Riduzione del pagamento delle sanzioni possibilità di ottenere una riduzione delle sanzioni, pagando entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione Con la conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto decreto del “Fare”) nella legge 9 agosto 2013, n. 98 sono state inserite alcune importanti disposizioni che modificano il codice della strada (di seguito c.d.s.) e, precisamente: - riduzione del 30% del pagamento immediato delle sanzioni (art. 202, co. 1 del c.d.s.); - riduzione della cauzione dovuta da titolari di patenti superiori per alcune infrazioni (art. 202, co. 2 ter del c.d.s.); - pagamento elettronico e notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata (art. 202, co. 2 bis del c.d.s.). La legge 98/2013, pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20 agosto 2013, è entrata in vigore il 21 agosto 2013 e, prima ancora, sulla base del testo approvato al Senato il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Servizio Polizia stradale con nota prot. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12 agosto 2013 ha diramato istruzioni per l’applicazione delle nuove norme in questione. Anche di queste si tiene conto nell’illustrazione che segue.
Riduzione del 30% del pagamento immediato delle sanzioni L’integrazione all’art. 202, co. 1 del c.d.s. introduce la possibilità di pagare per il conducente/trasgressore e l’obbligato in solido la gran parte delle sanzioni per le violazioni alle norme del c.d.s. nella misura ridotta del 30% del minimo edittale, a condizione che il pagamento sia effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento. La nota ministeriale chiarisce che la facilitazione si applica anche ai casi di pagamento immediato
obbligatorio previsto dall’art. 202, co. 2 bis del c.d.s. per i titolari di patenti superiori (categorie C, C+E, D, D+E) anche esteri nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose nonché nella fattispecie dell’art. 207 del c.d.s. al conducente di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE. Si applica anche nella fattispecie delle sanzioni maggiorate per la violazione di alcune norme dello stesso codice commesse in ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 07.00) di cui all’art. 195, co. 2 bis del c.d.s. e, aggiuntivamente, nel caso di pagamento ridotto di cui all’art. 193, co. 3 del medesimo codice (obbligo di assicurazione di responsabilità civile). Viene, poi, precisato che la riduzione del 30% non si applica, invece, in presenza di: - violazioni di norme non comprese nel c.d.s., salvo il caso in cui non vi sia un esplicito rinvio al titolo VI del medesimo codice (illeciti amministrativi e relative sanzioni); - violazioni per le quali non sia consentito il pagamento in misura ridotta (art. 202, commi 3 e 3 bis del c.d.s.); - violazioni di norme del c.d.s. per le quali sia prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, di cui all’art. 210, co. 3 o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, mentre sembrerebbero ammesse al beneficio le più gravi ipotesi che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Per ciò che concerne il periodo di decorrenza dell’applicazione del beneficio, la nota ministeriale precisa che chiunque è ammesso dalla “data di entrata in vigore della presente legge, non essendo trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione [21 agosto 2013, n.d.r.], senza che a tal fine sia necessario effettuare una nuova notifica del verbale.” Per le violazioni contestate o notificate dopo l’entrata in vigore della legge 98/2013, in attesa delle modifiche ai modelli dei verbali, gli organi di controllo dovranno indicare, quale ulteriore modalità di pagamento, quella in forma ridotta del 30% del minimo edittale, se eseguita entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. A tal scopo
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