ESSERE IMPRESA SUPPLEMENTO

IL SOMMARIO
CONSULENZA FISCALE:
Il regime premiale ISA 2024
Da pag. 2
CONSULENZA DEL LAVORO: Il trattamento di fine rapporto
Da pag. 8
MAGGIO 05 20 25

››› CONSULENZA FISCALE
a cura di Francesco Bandini
CONSULENZA FISCALE:
Il regime premiale ISA 2024
Da pag. 2
CONSULENZA DEL LAVORO: Il trattamento di fine rapporto
Da pag. 8
MAGGIO 05 20 25
a cura di Francesco Bandini
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’11 aprile 2025, prot. n. 176203/2025 sono definite le modalità e le condizioni in presenza delle quali è riconosciuto il regime premiale per l’annualità di imposta 2024, ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017). La disciplina di favore riconosciuta ai contribuenti Isa (dopo le modifiche introdotte dall’articolo 14 del Dlgs n. 1/2024, n. 1, alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis), prevede:
a)
Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all‘IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle II.DD. e all‘IRAP.
b) Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui.
c) Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. n. 724/1994.
d) Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del DPR, n. 600/1973, e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972.
e) Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del DPR, n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del DPR n. 633/1972.
f) Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del DPR, n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto
Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
70.000 euro annui relativi all’IVA, maturati nell’annualità 2025;
50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’IRAP, maturati nel periodo d’imposta 2024.
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Ai medesimi contribuenti che presentano un punteggio pari a 9 è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Gli stessi benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024. Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
50.000 euro annui relativi all’IVA, maturati nell’annualità 2025;
20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’IRAP, maturati nel periodo d’imposta 2024.
Ai medesimi contribuenti con punteggio pari ad 8 è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui. Gli stessi benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto
Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui. Ai medesimi contribuenti di cui sopra è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui. I benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024. Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui. Ai medesimi contribuenti di cui al punto sopra è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
I benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto
L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 L. 23/12/1994, n. 724), è riconosciuta per il periodo d’imposta 2024:
ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2024;
ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633), è riconosciuta per il periodo d’imposta 2024:
ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2024;
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ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
I termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d’imposta 2024, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.
L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600), con riferimento al periodo d’imposta 2024, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
Sintesi:
Beneficio
Rif. articolo 9-bis DL 50/2017
Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle IIDD e all’IRAP lettera a)
Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’IVA e non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle IIDD e all’IRAP
Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui
Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non
Esclusione dell’applicazione della disciplina delle Società non operative
Criterio di accesso ai benefici basato su punteggio ISA
p.i. 2024
Media pp.i. 2024 e 2023
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento lettera e) 8 ------------
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (a condizione che il reddito complessivo accertabile non eccede di due terzi il reddito dichiarato)
f) 9 9
Infine, nel caso in cui i contribuenti interessati conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici medesimi se:
applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.
L’8 aprile 2025 è iniziato l’iter parlamentare per giungere alla definitiva approvazione del decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari tra cui il concordato preventivo biennale. L’iter presso le competenti Commissioni parlamentari terminerà l’8 maggio 2025 con i previsti pareri.
Spiccano nello schema di decreto le novità riguardanti l’istituto del concordato preventivo biennale. Di seguito le diverse disposizioni che modificano il D.Lgs. n.13/2024).
Abrogazione del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario
Con l’articolo 6 dello schema in argomento viene abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2025 la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti in regime forfetario, ciò in considerazione della sperimentalità normativamente prevista per l’applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti in regime forfetario e dell’esiguo numero di adesioni da parte di tali soggetti.
Modifica del termine di adesione alla proposta di concordato preventivo biennale
Con l’articolo 10 dello schema di decreto in argomento viene modificato il termine di adesione al concordato preventivo biennale. In particolare, è disposto che detto termine è posticipato al 30 settembre ovvero, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I nuovi termini sostituiscono, rispettivamente, quelli del 31 luglio e dell’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, precedentemente introdotti dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108.
La modifica del termine è finalizzata a distribuire in modo più razionale gli adempimenti fiscali come richiesto dalla Confederazione.
Imposta sostitutiva opzionale sugli incrementi di reddito
Viene introdotta, con l’articolo 7, una modifica all’articolo 20-bis del D.Lgs n. 13/2024 inserendo un ulteriore comma, il comma 1-bis, che dispone che la differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente assoggettabile ad imposta sostitutiva non può essere superiore a 85.000 euro.
In particolare, è stabilito che sulla parte che supera il citato importo di 85.000euroè applicata per i soggetti IRPEF l’aliquota del 43% (corrispondente a quella di cui all’art. 11, comma 1, lettera c), del TUIR) e per i soggetti IRES l’aliquota del 24% (art. 77 del TUIR). La relazione tecnica al provvedimento precisa, inoltre, che per le società o associazioni di cui agli articoli 5 e 116 (che imputano il reddito per trasparenza) del TUIR, il superamento del limite degli 85.000 eurova verificato in capo alla società o associazione e si applica l’imposta sostitutiva nella misura del 43%, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.
La disposizione si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.
Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale
La disposizione di cui all’articolo 8 introduce nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale.
In particolare, all’articolo 11, comma 1, del D.Lgs n. 13/2024, dopo la lettera b-quater) sono introdotte le lettere b-quinquies e b) -sexies, prevedendo una nuova causa di esclusione dall’accesso all’istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo (di cui all’art. 54, co. 1, del TUIR) e partecipano, contemporaneamente:
ad associazioni (di cui all’art. 5, co. 3, lettera c) del TUIR),
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ovvero a società tra professionisti (di cui all’art. 10, L. n.183/2011),
ovvero ancora a una società tra avvocati (di cui all’art. 4-bis, L. n.247/2012).
Per tali casi, viene previsto che l’accesso al concordato, per il lavoratore autonomo è consentito solo se anche le associazioni professionali e le società tra professionisti o tra avvocati cui quest’ultima partecipa, abbia optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta. Analoga causa di esclusione opera anche per le associazioni e le società menzionate nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, aderiscono, per i medesimi periodi d’imposta, alla proposta di concordato preventivo.
Contestualmente, con l’inserimento all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs., dopo la lettera b-quater, delle lettere b-quinquies e b-sexies, vengono introdotte due nuove cause di cessazione del concordato che si rendono applicabili quando non sono soddisfatte le medesime condizioni previste dalle nuove cause di esclusone.
In particolare, viene previsto che l’associazione e le società indicate nella norma cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, non possono più determinare – qualunque sia la causa di cessazione dal regime – il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato. Analoga ipotesi di cessazione si verifica in capo al singolo associato o socio ogniqualvolta la società o l’associazione non può più determinare, con riferimento ai medesimi periodi d’imposta, il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato.
Tali disposizioni si applicano a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.
Norma di interpretazione autentica in materia di cause di cessazione ed esclusione dal concordato preventivo biennale
La disposizione recata all’articolo 9 interviene sulla causa di esclusione e di cessazione dal regime del concordato preventivo biennale in caso di operazioni di conferimento precisando che per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto una azienda o un ramo di azienda, non rilevando, quindi, ad esempio, il conferimento in denaro da parte dei soci.
L’impresa / associazione / cooperativa che nel 2024 ha incassato sovvenzioni, contributi ed altri aiuti erogati da parte di una Pubblica Amministrazione / Ente assimilato è tenuta ad ottemperare all’obbligo di trasparenza previsto dall’art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, fornendo alcune informazioni nella Nota integrativa ovvero sul sito proprio Internet / portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza
Le informazioni relative ai benefici economici ricevuti devono essere fornite:
nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio (ordinario) / consolidato;
in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o di non sussistenza dell’obbligo di redazione della Nota integrativa (micro-imprese e società di persone / ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari / minimi), tramite pubblicazione
entro il 30.6 di ogni anno sul proprio sito Internet ovvero, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
Va considerato che, in base all’art. 3, comma 6-bis, DL n. 73/2022 “fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis ... per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.
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I seguenti soggetti:
associazioni / fondazioni / ONLUS (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e le associazioni dei consumatori / utenti rappresentative a livello nazionale);
coop sociali che svolgono attività a favore di stranieri;
adempiono all’obbligo in esame tramite la pubblicazione delle informazioni, entro il 30.6 di ogni anno sul proprio sito Internet o su analogo portale digitale.
I soggetti diversi dalle imprese, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella Circolare 11.1.2019, n. 2, in mancanza del sito Internet possono pubblicare le informazioni in esame anche utilizzando la propria pagina Facebook o sul sito Internet della rete associativa cui l’Ente aderisce.
L’obbligo informativo in esame è richiesto per i benefici aventi determinate caratteristiche ed erogati da soggetti specificatamente individuati.
In particolare il citato comma 125 prevede che nella Nota integrativa / sito Internet / portale digitale devono essere fornite le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ... effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente, dalle pubbliche amministrazioni di cui [all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001] ... e dai soggetti di cui [all’art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013]”.
L’obbligo di pubblicazione in esame non sussiste per gli aiuti di Stato / “de minimis” contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
In particolare, come disposto dal comma 125-quinquies “la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ... operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti ... tiene luogo degli obblighi ... posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis”.
Come disposto dal comma 125-ter, “a partire dal 1° gennaio 2020” l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità comporta l’applicazione:
della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame.
La verifica dell’inadempimento dell’obbligo in esame è attribuita alla Pubblica Amministrazione erogante / Amministrazione vigilante o competente per materia, la quale provvede all’irrogazione della sanzione ai sensi della Legge n. 689/81.
È prevista l’integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione, il soggetto interessato non provveda all’adempimento in esame. Dal 2024 (con riferimento ai benefici ricevuti dal 2023), in mancanza di una specifica disposizione di (ulteriore) proroga, il regime sanzionatorio è divenuto pienamente operativo.
a cura di Susi Silvani
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), è un elemento della retribuzione la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, ecc.). La disciplina del TFR è applicabile alla generalità dei lavoratori dipendenti, qualunque sia la forma del contratto individuale, compresi i lavoratori in prova.
L’ammontare del TFR si calcola sommando per ogni anno di servizio una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5.
La Retribuzione Utile Annua per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) comprende tutte le somme corrisposte al lavoratore in modo non occasionale in dipendenza del rapporto di lavoro. In generale, per cui nella retribuzione utile rientrano tutti i compensi legati al rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro o direttamente connessi alle mansioni svolte stabilmente. Non è necessario che un compenso sia definitivo, ma è sufficiente che il lavoratore ne abbia beneficiato normalmente durante il rapporto di lavoro. La frequenza o la regolarità del compenso non sono rilevanti, a meno che non si tratti di compensi sporadici e occasionali, legati a eventi aziendali imprevedibili e fortuiti.
Per quanto riguarda i periodi di sospensione del lavoro senza retribuzione non vengono considerati per il calcolo del TFR, ad eccezione di specifici casi previsti dalla legge in cui si utilizza la retribuzione figurativa, ovvero la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in caso di normale svolgimento del rapporto. Questi casi includono ad esempio: infortunio, malattia, congedo di maternità, cassa integrazione.
La quota di retribuzione annuale così determinata deve essere accantonata e rivalutata al 31 dicembre di ciascun anno in base al coefficiente che tiene conto dell’inflazione (indice ISTAT).
Il TFR maturato può essere destinato in due modi, a scelta del lavoratore:
Accantonato in azienda: In questo caso, il TFR è corrisposto al lavoratore al termine del rapporto di lavoro, salvo eventuali anticipazioni, su richiesta da parte del lavoratore come di seguito specificato.
Destinato alla previdenza complementare: Il TFR viene versato in un fondo pensione scelto dal lavoratore.
Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore di queste opzioni e a consegnargli il modello TFR2. Il lavoratore ha 6 mesi dall’assunzione per esprimere la sua scelta, indicando anche il fondo pensione e consegnando, in questo caso, copia dell’adesione al fondo di previdenza complementare.
Se il lavoratore non esprime alcuna scelta sulla destinazione del TFR entro 6 mesi dalla nuova assunzione, il TFR viene automaticamente versato a un fondo di previdenza complementare.
Prima della scadenza di questo termine, il datore di lavoro deve informare il lavoratore di questa mancanza di scelta e comunicare che, in assenza di indicazioni, il TFR sarà destinato al fondo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato.
Invece, nel caso in cui in un precedente rapporto di lavoro il lavoratore avesse già scelto la previdenza complementare, entro 6 mesi dalla nuova assunzione può solo scegliere un fondo diverso.
Se il lavoratore decide di lasciare il TFR “in azienda”, la gestione di questi fondi varia in base alle dimensioni dell’impresa:
Aziende fino a 49 dipendenti: Il TFR accantonato rimane sotto la responsabilità del datore di lavoro.
Aziende con almeno 50 dipendenti: Il datore di lavoro è obbligato a versare il TFR al Fondo tesoreria (FTINPS) istituito presso l’INPS.
Durante il rapporto di lavoro, il dipendente ha il diritto di richiedere una sola anticipazione sul TFR maturato fino a quel momento, a condizione di aver maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro (considerando l’anzianità effettiva, non solo i periodi lavorati). Il requisito degli 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro si considera soddisfatto anche in caso di trasferimento tra società dello stesso gruppo, purché il TFR non sia stato liquidato in quell’occasione.
Il diritto all’anticipazione è escluso per i dipendenti di aziende in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
L’azienda è tenuta ad accogliere le richieste di anticipazione entro il limite annuo del 10% dei dipendenti che ne hanno diritto e comunque non oltre il 4% del numero totale dei dipendenti in forza all’inizio dell’anno. I contratti collettivi possono stabilire criteri diversi per il calcolo di questi limiti.
Per richiedere l’anticipo del TFR, il lavoratore deve presentare una domanda scritta al datore di lavoro, specificando il motivo della richiesta e allegando la documentazione giustificativa necessaria (ad esempio, certificati medici, atto di compravendita, documentazione relativa al congedo o al corso di formazione).
Infatti, l’anticipazione potrà essere richiesta solamente per specifiche motivazioni:
Acquisto della prima casa per sé o per i figli.
Necessità di sostenere spese sanitarie.
Sostenere le spese durante periodi di specifici congedi.
Le richieste per spese sanitarie e acquisto della casa devono essere giustificate dalla contemporaneità e necessità della somma richiesta.
Quando ricorrono le condizioni richieste, il lavoratore ha diritto ad un’anticipazione del TFR spettante a quella data nella misura massima del 70%.
Il datore di lavoro valuterà la richiesta e, se sussistono i requisiti e rientra nei limiti di legge, provvederà all’erogazione dell’anticipo. È importante notare che, in alcuni casi previsti da contratti collettivi o da accordi individuali, il datore di lavoro potrebbe avere maggiore discrezionalità nella concessione dell’anticipo.
In merito, L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. 616 del 3 aprile 2025, ha chiarito alcuni aspetti sull’anticipo di tfr erogato con accordo individuale tra le parti.
Nello specifico, l’Istituto ribadisce che il TFR è destinato a fornire un sostegno ec
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onomico al termine del rapporto di lavoro e che l’art. 2120 c.c. disciplina le modalità di calcolo e le condizioni per l’anticipazione del TFR su richiesta del lavoratore. L’INL precisa che, sebbene l’art. 2120 c.c. all’ultimo comma rimandi a contrattazione collettiva o a patti individuali per condizioni di miglior favore sull’anticipazione, tale possibilità riguarda l’anticipo dell’accantonamento già maturato, non l’automatico trasferimento mensile in busta paga. Quest’ultimo configurerebbe una mera integrazione retributiva con conseguenze contributive e contrasterebbe con la finalità del TFR di supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda le conseguenze ispettive, l’Istituto specifica che qualora venga riscontrata l’illegittima anticipazione mensile del TFR, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR anticipate illegittimamente, attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004.