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Laws & Rules PANORAMA NORMATIVO
a cura di
Tullio Pandolfi
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Italmopa
Nuova regolamentazione in materia di contaminanti in alcuni prodotti alimentari tra cui il frumento e i prodotti derivati dalla macinazione
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 301 del 25 agosto 2021 è stato pubblicato il Reg. (Ue) 2021/1399 del 24 agosto 2021 che modifica il Reg. (Ce) 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp. e di alcaloidi della Claviceps spp. in alcuni prodotti alimentari. Il regolamento prende le mosse innanzitutto da un parere adottato dall’Efsa il 28 giugno 2012 - su cui si sofferma il considerando (3) - in cui sono state stabilite la dose acuta di riferimento e la dose giornaliera tollerabile per i principali alcaloidi della Claviceps spp. In secondo luogo, il 6 luglio 2017 la stessa Autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato una relazione scientifica sull’esposizione alimentare umana e animale agli alcaloidi della Claviceps spp., di cui tratta il considerando (4) del regolamento.

L’Efsa ha preso in considerazione il rapporto tra la presenza di sclerozi della Claviceps spp. e di alcaloidi della Claviceps spp. Secondo l’Autorità è stato possibile osservare una relazione lineare statisticamente significativa tra il tenore di sclerozi della Claviceps spp. e il tenore di alcaloidi della Claviceps spp. Tuttavia, questa relazione non è sempre dimostrabile, il che comporta che l’assenza di sclerozi della Claviceps spp. non esclude la presenza di alcaloidi della Claviceps spp. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno abbassare il tenore massimo per gli sclerozi della Claviceps spp. e fissare tenori massimi per gli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti alimentari che presentano tenori significativi di tali alcaloidi e contribuiscono significativamente all’esposizione umana, e nei prodotti alimentari rilevanti per l’esposizione dei gruppi di popolazione vulnerabili.
È già possibile ottenere tenori inferiori di sclerozi della Claviceps spp. nella maggior parte dei cereali mediante l’applicazione di buone pratiche agricole e di tecniche di selezione e pulizia. È pertanto opportuno ridurre, di conseguenza, il tenore massimo fissato per i cereali. A tale proposito, al fine di eliminare i problemi relativi alla loro applicazione, è altresì necessario chiarire in quale fase si applichino i tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp. nei cereali non trasformati. Per i prodotti della macinazione è giusto stabilire tenori massimi diversi per gli alcaloidi della Claviceps spp. in funzione delle specie di cereali. Per quanto riguarda i prodotti della macinazione di alcuni cereali, tra cui il frumento, la Commissione ha ravvisato l’opportunità di fissare tenori massimi diversi a seconda del tenore di ceneri dei prodotti, al fine di tenere conto del fatto che i prodotti che contengono più crusca (tenore di ceneri più elevato) presentano naturalmente tenori più elevati di alcaloidi della Claviceps spp., poiché la polvere degli sclerozi è assorbita sulla crusca. Tuttavia, poiché si prevede che per alcuni prodotti di macinazione i livelli di contaminazione raggiungibili continueranno a diminuire, è altresì opportuno prevedere l’applicazione a medio termine di tenori massimi più rigorosi per tali prodotti. Per consentire agli operatori economici di prepararsi all’applicazione delle nuove norme, la Commissione ha previsto un periodo di tempo definito “ragionevole” prima dell’applicazione dei tenori massimi e un periodo transitorio per i prodotti alimentari legalmente commercializzati prima della data di applicazione del regolamento.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 288 dell’11 agosto 2021 è stato pubblicato il Reg. (Ue) 2021/1323 del 10 agosto 2021 che modifica il Reg. (Ce) 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio in alcuni prodotti alimentari. Con riferimento ai limiti previsti nel testo originario del Reg. (Ce) 1881/2006, il tenore massimo per il grano duro (Triticum durum) è stato fissato a 0,18 mg/kg, rispetto alla proposta originaria di 0,15 mg/kg (il limite attuale è 0,20 mg/kg). Per il grano tenero la Commissione ha in sostanza confermato il limite previsto nella bozza iniziale della proposta di modifica, vale a dire 0,10 mg/kg, rispetto al limite precedentemente previsto di 0,20 mg/kg. Per la crusca di frumento il tenore massimo è stato fissato a 0,15 mg/kg. Nel nuovo regolamento è previsto anche un limite per il germe di frumento posto a 0,20 mg/kg.
L’Efsa, con parere adottato il 30 gennaio 2009, ha stabilito che il nuovo limite massimo tollerabile di ingestione settimanale di cadmio, in considerazione degli effetti tossici del cadmio sui reni, è pari a 2,5 µg/kg di peso corporeo. Pertanto, l’attuale esposizione al cadmio a livello di popolazione deve essere ridotta. Sulla base di tale parere, la Dg Sanco della Commissione aveva avanzato la proposta di modifica del Reg. (Ce) 1881/2006, con la riduzione del tenore massimo di cadmio nel frumento tenero a 0,10 mg/kg e nel frumento duro a 0,15 mg/kg, rispetto all’attuale limite di 0,20 mg/kg. Su questa proposta la Dg Sanco aveva aperto una consultazione che ha visto anche l’intervento sia dell’Associazione dei mugnai europei (Efm), sia dell’Unione dei Semolieri Ue. Un ulteriore passaggio era stata poi l’adozione della Raccomandazione della Commissione 2014/193/Ue del 4 aprile 2014 relativa alla riduzione di presenza di cadmio nei prodotti alimentari. Per i prodotti per i quali sono stabiliti limiti massimi (tra cui appunto il frumento, con il limite di 0,20 mg/kg), la Raccomandazione ha previsto innanzitutto l’impegno per una progressiva implementazione, da parte di agricoltori e di operatori alimentari, di misure per favorire la riduzione dei livelli di cadmio in alcuni prodotti alimentari (tra i quali i cereali); in secondo luogo, l’impegno per gli Stati membri a garantire una maggiore e più ampia conoscenza di tali misure. Infine, l’impegno di monitorare regolarmente i progressi registrati nell’adozione di tali misure mediante la raccolta di dati sui livelli di cadmio nei prodotti alimentari, dati che avrebbero dovuto poi essere trasmessi all’Efsa al fine di raccoglierli in uno specifico database.

Nel 2011 si sono registrati alcuni interventi sia a livello comunitario (Efm e Semouliers), sia a livello nazionale (Italmopa), che hanno manifestato la loro contrarietà alle modifiche dei limiti contenute nella proposta della Commissione europea. Italmopa è intervenuta presso il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità esprimendo



vive preoccupazioni per le proposte di modifica, sottolineando le ripercussioni sull’approvvigionamento dell’industria molitoria italiana che sarebbero potute derivare dall’introduzione di limiti più restrittivi rispetto a quelli attualmente previsti. Italmopa ha fatto presente che diversi problemi sarebbero potuti sorgere per il frumento proveniente da alcuni Paesi terzi tradizionalmente fornitori dell’industria molitoria italiana (Canada e Stati Uniti), mentre in Europa la questione sembra riguardare solo il frumento proveniente da alcune zone, quali il centro della Francia e alcune aree in Germania. Analogamente a Efm e ai Semouliers, Italmopa ha auspicato che ogni modifica della legislazione vigente sia preceduta dalla fissazione di un valore di riferimento tossicologico unico, condiviso sia dall’Efsa, sia dal Jefca, e da un’analisi di impatto delle conseguenze che un’eventuale modifica potrebbe provocare per l’approvvigionamento di materia prima per l’industria, in un contesto già caratterizzato da un crescente squilibrio tra offerta e domanda, dalla riduzione dell’uso di fertilizzanti chimici contenenti cadmio e l’utilizzo di varietà di cereali a basso tenore di cadmio.
Italmopa ha infine evidenziato che, in base alle rilevazioni scientifiche dell’Efsa, la causa principale della presenza di cadmio nei prodotti alimentari è la contaminazione atmosferica esterna proveniente dall’aria, dal suolo e dall’acqua, ed è correlata alle emissioni industriali e all’uso di fertilizzanti. La Commissione - ha sottolineato Italmopa - dovrebbe pertanto adoperarsi in tutti i modi possibili per stimolare i produttori agricoli al rispetto di buone pratiche agricole al riguardo. Sono passati circa 10 anni dalla presentazione delle prime proposte di modifica da parte della Commissione europea alla loro adozione, avvenuta con il regolamento che è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue, quindi il 31 agosto 2021. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, i prodotti alimentari compresi nell’allegato, regolarmente immessi sul mercato prima della data sopra riportata, possono rimanere in commercio fino al 28 febbraio 2022.

Tullio Pandolfi

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