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IL SOMMARIO
CONSULENZA FISCALE:
Il decreto Milleproroghe
Da pag. 2
CONSULENZA DEL LAVORO
Il lavoro notturno e usurante
Da pag. 5
MARZO 03 20 25

››› CONSULENZA FISCALE
a cura di Francesco Bandini
CONSULENZA FISCALE:
Il decreto Milleproroghe
Da pag. 2
CONSULENZA DEL LAVORO
Il lavoro notturno e usurante
Da pag. 5
MARZO 03 20 25
a cura di Francesco Bandini
Il decreto-legge “Milleproroghe” è stato convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025. Di seguito evidenziano le principali novità in ambito fiscale:
L’articolo 3, comma 6, del decreto-legge in esame, è stato modificato per prorogare a tutto l’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria.
Il divieto, contenuto nell’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo diverse proroghe annuali scadeva lo scorso 31 dicembre 2024.
La disposizione originaria del decreto-legge prevedeva una proroga di soli alcuni mesi del predetto divieto, fino al prossimo 31 marzo 2025.
L’ottenimento del più ampio termine è frutto anche delle richieste della Confederazione, che in sede di emendamento aveva evidenziato le criticità che sarebbero emerse sugli adempimenti sostanziali dal passaggio, in corso d’anno, dalla fattura analogica a quella elettronica, oltre alla duplicazione degli obblighi per la permanenza, in ogni caso, anche dell’obbligo di trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria oltre che al sistema di Interscambio (SdI). Si ricorda che il divieto di fatturazione elettronica, ora esteso a tutto il 2025, in virtù dell’art. 9-bis del D.L. n. 135/2018, si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
L’articolo 3, comma 10, del decreto-legge in oggetto prevede il rinvio al 1° gennaio 2026 dell’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater del D.L. n. 146 del 2021.
La modifica del regime fiscale IVA di talune prestazioni rese da enti associativi, si ricorda, è stata disposta al fine di superare la procedura d’infrazione 2008/2010, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, etc.), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell’ente. In tale contesto, è stato quindi integrato
SEGUE
l’articolo 10, del DPR. n. 633/1972 per rendere esenti dall’imposta le operazioni appena citate e precedentemente escluse dal campo di applicazione dell’IVA, a condizione, comunque, di non provocare distorsioni alla concorrenza. L’articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 ha originariamente fissato la decorrenza del citato articolo 5, comma 15-quater al 1° gennaio 2024; termine poi posticipato al 1° luglio 2024, nonché ulteriormente slittato al 1° gennaio 2025.
Tale ultima proroga al 1° gennaio 2026, fortemente voluta dalla Confederazione (si veda News n. 66 dello 11 novembre 2024),è stata disposta “in attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore”, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega di riforma fiscale” (art. 7 della L. 111/2023).
In sede di conversione in legge del DL Milleproroghe, all’articolo 3 è stato inserito il comma 14-sexies che riapre, fino al 31 dicembre 2025, i termini di applicazione della disciplina emergenziale dettata in tema di assemblee dall’art. 106 del D.L.n. 18/2020.
Il termine in questione è stato oggetto di plurime proroghe e, fino alla conversione in legge del D.L. n. 202/2024, risulta scaduto il 31dicembre 2024.
Una volta in vigore la nuova proroga, quindi, anche per le assemblee di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2024 sarà possibile utilizzare le semplificazioni previste dal citato art. 106 come, ad esempio, la possibilità di svolgere l’assemblea in modo “virtuale”, senza indicare un luogo fisico di convocazione.
Si tenga presente, infine, che, per utilizzare le semplificazioni della disciplina emergenziale, l’assemblea dovrà essere “tenuta” entro la suddetta data del 31 dicembre 2025 e non semplicemente “convocata”.
Prorogato, anche per il 2025, il credito d’imposta per investimenti in Zone Logistiche Semplificate (ZLS). I commi da 14-octiesa14-decies dell’articolo 3, introdotti in sede di conversione, hanno infatti previsto la concessione di un redito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle ZLS, analogamente a quanto previsto, per il 2024, dall’art. 13 del D.L. n. 60/2024.
Anche per il 2025, il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro.
Ai fini della fruizione, sono previsti alcuni adempimenti a carico degli operatori economici:
comunicazione all’Agenzia delle entrate dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che gli stessi prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
comunicazione dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, a pena di decadenza dall’agevolazione.
A tal fine, saranno approvati i moduli di comunicazione con uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 27 marzo 2025 (cioè, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione avvenuta il 25 febbraio 2025).
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito risultante dalla comunicazione presentata nel periodo 20 novembre- 2 dicembre 2025, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento direttoriale da emanare entro il 12 dicembre 2025 (cioè, entro 10 dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione).
La percentuale è determinata dal rapporto tra il limite di spesa (80 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni inviate dai soggetti interessati; ovviamente, se l’ammontare complessivo delle richieste è inferiore al tetto di spesa, la percentuale è pari al 100%.
SEGUE ›››
I nuovi commi 1 e2 dell’art. 3-bis, introdotto in sede di conversione, disciplinano la riammissione alla procedura di definizione agevolata per i contribuenti che avevano già aderito alla data del 31 dicembre 2024, ma che sono decaduti per non aver ottemperato regolarmente ai pagamenti delle rate.
In particolare, sono ammessi i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura di definizione agevolata. Tali soggetti sono riammessi alla procedura se entro il 30 aprile 2025 rendono una specifica dichiarazione, le cui modalità telematiche di trasmissione saranno rese note entro il17 marzo 2025 (cioè, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) nel sito internet dell’Agenzia per la riscossione. In tale dichiarazione il contribuente sceglie il numero delle rate (al massimo 10) con cui effettuare il pagamento.
Il pagamento, con interessi del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato:
in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
ratealmente, al massimo in 10 rate consecutive, di pari ammontare, scadenti:
il 31 luglio 2025 (prima rata),
il 30 novembre 2025 (seconda rata),
il 28 febbraio 2026, il 31 maggio 2026, il 31 luglio 2026, il 30 novembre 2026 (rispettivamente, la terza, quarta, quinta e sesta rata),
il 28 febbraio 2027, il 31 maggio 2027, il 31 luglio 2027, il 30 novembre 2027 (rispettivamente, la settima, ottava, nona e decima rata).
L’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, saranno comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025.
I commi 3, 4 e 5 del nuovo articolo 3-bis, introdotto in sede di conversione, intervengono su alcuni termini relativi alle dichiarazioni dei redditi 2025.
In particolare, limitatamente all’anno 2025 il nuovo calendario è il seguente:
17 marzo 2025: è il nuovo termine per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le II.DD e IRAP, con istruzioni e specifiche tecniche (il precedente termine era il mese di febbraio);
30 aprile 2025: è la nuova data a decorrere dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
30 aprile 2025: è la nuova data entro cui sono resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e trasmissione dei dati relativi agli ISA e per l’elaborazione della proposta di CPB.
Il nuovo comma 1-quinquies dell’art. 13, inserito in sede di conversione in legge, aggiunge un nuovo periodo all’articolo 38, comma 2, D.L. 19/2024, al fine di chiarire che sono agevolabili anche gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
a cura di Susi Silvani
Il lavoro notturno e le attività usuranti rappresentano una sfida significativa per la salute e il benessere dei lavoratori. Per questo motivo, la legislazione italiana prevede tutele specifiche e obblighi di comunicazione per i datori di lavoro.
Di fatto entro il 31 Marzo di ogni anno i datori di lavoro che impiegano lavoratori in attività usuranti sono tenuti a presentare la denuncia annuale. Questa comunicazione, obbligatoria da oltre un decennio, ha lo scopo di aggiornare le banche dati degli enti competenti, al fine di:
ricostruire la carriera lavorativa dei dipendenti;
verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del lavoro usurante.
Questo perché l’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 67/2011 prevede che in determinate condizioni e per determinati lavori usuranti, è possibile accedere ad un pensionamento anticipato.
Di seguito si riepiloga quanto previsto dall’art. 1 D.lgs. 67/2011 in materia di lavori usuranti.
Si tratta delle mansioni individuate dall’articolo 2 del decreto ministeriale del 19 maggio 1999, il quale specifica le attività lavorative considerate particolarmente usuranti, cioè quelle che sottopongono il lavoratore a un significativo stress psicofisico.
Queste mansioni includono:
Lavori in galleria, cava o miniera: Mansioni svolte in ambienti sotterranei con carattere di prevalenza e continuità, lavori nelle cave di materiale di pietra e ornamentale, lavori nelle gallerie, in particolare quelli svolti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità.
Lavori in cassoni ad aria compressa.
Lavori svolti dai palombari.
Lavori ad alte temperature: Mansioni che espongono i lavoratori a temperature elevate, quando non è possibile adottare misure di prevenzione efficaci, come ad esempio gli addetti alle fonderie di fusione (non comandata a distanza), i refrattaristi, gli addetti alle operazioni di colata manuale ed anche i soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio. SEGUE ›››
Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 definisce “lavoratori notturni” i lavoratori che possono far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno.
Tali lavoratori si distinguono in due categorie:
Lavoratori a turni; coloro che svolgono la propria attività in turni, in qualsiasi settore, per almeno sei ore durante il periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive che include l’intervallo tra le 00:00 e le 5:00).
Tale lavoro a turni, per essere considerato usurante, deve essere svolto per un minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 giorni, per i lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, oppure non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009.
Lavoro notturno continuativo; oltre ai lavoratori a turni, sono considerati lavoratori notturni anche coloro che:
Svolgono la propria attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Prestano servizio notturno per l’intero anno lavorativo.
È fondamentale, in questo caso, che il lavoro notturno sia svolto continuativamente per almeno 3 ore ogni giorno, per l’intero anno lavorativo. Periodi di lavoro notturno inferiori a un anno non sono considerati validi ai fini del riconoscimento dello status di lavoratore notturno.
Lavori addetti alla c.d. “linea a catena”
I lavoratori addetti alla linea catena sono dipendenti di aziende che operano nei settori specificati dall’elenco n. 1 dell’allegato 1 al D.lgs. 67/2011, corrispondenti a determinate voci di tariffa INAIL, di seguito evidenziate:
Voce tariffa
Lavorazioni
1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2199 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582 Elettrodomestici
6590 Altri strumenti ed apparecchi
8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo
Questi lavoratori sono coinvolti in processi produttivi in serie, caratterizzati da:
Ritmo di lavoro misurato: Il ritmo è determinato dalla misurazione dei tempi di produzione.
Sequenza di postazioni: Le mansioni sono organizzate in sequenze di postazioni.
Ripetizione costante: Le attività consistono nella ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti di un prodotto finale.
Flusso continuo o a scatti: Le parti del prodotto si spostano a flusso continuo o a scatti, con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia.
Altra categoria di rilievo per i lavori usuranti sono i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone, con una capienza minima di 9 posti (incluso il posto del conducente).
Si fa presente che sono esclusi da questa categoria gli autotrasportatori di merci. Questi ultimi possono essere considerati lavoratori usuranti solo se svolgono attività di lavoro notturno come sopra definitivo.