Numero 14-2013

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L’iscrizione sarà valida per dodici mesi ed attesterà che l’impresa è esente da tentativi di infiltrazione mafiosa. Le stazioni appaltanti, si connetteranno al sito istituzionale della prefettura competente per verificare se quel soggetto rientra nell’elenco; conseguentemente non dovranno effettuare i controlli previsti dal Codice degli appalti sulle imprese rintracciate. L’iscrizione alla prefettura competente avviene su richiesta dell’azienda in considerazione della sede legale. La prefettura avvierà i controlli sull’azienda. In caso di esito positivo, l’iscrizione sarà immediata. In caso contrario, saranno comunicate le cause ostative all’impresa, che dovrà rispondere entro dieci giorni. Il termine massimo per completare la procedura è di 90 giorni. Saranno le prefetture gli organi competenti ad aggiornare l’elenco così come a procedere alla verifica a campione sulle imprese. Trenta giorni prima della scadenza dell’iscrizione le imprese devono comunicare il loro interesse a permanere restare nella white list, diversamente decadono. Le imprese, inoltre, saranno vincolate anche a comunicare eventuali modifiche del loro assetto proprietario o degli organi sociali entro trenta giorni, pena la cancellazione dall’elenco. Le aziende risultanti iscritte già in altre liste (Expo, Abruzzo, Emilia Romagna) vengono automaticamente inserite nei nuovi elenchi. Il decreto, infine, prevede un collegamento diretto con la futura banca dati unica della documentazione antimafia presso il Ministero dell’Interno e con la Banca dati sugli appalti dell’AVCP. Le modalità di istituzione del collegamento saranno stabilite con un successivo provvedimento.

Obbligo di rilascio del Durc al creditore della PA E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013 il DM che stabilisce che il DURC può essere rilasciato, anche in presenza di una “pendenza” verso gli enti pubblici di previdenza – purché il soggetto richiedente sia contestualmente, titolare di un credito certo, liquido ed esigibile vantato nei confronti di amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali e del Servizio sanitario nazionale il cui importo sia almeno pari agli oneri contributivi accertati (anche se non ancora versati da parte del soggetto titolare del credito certificato). Con l’entrata in vigore del decreto del MEF quindi diviene tecnicamente possibile la compensazione Pag. 50 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2013

dei debiti contributivi delle imprese con i crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione nel settore dei contratti di appalto pubblici Gli enti preposti al rilascio del Durc, su richiesta del soggetto titolare dei crediti, devono emettere il documento sul quale, però, devono indicare sia l’importo del relativo debito contributivo che specificare che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’articolo 13-bis (il quale demandava ad un apposito decreto le modalità di attuazione del rilascio del durc). Nell’ipotesi, di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni di stati d’avanzamento lavori o di prestazioni per servizi e forniture, la stazione appaltante deve versare direttamente quanto dovuto dal suo creditore agli enti di previdenza sostituendosi, dunque, all’appaltatore in debito con la “previdenza”, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, del Dpr 207/10. Viene, poi, stabilito che se il creditore della Pa si rivolge alla banca per cedere/scontare il suo diritto, lo potrà fare solo se avrà prima regolarizzato il proprio debito verso gli enti di previdenza; in alternativa a ciò è possibile sottoscrivere, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, di un’apposita delegazione di pagamento all’Inps rilasciata alla banca per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo.

Dal 12 luglio l’attestato energetico Dal 12 luglio 2013 è entrato in vigore il DPR 75/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno, che stabilisce i requisiti dei professionisti e delle società che potranno rilasciare l’Attestato di prestazione energetica dell’edificio (Ape), sostitutivo dell’Attestato di certificazione energetica. L’Ape, entrato in vigore il 6 giugno e disciplinato dal Dl 63/2013, è stato introdotto in seguito alla Direttiva Ue 2002/91 allo scopo di fornire all’acquirente o a chi prende in locazione un immobile un documento che attesti il rendimento energetico. L’Attestato di prestazione energetica va rilasciato in caso di: - edifici di nuova costruzione e opere di ristrutturazione rilevanti, a conclusione dei lavori da chi li ha realizzati; - in caso di vendita o locazione dal proprietario dell’immobile Esso deve essere firmato da un professionista abilitato o viceversa da una società (come le Esco, società specializzate nei servizi per il risparmio energetico, gli enti pubblici, le società di ingegneria e tutte quelle in cui è presente un tecnico competente ed abilitato).


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