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e affidamento
I riposi giornalieri possono essere utilizzati entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia anche in luogo del congedo di maternità o di paternità. Il padre non può godere dei riposi giornalieri né durante il congedo di maternità, né durante il congedo parentale della madre, né durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro della stessa.
Parto plurimo
I periodi di riposo sono raddoppiati, indipendentemente dal numero dei gemelli nati, e le ore aggiuntive possono essere godute dall’altro genitore.
Congedo per la malattia del figlio
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio con le seguenti modalità:
- per tutto il periodo corrispondente alla malattia del bambino, se il figlio ha un’età non superiore a 3 anni;
- per un limite massimo di 5 giorni lavorativi all’anno, se il figlio ha un’età compresa tra 3 e 8 anni.
Anche nel caso di adozioni o affidamenti entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro: senza limiti temporali, in caso di malattia del figlio fino a sei anni; - per un limite massimo di 5 giorni lavorativi all’anno ed entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, per le malattie dei figli di età compresa tra i 6 e 12 anni di età.
Per giustificare i giorni di assenza, il pediatra del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato produce e invia telematicamente all’Inps il certificato di malattia relativo al minore che la lavoratrice/il lavoratore consegnerà al datore di lavoro, unitamente ad un’autocertificazione in cui dichiarano che l’altro genitore non è assente dal lavoro negli stessi giorni e per la stessa motivazione.
Durante l’assenza per la malattia del figlio non è prevista la reperibilità nelle fasce orarie, essendo destinate esclusivamente al controllo della malattia del lavoratore.
Se non diversamente previsto dal CCNL aziendale di riferimento, i periodi di congedo per la malattia del figlio generano un’assenza giustificata ma non retribuita computata nell’anzianità di servizio ma non utile alla maturazione delle retribuzioni differite. La malattia del bambino con ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento.
Il congedo per malattia del bambino spetta anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto.
Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa piena fino al terzo anno di vita del bambino; la contribuzione ridotta, con facoltà di integrazione da parte dell’interessato dai 3 agli 8 anni del bambino.