Numero 14-2013

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 14 31 luglio 2013

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

CONTRIBUTI ALLA NUOVA IMPRENDITORIA FEMMINILE

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


UN GRUPPO al VOstRO seRViziO

...UN UNiCo iNTerLoCUTore Per soLUzioNi PersoNALizzATe Di LoGisTiCA e TrAsPorTi

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 14 31 luglio 2013

Sommario Canoni leasing

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

8

Società a responsabilità limitata

12

Semplificazioni fiscali

13

Iva pagata nei Paesi comunitari

17

Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti

18

Contributi alla nuova imprenditoria femminile

19

Versamento dei contributi INPS

21

Rateazione dei debiti contributivi

22

Distacco nella U.E.

25

Sgravi contributivi

28

Lavoro prestato all’estero

31

Modelli organizzativi di gestione della sicurezza

32

“Decreto Fare”

33

Chimica

34

Raccolta e recupero di pneumatici fuori uso

36

Inail

38

Sicurezza e verifiche dei carrelli industriali

39

Ambiente e sicurezza in breve

40

Marcatura CE per i prodotti da costruzione (4a parte)

43

Autorità: nomina commissione dopo le offerte

45

Note informative

47



EXPORT MARKETING

Business News

52

Cina

54

Brasile

55

Se il distributore è stabile organizzazione personale

59

Crediti documentari

61

Etiopia

63

Autotrasporto c/t; “costi minimi” giugno 2013

64

Rilascio patenti di guida

65

Nuova disciplina sui trasporti internazionali su strada c/t

66

Raccolta latte

69

Canone di locazione immobili urbani

70

Scadenze aziendali settembre 2013

71

ORGANIZZAZIONE

CHIUSURA DEGLI UFFICI DI TRIESTE E UDINE Vi comunichiamo che in occasione delle vacanze estive le Associazioni saranno chiuse nelle seguenti giornate: Trieste: dal 16 al 31 agosto 2013; Udine: dal 12 al 23 agosto 2013.

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana


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Canoni leasing Entrata in vigore delle nuove regole

nuove regole di deducibilità

Premessa L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 17 del 29 maggio 2013 ha fornito le indicazioni operative applicabili ai contratti di leasing a seguito delle modifiche intervenute con il decreto legge n. 16/2012. Le modifiche hanno riguardato l’art. 102 comma 7 del TUIR in tema di deducibilità dei canoni di locazione, prevedendo l’eliminazione della durata minima del contratto. Lo spartiacque che individua l’applicazione delle nuove regole è la data del 28 aprile 2012, o meglio, i contratti stipulati da tale data, mentre per quelli stipulati in precedenza si continueranno ad applicare le vecchie regole. Segnaliamo che l’allungamento della durata minima contrattuale, soprattutto nel comparto immobiliare, ha creato molte difficoltà alle società di leasing per l’esplosione del costo di provvista conseguente alle difficoltà di immobilizzare impieghi su lunghe scadenze.

Le vecchie regole Prima delle modifiche del D.L. 16/2012 la deducibilità dei canoni richiedeva che la durata del contratto non fosse inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento determinato applicando le aliquote previste dal DM del 31 dicembre 2012. Per i leasing immobiliari l’applicazione della regola di cui sopra non doveva far scendere la durata minima del contratto sotto gli 11 anni e non doveva superare i 18 anni. Con riferimento ai mezzi di trasporto, la durata del contratto non poteva essere inferiore all’intero periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare del bene. Se non venivano rispettate le regole relative alla durata minima contrattuale, non veniva riconosciuta la deducibilità dei relativi canoni di locazione.

Come ricordato in premessa, le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire ai leasing stipulati dal 29 aprile 2012. Nulla cambia invece per i contratti stipulati in precedenza, per i quali si continueranno ad applicare le vecchie regole. E’ importante precisare che le nuove regole interessano esclusivamente i soggetti che imputano i canoni a conto economico applicando le regole del codice civile e dei principi contabili nazionali. Per coloro che applicano i principi contabili internazionali (IAS), le nuove regole non esplicano alcun effetto perché tali soggetti imputano il leasing e i relativi oneri finanziari, a conto economico secondo le regole dell’ammortamento, mentre la durata contrattuale ai fini della deducibilità è ininfluente.

Le nuove regole L’art. 4-ter del D.L. 16/2012 ha modificato le regole relative alla durata minima, prevedendo che i canoni di locazione rimangono deducibili anche con riferimento a contratti la cui durata sia inferiore a quella vista sopra. In pratica i limiti temporali di cui sopra rimangono validi ai fini dell’individuazione del periodo di competenza fiscale del costo del contratto ma non pregiudicano la deducibilità qualora il contratto abbia una durata inferiore. In pratica si possono presentare tre diverse ipotesi. 1 - La durata contrattuale è uguale a quella minima individuata dall’art. 102, comma 7, in questi casi i canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico. 2 - La durata contrattuale è superiore a quella minima individuata dall’art. 102, comma 7, in questi casi i canoni sono deducibili con le stesse modalità con cui sono imputati a conto economico. Non viene quindi preclusa la deducibilità anche nelle ipotesi in cui la durata contrattuale sia maggiore. 3 - La durata contrattuale è inferiore a quella minima individuata dall’art. 102, comma 7, in questi casi i canoni sono deducibili con un ritmo di-

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verso e più lento rispetto a quello di imputazione a conto economico, determinando in questo modo un disallineamento tra valori civili e fiscali con la necessità di apportare delle variazioni in aumento nella dichiarazione dei redditi per la parte non deducibile fiscalmente.

I contratti di durata inferiore al periodo di deducibilità Nei casi in cui la durata contrattuale risulti inferiore al periodo di deducibilità prevista dal TUIR, è necessario, in sede di dichiarazione dei redditi, apportare delle variazioni in aumento per neutralizzare il maggior costo imputato a conto economico. Alla luce di questa impostazione di carattere generale, è intervenuta la circolare n. 17 del 29 maggio 2013 la quale ha affermato che: “In linea di principio, si ritiene che i canoni non dedotti alla scadenza contrattuale debbano trovare riconoscimento fiscale mediante variazioni in diminuzione, pari all’importo annuale del canone fiscalmente deducibile, da apportare fino al completo riassorbimento dei valori fiscali sospesi. Tale assunto si fonda sulla considerazione che le modifiche in commento non mutano la ratio sottesa alla specifica disciplina di deducibilità fiscale dei canoni di locazione finanziaria, volta ad evitare manovre elusive da parte dell’impresa utilizzatrice mediante la deduzione dei canoni per l’acquisizione della disponibilità del bene in un arco temporale notevolmente più breve rispetto a quello occorrente per l’ammortamento dello stesso bene se acquistato a titolo di proprietà”. A questo punto si rende necessario suddividere le diverse ipotesi che si possono presentare nella prassi aziendale vale a dire il riscatto del bene,

Anni

Imputazione canoni a C/EC in base alla durata contrattuale Quota Quota Canone capitale interessi

il mancato riscatto oppure la cessione a terzi del contratto.

Con riscatto del bene alla scadenza del contratto In questo caso le quote dei canoni non dedotti durante la vita contrattuale diventano deducibili, in via extracontabile, al termine del contratto, per l’importo annuale del canone fiscalmente deducibile. Si tratta di una deduzione che prescinde dalle vicende del bene, infatti, la stessa continua ad essere operata anche in caso di cessione del bene stesso. La circolare 17 precisa che la variazione in diminuzione da effettuare successivamente alla scadenza del contratto, è pari all’importo annuale del canone fiscalmente deducibile, comprensivo quindi sia della quota capitale che della quota interessi. Ai sensi dell’art. 96 del TUIR si potrà ulteriormente dar luogo ad una variazione in aumento per la quota parte di interessi indeducibile (30% del ROL). Ovviamente poi, avendo l’impresa esercitato il riscatto avrà diritto ad accantonare le quote di ammortamento del bene sulla base del valore riscattato. La circolare in argomento a titolo esemplificativo riporta il seguente caso per comprendere il disallineamento tra imputazione a conto economico e deducibilità dei canoni: Durata contratto: 3 anni Durata minima fiscale: 5 anni Valore del bene: 100.000 euro Interessi: 30.000 euro Prezzo di riscatto: 10.000 euro

Deducibilità canoni in base durata fiscale

Modello Unico

Canone

Quota capitale

Quota interessi

Variazione aumento

Variazione diminuzione

1

40.000

30.000

10.000

24.000

18.000

6.000

16.000

2

40.000

30.000

10.000

24.000

18.000

6.000

16.000

3

40.000

30.000

10.000

24.000

18.000

6.000

16.000

4

24.000

18.000

6.000

24.000

5

24.000

18.000

6.000

24.000

120.000

90.000

30.000

Totali

120.000

90.000

30.000

Le variazioni in diminuzione del 4° e 5° anno sono comprensive delle quote interessi non dedotti, pari a 6.000 euro che restano soggette alle ordinarie regole di deducibilità previste dall’art. 96 del TUIR.

48.000

48.000

Al termine del contratto l’utilizzatore potrà dedurre oltre alle quote di ammortamento, calcolate sul valore di riscatto di 10.000 euro, anche i canoni in base alla durata fiscale del leasing, nel

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nostro caso 24.000 euro, per ulteriori due anni.

Senza riscatto del bene alla scadenza del contratto Anche in assenza di riscatto del bene alla conclusione del contratto, il comportamento da seguire non cambia e conseguentemente si continuerà a dedurre i canoni mediante le variazioni in diminuzione. Per l’amministrazione finanziaria il mancato riscatto del bene non fa venir meno il diritto alla deduzione extracontabile delle quote dei canoni non dedotti, attraverso le variazioni in diminuzione. In definitiva la scelta di riscattare o meno il bene non produce alcun effetto sulla deducibilità dei canoni di leasing.

Cessione a terzi del contratto Nelle ipotesi in cui il contratto di leasing sia ceduto a terzi, la circolare 17 ricorda che il valore normale del bene costituisce una sopravvenienza passiva ai sensi dell’art. 88 comma 5 del TUIR. Su questa sopravvenienza è tuttavia riconosciuta la possibilità

Anni

Imputazione canoni a C/EC in base alla durata contrattuale Quota Quota Canone capitale interessi

di sottrarre i canoni relativi alla durata residua del contratto di leasing e del prezzo di riscatto. In questo modo i canoni non dedotti durante la vita contrattuale, attualizzati alla data di cessione, unitamente al prezzo di riscatto, andranno portati in deduzione dalla sopravvenienza attiva imponibile. In assenza di questa previsione normativa, si correrebbe il rischio di creare un’asimmetria impositiva tra l’immediata tassazione della sopravvenienza e il recupero dilazionato nel tempo dei disallineamenti sospesi. Con la cessione del contratto pertanto si genera una sopravvenienza attiva che ai fini fiscali deve essere ridotta delle quote capitali dei canoni non dedotti secondo la durata fiscale e il prezzo di riscatto con la conseguente possibilità in sede di dichiarazione dei redditi di operare una variazione in diminuzione. Riprendendo l’esempio precedente, si ipotizzi che al termine del 2° anno, l’utilizzatore ceda il contratto di locazione ad un terzo al corrispettivo di 85.000 euro, corrispondente al valore normale. La situazione potrebbe essere schematizzata come segue.

Deducibilità canoni in base durata fiscale

Modello Unico

Canone

Quota capitale

Quota interessi

Variazione aumento

1

40.000

30.000

10.000

24.000

18.000

6.000

16.000

2

40.000

30.000

10.000

24.000

18.000

6.000

16.000

Totali

80.000

60.000

20.000

48.000

36.000

12.000

32.000

3

30.000

18.000

4

18.000

5

18.000

In seguito alla cessione si determinerà una sopravvenienza attiva: 1 - civilistica di 45.000 euro determinata come segue: corrispettivo: 85.000 canoni non dedotti in base alla durata del contratto (quota capitale 3° anno): - 30.000 prezzo di riscatto: - 10.000 2 - fiscale di 21.000 euro determinata come segue corrispettivo: 85.000 canoni non dedotti in base alla durata del contratto (quota capitale 3°-5° anno): - 54.000 (si ipotizza che alla data di cessioni siano pari alla quota capitale residua)

Variazione diminuzione

prezzo di riscatto: - 10.000

Nel modello Unico si dovrà apportare una variazione in diminuzione di 24.000 euro data dalla differenza di 45.000 - 21.000 euro. Segnaliamo che in tutti i casi in cui si apportino delle variazioni in sede di dichiarazione dei redditi d’importo significativo, dovrà essere valutata l’opportunità di iscrivere a bilancio le poste legate alla fiscalità differita.

Interessi impliciti Il singolo canone è composto dalla quota capitale e dalla quota interessi che da un punto di vista contabile rappresentano un unicum. L’intero importo, per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, è imputato a conto eco-

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nomico alla voce B8. In nota integrativa è richiesta l’indicazione specifica dell’ammontare degli interessi, il quale assume rilevanza autonoma sia ai fini del calcolo degli interessi deducibili dal reddito d’impresa sia ai fini Irap. Sul punto la circolare 17 ha affermato che ai fini Canoni di competenza del periodo

-

della corretta individuazione dell’ammontare di interessi impliciti, è necessario fare riferimento alla durata fiscale del contratto e non all’eventuale diversa durata prevista dal contratto. Ne consegue che la formula per l’individuazione degli interessi è:

costo sostenuto dalla società concedente X gg periodo d’imposta -----------------------------------------------------------------------------------gg durata FISCALE del leasing

Leasing immobiliare

Irap

Nell’ipotesi in cui il contratto di locazione finanziaria abbia ad oggetto un immobile si rende necessario individuare la quota del canone riferita all’area. La norma prevede una forfetizzazione di tale quota nelle percentuali del 30% o del 20% per gli immobili industriali. La circolare 17 precisa che la quota capitale di competenza del periodo d’imposta sia da individuare nella quota capitale determinata avuto riguardo alla durata fiscale del leasing. Quindi l’irrilevanza della quota riferita al terreno seguirà le stesse regole previste per la rilevanza fiscale. In pratica la quota non deducibile riferita al terreno andrà considerata avendo a riguardo gli importi fiscalmente rilevanti e non quelli imputati a conto economico. A questo proposito la circolare riporta il seguente esempio.

Le nuove regole non assumono rilevanza sul fronte Irap per i soggetti che calcolano questa imposta in base ai valori contabili. L’art. 5 del D.Lgs. 446/97 prevede per le società e gli enti di cui all’art. 87 comma 1 lettere a) e b) del TUIR la determinazione della base imponibile quale differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle macroclassi A e B dell’art. 2425 del C.C. con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c), d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico. Per questi soggetti è ininfluente la nuova versione dell’art. 102, vale a dire che per questi soggetti ciò che rileva è la sola quota capitale correttamente imputata a conto economico. Per i soggetti che viceversa determinano la base imponibile ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs. 446/97, i costi relativi alla locazione finanziaria di beni materiali, si assumono ai valori deducibili ai sensi del comma 7 dell’art. 102 del TUIR. In pratica per imprese individuali e società di persone che applicano il metodo fiscale, la quota deducibile corrisponde alla sola quota capitale, essendo gli interessi indeducibili. Per questi soggetti la durata contrattuale inferiore a quella fiscale produce un disallineamento che richiede una sua gestione in sede di dichiarazione Irap. La circolare conferma che con riferimento agli interessi, è possibile fare riferimento al criterio forfettario d’individuazione degli interessi impliciti dettato dall’art. 1 del D.M. 24 aprile 1998. In questi casi, diversamente da quanto precisato nel paragrafo relativo agli interessi impliciti, si dovrà fare riferimento alla durata contrattuale e non alla durata fiscale. Parimenti per quanto riguarda la quota indeducibile riferibile ai terreni, la quota capitale andrà determinata considerando la durata contrattuale del leasing e non quella fiscale. (PZ)

Durata contrattuale: 15 anni Durata minima fiscale: 18 anni Valore del bene: € 2.000.000 Interessi: € 900.000 Prezzo di riscatto: € 200.000 Il canone di leasing imputato a conto economico in base al contratto è pari a € 180.000 di cui € 120.000 come quota capitale e € 60.000 come interessi. Ai fini fiscali, attesa la maggior durata del contratto di leasing, il canone annuo è invece pari a €150.000, di cui quota capitale € 100.000 e quota interessi € 50.000. La parte non deducibile della quota capitale riferita al terreno, è calcolata avendo riguardo alla quota capitale determinata ai fini fiscali (€ 100.000) e sarà pari al 20% di 100.000 e quindi € 20.000.

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Società a responsabilità limitata nuove regole per quelle semplificate e abolite quelle a capitale ridotto Il decreto-legge n. 76/2013 in vigore dal 28 giugno 2013 ha introdotto alcune importanti novità per la Società a responsabilità limitata semplificata di cui all’art. 2463 bis c.c. e ha abolito la Società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

Società a responsabilità limitata semplificata E’ stato abolito il limite di 35 anni di età per la costituzione di SRL semplificate. Gli amministratori possono essere scelti anche tra i non soci. Soppresso il divieto di cessione delle quote a soggetti di età superiore a 35 anni. Sarà, pertanto, sempre ammissibile l’alienazione di quote a soggetti di qualsiasi età, purché gli stessi siano persone fisiche. Si riporta di seguito il nuovo testo dell’art. 2463 bis c.c. in vigore dal 28 giugno 2013: «Articolo 2463-bis - (Società a responsabilità limitata semplificata) 1. La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche. 2. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2. la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3. l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo

di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo; 4. i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo 2463; 5. luogo e data di sottoscrizione; 6. gli amministratori. 3. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. 4. (Soppresso). 5. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili».

Società a responsabilità limitata a capitale ridotto Questa forma di società è stata soppressa. Le società a capitale ridotto, iscritte nel Registro delle imprese alla data del 28 giugno 2013, sono qualificate come società a responsabilità limitata semplificata. Dell’articolo 44 del d.l. 83/2012, convertito con legge 134/2012 resta valido solo il comma 4-bis, così modificato: “4-bis. Al fine di favorire l’accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell’economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l’Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata. Fonte: Camera di Commercio I.A.A. - Udine www.ud.camcom.it

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(C)


Semplificazioni fiscali dei beni d’impresa

le proposte dell’agenzia delle entrate

Premessa L’Agenzia delle entrate ha proposto, attraverso uno specifico disegno di legge, una serie di semplificazioni che di seguito riportiamo.

Minusvalenze da partecipazione di importo > € 5.000.000 Disciplina vigente L’art. 1, DL n. 209/2002 prevede l’obbligo di comunicare alla DRE i dati e le notizie relativi alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a € 5.000.000 derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate anche a seguito di più atti di disposizione. Semplificazione Dal 2013 i dati e le notizie in esame vanno indicate direttamente nel mod. Unico.

Minusvalenze di azioni e altri titoli di importo > € 50.000 Disciplina vigente L’art. 5-quinquies, DL n. 203/2005 prevede l’obbligo di comunicare alla DRE i dati e le notizie relativi alle minusvalenze di importo superiore a € 50.000 derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati. Semplificazione Dal 2013 la comunicazione in esame va effettuata direttamente nel mod. Unico.

Variazione criteri di valutazione

Disciplina vigente L’art. 110, comma 6, TUIR, prevede che in caso di mutamento totale/parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, il contribuente deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. Semplificazione Dal 2013 la comunicazione in esame va effettuata direttamente nel mod. Unico.

Mod. IVA 26LP Disciplina vigente Per i gruppi societari è prevista una particolare procedura di liquidazione dell’IVA che consente a controllanti e controllate di recuperare le eccedenze di credito mediante la compensazione di debiti e crediti che emergono dalle liquidazioni e dalle dichiarazioni delle stesse società. La controllante utilizzando il mod. IVA 26Lp riepiloga le liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura. Il suddetto modello va presentato all’Agente della riscossione, con le garanzie prestate dalle singole società controllate, entro gli stessi termini previsti per la presentazione del mod. IVA. Semplificazione Dal 2013 non è più utilizzabile il mod. IVA 26Lp per il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo. Tali dati saranno riportati nel mod. IVA della controllante, fermo restando l’obbligo di presentare all’Agente della riscossione le garanzie prestate dalle singole società controllate, i cui crediti trasferiti hanno trovato compensazione nella procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.

Quadro EC Disciplina vigente L’art. 109, comma 4, lett. b), TUIR prevedeva la compilazione di un apposito prospetto (quadro EC) del mod. UNICO per evidenziare i disallineamenti civili/fiscali generati a seguito della Riforma del diritto societario. A seguito della soppressione della citata lett. b) il

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suddetto prospetto va compilato solo per riassorbire le eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Semplificazione Dal 2013 il quadro EC del mod. UNICO sarà semplificato prevedendo l’esposizione di un minor numero di dati/informazioni.

Acquisti da San Marino Disciplina vigente A seguito di una cessione di beni ad un operatore italiano da parte di un fornitore sammarinese, senza addebito dell’IVA in fattura, l’operatore italiano deve integrare la fattura ricevuta e provvedere all’annotazione sia sul registro delle fatture emesse sia sul registro delle fatture ricevute. Deve, inoltre, comunicare in modalità cartacea l’avvenuta annotazione entro 5 giorni al competente Ufficio, indicando i numeri progressivi annuali attribuiti nei rispettivi registri. Semplificazione La comunicazione dell’annotazione sui registri può essere effettuata utilizzando il modello dello “Spesometro”. Il modello dovrà essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri.

Mod. CDC – Invio dati catastali degli immobili Disciplina vigente In caso di cessioni, risoluzioni e proroghe (anche tacite) di contratti di locazione va presentato (in forma cartacea o telematica) all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto il mod. CDC per la comunicazione dei dati catastali, entro 20 giorni dal versamento dell’imposta di registro. Semplificazione I dati catastali nei casi sopra citati, saranno comunicati tramite il mod. 69, presso l’Ufficio, o per via telematica contestualmente al pagamento dell’imposta di registro.

Ulteriore modalità di registrazione dei contratti di locazione Disciplina vigente La registrazione di un contratto di locazione va effettuata tramite il mod. 69 oppure mediante la registrazione telematica (che non consente l’allegazione di un file contenente il contratto).

Semplificazione A decorrere dal 2014 la registrazione dei contratti di locazione immobiliare potrà essere effettuata con un nuovo modello (mod. RLI), che sostituirà, per tale adempimento, il mod. 69. Tale modello potrà essere inviato anche telematicamente con la possibilità di allegare il contratto.

Elenchi clienti – fornitori (spesometro) Disciplina vigente L’art. 21, DL n. 78/2010, ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA (c.d. elenchi clienti/fornitori) per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura. Le operazioni documentate da scontrino/ricevuta fiscale vanno considerate se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA. Semplificazione Con riferimento alle operazioni per cui è previsto l’obbligo di fattura, è possibile comunicare, per ciascun cliente/fornitore, in alternativa: - le singole operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo; - l’ammontare complessivo dell’imponibile e dell’imposta relativa all’anno di riferimento. Nel caso di utilizzo del documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a € 300 nel mese, va comunicato esclusivamente il numero del documento, l’ammontare complessivo dell’imponibile delle operazioni e dell’imposta. Il modello per la comunicazione in esame potrà essere utilizzato anche per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate con persone fisiche non residenti di cittadinanza diversa da quella di un Paese UE/SEE.

Installazione apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) Disciplina vigente Nel momento di messa in servizio di un apparecchio misuratore fiscale, l’utilizzatore deve inviare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione, redatta in duplice esemplare, contenente i dati identificativi del misuratore, la denominazione commerciale, il numero di matricola e l’ubicazione dell’esercizio in cui è in servizio. Con analoghe modalità devono essere comunicate le eventuali variazioni. Semplificazione Sarà eliminato il predetto obbligo in quanto le in-

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formazioni, riportate anche nel libretto fiscale dell’apparecchio, sono già comunicate telematicamente dai soggetti che eseguono la verifica periodica all’atto dell’installazione/disinstallazione.

Comunicazione per leasing/noleggio Disciplina vigente I soggetti interessati dall’obbligo di effettuare la comunicazione dei contratti di leasing e di noleggio sono: - le società di leasing per i contratti di leasing finanziario e/o operativo, aventi ad oggetto beni immobili e mobili; - gli operatori commerciali esercenti l’attività di locazione e/o di noleggio, limitatamente a specifici beni mobili (autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili). Tali operatori devono comunicare i dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno stipulato contratti con riferimento al bene e ai corrispettivi dell’anno. Semplificazione A partire dalle comunicazioni relative al 2012, gli operatori in esame potranno comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati relativi ai propri clienti, utilizzando, in alternativa alla precedente comunicazione, il modello dello “Spesometro”. La comunicazione riguarderà, nel caso in cui non sia stata emessa fattura, i contratti di leasing e di noleggio di valore pari o superiore a € 3.600.

Beni utilizzati dai soci (casi di esclusione) Disciplina vigente Le regole per la comunicazione dei beni in godimento ai soci/familiari dell’imprenditore sono contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2011. Semplificazione Saranno esclusi dalla comunicazione: - i beni concessi in godimento al socio dipendente / lavoratore autonomo che costituiscono fringe benefit; - i beni di società e enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti / non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi per fini esclusivamente istituzionali; - gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; - i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore. Inoltre la comunicazione dei finanziamenti a favore delle imprese va effettuata solo se di ammontare superiore a € 3.000 annui. Analoga comunicazione va effettuata per le capitalizzazioni. L’Agenzia ha annunciato infine l’intenzione di eliminare il mod. F23. A tal fine i relativi versamenti saranno effettuati tramite il mod. F24 opportunamente adattato. (C)

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Iva pagata nei Paesi comunitari le richieste di rimborso vanno trasmesse entro il 30 settembre I paesi dell’UE sono tenuti a rimborsare ad ogni soggetto passivo, non stabilito nel paese di rimborso, l’IVA a lui addebitata in relazione a beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale paese dell’UE o in relazione all’importazione di beni in tale paese, nella misura in cui i beni e servizi in questione siano impiegati ai fini delle operazioni elencate nella direttiva 2006/112/CE. In base alla Direttiva 2008/9 CE e al Decreto Legislativo di attuazione n. 18 2010, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro va presentato dai soggetti passivi italiani all’Agenzia delle Entrate attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma. Per avere diritto al rimborso i soggetti passivi non devono aver avuto nel periodo di riferimento nel paese dell’UE di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale venissero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale. Non devono inoltre aver effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione

si potesse considerare situato nel paese dell’UE di rimborso, fatta eccezione per le prestazioni di determinati servizi di trasporto e le cessioni di beni e prestazioni di servizi a soggetti debitori dell’IVA. La direttiva 2006/112/CE stabilisce le operazioni che i paesi dell’UE possono esentare dall’IVA. Fra tali operazioni rientrano per esempio spese per noleggio stand e partecipazione ad eventi fieristici, convegni e seminari; acquisto e locazione di beni mobili e immobili; locazioni di mezzi di trasporto e spese relative a mezzi di trasporto; spese relative ad alberghi, ristoranti, alloggio e talune spese di viaggio; pedaggi autostradali relativi a mezzi commerciali documentabili da fatture; spese di rappresentanza e pubblicitarie; parcheggi. Sul sito dell’Agenzia Entrate di accesso ai servizi telematici dedicati, è pubblicato l’elenco completo con i codici relativi ai beni e servizi acquistati soggetti a rimborso Iva: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/ Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/ Rimborsi/Iva+Rimborsi+Ue+soggetti+residenti/ SchedaI_Rimborsi_Iva_Ue_residenti/ Sintesi disposizioni comunitarie: http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/fi0005_it.htm http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31057_it.htm Fonte: Camera di Commercio I.A.A. - Udine www.ud.camcom.it

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(C)


Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti introdotta una facilitazione di carattere procedurale sull’acquisto di veicoli Si fa seguito a quanto pubblicato sui numeri di Apinforma 10/2013, pp. 17-19, e 11/2013, pp. 2731 sui contributi agli investimenti delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, per segnalare che con decreto 5 luglio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 165 del 16 luglio 2013, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha modificato il proprio precedente decreto 21 marzo 2013, introducendo una facilitazione procedurale per le domande relative all’acquisizione di beni soggetti a immatricolazione (autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, semirimorchi per il trasporto combinato), fermo restando le caratteristiche tecniche colà prescritte.

La facilitazione consiste nella possibilità di produrre in sede di domanda la copia del contratto di acquisto del veicolo e non necessariamente la fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. Restano invariati, invece gli altri requisiti e condizioni. Si tratta in sostanza di un meccanismo di prenotazione delle risorse, visto che l’importo indicato nel contratto verrà detratto dall’ammontare dei fondi disponibili. Resta fermo, tuttavia, che l’ammissione al beneficio è legata alla dimostrazione dell’avvenuto perfezionamento dell’acquisizione del veicolo con produzione della fattura e immatricolazione del veicolo (o richiesta di immatricolazione all’Ufficio della Motorizzazione civile competente per territorio debitamente protocollata) entro il 31 dicembre 2013. Copia del decreto, di tutti i restanti atti e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Contributi alla nuova imprenditoria femminile aperti fino al 30 agosto 2013 i termini per la presentazione delle domande Premessa Si fa seguito a quanto anticipato su Apiflash n. 12 del 19 luglio 2013 per segnalare che il 15 luglio 2013, dalle ore 09.15 è aperto il termine per la presentazione delle domande per contributi a sostegno di nuove iniziative di imprenditoria femminile nel Friuli-Venezia Giulia. Il termine di chiusura è fissato al 30 agosto 2013. I contributi sono disciplinati dalla legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, art. 2, commi 85 e 86 e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres., i quali hanno già formato oggetto di illustrazione su Apinforma n. 2/2012, pp. 9-13, e a cui si rinvia per i dettagli. Tuttavia si richiama subito l’attenzione sul fatto che, per effetto delle modifiche apportate dal decreto del presidente della Regione 16 aprile 2013, n. 82/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 18 del 2 maggio 2013, e delle convenzioni con l’Unione regionale delle Camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia (Unioncamere FVG), le domande di contributo non vanno più presentate alla Regione Friuli-Venezia Giulia, come previsto originariamente dal regolamento, bensì alle CCIAA delle quattro province competenti per territorio, come sarà specificato in seguito, a cui faranno capo anche tutte le procedure successive alla presentazione della domanda. Per comodità di consultazione si richiamano, comunque, i tratti salienti dello strumento contributivo, rammentando che esso è complessivamente finanziato per un milione di Euro.

Beneficiari Beneficiarie sono le nuove imprese femminili di piccole e medie dimensioni iscritte al Registro delle imprese, appartenenti a tutti i rami di attività economica da meno di un anno alla data di

presentazione della domanda, e aventi sede legale o unità operativa oggetto dell’investimento nel territorio regionale. Per impresa femminile s’intende l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l’impresa cooperativa in cui la maggioranza delle persone è composta da donne e l’impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società.

Iniziative ammissibili Sono ammissibili le iniziative finalizzate alla realizzazione di nuovi progetti di imprenditoria femminile nel territorio regionale, sostenute successivamente al giorno di inoltro della domanda che realizzano un investimento di almeno 5.000 Euro.

Spese ammissibili Sono ammesse: A) Spese per investimenti relativi all’acquisto e locazione finanziaria di beni strettamente funzionali all’esercizio dell’attività economica quali: 1. acquisto di impianti, 2. arredi, 3. macchinari, strumenti ed attrezzature; 4. beni immateriali: diritti di licenza, software, brevetti, know how; 5. hardware; 6. autoveicoli; 7. sistemi di sicurezza, nei limiti di spesa minima di 1.500 Euro; 8. pubblicità e attività promozionali, nei limiti di spesa massima di 10.000 Euro B) Spese per la costituzione, quali: 1. spese notarili relative all’onorario; 2. spese connesse agli adempimenti obbligatori per l’avvio dell’impresa nonché business plan nel limite massimo di 10.000 Euro C) Spese di primo impianto, quali: 1. adeguamento e ristrutturazione dei locali dell’impresa, nel limite massimo di 40.000 Euro;

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2. realizzazione o ampliamento sito internet, nei limiti di spesa massima di 5.000 Euro; 3. locazione dei locali, per una periodo massimo di 12 mesi e una spesa massima di 15.000 Euro; 4. avvio attività di franchising, limitatamente al diritto di ingresso nel limite di spesa massima di 25.000 Euro.

Forma e misura delle agevolazioni L’intensità massima del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile, e l’importo dell’agevolazione è compreso tra un minimo di 2.500 Euro ed un massimo di 30.000 Euro. I contributi sono concessi secondo regime “de minimis” e non sono cumulabili con altri incentivi, compresi aiuti di Stato e incentivi “de minimis”, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese.

Presentazione delle domande Le domande vanno presentate a partire dalle ore 09.15 del 15 luglio 2013 ed entro il 30 agosto 2013 alla CCIAA sul cui territorio è localizzata la sede o unità operativa dell’impresa destinataria dell’investimento, prima, comunque, dell’avvio degli investimenti. Il contributo è concesso secondo il procedimento valutativo a sportello su base provinciale nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo assegnato dall’ufficio competente. Il contributo è concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio correlato ai patti di stabilità e crescita.

Le domande dovranno essere inoltrate utilizzando l’apposita modulistica, disponibile sul sito di Unioncamere (http://www.fvg.camcom.it) nonché sui siti dei singoli enti camerali, firmate digitalmente e inviate, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC), dall’indirizzo dell’impresa comunicato al Registro delle imprese, all’indirizzo della CCIAA competente per territorio e, cioè: - Camera di Commercio di Gorizia: fondogorizia@go.legalmail.camcom.it; - Camera di Commercio di Pordenone: cciaa@ pn.legalmail.camcom.it; - Camera di Commercio di Trieste: cciaa@ ts.legalmail.camcom.it; - Camera di Commercio di Udine: contributi@ ud.legalmail.camcom.it. Alle domande devono essere allegati: - relazione illustrativa del progetto/quadro riepilogativo di spesa; - dichiarazione ai fini dimensionali; - preventivi dei fornitori. La domanda si considera validamente inviata se sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante, corredata dalla documentazione richiesta, ed inviata dall’indirizzo attivo PEC dell’azienda comunicato al Registro delle imprese. Fermo restando il rinvio all’Apinforma indicato in premessa, per ogni altra informazione e documentazione, inclusa la modulistica per la presentazione della domanda, le imprese interessate possono rivolgersi a ciascuno dei su indicati enti camerali nonché all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Versamento dei contributi INPS differimento dei termini al 20 agost0 2013

I versamenti contributivi che hanno scadenza nel periodo 1° agosto - 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione. L’INPS, con il messaggio n.11533 del 17 luglio u.s., ha precisato che il differimento riguarda tutti i versamenti da effettuare con il modello F24 e F24EP e comprende anche i contributi previdenziali e as-

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sistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS. Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese. Per quanto riguarda le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito del 20 agosto. (C)


Rateazione dei debiti contributivi il nuovo regolamento dell’INPS

Con le due Determine n.229/2012 e n.13/2013 l’INPS ha approvato il nuovo regolamento sulle dilazioni contributive, illustrato nella circolare n.108 del 12 luglio 2013. Nel corso di questi ultimi anni la materia ha subito modifiche importanti: dal 2010 il meccanismo di iscrizione al ruolo, inoltro all’agente di riscossione e formazione della cartella di pagamento è stato sostituito dalla formazione dell’avviso di addebito, e la dilazione dei debiti contributivi non più in fase amministrativa segue regole diverse in quanto gestita direttamente dall’agente di riscossione. La soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals ha reso poi necessario operare una razionalizzazione dell’organizzazione e delle procedure della rateazione, strumento che, come l’Istituto evidenzia, consente ai contribuenti in condizione di temporanea difficoltà economica, di intraprendere un percorso virtuoso di rientro in bonis. Il regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa contenuto nella circolare n.108/2013, costituisce dunque a decorrere dal 12 luglio di quest’anno l’unica fonte regolatrice della materia. Interessati alla dilazione sono tutti i debiti in fase amministrativa, cioè i debiti per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risulti formato l’avviso di addebito ed i vecchi crediti per i quali gli uffici legali non abbiano ancora provveduto alla trasmissione all’agente di riscossione. Si ricorda che l’avviso di addebito, che teoricamente dovrebbe coincidere con l’invio telematico del debito all’agente di riscossione, viene formato solo dopo che il contribuente è stato posto nella condizione di estinguere il debito, quindi successivamente all’emissione di un avviso bonario o di un accertamento. Non esiste più invece alcun riferimento all’atto della notifica del titolo, la cartella Pag. 22 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2013

di pagamento, avvenuta la quale non era più possibile richiedere la dilazione del debito all’istituto. Ora dunque il termine finale per accedere alla procedura è la “formazione” dell’avviso si addebito, indipendentemente dalla notifica o trasmissione dello stesso all’agente di riscossione; pertanto anche nelle more della comunicazione, una volta formato l’avviso di addebito l’eventuale dilazione non può essere più richiesta all’INPS ma all’agente della riscossione. La domanda di dilazione deve essere unica e deve necessariamente riguardare tutti i debiti contributivi in fase amministrativa maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS, denunciati dal contribuente ed accertati alla data di presentazione della domanda di dilazione; in caso contrario la dilazione viene respinta. L’istituto precisa che il contribuente può richiedere la rateazione di tutte le partite a debito dovute a titolo di omissione o di evasione ed anche delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate ai lavoratori: tuttavia in quest’ultima ipotesi la possibilità di dilazionare il debito non esclude la responsabilità penale del datore e la comunicazione della notizia di reato alla procura della Repubblica. La domanda, unica, è presentata direttamente o tramite delegati o intermediari autorizzati attraverso i consueti canali telematici. Il messaggio n.11532 del 17 luglio illustra le modalità di presentazione della domanda e dell’atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa, nelle more della pubblicazione del modello di domanda integrato per tutte le gestioni; con particolare riferimento alle Gestioni Private amministrate dall’INPS, nel caso in cui l’esposizione debitoria sia riferita ad una singola gestione, la domanda di rateazione deve essere inoltrata con i consueti canali telematici, differentemente in caso di debito maturato in due o più Gestioni, la domanda deve essere presentata in via telematica utilizzando il modulo previsto per la Gestione per la quale il debito da rateizzare sia di maggior importo. Il principio che permea la disciplina è quello della trasparenza ed in virtù di tale principio la fase di individuazione delle partite a debito riveste un ruolo di particolare importanza, in quanto


il contribuente non deve nascondere nulla ed è anzi tenuto a segnalare e documentare eventuali irregolarità della propria posizione contributiva. A questo proposito si evidenzia che, come comunicato nel messaggio n. 11512 del 17 luglio 2013, l’Istituto ha sviluppato, in ambiente web, una procedura con la quale gli operatori responsabili dell’adempimento contributivo, quali i titolari, i legali rappresentanti o i loro delegati o intermediari, possono verificare direttamente on-line la propria regolarità contributiva. Nei servizi online, area “aziende, consulenti e professionisti”, dal 22 luglio è possibile ottenere le informazioni sulla regolarità contributiva nelle gestioni lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi artigiani e commercianti, committenti di co.co.co. e/o co.co. pro. riconducibili ad un medesimo codice fiscale. Il risultato dell’interrogazione, automatico, è sviluppato in ordine alle disposizioni sulla regolarità contributiva per il rilascio del DURC. La domanda di dilazione, dopo la sua sottoscrizione, non è più modificabile ed il piano di ammortamento viene calcolato sulla base delle partite debitorie comunicate. Una volta emesso il piano di ammortamento i versamenti effettuati, anche se riferiti a partite debitorie in rateazione, sono considerati partite a credito dell’azienda ed utilizzati in compensazione con i contributi mensili o periodici dovuti a partire dalla data della domanda. Condizione essenziale ai fini dell’accoglimento e del mantenimento del pagamento in forma dilazionata è il requisito di “correntezza” contributiva. Il contribuente, una volta emesso il piano di ammortamento, è tenuto rigorosamente a versare non solo le rate accordate, ma anche la normale contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge; l’unica eccezione è concessa in ipotesi di pagamento in soluzione unica diretto ad estinguere anticipatamente ed integralmente la rateazione. Una volta presentata la domanda di rateazione le partite debitorie non sono modificabili, tuttavia possono essere integrate con quelle delle quali si è avuta conoscenza solo successivamente all’emissione del piano di ammortamento. Fermo il requisito di “correntezza” contributiva possono inoltre essere ricomprese nella domanda anche gli importi relativi all’ultimo periodo contributivo scaduto alla data di presentazione della domanda. Non è invece compatibile con la dilazione del debito la contestazione del credito, sia in fase amministrativa sia in fase giudiziale, poiché la presentazione della domanda di rateazione ha gli effetti sostanziali e processuali del “riconoscimento del debito”. Pag. 23 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2013

Sotto l’aspetto strettamente procedurale, l’attivazione della dilazione si attua tramite adesione del contribuente alla proposta del piano di ammortamento con il pagamento della prima rata nel termine indicato dall’istituto stesso. Il regolamento non prevede la possibilità di proporre una domanda di rateazione relativa ad un’esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione. Tuttavia, in ragione delle situazioni di difficoltà che possono crearsi in capo al debitore, il regolamento stesso ha previsto, al fine di mantenere la condizione di “correntezza” contributiva e conseguentemente evitare la decadenza dalla dilazione, la possibilità per il debitore in momentanea difficoltà di accedere alla cosiddetta “rateazione breve”; questo strumento, di natura eccezionale, può essere richiesto una sola volta nel corso della rateazione principale, e consente di dilazionare in un numero massimo di sei rate mensili tre mesi di omessa contribuzione per i datori di lavoro o i committenti, un trimestre in caso di lavoratori autonomi. Il mancato rispetto di una delle rate di cui alla rateazione breve comporta la revoca anche della rateazione principale e contestuale formazione di avviso di addebito di tutti gli importi residui. Il regolamento dispone che la domanda di rateazione venga decisa con provvedimento motivato di accoglimento, cui segue l’emissione del piano di ammortamento, ovvero con provvedimento di reiezione, da comunicare all’indirizzo PEC o in alternativa al fax indicati obbligatoriamente nella domanda. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni. In caso di accoglimento della domanda, il mancato pagamento della prima rata entro il termine assegnato dall’Istituto comporta l’annullamento del piano di ammortamento emesso e resta preclusa la possibilità di presentare una nuova domanda di dilazione per le medesime partite debitorie, per le quali viene invece direttamente formato l’avviso di addebito. Differentemente in caso di provvedimento di reiezione per carenza delle condizioni richieste, il contribuente, una volta in possesso dei requisiti richiesti può riproporre la domanda di dilazione per le medesime partite debitorie. In caso di mancato pagamento da parte del contribuente di due rate mensili consecutive, pur in presenza di versamenti regolari della contribuzione mensile o periodica, la rateazione viene immediatamente revocata e l’istituto provvede a richiedere i crediti oggetto di dilazione con avviso di addebito e consegna all’agente della riscossione. Le rate possono essere concesse fino ad un massimo di 24 mesi, oppure 36 mesi con richiesta al Ministero del Lavoro; in casi specifici con decre-


to del Ministero del Lavoro e dell’Economia può essere concesso un pagamento dilazionato fino a 60 mensilità. Le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di versamento della prima rata; sulle rate accordate sono applicati gli interessi di dilazione. E’ inoltre previsto che l’imputazione dei versamenti effettuati in conto alla rateazione avvenga a partire dal periodo più remoto. Si ricorda infine che i provvedimenti di accoglimento della rateazione contributiva non costituiscono causa ostativa all’emissione del DURC. I

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provvedimenti adottati in sede amministrativa al fine della dilazione sono definitivi e quindi contro gli stessi non è ammesso ricorso ad altri organi dell’Istituto. In chiusura, la circolare in argomento riepiloga le competenze decisionali, ricordando che le rateazioni fino a 500.000 euro sono di competenza del Direttore provinciale, quelle fino ad 1 milione di euro del Direttore regionale e quelle di valore superiore del Direttore centrale. (BA)


Distacco nella U.E.

modulistica comunitaria pd da1

Nell’ambito della progressiva informatizzazione dei servizi offerti alle imprese, con una nota dello scorso 11 luglio l’Inail ha comunicato che anche l’invio del modello PD DA1 deve avvenire in via telematica; questo modello, com’è noto, attesta il diritto alla copertura sanitaria in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale in uno Stato membro diverso da quello competente. Pertanto, rende noto l’Istituto, in caso di distacco di un proprio lavoratore in un Paese della U.E, le imprese interessate dovranno chiedere il modello

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PD DA1 esclusivamente per via telematica (previa registrazione), con una procedura disponibile nella sezione Servizi online del portale istituzionale Inail (www.inail.it) - area Richiesta/Modulo PD DA1. Una volta effettuata la richiesta, la procedura prevede l’invio automatico: - di una email alla posta di struttura della sede Inail territorialmente competente per la lavorazione della pratica; - di una email alla posta elettronica certificata (PEC) del richiedente, per la conferma della presa in carico dell’istanza. Il documento verrà inviato tramite PEC all’utente richiedente ed alle AA.SS.LL. competenti. Qualora l’invio telematico non fosse possibile per problemi di natura tecnica legati alla procedura, l’interessato potrà utilizzare il modulo di richiesta in formato .pdf reperibile sempre sul sito dell’Inail e che pubblichiamo nelle pagine seguenti. (C)


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Sgravi contributivi

rideterminazione del tetto retributivo per gli anni 2010 e 2011 Come si ricorderà, i DD.MM. 3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012, in attuazione del “Pacchetto Welfare” del 2007 (L. n. 247/2007), hanno disciplinato l’incentivo relativamente agli anni 2010 e 2011, individuando – in un primo momento - nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati il tetto entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio. Entrambi i provvedimenti interministeriali menzionati all’art. 2, comma 2, hanno previsto che il tetto del 2,25% fissato possa essere rideterminato in base alle domande e alle risorse finanziarie impegnate in sede di conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, indetta ex art. 14 della L. n. 241/1990, fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, individuato dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%. A conclusione dell’iter descritto, l’Inps, con il messaggio 27 giugno 2013, n. 10357, comunica, per quanto attiene lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello riferito agli anni 2010 e 2011, la rideterminazione del tetto retributivo sul quale opera il beneficio fino, rispettivamente, alle seguenti percentuali: - 2,50% per il 2010 - 2,60% per il 2011 In conseguenza, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per il 2010 e il 2011 potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25% per il 2010 e 0,35% per il 2011), in sede di conguaglio contributivo secondo le modalità operative prescritte. L’Inps precisa che le percentuali aggiuntive potranno essere fruite nella loro interezza esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,50% per il 2010 e 2,60% per il 2011), ovvero lo abbia superato. Pag. 28 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2013

Di conseguenza, laddove l’erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a detta percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante, ad esempio: - retribuzione annua del lavoratore € 36.000 (comprensivi del premio); - premio corrisposto € 850,00 (pari al 2,36% della retribuzione); - tetto dell’erogazione per la quale è già stato richiesto e autorizzato lo sgravio = € 36.000,00 x 2,25% = € 810,00; - tetto al 2,50% = € 900,00; - percentuale di incremento praticabile = 0,11%, al netto delle eventuali misure compensative previste dall’attuale legislazione. L’Istituto ricorda che lo sgravio contributivo è così articolato: - entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; - totale sulla quota del lavoratore. In ogni caso la concreta fruizione del beneficio resta subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della L. n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Istruzioni operative e modalità di recupero Alle posizioni contributive riferite alle aziende autorizzate allo sgravio in esame, sarà automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione “9D”. I datori di lavoro già ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, potranno avvalersi dei codici causale - differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale) - e delle modalità già indicati nei messaggi Inps n. 12125/2012 (recupero sgravio anno 2010) e n. 17017/2012 (recupero sgravio anno 2011). All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di



lavoro restituirà al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. In caso di cessazione dell’attività o di cessazione dei dipendenti destinatari del beneficio, si ricorda che il recupero dello sgravio nell’intero suo ammontare obbliga il datore alla restituzione all’ex dipendente della quota a lui spettante: in alternativa, l’azienda può optare per il recupero dello sgravio limitatamente alla quota di sua esclusiva spettanza.

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Riguardo le istruzioni per tutte le altre gestioni (Agricoli, Ex-Inpdap, Ex-Enpals) si rimanda al messaggio in argomento. Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del presente messaggio, ovvero entro il 16 settembre 2013. (C)


Lavoro prestato all’estero nuove regole per il credito d’imposta

Aggiornamento normativo a cura di IC&Partners

Chiarimenti sul calcolo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero L’Agenzia delle Entrate è ritornata, con Risoluzione ministeriale n. 48/E (dell’8 luglio 2013), sul tema del calcolo del credito d’imposta nello specifico caso di un’attività di lavoro subordinato prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro. La citata Risoluzione fa riferimento al combinato disposto degli artt. 51, comma 8-bis e 165, comma 10 del TUIR, ove viene previsto che, a determinate condizioni, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero venga determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministero del Lavoro, e che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera, debba essere ridotta in misura corrispondente. Il contributo fornito dalla Risoluzione porta a ridefinire le modalità operative di calcolo del credito d’imposta che il soggetto, persona fisica fiscalmente residente in Italia, potrà riportare in Italia in sede di dichiarazione dei redditi. Vale la pena riassumere i termini di massima della problematica per poi contestualizzare gli elementi di innovazione portati dal pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate. Il principio generale della tassazione mondiale

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(worldwide taxation) prevede che un soggetto residente in un Paese (Italia) venga quivi tassato per i redditi ovunque prodotti. La norma che disciplina la tassazione della fonte di reddito da lavoro dipendente prevede, di norma, che le imposte vengano pagate nel territorio ove l’attività lavorative viene svolta; in termini generali una permanenza in un Paese straniero protratta oltre 183 giorni nell’anno solare è condizione sufficiente per l’attrazione del reddito di lavoro a tassazione in tale Paese. Qualora si verificasse tale evenienza, ci si troverebbe concretamente ad avere una situazione di doppia imposizione giuridica. Viene pertanto riconosciuto, dal Paese di residenza fiscale del soggetto, un credito d’imposta per le imposte che su quella fonte sono state pagate a titolo definitivo dal medesimo contribuente. Come accennato in precedenza, nel caso di redditi derivanti da attività di lavoro subordinato prestata all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, è possibile fare riferimento alle retribuzioni convenzionali anziché a quelle effettive; conseguentemente le imposte pagate all’estero in via definitiva debbono essere ridotte in proporzione al rapporto tra la retribuzione convenzionale ed il reddito da lavoro dipendente che sarebbe stato tassabile in via ordinaria. La formula di determinazione del credito d’imposta spettante (contraddistinto dalla C) è dunque: C=(Y/K) x Z dove Y=Retribuzione convenzionale (ex art. 51 c. 8-bis TUIR) K=Reddito di lavoro che sarebbe stato tassabile in via ordinaria (art. 51 c. 1-8) e Z=Imposte pagate all’estero in via definitiva Ad oggi, tale rapporto veniva realizzato considerando al denominatore la base imponibile di reddito tassato all’estero (dunque seguendo le regole di determinazione estere e non italiane). I chiarimenti riportati nella recente Risoluzione portano inevitabilmente ad una penalizzazione in termini di riconoscimento del credito d’imposta non pieno ma proporzionale al reddito determinato ai sensi del predetto articolo 51 comma 8-bis.


Modelli organizzativi di gestione della sicurezza panoramica e strumenti di approfondimento dell’osservatorio olympus dell’università di urbino Si segnala che il sito dell’Osservatorio Olympus dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” dà notizia dell’avvenuta creazione di una nuova sezione (http://olympus.uniurb.it/index. php?option=com_content&view=article&id=79 28&Itemid=89), nata per fornire una panoramica completa e strumenti di approfondimento sui modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 81/08 e “dalla volontà di dare un contributo all’interno del dibattito che si è sviluppato all’indomani della estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche in caso di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, di cui al citato art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001, operata dall’art. 9, c. 1, della l. n. 123/2007, poi sostituito dall’art. 300 del d.lgs. n. 81/2008.”

Cinque le parti in cui la sezione è strutturata, per differenti percorsi di approfondimento in merito alla normativa, alle sue applicazioni: 1. “Fonti”, dove l’utente ha accesso a tutta la normativa (da quella internazionale e comunitaria alle circolari e documenti di istituzioni, enti ed associazioni sindacali, nazionali ed internazionali), definizione dei Modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, linee guida, norme tecniche e buone prassi, accordi, codici etici e norme volontarie per la sicurezza; 2. “Giurisprudenza”, che raccoglie tutte le sentenze emesse in materia dai tribunali, dalla corte di cassazione e dalla corte di assise, a partire dal 2001; 3. “Rassegna giurisprudenziale sui modelli organizzativi e sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche massimata e annotata con schede di lettura”; 4. “Note e commenti e guide alla lettura”, che contiene sei recenti saggi e la guida alla lettura di due sentenze; 5. “Materiali e documenti”.

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(C)


“Decreto Fare” esercizio nel sito stesso dal quale tali acque sono state emunte.

le novità in materia ambientale

Con Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, sono state emanate disposizioni intese a rendere meno onerosi gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese anche nell’ambito degli adempimenti concernenti la gestione degli aspetti ambientali. Si riportano, di seguito, le principali novità:

Gestione acque sotterranee emunte DL 69/13, art. 41 modifica D.lgs 152/06, art. 243 Vengono definite regole tecniche per la gestione delle acque di falda contaminate ed emunte dal sottosuolo poiché possono costituire rischio sanitario. In particolare dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare tali acque nei cicli produttivi in

Terre e rocce da scavo DL 69/13, art. 41 modifica D.lgs. 152/06, art. 184-bis Il Decreto 161/12 che definisce i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale mentre non si applica mai per materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte.

Materiali di riporto DL 69/13, art. 41 modifica DL 2/12, art. 3 Vengono definiti i test da effettuare e le procedure da seguire affinché i materiali di riporto possano essere esclusi dalla qualifica di “rifiuti” come definito dall’art. 185 comma 1. Decreti attuativi delle disposizioni del DL: tali disposizioni non hanno efficacia fino all’emanazione di tali Decreti.

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(C)


Chimica

aggiornamenti in materia di sostanze chimiche

Richiamo alla trasmissione di ulteriori evidenze sull’uso dei pigmenti a base di cadmio nel settore delle plastiche L’ECHA ha avviato una chiamata per ulteriori informazioni sull’uso del cadmio e dei suoi composti, in particolare sui pigmenti a base di cadmio utilizzati nei materiali plastici al fine di valutare la necessità di estendere la restrizione attualmente in vigore su tali sostanze (REACH – All. XVII – voce 23 modificata dal Reg. (UE) n. 835/2012). Questa iniziativa rientra nell’ambito dei lavori di preparazione del dossier per la proposta di restrizione sul cadmio e suoi composti che l’ECHA sta conducendo al fine di verificare se sussiste la possibilità di estendere l’ambito di applicazione di tale restrizione a tutti i materiali plastici. Questa possibile estensione della restrizione potrebbe coprire quelle plastiche che non sono ancora state sottoposte a restrizione dal paragrafo 1 della voce 23 dell’All. XVII al Reg. REACH. Una chiamata di questo genere è già stata avviata dall’ECHA il 14 gennaio 2013 ed il termine di chiusura era stato fissato all’11 febbraio 2013, tuttavia sono state trasmesse informazioni da parte di una sola impresa dell’UE. All’ECHA risultano indicazioni che anche altre imprese, sempre stabilite nell’UE, utilizzano pigmenti contenenti cadmio nelle materie plastiche. L’ECHA pertanto pone l’accento sul fatto che una possibile estensione della restrizione all’uso del cadmio e suoi composti per tutte le plastiche - fatta eccezione per le deroghe per ragioni di sicurezza previste dalla voce 23 - potrebbe avere un impatto su tali imprese. Quindi alla luce di tali considerazioni, l’ECHA invita chiunque fosse interessato da questa possibile estensione o tutti coloro che sono in possesso di informazioni pertinenti a trasmettere commenti

entro il 29 agosto 2013. I commenti potranno essere trasmessi previa compilazione del questionario disponibile sul sito web dell’ECHA. Si ricorda inoltre che questa chiamata non sostituisce la procedura di consultazione pubblica che l’ECHA dovrebbe avviare sulla proposta di restrizione.

Bisfenolo A: l’EFSA apre una consultazione pubblica in due fasi fino al 2014 Nel mese di luglio l’EFSA indirà una consultazione pubblica su una valutazione aggiornata e ampliata relativa all’esposizione in Europa al bisfenolo A (BPA), una sostanza usata nei materiali a contatto con gli alimenti e in altri prodotti (es. policarbonato, resine epossidiche). Tutte le parti interessate potranno fornire i loro pareri sulla bozza di versione della valutazione dell’esposizione partecipando a una consultazione pubblica online da metà luglio a metà settembre 2013. In una seconda fase, prevista agli inizi del 2014, l’EFSA si consulterà con il pubblico sugli aspetti della sua valutazione del rischio connessi alla salute umana prima di ultimare il proprio parere scientifico. Nell’interesse dell’apertura e della trasparenza, l’EFSA continuerà a fornire costanti aggiornamenti sui progressi di questa importante attività scientifica. I commenti possono essere inviati tramite modulo on-line.

Scaduto il termine per l’immissione sul mercato di certi detergenti per il bucato Il 30 giugno 2013 è scaduto il termine imposto dal Reg. (CE) n° 259/2012 (regolamento modificante il Regolamento 648/2012 relativo ai detergenti) oltre il quale non devono essere immessi sul mercato certi detergenti per bucato destinati al consumatore con tenore di fosforo superiore a quello specificato in allegato VI bis del Regolamento CE n° 648/2004. Il testo normativo recita infatti: “Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a 0,5 grammi per quantità di detergente di cui si raccomanda l’utilizzazione nel ciclo di lavaggio principale per un

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carico standard di lavatrice quale definito nell’allegato VII, sezione B, in presenza di acqua di durezza elevata per tessuti «normalmente sporchi», nel caso dei detersivi normali e per tessuti «leggermente sporchi», nel caso dei detersivi per tessuti delicati.” Si ricorda a tal proposito che i detergenti per il bucato destinati ai consumatori sono soggetti anche a speciale etichettatura come definito dall’allegato VII B del reg. 648/2004 (e s.m.i.).

Una nuova sostanza è stata inclusa nel CoRAP (Community rolling action plan) Lo scorso maggio, la Germania ha notificato all’ECHA la necessità di valutare con urgenza la sostanza 1,4-benzendiammina,-N,N’-misti-derivatifenilici-e-tolilici (CAS N. 68953-84-4, CE N. 273227-8). L’Autorità competente tedesca ha identificato un iniziale livello di preoccupazione correlato alle proprietà PBT della sostanza e all’esposizione derivante dall’uso dispersivo, dall’uso da parte dei consumatori e dagli alti tonnellaggi. La sostanza è stata quindi aggiunta al CoRAP dopo che il Comitato Stati Membri (CSM) ha espresso parere favorevole e la Germania sarà lo Stato Membro responsabile della valutazione. L’Autorità competente della Germania ha quindi 12 mesi di tempo per valutare la sostanza e, se necessario, preparare una bozza di decisione per la richiesta di ulteriori informazioni sulla sostanza. Sul sito web dell’ECHA è disponibile: - il documento giustificativo per l’inclusione della sostanza nel CoRAP; - il parere del CSM.

30° Congresso Nazionale AIDII – Associazione Italiana degli Igienisti Industriali Segnaliamo il poster pubblicato negli atti del convegno: Aggiornamento della classificazione armonizzata di una sostanza ai sensi del Regolamento CLP e impatto sulla valutazione del rischio chimico: dal Capo I al Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/08

L’EFSA apre una consultazione pubblica per due linee guida riguardanti gli additivi per mangimi In base alle normative UE, le autorizzazioni all’impiego di additivi nei mangimi devono essere rinnovate ogni dieci anni. Il primo di questi rinnovi sarà sottoposto alla valutazione dell’EFSA nel 2015. L’EFSA intende consultarsi con il suo pubblico in merito a una bozza di linee guida per la presentazione dei rinnovi degli additivi per mangimi. Viene pubblicata anche una bozza di linee guida per le specie Bacillus utilizzate come additivi microbici per mangimi o enzimi. Il termine per l’inoltro delle osservazioni da parte della comunità scientifica e delle parti interessate è il 16 agosto per entrambe le bozze. Link alle consultazioni pubbliche: http://www.efsa.europa.eu/it/consultations/ call/130626a.htm (fonte Newsletter n°27, Anno 2013 di NORMACHEM Srl)

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(C)


Raccolta e recupero di pneumatici fuori uso nuovi importi del contributo ambientale

Dal giugno 2011 è in vigore il nuovo sistema di gestione di pneumatici fuori uso (previsto dall’art. 228 del d.lgvo 152/2006 e dal decreto ministeriale 82 dell’11 aprile 2011), per effetto dei quali i pneumatici immessi sul mercato italiano sono

gravati da un eco contributo pagato dall’utente finale. Il contributo serve per finanziare le operazioni di raccolta e recupero da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici, e si applica all’atto della loro sostituzione o della vendita del veicolo nuovo; viene differenziato per le diverse tipologie di pneumatici e di veicoli, e deve essere indicato distintamente ed in modo chiaro sulla fattura o su qualsiasi altro documento fiscale rilasciato al cliente. Dal 1° gennaio 2013, gli importi praticati dai soci ecopneus (tra cui figurano Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin, Pirelli) da assoggettare ad IVA, sono i seguenti:

Veicoli utilizzatori (classificati secondo l’art. 47 del CdS)

Pesi min-max (Kg)

Contributo ECOPNEUS (€/pneum.)

L1, L2, L3, L4, L5, O1

Qualsiasi peso

1,25

B Autoveicoli e relativi rimorchi (Autovetture, anche fuoristrada, quadricicli a motore, SUV, LCV (incluso marcatura C e CP), caravan) roulotte; relativi rimorchi., ecc.)

M1, M2, N1, O2

Qualsiasi peso

2,50

C Autocarri e autobus (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.)

M2, M3, N2, N3, O3, O4, unimog, relativi rimorchi

C1 (calettamento 17,5’’- 20’’) C2 (calettamento > 20’’)

9,10 19,80

Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali

D1 (0-4,000 kg) D2 (4,001-20,000 kg) D3 (20,001-40,000 kg) D4 (40,001-70,000 kg) D5 (70,001-110,000 kg) D6 (110,001-190,000 kg) D7 (190,001-300,000 kg) D8 (300,001-450,000 kg) D9 (450,001-700,000 kg) D10 (>700,001 kg)

0,40 3,60 8,00 15,70 24,70 55,40 94,00 151,40 238,60 409,80

Tipologie di pneumatici (Allegato E del D.M. 82/2011)

A Ciclomotori e motoveicoli

D Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc.)

Per i soci ecotyre, gli importi applicati, sempre da assoggettare ad Iva, sono quelli indicati nella

tabella che pubblichiamo nella pagina successiva:

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Veicoli utilizzatori (classificati secondo l’art. 47 del CdS)

Pesi min-max (Kg)

Contributo ECOTYRE (€/pneum.)

L1, L2, L3, L4, L5, O1

A1 (2-8)

1,00

B Autoveicoli e relativi rimorchi (Autovetture, anche fuoristrada, quadricicli a motore, SUV, LCV (incluso marcatura C e CP), caravan) roulotte; relativi rimorchi., ecc.)

M1, M2, N1, O2

B1 (6-18)

2,40

C Autocarri e autobus (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.)

M2, M3, N2, N3, O3, O4, unimog, relativi rimorchi

C1 (20-40) C2 (41-70)

9,00 19,00

Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali

D0 (<4) D1 (4-20) D2 (21-40) D3 (41-70) D4 (71-130) D5 (131-200) D6 (201-399) D6 (>400)

0,50 3,10 9,30 16,40 30,00 55,00 95,00 220,00

Tipologie di pneumatici (Allegato E del D.M. 82/2011) A Ciclomotori e motoveicoli

D Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc.)

Per la gestione dei pneumatici fuori uso derivanti da demolizione di veicoli a fine vita, il decreto del Ministro dell’ambiente del 3 luglio 2013 ha fissato

i seguenti importi, in vigore dal 20 luglio 2013. (C)

Veicoli utilizzatori (classificati secondo l’art. 47 del CdS)

Pesi min-max (Kg)

Contributo (euro/ veicolo)

L1, L2, L3, L4, L5, O1

A1 (2-8)

1,53

B Autoveicoli e relativi rimorchi (Autovetture, anche fuoristrada, quadricicli a motore, SUV, LCV (incluso marcatura C e CP), caravan) roulotte; relativi rimorchi., ecc.)

M1, M2, N1, O2

B1 (6-18)

5,40

C Autocarri e autobus (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.)

M2, M3, N2, N3, O3, O4,

C1 (20-40) C2 (41-70)

26,97 48,79

Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali

D0 (<4) D1 (4-20) D2 (21-40) D3 (41-70) D4 (71-130) D5 (131-200) D6 (>200)

4,09 4.09 7,30 19,12 41,71 62,56 121,65

Tipologie di pneumatici (Allegato E del D.M. 82/2011) A Ciclomotori e motoveicoli

D Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc.)

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Inail rapporto annuale sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali nel 2012

che messe in campo dall’INAIL tra le quali assumono carattere di rilievo il piano di incentivi alle imprese per interventi a favore della salute e sicurezza sul lavoro, i piani nazionali di prevenzione in alcuni settori a rilevante rischio infortunistico, come quello dell’edilizia e dell’agricoltura, e sul tema delle malattie professionali.

Le Statistiche Si segnala che l’INAIL ha presentato - mercoledì 10 luglio 2013 - il Rapporto annuale sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali nel 2012. Il Rapporto evidenzia che nel 2012 si sono registrate 745 mila denunce di infortuni pari a circa il 9% in meno rispetto al precedente anno e al 23% in meno rispetto al 2008. Le denunce di infortunio mortale sono state 1.296, di cui 790 risultano essere infortuni “accertati” sul lavoro, con una riduzione di circa il 6% rispetto al 2011 e del 27% rispetto al 2008. Le denunce per malattie professionali sono state circa 47.500 di cui ne è stata riconosciuta la causa professionale al 37% circa. Ampio spazio viene dedicato alle azioni strategi-

http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/ internet/documents/document/ucm_090021.pdf - Analisi della numerosità degli infortuni - Analisi della numerosità delle malattie professionali

Relazione del Presidente http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/ internet/documents/document/ucm_090020.pdf - La situazione del mondo del lavoro nei dati dell’INAIL, infortuni e malattie professionali - Sintesi del bilancio, attività e realizzazioni - Le prospettive: la riorganizzazione, ancora su ricerca, informatica, dati e informazioni (C)

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Sicurezza e verifiche dei carrelli industriali pubblicata una nuova norma dell’uni

È stata recentemente pubblicata la norma UNI EN ISO 3691-1 “Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi” rivolta a costruttori, venditori, utilizzatori, verificatori, organismi di controllo dei carrelli industriali motorizzati. La norma, che sostituisce le precedenti UNI EN 1726-1 e UNI EN 1551, risponde ai requisiti essenziali della direttiva di Nuovo Approccio 2006/42/ CE sul macchinario. È una norma di tipo C che, oltre a coprire i requisiti di sicurezza e le verifiche dei carrelli industriali, tratta le funzioni di visibilità, rumore, vibrazioni, requisiti elettrici, compatibilità elettromagnetica, partenza e movimento, frenatura, controllo manuale degli attuatori, sistemi di salita e di inclinazione, posizioni dell’operatore, protezione contro schiacciamento, cesoiamento e intrappolamento, stabilità. Il valore aggiunto in termini di sicurezza dei carrelli industriali può riassumersi nei seguenti principali requisiti: - dispositivi supplementari di sicurezza per freno di stazionamento; - dispositivo “uomo presente” anche sui carrelli termici che impedisce la traslazione quando il carrellista abbandona il carrello e relativa estensione al blocco delle funzioni idrauliche del sollevatore e delle attrezzature per i carrelli elettrici e termici; - controllo a doppia azione in presenza di attrezzature con possibilità di caduta libera del carico;

- la misura delle feritoie nella griglia reggi-carico, se presente, non deve superare i 150 mm in una delle due dimensioni; - nuove specifiche sulle prestazioni dei dispositivi di trattenimento batterie di trazione per i carrelli elettrici; - requisiti supplementari per i freni di stazionamento e di servizio dei carrelli; - il sistema di fissaggio delle protezioni fisse – che si prevede possano essere rimosse dall’utilizzatore con rischio di perdita dei fissaggi – deve rimanere sulla protezione o sul carrello; - sui carrelli elevatori con operatore a piedi / in piedi ad una estremità, il montante deve essere protetto – per esempio da un riparo trasparente – nel lato di fronte ai comandi operativi; - maggiorati i requisiti richiesti dalla ISO 135641:2012 Visibilità. Il requisito veramente innovativo sarà – per i carrelli controbilanciati – la verifica della stabilità laterale in marcia che comporterà la riduzione dei casi di ribaltamento dei carrelli purché condotti da personale formato. Su questo tema è in fase di elaborazione a livello europeo il prEN 16203 per la suddetta verifica. L’augurio che ci si pone è che con il rispetto delle nuove norme del settore l’indice degli infortuni sul lavoro nel settore della logistica si possa ridurre al minimo, con un conseguente aumento della sicurezza dei lavoratori a salvaguardia della loro salute. Per una panoramica completa sulle norme che regolano i carrelli industriali – ancora troppo spesso oggetto di infortuni – rimandiamo ad un articolo di Sergio Salin di OM Carrelli Elevatori SpA, presidente della commissione Trasporti Interni UNI e della sottocommissione “Carrelli industriali”, che verrà pubblicato sulla rivista U&CUnificazione&Certificazione. (fonte UNI: http://www.uni.com/ - 3 luglio 2013)

Pag. 39 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 14 - 31 luglio 2013

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Ambiente e sicurezza in breve flash in materia di sicurezza ed ambiente

L’ISPRA pubblica la mappatura (edizione 2013) dei pericoli di incidente rilevante in Italia Tra i principali compiti istituzionali dell’ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale vi sono la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di dati di interesse ambientale. Il rapporto “Mappatura del rischio industriale in Italia 2013”, contenente anche informazioni riguardanti la pericolosità sismica associata agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e la valutazione del potenziale impatto sui corpi idrici superficiali, costituisce l’aggiornamento dei rapporti APAT del 2000, 2002 e 2007. In Italia, al 31 dicembre 2012, risultano 1142 stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui oltre il 50% concentrati in 4 regioni del nord Italia, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. I principali destinatari del documento sono i soggetti con potere decisionale a livello centrale e locale, gli addetti ai lavori e chiunque sia interessato ad acquisire una visione d’insieme sulle caratteristiche e la distribuzione nel nostro Paese degli stabilimenti industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti.

RSPP interno o esterno: procedura d’infrazione europea da indizi su nuovo orientamento Segnaliamo che è stata avviata contro l’Italia una nuova procedura d’infrazione, la n. 2013/4117, procedura avviata in quanto l’Unione Europea richiede che una figura esterna all’azienda, per il ruolo di RSPP, possa essere ricercata solo se non è presente una professionalità adeguata interna. Attualmente invece, il nostro ordinamento preve-

de che le due soluzioni siano alternative, a discrezione del datore di lavoro e ugualmente possibili senza vincoli particolari. Sarà necessario attendere ora l’adeguamento del legislatore italiano necessario a risolvere la procedura d’infrazione, ma nel frattempo è consigliabile anticipare i tempi e adeguare le situazioni in cui, pur disponendo di risorse interne, è stata data preferenza a soluzioni di RSPP esterno.

Scarichi industriali da attività artigianali Si segnala la sentenza della Cassazione Penale, Sezione III, n. 22436 del 24 maggio 2013, che afferma come nella nozione di acque reflue industriali rientrino tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; conseguentemente sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche.

XIII Conferenza Europea EWHN 4-6 ottobre 2013 Bologna Si segnala che si terrà a Bologna nel mese di Ottobre 2013, la XIII Conferenza Europea organizzata da EWHN (European Work Hazards Network), l’ONG Europea che raggruppa i principali Network Nazionali di Esperti, Professionisti della Salute e Sicurezza del Lavoro, e Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza di tutta Europa. La Conferenza, che si tiene in Italia per la terza volta vedrà la partecipazione di 250 delegati (professionisti e Rappresentanti dei Lavoratori) provenienti dai Paesi Europei ed osservatori provenienti da America, Asia, Africa, Australia. Come di consueto, oltre alle sessioni di apertura e chiusura, i lavori prevedono 10 workshop tematici e fino a 20 infomeetings organizzati gestiti autonomamente dai partecipanti. I posti a disposizione per l’Italia sono limitati a 50.

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Approvate le regole tecniche per lo scambio sul posto di energia Segnaliamo che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha approvato le nuove Regole Tecniche relative ai criteri di definizione e di calcolo del contributo in conto scambio, predisposte dal Gestore servizi energetici (GSE). Le nuove Regole Tecniche sono applicate con decorrenza 2013 e le principali novità introdotte riguardano: - i flussi informativi: è stato eliminato il flusso informativo proveniente dalle società di vendita in quanto il contributo in conto scambio è erogato a partire dalle informazioni trasmesse esclusivamente dai gestori di rete (anagrafica degli impianti di produzione e consumo, misure di energia elettrica immessa e prelevata); - la standardizzazione del corrispettivo unitario in conto scambio: il corrispettivo viene determinato e pubblicato annualmente dall’Autorità; - il contributo in conto scambio da erogare in acconto: i parametri per la determinazione dell’acconto per l’anno 2013 sono stati rivisti

alla luce dell’analisi svolta sui dati storici relativi ai profili di scambio.

L’ECHA pubblica due nuove linee guida relative ai biocidi Segnaliamo che l’ECHA (Agenzia Europea per la Chimica) ha pubblicato due nuove linee guida relative ai biocidi, che diventeranno applicabili a partire dal 1° settembre 2013, così come previsto per i requisiti del nuovo regolamento biocidi n. 528/2012/UE. Il primo documento Guidance on information requirements, riguarda le informazioni da fornire per ottenere l’approvazione di un principio attivo o l’autorizzazione per prodotti biocidi ai sensi del nuovo regolamento biocidi (Allegato II e III). Una novità fondamentale rispetto alle precedenti linee guida sulla direttiva Biocidi riguarda l’armonizzazione con altri requisiti normativi applicabili (ad esempio CLP, REACH). Il secondo documento, Guidance on active substance suppliers spiega gli obblighi per le aziende ai sensi dell’articolo 95 del regolamento biocidi.

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Marcatura CE per i prodotti da costruzione (4a parte) dal 1° luglio 2013 è entrata in vigore la marcatura ce dei prodotti da costruzione Dal 1° luglio 2013 è entrato in vigore il regolamento dell’Unione Europea n. 305/2011 del 9 marzo 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea numero L 88/5 del 4 aprile 2011 che sostituirà definitivamente la Direttiva Europea n. 89/106/ CEE del 21 dicembre 1988 sulla Marcatura CE dei prodotti da costruzione, fissando le condizioni per l’immissione sul mercato. Il produttore dovrà seguire regole standardizzate per controllare le materie prime, i macchinari, la produzione e i requisiti del prodotto finito. Già con la Direttiva Europea 89/106/CEE per molti materiali da costruzione veniva inserito l’obbligo della marcatura CE, con le nuove disposizioni però oltre a definire l’obbligo e far rispettare i requisiti essenziali di salute e sicurezza, si certificherà la conclusione di un iter di prove, calcoli e controllo della produzione. Fra le novità più rilevanti del Regolamento si annovera che la marcatura CE non attesterà più solo la conformità dei materiali da costruzione ad una specifica tecnica, ma si baserà anche sulla dichiarazione del produttore sulle specifiche prestazioni dei propri prodotti attraverso la Dichiarazione di Prestazione. I materiali da costruzione per essere idonei all’uso dovranno rispettare i requisiti di: resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso d’incendi, igiene, salute, tutela dell’ambiente, protezione acustica, sicurezza nell’impiego, risparmio energetico e isolamento termico. Non saranno soltanto i produttori ad essere soggetti agli obblighi, ma anche gli utilizzatori, per cui le Imprese di costruzione, i Progettisti e i Direttori dei lavori e di cantiere saranno responsabili nell’acquisto e nell’uso, durante un processo edificatorio, di prodotti marchiati CE. Il Regolamento 305/2011, definisce quale “proPag. 43 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2013

dotto da costruzione”, qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. Indicativamente, i prodotti da costruzione più significativi indicati nel regolamento sono: i prefabbricati, gli infissi, le membrane, gli isolanti, gli appoggi strutturali, i camini, i prodotti in gesso, i geotessili, le facciate continue e strutturali, gli impianti fissi e sanitari, i prodotti in legno, i leganti, gli acciai, le murature, i prodotti per le fognature, le pavimentazioni, le strutture metalliche, le finiture di pareti, le coperture, i prodotti per la costruzione delle strade, gli aggregati, gli adesivi, le malte e i calcestruzzi, gli apparecchi di riscaldamento, le condotte e i serbatoi, i prodotti in vetro, i cavi elettrici, i dispositivi tagliafuoco. Di seguito approfondiamo le principali novità introdotte dal Nuovo Regolamento EU 305/11, in questa quarta e ultima parte: le procedure semplificate.

Uso della documentazione tecnica appropriata Nel determinare il prodotto-tipo, un fabbricante può sostituire la prova di tipo o il calcolo di tipo con una documentazione tecnica appropriata la quale dimostri che: a) il prodotto da costruzione che il fabbricante ha immesso sul mercato si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, conformemente alle condizioni precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata o in una decisione della Commissione; b) il prodotto da costruzione, rientrante nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, che il fabbricante ha immesso sul mercato corrisponde al prodotto-tipo di un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro fabbricante e già sottoposto a prove conformemente alla pertinente norma armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fab-


bricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest’altro prodotto. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante solo con l’autorizzazione di quest’ultimo, che resta responsabile dell’esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova; oppure c) il prodotto da costruzione, rientrante nell’ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata, che il fabbricante ha immesso sul mercato è un insieme di componenti, che il fabbricante stesso assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell’insieme o di un suo componente, il quale ha già sottoposto a prove l’insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell’insieme o del componente a lui forniti. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante o fornitore di sistemi solo con l’autorizzazione di tale fabbricante o fornitore di sistemi, che resta responsabile dell’esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova. Se un prodotto da costruzione appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1 (la dichiarazione di prestazione viene fatta dal fabbricante in base a particolari elementi) la documentazione tecnica appropriata sopradescritta è verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato.

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Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata possono sostituire la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo per i sistemi applicabili mediante l’uso di metodi diversi da quelli previsti dalla norma armonizzata applicabile. Quando usa tali procedure semplificate, il fabbricante deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti applicabili mediante una documentazione tecnica specifica nonché dimostrare l’equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate.

Altre procedure semplificate Relativamente ai prodotti da costruzione rientranti nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata e fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera di costruzione, il fabbricante può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile, con una documentazione tecnica specifica che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e l’equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate. Se un prodotto da costruzione appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1 la dichiarazione di prestazione viene fatta dal fabbricante in base a particolari elementi), la documentazione tecnica specifica è verificata da un organismo di certifica(CS) zione di prodotto notificato. (fine)


Autorità: nomina commissione dopo le offerte il comune ha illegittimamente nominato la commissione di gara prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha espresso un’interessante parere n. 47 del 10 aprile 2013 per la soluzione delle controversie in merito ad una procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la partecipazione all’appalto sono pervenute due domande di partecipazione. Nella seduta pubblica, la commissione giudicatrice (nominata dal Comune) ha esaminato la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed ha deliberato l’esclusione di una delle due società, a causa della non rispondenza del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con quanto richiesto, a pena d’esclusione dal disciplinare di gara. La società esclusa ha notificato preavviso di ricorso ex art. 243-bis del Codice dei contratti pubblici, censurando la condotta dell’Amministrazione: 1) quanto al presupposto dell’esclusione (e cioè l’assenza dei due codici C.E.R., per i quali afferma di possedere e sulla cui necessità, a suo dire, il disciplinare di gara non dispone in termini chiari); 2) quanto alle modalità di nomina della commissione giudicatrice (in asserita violazione dell’art. 84, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale la commissione non può essere istituita prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte). Con l’istanza in epigrafe, il Comune chiede all’Autorità parere in merito alla legittimità del provvedimento di esclusione della ditta ed alle modalità seguite per la nomina della commissione di gara. In riscontro all’istruttoria procedimentale, la soPag. 45 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2013

cietà esclusa ha ribadito la illegittimità della propria esclusione dalla gara sull’assunto che: 1) la documentazione richiesta non è prevista a pena di esclusione; 2) anche laddove fosse ritenuta necessaria, detta documentazione non è stata prodotta a causa della equivocità del bando e del disciplinare di gara; 3) l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione. Dunque viene esaminata dell’Autorità la procedura aperta esperita dal Comune per l’affidamento quinquennale del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. La società esclusa lamenta, in primo luogo, l’illegittimità dell’esclusione disposta nei suoi confronti dalla commissione di gara, motivata in relazione alla mancanza dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Afferma, inoltre, che l’intera procedura sarebbe radicalmente viziata a causa della violazione dell’art. 84, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, avendo il Comune nominato la commissione giudicatrice ben prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 1) Quanto al primo quesito, l’Autorità rileva che il disciplinare di gara prescrive di allegare, a pena d’esclusione, un certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in corso di validità. Secondo l’Autorità la doglianza non è fondata, in quanto, il disciplinare di gara impone, a pena di esclusione, l’allegazione del suddetto certificato per le categorie specifiche. Il giudice amministrativo ha di recente affermato che prima di qualificare una determinata clausola del bando di gara come ambigua deve in ogni caso privilegiarsi un’interpretazione sistematica della stessa in armonia con le altre clausole del bando; pertanto, un eventuale completamento della documentazione di gara può essere consentito ai sensi dell’art. 46 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 solo in caso di evidente incertezza di significato e di palese contraddittorietà fra clausole del bando stesso (T.A.R. Valle d’Aosta 6 aprile 2011 n. 25).


Nel caso di specie non è rinvenibile nella clausola de qua un’evidente incertezza di significato, né una contraddittorietà con altre disposizioni che consentano di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, al fine di sanare le imprecisioni e incompletezze della domanda di partecipazione, invocando l’equivocità o ambiguità del disciplinare di gara. Secondo l’Autorità ne discende che, sotto tale profilo, le censure della ditta esclusa. devono ritenersi infondate, con conseguente legittimità dell’esclusione disposta dalla stazione appaltante nella seduta di gara del 4 gennaio 2013. 2) Il secondo quesito attiene alla legittimità dell’atto di nomina della commissione giudicatrice, che l’art. 84 del Codice dei contratti pubblici colloca obbligatoriamente, nella gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Il momento di nomina della commissione assume rilievo ai fini di garantire l’imparzialità dei commissari e la loro terzietà ed estraneità rispetto agli offerenti, così da ridurre al minimo il rischio di collusioni tra commissari e concorrenti. Il giudice amministrativo si è espresso in merito agli effetti provocati dalla violazione della citata disposizione sulla procedura di gara, affermando che la violazione della detta regola comporta la caducazione della commissione e, conseguentemente, il travolgimento di tutti gli atti successivi della gara, ivi compresa l’eventuale aggiudicazione dell’appalto (fra le tante, T.A.R. Lazio 13 febbraio 2008 n. 1268; T.A.R. Umbria 28 ottobre 2011 n. 338). A rafforzare la tesi dell’effetto caducante che discende dalla violazione normativa che ci occupa si è espresso di recente anche il giudice amministrativo (T.A.R. Latina 7 novembre 2011 n. 886), secondo cui la regola stabilita dall’art. 84 comma 10 del D.L.vo n. 163 del 2006 è tassativa e inderogabile ed è espressione di un principio di ordine generale che travalica la materia delle gare di appalto e dei procedimenti di evi-

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denza pubblica per abbracciare l’intero ambito dei procedimenti concorsuali, rispondendo ad esigenze di buona amministrazione e imparzialità dell’attività della P.A., nel rispetto di una compiuta osservanza dell’obbligo di garantire parità di condizioni tra i concorrenti ed evitare condizionamenti di sorta (in tal senso anche Avcp parere di precontenzioso n. 126 del 5 novembre 2009 n. 126, nel quale è precisato che la previsione in questione ha carattere tassativo e non ammette deroghe, anche in ragione del fatto che tutela i principi costituzionali di cui all’articolo 97). Nella vicenda in esame, peraltro, ricorre anche il puntuale disposto del paragrafo 12 del disciplinare di gara, ai cui sensi “Le varie fasi procedurali verranno effettuate da un’apposita Commissione nominata secondo le modalità previste dall’art. 84 del Codice dei contratti”. È perciò evidente, secondo l’Autorità, che la stazione appaltante si è perfino autovincolata al rispetto della regola procedimentale contenuta nell’art. 84, comma 10, del Codice, attraverso il suo esplicito richiamo nella lex specialis di gara. Ne consegue, per i profili sopra richiamati, l’illegittimità della nomina anticipata della commissione giudicatrice (avvenuta all’interno della determinazione dirigenziale a contrarre, che ha approvato gli atti di gara ed il testo del bando) e l’illegittimità derivata di tutta l’attività posta in essere dalla commissione così nominata. In conclusione, in base a tutto quanto sopra considerato, il Consiglio dell’Autorità, ritiene, nei limiti di cui in motivazione: - che il Comune ha legittimamente escluso la società dalla gara in epigrafe, per incompletezza del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; - che, tuttavia, il Comune ha illegittimamente nominato la commissione di gara prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in violazione di quanto stabilito dell’art. 84, comma 10, del Codice dei contratti pubblici. (CS)


Note informative

le novità normative nazionali

AVCP. La relazione annuale 2012 al Parlamento Il presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Sergio Santoro, ha presentato il 16 luglio la Relazione annuale al Parlamento per l’anno 2012, presso il Senato. http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=ebfe06cf0a7780a501e 26659133a9140 Nel corso del 2012 il mercato dei lavori pubblici si è ridotto del 24,5% mentre nel primo quadrimestre del 2013 è andata persa una ulteriore quota di mercato pari al 27 per cento (-27% di riduzione degli appalti di lavori per importi superiori a 40 mila euro nel primo quadrimestre 2013 rispetto al primo quadrimestre 2012). La caduta degli investimenti pubblici va contrastata. Se diventa strutturale su livelli così ridotti, mette a repentaglio non solo le basi dello sviluppo economico del Paese ma anche un’appropriata e regolare erogazione dei servizi. In questo senso le disposizioni del decreto-legge 69 vanno nella direzione giusta, ma devono essere consolidate con la ricerca di risorse aggiuntive da conseguire con ogni mezzo. L’Autorità propone una riflessione sugli strumenti di spending review che non consistano soltanto in tagli alla spesa ma anche nella ricerca, definizione e realizzazione di comportamenti della pubblica amministrazione che generano risparmi. Nelle procedure aperte si riscontrano in media valori di ribasso decisamente più elevati rispetto a quelli presenti nelle procedure negoziate con differenze tra il 5,6 e il 7,5 per cento. Si tratterebbe di un risparmio di oltre un miliardo di euro. Occorre procedere sulla strada della riduzione delle stazioni appaltanti e della loro qualificazione. Pag. 47 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2013

Lo sbocco dei pagamenti arretrati della pubblica amministrazione non solo darà impulso all’economia ma permetterà alle piccole e medie imprese di rimanere sul mercato aumentandone la concorrenza. L’operazione deve poter contare sull’effettivo passaggio previsto dalla legge di contabilità, dal sistema di competenza e cassa al solo sistema di cassa. In questo modo l’effetto del patto di stabilità non inciderà significativamente, in senso negativo, come invece avviene oggi in Italia, sui tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. L’Autorità, che ritiene la semplificazione della pratica amministrativa nel settore degli appalti un fattore fondamentale di efficienza e di competitività, ha dato tempestiva esecuzione a questa disposizione normativa, senza chiedere risorse aggiuntive al bilancio dello Stato, creando il Sistema Avcpass, il sistema di verifica telematica dei requisiti per le imprese, i professionisti e le stazioni appaltanti. L’Autorità nel corso di questi mesi si è attivata con ogni mezzo per invitare tutti i soggetti interessati dalla nuova procedura informatica a sperimentare il sistema con gare-pilota, ma questo invito è rimasto lettera morta. Ed è per questo che ha dovuto accedere alla richiesta delle amministrazioni di uno slittamento dei termini di entrata a regime del sistema. Da qui l’appello che l’Autorità rivolge nuovamente a tutti i soggetti interessati, a partire dalle istituzioni, affinché tale sistema telematico di verifica dei requisiti venga sperimentato e divenga l’ordinario strumento operativo nella pratica amministrativa di partecipazione alle gare, in un momento in cui le imprese, stante il persistere di una congiuntura economica particolarmente difficile, richiedono soluzioni che vadano nel senso della riduzione dei costi e di semplificazione delle procedure amministrative. L’Autorità ha posto particolare attenzione sulla composizione dell’azionariato delle SOA, le frequenti cessioni di azioni, il fenomeno delle migrazioni delle imprese, sulle cessioni di azienda o di rami d’azienda, spesso caratterizzate da fittizie e molteplici compravendite di uno stesso ramo, esercitando un notevole potere sanzionatorio. Le criticità rilevate pongono l’esigenza di un progetto di revisione complessivo, posto che l’attuale siste-


ma di qualificazione e, più in generale, di accesso al mercato di contratti pubblici, non sempre appare in grado di garantire l’affidabilità dei concorrenti, come dimostra l’elevato numero di segnalazioni che hanno portato ad annotazioni nel Casellario, né livelli adeguati di efficienza ed economicità del processo competitivo, come dimostrato dalle iniziative di spending review. Le anomalie e i ritardi nella fase di progettazione e prima ancora in quella di programmazione finanziaria delle opere pubbliche influenzano a valle il risultato finale delle opere sia in termini di costi che capacità di restituzione dei servizi attesi. Andrebbe anche esclusa la stipulazione di eventuali atti aggiuntivi, imponendo così il rispetto dei tempi contrattuali inseriti negli elaborati di gara. Infine l’Autorità ha più volte segnalato come il contenzioso abbia di fatto assunto una valenza tale da essere considerato dalle imprese, in sede di formulazione dell’offerta, come uno dei sistemi di recupero di ribassi non adeguatamente ponderati o di remunerazione di maggiori lavori che dovrebbero essere invece contemplati in varianti in corso d’opera, a tutto pregiudizio della proposta di soluzioni innovative. L’Autorità ha approfondito le indagini sul contenzioso che riguarda la gestione e la valorizzazione dei beni culturali. In particolare ha dato una definizione alla complessa situazione creatasi nel mercato dei servizi aggiuntivi museali (ristori, negozi, ecc.), rendendo prioritari i criteri di innovazione nella progettazione strategica e gestionale. Il componimento delle controversie durante lo svolgimento delle procedure di gara (precontenzioso) in modo veloce, gratuito e senza particolari formalismi (è prevista la possibilità di utilizzare le procedure telematiche per l’inoltro dell’istanza all’Autorità, per lo scambio di documenti, per la comunicazione della decisione) può rappresentare un fattore importante di competitività dell’intero sistema degli appalti. L’Autorità auspica che le proprie pronunce di precontenzioso diventino vincolanti. Auspica inoltre che le venga riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti delle stazioni appaltanti contrari alla normativa. L’Autorità ha curato le istruzioni operative delle reti d’impresa, strumento che serve ad aggregare le imprese per favorirne la collaborazione per raggiungere obiettivi comuni di sviluppo senza perdere la propria autonomia imprenditoriale. Il Codice è stato sottoposto ad un numero elevatissimo di modifiche, in alcuni casi radicali, spesso dettate dall’urgenza di “dover fare qualcosa” durante la crisi. Inoltre questa inflazione normativa Pag. 48 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2013

è ulteriormente aggravata dalla presenza di una regolamentazione a livello locale (regionale, provinciale e comunale), che rischia di segmentare ancor di più il mercato degli appalti. Il risultato è un quadro regolamentare instabile, in cui le stazioni appaltanti e gli operatori economici incontrano difficoltà ad orientarsi, a volte con l’effetto di scoraggiare gli investimenti. Diventa quindi necessario un ripensamento metodologico dell’intera materia.

L’atto di segnalazione al Governo e al Parlamento L’AVCP ha inviato al Governo e al Parlamento un atto di segnalazione (n.2 del 4/7/2013 http:// www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=d308587a0a7780a5014 8b9a62f40c6f2) con il quale ha avanzato alcune considerazioni in merito alle criticità sulla normativa per gli appalti pubblici che potrebbero, quindi, trovare accoglimento in sede di conversione del Decreto del Fare (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, attualmente in fase di conversione), indicando contestualmente le conseguenti possibili linee di intervento. Tra le proposte presentate si segnalano, in particolar modo, quelle riguardanti le competenze dell’AVCP e quelle sulla deflezione del contenzioso: Attualmente le competenze dell’AVCP in materia di regolazione e di vigilanza, sono caratterizzate dall’assenza di effettivi poteri conformativi rispetto all’azione degli operatori del mercato. A tal proposito, si sostiene che l’Autorità abbia da sempre svolto un ruolo propositivo con l’emanazione di atti di indirizzo a carattere generale, la cui efficacia tuttavia è spesso limitata ad un effetto di moral suasion, non potendo vincolare il comportamento delle stazioni appaltanti e degli operatori economici. Per rafforzare l’incisività dell’azione dell’Autorità, sarebbero, dunque, necessarie, una serie di misure. Viene quindi proposto che, nel caso in cui l’AVCP riscontri l’esistenza di cause di illegittimità e/o di irregolarità negli atti amministrativi, regolamenti e provvedimenti di qualsiasi stazione appaltante relativi all’affidamento o all’esecuzione dei contratti pubblici, inviti la stessa ad un riesame degli atti sopracitati, assegnandole un termine congruo per la comunicazione delle misure adottate, o delle ragioni del mancato recepimento delle indicazioni fornite, all’Autorità. Il mancato rispetto del predetto obbligo di riesame e di comunicazione all’Autorità verrebbe punito mediante una sanzione amministrativa pecuniaria.


Viene poi avanzata la proposta che, l’AVCP su iniziativa delle parti possa svolgere attività di composizione delle controversie insorte tra stazione appaltante e operatori economici durante le procedure di gara, (art. 6 comma 7 lettera n Codice Appalti – istituto del precontenzioso) in tempi ristretti e comunque non superiori a venti giorni, riproponendo sostanzialmente quanto in origine era stato disciplinato. Contestualmente, al fine di dare impulso al precontenzioso, si potrebbe prevedere di sostituire l’informativa preventiva alla stazione appaltante (in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale di cui all’art. 243-bis del Codice), con l’introduzione dell’onere di attivare la procedura di precontenzioso di cui sopra e la conseguente valutazione ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile, del comportamento omissivo delle parti.

Nuovo ciclo di formazione su AVCPASS Il Consiglio dell’Autorità di vigilanza a seguito delle numerose richieste ricevute in questi mesi, ha stabilito di continuare l’erogazione di moduli di formazione sul sistema AVCPASS, nelle due componenti dedicate rispettivamente alle Stazioni Appaltanti ed agli Operatori Economici, così come previsto dal Comunicato del Presidente del 12 giugno 2012. Le giornate formative si terranno presso la sede dell’Autorità di via Pasquale Stanislao Mancini, n. 27, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, saranno erogate tra i mesi di luglio e dicembre 2013 e ospiteranno un numero massimo di 50 partecipanti. Per prenotarsi alla sessione formativa desiderata è necessario cliccare sul link prenota riportato accanto alla data di interesse e compilare il form che viene proposto, o accedervi cliccando sulla funzionalità Book now accedendo alla pagina dell’evento. http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=be8cda0c0a7780a50 1e128dcf4daae9e

Dal 10 luglio l’invio telematico dei certificati lavori È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2013 la delibera n. 24/2013 dell’Autorità che impone l’esclusivo invio telematico dei certificati lavori al casellario gestito dall’organo di vigilanza. La nuova procedura è applicabile a tutti i certificati lavori a prescindere dalla data di emissione. L’obiettivo è ridurre gli adempimenti a carico delle imprese e accelerare le procedure di emissione dei certificati. Pag. 49 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2013

L’emissione del certificato lavori, deve essere effettuata in via telematica entro 30 giorni dalla richiesta delle imprese. Il certificato va inserito nello spazio riservato («casellario informatico») sul sito gestito dall’organo di vigilanza. L’amministrazione deve inoltre inviare copia dell’attestato all’impresa oppure indicare all’impresa il numero identificativo del certificato inserito nel casellario telematico. Per qualificarsi presso la società di attestazione, l’impresa può produrre copia del certificato o il numero di identificazione. In difetto di questi elementi può anche presentare alla Soa la richiesta di emissione del certificato inoltrata all’amministrazione. Nel caso in cui la Soa non rinviene il certificato nel casellario deve denunciare la mancanza all’Autorità che potrà far scattare le sanzioni previste dal codice (articolo 6, comma 11, del D.lgs. 163/2006) nei confronti della Pa. (la multa può arrivare fino a 25.822 euro).

Appalti pubblici. Dal 14 agosto in vigore le white list È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio il DPCM del 18 aprile 2013 recante “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal prossimo 14 agosto. Il decreto indica le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, le cosiddette white list. Gli elenchi, di carattere volontario, riguardano i settori, aggiornabili di anno in anno con un nuovo decreto, considerati più a rischio ed individuati dal comma 53 dell’articolo 1 della legge 190/2012: Si tratta di nove attività, relative sia ai servizi e forniture che all’esecuzione di lavori: - trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, - noli a freddo di macchinari, - fornitura di ferro lavorato, - noli a caldo, - autotrasporti per conto di terzi, - guardiania dei cantieri.


L’iscrizione sarà valida per dodici mesi ed attesterà che l’impresa è esente da tentativi di infiltrazione mafiosa. Le stazioni appaltanti, si connetteranno al sito istituzionale della prefettura competente per verificare se quel soggetto rientra nell’elenco; conseguentemente non dovranno effettuare i controlli previsti dal Codice degli appalti sulle imprese rintracciate. L’iscrizione alla prefettura competente avviene su richiesta dell’azienda in considerazione della sede legale. La prefettura avvierà i controlli sull’azienda. In caso di esito positivo, l’iscrizione sarà immediata. In caso contrario, saranno comunicate le cause ostative all’impresa, che dovrà rispondere entro dieci giorni. Il termine massimo per completare la procedura è di 90 giorni. Saranno le prefetture gli organi competenti ad aggiornare l’elenco così come a procedere alla verifica a campione sulle imprese. Trenta giorni prima della scadenza dell’iscrizione le imprese devono comunicare il loro interesse a permanere restare nella white list, diversamente decadono. Le imprese, inoltre, saranno vincolate anche a comunicare eventuali modifiche del loro assetto proprietario o degli organi sociali entro trenta giorni, pena la cancellazione dall’elenco. Le aziende risultanti iscritte già in altre liste (Expo, Abruzzo, Emilia Romagna) vengono automaticamente inserite nei nuovi elenchi. Il decreto, infine, prevede un collegamento diretto con la futura banca dati unica della documentazione antimafia presso il Ministero dell’Interno e con la Banca dati sugli appalti dell’AVCP. Le modalità di istituzione del collegamento saranno stabilite con un successivo provvedimento.

Obbligo di rilascio del Durc al creditore della PA E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013 il DM che stabilisce che il DURC può essere rilasciato, anche in presenza di una “pendenza” verso gli enti pubblici di previdenza – purché il soggetto richiedente sia contestualmente, titolare di un credito certo, liquido ed esigibile vantato nei confronti di amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali e del Servizio sanitario nazionale il cui importo sia almeno pari agli oneri contributivi accertati (anche se non ancora versati da parte del soggetto titolare del credito certificato). Con l’entrata in vigore del decreto del MEF quindi diviene tecnicamente possibile la compensazione Pag. 50 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2013

dei debiti contributivi delle imprese con i crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione nel settore dei contratti di appalto pubblici Gli enti preposti al rilascio del Durc, su richiesta del soggetto titolare dei crediti, devono emettere il documento sul quale, però, devono indicare sia l’importo del relativo debito contributivo che specificare che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’articolo 13-bis (il quale demandava ad un apposito decreto le modalità di attuazione del rilascio del durc). Nell’ipotesi, di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni di stati d’avanzamento lavori o di prestazioni per servizi e forniture, la stazione appaltante deve versare direttamente quanto dovuto dal suo creditore agli enti di previdenza sostituendosi, dunque, all’appaltatore in debito con la “previdenza”, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, del Dpr 207/10. Viene, poi, stabilito che se il creditore della Pa si rivolge alla banca per cedere/scontare il suo diritto, lo potrà fare solo se avrà prima regolarizzato il proprio debito verso gli enti di previdenza; in alternativa a ciò è possibile sottoscrivere, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, di un’apposita delegazione di pagamento all’Inps rilasciata alla banca per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo.

Dal 12 luglio l’attestato energetico Dal 12 luglio 2013 è entrato in vigore il DPR 75/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno, che stabilisce i requisiti dei professionisti e delle società che potranno rilasciare l’Attestato di prestazione energetica dell’edificio (Ape), sostitutivo dell’Attestato di certificazione energetica. L’Ape, entrato in vigore il 6 giugno e disciplinato dal Dl 63/2013, è stato introdotto in seguito alla Direttiva Ue 2002/91 allo scopo di fornire all’acquirente o a chi prende in locazione un immobile un documento che attesti il rendimento energetico. L’Attestato di prestazione energetica va rilasciato in caso di: - edifici di nuova costruzione e opere di ristrutturazione rilevanti, a conclusione dei lavori da chi li ha realizzati; - in caso di vendita o locazione dal proprietario dell’immobile Esso deve essere firmato da un professionista abilitato o viceversa da una società (come le Esco, società specializzate nei servizi per il risparmio energetico, gli enti pubblici, le società di ingegneria e tutte quelle in cui è presente un tecnico competente ed abilitato).


I requisiti che definiscono l’abilitazione di un professionista sono: possesso di una laurea tecnica o di un diploma di equivalente natura e la disposizione di un certificato in grado di attestare la rispettiva esperienza nella progettazione edile ed impiantistica. La validità dell’Ape è decennale, ovviamente sempre che nel periodo di trascorso l’edificio non venga riqualificato in maniera tale da variarne le caratteristiche di consumo (ad esempio l’efficienza energetica degli impianti). Sono previste sanzioni in caso di inadempimento agli obblighi e nello specifico: - il certificatore che rilascia un Ape non conforme ai dettami regolamentativi, infatti, rischia di subire una multa che tra i 700 ai 4.200 euro, oltre alla segnalazione all’Ordine di appartenenza cosicché lo stesso possa poi provvedere ad intervento disciplinare. - nei confronti, invece, del direttore lavori che, una volta terminati, non presenta l’Attestato al Comune può essere applicata una sanzione compresa dai 1.000 ai 6.000 euro. - analoga misura è estesa al costruttore, nei cui confronti la sanzione va dai 3.000 ai 18.000, e al proprietario, dai 300 ai 1.800 euro di multa.

Approfondimenti tematici E’ obbligatoria l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali (Consiglio di Stato, Sez., 3 luglio 2013 n. 3565) Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3565 del 3 luglio 2013 si è nuovamente espresso sul tema dell’obbligatorietà dell’indicazione, in sede di offerta, degli oneri aziendali di sicurezza, non soggetti a ribasso. Secondo la recente sentenza del Consiglio di Stato “l’indicazione degli oneri aziendali di sicurezza costituisce – sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture - un adempimento imposto dagli artt. 86, co. 3 bis, e 87, co. 4, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii. all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare; - stante la natura di obbligo legale rivestita dall’indicazione, resta irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara non abbia richie-

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sto la medesima indicazione, rendendosi altrimenti scusabile una ignorantia legis; - poiché la medesima indicazione riguarda l’offerta, non può ritenersene consentita l’integrazione mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della stazione appaltante (ex art. 46, co. 1 bis, cit. d.lgs. n. 163 del 2006), pena la violazione della par condicio tra i concorrenti”. Il plenum della commissione solo in caso di scelte discrezionali (Tar Lazio, Sez. II – sent. n. 6459 del 28 giugno 2013) Il Tar Lazio, sede di Roma, Sez. II Quater – con la sentenza n. 6459 del 28 giugno 2013 ha ricordato che la regola per cui la commissione giudicatrice di procedure d’appalto pubblico, essendo collegio perfetto, deve operare con il plenum dei suoi componenti, trova una deroga nei casi in cui essa svolga un’attività meramente preparatoria e istruttoria, dovendo invece essa necessariamente operare come collegio perfetto quando è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali vi è l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà dell’organo collegiale espressa da tutti i suoi componenti (Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2011 n. 1368). Il Tar Lazio, condividendo pienamente i principi delineati dalla sentenza n. 36/2012 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, afferma che nel caso di aggiudicazioni con l’offerta più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice debba essere necessariamente demandata la valutazione delle offerte tecniche, in quanto si tratta di valutazioni comportanti margini di discrezionalità. Ciò non esclude, peraltro, che nella propria autonomia organizzativa la Stazione appaltante possa rimettere ad altri organi, o al responsabile del procedimento, operazioni prive di carattere valutativo, quale l’apertura delle buste dell’offerta economica, l’attribuzione dei relativi punteggi in base ai ribassi, e quindi la formazione – all’esito dell’eventuale valutazione di anomalia delle offerte – della graduatoria finale. Anche questi passaggi della procedura di gara infatti, oltre ad essere privi di margini di discrezionalità, riguardano – come la verifica dell’anomalia dell’offerta – la convenienza e serietà dell’offerta. (C)


Business News le ultime informazioni per l’internazionalizzazione ricevute da informest consulting srl Il Business Cooperation Database a disposizione delle imprese del Nord-Est Dal 2011 Informest Consulting partecipa, in qualità di partner, al Consorzio Friend Europe (www. friendeurope.it) nell’ambito dell’Enterprise Europe Network, rete europea presente in circa 40 Paesi con oltre 600 punti di contatto. Il Network mette a disposizione delle PMI informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Business Cooperation Database della Commissione Europea, che mira ad aumentare la visibilità internazionale e le attività sui mercati esteri delle PMI. Il database è uno strumento gratuito e di facile utilizzo che agevola le opportunità di incontro tra domanda ed offerta nell’ambito della cooperazione commerciale e tecnico-produttiva internazionale, tramite la divulgazione di profili d’impresa attraverso i circa 600 punti di contatto della rete. Le offerte di cooperazione vengono inserite nel database europeo sulla base delle informazioni fornite dalle imprese tramite la compilazione di un semplice company profile. Le aziende di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige possono richiedere l’inserimento gratuito del proprio profilo nel database, compilando il modulo da richiedere alla Segreteria dell’Associazione ed inviandolo all’indirizzo informestconsulting@friendeurope.it

Accordo con Informest Consulting per la distribuzione gratuita

delle Guide Paese Si ricorda che abbiamo sottoscritto con Informest Consulting SRL, società partecipata da Informest, un accordo per la distribuzione gratuita ai nostri Associati delle “Business Guide”, uno strumento informativo elaborato da esperti dei paesi esteri costituito da vere e proprie Schede Paese. Il servizio consentirà di accedere ad informazioni aggiornate su: economia, fisco, banche, lavoro, diritto, leggi e quanto necessario alle imprese italiane per operare sui mercati esteri di riferimento. Si tratta di un supporto importante sia per le imprese che intendono operare con paesi esteri, sia per quelle che già vi operano, poiché coprono la maggior parte dei paesi, quali: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Croazia, Estonia, Federazione Russa, Kazakhstan, Lettonia, Lituania, Moldova, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan, Vietnam. Le Imprese Associate possono chiedere gratuitamente le Schede Paese direttamente all’Associazione, contattando il dott. Paolo Zorzenone allo 0432.507377.

Serbia: la Business Guide di Informest Consulting per approfondire il mercato La Serbia si conferma mercato significativo per le imprese italiane interessate all’area balcanica; basti pensare che i Paesi che confinano e commerciano con la Serbia costituiscono, insieme al mercato interno, un mercato potenziale di oltre 90 mln. di abitanti all’interno del quale la Serbia riveste un ruolo strategico grazie agli accordi siglati con Federazione Russa, Bielorussia e Turchia. L’Italia è il terzo fornitore in Serbia, dopo Germania e Federazione Russa; secondo i dati forniti dal Ministero degli Affari Esteri, nel corso del 2012 il valore delle esportazioni italiane in Serbia è cresciuto, rispetto all’anno precedente, del 12.6%; particolari margini in termini di mercato di sbocco per veicoli, filati, tessuti e prodotti tessili, macchine di impiego generale. Per chi volesse approfondire le tematiche economiche, legislative, fiscali, doganali e contrattuali di questo Paese, è disponibile la Business Guide Serbia redatta ed aggiornata da Informest Consulting.

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Slovacchia: la Business Guide di Informest Consulting per approfondire il mercato Gli effetti della crisi dell’eurozona sull’economia slovacca sono stati più contenuti rispetto alla media. Seppur rallentata, questa economia rimane in crescita: nel 2012 è cresciuta del +2% contro il +3,2% del 2011. Questo calo è dovuto principalmente alla diminuzione dei consumi interni, oltre ovviamente al perdurare della stagnazione economica in Europa. Per quanto riguarda i rapporti con l’Italia, si evidenziano flussi commerciali molto buoni: nel 2012 il nostro Paese è stato l’ottavo fornitore della Slovacchia (in lieve calo) ed il settimo Paese importatore (in aumento). Tra le principali voci dell’export italiano si evidenziano: macchinari ed apparecchiature, prodotti della metallurgia, autoveicoli, apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico, prodotti in metallo. Per chi volesse approfondire le tematiche economiche, legislative, fiscali, doganali e contrattuali di questo Paese, è disponibile la Business Guide Slovacchia redatta ed aggiornata da INFORMEST Consulting.

Richieste d’offerta internazionali per aziende del settore energia ed energia rinnovabile Attraverso un accordo diretto con Development Gateway Ltd., nel 2011 INFORMEST Consulting ha assunto la gestione, per l’Italia, del più grande strumento informativo al mondo (http://tender. informestconsulting.it) che raccoglie, cataloga e promuove le notifiche dei bandi di gara internazionali lanciati dagli organismi internazionali (Banca Mondiale, centinaia di enti pubblici e privati): il database offre oltre 1 mil. di avvisi di bandi l’anno in più di 170 Paesi, oltre 2.500 nuovi bandi al giorno per un totale di 800 mld. di USD di valore impegnati nel 2012 per acquisire forniture in

svariati comparti (prodotti manifatturieri, arredo, attrezzature, energia, trasporti, ambiente, infrastrutture, agro-industria, ICT, ecc.), compresi anche quelli di eccellenza delle imprese italiane. Inoltre, sono pubblicati i riferimenti delle aziende aggiudicatarie delle gare, a beneficio di aziende di subfornitura. Con la gestione di questo strumento, INFORMEST Consulting si pone l’obiettivo di andare incontro al fabbisogno delle imprese italiane di accedere ad un sistema informativo efficace ed efficiente che migliori la fruizione delle notizie riguardanti i bandi di gara internazionali. A titolo d’esempio, la voce “Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare”raccoglie oggi oltre 970 notifiche, tra cui le richieste d’offerta da parte del Dipartimento dei Contratti di Floriana (Malta) per la fornitura di moduli fotovoltaici solari, celle fotovoltaiche e pannelli solari, da parte del Western Cape Government (Sud Africa) per la ristrutturazione di un impianto solare, e da parte della National University Corporation - Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Giappone) relativo alla fornitura di un impianto fotovoltaico. Gli utenti interessati possono iscriversi gratuitamente al sistema collegandosi all’indirizzo http://tender.informestconsulting.it/ per ricevere alert automatici e personalizzati sulle notifiche di bandi nel settore di proprio interesse. Inoltre, INFORMEST Consulting offre ai propri utenti l’opportunità di abbonarsi ai bandi con uno sconto del 20% (http://tender.informestconsulting.it/tenders/subs.do) rispetto alle tariffe standard internazionali per scaricare fino a 500/avvisi mese per 12 mesi. Tale canale è l’unico che consente alle aziende italiane di beneficiare di questo sconto. Chi volesse approfondire le modalità di abbonamento ed i servizi accessori può inviare un’e-mail all’indirizzo online@informestconsulting.it. Le Imprese interessate possono richiedere alla Segreteria dell’Associazione una presentazione del sistema.

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Cina

emendata la legge sul contratto di lavoro

Aggiornamento normativo a cura di IC&Partners Il 28 dicembre 2012, il Comitato permanente del Congresso Nazionale del Popolo ha approvato un emendamento alla Legge sul Contratto di Lavoro in Cina, entrato in vigore il 1° luglio 2013 (si tratta della prima modifica apportata alla legge fin dalla sua entrata in vigore, in data 1° gennaio 2008). Questo emendamento, in particolare, riguarda la somministrazione di lavoro (c.d. “Labor dispatch”) ovvero la fornitura professionale di personale da parte di Agenzie di somministrazione specializzate (c.d. “Labor Dispatch Enterprise”, con la quale lavoratore stipula il contratto di lavoro) ad un’azienda utilizzatrice che beneficia della prestazione lavorativa per un determinato periodo. L’articolo 58 della Legge sul Contratto di Lavoro stabilisce che il contratto tra un lavoratore e una Labor Dispatch Enterprise non possa essere inferiore a due anni ed il salario sarà corrisposto dall’Agenzia di somministrazione su base mensile. L’Agenzia di somministrazione per i periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione dovrà erogare una remunerazione mensile che corrisponde alla retribuzione minima prescritta nel territorio in cui si trova l’Agenzia. Il recente emendamento ha introdotto importanti novità. In primo luogo, mentre originariamente la Legge sul Contratto di Lavoro richiedeva che una Labor Dispatch Enterprise avesse un capitale sociale minimo di 500.000 RMB, questa riforma introduce ulteriori e più severi requisiti che elevano le barriere di ingresso nel settore della somministrazione di lavoro in Cina: - occorre un capitale sociale minimo di RMB 2.000.000; - è necessario disporre di locali e strutture ade-

guate allo svolgimento di questa attività; - bisogna implementare un sistema di gestione della somministrazione del personale che sia osservi le leggi e regolamenti amministrativi vigenti; - è richiesto il rispetto degli altri requisiti stabiliti da leggi e regolamenti amministrativi per operare in questo settore. L’emendamento conferma la necessità per le Labor Dispatch Enterprise di ottenere una licenza amministrativa che autorizzi l’attività di Labor dispatch, senza la quale non è possibile completare le procedure di registrazione della società. Il nuovo articolo 63 della Legge sul Contratto di Lavoro impone esplicitamente cha ai lavoratori inviati da una Labor Dispatch Enterprise siano applicati gli stessi metodi di calcolo della retribuzione previsti dalla società utilizzatrice per i suoi dipendenti diretti che svolgono analoghe mansioni. Inoltre, è stato modificato l’articolo 66 della Legge sul Contratto di Lavoro consentendo l’utilizzo di lavoratori somministrati da una Labor Dispatch Enterprise esclusivamente per posizioni temporanee (ovvero relative a periodi non superiori a 6 mesi), ausiliarie e sostitutive (ovvero in sostituzione di dipendenti che sono impossibilitati temporaneamente a prestare la propria attività). Un’altra importante modifica dell’articolo 66 comporta che all’interno dell’azienda utilizzatrice il personale fornito dalla Labor Dispatch Enterprise non superi una determinata percentuale rispetto al numero totale dei lavoratori che operano in quell’azienda (questa percentuale sarà fissata dal Ministero delle Risorse Umane). Il nuovo emendamento prevede la confisca dei guadagni illeciti e sanzioni per le imprese che svolgono attività di labor dispatch senza essere in possesso della relativa licenza: tale sanzione può arrivare fino a cinque volte il totale dei guadagni illeciti ottenuti; in assenza di illeciti guadagni, potrà essere comminata una multa fino a 50.000 RMB. I contratti di somministrazione stipulati prima di questo emendamento alla Legge sul Contratto di Lavoro continueranno ad essere validi fino alla loro scadenza ma devono rispettare il principio di uguale retribuzione tra lavoratori dipendenti dell’azienda utilizzatrice e lavoratori inviati dalla Labor Dispatch Enterprise.

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Brasile

disciplina del rapporto contrattuale con agenti di commercio

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La disciplina del sales representative in Brasile è contenuta nella Legge n. 4.886, del 9 dicembre 1965 e negli emendamenti introdotti dalla Legge n. 8.420 dell’8 maggio 1992. Occorre anche tenere in considerazione alcuni articoli del Codice Civile brasiliano, compresi tra il 710 e il 721, che disciplinano i contratti di agenzia e di distribuzione, con i quali la sales representation presenta notevoli affinità.

Disciplina del rapporto contrattuale con agenti di commercio in Brasile Ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 4.886 del 1965, il sales representative viene definito come “quel soggetto, persona fisica o giuridica, che agisce in qualità di intermediario per conto di una o più persone, in maniera continuativa ed indipendente, ai fini della realizzazione di affari/operazioni commerciali, raccogliendo e promuovendo proposte e ordini di acquisto da trasmettere al preponente”. Il Codice Civile brasiliano provvede a fornire una definizione del contratto di agenzia e di quello distribuzione, stabilendo, in particolare, all’articolo 710, come, attraverso il contratto di agenzia, una persona si assume l’obbligo di promuovere, per conto di altro soggetto, la realizzazione di determinate operazioni, in zone prestabilite, dietro adeguato compenso. Il contratto di distribuzione prevede che il soggetto detenga il possesso ed il controllo dei prodotti che intende rivendere sul mercato. Come si desume dal contenuto delle definizioni sopra riportate in tema di sales representation

ed agenzia, l’unico elemento che, concretamente, differenzia le due figure contrattuali concerne la tipologia delle operazioni che il soggetto è autorizzato a svolgere: - mentre, infatti, ai sensi della Legge 4.886, il sales representative può agire soltanto per la realizzazione di operazioni di carattere commerciale - il Codice Civile brasiliano non pone alcuna limitazione alla natura delle attività portate a termine dall’agente, con l’unica eccezione prevista a proposito di attività disciplinate da normative specifiche, come, ad esempio, quelle regolate dalla Legge 6.729 del 28 novembre 1979 sul commercio di automobili.

Aspetti peculiari del rapporto Si tratta, innanzitutto, di un rapporto destinato a durare nel tempo, come risulta chiaramente dal testo dell’articolo 1 della Legge 4.886, in cui si fa espresso riferimento alla natura “non occasionale” del rapporto. La collaborazione tra sales representative e preponente non può, pertanto, esaurirsi nel compimento di poche e sporadiche operazioni commerciali. Altro elemento, che caratterizza il rapporto tra preponente e sales representative è la sua natura onerosa: l’attività svolta dal sales representative viene di fatto considerata una vera e propria attività professionale, in quanto esercitata per procurarsi un sostentamento; come tale deve essere, pertanto, remunerata dal preponente. Ulteriore elemento, che vale la pena evidenziare, riguarda il carattere assolutamente “personale” del rapporto instaurato tra le parti, che trae origine dalla fiducia risposta dal preponente nelle qualità tecniche del sales representative; tra queste, possiamo indicare, a titolo puramente esemplificativo, la reputazione di cui gode il sales representative, la sua esperienza professionale, la sua conoscenza del mercato e la sua familiarità con la clientela. Tutte queste qualità giustificano, pertanto, il divieto a carico del sales representative di delegare i propri compiti ad altro soggetto, senza la preventiva accettazione del preponente. In caso contrario, il sales representative può

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essere ritenuto responsabile di inadempimento contrattuale. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 4.886 del 1965, il diritto alle provvigioni è riconosciuto unicamente agli agenti di commercio, che risultino regolarmente iscritti in appositi registri conservati presso il consiglio degli agenti di commercio (Council of Sales Representatives) dello Stato nel quale vengono svolte le attività lavorative. Lo scopo perseguito dal legislatore attraverso la previsione di una tale disposizione normativa è stato, ovviamente, quello di scoraggiare l’esercizio illegale della professione.

Elementi essenziali del contratto con il Sales Representative Secondo quanto disposto dall’articolo 27 della Legge 4.886 e successive modifiche intervenute a seguito dell’introduzione della Legge 8.420 del 1992, i contratti con sales representatives devono essere stipulati per iscritto e devono, obbligatoriamente, contenere, oltre alle specifiche disposizioni concordate tra le parti, i seguenti elementi: - le condizioni generali previste per l’esercizio dell’attività del sales representative - l’indicazione specifica dei prodotti oggetto del contratto - la durata del contratto - l’indicazione della zona o delle zone in cui il rapporto troverà esecuzione - l’eventuale concessione di esclusiva a favore del sales representative - le provvigioni da riconoscere al sales representative così come i termini e le condizioni di pagamento - la previsione degli obblighi e delle responsabilità previste a carico di ciascuna parte - l’eventuale previsione di vendite dirette da parte del preponente ai suoi clienti - la previsione di un risarcimento a favore del sales representative, per il caso di risoluzione illegittima del contratto da parte del preponente, che non potrà, in ogni caso, risultare inferiore ad 1/12 dell’intero compenso ricevuto dal sales representative nel corso dell’intera durata del contratto. Esempi di condizioni generali previsti dalle parti per limitare la libertà operativa di ciascuna comprendono, tra le altre, la possibilità per il preponente di sospendere temporaneamente le vendite, la previsione di una multa o di una penale a carico del sales representative per il caso di mancata o ritardata consegna dei rapporti sull’andamento delle vendite, la proibizione, a seguito dell’inter-

ruzione del rapporto, di vendere gli stessi prodotti contrattuali per un periodo determinato e la previsione di specifiche modalità di vendita. Il contratto con il sales representative può essere stipulato con una durata specifica oppure a tempo indeterminato. In proposito, i paragrafi 1 e 2 della Legge 4.886 del 1965 stabiliscono il divieto per le parti di concordare il rinnovo del contratto per un periodo di tempo determinato, così come di stabilire l’estensione del loro contratto, prima che siano trascorsi 6 mesi dalla conclusione del loro precedente accordo. In caso contrario, il nuovo contratto dovrà intendersi a tempo indeterminato. In tema di durata si pronuncia anche il Codice Civile, che, in materia di contratti di agenzia, oltre a riconoscere alle parti ampia autonomia, stabilisce, all’articolo 720, che, in caso di mancata previsione contrattuale, ciascuna parte può rescindere dal contratto dando un preavviso di 90 giorni. Ciononostante, tale preavviso può essere comunicato alla controparte soltanto qualora sia trascorso un periodo minimo dalla sottoscrizione del contratto e tenuto conto della natura e del volume dell’investimento effettuato dall’agente. Per quanto riguarda la previsione nel contratto del territorio di competenza del sales representative, questo può consistere in una zona geografica specifica (una provincia, una regione o uno Stato) così come essere identificato attraverso l’assegnazione di clienti determinati (ad esempio, una lista dei clienti da servire). La zona assegnata al sales representative può essere modificata e/o riesaminata, di volta in volta, a condizione che vi sia accordo tra le parti; una modifica unilaterale del territorio assegnato al sales representative è giudicata inaccettabile. La legge riconosce alle parti piena autonomia in merito alla previsione dell’esclusiva a favore del sales representative. Le parti possono, pertanto, stabilire se si tratti di esclusiva assoluta o parziale, a tempo determinato oppure indeterminato. L’esclusiva si considera parziale quando viene concessa per un unico mercato, oppure ad alcuni clienti soltanto, o a clienti che appartengono ad una determinata categoria o che sono posizionati in una regione specifica. Può, altresì, trovare applicazione con riferimento ad alcuni prodotti e non ad altri. La previsione dell’esclusiva a favore del sales representative determina l’impossibilità per il preponente di promuovere, attraverso propri dipendenti o soggetti terzi, la conclusione di affari nella zona coperta da esclusiva per tutta la durata di quest’ultima.

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In caso di violazione di tale obbligo, il preponente sarà tenuto a versare al sales representative tutte le provvigioni generate dalla sua attività illecita. La Legge 4.886 del 1965 riconosce, tuttavia, alle parti la possibilità di prevedere nel proprio contratto eventuali situazioni in cui l’esclusiva possa essere limitata, come, ad esempio, nel caso in cui sia accertato che il sales representative non abbia provveduto a gestire in maniera adeguata il territorio assegnatogli, venendo meno all’obbligo di far visita ai clienti secondo le modalità stabilite nel contratto. Il compenso riconosciuto al sales representative, definito provvigione, può consistere in una somma determinata oppure calcolato su una percentuale del valore dei prodotti venduti. In ogni caso, la determinazione del compenso è rimessa alla volontà delle parti e deve essere prevista, espressamente, nel contratto. Il diritto alla provvigione si perfeziona nel momento in cui avviene il pagamento dell’ordine. Il saldo delle provvigioni maturate deve avvenire entro il 15° giorno del mese successivo all’emissione della relativa fattura. In caso di risoluzione illegittima del contratto, tutte le provvigioni pendenti dovranno obbligatoriamente risultare saldate alla data di cessazione del rapporto. La Legge proibisce, espressamente, qualunque tentativo di modifica del contratto tale da comportare una riduzione della media dei compensi ricevuti dal sales representative negli ultimi 6 mesi di validità del contratto. Il diritto alle provvigioni viene meno qualora il loro mancato pagamento sia dovuto all’insolvibilità dell’acquirente, l’operazione sia saltata oppure quando la consegna dei prodotti sia stata sospesa per cause imputabili all’acquirente tali da compromettere la conclusione dell’operazione. L’articolo 27, lettera h, della Legge 4.886 e successive modifiche, intervenute a seguito dell’introduzione della Legge 8.420 del 1992, stabilisce l’obbligo di indicare espressamente nel contratto gli obblighi e le responsabilità previste a carico di ciascuna parte, lasciando, tuttavia, ampia libertà nella loro configurazione.

Risoluzione del contratto per giusta causa Risoluzione da parte del preponente Secondo quanto stabilito all’articolo 35 della Legge 4.886 del 1965, le seguenti circostanze costituiscono giusta causa per la risoluzione del contratto da parte del preponente: - negligenza del sales representative nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali

- comportamenti tenuti dal sales representative che possono gettare discredito sulla reputazione del preponente - mancato rispetto da parte del sales representative degli obblighi contrattuali - condanna in via definitiva subìta dal sales representative per un reato ritenuto “infame” - forza maggiore. Vale la pena sottolineare come l’elemento della negligenza del sales representative debba sempre essere provato dal preponente per poter giustificare la risoluzione del contratto. Di regola, la semplice negligenza non comporta la perdita del diritto alle provvigioni, salvo il caso in cui il preponente non sia in grado di provare di aver subìto una perdita a causa del comportamento negligente tenuto dal sales representative. In quest’ultimo caso, il preponente è autorizzato a trattenere le provvigioni dovute a titolo di risarcimento. Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali è, di regola, sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte del preponente. Deve, tuttavia, trattarsi di un inadempimento in grado di determinare conseguenze dannose per il preponente. Inadempimenti di lieve entità, infatti, che non hanno un impatto economico sull’attività del preponente, non sono ritenuti tali da giustificare la risoluzione del contratto. La mancata osservanza degli obblighi contrattuali ripetuta nel tempo può, tuttavia, dar luogo a negligenza, che, come abbiamo visto in precedenza, può comportare la risoluzione del contratto. L’espressione scelta dal legislatore (“infame”) non si è rivelata particolarmente felice in quanto non esiste alcun reato nel Codice Penale brasiliano, che possa essere definito “infame”. Il modo più corretto, pertanto, per interpretare la norma, richiede un esame dell’articolo 4 lettera c) della Legge 4.886 del 1965, ai sensi del quale coloro che sono stati condannati per un reato dalla natura infame, quali il reato di contraffazione, furto, appropriazione indebita, contrabbando, rapina, o tutti i reati per i quali è prevista l’interdizione dai pubblici uffici, non possono agire in qualità di sales representatives. In ultima analisi, quindi, soltanto i reati di cui sopra, se commessi dal sales representative, possono giustificare la risoluzione del contratto da parte del preponente. Occorre, altresì, che la condanna sia definitiva e non soggetta ad ulteriore appello. La legge riconosce al preponente, soltanto in presenza di una giusta causa di risoluzione del contratto, la facoltà di trattenere, a titolo di risarcimento, le provvigioni dovute al sales representative, allo scopo di recuperare i danni subìti a causa

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del comportamento del sales representative. Sul punto la legge è molto chiara, prevedendo tale facoltà unicamente nel caso in cui sia possibile concretamente e prontamente dimostrare di aver subito dei danni e che tali danni possano essere risarciti. In caso contrario, il preponente non potrà avvalersi di tale facoltà. Risoluzione da parte del sales representative L’articolo 36 della Legge 4.886 del 1965 elenca, invece, le circostanze che giustificano la risoluzione del contratto da parte del sales representative: - riduzione unilaterale dell’area di attività di competenza del sales representative - violazione del diritto di esclusiva - imposizione scorretta di prezzi di vendita nella zona di competenza del sales representative, al solo scopo di ostacolarne l’attività - mancato pagamento delle provvigioni nei tempi stabiliti - forza maggiore. La violazione del diritto di esclusiva comporta una doppia sanzione a carico del preponente: la prima, come stabilito all’articolo 31 della Legge 4.886 del 1965, prevede il pagamento al sales representative delle provvigioni maturate a seguito delle vendite effettuate nella zona assegnata in esclusiva al sales representative nel contratto, la seconda, invece, il versamento dell’indennità prevista ai sensi dell’articolo 27 lettera j) della Legge 4.886 del 1965. Il mancato versamento delle provvigioni nei termini stabiliti nel contratto, o in mancanza di espressa disposizione contrattuale entro il 15° giorno del mese successivo all’emissione della relativa fattura, costituisce una forma di inadempimento contrattuale da parte del preponente e comporta la risoluzione del contratto per giusta causa da parte del sales representative, al quale sarà riconosciuto non solo il pagamento delle provvigioni dovute insieme agli interessi maturati su tali somme, ma anche un’ulteriore forma di risarcimento, come, espressamente, previsto dall’articolo 27, lettera j) della Legge 4.886 del 1965. La clausola che prevede la diretta responsabilità del sales representative per l’eventuale insolvenza dei clienti da questi procurati (Star del credere) è, espressamente, vietata dalla legge e non può, per-

tanto, trovare applicazione nella disciplina prevista in materia di agenzia commerciale.

Indennità Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 27, lettera j) della Legge 4.886 del 1965, è espressamente previsto il riconoscimento di un indennità a favore del sales representative, nel caso di risoluzione del contratto senza giusta causa da parte del preponente. Tale somma non può, in ogni caso, risultare inferiore ad 1/12 del valore complessivo del compenso ricevuto dal sales representative nell’arco dell’attività svolta a favore dal preponente in regime di contratto. Questa previsione si applica unicamente ai contratti stipulati a tempo indeterminato. Per gli accordi a tempo determinato vige un principio diverso. Il concetto di compenso deve essere inteso in senso lato, tale, cioè, da ricomprendere in sé qualunque somma versata o comunque dovuta dal preponente, che risulti direttamente o indirettamente correlata all’attività svolta dal sales representative a vantaggio del preponente. Rientrano in tale categoria, pertanto, oltre alle provvigioni sulle vendite realizzate, anche eventuali bonus di produzione per il raggiungimento di determinate quote di vendita, commissioni versate per la raccolta di ordini, risultati ottenuti dal lavoro svolto da lavoratori dipendenti, commissioni generate durante le campagne promozionali di vendita. Le parti sono libere di stabilire l’entità dell’indennità dovuta al sales representative per il caso di risoluzione senza giusta causa del preponente, ma non possono prevedere un valore inferiore al limite legale imposto dalla legge. In caso contrario, il limite legale prevale su quello stabilito dalle parti nel contratto. Lo stesso avviene per il caso di accordo orale o contratto scritto che non preveda espressamente una tale previsione. Nel caso in cui il contratto sia, invece, a tempo determinato il preponente, in caso di risoluzione anticipata senza giusta causa, sarà tenuto a riconoscere un’indennità al sales representative pari alla media delle provvigioni versate mensilmente a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, moltiplicata per la metà delle durata del contratto.

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Avv. Stefano Linares


Se il distributore è stabile organizzazione personale la stabile organizzazione rappresenta il criterio per l’imposizione di un’attività economica svolta da un soggetto in un paese diverso da quello di residenza a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Agire all’estero tramite distributori può comportare, al verificarsi di certe condizioni disciplinate dai trattati contro le doppie imposizioni e dalle normative interne dei singoli Stati, l’individuazione di una stabile organizzazione. La mancata valutazione di tali ipotesi, pone l’operatore economico di fronte a inevitabili rischi.

Quando il distributore è stabile organizzazione personale Molte imprese stipulano contratti di distribuzione con entità estere in virtù dei quali il distributore si obbliga a rivendere, su un dato territorio, i prodotti forniti dalla prima. Se da un lato la conclusione di simili accordi consente all’imprenditore di aumentare il suo fatturato evitando i costi di una struttura locale, da un punto di vista fiscale l’utilizzo della figura del distributore può configurarsi quale stabile organizzazione personale (“agente dipendente”), in un dato Stato, di un soggetto (cd. “tradens”) residente in un altro Paese.

Requisiti Stabile organizzazione personale La stabile organizzazione rappresenta il criterio, pressoché universalmente accolto, per l’imposizione di un’attività economica svolta da un soggetto in un Paese diverso da quello di residenza. È importante identificare i requisiti in presenza dei quali un’entità, presente su un dato Stato, pos-

sa qualificarsi quale stabile organizzazione di un soggetto giuridico con sede in un altro Stato. L’agent clause (“stabile organizzazione personale”) è contenuta nei paragrafi 5 e 6 dell’art. 5 del Modello OCSE, il quale, con varianti marginali, è replicato in tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia. Ai sensi del paragrafo 5 dell’art. 5 del Modello OCSE: “Se una persona, diversa da un agente che goda di uno status indipendente, agisce per conto di un’impresa ed abitualmente esercita in uno Stato contraente il potere di concludere contratti a nome dell’impresa, si può considerare che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato”. Si desume quindi che la fattispecie della stabile organizzazione personale si rinviene qualora si verifichino congiuntamente le seguenti ipotesi: - l’agente estero non goda di uno status indipendente - l’agente estero opera per conto dell’impresa nazionale - l’agente dispone di poteri che gli permettono di concludere, nello Stato estero, contratti in nome dell’impresa e di cui ne faccia abitualmente uso. Il potere di concludere contratti deve riguardare l’attività propria dell’impresa. L’agente può essere una persona fisica ovvero una persona giuridica. Proseguendo nella lettura del paragrafo 6 dell’art. 5 del Modello OCSE, si afferma che: “Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività”. In relazione allo status di indipendenza, il Commentario al Modello OCSE afferma che una persona non costituisce stabile organizzazione dell’impresa per conto della quale agisce solo se: - è indipendente dall’impresa sia giuridicamente che economicamente, e - agisce nell’ambito della propria ordinaria attività.

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Test di indipendenza Per quanto riguarda il test di indipendenza giuridica, sono elementi indicatori di dipendenza il fatto che il rischio dell’affare ricada esclusivamente sull’impresa estera e non sull’agente, oppure nel caso in cui l’agente subisca limitazioni nello svolgimento della propria attività e/o sia soggetto ad un significativo controllo riguardo al modo in cui svolge tale attività. Per quanto riguarda il test di indipendenza economica, un elemento che assume rilievo in tal senso è il numero di preponenti che l’agente rappresenta. La circostanza che l’agente svolga la propria attività interamente o, per lo più, a favore di un unico preponente, durante tutto il periodo in cui esercita la propria attività o per un significativo periodo di tempo, potrebbe costituire un indizio di dipendenza economica. Inoltre, in aderenza a quanto previsto dal paragrafo 6 dell’art. 5 del Modello OCSE, al di là degli elementi indicatori del grado di indipendenza sopra menzionati, è altresì necessario che il distributore agisca nell’ambito della sua attività ordinaria di impresa, rappresentata, nel nostro caso, dalla commercializzazione, su un dato territorio, di beni o merci forniti dal tradens.

Conclusioni

delineare la sostanza dei rapporti contrattuali di distribuzione, in modo che essi non prevedano l’attribuzione ai distributori non residenti di poteri negoziali eccedenti la distribuzione dei prodotti nel mercato estero. Nella formulazione del contratto è bene limitare l’attività del distributore esclusivamente alla vendita dei beni o delle merci fornite dal tradens, evitando di attribuirgli anche il potere di concludere contratti con effetti vincolanti per tradens medesimo. Sempre al fine di evitare il configurarsi della fattispecie della stabile organizzazione, risulterà altresì necessario che dal contratto di distribuzione emerga in modo chiaro l’autonomia economicaimprenditoriale del distributore, il quale si dovrà assume interamente il rischio connesso all’attività esercitata e, ove possibile, evitando che lo stesso agisca esclusivamente o quasi esclusivamente per un unico mandante per tutta la durata della propria attività o per un lungo periodo di tempo. Indizio dell’assenza di rischi d’impresa è sicuramente costituita dalla circostanza che la remunerazione del distributore non sia calcolata in base ad una provvigione sul fatturato, ma da una quota fissa, così escludendo a priori il rischio per il distributore di incorrere in perdite economiche.

È fondamentale prestare la massima cautela nel

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Natale Galimi


Crediti documentari

pubblicata la nuova prassi bancaria internazionale uniforme a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La ICC Banking Commission ha approvato, il 17 Aprile 2013, la revisione della International Standard Banking Practice. Si tratta di un aggiornamento e ampliamento del precedente testo (Pubblicazione ISBP 681 ICC), dopo i primi anni di applicazione delle UCP 600 ICC andate in vigore nel luglio 2007.

Crediti documentari: pubblicata la nuova Prassi Bancaria Internazionale Uniforme La pubblicazione ISBP 745 ICC evidenzia come gli articoli della UCP 600 ICC devono essere interpretati e applicati per l’esame dei documenti nell’ambito dei crediti documentari (essendo relativa alla prassi, non è prevista una data di entrata in vigore). Prima di analizzare l’impatto della codifica della nuova prassi, è opportuno ricordare che l’art. 2 UCP 600 ICC riporta la seguente definizione di credito documentario: “Credito significa qualunque pattuizione irrevocabile, comunque denominata o descritta, che costituisce un impegno inderogabile della banca emittente di onorare una presentazione conforme.” La banca emittente, pertanto, è tenuta ad onorare una presentazione dei documenti prescritti nel credito nella misura in cui tali documenti costituiscano una presentazione conforme a tre distinte fonti da considerarsi gerarchicamente: - termini e condizioni del credito - disposizioni delle norme applicabili al credito (UCP 600 ICC) - “International Standard Banking Practice” (ISBP).

International Standard Banking Practice La terza fonte, la “International Standard Banking Practice” fa riferimento all’interpretazione pratica delle norme ICC (UCP 600, URR 725, URC 522, URDG 758, ecc.) che disciplinano diversi strumenti come crediti documentari, incassi documentari e garanzie bancarie internazionali. Questa prassi fa riferimento a diverse risorse ICC, di seguito riportate: - Pubbl.ne ISBP 745 ICC: offre indicazioni su come gli articoli della UCP 600 ICC devono essere interpretati e applicati per l’esame dei documenti nell’ambito dei crediti documentari - ICC Opinions: risposte, pubblicate in un libro, fornite dalla Commissione Bancaria ICC a quesiti posti da banche o operatori commerciali, su crediti documentari, incassi documentari e garanzie bancarie - ICC Decisions: decisioni ICC su specifici topics - DOCDEX Decisions (Documentary Credit Dispute Resolution Expertise): servizio ICC volto a fornire un parere - solitamente fornito in 2/3 mesi - indipendente e imparziale su dispute relative ai crediti documentari, incassi documentari e garanzie bancarie internazionali. La struttura della nuova Pubblicazione ISBP 745 ICC segue il seguente schema: - Preliminary Considerations - General Principles - Drafts and calculation of Maturity date - Invoices - Transport document covering at least two different modes of transport (“multimodal or combined transport document”) - Bill of lading - Non-negotiable Sea waybill - Charter Party Bill of Lading - Air transport document - Road, rail or inland waterway transport documents - Insurance document and coverage - Certificate of origin - Packing list, note or slip (“packing list”) - Weight list, note or slip (“weight list”) - Beneficiary’s certificate - Analysis, inspection, health, phytosanitary,

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quantity quality and other certificates (“certificate”). La traduzione in italiano curata da ICC Italia sarà disponibile a fine settembre. Anche alla luce delle novità della nuova Prassi Bancaria Internazionale Uniforme, produrre documenti conformi nell’ambito della gestione operativa dei crediti documentari, non è sempre un esercizio semplice. Come ha recentemente affermato James E. Byrne, Direttore dell’Institute of International Banking Law & Practice (organizzazione non profit che assiste le banche nella gestione moderna dei crediti documentari) per essere in grado di produrre (o esaminare) correttamente i documenti a corredo di un credito documentario: - 20 anni fa bastava studiare le UCP 400 ICC (1983 rev.) o verificare i contenuti di una opinion della ICC Banking Commission

- oggi è necessario conoscere approfonditamente, comprendendone la ratio, le disposizioni delle UCP 600 ICC e le indicazioni della “International Standard Banking Practice” (ISBP), che, come abbiamo già segnalato, non riguardano esclusivamente il testo della nuova Pubblicazione 745 ICC, ma che comprendono anche le “Opinions” della ICC Banking Commission, le “decisions” ICC e le “decisions” pubblicate dall’ICC Documentary Credit Dispute Resolution Expertise (DOCDEX) e anche le “court decisions”. Diventa, pertanto, sempre più opportuno, per gli operatori coinvolti in una operazione di credito documentario, dotarsi di strumenti adeguati e delle competenze necessarie per utilizzare al meglio questo peculiare strumento. Domenico Del Sorbo

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Etiopia

certificazioni di conformità per l’importazione di determinati prodotti a cura di SGS Italia SpA Il Ministero del Commercio dell’Etiopia (Ministry of Trade – MoT) ha recentemente stabilito che i prodotti regolati dagli Ethiopia Mandatory Standards, se accompagnati allo sdoganamento da un Certificato di Ispezione emesso da un ente ispettivo accreditato ISO/17020, come SGS, saranno sdoganati senza sistematica campionatura e testing all’arrivo nel paese. Le spedizioni in Etiopia di determinati prodotti che arriveranno in dogana senza il Certificato di Ispezione saranno soggetti alla procedura or-

dinaria di campionatura e invio a testing in loco a cura dello stesso MOT e non potranno essere sdoganati fino all’emissione dei risultati che comproveranno la conformità dei prodotti agli standard etiopi. La decisione è entrata in vigore con effetto immediato. I Certificati di Ispezione verranno emessi da SGS a fronte di documentazione commerciale e test report emessi da laboratory ISO 17025 forniti dagli esportatori in Italia, prima dell’ispezione preimbarco. La richiesta e il pagamento del Certificato di Ispezione sono a carico dell’esportatore italiano. Il documento guida per la Certificazione di Conformità Etiopia, la lista dei prodotti soggetti a questo programma e l’elenco aggiornato dei Contratti governativi in carico a SGS possono essere richiesti alla Segreteria dell’Associazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare SGS/GIS Italy presso la sede di Milano: 02/7393.272/275/233

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Autotrasporto c/t; “costi minimi” giugno 2013 fissati i “costi minimi di sicurezza” per l’autotrasporto cose in conto terzi al luglio 2013 Con decreto prot. 0000085 del 17 luglio 2013 il Direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi sulla base delle rilevazioni del prezzo medio del gasolio nel precedente mese di giugno (1,626 Euro/l rispetto ai 1,614 Euro/l del maggio 2013); i nuo-

vi costi sono applicabili ai trasporti effettuati nel mese di luglio 2013. Per ragioni di spazio non si riportano le tabelle, ma si osserva che queste continuano a essere pubblicate a due colori: verde per i costi di esercizio complessivi; azzurro per i costi di esercizio di subvezione fra imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi; costi quest’ultimi ottenuti sottraendo dai costi complessivi quelli di natura organizzativa del primo vettore. Il decreto e le tabelle sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.mit.gov.it). Le tabelle possono essere richieste nel formato a colori anche all’ufficio trasporti dell’Associazione, che provvederà a inviarle agli interessati per posta elettronica. (AdT)

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Rilascio patenti di guida nuove procedure in caso di smarrimento, furto e distruzione Con circolare prot. 18260/RU del 12 luglio 2013, la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito dei chiarimenti sul recapito al cittadino delle patenti emesse a seguito di smarrimento, furto o distruzione. La procedura prevede un primo tentativo di recapito all’indirizzo di residenza. In caso di esito negativo dovuto a rifiuto, indirizzo inesatto, insufficiente o inesistente, destinatario irreperibile, deceduto, sconosciuto o trasferito, la patente viene spedita all’Ufficio della Motorizzazione civile competente della provincia in cui è stato effettuato il tentativo di consegna, affinché venga distrutta. Qualora, invece, il mancato recapito sia stato causato dall’assenza in casa del destinatario, la circolare indica una particolare procedura che prevede: - il rilascio nella cassetta postale dell’interessato, da parte dell’addetto al recapito, di un primo avviso di consegna con invito a contattare Poste italiane, per concordare una nuova data; - se il destinatario risulta assente anche alla nuova data concordata come sopra, l’addetto alla consegna lo informa del tentativo andato a vuoto con un avviso inserito nella cassetta postale, fermo restando che un secondo tentativo di recapito verrà effettuato entro 30 giorni dalla data del primo;

- in caso di assenza anche al secondo tentativo, la patente viene depositata presso l’Ufficio postale di riferimento dove rimarrà in giacenza per i successivi 60 giorni, in attesa del ritiro. Anche in questo caso, nella cassetta postale del destinatario viene rilasciato un nuovo avviso di mancata consegna con le istruzioni per ritirare la patente presso il competente Ufficio postale, entro i successivi 60 giorni; - trascorso invano anche questo ulteriore periodo di 60 giorni, la patente viene trasferita al competente Ufficio della Motorizzazione civile dove l’interessato potrà recarsi per il ritiro a partire dal 65° giorno dalla data del secondo tentativo e per i successivi 240 giorni. In merito agli importi legati all’emissione della nuova patente, il pagamento viene effettuato in contrassegno all’atto della consegna della patente a domicilio o al ritiro all’Ufficio postale. L’importo del contrassegno a carico del cittadino è visibile sulla busta, ed è pari alla somma della quota dovuta per il servizio di recapito e dell’importo, vigente alla data, dei diritti del Dipartimento trasporti terrestre (DDT), comprensivo della commissione applicata per il riversamento, per conto del cittadino, dei suddetti diritti sul c.c.p. 9001 del DDT (Euro 6,80 + 9,00 + 1,70). Maggiorazioni sono state previste quando la patente non venga ritirata presso l’ufficio postale, nemmeno nel periodo di giacenza di 60 giorni successivi al secondo tentativo di recapito andato a vuoto. Il testo della circolare ministeriale può essere richiesto, unitamente ad altre informazioni, all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(CDP - AdT)


Nuova disciplina sui trasporti internazionali su strada c/t modificata la disciplina generale sul rilascio delle autorizzazioni Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 luglio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 168 del 19 luglio 2013, ha riformulato la “disciplina generale” in materia di rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di cose su strada in conto terzi, principalmente alla luce dell’istituzione del Registro elettronico nazionale (R.E.N.). Il decreto in esame, entrato in vigore il 20 luglio 2013, giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U., abroga e sostituisce la precedente disciplina adottata con d.d. 12 luglio 2006 e di esso si dà di seguito conto con specifico riguardo alle più importanti novità.

Requisiti per la richiesta delle autorizzazioni internazionali Requisito indispensabile per richiedere le autorizzazioni al trasporto internazionale di cose su strada in conto terzi – multilaterali CEMT (Conferenza europea ministri dei trasporti), autorizzazioni bilaterali, autorizzazioni di transito – è ora l’iscrizione al REN in aggiunta all’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto di terzi (di seguito Albo). Pertanto, si raccomanda vivamente alle imprese che non abbiano regolarizzato la propria iscrizione al REN, di farlo al più preso, pena l’impossibilità di ottenere o rinnovare le autorizzazioni al trasporto internazionale. Il d.d. 9 luglio 2013 ribadisce, inoltre, che i gestori (ex preposti) di dette imprese siano titolari di attestato di idoneità professionale per i trasporti internazionali su strada. E’ prescritto, inoltre, che dette imprese debbano avere in disponibilità veicoli di massa complessiva

a pieno carico superiore a 6 t, a titolo di proprietà, di locazione finanziaria, di usufrutto o vendita con riserva di proprietà.

Autorizzazioni CEMT In via generale, la partecipazione alla graduatoria CEMT è riservata alle imprese già in possesso di queste autorizzazioni o che abbiano effettuato con autorizzazioni bilaterali almeno 11 viaggi nell’area CEMT al di fuori della zona dell’Unione europea (UE) ovvero dello Spazio economico europeo (SSE) dal 1° gennaio al 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda. La documentazione che comprova questi viaggi deve pervenire alla Divisione 3 (v. anche infra), entro il 14 dicembre delle stesso anno. Le domande di rinnovo e graduatoria, redatte secondo i modelli allegati al decreto e complete delle attestazioni dei versamenti sul c.c.p. per assolvimento dell’imposta di bollo e dei diritti di motorizzazione, devono essere presentate entro il termine del 31 ottobre dell’anno precedente a quello a cui si riferiscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, Divisione 3 (Autotrasporto internazionale di merci), Via G. Caraci 36, 00157 Roma (di seguito Ministero). Per il rinnovo delle autorizzazioni CEMT l’impresa deve avere effettuato nei primi 11 mesi dell’anno almeno 11 viaggi nell’area CEMT (con esclusione dei percorsi eseguiti fra due o più paese della UE o dello SSE). Diversamente è ammessa alla graduatoria con la decurtazione del 30% sul punteggio totale ottenuto (v. infra). L’utilizzo dell’autorizzazione CEMT è rilevato dal libretto di viaggio allegato al titolo autorizzativo. A tal fine le imprese sono ancora tenute a staccare e a restituire al Ministero le copie dei fogli di viaggio entro 2 settimane dalla fine di ogni mese di calendario per le CEMT ordinarie (annuali) o alla fine del periodo di validità per le CEMT di breve durata. Le autorizzazioni CEMT sono attribuite seguendo l’ordine di inserimento in graduatoria, una per ciascuna impresa; le autorizzazioni che dovessero

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risultare ancora disponibili saranno assegnate in aggiunta, ripartendo dall’impresa collocata al primo posto e seguendo a scorrere con ulteriori giri fino all’esaurimento del contingente assegnato all’Italia. A parità di punteggio è preferita l’impresa con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo. Per quanto, poi, concerne i criteri di rilascio delle autorizzazioni CEMT si richiama subito l’attenzione sulle novità sulla formazione delle graduatorie per la loro assegnazione: a) l’innalzamento a “euro 4” della categoria ecologica minima dei veicoli per i quali possa formularsi la richiesta, con la conseguente esclusione dei veicoli di categoria inferiore; a questi veicoli il punteggio assegnato è di 0,2 b) l’assegnazione di 0,4 punti per i veicoli di categoria ecologica “euro 5”; c) l’assegnazione di 0,6 punti per i veicoli di categoria ecologica “euro 6”. I rimanenti punteggi sono rimasti invariati: d) 10 punti per la prima relazione bilaterale di cui l’impresa sia titolare di assegnazione fissa nell’anno di presentazione della domanda, rinnovabile per l’anno successivo; e) 15 punti per ogni assegnazione fissa aggiuntiva alla prima, rinnovabile per l’anno successivo; f) 10 punti per ogni autorizzazione CEMT di cui l’impresa sia titolare nell’anno di presentazione della domanda, rinnovabile per l’anno successivo; g) 15 punti all’impresa iscritta al registro TIR; h) 5 punti per ogni singola relazione bilaterale eseguita dall’impresa nell’area CEMT extra UE/SEE a titolo precario e per la quale l’impresa abbia restituito almeno 12 autorizzazioni utilizzate nel periodo compreso fra il 1° ottobre dell’anno precedente al 30 settembre dell’anno di presentazione della domanda; i) 0,5 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa o precaria eseguito dall’impresa nell’area CEMT extra UE/SEE, svolta nei primi 11 mesi dell’anno di presentazione della domanda; j) 1 punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuato dall’impresa nella stessa area con autorizzazioni CEMT, svolta nei primi 11 mesi dell’anno di presentazione della domanda, ovvero per ogni autorizzazione del tipo “Paesi terzi” utilizzata.

Autorizzazioni bilaterali Per quanto riguarda le autorizzazioni bilaterali le novità introdotte dal d.d. 19 luglio 2013 riguardano le sole autorizzazioni ottenute a titolo precario e, precisamente: - le autorizzazioni precarie possono essere ri-

chieste alle imprese prive di assegnazioni fisse nonché da quelle che hanno utilizzato l’assegnazione fissa in misura non inferiore al 70% (nella precedente disciplina il 75%) nella relazione di traffico interessata; - il rilascio di ulteriori quote è condizionato dalla restituzione di almeno il 40% (nella precedente disciplina il 60%) di quelle ottenute con l’ultima domanda e di tutte le altre precedentemente rilasciate nella medesima relazione di traffico. Per il resto, il d.d. 19 luglio 2013 ha confermato le vecchie disposizioni in materia di rilascio delle autorizzazioni bilaterali, di cui si ricorda: - la scadenza del 30 settembre dell’anno precedente a quello a cui si riferiscono le domande per il rinnovo e la conversione in assegnazione fissa; - la presentazione delle domande entro il suddetto termine, redatte secondo i modelli allegati al decreto e complete delle attestazioni dei versamenti sul c.c.p. per assolvimento dell’imposta di bollo e dei diritti di motorizzazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, Divisione 3 (Autotrasporto internazionale di merci), Via G. Caraci 36, 00157 Roma; - l’obbligo, ai fini del rinnovo dell’assegnazione fissa e della conversione dell’assegnazione fissa di quella precaria, di restituzione al Ministero di almeno 2 autorizzazioni, utilizzate, al mese nel periodo compreso fra il 1° ottobre dell’anno precedente al 30 settembre dell’anno di presentazione della domanda, con restituzione delle autorizzazioni utili ai fini del predetto calcolo entro il 15 ottobre dell’anno di rilascio; le autorizzazioni utilizzate nell’ultimo trimestre dell’anno precedente alla domanda di rinnovo o conversione vanno, invece, restituite entro il 15 marzo dell’anno successivo al rilascio; - la restituzione obbligatoria al Ministero di almeno il 40% della prima quota delle autorizzazioni (rispetto al 50% della precedente disciplina), per poter poi accedere alle rimanenti quote; - il rilascio alle imprese dell’assegnazione fissa di autorizzazioni bilaterali in un’unica soluzione fino a 30 autorizzazioni e in due quote (50% cadauna) per quantitativi superiori. Da ultimo il d.d. 19 luglio 2013 disciplina il trasferimento delle autorizzazioni internazionali, introducendo alcune modifiche rispetto alla precedente disciplina. Anche in questo caso le modi-

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ficazioni discendono dall’introduzione del REN, prescrivendo che il trasferimento possa avvenire in favore di imprese iscritte al REN e a condizione che l’impresa cedente si cancelli dall’Albo e dal REN. Non è consentito il trasferimento di autorizzazioni ottenute a titolo precario.

Copia del decreto in esame, includente tutti i facsimili delle domande, può essere richiesta unitamente a ogni altra informazione all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Raccolta latte

nuovi adempimenti a carico dei trasportatori

Con circolare del 16 luglio scorso, il Ministero del Lavoro è intervenuto in materia di contratto di trasporto per la raccolta del latte non lavorato, dal luogo ove operano i singoli allevatori ai siti produttivi delle aziende committenti. Il Ministero ha affermato che in considerazione della particolare natura della merce trasportata (che è altamente deperibile), l’attività di raccolta del latte necessita di tutta una serie di operazioni strumentali e necessarie a scongiurare l’alterazione del prodotto, oltre che finalizzate al rispetto delle norme igienico sanitarie. Più precisamente, una volta giunto dagli allevatori, il trasportatore è tenuto a svolgere una serie di operazioni preliminari quali, ad esempio: - il controllo della temperatura e della freschezza del latte; - il prelievo di campioni da analizzare presso il committente, soprattutto nei casi di sospette anomalie del prodotto;

- la registrazione dei predetti dati nell’apposito terminale in uso. Lo stesso dicasi al momento dell’arrivo presso l’azienda committente dove, sempre a titolo di esempio, le operazioni accessorie al trasporto poste a carico del vettore sono state individuate: - nell’attesa della pesatura della merce; - nella consegna dei campioni di latte prelevati; Inoltre, il vettore è tenuto allo svolgimento di tutte le operazioni documentali legislativamente previste (compresa la consegna al committente ed all’azienda produttrice dei documenti commerciali e fiscali scambiati in corso del rapporto). Il Ministero del Lavoro ritiene che le operazioni prima elencate, essendo tutte strumentali ed accessorie alla raccolta ed al trasporto del latte, incombono sul trasportatore in base agli obblighi di custodia e di conservazione della merce trasportata a cui egli è tenuto secondo la disciplina del contratto di trasporto contenuta nel codice civile, ai sensi degli artt. 1683 e ss c.c. Infine, il Ministero ha precisato che questi chiarimenti non influiscono sull’inquadramento del rapporto contrattuale del trasportatore nell’ambito del contratto di trasporto vero e proprio oppure nell’ambito dell’appalto di servizi, per il quale restano ferme le indicazioni date con la circolare n. 17 dell’11 luglio 2012. (C)

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Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2012 e 2013 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

indice istat mese di maggio 2013

(C)

ANNI E MESI

2012

2013

INDICI (BASE 2010 = 100)

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

Gennaio

104,4

3,2

5,4

n. 50 - 29 febbraio 2012

Febbraio

104,8

3,3

5,6

n. 71 - 24 marzo 2012

Marzo

105,2

3,2

5,8

n. 90 - 17 aprile 2012 (con errata corrige sul n. 104 5 maggio 2012)

Aprile

105,7

3,2

5,9

n. 115 - 18 maggio 2012

Maggio

105,6

3,0

5,8

n. 142 - 20 giugno 2012

Giugno

105,8

3,1

6,0

n. 166 - 18 luglio 2012

Luglio

105,9

2,9

5,7

n. 195 - 22 agosto 2012

Agosto

106,4

3,1

5,9

n. 217 - 17 settembre 2012

Settembre

106,4

3,1

6,2

n. 244 - 18 ottobre 2012

Ottobre

106,4

2,7

6,0

n. 271 - 20 novembre 2012

Novembre

106,2

2,4

5,7

n. 296 - 20 dicembre 2012

Dicembre

106,5

2,4

5,7

n. 18 - 22 gennaio 2013

Media

105,8

Gennaio

106,7

2,2

5,4

n. 50 - 28 febbraio 2013

Febbraio

106,7

1,8

5,1

n. 63 - 15 marzo 2013

Marzo

106,9

1,6

4,9

n. 94 - 22 aprile 2013

Aprile

106,9

1,1

4,4

n. 119 - 23 maggio 2013

Maggio

106,9

1,2

4,3

n. 144 - 21 giugno 2013

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Scadenze aziendali settembre 2013 il calendario delle scadenze per il mese di settembre 2013

Domenica 15 PREMI INAIL - Scade il termine per i datori di lavoro soggetti alle assicurazioni contro gli infortuni per presentare richiesta di autorizzazione all’accentramento della posizione assicurativa presso un’unica sede delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo; la domanda va presentata entro il 15 settembre dell’anno precedente quello per cui viene chiesto l’accentramento alla Direzione Regionale Inail nel caso di più sedi a livello nazionale o regionale, o sede provinciale Inail in caso di più sedi a livello provinciale

Domenica 15 (posticipa a lunedì 16) FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di agosto. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI - Riprende il decorso dei termini processuali, rimasti sospesi dal 1° agosto.

Lunedì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di agosto. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 7a rata dell’Iva, relativa al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 18 marzo 2013 utilizzando il codice tributo 6099. INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE - Scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 17 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata all’8 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della seconda rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 9 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

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IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 27,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 20% per i soggetti titolari di pensione diretta o già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione indiretta o di reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

le regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2012. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2013. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. FONDAPI - scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre luglio/agosto 2013 - codice bimestre 413.

Venerdì 20

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24).

MODELLO 770/2013 - Scade il termine ultimo fissato dal Dpcm 24 luglio 2013 per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate da parte dei sostituti di imposta, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, del mod. 770 ordinario e semplificato, la dichiarazione annuale con indicazione delle somme e valori soggette a ritenuta di imposta e corrisposte nel 2012, nonché i contributi previdenziali.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2012 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addiziona-

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di agosto. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’IN-

Sabato 21 FONDAPI - Scadenza per il versamento FONDAPI per il bimestre luglio/agosto 2013 - codice bimestre 413.

Mercoledì 25

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TRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.

Lunedì 30 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 17 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata all’8 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 9 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. ELENCO BLACK LIST MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti mensili con

riferimento alle operazioni effettuate nel mese di agosto. CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2013 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 agosto 2013. MODELLO 730 - COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO - Scade il termine per richiedere al sostituto d’imposta di non effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura ridotta, rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. UNICO 2013 - TELEMATICO - Scade il termine per la trasmissione telematica del modello Unico 2013 delle persone fisiche, dei soggetti titolari di partita Iva, delle società di persone e delle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare. DICHIARAZIONE IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione Iva annuale in forma autonoma. DICHIARAZIONE IRAP - Scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione annuale Irap. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. PRODOTTI CHIMICI RIENTRANTI NELLA CONVENZIONE DI PARIGI SULLE ARMI CHIMICHE - Entro tale data le aziende che producono, lavorano, impiegano, importano, esportano o trasferiscono i composti chimici compresi nelle Tabelle 2 e 3 della Convenzione di Parigi devono inviare al Ministero dello Sviluppo Economico la dichiarazione preventiva riguardante le quantità che si ipotizza di utilizzare nel corso dell’anno 2014 delle sostanze che rientrano nella convenzione di cui sopra (per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero www.opac496. it). [rif. legge n. 496/1995 come modificata dalla legge n. 93/1997] RATA TRIMESTRALE DEL CONTRIBUTO PER IL RICICLO DI OLI VEGETALI PER USO ALI-

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MENTARE DESTINATI AL MERCATO NAZIONALE - Entro tale data i soggetti che: a) immettono sul mercato nazionale oli vegetali confezionati, anche importati; b) cedono oli vegetali alle imprese che li utilizzano come ingredienti di prodotti composti; c) importano oli vegetali per utilizzarli direttamente come ingredienti di prodotti composti (art. 2 DM 27 novembre 2003) devono versare il contributo (indicato all’art. 1 del DM 27 novembre 2003) al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli dei grassi vegetali ed animali esausti con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le fasi successive della commercializzazione, riportando nelle fat-

ture di vendita la frase «contributo di riciclaggio oli vegetali esausti assolto». [rif. artt. 1 e 2 DM 27 novembre 2003; artt. 233, 264 D.Lgs. 152/2006] SOVRAPPREZZO UNITARIO TRIMESTRALE DI VENDITA DELLE BATTERIE AL PIOMBO Entro tale data i produttori e importatori di batterie al piombo, nonché gli importatori di beni contenenti batterie al piombo, devono versare al COBAT (Consorzio Nazionale Batterie Usate) il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo. Il sovrapprezzo deve essere anticipato al COBAT dai soggetti sopra indicati con cadenza trimestrale. [rif. artt. 1 e 2 D.M. 16 marzo 2005] (PZ-BA-AB)

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