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Laws & Rules PANORAMA NORMATIVO

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a cura di

Tullio Pandolfi

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Piano di Controllo Nazionale Pluriennale Relazione annuale 2020

Il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) descrive il sistema dei controlli ufficiali lungo l’intera filiera alimentare, per verificare la corretta applicazione della legislazione comunitaria. Il Piano è corredato da relazioni annuali che, secondo l’articolo 113 del Reg. (Ue) 2017/625, illustrano le attività svolte in tutti i settori della filiera alimentare e i risultati ottenuti. La relazione annuale 2020 descrive i risultati dei controlli ufficiali effettuati in Italia nel 2020 al fine di: • verificare l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, nonché sui prodotti fitosanitari; • eliminare o contenere i rischi per la salute umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli organismi geneticamente modificati e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente. I controlli ufficiali vengono effettuati, sulla base della normativa comunitaria, su tutta la filiera agroalimentare che dalla produzione primaria (coltivazioni e allevamenti) porta gli alimenti sulle tavole (“From farm to fork”) e riguarda i seguenti settori: • gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; • l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi; • i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori; • le prescrizioni in materia di salute animale; • la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; • le prescrizioni in materia di benessere degli animali; • le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; • le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi; • la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici; • l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. Secondo l’ordinamento italiano, i controlli sui suddetti settori rientrano nelle competenze delle seguenti Amministrazioni, in considerazione della finalità dei controlli stessi: Ministero della Salute; Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali; Ministero della transizione ecologica; Regioni e Province autonome; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; corpi di Polizia tra cui NAS, Comando Unità Forestali dei Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di finanza. Oltre a contenere un’ampia serie di dati, il documento risulta molto interessante in quanto consente di avere un quadro di insieme di tutte le attività di controllo effettuate dagli organi preposti nel 2020 nei diversi settori alimentari e, quindi, anche in quello dei cereali, relativamente a specifiche tematiche quali i contaminanti, l’etichettatura, gli allergeni ecc.

Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

Aggiornamento del programma pluriennale dei controlli per l’applicazione della legislazione Ue in materia agroalimentare

Nel Supplemento ordinario n. 38/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 243 del 17 ottobre 2022, è stato pubblicato il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della Legge 134/2021 (la cosiddetta “Riforma Cartabia”), recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Di particolare interesse per il settore alimentare è l’art. 70 del Capo III relativo a “Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie”. Nella relazione illustrativa al D.lgs., nelle Premesse del Capitolo V (Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore) si evidenzia l’esigenza di ridurre il numero dei procedimenti che arrivano a giudizio e il carico di lavoro delle procure, “grazie all’apporto sinergico degli organi accertatori (autorità amministrativa di vigilanza/polizia giudiziaria)”. Gli ambiti di materia sono stati individuati tenendo conto dell’esistenza, a livello normativo e di prassi, di autorità amministrative di vigilanza e di corpi di Polizia o dei Carabinieri (come i Nuclei Anti Sofisticazione e Sanità - NAS) specializzati nell’accertamento di reati in quegli ambiti. L’esistenza di organi accertatori specializzati è una condizione indispensabile per il successo della procedura amministrativa che porta a prescrivere condotte ripristinatorie/risarcitorie al fine dell’estinzione del reato. Sono stati quindi individuati come ambiti di disciplina le contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande previste dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283, e da altre disposizioni aventi forza di legge. L’art. 70 del D.lgs. n. 150 prevede “Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283” inserendo, dopo l’articolo 12-bis, una serie di nuovi articoli che vanno a modificare alcune norme della legge, arrivando a una depenalizzazione di fatto. Tra i nuovi articoli si segnala, in particolare, l’art. 12-ter relativo alla “Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore”, che recita: “Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, […] che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie/risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, […] si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies”. Per consentire l’estinzione della contravvenzione sono concessi sei mesi prorogabili per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi. “L’organo accertatore è in ogni caso obbligato a riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni. Il pubblico ministero, […] può disporre con decreto che l’organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse”. Nel caso in cui il contravventore sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere al pubblico ministero di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità (art. 12-quinquies). Le nuove disposizioni sarebbero dovute entrare in vigore il 1° novembre 2022, ma un decreto del Consiglio dei Ministri ha fatto slittare al 30 dicembre 2022 l’entrata in vigore delle nuove norme su processo penale e sistema sanzionatorio. L’adozione del D.L. 31 ottobre 2022, che all’art. 6 introduce nel D.Lgs. n. 150/2022 l’art. 99-bis, che recita: “Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022”, comporta in definitiva il rinvio al Parlamento per la conversione in legge entro 60 giorni, dando la possibilità di emendamenti sul testo dell’intero D.Lgs.ì

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 268 del 14 ottobre 2022 è stata pubblicata la decisione di esecuzione (Ue) 2022/1947 della Commissione del 13 ottobre 2022, che modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2020/1550, aggiornando il programma pluriennale dei controlli per il periodo 2021-2025, da eseguire negli Stati membri dagli esperti della Commissio-

ne per verificare l’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare. La decisione stabilisce altresì il programma dei controlli per il 2023. La responsabilità di far rispettare la legislazione dell’Ue ricade sugli Stati membri: le competenti autorità nazionali provvedono a monitorare e verificare, predisponendo controlli ufficiali, che le prescrizioni in materia agroalimentare dell’Ue siano effettivamente rispettate e fatte rispettare. Parallelamente al monitoraggio e alla verifica di cui sopra, esperti della Commissione sono tenuti a eseguire controlli, compresi audit, negli Stati membri al fine di verificare l’applicazione della legislazione dell’Unione. Con la decisione di esecuzione (Ue) 2020/1550 la Commissione aveva stabilito un programma pluriennale di controlli per il periodo 2021-2025 in linea con il proprio mandato e che ne rispecchia le priorità. Tali controlli sono eseguiti negli Stati membri dagli esperti della Commissione al fine di verificare l’applicazione della legislazione nei settori relativi alla sicurezza alimentare e dei mangimi, alla salute e al benessere animale, alla sanità delle piante, ai prodotti fitosanitari, al funzionamento dei sistemi nazionali di controllo e delle autorità competenti che li attuano, tenendo conto delle sinergie con i regimi di controllo nell’ambito della Politica agricola comune. Nuove esigenze e necessità intervenute nel corso dei due anni trascorsi dall’adozione della decisione del 2020, hanno indotto il legislatore comunitario ad adottare la nuova decisione che introduce alcune modifiche nel programma pluriennale dei controlli. L’allegato stabilisce il programma dei controlli che devono essere eseguiti per il periodo 2021/2025 negli Stati membri dagli esperti della Commissione nei settori in precedenza ricordati. Per il periodo in questione, in tali settori la Commissione ha individuato alcuni ambiti prioritari. Il programma pluriennale dei controlli della Commissione negli Stati membri per il periodo 2021/2025 riguarda anche altri settori contemplati dal Reg. (Ue) 2017/625, come le frodi e i controlli all’importazione. Non tutti gli ambiti prioritari sono soggetti a una serie specifica di controlli; alcuni di tali ambiti sono oggetto di una serie più generale di controlli come, ad esempio, la conformità dei posti di controllo frontalieri, esaminata nell’ambito dei controlli ufficiali sugli animali e sulle merci.

Circolare del Ministero delle Politiche agricole recante alcuni chiarimenti sulla produzione e l’etichettatura dei prodotti biologici

Con circolare del 13 ottobre 2022, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha fornito alcuni chiarimenti relativi al D.M. 20 maggio 2022, n. 22977, di attuazione del Reg. (Ue) 848/2018 sulla produzione e l’etichettatura dei prodotti biologici. Tra i punti sui quali la circolare fornisce precisazioni merita attenzione quello riguardante gli artt. 11 e 14 sull’etichettatura. Premesso che tra le finalità della norma vi è la semplificazione della modalità prevista di etichettatura dei prodotti biologici, uniformandola e allineandola a quanto previsto dal Reg. (Ue) 848/2018, il D.M. 20 maggio 2022, n. 22977, ha eliminato: • l’obbligo di riportare in etichetta il codice identificativo dell’operatore, attribuito dall’Organismo di controllo, preceduto dalla dicitura “Operatore controllato n ...”; • l’esempio di stringa contenente la dicitura “Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf”. In relazione alla richiesta di riportare nell’etichetta degli alimenti biologici le informazioni sopra richiamate anche in quelle stampate dopo l’entrata in vigore del decreto, il Mipaaf ritiene che tale scelta comporti la facoltà e, quindi, la responsabilità dell’operatore del settore alimentare di fornire al consumatore informazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie e debba pertanto avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) 1169/2011 in materia di informazioni sui prodotti alimentari che devono essere fornite ai consumatori.

a cura di Tullio Pandolfi

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