

APINFORMA
numero 7 15 aprile 2025
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APINFORMA
numero 7 15 aprile 2025
Interessi di mora all’11,15%
Fissati i coefficienti Ilia per gli immobili strumentali
Obbligo di PEC per gli amministratori
Cessione immobile assoggettato al superbonus 110%
Al via lo sdoganamento centralizzato
Testo Unico in materia di versamenti e riscossioni
Contributi per investimenti in sicurezza 2025
Incentivi per ricerca industriale e sviluppo sperimentale
Autotrasporto. Decreto investimenti alta sostenibilità
Contributi per investimenti in sicurezza 2025
CCNL Confapi per Dirigenti e Quadri Superiori
CCNL legno e arredamento PMI Unital
Indice mensile rivalutazione t.f.r. marzo 2025
Controlli delle ASL nei cantieri per la silice
Energy Manager
Trasporto rifiuti
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Mezzi d’opera. Indennizzo usura strade 2025
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Interessi di mora all’11,15%
- 9,10 secondo semestre 2003;
- 9,02 primo semestre 2004;
- 9,01 secondo semestre 2004;
in Calo riSpetto al SemeStre preCedente
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2025, ha reso noto il tasso d’interesse di mora applicabile per il primo semestre 2025 fissandolo nella misura del 3,15%. Il decreto legislativo n. 231/2002 regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, prevedendo che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto.
Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti è parametrato al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, al quale vanno aggiunti 8 punti. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo.
È stato così fissato al 3,15 % il saggio d›interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando alla misura del 11,15%.
Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente:
- 10,35 secondo semestre 2002;
- 9,85 primo semestre 2003;
- 9,09 primo semestre 2005;
- 9,05 secondo semestre 2005;
- 9,25 primo semestre 2006;
- 9,83 secondo semestre 2006;
- 10,58 primo semestre 2007;
- 11,07 secondo semestre 2007;
- 11,20 primo semestre 2008;
- 11,10 secondo semestre 2008;
- 9,50 primo semestre 2009;
- 8,00 secondo semestre 2009;
- 8,00 primo semestre 2010;
- 8,00 secondo semestre 2010;
- 8,00 primo semestre 2011;
- 8,25 secondo semestre 2011;
- 8,00 primo semestre 2012;
- 8,00 secondo semestre 2012;
- 8,75 primo semestre 2013;
- 8,50 secondo semestre 2013;
- 8,25 primo semestre 2014;
- 8,15 secondo semestre 2014;
- 8,05 primo semestre 2015;
- 8,05 secondo semestre 2015;
- 8,05 primo semestre 2016;
- 8 secondo semestre 2016;
- 8 primo semestre 2017;
- 8 secondo semestre 2017;
- 8 primo semestre 2018;
- 8 secondo semestre 2018;
- 8 primo semestre 2019;
- 8 secondo semestre 2019;
- 8 primo semestre 2020;
- 8 secondo semestre 2020;
- 8 primo semestre 2021;
- 8 secondo semestre 2021;
- 8 primo semestre 2022;
- 8 secondo semestre 2022;
- 10,5 primo semestre 2023;
- 12 secondo semestre 2023;
- 12,50% primo semestre 2024;
- 12,25% secondo semestre 2024;
- 11,15% primo semestre 2025.
Fissati i coefficienti Ilia per gli immobili strumentali
utilizzabili Solo per Quelli non anCora aCCataStati
Con il D.M. 14 marzo 2025 (G.U. 24 marzo 2025, n. 69) sono stati individuati i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione della base imponibile valida per il calcolo dell’Ilia dovuta dalle imprese per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale «D» (immobili a destinazione speciale o particolare, come alberghi, ospedali, palestre, capannoni e centri commerciali), non iscritti in Catasto, interamente posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati.
I coefficienti sono gli stessi utilizzabili per l’Imu. In questi casi, la base imponibile è determinata facendo riferimento ai costi di acquisto o di costruzione (comprensivi, tra l’altro, del costo del terreno e delle spese incrementative e al lordo delle quote di ammortamento, distintamente contabilizzati in bilancio applicando i coefficienti pubblicati ogni anno dal Mef, fissati tenendo conto anche dei dati ufficiali (Istat e Mimit) sull’andamento del costo di costruzione di un capannone. I coefficienti per ricavare la base imponibile per l’applicazione dell’Ilia sono stabiliti per il 2025 nelle seguenti misure:
- anno 2025 = 1,00;
- anno 2024 = 1,00;
- anno 2023 = 1,02;
- anno 2022 = 1,14;
- anno 2021 = 1,19;
- anno 2020 = 1,19;
- anno 2019 = 1,20;
- anno 2018 = 1,22;
- anno 2017 = 1,22;
- anno 2016 = 1,23;
- anno 2015 = 1,23;
- anno 2014 = 1,23;
- anno 2013 = 1,24;
- anno 2012 = 1,27;
- anno 2011 = 1,30;
- anno 2010 = 1,32;
- anno 2009 = 1,34;
- anno 2008 = 1,39;
- anno 2007 = 1,44;
- anno 2006 = 1,48;
- anno 2005 = 1,52;
- anno 2004 = 1,61;
- anno 2003 = 1,66;
- anno 2002 = 1,72;
- anno 2001 = 1,76;
- anno 2000 = 1,82;
- anno 1999 = 1,85;
- anno 1998 = 1,87;
- anno 1997 = 1,92;
- anno 1996 = 1,98;
- anno 1995 = 2,04;
- anno 1994 = 2,11;
- anno 1993 = 2,15;
- anno 1992= 2,17;
- anno 1991 = 2,21;
- anno 1990 = 2,32;
- anno 1989 = 2,42;
- anno 1988 = 2,53;
- anno 1987 = 2,74;
- anno 1986 = 2,95;
- anno 1985 = 3,16;
- anno 1984 = 3,37;
- anno 1983 = 3,58
- anno 1982 e precedenti = 3,79.
(pZ)
Obbligo di PEC per gli amministratori
società, anche il domicilio di posta elettronica certificata di ogni amministratore;
la Camera di CommerCio aggiorna
le indiCazioni operative
La legge n. 207/2024 all’art. 1, comma 860 ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di società, siano esse di persone o di capitali, di dotarsi e di iscrivere nel Registro delle Imprese il proprio domicilio di posta elettronica certificata.
Con l’avvicinarsi del termine ultimo fissato al 30 giugno 2025, la Camera di Commercio di Pordenone e Udine ha fornito alcune indicazioni utili per l’adozione dell’obbligo che di seguito riportiamo.
La norma si aggiunge alle disposizioni vigenti che avevano già reso obbligatoria per le società e le imprese individuali la comunicazione al Registro delle Imprese di un proprio domicilio di posta elettronica certificata.
In fase di prima applicazione della disposizione la Camera di Commercio aveva ritenuto di uniformarsi alle indicazioni espresse da Unioncamere individuando il raggio d’azione della norma come riferito alle sole società costituitesi dal 01/01/2025.
Preso atto delle prime indicazioni operative ministeriali, in attesa di ulteriori precisazioni sull’applicazione delle stesse, si aggiornano le istruzioni di massima, da adottare con decorrenza dal 03/04/2025:
- nelle richieste di iscrizione degli atti costitutivi deve essere indicato, oltre alla PEC della
- nelle richieste di iscrizione di nuovi amministratori, ed anche in sede di rinnovo degli organi amministrativi, deve essere indicato il domicilio di posta elettronica certificata di ogni amministratore e ciò anche per le società già costituite prima del 01/01/2025;
- nelle richieste di iscrizione di nuovi soci amministratori di società di persone deve essere indicato il domicilio di posta elettronica certificata di ogni socio amministratore, anche per le società già costituite prima del 01/01/2025;
- si precisa che l’obbligo riguarda anche le iscrizioni delle nomine di liquidatori;
- si conferma allo stato la possibilità per gli amministratori di indicare quale proprio domicilio digitale l’indirizzo PEC della società per la quale eseguono la comunicazione;
- si conferma la sussistenza dell’obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale anche per gli amministratori delle società cooperative e delle società consortili, mentre si escludono le reti di impresa.
- gli adempimenti sopra indicati restano soggetti alla ordinaria disciplina concernente l’imposta di bollo e i diritti di segreteria prevista per l’iscrizione delle cariche sociali;
- in attesa di chiarimenti, pur in assenza di un termine di legge, la comunicazione autonoma del solo domicilio digitale (quindi non contenuta nelle pratiche di iscrizione di amministratori) è iscrivibile ed è in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. (c)
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Cessione immobile assoggettato al superbonus 110%
Sulla pluSvalenza
previSta una taSSazione opzionale del 26%
premessa
L’art. 1, commi da 64 a 66 della legge n. 213/2023 ha introdotto una misura restrittiva a carico dei soggetti che hanno beneficiato della detrazione del 110% in caso di vendita dell’immobile oggetto di intervento nei dieci anni successivi. Il legislatore ha voluto costruire una restrizione per i casi in cui il superbonus sia stato utilizzato come una leva per la ristrutturazione gratuita di immobili al solo scopo di rivenderli. Rivendita che potrebbe essere molto vantaggiosa considerando che gli interventi potrebbero aver incrementato il valore degli immobili.
la norma Fiscale
In generale l’art. 67 comma 1 lett. b) del TUIR prevede la tassazione della sola plusvalenza realizzata da una persona fisica per la cessione di un immobile detenuto da meno di 5 anni. La plusvalenza relativa ad una cessione eseguita dopo 5 anni invece non è soggetta a tassazione. La legge 213/2023 ha previsto una nuova categoria di immobili suscettibili di generare plusvalenze tassabili per le ragioni di cui sopra. Più precisamente l’ipotesi riguarda i casi in cui l’immobile oggetto di cessione abbia beneficiato di interventi agevolati con la detrazione del 110% di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 terminati da non più di 10 anni dall’atto della cessione. La norma, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, prevede che le persone fisiche che vendono immobili dopo aver beneficiato della detrazione del 110% entro 10 anni dall’esecuzione dei lavori, fatta eccezione per l’abitazione principale, devono assoggettare a tassazione l’eventuale plusvalenza realizzata.
il regime impositivo
opZionale
Trattandosi di una fattispecie inclusa nell’art. 67
del TUIR, la stessa configura un reddito diverso laddove non sia conseguita nell’esercizio di arti e professioni, di imprese o società di persone. Il contribuente può includere la plusvalenza nella base imponibile Irpef o, in alternativa, applicare un’imposta sostitutiva del 26% che sarà calcolata direttamente in sede di stipulazione del rogito notarile di compravendita come previsto dalla legge 266/2005.
La tassazione della plusvalenza scatta anche se i lavori non hanno interessato il singolo appartamento o immobile ma parti comuni condominiali. L’imposizione opera indipendentemente dalla circostanza che gli interventi edilizi siano stati effettuati su un immobile di proprietà del cedente o da altri aventi diritto come ad esempio il conduttore, il comodatario o il familiare convivente. Non assumono inoltre rilevanza le percentuali di detrazione potenzialmente spettanti e le diverse modalità di fruizione della detrazione (in dichiarazione, cessione del credito o sconto in fattura).
La plusvalenza disciplinata dalla nuova lettera b – bis) del comma 1) dell’art. 67 del TUIR riguarda quindi la prima cessione di immobili interessati da interventi ammessi al Superbonus, a prescindere dal soggetto che ha fatto l’intervento, della percentuale di detrazione spettante e della modalità di fruizione della stessa.
esclUsioni
Per espressa previsione normativa rimangono escluse da tassazione le plusvalenze derivanti da cessioni di immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei dieci anni antecedenti la cessione o del minor periodo dal rogito di vendita.
la determinaZione
della plUsvalenZa
Con riferimento alla modalità di determinazione della plusvalenza, la norma prevede che sia costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto o di costruzione, aumentato di ogni altro costo inerente. Per gli immobili che hanno beneficiato della detrazione del 110%, la norma distingue a seconda che i lavori siano conclusi da meno di 5 anni o da più di 5 anni.
Se i lavori sono conclusi da meno di 5 anni e si sia beneficato della cessione del credito o dello sconto in fattura, non si possono considerare le spese sostenute per gli interventi del 110%, con la conseguenza che la plusvalenza sarà di valore maggiore. Se invece il contribuente ha scelto di beneficare direttamente in dichiarazione della detrazione, è possibile conteggiare anche le spese del superbonus del 110%.
Se i lavori si sono conclusi da più di 5 anni è possibile conteggiare il 50% delle spese sostenute per il 110%.
La circolare 13/2024 dell’Agenzia delle Entrate precisa che in caso di Superbonus 110% per il quale il contribuente si sia avvalso in parte della detrazione in dichiarazione e in parte con cessione o sconto in fattura, solo queste ultime due fattispecie di costi non concorreranno al calcolo della plusvalenza.
Qualora per il medesimo immobile, si sia fruito dell’incentivo in parte nella misura del 110% e in parte in una misura inferiore, ad esempio 70%, l’irrilevanza delle spese relative agli interventi agevolati riguarderà solo le spese che hanno dato luogo all’incentivo nella misura del 110%. Le altre spese invece potranno essere considerate a ricorre di tutti i requisiti di legge.
adegUamento rendita catastale
La stessa legge 213/2023 ha introdotto anche l’obbligo di adeguare la rendita catastale delle unità
immobiliari oggetto di Superbonus qualora si siano conseguiti dei miglioramenti significativi. L’Agenzia delle Entrate sulla base di apposite liste selettive può eseguire controlli per verificare se sia stata presentata, ove prevista, la richiesta di modifica del valore catastale dell’immobile. Se dalle verifiche risulta il mancato aggiornamento dei dati catastali, l’Ufficio invita i contribuenti a regolarizzare la propria posizione.
È di questi giorni la notizia dell’invio di migliaia di lettere a soggetti beneficiari del Superbonus per stimolare l’aggiornamento dei dati catastali degli immobili oggetto degli interventi in argomento. I soggetti interessati potranno procedere, magari con l’aiuto di un professionista, ad aggiornare il dato catastale. Qualora invece l’intervento non abbia comportato modifiche di valore catastale, si dovrà fornire all’amministrazione finanziaria tutta la documentazione a giustificazione di tale tesi. La documentazione va trasmessa utilizzando il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando, in particolare, la categoria “Istanze e comunicazioni ipotecarie e catastali” e l’oggetto “Compliance catasto” indicando il codice atto nella “Descrizione”.
L’Agenzia ricorda che in caso di inadempimento, la stessa è legittimata ad eseguire sopraluoghi ed effettuare gli aggiornamenti d’ufficio con conseguente irrogazione di sanzioni e recupero delle spese necessarie all’aggiornamento catastale. (pZ)
Al via lo sdoganamento centralizzato
poSSibile individuare un uniCo Centro per le formalità doganali
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 30 ottobre 2024 ha pubblicato la circolare 23/2024 relativa all’attivazione dello sdoganamento centralizzato all’importazione. Dopo un periodo di sperimentazione, con avviso dell’11 aprile 2025 la stessa Agenzia ha avviato la procedura che consente agli importatori di sdoganare la merce in tutta Italia, interfacciandosi con un solo ufficio doganale.
Attualmente la procedura è applicabile solo nei casi in cui sia l’ufficio di presentazione sia quello di supervisione siano situati in Italia, ma la procedura è prevista a livello europeo e rappresenta uno degli obiettivi del Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013).
Gli operatori hanno quindi la possibilità di accentrare le operazioni doganali presso un unico ufficio, normalmente quello più vicino alla sede aziendale, razionalizzando le procedure amministrative, riducendo i costi, rendendo più efficienti le operazioni di importazione e quindi i processi di organizzazione interna.
Probabilmente l’aspetto più significativo è rappresentato dalla possibilità di far arrivare le merci in prossimità del luogo a cui sono destinate o in quello più conveniente dal punto di vista logistico.
La procedura centralizzata consente agli operatori, che normalmente procedono allo sdoganamento presso diverse dogane, di individuare un unico centro di competenza per la gestione delle formalità doganali.
Gli operatori avranno la possibilità di presentare la dichiarazione doganale presso gli Uffici doganali italiani nei casi in cui essi ricoprono il ruolo di SCO (Ufficio di controllo presso cui viene presentata la dichiarazione doganale), potendo però ricevere fisicamente le merci presso un altro ufficio PCO (Ufficio di presentazione delle merci). L’obbligazione doganale, sorge presso l’ufficio in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero dove ha sede l’impresa.
Come già accennato per il momento lo sdoganamento centralizzato è riservato esclusivamente a:
- dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria di accertamento;
- casi in cui l’ufficio di presentazione delle merci (PCO) e l’ufficio di supervisione (SCO) si trovino entrambi in Italia.
È richiesto che gli operatori per accedere a questa semplificazione forniscano informazioni specifiche nei tracciati “H”. in particolare nella dichiarazione si dovrà indicate il codice dell’ufficio doganale di presentazione PCO ossia l’ufficio di supervisione SCO. Si deve inoltre indicare il tipo di autorizzazione utilizzando la stringa CCL che identifica l’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato, il numero EORI del titolare dell’autorizzazione e il codice documento C513 con il numero di riferimento della relativa decisione doganale.
(pZ)
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Testo Unico in materia di versamenti e riscossioni
misura già esistente ma confermata e sistematizzata (art. 6).
avviato un proCeSSo di razionalizzazione e SemplifiCazione
Con il decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33, in attuazione della delega fiscale che ha previsto il riordino organico delle disposizioni del sistema tributario tramite la redazione di Testi Unici (art. 21 della legge n. 111/2023), è stato pubblicato il Testo Unico della riscossione e dei versamenti la cui disciplina risultava dettata da fonti normative diverse, susseguitesi nel corso dei decenni, con conseguente frammentazione.
Il Testo Unico versamenti e riscossione si basa su una ricognizione della normativa vigente della materia, ed effettua un lavoro di coordinamento escludendo le disposizioni ormai superate, tenendo conto delle abrogazioni già operate dalle precedenti fonti legislative e, all’articolo 239, reca una serie di abrogazioni esplicite.
Le disposizioni contenute nel Testo Unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 243).
Le principali aree disciplinate riguardano:
- la riscossione spontanea, inclusa la compensazione e il versamento unitario;
- la riscossione coattiva, con particolare attenzione ai termini, alle notifiche e alle cause estintive;
- il sistema delle garanzie e dei rimborsi;
- la mutua assistenza in ambito UE;
- le disposizioni applicabili in sede concorsuale;
- le norme transitorie e finali.
Tra le novità di maggiore rilievo introdotte dal nuovo Testo Unico si segnalano:
- Obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per i versamenti con compensazione, a partire dal 01 luglio 2024 per i soggetti titolari di partita IVA (art. 5).
- Preclusione dell’autocompensazione in presenza di ruoli definitivi superiori a 1.500 euro,
- Discarico automatico o anticipato delle quote non riscosse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro cinque anni dall’affidamento, ovvero le quote affidate all’Agenzia delle EntrateRiscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del MEF (art. 211).
- Rafforzamento dei controlli su crediti utilizzati in compensazione, con sanzioni più strutturate in caso di violazioni o irregolarità nei visti di conformità.
- Riduzione delle spese per tasse e diritti in caso di riscossione coattiva, con prenotazione a debito salvo recupero dalla parte soccombente. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia l’agente della riscossione (art. 143).
Inoltre, nel nuovo Testo Unico, è riportato all’articolo 105 - Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo - quanto previsto dall’ articolo 19 Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024 sul nuovo meccanismo previsto dal 2025 sui piani di dilazione secondo cui si può arrivare, in determinati casi, fino a 120 rate. Infatti, è previsto che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 01 gennaio 2029.
Ulteriormente, su richiesta del contribuente che
Nasce ‘‘Rete Legno Energia’’ la prima rete d’imprese friulane che va dal bosco alla tua caldaia.
Facile | Economico | Moderno | Certificato

Con le nuove caldaie a cippato il legno diventa un combustibile ‘‘liquido’’ facile da gestire e tu risparmi, sviluppi l’economia locale, fai crescere la filiera legno/energia e dai valore al patrimonio boschivo.
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— Sviluppo delle economie locali
produzione caldaie a cippato
installazione e manutenzione impianti di riscaldamento a cippato

Con la filiera regionale ‘‘Rete Legno Energia’’ il cippato diventa risorsa energetica e così si riducono i combustibili fossili ed il risparmio è garantito.
— Manutenzione del patrimonio boschivo
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documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
(c)
Contributi per investimenti in sicurezza 2025
d) essere in regola con il regime “de minimis” e rientrare nei settori non esclusi da questo;
bando CCiaa pordenone - udine.
preSentazione delle domande
dal 28 aprile al 30 giugno 2025
premessa
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 139/MM dell’8 aprile 2025 per comunicare che, con deliberazione del 13 marzo 2025, la Giunta della CCIAA di Pordenone-Udine (di seguito CCIAA PN-UD) ha approvato il bando per la concessione e contestuale rendicontazione ed erogazione di contributi alle piccole e medie imprese delle ex province di Udine e Pordenone a sostegno di investimenti per l’acquisto, l’installazione, il potenziamento e l’attivazione di impianti di allarme e di videosorveglianza presso immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali (di seguito bando).
Le risorse stanziate ammontano complessivamente a euro 1.000.000,00, di cui euro 630.000,00 per le imprese della ex provincia di Udine ed euro 370.000,00 per quelle della ex provincia di Pordenone.
Di seguito si dà sommaria illustrazione del bando, rinviando per gli approfondimenti al testo pubblicato sul sito camerale, ove è anche reperibile la modulistica.
beneFiciari
Beneficiarie sono le imprese, le cooperative e i consorzi e le attività professionali che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria, aventi sede o unità locale attiva nel territorio delle ex province di Udine o Pordenone, che presentino i seguenti requisiti:
a) essere iscritte al Registro imprese della CCIAA di Pordenone-Udine;
b) essere in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto;
c) non avere procedure concorsuali in essere, né procedimenti per la dichiarazione di una tale situazione nei propri confronti;
e) rispettare la normativa in tema di sicurezza sul lavoro (legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, art. 73);
f) rispettare le condizioni poste dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4 c. 6, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, circa il divieto di contribuzione a imprese fornitrici di servizi alla pubblica amministrazione;
g) non essere destinatarie di sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, co. 2, sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
I requisiti dimensionali di micro piccole e medie imprese secondo la normativa europea e quelli posti dalle lett. a), c), e), f) e g) dovranno sussistere sia al momento di presentazione della domanda che al momento della concessione (e contestuale erogazione) del contributo; i requisiti previsti dalle lett. b), d) dovranno, invece, ricorrere anche solo al momento della concessione (e contestuale) erogazione del contributo.
iniZiative e spese ammissibili
1. Iniziative ammissibili
Sono ammesse a beneficio le spese sostenute, presso gli immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali, per l’acquisto, l’installazione, il potenziamento e l’attivazione di impianti di allarme e di videosorveglianza in sistemi di videosorveglianza digitale ovvero di:
- telecamere;
- sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso;
- sistemi di video allarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative;
- sistemi di allarme anti-intrusione.
Almeno una delle telecamere deve essere installata all’esterno. Le telecamere esterne, in particolare, devono essere remotizzabili presso le sedi degli Organi di Pubblica Sicurezza.
L’impianto dovrà essere munito di certificato di conformità.
Sono esclusi gli interventi edilizi anche se connessi agli adeguamenti per la realizzazione delle iniziative in parola.
2. Spese ammissibili
Sono ammesse esclusivamente le spese relative all’acquisto, all’installazione, al potenziamento e all’attivazione di beni nuovi di fabbrica, che dovranno essere installati nella sede e/o nella unità operativa individuata dal richiedente, site nelle ex province di Udine e Pordenone.
Sono ammesse esclusivamente le spese giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti debitamente quietanzate a partire dall’1 novembre 2024 e prima della presentazione della domanda. L’iniziativa, perciò, deve essere stata avviata dall’1 novembre 2024 e conclusa prima della presentazione della domanda di contributo.
L’importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno di euro 1.250,00, oltre Iva. Il fornitore del bene/attrezzatura o servizio deve svolgere un’attività esercitata e dichiarata, classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con la fornitura del bene o servizio, per cui è chiesto il contributo.
Data la contestualità della concessione e dell’erogazione del contributo è necessario produrre, in sede di domanda, il certificato di regolare esecuzione dell’impianto.
Forma e misUra del contribUto e divieto di cUmUlo
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, concesso secondo il regime d’aiuto “de minimis”, nella misura massima del 100% delle spese sostenute e ammesse, per un importo minimo di euro 1.000,00 euro e massimo di euro 15.000,00.
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute per le stesse iniziative e spese.
presentaZione delle domande
Può essere presentata un’unica domanda di contributo per ciascuna impresa per provincia di appartenenza. Ne consegue che al massimo l’impresa può presentare due domande di contributo: una per la sede in provincia di Udine e una per quella in provincia di Pordenone. Non è possibile l’inoltro di più domande con un unico invio di posta elettronica certificata (PEC). La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, va presentata
a partire dalle ore 9:00:00 del 28 aprile ed entro il 30 giugno 2025
alla CCIAA di Pordenone-Udine esclusivamente per PEC ai seguenti indirizzi:
- contributi.ud@pec.pnud.camcom.it per le imprese con sede destinataria dell’iniziativa finanziabile nella ex provincia di Udine;
- contributi.pn@pec.pnud.camcom.it per le imprese con sede destinataria dell’iniziativa finanziabile nella ex provincia di Pordenone.
La domanda deve:
- essere inviata da casella PEC;
- firmata in originale, successivamente scansita, e inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; in assenza del documento d’identità allegato la domanda verrà archiviata; oppure
- sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta.
La data e l’ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo.
La domanda va corredata dalla seguente documentazione includente quella di rendiconto:
- copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, regolarmente emessa agli effetti fiscali e pagata nel rispetto della normativa vigente, preventivamente annullata sull’originale per l’utilizzo del contributo richiesto ai sensi del bando, nel caso non si tratti di fatture elettroniche, relativa a tutti i costi sostenuti per l’intero progetto oggetto del contributo; la CCIAA ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali;
- regolare quietanza di pagamento secondo le modalità di legge relativa a ciascuna spesa ammissibile, anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento;
- contratti con i fornitori dei servizi e consulenti;
- relazione illustrativa dell’iniziativa per cui si chiede il contributo;
- copia del certificato di regolare esecuzione dell’impianto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le PMI (dichiarazione PMI); - documento di identità del legale rappresentante, solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente. La domanda, in bollo (la marca va annullata), va presentata utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica pubblicata sul sito camerale, e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 per quanto attiene all’attestazione dimensionale dell’azienda.
istrUttoria delle domande
I contributi sono concessi e contestualmente liquidati, secondo procedimento valutativo a sportello, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande determinato da data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC.
L’istruttoria delle domande, per la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, è svolta:
- dall’Ufficio contributi della società Territorio Economia Futuro Società Consortile a Responsabilità Limitata - TEF s.c.r.l. per le domande presentate dalle imprese con sede nella ex provincia di Udine,
- dall’Ufficio camerale Agevolazioni della sede di Pordenone, per le domande presentate dalle imprese con sede nella ex provincia di Pordenone.
L’istruttoria procederà fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. A tale proposito la CCIAA PN-UD si riserva di anticipare la chiusura del termine di presentazione delle domande in caso di esaurimento dei fondi disponibili.
concessione e contestUale erogaZione del contribUto. le variaZioni soggettive del beneFiciario
Fino a esaurimento delle risorse, gli incentivi sono concessi e contestualmente erogati entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Sull’ammontare del contributo erogato viene applicata una ritenuta d’acconto del 4%, che la CCIAA PN-UD provvederà a versare direttamente all’erario.
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per approfondimenti.
(mm)
Incentivi per ricerca industriale e sviluppo sperimentale
preSentazione delle domande
dal 30 aprile al 30 giugno 2025
premessa
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 144/MM del 17 aprile 2025 per ricordare che, con delibera della Giunta Regionale n. 444 del 4 aprile 2025, è stato approvato il bando a1.1.1 - PR FESR 2021-2027, che riconosce incentivi a fondo perduto alle imprese per l’attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito delle aree di specializzazione e traiettorie di sviluppo della Strategia regionale per la specializzazione intelligente (di seguito “bando”)”.
Le risorse stanziate ammontano complessivamente a euro 13.000.000,00. Di seguito si dà sommaria illustrazione del bando.
1. beneFiciari
Possono beneficiare del contributo le micro, piccole, medie e grandi imprese del settore manifatturiero e terziario che svolgono attività primaria o secondaria ammissibile coerente con il progetto presentato. Nella sezione del sito dedicata al bando è pubblicato l’elenco dei codici ATECO delle attività ammissibili. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che all’atto della presentazione della domanda non abbiano la sede o un’unità sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia. L’apertura in regione della sede o dell’unità operativa, da iscriversi presso il Registro delle Imprese, deve intervenire prima dell’avvio del progetto e deve essere comunicata tempestivamente al soggetto gestore. In caso contrario il contributo non viene concesso o la concessione viene revocata, qualora già intervenuta.
2. progetti e spese ammissibili
Progetti ammissibili
Sono finanziabili i progetti di ricerca industriale e
di sviluppo sperimentale (vedi le definizioni alle lett. a) e b) dell’art. 2 del bando) specificatamente attinenti e rivolti ad almeno una delle aree di specializzazione e coerenti con almeno una delle relative traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all’allegato A del bando, realizzati nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio regionale in cui l’impresa ha la propria produzione di beni o servizi e sono stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto. Sono finanziabili i progetti classificabili dal livello 2 al livello 8 delle TRL, nonché nel livello 9 nei limiti di quanto previsto dalla definizione di sviluppo sperimentale. I progetti devono essere realizzati in forma collaborativa secondo almeno una delle seguenti modalità:
a) collaborazione effettiva tra imprese indipendenti presentanti domanda di contributo, di cui almeno una PMI. Di queste nessuna deve sostenere singolarmente oltre il 70% e meno del 10% della spesa complessiva ammissibile del progetto, c.d. “progetto congiunto”;
b) collaborazione con enti di ricerca, che partecipano al progetto in virtù di contratti di ricerca, il cui valore complessivo sia almeno pari al 10% della spesa totale ammissibile del progetto;
c) collaborazione con altri soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, ed eventualmente con enti di ricerca, che partecipano al progetto in forma di consulenze di ricerca e/o sviluppo contrattualizzate, il cui valore complessivo sia almeno pari al 20% della spesa totale ammissibile del progetto.
Le imprese proponenti devono essere in grado di sfruttare i risultati del progetto e garantire che essi abbiano una ricaduta sul territorio regionale, pena la non ammissibilità delle spese e l’eventuale revoca totale o parziale del contributo concesso.
I progetti possono avere una durata massima di 18 mesi, prorogabile di 6 mesi, e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione del contributo con l’approvazione della graduatoria.
Le imprese devono notificare, entro il termine di



30 giorni dalla data della comunicazione dell’assegnazione del contributo con l’approvazione della graduatoria, la data di avvio e la data prevista per la conclusione del progetto.
Per i progetti congiunti la richiesta di proroga può essere presentata dalla sola impresa capofila.
Spese ammissibili
Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell’arco di durata del progetto, fatte salve le spese per la certificazione della rendicontazione delle relative spese sostenute, che possono essere sostenute successivamente alla conclusione del progetto. In via esemplificativa, sono ammissibili le spese del personale, per strumenti e attrezzature, consulenze di enti di ricerca e altri soggetti qualificati esterni all’impresa, prestazioni e servizi (test e prove, servizi in cloud, servizi propedeutici alla brevettazione, certificazione della spesa, ecc.), beni immateriali (software specialistici, diritti di licenza, brevetti e know-how utilizzati per il progetto), realizzazione di prototipi, materiali di consumo, spese generali.
Le spese di personale sono calcolate con applicazione di tabelle standard di costi unitari e le spese generali con modalità a tasso forfettario.
Le spese ammissibili sono elencate nell’art. 7 e nell’allegato E del bando, ai quali si rinvia.
3. limiti di spesa
e di contribUto
Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto
per ciascuna impresa è di euro 50.000,00. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di euro 750.000,00.
4. presentaZione della domanda
La domanda è predisposta e presentata al soggetto gestore solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema IOL dedicato. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista, redatta secondo i fac-simile pubblicati nella relativa sezione dedicata del sito.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo che deve avere ad oggetto un unico progetto di ricerca e/o sviluppo.
Per i progetti congiunti viene presentata un’unica domanda comprendente gli interventi dei singoli partner. La sottoscrizione e la presentazione della domanda di contributo sono delegate al partner capofila.
La domanda è presentata
dalle ore 10.00 del 30 aprile alle ore 16.00 del 30 giugno 2025.
Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l’ora di convalida finale effettuata tramite il sistema online dedicato.
5.
intensità del contribUto
L’intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:
b) Micro e piccola impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese indipendenti (art. 6, c. 3, lett. a) del bando)
c) Media
d) Media impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese indipendenti (art. 6, c. 3, lett. a) del bando)
e) Grande impresa
f) Grande impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese indipendenti (art. 6, c. 3, lett. a) del bando)
6. istrUttoria delle domande
Dopo una preliminare istruttoria di ammissibilità, qualora il numero dei progetti/interventi facenti parte di progetti congiunti sia superiore a 115, il Comitato Tecnico nominato procederà alla preselezione.
A tale fine, detto Comitato valuta, sulla base delle relazioni sintetiche dei progetti presentati allegate
alle domande, l’ammissibilità degli stessi secondo le definizioni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e l’attinenza alle aree di specializzazione e alle rispettive traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente, e attribuisce un punteggio (secondo i criteri indicati nell’allegato D1), sulla base del quale viene stilato l’elenco di valutazione.
Nel caso di progetti congiunti, il punteggio viene
attribuito al progetto complessivo e non ai singoli interventi.
A parità di punteggio viene data priorità all’ordine cronologico di presentazione delle domande. I progetti/interventi relativi alle prime 115 posizioni dell’elenco di preselezione vengono ammessi alla fase successiva di valutazione. Qualora l’ultimo progetto utilmente collocato nell’elenco sia un progetto congiunto, vengono ammessi alla fase successiva tutti i singoli interventi dei partner, anche se ciò determina il superamento della soglia di 115. La comunicazione alle imprese inserite nell’elenco dei progetti valutati positivamente nella preselezione s’intende assolta con la pubblicazione degli elenchi nella sezione dedicata del sito della Regione. Ulteriori progetti/interventi oltre ai primi 115 preselezionati possono essere oggetto di valutazione ai fini dell’ammissione a finanziamento a fronte di un’ulteriore graduatoria, qualora non tutte le risorse stanziate sul bando (anche per successivi rifinanziamenti) siano assorbite dalla prima graduatoria.
Le ulteriori domande, relative a progetti/interventi non ammessi alla successiva fase di valutazione per i quali non è intervenuto un rifinanziamento del bando, entro il 30 settembre 2026, si intendono non accolte. Del mancato accoglimento è data comunicazione tramite pubblicazione di specifico avviso sul sito, nella sezione dedicata al bando.
I progetti individuati con la preselezione o, qualora non applicata, che hanno superato l’istruttoria preliminare, sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la presenza della documentazione richiesta a corredo della domanda.
I progetti sono, altresì, sottoposti al parere del Comitato Tecnico che si esprime in merito all’ammissibilità nell’ambito delle definizioni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, all’attinenza alle aree di specializzazione e alle rispettive traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente, alla congruità e pertinenza al progetto delle spese, alla classificazione delle spese in misura totale o parziale nell’ambito delle fattispecie di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e all’adeguata competenza ed esperienza professionale del personale e dei consulenti in relazione all’attività richiesta nel progetto. Il Comitato Tecnico valuta anche il merito tecnico dei progetti. Al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica dei progetti ammissibili viene sommato il punteggio ottenuto dalla verifica amministrativa dei criteri legati all’ambito soggettivo del proponente posseduti al momento della domanda (vedi sezione C dell’allegato D2 del bando), dando luogo
al punteggio complessivo del progetto in base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria. Nel caso di progetti congiunti, al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica (vedi sezione B dell’allegato D2 del bando) viene sommato il punteggio risultante dalla media dei punteggi attribuiti ai criteri legati all’ambito soggettivo dei singoli partner (sezione C dell’allegato D2 del bando).
La graduatoria viene stilata sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto. A parità di punteggio viene data priorità all’ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell’ordine di inoltro telematico tramite il sistema IOL.
Per i progetti ammessi ma non finanziati per insufficiente disponibilità di risorse, la pubblicazione dell’elenco ha l’effetto di sospensione dei termini del procedimento.
Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l’ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, ne è disposto il finanziamento parziale.
Nel caso i fondi disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le domande relative a un progetto congiunto, le risorse sono assegnate proporzionalmente ai partner del progetto congiunto sulla base della spesa ammessa per ciascun intervento.
Le domande ammesse in graduatoria ma non finanziate per carenza di fondi per le quali non è intervenuto un rifinanziamento del bando, entro il 30 settembre 2026, vengono archiviate e dell’archiviazione viene data comunicazione all’impresa. Il provvedimento di concessione è adottato entro 180 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande.
Il provvedimento di concessione viene trasmesso al beneficiario e contiene le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, il piano finanziario, gli obblighi a cui è tenuto il beneficiario, il termine per l’esecuzione, nonché il Codice Unico di Progetto (CUP), che deve essere riportato nell’oggetto dei giustificativi di spesa.
La rendicontazione deve essere presentata entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di conclusione del progetto, prorogabile di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema online dedicato.
L’effettività e regolarità delle spese sostenute sono attestate, secondo quanto indicato nell’allegato E, con la certificazione della spesa.
La rendicontazione viene sottoposta al parere del
Comitato Tecnico che valuta le eventuali variazioni intervenute nel progetto e la conformità tra l’intervento preventivato e quello realizzato.
La certificazione deve essere effettuata da uno dei revisori legali iscritti nell’Elenco dei certificatori istituito presso la Direzione Centrale Attività Produttive e Turismo, pubblicato sul sito della Regione FVG.
La spesa sostenuta per la certificazione è ammissibile a contributo fino a un importo massimo di euro 2.000,00.
A seguito di conclusione positiva dell’istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato l’atto di approvazione della rendicontazione, confermando o rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa. L’atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro 80 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Nel caso di progetti congiunti, qualora le distinte di rendicontazione non siano presentate nella medesima data, il termine per l’adozione dell’atto decorre per tutti i partner dalla data di presentazione dell’ultima rendicontazione trasmessa.
7. divieto di cUmUlo
I contributi del bando non sono cumulabili con altre misure di aiuti di Stato, anche in regime “de minimis”, e finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese e i medesimi beni e servizi.
I contributi del bando sono invece cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia anche in regime “de minimis”, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014. Nel caso sia superata l’intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo. Non sono cumulabili i contributi erogati sotto forma di garanzia a valere su fondi della programmazione comunitaria diversi dal FESR. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità e uniformità non costituenti aiuti di Stato.
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per approfondimenti. (mm)
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Bando Invitalia
Contributi e finanziamenti agevolati per la filiera del legno
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 139/ MM del 15 aprile 2025 per rammentare che, con decreto direttoriale 4 aprile 2025 (di seguito “d.d. 4.4.2025”), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito “MIMIT”) ha dato attuazione al proprio decreto interministeriale del 20 febbraio 2025, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito “decreto 20.2.2025”), finalizzato alla creazione e al rafforzamento delle imprese boschive e delle imprese della filiera della prima lavorazione del legno, oltre che al sostegno della vivaistica forestale.
Il d.d. 4.4.2025, in parola, fa riferimento alle sole imprese boschive e a quelle della filiera della prima lavorazione del legno (non contempla la vivaistica forestale).
Le risorse destinate a questo strumento agevolativo sono pari a euro 20 milioni, al lordo del compenso spettante a INVITALIA, quale soggetto gestore.
1. soggetti beneFiciari
Sono destinatarie del bando le imprese, operanti sull’intero territorio nazionale:
- che erogano servizi di supporto per la silvicoltura di cui al codice ATECO 2025 02.20, limitatamente alle attività di “abbattimento di alberi” e “produzione di tronchi (tondame) per industrie del settore (industrie manifatturiere forestali) e 02.40.00, limitatamente all’attività di “trasporto di tronchi all’interno di aree forestali”;
- che operano nell’ambito della filiera della prima lavorazione del legno, individuata, ai fini
del bando, dai codici ATECO 2025 16.11 “taglio e piallatura del legno”, 16.12 “lavorazione e finitura del legno”, limitatamente alle attività di alesatura, tornitura, fresatura, brocciatura, levigatura (spianatura), smerigliatura, lucidatura, giuntatura, eccetera del legno, essicazione (stagionatura) del legno e di impregnazione e trattamento chimico del legno, e 16.21 “fabbricazione dei fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno.
Non sono ammesse a contributo le imprese che esercitano le predette attività per la produzione di prodotti utilizzabili ai fini energetici.
2. termine e modalità di presentaZione delle domande
La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione da INVITALIA a partire
dalle ore 12.00 del 15 maggio 2025 alle ore 12.00 del 10 luglio 2025
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni sarà rilasciato dalla piattaforma il Codice Unico di Progetto (di seguito “CUP”), che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato.
In merito al contenuto della domanda e agli allegati a corredo si rinvia all’art. 4 del d.d. 4.4.2025. L’esaurimento delle risorse finanziarie prima del 10 luglio p.v. comporterà la chiusura anticipata dello sportello.
3. risorse disponibili
Come detto le risorse disponibili ammontano a euro 20 milioni, di cui euro 10 milioni per la concessione di contributi a fondo perduto ed euro 10 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati.
Il 60% delle risorse complessive è riservato alle micro, piccole e medie imprese, di queste il 25% è destinato alle micro e piccole imprese.
4. programmi di investimento e spese ammissibili
Le agevolazioni sono concesse a fronte della realizzazione di programmi di investimento funzionali all’evoluzione tecnologica e digitale dei processi produttivi e alla creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio.
Gli investimenti ammissibili sono sia materiali che immateriali relativi a:
a) mezzi mobili e attrezzature per utilizzazioni forestali, ad esclusione dell’acquisto di attrezzature minute, di consumo e motoseghe; b) mezzi mobili, macchinari, impianti e attrezzature per la lavorazione del legno; c) software e hardware strettamente funzionali all’evoluzione tecnologica e digitale del processo produttivo.
Non sono ammesse spese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature usati.
I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili di importo non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a euro 600.000,00, ed essere avviati dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione e conclusi entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione.
Entro 15 giorni dalla data di ultimazione del programma, corrispondente alla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, l’impresa beneficiaria deve inviare a INVITALIA specifica comunicazione attestante l’intervenuta ultimazione del programma di investimento.
5. intensità del contribUto
Per i programmi di investimento le cui spese ammissibili non sono superiori ad euro 300.000,00, il contributo a fondo perduto è pari al 40%. Tale percentuale è incrementata:
- di 10 punti percentuali nel caso l’instante al momento della presentazione della domanda abbia aderito a un Accordo di Foresta; - di 5 punti percentuali qualora l’impresa richiedente, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso della registrazione EMAS, o della certificazione UNI EN ISO 14001, o di una certificazione di catena di custodia dei prodotti di origine forestale secondo gli schemi di gestione forestale sostenibile FSC o PEFC, o delle certificazioni di qualità di prodotto secondo standard tecnici sanciti da norme UNI EN. Tutte le certificazioni devono essere in corso di validità;
- di 5 punti percentuali se l’impresa richiedente ha ottenuto la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2024.
Per i programmi di investimento con spese ammissibili di importo superiore a euro 300.000,00 e fino a euro 600.000,00:
- nella forma di contributo a fondo perduto del 40% fino ad euro 300.000,00;
- nella forma del finanziamento agevolato, nella misura massima del 70% delle spese ammissibili per l’importo eccedente euro 300.000,00 e fino al massimo di euro 600.000,00.
Il finanziamento agevolato è regolato a un tasso pari a zero e ha una durata di dieci anni, comprensivo di un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato al periodo di realizzazione del programma. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
I finanziamenti di cui trattasi non sono assistiti da forme di garanzia.
6. regime dell’aiUto e cUmUlo con altri aiUti di stato
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis. Qualora le agevolazioni richieste dall’impresa eccedano i massimali previsti dal Regolamento, INVITALIA procede alla rideterminazione delle agevolazioni concedibili, funzionale al rispetto dei massimali in parola attraverso la riduzione del contributo a fondo perduto.
Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
7. istrUttoria delle domande, concessione delle agevolaZioni ed erogaZione del contribUto
I soggetti richiedenti sono ammessi alle agevolazioni sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.
INVITALIA espleta le verifiche istruttorie entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di esito positivo delle verifiche è adottato il provvedimento di concessione che, oltre a individuare il progetto ammesso, riporta l’ammontare delle agevolazioni, definisce i tempi e le modalità
di attuazione dell’iniziativa e di erogazione delle stesse.
Le agevolazioni concesse sono erogate in due quote commisurate allo stato avanzamento lavori dell’investimento. L’erogazione avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria, utilizzando la modulistica resa disponibile da INVITALIA.
L’impresa beneficiaria può chiedere che il contributo sia concesso in un’unica soluzione a seguito dell’ultimazione del programma degli investimenti. La prima tranche del 50% è erogata a fronte della presentazione di fatture di acquisto, anche non
quietanzate, corrispondenti al 50% dell’investimento.
Ai fini dell’erogazione, INVITALIA accerta la completezza e la regolarità della documentazione presentata.
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento. (mm)
Autotrasporto. Decreto investimenti alta sostenibilità
Quinto periodo
per la preSentazione
delle domande dalle ore 10.00 del 5 maggio 2025 alle ore 16.00 del 20 giugno 2025
Facciamo seguito alle precedenti nostre circolari n. 88/AdT del 6 marzo 2023, n. 377/AdT del 30 novembre 2023 e n. 253/MM del 29 luglio 2024, per ricordare che il bando per la concessione di incentivi per il settore dell’autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa mediante l’acquisizione di veicoli commerciali a elevata sostenibilità, di cui al decreto ministeriale n. 461 del 18 novembre 2021 e al relativo decreto direttoriale attuativo n. 148 del 7
aprile 2022, prevede n. 6 periodi di presentazione della domanda scaglionati nel tempo.
Il prossimo (V – quinto) periodo per la presentazione delle domande decorre
dalle ore 10.00 del 5 maggio 2025 alle ore 16.00 del 20 giugno 2025
Le domande così presentate andranno rendicontate dalle ore 10.00 del 7 luglio 2025 alle ore 16.00 del 19 dicembre 2025.
Rappresentiamo che il sesto e ultimo periodo di ammissibilità delle domande del contributo in parola verrà aperto alle ore 10.00 del 12 gennaio 2026 fino alle ore 16.00 del 20 febbraio 2026.
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.
(mm)
Contributi per investimenti in sicurezza 2025
bando CCiaa venezia giulia
- trieSte e gorizia.
preSentazione delle domande
entro il 31 diCembre 2025
premessa
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 1/TSGO/MM del 22 aprile 2025 per comunicare che, con delibera n. 11 del 13 febbraio 2025, è stato approvato il bando per la concessione e contestuale rendicontazione ed erogazione di contributi alle PMI e alle attività professionali per l’acquisto, l’installazione, il potenziamento e l’attivazione di impianti di allarme e videosorveglianza presso gli immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali.
Le risorse stanziate ammontano complessivamente a euro 1.000.000,00, di cui euro 640.000,00 per le imprese della provincia di Trieste ed euro 360.000,00 per quelle della provincia di Gorizia.
Di seguito si dà sommaria illustrazione del bando, rinviando per gli approfondimenti al testo pubblicato sul sito camerale, ove è anche reperibile la modulistica.
beneFiciari
Beneficiano degli incentivi le attività professionali e le micro, piccole e medie imprese produttive, commerciali o industriali attive nelle province di Trieste e Gorizia.
Requisiti di ammissibilità:
a) essere iscritte al Registro imprese della CCIAA Venezia Giulia;
b) essere in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto;
c) non avere procedure concorsuali in essere, né procedimenti per la dichiarazione di una tale situazione nei propri confronti;
d) essere in regola con il regime “de minimis” e rientrare nei settori non esclusi da questo;
e) rispettare la normativa in tema di sicurezza sul lavoro (legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, art. 73);
f) non essere destinatarie di sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, co. 2, sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
I requisiti dimensionali di micro piccole e medie imprese secondo la normativa europea e quelli posti dalle lett. a), c), e), f) dovranno sussistere sia al momento di presentazione della domanda che al momento della concessione (e contestuale erogazione) del contributo; i requisiti previsti dalle lett. b), d) dovranno, invece, ricorrere anche solo al momento della concessione (e contestuale) erogazione del contributo.
iniZiative e spese ammissibili
Sono ammessi a beneficio gli investimenti in sistemi di videosorveglianza digitale consistenti nell’acquisto, nell’installazione, nel potenziamento e nell’attivazione di impianti di allarme e di videosorveglianza in sistemi di videosorveglianza presso immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali. A titolo esemplificativo:
- telecamere;
- sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso;
- sistemi di video allarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative.
Almeno una delle telecamere deve essere installata all’esterno. Le telecamere esterne, in particolare, devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:
- essere remotizzabili presso le sedi degli Organi di Pubblica Sicurezza;
- essere orientabili anche sulla pubblica via, ove possibile;
- rispettare i parametri tecnici come da Protocollo Quadro allegato al bando
L’impianto dovrà essere munito di certificato di regolare esecuzione dell’impianto.
L’installazione degli impianti di videosorveglianza dovrà tenere conto, in ogni caso, delle autorizzazioni (anche preventive) previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quelle rilasciate dalle autorità competenti.


Sono esclusi gli interventi edilizi anche se connessi agli adeguamenti per la realizzazione delle iniziative in parola.
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dall’impresa beneficiaria, giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti, regolarmente emesse/i nel rispetto della normativa vigente e debitamente quietanzate/i a partire dall’1 novembre 2024 e prima della presentazione della domanda. Il beneficiario dimostra l’avvenuto pagamento della spesa attraverso documentazione bancaria comprovante l’inequivocabile e integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati. Alla documentazione bancaria va comunque allegata copia dell’estratto di conto corrente bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito dell’operazione sul c/c bancario del beneficiario.
Le spese sono ammissibili a condizione che il fornitore del bene/attrezzature o servizio svolga un’attività esercitata e dichiarata, classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con la fornitura del bene o servizio per il/i quale/i è richiesto il contributo.
presentaZione delle domande
I beneficiari presentano domanda di contributo alla Camera di Commercio Venezia Giulia, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito, entro il 31 dicembre 2025
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, al seguente indirizzo cciaa@pec. vg.camcom.it.
La domanda è valida solo se inviata dall’indirizzo PEC dell’impresa richiedente o da quello del professionista di fiducia indicato dall’impresa.
La domanda deve essere sottoscritta o con firma digitale del legale rappresentante o firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente a un documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante. La trasmissione della domanda senza il documen-
to d’identità valido allegato costituisce motivo di archiviazione.
La domanda, munita di marca da bollo di euro 16,00, e tutti gli allegati dovranno essere oggetto di un unico invio con oggetto: “Richiesta contributo impianti videosorveglianza”.
È previsto inoltre il pagamento del diritto di segreteria di euro 50,00 da effettuarsi a mezzo bonifico bancario. Gli estremi per effettuare il versamento sono riportati all’art. 7 del bando.
Forma e misUra del contribUto e divieto di cUmUlo
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, concesso secondo il regime d’aiuto “de minimis”, nella misura massima del 100% delle spese sostenute e ammesse.
Non sono ammessi al beneficio gli investimenti di importo minimo di 1.000,00 euro, L’aiuto massimo concedibile è di euro 15.000,00.
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute per le stesse iniziative e spese.
istrUttoria delle domande e concessione e contestUale erogaZione del contribUto
I contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di consegna della PEC con allegata la relativa domanda di contributo.
Le domande che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell’insufficiente disponibilità finanziaria del presente bando saranno archiviate.
Fino a esaurimento delle risorse, gli incentivi sono concessi e contestualmente liquidati entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per approfondimenti.
(mm)
CCNL Confapi per Dirigenti e Quadri Superiori
SottoSCritto
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 137/EI dell’11 aprile 2025 per informare le Imprese interessate che Confapi e Federmanager hanno sottoscritto in data 25 marzo u.s. il nuovo testo che regola il rapporto di lavoro dei manager delle Pmi nei settori dell’industria e dei servizi.
Il Ccnl, che avrà durata fino al 31 dicembre 2027, si applica a tre categorie di management: dirigenti, quadri superiori e professional.
Con il rinnovo è stata rafforzata la figura del dirigente allineandosi alla giurisprudenza degli ultimi anni e ampliandosi ad altre figure apicali specifiche nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
Relativamente agli aspetti economici, il minimo contrattuale dei dirigenti si innalza a € 78.000 a partire dal 1° gennaio 2025, fino ad arrivare a € 82.000 a partire dal 1° gennaio 2026, con un aumento in linea con l’inflazione.
A copertura del 2024 è riconosciuto ai Dirigenti (in forza al 1/1/2024, e ovviamente in forza ancora al 25/3/2025, con una RAL fino a € 95.000) un importo “una tantum” di € 3.000 (da erogarsi in 2 tranches uguali ad aprile 2025 e giugno 2025. Si segnala che detta una tantum deve essere erogata con gli stessi termini, condizioni e importi anche ai Dirigenti assunti sulla base dei particolari requisiti soggettivi di cui all’Allegato all’art. 3 del CCNL.
Rivisto anche l’importo per il rimborso delle spese non documentabili in occasione di trasferte e missioni: dal 1/4/25 detto importo viene elevato a € 100.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, la contribuzione a carico dell’impresa viene fissata nella misura minima del 5% (con un incremento dunque di uno 0,5% rispetto all’attuale) della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di € 190.000 annui (rispetto agli attuali € 180.000), che non può risultare inferiore a una contribuzione pari a 6.000 euro anno (precedentemente € 4.800).
Relativamente al trattamento di malattia l’Accordo prevede l’innalzamento a 18 mesi per il periodo di conservazione del posto di lavoro, nel caso di patologie oncologiche (nell’arco del primo triennio dall’insorgenza della patologia, ove debitamente certificata e comunicata dal dirigente all’azienda), rispetto ai 12 mesi già riconosciuti nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio.
L’accordo prevede poi l’aumento dello 0,5% di contribuzione a carico dell’azienda. In particolare viene riconosciuto nella parte normativa un aumento del periodo di comporto in presenza di patologie oncologiche. Attenzione particolare viene data alla parità di genere: la maternità viene tutelata sia durante il periodo di congedo sia dopo, al rientro al lavoro. Vengono introdotti i principi di genitorialità condivisa e di equità retributiva.
Si rinvia per gli ulteriori aspetti e i dettagli al testo dell’Accordo e alla nota illustrativa di commento.
(ei)
CCNL legno e arredamento
PMI Unital
aCCordo del 14 aprile 2025
Sui nuovi minimi
dal 1° gennaio 2025
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 140/ EI del 15 aprile 2025 per informare le Imprese del settore che in data 14 aprile 2025 è stato sottoscritto tra UNITAL e le OO.SS. l’Accordo per la definizione dei minimi tabellari relativi all’anno 2025. L’intesa prevede un adeguamento a decorrere
dal 01/01/2025 determinato sulla base dell’indice IPCA non armonizzato riferito all’anno 2024 e pari a 1,1% così come comunicato dall’ISTAT. Gli incrementi relativi ai mesi da gennaio a marzo verranno erogati con la retribuzione afferente al mese di aprile 2025. Detti importi arretrati dovranno essere corrisposti in cifra fissa senza alcun ricalcolo sugli istituti contrattuali e legali già liquidati nei suddetti mesi.
Con riserva di ulteriori informazioni, si ricorda che il testo dell’Accordo con relativa tabella dei nuovi minimi può essere richiesto all’Ufficio Lavoro dell’Associazione.
(ei)
















Indice mensile rivalutazione
t.f.r.
marzo 2025
Controlli delle ASL nei cantieri per la silice
dal 1° maggio
partiranno i Controlli nei Cantieri edili
Le aziende sanitarie della Regione (ASUGI, ASUFC e ASFO) ci comunicano che da maggio 2025 partiranno i controlli nei cantieri edili sull’applicazione delle misure di prevenzione e protezione contro il rischio cancerogeno da silice libera cristallina. Con l’entrata in vigore dal 24 giugno 2020 del D.lgs. 44 del 1° giugno 2020, e l’adozione da parte delle imprese operanti nel comparto dell’edilizia delle buone pratiche in materia di prevenzione sul rischio cancerogeno da silice libera, si dovranno prevedere e adottare adeguate misure di prevenzione e protezione.
Pertanto, a partire dal mese di maggio 2025, le ASL Regionali, come da cronoprogramma previsto dal Piano Mirato prevenzione sul rischio cancerogeno da silice libera, condurranno interventi di vigilanza a campione per verifica sul campo dell’applicazione delle misure preventive e protettive, con particolare riferimento all’utilizzo di attrezzature dotate di aspirazione delle polveri e alle procedure di inumidimento nelle lavorazioni polverose.
Il rischio cancerogeno da polveri contenenti silice libera cristallina è presente nei cantieri dove vengono eseguiti interventi di demolizione, fresatura, levigatura, foratura di materiali edili, movimentazione terra, ecc.
Questi controlli rientrano dell’ambito delle attività previste dal Piano Mirato di Prevenzione “Silice libera cristallina” del Friuli Venezia Giulia.
integraZione del docUmento valUtaZione dei rischi
Le imprese aggiorneranno il Documento di Valutazione dei Rischi Aziendale (DVR) con le misure di prevenzione e protezione da adottare, prevedendo la valutazione del rischio specifico e le relative misure di prevenzione e protezione. Questi aspetti saranno tenuti in considerazione anche nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) che andrà integrato per i casi di fasi lavorative che comportano la potenziale esposizione alla silice libera cristallina.
Dunque, il POS deve includere sia la valutazione per il rischio cancerogeno da esposizione alla silice libera cristallina, sia l’elenco delle misure da adottare.
misUre per la tUtela dei lavoratori
Le misure di prevenzione e protezione vanno valutate dall’impresa che esegue lavorazioni che possono provocare polvere di silice, utilizzando a titolo indicativo le seguenti precauzioni:
- usare attrezzature dotate di aspirazione delle polveri;
- bagnare le superfici nelle lavorazioni che prevedono la formazione di polveri;
- usare attrezzature ad umido;
- utilizzare aspiratori per la pulizia di superfici e indumenti da lavoro;
- utilizzare aspiratori con filtraggio delle polveri;
- impiegare mezzi per la movimentazione dei materiali con cabina stagna;
- utilizzare maschere filtranti di classe (tipo FFP3 o superiori) a fronte del rischio residuo di esposizione alle polveri.
(csc)
Energy Manager
nomina online
entro il 30 aprile 2025
L’Energy Manager è una figura con funzioni di supporto dell’impresa in merito al migliore utilizzo dell’energia. L’Energy Manager o responsabile può essere anche un professionista esterno, qualora all’interno dell’impresa non sia possibile individuare una figura interna dotata di adeguate competenze e disponibilità di tempo per svolgere al meglio tale funzione.
La figura dell’Energy Manager in Italia è stata introdotta dalla Legge 308/82, ma è con la Legge 10/91 che gli è stato dato forte impulso. Come comunicato con la nostra circolare prot. n. 147/CSC del 22 aprile 2025, ai sensi dell’art. 19 della Legge 10/91 sono obbligati alla nomina dell’Energy manager:
- i soggetti operanti nel settore industriale che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio;
- i soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio. Ai fini del calcolo dei consumi complessivi aziendali (Impresa univocamente identificata da una Partita IVA nel Registro Imprese) occorre prendere in considerazione tutta l’energia entrante nel confine aziendale e tutta l’energia rinnovabile prodotta in loco, senza decurtare l’energia eventualmente ceduta in rete. In presenza di un impianto di cogenerazione, ad esempio, si considererà il combustibile in ingresso all’impianto e non l’energia prodotta dall’impianto e/o autoconsumata. La FIRE gestisce su incarico ministeriale le nomine degli Energy Manager. La nomina è annuale e va inviata entro il 30 aprile alla FIRE attraverso il portale online NEMO. La mancata nomina im-
pedisce l’accesso allo schema dei certificati bianchi, ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017. Nel caso in cui un’impresa non risultasse obbligata alla nomina, potrà comunque procedere su base volontaria in qualsiasi momento dell’anno. L’Energy Manager è il Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia in azienda e ha vari compiti, fra i quali:
- gestione dei servizi energetici;
- analisi dei consumi e benchmarking;
- gestione ottimale degli impianti;
- identificazione di proposte di investimento;
- definizione e diffusione di politiche energetiche;
- sensibilizzazione all’uso razionale dell’energia. La FIRE ha messo a disposizione delle aziende un file excel dedicato alla contabilità energetica (foglio nomina vuoto, tabelle contabilità, guida tabelle contabilità), con lo scopo di aumentare la consapevolezza sui consumi finali di energia in azienda, dato senza il quale non è possibile valutare la gestione efficiente dell’energia nel tempo. Tutte le informazioni sulla procedura di nomina sono disponibili nelle apposite Linee guida pubblicate dalla FIRE al seguente link: http://em.fireitalia.org/?p=1242.
Sempre allo stesso link è possibile scaricare un’applicazione in formato excel a supporto del calcolo dei t.e.p. da utilizzare per verificare se si è o meno soggetti all’obbligo in esame.
Qualora il nominante si accorga di un errore può accedere al portale con le proprie credenziali e rettificare il dato; in tal caso la nomina verrà sottoposta ad una riapprovazione da parte di FIRE e, ai fini del rispetto della tempistica del 30 aprile, farà comunque fede l’invio della prima nomina (non dell’eventuale rettifica).
Si ricorda, infine, che la violazione dell’obbligo di comunicazione può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,56 a 51.645,58 euro (art. 34, della legge 10/1991); l’invio tardivo non sana l’irregolarità, ma potrà essere tenuto in conto per limitare l’importo della sanzione. (csc)
Trasporto rifiuti
pagamento diritti
d’iSCrizione annuale
all’albo geStori ambientali
entro il 30 aprile 2025
Si rammenta che entro il prossimo 30 aprile 2025 le imprese che effettuano trasporto di rifiuti devono effettuare il versamento dei diritti d’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, in funzione della categoria e classe di attività per la quale sono iscritte.
Ciascuna impresa iscritta all’Albo gestori può eseguire il versamento, per le categorie e classi per le quali è iscritta, accedendo con le proprie credenziali all’Area riservata del sito http://www. albonazionalegestoriambientali.it, nella sezione “DIRITTI” dove viene visualizzato l’importo dovuto. Il pagamento può quindi essere effettuato con
carta di credito (su circuito Visa / MasterCard), oppure con TelemacoPay su circuito InfoCamere, IConto e MAV (solo per diritto di iscrizione), bonifico bancario.
È opportuno ricordare che il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell’iscrizione all’Albo e che durante detta sospensione l’impresa non può regolarmente svolgere l’attività del trasporto rifiuti per la categoria in cui è iscritta. La sospensione decorre dalla data in cui l’impresa riceve la notifica del relativo provvedimento, nella propria casella di posta elettronica certificata (PEC).
Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno, senza aver regolarizzato i pagamenti, vengono cancellate d’ufficio dall’Albo gestori senza ulteriori comunicazioni.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il p.i. Claudio Scialino, tel. 0432.507377, e-mail: edilizia@confapifvg.it.
(c)
Gare d’appalto: definito il contributo per il 2025
gli operatori eConomiCi Sono tenuti al pagamento per parte-
Cipare alle gare
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 85 dell’11 aprile 2025, la Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, che stabilisce le regole per la contribuzione obbligatoria a suo favore per l’anno 2025, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005.
La delibera è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e riguarda stazioni appaltanti, operatori economici e organismi di attestazione coinvolti in procedure di affidamento di contratti pubblici. Ricordiamo che il Codice dei Contratti pubblici lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell’A.N.AC. ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero si dispone che: «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento determina annualmente l’ammon-
tare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»;. Con questa normativa, i costi di funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, vengono coperti mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato.
Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero;
b) gli operatori economici (imprese), che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle Stazioni Appaltanti; c) le società organismo di attestazione (SOA).
Le stazioni appaltanti e gli operatori economici (imprese) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:
gare pUbblicate nell’anno 2025
Inferiore
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a
Uguale
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000
660,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 € 880,00 € 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000
Le SOA, invece, sono tenute a versare a favore dell’Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.
560,00
Le Stazioni Appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale,


per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005.
Le SOA sono tenute al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l’ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2017. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.
Gli operatori economici che partecipano a proce-
dure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
Il mancato pagamento della contribuzione da parte delle Stazioni Appaltanti e SOA, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
Il mancato versamento dell’uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all’art. 209, comma 12, del d.lgs. 50/2016, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
Inoltre, in caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.
(csc)
Confapi Aniem News
la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini
consiglio di stato: mancata dichiaraZione sUbappalto non comporta esclUsione
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 1959 del 10 marzo u.s.) ha affermato che la mancata dichiarazione di subappalto in fase di esecuzione dei lavori non può comportare l’esclusione dalla gara che scatta solo se l’impresa non dimostra di possedere in proprio i requisiti per l’esecuzione dell’affidamento.
Il disciplinare di gara stabiliva che “I concorrenti che intendono fare ricorso al subappalto devono darne indicazione in sede di DGUE. Diversamente, non sarà possibile autorizzare in fase di esecuzione dell’Appalto eventuali istanze di subappalto”.
Secondo il Consiglio di Stato la violazione delle formalità da seguire nella dichiarazione relativa al subappalto, comporta il divieto di subappaltare e non certamente l’estromissione del concorrente dalla gara.
Non essendo stato dimostrato il mancato possesso in capo all’impresa aggiudicataria dei requisiti di qualificazione necessari, il suo ricorso è stato accolto.
procedUra negoZiata senZa bando: termine oFFerte deve essere congrUo
Il Tar Lazio (Sent. n. 4203 del 25 febbraio 2025), respingendo il ricorso di un’impresa che lamentava l’esiguità del termine (9 giorni) imposto dalla stazione appaltante per la presentazione dell’offerta, ha precisato che la normativa non prevede alcun termine minimo assoluto L’art. 76 del nuovo Codice Appalti (Decreto Legislativo n. 36/2023) non dispone alcun termine
e, conseguentemente, secondo i Giudici a rilevare è la congruità del termine rispetto alla natura e complessità dell’affidamento.
In questo senso, il Tar evidenzia che l’art. 92, comma 1 dello stesso Codice Appalti, impone che i termini debbano risultare:
- proporzionati alla complessità dell’appalto;
- adeguati al tempo necessario per la preparazione delle offerte;
- calcolati tenendo conto di eventuali visite ai luoghi di esecuzione, se necessarie, e della consultazione dei documenti di gara.
patente a crediti: le Ultime indicaZioni dell’ispettorato
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha provveduto, attraverso l’aggiornamento delle faq sul proprio sito, a fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative della patente a crediti, rispondendo anche a quesiti che erano stati sollevati da Confapi Aniem. Di seguito le principali indicazioni dell’Ispettorato:
- Responsabilità dell’appaltatore nei confronti subappaltatori: la verifica relativa al possesso della patente va effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori.
- Montaggio sanitari e infissi: il montaggio di sanitari o infissi interni/esterni rientra tra le attività per le quali si opera “fisicamente” nei cantieri e, dunque, per le quali si è tenuti al possesso della patente a crediti.
- Organismi che effettuano verifiche periodiche: le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili. Tuttavia, l’attività di verifica periodica e straordinaria va intesa quale prestazione di natura intellettuale (e quindi non soggetta a patente) in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità
operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l’esito.
- Perdita attestazione Soa: nel caso in cui non sussista più la permanenza del requisito relativo al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, è necessario richiedere la patente a crediti e, nelle more del suo rilascio, come previsto dall’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 “è comunque consentito lo svolgimento delle attività …”.
- Imprese attive da meno di 3 anni e Durf: l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”.
- Modalità di informazione a RLS e RLST: è possibile dimostrare l’adempimento della richiesta di patente con qualsiasi mezzo.
- Imprese familiari: alle imprese familiari si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e, secondo quanto chiarito nell’interpello del 29 novembre 2010 “nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia”, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. In merito ai requisiti richiesti, ne consegue pertanto che, solo nei casi suindicati, l’impresa familiare non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).
- Servizi pronto soccorso e antincendio: non sono tenuti al possesso della patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale.
mit: procedUra negoZiata senZa bando solo in via ecceZionale
Con il parere n. 3366 del 3 aprile 2025, il Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture è intervenuto sulle condizioni tassative che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza bando. Il Ministero precisa come il nuovo Codice Appalti (si veda in particolare la Relazione Illustrativa e l’art. 76, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023) preveda questa procedura solo come “eccezionale”, rispetto alle procedure di affidamento ordinarie. Sulla base della normativa vigente, pertanto, “cia-
scuna Stazione Appaltante deve accertare i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga rispetto alle regole dell’evidenza pubblica, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e deve motivare sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”.
Il carattere di eccezionalità della procedura negoziata senza bando è stato peraltro confermato anche dalla giurisprudenza prevalente che ha evidenziato come tale strumento possa essere utilizzato “soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, che non sono suscettibili d’interpretazione estensiva”.
La Stazione Appaltante, quindi, deve sempre “verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei nonché acquisire tutte le informazioni disponibili, per verificare quali siano le soluzioni effettivamente percorribili per soddisfare l’interesse pubblico per il quale si procede”.
anac sollecita al rispetto degli obblighi di tracciabilità FinanZiaria
Con un Comunicato del 26 marzo u.s., l’Anac ha sollecitato imprese e stazioni appaltanti al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria, considerate le riscontrate irregolarità emerse a seguito di diversi procedimenti di vigilanza.
Per quanto attiene alle imprese, l’Autorità, richiamando i contenuti della legge 136/2010, indica i seguenti obblighi:
- inserire all’interno del subappalto/subcontratto, a pena di nullità assoluta, le clausole che regolano la tracciabilità;
- comunicare alla stazione appaltante i contratti stessi, anche per estratto;
- comunicare alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica e a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- comunicare, nello stesso termine, le generali-
tà e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti, comunicando altresì ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati (anche non in via esclusiva) alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici;
- effettuare i movimenti finanziari esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo alcune eccezioni;
- riportare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP);
- utilizzare il conto corrente dedicato anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, garantendo la piena tracciabilità delle operazioni;
- comunicare immediatamente alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente, l’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
dal 2022 al 2024 attestaZioni soa +30%
Dal 2022 al 2024 si è registrato un sensibile aumento delle nuove attestazioni Soa.
Dalle 30.718 del 2022 si è passati alle 37.455 del 2024 (+22%), ma le nuove imprese attestate complessive, al netto delle uscite, evidenziano un incremento del 30% dal 2022. Nel primo trimestre del 2025 si sono aggiunte altre 722 prime attestazioni. Da evidenziare, tuttavia, che il numero complessivo delle imprese attestate a oggi è diminuito a 36.301.
disegno di legge
sU QUaliFicaZione imprese edili
La Commissione Ambiente della Camera si avvia ad esaminare un disegno di legge, presentato dal PD, avente ad oggetto “Disposizioni per la disciplina dell’accesso all’attività imprenditoriale nel settore dell’edilizia”.
Il provvedimento prevede che l’imprenditore, oltre a possedere i requisiti di onorabilità e non aver subito condanne per delitti come insolvenza o bancarotta, nomini un responsabile tecnico in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- iscrizione agli ordini professionali degli inge-
gneri o degli architetti ovvero al collegio dei periti industriali o dei geometri;
- possesso di una laurea in ingegneria o in architettura ovvero laurea con indirizzo economico, gestionale o giuridico o un diploma tecnico o professionale, seguito da un certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo relativo al settore dell’edilizia e dalla frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di 80 o 40 ore;
- esperienza lavorativa come operaio qualificato per 48 mesi e aver frequentato un corso di 150 ore;
- aver superato un corso di formazione professionale della durata minima di 250 ore.
I controlli sono affidati alle camere di commercio e al committente: viene infatti previsto che presso le Camere di Commercio siano istituite sezioni speciali dell’edilizia e che, al momento della richiesta di iscrizione, la Camera di Commercio verifichi il possesso dei requisiti. Inoltre, il direttore lavori o il committente devono controllare che i lavori siano affidati ad un’impresa in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di costruttore edile.
pUbblicata in gaZZetta legge QUadro post calamità
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 76/2025, è stata pubblicata la legge n. 40/2025, “Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”, in vigore dal 2 aprile 2025.
Le nuove disposizioni (28 articoli) disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza.
La legge dispone la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione e della relativa struttura di supporto e prevede che, entro diciotto mesi dalla nomina del Commissario, i Comuni approvino o adeguino la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione.
Per la concessione dei contributi andranno distinti: 1) gli interventi di immediata riparazione, da realizzare con priorità, che presentano danni lievi; 2) gli interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti.
Per accelerare gli interventi sulla ricostruzione
pubblica il Commissario straordinario predispone e approva i piani relativi alle specifiche tipologie di interventi (opere pubbliche, beni culturali, ecc.) e si avvale di una Conferenza permanente che approva progetti e esprime pareri vincolanti.
criterio di territorialità: no come reQUisito di partecipaZione, si’ come premialità
Il Tar Campania (Sent. n. 2957/2025) ha dichiarato la legittimità della clausola di territorialità come elemento di premialità nella valutazione dell’offerta, ribadendo invece l’inammissibilità come requisito di partecipazione.
La pronuncia ha origine da un ricorso presentato da un operatore economico, escluso perché non aveva la sede operativa nella provincia dell’ente appaltante, che contestava tale vincolo come requisito di partecipazione evidenziando come fosse in contrasto con i principi europei e, in particolare, con i principi di par condicio e tassatività.
La sentenza conferma, anzitutto, che le cause di esclusione sono soggette a “una stretta tassatività”, aggiungendo che “una clausola di territorialità in tanto può legittimamente essere prevista dalla stazione appaltante in quanto si ponga come requisito premiale per la valutazione dell’offerta o rilevante ai fini esecutivi dell’appalto, da valutare nel caso concreto, e non, invece, come requisito di partecipazione alla gara, in quanto, in questo secondo caso, comprimerebbe eccessivamente il principio di favor partecipationis alla procedura nonché quello di par condicio dei concorrenti, con
violazione dei principi in materia anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria”.
Conclusione condivisa anche dall’Anac che, in una delibera del 2 aprile u.s., ha dichiarato che le c.d. clausole territoriali “sono legittime laddove non costituiscono requisiti di partecipazione, ma criteri di valutazione dell’offerta, e del principio per cui la scelta di tali criteri è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo in caso di palese illogicità, incongruità o irrazionalità dei criteri adottati”.
tar laZio: esclUsione aUtomatica oFFerte anomale solo se prevista nel disciplinare
Con la sentenza n. 6479 del 1° aprile 2025, il Tar Lazio ha affermato che l’esclusione automatica delle offerte anomale è ammissibile solo se espressamente prevista nel disciplinare di gara.
Ciò in coerenza con il nuovo Codice Appalti che deroga esplicitamente all’articolo 110 il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse: l’esclusione automatica può essere legittimamente disposta solo se prevista da apposita clausola nella lex specialis
Nel caso specifico, invece, il Tar, respingendo il ricorso, ha evidenziato che il Disciplinare di gara non ha previsto tale clausola, disponendo anzi che “nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del Seggio di gara ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.”
Business News
informazioni
per l’internazionalizzazione
a Cura di informeSt ConSulting Srl
Riceviamo da INFORMEST Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione (email: estero@ confapifvg.it).
sUbFornitUra meccanica in area dach | programma di inserimento commerciale diretto con i bUYer in germaniaaUstria - sviZZera per aZiende della sUbFornitUra (di parti conFormi a disegno)
Informest Consulting in diretto contatto con i buyer dei committenti di area DACH (OEM, TIER 1 e TIER 2) che ricercano parti e componenti per macchine utensili (lavorazione dei metalli, dei materiali plastici, ecc.), per attrezzature e macchinari per l’industria (produzione alimentare, produzione di carta, tessile, macchinari agricoli, ecc.), per i settori del packaging, logistica, medicale, ottica, ecc. I committenti tedeschi continuano a manifestare interesse verso i produttori italiani, apprezzati per qualità e flessibilità di forniture di componenti conformi a disegno su lotti medi e medio-piccoli. Si sono organizzati nella gestione dei fornitori e sono meno presenti alle fiere perché individuano in modo più puntuale i fornitori giusti sulla base delle esigenze. Informest Consulting propone pertanto il programma di inserimento commerciale diretto nel mercato
di area tedesca nella subfornitura. Nonostante questo sia un periodo di flessione dovuto principalmente all’automotive (-26% nel 2022 e -10% nel 2023), Informest Consulting continua a ricevere dai clienti tedeschi di altri comparti produttivi con cui è in contatto richieste di componenti e di parti conformi a disegno. Il committente tedesco è interessato a fornitori italiani competenti e affidabili, che gli vengono presentati direttamente.
L’iniziativa prevede la selezione di committenti tedeschi adatti per l’azienda italiana della subfornitura (al suo parco macchine e a campi di specializzazione), il supporto nel processo di registrazione come fornitore accreditato del committente tedesco in ottica di relazione commerciale a medio-lungo termine, la selezione e gestione delle RDO conformi a disegno in linea con la capacità produttiva e le lavorazioni dell’azienda italiana, l’analisi tecnica di disegni e progetti, verifica di congruità con le lavorazioni realizzate dall’azienda italiana; impostazione del preventivo, verifica dei punti positivi o di attenzione dell’offerta tecnicoeconomica; valutazione generale dell’andamento dei riscontri alle RDO, con analisi dei punti di forza e di attenzione comunicati dai buyers; supporto linguistico, supporto nella gestione della spedizione di campioni e di ordini.
L’iniziativa di sviluppo commerciale è indirizzata a imprese impegnate nelle lavorazioni/produzioni di settore, ha lo scopo di ottenere economie di scala nella realizzazione delle attività operative di sviluppo export e una conseguente significativa riduzione dei costi di inserimento commerciale. Le aziende interessate possono inviare una mail all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it.
incentivi in de minimis per Fiere ed eventi | seleZione clienti | piani digital marKeting | Fino a tre Fiere in dUe anni
Attraverso una linea di finanziamento agevolato dedicata alle Fiere internazionali, lo strumento 394/FIERE mira a sostenere la partecipazione
delle imprese italiane a eventi internazionali (fiere, mostre, eventi e missioni imprenditoriali o di sistema), organizzati anche in Italia, per la promozione di beni e/o servizi prodotti in Italia o a marchio italiano registrato. Lo strumento è pensato per la partecipazione fino a 3 eventi internazionali (anche in Paesi diversi), anche virtuali. Il finanziamento copre le spese collegate alla partecipazione agli eventi: spese per l’area espositiva (affitto e allestimento stand, utilities, ecc.), spese logistiche, spese promozionali (pubblicità, organizzazione business meetings, azioni di animazione allo stand, ecc. - inclusi selezione di buyers esteri, interpretariato e organizzazione di incontri B2B presso gli stand), spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera (incluse le consulenze in ambito digitale), spese digitali (web-design, digital marketing, traduzioni, ecc.). Il finanziamento prevede 2 anni di preammortamento e 2 anni di rimborso.
INFORMEST Consulting, già soggetto accreditato presso il Ministero Sviluppo Economico, SACE e SIMEST per l’esecuzione di servizi di Export Manager, segue sia l’istruttoria per l’ottenimento del contributo, sia le attività operative di selezione buyers esteri, organizzazione di workshop e incontri B2B presso l’area espositiva dell’azienda, anche con assistenza dei Corrispondenti Commerciali esteri e di interpreti durante le trattative in fiera (https://informestconsulting.it/chisiamo/dicono-di-noi/). Le aziende interessate ad approfondire possono inviare una richiesta all›indirizzo consulenza@informestconsulting.it.
espandere il bUsiness nei balcani | seleZione agenti commerciali in slovenia, croaZia e serbia
Per le aziende interessate ad inserire agenti commerciali esteri per incrementare le vendite nei mercati dei Balcani, INFORMEST Consulting fornisce un servizio personalizzato di ricerca e selezione di agenti e venditori in Slovenia, Croazia e Serbia. La ricerca riguarda profili specializzati per settore merceologico e per canali di vendita e
che hanno già maturato esperienze di vendita per aziende italiane. La selezione degli agenti commerciali avviene con la collaborazione degli esperti locali di INFORMEST Consulting che attivano il proprio network di relazioni; il servizio realizzato nei mercati esteri in lingua locale prevede la definizione del profilo dell’agente, la creazione, traduzione e pubblicazione dell’annuncio sui principali portali e piattaforme digitali locali specializzate nella ricerca agenti, la promozione della ricerca con campagne mirate, l’impostazione di interviste mirate per verificare i profili ricevuti fino alla selezione delle candidature più adeguate. Le aziende interessate a maggiori informazioni possono scrivere a consulenzapd@informestconsulting.it
richieste
di collaboraZione dall’eUropada enterprise eUrope netWorK
- Startup tedesca specializzata nel settore turismo cerca produttori o fornitori di mini-case mobili. In particolare è alla ricerca di minicase di alta qualità per 2-4 persone, dotate di un eccellente isolamento sia per le condizioni estive che per quelle invernali.
- Rivenditore online tedesco, specializzato in prodotti cosmetici e prodotti per il giardino e per la casa, vorrebbe espandere il proprio portafoglio di articoli cosmetici. Il rivenditore ricerca produttori in grado di fornire crema al veleno d’api come prodotto white label.
- Azienda biologica greca, con profondo rispetto verso la tradizione e la natura, è alla ricerca di fornitori di lattine di metallo. L’azienda esporta e importa già in molti Paesi ed è alla ricerca di un fornitore di barattoli di latta metallici sigillati di piccole o medie dimensioni, colorati o meno, per mantenere la qualità dei propri prodotti.
Informazioni: office@informestconsulting.it (c)
Mezzi d’opera. Indennizzo usura strade 2025
nuovo iban per effettuare il pagamento
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa che sono cambiati l’IBAN e l’intestazione del bonifico per il pagamento dell’indennizzo per l’usura delle strade, tassa per la circolazione dei mezzi d’opera prevista dall’art. 34, c. 1, C.d.S. Dall’1 gennaio 2025 il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sull’IBAN: IT54C0100003245BE0000000353 intestato al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicando nella causale la dicitura “indennizzo usura per messo d’opera targa (indicare il numero di targa del mezzo)”.
Se è dovuto l’indennizzo per più di un mezzo è possibile fare il pagamento con un solo bonifico inserendo nella causale le targhe di tutti i veicoli. Andranno, comunque, a buon fine, per un limitato periodo di tempo, eventuali pagamenti effettuati utilizzando l’IBAN valido fino al 31 dicembre 2024. L’importo dell’indennizzo è rimasto invariato. Quando sarà perfezionata l’adesione alla Piattaforma Incassi per le Amministrazioni dello Stato, saranno attivati altri canali di pagamento, come PagoPa e Lottomatica.
(mm)