Iter di approvazione del bilancio 2024
L’iter di approvazione del bilancio ha il suo inizio con la redazione del progetto di bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario, e della relazione sulla gestione, ad opera dell’organo amministrativo. I documenti di bilancio - progetto di bilancio e relazione sulla gestione - devono essere trasmessi all’organo di controllo (collegio sindacale o revisore) almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio, per consentire eventuali osservazioni o proposte (articolo 2429, cod. civ.). Va da sé, quindi, che il termine per l’invio all’organo di controllo è individuato a ritroso, dal giorno in cui è convocata l’assemblea dei soci che deve deliberare l’approvazione del bilancio. Il termine ordinario per l’approvazione del bilancio è fissato in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Da ciò discende che, con riferimento al bilancio dell’esercizio solare 2024, la convocazione dell’assemblea deve essere fissata, al più tardi, entro il 30 aprile 2025. Il progetto di bilancio, la relazione sulla gestione, nonché la relazione dell’organo di controllo devono restare depositati nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino all’approvazione, in modo che i soci possano prenderne visione. Ciò significa che il collegio sindacale o il revisore deve redigere la propria relazione entro al massimo 15 giorni dal termine ultimo per la ricezione dei documenti di bilancio; quindi, sulla base dell’esempio proposto, la scadenza è il 14 aprile 2025.
Gli amministratori delle società prive dell’organo di controllo non sono tenuti ad osservare il termine “a ritroso” dei 30 giorni; per essi è sufficiente depositare il bilancio e la relazione sulla gestione presso la sede sociale, avendo riguardo al termine dei 15 giorni precedenti l’assemblea.
Il termine di convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio può, altresì, avvenire entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Tuttavia, il differimento è consentito soltanto se tale possibilità - e non anche le cause che lo legittimano - è prevista dallo statuto, in presenza di: società tenute alla redazione del bilancio consolidato; oppure particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società.
Per il bilancio dell’esercizio sociale 2024, il maggior termine di 180 giorni cade il 29 giugno 2025. In merito alla modalità di svolgimento dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio, giova ricordare che il Decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024, convertito nella L. 15/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025) ha prorogato il termine per tenere con modalità semplificate le prossime assemblee di approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’articolo 106, D.L. 18/2020.
In particolare, nelle Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici, la novella normativa dispone la possibilità fino al 31 dicembre 2025 di: prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
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Infine, le Srl possono, altresì, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ., e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Informativa sulle erogazioni pubbliche
L’art. 1 co. 125 - 129 della L. 4.8.2017 n. 124 prevede specifici obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
I destinatari degli obblighi possono essere classificati in due categorie, che sono riepilogate nella seguente tabella.
DESTINATARI
Associazioni di protezione ambientale
Associazioni di consumatori
Enti non commerciali
Imprese
ENTI NON COMMERCIALI
Associazioni, ONLUS e fondazioni
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
Imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese
Soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata
Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese)
Gli enti non commerciali sono tenuti a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni in alternativa:
nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, “entro il 30 giugno di ogni anno”;
nella Nota integrativa (ove predisposta), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
In riferimento alla prima versione della norma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva previsto l’adempimento degli obblighi, in mancanza del sito Internet, attraverso la pubblicazione dei dati sulla pagina Facebook dell’ente oppure sul sito Internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce.
IMPRESE SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale (cioè soltanto ove esistente) bilancio consolidato. Il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
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Effetti del rinvio del termine di approvazione del bilancio
Ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.
SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi, in alternativa:
sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”;
nella Nota integrativa (che deve essere obbligatoriamente predisposta, seppur con un contenuto limitato rispetto al bilancio ordinario), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
SOGGETTI NON TENUTI ALLA REDAZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA
I soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”.
Micro imprese
Sembrerebbe logico riferire la possibilità di inserire l’informativa nella Nota integrativa, in luogo del sito Internet, anche alle micro imprese, ancorché le stesse siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.
In tal caso, l’informativa potrebbe essere inserita in calce allo Stato patrimoniale.
Resta fermo che l’adempimento dovrebbe essere effettuato nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
La semplificazione non sembra, invece, riferibile a imprenditori individuali e società di persone, data la carenza dell’obbligo di redazione della Nota integrativa.
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Pertanto, il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).
Inoltre, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La disciplina in esame si concentra, dunque, sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore o a una specifica impresa. Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta (gli apporti che
trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo), una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.
CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il contributo del cinque per mille, rientrando tra i vantaggi aventi “carattere generale”, non è soggetto agli obblighi di pubblicità in esame.
MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali sia delle imprese) riguardano gli importi “effettivamente erogati”. Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono. L’eventuale difformità del criterio di cassa previsto per l’adempimento degli obblighi in esame rispetto al criterio di competenza da applicare ai fini della redazione del bilancio potrebbe determinare problematiche applicative.
EROGAZIONI IN NATURA
In relazione ai vantaggi economici di natura non monetaria (la fruizione dei locali di un ente pubblico mediante un contratto di comodato gratuito, per esempio), sembrerebbe corretto fornire l’informativa nell’esercizio in cui gli stessi sono fruiti. In caso di beni acquisiti a titolo gratuito, potrebbe, invece, farsi riferimento all’esercizio di iscrizione del bene in bilancio.
INFORMAZIONI RILEVANTI E MODALITÀ ESPOSITIVE
Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in forma schematica o tabellare, con espresso riferimento alla norma di legge.
In particolare, occorre indicare le seguenti informazioni:
i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l’informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
i dati identificativi del soggetto erogante;
l’importo dell’erogazione ricevuta;
il periodo amministrativo di incasso;
una breve descrizione della causale dell’attribuzione.
PROVENIENZA DELLE EROGAZIONI
Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti indicati nella seguente tabella.
Sono escluse le risorse riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.
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Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative.
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni.
Istituzioni universitarie.
Istituti autonomi case popolari.
Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).
Agenzie ministeriali.
Autorità portuali.
Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
Enti pubblici economici e Ordini professionali.
Società in controllo pubblico, escluse le società quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni Pubbliche.
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni. Società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
EROGAZIONI INDICATE NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), è prevista l’esenzione dall’obbligo di informativa in esame.
LIMITE DI VALORE CHE ESCLUDE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.
Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite di 10.000,00 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
Conseguentemente, l’obbligo informativo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro.
TERMINE PER L’ADEMPIMENTO
Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati “nell’esercizio finanziario precedente”.
Pertanto, fatte salve eventuali proroghe del termine per l’applicazione delle sanzioni, nel 2025 dovrebbero essere rendicontate le somme erogate nel 2024.
In particolare, l’obbligo informativo dovrebbe essere adempiuto:
per i soggetti che inseriscono l’informativa nella Nota integrativa, in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2024;
per i soggetti che inseriscono l’informativa sui siti Internet, entro il 30.6.2025.
REGIME SANZIONATORIO
L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.
Termine per l’applicazione delle sanzioni
Il legislatore ha prorogato più volte, negli ultimi anni, il termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento (da ultimo in ordine temporale, in relazione alle erogazioni percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023).
DECRETO CORRETTIVO DELLA RIFORMA FISCALE
Il Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2025 ha approvato uno schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, che introduce diverse misure di semplificazione in materia di adempimenti e versamenti.
Forfetari
Relativamente ai contribuenti forfetari, si stabilisce che fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, continua ad applicarsi il coefficiente di redditività previsto nell’allegato n. 2 alla legge n. 145/2018 individuato sulla base del codice corrispondente all’attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2017 (art. 1).
Fatturazione elettronica e certificazione dei corrispettivi
Viene reso permanente il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali (art. 2). In considerazione delle peculiarità stabilite dalla normativa unionale e delle garanzie di tracciabilità dei dati riferiti alle singole operazioni di ricarica elettrica e dei relativi pagamenti, viene inoltre introdotta una specifica disposizione normativa per disciplinare l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l’identificazione del cliente (art. 3).
Termini di trasmissione della CU per i redditi di lavoro autonomo
A decorrere dal 2026, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, anziché entro il 31 marzo. Il differimento riguarda anche le certificazioni uniche contenenti provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (art. 4).
Trasmissione dati al sistema tessera sanitaria
Viene stabilito che, a partire dai dati relativi al 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al SisteSEGUE ›››
ma Tessera Sanitaria provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale anziché semestrale. I termini di invio saranno previsti con apposito Decreto ministeriale.
Concordato preventivo biennale
Le modifiche apportate alla normativa sul concordato preventivo biennale sono le seguenti:
l’istituto del concordato viene abrogato per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario (art. 6);
a partire dalle adesioni per il biennio 2025-2026, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti aderenti al concordato, che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente, viene incrementata portandola, per i soggetti IRPEF, al 43% e per i soggetti IRES al 24%, limitatamente alla parte di tale eccedenza superiore a 85.000 euro (art. 7);
a partire dalle adesioni per il biennio 2025-2026, viene introdotta una nuova causa di esclusione dal concordato per i contribuenti, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e partecipano, contemporaneamente, ad associazioni professionali oppure a società tra professionisti. In particolare, si prevede che l’accesso al concordato, per il lavoratore autonomo, è consentito solo se anche le associazioni professionali e le società tra professionisti cui quest’ultimo partecipa, abbia optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta. Analoga causa di esclusione opera anche per le associazioni e le società nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, aderiscono, per i medesimi periodi d’imposta, alla proposta di concordato preventivo (art. 8);
costituiscono cause di cessazione ed esclusione dal concordato le operazioni straordinarie effettuate dal soggetto passivo, tra le quali è contemplato anche il conferimento. Con norma di interpretazione autentica si stabilisce che per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto una azienda o un ramo di azienda, non rilevando, quindi, ad esempio, il conferimento in denaro da parte dei soci (art. 9);
viene modificato il termine di adesione al concordato preventivo biennale posticipandolo al 30 settembre (dal 31 luglio) ovvero, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (dal settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta) (art. 10).
››› CONSULENZA DEL LAVORO
a cura di Arianna Fabbri
Parità di genere: certificazione ed esonero contributivo
La parità di genere non è solo un principio etico fondamentale, ma anche un fattore cruciale per lo sviluppo economico e sociale.
La parità di genere è un obiettivo globale, sancito dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 5), e un pilastro fondamentale della sostenibilità sociale.
Le normative recenti che promuovono la Certificazione della Parità di Genere nei luoghi di lavoro rappresentano un passo significativo verso la creazione di ambienti lavorativi più giusti, inclusivi e produttivi.
Cos’è la Certificazione della Parità di Genere?
La Certificazione della Parità di Genere è un riconoscimento ufficiale che attesta l’impegno concreto di un’azienda nel promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne. Questo riconoscimento si basa su una prassi di riferimento che definisce un sistema di indicatori chiave di prestazione per misurare e valutare le politiche e le pratiche aziendali. Gli ambiti di valutazione includono:
Retribuzione e Politiche di Assunzione: Garantire equità salariale per ruoli e responsabilità equivalenti, adottare processi di selezione trasparenti e non discriminatori, e promuovere la diversità di genere in tutti i livelli aziendali.
Opportunità di Carriera e Sviluppo Professionale: Offrire pari opportunità di crescita e avanzamento di carriera, implementare programmi di mentoring e formazione specifici per le donne, e supportare la leadership femminile.
Conciliazione Vita-Lavoro e Supporto alla Genitorialità: Implementare politiche di lavoro flessibile (smart working, part-time), offrire servizi di supporto alla genitorialità (asili nido aziendali, congedi parentali estesi), e promuovere una cultura aziendale che valorizzi l’equilibrio tra vita professionale e personale.
Cultura Aziendale e Prevenzione delle Discriminazioni: Promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso, prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e molestia, e sensibilizzare i dipendenti sui temi della parità di genere.
Governance e Leadership: Assicurare la presenza equilibrata di uomini e donne nei ruoli di leadership e nei processi decisionali, e promuovere una cultura aziendale che valorizzi la diversità di pensiero e di genere.
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Il processo di certificazione della parità di genere rappresenta un percorso strutturato e rigoroso, volto a garantire che le aziende adottino politiche e pratiche concrete per promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne; si basa sulla valutazione di enti accreditati e indipendenti, che verificano la conformità delle politiche aziendali ai parametri della prassi UNI/PdR 125:2022.
Questa valutazione approfondita esamina aspetti come le politiche di assunzione e promozione, la retribuzione, la conciliazione vita-lavoro, la prevenzione delle discriminazioni e la cultura aziendale, per garantire pari opportunità. Inoltre la certificazione richiede un forte impegno aziendale, con la disponibilità a modificare le politiche e una piena trasparenza nel fornire informazioni agli enti certificatori.
La certificazione è un processo di miglioramento continuo, che impone alle aziende di monitorare i progressi e mantenere elevati standard di parità di genere.
La Certificazione della Parità di Genere non si limita a riconoscere l’impegno etico delle aziende, ma si traduce in concreti vantaggi economici, fungendo da vero e proprio catalizzatore per la crescita e il benessere aziendale.
I datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere possono beneficiare di un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, come previsto dall’art. 5 Legge 162/2024.
Il beneficio contributivo è riconosciuto solo per il possesso della “Certificazione della parità di genere” rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Reg. CE n. 765/2008, mentre la mera presentazione, anche volontaria, del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile non consente l’accesso all’agevolazione.
L’INPS, con il Mess. 30 dicembre 2024 n. 4479, ha reso nota la pubblicazione del modulo di istanza online utile per la presentazione delle domande di esonero contributivo per le aziende che hanno conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2024. Le richieste possono essere presentate entro il 30 aprile 2025.
La domanda telematica deve contenere le seguenti informazioni:
i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere;
l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione;
la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione;
la dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione della parità di genere, l’identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato;
la data di emissione della certificazione, nonché il periodo di validità della stessa.
L’esonero potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.
I datori di lavoro che hanno presentato la domanda di esonero negli anni precedenti e che sono ancora in possesso della certificazione della parità di genere, non devono ripresentare domanda, in quanto l’esonero è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.
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››› CREAZIONE E CONSULENZA D’IMPRESA
a cura di Paolo Liverani
Nuovo obbligo di PEC personale per gli amministratori di società: i chiarimenti del MIMIT
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con la Nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ha chiarito le disposizioni della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) relative all’obbligo per gli amministratori di società di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale al Registro delle Imprese.
Ambito di applicazione:
L’obbligo riguarda tutte le società, incluse quelle già esistenti prima del 1° gennaio 2025.
Il termine per l’adempimento è il 30 giugno 2025.
Sono coinvolti tutti coloro che detengono poteri di gestione e organizzazione aziendale, compresi i liquidatori (sia ordinari che giudiziali).
L’obbligo si estende a tutte le forme societarie (ad eccezione delle società semplici, salvo quelle agricole), ai consorzi, alle società consortili e alle reti di imprese con soggettività giuridica e attività commerciale verso terzi.
Modalità di comunicazione:
Ogni amministratore deve comunicare un indirizzo PEC individuale, distinto da quello della società.
L’amministratore che ricopre tale ruolo in più società può utilizzare lo stesso indirizzo PEC.
La comunicazione e l’aggiornamento della PEC sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria.
Sanzioni:
L’omissione comporta la sospensione e, dopo 30 giorni, il rigetto delle domande di iscrizione o rinnovo degli amministratori nel Registro delle Imprese.
Non sono previste sanzioni specifiche, ma si applica la sanzione amministrativa generale (da 103 a 1.032 euro) per l’omessa comunicazione di dati obbligatori.