Apinforma n. 6/2024

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Corso completamente finanziato

PRIMO PIANO
APINFORMA notiziario dell’aSSoCiazione piCCole e medie induStrie numero 6 31 marzo 2024 IN
TECNICHE PAGHE E CONTRIBUTI - 250 ORE.
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO LAVORO SICUREZZA E AMBIENTE EDILIZIA ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’associazione piccole e medie industrie

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Decreto Salva Conti

Credito Iva infrannuale

Le commesse infrannuali

Il Patent Box

Gli immobili aziendali in uso ai dipendenti

Rimborso accise primo trimestre 2024

Lettera di vettura elettronica (e-CMR)

Autorità Garante per la Concorrenza

Contributi alle imprese artigiane

Danni alle imprese da eventi atmosferici luglio/agosto 2023

CCNL legno e arredamento Unital Confapi

Rapporto biennale sulla situazione del personale

Confapi Aniem News

Caro materiali: pubblicato il decreto per il 2024

Confapi Aniem News

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notiziario dell’aSSoCiazione piCCole e medie induStrie
numero 6 31 marzo 2024 LAVORO SICUREZZA E AMBIENTE EDILIZIA FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Sommario
APINFORMA
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Business News
Tecniche paghe e contributi - 250 ore Tecniche di gestione delle spedizioni Scadenze aziendali del mese di aprile 2024 40 41 44 47 50 Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977 Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING
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Decreto Salva Conti

i provvedimenti più SignifiCativi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 è stato pubblicato il decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024 con misure urgenti in materia fiscale. Riservandoci di intervenire con un’analisi più completa in un prossimo articolo, anticipiamo due disposizioni di interesse per le imprese.

LIMITI

ALLA COMPENSAzIONE

DEI CREDITI FISCALI

L’art. 4, al comma 2, interviene sulla compensazione di crediti fiscali e, in particolare, sulla norma introdotta dal comma 94 della legge di bilancio 2024 (legge 213 del 30 dicembre 2023), la quale aveva previsto che, dal 1° luglio 2024, i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali fossero scaduti i termini di pagamento e ancora dovuti pagamenti o non fossero in essere provvedimenti di sospensione, non potevano avvalersi dell’istituto della compensazione (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.

L’art. 4, comma 2 del decreto legge ha riscritto questa disposizione, escludendo dal calcolo della soglia limite che fa scattare il divieto di compensazione, quei debiti con il fisco per i quali siano in corso dei piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La norma (che introduce il comma 49 quinquies, art. 37 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006), che sarà operativa dal prossimo 1° luglio, è stata così riscritta:

“49-quinquies. In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contri-

buenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati nelle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.”

Tra l’altro, la nuova norma specifica che il divieto di compensazione in esame non interessa i crediti riportati alle lettere e, f, g, art. 17, comma 2 del d.lgs. 241/1997, che riportiamo integralmente di seguito:

“e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (…);

g) premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (…)”.

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NUOvI OBBLIGHI

DI COMUNICAzIONE

PER I CREDITI D’IMPOSTA 4.0

E RICERCA E SvILUPPO

Altra novità di rilievo riguarda i nuovi obblighi di comunicazione introdotti per i crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) e per attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, l’art. 6 del decreto prevede per gli interessati alle due misure:

- Per gli investimenti realizzati dal 30 marzo 2024:

* l’obbligo comunicare in via preventiva, in modalità telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto legge), e la presunta ripartizione del credito negli anni per la fruizione;

* l’obbligo di comunicazione a posteriori,

sempre in via telematica, del completamento degli investimenti.

- Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024:

* L’obbligo di comunicazione di completamento degli investimenti.

- Per gli investimenti realizzati nel 2023 in beni strumentali 4.0 (ad esclusione quindi del credito d’imposta per ricerca e sviluppo), la compensabilità dei crediti d’imposta maturati ma non ancora fruiti (si presume al 30 marzo 2024, data di entrata in vigore della norma) è condizionata alla comunicazione telematica di cui ai precedenti punti.

In tutti i casi appena descritti, spetterà ad un successivo decreto direttoriale del MIMIT il compito di apportare le necessarie modifiche al decreto direttoriale 6 ottobre 2021 (sul modello di comunicazione del credito d’imposta per beni strumentali), anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.

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(C)

Credito Iva infrannuale

entro il 30 aprile le riChieSte relative al primo trimeStre

PREMESSA

I soggetti passivi Iva hanno la possibilità, al verificarsi di specifiche condizioni, di richiedere il rimborso o la compensazione dei crediti Iva maturati in ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno, mentre quello relativo al quarto trimestre confluisce nella dichiarazione annuale. La richiesta relativa al primo trimestre deve essere presentata dal 1° al 30 aprile utilizzando il modello “IVA TR”. Il diritto al rimborso trimestrale è disciplinato dall’art. 38bis del DPR 633/72 il quale spetta esclusivamente ai soggetti Iva in possesso di specifici requisiti. Di seguito i termini e le condizioni poste dalla norma per la richiesta di rimborso o compensazione del credito infrannuale Iva.

TERMINI

DI PRESENTAzIONE

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, così per il primo trimestre 2024 il termine è il 30 aprile 2024. Il modello “IVA TR” deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dall’impresa o per il tramite di un intermediario abilitato.

I REqUISITI

Per usufruire della possibilità di richiedere il rimborso o la compensazione infrannuale, è necessario che l’importo a credito maturato nel trimestre di riferimento sia superiore a € 2.582,28 e sia soddisfatto uno dei requisiti individuati dall’articolo 30 comma 3 lettere a), b), c), d) ed e) del DPR 633/72 di seguito richiamati:

- effettuazione di operazioni che comportano l’applicazione di un’imposta con aliquota media aumentata del 10%, inferiore a quella relativa agli acquisti e alle importazioni,

escludendo dal calcolo quelle relative ai beni ammortizzabili. Segnaliamo che le operazioni attive rientranti nel regime del reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-bis) e ater), vengono considerate “ad aliquota zero”. Le operazioni rientranti nel regime dello split payment, sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva in base al requisito dell’aliquota media;

- effettuazione di operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 e delle cessioni comunitarie di beni e servizi per un ammontare superiore al 25% delle operazioni complessive. Tra le operazioni effettuate, da indicare al denominatore del rapporto e conseguentemente peggiorandolo, vanno indicate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies, del DPR 633/72;

- operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35ter ovvero abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nel nostro paese, questi soggetti possono chiedere il rimborso o la compensazione anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 30;

- effettuazione di operazioni non soggette a Iva ex articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un ammontare superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate;

- effettuazione di acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti o importazioni dei beni e servizi del periodo.

In quest’ultimo caso il rimborso o la compensazione del credito riguarda esclusivamente l’Iva afferente agli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre

CONTABILITà PRESSO TERzI

I contribuenti con contabilità presso terzi, come ad esempio i centri elaborazione dati o gli studi professionali, possono optare, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DPR n. 100/98, per la liquidazione

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mensile posticipata. Per la liquidazione periodica di questi soggetti si deve fare riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente. La risoluzione delle Entrate n. 6 del 2011 ha precisato che per individuare i presupposti e l’ammontare rimborsabile, questi contribuenti devono considerare l’imposta relativa alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento. In questo modo per il rimborso del primo trimestre 2024 questi contribuenti dovranno considerare le operazioni registrate a gennaio, febbraio e marzo 2024 e non quelle di dicembre 2023 e gennaio, febbraio 2024 utilizzate per le liquidazioni di gennaio, febbraio e marzo 2024.

PROCEDURA

Come ricordato la richiesta deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate con il modello “IVA TR” utilizzabile sia per le richieste di rimborso sia per le compensazioni orizzontali tramite modello F24, vale a dire con altre imposte o contributi.

Come già ricordato la domanda deve riguardare esclusivamente il credito maturato nel trimestre di riferimento, senza possibilità pertanto di riportare crediti relativi a periodi precedenti.

La compensazione trimestrale d’importo inferiore a 30.000 euro è consentita senza presentazione di garanzie e non richiede il visto di conformità. La compensazione trimestrale d’importo superiore a 30.000 euro richiesta da un soggetto non a rischio è erogato alternativamente:

- previa presentazione di garanzia;

- senza garanzia ma con visto di conformità allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

Il limite di 30.000 euro deve essere considerato distintamente a seconda che il credito sia annuale o trimestrale. In definitiva il contribuente dispone di due plafond distinti, uno annuale e uno trimestrale i quali potranno essere compensati nello stesso anno solare.

LA GARANzIA

Per richieste di compensazione o rimborso superiori a 30.000 euro è richiesto il rilascio della garanzia. L’importo deve considerare le richieste riferite all’intero anno e non solo al singolo trimestre.

Si deve inoltre distinguere se il soggetto è “a rischio” o meno. Nel primo caso si rende obbligatoria la presentazione della garanzia. Se invece il contribuente “non è a rischio” sarà

possibile presentare la garanzia oppure un’istanza munita del visto di conformità e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva presente all’interno del modello TR. La garanzia deve essere commisurata sull’intero importo chiesto a rimborso, maggiorato degli interessi calcolati dal 30° giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della richiesta e fino al 120° giorno successivo alla stipula della garanzia. La durata della garanzia è triennale, partendo dalla data di erogazione del rimborso oppure, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento.

ESONERO vISTO DI CONFORMITà

E GARANzIA SOGGETTI ISA

I soggetti in linea con i livelli di affidabilità fiscale ISA sono esonerati dall’applicazione del visto di conformità o dalla garanzia qualora il rimborso non superi i 50.000 euro.

Questi soggetti se hanno ottenuto:

- per il 2022 un livello di affidabilità almeno pari a 8; o

- la media semplice dei livelli di affidabilità nel biennio 2021 – 2022 pari almeno a 8,5.

I soggetti esonerati in base alle risultanze ISA devono indicare il codice 5 nel rigo TD8 campo 3. Per gli stessi soggetti è altresì previsto l’esonero dall’applicazione del visto di conformità per le compensazioni inferiori a 50.000 euro.

RIMBORSO

PRIORITARIO

Per determinati contribuenti è prevista l’erogazione del rimborso in via prioritaria, vale a dire entro 3 mesi, qualora al momento della richiesta siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l’attività deve essere esercitata da almeno tre anni;

- l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia di almeno 10.000 per il rimborso annuale e di 3.000 euro per quello trimestrale, e in ogni caso sia superiore al 10% dell’imposta complessiva assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce la richiesta.

I soggetti ammessi al rimborso prioritario sono:

- subappaltatori che effettuano in modo prevalente operazioni in reverse charge;

- soggetti che effettuano attività per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;

- i soggetti indicati nel codice Ateco 24.43.00,

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produzione di zinco, piombo, stagno e semilavorati;

- i soggetti indicati nel codice Ateco 24.42.00, produzione di alluminio e semilavorati;

- i soggetti indicati nel codice Ateco 30.30.09, fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi;

- i soggetti che effettuano operazioni nei confronti di enti pubblici applicando lo split payment;

- i soggetti indicati nel codice Ateco 59.14.00, attività di proiezione cinematografica;

- i soggetti che effettuano prestazioni di servizi ex art. 17 comma 6, lett. a-ter).

I CODICI

PER LA COMPENSAzIONE

Il recupero del credito Iva infrannuale tramite l’utilizzo in compensazione con altre imposte, contributi e premi con il modello F24, può essere effettuato utilizzando i seguenti codici tributo:

- 6036 credito Iva primo trimestre;

- 6037 credito Iva secondo trimestre;

- 6038 credito Iva terzo trimestre.

Il credito relativo al quarto trimestre può essere richiesto esclusivamente in sede di dichiarazione annuale.

IL RIMBORSO

In caso di richiesta di rimborso, questo deve essere eseguito entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari e, in caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme rimborsate si rendono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a partire dal giorno di scadenza del loro pagamento. Gli interessi dovrebbero quindi decorrere dal giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre in riferimento per il quale si è richiesto il rimborso e vanno calcolati fino alla data in cui viene predisposto l’ordinativo di pagamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

(Pz)

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Le commesse infrannuali

trattamento fiSCale differenziato

PREMESSA

La valutazione delle commesse infrannuali è disciplinata dall’art. 92 comma 6 del TUIR, trattandosi di un regime valutativo non opera di principio di derivazione rafforzata. Le regole civilistiche possono conseguentemente essere diverse ed avere finalità diverse rispetto a quelle fiscali. La norma civilistica in questo caso è legata al principio della prudenza, che diverge rispetto a quello fiscale che invece mira a determinare una base imponibile minima sulla quel applicare le imposte.

I lavori in corso su ordinazione o su commessa sono contratti che formano un progetto unico e si protraggono nel tempo allo scopo di realizzare un servizio o un bene, mobile o immobile. Il problema si pone in sede di chiusura del bilancio perché in quel momento è necessario quantificare il valore dell’opera realizzata al 31.12.

LE NORME CONTABILI

I principi contabili, in particolare l’OIC 23, pur distinguendo le commesse di durata superiore e inferiore all’anno, riserva ad entrambe lo stesso trattamento contabile. Ciò perché il codice civile in entrambi i casi prevede che la valutazione possa essere eseguita sulla base dei costi sostenuti, vale a dire con il criterio della commessa completata (art. 2426 comma 1 n. 9) oppure dei corrispettivi contrattuali maturati o criterio della percentuale di completamento (art. 2426 comma 1 n. 11).

Con il metodo della commessa completata le rimanenze dei lavori in corso sono valutate al minore tra costo sostenuto e il valore presumibile di realizzo desumibile dall’andamento del mercato se inferiore. In questo metodo il ricavo e il conseguente utile sono iscritti solo nell’esercizio di conclusione, consegna e fatturazione dell’opera.

Con il metodo della percentuale di completamento i ricavi e i margini di commessa vengono iscritti progressivamente in tutti gli esercizi in cui viene svolta la produzione, in proporzione all’avanzamento dei lavori.

Si deve evidenziare che il metodo della percentuale di completamento secondo l’OIC 23 è applicabile quando esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni reciproche e per l’appaltatore il diritto al corrispettivo matura con ragionevole certezza a mano a mano che i lavori vengono eseguiti. Contabilmente i lavori in corso su ordinazione sono iscritti alla voce C.I.3 “Lavori in corso su ordinazione” nell’attivo dello stato patrimoniale. Eventuali anticipi vanno iscritti tra i debiti alla voce C.II.1 “Crediti verso clienti.

Nel conto economico i lavori in corso sono rappresentati con la stessa tecnica delle rimanenze, per cui il valore dell’opera realizzata nell’esercizio deve essere iscritto alla voce A.3 “Variazione dei lavori in corso su ordinazione”, mentre eventuali corrispettivi fatturati a titolo definitivo sono rilevati alla voce A.1 “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.

LE NORME FISCALI

Le disposizioni di tipo fiscale distinguono in maniera marcata le commesse di durata inferiore o superiore ai 12 mesi. L’art. 92 comma 6 del TUIR prevede che i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso, salvo quanto previsto dal successivo art. 93 per le commesse ultrannuali. Il primo periodo del comma 2 dell’art. 93 del TUIR prevede che le commesse ultrannuali devono essere valorizzate sulla base dei corrispettivi pattuiti ovvero secondo la tecnica della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento lavori. La valutazione viene quindi fatta in base al corrispondente ricavo maturato alla fine di ogni esercizio. In questo modo, come anticipato, il margine della commessa concorre alla formazione del reddito d’impresa pro – quota durante gli esercizi di esecuzione dell’opera e non esclusivamente in quello finale di chiusura dei lavori.

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La norma fiscale si limita ad enunciare il principio ma non individua i criteri operativi puntuali, delegando questo compito alle regole contabili. A questo proposito sono diversi i criteri utilizzabili ma quello preferibile è il metodo “cost to cost” in base al quale i costi sostenuti in un esercizio vengono rapportati ai costi complessivi stimati e la percentuale che ne risulta viene applicata ai ricavi preventivati.

Si pensi ad un’opera da realizzare in tre anni i cui sosti stimati ammontano a 150 mentre il corrispettivo pattuito 180. Se alla fine del primo esercizio l’impresa ha sostenuto costi per 30 si presume abbia realizzato a tale data il 20% della commessa (30/150) e questa percentuale sarà attribuita all’opera alla fine dell’anno (180 x 20%) quantificando il valore della commessa realizzata a 36.

È importante evidenziare che l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 93 del TUIR prevede che per la parte delle opere coperte da stati di avanzamento lavori, i lavori sono quantificati in base ai corrispettivi liquidati in ragione di ogni SAL. Se durante lo svolgimento dell’attività vengono approvati SAL a titolo definitivo, i relativi importi devono essere considerati ricavi e non rimanenze finali e come tali contabilizzati.

Quanto sopra vale per le commesse di durata superiore ai 12 mesi mentre per quelle di durata inferiore, i lavori a fine anno vanno valorizzati in base ai costi sostenuti nell’esercizio e non sulla base dei ricavi maturati. A questo proposito sarà opportu-

no tenere evidenza documentale della quantificazione fatta con tale metodo.

LA PROCEDURA DA SEGUIRE

Dopo aver analizzato le diverse regole previste dalle norme contabili e fiscali vediamo adesso il trattamento da riservare alle commesse infrannuali, vale dire di durata inferiore a 12 mesi. Per queste l’Agenzia delle entrate oltre a confermare la contabilizzazione sulla base dei costi sostenuti, ha ulteriormente precisato che per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, il principio di derivazione rafforzata trova applicazione con riferimento ai criteri di qualificazione, classificazione e competenza temporale. Nel caso in argomento siamo alla presenza di un criterio di valutazione che non può conseguentemente essere condizionato dalla derivazione rafforzata. I soggetti OIC adopter devono considerare esclusivamente le disposizioni del TUIR gestendo eventuali disallineamenti in sede di dichiarazione dei redditi con le variazioni in aumento e in diminuzione.

Ai fini Irap, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 446/1997, la base imponibile deriva direttamente dalla differenza delle voci A e B del conto economico secondo il principio della cosiddetta presa diretta dal bilancio. In altre parole la base imponibile coincide con il valore contabilizzato dalla società, non richiedendo alcuna variazione in rettifica.

(Pz)

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Il Patent Box

deduzione del 110% dei CoSti per i beni immateriali

PREMESSA

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 con l’art. 6 ha semplificato il regime agevolativo del Patent box trasformandolo da una detassazione parziale dei redditi derivanti dai beni immateriali a una super deduzione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo.

Il nuovo Patent box è di più facile gestione e consente di ottenere una super deduzione dei costi sostenuti, similmente a quanto visto in passato per i super ammortamenti.

L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5 del 17 febbraio 2023 e il provvedimento n. 52643 del 15 febbraio 2023 ha fornito le nuove regole previste per il Patent box.

SOGGETTI

BENEFICIARI

Lo strumento individua i beneficiari effettivi come i soggetti titolari di reddito d’impresa che assumono la veste di investitori, vale a dire che oltre ad essere i titolari del diritto di sfruttamento economico del bene immateriale, sostengono anche i relativi costi di investimento, assumono i rischi e beneficiano dei risultati.

Ne consegue che non hanno diritto all’agevolazione i soggetti che non utilizzano il bene nel o nei processi produttivi anche se è stata ottenuta una privativa industriale o il bene è giuridicamente tutelato.

Possono beneficiare dell’agevolazione, rispettando le altre condizioni soggettive ed oggettive, i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in virtù di un contratto di licenza che conferisce il diritto allo sfruttamento economico e a patto che siano considerati investitori.

Sono invece esclusi i soggetti che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo

forfettario o sono in stato di liquidazione volontaria o assoggettati a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’attività economica.

Sono invece ammesse le reti d’impresa e i consorzi. Nel primo caso l’agevolazione spetta al consorzio stesso se si qualifica come soggetto investitore mentre nel caso delle reti si deve distinguere tra rete contratto e rete soggetto.

Nel primo caso gli effetti si produrranno sulle singole imprese retiste, mentre nel secondo caso, avendo la rete soggetto autonoma soggettività giuridica, potrà applicare in modo autonomo la maggiorazione del 110%.

MODALITà

DI ADESIONE

L’accesso al Patent box avviene mediante un’opzione da comunicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce. L’opzione ha una durata di 5 anni ed è irrevocabile e rinnovabile. L’opzione viene esercitata nel quadro OP, mentre nel quadro RS vanno fornite le informazioni sulle tipologie e sul numero di beni agevolabili.

L’opzione può essere anche tardiva, esercitata cioè nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, alla quale si rende applicabile la “remissione in bonis” a patto che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività di accertamento.

Il vecchio e il nuovo Patent box possono convivere in relazione a beni diversi, fino al massimo al 2024.

AMBITO

OGGETTIvO

I beni immateriali oggetto di agevolazione sono:

- software protetti da copyright;

- disegni e modelli giuridicamente tutelati;

- brevetti industriali;

- due o più dei citati beni collegati tra loro da un vincolo di complementarietà.

Il provvedimento dell’amministrazione finanziaria citato precisa che non è più possibile ottenere attraverso la presentazione di un interpello ordinario, un parere in merito all’inclusione o meno di un determinato bene in quelli agevolabili. Si tratta

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infatti di una materia troppo tecnica che esula dalle competenze dell’amministrazione finanziaria. L’Agenzia precisa inoltre che diversamente dal vecchio Patent box, i brevetti in corso di concessione non rientrano tra i beni agevolabili dovendo quindi attendere la registrazione definitiva. L’agevolazione è invece riconosciuta per il bene immateriale registrato in anni precedenti al 2021 a patto che non sia già agevolato con il precedente regime del Patent box.

COSTI

AGEvOLABILI

L’agevolazione è valida per quelle che vengono considerate attività rilevanti, ovvero attività considerate ricerca industriale e sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, tutela legale dei diritti sui beni immateriali e le attività classificabili come design e ideazione estetica.

Possono essere agevolate anche le spese sostenute per contratti di ricerca stipulati con università ed enti di ricerca od organismi equiparati, a patto che siano finalizzati alla creazione e allo sviluppo dei beni immateriali indicati in precedenza. Tra le spese ammesse su cui si può applicare la maggiorazione del 110% troviamo:

- personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o altro tipo, che sia impiegato direttamente nello svolgimento di attività rilevanti;

- servizi di consulenza ed equivalenti, solo se inerenti all’attività produttiva;

- spese per materiali, servizi e forniture, se impiegati nelle attività rilevanti;

- quote di ammortamento, quote capitale e canoni di locazione finanziaria di beni immobili o immateriali strumentali alle attività rilevanti;

- spese connesse al mantenimento dei diritti sui beni materiali agevolati, rinnovo in scadenza, protezione, prevenzione di contraffazione e gestione dei contenziosi.

LE ATTIvITà RILEvANTI

Ai fini dell’individuazione delle attività rilevanti da cui derivano i costi agevolabili, dal punto di vista tecnico si deve fare riferimento ai criteri elaborati dal Manuale di Frascati e di Oslo e ai concetti contenuti nel Codice delle proprietà industriale.

L’attività di ricerca e sviluppo può essere commissionata anche a soggetti terzi purché svolta sotto la direzione tecnica del contribuente/investitore e utilizzando personale di quest’ultimo.

Le attività rilevanti devono essere svolte in laboratorio o strutture situate in Italia, nella UE o in

stati aderenti alla Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia ha stipulato accordi di scambio di informazioni.

Con riferimento ai costi intercompany, richiamando la risposta n. 159 del 24 gennaio 2023, è confermato che i cost sostenuti da parte di un’entità facente parte di un gruppo, per prestazioni rese da soggetti terzi inerenti all’attività di ricerca e sviluppo e riaddebitate all’investitore, sono agevolabili fino a concorrenza dell’ammontare degli stessi purché ricorrano tutte le altre condizioni richieste dalla norma.

L’AGEvOLAzIONE

Come anticipato il nuovo Patent box è stato trasformato in una deduzione maggiorata del 110% dei costi di ricerca e sviluppo valida sia ai fini Ires che Irap. Il momento di fruizione dell’agevolazione corrisponde al primo periodo d’imposta di effettivo utilizzo dell’asset. Ciò potrebbe verificarsi in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato ottenuto il titolo di privativa industriale o di tutela giuridica. Il set dei costi finalizzati alla composizione del meccanismo premiale oggetto della maggiorazione del 110% corrisponde sempre a quelli sostenuti negli 8 esercizi che precedono quelli in cui è ottenuto il titolo di privativa industriale.

CUMULO

Qualora i costi rilevanti ai fini del Patent box assumano rilevanza anche ai fini del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo, si dovrà decurtare dalla base di calcolo del credito R&S l’effetto fiscale derivante dal Patent box. Si dovrà conseguentemente togliere dal calcolo del credito d’imposta R&S il risparmio fiscale (Ires e Irap) derivante dal Patent box.

PENALTy PROTECTION

In caso di rettifica dell’agevolazione da parte dell’amministrazione finanziaria è possibile ottenere la disapplicazione delle sanzioni qualora sia esibita idonea documentazione. Si tratta di una facoltà che presenta interessanti vantaggi.

La documentazione da produrre si compone di due sezioni: A e B.

La sezione A è simile al master file previsto per il transfer pricing e deve descrivere il contesto organizzativo, funzionale e di rischio del contribuente attraverso note, organigrammi e schede tecniche.

La sezione B è equiparabile alla documentazione nazionale e riguarda le componenti di calcolo dell’agevolazione, prevedendo delle schede intestate ai beni immateriali, desunte anche dalla contabilità analitica, la predisposizione di prospetti

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contabili, fogli presenze e dichiarazioni dei responsabili aziendali. In questa sezione devono essere evidenziati i conteggi delle variazioni in diminuzione esposte nelle dichiarazioni dei redditi divisi per ogni bene immateriale agevolato.

È infine richiesta la firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

(Pz)

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Gli immobili aziendali in uso ai dipendenti

i rifleSSi fiSCali in Capo all’utilizzatore e la deduCibilità per l’azienda

PREMESSA

Tra i fringe benefit che l’impresa può offrire ai propri dipendenti, quello relativo alla concessione di fabbricati, rappresenta sicuramente un interesse particolare. In questi casi è l’impresa che si propone di reperire sul mercato l’immobile che successivamente concederà in comodato o in locazione ai propri dipendenti o collaboratori.

Il reperimento può avvenire in modo diversificato, nel senso che l’impresa può acquistare direttamente l’immobile oppure sottoscrivere un contratto di locazione finanziaria oppure ancora stipulare un contratto di locazione per una o più abitazioni che poi concederà in uso ai propri dipendenti. Una volta ottenuta la disponibilità dell’abitazione questa viene concessa al dipendente con uno specifico accordo che può prevedere o meno, il riaddebito totale o parziale delle spese per l’utilizzo.

Nel presente articolo analizzeremo il trattamento fiscale sia dal punto di vista della tassazione in capo al dipendente del fringe benefit ricevuto, sia della deducibilità del costo dal reddito d’impresa.

L’IMPONIBILITà

IN CAPO AL DIPENDENTE

L’attribuzione dell’alloggio da parte del datore di lavoro, costituisce per il dipendente un “fringe benefit” che concorrerà a formare il reddito ai sensi dell’articolo 51 comma 4 lettera c) del DPR 917/86. A tal proposito si deve distinguere a seconda si tratti di:

- fabbricati iscritti in catasto senza alcun obbligo di dimora;

- fabbricati iscritti in catasto con obbligo di dimora;

- fabbricati che non devono essere iscritti in catasto.

Fabbricati iscritti in catasto senza obbligo di dimora

Nel primo caso e nelle ipotesi in cui i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, indipendentemente dalla circostanza che siano di proprietà del datore di lavoro ovvero acquisiti in locazione anche finanziaria, il reddito in natura del dipendente è costituito dalla differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto (mediante versamento o trattenuta) per il godimento del fabbricato stesso.

Circa le spese da portare in aumento della rendita catastale, si devono considerare tutte quelle inerenti al fabbricato stesso non sostenute dall’utilizzatore, comprese le eventuali utenze pagate dal datore di lavoro, ad esempio luce, gas, telefono, spese condominiali ecc…, cioè tutte quelle spese non comprese nel calcolo della rendita medesima. In queste spese non devono essere considerati i canoni di locazione sostenuti dall’impresa.

La “ratio” della disciplina sui fringe benefit consiste proprio nel differenziare l’ammontare di reddito imponibile in capo al dipendente, dal valore normale del bene o servizio ricevuto (che in questo caso è proprio il valore locatizio del fabbricato ricevuto in uso), che in assenza del comma 4 costituirebbe altrimenti il criterio applicabile, ai sensi del principio generale fissato dal precedente comma 3 dell’art. 51.

Questo criterio di determinazione è applicabile per tutti i fabbricati per i quali sussiste l’obbligo d’iscrizione in catasto, cioè per tutte le costruzioni stabilmente ancorate al suolo, a qualunque uso destinate. Tale reddito confluirà nel calcolo del reddito complessivo quale retribuzione in natura e sarà assoggettato alle ordinarie ritenute fiscali e previdenziali.

Fabbricati iscritti in catasto con obbligo di dimora

Nel caso in cui i fabbricati siano concessi in ossequio ad un obbligo di dimorare nell’alloggio stesso previsto dal contratto di assunzione (può riguardare il custode aziendale), dopo aver determinato benefit con le stesse modalità previste per il caso precedente, lo si considera nella misura del 30%.

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AGIRE RESPONSABILMENTE

In pratica nei casi in cui sia previsto l’obbligo di dimora, il fringe benefit in natura da assoggettare a tassazione e a contribuzione previdenziale in capo al dipendente viene assunto nella misura del 30% dell’ammontare previsto per i casi in cui non sussiste tale obbligo.

Fabbricati che non devono essere iscritti in catasto Per i fabbricati che non devono essere iscritti in catasto, come ad esempio quelli situati all’estero, il valore da far concorrere alla formazione del reddito del dipendente è dato dalla differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato e quanto corrisposto o trattenuto per il godimento del fabbricato dal dipendente.

Si deve sottolineare che in tutti e tre i casi visti sopra vanno osservate le prescrizioni previste dal 3° comma dell’art. 51 del TUIR. Si tratta di una regola generale valida per tutti i benefit in natura corrisposti ai dipendenti nell’arco dell’anno e rappresenta una sorta di franchigia al di sotto della quale non opera alcuna tassazione. In definitiva se il valore del benefit calcolato con una delle modalità sopra descritte nell’arco del 2024, non supera la somma di 1.000 euro o 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, non opererà alcuna tassazione. Questi limiti con costituiscono un plafond di esenzione con la conseguenza che in caso di superamento di tale soglia nel corso dell’anno, l’intero importo sarà tassato. Si deve riconoscere che nell’ipotesi di concessione di fabbricati si tratta di un’ipotesi difficilmente riscontrabile me che deve comunque essere considerata quale criterio generale per il trattamento fiscale dei benefit in natura. Si evidenzia che il limite dei 1.000/2.000 euro deve essere considerato cumulativamente, nel senso che devono essere sommati anche altri eventuali benefit di diversa natura riconosciuti al dipendente.

LA DEDUCIBILITà IN CAPO ALL’IMPRESA

Il comma 2 dell’articolo 95 del TUIR, prevede che i canoni di locazione (anche finanziaria) e le spese relative al funzionamento di strutture ricettive non sono, come regola generale, deducibili dal reddito d’impresa, salvo quelle relative ai servizi di mensa o ai servizi di alloggio destinati ai dipendenti in trasferta temporanea.

Lo stesso comma prosegue prevedendo che i ca-

noni di locazione (anche finanziaria) e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti, sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera c).

In definitiva è stato costituito un principio di simmetria tra quello che può essere dedotto dall’impresa e quello che costituisce reddito per il dipendente.

L’impresa può quindi dedurre un importo non superiore alla differenza positiva tra la rendita catastale del fabbricato, aumentato delle spese inerenti e l’importo trattenuto o versato dal dipendente per l’utilizzo dell’immobile stesso. Viene limitata quindi la deducibilità dei costi sostenuti per l’immobile, all’importo che viene tassato in capo al dipendente. Nel caso in cui il dipendente versi delle somme di denaro al datore di lavoro, l’ammontare deducibile dovrà essere corrispondentemente ridotto.

A questo quadro normativo, la legge 388/2000 ha introdotto una deroga prevedendo la possibilità di dedurre integralmente i canoni di locazione e le altre spese relative ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti trasferiti per esigenze di lavoro.

Sono previste due condizioni: la prima che il dipendente trasferisca la propria residenza anagrafica per esigenze di lavoro, la seconda che l’immobile si trovi nel Comune ove presta l’attività.

La deducibilità integrale è riconosciuta per il periodo d’imposta nel corso del quale si è verificato il trasferimento della residenza e per i due successivi. Questo significa che una volta decorso il predetto periodo triennale, la deducibilità dei canoni di locazione e di tutte le altre spese, torna ad essere riconosciuta nella misura in cui costituisce reddito in capo al dipendente.

Sostanzialmente il legislatore ha riconosciuto il carattere di strumentalità agli immobili che soddisfano le condizioni dettate dall’ultimo periodo dall’articolo 95 comma 2. In questo modo i fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel Comune in cui svolgono l’attività, devono essere considerati strumentali per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i due successivi.

Per effetto di tale presunzione di strumentalità, tali immobili concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le ordinarie regole, ossia sulla base degli effettivi costi e ricavi ad essi afferenti, anziché secondo le regole previste per i redditi fondiari.

(Pz)

PAG. 22 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 6 - 31 marzo 2024

Rimborso accise primo trimestre 2024

la domanda deve eSSere traSmeSSa entro aprile

Con la nota del 20 marzo 2024 (prot. n. 172030/ RU) l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diramato le istruzioni operative che consentono il recupero del primo trimestre delle accise 2024, che spetta, tra gli altri, alle imprese di autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate.

La domanda va presentata, non più a pena di decadenza, all’Ufficio delle Dogane competente nel mese successivo a ciascun trimestre solare.

La misura del beneficio è pari ad euro 0,21418 per gli acquisti di gasolio effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2024.

Si precisa che la legge n. 95/2023 ha esteso la possibilità che il trattamento fiscale e del rimborso dell’accisa del gasolio commerciale usato come carburante sia applicato anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (biocarburanti quali HVO e GTL).

Si rammenta che dal 1° gennaio 2021 possono essere ricompresi nel recupero solo i consumi impiegati dai veicoli di categoria euro 5 o superiore. Si ricorda, inoltre, che il montaggio di sistemi di riduzione del particolato su veicoli di categoria ecologica euro 3 o inferiore non consente di richiedere la misura per il gasolio consumato sui medesimi mezzi.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio per le imprese che utilizzano per i rifornimenti interni una cisterna con una capacità superiore a 5000 litri indicare nella domanda di recupero il codice della licenza fiscale assegnato dall’Agenzia delle Dogane a seguito di richiesta presentata dall’impresa.

Nell’eventualità in cui una società abbia sede legale e/o operativa in una provincia diversa da quella nella quale sia presente il deposito interno di rifornimento degli automezzi, l’ufficio competente

per la presentazione della domanda di recupero accise è quello in cui è ubicata la cisterna di rifornimento.

La compensazione può essere avviata decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in assenza di diniego da parte dell’Ufficio delle Dogane (silenzio-assenso).

L’importo del credito spettante deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2025; qualora vi fossero eccedenze non utilizzate in compensazione la domanda di rimborso in denaro dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2026.

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è 6740; anno di riferimento quello di presentazione della dichiarazione.

A partire dal 1° gennaio 2020 è scattata la nuova soglia massima di 1 litro di gasolio consumato per ogni Km percorso.

Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione trimestrale e in particolare del Quadro A-1 della medesima, appare utile precisare che:

- nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1 gennaio” e “31 marzo” dell’anno 2024; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date;

- la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;

- nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

Si precisa, infine, che sul sito internet dell’Agenzia delle Dogana al link: https://www.adm.gov.

PAG. 23 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 6 - 31 marzo 2024

it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2024 è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa dell’apposita dichiarazione al competente Ufficio delle Dogane. In ultimo, si raccomanda alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda e nell’indicazione dei dati richiesti dalla scrivente per la predisposizione del modello di domanda (in particolare di quelle concernenti l’indicazione dei

litri consumati, dell’importo a credito e della motorizzazione dei singoli veicoli), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele.

PAG. 24 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 6 - 31 marzo 2024
(C)

Lettera di vettura elettronica (e-CMR)

ConSiderata eQuivalente a Quella Convenzionale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2024 è stata pubblicata la legge n. 37 dell’8 marzo 2024, con la quale l’Italia ha formalmente aderito al “Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica”.

Si tratta del Protocollo e-CMR, per effetto del quale la lettera di vettura della Convenzione CMR, come pure qualsiasi domanda, dichiarazione, istruzione, ordine, riserva o altra comunicazione sull’esecuzione di un contratto di trasporto soggetto alla predetta Convenzione, possono essere compilati in formato elettronico. A sua volta, l’art. 1 del Protocollo definisce la lettera di vettura elettronica, come una “lettera di vettura emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione del trasporto al quale si applica la Convenzione”, compresi i dati allegati o altrimenti connessi a tale comunicazione elettronica.

La lettera di vettura conforme al Protocollo e-CMR sarà considerata equivalente alla lettera di vettura convenzionale e, pertanto, avrà la stessa forza probante e produrrà gli stessi effetti (art. 2.2).

L’art. 3 del Protocollo disciplina l’autenticazione della e-CMR. Infatti, per avere validità, la e-CMR deve essere autenticata dalle parti del contratto di

trasporto mediante una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. Tale affidabilità sussiste, fino a prova contraria, se la firma elettronica:

- è connessa esclusivamente al firmatario e permette di identificarlo;

- è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo;

- è collegata ai dati ai quali si riferisce affinché ogni modifica degli stessi sia individuabile. Quanto alle condizioni per la compilazione dell’eCMR (art. 4), si evidenzia che:

- essa contiene le stesse indicazioni della lettera di vettura cartacea di cui alla Convenzione CMR;

- il procedimento di compilazione deve garantire l’integrità delle indicazioni contenute, a partire dal momento in cui è stata compilata definitivamente per la prima volta. È possibile effettuare aggiunte e modifiche ma la procedura deve comunque assicurare la conservazione delle indicazioni originali.

In merito all’attuazione della lettera di vettura elettronica, l’art 5 stabilisce che le parti interessate all’esecuzione del contratto di trasporto stabiliscono, di comune accordo, le procedure e la loro attuazione per conformarsi alle disposizioni del Protocollo e della Convenzione CMR, relativamente a specifici aspetti indicati nella norma (metodo per compilare e consegnare l’e-CMR alla parte abilitata; modalità in cui il titolare di diritti derivanti dalla lettera di vettura elettronica, può dimostrare che ne è effettivamente titolare; procedure per il completamento e la modifica dei contenuti; ecc.).

(C)

PAG. 25 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 6 - 31 marzo 2024

Autorità Garante per la Concorrenza

Tale avviso potrà essere pagato:

il Contributo dovuto dalle SoCietà di maggiori dimenSioni

A partire dal prossimo 1° luglio ed entro il 31 luglio 2024, le società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro sono chiamate a versare il contributo al funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM).

Quest’anno, la delibera AGCM 5 marzo 2024, n. 31092 ha fissato l’ammontare del contributo allo 0,059 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data della predetta delibera - – voce A1 del conto economico “ricavi delle vendite e delle prestazioni”.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a 295.000,00 euro, mentre quella minima ammonta a 2.950 € (applicando lo 0,059 per mille al fatturato minimo di 50 mln €).

Il pagamento del contributo potrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. A tale fine, verrà spedito a ciascuna società contribuente, tramite posta elettronica certificata, o per posta ordinaria in caso di assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata, l’avviso di pagamento PagoPA.

- presso gli sportelli bancari sul territorio nazionale dei prestatori di servizio di pagamento (PSP) abilitati;

- attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai PSP abilitati;

- presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati);

- presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5.

L’elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet PagoPa all’indirizzo: https:// www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/

Il bollettino PagoPA viene inviato alle società tenute al versamento del contributo, via posta elettronica certificata, dalle seguenti mail:

- protocollo.agcm@pec.agcm.it

- agcm@pecpopso.it

Qualora il contributo non venga pagato entro la scadenza, si dovrà accedere al seguente link: https://portalecasse.popso.it/portale-casse/#/ agcm, identificarsi con codice fiscale e pin in possesso della società e generare il nuovo avviso di pagamento PagoPA relativo agli interessi legali per ritardato pagamento (decorrenti dal primo giorno successivo alla data di scadenza del termine di versamento).

Per ulteriori info, si rimanda alla sezione dedicata del sito internet dell’AGCM.

PAG. 26 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 6 - 31 marzo 2024
(C)

Magazzino in movimento!

I PRIMI IN ITALIA

Attenzione per la qualità, collaborazioni con prestigiose università e conformità alle direttive ASL in tema antisismico

VERIFICHE PERIODICHE

OBBLIGATORIE (D.Lgs. 81/2008)

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Contributi alle imprese artigiane

a) ammodernamento tecnologico (art. 55 bis della L.R. n. 12/2002);

termini di preSentazione delle domande:

31 marzo - 30 novembre 2024

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 135/ MM del 26 marzo 2024 per rammentare che con Decreto del Presidente della Regione n. 32 del 15 marzo 2024 sono state apportate alcune modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigianato, di cui al DPReg. n. 33/Pres. del 25 gennaio 2012, in applicazione della Legge Regionale n. 12 del 22 aprile 2002. Tanto premesso, comunichiamo che, ai sensi del c. 8 dell’art. 10 del Testo Unico,

dalle ore 10.00 del 31 marzo 2024

alle ore 16.00 del 30 novembre 2024

le imprese iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane (A.I.A.) potranno presentare domanda di contributo al Centro di Assistenza Tecnica Artigianato (CATA) unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2023. I canali contributivi operanti per l’annualità 2024 sono i medesimi di quelli del 2023, così come di seguito riportati:

b) commercio elettronico (art. 57 della L.R. n. 12/2002);

c) consulenze in tema di innovazione, qualità, certificazione, organizzazione, sicurezza e tutela ambientale (art. 56, c. 1, lett. a) della L.R. n. 12/2002);

d) partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni svolte al di fuori del territorio regionale (art. 56, c. 1, lett. c) della L.R. n. 12/2002);

e) miglioramento dei laboratori per le lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (art. 54 della L.R. n. 12/2002);

f) imprese artigiane di piccolissime dimensioni (art. 60 bis della L.R. n. 12/2002);

g) nuove imprese artigiane (art. 42 bis della L.R. n. 12/2002).

Gli incentivi sono concessi e liquidati tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di contributo. Le domande devono essere presentate tramite front end regionale con accreditamento al Sistema pubblico d’identità regionale (SPID) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS), allegando la documentazione prevista. L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(MM)

PAG. 28 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 6 - 31 marzo 2024

Danni alle imprese da eventi atmosferici luglio/agosto 2023

Di seguito i link per la consultazione di:

pubbliCato un primo elenCo di impreSe benefiCiarie dei Contributi

Nel richiamare la nostra circolare n. 107/AdT del 5 marzo 2024, comunichiamo che, con deliberazione della Giunta regionale n. 147/2024 del 2 febbraio 2024 e successivo decreto n. 123/PC del 15 febbraio 2024, sono state definite e adottate le modalità di concessione ed erogazione dei contributi per il sostegno alle attività economiche compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

In data 26 marzo 2024 è seguita la pubblicazione, sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia, di un primo elenco di imprese beneficiarie dei contributi concessi con il decreto del Direttore centrale delle attività produttive e turismo n. 13694 del 22 marzo 2024, e del corrispondente prospetto riepilogativo delle spese ammesse per ciascuna pratica.

- decreto del Direttore centrale delle attività produttive e turismo n. 13694 del 22 marzo 2024: https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/ sites/default/RAFVG/economia-imprese/ industria/FOGLIA250/allegati/Decreto_13694-2024.pdf).

- elenco delle imprese beneficiare dei contributi: https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA250/allegati/Allegato_A1_decreto_13694-2024.pdf)

- prospetto riepilogativo delle spese ammesse per ciascuna pratica:

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA250/allegati/Allegato_A2_decreto_13694-2024.pdf

Essendo l’istruttoria delle domande ancora in corso, all’esito della stessa sono verosimilmente attese ulteriori concessioni.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(MM)

PAG. 29 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 6 - 31 marzo 2024

CCNL legno e arredamento Unital Confapi

SottoSCritto tra le parti l’aCCordo per la definizione dei nuovi minimi tabellari per l’anno 2024

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. / EI dell’11 aprile 2024 per informare che con riferimento al CCNL LEGNO E ARREDAMENTO - Piccola e media industria Unital Confapi, in adempimento alle previsioni dell’accordo di rinnovo dello scorso 15 novembre, è stato sottoscritto tra le parti l’accordo per la definizione dei nuovi minimi tabellari per l’anno 2024, prendendo atto le stesse parti che l’indice inflattivo è risultato pari al 5,9%.

Nella citata intesa di novembre 2023 era stato infatti previsto che gli incrementi dei minimi contrattuali a valere per l’anno 2024 dovevano definirsi sulla base del dato IPCA generale dell’anno precedente come pubblicato dall’ISTAT, con decorrenza 1° marzo 2024.

Nell’Accordo da ultimo siglato è stato previsto che l’aumento decorrente dal 1° marzo 2024 dovrà essere riconosciuto nel mese di aprile 2024.

Le parti hanno inoltre confermato l’impegno a calendarizzare prossimi incontri per un possibile rinnovo del contenuto normativo del CCNL.

Con riserva di ulteriori informazioni si segnala che il testo dell’Accordo siglato il 9 aprile 2024 può essere consultato sul sito web dell’Associazione www.confapifvg.it.

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(EI)

Rapporto biennale sulla situazione del personale

to trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato ovvero da tempo parziale a tempo pieno (e viceversa);

invio dal 3 giugno

al 15 luglio 2024

Il Ministero del Lavoro ha comunicato la data di apertura del sito dedicato alla redazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che hanno più di 50 dipendenti, in attuazione dell’articolo 46 del D.Lgs. 198/2006, cd. “Codice delle pari opportunità”.

Le Aziende dovranno redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov. it, a partire dal 3 giugno e fino al 15 luglio 2024.

Secondo il Decreto Legge 77/2021, all’art. 47, le Imprese che intendono partecipare a gare pubbliche finanziate da risorse del PNRR e PNC sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del citato articolo 46.

Il rapporto contiene, oltre ai dati su genere, categoria professionale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale, i dati sui lavoratori:

- assunti nel corso dell’anno di riferimento;

- coinvolti in attività di formazione professionale e le ore complessive dedicate a tale attività;

- interessati da un passaggio di categoria, qualifica o livello o da altri fenomeni di mobilità;

- il cui contratto individuale di lavoro sia sta-

- interessati dall’intervento di ammortizzatori sociali;

- sottoposti a procedure di licenziamento collettivo o individuale;

- coinvolti in procedure di prepensionamento e pensionamento.

Il datore di lavoro è altresì tenuto a indicare ulteriori informazioni quali il numero delle lavoratrici in stato di gravidanza, l’importo della retribuzione complessiva corrisposta al lavoratore o alla lavoratrice, con l’indicazione degli elementi accessori, delle indennità, degli elementi premiali della retribuzione, dei bonus e di ogni altro elemento retributivo o erogazione (anche in natura) eventualmente riconosciuti.

Le imprese di dimensione inferiore possono comunque adempiere ma su base volontaria.

Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.

Si ricorda che in caso di mancato invio, o di rapporto mendace o incompleto, per le Imprese con più di 50 dipendenti, l’Ispettorato può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Nel caso in cui l’inottemperanza si protragga oltre 12 mesi, potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’impresa. L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento (dott. Alessandro Giachin, tel. 0432.507377 – email lavoro@confapifvg.it).

(AG)

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Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

L’IMPATTO

DELLE DIRETTIvE SULLA

RIqUALIFICAzIONE ENERGETICA

E IL REGOLAMENTO

SUI RIFIUTI: LE INDICAzIONI

DELLA vICEMINISTRA GAvA

Lo scorso 20 marzo, nel corso di un question time alla Commissione Ambiente della Camera, la Viceministra dell’Ambiente Vannia Gava ha risposto ad un’interrogazione sull’impatto delle direttive europea “case green” e “efficienza energetica”. La Viceministra ha evidenziato come la direttiva in corso di approvazione sulla riqualificazione immobiliare (il completamento dell’iter è fissato per il prossimo 12 aprile) introduca obiettivi temporali progressivi fino al 2050, con parametri diversificati in base alla tipologia degli edifici. In questo contesto, entro il 2030 si prevede di abbattere di almeno il 16 per cento l’energia primaria media utilizzata e di ristrutturare il 16 per cento degli edifici non residenziali con le peggiori prestazioni. La Direttiva dispone inoltre di eliminare gradualmente i combustibili fossili nelle funzioni di riscaldamento e di raffreddamento entro il 2040. L’altra direttiva sull’Efficienza Energetica, entrata in vigore già nello scorso mese di ottobre 2023, prevede altresì l’obbligo per gli Stati Membri di riqualificare almeno il 3 per cento l’anno della superficie degli edifici pubblici. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (che ha attivato un tavolo di lavoro con la partecipazione di altri Ministeri già dall’agosto 2023) sta elaborando una serie di misure volte ad accompagnare il processo di riqualificazione energetica degli edifici tenendo conto dell’esigenza di mobilitare maggiori risorse private attraverso il ricorso a nuovi strumenti finanziari, alla promozione dei contratti di prestazione energetica (cosiddetti EPC), alla cresci-

ta delle imprese dei servizi energetici (cosiddetti ESCO).

La nuova politica per l’efficientamento degli edifici avrà certamente un impatto significativo per la crescita del settore delle costruzioni e dell’impiantistica, nonché più in generale sulle imprese di servizi energetici.

E’ stato ricordato, infine, come in Parlamento siano in corso di esame diversi disegni di legge riguardanti la disciplina delle agevolazioni fiscali per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e della sicurezza antisismica degli edifici, finalizzati, essenzialmente, a garantire un sostegno finanziario post superbonus.

Nei giorni scorsi la stessa Viceministra ha anche preannunciato la nuova disciplina per i materiali da scavo e la definizione del regolamento End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto) per la gestione degli scarti da costruzione e demolizione. L’End of Waste è il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale, per mezzo di procedure di recupero, ed acquisisce invece lo status di prodotto. Il nuovo provvedimento, secondo quanto dichiarato dalla stessa Gava, “mira a semplificare e allargare le maglie del riutilizzo, riducendo la discarica e promuovendo recupero di materiale ed economia circolare”, cercando di intervenire sulle rigidità applicative del D.M. n. 152/2022.

MISURE SULLA SICUREzzA: PROSEGUE IL CONFRONTO AL MINISTERO DEL LAvORO

Lo scorso 26 marzo si è svolto un nuovo confronto tra parti sociali e Ministero del Lavoro sui contenuti delle misure introdotte dal Governo in tema di sicurezza nei cantieri e, in particolare, su quanto previsto dall’art. 29 del D.L. n. 19 relativamente all’introduzione della “patente a crediti”.

Il Capo di Gabinetto Mauro Nori ha anticipato che la patente a crediti non avrà carattere sperimentale, ma che dopo un anno dalla sua entrata in vigore sarà possibile apportare interventi correttivi. Sulla conversione del decreto, sono in corso di votazione gli emendamenti da parte della Commissione Bilancio del Senato.

Il responsabile dell’Ufficio Legislativo, Giuseppe

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Zuccaro, rispondendo ad alcune specifiche sollecitazioni avanzate nel corso della riunione, ha anticipato alcune scelte che il Ministero intenderebbe declinare nel provvedimento:

- esenzione per le imprese in possesso di attestazione Soa dalla III classifica di importo (classifica dalla quale è necessaria la certificazione di qualità);

- introduzione di meccanismi premiali per le imprese in possesso di mezzi e dipendenti (ancora non definito il peso della premialità):

- applicazione dei CCNL “comparativamente” più rappresentativi: viene pertanto respinta la richiesta di Confindustria (contestata da altre Organizzazioni tra le quali Confapi) che vorrebbe introdurre il concetto di CCNL “maggiormente” applicato;

- non c’è intenzione di prevedere una disciplina di qualificazione per l’accesso al settore.

Confapi Aniem ha espresso apprezzamento per la scelta del Ministero relativa all’applicazione dei Contratti “comparativamente” più rappresentativi: si tratta di un riferimento che previene possibili incertezze e contenziosi e consolida un orientamento ormai ampiamente utilizzato.

Confapi ha tuttavia confermato la contrarietà sull’introduzione della “patente” che, per come è concepita, parte dal presupposto non condivisibile che gli incidenti nei cantieri siano sempre (o prevalentemente) motivati dalla carenza di attività formativa/informativa. Non vengono prese, viceversa, in esame criticità strutturali che condizionano soprattutto l’edilizia privata: lacune progettuali, tempi esasperati di ultimazione lavori, carenza di controlli e responsabilizzazione dell’ente committente, disciplina sull’accesso al settore. Tale posizione è stata sostanzialmente condivisa dagli interventi delle associazioni dell’artigianato (soprattutto Cna).

Sindacati e parti datoriali hanno infine posto l’attenzione sulla qualificazione dei soggetti che svolgono attività formativa chiedendo che siano riconosciuti da Formedil.

Si attende ora l’esito della votazione degli emendamenti. La Commissione Bilancio della Camera sta decidendo sull’ammissibilità degli emendamenti che dovrebbero essere ridotti a circa 350.

Si ricorda che il termine ultimo di conversione in legge del decreto è fissato al 1° maggio.

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(C)

Caro materiali: pubblicato il decreto per il 2024

le Stazioni appaltanti aCCedono alle riSorSe del fondo Con iStanza telematiCa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73/2024 il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 28 febbraio 2024, che disciplina le modalità operative di accesso al Fondo, introdotto dal Dl Aiuti (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022), per far fronte agli aumenti eccezionali dei costi di materiali da costruzione e energia negli appalti pubblici, istituito presso il Ministero.

CAMPO DI APPLICAzIONE

Le disposizioni relative al Fondo si applicano in particolare:

- agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

- agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

- agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.A. qualora non applichino i prezzari regionali,

- ai contratti affidati a contraente generale

dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in essere alla data del 18/05/2022. (entrata in vigore del decretolegge n. 50/2022), le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.

Le stazioni appaltanti potranno inviare telematicamente le istanze di accesso al Fondo, utilizzando le seguenti finestre temporali:

1. finestra temporale: da lunedì 1° aprile 2024 a martedì 30 aprile 2024;

2. finestra temporale: da venerdì 31 maggio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024;

3. finestra temporale: da martedì 1° ottobre 2024 a giovedì 31 ottobre 2024;

4. finestra temporale: da mercoledì 1° gennaio 2025 a venerdì 31 gennaio 2025;

L’istanza di accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione dei lavori pubblici deve essere presentata attraverso la piattaforma disponibile al link: https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, che rimarrà attiva fino al 31 gennaio 2025.

Le Stazioni Appaltanti chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2025.

Le domande di accesso al Fondo devono comprendere:

- i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG );

- i dati desunti dal prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento; il dato dell’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;

- il dato dell’entità delle risorse finanziarie disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazio-

PAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2024
VACAN Z E IN SLOVENIA UNA VER D E SOR PR ESA
www.vacanzeinslovenia.it

ne al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;

- l’entità del contributo richiesto;

- gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, l’indicazione del funzionario delegato, o l’assegnazione per competenza e cassa, per

l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Entro trenta giorni dall’adozione dei decreti di riconoscimento delle somme, il Ministero provvederà all’assegnazione delle risorse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

(CS)

PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2024

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

AvvIATI I LAvORI

DELLA COMMISSIONE BILATERALITà

Il 20 marzo si è insediata la Commissione Bilateralità, costituita insieme alle Organizzazioni Sindacali nell’ambito degli accordi sottoscritti lo scorso 29 febbraio.

La Commissione ha condiviso le tematiche delle quali si dovrà occupare:

- gestione del sistema bilaterale territoriale, anche al fine di condividere possibili soluzioni in presenza di specifiche criticità;

- garanzia della corretta applicazione di quanto previsto dal Contratto Nazionale e Territoriale Confapi Aniem in tema di bilateralità;

- promozione e lo sviluppo della contrattazione integrativa.

In questo contesto è stato deciso di avviare un percorso per pervenire alla sottoscrizione dei Contratti integrativi nei territori attualmente sprovvisti di tale strumento propedeutico all’attuazione del sistema bilaterale.

La Commissione si riunirà nuovamente il prossimo 16 aprile.

ANAC: NO AL CRITERIO CRONOLOGICO

PER LA SCELTA

DEGLI OPERATORI DA INvITARE

NELLA PROCEDURA NEGOzIATA

L’ordine temporale di inoltro delle manifestazioni di interesse non può essere utilizzato come criterio per la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata.

Lo ha precisato l’Anac nel recente parere n. 11/2024 precisando che deve ritenersi non coerente con le prescrizioni normative, “il ricorso al criterio cronologico di arrivo delle manifestazio-

ni di interesse, in quanto metodo di selezione “casuale” degli operatori economici che, al pari del sorteggio, non appare idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l’oggetto e con la finalità dell’affidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza”.

Il nuovo Codice impone l’individuazione di criteri oggettivi che devono essere indicati fin dall’avviso di avvio dell’indagine di mercato.

Secondo l’Autorità “fermo per i lavori il possesso della qualificazione Soa quale requisito necessario e sufficiente” possono essere utilizzati “ulteriori elementi curriculari” come “fatturato specifico, elenco lavori” adeguati all’oggetto dell’affidamento.

TAR BRESCIA:

INTERPRETAzIONE

ART. 11 CODICE APPALTI NON PUÒ ESSERE

ECCESSIvAMENTE RESTRITTIvA

Il Tar Brescia (Sent. n. 89 del 12 marzo 2024) si è espresso contro un’interpretazione restrittiva dell’art. 11 del Codice appalti sull’individuazione del CCNL precisando, in particolare, che “non è necessaria la parità di retribuzione, in quanto tale condizione sarebbe equivalente all’imposizione di un CCNL unico”.

I Giudici hanno contestato l’imposizione di una limitazione della libertà di organizzazione aziendale: “occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione. Si ritiene pertanto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva (giuridica ed economica), il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia deteriore rispetto a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante, e vi sia corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto”.

CONSIGLIO DI STATO: ERRORE MATERIALE

PAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2024

NELL’OFFERTA

PUÒ ESSERE RETTIFICATO ENTRO IL GIORNO DI APERTURA

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 2101 del 4 marzo 2024), fornendo un’interpretazione del soccorso istruttorio in linea con quanto previsto dal nuovo Codice Appalti, ha dichiarato che un errore materiale nell’offerta, che non necessiti di attività interpretativa o valutativa, può rettificare l’errore fino al giorno di apertura delle offerte.

Il soccorso istruttorio non deve essere considerato come una mera facoltà, ma come un obbligo dell’ente appaltante, nei limiti e alle condizioni fissati dal legislatore; tale strumento “ha portata generale e trova applicazione, anche nell’ambito delle procedure concorsuali”.

Secondo i Giudici, pertanto “considerata la necessità di salvaguardare la regolarità della procedura di gara e la par condicio fra i partecipanti, sono ammessi interventi della commissione di gara volti a correggere errori materiali solo quando i medesimi siano facilmente ed immediatamente rilevabili. A tale condizione, quindi, in un’ottica di massima partecipazione a una procedura di evidenza pubblica, va consentito al concorrente di emendare l’errore ostativo immediatamente percepibile (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 31 ottobre 2022, n. 9415), a maggior ragione se generato da clausole ambigue contenute nella lex specialis”. In relazione ad un errore dell’operatore nella redazione dell’offerta, è quindi necessario “accertare la natura e rilevanza di detto errore, al fine di verificare se possa considerarsi un mero errore materiale immediatamente percepibile e come tale emendabile senza alcuna attività manipolativa (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 21 marzo 2022, n. 2003) ovvero richieda un’attività integrativa da parte del RUP e, come tale, inammissibile e insuscettibile di soccorso istruttorio”.

RIUNITA

LA COMMISSIONE CONGRUITà

PARTI SOCIALI

Lo scorso 21 marzo si è riunita la commissione congruità presso la Cnce.

In apertura, è stato comunicato che sono in corso interlocuzioni con il Ministero del Lavoro in merito ai c.d. “versamenti aggiuntivi del costo della manodopera” di cui al DM 143/21. Sono stati poi riproposti alcuni quesiti riguardanti lavorazioni edili previste anche da CCNL diversi dall’edilizia (es. manutenzione del verde, e montaggio prefabbricati); a tale riguardo è stato ribadito che le lavorazioni previste nel CCNL Edilizia

e nell’allegato X del D. Lgs. 81/08, espressamente citato dal DM 143/21, devono essere svolte applicando il CCNL Edilizia. Nel caso della manutenzione del verde, occorre distinguere il caso della sistemazione o sostituzione di una o alcune piante dalla realizzazione di un parco urbano che richiede l’applicazione del CCNL Edilizia.

La Commissione ha deciso, inoltre, di predisporre una FAQ nella quale si chiarisca che i lavori di piccola entità ed impegno possono essere svolti dagli esecutori dei lavori prevalenti (es. tracce per impianti in civili abitazioni), mentre lavori edili comunque rilevanti (es. scavi per interramento di cavi elettrici, o demolizioni di plinti di fondazione per interramento linee elettriche, ecc.) devono essere eseguiti applicando il CCNL Edilizia.

Riguardo alle indagini geognostiche, si è precisato che l’attività di indagine in laboratorio non è attività edile, mentre l’attività di scavo (in cantiere già avviato o da avviare) è da ritenersi attività edile. In merito alla determinazione dell’importo dei lavori edili nel caso di affidamento a “general contractor”, la Commissione ha convenuto che l’importo deve considerare quello di affidamento al soggetto principale, quindi al “generale contractor” con la sua quota di utile, e non quello al quale i lavori edili sono subappaltati.

Riguardo alla determinazione dell’importo dei lavori edili nel caso di lavori di carpenteria in ferro, realizzazione di balconi, ringhiere, cancelli, e grondaie, si è ritenuto che i lavori di “carpenteria in ferro” e di “realizzazione di balconi” sono tipicamente edili quindi rientrano nell’importo dei lavori edili e possono essere svolti solo con il CCNL Edilizia, mentre i lavori di posa di ringhiere, cancelli, e grondaie possono essere eseguiti anche dai soggetti che li hanno prodotti/realizzati.

Nel caso di cantiere “non congruo”, infine, si è concordato sulla necessità di garantire a tutti la possibilità di correggere errori, ma anche sull’importanza di avere dati certi e non illimitatamente modificabili. L’impresa affidataria può chiedere alla Casse Edile/Edilcassa competente l’annullamento dei certificati di congruità già emessi e/o l’annullamento delle richieste generate al termine della procedura degli alert per una sola volta l’anno; per ogni denuncia mensile è consentita una sola riapertura per la modifica dei dati delle presenze e non è consentita la riapertura di denunce mensili antecedenti gli ultimi 18 mesi.

IL NUOvO DECRETO LEGGE

SUL SUPERBONUS

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decretolegge (D.L. n. 39/2024 pubblicato sulla Gazzetta

PAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2024

Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024) che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, intervenendo, ancora una volta (sono in totale 34 i provvedimenti normativi emanati finora), sulla gestione del superbonus e sulla possibilità di accedere allo scontro in fattura e alla cessione del credito.

Per quanto riguarda gli interventi nelle aree sismiche, la versione definitiva del decreto fa salvi gli interventi sugli “immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016”, ma la deroga resta entro il limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 (di cui 70 milioni per il terremoto del 2009).

Inserita in extremis anche una disposizione che non consente di accedere allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti a coloro che avevano trasmesso la comunicazione asseverata di inizio lavori entro il 16 febbraio 2023 (data che era stata fissata dal “decreto cessioni” D.L. n. 11/2023), ma che non hanno effettuato alcun intervento e non hanno sostenuto al 30 marzo 2024 “alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”. L’esclusione riguarda anche ONLUS, Iacp, Enti del terzo settore e cooperative a proprietà indivisa. Per gli interventi agevolati con il “bonus barriere architettoniche” le opzioni sono eliminate per le spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, salvo che per gli interventi in corso (titolo abilitativo già presentato, o iniziati i lavori o pagato un acconto in caso di interventi in edilizia libera).

Viene inoltre eliminata la c.d. remissione in bonis, la possibilità di comunicazione tardiva della cessione del credito e dello sconto in fattura entro il 15 ottobre 2024; pertanto, dopo il 4 aprile 2024, non sarà più possibile accedere all’opzione per cessione e sconto.

Si prevede altresì che in presenza di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 10.000 euro, la compensazione dei crediti da bonus venga ammessa solo previo pagamento del debito medesimo. Sono infine previste ulteriori comunicazioni, le cui modalità e termini di trasmissione sono demandati a un successivo Dpcm, da inviare ad Enea (per l’ecobonus) e al dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio (portale classificazioni sismiche) per il sisma bonus. Per i lavori in corso, l’omessa presentazione delle comunicazioni comporterà una sanzione pari a 10.000 euro.

Soprattutto il blocco a cessioni del credito e sconti in fattura per le zone colpite dal terremoto del 2016, seppur parzialmente alleggerita nella versione finale, solleva una criticità inaccettabile evi-

denziata da Confapi Aniem già dalle ore immediatamente successive alla notizia di approvazione del decreto.

ANAC: POSSIBILE L’UTILIzzO

DELLE PROCEDURE APERTE

SOTTO SOGLIA

Con un parere reso lo scorso 13 marzo (n. 13/2024), l’Anac ha risposto positivamente alla domanda resa da una stazione appaltante in merito alla possibilità di utilizzo della procedura aperta negli appalti sotto soglia.

Secondo l’Autorità, anche in base a interpretazioni già fornite dal Mit (Circolare n. 298/2023), “deve ritenersi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 50 del d.lgs. 36/2023 (anche) il ricorso alle procedure ordinarie previste nel Codice, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi”.

TAR SICILIA: LE CONDIzIONI PER IL RISARCIMENTO PER PERDITA DI CHANCE

Il Tar Sicilia (Catania, Sez. V n. 1184 del 27 marzo 2024) si è pronunciato sulle ipotesi di risarcimento per avvenuta perdita di chance.

Il Tribunale ha evidenziato come parte della giurisprudenza ritenga che essa, per assumere rilievo, richieda la sussistenza di una rilevante probabilità del risultato utile, che sia stata vanificata dall’agire illegittimo dell’Amministrazione. Altra parte della giurisprudenza, tesi condivisa dal tar Sicilia, ritiene, invece, che, così facendo, si assimili il trattamento giuridico della figura in esame alla causalità civile ordinaria (ovvero alla causalità del risultato sperato), mentre la “chance” prospetta “un’ipotesi … di danno solo “ipotetico” in cui non si può oggettivamente sapere se un risultato vantaggioso si sarebbe o meno verificato” (non essendo conoscibile l’apporto causale dell’illegittima condotta rispetto al mancato conseguimento del risultato utile finale).

“Secondo tale ricostruzione, l’an del giudizio di responsabilità deve consistere nell’accertamento del nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e l’evento lesivo consistente nella perdita della possibilità, già presente nel suo patrimonio, di vedersi aggiudicato un determinato vantaggio, richiedendosi tuttavia - al fine di non incorrere in una forma inammissibile di responsabilità senza danno - che la chance perduta sia seria”. (C)

PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2024

Business News

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Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.

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PAG. 40 - APINFORMA / Export Marketing - numero 6 - 31 marzo 2024

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A fronte dell’incessante avanzamento tecnologico, ciò che solitamente relegava i computer a diventare rapidamente obsoleti, ora sembra essere arginato grazie all’utilizzo di tecnologie più moderne e prestanti nel tempo.

Questa nuova prospettiva non solo estende la vita utile dei dispositivi, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale dell’industria digitale, per esempio con il riuso dei componenti quali memorie e dischi.

Il rapido sviluppo tecnologico ha portato alla produzione incessante di nuovi device, generando enormi quantità di rifiuti elettronici. L’utilizzo di componenti usati o l’aggiornamento dei dispositivi stessi per aumentare le prestazioni, invece, rappresenta una soluzione sostenibile che può contribuire a ridurre il carico ambientale associato alla produzione e allo smaltimento.

obsoleti come in passato. Le esigenze quotidiane, come la navigazione su internet e l’utilizzo di applicazioni d’ufficio non richiedono sempre le ultime e più prestanti specifiche hardware. Pertanto, un’attenta valutazione delle reali necessità, diventa un’alternativa sensata ed ecologica.

Anche molte Imprese stanno abbracciando questa filosofia, cercando di implementare strategie di sostenibilità informatica, come l’utilizzo di memorie ad alte prestazioni che permettono l’aggiornamento dell’hardware esistente. Un esempio sono le memorie a stato solido (SSD) che riescono a essere fino a 15 volte più veloci dei vecchi dischi rigidi.

Il mercato del secondo utilizzo grazie ad aziende specializzate consente agli utenti di acquistare parti di ricambio di alta qualità provenienti da dispositivi dismessi. Ciò non solo promuove la circolarità economica, ma impedisce inoltre che materiali preziosi o inquinanti finiscano in discarica. Al giorno d’oggi, i computer non diventano più

La riduzione dell’impatto ambientale non solo risponde alle crescenti preoccupazioni legate al climate change, ma può anche essere un vantaggio competitivo nel mercato sempre più orientato verso la sostenibilità.

In questo contesto si inserisce ReNew, un ufficio informatico orientato al tema della sostenibilità gestito dalla nostra associata TopDown Srls. il progetto renew a Supporto della SoStenibilità

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L’obiettivo di ReNew è quello di fornire soluzioni efficaci con una particolare attenzione al tema ecologico, tramite la gestione e la vendita di prodotti business ricondizionati, provenienti da importanti realtà aziendali e testati per un perfetto funzionamento.

ReNew fornisce inoltre assistenza informatica, sia in loco che da remoto, dispone di un laboratorio per le riparazioni ed effettua noleggio operativo di computer e smartphone: si tratta questo di un servizio molto apprezzato dalle aziende, poiché garantisce che i dispositivi rimangano sempre aggiornati di anno in anno, e al contempo che quelli dismes-

si possano essere recuperati e ricondizionati per il mercato del secondo utilizzo.

I giovani soci di TopDown (tra cui Alessandro Fabris e Antonio Marsoni) si occupano anche di robotica educativa, attraverso incontri nelle scuole per l’approfondimento di temi scientifici e tecnologici, e di sviluppo software, trasformando le idee dei clienti in progetti concreti. Collaborano con l’Università e attualmente stanno progettando un sistema basato sull’intelligenza artificiale, che mira a semplificare l’analisi dei dati delle piccole e medie imprese.

(SF)

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La comunicazione ha radici profonde

Concessionaria esclusiva per la pubblicità su Apinforma

Tecniche paghe e contributi - 250 ore

CorSo Completamente finanziato.

maggio - Settembre 2024 (pauSa agoSt0)

Il corso comprende inoltre i moduli sulla ricerca attiva del lavoro, accompagnamento al lavoro e sulla sicurezza, generale e specifica.

Agli iscritti è richiesto l’obbligo di frequenza ad almeno il 70% della durata del corso.

“disponente del traffico – addetto al traffico”

Attraverso i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 e del PNRR, proponiamo un corso COMPLETAMENTE GRATUITO rivolto a tutte le persone maggiorenni residenti o domiciliate in FVG. Le attività rientrano nel Programma regionale Piazza GOL che permette di realizzare corsi rivolti a occupati e disoccupati. In qualità di Ente formativo accreditato dalla Regione FVG possiamo formare delle classi composte da persone occupate e persone disoccupate. Si tratta di un corso della durata di 250 ore realizzato per dare l’opportunità di aggiornare o acquisire le competenze professionali di chi vuole operare nell’ambito della gestione amministrativa del personale. Il corso ha due moduli principali:

Il calendario del corso è in fase di definizione, si ritiene di iniziare a metà maggio 2024, continuare a giugno e luglio e poi riprendere a settembre; l’avvio dipenderà dal raggiungimento del numero minimo di persone interessate iscritte (almeno 6/8 persone).

un corso realizzato per dare l’opportunità di chi opera nell’ambito dei trasporti e logistica e vuole inserirsi nell’ambito della figura professionale del “DISPONENTE DEL TRAFFICO – ADDETTO AL TRAFFICO”

esperti con consolidata esperienza. Agli iscritti è richiesto l’obbligo di frequenza ad almeno il giugno e poi riprendere a settembre; l’avvio dipenderà prevalentemente dalla disponibilità dei formatori

1) GESTIRE IL RAPPORTO DI LAVORO, che ha l’obiettivo di trasmettere le conoscenze e abilità fondamentali per la gestione della documentazione e delle scadenze relative a un rapporto di lavoro, dall’assunzione alla cessazione, sulla base della normativa vigente: le fonti del diritto del lavoro - gestione del rapporto di lavoro.

2) ELABORARE IL CEDOLINO PAGA, che ha l’obiettivo di fornire tutti gli strumenti necessari per una corretta e puntuale elaborazione della busta paga sulla base della normativa vigente: elaborazione del cedolino paga - strumenti di office per l’amministrazione del personale e l’elaborazione cedolini paga (word - excel).

PIANO DI AZIONE ZONALE PER L’APPRENDIMENTO (PIAZZA)

dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale

Il corso si terrà presso la nostra sede a Udine in Viale Ungheria n. 28, in orario diurno. Gli incontri avranno la durata prevalentemente di 4 ore con frequenza settimanale di 4/5 giornate alla settimana. I formatori saranno professionisti con consolidata esperienza che operano sul nostro territorio con le Imprese del Friuli Venezia Giulia. I docenti e le attività formative dei due moduli prevalenti sono concordati e sviluppati grazie alla preziosa collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Udine.

È necessario ricevere sin da ora i nominativi dei partecipanti al corso per anticipare le procedure di convalida da parte della Regione FVG ed essere pronti non appena raggiungiamo il numero minimo di iscritti; tutti gli interessati possono restituirci a mezzo e-mail la scheda in calce.

Si richiede di poter dare massima diffusione della presente circolare attraverso i vostri canali di informazione al fine di poter raggiungere il numero maggiore di persone potenzialmente interessate. A questo scopo vi rimandiamo anche ai nostri canali social, facebook https://rb.gy/tvrijn - instagram https:// rb.gy/8zxnuq - linkedin https://rb.gy/jmhwii.

In allegato la scheda corso così come definita dal programma finanziato. Per ulteriori informazioni la dott.ssa Emanuela De Faccio è contattabile allo 0432.507377 - formazione@confapifvg.it

(EDF)

Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea –NextGenerationEU, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei lavoratori

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- Manifestazione di interesseda restituire a CONFAPI FvG - formazione@confapifvg.it

Corso completamente finanziato

TECNICHE PAGHE E CONTRIBUTI – 250 ore maggio - settembre 2024 (pausa agosto)

“disponente del traffico – addetto al traffico”

Impresa _____________________________________________________________________ Tel. _________________________

Referente ____________________________________ Indirizzo e-mail _____________________________________

PARTECIPANTI

NOME E COGNOME maggiorenni residenti o domiciliati in FvG

CODICE FISCALE

COMUNE DEL DOMICILIO –

COMUNE DI RESIDENzA

dell’Unione

nell’ambito

l’Apprendimento

dall’Unione –

nell’ambito

PAG. 45 - APINFORMA / Organizzazione - numero 6 - 31 marzo 2024

PIANO DI AZIONE ZONALE PER L’APPRENDIMENTO (PiAzZA)

PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI (GOL)

TECNICHE PAGHE E CONTRIBUTI – 250 ore

Perché partecipare

Chi può partecipare

Il corso consente di acquisire le competenze necessarie per svolgere le attività relative alla gestione amministrativa del personale. Appartiene al settore economico -produttivo denominato Area comune e ha carattere propedeutico: rappresenta cioè il primo passo per l’acquisizione di un profilo professionale completo. Si tratta di competenze alla gestione della documentazione e delle retribuzioni del personale.

Per partecipare ai corsi del Catalogo professionalizzante PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia. La partecipazione all'operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti: Conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 del Quadro comune europeo per l’apprendimento delle lingue - Possesso delle competenze logicomatematiche di base

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico Professionali della Regione FVG. Al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per:

Che cosa si farà

Quanto dura

GESTIRE IL RAPPORTO DI LAVORO , che ha l’obiettivo di trasmettere le conoscenze e abilità fondamentali per la gestione della documentazione e delle scadenze relative a un rapporto di lavoro, dall’assunzione alla cessazione, sulla base della normativa vigente: Le fonti del diritto del lavoro - Gestione del rapporto di lavoro

ELABORARE IL CEDOLINO PAGA, che ha l’obiettivo di fornire tutti gli strumenti necessari per una corretta e puntuale elaborazione della busta paga sulla base della normativa vigente: Elaborazione del cedolino paga - Strumenti di office per l’amministrazione del personale e l’elaborazione cedolini paga (Word – excel)

Il corso comprende inoltre i moduli sulla ricerca attiva del lavoro, accompagnamento al lavoro e sulla sicurezza, generale e specifica.

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi (almeno 6 iscritti). La durata totale è di 250 ore. Non è previsto lo stage. Il corso si terrà in presenza.

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - CONFAPI FVG Viale Ungheria n.28 – 33100 Udine Tel. 0432 507377 e-mail: formazione@confapifvg.it

Dove

Come partecipare

Attestato

Referente del corso

Info

Operazione cofinanziata:

In collaborazione con: l’Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Udine.

Le persone occupate possono rivolgersi direttamente all’ente organizzatore, presso i recapiti indicati qui sotto. Le persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL rivolgendosi al Centro per l’impiego.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG. A chi avrà frequentato i moduli sulla sicurezza generale e specifica saranno inoltre rilasciati i relativi attestati, aventi valore legale.

Referente del corso:

Dott.ssa Emanuela De Faccio, e-mail: formazione@confapifvg.it

Tel. 0432 507377

Tutte le informazioni sui corsi del programma PIAZZA GOL sono disponibili sul sito:

https://formazione.fvg.it/PiazzaGol/public/

dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale.

dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

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Tecniche di gestione delle spedizioni - 40 ore

CorSo Completamente finanziato. maggio - ottobre 2024

Attraverso i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 e del PNRR, proponiamo, in qualità di Ente formativo accreditato dalla Regione FVG, un corso COMPLETAMENTE GRATUITO rivolto a tutte le persone maggiorenni residenti o domiciliate in FVG. Le attività rientrano nel Programma regionale Piazza GOL che permette di realizzare corsi rivolti a occupati e disoccupati. Si tratta di un corso realizzato per dare l’opportunità di accrescere le competenze professionali di chi opera nell’ambito dei trasporti e logistica e vuole inserirsi nell’ambito della figura professionale del “DISPONENTE DEL TRAFFICO –ADDETTO AL TRAFFICO”; la durata del corso è “diSponente del traffiCoaddetto al traffiCo”.

definita dal finanziamento, il corso si terrà presso la nostra sede a Udine in Viale Ungheria n. 28, in orario diurno. Gli incontri avranno la durata di 4 ore con frequenza settimanale prevalentemente al venerdì pomeriggio; i formatori saranno professionisti esperti con consolidata esperienza. Agli iscritti è richiesto l’obbligo di frequenza ad almeno il 70% della durata del corso.

“disponente del traffico – addetto al traffico”

Il calendario del corso è in fase di definizione, si ritiene di iniziare da metà maggio 2024, continuare a giugno e poi riprendere a settembre; l’avvio dipenderà prevalentemente dalla disponibilità dei formatori esperti.

un corso realizzato per dare l’opportunità di chi opera nell’ambito dei trasporti e logistica e vuole inserirsi nell’ambito della figura professionale del “DISPONENTE DEL TRAFFICO – ADDETTO AL TRAFFICO”

esperti con consolidata esperienza. Agli iscritti è richiesto l’obbligo di frequenza ad almeno il giugno e poi riprendere a settembre; l’avvio dipenderà prevalentemente dalla disponibilità dei formatori

È necessario sin da ora ricevere i nominativi dei partecipanti al corso per anticipare le procedure di convalida da parte della Regione FVG ed essere pronti non appena saranno definite le date del corso; tutti gli interessati possono restituirci AL PIÙ PRESTO a mezzo e-mail la scheda allegata. Per ulteriori informazioni la dott.ssa Emanuela De Faccio è contattabile al n. 0432.507377 - formazione@confapifvg.it.

(EDF)

PIANO DI AZIONE ZONALE PER L’APPRENDIMENTO (PIAZZA)

dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale

Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea –NextGenerationEU, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei lavoratori

PAG. 47 - APINFORMA / Organizzazione - numero 6 - 31 marzo 2024

- Manifestazione di interesseda restituire a CONFAPI FvG - formazione@confapifvg.it

Corso completamente finanziato

TECNICHE DI GESTIONE DELLE SPEDIzIONI – 40 ore “disponente del traffico – addetto al traffico”

“disponente del traffico – addetto al traffico”

maggio - ottobre 2024

Impresa _________________________________________________________________ Tel. ____________________________

Referente __________________________________ Indirizzo e-mail _______________________________________________

PARTECIPANTI

NOME E COGNOME maggiorenni residenti o domiciliati in FvG

CODICE FISCALE

PARTECIPANTI

COMUNE DI RESIDENzA COMUNE DEL DOMICILIO –

PAG. 48 - APINFORMA / Organizzazione - numero 6 - 31 marzo 2024
nell’ambito
–nell’ambito
dell’Unione
l’Apprendimento dall’Unione

TECNICHE DI GESTIONE DELLE SPEDIZIONI

Perché partecipare

Chi può partecipare

Il corso consente, a quelle figure già in possesso di alcune competenze nell'ambito della logistica e dei trasporti, di ampliare la propria capacità di organizzare ed analizzare in profondità le attività dei conducenti, redigere la documentazione necessaria per l'azienda e gestire concretamente controlli e problematiche quotidiane legate ai trasporti.

Per partecipare ai corsi del Catalogo professionalizzante PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia.

La partecipazione all'operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti preferenziali: conoscenza della lingua italiana di livello A2 del quadro comune europeo per l'apprendimento delle lingue - competenze logico-matematiche di livello workingcompetenze professionali di base in materia di logistica e trasporti, acquisite attraverso formazione formale o in contesti non formale o informale

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio delle qualificazioni regionali.

Che cosa si farà

Al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per: Predisporre offerte di spedizione e trasporto terrestri delle merci - Predisporre contratti di trasporto merci - Gestire servizi di spedizione e trasporto delle merci - Organizzare trasporti eccezionali - Comparare e valutare le differenti alternative di trasporto terrestre e operatori del settore in relazione alle esigenze di servizio del cliente - Organizzare trasporti intermodali terrestri - Organizzare trasporti ferroviari convenzionali - Verificare l'applicazione delle norme di sicurezza dei servizi di trasporto e corretto carico-scarico e stivaggio delle merci

Contenuti tecnico-professionali:

- Tipologie di trasporto

- Tipologia di merci

- Gestione dei mezzi

- Documentazione e normativa nei trasporti

- Contrattualistica, polizze e assicurazioni

- Registrazioni e informatica per la logistica e i trasporti

Quanto dura Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla normativa (almeno 6). La durata totale è di 40 ore, tutte di aula. Non è previsto lo stage.

Dove

Come partecipare

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - CONFAPI FVG

Viale Ungheria n.28 – 33100 Udine Tel. 0432 507377 e-mail: formazione@confapifvg.it

Le persone occupate possono rivolgersi direttamente all'ente organizzatore, presso i recapiti indicati qui sotto. Le persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL rivolgendosi al Centro per l'impiego

Attestato Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza con profitto dalla Regione FVG.

Referente del corso

Info

Operazione cofinanziata:

Dott.ssa Emanuela De Faccio – CONFAPI FVG e-mail: formazione@confapifvg.it - Tel. 0432 507377

Tutte le informazioni sui corsi del programma PIAZZA GOL sono disponibili sul sito: https://formazione.fvg.it/PiazzaGol

dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale.

dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea –NextGenerationEU, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

PAG. 49 - APINFORMA / Organizzazione - numero 6 - 31 marzo 2024

Scadenze aziendali del mese di aprile 2024

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

il Calendario delle SCadenze per il meSe di aprile 2024

LUNEDì 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di marzo. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

MARTEDì 16

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di marzo. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA ANNUALE - Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’Iva annuale relativa al 2023 con la maggiorazione dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2024 utilizzando il codice tributo 6099.

GIOvEDì 25

(POSTICIPA A vENERDì 26)

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di marzo.

I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni;

- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti.

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALIScade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi relativi al primo trimestre 2024. I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni;

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

MARTEDì 30

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine

PAG. 50 - APINFORMA / Organizzazione - numero 6 - 31 marzo 2024

per la registrazione dei nuovi contratti di locazione d’immobili con decorrenza 1° aprile 2024 e versamento dell’imposta di registro sui rinnovi taciti dei contratti scaduti il 31 marzo 2024.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA - Scade il termine per la trasmissione della dichiarazione annuale Iva.

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del

mese precedente e del trimestre precedente relative alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.

RIMBORSO IVA - Scade il termine per chiedere il rimborso o la compensazione del credito Iva maturato nel primo 2024, utilizzando il modello “IVA TR”.

(Pz)

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