanze, approva gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità generali, della territorialità del commercio e di tre territorialità specifiche, per il periodo d’imposta 2024. I dati che l’Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l’applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il medesimo periodo d’imposta, sono individuati

segue le norme

ed elaborati come indicato nell’allegato 107. Gli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui sopra, sono riportati nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 101. I criteri di arrotondamento, indicati nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 105, sono stati applicati anche nella fase di elaborazione dei suddetti indici sintetici di affidabilità fiscale. L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, approvati con il predetto decreto, è stata posta in essere sulla base delle informazioni acquisite dalle dichiarazioni fiscali previste dall’ordinamento vigente e da altre fonti, secondo la normativa in vigore. All’occorrenza, i contribuenti a cui si applicano gli indici, a tal fine, comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati economici, contabili e strutturali , rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il suddetto decreto, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. ACCORDO SINDACALE

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 91 DEL 18.04.2025 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52 , recepisce l’accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze armate. Il suddetto decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto e dell’Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi, dalla data di scadenza del suddetto decreto, al predetto personale è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai para18 04 25

segue le norme

metri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio, in sede di definizione delle risorse contrattuali. Il decreto entra in vigore il 03.05.2025.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 91 DEL 18.04.2025 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12

ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE 2022-2024

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53 , recepisce l’accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Pertanto, il suddetto decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di Polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il medesimo decreto, trova inoltre applicazione per il personale dei ruoli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del suddetto decreto, al predetto personale è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica , emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio, in sede di 18 04 25

segue le norme

definizione delle risorse contrattuali. Il decreto entra in vigore il 03.05.2025.

19 04 25

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 91 DEL 18.04.2025 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI, PULIZIA STRADALE, NONCHE’ VEICOLI, CONTENITORI E SACCHETTI PER RIFIUTI

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con decreto 7 aprile 2025, detta criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti). I suddetti criteri afferiscono, segnatamente, all’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana; fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani; fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale, di cui all’allegato 1 del citato decreto, che ne costituisce parte integrante. Il precedente analogo decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, di adozione dei «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182, del 5 agosto 2022, è abrogato dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 92 DEL 19.04.2025

segue le norme

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER GLI EVENTI METEO VERIFICATISI DAL 17 OTTOBRE 2024 NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Con ordinanza n. 1135 del 2 aprile 2025, del dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si dispongono ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Pertanto, stante l’esigenza di semplificare e accelerare, in via di somma urgenza, le prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive , per fronteggiare le più urgenti necessità occorrenti, le procedure di cui all’Ordinanza del Capo della Protezione Civile - OCDPC - n. 1106/2024 e i conseguenti atti regionali correlati, si applicano anche al suddetto contesto emergenziale. Il Commissario delegato acquisisce, le relative istruttorie, rispettivamente dai comuni interessati per il tramite dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna, per i contributi alla popolazione e dal soggetto attuatore individuato per le attività economiche e produttive, l’esito delle istruttorie delle domande di acconto, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla data di adozione della presente ordinanza e, in seguito, al trentesimo giorno di ciascun mese, fino a trenta giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, fissato al 30 giugno 2025. Similmente, il citato Commissario delegato acquisisce, le relative istruttorie, rispettivamente dai comuni interessati per il tramite dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna per i contributi alla popolazione e dal soggetto attuatore individuato per le attività economiche e produttive, l’esito delle istruttorie delle domande di saldo, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla data di adozione della presente ordinanza e, in seguito, al trentesimo giorno di ciascun mese, fino a trenta giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo, termine che è fissato al 30 settembre 2025. Agli oneri derivanti si provvede a valere sulle risorse stanziate con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 92 DEL 19.04.2025

Concorsi ed Esami

15 04 25

MINISTERO DELLA CULTURA

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque allievi al 37° corso quinquennale della Scuola di alta formazione e studio dell’Opificio delle pietre dure di Firenze, per l’anno accademico 2025/2026.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE

D’AOSTA DI TORINO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, per la sede e le sezioni del Piemonte e della Liguria.

UNIVERSITA’ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

CONCORSO

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Business Administration and Management, XLI ciclo seconda parte - anno accademico 2025/2026.

COMUNITA’ RIVIERA FRIULANA DI LATISANA

CONCORSO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Muzzana del Turgnano.

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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo professionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato, per varie strutture complesse.

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO «S. GIOVANNI- ADDOLORATA» DI ROMA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a valenza non regionale, per la copertura di un posto di dirigente del ruolo professionale o tecnico o amministrativo, per le attività di comunicazione.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - OMEGNA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI VITERBO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo, area economica- finanziaria, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

CORRIERE LEGISLATIVO

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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO - SESTO SAN GIOVANNI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato, per la S.C. Gestione tecnico-patrimoniale.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato, per la S.C. Gestione operativa NextgenerationEU.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato, per la S.C Sistemi informativi.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO - SESTO SAN GIOVANNI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere a tempo pieno ed indeterminato, per la S.S. Ingegneria clinica.

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 EUGANEA DI PADOVA

CONCORSO

Procedura di stabilizzazione del personale precario, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia, a tempo indeterminato.

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e dei funzionari.

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CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - OMEGNA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI VITERBO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo, area economica- finanziaria, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico sanitario di radiologia medica, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato e pieno.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di infermiere, area dei

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Concorsi ed Esami

professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato e pieno.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di infermiere pediatrico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato e pieno.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato e pieno, per la SC Sistemi informativi.

OSPEDALE HUMANITAS GRADENIGO DI TORINO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:

GAZZETTA UFFICIALE 4a Serie Speciale

CONCORSI ED ESAMI n. 30 del 15.04.2025

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04 25

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI

NOMINA

Modifica della composizione della commissione esaminatrice della 141ª sessione degli esami di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA DI LECCE

CONCORSO

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di tre borse di ricerca.

COMUNE

DI MONFALCONE

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo/ contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi attività culturali.

COMUNE DI MONFALCONE

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi demografici.

COMUNE DI UDINE

CONCORSO

Conferimento, per curriculum e colloquio, dell’incarico a tempo determinato di dirigente tecnico, per il servizio edilizia privata e pianificazione territoriale.

CORRIERE LEGISLATIVO

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REGIONE PUGLIA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione della graduatoria unica regionale per l’assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti disponibili per il privato esercizio nella Regione Puglia.

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO» DI POTENZA

MOBILITA’

Mobilità volontaria per la copertura di posti per vari profili professionali, a tempo indeterminato, riservati al personale del comparto sanità, per le aziende ed enti del servizio sanitario regionale e nazionale.

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operatore tecnico specializzato - elettricista, a tempo pieno ed indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 DI CHIAVARI

CONCORSO

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - area dei professionisti della salute e dei funzionari e di due posti di operatore tecnico specializzato - elettricista/impiantista manutentore - area degli operatori, per la S.C. Patrimonio e gestione tecnica.

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI CAMPOBASSO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere elettrico, area dei professionisti della salute e dei funzionari,

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a tempo indeterminato.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere meccanico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE DI UDINE

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente fisico di fisica sanitaria.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA

CONCORSO

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore veterinario di struttura complessa, per la direzione della S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

CONCORSO

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti nel profilo di assistente sanitario, dieci posti nel profilo di infermiere pediatrico, cinquanta posti nel profilo di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato, per le strutture ospedaliere e territoriali.

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GAZZETTA UFFICIALE 4a Serie Speciale CONCORSI ED ESAMI n. 31 del 18.04.2025

CORRIERE LEGISLATIVO

Giurisprudenza rilevante

CORTE COSTITUZIONALE

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

[Omissis]

SENTENZA N. 30-2025

Ora d’aria nel regime penitenziario del cosiddetto “carcere duro”.

Il divieto di stare all’aperto oltre la seconda ora, come sancito dalla norma censurata, mentre comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza,

N. 30 SENTENZA 25 febbraio - 18 marzo 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Regime speciale di detenzione - Permanenza all’aperto - Limite non superiore a due ore al giorno e fermo restando il limite minimo di un’ora al giorno anziché, come previsto per i detenuti comuni, per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno, salvo giustificati motivi - Violazione del principio di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale parziale. - Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f). - Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, e 32.

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 30-2025, depositata il 18 marzo 2025, conferma, ancora una volta, l’alto valore di civiltà della nostra Costituzione nell’ordinamento giuridico, valore che è possibile far risalire anche ai ben noti principi delineati da Cesare Beccaria nel fondamentale saggio Dei delitti e delle pene, ove si afferma, fin dal 1764, il principio del rispetto della persona, anche se detenuta per scontare una condanna legittimamente inflitta. In questo caso, era stata sollevata d’ufficio dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, la questione di legittimità costituzionale circa la diversa durata delle cosiddette “ore d’aria”, diversamente quantificate per i detenuti

CORRIERE

segue Giurisprudenza

comuni e quelli sottoposti al regime speciale, altrimenti detto carcere duro, meglio conosciuto come “41-bis”. Fermo restando il maggior rigore della pena, giustificabile da una serie di motivazioni intrinseche ed estrinseche, segnatamente ascrivibili ad impedire che soggetti condannati per associazione mafiosa possano trovare il modo di reiterare all’esterno delitti od organizzare intrecci di stampo mafioso, è stato sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale il diverso periodo di ore d’aria assegnato alle due tipologie di regimi carcerari. La Corte, dopo una rigorosa e limpida disamina, assistita da dovizia di motivazioni, si esprime come segue, segnatamente in ordine alle finalità rieducative della pena, previste dall’articolo 27 della Carta Costituzionale: “[…] 6.2.- Non persuade la tesi dell’Avvocatura dello Stato, secondo la quale il bilanciamento sotteso alla norma censurata sarebbe ragionevole in funzione di una riduzione probabilistica dei contatti illeciti, nel senso che, «riducendo le ore d’aria, si riducono le probabilità di tali contatti».

Tale argomentazione muove da una premessa - quella per cui la previsione di un massimo di due ore all’aperto per i detenuti in regime speciale sia una concessione del legislatore - che non può essere condivisa, perché, portata alle estreme conseguenze, essa potrebbe giustificare la radicale eliminazione del diritto dei detenuti medesimi a fruire di un qualunque tempo all’aperto: il che, ovviamente, darebbe luogo a un’evidente violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., giacché il trattamento risulterebbe contrario al senso di umanità. In realtà, non può sfuggirsi alla seguente alternativa: o il gruppo di socialità è formato in modo efficace, e allora che esso trascorra all’aperto più di due ore non genera, é aumenta, il pericolo di contatti illeciti; o il gruppo di socialità è formato in modo inefficace, e allora che esso trascorra all’aperto non più di due ore non elimina, né riduce in modo significativo, quel medesimo pericolo, ferme le esigenze di adeguata sorveglianza.

Ciò che pregiudica lo scopo del regime speciale, invero, è l’eventuale errore di selezione del gruppo, non la quantità di tempo che un gruppo, ben scelto, può passare nei cortili. In effetti, la limitazione a tre ore (due all’aperto e una in saletta) della compresenza dei detenuti del medesimo gruppo di socialità non garantisce in alcun modo in misura maggiore che nel gruppo non circolino informazioni la cui diffusione il regime speciale intende impedire.

6.3.- La centralità del gruppo di socialità, quale mezzo di funzionamento del regime speciale, è attestata dal secondo periodo della lettera f) del comma 2-quater dell’art. 41-bis ordin. penit., aggiunto dallo stesso art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge n.

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza

94 del 2009, laddove viene posto l’obiettivo di «garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità».

6.4.- Il divieto di stare all’aperto oltre la seconda ora, come sancito dalla norma censurata, mentre comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza, alla quale viceversa provvede, e deve provvedere, l’accurata selezione del gruppo di socialità, unitamente all’adozione di misure che escludano la possibilità di contatti tra diversi gruppi di socialità.

Poiché non corrisponde in alcun modo alla funzione istituzionale del regime differenziato, e determina quindi un improprio «surplus di punizione» (sentenza n. 18 del 2022), la norma censurata viola il principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., insieme al finalismo rieducativo della pena, di cui al terzo comma dell’art. 27 Cost.

Peraltro, l’ampliamento delle ore della giornata in cui i detenuti in regime speciale possono beneficiare di aria e luce all’aperto contribuisce a delineare una condizione di vita penitenziaria che, non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto nella percezione dei detenuti, possa essere ritenuta più rispondente al senso di umanità, in conformità alle specifiche raccomandazioni espresse sul punto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), richiamate dalla parte nell’atto di costituzione.

6.5.- La declaratoria di illegittimità costituzionale del limite massimo delle due ore, stabilito dalla norma censurata per il regime speciale, comporta, coerentemente con la richiesta sostanziale del rimettente, la riespansione della disciplina generale delle quattro ore, contenuta nell’art. 10 ordin. penit.

Non potrebbe d’altronde individuarsi un diverso limite in quello di due ore al giorno, stabilito dall’art. 14-quater, comma 4, ordin. penit. per i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare. Avendo natura disciplinare, in quanto applicabile ai detenuti che si ritiene possano gravemente compromettere la regolarità della vita d’istituto, il regime della sorveglianza particolare non può essere esteso in via analogica per determinare, venuto meno il limite massimo di due ore posto dalla norma censurata, la quantità di tempo che possono trascorre all’aperto i ristretti nel differente regime speciale ex art. 41-bis ordin. penit., per i quali deve quindi trovare applicazione il regime ordinario.

6.6.- Nella stessa prospettiva di un intervento “per linee interne” alla legislazione vigen-

segue Giurisprudenza

te, occorre rilevare che la novella del 2018, come gia’ notato, non ha solo aumentato da due a quattro ore il tempo minimo giornaliero di permanenza all’aperto nel regime detentivo ordinario, ma ha anche temperato questo incremento con un’estensione della facoltà della direzione degli istituti penitenziari di ridurre il periodo fino a due ore al giorno. Affidata alla formula dei «giustificati motivi» - in luogo di quella anteriore, ben più stringente, dei «motivi eccezionali» -, la previsione di una maggiore discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria è evidentemente correlata, in una strategia di bilanciamento, al raddoppio del minimo di ore di permanenza all’aperto. Ove al regime speciale ex art. 41-bis ordin. penit. fosse esteso, per riespansione della disciplina generale, solo il maggior numero di ore d’aria, e non anche, contestualmente, il criterio più flessibile per la sua riduzione, si creerebbe, per il medesimo regime differenziato, una disciplina anomala, conforme in parte al testo attuale dell’art. 10 ordin. penit. e in parte al testo originario, una sorta di disciplina trans-temporale, che questa Corte non ha il potere di determinare. La declaratoria di illegittimità costituzionale deve quindi investire la norma censurata in entrambi gli aspetti, cioè, oltre che nel limite delle due ore, anche nel rinvio statico al primo comma dell’art. 10 ordin. penit.

La disciplina ordinaria si riespande così interamente, sia per la quantità di ore («un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno»: art. 10, primo comma, ordin. penit.), sia per il criterio di riduzione («per giustificati motivi»: art. 10, secondo comma, ordin. penit.), senza spezzare il nesso costruito dal legislatore.

6.7.- Per tutto quanto esposto, attesa la violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, ordin. penit., limitatamente all’inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10».

La censura riferita all’art. 32 Cost. resta assorbita.

6.8.- L’odierna decisione non concerne il regime della sorveglianza particolare, che ha d’altronde, come rilevato, una natura sua propria, di tipo disciplinare.

Si deve tuttavia sottolineare che tale regime, proprio per la sua autonomia funzionale, puo’ concorrere con quello ex art. 41-bis ordin. penit. (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 27 settembre 2022-20 gennaio 2023, n. 2555 e 23 ottobre-26 novembre 2008, n. 44072); sicché, qualora tenesse condotte tali da esigere anche la sorveglianza particolare, il detenuto in regime ex art. 41-bis ordin. penit. non fruirebbe più del minimo

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza

di quattro ore ex art. 10, primo comma, ordin. penit., ma solo del minimo di due ore ex art. 14-quater, comma 4, ordin. penit.

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente all’inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2025.

[Omissis]

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2025

[Omissis]

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE 1a Serie Speciale CORTE COSTITUZIONALE N. 12 DEL 19.03.2025

dal parlamento

SENATO – ASSEMBLEA

23 04 25

297ª SEDUTA PUBBLICA

Con 99 voti a favore, 62 contrari e un astenuto, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl n. 1463 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. Il Presidente dell’8a Commissione, sen. Fazzone (FdI), ha riferito che la Commissione non ha terminato i lavori in sede referente, pertanto il provvedimento sarà discusso nel testo approvato dalla Camera. Il ddl, composto di 20 articoli, a seguito delle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento, prevede un contributo straordinario di 200 euro per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, interventi su bonus elettrodomestici e comunità energetiche rinnovabili, oltre a misure specifiche per i clienti vulnerabili, incluse tutele transitorie e impignorabilità dell’immobile in alcuni casi. Il testo introduce fondi per la transizione energetica e agevolazioni per imprese energivore. Viene rafforzato il ruolo di ARERA nella trasparenza delle offerte e nella vigilanza; si amplia la semplificazione per gli impianti FER e si introduce il consulente per la gestione delle utenze. Infine, sono previste norme di sostegno per enti pubblici e sportivi.

L’Assemblea ha avviato l’esame del Documento di finanza pubblica 2025 e connessi allegati (doc. CCXL, n. 1).

Il relatore, sen. Calandrini (FdI), ha posto l’accento sull’importanza del testo, che rappresenta la prima concreta applicazione della nuova  governance economica europea. Al centro del nuovo impianto vi è il Piano strutturale di bilancio di medio termine, che unifica il precedente Programma di stabilità e il Piano nazionale di riforme, con una durata quinquennale in linea con la legislatura. Il DFP 2025 si articola in due sezioni principali: la prima offre un bilancio del 2024 e previsioni aggiornate per il 2025 e sugli anni successivi; la seconda analizza le tendenze di finanza pubblica per il periodo 2025-2028. La spesa netta nel 2024 è diminuita del 2,1 per cento, superando l›obiettivo dell›1,9 fissato dal Piano strutturale, e per il 2025 si stima una crescita dell›1,3 per cento, in linea con il target.

CORRIERE LEGISLATIVO

segue dal parlamento

Sul fronte macroeconomico, il PIL reale è cresciuto nel 2024 dello 0,7 per cento, rispetto all›1 atteso, mentre per il 2025 la previsione è dello 0,6, un dato prudente ma coerente con il contesto globale incerto. Il rapporto deficit/PIL nel 2024 è stato del 3,4 per cento, migliorando rispetto al 3,8 previsto nel Piano e al 4,3 indicato nel DEF 2024. Ancora più significativo è il dato sul saldo primario, tornato positivo allo 0,4 per cento del PIL, per la prima volta dal 2019. Il relatore ha poi evidenziato l›importanza del buon andamento delle entrate tributarie e contributive, trainato dalla crescita dell›occupazione e dell›attività economica, che ha consentito di assorbire l›aumento della spesa per interessi passivi e l›impatto dei crediti d›imposta legati ai bonus edilizi, in particolare il superbonus. Guardando al futuro, il Governo conferma l›obiettivo di rientrare sotto la soglia del 3 per cento di deficit/PIL entro il 2026, con un rapporto stimato al 3,3 già nel 2025, mentre il debito pubblico è atteso in calo dal 2027, dopo un leggero aumento fino al 2026.

24 04 25

GIOVEDÌ 24 APRILE 2025 - 298ª SEDUTA PUBBLICA

L’Assemblea ha approvato la proposta di risoluzione n. 6 della maggioranza al Documento di finanza pubblica 2025 (doc. CCXL, n. 1), che impegna il Governo a rispettare la spesa prevista dal Piano strutturale di bilancio di medio termine, attuare riforme e investimenti (soprattutto per la rigenerazione urbana), e valutare misure sanitarie preventive come vaccinazioni e screening.

Il testo rappresenta la prima concreta applicazione della nuova governance economica europea. Al centro del nuovo impianto vi è il Piano strutturale di bilancio di medio termine, che unifica il precedente Programma di stabilità e il Piano nazionale di riforme, con una durata quinquennale in linea con la legislatura. Il DFP 2025 si articola in due sezioni principali: la prima offre un bilancio del 2024 e previsioni aggiornate per il 2025 e sugli anni successivi; la seconda analizza le tendenze di finanza pubblica per il periodo 2025-2028. La spesa netta nel 2024 è diminuita del 2,1 per cento, superando l›obiettivo dell›1,9 fissato dal Piano strutturale, e per il 2025 si stima una crescita dell›1,3 per cento. Sul fronte macroeconomico, il PIL reale è cresciuto nel 2024 dello 0,7 per cento, rispetto all›1 atteso, mentre per il 2025 la previsione è dello 0,6. Il rapporto deficit/PIL nel 2024 è stato del 3,4 per cento, migliorando rispetto al 3,8 previsto nel Piano e al 4,3 indicato nel DEF 2024. Ancora più significativo è il dato sul saldo primario, tornato positivo allo 0,4 per cento del PIL, per la

segue dal parlamento

prima volta dal 2019. Il relatore ha poi evidenziato l›importanza del buon andamento delle entrate tributarie e contributive, trainato dalla crescita dell›occupazione e dell›attività economica, che ha consentito di assorbire l›aumento della spesa per interessi passivi e l›impatto dei crediti d›imposta legati ai bonus edilizi, in particolare il superbonus. Guardando al futuro, il Governo conferma l›obiettivo di rientrare sotto la soglia del 3 per cento di deficit/PIL entro il 2026, con un rapporto stimato al 3,3 già nel 2025, mentre il debito pubblico è atteso in calo dal 2027, dopo un leggero aumento fino al 2026.

CORRIERE LEGISLATIVO

segue dal parlamento

CAMERA - AULA

22 04 25 24 04 25

469^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di martedì 22 aprile 2025 il Governo ha posto la fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni (C. 2308)

23 04 25

470^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di martedì 23 aprile la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni (A.C. 2308) nel testo delle Commissioni, comprensivo dell’errata corrige, sul quale il Governo aveva posto la fiducia che è stata approvata con 188 voti favorevoli e 87 voti contrari. Il provvedimento passa all’esame dell’altro ramo del Parlamento. Successivamente la Camera ha respinto le questioni pregiudiziali Magi e Schullian n. 1, D’Orso ed altri n. 2, Bonafè ed altri n. 3, Boschi ed altri n. 4 e Zanella ed altri n. 5 riferite al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (A.C. 2355)

Alle 14.45 ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata - question time in diretta Rai. Alle 16 si è svolta la Cerimonia di commemorazione di Papa Francesco.

471^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di giovedì 24 aprile 2025 la Camera ha esaminato il Documento di finanza pubblica 2025 (DFP)) e ha approvato la risoluzione Bignami, Molinari, Barelli e Lupi n. 6-00173 con conseguente preclusione delle restanti risoluzioni presentate.

Successivamente il Presidente della Camera Lorenzo Fontana ha ricordato la ricorrenza dell’80° Anniversario della Liberazione. E’ seguito un breve dibattito cui ha preso parte un rappresentante per gruppo.

SAFETY CONFSAL

Salute e Sicurezza sul Lavoro

IL DECALOGO DELLA SICUREZZA

PER LA PREVENZIONE PARTECIPATA

I numeri parlano e ci dicono che gli infortuni e le malattie professionali continuano a crescere. Il Paese soffre quotidianamente, in termini di morti e dolore, una piaga che non si riesce ancora a debellare che produce un costo annuale stimato del 6,3% del PIL. La Confsal, a valle di un impegno ormai pluriennale sugli aspetti della safety, ha condensato le proprie proposte in un decalogo che è stato reso pubblico a Bologna in occasione del Salone di Ambiente e Lavoro, principale Fiera nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e che, aggiornato e integrato, è stato proposto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione del primo incontro con le Parti Sociali convocato al Ministero il 12 gennaio 2023.

Proponiamo di

1

2

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Creare un’Agenzia o Polo nazionale, quale soggetto unico deputato a coordinare prevenzione e vigilanza, informazione e formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria

“La salute e sicurezza del lavoro” come disciplina scolastica obbligatoria

Diffondere una “prevenzione partecipata” con il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori, mettendo la loro partecipazione al centro dell’azione di prevenzione unitamente a tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione

Promuovere la diffusione di MOG-SGSL - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro - incentivandone economicamente l’adozione da parte delle aziende, tramite il credito di imposta e/o l’esenzione temporanea dal contributo INAIL 4

Favorire l'instaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra gli organi di vigilanza dello stato e le aziende, dando a esse la possibilità di verificare preventivamente la propria situazione effettiva sul rispetto delle norme sulla sicurezza, per poter così rimediare alle difformità rilevate 5

Incrementare fortemente l’organico degli ispettori tecnici per la sicurezza sul lavoro in modo che la vigilanza sull’applicazione della normativa abbia anche una funzione preventiva; assumendo a tal fine migliaia di giovani qualificati con adeguata preparazione nel campo ingegneristico, tecnico e scientifico

Potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS - per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica dei RLS rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione 7

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9

Garantire qualità ed efficacia alla preparazione delle principali figure di sistema, dando applicazione sollecita e concreta alle modifiche normative previste dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021), per realizzare i cambiamenti previsti nell’ambito della formazione

Potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l’informazione e la consulenza attraverso maggiori investimenti da parte dell’Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese

Incrementare le risorse per la ricerca scientifica “prevenzionale” su infortuni e rischi emergenti, tramite l’Inail, le Università e gli altri Enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle Parti Sociali

https://bit.ly/decalogo_safety_confsal

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Corriere legislativo n. 16/2025 by CONFSAL News - Issuu