Apinforma 5/2024

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APINFORMA

notiziario dell’aSSoCiazione piCCole e medie induStrie

numero 5

15 marzo 2024

IN PRIMO PIANO

ROADSHOW CONFAPI - SIMEST

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO LAVORO SICUREZZA E AMBIENTE EDILIZIA ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’associazione piccole e medie industrie

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Roadshow Confapi - Simest Intelligenza artificiale e impresa Denatalità e mercato del lavoro Il trattamento contabile del welfare aziendale L’Iva nel riaddebito di spese I compensi agli amministratori Interessi passivi PR FESR 2021-2027 - Bando per gli investimenti digitali Buono dello Stato per patente autotrasporto Bando 2023 per contributi finalizzati a conseguire la CQC Inail. Incentivi alle imprese PR FESR 2021-2027. Modifiche al bando imprenditorialità CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2024 MUD 2024: presentazione entro il 1° luglio 2024 Confapi Aniem News Case green: il Parlamento UE approva la direttiva Confapi Aniem News 8 10 14 15 16 18 21 24 29 30 31 38 40 42 43 44 47 49 Sommario notiziario dell’aSSoCiazione piCCole e medie induStrie APINFORMA numero 5 15 marzo 2024 LAVORO SICUREZZA E AMBIENTE EDILIZIA FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO NEWS SULL’ASSOCIAZIONE LA NOSTRA POSIZIONE
TS Traction & Service S.r.l. Via Vilsbiburg 6B/1 – 33030 Buja (UD) ts@traction-service.it | officina@fvgrail.it
TORNIO IN
INAUGURAZIONE
FOSSA
Piano Mattei Scarbolo alla riscoperta del Pinot grigio Avviso FAPI 2-2024 Udine: dal 2.4.2024 in vigore le nuove ZTL e l’area pedonale Tachigrafi intelligenti di seconda generazione 54 55 57 59 61 Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977 Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
per la pubblicità Scripta Manent srl
Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
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Roadshow Confapi - Simest

estendere il proprio business, sia a quelle che vogliono aprirsi ai mercati internazionali.

gli Strumenti a Supporto delle impreSe nel proCeSSo di internazionalizzazione

Udine, 10 aprile 2024 ore 15.00 nella Sala Valduga della CCIAA PN-UD sede di Udine, Piazza Venerio n. 8

Abbiamo organizzato, in collaborazione con CONFAPI nazionale e SIMEST, la terza tappa del Roadshow CONFAPI – SIMEST (le prime due tappe si sono tenute in Confapi Napoli e alla Fiera Internazionale MECSPE di Bologna) nel corso della quale saranno illustrati gli strumenti che SIMEST mette a disposizione delle Imprese nei processi di internazionalizzazione.

Si tratta di un convegno rivolto sia alle Imprese che operano già in mercati esteri e intendono

La presentazione degli strumenti SIMEST sarà curata da Gabriella Severi, Senior External Relation SIMEST, che si intratterrà anche sugli aspetti pratici, quali la pianificazione dell’ingresso sui mercati esteri, la promozione e la digitalizzazione del business, la diversificazione del portafoglio.

È prevista la partecipazione da remoto del Presidente di Confapi nazionale, dott. Cristian Camisa. L’iniziativa è stata pensata per mettere in valore le vaste conoscenze ed esperienze di SIMEST a beneficio della generalità delle Imprese e facilitare le relazioni anche dirette con la referente per i progetti e che sarà interlocutore per ogni questione operativa che dovesse insorgere.

Stante l’interesse delle tematiche trattate, confidiamo in una Vostra ampia partecipazione.

Il convegno è gratuito e, a soli fini organizzativi, si richiede cortesemente di inviare l’allegata scheda di adesione debitamente compilata all’indirizzo email: economia@confapifvg.it

(MM)

- Scheda di adesioneda restituire a mezzo e-mail: economia@confapifvg.it

Invito a Convegno

ROADSHOW CONFAPI - SIMEST

Gli strumenti a supporto delle Imprese nel processo di internazionalizzazione

Udine, 10 aprile 2024 ore 15.00

Sala Valduga della CCIAA PN-UD Piazza Venerio n. 8, Udine

Impresa

Indirizzo sede legale

Città __________________________________________________ Cap ______________________________ Prov. ___________

Telefono _________________________________ E-mail ___________________________________________________________

Nominativo/i partecipante/i

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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Confapi Friuli Venezia Giulia

Confapi e Simest, nell’ambito del progetto roadshow 2024, organizzano un incontro di formazione e informazione per far conoscere e approfondire gli aspetti tecnici e operativi degli strumenti messi a disposizione da Simest per sostenere le imprese italiane nel processo di internazionalizzazione. L’evento è rivolto a chi già opera all’estero ma intende incrementare il proprio business e a chi prevede di affacciarsi sui mercati internazionali. L’obbiettivo dell’incontro è di supportare le imprese nell’individuare i Paesi target, pianificare l’ingresso nel mercato, promuovere e digitalizzare il business, migliorare la presenza all’estero, diversificare il portafoglio dei Paesi di destinazione dei propri prodotti.

Data:

10 aprile 2024

AGENDA

Luogo: Ore:

Camera di Commercio Pordenone-Udine 15:00-18:00

Sala Valduga

Udine – Piazza Venerio n. 8

✓ 15 00 – Registrazione partecipanti

✓ 15 15 – Saluti introduttivi

- Cristian Camisa, Presidente di Confapi;

- Massimo Paniccia, Presidente di Confapi FVG;

- Giovanni Da Pozzo, Presidente della CCIAA di Pordenone e Udine;

- Sergio Emidio Bini, Assessore alle Attività Produttive e Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia

✓ 15 30 – Presentazione degli strumenti Simest a supporto dell’internazionalizzazione

- Gabriella Severi, Senior External Relation di Simest: criteri di eleggibilità, processi assuntivi, documentazione

✓ 16:30 – Testimonianze aziendali

- Laura Simeon, Vice-Presidente della SIMEON s.r.l. di Aiello del Friuli;

- Marco Zuzzi, legale rappresentante della S.p.A. Società di Macinazione - Molino di Pordenone;

- Michele Feletig, Direttore di INFORMEST Consulting di Udine

✓ 17.00 – Dibattito e conclusioni

✓ Aperitivo a conclusione lavori

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Roadshow Confapi – Simest

Intelligenza artificiale e impresa

le attività di Confapi fvg Sull’ia

Dichiarazione per il Messaggero Veneto del Presidente di CONFAPI FVG Massimo Paniccia

L’Assemblea dei Soci di CONFAPI FVG, che da sempre ha previsto tra i propri scopi associativi quello di favorire lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione tecnologica, in occasione della recente revisione del proprio Statuto, ha deliberato di integrarlo con l’obiettivo di assumere ogni opportuna iniziativa volta a favorire lo sviluppo anche dell’Intelligenza Artificiale. Questo evidenzia la sensibilità delle piccole e medie industrie sul tema e l’impegno formale che l’Associazione si è assunta.

CONFAPI FVG sta sviluppando la propria attività di assistenza sull’Intelligenza Artificiale e ha progettato una serie di iniziative per accompagnare gradualmente le Imprese sia alla conoscenza che all’approccio pratico dell’IA.

Infatti, ha condotto una indagine per sondare il livello di conoscenza delle PMI del territorio e capire quanto siano effettivamente pronte ad ab-

bracciare questa nuova tecnologia, conoscendone potenzialità, limiti e rischi.

In parallelo l’Associazione ha organizzato un primo seminario illustrativo che ha trovato il riscontro positivo e trasversale di diverse Imprese Associate, appartenenti ai settori della Logistica e Trasporto, Meccanica e Impiantistica, Legno e Arredo, Gomma e Plastica, Architettura e Design, Formazione e Servizi all’Impresa.

Il seminario, dal taglio pratico e operativo, ha introdotto i concetti di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, illustrandone le possibili applicazioni nelle aziende; ne ha delineato i possibili sviluppi e le conseguenti ricadute; ha tracciato una guida a ChatGPT per la generazione di testo e dati, con esempi di utilizzo, con un focus anche sulle API (Application Programming Interface) che permettono di implementare lo strumento nei software aziendali; ha illustrato come l’area marketing aziendale può utilizzare Midjourney per la generazione di contenuti multimediali.

Questa è la prima di una serie di iniziative che l’Associazione ha in cantiere e che saranno definite sulla base delle esigenze specifiche delle Imprese, tenuto conto anche delle risultanze del sondaggio realizzato.

Di seguito si riportano gli esiti dell’indagine sull’Intelligenza Artificiale condotta da CONFAPI FVG tra le Imprese Associate con sede in tutte le ex province della Regione FVG nel corrente mese di marzo.

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1. Intelligenza Artificiale (A.I.) e Machine Learning: quanto conosce il tema?

2. Considera l’Intelligenza Artificiale, e le sue possibili future applicazioni, un’opportunità o una minaccia per la sua Impresa?

3. È a conoscenza del fatto che l’Intelligenza Artificiale può essere uno strumento chiave per favorire pratiche sostenibili e affrontare sfide ambientali e sociali?

4. Nella sua Impresa, c’è qualche reparto/divisione che fa un utilizzo, anche solo parziale, dell’Intelligenza Artificiale?

Il 50% di chi ha risposto sì, ha affermato di utilizzare l’IA soprattutto per il marketing. Il 30% lo utilizza nei reparti IT, soprattutto per lo sviluppo di software e integrazioni con soluzioni ICT/ERP. Il rimanente 20% utilizza l’IA per l’analisi dei dati sulla gestione delle flotte e nel reparto taglio.

PAG. 11 - APINFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2024

5. Prevede di effettuare investimenti nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale?

6. Ritiene che a livello di sistema si stia facendo abbastanza per aiutare gli Imprenditori a comprendere le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale e capirne le possibili ricadute pratiche sull’attività d’Impresa?

7. Troverebbe di suo interesse approfondimenti sul tema dell’interconnessione tra Innovazione e Sostenibilità?

Udine, 21 marzo 2024

PAG. 12 - APINFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2024

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Denatalità e mercato del lavoro

Si tratta di un cambiamento che chiama tutti a riflettere sulle strategie da adottare.

l’andamento demografiCo e gli effetti

Sul merCato del lavoro

Si stima che fra 10 anni il FVG avrà 91.000 residenti in meno nella fascia tra i 15-64 anni per una riduzione stimata della forza lavoro pari a -79.000 unità.

Quali strategie adottare per far fronte al problema?

DICHIARAZIONE

DI MASSIMO PANICCIA, PRESIDENTE DI CONFAPI FVG Il fenomeno c’è, è in atto da molti anni e non si arresterà, e questo andamento demografico caratterizzato da denatalità, invecchiamento della popolazione e forza lavorativa con speranza di vita molto più elevata rispetto al passato, ha e avrà enormi implicazioni sulla composizione del mercato del lavoro e sul funzionamento dell’incontro tra la sua domanda e offerta.

Lo si tocca con mano nel nostro Paese e in particolare nei nostri centri abitati più piccoli, specie se si trovano in periferia o in montagna e con un forte rischio di spopolamento.

È il caso di Prato Carnico, un comune della nostra montagna che, come testimonia il Sindaco Erica Gonano, a fine 2023 conta 825 persone e che negli ultimi 10 anni ha perso quasi il 25% dei suoi residenti, registrando una natalità ridottissima: infatti, nel 2023 si è registrata un’unica nascita (censimento del 2001= 1065 residenti, nel 2011= 927, al 31/12/2023 = 825; nati 2023 = 1 nato, con saldo naturale -16).

L’approccio non è semplice, non sarà unico e non potrà avere effetti immediati e agirà su più variabili partendo dalla promozione della famiglia e della cultura del lavoro produttivo, giustamente regolamentato e remunerato per giungere a:

1. politiche volte a rallentare il calo demografico;

2. politiche migratorie e di integrazione di forza lavoro straniera;

3. migliorare la sostenibilità del lavoro in età avanzata per gestire il disequilibro tra percettori di pensione e lavoratori;

4. agire sull’organizzazione e sulla qualità del lavoro per gestire la forte mobilità dei lavoratori più giovani - sia con competenze, sia meno qualificati - caratterizzata sempre più da un aumento di dimissioni, di turnover e di flussi tra posti diversi di lavoro.

Quello che, invece, si può fare da subito, e che CONFAPI FVG sta realizzando da tempo a beneficio delle Imprese Associate, come soluzione sussidiaria e concreta per accedere ad una forza lavoro qualificata, è la procedura del decreto flussi che permette di assumere il lavoratore qualificato proveniente dai paesi esteri con cui l’Italia ha in atto degli accordi. Sull’immediato la politica dei flussi è utile e opportuna perché le imprese hanno bisogno di coprire dei vuoti che sono oggettivi. Il ruolo di CONFAPI FVG è fondamentale nel gestire una procedura molto complessa che coinvolge: l’impresa, il lavoratore straniero, il Ministero degli Interni e del Lavoro e la nostra Regione attraverso la Direzione Regionale Lavoro. CONFAPI FVG, attraverso gli accordi sottoscritti a livello nazionale con il Ministero, facilita la pratica per l’inserimento del lavoratore e presenta la domanda per conto dell’impresa, sollevandola da ogni incombenza. CONFAPI FVG concluderà lunedì 18/3 p.v. il procedimento di trasmissione telematica delle istanze di tante imprese del nostro territorio. Lo strumento funziona e può essere migliorato e quello che chiediamo a livello nazionale, anche per il tramite della nostra Regione, è di incrementare le quote di ingresso disponibili per il nostro territorio regionale, per adeguarle al reale fabbisogno delle imprese.

Udine, 16 marzo 2024

PAG. 14 - APINFORMA / La nostra posizione - numero 5 - 15 marzo 2024

Il trattamento contabile del welfare aziendale

deduCibilità legata

alla tipologia di piano

Il welfare aziendale ha assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più significativo e apprezzato sia da parte dei collaboratori che delle imprese. L’argomento genera rilevanti implicazioni anche sul fronte fiscale e contabile che devono essere gestite correttamente.

Il piano di welfare è legato ad accordi sindacali sottoscritti che ne stabiliscono le regole di calcolo e di fruizione.

Dal punto di vista contabile l’OIC12 distingue a seconda si tratti di costo da imputare nel bilancio in contropartita ad una posta di debito oppure in appositi fondi. La distinzione dipende dal modo in cui l’accordo viene definito.

Nel primo caso il costo può trovare collocazione nella voce B.9 riservata ad accogliere i costi del personale o in sue sotto voci. Questa collocazione è riservata ai casi in cui il premio è previsto in via

automatica dal contratto, al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali. Ciò a prescindere dal fatto che la quantificazione del premio sia determinata nell’esercizio successivo a quello di effettuazione della prestazione lavorativa. In presenza quindi di contratti che definiscono in via automatica il premio, il costo viene legato all’esercizio in cui viene realizzata la prestazione lavorativa. Allo stesso modo il costo sarà deducibile fiscalmente nello stesso esercizio.

Qualora invece il piano non preveda in via automatica la quantificazione del welfare e questo sia deliberato dall’organo assembleare nell’esercizio successivo a quello di effettuazione della prestazione lavorativa, i relativi importi vanno accantonati in apposito fondo. La scrittura potrebbe essere “Accantonamento premi dipendenti a Fondo premi dipendenti”. L’accantonamento non beneficerà della deducibilità fiscale, quest’ultima sarà riconosciuta nell’esercizio di effettivo pagamento con lo storno del debito.

Si ricorda che la legge di bilancio per l’anno in corso ha previsto la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva per le somme erogate nell’anno 2024 a titolo di welfare.

PAG. 15 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2024
(PZ)

L’Iva nel riaddebito di spese

datario ricadono automaticamente sul mandante.

regole diverSifiCate in baSe

al tipo di mandato

PREMESSA

Le imprese possono trovarsi nella condizione di dover anticipare delle spese per conto di altri soggetti per le quali provvedono ed emettere la fattura per farsela rimborsare. I casi possono riguardare spese di trasporto, rimborsi per soggiorni, spese anticipate per fiere, pagamenti di polizze assicurative per conto di società facenti parte dello stesso gruppo o aggregazione di imprese e così via. In questi casi si rende necessario, soprattutto dal punto di vista Iva, inquadrare correttamente queste operazioni.

IL TIPO

DI RAPPORTO

SOTTOSTANTE

Il riaddebito di spese è riconducibile ad un rapporto di mandato, disciplinato dagli articoli 1703 e seguenti del codice civile. Sono individuate due tipologie di contratto, il mandato senza rappresentanza e quello con rappresentanza. Il mandato senza rappresentanza è il contratto in cui una parte si obbliga a compiere atti giuridici per conto dell’altra, in questi casi il mandatario agisce in nome proprio, ma per conto del mandante. Il mandatario pur agendo nell’interesse del mandante, spende il proprio nome, per cui i terzi hanno rapporti solo con lui e non anche con il mandante. Per questo motivo il mandatario deve, in un momento successivo, fare in modo che gli effetti del negozio ricadano sul mandante. Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e gli effetti del contratto ricadono immediatamente ed automaticamente nella sfera giuridica del mandante, che si obbliga in prima persona nei confronti del terzo. In quest’ultimo caso non c’è pertanto la necessità di ulteriori adempimenti in quanto gli effetti dell’impegno assunto dal man-

L’IVA NEL MANDATO

SENZA RAPPRESENTANZA

Dal punto di vista della disciplina Iva, il riaddebito del costo, dal mandatario al mandante, alla presenza di un contratto senza rappresentanza deve essere considerato alla stregua di una prestazione di servizi. In questo senso si esprime in maniera esplicita l’art. 3 comma 3 del DPR 633/72 che lo parifica al servizio ricevuto. Sull’argomento una vecchia risoluzione, la n. 6 del 2008, conferma che l’addebito mantiene la stessa natura della prestazione ricevuta, anche nell’ipotesi in cui il rimborso non sia eseguito alla pari ma sia applicato un ricarico sul costo.

Questo significa che nella fase di riaddebito dovranno essere osservate tutte le prescrizioni normative previste per la prestazione di servizi originaria, come ad esempio il regime di esenzione, di non imponibilità o l’aliquota applicabile.

Volendo esemplificare, si pensi all’anticipazione di un servizio pubblicitario, da parte di una società italiana, per conto di una società estera con la quale sono stati sottoscritti determinati vincoli contrattuali tra i quali è previsto il rimborso di questi costi. La società italiana dovrà riaddebitare questi costi alla società estera, ma trattandosi di una prestazione di servizi disciplinata dall’art. 7-ter del DPR 633/72, la fattura sarà emessa senza applicazione dell’Iva e qualora la società estera sia comunitaria andrà presentato anche il modello Intrastat. Si segnala che la Corte Europea non riconosce al riaddebito la stessa natura della prestazione ricevuta nel caso di ricarico del costo. Nella causa C-224/2011, infatti, in riferimento al riaddebito di costi assicurativi esenti, ha stabilito che solamente il riaddebito alla pari, senza cioè ricarico, consente di mantenere la prestazione nell’alveo delle prestazioni esenti. Eventuali aumenti o ricarichi fanno venir meno la natura di servizio assicurativo e conseguentemente del regime di esenzione. È chiaro che la riqualificazione della prestazione potrebbe avere pesanti ripercussioni sulle imprese, tuttavia l’amministrazione finanziaria non ha mai contestato violazioni di questo tipo sposando la tesi del parallelismo di trattamento tra prestazione e riaddebito.

PAG. 16 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2024

Se la prestazione resa dal mandatario ha ad oggetto l’acquisto di beni o servizi con Iva oggettivamente indetraibile, anche parzialmente, come ad esempio i servizi di telefonia mobile, l’indetraibilità grava solo sul mandante. Ne consegue che l’Iva pagata dal mandatario è detraibile mentre quella applicata sulla fattura di riaddebito emessa a carico del mandante è indetraibile.

L’IVA NEL MANDATO CON RAPPRESENTANZA

Il discorso cambia alla presenta di un contratto di mandato con rappresentanza. In questi casi si

tratta sostanzialmente di mere anticipazioni finanziarie effettuate dal mandatario per conto del mandante.

Più che di un riaddebito è più corretto parlare di restituzione dell’anticipazione che, ai sensi dell’art. 15, comma 1 n. 3 del DPR 633/72, è esclusa dalla base imponibile Iva. Gli effetti delle operazioni realizzate dal mandatario si producono in capo al mandante e a quest’ultimo vengono intestate anche le fatture dei fornitori. (PZ)

PAG. 17 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2024

I compensi agli amministratori

bilancio come un’implicita approvazione anche del compenso amministratore.

neCeSSaria una SpeCifiCa delibera aSSembleare

PREMESSA

L’assemblea che approva i bilanci aziendali può essere utilizzata anche per la nomina degli amministratori, compresa la quantificazione dei compensi loro spettanti. I compensi degli amministratori presentano due criticità, la prima riguarda la congruità al fine del riconoscimento della deducibilità, la seconda è legata agli adempimenti di natura formale che legittimano l’erogazione del compenso.

LA CONGRUITà DEL COMPENSO

A livello giurisprudenziale è stata accreditata la possibilità che l’amministrazione finanziaria possa valutare la congruità del compenso. In pratica l’Agenzia delle entrate può disconoscere la delibera assembleare di attribuzione del compenso qualora intraveda dei profili di incongruità di tipo quantitativo. Spetta al contribuente fornire plausibili ragioni a giustificazione dell’ammontare del compenso, in assenza dele quali il componente negativo può essere disconosciuto.

È necessario quindi prestare particolare attenzione alla determinazione del compenso degli amministratori in funzione delle mansioni da loro svolte.

Allo stesso modo anche i compensi attribuiti ad amministratori “di comodo”, vale a dire senza un reale potere decisionale, possono essere attenzionati in fase di controllo rendendoli indeducibili L’art. 2389 del codice civile richiede che i compensi spettanti agli amministratori siano stabiliti nell’atto della nomina o dall’assemblea.

Conseguentemente se il compenso non è determinato dallo statuto, deve essere deliberato dall’assemblea. A questo proposito si sono creati a livello giurisprudenziale due distinti orientamenti.

Il primo considera la delibera di approvazione del

Il secondo orientamento ritiene invece che sia in ogni caso necessaria un’esplicita delibera assembleare.

È di fondamentale importanza individuare il comportamento corretto da seguire perché diversamente l’amministrazione finanziaria potrebbe disconoscere la deduzione del relativo costo.

LA RATIFICA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL bILANCIO

Come ricordato una corrente minoritaria della giurisprudenza e della dottrina, ritiene sufficiente che l’individuazione del compenso spettante agli amministratori e conseguentemente della relativa deducibilità, possa essere ratificato a posteriori con l’approvazione del bilancio da parte dei soci. In questo modo è riconosciuta agli amministratori la possibilità di determinare il quantum in maniera autonoma sanando l’assenza della specifica delibera in sede di approvazione del bilancio.

SPECIFICA DELIbERA ASSEMbLEARE

L’orientamento maggioritario prevede invece un’esplicita delibera dell’assemblea dei soci, ritenendo insufficiente la ratifica a posteriori. Per coloro che sostengono questa tesi è necessario, anche ai fini della deducibilità fiscale del compenso, una manifestazione di volontà dei soci e una determinazione dello stesso attraverso l’espressione di un voto consapevole. Non viene richiesto che la delibera sia ripetuta ogni anno, potendo l’assemblea definire il compenso per più annualità, salva in ogni caso la possibilità di revocare o modificare la decisione presa.

LA CORTE

DI CASSAZIONE

La Suprema Corte sposa la seconda tesi ritenendo, con la sentenza n. 21933 del 29.8.2008, che: “Qualora il compenso non sia stabilito dallo statuto sia necessaria una specifica delibera assembleare che non può considerarsi esplicita in quella di approvazione del bilancio”. Per i supremi giudici la delibera di approvazione

PAG. 18 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2024

Codutti Furniture

“Fuori Salone Milano” 15-20 aprile 2024

Codutti è un brand italiano specializzato in mobili da ufficio di design di alta qualità. Fondata nel 1954, l’azienda è diventata un punto di riferimento nel settore dell’arredamento per uffici, offrendo una gamma completa di soluzioni che spaziano dalle scrivanie direzionali alle aree meeting e aree comuni. Grazie alla produzione interna, Codutti è in grado di personalizzare ogni elemento, garantendo un’esperienza d’ufficio unica e ineguagliabile.

L’azienda sarà presente al Fuori Salone a Milano, dal 15 al 20 aprile, presso lo spazio Caleido contract café, che è stato creato per l’occasione, durante la Milan Design Week 2024, in via Maroncelli 2. Questo temporary café, curato da Caleido della MM Company, ospiterà, oltre agli arredi Codutti, anche le lampade Olev, gli arredi Sitia, i tappeti Matteo Pala ed i complementi in pelle Prodital. Le aziende mostreranno una selezione dei loro articoli, facendoli vivere all’interno di un vero e proprio café. Uno spazio instagrammabile e conviviale dove accogliere buyer, rivenditori, architetti, agenti e player del settore, da tutto il mondo, e mostrar loro, davanti ad un caffè, le collezioni di design, facendoli immergere nei loro universi.

Al Fuori Salone saranno presenti molti articoli della collezione 2BE, “l’ultima nata” in casa Codutti, disegnata da Daniele Canuti, che sta avendo molto successo ed è completamente personalizzabile, nelle misure, nelle finiture e nei colori.

E’ una famiglia di arredi versatili e facilmente ricollocabili, progettati per adattarsi con facilità ai contesti lavorativi e contract più fluidi, e alle mutevoli necessità operative: lavorare, concentrarsi, condividere, comunicare o concedersi una pausa La cifra stilistica della 2BE è la linea curva, come conseguenza dell’eliminazione dell’angolo a 90 gradi sui piani Cosicché tutte le persone che stanno intorno ad un tavolo possano guardarsi negli occhi e condividere piacevolmente progetti ed idee Questa linea si ritrova anche nelle strutture tubolari metalliche, che sorreggono i piani di lavoro nel caso di tavoli e scrivanie, o di contenimento per le librerie e gli iconici “roof”, disponibili sia in versione fonoassorbente sia dotati di una vasca per piante

Vi aspettiamo al Fuori Salone!

www.codutti.it

messaggio redazionale

del bilancio ha un contenuto e un oggetto diverso rispetto a quanto previsto dall’art. 2389 C.C.. L’approvazione del bilancio contenente il costo riguardante il compenso amministratore, conseguentemente, non è idoneo a ritenere la specifica delibera di determinazione dello stesso sufficiente a giustificarne la deducibilità.

Tale possibilità, secondo la Cassazione, può essere riconosciuta solo nei casi in cui l’assemblea che approva il bilancio sia totalitaria e approvi una specifica delibera di determinazione del compenso amministratore.

Alla luce di quanto sopra e in considerazione delle puntualizzazioni fornite dalla Cassazione, al fine di scongiurare riprese a tassazione dei compensi amministratori da parte dell’amministrazione finanziaria, è opportuno che gli stessi siano supportati da specifiche delibere assembleari.

Solo nei casi in cui sia possibile assicurare un’assemblea totalitaria per l’approvazione del bilancio e sia adottata una specifica delibera, in tale sede sarà possibile istituire il compenso per l’organo amministrativo.

LA DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Da ultimo si ricorda che il D. Lgs. 183/2021 ha in-

trodotto un nuovo adempimento in capo ai soggetti che assumono l’incarico di amministratore nelle società di capitali.

L’articolo 6 del citato decreto prevede la presentazione, da parte dell’amministratore, di una dichiarazione contenente l’inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 e di interdizione dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno stato membro dell’Unione Europea.

Tale dichiarazione deve essere presentata anche in sede di nomina di amministratori di SRL e SAPA per il richiamo normativo alla disciplina della SPA.

La dichiarazione deve essere presentata anche per la nomina di liquidatori delle stesse società.

La dichiarazione, anche se non espressamente richiesto, è consigliabile sia fatta in forma scritta per fini probatori.

La dichiarazione deve essere predisposta in sede di costituzione della società per i primi amministratori e successivamente al momento della nomina di nuovi amministratori. Deve inoltre essere menzionata nell’atto costitutivo e nel verbale dell’assemblea di nomina.

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Interessi passivi

il trattamento fiSCale per i Soggetti ireS

PREMESSA

Il regime di deduzione degli interessi passivi è incentrato al principio di competenza economica prevista dall’art. 109 del TUIR, ma presenta anche delle limitazioni legate al risultato operativo lordo. Gli interessi rappresentano costi d’esercizio da imputare a conto economico nell’esercizio in cui maturano. Fanno eccezione a questa regola gli interessi di mora per i quali vige, dal punto di vista fiscale, un principio di cassa. Di seguito analizzeremo esclusivamente il regime di deducibilità degli interessi passivi applicabile ai soggetti Ires.

SOGGETTI

INTERESSATI

Le regole contenute nell’art. 96 del DPR 917/86 sono applicabili esclusivamente ai soggetti Ires come SRL, SPA e SAPA. Non sono interessati gli istituti bancari e gli intermediari finanziari per i quali esiste un regime speciale. Si applica invece alle imprese di assicurazioni, ma sono previste regole particolari di quantificazione.

La normativa in argomento non è applicabile ai soggetti Irpef, per questi soggetti la normativa di riferimento è contenuta nell’art. 61 del TUIR la quale prevede il rispetto del requisito dell’inerenza e il pro rata generale.

INTERESSI CONSIDERATI

Gli interessi disciplinati dall’art. 96 del TUIR riguardano prestiti contratti nelle forme più diverse per finanziare l’attività tipica dell’impresa. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari devono essere qualificati come tali dai principi contabili e per il principio di “derivazione rafforzata” assumono rilevanza anche sotto il profilo fiscale. Questi inte-

ressi sono contabilizzati nel periodo di maturazione in base al criterio di competenza.

Rientrano nel regime di deducibilità previsto dal citato art. 96:

- gli interessi passivi e gli oneri finanziari qualificati come tali dai principi contabili che derivano rapporti contrattuali aventi causa finanziaria o contenente una componente finanziaria significativa, come ad esempio i debiti di natura commerciale e bancaria;

- gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari qualificabili in base ai principi contabili, rappresentativi di capitale, sono deducibili in capo all’erogante;

- gli interessi passivi impliciti desunti dal contratto di leasing;

- gli interessi passivi di finanziamento contratti per l’acquisto di immobili patrimonio.

Le regole di deducibilità di cui sopra sono applicabili anche alle operazioni di leverage buy out o di merger LBO sostenuti dalla società veicolo o dalla MergerCo, sia in caso di operazioni poste in essere con soggetti esclusivamente residenti in Italia sia nell’ipotesi di soci o finanziatori residenti all’estero. Non rientrano invece gli interessi di mora per i quali, come già accennato, l’art. 109 comma 7 riconosce una deroga prevedendo la loro deducibilità in base al criterio di cassa nell’esercizio in cui sono corrisposti. Nella disciplina degli interessi di mora rientrano anche quelli relativi ad imposte e tasse (es. ritardo, omesso o insufficiente versamento delle imposte, per iscrizione a ruolo, ecc…) riconoscendo la deducibilità, indipendentemente dal fatto che si riferiscano ad imposte o tasse deducibili o meno dal reddito. Unica eccezione a questa regola sono gli interessi dell’1% per il versamento dell’Iva trimestrale per opzione, per i quali è prevista espressamente l’indeducibilità.

GLI INTERESSI CAPITALIZZAbILI

Rientrano nella disciplina di limitazione della deducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 96 anche gli interessi oggetto di capitalizzazione. Per espressa previsione normativa, infatti, le disposizioni in argomento sono applicabili anche agli interessi passivi di cui all’art. 110 comma 1 lett.

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b) del TUIR il quale prevede la possibilità di imputare ad aumento del costo dei beni gli interessi capitalizzabili, vale a dire quelli che generalmente maturano sui prestiti che le imprese contraggono per finanziare l’acquisizione di beni strumentali materiali e immateriali.

Si pone quindi la necessità di verificare la deducibilità nell’anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati, con conseguente eventuale loro indeducibilità parziale o totale, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione.

La capitalizzazione non è comunque consentita per l’acquisto di beni già pronti per l’uso, ma solo per beni che richiedono una fase di ultimazione prima del loro utilizzo.

INTERESSI PASSIVI ESCLUSI

Non sono soggetti alle limitazioni di deducibilità:

- gli interessi legati a operazioni di pronto contro termine;

- gli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione delle passività di scadenza o ammontare incerti;

- gli interessi calcolati dalle microimprese che calcolano facoltativamente il costo ammortizzato;

- i costi di transazione di un finanziamento come ad esempio, commissioni, perizie e spese legali;

- gli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione delle passività in scadenza o ammontare incerto;

- l’interest cost del TFR;

- gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione se sostenuti da immobiliari di gestione;

- gli oneri finanziari la cui deducibilità è regolata da norme specifiche.

IL ROL FISCALE

L’art. 96 del TUIR derogando alle regole contabili prevede:

- l’inclusione degli interessi capitalizzabili tra quelli soggetti al limite di deducibilità;

- l’inserimento nel calcolo del risultato operati-

vo lordo (ROL) delle voci del conto economico fiscalmente rilevanti.

Il ROL deve quindi essere calcolato in base ai valori fiscali. Così i costi per le utenze telefoniche rilevanti ai fini del calcolo del ROL, non devono essere assunti nella loro interezza, ma nella misura dell’80% che rappresenta la percentuale deducibile fiscalmente.

Il ROL fiscale della gestione caratteristica è dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A e B del conto economico redatto secondo lo schema contenuto nell’art. 2425 del C.C., escludendo le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali e i canoni di leasing sui beni strumentali. I valori, come già ricordato, devono essere assunti nella misura prevista per la determinazione del reddito d’impresa, quindi con le regole fiscali.

ROL FISCALE

=

Valore della produzione (macro classe A del Conto Economico)

-

Costi della produzione (macro classe b del Conto Economico)

Al netto di:

ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali

canoni di leasing beni strumentali

LE REGOLE DI DEDUCIbILITà

L’ammontare degli interessi passivi deducibili in ogni periodo d’imposta deve essere calcolato con le seguenti modalità:

- fino alla concorrenza degli interessi e proventi finanziari attivi di competenza del periodo e di quelli riportati da periodi precedenti;

- l’eventuale eccedenza nei limiti dalla somma:

1) del 30% del ROL fiscale del periodo;

2) del 30% del ROL fiscale riportato da periodi d’imposta precedenti utilizzando prioritariamente il primo e, successivamente, quello dei periodi precedenti, a partire da quello meno recente, criterio FIFO.

L’eccedenza di interessi passivi di un periodo che risulta indeducibile può essere portata in deduzione nei periodi d’imposta successivi.

La deducibilità può essere sintetizzata come segue:

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Qualora in un periodo d’imposta gli interessi attivi siano superiori alla somma tra:

- gli interessi passivi di competenza;

- gli interessi passivi riportati dai periodi d’imposta precedenti;

l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi.

È quindi consentito riportare l’eccedenza degli interessi attivi non utilizzata nel periodo.

RIPORTO ECCEDENZA

ROL

Qualora in un periodo d’imposta il 30% del ROL risulti superiore alla somma tra:

- l’eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi;

- gli interessi passivi riportati dai periodi d’imposta precedenti;

la quota eccedente può essere portata ad incremento del ROL dei 5 periodi d’imposta successivi.

IMPRESE DI COSTRUZIONI

Per ultimo ricordiamo che per le imprese di co-

struzioni, vale a dire quelle che hanno nell’oggetto sociale l’attività di costruzione, ristrutturazione, vendita o scambio di beni immobili, hanno la possibilità di capitalizzare gli interessi sui prestiti relativi alla loro costruzione o ristrutturazione. L’art. 110 comma 1 lett. b) del TUIR riconosce infatti questa possibilità escludendo tuttavia l’acquisto di immobili da destinare alla vendita (immobili merce).

La capitalizzazione è invece riconosciuta per gli immobili acquistati da terzi sui quali l’impresa effettua interventi di ristrutturazione. La capitalizzazione riguarda gli interessi relativi alla parte di finanziamento effettivamente utilizzata per la costruzione o ristrutturazione dell’immobile e quindi, se parte del finanziamento è destinato a scopi diversi, i relativi interessi non sono capitalizzabili.

Anche questi interessi passivi vengono attratti nella disciplina prevista dall’art. 96 del TUIR secondo le regole viste sopra per quelli capitalizzabili.

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PR FESR 2021-2027 - Bando per gli investimenti digitali

progetti di inveStimento digitale nelle pmi

Che valorizzano lo Sviluppo delle teCnologie e l’innovazione

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 114/ MM dell’8 marzo 2024 per rammentare che con Deliberazione n. 94 del 26 gennaio 2024, pubblicata sul B.U.R. n. 6 del 7 febbraio 2024, la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il “Bando A2.1.1 - Sovvenzioni finalizzate alla realizzazione di investimenti innovativi e tecnologici a favore della trasformazione digitale nelle imprese” per la concessione a fondo perduto di contributi a fronte della presentazione di relativa domanda a decorrere

dalle ore 10.00 del 14 marzo 2024 alle ore 16.00 del 30 aprile 2024.

La presente circolare recepisce le modifiche alla Delibera n. 94, di cui innanzi, apportate con Decreto n. 3055/GRFVG del 26 gennaio 2024. La domanda dell’Aiuto va presentata alla Camera di Commercio della provincia nella quale è stabilita la sede in cui sarà realizzato il Progetto, esclusivamente tramite il Sistema informatico al quale si accede dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia, nella sezione dedicata al Bando.

Le risorse complessivamente messe a disposizione per questo Bando ammontano a euro 13.043.942,00.

1. SOGGETTI bENEFICIARI

Possono presentare domanda e beneficiare degli Aiuti per gli investimenti digitali le PMI con sede (nella quale sarà realizzato il progetto) nel territorio regionale.

2. PROGETTI FINANZIAbILI

Sono ammissibili i progetti che perseguono l’ot-

timizzazione degli assetti e dei processi aziendali, mediante la realizzazione di:

a) soluzioni tecnologiche innovative per l’operatività di sistemi d’informazione integrati quali le soluzioni ERP/MPR, i sistemi di gestione documentali, i sistemi di customer relationship management (CRM), la tracciabilità del prodotto, le piattaforme di gestione integrata delle funzioni aziendali, gli strumenti di business intelligence e di business analytics, i sistemi e le tecnologie per incrementare il livello di efficienza, di disponibilità e di fruibilità degli strumenti e dei servizi ICT e la salvaguardia dei dati aziendali, i sistemi per la raccolta, il monitoraggio, l’analisi e l’archiviazione dei dati relativi ai processi produttivi aziendali, nonché per il commercio elettronico e le relative piattaforme, la manifattura digitale, la sicurezza informatica e il cloud computing;

b) soluzioni ed applicazioni digitali che, secondo il paradigma dell’internet delle cose, consentano uno scambio di informazioni tra macchine e oggetti.

Non sono ammissibili i Progetti di mera sostituzione di beni.

In base alla Strategia regionale per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia, il Bando prevede l’attribuzione di punteggi premiali (ai fini della graduatoria) ai Progetti coerenti con le aree di specializzazione e le relative traiettorie di sviluppo individuate della Regione per il periodo 2021-2027. Di seguito le aree di specializzazione di maggiore interesse di cui all’allegato 1 del Bando:

a) transizione energetica, economica circolare e sostenibilità ambientale che si articola nelle seguenti traiettorie di sviluppo:

1. applicazione dell’economia circolare a livello di sistema (area, rete, filiera);

2. edifici energeticamente sostenibili;

3. sistemi di massima efficienza energetica per l’industria;

4. smart grids;

b) fabbrica intelligente e sviluppo sostenibile delle filiere del made in Italy e relative traiettorie di sviluppo:

1. soluzioni e tecnologie per l’innovazione di prodotto;

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2. sviluppo sostenibile e resilienza commerciale per le filiere del made in Italy regionale;

3. soluzioni e tecnologie per l’innovazione di processo;

4. tecnologie per la gestione e lo sviluppo dell’organizzazione;

5. innovazione dei sistemi sociali e valorizzazione delle risorse umane nel manifatturiero.

Per le altre aree di specializzazione e relative traiettorie di sviluppo si rinvia all’allegato 1 del Bando.

I Progetti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda. Inoltre, sono ammissibili anche i Progetti avviati dall’1 gennaio 2023 purché, però, almeno un bene o un servizio ammissibile abbiano data successiva alla presentazione della domanda.

3. ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I Progetti sono sottoposti a valutazione a punteggio.

L’allegato 5 individua i criteri di valutazione dei Progetti con l’attribuzione di punteggi premiali, quali:

1. coerenza del Progetto con le aree di specializzazione e relative traiettorie di sviluppo di cui all’allegato 1 del Bando;

2. qualità delle competenze coinvolte nel Progetto in termini di collaborazioni con Università, enti di ricerca ed enti di trasferimento tecnologico;

3. il Progetto contempla la trasformazione digitale verso l’applicazione di modelli di business avanzati, incluse soluzioni di intelligenza artificiale applicata, finalizzati all’incremento della competitività;

4. il Progetto è finalizzato a favorire l’accessibilità e la fruibilità di prodotti o servizi ovvero l’inclusione lavorativa di persone con disabilità;

5. il Progetto è già stato valutato positivamente nell’ambito del Programma europeo Horizon Europe ma non finanziato per carenza di risorse;

6. interventi realizzati da iniziative imprenditoriali che abbiano riattivato o dato continuità ad attività produttive rilevanti sul territorio regionale, garantendo una significativa tutela anche parziale dei livelli occupazionali;

7. il Progetto comporta un aumento occupazionale dell’impresa.

Ai fini della graduatoria finale, dà punteggio anche il ricorrere delle seguenti circostanze:

1. la sede dell’impresa, in cui il Progetto è realizzato, si trova nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale di cui all’allegato 2 del Bando;

2. la dimensione dell’impresa (microimpresa, piccola, media impresa);

3. l’impresa richiedente aderisce a uno o più contratti di rete d’impresa al momento della presentazione della domanda;

4. l’impresa richiedente è in possesso di rating di legalità;

5. il soggetto richiedente è un’impresa femminile;

6. il soggetto richiedente è un’impresa giovanile.

4. SPESE

AMMISSIbILI

Sono ammissibili delle seguenti spese per:

a) l’acquisizione e l’installazione di hardware, apparati di networking, inclusa la fornitura della tecnologia wi-fi, attrezzature, strumentazioni e dispositivi tecnologici e interattivi di comunicazione e per la fabbricazione digitale, nonché l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete;

b) l’acquisizione di software e licenze d’uso, anche mediante canone periodico nel limite massimo di 12 mesi;

c) l’acquisizione di servizi di cloud computing, di registrazione di domini e di caselle di posta elettronica;

d) l’acquisizione di sistemi informatici e telematici di gestione aziendale e per applicazioni mobili;

e) l’acquisizione di servizi di consulenza concernenti l’analisi, la progettazione e lo sviluppo dei sistemi di cui alla lettera d), forniti da università, enti di ricerca ed enti di trasferimento tecnologico nonché da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi con specifica e documentata esperienza nell’ambito di intervento;

f) l’acquisizione di servizi informativi concernenti i sistemi acquisiti in conformità alla lett. d), ma diversi da quelli di cui alla lett. e);

g) l’acquisizione di servizi di consulenza inerenti al Progetto, diversi da quelli della lett. e), quali, per esempio, quelli di consulenza di avviamento e affiancamento qualificato all’attuazione del sistema gestionale, i servizi di traduzione del sito web, ecc., nel limite del 30% della somma delle spese di cui alle lett. a), b), c), e d) e delle 12 mensilità dei canoni di locazione finanziaria ammissibili, nel caso si applichi l’art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014, per l’acquisto dei beni di cui alle lett. sub a), b) e d);

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h) nel caso l’Aiuto sia concesso ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014, è ammissibile l’acquisizione dei beni di cui al c. 1, lett. a), b), e d) tramite locazione finanziaria nella misura massima di 12 mensilità;

i) nel caso in cui l’Aiuto sia concesso quale aiuto “de minimis”, è ammissibile l’acquisizione dei beni di cui alle lettere a), b) e d) tramite noleggio operativo, nel limite massimo dei costi relativi a 12 mensilità.

5. AMMONTARI

DI SPESA MINIMO E MASSIMO

Ai fini dell’ammissibilità del Progetto, l’ammontare minimo di spesa ammissibile è:

- euro 12.500,00 per le microimprese;

- euro 18.750,00 per le piccole imprese;

- euro 25.000,00 per le medie imprese.

L’ammontare massimo concedibile per Progetto è di euro 250.000,00.

6. INTENSITà DELL’AIUTO

Nel caso in cui gli Aiuti vengano concessi in regime “de minimis” - Regolamento (UE) n. 2023/2831l’intensità massima è del 50% della spesa ammissibile e comunque entro il limite del massimale disponibile per l’impresa unica al momento della concessione.

Nel caso gli Aiuti siano concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, si applicano le specifiche percentuali previste dagli artt. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti), 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza).

7. GRADUATORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIbUTO

La gestione delle domande di contributo è delegata alle Camere di Commercio competenti per territorio, che procedono a definire, entro 150 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, la graduatoria unica regionale in base al punteggio attribuito al Progetto a seguito di giudizio di valutazione (vedi § 3).

In caso di parità di punteggio è data preferenza ai Progetti con la minore intensità di contributo richiesta.

In caso di ulteriore parità è data preferenza ai Progetti con il minore importo di contributo ammissibile. In caso di ulteriore parità i Progetti sono classificati secondo l’odine di presentazione delle domande.

8. EROGAZIONE ANTICIPATA DELL’AIUTO

Previa richiesta già avanzata nella domanda di contributo, gli Aiuti possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 70% dell’importo concesso. Allo scopo deve essere prestata garanzia fidejussoria di importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

9. TERMINE DI RENDICONTAZIONE

I Progetti devono essere realizzati e rendicontati entro il termine indicato nel provvedimento di concessione e in ogni caso entro 12 mesi dalla data di notificazione della concessione dell’Aiuto. Nel caso di Progetti avviati prima della presentazione della domanda, ma dopo l’1 gennaio 2023, ai soli fini del riconoscimento delle spese pagate prima della data di presentazione della domanda, gli stessi devono essere conclusi e rendicontati entro 6 mesi decorrenti dalla data di notificazione della concessione dell’Aiuto.

È possibile la proroga del termine di rendicontazione per un periodo massimo di 90 giorni, purché la relativa richiesta sia motivata e presentata prima dello scadere del medesimo termine.

10. TERMINE DI LIqUIDAZIONE DEL CONTRIbUTO

Il contributo è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell’istruttoria entro il termine di 80 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte della Camera di Commercio competente.

11. ObbLIGHI DEL bENEFICIARIO E VINCOLO DI STAbILITà

Il beneficiario è tenuto al rispetto, tra l’altro, anche dei seguenti obblighi nei 3 anni successivi al pagamento finale dell’Aiuto:

a) iscrizione nel registro delle imprese;

b) mantenimento della sede o dell’unità operativa in cui è stato realizzato il Progetto;

c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;

d) mantenere sul territorio regionale e non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto dell’Aiuto, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, conservare il godimento degli stessi.

Il beneficiario è tenuto altresì al rispetto dei seguenti vincoli:

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a) non realizzare nei 5 anni dalla concessione dell’aiuto la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio della Regione a quello di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30%;

b) non effettuare la delocalizzazione da uno Stato membro dell’Unione Europea o da un’altra Regione italiana verso lo stabilimento dove è stato realizzato il Progetto, nei 2 anni successivi alla conclusione dello stesso.

S’invitano gli Associati interessati alla presentazione della domanda alla consultazione integrale della relativa documentazione sul sito della Regione FVG, utilizzando il seguente link: https:// www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/ RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA720/allegati/Bando_pr_fesr_investimenti_digitali_2024.docx.pdf

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

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
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Buono dello Stato per patente autotrasporto

piattaforma per l’erogazione dei vouCher 2024, operante fino a eSaurimento delle riSorSe

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 115/ AdT dell’8 marzo 2024 per segnalare che dalle ore 12.00 del 4 marzo 2024 è operante al link https:// patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/ la piattaforma informatica, denominata “Buono patenti” , attivata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’erogazione di buoni (voucher) per l’anno 2024, volti a ridurre le spese per l’ottenimento delle patenti superiori e delle relative carte di qualificazione dei conducenti (CQC trasporto cose o trasporto persone). Le risorse per il 2024 ammontano a 4,9 milioni di euro.

Il buono patente autotrasporto è stato istituito con la legge 22 febbraio 2022, n. 15 e prevede che i soggetti interessati possano chiedere un contributo sulle spese da sostenere per conseguire le patenti necessarie alla guida di autoveicoli per trasporto di merci (C, CE) o di passeggeri (D, DE) e relativa CQC, nella misura dell’80% dell’importo totale fino a un massimo di 2.500 euro. A tale finalità sono state attribuite risorse complessive pari a 24,3 milioni di euro, da ripartirsi fino al 2026 con suddivisione annuale. Le risorse saranno distribuite ai richiedenti secondo l’ordine cronologico fino

a loro esaurimento, in base alle domande presentate sulla citata piattaforma informatica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2022, sono stati dettati i criteri e le modalità di concessione del voucher, per i quali i cittadini italiani ed europei di età compresa tra i 18 ed i 35 anni dovranno registrarsi nella anzidetta piattaforma attraverso il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID) e compilare il modello di richiesta per averne l’ottenimento. Il voucher andrà utilizzato entro 60 giorni dal suo rilascio in una delle autoscuole accreditate ed elencate nella stessa piattaforma.

Decorso il termine dei 60 giorni senza alcun utilizzo, il beneficiario potrà richiedere l‘emissione di un nuovo voucher nei limiti delle risorse annuali disponibili.

Sarà cura delle autoscuole attivare la piena fruizione del buono, che da parte del beneficiario prevede il conseguimento dei titoli di guida entro 18 mesi dall’attivazione del medesimo ed il pagamento del 20% del corrispettivo totale ovvero dell’eccedenza rispetto ai 2.500 euro.

Ciò detto, si invitano le imprese interessate a divulgare a potenziali conducenti tale beneficio, quale misura utile per colmarne la grave carenza che si registra in Italia da molti anni.

Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

(AdT)

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Bando 2023 per contributi finalizzati a conseguire la CQC

pubbliCazione dei moduli per la riChieSta di liQuidazione del Contributo

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 126/AdT del 30 marzo 2023, con la quale abbiamo comunicato la pubblicazione del bando 2023 per la concessione di contributi volti al conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (di seguito “CQC”) per l’esercizio della professione di autotrasportatore, su strada, di merci o persone da parte di soggetti disoccupati o inoccupati e occupati, per rendere altresì noto che, sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia, sono ora reperibili:

a) Modulo richiesta di liquidazione del Bando Ordinario 2023 scaricabile al seguente link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/ sites/default/RAFVG/infrastrutture-lavoripubblici/motorizzazione-civile/FOGLIA60/ allegati/2023/moduli/Modulo_richiesta_di_ liquidazione_Bando_Ordinario.pdf

Il Modulo - integrante, tra l’altro, l’attestazione ex D.P.R. n. 445/2000 dell’avvenuto conseguimento della CQC - e la relativa documentazione giustificativa a rendiconto dovranno essere presentati entro il 31 dicembre 2024. La documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta potrà essere costituita da copia di: 1) fattura quietanzata; 2) scontrino fiscale c.d. “parlante”; 3) ricevuta fiscale. Detta documentazione non deve avere data antecedente l’1 gennaio 2023.

b) Modulo richiesta di liquidazione ulteriore 20% del Bando Ordinario 2023 scaricabile

al seguente link: https://www.regione.fvg.it/ rafvg/export/sites/default/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/motorizzazione-civile/ FOGLIA60/allegati/2023/moduli/Modulo_richiesta_di_liquidazione_ulteriore_20.pdf Come già illustrato nella nostra circolare richiamata, quest’ultimo Modulo può essere presentato solo dai disoccupati o inoccupati che, entro sei mesi dal giorno di conseguimento della CQC, sottoscrivano con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci o persone, con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducenti a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno 6 mesi. L’interruzione anticipata del contratto di lavoro prima dei 6 mesi dalla sua stipula non dà luogo all’integrazione del contributo.

Il Modulo di cui trattasi ha ad oggetto la richiesta di integrazione del contributo ottenuto di un ulteriore 20% della somma già validamente rendicontata e deve essere presentato decorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro ed in ogni caso entro il 30 giugno 2025. Con il deposito del Modulo, integrante una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000, l’interessato attesta l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato o determinato con contratto di almeno 6 mesi, il decorso del medesimo periodo e l’importo del contributo statale eventualmente già ottenuto. I Moduli sub a) e b) e relativa documentazione dovranno essere inviati esclusivamente o a mezzo PEC: motorizzazione.territorio@certregione.fvg. it o a mezzo lettera raccomandata A/R all’indirizzo: Servizio Motorizzazione Civile Regionale con sede in Udine, Via Popone n. 67. (MM)

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Inail. Incentivi alle imprese

l’avviSo iSi 2023 per inveStimenti in materia di Salute e SiCurezza Sul lavoro

PREMESSA

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’Avviso pubblico ISI Inail 2023 (di seguito Avviso; v. Apinforma n. 1/2024, p. 24 e la circolare associativa prot. n. 128/AdT del 20 marzo 2024), per riassumere i principali contenuti dello strumento, recante incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’Avviso, completo di ogni allegato, è pubblicato sul sito web dell’Inail (www.inail.it). Esso mantie-

ne l’impronta dell’Avviso del 2022, ma introduce diverse significative novità, quali un sensibile incremento della dotazione finanziaria e, quindi, una maggiore capacità contributiva, nonché modifiche ai requisiti soggettivi e all’attribuzione dei bonus, all’articolazione degli assi di finanziamento, agli interventi “prevenzionali” ammessi nonché innovazioni procedurali dirette a favorire la digitalizzazione e la semplificazione degli adempimenti. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 508 milioni di euro, di cui 8.210.814 destinati al Friuli Venezia Giulia. Sono, dunque, sensibilmente superiori a quelle stanziate per l’avviso 2022, che ammontarono, rispettivamente, a 333,33 milioni di euro e a 5.266.922 euro

Il calendario delle scadenze della procedura informatica, ancora parziale, è pubblicato sul sito web dell’Inail. Qui lo si riporta per comodità di consultazione.

tabella temporale

Inizio periodo download codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico

Pubblicazione elenchi NCD (non click day)

Upload della documentazione per le domande degli elenchi NCD

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi cronologici provvisori, pena la decadenza della domanda)

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD)

Upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi

Entro il 30 maggio 2024 il calendario sarà aggiornato con la pubblicazione di parte delle scadenze in aggiornamento. Ora si riportano i tratti salienti dell’Avviso.

bENEFICIARI (ART. 6)

Beneficiarie sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alle CCIAA.

30 maggio 2024

3 giugno 2024

In aggiornamento

In aggiornamento

In aggiornamento

In aggiornamento

In aggiornamento

In aggiornamento

Quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l’Asse 1.2 (v. infra) sostiene gli investimenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro). Gli enti del c.d. terzo settore possono accedere all’Asse 1.1. limitatamente all’intervento di tipologia d) (v. infra) per la riduzione del rischio da

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CALENDARIO SCADENZE AVVISO ISI INAIL 2023 Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda 15 aprile 2024
della procedura informatica
30 maggio
16
Chiusura
per la compilazione della domanda
2024, ore 18.00 Regole tecniche per l’invio del codice domanda tramite sportello informatico – il Click Day
maggio 2024 Pubblicazione

movimentazione manuale di persone. Per gli altri requisiti e condizioni di ammissibilità attinenti a detto settore, alle imprese sociali, cooperative sociali e loro consorzi si rinvia alla lettura dell’art. 6. Ai fini dell’ammissibilità per tutte le imprese è mantenuta la soglia minima di 120 punti attribuibili ai progetti sulla base dei parametri fissati dagli allegati. Per i progetti realizzati in Friuli Venezia Giulia relativi agli Assi 1, 2, 3 alle sole imprese attive nei settori ATECO 2007 C25 (fabbricazione di prodotti in metallo) e C33 (riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature) è attribuito un bonus di 8 punti che va a concorrere al raggiungimento della soglia di 120 punti. Per il dettaglio dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, aventi per lo più un carattere formale, si rinvia alla lettura dell’art. 6 dell’Avviso.

PROGETTI AMMESSI A CONTRIbUZIONE (ART. 6)

Sono agevolabili le seguenti tipologie di progetto articolate in 5 Assi di contribuzione:

1. Asse 1, progetti di riduzione dei rischi c.d. tecnopatici e, cioè; a) chimico, b) rumore, c) da vibrazioni meccaniche, d) da movimentazione manuale di persone, e) da movimentazione manuale di carichi in automazione, f) da emergenza nel settore della pesca, g) da movimentazione manuale dei carichi nel settore della pesca (all. 1.1. all’Avviso) e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (all. 1.2. all’Avviso);

2. Asse 2, progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (all. 2 all’Avviso);

3. Asse 3, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (all. 3 all’Avviso);

4. Asse 4, progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (per l’elenco degli specifici codici ATECO 2007 v. l’all. 4 all’Avviso):

5. Asse 5, progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola (all. 5 all’Avviso).

Tutti gli allegati costituiscono parte integrante dell’Avviso. Di seguito si terrà conto dei soli progetti dall’Asse 1 all’Asse 4.

SPESE AMMISSIbILI E NON AMMISSIbILI

Sono ammesse a beneficio (v. art. 9) le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione del medesimo e indispensabili per la sua completezza nonché

le eventuali spese tecniche, così come indicato negli allegati dell’Avviso. Le spese devono essere sostenute dall’impresa i cui lavoratori o titolare beneficiano dell’intervento e devono essere documentate. Le spese ammesse ad agevolazione devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda on line ai sensi dell’art. 13, a cui si rinvia per i dettagli.

L’art. 10 riporta l’elenco delle spese non ammissibili, al cui dettaglio parimenti si rinvia. Fra queste si ricordano i dispositivi di protezione individuale, i mezzi di trasporto (terrestre, marittimo e aereo), salvo che non ricadano nel campo di applicazione della c.d. Direttiva macchine ex decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, i ponteggi fissi.

AGEVOLAZIONE E DIVIETO DI CUMULO CON ALTRI AIUTI (ARTT. 8 E 5)

L’agevolazione consiste sempre nella concessione di un contributo in conto capitale secondo il regime “de minimis”, calcolato sulle spese ammissibili al netto dell’IVA, nella misura del 65%, come sotto specificato:

a) Assi 1, 2, 3, 4, entro un massimo di 130.000 euro e un minimo di 5.000 euro; per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato 1.2 non è posto alcun limite minimo di finanziamento;

b) Asse 5, il 65% per la generalità delle imprese agricole e l’80% per i giovani agricoltori.

I contributi di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo “de minimis”, relativamente alle stesse spese ammissibili, fatta eccezione per gli aiuti derivanti di interventi pubblici di garanzia del credito.

Diversamente dal passato, laddove l’importo del contributo richiesto, sommato ai contributi già concessi all’impresa a titolo “de minimis”, ne determini il superamento del massimale, l’impresa potrà presentare istanza motivata di riduzione del contributo richiesto, al fine di consentire il rispetto di detti limiti. In tale ipotesi l’istante dovrà espressamente garantire la completa realizzazione del progetto, senza pregiudicarne le finalità prevenzionali, nel pieno rispetto delle prescrizioni dell’Avviso. In ogni caso il provvedimento di concessione potrà essere emesso solo se il contributo, sommato a quelli già concessi all’impresa nel periodo di osservazione posto dal regolamento “de

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minimis”, non superi il massimale stabilito dal medesimo.

MODALITà E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE

DELLA DOMANDA (ART. 3)

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo in una sola regione o provincia autonoma, per una sola tipologia di progetto fra quelle indicate e per una sola unità produttiva. Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

1. accesso alla procedura on line e compilazione della domanda (v. infra), da effettuarsi nei tempi e con le specifiche modalità indicate agli articoli 12, 13 e 14 dell’Avviso, alla cui attenta lettura si rinvia; si rammenta, tuttavia, che sul sito web dell’Inail (www.inail.it), nell’apposita sezione dedicata all’Avviso, viene pubblicato il calendario che riporta le date di apertura e chiusura delle procedure informatiche, in corrispondenza di ciascuna fase procedurale, e le date di pubblicazione degli elenchi cronologici; il calendario è in continuo aggiornamento in ragione del susseguirsi delle varie fasi procedurali per l’accesso ai contributi e, in tal senso, indica anche le date di aggiornamento delle stesse;

2. invio della domanda on line da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati dal citato art. 14;

3. conferma della domanda on line tramite l’invio del modulo di domanda (modulo A) e della documentazione a complemento, da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati negli articoli 18 e 27.

La presentazione delle domande e le successive procedure fino all’erogazione del contributo sono piuttosto complesse e impegnative. Sul citato sito web dell’Inail, nella sezione “Accedi ai Servizi Online”, le imprese hanno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in ogni sua fase, sono quelle pubblicate sul portale dell’Inail, di cui si è detto.

AMMISSIONE

DELLE DOMANDE, PUbbLICAZIONE

DEGLI ELENCHI

CRONOLOGICI PROVVISORI E DEFINITIVI.

CRITERI DI PRECEDENZA (ARTICOLI 14, 15, 16)

L’ammissibilità delle domande - ad eccezione di

quelle per le quali in ragione di un determinato Asse o regione vi sia piena capienza di contribuzione con conseguente pubblicazione dei rispettivi elenchi - è stabilita dall’ordine di invio delle stesse allo sportello informatico. Le modalità di funzionamento e svolgimento dello sportello informatico saranno pubblicate sul sito istituzionale almeno 7 giorni prima dell’apertura dello sportello, come da calendario.

Entro 14 giorni dalla chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande on line sul citato sito web dell’Inail verranno pubblicati gli elenchi cronologici provvisori, distinti per regione e per Asse, nei quali tutte le domande inoltrate sono classificate come segue:

- domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento sino alla capienza delle risorse;

- domande provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.

La loro pubblicazione sul sito web dell’Inail costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione degli esiti e del periodo utile per il perfezionamento della domanda a norma dell’art. 27.

L’orario di registrazione delle domande, inviate con le cennate modalità, determina l’ordine di compilazione dei suddetti elenchi e con esso la priorità nella concessione del contributo in base alle risorse finanziarie disponibili (c.d. sistema del click day). Assieme alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori l’Inail darà comunicazione della data di pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi.

Le imprese collocate in posizione finanziariamente utile dovranno convalidarla mediante la trasmissione del modulo di domanda (modulo A), della perizia asseverata (modulo B) e dei documenti specifici per tipologia di progetto (v. allegati all’Avviso), a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco provvisorio ed entro un termine che sarà reso noto, comunque, non inferiore a 30 giorni. La mancata o incompleta trasmissione di detta comunicazione comporterà la decadenza della domanda.

A conclusione di questa fase, c.d. pre-istruttoria, l’Inail procederà alla pubblicazione, sul proprio sito web, degli elenchi cronologici definitivi, distinti per regione e per Asse, nei quali le domande saranno identificate come segue:

- collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento;

- decadute per mancato invio del modulo di domanda (modulo A) e della documentazione a complemento nei tempi e con le modalità indicati negli articoli 18 e 27 (v. sopra);

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- subentrate (ripescate), in virtù delle precedenti esclusioni, in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento e che dovranno essere convalidate tramite l’invio del modulo di domanda (modulo A) e della documentazione a complemento;

- risultate definitivamente non ammissibili a contributo per carenza di fondi.

Gli elenchi cronologici definitivi costituiscono, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti con particolare riferimento alle domande subentrate in posizione utile.

Le imprese subentrate dovranno provvedere all’invio della propria domanda (modulo A) insieme alla documentazione a perfezionamento e complemento della stessa, sempre con le tempistiche e le modalità indicate nei citati articoli 18 e 27 dell’Avviso. Le imprese subentrate che non avranno provveduto a inviare il modulo di domanda e la documentazione a complemento vedranno decaderla.

Nel caso di ex aequo del tempo di invio della domanda allo sportello informatico, l’ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri sequenziali:

1. ordine cronologico di registrazione della domanda;

2. finanziamento richiesto di importo minore;

3. progetto di importo maggiore;

4. data d’iscrizione dell’impresa alla CCIAA o agli appositi registri meno recente;

5. possesso del rating di legalità.

Beneficeranno del contributo le imprese che, in base agli ulteriori criteri descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.

VERIFICA

TECNICO-AMMINISTRATIVA

Per le domande collocate in posizione utile e confermate l’Inail procederà entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il loro perfezionamento al riscontro di quanto inviato e verificherà la sussistenza di tutti gli elementi dichiarati in domanda e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi; qualora l’Inail non riscontri tale corrispondenza procederà al ricalcolo del punteggio. Espletata la verifica, la sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi una carenza o scarsa chiarezza nel contenuto di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi, inviterà l’impresa a integrare la documentazione o a fornire chiarimenti sempre utilizzando le modalità telematiche usate per la presentazione della domanda. A maggior chiarimento, l’Inail può anche richiedere docu-

mentazione aggiuntiva riguardante la conformità del progetto ai requisiti posti dall’Avviso. L’impresa dovrà ottemperare a quanto richiesto nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’invito, giorni durante i quali il procedimento istruttorio resta sospeso.

Completata l’istruttoria, la sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all’esito della verifica all’impresa richiedente.

Le imprese, la cui domanda sia stata dichiarata, con preavviso di rigetto, non ammessa, anche solo parzialmente, potranno presentare controdeduzioni tramite PEC entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. I termini sono, altresì, sospesi dalla data di spedizione del preavviso di rigetto, anche solo parziale, fino all’eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest’ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni. La sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento motivato circa l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, anche solo parziale, o non ammissione.

ANTICIPAZIONE DEL CONTRIbUTO

Per le domande che non prevedano il noleggio con patto di acquisto, l’impresa, il cui progetto comporti un contributo di ammontare pari o superiore a 30.000 euro, può richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo a fronte di fideiussione di banche o compagnie di assicurazioni autorizzate, i cui elenchi sono disponibili al link https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/GaranzieNonMutualistiche.html.

La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all’ammontare dell’anticipazione richiesta (fino al 50% del contributo) maggiorato del 10% e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c. e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del medesimo codice, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell’Inail. L’efficacia della garanzia dovrà avere una durata di un anno. La decadenza si verificherà decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine posto per la realizzazione e rendicontazione del progetto, senza che l’Istituto abbia chiesto il pagamento.

Uno schema di fideiussione è riportato in allegato all’Avviso.

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REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIbUTO (ARTICOLI 21, 22)

In caso di ammissione al contributo, l’impresa deve realizzare il progetto, a pena di decadenza, entro 365 giorni a decorrere dalla data di ricezione dell’atto di concessione e conformemente a quanto descritto in sede di domanda e di atto di ammissione al beneficio. Entro lo stesso termine l’impresa presenterà alla sede dell’Inail competente per territorio la documentazione tecnica probante la realizzazione dell’intervento, prevista negli allegati tecnici di riferimento, secondo le modalità poste dall’art. 27 dell’Avviso (v. infra). Il termine è prorogabile fino a 6 mesi su richiesta motivata dell’impresa. Nel caso di concessione della proroga, il soggetto destinatario che abbia beneficiato dell’anticipazione del contributo dovrà presentare una estensione del periodo di copertura della garanzia fideiussoria già costituita per l’anticipazione del contributo stesso, che copra anche il periodo necessario alla verifica tecnico-amministrativa (per almeno 90 giorni), a decorrere dalla data di invio della documentazione di rendicontazione.

L’inosservanza del termine dei 365 giorni ovvero di quello concesso di proroga determina la revoca del provvedimento di concessione e, nel caso in cui sia stata concessa l’anticipazione, l’escussione della fideiussione. Lo stesso dicasi per la mancata realizzazione del progetto ovvero per la mancata presentazione della documentazione di riscontro (per le particolari modalità di realizzazione del progetto a seconda della tipologia d’intervento si rinvia alla lettura dell’art. 23).

Realizzato il progetto e presentata la documentazione tecnica, attestante la regolare conclusione del medesimo, entro i successivi 60 giorni l’impresa beneficiaria dovrà inoltrare alla sede Inail territorialmente competente la restante documentazione specificata negli allegati di riferimento, compresi i giustificativi di avvenuto pagamento, con le modalità previste dal più volte citato art. 27 dell’Avviso.

Entro 90 giorni dalla trasmissione di detta documentazione l’Inail procederà alla verifica, conclusa positivamente la quale, provvederà all’erogazione del contributo.

Qualora in sede istruttoria l’Inail ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza dei documenti trasmessi ai requisiti richiesti dall’Avviso, inviterà l’impresa beneficiaria a integrare la documentazione o a for-

nire chiarimenti. Potrà anche richiedere ulteriore documentazione, che sia funzionale alla verifica della effettiva realizzazione del progetto in conformità con i requisiti dell’Avviso. L’impresa è tenuta a ottemperare alla richiesta di integrazione documentale o chiarimenti entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito. I termini di conclusione del procedimento sono frattanto sospesi per una durata massima 30 giorni. In caso, infine, di esito negativo dell’istruttoria l’impresa potrà presentare controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Su di essi l’Inail dovrà esprimersi entro 60 giorni.

ALTRE PRINCIPALI DISPOSIZIONI

Per gli obblighi e vincoli a carico dei beneficiari, inclusi i casi di variazioni societarie o trasferimento dell’attività, verifiche e casi di revoca si rinvia, rispettivamente, alla lettura degli articoli 24, 25 e 26. Si rammenta ancora che tutte le comunicazioni per i destinatari del contributo saranno inviate da Inail all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) coincidente in via generale con quello risultante dalla visura della CCIAA che il destinatario del finanziamento dovrà indicare in sede di domanda on line. Per le comunicazioni di cui sopra è consentito ai destinatari dei contributi di indicare, oltre al proprio indirizzo, un ulteriore indirizzo di PEC di associazione di categoria o di altro intermediario. In tal caso, l’Inail invierà le suddette comunicazioni ad entrambi gli indirizzi, ferma restando l’efficacia della comunicazione inviata al destinatario del finanziamento.

Per informazioni e assistenza è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente. È, anche, possibile rivolgersi al servizio “Inail Risponde”, nella sezione Supporto del portale.

Si rammenta infine che, ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità di 120 punti, l’ente bilaterale Erfea, di cui l’Associazione è parte, è a disposizione per la condivisione dei progetti aziendali, che, se condivisa, comporta il riconoscimento di 14 punti.

Il testo dell’Avviso e tutta la documentazione inerente al medesimo sono reperibili sul citato sito web dell’Inail e possono anche essere richiesti, unitamente ad altre informazioni, all’ufficio economico dell’Associazione. In considerazione, tuttavia, della complessità procedurale e telematica dell’in-

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tero impianto contributivo, si raccomanda alle imprese di voler attentamente leggere il testo del medesimo e di prendere conoscenza dell’allegata

documentazione tecnica, specie con riguardo agli aspetti procedurali.

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(AdT)

PR FESR 2021-2027. Modifiche al bando imprenditoralità

Contributi a fondo perduto a nuove impreSe e ad aSpiranti imprenditori Che abbiano

Sviluppato un’idea progettuale

Nel richiamare quanto pubblicato su Apinforma n. 4/2024, pp. 38-42 e la circolare associativa prot. n. 130/MM del 25 marzo 2024, comunichiamo che, con Delibera n. 396 del 15 marzo 2024, la Regione Friuli Venezia Giulia ha modificato il “Bando a3.4.3 – Interventi a sostegno dell’imprenditorialità” approvato con Delibera n. 286 del 23 febbraio 2024, avente ad oggetto l’erogazione di contributi a fondo perduto a nuove PMI e ad aspiranti imprenditori che intendono realizzare progetti di investimento sul territorio regionale finalizzati a promuovere il rafforzamento e il rinnovamento del sistema produttivo.

Le modifiche apportate dalla Delibera n. 396 del 15 marzo 2024 attengono a:

1. SEZIONE 2

DELL’ALLEGATO C DEL bANDO

Come illustrato nella nostra circolare richiamata, la selezione delle domande di contributo viene effettuata con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione. La procedura di valutazione è a punteggio. I punti sono attribuiti una volta verificata la sussistenza dei criteri e relativi indicatori previsti dalle Sezioni 1 e 2 dell’Allegato C del Bando.

A seguito della Delibera n. 396/2024, mentre la Sezione 1 è rimasta immutata, la Sezione 2, dell’Allegato C, è stata così modificata:

- il punteggio minimo della Sezione 2 è di 6 punti, anziché 18;

- la Sottosezione 2.1 non prevede più il punteggio minimo di 8 punti.

La Sezione 2 dell’Allegato C del Bando è quindi così riformulata:

Sottosezione 2.1:

a. capacità del progetto di contribuire alla so-

stenibilità ambientale (punteggio massimo 16).

Sottosezione 2.2:

a. se il progetto viene realizzato in aree di svantaggio socio-economico/aree interne (punteggio massimo 2);

b. se il progetto prevede un incremento occupazionale (punteggio massimo 8);

c. se il progetto prevede la partecipazione di persone con disabilità (punteggio massimo 2).

Punteggio minimo richiesto per la Sottosezione 2.2 è di punti 4.

Sottosezione 2.3, avente ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi degli instanti:

a. solo per le imprese già costituite, che si tratti di imprenditoria femminile (punteggio massimo 2);

b. solo per le imprese già costituite, che si tratti di imprenditoria giovanile (punteggio massimo 2);

c. solo in relazione agli aspiranti imprenditori, che siano in possesso dello stato di precariato di disoccupazione e/o di disoccupazione (vedi indicatori richiesti) ai sensi della normativa vigente (punteggio massimo 4).

Il punteggio minimo realizzabile per la Sezione 2 (somma dei punteggi delle Sottosezioni 2.1, 2.2 e 2.3) è pari a 6, di cui almeno punti 4 conseguiti nella Sottosezione 2.2. In difetto, il progetto non è ammesso.

2. SPESE SOSTENUTE PER L’ACqUISTO E L’INSTALLAZIONE DI bENI FUNZIONALI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITà D’IMPRESA

DI CUI AL COMbINATO DISPOSTO DEL COMMA 3, LETT. b), PUNTO 1 E DEL COMMA 12 DELL’ART. 7 DEL bANDO

L’art. 7 del Bando illustra le spese ammissibili ai fini del contributo, tra cui sono annoverate anche le spese di investimento per l’acquisto e l’installazione di impianti per la produzione di energia da

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fonte rinnovabile (fotovoltaico) strettamente funzionali all’esercizio dell’impresa [art. 7, c. 3, lett. b), punto 1].

La modifica apportata al comma 12 del medesimo art. 7, che elimina le parole “qualora siano”, introduce il requisito presupposto che l’impianto fotovoltaico realizzato sia integrato con il bene immobile sul quale insiste.

La stesura emendata del comma 12 dell’art. 7 del Bando è, pertanto, la seguente:

“Le spese, per l’acquisto e l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico) integrati con i beni immobili, sono ammissibili a condizione che la struttura produttiva e gli impianti siano di pro-

prietà del beneficiario al momento di avvio delle opere ovvero che lo stesso disponga di un titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione, previo assenso scritto del proprietario.”.

Le modifiche al Bando innanzi descritte si applicano anche alle domande già presentate. L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(MM)

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

CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni

SottoSCritto aCCordo Su modalità di erogazione iCe (indennità di Copertura eConomiCa ex CCnl 18 maggio 2021)

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 126/ EI del 21 marzo 2024 per informare che nella giornata del 19 marzo 2024 le parti stipulanti il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni, hanno deliberato le somme da erogare per la copertura economica dello stesso CCNL dalla data della sua scadenza fissata al 31 marzo 2024.

Come noto lo stesso CCNL, in caso di ritardato rinnovo, prevede l’erogazione di una copertura del 40% dell’inflazione riferita all’anno precedente che arriva al 60% nel caso il contratto non venga sottoscritto dopo 6 mesi la sua scadenza.

L’intesa sottoscritta in data 19 marzo u.s. definisce e chiarisce i termini di erogazione dell’indennità contrattuale in oggetto definita, dalle Parti, ICE (Indennità Copertura Economica).

Per definire gli importi, è stato preso a riferimento l’indice armonizzato dei prezzi al consumo del 2023 la cui variazione media è stata definita da ISTAT al +5,9%. Conformemente a quanto previ-

sto dalla premessa del vigente CCNL la base di calcolo su cui determinare gli importi dell’indennità è quella, convenzionale, contenuta in calce alle tabelle dei minimi conglobati del CCNL (art. 54 bis) pari a € 1.977,00.

L’indennità sarà erogata al personale viaggiante e a quello non viaggiante del settore, mensilmente, a partire dalle competenze di aprile 2024 (46,66 euro al livello medio) ed incrementata a partire da quelle del mese di ottobre (69,99 euro al livello medio).

Si ricorda che gli importi previsti a partire dal mese di ottobre sostituiscono gli importi erogati a partire dal mese di aprile e non si sommano a questi ultimi. Tali importi cesseranno di essere erogati nel momento del rinnovo del CCNL, sono assoggettati agli ordinari oneri previdenziali e fiscali e hanno incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, analogamente agli anticipi dei futuri aumenti contrattuali. Inoltre dovranno essere espressamente indicati in busta paga con la dicitura “indennità economica ex CCNL 18/5/2021 (ICE)”. Le parti hanno inoltre concordato che di tali somme si terrà conto in sede di rinnovo, valutando quali saranno le diverse componenti di costo definite nell’accordo di stipula.

Con riserva di ulteriori approfondimenti, si segnala che il verbale sottoscritto il 19 marzo u.s. è disponibile sul nostro sito www.confapifvg.it (EI)

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Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2024

PAG. 42 - APINFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2024 RAPPORTI CESSATI MESE DAL AL RIVAL. FISSA INDICE RIVALUTAZIONE GENNAIO 15.01 14.02 0,125 119,3 0,377313 FEBBRAIO 15.02 14.03 0,250 119,3 0,502313 MARZO 15.03 14.04 0,375 APRILE 15.04 14.05 0,500 MAGGIO 15.05 14.06 0,625 GIUGNO 15.06 14.07 0,750 LUGLIO 15.07 14.08 0,875 AGOSTO 15.08 14.09 1,000 SETTEMBRE 15.09 14.10 1,125 OTTOBRE 15.10 14.11 1,250 NOVEMBRE 15.11 14.12 1,375 DICEMBRE 15.12 14.01 1,500 (C)

MUD 2024: presentazione entro il 1° luglio 2024

Servizio dell’aSSoCiazione di Compilazione e preSentazione della diChiarazione mud

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 52 del 2 marzo 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023.

La scadenza per la presentazione del MUD è fissata entro centoventi giorni dalla pubblicazione ufficiale, quindi entro il 30 giugno 2024. Tuttavia, poiché tale data coincide con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Il nuovo modello riporta alcune modifiche che interessano esclusivamente Comuni e gestori del pubblico servizio di raccolta; per quanto riguarda le imprese restano sostanzialmente invariati i contenuti e le modalità di trasmissione previste nel 2023.

Come ogni anno garantiamo il servizio per la compilazione e l’invio della denuncia annuale dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti durante l’anno 2023. Il MUD va presentato entro il 1° luglio 2024 dai seguenti soggetti, identificati sulla base del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dal DPCM del 17 dicembre 2014:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;

- commercianti e intermediari senza detenzione;

- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

- imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184, comma 3, lettere c, d e g) del Decreto Legislativo n. 152/2006. Il servizio, a pagamento, è a cura di Apiservizi srl, Società di servizi della nostra Associazione. Le imprese che vorranno presentare la dichiarazione con la nostra assistenza sono pregate di contattare il p.i. Claudio Scialino, tel. 0432.507377, e-mail edilizia@confapifvg.it, per fissare l’appuntamento. Le Imprese interessate al servizio dovranno predisporre la seguente documentazione, indispensabile ai fini della compilazione della denuncia:

- copia della denuncia presentata nel 2023 per l’anno 2022 (se non compilata nel 2023 presso CONFAPI FVG);

- registri di carico e scarico dei rifiuti da dicembre 2022 a gennaio 2024 aggiornati con le indicazioni in chilogrammi o tonnellate dei rifiuti prodotti e smaltiti;

- copia dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti conferiti con il peso verificato a destino (4a copia) divisi per codice rifiuto;

- giacenze espresse in Kg al 31 dicembre 2023;

- numero medio dei dipendenti nell’anno 2023;

- nominativo del legale rappresentante;

- numero di iscrizione al R.E.A.;

- codice fiscale della ditta;

- codice ISTAT attività.

Le persone incaricate dall’impresa si presenteranno all’appuntamento in CONFAPI FVG portando la delega in originale, corredata dal documento d’identità in corso di validità del dichiarante. (CS)

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Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

PATENTE A CREDITI:

LE NUOVE PRESCRIZIONI E L’AUDIZIONE

DEL MINISTRO DEL LAVORO

Il nuovo decreto Pnrr (D.L. n.19/2024) ha previsto dal 1° ottobre 2024 il possesso della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente, non richiesta per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in presenza dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal Testo Unico Sicurezza;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti e per poter operare nei cantieri sarà necessario un punteggio pari o superiore a 15 crediti. Il punteggio viene decurtato a seguito di accertamenti e conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati, fermo restando che in relazione al medesimo accertamento ispettivo non è possibile decurtare più di 20 crediti.

L’amministrazione deve dare notizia dei provvedimenti adottati ai destinatari entro 30 giorni; l’Ispettorato procede, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla decurtazione dei crediti. È possibile la reintegrazione dei crediti a seguito della frequenza ai corsi di formazione (di cui all’articolo 37, comma 7 del Testo Unico sulla Sicurezza) nella misura di 5 crediti per ciascun corso per un massimo di 15 crediti.

La copia del relativo attestato di frequenza deve essere trasmessa alla competente sede dell’Ispettorato.

Decorsi 2 anni dalla notifica dei provvedimenti, previa frequenza di uno dei corsi, il punteggio è incrementato di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, fino a un massimo di 10 crediti, se l’impresa o il lavoratore autonomo non è stato destinatario di ulteriori provvedimenti di decurtazione. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione previsti dall’art. 30 dello stesso Testo Unico.

In caso di svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti è prevista una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Il committente è tenuto ad effettuare prima dell’ingresso in cantiere, viene prevista la verifica, tra l’altro, del possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Il committente, per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, deve verificare il possesso di tale attestazione

Sulle misure definite dal Governo nel Decreto Legge, lo scorso 6 marzo, presso la Commissione di inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si è svolta l’audizione del Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone che ha illustrato le disposizioni sui controlli e sul contrasto agli illeciti.

Per quanto riguarda, in particolare, le irregolarità riscontrate nel settore dell’edilizia, il Ministro ha evidenziato una percentuale di irregolarità del 76% nel 2023, con picco dell’85% nei cantieri re-

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lativi al Superbonus, misura che ha determinato la nascita di 35.000 nuove imprese.

Sull’istituzione della “patente a crediti”, ha sottolineato come il provvedimento consenta alle aziende di comprendere quanto è importante investire sul tema della qualificazione, anche valutando percorsi alternativi come l’acquisizione dell’attestazione SOA.

ANAC CONTRARIA

A “PATENTE A CREDITI”

Il Presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, intervenendo in audizione parlamentare sul recente decreto del Governo, ha espresso critiche sulla prevista introduzione della “patente”.

Secondo il Presidente dell’Autorità “se vogliamo davvero accrescere le tutele dei lavoratori, i nuovi strumenti, come la patente a punti, vanno collegati agli istituti esistenti, altrimenti si creano duplicazioni e discrasie normative”, occorre invece “puntare sull’interconnessione fra le banche dati di Anac, Inail e Inps, inserendo i dati nel fascicolo digitale dell’operatore economico e facendo degli investimenti sulla sicurezza un perno del rating di impresa, così da incentivare non solo le imprese che evitano gli incidenti, ma anche quelle che in positivo investono sulla sicurezza”. In merito alla gestione degli appalti pubblici, l’Anac ritiene fondamentale accelerare il processo di digitalizzazione e valorizzare il fascicolo virtuale dell’operatore economico. Perplessità sul regime semplificato per gli appalti Pnrr: “si sovrappongono più tipologie di normative di riferimento, con confusione, rischio contenziosi e rallentamenti. Va, invece, evitata la fuga dal Codice, limitando la deroga solo ai casi in cui i lavori sono già iniziati”.

GLI INCENTIVI PER LE IMPRESE

NEL PIANO TRANSIZIONE 5.0

L’art. 38 del decreto Pnrr prevede il “Piano Transizione 5.0”, istituito nell’ambito del PNRR al fine di disporre un sistema di incentivi a favore delle imprese a sostegno del processo di transizione digitale ed energetica. Viene disposto un credito d’imposta per i nuovi investimenti in strutture produttive nel territorio nazionale, effettuati nel biennio 2024 e 2025.

Gli investimenti devono rientrare in progetti innovativi e avere ad oggetto beni strumentali nuovi, materiali e immateriali che comportino, rispetto all’esercizio precedente, una riduzione:

- non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva

in alternativa

- non inferiore al 5%, dei consumi energetici dei processi interessati.

La misura ordinaria del credito di imposta è pari al:

- 35% del costo, per investimenti fino a 2,5 mln di euro.

- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 mln di euro e fino a 10 mln di euro

- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 mln di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 mln di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le percentuali del credito vengono ulteriormente aumentate fino al 45% a fronte di una ulteriore riduzione dei consumi energetici.

Il credito non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale.

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono agevolabili investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili “a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”, nonché le spese per la formazione del personale per l’acquisizione di competenze nella transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

L’accesso al contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni che dovranno attestare sia la potenziale riduzione dei consumi energetici derivanti dall’investimento che l’effettiva realizzazione dello stesso.

Per l’accesso al beneficio, inoltre, è necessaria la presentazione, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), di apposita documentazione contenente descrizione del progetto di investimento, del costo e con l’invio delle certificazioni sulla riduzione dei consumi. L’impresa dovrà anche aggiornare periodicamente il GSE sull’andamento dell’investimento.

Le regole attuative del credito di imposta (modalità e termini di invio delle comunicazioni, criteri di calcolo del risparmio energetico conseguito, ecc.) saranno definite da un Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione della base imponibile né ai fini delle imposte sul reddito né dell’IRAP.

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MISURE SULLA SICUREZZA: NUOVO CONFRONTO

AL MINISTERO DEL LAVORO CON LE PARTI SOCIALI

Lo scorso 15 marzo si è svolto un incontro presso il Ministero del Lavoro con le parti sociali per continuare l’esame delle misure in materia di sicurezza. Nel corso della riunione, che segue quella a Palazzo Chigi del 26 febbraio 2024, il Presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano ha ribadito la contrarietà dell’Associazione all’introduzione di misure, come la patente a crediti, che costituiscono ulteriori oneri per le aziende senza incidere sugli aspetti strutturali: qualificazione, responsabilizzazione dell’ente committente, applicazione di uno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’edilizia sottoscritti dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative.

Così come concepita, la patente a crediti avrebbe solo un effetto negativo in termini di ulteriore appesantimento burocratico, possibile ampliamento

dei contenziosi, ripercussioni sulla reputazione dell’impresa. Le aziende che perseguono comportamenti corretti e che già sostengono contribuzioni economiche significative per promuovere prevenzione e sicurezza, anche attraverso l’articolato e diffuso sistema della bilateralità previsto dal CCNL edile, si troverebbero a dover seguire un altro percorso procedurale, mentre gli operatori che già eludono normativa e contrattazione continuerebbero a farlo.

Tali valutazioni saranno rappresentate da Confapi Aniem anche nell’incontro tecnico convocato per l’11 marzo al Ministero del Lavoro. L’intento è quello di proporre un approccio premiante e non unicamente repressivo, estendere l’applicazione del CCNL edile a tutti gli interventi a prevalente connotazione edile, responsabilizzare l’ente committente e prevedere un sistema di qualificazione per l’accesso al settore nell’edilizia privata. (C)

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Case green: il Parlamento UE approva la direttiva

i nuovi edifiCi dovranno eSSere a emiSSioni zero a partire dal 2028

Il Parlamento dell’Unione Europea, il 12 marzo 2024, ha approvato, con 343 voti favorevoli, 216 contrari e 78 astensioni, il mandato negoziale su una proposta di legge per aumentare il tasso di ristrutturazioni e ridurre consumo energetico e emissioni nel settore edilizio.

PREMESSE

Secondo la Commissione europea, gli edifici dell’UE sono responsabili del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra. Il 15 dicembre 2021 la Commissione aveva approvato una proposta legislativa di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, che fa parte del pacchetto “Pronti per il 55%”. Con la normativa europea sul clima del luglio 2021 entrambi gli obiettivi per il 2030 e il 2050 sono diventati vincolanti a livello europeo. L’obiettivo della proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia è una sostanziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo energetico nel settore entro il 2030, al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ristrutturare un più ampio numero di edifici inefficienti sotto il profilo energetico e migliorare la condivisione delle informazioni sul rendimento energetico sono altri obiettivi della proposta.

ObIETTIVI

DI RIDUZIONE

DELLE EMISSIONI

Per il Parlamento Europeo, tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2028. Per i nuovi edifici occupati, gestiti o di proprietà delle autorità pubbliche la scadenza è fissata al 2026. Tutti i nuovi edifici per cui sarà tecnicamente ed economicamente possibile dovranno inoltre

dotarsi di tecnologie solari entro il 2028, mentre per gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti la data limite è il 2032. Inoltre, gli edifici residenziali dovranno raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033. Per gli edifici non residenziali e quelli pubblici il raggiungimento delle stesse classi dovrà avvenire rispettivamente entro il 2027 (E) e il 2030 (D).

Per prendere in considerazione le differenti situazioni di partenza in cui si trovano i parchi immobiliari nazionali, nella classificazione di efficienza energetica, che va dalla lettera A alla G, la classe G dovrà corrispondere al 15% degli edifici con le prestazioni energetiche peggiori in ogni Stato membro.

I Paesi membri dell’Unione Europea stabiliranno le misure necessarie per raggiungere questi obiettivi nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione.

MISURE DI SOSTEGNO CONTRO LA POVERTà ENERGETICA

Secondo l’Unione Europea i piani nazionali di ristrutturazione dovranno prevedere regimi di sostegno per facilitare l’accesso alle sovvenzioni e ai finanziamenti.

Inoltre, dovranno allestire punti di informazione e programmi di ristrutturazione neutri dal punto di vista dei costi. I regimi finanziari dovranno prevedere un premio cospicuo per le cosiddette ristrutturazioni profonde, in particolare nel caso degli edifici con le prestazioni peggiori, e sovvenzioni e sussidi mirati destinati alle famiglie vulnerabili.

DEROGHE

La nuova normativa prevede una serie di immobili non soggetti alla direttiva Case Green, che sono:

- abitazioni unifamiliari di superficie inferiore a 50 metri quadri;

- seconde case utilizzate meno di quattro mesi l’anno;

- edifici ricadenti nei centri storici;

- edifici vincolati dai Beni Culturali;

- chiese e gli altri edifici di culto;

- edifici di proprietà delle Forze armate o del Governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale.

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Inoltre, gli Stati membri potranno, inoltre, estendere le esenzioni anche a edifici dell’edilizia sociale pubblica in cui le ristrutturazioni comporterebbero aumenti degli affitti non compensati da maggiori risparmi sulle bollette energetiche e per una percentuale limitata di edifici, di adeguare i nuovi obiettivi in funzione della fattibilità economica e tecnica delle ristrutturazioni e della disponibilità di manodopera qualificata.

ALTRE AZIONI

DEGLI STATI MEMbRI

Ogni Stato membro deve adottare un proprio percorso nazionale per ridurre il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035, consentendo una flessibilità sufficiente per tenere conto delle circostanze nazionali. Gli Stati membri sono liberi di scegliere quali edifici prendere in considerazione e quali misure adottare.

Le misure nazionali dovranno garantire che almeno il 55% della riduzione del consumo medio di energia primaria sia ottenuto attraverso la ristrutturazione degli edifici con le peggiori prestazioni. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio non residenziale, le norme prevedono un miglioramento graduale attraverso standard minimi di prestazione energetica. Ciò comporterà la ristrutturazione del 16% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2030 e del 26% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2033.

I certificati di prestazione energetica si baseranno su un modello comune dell’UE per informare meglio i cittadini e facilitare le decisioni di finanziamento in tutta l’UE.

Per combattere la povertà energetica e ridurre le

bollette, i finanziamenti per incentivare e sostenere le ristrutturazioni dovranno essere disponibili anche per i cittadini in condizioni più vulnerabili. Infine, gli Stati membri dovranno prevedere garanzie per le fasce di popolazione più deboli, aiutandole ad affrontare il rischio di sfratto causato da aumenti sproporzionati dell’affitto in seguito a una ristrutturazione.

CONCLUSIONI

La direttiva Case Green sta mettendo in allarme milioni di italiani, in base ai dati forniti da Enea, il 74% degli edifici presenti in Italia appartengono alle classi energetiche “E”, “F”, “G”, mentre il 26% alla classe «D», le ultime, se i parametri restassero quelli oggi adottati per la classificazione, sarebbero le uniche regolari.

Questo implica che la maggior parte degli edifici deve essere sottoposto a interventi di riqualificazione energetica anche importanti perché sulle vecchie strutture è complicato e costoso eseguire lavori che riescano a ridurre l’impatto ambientale, non basta infatti installare pannelli solari e pompe di calore in sostituzione delle caldaie, diventa essenziale la coibentazione delle superfici a contatto con l’esterno, prevedendo dei cappotti e la sostituzione degli infissi.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato che i primi aiuti arriveranno solo dal 2028, quindi in una data posteriore rispetto a quella in cui la normativa comincia a esplicare i propri effetti. A ciò deve aggiungersi che l’Italia è già particolarmente esposta a causa del buco nelle Casse creato dal Superbonus.

(CS)

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Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

IL PROGRAMMA

“PACT4YOUTH”

PER ATTRARRE GIOVANI

E DONNE NELL’EDILIZIA

Confapi Aniem ha aderito al progetto “Pact4Youth. Sostenere il Patto per le competenze. Fondamenti per l’occupabilità giovanile nel settore delle costruzioni”, per lo sviluppo di programmi di formazione volti ad impiegare nel settore costruzioni un numero maggiore di donne e giovani.

L’iniziativa, che coinvolge i più rilevanti enti di formazione del settore e le organizzazioni datoriali settoriali di Cipro, Grecia, Italia e Spagna, ha come obiettivo quello di avvicinare il settore ai giovani e di attrarli a lavorare nell’edilizia, promuovendo la formazione e l’aggiornamento delle competenze, aumentando le sinergie con la comunità imprenditoriale e coinvolgendo le PMI per la loro partecipazione a programmi di tirocinio e apprendistato.

Tra le azioni che i partner dovranno realizzare rientra anche la creazione di un gruppo di lavoro pubblico-privato di alto livello che avrà il compito di fornire informazioni utili per la preparazione e la futura attuazione della tabella di marcia e del piano d’azione del progetto.

2° qUADRIMESTRE 2023: AUMENTANO GLI APPALTI MA DIMINUISCONO LE GARE

APERTE

Dalla Banca dati dell’Anac emerge nel 2° quadrimestre del 2023 un significativo aumento degli appalti rispetto al quadrimestre precedente: + 52,4% nei lavori (+ 44% in termini di importo), + 28,5% nelle forniture e + 5,5% nei servizi.

Interessanti i dati (relativi agli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro) sulle modalità di

scelta degli operatori economici che evidenziano, ancora una volta, la tendenza alla contrazione delle procedure aperte.

Per i settori ordinari, in termini di importo, si registra un incremento molto rilevante per le procedure ristrette con il +134,3% e abbastanza significativo anche per le procedure negoziate, con e senza pubblicazione del bando, che aumentano rispettivamente del +49,7% e del 45%. Le procedure aperte diminuiscono del 7,4%.

Per quanto riguarda i settori speciali, sempre in termini di importo, si ha un rilevante aumento per gli affidamenti diretti che aumentano di ben il +637,1% e per le procedure ristrette che crescono del +307,9%, mentre si ha una netta flessione del 52,2% per le procedure negoziate previa pubblicazione di gara.

A livello di numerosità, invece, si ha nei settori ordinari un aumento delle procedure senza previa pubblicazione del bando che si incrementano del +120,0%, a seguire le procedure ristrette che aumentano del +69,3%, mentre le procedure negoziate previa pubblicazione del bando diminuiscono del -22,7%. Infine, sempre a livello di numerosità, nei settori speciali le tipologie di procedure che registrano un maggiore aumento percentuale sono gli affidamenti diretti e le procedure aperte che aumentano rispettivamente del +21,9% e del +14,5%.

ANAC: GARA DA RIPETERE

IN CASO DI RECESSO DEL DIRETTORE LAVORI

Se durante un appalto il direttore lavori lascia l’incarico e il rapporto contrattuale viene meno per mutuo consenso delle parti, occorre riaffidare con gara il servizio di Direzione Lavori. Non è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi con la precedente procedura di gara. Lo ha precisato l’Anac (Atto del 10 gennaio 2024), intervenendo sulla procedura per la ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale di Bolzano, nella quale ha evidenziato “una gestione poco attenta da parte del RUP del contratto di Direzione Lavori”. Nell’ambito della ristrutturazione del complesso ospedaliero da tempo prevista, nel marzo 2011 veniva affidato il servizio di Direzione Lavori ad un raggruppamento di professionisti.

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Il blocco dei finanziamenti aveva però determinato il mancato avvio dei lavori senza che il RUP disponesse una formale sospensione del contratto di Direzione Lavori; otto anni dopo la firma del contratto, il Direttore lavori presentava formale richiesta di recesso dall’incarico, che di fatto veniva accettata dall’Amministrazione nel marzo del 2021. Successivamente nel luglio del 2021, l’Amministrazione affidava un nuovo incarico di Direzione Lavori ad altro Raggruppamento di professionisti scorrendo la graduatoria dell’originaria gara. Ma, secondo l’Autorità, la norma che consente di effettuare lo scorrimento della graduatoria è di stretta interpretazione, non applicabile al di fuori dei casi tassativamente previsti e tra questi non rientra la risoluzione consensuale del contratto; in caso contrario verrebbe sottratto al mercato e alla libera concorrenza un affidamento pubblico, come stabilito dal Codice degli Appalti.

MIT: CONTROLLI

A CAMPIONE ANCHE

NEI MICROAFFIDAMENTI

Con il parere n. 2134/2023, il Ministero delle Infrastrutture ha fornito alcuni chiarimenti sui controlli a campione nei microaffidamenti, appalti d’importo inferiore a 40.000 Euro, previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, art. 52, comma 1. Secondo il Ministero, i controlli a campione sugli operatori affidatari di procedure sotto soglia vanno comunque espletati dalla stazione appaltante, a prescindere dal fatto che la stessa operazione venga fatta da Consip.

Nel parere si precisa che “l’articolo 52 del Codice Appalti, pur nascendo dall’esigenza di ovviare alle difficoltà correlate ad una verifica sistematica del possesso dei requisiti di partecipazione nelle ipotesi di microaffidamenti, come evidenziato nella Relazione di accompagnamento al nuovo Codice dei Contratti pubblici, non può esonerare le SA dall’effettuazione autonoma di controlli a campione sugli operatori economici partecipanti alle procedure sotto soglia, ivi inclusi gli affidamenti diretti, espletati sul MEPA, ciò in quanto, per espressa disposizione del comma 1 dello stesso articolo, le modalità per l’espletamento del sorteggio a campione, devono essere predeterminate dalle SA ogni anno e ciò perché nel corso del tempo potrebbero essersi verificate nuove situazioni in grado di incidere sui requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti”.

SOCCORSO ISTRUTTORIO AMMESSO PER SANARE IMPORTO INESATTO

DELLA GARANZIA PROVVISORIA

Il Tar Campania (Sent. n. 1429 del 1° marzo 2024) ha ammesso il ricorso al soccorso istruttorio per sanare l’inesattezza dell’importo di una garanzia provvisoria.

Si tratta di una delle ipotesi contemplate dal Codice Appalti (lettera b dell’art. 101 del Codice Appalti), che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.

Secondo i Giudici l’invalidità o irregolarità della cauzione provvisoria deve essere tenuta distinta della mancanza assoluta della stessa. Anche il Consiglio di Stato, in suo recente pronunciamento, ha distinto la fattispecie della mancata costituzione della garanzia provvisoria da quella della sua invalidità o irregolarità, atteso che la prima ipotesi è espressione ex se della scarsa serietà dell’offerta, mentre tale non può reputarsi la costituzione della garanzia risulti apparentemente rispettata. Anche dal d.lgs. n. 36 del 2023 si desume che la cauzione provvisoria di importo inesatto può essere regolarizzata attraverso il potere di soccorso istruttorio, anche oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte.

MERCATO RESIDENZIALE

IV TRIMESTRE 2023:

I DATI DELL’OSSERVATORIO IMMObILIARE

DELL’AGENZIA ENTRATE

L’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, nel rendere noti i dati del IV° quadrimestre del 2023, ha evidenziato come per il settore residenziale l’anno si sia chiuso con un calo complessivo delle compravendite di quasi il 10% rispetto al 2022.

La diminuzione degli scambi di abitazioni negli ultimi mesi dell’anno, ancorché più lieve se paragonata con quelle dei trimestri precedenti, rimane diffusa in tutte le aree del paese. Il taglio dimensionale più scambiato, riguardando quasi un terzo delle compravendite, rimane quello delle abitazioni con superficie tra 50 e 85 m2.

I dati delle compravendite relativi alle otto principali città italiane nell’ultimo trimestre evidenziano una variazione tendenziale annua negativa del 5,7%; si contano circa 1.800 abitazioni acquistate in meno nel quarto trimestre 2023 rispetto allo stesso trimestre del 2022. I tassi di variazione tendenziale sono negativi per tutte le città, con Firenze e Roma che mostrano i cali più elevati, -8% e -11% rispettivamente; a seguire Torino (-3,2%) e Bologna con una diminuzione del 5,7%. A Milano e

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Napoli la diminuzione è rispettivamente del 2,3% e del 2,7%, infine, più contenuta è la decrescita a Palermo, che registra una variazione del -1,6%. Nell’ultimo trimestre dell’anno si segnala, infine, che anche il numero di abitazioni locate è in diminuzione (-4,6%) rispetto allo stesso periodo del 2022.

PROSEGUE IL LAVORO

SULLA REVISIONE PREZZI

Sono state sostanzialmente definite le proposte sulle nuove denominazioni delle tipologie omogenee di opere (T.O.L.) e sull’incidenza degli elementi di costo alla base del nuovo sistema di revisione prezzi previsto dall’art. 60 del Codice dei Contratti.

La Commissione, alla quale partecipa il dott. Marco Medori in rappresentanza di Confapi Aniem, ha condiviso l’individuazione delle seguenti 19 tipologie:

1. opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali;

2. opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali;

3. scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico;

4. lavori di Movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde;

5. pavimentazioni in conglomerato bituminoso;

6. strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio;

7. strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato;

8. strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno;

9. gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale;

10. gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato;

11. acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature;

12. opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo;

13. impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione, per la trazione elettrica e l’illuminazione pubblica;

14. impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione;

15. impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori;

16. impianti di potabilizzazione e depurazione;

17. impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni;

18. armamento ferroviario;

19. opere di Fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche.

Ricordiamo che l’art. 60 dispone l’obbligatorietà dell’inserimento delle clausole di revisione prezzi nei documenti di gara che si applicano al verificarsi di particolari condizioni oggettive che determinano una variazione del costo dell’opera superiore al 5 per cento e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa. Per il settore lavori si dovrà far riferimento agli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall’Istat. Le tipologie condivise dalla commissione saranno recepite in un apposito provvedimento ministeriale che dovrà indicare le ulteriori categorie di indici aggiuntive rispetto a quelli già prodotti dall’Istat. La commissione si appresta ora ad elaborare la nota metodologica applicativa della tabella.

PARERI DEL MIT

SU DIVIETO DI AVVALIMENTO E OPERATIVITà

DEI REGOLAMENTI COMUNALI PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Un parere del Ministero Infrastrutture dello scorso 26 febbraio precisa la corretta applicazione della norma del nuovo Codice Appalti in materia di divieto di avvalimento per le categorie super specialistiche.

In particolare l’art. 104, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che “Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento”.

La nuova previsione sostituisce il divieto di avvalimento (art. 89 comma 11 del D.lgs. 50/2016) disposto per lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. Sulla base della norma vigente, secondo il Ministero, la stazione appaltante ha quindi la possibilità di vietare l’avvalimento per le suddette categorie di opere, ma non anche il subappalto. In un altro parere, sempre del 26 febbraio 2024, il Ministero si è espresso sui regolamenti adottati

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dagli enti locali per l’affidamento dei contratti sotto soglia.

Il supporto giuridico del Mit ribadisce che questi regolamenti non possono disciplinare gli appalti sopra la soglia comunitaria, mentre nel sotto soglia il Comune avrà facoltà di regolare ad esempio la richiesta di preventivi, le verifiche a campione etc., ossia tutto quello che può essere strumentale all’affidamento secondo le indicazioni del Codice.

ANAC: NO ALLA RICHIESTA

DI REqUISITI ULTERIORI

ALLA SOA PER PARTECIPARE

A INDAGINI DI MERCATO

L’Anac, in risposta ad un parere di precontenzioso (Delibera n. 14/2024), ha espresso parere contrario in merito alla possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere, nell’ambito di un’indagine di mercato, requisiti ulteriori alla Soa.

Il caso esaminato dall’Autorità riguardava una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per lavori di manutenzione straordinaria di strade, nel corso della quale un’impresa aveva contestato la previsione della lex specialis che richiedeva, a pena di esclusione, oltre all’attestazione SOA, il possesso di uno specifico fatturato maturato nel triennio non inferiore all’importo della gara, l’indicazione dei lavori eseguiti nell’ultimo triennio per la categoria SOA richiesta e l’indicazione del numero dei dipendenti della ditta partecipante al momento della domanda di partecipazione.

L’Anac ha escluso che possa rientrare nelle prerogative della stazione appaltante prevedere tali elementi quali requisiti aggiuntivi all’attestazione SOA prevedendo che il loro mancato possesso impedisca l’inserimento in graduatoria e, quindi, la perdita di ogni chance di essere invitati alla procedura selettiva seguente. Pertanto, la previsione della lex specialis è da ritenersi illegittima, oltreché superflua, con l’effetto che nel caso di specie l’operato della stazione appaltante non appare conforme alla disciplina di riferimento. In via più generale, secondo l’Autorità, anche in una indagine di mercato preordinata all’affidamento di un appalto di lavori, il possesso di una adeguata attestazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti; pertanto, ogni richiesta di requisiti ulteriori, a pena di esclusione, non è da ritenersi ammissibile.

L’INDAGINE CONOSCITIVA

SUGLI EFFETTI DEL SUPERbONUS IN PARLAMENTO

Nei prossimi giorni la Commissione Bilancio della Camera dovrà votare un documento, elaborato dalla maggioranza, relativo all’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.

Lo svolgimento di tale indagine era stato deliberato circa un anno fa dalla stessa Commissione con l’obiettivo di acquisire dati certi e attendibili soprattutto sull’impatto economico del superbonus. L’analisi dei dati acquisisce particolare rilevanza in vista delle prossime politiche che il Governo intenderà promuovere a sostegno della riqualificazione immobiliare, anche alla luce dell’imminente definitiva approvazione della direttiva europea. Dal documento emerge che gli effetti positivi in termini di crescita economica e occupazionale non sono tali da controbilanciare gli effetti che si rilevano a carico della finanza pubblica. In particolare “l’effetto combinato del riconoscimento di aliquote di detrazione prossime o superiori al 100 per cento delle spese sostenute e della facoltà di illimitata cessione dei relativi crediti di imposta, anche attraverso lo sconto in fattura hanno generato oneri molto significativi per la finanza pubblica, peraltro di difficile quantificazione”. La crescita economica registrata nel 2021 (+20,7%) e 2022 (+10,2%) rappresenta margini “piuttosto elevati ma comunque inferiori al valore dell’insieme delle agevolazioni edilizie erogate nell’arco temporale di riferimento”.

Più nel dettaglio, vengono poi espresse le seguenti considerazioni:

- Crediti incagliati - viene sottolineata la necessità di un attento monitoraggio delle misure finora attivate per contrastare il fenomeno dei cosiddetti crediti “incagliati”;

- Semplificazione dei regimi - si evidenzia come bisognerà portare avanti una semplificazione dei regimi di agevolazione previsti che attualmente risultano molto articolati e frammentati e spesso prevedono il riconoscimento di incentivi differenziati per le stesse tipologie di intervento solo in relazione al tempo di realizzazione dell’investimento. In particolare, bisognerà strutturare un sistema che possa garantire degli incentivi che possano essere mantenuti nel tempo;

- Prevenzione frodi - nello strutturare un nuovo sistema incentivante dovranno essere previsti opportuni meccanismi volti a prevenire possibili frodi ed abusi, assicurando altresì l’implementazione di efficaci strumenti di controllo;

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- Specificità degli incentivi - la Commissione rileva altresì che non potrà essere riproponibile un modello di intervento che riconosca in modo indiscriminato a tutte le persone fisiche un’agevolazione di importo superiore alle spese sostenute senza tenere conto in modo adeguato delle capacità economiche e fiscali degli interessati. Infatti, dovrà essere considerata la graduazione degli interventi in relazione agli obiettivi da perseguire e alle condizioni dei beneficiari.

Si segnala che il Partito Democratico ha depositato un documento alternativo a quello della maggioranza, nel quale viene avanzata la possibilità di prevedere una proroga delle misure con modifiche che premino l’efficienza energetica raggiunta. I due documenti integrali sono disponibili presso i nostri Uffici e possono essere richiesti dalle associazioni interessate.

CONSIGLIO DI STATO: NO A LIMITAZIONI SU INCREMENTO REqUISITI DEL qUINTO PER LA MANDATARIA

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 2227 del 7 marzo 2024) ha dichiarato che contrasta con il diritto europeo il divieto di incremento del quinto dei re-

quisiti di qualificazione in favore della mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese. Nel caso specifico preso in esame dai giudici, il soggetto interessato proponente riteneva che, nonostante non fosse più in possesso della classifica III bis della categoria OG6 (passando ad una classifica III), ricorrendo all’incremento del quinto (ai sensi dell’art. 61, comma secondo, del d.P.R. 207 del 2010), sarebbe comunque risultato qualificato ad eseguire la quota dei lavori (40%) dichiarati al momento della presentazione dell’offerta. I Giudici hanno ritenuto che il beneficio può essere utilizzato anche dalla mandataria senza alcuna limitazione sulla base di quanto determinato in tal senso dalla decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2022 (C642/2020).

La Corte di Giustizia ha concluso che la normativa nazionale, nel fissare una disciplina più rigorosa, non risulta compatibile con la normativa europea: limitazioni possono essere imposte a singoli partecipanti ai raggruppamenti, purché però nell’ottica di “un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese alle gare di appalto pubbliche [...]”.

(C)

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Piano Mattei

la Confapi nella Cabina di regia

Il Governo con l’espressione “Piano Mattei” ha definito una strategia per costruire un nuovo partenariato tra Italia e Stati africani finalizzato a realizzare un piano energetico e sociale richiamando il nome dell’ex presidente Eni scomparso nel 1962. Il progetto è ispirato ad un approccio glo-

Il Presidente

bale e non predatorio riconoscendo la centralità della condivisione dello sviluppo socioeconomico sostenibile e delle responsabilità per la stabilità e la sicurezza quale fondamento di rapporti duraturi di reciproco beneficio tra l’Africa e l’Europa. Il piano è una scatola vuota che sarà riempito di contenuti condivisi da realizzarsi in futuro. Per questa ragione l’ingresso di CONFAPI nella Cabina di Regia ristretta per il Piano Mattei, assume un significato importante per tutto il mondo delle imprese che rappresenta. Di seguito la comunicazione del Presidente Cristian Camisa rivolta alle imprese.

Roma, 11 marzo 2024

A tutto il Sistema Confapi c.a. Signori Presidenti

Caro Collega, sono lieto di annunciarti che, dopo un proficuo e intenso lavoro con le Istituzioni, Confapi è stata nominata componente della Cabina di Regia ristretta per il Piano Mattei, istituita presso Palazzo Chigi.

Siamo stati i primi a considerare il continente africano non solo un vicino e importante mercato di riferimento, individuando altresì la necessità di scambi win-win culturali ed economici prendendo a modello, anche sociale, quello della piccola e media industria italiana.

Si tratta quindi di un importante successo, frutto del lavoro realizzato nel corso degli ultimi mesi dalla parte politica e tecnica che premia anche l’impegno di Confapi iniziato nel marzo del 2019 e continuato con la realizzazione dell’EU-Africa Summit nell’ottobre del 2021.

Sono convinto che la compattezza che stiamo dimostrando e la bontà dei progetti che stiamo portando avanti, ci permetterà di avere un ruolo sempre più centrale nell’ambito associativo e istituzionale.

Un caro saluto e una forte stretta di mano

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(PZ)
Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata 00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52 tel
info@confapi.org
+39-06-69015.1 fax +39-06-6791488 www.confapi.org -

Scarbolo alla riscoperta del Pinot grigio

un paSSaggio generazionale nel riSpetto del territorio

Secondo i dati Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) diffusi a inizio anno, su un campione di oltre un centinaio di vini bianchi, spumanti e rossi italiani, le quotazioni all’ingrosso del Pinot grigio sono in crescita – in controtendenza ad esempio rispetto a quelle del Prosecco

Doc, il cui prezzo per ettolitro nel 2023 è sceso del 13% rispetto all’anno precedente.

Mentre cresce quindi l’interesse per questa varietà, il Pinot grigio Salvadi 2020 di Scarbolo entra nella prestigiosa prima edizione della World’s best sommelier selection, una guida preparata da alcuni dei più bravi sommelier del mondo, che gode di molto credito nel panorama enologico e dell’alta cucina, tra cui gli italiani Matteo Bernardi de Le Calandre (Rubano), Jacopo Dosio di Piazza Duomo (Alba), Ivano Coppari di Uliassi (Senigallia). Grandissima quindi la soddisfazione per la famiglia Scarbolo, dell’omonima azienda agricola di Lauzacco a Pavia di Udine. Racconta il capofamiglia Valter: “Le uve del Pinot grigio macerato Salvadi (“indomito”) provengono da un vigneto posto su terreni alluvionali di origine calcareo-dolomitica chiamato Codis. Si trova all’interno di un fortunato triangolo di terra unico nelle Grave per il suo forte carattere limoso. Codis ha un’età media delle

viti di 16 anni ed è costituito da 3,3 ettari complessivi. Salvadi è maturato in barriques per 27 mesi e dopo un breve passaggio in acciaio ha riposato in bottiglia per sei mesi prima della commercializzazione.”

L’azienda è ora guidata dai figli di Valter e Maria Grazia, Lara e Mattia Scarbolo, che sono entrati gradualmente nelle dinamiche aziendali con le proprie idee e visioni, tra cui una molto chiara: ridurre il numero di referenze e valorizzare le varietà che più sentono affini, per non diluire il marchio in troppi prodotti. L’obiettivo è infatti produrre dei vini che siano sempre più identitari e riconoscibili, in simbiosi con la natura, il territorio e con il marchio Scarbolo. Non a caso il logo dell’Azienda Agricola Scarbolo è una ruota, simbolo di ciclicità e dell’andare sempre avanti, qualsiasi cosa succeda: perché fare i vignaioli non è semplice, si lavora 12 mesi per una sola vendemmia l’anno, e bisogna anche accettare l’imprevedibilità di Madre Natura e degli eventi atmosferici. Il clima instabile condiziona le scelte, rispetto a un tempo bisogna essere più flessibili.

Per Valter Scarbolo il passaggio generazionale ha significato non solo trasferire oneri e onori, ma anche saper accompagnare i figli con la propria esperienza,

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assecondando o frenando gli entusiasmi a seconda del caso: capire quando fare un passo di lato, rimanendo però un consigliere gentile e discreto. Tra i nuovi obiettivi di Lara e Mattia Scarbolo, spicca la volontà di ridare valore e dignità alle Grave del Friuli, un territorio troppo spesso banalizzato, e che invece può essere unico dal punto di vista agronomico. Per valorizzare al meglio le sue caratteristiche hanno scelto di condurre i vigneti in regime biologico, affinché l’uomo debba intervenire il meno possibile e la vite possa trovare da sola tutte le risorse. In un

certo senso la “rivoluzione” dei figli consiste nel dare continuità a quella che all’epoca era stata una scelta controcorrente del padre, ovvero dedicarsi alla zona delle Grave e al Pinot Grigio, con una missione di riscoperta e rivalorizzazione. Questo, infatti, è un vino che spesso viene bollato come cheap, da scaffale di supermercato. Per la famiglia Scarbolo è invece una varietà che ha molto da dire… soprattutto se chi lo produce lo fa con amore e nel rispetto della natura.

(SF)

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Avviso FAPI 2-2024

finanziamenti a favore di impreSe di medie e grandi dimenSioni per CorSi di formazione Continua

Disponibilità finanziaria di euro 800.000 a livello nazionale

È stato pubblicato il Bando FAPI 2-2024 che assegna a livello nazionale 800.000 euro per la realizzazione di interventi formativi a supporto delle medie e grandi imprese (minimo 50 dipendenti), concordati fra le parti sociali, finalizzati allo sviluppo delle competenze a sostegno del lavoro e dell’occupazione, della competitività e dell’innovazione.

Il Bando FAPI 2-2024 finanzia interventi formativi a supporto delle imprese e dei lavoratori per lo sviluppo delle competenze a sostegno della competitività e dell’occupazione con particolare attenzione ai processi di innovazione di processo, di prodotto, di mercato, organizzativo, e sui temi mirati alla salute e sicurezza sul lavoro.

Alla richiesta di finanziamento dei corsi possono partecipare tutte le aziende di medie e grandi dimensioni, che corrispondono per i propri dipendenti il contributo integrativo dello 0,30% alla voce FONDO FAPI: attraverso il FAPI le aziende possono realizzare percorsi formativi su misura, sulla base delle specifiche esigenze e utilizzare i finanziamenti del fondo a copertura dei relativi costi, sostenendo il solo costo pari alla quota corrispondente alle retribuzioni relative alle ore di formazione.

I partecipanti possono essere quadri, impiegati o operai assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, personale temporaneamente sospeso per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività e lavoratori assunti con qualifica di apprendista. Inoltre, possono partecipare lavoratori con contratto a progetto a rischio di perdita del posto di lavoro e i soci lavoratori di cooperative.

L’attività formativa dovrà essere svolta in orario di lavoro, o in orario di lavoro straordinario retribuito.

Ogni impresa indicherà i progetti formativi/corsi di proprio interesse, il numero minimo di partecipanti per corso è di 1 e il numero massimo è di 20. Ogni singolo corso può avere la durata minima di 4 ore e massima di 40 ore. Ogni lavoratore in formazione può partecipare al massimo a due corsi del piano.

Per poterVi indicare quante ore/corso ogni impresa può richiedere a finanziamento dovremo prima verificare quante imprese aderiranno rispondendo a questa circolare, ora, per una prima indicazione, vi richiediamo di inserire un monte ore corsi non superiore a 60/80 ore (come somma delle durate dei corsi che indicate nella scheda allegata). Ogni azienda può partecipare ad un solo piano formativo sul presente avviso e le aziende che verranno finanziate non potranno partecipare ai prossimi avvisi generalisti territoriali che verranno approvati nel 2024. Come pure le imprese che sono state finanziate nel precedente avviso generalista territoriale 4-2023 non posso partecipare al presente avviso.

Anche i corsi sul tema della sicurezza sono finanziabili, in tal caso le imprese dovranno optare per l’applicazione del Regime “de minimis” - Regolamento (CE) n. 2831/2023 del 13.12.2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

I corsi potranno essere indicativamente avviati dal mese di giugno 2024; fermo restando quanto sopra indicato, per le modalità previste dal bando FAPI riteniamo opportuno suggerire un numero delle ore dei corsi variabile da un minimo di 16 ore ad un massimo di 40 ore, con un numero di partecipanti che varia da un minimo di 3 ad un massimo di 20. Per i corsi che potranno impegnare da 1 a 3 lavoratori/ci faremo una valutazione di economicità in funzione della durata dei corsi interessati.

Ricordiamo che il FAPI - Fondo Formazione PMI - è costituito da Confapi, CGIL, CISL, e UIL per promuovere le attività di Formazione Continua dei dipendenti delle PMI sulla base dell’accordo

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interconfederale 12 luglio 2002. Successivamente, con D.M. 12/I/2003 del 21 gennaio 2003, è stata riconosciuta la personalità giuridica del fondo cui afferiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo dello 0,30% sulle retribuzioni dei lavoratori che le aziende versano all’Inps secondo quanto stabilito dall’art. 25, L. 845/1978.

Invitiamo le aziende interessate a prendere contatto subito con la dott.ssa Emanuela De Faccio, che è a disposizione per ogni ulteriore informazione allo 0432507377, e a restituirci la scheda allegata.

(EDF)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

da restituire a CONFAPI FVG e-mail: formazione@confapifvg.it

AVVISO FAPI 2-2024

FINANZIAMENTI A FAVORE DI IMPRESE DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI PER CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA

Disponibilità finanziaria di euro 800.000 a livello nazionale

Impresa

Settore ______________________________________________________________ N° Addetti (minimo 50 diretti) ___________

Indirizzo

E-mail ________________________________________________ Referente ___________________________________________

Impresa iscritta al FAPI - versamento dello 0,30 denuncia aziendale flusso UNIEMENS: sì q no q indicare a quale Fondo aderisce __________________________________________

INqUADRAMENTO: qUADRI, IMPIEGATI, OPERAI

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TITOLO DEL CORSO O AREA DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE N. ORE CORSO N. DIPENDENTI CORSO

Udine: dal 2.4.2024 in vigore le nuove ZTL e l’area pedonale

il Comune amplia le aree a traffiCo limitato e adotta nuove regole per Chiedere i paSS

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 119/ MM del 15 marzo 2024 per rammentare che dal 2 aprile 2024 nel Comune di Udine entreranno in vigore la “ZTL Centro” e la “ZTL Viola” e la più ampia, rispetto all’attuale, Area Pedonale del centro (di seguito “AP”). Dette aree sono visualizzabili nella cartina pubblicata nel sito del Comune al link: https://www.comune.udine.it/media/files/030129/attachment/Planimetria_1.pdf.

Entro la fine dell’anno verranno attivate le telecamere nei varchi di accesso alle ZTL, che, nella cartina richiamata, sono evidenziate con un cerchio in neretto.

L’accesso e la circolazione in queste aree sono regolati dal Disciplinare tecnico del novembre 2022, consultabile al link: https://www.comune. udine.it/media/files/030129/attachment/Disciplinare_ZTL_20222.pdf

Le modalità di accesso e di circolazione, ivi previste, sono applicate alle aree oggetto di restrizione 24 ore su 24.

Di seguito le disposizioni relative ai soggetti economici.

1. È previsto il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone, con la sola eccezione dei mezzi impiegati nella raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei mezzi di soccorso. Solo a fronte di specifica autorizzazione detti veicoli potranno circolare. Il rilascio dell’autorizzazione terrà conto della tipologia della merce trasportata, della portata e della dimensione dei mezzi utilizzati e del percorso programmato.

2. Oltre all’obbligo di dare precedenza ai pedoni presenti nelle aree oggetto di restrizione, sussiste il limite massimo di velocità di 30 km/h per tutti i veicoli in transito

3. Vi è, inoltre, l’obbligo di adottare il percorso più breve tra la strada esterna di libera circolazione e la destinazione interna da raggiungere.

4. Le operazioni di carico e scarico per il rifornimento delle attività commerciali in ZTL devono essere effettuate nei seguenti orari: dalle

4.00 alle 10.30 e dalle 15.00 alle 16.30. Non sussistono, invece, limiti di accesso e circolazione per i veicoli commerciali a trazione elettrica di ridotte dimensioni di cui:

- all’art. 52 c. 2 del D. Lgs. n. 285/1992, ossia ciclomotori a tre ruote destinati al trasporto di merci;

- all’art. 53 c. 1, lett. d), f), g) e h) del D. Lgs. n. 285/1992 s.m.i., ossia

* motocarri a tre ruote destinati al trasporto di cose;

* motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative allo scopo;

* motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

* quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti, sono considerati autoveicoli.

Anche per questi veicoli, tuttavia, la sosta resta consentita esclusivamente nei siti destinati e regolarmente segnalati.

Per circolare nelle aree a traffico limitato è necessario essere muniti di permesso rilasciato dal Corpo di Polizia Locale di Udine.

I permessi si distinguono in:

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- permessi a tempo indeterminato che non avranno scadenza e potranno essere richiesti per il transito e/o la sosta comunicando le targhe dei veicoli abitualmente utilizzati;

- permessi temporanei che hanno durata massima di 3 anni e consentono il transito e la sosta. La richiesta presuppone la comunicazione delle targhe dei veicoli utilizzati. Alla scadenza possono essere rinnovati;

- pass cioè un permesso temporaneo di breve durata (da 15 minuti a 24 ore ovvero in caso di eventi/manifestazioni per la durata della manifestazione) che consente il transito e/o la sosta previa richiesta motivata con l’indicazione del numero di targa del veicolo, la località della sosta, la data e l’ora dell’ingresso. Sono possibili anche accessi occasionali nelle ZTL dandone corrispondente comunicazione, prima del transito, alla Polizia Locale all’indirizzo email: ztludine@comune.udine.it.

Corrieri per consegna medicinali

Artigiani, imprese edili, ditte di commercio e/o servizio incluse quelle di assistenza a domicilio con attività all’interno di ZTL e AP

Imprese operanti in cantieri posti all’interno della ZTL

Titolari di attività commerciali/ artigianali e pubblici esercizi per operazioni di carico e scarico

Idraulici, elettricisti e altri operatori per interventi di riparazione urgenti in ZTL e AP

Veicoli di proprietà dei gestori di servizi di trasporto (gestori del trasporto pubblico locale, taxi, veicoli a noleggio con conducente)

Permanente

Permanente

Un permesso per targa. Portata massima del veicolo 3,5 t

Un permesso per targa. Il veicolo deve essere intestato all’impresa

Temporaneo

Temporaneo

Pass temporaneo di breve durata

Accesso libero previa comunicazione delle targhe dei veicoli utilizzati

Un permesso per targa

Un permesso per targa. Portata massima del veicolo 3,5 t

Un permesso per targa da comunicarsi entro 72 ore dall’accesso

Un permesso per targa da comunicarsi entro 72 ore dall’accesso

Agli artigiani e alle imprese che effettuano interventi di emergenza nelle aree in parola è concessa la possibilità di dare comunicazione anche dopo l’accesso purché effettuata entro le 72 ore. La sosta all’interno delle ZTL è consentita solo negli stalli dedicati con una sosta massima di 30 minuti.

I moduli per poter richiedere i Permessi innanzi illustrati sono reperibili nel sito del Comune di Udine al seguente link: https://www.comune.udine.it/it/novita-30247/aree-pedonali-e-ztl-peruna-citta-a-misura-di-tutti-232863

Segue una tabella riassuntiva delle condizioni di accesso alle ZTL e alla AP.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

Fino a decadenza dei requisiti

Fino a decadenza dei requisiti

Per il periodo di durata del cantiere stesso

Fino a decadenza dei requisiti

Massimo 24 ore

Transito e sosta 0-24

Transito e sosta 4.00-10.30 15.00-16.30

Transito e sosta nell’area del cantiere

Come indicato nel permesso

Transito e sosta 4.00-10.30 15.00-16.30

30 minuti negli stalli

Di norma 30 minuti negli stalli fino a un massimo di 60 minuti

Come da provvedimento di autorizzazione di occupazione del suolo pubblico

30 minuti negli stalli

Transito e sosta In base alle esigenze

Di norma 30 minuti negli stalli

Fino a decadenza dei requisiti

Transito e sosta 0-24

Consentita esclusivamente ai taxi negli stalli riservati

Veicoli utilizzati per manifestazioni ed eventi Pass

Un permesso per targa del veicolo strettamente necessario all’allestimento delle strutture

A seconda delle necessità per un massimo di 6 giorni

Transito e sosta 0-24

Esclusivamente negli spazi concessi per il tempo necessario alle operazioni

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CATEGORIA DI UTENTI TIPO DI PERMESSO NUMERO DI PERMESSI DURATA PERMESSO TIPO DI ACCESSO ORARIO D’ACCESSO SOSTA MASSIMA
(MM)

Tachigrafi intelligenti di seconda generazione

lettera della CommiSSione europea agli Stati membri

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe, per segnalare l’ennesimo aggiornamento in materia, questa volta originato dalla nota prot. MOVE.DDG2.C.1/RD del 4 marzo 2024, della Direzione generale per la mobilità e i trasporti della Commissione europea (c.d. DG Move), inviata a tutti gli Stati membri. La DG Move, dopo aver ricordato le date entro le quali le imprese di trasporto devono provvedere ad adeguare i loro tachigrafi (cfr. circolare asso-

ciativa prot. n. 33/AdT del 18 gennaio 2024), invita le medesime a procedere all’aggiornamento del tachigrafo in occasione dell’ispezione tecnica biennale del medesimo, forte dell’assicurazione da parte dei costruttori dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione di essere per tempo in grado di metterli a disposizione. Questa soluzione, a giudizio della DG Move, consentirebbe all’80% degli autoveicoli interessati di procedere alla sostituzione dei loro tachigrafi, senza necessità di pianificare ed effettuare una visita specifica in officina per svolgere tale operazione. Per comodità di consultazione si riporta anche in questa sede il citato riepilogo delle scadenze, mentre copia della nota della DG Move in lingua inglese può essere richiesta unitamente ad altre informazioni all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

SCADENZA ObbLIGO AUTOVEICOLI INTERESSATI

31 maggio 2024

31 dicembre 2024**

19 agosto 2025

1° luglio 2026

Sospensione dell’installazione dei c.d. tachigrafi di transizione*

Sostituzione vecchi tachigrafi analogici e digitali non intelligenti con tachigrafi intelligenti di 2a generazione

Sostituzione dei tachigrafi intelligenti di 1a generazione con quelli di 2a generazione

Installazione dei tachigrafi intelligenti di 2a generazione

Veicoli adibiti a trasporti internazionali di merci di massa complessiva > 3,5 t

Veicoli adibiti a trasporti internazionali di merci di massa complessiva > 3,5 t

Veicoli adibiti a trasporti internazionali di merci di massa complessiva > 3,5 t o veicoli immatricolati dal 21 agosto 2023, anche se adibiti al solo trasporto nazionale.

Veicoli di massa complessiva fra 2,5 t e 3,5 t che effettuano trasporti internazionali.

* I c.d. tachigrafi di transizione sono i tachigrafi intelligenti di 1a generazione privi, però, di aggiornamento del software “OSNMA [Open service navigation message authentication, nd.r.] Galileo” che gestisce il sistema satellitare dei tachigrafi di 2a generazione.

** O, comunque, 5 mesi dopo l’attivazione del sistema satellitare “OSNMA Galileo”

PAG. 61 - APINFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2024
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