Congedo obbligatorio di maternità e paternità

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CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ

T.U. sulla maternità e paternità - D.Lgs. n. 151/2001

Aggiornato a Maggio 2023

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Per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice e per “congedo di paternità alternativo” l’astensione fruita dal padre lavoratore in alternativa al congedo di maternità nei casi previsti dalla legge. A tali periodi di astensione si aggiunge il “congedo di paternità obbligatorio” di 10 giorni previsto unicamente per i padri lavoratori.

Il congedo obbligatorio di maternità/paternità non è solo un diritto soggettivo, ma anche un obbligo/dovere dei genitori lavoratori in quanto non si può scegliere se esercitare o meno il diritto all’astensione obbligatoria.

Al diritto/dovere della madre corrispondono, altresì, i doveri del datore di lavoro volti a consentire il periodo di congedo e a garantire per la lavoratrice madre le necessarie tutele sin dall’inizio della gravidanza.

La maternità e la comunicazione di inizio dello stato di gravidanza

La lavoratrice è tutelata dal momento in cui inizia la gravidanza, fino al compimento di un anno di età del bambino. La lavoratrice che svolge lavori vietati e/o pericolosi, accertato il suo stato di gravidanza, ha l’obbligo di informare il datore di lavoro che, a sua volta, ha l’onere di valutare i rischi connessi alla mansione svolta previsti dal DVR, in collaborazione col medico competente.

Alla comunicazione dello stato di gravidanza deve poi seguire la consegna al datore di lavoro del certificato attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto o comunque il numero di protocollo del certificato.

Il medico del SSN o convenzionato trasmette telematicamente il certificato all’INPS e il datore di lavoro lo può consultare mediante il numero di protocollo fornitogli dalla lavoratrice.

La valutazione dei rischi e l’adozione delle misure di tutela

Durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, la lavoratrice che ha informato il datore di lavoro del proprio stato è soggetta a misure specifiche per la tutela della sicurezza e della salute.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi determinati da condizioni ambientali e/o da processi lavorativi che possono nuocere alla sicurezza e salute delle lavoratrici madri. Deve, in merito, informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione da adottare (DVR).

Qualora la valutazione dei rischi rilevi condizioni ambientali pericolose o la presenza di lavori vietati per lo stato di gravidanza, devono essere adottate le misure necessarie previste dal DVR aziendale per evitare l’esposizione al rischio ricorrendo, ove necessario, anche alla temporanea modifica dell’orario e/o delle condizioni di lavoro e/o delle mansioni assegnate, anche spostando la lavoratrice a mansioni inferiori pur conservando la medesima retribuzione.

Ove non sia possibile migliorare proficuamente l’ambiente lavorativo e/o la lavorazione, il datore di lavoro deve allontanare la lavoratrice facendo richiesta di interdizione dal lavoro anticipata/post partum all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento della sede lavorativa aziendale.

Sul sito www.ispettorato.gov.it è possibile compilare digitalmente o scaricare la modulistica (mod. INL 11) che il datore di lavoro potrà poi inoltrare all’indirizzo di posta

Le tutele dall’inizio dello stato di gravidanza
datore di lavoro
D.Lgs. n. 151/2001 art. 21 c. 1-bis D.Lgs. n. 151/2001 art. 6 D.Lgs. n. 81/2008 art. 28 D.Lgs. n. 151/2001 art. 7
Documentazione Il
Allontanamento
3 Congedo obbligatorio

elettronica o PEC dell’Ispettorato territoriale di competenza ovvero presentarla cartacea direttamente allo sportello. Alla richiesta aziendale di allontanamento della lavoratrice deve essere allegata copia del:

• certificato di gravidanza attestante la data presunta del parto presentato dalla lavoratrice;

• stralcio del documento di valutazione dei rischi sulla maternità (DVR).

Entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, l’Ispettorato emanerà il provvedimento di interdizione che decorrerà dalla data di adozione del provvedimento stesso. L’allontanamento dal lavoro può riguardare il solo periodo della gestazione (ante partum), oppure anche il periodo del puerperio fino a sette mesi dopo il parto (es. lavori con uso di sostanze nocive). I giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria sono aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto anche nell’ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto. Pertanto, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.

Il Datore di Lavoro

In collaborazione con il Medico Competente valuta se l’attività della lavoratrice è compatibile con lo stato di gravidanza e l’allattamento

D.Lgs. n. 151/2001 art. 11 e ss. D.Lgs. n. 81/2008 art. 28

Individua i lavori di cui agli allegati A e B del D.Lgs. n. 151/01

Attività non compatibili

Individua i lavori che richiedono stime quali-quantitative di cui all’allegato C del D.Lgs. n. 151/01

Attività compatibili

C’è la possibilità di spostamento

La lavoratrice nella nuova mansione non a rischio continua l’attività sino al periodo di astensione obbligatoria

Non c’è la possibilità di spostamento

Si invia la comunicazione all’ispettorato che allontana la lavoratrice con un provvedimento di astensione obbligatoria anticipata

Non esistono rischi

La lavoratrice continua a svolgere le sue mansioni sino al periodo di astensione obbligatoria

La lavoratrice, per gravi complicazioni della gravidanza o preesistenti forme morbose che potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza, può presentare istanza all’Ufficio di medicina legale/Igiene pubblica dell’Asl di interdizione anticipata dalla prestazione lavorativa allegando il certificato medico redatto dal Ginecologo (del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato) che attesti le motivazioni cliniche della gravidanza patologica per l’interdizione anticipata. La lavoratrice, in tal caso, deve poi rivolgersi al Servizio Sanitario di propria pertinenza. Il medico ASL, a seguito di sua valutazione, rilascia un certificato medico di astensione dal lavoro per gravidanza.

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La lavoratrice Interdizione anticipata

Per richiedere l’interdizione anticipata, la lavoratrice deve recarsi presso la propria ASL con il certificato redatto dal ginecologo che attesti le motivazioni cliniche della gravidanza patologica

L’Ufficio di medicina legale/Igiene Pubblica le consegnerà un nuovo certificato in due copie

Una copia per il datore di lavoro

Una copia per l’INPS

Tutele: diritti e divieti

Le lavoratrici madri hanno diritto:

• al rientro in azienda nella stessa unità produttiva o in altra ubicata nel medesimo comune;

• a essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti;

• alla conservazione del posto;

• a permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici o visite specialistiche debitamente documentate.

A tutte le lavoratrici madri dipendenti del settore privato che, entro il 31/12/2022, sono rientrate al lavoro al termine dell’astensione obbligatoria di maternità, è riconosciuto l’esonero del 50% del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per il periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

Inoltre, è diritto della lavoratrice chiedere per una sola volta, in luogo del congedo parentale e nel limite di quanto ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, con una riduzione d’orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

Divieto di discriminazione

È vietata qualsiasi forma di discriminazione per ragioni connesse al sesso, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei diritti.

Divieti alla prestazione lavorativa

È vietato adibire la lavoratrice a:

h Lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6): per tutto il periodo intercorrente fra l’inizio dello stato di gravidanza e sino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

• la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o in alternativa il lavoratore padre convivente con la stessa;

• la lavoratrice o il lavoratore unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

• la lavoratrice o il lavoratore, in alternativa, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il dodicesimo anno di età.

Esami prenatali Rientro in azienda anno 2022 Trasformazione del rapporto in part-time Divieti Lavoro notturno D.Lgs. n. 151/2001 art. 56 D.Lgs. n. 151/2001 art. 14 L. n. 234/2021 art. 1 c. 137 D.Lgs. n. 81/2015 art. 8 c. 7 D.Lgs. n. 151/2001 art. 3 D.Lgs. n. 151/2001 art. 53 D.Lgs. n. 66/2003 art. 11 c. 2
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h Lavori pericolosi, faticosi, insalubri:

• al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all’allegato A del D.Lgs. n. 151/01;

• al lavoro che comporti il rischio di esposizione ad agenti e condizioni di cui all’allegato B del D.Lgs. n. 151/01;

• in zone con esposizioni a radiazioni ionizzanti.

Divieto di licenziamento

È vietato al datore di lavoro licenziare la lavoratrice:

• dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino;

• dall’ingresso del minore in famiglia e fino ad un anno di accoglienza in famiglia del minore adottato o in affidamento;

• fino allo scadere di tre mesi (quattro o cinque in caso di flessibilità) dal giorno del parto in caso di bambino nato morto o deceduto entro il periodo di astensione obbligatoria post-partum;

• per dieci giorni dalla data del decesso nel caso di morte avvenuta tra i tre mesi ed un anno di età del bambino.

Il divieto di licenziamento si estende al padre lavoratore che:

• fruisce del congedo di paternità per la durata del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino.

Nei casi di adozione e di affidamento, il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.

Non si applica il divieto di licenziamento nei casi di:

• colpa grave della lavoratrice considerata giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro. La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa non fa perdere alla lavoratrice il diritto all’indennità di maternità;

• cessazione dell’attività aziendale;

• scadenza del termine del contratto a tempo determinato;

• esito negativo della prova.

Le deroghe al divieto di licenziamento si applicano anche al padre lavoratore e ai genitori adottivi o affidatari.

La risoluzione consensuale o le dimissioni rassegnate nel periodo compreso tra l’inizio della gestazione e il compimento del terzo anno di vita del bambino, come pure fino al terzo anno di accoglienza in famiglia del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalla comunicazione di proposta di incontro o invito a recarsi all’estero per la proposta, devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro (ITL) competente per territorio altrimenti le dimissioni non producono effetti.

Per le dimissioni rassegnate entro il compimento del primo anno di vita del bambino dalla lavoratrice madre, o dal lavoratore padre che fruisce o ha fruito del congedo di paternità (sia obbligatorio che alternativo), spettano le indennità previste per il licen-

Dimissioni Lavori insalubri Divieto di licenziamento della lavoratrice Divieto di licenziamento del lavoratore Divieto di licenziamento dei genitori adottivi o affidatari Deroghe al divieto Dimissioni entro il 3° anno del bambino Dimissioni entro il 1° anno del bambino D.Lgs. n. 151/2001 art. 54 D.Lgs. n. 151/2001 art. 54 c. 7 D.Lgs. n. 151/2001 art. 54 c. 3 D.Lgs. n. 151/2001 art. 55 INPS Circ. n. 94/2015 punto 2.6 lett. e 6

ziamento:

• indennità sostitutiva di preavviso;

• NASpI. Per esercitare tale diritto la domanda deve essere presentata all’Inps entro l’ottavo giorno, ovvero entro il 68mo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate. Il datore di lavoro è tenuto a versare il ticket di licenziamento.

La pena dell’arresto sino a sei mesi è prevista per:

• aver adibito la donna al lavoro nel periodo di interdizione;

• assegnazione a lavori faticosi e insalubri e pericolosi.

La violazione delle norme sul lavoro notturno per le donne in gravidanza e fino al compimento di 1 anno di età del bambino, è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 516,00 a € 2.582,00.

Per una durata complessiva di 5 mesi e 1 giorno, 2 mesi precedenti la data presunta del parto (ante partum) e 3 mesi successivi la data effettiva del parto (post partum), la lavoratrice madre non può essere adibita al lavoro e percepisce una indennità economica.

La data del parto è giorno a sé rispetto ai suddetti mesi, conseguentemente tale giorno deve essere sempre aggiunto e la decorrenza dell’astensione post partum è sempre dal giorno successivo la data effettiva.

Le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro:

• a decorrere dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto;

• per i cinque mesi successivi al parto in caso di prestazione lavorativa effettuata per tutto il 9° mese di gravidanza; a condizione che il medico specialista ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente o, in sua assenza, il datore di lavoro, attestino, entro la fine del settimo mese di gravidanza, che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice madre e del bambino ai fini della tutela e della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Per usufruire di tale diritto la lavoratrice deve produrre all’Istituto la domanda con il modello INPS Mod. MAT. dove dichiara di volersi avvalere della flessibilità, indicando il numero dei giorni relativi o di voler fruire della maternità esclusivamente dopo il parto. Le certificazioni mediche non devono più essere prodotte all’INPS ma solamente al proprio datore di lavoro.

Entro trenta giorni dal parto, la lavoratrice deve far pervenire al proprio datore di lavoro ed all’INPS il certificato di nascita del figlio, o un certificato di famiglia o una dichiarazione sostitutiva di responsabilità.

Nel caso di parto avvenuto prima della data presunta rinvenibile nel certificato medico di gravidanza prodotto, i giorni di congedo obbligatorio non goduti e la relativa prestazione economica di maternità sono recuperati nel periodo post partum. È considerato

Congedo obbligatorio Durata Flessibilità Certificato di nascita Parto prematuro INPS Circ. n. 32/2023 INPS Msg. n. 1356/2023 D.Lgs. n. 151/2001 art. 16 INPS Msg. n. 18311/2007 D.Lgs. n. 151/2001 art. 20 INPS Msg. n. 13279/2007 INPS Circ. n. 148/2019 INPS Circ. n. 106/2022 D.Lgs. n. 151/2001 art. 21 c. 2 D.Lgs. n. 80/2015 art. 2 comma 1 INPS Circ. n. 69/2016
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Il congedo obbligatorio di maternità
Sanzioni

parto fortemente prematuro quello che si verifica prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto: ai 3 mesi post partum si aggiungono i 2 mesi di congedo ante partum più l’ulteriore periodo compreso tra la data effettiva del parto fortemente prematuro e il giorno precedente l’inizio del congedo ordinario ante-partum così superando il periodo complessivo di 5 mesi di astensione obbligatoria.

2 mesi ante partum

Dalla data presunta del parto

Giorni di anticipo

Dal giorno successivo al parto, fino al giorno precedente l’inizio del congedo ordinario ante partum +

Parto plurimo

La durata del congedo di maternità non varia.

Ricovero del neonato

Durante il ricovero del neonato, a prescindere dalla motivazione che lo ha causato, la lavoratrice madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità, di rientrare al lavoro per riprendere la fruizione del congedo dalla data di dimissione del bambino. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta per ogni figlio ed è subordinata alla produzione di documentazione medica attestante la compatibilità dello stato di salute della lavoratrice con la ripresa dell’attività lavorativa.

Interruzione della gravidanza

L’interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione indicata dal medico specialista nel certificato di gravidanza, è trattata come “malattia” e consente di astenersi dal lavoro solo per il periodo indicato nel certificato medico. In caso di aborto la lavoratrice non ha diritto all’indennità di maternità ma a quella di malattia, se spettante, e in presenza della documentale certificazione medica.

In caso, invece, di interruzione della gravidanza oltre il 180° giorno dall’inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha facoltà di riprendere l’attività lavorativa con un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista SSN o con esso convenzionato e il medico aziendale competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice.

Hanno titolo all’indennità giornaliera di maternità tutte le lavoratrici:

• apprendiste, operaie, impiegate, dei settori dell’industria, del commercio e

Post partum aggiuntivo
data effettiva del parto
Dalla
Parto fortemente prematuro Aborto Interruzione spontanea o terapeutica dopo 180° g. Lavoratrici aventi diritto D.Lgs. n. 151/2001 art. 16-bis D.Lgs. n. 151/2001 art. 19 D.Lgs. n. 151/2001 art. 2
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Diritto al trattamento di congedo obbligatorio di maternità

a domicilio

dello spettacolo servizi domestici operanti all’estero autonome A domicilio Servizi domestici

dell’artigianato;

• lavoratrici a domicilio;

• lavoratrici dello spettacolo;

• addette ai servizi domestici, impiegate dipendenti da proprietari di stabili e portiere;

• lavoratrici italiane operanti all’estero appartenenti ai settori e alle categorie che hanno diritto secondo la normativa in vigore sul territorio nazionale. Se operanti in paesi extracomunitari se sono in vigore accordi in materia di sicurezza sociale;

• lavoratrici autonome e lavoratrici iscritte alla Gestione Separata.

Requisito essenziale è lo stato di gravidanza documentato seguito dal parto.

Il congedo obbligatorio di maternità è irrinunciabile.

Lavoratrici dipendenti

Devono avere un rapporto di lavoro subordinato in corso con diritto alla retribuzione.

h Le lavoratrici a domicilio sono tenute a riconsegnare al committente, all’inizio del periodo di congedo, tutte le merci e il lavoro avuto in consegna anche se non ultimato. Nel caso in cui la consegna avvenga dopo l’inizio del periodo di congedo, l’indennità di maternità spetta dal giorno successivo alla riconsegna.

h Addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) devono avere almeno 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti l’inizio del congedo ovvero 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti il congedo stesso, anche se versati in settori diversi da quello del lavoro domestico.

Lavoratrici autonome

h Iscritte alla Gestione Separata INPS

Devono essere accreditate alla Gestione una mensilità della contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo da indennizzare.

h Iscritte alla Gestione commercianti, artigiani ecc. Devono essere in possesso di tale qualifica prima dell’inizio del periodo di maternità con versamento dei relativi contributi.

Lavoratrici che hanno cessato di lavorare

Tra la data di sospensione o assenza dal lavoro senza retribuzione o cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del periodo di congedo di maternità non devono essere

trascorsi più di 60 giorni.

Trascorsi più di 60 giorni l’indennità spetta:

• se la lavoratrice ha diritto, all’inizio del periodo di congedo di maternità alla NASpI (indennità di disoccupazione) anche se concretamente non fruita;

• se era dipendente di datore di lavoro non soggetto alla contribuzione NASpI, se all’inizio dal congedo di maternità non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e nel biennio precedente il momento dell’astensione obbligatoria risultino versati a suo favore 26 contributi settimanali nell’assicurazione di maternità.

Lavoratrici sospese in Cassa integrazione guadagni

In questi periodi spetta la sola prestazione di maternità.

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Domanda

Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso.

Congedo di maternità/ paternità alternativo

La domanda di congedo di maternità/paternità deve essere presentata, dal lavoratore interessato, con Spid telematicamente all’INPS attraverso il servizio dedicato (www. inps.it/prestazioni e servizi/indennità per congedo di maternità e paternità) prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.

Documentazione

La domanda prevede la possibilità di allegare copia digitalizzata della documentazione utile a una celere definizione del procedimento, come provvedimenti di interdizione anticipata/posticipata, autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e così via. In alternativa, si può fare la domanda tramite:

- contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Misura Lavoratrici dipendenti

L’Inps eroga una prestazione economica di maternità pari all’80%: h per le lavoratrici dipendenti - della retribuzione percepita nel periodo mensile immediatamente precedente l’inizio dell’astensione comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive. A questo fine si intende la retribuzione imponibile ai sensi del D.Lgs. n. 314/1997, e ciò che è corrisposto dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta per il compenso dell’opera prestata, ivi compresa la quota degli emolumenti, a carattere ricorrente, non frazionati e non corrisposti nel normale periodo di paga. L’indennità è calcolata e corrisposta alla lavoratrice madre dal datore di lavoro per conto dell’INPS per tutte le giornate indennizzabili comprese nel periodo di assenza obbligatoria:

D.Lgs. n. 151/2001 artt. 22 - 23

Qualifica operaia

Qualifica impiegatizia Lavoratrici domestiche Lavoratrici autonome

1. lavoratrice con la qualifica operaia: sono escluse le domeniche e le giornate festive ricadenti nel periodo;

2. lavoratrice con la qualifica impiegatizia: è corrisposta per tutti i giorni del periodo incluse le domeniche e le giornate festive, fatta eccezione per le festività nazionali cadenti di domenica e per la ricorrenza del Santo Patrono.

h per le lavoratrici domestiche

- calcolata sulla retribuzione convenzionale di riferimento per il pagamento dei contributi. È erogata direttamente dall’Inps.

h per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata

- 1/365 del reddito, dei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, di attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, per ciascuna giornata indennizzabile, nel limite del massimale annualmente previsto. È erogata direttamente dall’Inps.

Prestazione economica a carico dell’INPS 10
Adempimenti a carico della lavoratrice/lavoratore

Prestazione economica a carico dell’azienda

Le disposizioni contrattuali del CCNL di riferimento aziendale individuano il trattamento economico a carico dell’azienda in caso di gravidanza e puerperio.

Il periodo di congedo di maternità è utile al calcolo dell’anzianità di servizio, pertanto, si maturano ferie, mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, progressioni di carriera e quanto previsto dal CCNL in uso in azienda.

Il congedo spetta nel caso di:

• adozione e affidamento nazionale: 5 mesi dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell’adozione;

• adozione e affidamento preadottivo internazionale: 5 mesi da fruire entro i cinque mesi successivi l’ingresso del minore in Italia. La decorrenza può essere anche precedente l’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero, chiesto per l’incontro con il minore e per definire le pratiche di adozione. Il congedo può essere riconosciuto alla lavoratrice o al lavoratore sino al compimento della maggiore età del minore.

Entrambi i genitori possono optare di fruire di un congedo non retribuito della durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato estero per gli incontri e le pratiche di adozione. Se la pratica di adozione internazionale si interrompe e non va a buon fine, il periodo trascorso all’estero per gli adempimenti correlati all’adozione è indennizzato come congedo di maternità solo se debitamente certificato;

• affidamento non preadottivo: il congedo spetta per complessivi tre mesi, anche frazionabili nell’arco di cinque mesi, a decorrere dalla data di affidamento del minore.

La domanda di congedo di maternità obbligatoria in caso di adozione o affidamento è presentata dalla lavoratrice all’Inps e al datore di lavoro accompagnata da:

• avvio del procedimento presso il Tribunale di validazione dell’adozione o affidamento;

• certificazione dell’ente autorizzato all’adozione che indica la data di ingresso del minore in famiglia.

Congedo di paternità alternativo

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre in caso di:

- morte o grave infermità della madre;

- abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre;

- affidamento esclusivo al padre.

In caso di abbandono avvenuto nei tre mesi di post-parto, la madre perde il diritto al congedo di maternità dalla data di abbandono, e il padre acquisisce il diritto a godere del periodo residuo.

Il congedo di paternità alternativo spetta al padre lavoratore a prescindere dal fatto che la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma ovvero casalinga fino al 3° mese di vita del bambino.

Congedo di paternità obbligatorio

Il padre lavoratore dipendente deve astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, anche non continuativi, non frazionabili a ore, da godere dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi. Il congedo spetta anche al

Adozione e affidamento
Nazionale Internazionale Affidamento non preadottivo Domanda Documentazione Congedo di paternità in sostituzione della madre Congedo di paternità obbligatorio D.Lgs. n. 151/2001 artt. 26 e 31 D.Lgs. n. 151/2001 art. 28 D.Lgs. n. 151/2001 art. 27-bis
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padre adottivo o affidatario. In caso di parto plurimo la durata del congedo è estesa a 20 giorni lavorativi.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo. Si configura come un diritto autonomo del padre e, pertanto, è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

Anche in caso di morte perinatale del figlio, avvenuta cioè, nel periodo compreso tra l’inizio della 28a settimana di gravidanza e i primi dieci giorni di vita del bambino, il padre lavoratore è tenuto al congedo di paternità obbligatorio entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio.

È indennizzato al 100% dall’Inps e anticipato dal datore di lavoro.

Il padre comunica i giorni in cui intende fruire del congedo in forma scritta soltanto al datore di lavoro o inserisce la richiesta nel sistema informativo aziendale di gestione delle assenze, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatto salvo quanto previsto dai CCNL come condizione di miglior favore.

Nessuna domanda deve essere presentata all’Inps, salvo nei casi di erogazione diretta da parte dell’Istituto.

Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro per il congedo di paternità obbligatorio sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

I congedi di maternità e di paternità sono periodi utili per la pensione e l’INPS effettua, su richiesta della lavoratrice/lavoratore, l’accredito della contribuzione figurativa.

L’indennità economica di maternità si prescrive nel termine di un anno dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità). Gli atti interruttivi della prescrizione sono presentati dall’avente diritto direttamente all’Inps, a mezzo pec o raccomandata A.R., con istanza scritta di richiesta del pagamento dell’indennità economica, prima dello scadere del termine.

Il datore di lavoro può assumere con contratto di lavoro a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione delle lavoratrici e/o dei lavoratori in congedo di maternità o paternità, già dal mese che precede l’inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per le assunzioni in sostituzione effettuate fino al compimento di un anno di età del bambino o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento, è concesso uno sgravio contributivo (INPS) e sul premio assicurativo (INAIL) del 50 per cento per i contributi a carico del datore di lavoro sulla retribuzione del personale a termine assunto in sostituzione.

Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

La medesima agevolazione contributiva si applica nelle medesime aziende per la sostituzione di lavoratrici autonome.

Accredito della contribuzione Prescrizione del diritto all’indennità Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo Assunzione agevolata D.M. 22/12/12 art. 1 L. n. 178/2020 art. 1 c. 25 D.Lgs. n. 151/2001 art. 29 D.Lgs. n. 151/2001 art. 31-bis D.Lgs. n. 151/2001 art. 25 D.Lgs. n. 151/2001 art. 4
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Indennità di maternità o paternità lavoratrici o lavoratori iscritti alla Gestione Separata

L’indennità è riconosciuta due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi.

Interessa la generalità degli iscritti alla Gestione Separata (sia parasubordinati che liberi professionisti).

L’indennità non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa autonoma.

Si applica sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.

Sono necessari:

• l’iscrizione alla gestione dell’INPS in base all’attività svolta;

• la regolarità del versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità;

• il possesso, da parte del soggetto richiedente, del requisito contributivo di una mensilità, dovuta o versata, comprensiva dell’aliquota maggiorata, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

Dal 1/1/2022 per gli eventi iniziati o già in corso, oltre ai due mesi prima e ai tre mesi successivi al parto, spettano ulteriori tre mesi di indennità se il reddito dichiarato dal richiedente, nell’anno precedente l’inizio della maternità, è inferiore a 8.145,00 euro. Di tale estensione possono beneficiarne anche i padri lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali richiamate. La prestazione è erogata direttamente dall’Istituto.

L’avente diritto trasmette la domanda a nascita avvenuta all’INPS in modalità telematica attraverso il servizio dedicato.

Indennità anticipata di maternità per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome

L’indennità è corrisposta anche per i 2 mesi antecedenti alla data del parto nei casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

In caso di gravidanza a rischio la lavoratrice autonoma produce all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile unitamente alla domanda trasmessa telematicamente per il tramite del servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda” e selezionando l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio”.

È richiesto anche l’inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione della gravidanza.

Requisito necessario per indennizzare tali periodi è la regolarità contributiva dei periodi stessi.

Non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa da parte della lavoratrice autonoma.

Riposi giornalieri per allattamento

I riposi giornalieri orari sono riconosciuti alle lavoratrici madri dipendenti in caso di parto, adozione e/o affidamento terminato il periodo di congedo obbligatorio e ripresa l’attività lavorativa, fino al compimento del primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famigia del minore addottato/affidato.

Aventi diritto Durata Domanda Gravidanza a rischio Domanda Aventi diritto D.Lgs. n. 151/2001 art. 64 L. n. 335/1995 art. 2 c. 26 L. n. 234/2021 art. 1 c. 239 D.Lgs. n. 151/2001 Art. 68 c. 2-ter INPS Msg. n. 572/2023 D.Lgs. n. 151/2001 Artt. 39-40 13

I riposi sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente in caso di:

1. morte o grave infermità della madre;

2. abbandono del figlio da parte della madre;

3. affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente;

4. madre lavoratrice non avente diritto ai riposi (ossia lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica);

5. madre casalinga;

6. rinuncia della madre, lavoratrice dipendente.

Per entrambi i genitori il diritto è riconosciuto ricorrendo le seguenti condizioni:

a. assicurazione all’INPS per la tutela della maternità/paternità;

b. attualità del rapporto di lavoro dipendente;

c. avvenuta fruizione del congedo di maternità.

I riposi per allattamento hanno la durata di:

- due ore giornaliere se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore a sei ore giornaliere;

- un’ora giornaliera nel caso di orario contrattuale di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere.

I suddetti riposi sono ridotti alla metà in caso di fruizione dell’asilo nido o di altra struttura istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle sue vicinanze.

La domanda di riposi giornalieri completa della modalità di fruizione/distribuzione delle ore di astensione nell’arco della giornata lavorativa, anche in forma cumulata, è presentata dalla lavoratrice madre direttamente al datore di lavoro. La domanda del padre deve essere presentata oltre che al datore di lavoro anche all’INPS, in modalità esclusivamente telematica.

Adozione

e affidamento

I riposi giornalieri possono essere utilizzati entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia anche in luogo del congedo di maternità o di paternità. Il padre non può godere dei riposi giornalieri né durante il congedo di maternità, né durante il congedo parentale della madre, né durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro della stessa.

Parto plurimo

I periodi di riposo sono raddoppiati, indipendentemente dal numero dei gemelli nati, e le ore aggiuntive possono essere godute dall’altro genitore.

Congedo per la malattia del figlio

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio con le seguenti modalità:

- per tutto il periodo corrispondente alla malattia del bambino, se il figlio ha un’età non superiore a 3 anni;

- per un limite massimo di 5 giorni lavorativi all’anno, se il figlio ha un’età compresa tra 3 e 8 anni.

Anche nel caso di adozioni o affidamenti entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro:

14 Condizioni Durata Domanda Aventi diritto Adozioni o affidamenti INPS Msg. n. 3014/2018 INPS Circ. n. 91/2003 D.Lgs. n. 151/2001 art. 41 D.Lgs. n. 151/2001 art. 47

senza limiti temporali, in caso di malattia del figlio fino a sei anni; - per un limite massimo di 5 giorni lavorativi all’anno ed entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, per le malattie dei figli di età compresa tra i 6 e 12 anni di età.

Per giustificare i giorni di assenza, il pediatra del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato produce e invia telematicamente all’Inps il certificato di malattia relativo al minore che la lavoratrice/il lavoratore consegnerà al datore di lavoro, unitamente ad un’autocertificazione in cui dichiarano che l’altro genitore non è assente dal lavoro negli stessi giorni e per la stessa motivazione.

Durante l’assenza per la malattia del figlio non è prevista la reperibilità nelle fasce orarie, essendo destinate esclusivamente al controllo della malattia del lavoratore.

Se non diversamente previsto dal CCNL aziendale di riferimento, i periodi di congedo per la malattia del figlio generano un’assenza giustificata ma non retribuita computata nell’anzianità di servizio ma non utile alla maturazione delle retribuzioni differite. La malattia del bambino con ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento.

Il congedo per malattia del bambino spetta anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto.

Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa piena fino al terzo anno di vita del bambino; la contribuzione ridotta, con facoltà di integrazione da parte dell’interessato dai 3 agli 8 anni del bambino.

-
15 Certificazione D.Lgs. n. 151/2001 art. 50 D.Lgs. n. 151/2001 art. 48 D.Lgs. n. 151/2001 art. 49
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