Numero 18/2013

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 18 15 ottobre 2013

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

SPESOMETRO

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE



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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 18 15 ottobre 2013

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Le novità tributarie del periodo

8

Acquisti da San Marino

9

I compensi agli amministratori

11

Spesometro

13

Comunicazioni black list

23

Le misure di “Destinazione Italia” per le pmi

25

Decreto del Fare bis

27

Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti

28

Tassi d’interesse effettivi e tassi antiusura

29

Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2013

30

Aggiornamenti Inps in materia di ASpI

31

Limiti di retribuzione imponibile Inail per il 2013

33

Rifiuto di indossare i DPI e licenziamento

36

Imballaggi flessibili in plastica

38

CONAI

39

Sostanze lesive per l’ozono

40

Trasporto rifiuti

43

Ambiente e sicurezza in breve

48

SOA: rinnovo per la Costruzioni Vidoni

51

Autorità: verifica offerta prima dell’aggiudicazione

52

Report legislativo dal 07.10 all’11.10.2013

55

Note informative

57

LAVORO

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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Business News

65

Bills of Exchange e Promissory Notes

66

Agente/commissionario e stabile organizzazione

69

Monitoraggio fiscale attività internazionali

71

Scambi fra Soci

73

Autotrasporto c/t; “costi minimi” settembre 2013

74

Rinnovo della patente di guida

75

Deroghe per l’ottenimento di patenti superiori

76

Autotrasporto conto terzi. Iscrizione al REN

77

Canone di locazione immobili urbani

78

Scadenze aziendali novembre 2013

79

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Le novità tributarie del periodo INCONTRO CON IL PROF. DARIO DEOTTO LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2013, ALLE ORE 15 Nell’ambito del programma di formazione sulle tematiche fiscali, abbiamo organizzato un incontro sulle novità tributarie del periodo per affrontare gli aspetti più problematici legati alle comunicazioni dei beni concessi in godimento ai soci alla luce delle nuove semplificazioni, dell’eliminazione dell’obbligo per le assegnazioni a dipendenti e amministratori, dei nuovi obblighi semplificati per i finanziamenti e i versamenti dei soci. Durante l’incontro saranno approfonditi gli ultimi chiarimenti in materia di spesometro analizzando le peculiarità legate alla trasmissione analitica o aggregata, le operazioni interessate e quelle escluse, nonché le novità per operazioni black - list e con San Marino. Particolare attenzione sarà riservata all’evoluzione normativa in materia di accertamento fiscale, focalizzando la riflessione sull’accertamento sintetico e da redditometro, con particolare attenzione alla distinzione tra spese certe, spese per elementi cer-

ti e spese Istat, al contraddittorio con l’ufficio e ai diversi strumenti difensivi a disposizione dei contribuenti. Saranno quindi passate in rassegna le novità legate alla riscossione mediante ruoli, quali i nuovi piani di rateizzazione, i nuovi limiti alla pignorabilità di immobili e beni strumentali nonché la possibilità di vendere in proprio i beni pignorati e di farne stimare il valore. Per ultimo si chiariranno gli aspetti operativi legati ad errori riguardanti la competenza economica di una voce di costo o di ricavo alla luce degli ultimi chiarimenti di prassi. Relatore dell’incontro sarà: Dario Deotto, Professore di diritto tributario Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, pubblicista, collaboratore de “Il Sole 24ORE”. La quota di partecipazione all’incontro è di: - € 60 + IVA per gli Associati; - € 90 + IVA per gli altri partecipanti. Agli importi indicati si applica una riduzione del 10% per il secondo partecipante della stessa impresa o studio. La partecipazione all’incontro garantisce la maturazione di crediti formativi per i professionisti iscritti alla LAPET. Gli interessati sono pregati di inviare l’allegata scheda di adesione, con avvertenza che saranno accettate adesioni fino ad esaurimento posti. (PZ)

" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Scheda di adesione da restituire via fax ad APISERVIZI SRL al n. 0432.295922 LE NOVITÀ TRIBUTARIE DEL PERIODO Lunedì 28 ottobre 2013, ore 15 Impresa/Studio q Associato Api

q Non Associato Api

Settore Attività P.I.

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Pagamento q Con assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a: APISERVIZI SRL; q Con bonifico bancario intestato a: APISERVIZI SRL presso la Banca Popolare di Vicenza filiale di Udine IBAN IT 04 D 05728 12300 700570006761.

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Acquisti da San Marino DAL 1° OTTOBRE OPERATIVE NUOVE REGOLE

PREMESSA Con provvedimento del 2 agosto 2013 l’Agenzia delle entrate ha rivisto le procedure operative legate agli scambi con la repubblica di San Marino. Il provvedimento citato è quello che individua le modalità tecniche e i termini di presentazione della comunicazione clienti-fornitori (spesometro). In realtà il modello di comunicazione ha una funzione multipla, nel senso che può essere utilizzato anche per effettuare altre comunicazioni rispetto a quelle rientranti nello spesometro. Tra queste rientrano le operazioni in contanti effettuate nel settore turistico, quelle delle agenzie di viaggio nei confronti di soggetti extracomunitari con pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro, le operazioni di leasing finanziario e operativo e di noleggio di mezzi di trasporto nonché quelle poste in essere con la repubblica del Titano. Prima di analizzare le novità legate alla nuova comunicazione, è opportuno ripercorrere gli adempimenti operativi legati alle cessioni e agli acquisiti con San Marino.

LE CESSIONI Le cessioni di beni tra Italia e San Marino, che ricordiamo non aderisce alla Ue, ai fini Iva costituiscono esportazioni anche se dal punto di vista operativo tra i due paesi non esistono dogane. Per questa ragione sono state adottate specifiche procedure, anche se, dal punto di vista operativo, queste operazioni potrebbero essere considerare molto vicine alle cessioni intracomunitarie. Ciò anche se l’art. 71 del DPR 633/72 dichiara applicabili alle cessioni eseguite tramite trasporto o consegna dei beni nel territorio di San Marino le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 secondo modalità stabilite con decreti ministeriali sulla base di accordi tra i due paesi. Sembrerebbe quindi che dal punto di vista

concettuale si avvicinino di più alle esportazioni, ma non è così. Gli articoli 1 e 4 del D.M. 24 dicembre 1993 prevedono che alle cessioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino si applichi il regime di non imponibilità. Le cessioni poste in essere nei confronti di privati consumatori sono invece assoggettate ad Iva. Fanno eccezione a quest’ultima regola le cessioni di mezzi di trasporto, le vendite a distanza e quelle effettuate nei confronti di enti. Opera quindi un trattamento diverso rispetto alle esportazioni mentre nel caso di cessioni a privati il regime è assimilabile ai rapporti con privati comunitari. Dal punto di vista operativo la normativa prevede che per le cessioni verso San Marino, il cedente nazionale è tenuto a emettere la fattura in quattro esemplari, di questi, tre devono essere inviati al cessionario. La fattura deve contenere il codice identificativo fiscale dell’acquirente sanmarinese e deve essere registrata nel registro delle fatture emesse, secondo le modalità ordinarie. Uno dei tre esemplari inviati cliente, deve essere restituito all’operatore italiano munito della marca perforata apposta dall’ufficio tributario di San Marino con l’indicazione della data e con il timbro a secco. E’ inoltre richiesta l’emissione del documento di trasporto in triplice esemplare, due dei quali devono essere consegnati all’acquirente sanmarinese. Questo documento deve contenere la ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero il nome e il cognome, la sede, la residenza o il domicilio dei soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, la natura, la quantità e la qualità dei beni esportati nonché la data di effettuazione dell’operazione e le generalità dell’eventuale incaricato al trasporto. La normativa condiziona il riconoscimento del trattamento di non imponibilità al fatto che il cedente: - sia in possesso dell’esemplare restituito dal cliente munito della marca e delle annotazioni apposte dall’ufficio tributario sanmarinese; - abbia preso nota dell’avvenuto ricevimento del documento di cui al punto precedente, a margine dell’annotazione della fattura di vendita a suo tempo eseguite nel relativo registro;

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- abbia compilato, per la sola parte fiscale, il modello Intrastat. Quest’ultimo adempimento non è necessario se il cedente non esegue operazioni intracomunitarie. La risoluzione n. 83/1997 ha chiarito che a questi fini, devono intendersi esclusivamente le cessioni e non gli acquisti in ambito comunitario. Questo significa che se il contribuente nazionale ha effettuato acquisiti ma non cessioni intracomunitarie, non sarà tenuto alla presentazione del modello Intrastat -1 anche alla presenza di eventuali cessioni nei confronti di operatori sanmarinesi. Le cessioni nei confronti di operatori di San Marino e inserite nel modello Intrastat 1 non concorrono alla determinazione dei limiti che modificano la periodicità di presentazione degli stessi. Ricordiamo che la procedura di cui sopra è valida solo per le cessioni effettuate nei confronti di operatori economici mentre per quelle fatte nei confronti di soggetti privati, come già ricordato, sono gravate da Iva nazionale.

GLI ACQUISTI Per quanto riguarda gli acquisti è possibile adottare una delle due seguenti procedure, a seconda che l’operatore sanmarinese indichi l’Iva in fattura o meno. A) Indicazione dell’Iva in fattura, in questi casi il cedente sanmarinese: - emette fattura in quattro copie, indicando il proprio numero identificativo, la partita Iva dell’acquirente italiano e l’imposta dovuta; - presenta la fattura e versa l’imposta all’ufficio tributario di San Marino il quale a sua volta trasferisce tale importo all’Agenzia delle entrate di Pesaro, competente per territorio; - trasmette l’originale della fattura vistata all’acquirente italiano il quale, alla presenza dei presupporti, potrà detrarre l’imposta. B) Senza indicazione dell’Iva in fattura, in questi casi il cedente sanmarinese: - emette fattura in tre esemplari, indicando il proprio numero d’identificazione e la partita Iva dell’acquirente italiano, la fa vistare dall’ufficio tributario di San Marino e la trasmette al cliente italiano. L’acquirente italiano: - integra l’originale della fattura con l’Iva nazionale; - registra la fattura di cui al punto precedente nel registro degli acquisti e delle vendite;

- comunica l’avvenuta registrazione all’Agenzia delle entrate territorialmente competente, indicando i numeri progressivi annuali attribuiti nei rispettivi registri. Per quest’ultima comunicazione la circolare n. 30/510542 del 20 aprile 1973 aveva fissato un termine di 5 giorni, anche se la norma non lo specifica. Ricordiamo che gli scambi con San Marino sono esentati da tutti i dazi all’importazione e all’esportazione e che per entrambe le procedure di acquisto non è richiesta la presentazione dei modelli Intrastat riferiti agli acquisti.

LA COMUNICAZIONE Con riferimento ai soli acquisti, il citato Provvedimento del 2 agosto 2013 dell’Agenzia delle entrate, in un’ottica di semplificazione, ha adottato un unico modello che, oltre ad essere utilizzato come già ricordato per lo spesometro, deve essere utilizzato anche per altre situazioni. Questo modello, dal 1° ottobre 2013, deve essere utilizzato anche per gli acquisti dalla Repubblica di San Marino. In pratica in luogo della comunicazione all’Agenzia delle entrate territorialmente competente degli estremi di registrazione degli acquisti, si procederà con il nuovo modello comunicando in forma analitica, vale a dire con riferimento a ogni acquisto, gli estremi dell’acquisto entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura. La sezione del modello riservata alle operazioni con San Marino è la SE la quale richiede i seguenti dati: - la denominazione, l’indirizzo e il codice identificativo Iva del fornitore; - la data di emissione e la data di registrazione della fattura; - il numero della fattura; - l’ammontare imponibile e l’imposta. Non sono più richiesti i numeri di protocollo attributi dal ricevente. L’obbligo di comunicazione riguarda gli acquisti da operatori sanmarinesi nei confronti di soggetti italiani, imprese e lavoratori autonomi, muniti di partita Iva. Per gli enti non commerciali non titolari di partita Iva che acquistano da San Marino, è previsto che l’imposta sia versata mensilmente, presentando l’apposito modello riservato agli acquisti intracomunitari di beni o servizi. Gli acquisti da operatori sanmarinesi nei confronti di soggetti privati scontano l’imposta di San Marino a meno che non si riferiscano a mezzi di trasporto nuovi, a vendite a distanza a enti non commerciali. (PZ)

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I compensi agli amministratori NECESSARIA UNA SPECIFICA DELIBERA ASSEMBLEARE

PREMESSA Due aspetti legati ai compensi degli amministratori sono stati oggetto, nel recente passato, di attenzione sia da parte dell’Agenzia delle entrate sia da parte degli organi giurisdizionali. Il primo aspetto riguarda la congruità degli stessi al fine del riconoscimento della loro deducibilità, il secondo è legato agli adempimenti di natura formale che legittimano l’erogazione del compenso. Nel presente articolo non affronteremo il tema della congruità, che peraltro con la risoluzione 113/2012 sembra aver trovato una soluzione positiva, ma ci concentreremo sul secondo aspetto.

LA NORMA L’art. 2389 del codice civile richiede che i compensi spettanti agli amministratori siano stabiliti nell’atto della nomina o dall’assemblea. Conseguentemente se il compenso non è determinato dallo statuto, deve essere deliberato dall’assemblea. A questo proposito si sono creati a livello giurisprudenziale due orientamenti diversi. Il primo che considera la delibera di approvazione del bilancio come un’implicita approvazione anche del compenso amministratore. Il secondo orientamento invece ritiene che sia in ogni caso necessaria un’esplicita delibera assembleare. E’ di fondamentale importanza individuare il comportamento corretto da seguire perché diversamente l’amministrazione finanziaria potrebbe disconoscere la deduzione del relativo costo.

LA RATIFICA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO Come ricordato una corrente minoritaria della giurisprudenza e della dottrina, ritiene sufficiente che l’individuazione del compenso spettante agli

amministratori e conseguentemente della relativa deducibilità, possa essere ratificato a posteriori con l’approvazione del bilancio da parte dei soci. In questo modo è riconosciuta agli amministratori la possibilità di determinare il quantum in maniera autonoma sanando l’assenza della specifica delibera in sede di approvazione del bilancio (CTR Piemonte sentenza 25.3.2010 n. 21/28/10 e CTR Toscana sentenza 25.11.2008 n. 170).

SPECIFICA DELIBERA ASSEMBLEARE L’orientamento maggioritario prevede un’esplicita delibera dell’assemblea dei soci, ritenendo insufficiente la ratifica a posteriori. Per coloro che sostengono questa tesi è necessario, anche ai fini della deducibilità fiscale del compenso, una manifestazione di volontà dei soci e una determinazione dello stesso attraverso l’espressione di un voto consapevole. Non viene richiesto che la delibera sia ripetuta ogni anno, potendo l’assemblea stabilirlo per più annualità, salva in ogni caso la possibilità di revocare o modificare la decisione presa. Segnaliamo che per alcuni giudici tributari, la delibera relativa al compenso spettante agli amministratori, andrebbe assunta in epoca antecedente rispetto al momento di pagamento del compenso stesso. (CTP Reggio Emilia sentenza 18 ottobre 2010 n. 186, CTP Torino sentenza 10 marzo 2011 n. 37/16/11, CTP Alessandria sentenza 23 novembre 2011 n. 86/5/11).

LA CORTE DI CASSAZIONE La Suprema Corte sposa la seconda tesi ritenendo, con la sentenza n. 21933 del 29 agosto 2008, che: “Qualora il compenso non sia stabilito dallo statuto sia necessaria una specifica delibera assembleare che non può considerarsi esplicita in quella di approvazione del bilancio”. Per i supremi giudici la delibera di approvazione del bilancio ha un contenuto e un oggetto diversi rispetto a quanto previsto dall’art. 2389 C.C. L’approvazione del bilancio contenente il costo riguardante il compenso amministratore, conseguentemente, non è idoneo a ritenere la specifica delibera di determinazione dello stesso sufficiente a giustificarne la deducibilità.

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Tale possibilità, secondo la Cassazione, può essere riconosciuta solo nei casi in cui l’assemblea che approva il bilancio sia totalitaria e approvi una specifica delibera di determinazione del compenso amministratore. Alla luce di quanto sopra e in considerazione delle puntualizzazioni fornite dalla Cassazione, al fine di scongiurare riprese a tassazione dei compensi amministratori da parte dell’amministrazione fi-

nanziaria, è opportuno che gli stessi siano supportati da specifiche delibere assembleari. Solo nei casi in cui sia possibile assicurare un’assemblea totalitaria per l’approvazione del bilancio e sia adottata una specifica delibera, in tale sede sarà possibile istituire il compenso per l’organo amministrativo.

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(PZ)


Spesometro

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI ADEMPIMENTI

Con provvedimento 2013/94908 del 2 agosto 2013 è stato approvato il nuovo modello dal utilizzare per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, ridefinendo peraltro le scadenze di presentazione (le prime scadenze sono il 12 novembre ed il 21 novembre per le operazioni 2012 rispettivamente per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente e per i soggetti diversi (chi liquida l’imposta trimestralmente o annualmente). Di seguito saranno evidenziate le principali novità che interessano tale modello.

LO SCHEMA La prima novità è che, stavolta, esiste un modello vero e proprio (in precedenza vi erano delle specifiche tecniche con cui inviare i dati ma non vi era un modulo “fisico” in cui evidenziarli). Si tratta peraltro di un modello piuttosto complesso, composto dai numerosi quadri: - un frontespizio dove vanno indicati i dati del contribuente e le caratteristiche della comunicazione (tipo di invio, modalità di comunicazione dei dati, ecc.); - una serie di quadri, che in alcuni casi possono coesistere ed in alcuni casi sono alternativi tra di loro, dedicati ad accogliere le informazioni circa le operazioni da comunicare: * quadro FA: operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata * quadro SA: operazioni senza fattura esposte in forma aggregata * quadro BL: operazioni con soggetti non residenti aggregate * quadro FE: fatture emesse – documenti riepilogativi * quadro FR: fatture ricevute – documenti riepilogativi * quadro NE: note di variazione emesse

* quadro NR: note di variazione ricevute * quadro DF: operazioni senza fattura * quadro FN: operazioni con soggetti non residenti * quadro SE: acquisti servizi da non residenti – operazioni con San Marino * quadro TU: operazioni legate al turismo * un quadro finale, definito TA, che nella sostanza è una sorta di riepilogo delle operazioni che sono state evidenziate nei quadri precedenti, ripartite per categoria.

DATI ANALITICI E DATI AGGREGATI Una importante caratteristica del nuovo modello è il fatto che i contribuenti possono scegliere se inviare i dati in forma aggregata ovvero in forma analitica: - la scelta va evidenziata nel frontespizio; - comporta la necessità di andare a compilare quadri diversi del modello di comunicazione. La comunicazione deve essere presentata in forma analitica per alcune tipologie di operazioni: - per gli acquisti da operatori economici sammarinesi; - per gli acquisti e le cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli esonerati (ossia con volume d’affari non superiore ad € 7.000). Come è stato correttamente osservato, si tratta di un aspetto non semplice da gestire per i fornitori di prodotti agricoli: infatti, mentre per gli acquisti si tratta di un aspetto facilmente verificabile, per le cessioni non sempre si conosce la natura e il regime contabile prescelto dall’acquirente; - per la comunicazione degli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo. Il descritto vincolo dovrebbe riguardare solo tali operazioni e non tutte le altre poste in essere dal soggetto (che quindi dovrebbero poter essere rese anche in forma aggregata). La scelta circa la volontà di inviare i dati in forma analitica o aggregata deve essere evidenziata nel frontespizio del modello di comunicazione così come dovrà essere evidenziato quali dati (in termini di quadri compilati) sono contenuti all’interno del modello che si sta inviando.

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Dati aggregati Relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive: - la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale; - il numero delle operazioni aggregate; - l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; - l’importo totale delle operazioni fuori campo Iva; - l’importo totale delle operazioni con Iva non esposta in fattura; - l’importo totale delle note di variazione; - l’imposta totale sulle operazioni imponibili; - l’imposta totale relativa alle note di variazione. Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere (ossia per individuare nella comunicazione di quale annualità inserire il singolo documento), il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione (evidentemente per le operazioni attive) o ricezione (per le operazioni passive) del documento. Per le operazioni senza obbligo di fatturazione occorre invece comunicare - anno di riferimento - codice fiscale del cessionario o committente - i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto. Dati analitici Se il contribuente preferisce (e qui la valutazione è ovviamente legata agli strumenti informatici che utilizza) inviare i dati relativi alle singole fatture in maniera analitica, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione sono: - anno di riferimento; - la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente; - per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell’Iva e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione; - per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell’Iva e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento; - numero del documento;

- ammontare complessivo imponibile delle operazioni; - ammontare complessivo dell’imposta. Andranno poi indicate, per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente. Per le operazioni senza fattura esposte in forma analitica - codice fiscale del cessionario o committente; - i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto. Da notare che, mentre il precedente provvedimento faceva riferimento alle “operazioni senza obbligo di fatturazione”, il presente si riferisce alle “operazioni con emissione di fattura”. Viene chiarito che l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale (fattura emessa spontaneamente), determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell’imposta sul valore aggiunto. Quindi ogni operazioni certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o spontaneamente, va trattata allo stesso modo (vanno comunicate entrambe le tipologie, senza soglie, indipendentemente dall’emissione obbligatoria o spontanea). Da evidenziare che costituiscono eccezione le operazioni documentate con fattura delle attività di cui all’artt.22 e 74-ter del Decreto Iva. Tali operazioni per gli anni 2012 e 2013, sono da comunicare se di importo unitario non inferiore a € 3.600 mentre saranno comunicate senza limiti di importo a decorrere dalla comunicazione relativa all’anno 2014.

LE COMUNICAZIONI “INCORPORATE” NELLO SPESOMETRO Altra novità del modello è il fatto che esso incorpora molte operazioni che in passato erano oggetto di separata comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da adempiere attraverso diversi e specifici strumenti. Va ricordato che ciascuno di questi adempimenti mantiene la propria scadenza di presentazione. Leasing e noleggi La prima comunicazione ad essere stata oggetto di sostituzione è quella relativa alle comunicazione dei leasing e dei noleggi effettuati; la sostituzione, come detto, è solo parziale in quanto il modello utilizzato in passato (quello approvato con provvedimento del 22 novembre 2011) non è stato soppresso, ma rimane tutt’oggi esistente ed i contribuenti possono continuare, se ritengono, ad utilizzarlo.

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In passato i soggetti che ponevano in essere dette operazioni erano tenuti a compilare la comunicazione specifica, includendo in tale comunicazione anche le operazioni che ordinariamente erano destinate ad essere riepilogate nello spesometro, con possibilità comunque di mantenere separate le due comunicazioni. Con l’approvazione del nuovo modello, il contribuente può scegliere se far confluire le operazioni di leasing o noleggio nello spesometro, oppure rendere tali informazioni in maniera separata tramite la specifica comunicazione: da notare che in questo caso la comunicazione di leasing e noleggi prevede la data “fissa” al 12 novembre 2013 per le operazioni 2012. Tale data è stata individuata dal provvedimento del 25 giugno 2013, che comunque fa salve le comunicazioni 2012 già inoltrate con le vecchie regole entro lo scorso 30 giugno. Già a prima vista pare davvero molto più conveniente utilizzare il presente modello visto che i dati richiesti sono molto più sintetici rispetto alla comunicazione specifica (che invece prevedeva informazioni non del tutto immediate da censire, quali data di stipula del contratto, la relativa durata, ecc.). Se si utilizzare il nuovo modello, occorrerò indicare che tipo di mezzo è stato oggetto di tale operazione (nella casella andrà indicato una delle seguenti lettere: “A”= Autovettura; “B”= Caravan; “C” = Altri veicoli; “D” = Unità da diporto; “E” = Aeromobili). Operazioni Black List A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013, le operazioni intrattenute con paesi a fiscalità privilegiata (black list) vanno inclusi all’interno del presente modello. Il precedente modello (approvato con provvedimento del 28/5/10 e le relative specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento del 5/7/10) è infatti stato abrogato; I dati richiesti sono sostanzialmente gli stessi che già in precedenza vengono richiesti per la compilazione della comunicazione black list. Poiché detto quadro deve essere utilizzato anche per comunicare le operazioni da includere nello spesometro poste in essere con soggetti non residenti diversi da quelli ubicati in paradisi fiscali, è richiesto di barrare la specifica casella. Sul punto si deve comunque ricordare che la comunicazione di queste operazioni non avviene annualmente, come per gli altri dati dello spesometro, ma si dovrà inoltrare secondo le scadenze originariamente previste. Il periodo di riferimento, a norma del precedente art.2, è individuato: - nel trimestre, per i soggetti che hanno realiz-

zato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a € 50.000; - nel mese, per i soggetti che superano la predetta soglia. Acquisti da San Marino A decorrere dal 1° ottobre 2013 il modello approvato deve essere utilizzato per dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli eventuali acquisti da San Marino con applicazione del meccanismo del reverse charge (quindi quando è l’operatore nazionale acquirente ad assolvere l’imposta). Scomparirà quindi definitivamente la comunicazione in forma cartacea che doveva essere spedita agli uffici finanziari a norma dell’art.16 lett. c) del D.M. 24 dicembre 1993, recante la disciplina Iva per gli scambi con la Repubblica di San Marino. La disposizione richiamata, in particolare, prevedeva che gli operatori economici italiani dovessero dare comunicazione al proprio ufficio Iva (oggi da intendersi ufficio territoriale di competenza dell’Agenzia delle Entrate) delle avvenute registrazioni sui registri Iva acquisti e vendite di tale documento (in particolare l’annotazione sul registro vendite, atto con il quale viene effettivamente assolta l’imposta dall’operatore residente), indicando il numero progressivo annuale attribuito in detti registri al documento oggetto di comunicazione. Tali operazioni devono essere comunicate dal contribuente entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di annotazione dei registri Iva di cui agli articoli 23 e 25 del DPR n.633/72. Anche in questo caso, come per la comunicazione black list, si utilizza il nuovo modello approvato, ma si tratta di un adempimento a sé stante, che quindi segue le proprie regole e, in particolare, le proprie scadenze di presentazione. Operazioni legate al turismo Dovranno utilizzare il modello approvato anche i contribuenti che, ai sensi dell’art.3, co. 2-bis del D.L. n.16/12, sono chiamati a comunicare i dati relativi alle operazioni legate al turismo. Si tratta delle operazioni poste in essere dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del DPR n.633/72 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro. Si tratta della deroga al limite di € 1.000 all’uti-

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lizzo del contante prevista a favore degli stranieri che sono in Italia per le vacanze, limite che avrebbe soffocato non poco il settore turistico che si rivolge a tali soggetti. Tra i vari adempimenti posti a carico degli operatori che pongono in essere tali operazioni vi è appunto la necessità di comunicarne all’Amministrazione Finanziaria l’importo, comunicazione che deve essere resa attraverso il modello in commento.

NUOVO MODELLO SPESOMETRO: SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI In generale, sono obbligati alla comunicazione prevista dall’art. 21 del D.L. n.78/10 (c.d. Spesometro), tutti i soggetti passivi ai fini Iva che pongono in essere le seguenti operazioni rilevanti ai fini dell’imposta: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto. Stante la natura “polifunzionale” del nuovo modello di comunicazione sono obbligati all’utilizzo del modello, anche i soggetti passivi che: - effettuano operazione da e verso soggetti stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. comunicazione black list) - effettuano operazioni di leasing e noleggio di determinati beni (c.d. comunicazione leasing e noleggi) - effettuano acquisti senza applicazione dell’iva (e che quindi richiedono l’applicazione del reverse charge) da operatori stabiliti a San Marino - in qualità di commercianti al minuto, pongono in essere operazioni attive in contanti nei confronti di cittadini extra UE se di importo pari o superiore a mille euro. N.B. In virtù della differente periodicità e finalità delle comunicazioni di cui ai punti 2,3 e 4 (a meno di variazioni circa la periodicità della comunicazione black list, attualmente in corso di revisione), si ritiene che le relative informazioni comunicate con l’utilizzo del nuovo modello, non siano da riepilogare nuovamente in occasione della presentazione del modello a cadenza annuale (spesometro). È comunque atteso un chiarimento ufficiale sul punto.

Soggetti esclusi Sono previsti anche espliciti casi di esclusione. Sono, infatti, esonerati dall’obbligo di comunicazione dei dati: a) i soggetti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 117 della L. n. 244/07) e i soggetti che si avvalgono del regime delle attività imprenditoriali giovanili e lavoratori in mobilità (art.27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/11). In particolare per i minimi va richiamato il disposto della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 30 maggio 2011 la quale precisa che “… si ritiene che i soggetti che si avvalgono del regime di cui all’art.1, commi da 96 a 116, della L. n. 244/07, siano da considerare esonerati dall’obbligo di comunicazione in quanto l’adesione a detto regime comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti Iva, l’esonero da qualunque obbligo, fatta salva la certificazione dei corrispettivi. L’esclusione in parola risponde, quindi, all’intento di limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all’adempimento dell’obbligo in questione appaiono non proporzionati alla finalità della disposizione.” Si tratta quindi di un esonero legato alla particolarità del regime e motivato al contempo dalla necessità di non trasformare l’adempimento in un mero costo per soggetti che svolgono la propria attività in via “marginale”. Con riferimento a tale categoria, cioè i contribuenti minimi, dovrebbe certamente mantenere validità quanto già affermato dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 24/E/11 secondo cui l’esonero viene meno quando, in corso d’anno, il regime semplificato cessa di avere efficacia; in tal caso la circolare specifica che “il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato”. Le istruzioni alla compilazione del modello, di prossima pubblicazione, dovrebbero quindi confermare che il contribuente minimo è tenuto alla comunicazione in corso d’anno solamente nel caso in cui consegua ricavi/compensi per importi superiori a oltre il 50% rispetto al limite di legge. Ciò in quanto trattasi dell’unica ipotesi che determina la decadenza del regime in corso d’anno. Negli altri casi (conseguimento di ricavi o compensi superiori a € 30.000 ma non a € 45.000, effettuazione di cessioni all’esportazione, so-

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stenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, percezione di somme a titolo di partecipazione agli utili, effettuazione di acquisti di beni strumentali che determinano il superamento della soglia di € 15.000) l’obbligo di compilazione dello spesometro dovrebbe correttamente decorrere dall’anno successivo. Quindi la comunicazione all’Agenzia diviene d’obbligo anche per i fuoriusciti e con riferimento all’anno, meglio alla data, in cui si è verificata la fattispecie che ha determinato l’uscita dal regime. Chiaramente tale evenienza deve essere tenuta di conto considerando che i minimi non hanno obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi. Nessun esonero è previsto per altre categorie che adottano regimi particolari quali ad esempio le nuove attività produttive ex art. 13, L. n. 388/00. b) Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali. Non sono quindi escluse dalla comunicazione le operazioni eventualmente svolte da tali soggetti se in possesso di partita Iva in ambito commerciale, resta aperto quindi per tali soggetti il nodo delle operazioni promiscue, cioè quelle eseguite in relazione sia alla attività istituzionale che commerciale. È importante sottolineare che l’esonero in tal caso è da intendersi soggettivo e non riferito all’operazione, ne consegue che il soggetto terzo che dovesse porre in essere operazioni con tali soggetti esclusi dovrà indicare nella propria comunicazione anche tali operazioni. Trasformazioni sostanziali soggettive Molta attenzione va riservata ai casi di avvenute operazioni straordinarie, in tali fattispecie il soggetto obbligato alla trasmissione potrebbe essere alternativamente il subentrante o il soggetto originario a seconda che: a) l’operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva comporti l’estinzione del soggetto, in tal caso il subentrante ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto (diversamente non potrebbe essere); b) l’operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva non comporti l’estinzione del soggetto, in tal caso l’obbligo di

comunicazione rimane chiaramente a carico di esso.

OPERAZIONI INCLUSE ED ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE Operazioni interessate Le operazioni da indicare nel modello, tenuto conto della importante semplificazione introdotta lo scorso anno dall’art. 2 co. 6 del D.L. n. 16/12 (che ha modificato l’originaria disposizione contenuta nell’art. 21 del D.L. n. 78/10) sono di seguito descritte. Occorre peraltro operare una prima importante distinzione tra: a) operazioni per le quali vige l’obbligo di fatturazione: - viene eliminata la soglia di € 3.000, consentendo quindi di spedire i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione di raccordi tra le varie fatture emesse/ricevute (non sempre semplici da effettuare, soprattutto se chi gestisce la compilazione della comunicazione non conosce nei dettagli l’attività, come avviene nei casi di contabilità affidata al consulente); - la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi evitando di dare i dettagli di ciascun documento, il che di certo evita complicazioni nella estrapolazione dei dati). b) operazioni senza obbligo di fatturazione: in questo caso rimane l’originaria soglia di monitoraggio (€ 3.600 al lordo dell’Iva), il che porta a concentrare l’attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti). Con riferimento al precedente adempimento ci si era posti il dubbio di come gestire le operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo in tal senso: si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente gliene faccia esplicita richiesta. Posto che l’art.22 del DPR n.633/72, relativamente alle attività di commercio al minuto e assimilate stabilisce che “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente”, la conclusione che si ritraeva da una lettura rigorosa della norma era che:

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- le fatture emesse su specifica richiesta del cliente (fatto che sanciva l’obbligatorietà dell’emissione) andassero monitorate senza alcun tipo di soglia minima; - e fatture emesse volontariamente dai dettaglianti, invece, in quanto non obbligatorie, fossero da monitorate solo per importi superiori ad € 3.600. Una tale situazione appariva, a tutta evidenza, come impossibile da gestire. Per fortuna su questo specifico punto il provvedimento direttoriale del 3/8/13 al par.3.2. chiarisce che l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell’imposta sul valore aggiunto. Quindi ogni operazione certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o volontariamente, va trattata alla stessa stregua. N.B. Il provvedimento 2 agosto 2013, al paragrafo 3.3, afferma che, per motivi di semplificazione, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del DPR n. 633/72, possono comunicare le operazioni attive per le quali viene emessa fattura, relativamente agli anni 2012 e 2013, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto. Anche il Provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013, al pari di quello precedente, al paragrafo 3.1 individua le operazioni oggetto della comunicazione. Si tratta di: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto; In generale quindi vanno inclusi i corrispettivi rilevanti ai fini Iva, quindi le operazioni imponibili, ma anche quelle non imponibili, se si tratta di cessioni all’esportazione (art. 8 DPR n. 633/72, ma su questo punto si tornerà parlando di esclusioni), le operazioni assimilate (artt. 8-bis, 38-quater, 71 e 72, DPR n. 633/72), servizi internazionali (art.9), così come le operazioni esenti (artt.10). Sono invece irrilevanti le spese anticipate in nome

e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile Iva ai sensi dell’art.15 DPR n. 633/72. Se il discrimine è la rilevanza ai fini Iva di una operazione, sono quindi da considerarsi irrilevanti quelle fuori campo di applicazione dell’Iva perché manca uno dei requisiti essenziali. Ad esempio, la carenza del requisito soggettivo (come nel caso dell’impresa che acquista un bene da un privato) o del requisito oggettivo (ad esempio la cessione di un terreno oppure l’omaggio di un bene diverso da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; al contrario, gli omaggi di beni rientranti nell’attività e l’estromissione/autoconsumo, proprio perché operazioni rilevanti ai fini Iva, vanno incluse nella comunicazione). Come detto in precedenza, il D.L. n. 16/12 ha introdotto un ulteriore obbligo di monitoraggio, che confluisce all’interno del modello in commento (operazioni richiamate dall’art. 3.1 lettera c del provvedimento): si tratta di operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del DPR n. 633/72, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro. Operazioni escluse Le operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione erano in origine individuate nel punto 2.4 del Provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 e con la successiva circolare n. 24/E/11, l’Agenzia ha individuato ulteriori ipotesi di esclusione fornendo nel contempo importanti precisazioni. Mantenendo di fatto inalterata la bontà delle precisazioni fornite con la circolare sopra richiamata, il nuovo Provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 al paragrafo fornisce l’elenco delle operazioni che devono essere escluse dalla comunicazione. In particolare: - sono escluse le importazioni (in quanto già oggetto di monitoraggio da parte degli uffici doganali all’atto dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato), così come le esportazioni, di cui all’art.8, co. 1, lett. a) e b) del DPR n.633/72 (si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente). Resta fermo l’obbligo di comunicazione per le cessioni effettuate all’esportatore abituale, non imponibili Iva ai sensi dell’art.8, lett. c) del DPR n. 633/72 (in questo senso deponeva esplicitamente la C.M. n. 24/E/11), nonostan-

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te tali ultime operazioni siano già oggetto di una comunicazione ad hoc; - allo stesso modo non vanno comunicate neppure le operazioni intracomunitarie (in quanto già monitorate tramite l’inclusione nei modelli INTRA). È bene ricordare che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di comunicazione sussiste invece per le cessioni interne dei beni nell’ambito delle triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 del D.L. n. 331/93; - sono poi escluse le operazioni che già costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (utenze, telefonia, ecc.), di cui all’art.7 del DPR n. 605/73. Su questo punto consta una criticabile posizione relativa ai contratti di leasing / noleggio proposta dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte del 22 dicembre 2011 e che pare venga confermata anche il sede di istruzioni alla compilazione del nuovo modello: trattandosi di esclusione solo soggettiva, gli utilizzatori dei beni in leasing dovranno comunque includere le operazioni di leasing/noleggio ricevute all’interno del loro modello di comunicazione (Spesometro); - sono escluse le operazioni di importo almeno pari a € 3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi d’imposta ai fini Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto con carta di credito, di debito o prepagata (tali operazioni sono comunicate dagli istituti di credito o dal gestore della carta di credito); va osservato che altri strumenti tracciati di pagamento (quali ad esempio il bonifico) non danno il medesimo esonero; altrettanto, l’esonero non vale – in quanto sussiste obbligo di emettere fattura - nel caso in cui l’acquirente effettui l’acquisto nell’ambito dell’impresa (ad esempio il negoziante di mobili che vende il divano all’imprenditore individuale che destina alla sala riunioni aziendale).

OPERAZIONI FINANZIARIE (FOCUS) Secondo quanto affermato nella nota della Direzione Centrale Accertamento del 6 marzo 2011, inoltre, nel perimetro delle operazioni escluse sono ricomprese anche le operazioni finanziarie esenti da Iva ai sensi dell’art.10, DPR n. 633/72. Da ciò ne deriva che i soggetti che in tale ambito abbiano esercitato l’opzione per il regime speciale di cui all’art. 36-bis del decreto Iva con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, devono comunicare solo le operazioni diverse da quelle finanziarie. Rimangono ancora escluse quelle operazioni re-

lative a rapporti tra operatori finanziari con finalità di mero regolamento contabile, peraltro già escluse, dalla Circolare n.18/E/07, anche dalla segnalazione all’archivio dei rapporti finanziari, trattandosi di operazioni non rilevanti per il monitoraggio delle situazioni a rischio di evasione. Inoltre, non costituiscono oggetto di comunicazione i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e riassicurazione che difatti non comportano alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente. I soggetti che optano per la dispensa degli adempimenti ex art.36-bis DPR n.633/72, devono comunicare solo le operazioni diverse da quelle esenti. Nel nuovo provvedimento non compare più l’esonero relativo alle operazioni black list, proprio per il fatto che tali operazioni devono oggi essere oggetto di comunicazione tramite il presente modello. Tali operazioni non dovrebbero essere evidenziate in relazione alla comunicazione annuale. Considerato che è attualmente in corso una discussione in merito al mantenimento dell’attuale periodicità delle comunicazioni black list è opportuno attendere le istruzioni definitive ma soprattutto i chiarimenti dell’Agenzia per comprendere le esatte modalità di inserimento di tali operazioni all’interno del modello.

I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI Il modello approvato consente la presentazione telematica di diverse comunicazioni, che hanno periodicità e natura diverse: - annuale, per lo spesometro e la comunicazione dei dati inerenti i leasing e i noleggi; - trimestrale o mensile, per la comunicazione delle operazioni intrattenute con soggetti aventi sede in paesi “black list” (va segnalato che è attualmente in corso di revisione la periodicità dell’adempimento); - mensile, per la comunicazione degli acquisti effettuati da operatori nazionali nei confronti di operatori economici sammarinesi; - con cadenza da definire per le operazioni in contanti di importo almeno pari a € 1.000 legate al turismo effettuate da soggetti extraUe nei confronti di commercianti al minuto e agenzie di viaggi nazionali.

LO SPESOMETRO Con comunicato stampa del 15 aprile 2013 l’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine per l’invio delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul

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valore aggiunto effettuate nel periodo di imposta 2012 dal 30 aprile 2013 a una scadenza successiva. Ora, il provvedimento del 2 agosto 2013 definisce e differenzia il termine di presentazione dello spesometro per il 2012 a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l’annualità oggetto di comunicazione: - entro il 12 novembre 2013 per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva mensili; - entro il 21 novembre 2013 per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva trimestrali o annuali. A decorrere dal periodo di imposta 2013 lo spesometro andrà trasmesso: - entro il 10 aprile dell’anno successivo per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva mensili; - entro il 20 aprile dell’anno successivo per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva trimestrali o annuali.

LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN LEASING E LOCAZIONE E/O NOLEGGIO Con provvedimento del 25 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine per l’invio per il 2012 dei dati riguardanti i contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili dal 1° luglio 2013 al 12 novembre 2013, facendo salve le comunicazioni inviate entro il 1° luglio 2013 sulla base delle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 21 novembre 2011. Il provvedimento del 2 agosto 2013 prevede la facoltà per i contribuenti interessati (che non hanno ancora adempiuto l’obbligo per l’anno 2012) di comunicare i dati delle operazioni di leasing e locazione e/o noleggio con il nuovo modello approvato per lo spesometro. Pertanto, ad oggi possono verificarsi con riferimento all’anno 2012 le seguenti casistiche, alternative: - comunicazione autonoma già effettuata entro il 1° luglio 2013 con il “vecchio” modello; - comunicazione autonoma da effettuare entro il 12 novembre 2013 con il “vecchio” modello; - comunicazione aggregata con confluenza delle informazioni richieste nello speso metro (con barratura della casella “Noleggio leasing”), da effettuarsi entro il 12 novembre 2013 ovvero entro il 21 novembre 2013 a seconda della periodicità della liquidazione Iva.

LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI BLACK LIST A partire dalle operazioni effettuate dal 1° otto-

bre 2013 intrattenute con paesi a fiscalità privilegiata, l’obbligo di comunicare telematicamente gli acquisti e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dovrà essere adempiuto utilizzando il nuovo modello (il precedente modello è stato abrogato). L’adozione del nuovo modello costituisce un obbligo e non una mera facoltà. La periodicità di presentazione della comunicazione black list non è cambiata: - entro l’ultimo giorno del mese successivo, per i soggetti con periodicità di presentazione del modello mensile; - entro l’ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre solare, per i soggetti con periodicità di presentazione del modello trimestrale. Pare lecito affermare che per le operazioni effettuate con paesi a fiscalità privilegiata fino al 30 settembre 2013, corrispondenti alle comunicazioni telematiche con scadenza al 31 ottobre 2013, si debba continuare ad utilizzare il modello previgente.

LA COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEI CONFRONTI DI OPERATORI ECONOMICI SAMMARINESI A partire dagli acquisti da San Marino effettuati dal 1° ottobre 2013 con l’applicazione del reverse charge (quando è l’operatore nazionale ad assolvere l’Iva), l’obbligo di comunicare le avvenute registrazioni effettuate sui registri Iva diventa telematico e andrà assolto utilizzando il nuovo modello. La comunicazione va trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione degli acquisti effettuati con la Repubblica di San Marino. Per le operazioni annotate fino al 30 settembre 2013 degli acquisti da operatori economici sammarinesi la comunicazione deve avvenire in forma cartacea secondo le vecchie regole.

LA COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI IN CONTANTI DI ALMENO € 1.000 EFFETTUATI DA TURISTI STRANIERI Il nuovo modello deve essere utilizzato anche dai commercianti al minuto (e soggetti assimilati) e dalle agenzie di viaggio per comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 effettuate a decorrere dal 29 aprile 2012 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella di uno dei paesi della Unione europea che abbiano residenza fuori dal territorio dello stato (trattasi di soggetti privati extra-Ue). Tali cessioni di

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beni e prestazioni di servizi incassate in contanti di importo superiore a € 1.000 devono essere comunicate telematicamente dai soggetti passivi italiani (commercianti al minuto e agenzie di viaggi) che, preventivamente, abbiano inviato una comunicazione all’Agenzia delle Entrate chiedendo di aderire alla disciplina di deroga ai limiti dell’uso

del contante e siano abilitati all’incasso di pagamenti in contanti fino alla soglia di € 15.000. Il provvedimento del 2 agosto 2013 non prevede una scadenza di presentazione di tale comunicazione: pertanto, sul punto si attende un chiarimento ministeriale. (C)

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Comunicazioni black list DA OTTOBRE STESSA MODULISTICA DELLO SPESOMETRO

Per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013 con controparti localizzate nei paradisi fiscali, i soggetti passivi IVA italiani sono tenuti a presentare l’apposita comunicazione non più con il modello a suo tempo approvato nel 2010, bensì con la modulistica dello spesometro, approvata con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013. È una delle “semplificazioni” previste in via amministrativa che, nel caso concreto, ha visto l’accorpamento, nel modulo dello spesometro, anche delle comunicazioni relative agli acquisti da San Marino e agli acquisti in contanti per importi superiori ai 1.000 euro da parte di cittadini extracomunitari, nonché (ma per quest’ultimo caso si tratta di un’opzione fornita alle imprese, che possono continuare ad utilizzare il vecchio modello) delle comunicazioni relative alle prestazioni di leasing e noleggio. Va subito evidenziato che, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 5 del provvedimento, per tutte le operazioni relative al mese di settembre, ovvero al terzo trimestre del 2013, da comunicare entro il 31 ottobre 2013, deve ancora essere utilizzato il vecchio modello. Il primo impatto degli operatori con la comunicazione “black list” integrata nello spesometro avverrà, quindi, il 30 novembre 2013, data entro la quale dovranno essere comunicati i dati di ottobre per i contribuenti mensili. Ciò posto, occorrerebbe conoscere se, al di là della variazione della modulistica, ci sono modifiche nelle operazioni da segnalare o nei termini per l’invio telematico, al fine di iniziare a predisporre un adeguato monitoraggio e una opportuna selezione delle informazioni che verranno successivamente segnalate all’Agenzia. La seconda questione è più semplice, in quanto lo stesso provvedimento del 2 agosto 2013 abroga i

precedenti provvedimenti del 28 maggio 2010 e del 5 luglio 2010 (che avevano approvato il modello oggi in uso e le relative specifiche tecniche per l’invio), ma fa salvi i periodi di riferimento mensile o trimestrale per il monitoraggio, legati al volume delle operazioni, e soprattutto i termini previsti dall’art. 3 del DM 30 marzo 2010: ciò significa che, allo stato attuale della norma, a regime un contribuente mensile dovrebbe presentare ogni anno dodici “mini spesometri” per le sole operazioni con controparti black list, entro il mese successivo a quello di riferimento delle operazioni attive e passive, ed entro il 10 aprile dell’anno successivo il “maxi spesometro” con il riepilogo delle altre operazioni. Il tutto senza contare che, se l’impresa stessa opera con San Marino, ogni mese devono essere inviati altri “mini spesometri San Marino”, che non si capisce come si rapportino con i “mini spesometri black list”, visto che notoriamente la Repubblica di San Marino è un paradiso fiscale e che il rischio di duplicazione dei dati è, quindi, reale.

COMUNICAZIONE DA PRESENTARE CON CADENZA MENSILE O TRIMESTRALE Per quanto riguarda la questione delle operazioni da monitorare, si attende di conoscere la posizione dell’Agenzia sulla materia. In linea di principio l’art. 4 del provvedimento del 2 agosto 2013 prevede che non vengano incluse nello spesometro le importazioni, le esportazioni e le operazioni intracomunitarie, esclusione che secondo alcuni dovrebbe estendersi anche alle comunicazioni “black list” integrate nel nuovo modello: se così fosse, il monitoraggio verrebbe notevolmente semplificato, venendo di fatto circoscritto ai corrispettivi per le prestazioni di servizi con controparti extracomunitarie. Va però doverosamente dato atto che esiste, sul punto, un contrasto di norme, in quanto rimane in vita il DM 30 marzo 2010, che prevede la comunicazione di tutte le operazioni attive e passive con i paradisi fiscali, nozione assai ampia nella quale la prassi dell’Agenzia ha fatto rientrare anche esportazioni, importazioni e operazioni intraCEE, con un’opera di interpretazione certamente fonte di molte complicazioni per gli ope-

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ratori, benché formalmente corretta dal punto di vista dell’analisi normativa. Tutti questi punti rimangono, quindi, aperti. Sarebbe stato certamente una vera semplificazione prevedere l’invio annuale delle comunicazioni “black list”, negli stessi termini dello spesometro e senza importazioni, esportazioni e operazioni intraCEE (segnalando, chiaramente, il fatto che la controparte è residente in uno Stato meritevo-

le di “attenzione”), ma quantomeno per i termini sarebbe stato necessario intervenire con una modifica ad un decreto ministeriale. Nell’attualità, pare opportuno continuare a selezionare le operazioni che verranno comunicate entro il 30 novembre 2013 con i vecchi criteri, nell’attesa che l’Agenzia faccia conoscere la sua posizione in materia. (C)

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Le misure di “Destinazione Italia” per le pmi APPROVATO IL PROGETTO PER FAVORIRE LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE ITALIANE In data 19 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il piano “Destinazione Italia”, un progetto per attirare gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane. Si tratta di 50 misure che toccano un ampio spettro di settori: dal fisco al lavoro, dalla giustizia civile alla ricerca. Il piano è aperto alla consultazione pubblica per tre settimane affinché tutti i soggetti, pubblici e privati, che vogliono apportare un contributo, possano farlo. Al termine di questa fase, “Destinazione Italia” sarà definitivamente approvata dal Consiglio dei Ministri. Di seguito una sintesi delle misure d’interesse per il settore di realizzazione nel medio periodo.

LA CONFERENZA DEI SERVIZI La conferenza dei servizi è nata come istituto di semplificazione, mirato a mettere intorno a un tavolo tutte le Amministrazioni coinvolte in un procedimento autorizzativo: per questo, occorre garantire tempi certi della decisione. Soluzione: riforma della disciplina della conferenza dei servizi. La nuova disciplina sarà ispirata ai seguenti criteri: - eliminazione dell’obbligo di presenza delle Amministrazioni competenti che trasmettono all’Amministrazione procedente il nulla osta preventivo; - concentrazione in un’unica seduta delle istanze delle diverse Amministrazioni coinvolte nel procedimento; - il problema dell’assenza di un’Amministrazione deve essere, quando giuridicamente possibile, superato con il meccanismo del silenzio assenso; - conferimento del carattere di esecutività al provvedimento;

- piena operatività della conferenza condotta in via telematica.

PROCEDURE E MODELLI STANDARD PER LE AUTORIZZAZIONI Maggiore uniformità sul territorio nazionale delle procedure e dei modelli per ottenere le autorizzazioni necessarie a iniziare un’attività produttiva. Soluzione: approvazione, previa intesa in Conferenza Unificata, di procedure standardizzate e modelli unici a livello nazionale da utilizzare per l’ottenimento delle principali autorizzazioni per le attività produttive: edilizia e ambiente (entro novembre), SUAP (Sportello Unico Attività Produttive, entro gennaio).

TESTO UNICO SUL LAVORO Prevista una delega al Governo per la redazione di un testo unico sulla disciplina lavoristica, che la renda facilmente individuabile e conoscibile. La normativa del lavoro, oltre a essere complessa e a presentare margini di incertezza, è eccessivamente dispersa in una molteplicità di interventi che, succedutisi nel tempo tra i più diversi livelli di fonte normativa, ne rendono difficile il reperimento e la ricognizione.

RAFFORZARE IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE Migliore utilizzazione del Tribunale delle imprese per fornire agli investitori un foro adeguato per la risoluzione delle controversie. Soluzione: estendere le competenze del tribunale delle imprese a tutte le controversie sulle transazioni commerciali, creando così un canale efficiente di accesso alla giustizia per gli investitori.

MIGLIORARE LA GIUSTIZIA Migliorare i tempi della giustizia italiana è essenziale per l’attrazione degli investimenti. Soluzioni: rafforzare gli incentivi alla mediazione, proseguire il percorso di telematizzazione della giustizia, rafforzando lo strumento del Processo Civile Telematico (PCT); monitorare, anche al fine di apportare eventuali misure correttive, l’applicazione del Codice del Processo Amministrativo (CPA).

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ATTRARRE CAPITALI PER FAR CRESCERE LE START UP A fine 2012 è stata adottata una legislazione organica per facilitare la nascita e lo sviluppo di queste nuove aziende. Serve quindi fare in modo che sempre più idee di business innovativo possano contare, in particolare nella delicata fase di avvio d’impresa, su capitali e competenze adeguati. Per farlo serve che si rafforzi il mercato degli investitori tipici in start up. Soluzione: costituire un “Fondo dei Fondi” quali incubatori e acceleratori d’impresa. I fondi pubblici saranno attivati solo a condizione che (almeno) una parte delle risorse private sia di origine straniera.

VALORIZZARE IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE Il patrimonio artistico e culturale rappresenta un naturale vantaggio competitivo del nostro Paese, un’eredità unica e universalmente riconosciuta. Soluzioni: prevedere la possibilità, in via sperimentale e con adeguate tutele e sotto controllo pubblico, di affidare a privati e a operatori del terzo settore la gestione di beni culturali.

VALORIZZARE GLI IMMOBILI INUTILIZZATI Gli immobili inutilizzati di proprietà del demanio sono numerosi e potenzialmente di grande valore. Occorrerebbe quindi definire un Programma di valorizzazione continuo e credibile per gli investitori. Soluzione: rafforzare la possibilità dell’Agenzia del demanio di aggregare le iniziative del territorio in modo che formino sistema e di canalizzare le risorse pubbliche, anche europee, erogate, a vario titolo, sugli immobili pubblici.

FAVORIRE IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DEGLI IMMOBILI E’ necessario semplificare la disciplina del vincolo di destinazione d’uso per rendere più facile utilizzare un immobile per finalità diverse da quelle inizialmente stabilite, favorendo gli investimenti che puntano alla riqualificazione o al riutilizzo (per esempio trasformare un vecchio casale in un agriturismo, ovvero adibire ad abitazione un albergo dismesso). Soluzione: introdurre un regime di facilitazione e gratuità per i cambi di destinazione d’uso degli immobili, in particolare per quelli non utilizzati o occupati da imprese in difficoltà, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela del paesaggio e dei volumi esistenti degli edifici.

CREARE UN MECCANISMO DI REAZIONE RAPIDA PER FAR FRONTE ALLA CRISI AZIENDALE I piani di ristrutturazione per far fronte a casi di eccessivo indebitamento spesso incontrano difficoltà di attuazione per la scarsa disponibilità di nuove risorse finanziarie. Occorrerebbe quindi favorire l’ingresso di operatori istituzionali disponibili a investire in questo segmento di mercato. Soluzione: istituire un meccanismo di reazione rapida, conforme alle regole dell’Unione europea, dedicato a intervenire nell’investimento in aziende italiane caratterizzate da squilibri patrimoniali e finanziari, ma con buone prospettive industriali ed economiche. Le risorse del meccanismo saranno messe a disposizione da diversi soggetti privati - valutando eventualmente un coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti.

COINVOLGERE IL CAPITALE PRIVATO NELLE OPERE INFRASTRUTTURALI Il nostro ordinamento, per favorire la diffusione degli interventi di PPP (Partenariato Pubblico Privato), si è recentemente dotato di strumenti innovativi come i project bond, il contratto di disponibilità e una disciplina di forte agevolazione fiscale per le opere infrastrutturali superiori ai 200 milioni di euro prive di contributo pubblico. Occorrerebbe assicurare certezza dei tempi per la chiusura dei contratti di finanziamento delle opere realizzate in PPP. Soluzione: incrementare il coinvolgimento di capitali privati nei seguenti ambiti strategici.

SVILUPPO PPP PER LE PMI Cinque settori strategici delle infrastrutture – cui è strettamente legata la ripresa economica – richiedono ingenti investimenti: edilizia scolastica, edilizia carceraria, edilizia sanitaria, efficientamento energetico degli immobili della PA, beni culturali. I limiti di finanza pubblica impongono il ricorso a procedure alternative al tradizionale appalto per la realizzazione delle opere, a partire dal modello PPP, che consente, anche attirando capitali internazionali, di massimizzare l’efficienza nella progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture. Soluzione: creare nel nostro ordinamento nazionale una disciplina speciale per il PPP, esterna al Codice dei contratti pubblici, composta da poche, chiare e stabili regole.

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(C)


Decreto del Fare bis OPERAZIONI PER L’ACCESSO AL CREDITO

BOZZA DI SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto una bozza di schema di decreto legislativo denominato “Decreto del Fare bis” contenente una serie di misure a favore delle PMI. Di seguito un esame preliminare di quelle maggiormente significative per il settore.

GARANZIE SU FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE Per rafforzare i canali di finanziamento della PMI, e per ridurre il costo del credito, si intende favorire il ricorso a finanziamenti, bancari e non, garantiti, eliminando alcuni “balzelli” fiscali legati all’accensione di garanzie di varia natura sui contratti di finanziamento a medio e lungo termine (crediti bancari e titoli obbligazionari), nonché l’applicazione della ritenuta del 20% sugli interessi e altri proventi corrisposti ai fondi mobiliari chiusi che investono esclusivamente in titoli obbligazionari e le cui quote sono detenute da investitori qualificati. La disposizione estende, inoltre, la possibilità di costituire un privilegio speciale sui beni mobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa, attualmente previsto solo per i crediti bancari, anche a garanzia dei titoli obbligazionari, al fine di favorire l’accesso al mercato finanziario da parte delle PMI.

Allo scopo di accrescere la diffusione di obbligazioni e titoli similari (cd. mini-bond) nei portafogli degli investitori istituzionali, la disposizione introduce alcune modifiche alla disciplina relativa alle operazioni di cartolarizzazione (prevedendo che si possano cartolarizzare anche i titoli obbligazionari) e a quella sugli strumenti ammissibili per gli investimenti delle compagnie di assicurazione e dei fondi previdenziali.

FINANZIAMENTI PER I PROGETTI DI INNOVAZIONE INDUSTRIALE La disposizione è volta a promuovere il finanziamento, da parte della Banca Europea degli Investimenti, di grandi progetti per l’innovazione industriale, basato su uno schema di garanzia “a prima perdita” costituito con risorse pubbliche a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile.

COMPENSAZIONE ADEMPIMENTI FISCALI La misura prevede per gli anni 2013 e 2014 la possibilità per le imprese di differire, entro l’anno finanziario in corso, i debiti fiscali in misura pari ai propri crediti certificati verso la pubblica amministrazione. La disposizione mira ad innescare un circolo virtuoso che favorisce, nei limiti consentiti dai meccanismi di finanza pubblica, il pagamento dei debiti fiscali previa ottemperanza della pubblica amministrazione ai propri debiti nei confronti delle imprese. La presente norma rimanda ad un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze per l’attuazione di quanto disposto.

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(C)


Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti PUNTO SULLA SITUAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE E DELLE RISORSE RESIDUE

Si fa seguito a quanto pubblicato sui contributi agli investimenti delle imprese di autotrasporto di cose in conto di terzi (v. da ultimo Apinforma n. 14/2013, p. 18), per segnalare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) un avviso con cui comunica la disponibilità residua al 14 ottobre 2013 delle risorse a ciò destinate a seguito

della presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui al proprio decreto 21 marzo 2013. Essa ammonta a 5.520.131,13 Euro sui 24 milioni di Euro complessivamente stanziati. Dal ritmo assunto dalla presentazione delle domande, sensibilmente cresciuto fra settembre e ottobre 2013, è presumibile che le residue risorse andranno a esaurirsi nella prima decade del successivo mese di novembre. Si raccomanda, quindi, alle imprese che intendessero presentare istanza per gli investimenti agevolabili di affrettarsi per non rimanere escluse dai benefici. Copia dell’avviso e altre informazioni sull’argomento possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Tassi d’interesse effettivi e tassi antiusura FISSATA DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE LA SOGLIA DEI TASSI USURAI PER IL IV TRIMESTRE 2013 Pubblichiamo i “tassi effettivi globali” e i “tassi soglia antiusura”, determinati trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze. I tassi di

seguito riportati sono stati fissati con decreto 24 settembre 2013, pubblicato sulla G.U. 28 settembre 2013, n. 228, e sono validi per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2013. Si rammenta che, a norma dell’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, contenente disposizioni in materia di usura, per il calcolo dei tassi usurai i tassi medi rilevati devono essere aumentati di ¼, a cui vanno aggiunti altri 4 punti percentuali. In ogni caso, la differenza fra il limite usuraio e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. (AdT)

TASSI ANTI-USURA IN VIGORE NEL QUARTO TRIMESTRE 2013 APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2013 CATEGORIE DI OPERAZIONI (*)

CLASSI DI IMPORTO IN EURO

TASSI MEDI (**) (SU BASE ANNUA)

TASSI SOGLIA (SU BASE ANNUA)

Aperture di credito in conto corrente

fino a 5.000 oltre 5.000

11,38 10,13

18,2250 16,6625

Scoperti senza affidamento

fino a 1.500 oltre 1.500

16,22 14,93

24,2200 24,6625

fino a 5.000 da 5.000 a 100.000 oltre 100.000

8,85 8,02 5,52

15,0625 14,0250 10,9000

fino a 50.000 oltre 50.000

7,77 4,21

13,7125 9,2625

11,99

18,9875

10,65

17,3125

fino a 5.000 oltre 5.000

11,87 11,43

18,8375 18,2875

fino a 25.000 oltre 25.000 fino a 25.000 oltre 25.000

8,73 6,25 7,12 5,04 7,95 7,62

14,9125 11,8125 12,9000 10,3000 13,9375 13,5250

fino a 5.000 oltre 5.000

12,32 9,96

19,4000 16,4500

fino a 5.000 oltre 5.000

17,09 12,25 5,11 3,88

25,0900 19,3125 10,3875 8,8500

Anticipi e sconti commerciali Factoring Crediti personali Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione Leasing strumentale Leasing immobiliare a tasso fisso Leasing immobiliare a tasso variabile Leasing autoveicoli e aeronavale Credito finalizzato all’acquisto rateale Credito revolving Mutui con garanzia ipotecaria - a tasso fisso - a tasso variabile

(*) Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 e nelle istruzioni applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009. (**) I tassi medi indicati nella tabella, riferiti al periodo di rilevazione 1°ottobre - 31 dicembre 2013, sono riportati in allegato al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 settembre 2013 (G.U. n. 228 del 28 settembre 2013). S.E.& O.

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Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2013 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

75% RISPETTO DIC. 2012

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

106,7

0,140845

0,265845

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

106,7

0,140845

0,390845

MARZO

15.03

14.04

0,375

106,9

0,281690

0,656690

APRILE

15.04

14.05

0,500

106,9

0,281690

0,781690

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

106,9

0,281690

0,906690

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

107,1

0,422535

1,172535

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

107,2

0,492958

1,367958

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

107,6

0,774648

1,774648

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

107,2

0,492958

1,617958

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

PAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2013


Aggiornamenti Inps in materia di ASpI duano il lavoratore in base alla qualifica e all’aliquota versata.

DISCIPLINA PER COOP, LIQUIDAZIONE UNICA E LAVORATORI SOSPESI

L’ASPI PER DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI In relazione all’estensione della nuova assicurazione ASpI ad alcune tipologie di lavoratori in precedenza non rientranti nel campo di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione di cui alla L.92/2012, il Decreto n. 71253 del 25 gennaio 2013 ne ha attuato la disposizione, disponendo, a determinate condizioni, un allineamento graduale del contributo ASpI all’aliquota contributiva ordinaria ASpI dell’1,61% (1,31% + 0,30%) per gli anni dal 2013 al 2017. La circolare n. 144 dell’8 ottobre 2013 ne illustra le istruzioni operative. Stante che dal 1° gennaio 2013 per gli apprendisti è stato previsto un incremento contributivo dell’1,61%, corrispondente alla piena aliquota ASpI, il decreto concerne l’estensione dell’assicurazione solamente ai soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, con rapporto di lavoro subordinato e al personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato. L’Istituto fornisce le istruzioni attuative per la determinazione dell’indennità ASpI e mini-ASpI da liquidarsi in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione. Le indennità ASpI e mini-ASpI, ai sensi dell’art. 2 del suddetto Decreto, sono liquidate, con riferimento all’anno 2013, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennità calcolate ai sensi della L.92/2012. Al fine della definizione delle domande, la circolare riassume il complesso dei dati contributivi la cui combinazione costituisce la premessa per l’individuazione dei lavoratori in questione. La circolare contiene infatti una tabella in cui sono esposte le caratteristiche dell’azienda (CSC: codice statistico contributivo e C.A.: codice di autorizzazione), nonché gli elementi che indiviPAG. 31 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2013

LIQUIDAZIONE DELL’ASPI IN UNICA SOLUZIONE Il Decreto n. 73380 del 29 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze attua le disposizioni di cui all’art.2, c. 19 L. 92/2012, il quale, in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Con la circolare n.145 del 9 ottobre 2013 l’INPS ha fornito le istruzioni operative. Destinatari della disposizione sono i beneficiari dell’ASpI o mini-ASpI che intendano intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare un’attività di auto impresa o di micro impresa, associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co. svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro - che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI – ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c. La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell’indennità ASpI o mini-ASpI spettante ma non ancora percepita. I lavoratori interessati devono inoltrare all’INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa. In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito


inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l’INPS, a pena di decadenza dall’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che ne deriva. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica secondo uno degli usuali canali, cioè via WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online dell’Istituto, tramite Patronato o intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto, oppure tramite Contact Center Multicanale INPSINAIL telefonando al numero gratuito 03164 da rete fissa o al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile.

ASPI E MINI-ASPI PER LAVORATORI SOSPESI Con due messaggi dell’8 ottobre 2013 l’Istituto si

PAG. 32 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2013

occupa della richiesta dell’indennità ASpI da parte dei lavoratori sospesi con intervento degli Enti Bilaterali. Il messaggio n.16006 contiene l’illustrazione delle modalità che devono seguire gli Enti Bilaterali per trasmettere telematicamente le dichiarazioni di sospensione dell’attività lavorativa al fine di richiedere l’indennità ASpI per conto dei lavoratori sospesi: le istruzioni sono contenute nel protocollo tecnico in allegato al messaggio e richiedono l’utilizzo dell’applicazione “ente bilaterale CIG” sui servizi on-line del sito dell’istituto. Il messaggio n.16007 invece precisa che l’esito dell’istruttoria delle richieste di trattamento ASpI per i lavoratori sospesi deve essere completata entro 7 giorni dall’invio delle stesse; in caso di accoglimento le domande passeranno al pagamento, invece in caso di disconoscimento saranno considerate decadute. (BA)


Limiti di retribuzione imponibile Inail per il 2013 si devono considerare il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata e l’ammontare delle retribuzioni. L’INAIL suddivide la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo in retribuzione effettiva, convenzionale e di ragguaglio. Per la generalità dei lavoratori il “minimale” giornaliero costituisce il limite minimo di retribuzione da assoggettare al contributo assicurativo per ogni giornata retribuita anche quando la retribuzione scende al di sotto di tale limite. Il testo unico sugli infortuni prevede che il premio debba essere calcolato sulla “retribuzione effettiva”, ma qualora questa risulti inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due.

RIVALUTAZIONE DEL MINIMALE E DEL MASSIMALE DI RENDITA DAL 1° LUGLIO 2013 Con decreto del 10 giugno 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sul sito dello stesso ministero il 16 agosto 2013, sono stati rivalutati gli importi delle prestazioni economiche per il settore industria con decorrenza dall’anno in corso. Ai sensi di quanto previsto ai sensi dell’art. 116 del DPR 1124/1965, a decorrere dal 1° luglio 2013 le nuove misure del minimale e del massimale annuo sono rispettivamente fissate in euro 15.983,10 e in euro 29.682,90. Con medesima decorrenza, la nuova misura dell’assegno una tantum che deve essere erogato in caso di decesso per infortunio o malattia professionale risulta pari ad euro 2.108,62. A seguito della pubblicazione del decreto, l’INAIL, con la circolare n.41 del 17 settembre scorso, ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile utili per il calcolo dei premi dovuti per alcune tipologie di lavoratori a decorrere dal 1° luglio 2013, modificando così le precedenti disposizioni per l’anno 2013 dettate con la circolare n. 14/2013. Brevemente si ricorda che per determinare il premio assicurativo

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI A seguito della rivalutazione operata dal decreto del 10 giugno, si riepilogano nelle sottostanti tabelle i minimali per le categorie di lavoratori la cui base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale, pari al massimale di rendita.

LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE La base imponibile per i lavoratori dell’area dirigenziale è pari al massimale di rendita e la retribuzione convenzionale annuale è divisibile in 300 giorni lavorativi.

DAL 1° LUGLIO 2013 Giornaliera

Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time

Mensile

Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time

€ 2.473,58

oraria

LAVORATORI PARASUBORDINATI

€ 12,37

“compensi effettivamente percepiti”, nel rispetto del minimale e del massimale di rendita, che possono essere rapportati soltanto a mesi.

Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo; la base imponibile è dunque costituita dai DAL 1° LUGLIO 2013

€ 98,94

VALORE ANNUALE

VALORE MENSILE

Minimale

€ 1.331,93

Massimale

€ 2.473,58

PRESTAZIONI OCCASIONALI In ipotesi di collaborazione coordinata e continuaPAG. 33 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2013

tiva di durata non superiore ai 30 giorni e con la percezione di un compenso, nell’anno solare, non


superiore ad € 5.000, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del massimale e del minimale di rendita. La base imponibile così costituita deve essere ragDAL 1° LUGLIO 2013

guagliata ai giorni di effettiva durata del rapporto, se nel contratto è previsto il numero delle effettive giornate lavorative o, in caso contrario, deve essere rapportata a mese.

VALORE GIORNALIERO

VALORE MENSILE

Minimale

€ 53,28

€ 1.331,93

Massimale

€ 98,94

€ 2.473,58

RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO La retribuzione di ragguaglio si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconduci-

bile ad una retribuzione convenzionale, è pari al minimale di rendita e si assume solo in via residuale, cioè in mancanza di retribuzione effettiva o convenzionale.

DAL 1° LUGLIO 2013 Retribuzione di ragguaglio

Giornaliera Mensile

CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONALE ANNUALE PARI AL MINIMALE DI RENDITA I lavoratori interessati da questo minimale sono i detenuti e gli internati, gli allievi dei corsi di istruzione professionale, i lavoratori impegnati

€ 53,28 € 1.331,93

in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, i lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Per il settore industriale, i valori con decorrenza 1° luglio 2013 sono:

DAL 1° LUGLIO 2013 Retribuzione convenzionale

Giornaliera Mensile

PARTECIPANTI ALL’IMPRESA FAMILIARE EX ART. 230 BIS C.C. Rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo

€ 53,28 € 1.331,93

grado; si distinguono dai familiari ex art. 4, punto 6, T.U. 1124/1965 in quanto non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell’impresa familiare.

DAL 1° LUGLIO 2013 Retribuzione convenzionale

Giornaliera Mensile

€ 53,51 € 1.331,71

(BA)

PAG. 34 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2013



Rifiuto di indossare i DPI e licenziamento LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER IL RIFIUTO DEL DIPENDENTE DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) Tra le problematiche più frequenti che ci vengono segnalate dalle Aziende nostre Associate nella gestione del personale, si evidenzia quella relativa al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori. A questo proposito la Corte di Cassazione, con la sentenza n.18615 del 5 agosto 2013, si è pronunciata sancendo la legittimità del licenziamento del dipendente che, oltre ad aver ripetutamente rifiutato di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, o DPI, predisposti dal datore di lavoro e obbligatori per l’accesso al lavoro, non ha ottemperato all’ordine di servizio che disponeva il ritiro dei dispositivi stessi per procedere al loro utilizzo. La lettura della sentenza è particolarmente interessante in quanto il caso, anche se implicitamente, costituisce un valido riferimento per individuare la condotta che l’azienda può legittimamente tenere e la procedura corretta da seguire in ipotesi di tal genere. Brevemente si ricorda che il d. Lgs. 81/2008 all’art. 74 definisce dispositivo di protezione “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”; a fronte degli obblighi del datore di lavoro di informare e formare i lavoratori sui rischi, sull’uso corretto e sull’utilizzo pratico dei DPI, corrisponde un obbligo dei lavoratori di utilizzare “i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato”, così come disposto dagli artt. 78 e 20, comma 2, lettera d). Il testo unico sulla sicurezza convalida i suddetti obblighi con la previsione di uno specifico apparato sanzionatorio, che, all’art.59, prevede una sanzione pecuniaria, nello specifico PAG. 36 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2013

un’ammenda, a carico del lavoratore che violi le disposizioni sull’uso dei DPI. Nella fattispecie sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione, una società cooperativa incaricata di operare lavori di manutenzione nello stabilimento della raffineria di Gela, aveva imposto ai propri dipendenti varie disposizioni organizzative, tra cui anche quelle sull’utilizzo dei DPI, poiché in particolare l’accesso alla raffineria era consentito solamente ai lavoratori muniti di specifici dispositivi di protezione individuale. Il lavoratore, ricorrente in Cassazione, in più occasioni aveva rifiutato di ricevere detti dispositivi, “disattendendo le disposizioni impartite dal datore per la tutela della sicurezza del lavoro”. Il datore di lavoro in conseguenza di tali rifiuti, aveva irrogato due sanzioni disciplinari conservative; tuttavia tali sanzioni erano rimaste sospese, poiché il lavoratore le aveva impugnate richiedendo la costituzione del collegio arbitrale ex art.7 dello Statuto dei Lavoratori, L.300/70. Nella stessa giornata in cui veniva ricevuta la notifica dell’atto recante l’irrogazione della seconda sanzione disciplinare, il lavoratore, in un diverso momento, aveva rifiutato di ottemperare all’ordine di servizio che gli imponeva il ritiro dei DPI; a fronte di questo nuovo rifiuto, la società datrice inibiva al proprio dipendente l’accesso al luogo di lavoro per i giorni successivi, disattivando il badge, e, contestata al lavoratore la violazione dei doveri a lui posti dalla normativa di sicurezza, dal codice disciplinare e dal rapporto di lavoro, procedeva al licenziamento. Il dipendente aveva dunque impugnato il licenziamento, ma sia il giudice di merito che il giudice d’appello avevano considerato legittimo il licenziamento in considerazione del grave inadempimento del lavoratore. Il lavoratore ricorreva quindi in Corte di Cassazione, adducendo tra i vari motivi di ricorso una serie di manchevolezze, quali l’aver dato per scontato il suo rifiuto di ricevere i DPI, l’aver valutato come definitivi i provvedimenti disciplinari inflittigli e l’aver considerato avvenuta la consegna dell’ordine di servizio, elemento posto a fondamento del licenziamento. La società datrice di lavoro invece, costituendosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, che venisse accertata la


legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate prima del recesso. In merito alle sanzioni disciplinari conservative irrogate prima del recesso, la Corte di Cassazione ha rilevato che l’impugnazione delle sanzioni disciplinari non preclude al giudice di tener conto delle sanzioni in questione ai fini della verifica della legittimità del licenziamento intimato, “atteso che la sospensione prevista dall’art.7, comma 6, L.300/70, agisce su misure disciplinari già efficaci e si risolve in una mera temporanea ineseguibilità, da ritenere riferita alle infrazioni singolarmente e non già quali componenti del complesso e più grave illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento”. L’impugnazione davanti al collegio arbitrale e conseguentemente la non definitività dei provvedimenti, non impedisce dunque al giudice di effettuare una valutazione complessiva del merito e della reiterazione del comportamento addebitato, non dunque una valutazione del dato formale della recidiva, ma del comportamento complessivo del dipendente. In un secondo momento, prosegue la Corte nella motivazione della sentenza, il datore di lavoro aveva nuovamente richiesto al lavoratore l’utilizzo dei DPI e a seguito di un nuovo ingiustificato rifiuto, correttamente il datore aveva inibito l’accesso al luogo di lavoro, per evitare che la prestazione venisse eseguita in condizioni prive di sicurezza e tali da poter arrecare pregiudizio alla sua integrità

PAG. 37 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2013

fisica. Contestata la condotta, solo a conclusione di questo nuovo procedimento disciplinare il datore di lavoro procedeva, legittimamente, al licenziamento. In merito alla censura sollevata dal lavoratore ricorrente sulla mancata conoscenza dell’ordine di servizio, posto a base dell’atto di licenziamento, la Corte rileva dagli atti che la consegna dell’ordine di servizio scritto, con cui il dipendente veniva invitato a ritirare i DPI, fu tentata a mani, a mezzo del vice capo cantiere; il documento venne presentato al lavoratore il quale, pur prendendone lettura, rifiutò di ritirarlo. L’effettiva conoscenza dell’ordine di servizio poggia sul rapporto scritto redatto dal vice capo cantiere e dalle dichiarazioni da questo rese nel corso dell’escussione testimoniale. Il fatto di aver preso cognizione dell’ordine di servizio ha legittimato la società datrice ad inibire l’accesso del lavoratore sul luogo di lavoro, “avendo essa l’obbligo di impedire la prestazione lavorativa ove l’esecuzione della stessa non fosse avvenuta in condizioni di sicurezza”. In conclusione quindi, la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi di impugnazione ed ha rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo legittima la condotta dell’azienda datrice di lavoro, sia in merito al rispetto delle procedure disciplinari, sia in merito all’esclusione del dipendente dall’attività lavorativa. (BA)


Imballaggi flessibili in plastica UN RAPPORTO TECNICO PER RENDERLI PIÙ SICURI

È stata da poco pubblicata la versione italiana di un rapporto tecnico europeo - elaborato dal CEN - che tratta la sicurezza degli imballaggi flessibili di materia plastica, sia destinati al monouso sia riutilizzabili. In casa questo tipo di imballaggi sono spesso accessibili da parte dei bambini e possono rappresentare un potenziale rischio di soffocamento. Per questo motivo si è ritenuta utile l’adozione di un documento, l’UNI CEN/TR 16353, che fornisse delle linee guida per ridurre al minimo il rischio di soffocamento dei bambini. In particolare neonati e bambini piccoli giocano con qualsiasi cosa capiti a loro disposizione e spesso - utilizzando questi materiali in modo improprio - corrono il rischio di gravi lesioni cerebrali (o addirittura di morte) dovute a soffocamento nel momento in cui naso e bocca vengono coperti e tutto l’ossigeno presente nell’involucro in cui la loro testa è intrappolata si esaurisce. Fondamentale è il ruolo dei genitori e degli adulti che possono ridurre questo tipo di rischio attraverso la supervisione dei loro bambini e l’attenta conservazione o smaltimento dei materiali di imballaggio, ma questo non costituisce purtroppo una soluzione affidabile e completa. Nonostante il rischio che gli imballaggi flessibili in plastica possono presentare, il rapporto tecnico “Imballaggi - Linee guida di sicurezza per imballaggi flessibili di materia plastica per ridurre al minimo il rischio di soffocamento dei bambini” ne riconosce la effettiva utilità in particolare in alcuni casi: ad esempio per proteggere alcuni particolari tipi di prodotti, per preservarli dall’umidità, per

trasportarli in modo agevole, per proteggerli da danni fisici, per assicurare che più unità di prodotto rimangano unite durante il trasporto (per esempio su un pallet). Per questo dopo aver effettuato la valutazione dei rischi (ad esempio la reale necessità che il prodotto venga avvolto in questo tipo di imballaggio, la grandezza del prodotto da imballare, l’impiego di grafica e colori particolarmente accattivanti per il bambino ecc.) il rapporto tecnico suggerisce di mettere in atto appropriate azioni correttive. Idealmente il rischio dovrebbe essere eliminato del tutto evitando imballaggi che possano causare il soffocamento ma - quando questo non è possibile - l’imballaggio deve comunque essere progettato in modo da ridurre al minimo il rischio. Tra le strategie di sicurezza il documento stabilisce che i fogli e le buste flessibili di materia plastica devono essere sufficientemente spessi da non assumere la forma del viso di un bambino (e per misurare lo spessore il rapporto fornisce uno specifico metodo di prova), oppure devono essere provvisti di mezzi di ventilazione, per esempio fori che consentano un passaggio di aria sufficiente a salvare la vita. Il documento si occupa anche delle dimensioni di questi imballaggi e stabilisce che le buste con un’apertura minore di 38 cm non rappresentino un reale pericolo in quanto non possono essere infilate sulla testa della maggior parte dei bambini piccoli. Per aiutare i genitori o le persone adulte a cui sono affidati i bambini a prendere consapevolezza del potenziale rischio di soffocamento gli imballaggi flessibili di plastica dovranno riportare un’avvertenza che dica “Tenere questo imballaggio fuori dalla portata dei bambini per evitare il pericolo di soffocamento” nella lingua del paese in cui il prodotto è fornito al consumatore. (fonte UNI: http://www.uni.com/ - Martedì, 17 settembre 2013)

PAG. 38 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 18 - 15 ottobre 2013

(C)


CONAI

DAL 1° GENNAIO 2014 AUMENTA IL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

Il CONAI, con propria delibera, ha deciso l’aumento del contributo ambientale per gli imballaggi in plastica dagli attuali 110,00 €/tonnellata a 140,00 €/ tonnellata con decorrenza 1° gennaio 2014. Per maggiori informazioni al link http://www.conai.org/ hpm01.asp?CgiAction=Display&IdCanale=146&Id Notizia=2141 è disponibile il comunicato CONAI. (C)

PAG. 39 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 18 - 15 ottobre 2013


Sostanze lesive per l’ozono SANZIONI A PARTIRE DAL 12 OTTOBRE 2013

Si comunica alle Aziende Associate che, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27.09.2013 del D.Lgs. 13 settembre 2013, n. 108, l’Italia recepisce, con due anni di ritardo, il regime sanzionatorio da applicare nel caso di violazioni al regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Le sanzioni sono applicabili a partire dal 12 ottobre 2013. Si mette in evidenza quanto stabilito dall’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 108/13 che prescrive l’elimi-

nazione dei sistemi antincendio contenenti “sostanze controllate” entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso. Le “sostanze controllate” sono quelle elencate nell’allegato I del regolamento 1005/2009/CE, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate. Di seguito riportiamo la tabella riassuntiva del regime sanzionatorio da applicare nel caso di violazioni al regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (D.Lgs. 13 settembre 2013, n. 108). Le attività di vigilanza e di accertamento sono svolte dal Ministero dell’Ambiente che si avvale dell’ISPRA e delle ARPA Regionali nonché delle Agenzie delle dogane e dei monopoli, nell’ambito delle rispettive competenze. L’ufficio Sicurezza ed Ambiente rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. (C)

TABELLA RIASSUNTIVA DEL REGIME SANZIONATORI DA APPLICARE NEL CASO DI VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO 1005/2009/CE SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO (D. LGS. 13 SETTEMBRE 2013, N. 108) D.LGS. 108/2013

REATO

SANZIONE

Art. 3

Chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell’ipotesi di cui all’articolo 9 del regolamento, produce, utilizza, importa o esporta sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento

Arresto fino a due anni e ammenda fino a 120.000 euro

Art. 4

Chiunque immette sul mercato sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, in contenitori non riutilizzabili

Arresto fino a tre anni e ammenda fino a 150.000 euro

Art. 5

Chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell’ipotesi di cui all’articolo 9 del regolamento, importa o esporta, ad esclusione degli effetti personali, prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento

Art. 5

Chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, come materia prima, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento Chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, come agente di fabbricazione, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento Chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento

PAG. 40 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 18 - 15 ottobre 2013

Arresto fino a due anni e ammenda fino a 120.000 euro

Arresto fino ad un anno e ammenda fino a 100.000 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro


TABELLA RIASSUNTIVA DEL REGIME SANZIONATORI DA APPLICARE NEL CASO DI VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO 1005/2009/CE SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO (D. LGS. 13 SETTEMBRE 2013, N. 108) D.LGS. 108/2013 Art. 8

Art. 9

REATO Chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, diverse dagli idroclorofluorocarburi, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, non conformi ai requisiti previsti dall’allegato V del regolamento Chiunque immette sul mercato o utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall’articolo 11, paragrafi 3 e 6, del regolamento

SANZIONE Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro

Art. 9

Chiunque gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore contenenti idroclorofluorocarburi riciclati e non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafo 7, primo periodo, del regolamento

Art. 9

Chiunque utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore, e non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro

Art. 10

I produttori, titolari di una licenza di cui all’articolo 10, paragrafi 6 e 8, del regolamento, e gli importatori, titolari di una licenza di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che cedono i loro diritti ad altri produttori o importatori senza adempiere all’obbligo di notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro

Art. 10

Il produttore che supera i livelli di produzione consentiti per ragioni di razionalizzazione industriale senza l’autorizzazione di cui all’articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento

Arresto fino a diciotto mesi e ammenda fino a 100.000 euro

Art. 11

L’importatore, titolare di una licenza di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che immette in libera pratica nella Comunità sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, in quantità eccedenti alle quote assegnate ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento

Arresto fino a diciotto mesi e ammenda fino a 100.000 euro

Art. 12

Chiunque importa o esporta da o verso Stati che non sono Parti del protocollo, sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, o prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da dette sostanze

Arresto fino a tre anni e ammenda fino a 150.000 euro

Art. 13

L’impresa che non recupera le sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, durante le operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento di prodotti ed apparecchiature di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, nonché di quelli stabiliti dalla Commissione europea ai sensi del paragrafo 4, commi 2 e 3, dello stesso articolo del regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro

Art. 13

Chiunque effettua la distruzione di sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, e di prodotti che contengono tali sostanze, tramite tecnologie differenti da quelle previste dall’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro

Art. 13

L’impresa che, nelle more della conclusione degli Accordi di Programma di cui all’articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, effettua il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro

Art. 14

Art. 14

L’impresa che non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento L’impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, senza adempiere agli obblighi di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento

PAG. 41 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 18 - 15 ottobre 2013

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.


TABELLA RIASSUNTIVA DEL REGIME SANZIONATORI DA APPLICARE NEL CASO DI VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO 1005/2009/CE SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO (D. LGS. 13 SETTEMBRE 2013, N. 108) D.LGS. 108/2013

REATO

SANZIONE

Art. 14

L’impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento e che non tiene il registro ovvero riporta informazioni inesatte, incomplete e comunque non conformi a quanto previsto all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

Art. 14

L’impresa che, nelle more della conclusione degli accordi di programma di cui all’articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, svolge le attività di cui al comma 2

Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro

Art. 14

L’impresa che utilizza sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, come materia prima o agente di fabbricazione senza adottare le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro

Art. 14

L’impresa che durante la fabbricazione di altri prodotti chimici, non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro

Art. 15

Chiunque produce, importa, immette sul mercato, utilizza ed esporta sostanze nuove di cui alla parte A dell’allegato II del regolamento

Arresto fino a due anni e ammenda fino a 120.000 euro

Art. 16

Chiunque omette di presentare, nel termine stabilito, la comunicazione di cui all’articolo 27 del regolamento, ovvero la presenta in modo incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro

(C)

PAG. 42 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 18 - 15 ottobre 2013


Trasporto rifiuti

AVVIO DEL SISTRI PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI Nonostante tutti gli appelli delle Associazioni, dal 1° ottobre 2013 si applica il SISTRI. L’avvio del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è scattato in forza dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, ed è limitato alla sola categoria dei rifiuti speciali pericolosi, con due distinte fasi di attuazione: - dal 1° ottobre 2013, per le imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale e per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento di detti rifiuti (compresi i nuovi produttori e coloro che svolgono operazioni di intermediazione e commercio); - dal 3 marzo 2014, per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, nonché per i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania. La disposizione sull’avvio del SISTRI – che al momento in cui scriviamo è ancora in fase di conversione in legge in Parlamento ed è quindi suscettibile di variazione – non risolve tuttavia i numerosi problemi che negli anni ne avevano causato gli otto rinvii, quali: - le difficoltà ed i costi per dotarsi dei dispositivi elettronici da esso previsti (token USB e blackbox da installare sugli automezzi) e di mantenerli attivi e funzionanti (con ad esempio le carte SIM inserite nelle black-box); - le istruzioni poco chiare tra le diverse norme attuative del sistema (Dm 17 dicembre 2009, DM 18 febbraio 2011, n. 52, DM 10 novembre 2011, n. 219) e le varie versioni dei manuali con le istruzioni operative (ultima delle quali quella pubblicata sul sito il 12 agosto 2013); - la discriminazione più volte denunciata tra vettori italiani (obbligati al sistema per qualsiasi trasporto) e quelli stranieri (che invece

sono esenti per i trasporti internazionali): - ed infine i rischi di incorrere nel pesante sistema sanzionatorio penale previsto per le violazioni al SISTRI. Per fornire delle prime indicazioni su come avviare il SISTRI, il Ministero dell’Ambiente ha diramato ieri sera 30 settembre 2013 sul proprio sito una nota esplicativa per l’attuazione del menzionato articolo 11, secondo la quale: - sono esclusi dall’applicazione del sistema i rifiuti urbani pericolosi, che dal testo letterale della norma potevano invece rientrare nel SISTRI; - rientrano nei soggetti obbligati al nuovo sistema anche i “nuovi produttori di rifiuti speciali pericolosi”, cioè le imprese che trattano detti rifiuti e ne ottengono dei nuovi, diversi dai precedenti per natura o composizione: questi sogetti devono iscriversi al SISTRI sia nella categoria dei produttori che in quella dei gestori; - tra le imprese di trasporto dei rifiuti pericolosi non rientra il conto proprio, giacché la disposizione fa espresso riferimento alla categoria di chi effettua il trasporto a titolo professionale, nella quale la circolare include solo chi trasporta rifiuti pericolosi prodotti da terzi; - riguardo ai vettori esteri, mentre è chiara l’argomentazione secondo la quale anche le imprese straniere di trasporto devono utilizzare il SISTRI se effettuano trasporti all’interno del territorio nazionale (cd. cabotaggio stradale), non altrettanto evidente è la ragione secondo cui sono soggetti al SISTRI i vettori esteri se fanno trasporti internazionali con partenza dall’Italia, mentre ne sono esenti se fanno gli stessi trasporti con partenza dall’estero ed arrivo in Italia. In merito alle procedure da adottare per utilizzare il sistema, la circolare ministeriale, dopo aver ricordato che i produttori iniziali dei rifiuti dovranno adottare il SISTRI solo dal prossimo mese di marzo, precisa che gli stessi devono ancora operare con il formulario ed il registro di carico e scarico per ogni movimentazione dei rifiuti, applicando la procedura prevista per i soggetti non iscritti al SISTRI. Al riguardo la circolare stabilisce espressamente che fino al 3 marzo 2014:

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- i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; - una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni; - il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo; - in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del Trasportatore la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore. Da ultimo la nota ministeriale chiarisce anche l’aspetto sanzionatorio, evidenziando che le sanzioni per violazioni all’applicazione del sistema si attueranno solo dal trentunesimo giorno dalla sua entrata in vigore, cioè dal 1° novembre 2013 (ai sensi dell’art. 260-bis, comma 9-ter, del testo unico ambientale – D. Lgs. 152/2006) e che in ogni caso lo stesso articolo 11 già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI avvengo solo dopo la constatazione della terza violazione. La circolare segnala infine che tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del decreto legge 101/2013 (attualmente all’esame del Senato) ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo d’inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI. Si riporta il testo della nota ministeriale.

NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, “SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI – SISTRI” Premessa L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto

2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti: - i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”; - gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente: - “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”; - “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”; - i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi. La norma non contempla l’obbligo di iscrizione per - i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; - gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi; - i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania. Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, e del comma 5 del citato art. 11 del d.l. n. 101/2013. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate, nell’ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto deve comunque essere adottato entro il 3 marzo 2014. L’avvio dell’operatività del SISTRI è stabilito alla data del 1° ottobre 2013, per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell’operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni. Il d.l. n. 101/2013 si trova attualmente all’esame del Parlamento per la necessaria conversione in legge (che deve avvenire entro il mese di ottobre). E’ probabile che in sede parlamentare vengano apportate modifiche all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del SISTRI. Di tali eventuali

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modifiche verrà data tempestiva informazione con ulteriore Nota esplicativa. 1. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI Nel presente paragrafo si forniscono indicazioni sull’ambito soggettivo di applicazione del comma 1 dell’articolo 1 del d.l. n. 101/2013, cit. Detta disposizione limita l’obbligo di adesione al SISTRI alle seguenti categorie di operatori economici: a) “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”. Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese; infatti, resta ferma l’applicazione dell’articolo 190, comma 8, del d.lgs. 152/2006, in base al quale “i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) …”I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal 3 marzo 2014 anche per le operazioni di deposito temporaneo e di stoccaggio dei propri rifiuti effettuate all’interno del luogo di produzione. b) “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”. Anche in tal caso la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi; l’esclusione dei rifiuti urbani dall’ambito oggettivo della previsione normativa in esame si desume dalla disposizione di cui all’articolo 11, comma 3, del d.l. n.101/2013, che, con riferimento ai rifiuti urbani limita l’obbligo di iscrizione per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania. c) “enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi”. d) “nuovi produttori di rifiuti”, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto

dall’allegato 2 del d.m. n. 52/2011; e) “enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”. In tale ipotesi la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani. 2. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI Sono previsti due termini iniziali ai fini dell’operatività del SISTRI e dei relativi obblighi. Alla data del 1° ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie: - enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale. Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, nonché al trasporto di propri rifiuti in quantità superiori ai limiti stabiliti dall’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006. Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti si evidenzia che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212”. L’articolo 188 ter del medesimo decreto, quindi, prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI. - enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti speciali pericolosi; in questa categoria, come esposto, rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati; - soggetti che svolgono intermediazione e commercio, senza detenzione, dei rifiuti speciali pericolosi. Si evidenzia che dal 1° ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi.

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I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, per il trasporto dei propri rifiuti, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal termine del 3 marzo 2014. Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie: - i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti e iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006; - i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania. 3. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI Occorre premettere che l’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) disciplina le procedure relative alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI. Le medesime procedure devono essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria. Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con le modalità appresso precisate: - i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni; - il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo; - in caso di temporanea indisponibilità del siste-

ma da parte del Trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore. I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica. 4. Regime transitorio e sanzioni Si ritiene che per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali suindicati, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006. Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza. Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010. In considerazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006. E’ opportuno segnalare che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del d.l. n. 101/2013, ed attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI.

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In ogni caso, l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione. 5. Adesione volontaria al SISTRI Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di

volontà dell’impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo. 6. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI relativamente ai punti 7.3. e 7.1.2. E’ in corso la modifica del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 20134, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili e vengono sospesi.

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Ambiente e sicurezza in breve usufruiscono del meccanismo di incentivazione dello Scambio sul Posto.

FLASH IN MATERIA DI SICUREZZA ED AMBIENTE

NUOVE BUONE PRASSI DI SICUREZZA SUL LAVORO Segnaliamo che nella seduta del 25 settembre 2013 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha proceduto alla validazione di buone prassi per: - l’applicazione sistemi con aghi di sicurezza (per ridurre in modo significativo le punture accidentali da aghi impiegati nelle pratiche mediche e infermieristiche) e - il nuovo processo di valutazione dei rischi con partecipazione attiva dei lavoratori.

BATTERIE PER IL FOTOVOLTAICO: VIETATE SE L’IMPIANTO GODE GIÀ DEGLI INCENTIVI Se un impianto fotovoltaico ha già avuto accesso agli incentivi statali non è possibile modificarlo installandovi anche un sistema per l’accumulo di energia. Il chiarimento arriva dal GSE che ha voluto in questo modo rispondere a diverse richieste di informazioni sull’argomento. «Ai fini della corretta erogazione degli incentivi scrive infatti il Gestore - non è consentita alcuna variazione di configurazione impiantistica che possa modificare i flussi dell’energia prodotta e immessa in rete dal medesimo impianto, come ad esempio la ricarica dei sistemi di accumulo tramite l’energia elettrica prelevata dalla rete». In caso di irregolarità da parte del responsabile dell’impianto, accertate nel corso di una eventuale, saranno applicate sanzioni, che potrebbero prevedere anche la perdita degli incentivi e la restituzione delle somme già riscosse. Resta ancora da chiarire, invece, se la possibilità di installare sistemi di accumulo rimanga almeno per gli impianti che, invece del Conto Energia,

NUOVE MODIFICHE AL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (CLP) Segnaliamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 261 del 3 ottobre 2013, del Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, agli allegati IV e all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP). Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 24 ottobre 2013.

RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI FORMAZIONE Si segnala che con sentenza n. 40605 del 1° ottobre 2013, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile per l’omessa predisposizione di adeguate misure antinfortunistiche qualora abbia svolto con i lavoratori solo brevi incontri formativi. La Suprema Corte ha evidenziato, che soprattutto in caso di lavoratori stranieri, il datore di lavoro deve accertarsi abbiano ben compreso la formazione impartita.

IL GSE PUBBLICA LA GRADUATORIA DEGLI INTERVENTI ISCRITTI AI REGISTRI DEL CONTO TERMICO Si informa che il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato la graduatoria dei Registri di cui al D.M. 28 dicembre 2012 (c.d. Conto Termico), formate sulla base delle dichiarazioni rese dai Soggetti Responsabili ai sensi del DPR 445/2000, relative agli interventi di cui all’art. 4, comma 2 lettere a) e b), di potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, maggiore di 500 kW e inferiore o uguale a 1000 kW, realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Soggetti Privati.

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finalmente a udine la banda ultralarga

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ORA LEGALE Ricordiamo che alle ore tre (legali) di domenica 27 ottobre 2013, terminerà il periodo di applicazione dell’ora legale per il 2013 e si ritornerà all’applicazione dell’ora solare.

Nel 2014 l’ora legale in Italia entrerà in vigore alle ore 02:00 (solari) del 30 marzo e terminerà alle ore 03:00 (ora legale) del 26 ottobre.

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SOA: rinnovo per la Costruzioni Vidoni L’AZIENDA STA ULTIMANDO LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE A MAJANO

Rinnovo quinquennale per l’impresa Costruzioni Vidoni srl, rappresentata dal signor Corrado Vidoni, con sede in Forgaria nel Friuli (UD) via Pinzano n. 23. L’azienda, che è gestita oltre che dal Sig. Corrado Vidoni anche dalla moglie Cinzia Ceconi e dai figli Elia e Elisa, sta ultimando la costruzione della nuova sede e porterà la propria attività a Majano. L’impresa Costruzioni Vidoni srl, negli ultimi anni è cresciuta molto, rinnovando l’attestazione e qualificandosi per le categorie OG1 per la classifica III bis, OG3 per la classifica IV, OG6 e OG8 per la classifica IV bis, e OS21 per la classifica I. Potrà eseguire fino ad un importo di 1.800.000 Euro edifici civili e industriali (OG1): categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo di 3.098.400 Euro: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3), categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione PAG. 51 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2013

di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”. E’ abilitata ad eseguire fino ad un importo di 4.200.000 Euro: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (OG6) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi; e opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (OG8) categoria che riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Infine, potrà eseguire fino ad un importo di 309.600 Euro: opere strutturali speciali (OS21), categoria che riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Questa categoria comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Autorità: verifica offerta prima dell’aggiudicazione IL GIUDIZIO SULL’ANOMALIA HA LO SCOPO DI VERIFICARE SE L’OFFERTA DIA GARANZIA DI UNA SERIA ESECUZIONE DEL CONTRATTO L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha espresso un’interessante parere n. 94 del 5 giugno 2013 per la soluzione delle controversie in merito alla possibilità di aggiudicare definitivamente i lavori senza avvalersi della facoltà di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta, in quanto non obbligatoria per la procedura di gara esperita nel caso concreto, benché siano pervenute “relazioni ed argomentazioni” da parte di contro interessati. Ovvero, se sia legittimo da parte della Stazione Appaltante procedere con la verifica dell’anomalia dell’offerta sulla base del “solo valore del ribasso” o semplicemente sulla base di “richieste, relazioni ed argomentazioni” inviate da controinteressati. La questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità riguarda la prospettata anomalia dell’offerta risultata aggiudicataria provvisoria nella gara in oggetto e il comportamento della stazione appaltante che non ha proceduto alla verifica di cui all’art. 86, comma 1, del Codice dei contratti, trattandosi di appalto di lavori sotto soglia, da aggiudicarsi al prezzo più basso, in presenza di meno di cinque offerte valide. Riferisce la Stazione Appaltante che, per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, è stata avviata una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) (lavori a misura) dello stesso d.lgs. ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 122, comma 9. E’ stato approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria dei lavori all’impresa miglior offerente ed in pari data un’impresa partecipante ha chiesto l’attivazione del procedimento di verifica PAG. 52 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2013

dell’anomalia dell’offerta dell’impresa aggiudicataria provvisoria, sulla base delle motivazioni espresse al riguardo. La Stazione Appaltante, non avendo ravvisato “elementi specifici” di anomalia ha ritenuto di disattendere la suddetta richiesta, sicché l’impresa ricorrente, per il tramite di un legale, ha inviato il preavviso di ricorso giurisdizionale ex art. 243-bis del citato d.lgs. n. 163/2006. Sostanzialmente la Stazione Appaltante ha chiesto all’Autorità “se sia legittimo, o meno, procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa che ha presentato il massimo ribasso, senza procedere alla verifica della congruità dell’offerta, qualora siano pervenute meno di cinque offerte valide e, quindi, non risulti applicabile la c.d. esclusione automatica delle offerte”. A tal riguardo, l’Autorità evidenzia innanzitutto che l’art. 86 del d.lgs. n. 163/2006 statuisce, per quanto ne occupa, che “1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. (…) 3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. (…) 4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3”. Sicché, il richiamato terzo comma reca una norma di chiusura per la quale, in ogni caso, le stazioni appaltanti “possono” valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. L’impresa seconda classificata, lamenta, in proposito, che l’offerta aggiudicataria provvisoria non è stata assoggettata alla verifica di anomalia, ancorché caratterizzata da un ribasso (34%) all’eviden-


za assai più elevato (ben 10 punti) rispetto a quelli delle altre ditte concorrenti. Dal canto suo, l’impresa aggiudicataria provvisoria, pur consapevole del fatto che, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per la verifica obbligatoria dell’anomalia, ma, al più, la flessibile disciplina di cui al citato comma 3 dell’art. 86, afferma, a quest’ultimo riguardo, che “l’offerta deve apparire anormalmente bassa – in base ad elementi specifici – alla stazione appaltante e non al secondo classificato”, per farsi luogo alla verifica facoltativa. La medesima impresa aggiudicataria richiama, in proposito, l’art. 121, comma 8, del d.p.r. n. 207/2010 che si attaglia alla fattispecie disponendo che “Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o inferiore alla soglia di cui all’articolo 122, comma 9, del codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci e di conseguenza non si proceda all’esclusione automatica delle offerte, pur se prevista nel bando, e alla determinazione della soglia di anomalia, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini dell’eventuale verifica di congruità di cui all’articolo 86, comma 3, del codice… Nel caso in cui… la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, del codice, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, aggiudica provvisoriamente la gara”. In merito al carattere facoltativo della verifica di congruità dell’offerta, la stessa impresa richiama la determinazione n. 6 dell’8 luglio 2009 ed il parere n. 153 del 9 settembre 2010 dell’Autorità, nonché alcune sentenze della giustizia amministrativa. Tanto precisato, si osserva in limine che nessun appunto specifico può essere mosso all’operato della S.A. che non ha ritenuto di ricorrere al potere di controllo dell’offerta più bassa, e dunque da considerarsi la migliore secondo la disciplina della procedura negoziata applicata, tenuto conto del metodo di aggiudicazione prescelto. Ed invero, la facoltà di procedere comunque alla valutazione della congruità del ribasso, ai sensi dell’art. 86, terzo comma, del codice dei contratti pubblici, presuppone un giudizio tecnico-discrezionale della stazione appaltante circa il sospetto di anomalia dell’offerta “in base ad elementi specifici”, come ricordato dal legislatore. Solo in tale ipotesi, il sub-procedimento di verifica dell’anomalia deve essere aperto dalla stazione appaltante che, sulla base di elementi oggettivi, procede a richiedere chiarimenti da parte dell’impresa. PAG. 53 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2013

Tale attività costituisce, indubbiamente, espressione della discrezionalità riconosciuta dalla legge alle Amministrazioni aggiudicatrici, sindacabile solo in presenza di macroscopica irragionevolezza, che nella specie potrebbe, tuttavia, ravvisarsi, consigliando per tal verso la verifica suddetta. La scelta della Stazione Appaltante di non effettuare tale verifica di per sé non può essere sindacata, salvo che non si rappresentino circostanze particolari che evidenzino una possibile anomalia dell’offerta e che quindi mostrino come affetta da illogicità manifesta la mancata verifica. A questo riguardo, chiarisce l’Autorità, occorre tener conto che l’impresa controinteressata, a supporto delle proprie tesi, non si è limitata ad evidenziare la forte differenza tra il ribasso offerto dalla medesima e dalla altre ditte concorrenti (di valore compreso tra il 21% ed il 25,6%), e quello oggetto di offerta da parte dell’aggiudicataria provvisoria, pari al 34%, ma ha prodotto una relazione di stima commissionata ad un professionista – dalla quale si evincerebbe che il ribasso massimo consentito nella fattispecie contrattuale in argomento non potrebbe superare la soglia del 26%, valutando la ricorrenza di una serie di condizioni favorevoli, quali quella della presenza sul territorio dell’impresa offerente – preannunciando ricorso giurisdizionale al competente TAR, ai sensi dell’art. 243-bis del d.lgs. n. 163/2006. Quest’ultima norma, nel precisare che l’informativa in discorso non impedisce l’ulteriore corso del procedimento di gara, né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale e che la stazione appaltante, entro quindici giorni, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall’interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela, fa presente che l’omissione della detta comunicazione e l’inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile. In punto di diritto, l’Autorità rammenta che, per costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, il giudizio sull’anomalia ha lo scopo di verificare in sintesi se l’offerta dia garanzia di una seria esecuzione del contratto, tenendo altresì presente che l’attendibilità di un’offerta va valutata “nella sua globalità” (cfr., ex multis, C.d.S., sez. V, 18 settembre 2009, n. 5589). Per questo, l’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163 del 2006, nello stabilire che, all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la Stazione appaltante dichiara l’eventuale esclu-


sione dell’offerta che risulta, “nel suo complesso, inaffidabile”, va inteso nel senso che la valutazione dell’Amministrazione deve verificare l’affidabilità globale della proposta prima graduata mediante un giudizio sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme. Con ciò, l’art. 86, co. 3, del Codice, si pone in linea con quella giurisprudenza comunitaria secondo cui il sistema legislativo italiano, che lega l’attivazione del procedimento di verifica di anomalia ad un calcolo matematico automatico, imponendo alle stazioni appaltanti di sottoporre a verifica tutte le offerte che eguagliano o superano la soglia di anomalia, è legittimo solo a condizione che sia fatto salvo il potere delle stazioni appaltanti di sottoporre a verifica anche offerte che, pur collocandosi al di sotto della soglia di anomalia, appaiano ciò non di meno sospette (Corte di Giust. CE, 27 novembre 2001, CC-285-286/99). Si tratta di previsione facoltizzante, volta a riconoscere la sussistenza del potere della stazione appaltante, anche al di là dei casi di anomalia legislativamente predeterminati. Il legislatore, anzi, nel riconoscere tale facoltà, ha inteso evitare arbitrii delle stazioni appaltanti, laddove, anche per ragioni di economia dei mezzi giuridici, dispone che, perché si possa attivare la

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verifica di anomalia facoltativa, occorre che vi sia un fumus, un sospetto di anomalia, sulla base di “elementi specifici”. In conclusione, secondo l’Autorità, esclusa una possibile violazione di legge in quanto nessuna norma imponeva nel caso concreto alla Stazione Appaltante di procedere alla individuazione della soglia di anomalia dell’offerta ed alla valutazione delle congruità delle offerte risultate anomale, l’azione amministrativa potrebbe nondimeno (sempre in concreto) rivelarsi viziata da eccesso di potere, per la sussistenza di “elementi specifici” che, in base ad un criterio di ragionevolezza, avrebbero dovuto indurre alla verifica della congruità dell’offerta. I superiori rilievi inducono, dunque, a rappresentare l’opportunità, nel caso concreto, di procedere alla verifica di congruità dell’offerta aggiudicataria provvisoria, prima di dar corso all’aggiudicazione definitiva. In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto, il Consiglio dell’Autorità ha ritenuto, nel caso concreto, l’esercizio della facoltà di procedere, ai sensi del comma 3 dell’art. 86 del Codice, alla verifica di congruità dell’offerta aggiudicataria provvisoria, prima di dar corso all’aggiudicazione definitiva. (CS)


Report legislativo dal 07.10 all’11.10.2013 STATO AVANZAMENTO

ARTICOLI D’INTERESSE PER IL SETTORE / VARIE

Camera - Assegnato alla VIII Commissione Ambiente in sede referente - Rel. Braga Chiara - PD

La proposta di legge composta da un unico articolo, è volta a prevedere l’emanazione di un regolamento ove far confluire, coordinare e aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel D.P.R. 503/1996 e nel D.M. 236/1989.

DDL 219: “Modifiche all’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza”

Camera - Assegnato alle Commissioni riunite I° Affari Costituzionali e VIII° Lavori Pubblici – in sede referente Rel. per la I° - Mazziotti Di Celso - SCPI Rel. per la VIII° - Mariani Raffaella - PD

La disciplina dei contratti segretati o che richiedono particolari misure di sicurezza è contenuta nell’art. 17 del D.Lgs. 163/2006 L’articolo 1 modifica l’art. 17, con l’introduzione, quale condizione ulteriore per l’esclusione delle procedure di affidamento ordinarie, del requisito dell’eccezionalità espressamente motivata. Inoltre si prevede che i contratti secretati posti in essere dalle amministrazioni statali ex art. 17, già soggetti al controllo successivo della Corte dei conti, sono sottoposti anche al controllo preventivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dell’atto di segretazione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Inoltre, la novella introduce una ipotesi di silenzioassenso prevedendo che, decorso inutilmente il termine di 45 gg., la pronuncia relativa al controllo preventivo s’intende espressa in senso positivo.

DDL 1542: “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”

Camera – Assegnato alla Commissione I° Affari Costituzionali in sede referente - Rel. Calabria Annagrazia - PDL e Gasparini Daniela – PD

Gli obiettivi del DDL: 1) istituire le città metropolitane; 2) predisporre una nuova disciplina delle province; 3) definire una nuova disciplina organica delle unioni dei Comuni che a seguito dei numerosi interventi legislativi di questi anni ha subìto continue mutazioni.

DDL 70: “Norme per il contenimento dell’uso di suolo e la rigenerazione urbana”

Camera – Assegnato alla Commissione VIII° Lavori Pubblici - in sede referente - Rel. Morassut - PD

La proposta di legge ha lo scopo di raccogliere le sollecitazioni emerse da più parti sul tema del contenimento del consumo del suolo collocando le norme nel quadro di una indispensabile, revisione delle normative in materia di fiscalità immobiliare e di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche.

DDL 1544: “Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”

Camera - Assegnato alle Commissioni riunite V Bilancio – VI Finanze - in sede referente Rel. per la V Bilancio Commissione: Palese Rocco - PDL Rel. per la VI Commissione: Causi Marco - PD

art. 1: Abolizione IMU 2013 art. 2: Altre disposizioni su IMU art. 4: Riduzione aliquote cedolare secca per contratti di locazione canone concordato art. 6: Misure di sostegno all’abitazione e al settore immobiliare art. 10: Cassa integrazione guadagni

PROVVEDIMENTO

DDL 1013: “Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche”

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PROVVEDIMENTO

STATO AVANZAMENTO

Nota aggiornamento DEF 2013 – LVII n. 1-bis

Camera – Assegnato alla V – Bilancio Referente Relatore Antonio Misiani - PD Senato Assegnato alla V – Bilancio - Referente Relatore Antonio Azzolini - PDL

DDL 958 “Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo”

Senato – Assegnato alla 1° Affari costituzionali – sede referente - Il termine per gli emendamenti è stato prorogato a lunedì 21 ottobre alle ore 18.

ARTICOLI D’INTERESSE PER IL SETTORE / VARIE

art. 11: Sorveglianza sanitaria art.12: Semplificazioni certificazioni mediche da infortunio e malattie professionali art. 13: Tutor d’impresa art. 15: Semplificazioni su permessi di costruire art. 16: Semplificazione su appalti per estensione ambito di operatività delle centrali di committenza alle concessioni. art. 18: Semplificazioni su VIA, VAS, AIA. art. 19: Semplificazioni su gestioni rifiuti

(C)

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Note informative

LE NOVITÀ NORMATIVE NAZIONALI

LE MODIFICHE DEL DECRETO DEL FARE SUL COSTO DEL LAVORO Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), ha aggiunto il comma 3-bis all’articolo 82 del Codice Appalti; quest’ultimo ora recita: «3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». (in corsivo le differenze rispetto alla vecchia disposizione del 2011, sotto riportata). La norma non è totalmente nuova; anche nel 2011, in sede di conversione in legge dell’ultimo decreto Tremonti, era stato introdotto un emendamento, poi soppresso che integrava l’articolo 81 del Codice Appalti con un comma 3-bis: 3 bis. L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sembra evidente che, sia nella prima versione che PAG. 57 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2013

nell’attuale, il legislatore ritenga il costo del personale un costo fisso, indipendente dalla tipologia aziendale e dai fattori di produttività, da sottrarre dunque al confronto concorrenziale. La differente collocazione della nuova disposizione (art. 82), rispetto la precedente (art. 81), fa ritenere che essa non trovi applicazione nel caso in cui la stazione appaltante, per l’affidamento, opti per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Dunque l’art. 82, comma 3bis del Codice troverebbe applicazione solo nel caso si scelga il criterio del prezzo più basso con o senza esclusione automatica. Tuttavia, la norma desta particolari perplessità in ordine alla sua concreta applicazione tanto da gettare nello scompiglio gli operatori del settore. L’Aniem, in occasione dell’Audizione sui bandi tipo tenutasi nel 2011 presso l’AVCP, aveva illustrato la sua posizione sull’argomento “costo del personale”. Se, infatti da un lato si apprezzava l’iniziativa del legislatore, volta a scongiurare i fenomeni del lavoro nero o sottopagato, dall’altro fu evidenziato, che tale norma era di fatto indeterminata poiché richiedeva, per essere “esecutiva”, altre norme di reale “attuazione”, attraverso ulteriori interventi legislativi. Sarebbe infatti stato opportuno allora (ed anche ora) fornire un metodo di valutazione che definisca con ragionevole certezza il “costo del personale”. Metodologia che oggi non esiste e di certo, le Amministrazioni non possono sostituirsi al legislatore nel completare la norma in questione. Non si deve dimenticare, infatti, che in Italia non esiste una contrattazione collettiva legata ad un comparto produttivo. Al contrario, la contrattazione collettiva è diversificata per comparto e anche per tipologia di datore di lavoro. La medesima prestazione è trattata economicamente in modo sostanzialmente diverso a seconda che si applichi il contratto collettivo dell’industria o dell’artigianato o della cooperazione sociale. La libertà di impresa impedisce, ovviamente, alle amministrazioni appaltanti di imporre agli operatori economici l’applicazione di questo o quel contratto nazionale. Ci si auspica quindi che, in breve tempo, arrivino


chiarimenti, da parte delle istituzioni, rispetto ad una disposizione di così difficile applicazione.

RAPPORTI TRA P.A. E IMPRESE. IL NUOVO ISTITUTO DEL DIRITTO DI ACCESSO E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013 la circolare della Presidenza del CdM che dà attuazione al Decreto Legislativo 33/2013 sul Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni. Tra le novità introdotte si segnala in particolare l’introduzione del nuovo istituto del diritto di accesso civico, che si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990 e ss.mm.ii. Entrando più specificatamente nel merito della nuova fattispecie possono essere messi in evidenza varie differenze con il diritto di accesso ‘’ordinario’’ e più precisamente se ne caratterizza per l’oggetto, per le modalità e per il destinatario: - l’oggetto: l’accesso civico si può estrinsecare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria; - la modalità: non necessita di domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, non è quindi sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito; - il destinatario della domanda: questa infatti, nell’accesso ‘’ordinario’’ viene presentata generalmente agli Uffici Relazioni con il Pubblico (anche se il responsabile dei relativi procedimenti è il vertice dell’ufficio che ha formato l’atto o che detiene lo stesso stabilmente), la domanda invece nell’accesso civico deve essere presentata al Responsabile per la trasparenza. E’ opportuno precisare che anche le società sono legittimate a segnalare eventuali inadempimenti. Esse possono essere interessate ad una serie di informazioni, diverse da quelle del comune cittadino, ma utili per l’esercizio della propria attività (alla pubblicazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori, alla pubblicazione delle autorizzazioni e concessioni, dei procedimenti di gara, degli accordi di accreditamento al Servizio sanitario nazionale delle cliniche private, ecc. Con l’introduzione dell’accesso civico, il legislatore ha inteso ampliare i confini tracciati dalla legge n. 241 del 1990 sotto un duplice profilo, delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente. E’ opportuno, comunque, evidenziare che l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di PAG. 58 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2013

cui all’art. 22 della legge 241: quest’ultimo, infatti, è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» (art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990) e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi. Diversamente, l’accesso civico non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che ai sensi del decreto legislativo n. 33 e delle altre disposizioni vigenti le pubbliche amministrazioni devono pubblicare.

EFFICIENZA ENERGETICA, RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 29/E con la quale ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione del Decreto Legge n. 63 e in particolare del bonus mobili. Riportiamo di seguito un elenco sintetico delle novità più importanti contenute nella circolare. Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici: la sintesi 1. Soggetti che possono beneficiare della detrazione Possono avvalersi del bonus i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili. 2. Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione E’ possibile usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili a seguito di interventi: - di manutenzione ordinaria (lettera A Art. 3 DPR 380/01) effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; - di manutenzione straordinaria (lettera B Art. 3 DPR 380/01) effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; - di restauro e risanamento conservativo (lettera C Art. 3 DPR 380/01) effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; - di ristrutturazione edilizia (lettera D Art. 3 DPR 380/01) effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;


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- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza. 3. Avvio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio Gli interventi edilizi devono essere stati effettuati a partire dal 26 luglio 2012. L’agenzia ritiene possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo. 4. Beni agevolabili Rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. L’Agenzia ha precisato, inoltre, che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempre che le spese stesse siano state sostenute con le modalità indicate. PAG. 60 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2013

5. Ammontare della spesa detraibile L’importo massimo di euro 10.000 è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte. L’importo massimo di euro 10.000 dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione. 6. Adempimenti I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati: - la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e dalle Poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; - il codice fiscale del beneficiario della detrazione; - il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

AVCP. ATTO DI SEGNALAZIONE SU QUALIFICAZIONE LAVORI L’AVCP con atto del 25 settembre scorso ha inviato al Governo una segnalazione con la quale ha inteso evidenziare alcuni fenomeni distorsivi presenti nel sistema di qualificazione per i lavori, relativi alla struttura organizzativa delle SOA, al fenomeno delle cessioni e degli affitti fittizi di azienda e all’utilizzo di certificati di esecuzione lavori (Cel) emessi da privati, indicando anche possibili interventi legislativi correttivi. Inoltre ha inteso indicare taluni spunti di rifles-


sione in merito alle modifiche del Codice Appalti e del Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 207/2010 che si rendono necessarie per superare gli elementi di criticità evidenziati dal Consiglio di Stato nel Parere consultivo n. 3014, del 26 giugno 2013, sempre con riferimento al sistema della qualificazione nel settore dei lavori. Azionariato SOA L’Autorità ha constatato che l’azionariato della maggior parte delle SOA ha un carattere prevalentemente familiare con movimentazione delle azioni in ambito familiare-parentale, e dinamiche che non sembrano soddisfare un ambiente societario che richiederebbe spiccate caratteristiche imprenditoriali. Si rende, dunque, auspicabile un allargamento delle compagini sociali delle SOA, in quanto il prevalente sistema di conduzione familiare delle SOA ha costellato il mercato di piccoli soggetti attestatori, impedendo lo sviluppo di maggiori dimensioni che appaiono invece necessarie alla struttura del mercato delle imprese, in continua evoluzione. Organico delle SOA Con riferimento al rapporto tra SOA e imprese, in materia di procedura di attestazione, il Regolamento prevede che le SOA abbiano, per poter esercitare la loro attività, un organico minimo. Tuttavia, si rileva che tale organico non appare correlato al numero di imprese attestate dalla singola SOA, come si evince dai dati a disposizione dell’Autorità. Conseguentemente, a parere dell’Autorità la normativa sull’organico minimo andrebbe rivisitata, agganciando l’organico, in modo proporzionale, al numero di attestati rilasciati o modificati nell’anno precedente, fermo restando, per il primo anno di attività, la sufficienza dell’organico minimo di legge. Cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda L’Autorità ha riscontrato che le operazioni societarie di cessione del complesso aziendale o di ramo d’azienda tra due imprese preesistenti, o quelle di affitto, così come quelle relative agli affitti di rami di azienda, si sono configurate, in alcuni casi, non come normali opportunità di crescita delle imprese, ma come espediente utilizzato dagli operatori economici per evitare l’espulsione dal mercato degli appalti pubblici, in quanto privi dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del Codice, o per acquisire strumentalmente la qualificazione per contrarre con la P.A. PAG. 61 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2013

L’Autorità ritiene, comunque, indispensabile una modifica dell’art. 77 del D.p.r. n. 207/2010 che preveda che nei casi di cessione la verifica intermedia dell’attestazione rilasciata dopo la cessione, e limitatamente alle categorie e classifiche correlate all’azienda o al ramo oggetto di cessione, va effettuata alla scadenza del primo anno successivo al rilascio dell’attestazione conseguente alla cessione medesima e non dopo tre anni. Ciò, infatti, consentirebbe alla SOA di verificare in concreto e con riferimento ad un arco ragionevole di tempo, che oggetto della cessione è stato effettivamente un complesso organizzativo e produttivo capace di esplicare la propria funzionalità e non meri elementi formali trasferiti solo ai fini dell’ottenimento della qualificazione medesima. CEL privati Con riferimento alle certificazioni rilasciate da privati in occasione di esecuzione di lavori (c.d. CEL), al fine di evitare che anche in questo caso si utilizzino attestazioni false difficilmente verificabili, è rappresentata l’esigenza di una modifica normativa che subordini la possibilità, per le imprese, di utilizzare le certificazioni private ai fini della qualificazione solo quando sono accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 rilasciata dal direttore dei lavori che attesti l’avvenuta esecuzione a regola d’arte, assumendo la responsabilità di tale dichiarazione. Problematiche connesse all’attuazione del parere del C.S. 2014/2013 Con parere consultivo n. 3014 del 26 giugno 2013 il Consiglio di Stato, Commissione speciale, accogliendo in parte il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’AGI, ha disposto l’annullamento delle norme di cui agli artt. 109, comma 2 e 107, comma 2, del Regolamento, relativamente all’individuazione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie cd. super specialistiche o SIOS per le quali, in mancanza di qualificazione vige, rispettivamente, l’obbligo del subappalto e, per le SIOS, l’obbligo di partecipazione in ATI verticale al fine di poter eseguire quella parte di lavori non subappaltabile. In vista dell’emanazione del D.P.R. di modifica, che si intende correttamente adottare, al fine di superare le contraddittorietà ed illogicità riscontrate dal Consiglio di Stato, e di conseguenza il vuoto normativo che si verrebbe a creare a seguito della decisione del relativo ricorso, l’Autorità, ha inteso segnalare alcuni aspetti che dovranno essere necessariamente tenuti in considerazione.


L’AVCP, a tal proposito ritiene che siano possibili due ordini di alternative: da una parte potrebbe essere mantenuto fermo l’impianto normativo di cui al comma 1 dell’art. 109, riducendo il numero delle categorie di lavori a qualificazione obbligatoria (di cui al successivo comma 2) e, contestualmente, rendere meno rigida la disposizione, contenuta nell’ultimo periodo del medesimo comma, relativa ai limiti di subappaltabilità delle SIOS, che superino il 15% dell’importo dell’appalto; dall’altra, potrebbe essere invertita la disposizione del comma 1 dell’art. 109, prevedendo, come regola generale, il divieto, per l’affidatario qualificato nella categoria prevalente, di eseguire lavorazioni per categorie diverse, a qualificazione obbligatoria. Anche in quest’ultimo caso, naturalmente, potrebbe essere opportuna una rivisitazione delle categorie specialistiche e super-specialistiche; ciò per aderire alla fondata osservazione del Consiglio di Stato, secondo cui molte delle categorie a qualificazione obbligatoria sono prive di connotati di particolare specialismo, ovvero del “notevole contenuto tecnologico” e della “rilevante complessità tecnica di cui all’art. 37, comma 11, del Codice dei contratti. L’Autorità per quanto concerne, poi, le censure del Consiglio di Stato relative all’art. 85 del Regolamento, sono possibili due soluzioni alternative: la prima consiste nel ripristino della situazione precedente all’adozione dell’attuale Regolamento, ovvero nel riconoscere la possibilità per l’impresa aggiudicataria di qualificarsi per la categoria prevalente anche in relazione alle lavorazioni subappaltate (ivi comprese quelle a qualificazione obbligatoria) per un importo massimo del 30 o 40 per cento; la seconda, mantenendo l’impostazione attuale, dovrebbe necessariamente introdurre una revisione delle modalità di calcolo della quota utilizzabile ai fini della qualificazione, nel caso di subappalto, per le categorie scorporabili che non riproduca le incongruenze evidenziate nel parere. A tale proposito si potrebbe prevedere un meccanismo che, in analogia con quanto previsto dall’art. 24 del DPR 34/2000 per la categoria prevalente, assegni un valore massimo di qualificazione pari al 30 o al 40 per cento ma nella categoria scorporabile.

IL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE PRESENTATO DA LUPI

Il Ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, ha presentato, nei giorni scorsi al CdM l’Allegato Infrastrutture ovvero il Programma delle Infrastrutture che accompagna il Documento di Economia e Finanza. PAG. 62 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2013

Il documento contiene l’elenco delle infrastrutture strategiche per 11 miliardi di euro da realizzare in tre anni. L’iter dell’Allegato Come ogni anno, l’Allegato Infrastrutture inizia ora il suo iter istruttorio: 1. esame del Consiglio dei Ministri 2. esame del Parlamento 3. esame del CIPE 4. esame della Conferenza Stato Regioni 5. esame e registrazione da parte della Corte dei Conti L’Allegato contiene, in particolare, le linee strategiche relative a un pacchetto di riforme sostanziali: - La riforma del Dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - La riforma del Codice della Strada; - La riforma dell’offerta portuale; - La riforma della Legge Obiettivo - L’esclusione dai vincoli di Maastricht delle opere “core network” - La riforma organica del trasporto pubblico locale - Una norma organica per il settore della nautica da diporto - La ricerca di forme di ottimizzazione del rapporto concessorio nel comparto autostradale - La riqualificazione urbana: comparto urbanistico, comparto residenziale, comparto dei servizi e della mobilità. - I piani di competenza diretta e indiretta del Dicastero. - Un Piano organico degli schemi idrici (Seconda Fase) - Il nuovo Piano del Mezzogiorno alla luce del PAC 2014-2020, non un approccio trasportistico ma logistico - Una rivisitazione sostanziale del Contratto di Programma RFI sia “servizi” che “investimenti” - Una rivisitazione sostanziale nella redazione del Contratto di Programma ANAS - Proposta di pianificazione delle reti immateriali per ottimizzare i processi logistici Le azioni mirate: - Il semestre di Presidenza della Unione Europea: i riferimenti programmatici; - L’accordo con l’Austria per la realizzazione del Brennero; - Il completamento delle opere in programma per l’EXPO 2015; - La definizione di un Programma delle Infrastrutture per i Nodi strategici del Paese; - Una rivisitazione delle scelte strategiche nel


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comparto energetico e proposta di una ottimizzazione della attuale offerta merci su gomma e su ferrovia. Un nuovo rapporto con l’Unione Europea. Si è identificata la serie di interventi che, in questi anni di attuazione del Programma Reti TEN-T il nostro Paese ha realizzato lungo i Corridoi Comunitari e nei nodi strategici identificati dalla Commissione della Unione Europea come “core network”. Su questa base poggiano le motivazioni che porteranno il nostro Paese a chiedere una rivisitazione dei vincoli di Maastricht sulle opere che rivestono una finalità strategica a scala comunitaria. Un nuovo rapporto con le Regioni. Senza dubbio gli elementi più significativi sono quelli legati sia alla rilettura critica delle Intese Generali Quadro sia alla costruzione di indispensabili meccanismi di consultazione pubblica, ponendo in essere efficaci campagne comunicative, informando costantemente e in maniera trasparente la cittadinanza interessata, consultandola e ragguagliandola preventivamente delle ragioni e dei benefici che possono derivare dal compimento dei lavori. L’identificazione delle opere consolidate (ultimate, collaudate, consegnate all’esercizio, con lavori in corso, con lavori affidati, con lavori appaltati), cioè l’insieme delle opere del Programma Infrastrutture Strategiche che hanno avuto almeno una delibera approvativa. L’attenzione alle esigenze delle nostre realtà urbane, sia attraverso la realizzazione di reti metropolitane, sia attraverso il rilancio degli insediamenti abitativi, sia attraverso l’ottimizzazione dei servizi legati all’offerta di trasporto pubblico locale. L’impegno nel misurare, nel breve periodo, le ricadute prodotte dall’intero quadro di investimenti presente nel Programma delle Infrastrutture Strategiche.

APPROFONDIMENTI TEMATICI Verifica facoltativa e obbligatoria (Consiglio di Stato, sez. IV 27 luglio 2013 n. 4489) Mentre l’art. 86, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 impone un obbligo di procedere alla verifica nei casi di anomalia da quella stessa previsione individuati, il successivo comma 3 si limita a facoltizzare la stazione appaltante a procedere alla suddetta verifica sempre che l’offerta, pur in assenza delle condizioni indicate dal comma precedente, appaia, in base ad elementi specifici, da indicare ovviamente con idonea motivazione, anormalPAG. 63 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2013

mente bassa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 luglio 2011, n. 4489). In sostanza, la citata disciplina distingue tra obbligo di procedere alla verifica nei casi di anomalia individuati dalla legge e facoltà riservata all’Amministrazione di ipotizzare autonomamente, in base ad elementi specifici, casi di anomalia diversi da quelli prestabiliti. E’ la posizione del Consiglio di Stato (sez. V 20 agosto 2013 n. 4193), il quale in relazione al caso di specie, evidenzia che l’Amministrazione non ha rilevato alcuno di quegli specifici elementi che la potevano indurre a dubitare della congruità dell’offerta della appellante e a giustificare la decisione di sottoporla a verifica di anomalia; pertanto, la decisione del TAR di censurare tale comportamento per irragionevolezza è da ritenersi erronea, in quanto finisce per interferire con il merito amministrativo, la cui discrezionalità tecnica non è sindacabile in assenza dei presupposti che possano giustificare il suddetto sindacato, sconfinando altrimenti il Giudice nella sfera riservata dalla legge alla valutazione discrezionale della P.A. (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 17 febbraio 2012, n. 2312). Quando il collegamento diventa irrilevante (Consiglio di Stato, sez. V 20 agosto 2013 n. 4198) Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater del Codice, sono esclusi dalla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o in una qualsiasi relazione anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Osserva il Consiglio di Stato (sez. V 20 agosto 2013 n. 4198) che l’applicazione della norma, specie con riferimento alla ipotesi della “relazione anche di fatto” deve basarsi su rigorosi, obbiettivi e comprovanti elementi, tali da non incidere sulla libertà del diritto di impresa. In particolare, nel caso di collegamento sostanziale deve essere provata in concreto l’esistenza di elementi oggettivi e concordanti tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6469 del 2010; n. 844 del 2012; n. 6469 del 2010; n. 1091 del 2013). Prosegue, quindi, la pronuncia in esame rilevando che eventuali comunanze a livello strutturale sono di per sé insufficienti, essendo necessario verificare se tale comunanza abbia avuto un impatto concreto sul rispettivo comportamento nell’ambito


della gara, con l’effetto di determinare la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale, sì che la sola somiglianza della veste formale delle offerte non dimostra l’identità del centro decisionale, che invece postula una somiglianza del contenuto sostanziale delle offerte o una loro differenza voluta e studiata per turbare la gara. In breve, gli indici presuntivi di un collegamento di fatto tra le partecipanti ad una gara devono essere gravi, precisi e concordanti. Sufficiente la firma in calce sull’offerta tecnica (Consiglio di Stato, sez. VI 18 settembre 2013 n. 4663) Nelle gare d’appalto non è necessario che l’offerta tecnica sia firmata in tutte le pagine: è sufficiente che sia sottoscritta in calce al documento. La firma in calce al documento è infatti sufficiente a garantire provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta. Lo ha stabilito la Sezione Sesta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4663/2013, depositata il 18 settembre. Nel caso in esame, un consorzio è stato escluso dalla procedura di gara per la mancata sottoscrizione di tutte le pagine dell’offerta tecnica. Il disciplinare di gara prevedeva la sottoscrizione dell’offerta tecnica “in ogni pagina ed in calce, a pena di esclusione”, mentre il legale rappresentante del consorzio ha firmato solo in calce al documento e non anche in ogni pagina. I magistrati di Palazzo Spada hanno anzitutto richiamato l’art. 46, comma 1-bis, che stabilisce che la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle». Il Consiglio di Stato osserva che questa norma, “introducendo nel sistema dei contratti pubblici il principio di tassatività della cause di esclusione, autorizza l’esclusione dalla procedura di gara

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soltanto in presenza: i) di una “causa normativa”, contemplata dalle singole disposizioni del decreto stesso mediante la previsione espressa della esclusione o la loro formulazione in termine di divieto o di imposizione di adempimenti doverosi (Cons. Stato, ad. plen., 6 giugno 2012, n. 21); ii) di una “causa amministrativa”, che rientri nell’ambito della fattispecie generali tassativamente indicate dallo stesso art. 46”. La norma, quindi, autorizza l’esclusione dalla gara solo in presenza di una causa normativa o amministrativa che, però, non rientrava nel caso in esame secondo quanto stabilito sia dall’articolo 46 che dal successivo articolo 74 del D.Lgs. n. 163/2006. Le stazioni appaltanti acquisiscono d’ufficio i documenti dalla P.A. (Consiglio di Stato, sez. III 26 settembre 2013 n. 4785) Il carattere di specialità della disciplina dei contratti pubblici non impedisce l’applicazione della norma di carattere generale sull’acquisizione d’ufficio, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei documenti comprovanti i requisiti dei concorrenti che partecipano alla gara d’appalto. In questo senso si è pronunciato il Consiglio di Stato, terza sezione, con la sentenza n. 4785/2013 depositata il 26 settembre. Secondo Palazzo Spada, il dpr n. 445/2000 “pacificamente trova applicazione nella materia degli appalti pubblici, essendo lo stesso codice a legittimarne l’uso”. Pertanto, trova applicazione anche l’innovazione introdotta con l’art. 15 della legge 183/2011 sull’acquisizione d’ufficio della documentazione di gara. Quanto poi alla disciplina transitoria in base alla quale, fino alla data di avvio della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla “normativa vigente”, questo riferimento include anche la novella disciplina degli artt. 43 e 47 del dpr 445/2000, in vigore dal 1° gennaio 2012. Quindi fino all’attivazione della Banca Dati, le stazioni appaltanti dovranno procedere d’ufficio tramite contatti con le amministrazioni interessate alla verifica dei requisiti auto dichiarati dai concorrenti, secondo quanto dispongono gli artt. 43 e 47 del dpr 445/2000. Dopo l’attivazione della Banca Dati, i controlli d’ufficio diventano centralizzati attraverso il riferimento diretto a tale strumento pubblicistico di coordinamento e raccolta dati. (C)


Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL REPUBBLICA CECA: PUBBLICATA LA NUOVA BUSINESS GUIDE DI INFORMEST CONSULTING L’economia della Repubblica Ceca mantiene stabili e solidi i principali dati macroeconomici, nonostante l’attuale fase di recessione internazionale. Innanzitutto il deficit pubblico è in continua diminuzione, così come il tasso di inflazione (2,2% nel

2013 contro il 3,2% del 2012), mentre è sempre rassicurante il rapporto debito/PIL (circa 43%), che si colloca al di sotto della media dei Paesi UE (circa 83%). La bilancia commerciale tra Italia e Repubblica Ceca registra che l’interscambio negli ultimi anni è aumentato in maniera esponenziale: a giugno 2012, l’Italia era il settimo Paese cliente con una quota del 3,9%, ed il sesto fornitore con una quota del 3,9%. L’interscambio tra i due Paesi riguarda principalmente macchine ed apparecchi meccanici, caldaie, macchine ed apparecchi elettrici, automobili, motocicli, trattori ed altri veicoli, prodotti di ghisa, ferro ed acciaio. Per chi volesse approfondire le tematiche economiche, legislative, fiscali, doganali e contrattuali di questo Paese, è disponibile la Business Guide Repubblica Ceca redatta ed aggiornate da INFORMEST Consulting.

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Bills of Exchange e Promissory Notes I RISCHI PER L’ESPORTATORE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

BILLS OF EXCHANGE E PROMISSORY NOTES: I RISCHI PER L’ESPORTATORE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO Promissory Note (Pagherò) e Bill of Exchange (Tratta) sono mezzi di pagamento utilizzati per la cambializzazione di un credito all’esportazione con pagamento differito rispetto alla consegna. Sono utilizzati sia nei semplici pagamenti differiti, ad esempio gli Incassi (Collections), che nel Forfaiting o nel Credito Fornitore con Voltura di Polizza SACE quando si sconta pro-soluto il credito differito. La “Convenzione di Ginevra” differenzia però le modalità dell’azione di regresso per questi due strumenti. La cambializzazione del credito all’esportazione consente all’esportatore di disporre di un titolo di credito che, a seconda del quadro giuridico di riferimento del paese del compratore, presenta gradi differenziati di tutela del proprio credito nel caso di mancato pagamento. Nell’ambito della normativa sugli Incassi, regolamentata dalla Camera di Commercio Internazionale con le Uniform Rules for Collections, 1995 Revision, URC 522, nell’art. 2 è previsto l’utilizzo di questi “documenti finanziari” negli “incassi semplici ed in quelli documentari”. In operazioni che riguardano esportazioni di beni strumentali l’uso della Promissory Note o della Bill of Exchange è necessario per consentire lo sconto senza ricorso (pro-soluto) della quota dilazionata. Si parla di Forfaiting quando sul titolo di credito è apposto l’avallo di una banca internazionale gradita allo scontatore e di Credito Fornitore (o supplier’s credit) con Voltura di Polizza “Credito

Fornitore” SACE quando, prevalentemente in assenza di avallo bancario sui titoli di credito, si utilizza una Polizza SACE per Credito Fornitore che offre la copertura dei rischi di Credito (di natura politica e commerciale e altri rischi c.d. accessori, ad esempio rischio di distruzione, danneggiamento, rischio di requisizione, confisca). Esiste anche la possibilità di scontare titoli di credito il cui debitore sia un nominativo di primario standing internazionale, senza avallo bancario o Polizza Credito Fornitore SACE, con le tecnicalità di una operazione di “forfaiting”.

AZIONE DI REGRESSO IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO In questa sede non analizziamo né il protesto o il recupero del credito (a seconda delle normative dei vari paesi), nè le tecniche di smobilizzo del credito all’esportazione con pagamento dilazionato. Entriamo invece nel merito dello strumento di pagamento per capire se in caso di azione di regresso nel caso di mancato pagamento del trassato vi siano differenze ed eventuali rischi tra: - l’uso di una “Promissory Note” (“cambiale pagherò”) - l’uso di una “Bill of Exchange” (“tratta”). Nella letteratura tecnica di tipo divulgativo vi sono scarsi accenni a differenze sostanziali tra i due mezzi di pagamento spesso accomunati nella definizione di “effetti”. Si preferisce piuttosto descrivere le tecniche di smobilizzo del credito all’esportazione individuandone vantaggi e costi. L’unica fonte che evidenzia una differenziazione nell’interesse dell’esportatore è la “Guida Operativa alla Polizza Credito Fornitore” che può essere consultata sul sito di SACE Spa. La nota 6 della “Guida Operativa SACE ”sollecita l’esportatore, senza fornire una spiegazione giuridica, ad avere una cautela aggiuntiva per la “Bill of Exchange”. SACE chiede all’esportatore di ottenere, dalla banca che sconta l’effetto, una dichiarazione nel contratto di sconto nella quale vi sia “l’impegno da parte del giratario a non esercitare l’azione di regresso cambiario nei confronti del traente, e l’impegno ad ottenere analoga dichiarazione dagli altri soggetti ai quali l’operazione fosse in seguito ceduta”.

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Nel libro “Trade Finance”, Sole 24Ore 2009, Enzo Demaria a pag.189 nel capitolo “Le forme di pagamento garantito da Banca”, sottolinea “la preferibilità nelle operazioni di smobilizzo della Promissory Note rispetto alla Bill of Exchange”.

FORMATO INTERNAZIONALE DELLA “PROMISSORY NOTE” E DELLA “BILL OF EXCHANGE” Gli usi del commercio internazionale hanno codificato negli anni dei formati standard di questi strumenti. La lingua utilizzata è l’inglese. Oltre ai normali requisiti del titolo di credito quali la data, il luogo di emissione, la promessa o l’impegno di pagamento, la scadenza, il nome del traente e del trassato, il nominativo del beneficiario esportatore (to the order of ….) l’importo in cifre ed in lettere, la banca sul quale è domiciliato l’effetto, vi sono alcune clausole particolari, comuni ai due formati di seguito allegati e che evidenziamo: - “for value received” trova giustificazione nei principi di “common law” sulla “Consideration” per i quali il pagamento di un corrispettivo è a fronte di una prestazione di merci o servizi. La clausola attesta che si tratta di una operazione commerciale. - “Effective payment to be made in….” attesta che alla scadenza il pagamento sarà fatto nella divisa stabilita ed indicata nell’effetto e non in altra divisa alternativa. - “Without deduction for and free of any taxes, impost, levies or duties present or future of any nature” è un elenco di voci quali: imposte, tasse, tributi, imposte e dazi di qualsiasi natura, presenti o futuri, il cui importo equivalente non dovrà essere dedotto dall’importo dovuto a scadenza. - “This Promissory Note o Bill of Exchange is payable at…..” è l’indicazione della banca dove è pagabile il titolo di credito. Nella “Promissory Note” l’emittente è il debitore/ compratore (nota 8): in alcuni formati standard è definito anche “maker”. La “Promissory Note” è emessa dal debitore/ compratore e quindi in questo titolo di credito non compare la figura dell’esportatore traente (Drawer) e non è prevista l’accettazione del debitore. Questo aspetto di differenziazione è rilevante, come vedremo in seguito. Nella “Bill of Exchange” appare invece la figura del “Drawer”: ovvero l’esportatore che spicca la tratta che viene accettata dall’importatore (Drawee) cioè il trassato.

CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1930 Le cambiali e i vaglia cambiari sono regolati a livello internazionale dalla Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 (resa esecutiva in Italia con r. decr. legge 25 agosto 1932, n. 1130 e successive modifiche) recante una norma di conflitto e una legge uniformi sulla cambiale e sul vaglia cambiario, nonché sul relativo diritto di bollo. La Convenzione di Ginevra nella parte dedicata alla Bill of Exchange, al Capitolo 7 “Ricorso per non accettazione o non pagamento”, all’ art. 43 stabilisce che il possessore del titolo di credito può esercitare il suo diritto di ricorso per il non pagamento del titolo nei confronti dei giratari, del trassato e del traente (Drawer). Lo stesso diritto può essere esercitato nei confronti di queste parti anche prima della scadenza del titolo nel caso di non accettazione anche parziale, di insolvenza di diritto o di fatto del trassato. Nella seconda parte della Convenzione, quella sulla Promissory Note, all’art. 77 è stabilito che per quanto concerne il “mancato pagamento si fa riferimento a quanto detto per la Bill of Exchange negli art. 43-50 del Title 1”. All’art. 78 si precisa infine che il traente della Promissory Note (Maker) è obbligato come colui che accetta la BE. Da queste considerazioni ne consegue che non essendo prevista nella Promissory Note la figura del “Drawer”, con questo tipo di titolo di credito non si può esercitare una azione di ricorso per i casi previsti nei confronti dell’esportatore-traente (Drawer) come nella Bill of Exchange. In una Promissory Note l’esportatore può solo comparire come giratario del titolo di credito. Per quanto concerne il ruolo dell’esportatore come giratario della Bill of Exchange o della Promissory Note, in caso di sconto pro-soluto degli effetti da parte della banca, l’esportatore li gira pro-soluto apponendo sul retro dell’effetto la frase: “pay to the order of ….. without recourse to us” seguito dalla firma del giratario. Pertanto la tutela pro-soluto dell’esportatore come giratario di questi due mezzi di pagamento è coperta da questa clausola di “non ricorso”. E’ quindi importante quanto indicato da SACE nella “Nota 6 della Guida operativa alla Polizza Credito Fornitore” quando questa chiede, in caso di Bill of Exchange, che il traente esportatore si tuteli verso la banca scontante inserendo nel contratto di sconto una clausola dove vi sia ”l’impegno da parte del giratario a non esercitare l’azione di regresso cambiario nei confronti del traente, e l’impegno ad ottenere analoga dichiarazione dagli altri soggetti ai quali l’operazione fosse in seguito ceduta”.

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In sintesi, la finalità di questa indicazione è quella di evidenziare che: - con la Bill of Exchange il traente esportatore (Drawer) corre il rischio di essere chiamato a pagare in un’azione di regresso cambiario

- con la Promissory Note questo non può verificarsi.

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Avv. Diego Comba in collaborazione con Nicola Garofalo


Agente/commissionario e stabile organizzazione L’IMPRESA NON RESIDENTE CHE ESERCITA NEL TERRITORIO DELLO STATO LA PROPRIA ATTIVITÀ PER MEZZO DI UN INTERMEDIARIO NON COSTITUISCE AUTOMATICAMENTE STABILE ORGANIZZAZIONE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario, purchè questo goda di uno status indipendente ed a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. Sintetizzando, si può pertanto tranquillamente affermare che tutte le volte in cui un agente dipendente sia dotato di poteri di rappresentanza, e i contratti da lui conclusi siano vincolanti per il soggetto preponente, si sarebbe in presenza di una stabile organizzazione cd. personale.

INDICATORI DI “DIPENDENZA”

Analizziamo come e quando l’attività svolta dal commissionario/agente per conto di un soggetto italiano possa rappresentare, ai sensi dell’art. 5 del Modello OECD di convenzione contro la doppia imposizione, una stabile organizzazione del committente nel paese del commissionario/agente, ed ivi essere soggetta a tassazione.

Al di là dei poteri di rappresentanza, il paragrafo 37 del Commentario OCSE 2010 chiarisce che una persona non costituisce stabile organizzazione dell’impresa per conto della quale svolge la sua attività soltanto se si verificano congiuntamente le seguenti due condizioni: - essa è indipendente dall’impresa sia dal punto di vista giuridico che economico, e - agisce nell’ambito della propria ordinaria attività. Alcuni degli indicatori di “indipendenza giuridica” descritti nel Commentario sono l’assenza di un potere di direzione e controllo da parte dell’impresa verso l’agente, mentre “l’indipendenza economica” presuppone che anche sull’agente gravi il rischio imprenditoriale. Oltre che giuridicamente ed economicamente indipendente, è necessario inoltre che l’intermediario operi nel “corso ordinario dei propri affari”.

STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE NEL MODELLO OCSE

POTERE DI CONCLUDERE CONTRATTI

Secondo quanto stabilito dal Commentario OCSE, è ravvisabile una stabile organizzazione personale nell’ipotesi in cui un agente non indipendente (persona fisica o giuridica) agisca in nome e per conto dell’impresa non residente, esercitando abitualmente il potere di concludere contratti in nome della stessa, a meno che tale potere non sia limitato alle ccdd. attività ausiliarie. Inoltre, è bene sottolineare come non costituisce automaticamente una stabile organizzazione il solo fatto che l’impresa non residente eserciti nel

L’ulteriore e indispensabile requisito affinché si configuri una stabile organizzazione personale è rappresentato dall’effettivo esercizio abituale da parte dell’agente, per conto dell’impresa estera, del potere di concludere contratti in nome della medesima. Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Commentario OCSE, la frase “potere di concludere contratti a nome dell’impresa” dovrebbe essere interpretata in maniera piuttosto ampia, così da ricomprendere tutte le ipotesi in cui l’agente con-

QUANDO L’AGENTE E IL COMMISSIONARIO SONO STABILE ORGANIZZAZIONE Le imprese italiane che strutturano la propria rete di distribuzione nei mercati esteri avvalendosi di agenti o di commissionari, a volte trascurano il fatto che tali figure prestano il fianco ad accertamenti fiscali a seguito dei quali le Autorità estere riqualificano l’agente o il commissionario come “stabile organizzazione personale”.

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cluda contratti vincolanti per l’impresa, anche se essi non sono formalizzati a nome dell’impresa. Si vuole, in sostanza, evitare che si possa eludere la disposizione demandando all’agente la negoziazione di tutti gli elementi del contratto escluso l’ultimo, ossia la firma. In proposito il Commentario precisa che: «una persona che ha potere di negoziare tutti gli elementi e dettagli di un contratto in un certo modo vincolante per l’impresa può considerarsi che eserciti questo potere «in tale Stato», anche se il contratto è firmato da un’altra persona nello Stato in cui è situata l’impresa e anche se l’agente non ha formalmente potere di rappresentanza».

QUANDO IL COMMISSIONARIO AGISCE COME STABILE ORGANIZZAZIONE Attraverso la stipula di un contratto di commissione, come disciplinati negli ordinamenti di civil law, il commissionario opera in nome proprio, ma per conto della società estera, occupandosi della commercializzazione e distribuzione dei prodotti, ricavandone una provvigione sui beni venduti. Affinché il commissionario non configuri una stabile organizzazione è necessario che l’attività sia svolta in nome proprio, che in capo allo stesso vi sia un’autonomia economica ed operativa e che non abbia il potere di vincolare il soggetto estero nei confronti dei clienti acquirenti. Diventa pertanto rilevante la tipologia di mandato che l’impresa italiana conferisce al commissionario, ponendo particolare attenzione sui seguenti aspetti: - è necessario non attribuire al commissionario alcun potere capace di vincolare il committente verso i clienti acquirenti; così, ad esempio nel caso in cui si dovesse prevedere contrattualmente che sia la società italiana a fornire direttamente i beni ai clienti sulla base dell’ordine trasmesso dal commissionario, è consigliabile stabilire che il cliente, in caso di difformità o di difetti del prodotto, non abbia alcun potere di agire nei confronti della società committente, ma soltanto nei confronti del commissionario

- è bene prevedere che il commissionario sia tenuto a mantenere a sue spese l’organizzazione di vendita lucrando provvigioni sui beni venduti, assumendo in tal modo il rischio d’impresa; un importante indizio di indipendenza economica del commissionario è rappresentato dal fatto che ottenga dal mandante/committente un prezzo congruo per remunerare, non solo i costi sostenuti per rendere il servizio, ma anche il rischio imprenditoriale esistente.

QUANDO L’AGENTE AGISCE COME STABILE ORGANIZZAZIONE Anche in questo caso deve essere prestata particolare attenzione nella formulazione dei contratti di agenzia, nei quali, soprattutto, non sia previsto l’attribuzione all’agente di poteri di rappresentanza capaci di vincolare il soggetto proponente. Così, ad esempio, si ritiene non sussistere una stabile organizzazione cd. personale nel caso in cui sia possibile ravvisare in capo all’agente una autonoma entità imprenditoriale, dotata di una propria struttura commerciale, che sopporta i rischi di impresa della vendita di prodotti in base ad un mandato senza rappresentanza. Inoltre, come precedentemente evidenziato, è bene ricordare che, pur in presenza di un contratto di mandato senza rappresentanza, un agente può essere considerato di fatto titolare del potere di vincolare l’impresa estera quando, pur non concludendo formalmente i contratti ma inviandoli alla proponente, quest’ultima approva le clausole predisposte in sede di trattativa dall’agente in maniera sistematica e senza eccezioni o modifiche di sorta. Per quanto riguarda il test di indipendenza economica, un elemento che assume rilievo in tal senso è il numero di preponenti che l’agente rappresenta. La circostanza che l’agente svolga la propria attività interamente o, per lo più, a favore di un unico preponente, durante tutto il periodo in cui esercita la propria attività o per un significativo periodo di tempo, potrebbe costituire un indizio di dipendenza economica. Natale Galimi

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Monitoraggio fiscale attività internazionali LA LEGGE 97/2013 HA ESTESO L’OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW ANCHE AI “TITOLARI EFFETTIVI” DEGLI INVESTIMENTI ESTERI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

MONITORAGGIO FISCALE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI: LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW L’articolo 9 della legge 6 agosto 2013 n. 97 - recependo le indicazioni fornite dalla legge di delegazione europea n. 194/2013 contente la riforma della disciplina sul monitoraggio fiscale - ha modificato gli obblighi, il contenuto e le sanzioni relative alla compilazione del quadro RW delle dichiarazione dei redditi. Il monitoraggio fiscale per le attività internazionali ossia la rilevazione ai fini tributari di trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori (investimenti finanziari e patrimoniali) poggia su due principi. 1. Le persone fisiche (non le società) residenti in Italia che, al termine del periodo di imposta detengono attività all’estero, devono segnalarle nella dichiarazione dei redditi. 2. Nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (quadro RW) deve essere indicato l’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria (i flussi di denaro relativi alle partecipazioni e finanziamenti soci, ad esempio). Le eccezioni alla segnalazioni potevano essere così riassunte: a) l’obbligo di dichiarazione non sussisteva se l’ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo di imposta,

ovvero l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell’anno, non supera l’importo di 10.000 euro b) gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistevano per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti (es. Fiduciarie) e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti erano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi. La violazione degli obblighi di monitoraggio era pesantemente sanzionata (in generale con una sanzione dal 10 al 50 per cento dell’importo degli attivi non dichiarati). Con decorrenza 4 settembre 2013 che verranno recepite ai fini informativi nell’UNICO 2014 a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 9 della legge 6 agosto 2013 n. 97, sono state introdotte le seguenti novità: - abrogazione della “regola b” di cui sopra e quindi il venir meno dell’obbligo di segnalare nel modulo RW (sezione prima) della dichiarazione dei redditi i trasferimenti esteri attuati attraverso soggetti residenti senza il tramite di intermediari italiani e dell’obbligo di segnalare nel modulo RW (sezione terza) della dichiarazione dei redditi i trasferimenti da, verso e sull’estero relativi agli investimenti detenuti all’estero - sono state conseguentemente eliminate anche le pesanti sanzioni per l’omessa o incompleta compilazione delle suddette sezioni della dichiarazione dei redditi - sono state mitigate le sanzioni per l’omessa o incompleta compilazione della sezione seconda del quadro RW (quella che attiene alla cosiddetta regola a) di cui sopra, che rimane in vigore) ora prevista in misura variabile dal 3% al 15% dell’importo non indicato e l’eliminazione della “confisca per equivalente” (la misura della sanzione è però raddoppiata dal 6% al 30% nel caso in cui l’investimento non indicato sia detenuto in un paese black list) - possibilità di regolarizzare il quadro RW, attraverso ravvedimento, entro il 90° giorno

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successivo alla scadenza del temine di presentazione della dichiarazione pagando unicamente la sanzione di € 258,00. La legge 97/2013, tuttavia, ha anche ridefinito l’ambito soggettivo della disciplina estendendo l’obbligo di compilazione del quadro RW, prima previsto solamente per persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, anche ai “titolari effettivi” degli investimenti esteri secondo la normativa dell’antiriciclaggio (a titolo esemplificativo si considerano titolari effettivi le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica attraverso il possesso o controllo diretto o indiretto di una percentuale

sufficiente - pari al 25% - delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica). La dichiarazione sarà dovuta anche nei casi in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a entità giuridiche, siano riconducibili a persone fisiche. Si evidenzia, infine, che il testo della legge 97/2013 non contiene più il riferimento alla soglia di € 10.000,00 (vedi sopra “Eccezione a”) al di sotto della quale il quadro RW non deve essere compilato. Il monitoraggio riguarda pertanto tutte le attività e gli investimenti detenuti all’estero. Gian Luca Giussani

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Scambi fra Soci BREVETTO PER LA GESTIONE DELL’ENERGIA PRODOTTA DA UN IMPIANTO CON GENERAZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI In questi giorni abbiamo incontrato un ingegnere friulano che ha sviluppato un progetto per ottimizzare la gestione energetica prodotta da un impianto per la generazione di energia da fonti rinnovabili tramite l’azionamento di una pluralità di apparecchiature elettriche.

Questo sistema di gestione dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico o da altre fonti rinnovabili offre la possibilità di ottimizzare l’energia prodotta in sito, in particolare in termini economici. Il tutto porta a un aumento di energia elettrica consumata sul posto e una diminuzione dell’energia prelevata dalla rete con conseguenti benefici economici di risparmio nella bolletta elettrica e nella bolletta del GAS. Le aziende che hanno interesse a conoscere in modo più approfondito il progetto, ed a sviluppare eventuali collaborazioni, potranno contattare gli uffici edilizia o ambiente dell’Associazione.

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(CSC)


Autotrasporto c/t; “costi minimi” settembre 2013 FISSATI I “COSTI MINIMI DI SICUREZZA” PER L’AUTOTRASPORTO COSE IN CONTO TERZI ALL’OTTOBRE 2013 Con decreto prot. 0000130 del 10 ottobre 2013 il Direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi sulla base delle rilevazioni del prezzo medio del gasolio nel precedente mese di settembre (1,676 Euro/l rispetto ai 1,658 Euro/l dell’agosto 2013);

i nuovi costi sono applicabili ai trasporti effettuati nel mese di ottobre 2013. Per ragioni di spazio non si riportano le tabelle, ma si osserva che queste continuano a essere pubblicate a due colori: verde per i costi di esercizio complessivi; azzurro per i costi di esercizio di subvezione fra imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi; costi quest’ultimi ottenuti sottraendo dai costi complessivi quelli di natura organizzativa del primo vettore. Il decreto e le tabelle sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.mit.gov.it). Le tabelle possono essere richieste nel formato a colori anche all’ufficio trasporti dell’Associazione, che provvederà a inviarle agli interessati per posta elettronica. (AdT)

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Rinnovo della patente di guida RILASCIO DI UN DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA IN LUOGO DEL TAGLIANDO ADESIVO Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, pubblicato sulla G.U. n. 231 del 2 ottobre 2013, sono state introdotte le procedure tecniche per applicazione dell’art. 126, co. 8 del codice della strada (c.d.s.), il quale prevede il rilascio di un duplicato della patente di guida in sede di rinnovo di validità in luogo del tagliando adesivo. Il decreto in parola stabilisce che, a seguito del superamento della visita medica di idoneità fisica, il medico o la commissione medica locale trasmetta in via telematica entro 5 giorni all’Ufficio centrale operativo del Ministero una comunicazione contenente i dati identificativi del titolare della patente, l’indirizzo dove spedire a mezzo posta il duplicato della patente e una seconda comunicazione con la foto e la firma del medesimo. In caso di esito positivo dell’acquisizione e verifica dei dati, il sistema informatico dell’anzidetto ufficio provvede, in tempo reale, a generare una ricevuta contenente i dati anagrafici del titolare della patente e la nuova scadenza del titolo di guida.

Questa ricevuta viene immediatamente stampata su carta semplice dal medico che ha eseguito gli accertamenti e consegnata al titolare della patente e consente a quest’ultimo di poter guidare fino al ricevimento a mezzo posta del duplicato della patente e, comunque, non oltre 60 giorni da quando la ricevuta è stata emessa. Il decreto entrerà in vigore il 2 novembre 2013 (trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U.), sempre che entro quella data sia stato emanato un secondo decreto, questa volta di concerto con il Ministro della salute, con il quale devono essere definite altre procedure applicative. Su quest’ultimo aspetto è, poi, intervenuta la Direzione generale della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la quale con nota prot. n. 25556 del 16 ottobre 2013 ha chiarito che nelle more del secondo decreto, ancora in corso di definizione, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni con la spedizione del tagliando adesivo a mezzo posta. Da ultimo si rammenta che la citata norma del c.d.s. prescrive che il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, dovrà provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità Copia del decreto e della circolare citati, unitamente a ogni eventuale chiarimento possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

PAG. 75 - APINFORMA / Organizzazione - numero 18 - 15 ottobre 2013

(AdT)


Deroghe per l’ottenimento di patenti superiori DEROGHE AI LIMITI DI ETÀ POSTI DAL CODICE DELLA STRADA PER L’OTTENIMENTO DI PATENTI C E CE Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, entrato il vigore il 19 gennaio 2013, in applicazione della direttiva (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 126/2006/CE del 20 dicembre 2006, nota come “direttiva patenti”, ha introdotto significative modifiche alla disciplina delle patenti di guida a livello nazionale (v. da ultimo Apinforma n. 1/2013, p. 75). Occorre ricordare che il conseguimento delle patenti di guida superiori (C e CE, D e DE) è consentito a partire dai 21 anni di età. Tuttavia detto limite può essere ridotto a 18 anni, qualora vengano conseguite contestualmente patente professionale e carta di qualificazione del conducente (CQC). Per quanto si dirà, questa facoltà resta al momento teorica. Ciò premesso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione (di seguito Ministero) con nota prot. n.24910 del 9 ottobre 2013, ha fornito chiarimenti per la fattispecie in cui quanti abbiano superato l’esame di teoria per l’ottenimento di una patente di guida di categoria C o CE (o anche D o DE, di cui qui non ci si occupa) entro il 18 gennaio 2013 non abbiano potuto conseguirla a causa dei nuovi limiti di età entrati, appunto, in vigore il 19 gennaio 2013. Infatti, per effetto delle nuove norme si ha che: - il titolare della CQC ottenuta a seguito di un corso iniziale di qualificazione ordinario può

ottenere la patente di categoria C o CE e condurre i relativi veicoli, anche se non ha compiuto 21 anni; - il titolare di CQC ottenuta con un corso di qualificazione iniziale accelerato può condurre soltanto veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C1 (veicoli di massa complessiva fino a 7,5 t con rimorchio di massa non superiore a 0,750 t) e C1E (veicoli formati da una motrice di categoria C1 e da un rimorchio o semirimorchio di massa superiore a 0,750 t, purché la massa complessiva del veicolo non superi 12 t). Ora, dal momento che sino a oggi non è stato ancora emanato il decreto ministeriale che deve disciplinare i requisiti dei soggetti erogatori dei corsi, dei programmi e delle procedure d’esame ai fini del rilascio della CQC, resta teorica la possibilità che il minore di 21 anni ottenga una patente di categoria C o CE. Pertanto, il minore di 21 anni che aveva superato l’esame di teoria per la patente C o CE prima del 19 gennaio 2013 si vede costretto a ripiegare sulle patenti C1 e C1E. Per attenuare gli effetti di tale situazione con la citata nota il Ministero consente che quanti intendessero ottenere una patente C o CE in deroga al limite di età di 21 anni e abbiano sostenuto già la prova di teoria saranno direttamente ammessi alla relativa prova pratica senza dover ripetere quella teorica. Questa categoria di candidati dovrà comunque attendere l’emanazione del licenziando decreto attuativo, nel quale saranno le modalità procedurali. Copia, frattanto, della nota citata e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 76 - APINFORMA / Organizzazione - numero 18 - 15 ottobre 2013

(AdT)


Autotrasporto conto terzi. Iscrizione al REN ISTRUZIONI MINISTERIALI SULLA GESTIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE Con nota prot. n. 22219 del 3 ottobre 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità ha fornito una serie di istruzioni per una corretta gestione del registro elettronico nazionale delle imprese di autotrasporto in conto terzi (REN) e per coordinare l’attività degli uffici preposti alla tenuta degli Albi provinciali delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi (di seguito Albo/i) con gli uffici che gestiscono il REN (gli uffici provinciali della Motorizzazione civile). Occorre premettere che, quantomeno nella Regione Friuli-Venezia Giulia, detti uffici provinciali sostanzialmente coincidono, salvo quanto si andrà a specificare, ma si reputa opportuno riassumere le citate istruzioni per l’interesse che possono rivestire nei confronti delle imprese del settore. Ribadito che dall’iscrizione al REN discende l’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore di cose in conto di terzi, la nota ministeriale detta alcune disposizioni per garantire un corretto flusso d’informazioni fra gli uffici centrali e periferici della Motorizzazione civile coinvolti in alcune specifiche fattispecie e, precisamente: a) in caso di cancellazione di un’impresa iscritta

all’Albo, l’amministrazione provinciale che lo detiene dovrà comunicare rapidamente detta circostanza sia all’ufficio della Motorizzazione che gestisce il REN, sia alla Divisione 4 (Autotrasporto di merci in ambito comunitario – Valichi alpini) della sunnominata Direzione generale per la cancellazione dell’impresa al REN e la revoca dell’eventuale Licenza comunitaria; b) nell’opposta ipotesi di precedente revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione e cancellazione dal REN, sarà l’ufficio provinciale della Motorizzazione civile che comunicherà detta circostanza all’amministrazione provinciale che detiene l’Albo e alla citata Divisione 4; c) in caso di “declassamento” dell’attestato di capacità professionale del gestore dei trasporti dell’impresa da “nazionale a internazionale” a solo “nazionale” l’ufficio dell’amministrazione provinciale andrà a comunicarne la circostanza alla Divisione 4, la quale, da parte sua, provvederà a revocare l’eventuale Licenza comunitaria. In conclusione, si raccomanda ancora alle imprese che non l’avessero ancora richiesto e ricevuto, di richiedere e ottenere il proprio numero d’iscrizione al REN. Per il testo nella nota ed eventuali altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 77 - APINFORMA / Organizzazione - numero 18 - 15 ottobre 2013

(AdT)


Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2012 e 2013 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2013

(C)

ANNI E MESI

2012

2013

INDICI (BASE 2010 = 100)

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

Luglio

105,9

2,9

5,7

n. 195 - 22 agosto 2012

Agosto

106,4

3,1

5,9

n. 217 - 17 settembre 2012

Settembre

106,4

3,1

6,2

n. 244 - 18 ottobre 2012

Ottobre

106,4

2,7

6,0

n. 271 - 20 novembre 2012

Novembre

106,2

2,4

5,7

n. 296 - 20 dicembre 2012

Dicembre

106,5

2,4

5,7

n. 18 - 22 gennaio 2013

Media

105,8

Gennaio

106,7

2,2

5,4

n. 50 - 28 febbraio 2013

Febbraio

106,7

1,8

5,1

n. 63 - 15 marzo 2013

Marzo

106,9

1,6

4,9

n. 94 - 22 aprile 2013

Aprile

106,9

1,1

4,4

n. 119 - 23 maggio 2013

Maggio

106,9

1,2

4,3

n. 144 - 21 giugno 2013

Giugno

107,1

1,2

4,4

n. 179 - 1° agosto 2013

Luglio

107,2

1,2

4,2

n. 224 del 24 settembre 2013

Agosto

107,6

1,1

4,3

n. 224 del 24 settembre 2013

PAG. 78 - APINFORMA / Organizzazione - numero 18 - 15 ottobre 2013


Scadenze aziendali novembre 2013 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2013

DOMENICA 10 (POSTICIPA A LUNEDÌ 11) MODELLO 730/2013 INTEGRATIVO - Scade il termine per la consegna da parte del CAF al dipendente/collaboratore/pensionato della copia del modello 730/2013/integrativo e del relativo prospetto di liquidazione.

MARTEDÌ 12 SPESOMETRO - Scade il termine per la comunicazione in via telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2012 da parte dei soggetti mensili.

VENERDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di ottobre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

SABATO 16 (POSTICIPA A LUNEDÌ 18) IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di ottobre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2013. Sull’ammon-

tare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 9^ rata dell’Iva, relativa al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 18 marzo 2013 utilizzando il codice tributo 6099. INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE - Scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 17 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata all’8 luglio.

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VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 9 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2012 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2012. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2013. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 27,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti in altre forme previdenziali obbligatorie; - 20% per i soggetti titolari di pensione diretta o già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione indiretta o di reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando,

FONDAPI - Scade il termine per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre settembre/ottobre 2013 - codice bimestre 513

CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.

ULTIMA RATA PREMIO INAIL - Scade il termine per il versamento della quarta ed ultima rata del premio INAIL. Il tasso di interesse definitivo per la rateazione dell’autoliquidazione 2012/2013 è stato fissato al 3,11%. Pertanto, le imprese che hanno rateizzato il pagamento del premio in scadenza il 16 novembre 2013, devono

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moltiplicare gli importi dell’ultima rata per il coefficiente 0,02309068.

MERCOLEDÌ 20 ENASARCO - Scade il termine per il versamento dei contributi per il 3° trimestre 2013 (luglio, agosto, settembre). L’istituto consiglia alle ditte che utilizzano per il versamento il RID bancario, al fine di evitare ritardi e sanzioni, di verificare i tempi di accredito dei loro versamenti e di confermare, per sicurezza, la distinta entro il 6 Novembre.

GIOVEDÌ 21 SPESOMETRO - Scade il termine per la comunicazione in via telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2012 da parte dei soggetti trimestrali/annuali. FONDAPI - Scade il termine per il versamento FONDAPI per il bimestre settembre/ottobre 2013 - codice bimestre 513

LUNEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di ottobre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.

SABATO 30 (POSTICIPA A LUNEDÌ 2) SECONDA RATA D’ACCONTO IRPEF, IRES, IRAP - Scade il termine per il versamento della seconda rata degli acconti per l’anno 2013 pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della settima rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti

non titolari di partita Iva, non interessati all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 17 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata all’8 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 9 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. ELENCO BLACK LIST MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti mensili con riferimento alle operazioni effettuate nel mese precedente. CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2013 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 ottobre 2013. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente ASSISTENZA FISCALE - Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2013 è trattenuto

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l’importo dell’unica o della seconda rata di acconto per l’Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l’importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento.

CONGUAGLIO MOD. 730 INTEGRATIVO - I conguagli a credito derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. (PZ-BA)

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