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Indennità di maternità o paternità lavoratrici o lavoratori iscritti alla Gestione Separata
L’indennità è riconosciuta due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi.
Interessa la generalità degli iscritti alla Gestione Separata (sia parasubordinati che liberi professionisti).
L’indennità non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa autonoma.
Si applica sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.
Sono necessari:
• l’iscrizione alla gestione dell’INPS in base all’attività svolta;
• la regolarità del versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità;
• il possesso, da parte del soggetto richiedente, del requisito contributivo di una mensilità, dovuta o versata, comprensiva dell’aliquota maggiorata, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
Dal 1/1/2022 per gli eventi iniziati o già in corso, oltre ai due mesi prima e ai tre mesi successivi al parto, spettano ulteriori tre mesi di indennità se il reddito dichiarato dal richiedente, nell’anno precedente l’inizio della maternità, è inferiore a 8.145,00 euro. Di tale estensione possono beneficiarne anche i padri lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali richiamate. La prestazione è erogata direttamente dall’Istituto.
L’avente diritto trasmette la domanda a nascita avvenuta all’INPS in modalità telematica attraverso il servizio dedicato.
Indennità anticipata di maternità per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome
L’indennità è corrisposta anche per i 2 mesi antecedenti alla data del parto nei casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
In caso di gravidanza a rischio la lavoratrice autonoma produce all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile unitamente alla domanda trasmessa telematicamente per il tramite del servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda” e selezionando l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio”.
È richiesto anche l’inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione della gravidanza.
Requisito necessario per indennizzare tali periodi è la regolarità contributiva dei periodi stessi.
Non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa da parte della lavoratrice autonoma.
Riposi giornalieri per allattamento
I riposi giornalieri orari sono riconosciuti alle lavoratrici madri dipendenti in caso di parto, adozione e/o affidamento terminato il periodo di congedo obbligatorio e ripresa l’attività lavorativa, fino al compimento del primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famigia del minore addottato/affidato.
I riposi sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente in caso di:
1. morte o grave infermità della madre;
2. abbandono del figlio da parte della madre;
3. affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente;
4. madre lavoratrice non avente diritto ai riposi (ossia lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica);
5. madre casalinga;
6. rinuncia della madre, lavoratrice dipendente.
Per entrambi i genitori il diritto è riconosciuto ricorrendo le seguenti condizioni: a. assicurazione all’INPS per la tutela della maternità/paternità; b. attualità del rapporto di lavoro dipendente; c. avvenuta fruizione del congedo di maternità.
I riposi per allattamento hanno la durata di:
- due ore giornaliere se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore a sei ore giornaliere;
- un’ora giornaliera nel caso di orario contrattuale di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere.
I suddetti riposi sono ridotti alla metà in caso di fruizione dell’asilo nido o di altra struttura istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle sue vicinanze.
La domanda di riposi giornalieri completa della modalità di fruizione/distribuzione delle ore di astensione nell’arco della giornata lavorativa, anche in forma cumulata, è presentata dalla lavoratrice madre direttamente al datore di lavoro. La domanda del padre deve essere presentata oltre che al datore di lavoro anche all’INPS, in modalità esclusivamente telematica.