Ance Brescia notiziario dicembre 2018

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ANCE

BRESCIA

notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

ISSN 2465-3101

RIVISTA MENSILE DICEMBRE 2018

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia



Il Presidente, il Comitato di Presidenza e il Consiglio Direttivo del Collegio dei Costruttori Ance Brescia porgono a tutti gli associati i migliori auguri di Buon Natale e Buon Anno

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA


2019 CALENDARIO Gennaio / January L /M M/T M/W G/T V/F S/S D/S

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Aprile / April L /M M/T M/W G/T V/F S/S D/S

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Settembre / September 12 13 14 15 16 17 18

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Novembre / November 14 15 16 17 18 19 20

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Agosto / August

Ottobre / October L /M M/T M/W G/T V/F S/S D/S

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Maggio / May

Luglio / July L /M M/T M/W G/T V/F S/S D/S

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Marzo / March

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Dicembre / December 18 19 20 21 22 23 24

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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA DICEMBRE 2018

Editore: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Registrazione del Tribunale di Brescia: 5 settembre 1951, n. 54 Stampa: Grafiche Artigianelli srl Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030392895 - Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2018: 5 euro

SOMMARIO Ance Brescia presente al FIDEC, Forum Italiano delle Costruzioni

pag. 701

Il Collegio ricorda Franco Donati con gratitudine per il suo intenso impegno a favore dell’Associazione pag. 703

Lumezzane adotta una variante urbanistica per l’ampliamento delle aziende. Una scelta di buon senso pag. 704

Una mobilità urbana all’insegna della sostenibilità: questo lo spirito della Loggia pag. 706 Con gli incontri di zona si apre un viaggio del Collegio nelle varie aree della Provincia

pag. 708

Si lavora per dare una nuova veste al Notiziario del Collegio Costruttori Edili

pag. 709

La sensoristica applicata alle macchine da cantiere: un’opportunità da non lasciarsi scappare pag. 710

Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate da ANCE BresciaCollegio Costruttori Edili, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro; ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro.

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi alla Redazione e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di redazione e di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili, di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale, di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte.

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi

pag. 718 pag. 745

Indici Lavori pubblici

pag. 750

Trasporti Urbanistica

pag. 760

Ance informa

pag. 767

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pag. 751 pag. 762


Qualifichiamo solide realtà

Grazie alla fiducia ed alla collaborazione reciproca potremo fare grandi cose.

LEADER NEL SETTORE DELLE ATTESTAZIONI OLTRE 6.500 IMPRESE HANNO GIÀ SCELTO CQOP SOA Scarica gratuitamente le schede tecniche dal nostro sito e vieni in una delle nostre sedi presenti su tutto il territorio nazionale.

SEDE DI BRESCIA: Via Triumplina 177, 25136 Brescia - Tel. 030.392945 SEDE LEGALE: Via A. Bosio, 30/32,700 00161 Roma - Tel. 06.48930737


IL PALAZZO DEL GHIACCIO DI MILANO HA OSPITATO LA PRIMA EDIZIONE DEL FORUM ITALIANO DELLE COSTRUZIONI PER INCONTRARE CHI È GIÀ RIPARTITO

ANCE BRESCIA PRESENTE AL FIDEC, IL FORUM ITALIANO DELLE COSTRUZIONI Ance Brescia - Collegio Costruttori Edili era presente con una qualificata e nutrita rappresentanza, Guidata dal Presidente Tiziano Pavoni e dal Direttore Alessandro Scalvi, con la presenza, tra li altri, dei Presidenti di Cape ed Eseb, Fabio Rizzinelli e Massimo Angelo Deldossi. Presidente e Direttore giudicano l’iniziativa: “Un progetto ambizioso che supera il concetto di fiera espositiva”

Il Palazzo del Ghiaccio di Milano ha ospitato la prima edizione del Forum Italiano delle Costruzioni, dal quale l’acronimo Fidec, un’occasione per “incontrare chi è già ripartito”, come recitava il claim dell’iniziativa, promossa da Ance, Associazione nazionale costruttori edili, che ha organizzato il primo appuntamento nazionale per riunire la filiera delle costruzioni:

Un momento dei lavori che si sono tenuti al Palazzo del Ghiaccio di Milano, il 21 novembre scorso

progettisti, ingegneri, geometri, professionisti del settore e imprese della manifattura per l’edilizia si sono confrontati in una intensa giornata, ricca di testimonianze, dibattiti e confronti sul settore. Ance Brescia - Collegio Costruttori Edili era presente con una qualificata e nutrita rappresentanza, guidata dal Presidente Tiziano Pavoni e dal Direttore Alessandro Scalvi, con la presenza, tra gli altri, dei Presidenti di Cape ed Eseb, Fabio Rizzinelli e Massimo Angelo Deldossi. Presidente e Direttore giudicano l’iniziativa: 701

“Un progetto ambizioso che supera il concetto di fiera espositiva a favore di quello di spazio, reale e virtuale, in cui costruire relazioni, dove condividere temi e problemi concreti affrontati da imprese e professionisti nel lavoro quotidiano, incontrare direttamente i protagonisti del cambiamento e costruire o rafforzare relazioni umane e professionali”. Il Presidente Pavoni aggiunge la propria soddisfazione nel constatare come: “Il Progetto Campus Edilizia Brescia, varato in seno al mondo Ance della nostra


FULCRO DEL FIDEC SONO STATI GLI SPEAKERS’ CORNER, DOVE VARI INTERVENTI HANNO RACCONTATO STORIE POSITIVE E PROPOSTO ANALISI

provincia, con il determinante apporto iniziale di Eseb (Ente Sistema Edilizia Brescia) vada nella giusta direzione e, in qualche misura, abbia anticipato e soprattutto applicato concretamente, il concetto che sta alla base del Fidec”. In generale è emerso quanto risulti fondamentale che i differenti attori del settore possano beneficiare dell’esperienza positiva di chi è già ripartito, mettendo a sistema le buone pratiche e i percorsi virtuosi intrapresi. Il Forum italiano delle costruzioni nasce per rispondere ad una esigenza: quella di far emergere le esperienze di cambiamento e di trasformazione, ragionando tutti insieme a partire dalle domande giuste. Non è vero che il Sistema delle Costruzioni in Italia è finito, ne è convinta Ance, convinta che nel settore non mancano le persone, le risorse, le idee; quello che manca è l’energia che sostiene il cambiamento. Da qui l’idea di far parlare i protagonisti di questo cambiamento, coloro che hanno già iniziato a percorrere strade nuove; chi ha ricominciato a intercettare i bisogni del mercato; chi ha ricominciato a portare nuove competenze nelle proprie imprese, nei propri studi professionali, nelle proprie organizzazioni. In altre parole, chi ha cominciato a scommettere di nuovo che il sistema e il nostro Paese tutto, possano ripartire; tutto ciò guardando alla manifattura e alla digitalizzazione, tenendo conto di tutto ciò che serve a questo settore dell’economia italiana per mettersi al passo con l’industria, con quello che succede in Europa e nel mondo. Fulcro del Fidec sono stati gli

Speakers’ Corner, luoghi dove chi è già ripartito ha raccontato la propria esperienza, aiutato da conduttori e analisti di scenario, in grado di alimentare il dibattito con la platea, composta dai rappresentanti dell’intera filiera. Caratterizzati da un approccio informale, sono stati pensati per superare lo stereotipo del workshop statico dove alcuni parlano e la platea ascolta. Di seguito i vari temi trattati: #innovazione, Il nuovo processo produttivo nelle costruzioni, “Come faccio a guadagnare facendo questo mestiere?”; #filiera, I nuovi rapporti tra gli attori della filiera delle costruzioni, “Con chi mi alleo per fare business?”; #cliente, Il mercato privato: nuovi bisogni, nuovi clienti, nuovi committenti, “Dove troverò i clienti di domani?; #appalti, Il mercato pubblico: nuove normative e best practices, “Come faccio a cogliere le opportunità di lavorare con un committente pubblico?”; #impresa, Osservatorio del cambiamento, “Dalla scuola al real estate, storie virtuose”.

IL FIDEC DOPO IL FIDEC: LA CREAZIONE DI UNA RETE PERMANENTE Fidec non è un evento, ma uno spazio, reale e virtuale, di 702

incontro permanente per costituire una piattaforma di lavoro che consenta a tutti i partecipanti di andare nella direzione dello sviluppo e della crescita, un modo concreto per guardare al futuro, mettendo al centro la “voglia di ripartire”. Saranno tre gli strumenti che permetteranno di proiettare nel futuro il comune lavoro realizzato durante il Fidec: l’Osservatorio del cambiamento, dove, insieme al Centro Studi di Ance, saranno messe in rete le conoscenze e le migliori idee proposte del mondo della ricerca, delle università, dei centri di eccellenza nello studio e analisi del cambiamento che lavorano per descrivere e elaborare scenari per il settore delle costruzioni. Costruire in qualità, il percorso di cambiamento per le imprese e gli studi professionali, come opportunità per mettere al centro del lavoro le competenze tecniche e il processo produttivo in edilizia. Si riparte dai fondamentali: costruire bene, sostenibile, salubre, per una concreta modernizzazione del settore. Il sito web di Fidec (www. fidec.info), la piattaforma digitale della filiera delle costruzioni in Italia, connessa ai principali social network. Un grande sforzo di sintesi, dove condividere contenuti e dove fare b2b tutto l’anno; il trait d’union tra gli eventi, che avranno cadenza annuale e gli eventi di carattere locale che saranno realizzati sui diversi territori


GALANTUOMO D’ALTRI TEMPI, HA SEMPRE COLTIVATO IL SENSO DELL’ONORE, DEL RISPETTO E DELL’EDUCAZIONE NEI VARI RAPPORTI PROFESSIONALI E UMANI

IL COLLEGIO RICORDA FRANCO DONATI CON GRATITUDINE PER IL SUO INTENSO IMPEGNO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE Unanime cordoglio condiviso dalla salda “famiglia” del Collegio Costruttori Edili, ha suscitato la dipartita di Franco Donati, titolare dell’impresa “Donati di Donati Franco & C. Snc”, con sede in via Trieste in città, figura storica dell’organizzazione di Via Foscolo. Nella recente seduta del Consiglio direttivo, così lo ha ricordato il Presidente Tiziano Pavoni: “In apertura di seduta vi invito a un momento di raccoglimento per commemorare il nostro collega e amico Franco Donati, che ci ha lasciato lo scorso 21 novembre. Abbiamo perso non solo un amico, ma anche un imprenditore che ha dedicato tempo ed energie a favore dell’Associazione. Credo di poter dire, senza tema di smentita, che nella sua lunga e operosa vita, il Collegio Costruttori ha occupato un posto particolare. Galantuomo di altri tempi ha sempre coltivato il senso dell’onore, del rispetto e dell’educazione nei rapporti familiari, d’amicizia, di lavoro e nella società. In ricordo della sua persona e per il rispetto che gli è dovuto, vi invito ad un minuto di raccoglimento”. Franco Donati era nato il 19 gennaio 1920, a soli 26 anni, nel 1946, iniziò ad occuparsi della formazione professionale quale responsabile della sede della scuola edile di Bagnolo Mella. Entrò nella Giunta del Collegio nel 1968 e fu confermato nell’organismo di vertice sino al 1980, quando fu eletto in Consiglio Direttivo, rimanendovi sino al 2004. Divenne

Il geom. Franco Donati in un recente intervento al Collegio

Presidente della Scuola Edile nel 1981 e continuò a ricoprire tale carica sino al 2004, registrando brillanti risultati conseguiti nel campo della formazione professionale delle maestranze del settore. Ritirata la sua disponibilità a presiedere la Scuola Edile, confermando lo spirito di servizio che lo animava, si pose comunque a disposizione come consigliere della Scuola, operandovi con saggezza sino al 2016. Dal 1992 al 2013 ricoprì anche l’impegnativo incarico di Presidente regionale del Formedil, l’organismo che coordina le Scuole edili lombarde. “Uomo dalle non comuni doti, nonché caratterizzato da profonda integrità morale ed esemplare rettitudine - sono ancora parole del Presidente Pavoni - Franco Donati è stato una persona molto 703

conosciuta e stimata nel comparto economico e nella società bresciana, e in particolare nella sua Bagnolo Mella, paese che lo vide anche sindaco per un decennio e dove si distinse, tra il resto, anche per la sua generosità. Pregevoli e numerosi sono stati gli interventi realizzati in Brescia e provincia dal nostro collega e amico Franco, sia di nuova edificazione che di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Donati lascia due figlie e un figlio, a loro e ai familiari tutti, Consiglieri e Direttore del Collegio, unitamente ai dirigenti, funzionari, impiegati e a tutto il personale, esprimono le loro più sentite condoglianze. Adriano Baffelli


PER IL PRESIDENTE PAVONI SI TRATTA DI UN’INIZIATIVA INTELLIGENTE, PER LE MODALITÀ E PER LE CONCRETE OPPORTUNITÀ OFFERTE ALLE IMPRESE

LUMEZZANE ADOTTA UNA VARIANTE URBANISTICA PER L’AMPLIAMENTO DELLE AZIENDE: UNA SCELTA DI BUON SENSO

Interessante iniziativa a favore delle imprese, presentata alla Giunta del Collegio Costruttori. Gli imprenditori di Ance Brescia esprimono apprezzamento per la scelta lungimirante dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Matteo Zani

Le occasioni per segnalare disfunzioni e lamentarsi della pubblica amministrazione non mancano, come ben sanno anche le imprese di costruzione. Onestà intellettuale vuole, però, che si segnalino anche le iniziative

positive. È il caso della variante parziale al Piano delle Regole che il Comune di Lumezzane intende rendere operativa in tempi brevi, dopo la sua pubblicazione e adozione. L’iniziativa è stata presentata alla Giunta del Collegio Costruttori e, a sottolineare la rilevanza del provvedimento sia per l’amministrazione lumezzanese, sia per le imprese manifatturiere e per le imprese edili, nell’occasione nell’Auditorium della sede Ance Brescia è intervenuto anche il dottor Matteo Zani, sindaco della capitale della Valgobbia. Con il 704

primo cittadino, insieme ad altri amministratori comunali, era presente anche l’architetto Gian Piero Pedretti, il progettista che segue in prima persona il provvedimento. “Considero l’iniziativa di Lumezzane - commenta il Presidente di Ance Brescia Collegio Costruttori Edili, Tiziano Pavoni - intelligente per le modalità di costruzione previste, tese a superare vincoli urbanistici che impediscono alle imprese di crescere, rispettando le normative vigenti ma considerando i vincoli ambientali e morfologici, per dare ossigeno alle imprese”. L’incontro con la


DALLE RICHIESTE DI AMPLIAMENTO PRESENTATE SI PREVEDONO 929 POSTI DI LAVORO TEMPORANEO NELL’EDILIZIA E 1.123 A TEMPO INDETERMINATO

Giunta ha evidenziato il percorso della normativa, nata dalla constatazione che, dopo anni difficili per le attività produttive e per i servizi, da circa un triennio si registra una ripresa, a tratti consistente e nuove esigenze di ampliamento delle strutture aziendali attive nel distretto meccanico e metalmeccanico, conosciuto e apprezzato per il suo dinamismo. L’osservazione delle nuove necessità, fatta propria dall’amministrazione Zani, ha ricevuto il supporto e il conforto dei tecnici, che hanno lavorato per trovare la migliore soluzione. Contestualmente sono state consultate le imprese per sapere con precisione quante necessitassero di ampliamento e di quale entità. Raccolti i dati, che hanno confermato le ipotesi circa le concrete necessità di espansione delle aziende, si è celermente proceduto per fornire le adeguate risposte tecnico-politiche. “Scelte oculate - aggiunge Pavoni - che hanno consentito di ottenere almeno quattro risultati: rispondere positivamente alle esigenze produttive delle imprese manifatturiere; favorire gli interventi delle imprese edili; garantire al Comune nuove risorse, grazie agli oneri di urbanizzazione, che potranno essere investite a favore della comunità; contribuire ad incrementare l’occupazione temporanea, soprattutto nella filiera edile, e quella strutturata, una volta che le imprese si saranno ampliate e assumeranno nuovo personale”. Ecco perché accennavamo all’inizio dell’articolo ad un concreto esempio di buona amministrazione. La variante in questione introduce l’articolo 12 ter alle norme tecniche del Piano delle

Regole, che prevede una normativa transitoria della durata massima di due anni, che consente di superare e derogare gli attuali limiti degli indici delle norme richiamate, presenti nel Pgt (Piano generale del territorio) imponendo altresì un limite massimo di Slp, ovvero di Superficie lorda complessiva di pavimento (in mq). Si tratta della somma di tutte le superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle pareti perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano, sia fuori terra che in sottosuolo. Limite che è fissato in 25mila metri quadrati per gli interventi richiesti, superato il quale la norma cessa la sua efficacia anche se non decorso il termine temporale prefissato (due anni) di validità della normativa. Tra le richieste, ve ne sono alcune molto particolari e che devono essere valutate singolarmente per soddisfare le istanze presentate.

INVESTIMENTI PRIVATI E POSTI DI LAVORO Quanto all’aspetto economico e occupazionale si può prevedere che a seguito delle richieste e nel caso in cui vengano realizzate le superfici richieste, assumendo 705

prudenzialmente un costo medio di costruzione di euro cinquecento per ogni metro quadrato di costruzione, si metterà in circolo una somma complessiva di dieci milioni di euro (20mila x €/mq. 500). Valutando questo investimento monetario complessivo posto in essere dalle aziende si può effettuare una proiezione sugli occupati necessari alla realizzazione degli ampliamenti richiesti. Infatti, secondo i dati ricavati dall’annuario statistico italiano 2013 si desume che l’incidenza sul fatturato delle imprese di costruzione fino a nove addetti, per ogni dipendente è pari ad € 87.600; da questo dato si ricava che i posti di lavoro che si andranno a creare come addetti all’edilizia per l’attuazione degli ampliamenti richiesti è pari a 1.142 posti di lavoro per un anno. Considerato poi che le aziende che hanno presentato richiesta di ampliamento occupano oggi 103.630 metri quadri di Slp e che nel loro complesso danno lavoro a 929 addetti, si può ritenere teoricamente attendibile a livello occupazionale la creazione di 1.123 nuovi posti di lavoro fissi. Adriano Baffelli


INSERITO NEL PUMS (PIANO URBANO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE), IL NUOVO TRAM DI BRESCIA DOVREBBE ESSERE ARTICOLATO IN DUE LINEE: LA T2 E LA T3

UNA MOBILITÀ URBANA ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ: QUESTO LO SPIRITO DELLA LOGGIA

Il Comune di Brescia ha le idee piuttosto chiare: la mobilità sostenibile, a Brescia, farà rima con il tram. Quello di dotare la nostra città di due linee di tram è qualcosa più di un sogno, visto che c’è anche un accordo di massima sul progetto con il Gruppo Ferrovie dello Stato. Sostenibilità. Sembra essere questa la parola d’ordine di Palazzo Loggia rispetto alla mobilità urbana del futuro. Una mobilità che, quindi, non dovrà essere solo a misura di cittadino, ma sempre più “green”, andandosi a integrare con

quella piccola-grande rivoluzione rappresentata dalla metropolitana leggera. E, in questo senso, il Comune di Brescia ha le idee piuttosto chiare: la mobilità sostenibile, a Brescia, farà rima con il tram. Quello di dotare la nostra città di due linee di tram è qualcosa più di un sogno, visto che c’è anche un accordo di massima sul progetto con il Gruppo Ferrovie dello Stato. Poco meno di un anno fa, l’allora amministratore delegato di Fs Renato Mazzoncini aveva detto che

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Ferrovie era pronta a fare la sua parte per il progetto, un affare da 380 milioni di euro. Inserito nel Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile), il nuovo tram di Brescia dovrebbe essere articolato in due linee: la T2, partendo dalla Pendolina, dovrebbe percorrere via Volturno, via Leonardo da Vinci, la galleria Tito Speri, via Mazzini, per poi lambire la stazione ferroviaria, prima di dirigersi verso via Corsica e via Orzinuovi, arrivando alla Fiera.


I BRESCIANI SCELGONO SPESSO IL METRO’ PER RECARSI IN CITTÀ, COME TESTIMONIANO I TRE MILIONI DI PASSEGGERI L’ANNO PER LA STAZIONE VITTORIA,

La T3, invece, unirà villaggio Violino a Viale Bornata. Come detto, parliamo di un progetto da 380 milioni di euro, da realizzare nel corso di un decennio, anche se l’obiettivo è completare l’iter per il 2023. Sicuramente quanto messo in atto dalla Giunta del sindaco Emilio Del Bono è un piano piuttosto ambizioso, e non solo dal punto di vista dei costi. C’è l’idea di ridefinire, un tassello alla volta, il concetto di mobilità urbana, partendo dalla metro per poi consolidare busvie, piste ciclabili, postazioni di bike sharing, con la prospettiva di tagliare il traffico del 20% e di arrivare a 65 milioni di passeggeri. Il tram, di conseguenza, è solo una tessera di un mosaico assai articolato, un progetto di cui possiamo considerare la metropolitana un

punto essenziale. Sia a livello di numeri (dopo cinque anni di “servizio” del metrobus, i passeggeri del trasporto pubblico in città erano passati da 41 a 54 milioni, 17 dei quali proprio con la metro) sia a livello di concezione del trasporto. I bresciani non di rado scelgono proprio la metropolitana per recarsi in centro città, come testimoniano (ad esempio) i tre milioni di passeggeri l’anno per la stazione Vittoria. Questo significa meno auto, meno traffico (un bonus prezioso visto i costanti problemi rispetto alla concentrazione di polveri sottili) e maggiore vivibilità della città, che almeno ha visto allentarsi quella morsa rappresentata dai veicoli. Si può parlare di cambiamento culturale? In parte è plausibile affermarlo, ma non si deve

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pensare che il cammino sia completo. E non parliamo solo dell’eventualità che la metropolitana possa, un giorno, anche superare i confini della città. C’è la questione di un’integrazione più efficace con gli altri mezzi di trasporto (magari ampliando i parcheggi di un “terminal” assai frequentato come la stazione Prealpino). Le questioni in ballo sono dunque numerose, ma se vogliamo pensare ai trasporti nella Brescia del futuro, la sostenibilità non potrà limitarsi a essere solo una “buona intenzione”, ma dovrà essere coniugata allo stesso livello dei costi di realizzazione delle opere. Solo così si potrà costruire un futuro più “verde” per una città che ha bisogno di muoversi guardando al progresso e all’ambiente.


GLI INCONTRI SI TERRANNO IN VALLECAMONICA, VALTROMPIA, BRESCIA E CINTURA CITTADINA, SEBINO E PIANURA OCCIDENTALE, VALSABBIA E GARDA, BASSA BRESCIANA

CON GLI INCONTRI DI ZONA SI APRE UN VIAGGIO DEL COLLEGIO NELLE VARIE AREE DELLA PROVINCIA Le cinque macro-aree della nostra provincia: Vallecamonica; Valtrompia, Brescia e Cintura cittadina; Sebino e Pianura occidentale; Valsabbia e Garda; Bassa Bresciana, ospiteranno, nei primi mesi del 2019, le tappe di approfondimento di un viaggio nei territori deciso dai vertici del Collegio Costruttori Edili. I primi mesi del 2019 saranno caratterizzati da incontri del Collegio Costruttori Edili sul territorio della vasta provincia bresciana. Più precisamente saranno organizzate serate di approfondimento sui vari temi che caratterizzano l’attività delle imprese di costruzione, ai quali si aggiungeranno gli aspetti di particolare rilevanza territoriale per le singole zone. Ance Brescia ha ritenuto opportuno suddividere il territorio bresciano in cinque macro-aree, individuando per ognuna una Zona di riferimento per l’attività associativa. Insieme sono stati individuati anche i centri principali di riferimento per ogni Zona secondo lo schema seguente, salvo eventuali variazioni: Val-

lecamonica con Capo di Ponte; Valtrompia, Brescia e Cintura cittadina con Concesio; Sebino e Pianura occidentale con Rovato; Valsabbia e Garda con Gavardo oppure Salò; Bassa Bresciana con Leno. “Stiamo programmando gli incontri di Zona – commenta il Direttore, Alessandro Scalvi – con un lavoro preparatorio di ampio respiro, nella convinzione che il coinvolgimento e il confronto nelle singole aree della nostra provincia, siano fondamentali per conoscere ancor più e ancor meglio le esigenze delle imprese associate e le particolarità che ogni area presenta”. Si tratta di un’iniziativa che il Presidente Pavoni e il Consiglio direttivo hanno deciso con convinzione, alla quale annettono particolare significato e per la quale mostrano attenzione e interesse. Possiamo ora solo anticipare che 708

gli incontri si terranno all’insegna di una formula capace di suscitare attenzione ed interesse, niente affatto formale né routinaria. Ci aspetta un viaggio nei vari territori che saprà consegnare ai vertici del Collegio informazioni, notizie, sensazioni, particolarmente utili per orientare le scelte strategiche operative dell’Associazione nel breve e medio periodo. Sarà interessante, durante e soprattutto alla fine del viaggio, quando sarà possibile trarre delle conclusioni sulla base di una conoscenza empirica, capire quanto pesino, oggi, le differenze territoriali all’interno dei confini bresciani, in tema di filiera del costruito. Differenze che, qualora effettivamente si rileveranno tali, necessiteranno di un’attenta elaborazione dapprima, quindi di concrete risposte personalizzate.


IL NOTIZIARIO ANCE BRESCIA È ALLA VIGILIA DI UN PROFONDO RINNOVAMENTO DI IMMAGINE, GRAFICA E CONTENUTI. LO STRUMENTO DIVERRÀ UNA RIVISTA

SI LAVORA PER DARE UNA NUOVA VESTE AL NOTIZIARIO DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI per tutti i protagonisti del comparto. Cambiamenti editoriali opportuni, con una valenza strategica ancor più ampia, perché collocati in un quadro generale di riorganizzazione e di potenziamento dell’Area Comunicazione, Pubbliche relazioni e Marketing associativo del Collegio Costruttori Edili di Brescia. Così come un edificio si progetta, quindi si realizza seguendo precise indicazioni e sulla base delle innovazioni sia tecniche sia dei materiali disponibili, la nuova rivista di Ance Brescia è nella fase finale della progettazione e presto “aprirà il cantiere” per regalare periodicamente nuovi “edifici di parole”, che con l’opportuno corredo grafico e iconografico trasferiranno conoscenza e novità all’interno come all’esterno della dinamica comunità dei Costruttori. Presto si potranno togliere i ponteggi e la nuova

ANCE

ISSN 2465-3101

Quella che state leggendo sarà quasi certamente l’ultima edizione del Notiziario del Collegio Costruttori Edili di Brescia con la veste che accompagna da lungo tempo le sue uscite. Nessuna preoccupazione: continuerete a ricevere la pubblicazione di Ance Brescia, a cambiare saranno la forma, l’immagine, la grafica e in parte i contenuti. Sintetizzando, possiamo dire che si è alla vigilia di una trasformazione dello strumento, da notiziario a rivista. Da strumento con parecchie informazioni tecniche a un altro capace di incidere di più sui lettori, di trasferire i valori e la ricchezza di professionalità ed esperienza, custoditi dalla categoria dei costruttori edili. Più opinione, più approfondimenti sulle imprese, sui cantieri, sui protagonisti del settore. Più immagini e più spazio anche a voci autorevoli non solo del sistema Ance e dei costruttori. Voci che aiuteranno i nostri imprenditori a meglio comprendere le novità, i cambiamenti, l’innovazione di processo e di prodotto e i nuovi materiali che caratterizzano l’edilizia e la filiera della casa. Le informazioni tecniche non verranno meno, saranno rimodulate e veicolate con canali appositi e diversi, che riteniamo possano risultare più efficaci e utili

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BRESCIA

notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

RIVISTA MENSILE DICEMBRE 2018

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia

struttura informativa potrà essere apprezzata nei suoi dettagli e nel suo insieme. Confidando di potervi regalare uno strumento efficace e al passo con i tempi, dopo avervi idealmente salutato cordialmente, torniamo al nostro “Cantiere di parole, segni ed immagini”, perché il lavoro da svolgere è ancora parecchio. AB


CONNETTIVITÀ, GEOLOCALIZZAZIONE, TRACCIABILITÀ DELLE LAVORAZIONI, RENDICONTAZIONE AUTOMATICA DELLE RISORSE

LA SENSORISTICA APPLICATA ALLE MACCHINE DA CANTIERE: UN’OCCASIONE DA NON PERDERE

Fasi di lavoro nel cantiere della BreBeMi

Nell’articolo di novembre 2018 del Notiziario abbiamo introdotto i benefici dell’introduzione della Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni ed abbiamo sottolineato come gli addetti alla realizzazione delle opere debbano essere in grado di dialogare con questo specifico “linguaggio” con progettisti e direttori dei lavori, per ottimizzare l’iter realizzativo con tangibili risparmi sulla gestione dei tempi, sul controllo delle fasi realizzative, il coordinamento dei vari attori coinvolti, sulla qualità finale fino alla manutenzione futura dei manufatti.

La digitalizzazione non si ferma alla fase di previsione, programmazione e gestione dei lavori ma ormai spazia anche a strumenti e macchine di uso quotidiano. Giustamente un imprenditore, in particolare in questo periodo congiunturale, pensa subito alla valutazione costi/benefici e può essere portato talvolta a considerare le rapidissime evoluzioni della digitalizzazione possono sembrare come qualcosa di “scenografico” per non dire di “fantascientifico”. Ma c’è chi, all’estero ma anche nella nostra laboriosa provincia, ha già inventato ed introdotto

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Oggi è possibile disporre in cantiere di sensori in grado di dare voce e rendere smart (ossia intelligenti) mezzi, attrezzature fisse e mobili, indipendentemente dalla loro marca, tipo e di età, dando loro una nuova vita. Con un click ed un solo colpo d’occhio al tablet è possibile controllare l’attività produttiva, ridurne i costi, avere una completa tracciabilità delle risorse, misurarne la redditività, seguire lo stato di avanzamento dei lavori, ovunque Voi siate con ottimi risultati delle tecnologie di semplice applicazione ed utilizzo con benefici di gran lunga superiori ai costi sostenuti, ottenendo in tempo reale dati fondamentali per la gestione della propria attività. Ad esempio in agricoltura, settore apparentemente meno evoluto di quello edile in termini di qualità e varietà di macchine ed attrezzature, una semplice centralina installata sul trattore e collegata tramite un sensore a ciascun accessorio trainato può dare


SENSORI RESISTENTI AD AMBIENTI “OSTILI” COME I CANTIERI EDILI, IN GRADO DI DIALOGARE CON SISTEMI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

la possibilità di controllare anche a distanza tutto quanto è stato realizzato nella giornata. Si possono vedere in tempo reale dove una certa macchina sta lavorando, la sua velocità, i consumi, la lavorazione e l’identità di chi la conduce. Ed il vantaggio che queste informazioni possono dare è tanto maggiore quante più macchine sarà possibile controllare, addirittura in più aziende in contemporanea. A fine giornata il resoconto sarà “a portata di un clic”, e saremo in grado di avere sotto controllo produzione, consumi di carburante, tempi per tipologia di attività, ore lavorate, una sorta di cruscotto completo gestibile da un tablet o uno smartphone ovunque noi siamo. Inoltre una mappatura dei luoghi di lavoro viene aggiornata con opportune colorazioni in funzione delle attività svolte e quindi essere in grado, in modo abbastanza intuitivo, di razionalizzare l’uso delle macchine in diversi luoghi. Una tipica perplessità che può scaturire è l’equivalenza “sensore elettronico = delicatezza” in un ambiente come quello di un cantiere: ci sono sensori particolarmente resistenti agli ambienti ostili, come l’agricoltura o il cantiere edile, definiti da un produttore “sensori da fango” ormai testati da qualche anno. Ma qui il buon imprenditore potrebbe obiettare “chissà su che macchine potrò trovare una strumentazione del genere!”: bene, la buona notizia è che questi strumenti rivoluzionari possono essere installati comodamente sulle vecchie macchine, ottenendo gli stessi risultati.

Riprese durante il corso MMT presso ESEB

Personalmente ho potuto apprezzare in diversi cantieri del bresciano come alcune innovazioni applicate alle macchine movimento terra, basate essenzialmente su strumenti geotecnici laser, diano possibilità di maggior precisione negli scavi e nel livellamento dei terreni, con segnalazione semaforica applicata alla cabina in grado di dare indicazione della correttezza o meno della pendenza e del reinterro. Ora è possibile coordinare le operazioni di due o più macchine diverse attraverso sensori ed antenne collegate a sistemi di navigazione satellitare GNSS (GPS americano + GLONASS russo) attraverso un pannello touch-screen installato in cabina o gestibile in remoto: in un lavoro stradale il pannello può comunicare in tempo reale al gruppo oleodinamico i movimenti che la lama deve compiere per realizzare un lavoro perfettamente coincidente con il progetto BIM di riferimento (caricato o collegato alla macchina). Mentre un escavatore realizza le scarpate, il dozer lavora contemporaneamente sulla 711

messa in opera della sede stradale, ottenendo istantaneamente indicazioni di correzione in funzione di un modello digitale a triangoli del terreno, anche in presenza di ostacoli come alberi o edifici, con tolleranze di 1,5cm. I vantaggi ulteriori della digitalizzazione consistono anche: - nella capacità di rilievo e confronto delle quote iniziali con quelle di progetto, e di determinare zone di sterro e riporto e quantità relative; - nella verifica istantanea in ogni punto degli spessori dei materiali posati secondo il progetto; - nella esecuzione di tracciamenti ed allineamenti in maniera semplice e precisa; - nell’organizzazione dei dati per cantiere, giornata o fase di lavoro in collegamento con quanto descritto nell’articolo sul BIM, cioè la dimensione 5D (cioè tridimensionale + le due metrica 4D ed estimativa 5D). Tutto quanto descritto, trasferisce una buona parte del lavoro tradizionalmente “di cantiere” in ufficio o comunque a distanza


CRITERI AMBIENTALI MINIMI, NECESSITÀ DI CONTROLLO DI GRANDI QUANTITÀ DI DATI, SICUREZZA: DIGITALIZZAZIONE “AMICA” E NON PIÙ PROCRASTINABILE

grazie agli automatismi satellitari descritti. I benefici che sembravano appannaggio del solo ambito industriale con i sistemi CAD e CAM e le macchine a controllo numerico, possono essere estesi in questo modo anche all’ambito edile: - non è più necessario picchettare l’area e sistemare le modine perché l’operatore della MMT ha i riferimenti direttamente a video; - si può determinare la quantità di materiale da impiegare con precisione assoluta, in modo più rapido e con operatore non necessariamente esperto; - si ottiene un incremento sensibile della produttività e dell’autonomia del lavoratore che

è videoguidato fino al termine del lavoro. Il “dopocrisi” impone il contenimento dei costi di gestione e la limitazione tendente a zero degli sprechi, nonché la quantificazione dei materiali reimpiegati nell’ottica di un’economia circolare e nel rispetto di Criteri Ambientali Minimi (CAM) che impongono percentuali via via crescenti. Il professor Paolo Riva, ingegnere antisismico, già Professore all’Università di Brescia ed ora Ordinario a quella di Bergamo, in occasione del convegno organizzato per il festeggiamento del 35° della fondazione della Scuola Edile orobica, ha affermato che il futuro dell’edilizia sarà incentrato sull’armonizzazione delle logiche del cantiere edile del terzo millennio con quelle di un’economia attenta all’uso delle risorse e al cosiddetto Life Cycle dei manufatti, fino al riciclo dei materiali a fine vita: i criteri ambientali minimi (CAM) impongono che “Il contenuto di materia recuperata o riciclata deve essere pari ad almeno il 15% in peso sul totale dei materiali utilizzati”. Gli obiettivi europei per il 2050 preve-

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dono una diminuzione dell’85% dell’emissione dei gas serra, che si traduce in ambito edile al recupero integrale degli edifici esistenti: riduzione dell’impatto complessivo, aumento delle prestazioni strutturali, aumento della resilienza (ovvero della capacità di risposta ad eventi estremi) e miglioramento del comfort. Il Professor Riva sottolinea con forza che la via della nuova edilizia sia questa, piuttosto che la digitalizzazione di progetti e macchine: il mio modesto parere è che questi strumenti dalle prestazioni controllabili in tempo reale, non potranno che favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare e degli obblighi derivanti dai Criteri Ambientali Minimi. Inoltre, la rivoluzione digitale potrà conseguire anche livelli di sicurezza sul lavoro in cantiere sempre più elevati grazie all’utilizzo di sensori in grado di dare degli alert su pendenze, consistenza dei materiali sotto le ruote o i cingoli e distanze di sicurezza da scavi, linee elettriche, gasdotti etc. In tale ottica, CAMPUS EDILIZIA sta organizzando, nell’ambito dei seminari tecnici che si tengono in ESEB, un incontro con un’azienda bresciana leader in sensoristica, oltre che per l’automotive, anche applicata alle macchine da lavoro in agricoltura e in edilizia: sabato 12 gennaio 2019 in auditorium Vi aspettiamo per valutare le prospettive, i costi, i benefici e poterne discutere, assieme ai protagonisti di questa innovazione. (ESEB) Arch. Aldo Palladini


Cariche Sociali CONSIGLIO DIRETTIVO

COMITATO DI AMMISSIONE A SOCIO E VIGILANZA

Presidente:

Presidente:

PAVONI RAG. TIZIANO

ASSINI GEOM. STEFANO

Vice Presidenti:

Componenti:

BRUNI ZANI ERNESTO

IDER GEOM. PRIMO

PAROLINI GEOM. MARIO Cassiere:

Cassiere Supplente:

ARCHETTI GIORGIO

VEZZOLA GEOM. STEFANO

ARCHETTI GIORGIO

COLLICELLI GEOM. RAFFAELE

FACCHETTI CESARE

GASPARINI RAG. FAUSTO

DIRETTIVO GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI Presidente: ARDESI EMILIA

Consiglieri: BETTONI GEOM. PAOLO

CAMPANA GEOM. GIULIANO

Vice Presidenti:

COLLICELLI GEOM. RAFFAELE DELDOSSI ING. ANGELO GASPARINI RAG. FAUSTO

PRANDELLI SANTO

GATTI RAG. CORRADO

SCOLARI RAG. FRANCESCA

Consiglieri:

PREMOLI DOTT. GIAMPAOLO RIZZINELLI ING. FABIO SILVIOLI GEOM. ALBERTO

ARICI ARCH. SEVERINO

BERGOMI GEOM. ALBERTO

DI LERNIA DOTT. ALBERTO

PAVONI ING. LUCA

ZOGNO GEOM. NICOLA

REVISORI DEI CONTI

COMITATO GESTIONE FONDO ASSISTENZA

Presidente:

Presidente:

PE GEOM. RENATO

SILVIOLI GEOM. ALBERTO Componenti:

Effettivi: BARONI GIUSEPPE

PLONA GEOM. EMANUELE

BARONI GIUSEPPE

CADEO GEOM. GIORGIO

CAMPANA ARCH. DAVIDE

GASPARINI RAG. FAUSTO

IDER GEOM. PRIMO

GIUNTA Coordinatore: POLA ING. ALBERTO Consultori:

Consultori: ANDREIS PIETRO

ARDESI EMILIA

GIRELLI GEOM. SERGIO

LANZETTI RAG. GIUSEPPINA

BAFFELLI GEOM. LEONE

BENETELLI GEOM. FERRUCCIO

MASCOTTO ARCH. AMEDEO

MAZZA GEOM. GIOVANNI

BERTOLASIO LUCIANO

BERTOLI ING. FABRIZIO

MOSCONI ROBERTO

ONESTI GEOM. IVAN

BETTONI MASSIMO

BULFERETTI GEOM. FERRUCCIO

PELLEGRINI GEOM. ABBONDIO

PELOSI GEOM. CARLO DARIS

CADEO GEOM. GIORGIO

CAFFERATI GEOM. DAVIDE

RODA GEOM. MARIO

ROSSINI GEOM. ALESSIO

CAMPANA ARCH. DAVIDE

CANCELLI RICCARDO

ROSSINI GEOM. GUIDO

SALVADORI DIEGO

CASTELLI GEOM. ANDREA

DELLA FIORE GEOM. CLAUDIO

SCALVINI GIAN MARIO LUIGI

SIGNORONI MASSIMO

DI LERNIA GEOM. GIUSEPPE

FACCHETTI ARCH. ROBERTO

SINA GEOM. ARMANDO

TONELLI GEOM. CLAUDIO

FACCHINETTI ENRICO

FERRARI MICHELE

TROMBINI SERGIO

ZILIANI GEOM. ANGELO

GAIDONI ARCH. GIACOMO

GIACOMELLI PAOLO


PERCHÉ ASSOCIARSI L’imprenditore non può isolarsi, soprattutto in un contesto economico e sociale difficile e in continua evoluzione. Associarsi vuol dire partecipare ed essere protagonista dello sviluppo della categoria. L’Associazione è il riferimento principale per: rappresentare e tutelare gli interessi dell’impresa; assistere e supportare la gestione dell’impresa con servizi e consulenza mirati; favorire sinergie con altri Associati.

Rappresentanza Il Collegio Costruttori è un punto di riferimento per le imprese edili delle quali rappresenta gli interessi nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche locali, nazionali e internazionali, le organizzazioni economiche e sindacali. Il Collegio è la realtà nella quale, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, si trova tutela e confronto con interlocutori, pubblici e privati, per promuovere lo sviluppo economico e sociale, tutelando il ruolo dell’impresa locale e gli interessi degli imprenditori.

Assistenza Il Collegio Costruttori mette a disposizione degli Associati un’ampia gamma di servizi e agevolazioni, garantiti da una qualificata struttura professionale.

Il vantaggio è avere la propria Associazione di categoria come unico riferimento per la soluzione di ogni problema aziendale: l’Associato risparmia tempo e contiene i costi.

I SERVIZI

vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000.

Il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia.

CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni.

CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda

COSA OFFRIAMO? Consulenza diretta e immediata, presso la sede, telefonica e telematica. Informazione tramite il periodico mensile “Notiziario”, informative cartacee ed elettroniche, comunicazioni approfondite attraverso il sito web tempestivamente aggiornato. Assistenza per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. Formazione dipendenti e collaboratori dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati nella sede del Collegio sui principali programmi informatici e sugli aggiornamenti delle norme ISO 9000

MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: – lavoro – qualificazione (soa e iso 9000) – sicurezza – tecnologia e normativa tecnica – urbanistica ed edilizia – fisco e tributi – gestione dell’appalto – ambiente – lavori pubblici – trasporti SERVIZIO SINDACALE Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE. SICUREZZA Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. URBANISTICA ED EDILIZIA Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale.


GESTIONE DELL’APPALTO Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve. LAVORI PUBBLICI Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) QUALIFICAZIONE (SOA E ISO 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione.

imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni per la riqualificazione energetica ed il recupero dei fabbricati. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. AMBIENTE Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla

tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. TRASPORTI Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada.

LE PRINCIPALI CONVENZIONI

Camera di Commercio Rilascio degli atti del Registro Imprese e Telemaco

Banche UBI >< Banco di Brescia UBI >< Banca di Valle Camonica UBI >< Banca Popolare di Bergamo

Vigili del Fuoco Appuntamento diretto nella sede del Collegio con funzionario dei Vigili del Fuoco per assistenza tecnico-normativa, pareri su soluzioni progettuali e su piani antincendio.

Erogazione MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate. Erogazione MUTUI IPOTECARI CHIROGRAFARI per RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate.

TECNOLOGIA E NORMATIVA TECNICA Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti.

Consulenza Servizio di analisi finaziaria prestata dallo Studio Associato Braga Tecla-Roberto Mutti di Brescia. Convenzione con la società TESIS SRL per certificazione energetica, analisi termografiche, rilievi termo igrometrici, nonché progetto acustico e le conseguenti verifiche in cantiere e i collaudi.

SERVIZIO TRIBUTARIO - FISCALE Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle

Bandi di gara Infoplus - Servizio di ricerca e consultazione bandi di gara

Assicurazioni CAR e fidejussioni per appalti pubblici Fidejussioni e assicurazioni decennali per vendita fabbricati in costruzione. Autoveicoli Convenzione con la società ROMANO BNLT per il noleggio a lungo termine di autovetture e autocarri. Servizi Condizioni di favore alle imprese associate per le convenzioni di Confindustria, tra le quali le più significative sono quelle stipulate nel campo telefonico, nel campo dell’erogazione dei carburanti e per i viaggi. Il Collegio dei Costruttori edili di Brescia e Provincia, tramite ANCE, l’associazione nazionale dei costruttori edili, fa parte del sistema confindustriale.


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

LAVORO - Ministero del Lavoro - proroga Cigs con soluzione di continuità - rettifica circolare 29 ottobre 2018, n. 16 - circolare 22 novembre 2018, n. 18 pag. 718 - INL - sanzione per mancato pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili e maxisanzione per lavoro nero - rapporti - nota 9 novembre 2018, n. 9294 pag. 718

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

- Legge n. 297/82 - Tfr - indice rivalutazione mese di ottobre 2018

pag. 733

TRIBUTI

- Fattura elettronica - i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate pag. 745 - Cessione di box auto entro i 5 anni tassazione sostitutiva al 20%

pag. 746

pag. 719

- Bonus edilizia e risparmio energetico - la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate pag. 746

pag. 730

- Sismabonus - precisazioni sulla cessione del credito

pag. 747

- Inps - trasferimento del lavoratore in costanza di malattia verso altro Paese UE - corresponsione della relativa indennità economica - condizioni messaggio 16 novembre 2018, n. 4271 pag. 731

- Bonus ristrutturazioni e risparmio energetico on line il sito per le comunicazioni all’Enea

pag. 747

- Complesso immobiliare oggetto di recupero tassazione applicabile alla cessione

pag. 748

- Inps - astensione obbligatoria di maternità e assistenza disabili - messaggio 2 novembre 2018, n. 4074 pag. 731

- Ecobonus - diritto alla cessione del credito il vincolo di parentela non è sufficiente

pag. 749

- Inps - contratti di apprendistato - circolare 14 novembre 2018, n. 108 - Ministero del Lavoro - lavoro intermittente e straordinario - interpello 24 ottobre 2018, n. 6

- Inps - sede provinciale Brescia - invio certificati telematici per Tbc pag. 732 - Inail - rivalutazione del minimale e del massimale di rendita - limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dal 1° luglio 2018 circolare 13 novembre 2018, n. 42 pag. 732 - Contratto a tutele crescenti - indennità connesse al licenziamento - incostituzionalità della norma Corte costituzionale, 8 novembre 2018, n. 194 pag. 733

INDICI

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 750

- Tfr - Legge 297/82

pag. 750

- Indice Istat costo di costruzione di un fabbricato residenziale

pag. 750

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

TRASPORTI

LAVORI PUBBLICI

- Nuova cartografia provinciale per la circolazione dei trasporti eccezionali

pag. 760

- Appalti pubblici - illegittima la norma del bando che nega l’anticipazione al vincitore pag. 753

- Cronotachigrafo guida dell’Ance sugli adempimenti

pag. 761

- Criteri ambientali minimi nei bandi di gara aggiornamenti

pag. 754

- Multe stradali - decurtazione punti e invio comunicazione dell’effettivo conducente

pag. 761

- Appalti pubblici - sanabile l’errore formale sui costi del personale

pag. 754

- Decreto “Genova” - i principali contenuti per i Lavori pubblici

pag. 751

- Appalti pubblici - nessun obbligo di comunicazioni elettroniche sotto i mille euro pag. 755 - Qualificazione delle A.T.I. miste - rimessa all’Adunanza plenaria la decisione sulla modifica delle quote pag. 755 - Appalti pubblici - illegittima la cessione del solo fatturato pag. 757 - Esclusione legittima dalla gara per dichiarazione mendace dell’ausiliaria pag. 757 - Con l’offerta più vantaggiosa sempre possibile proporre migliorie al progetto

pag. 758

- Il Rup può essere anche commissario di gara

pag. 758

- Corte di Giustizia - solo le imprese che partecipano al bando possono impugnare gli atti di gara

URBANISTICA

- Interventi di manutenzione straordinaria e Comunicazione lavori al Comune (Cila)

pag. 762

- Recepito in Lombardia il Regolamento edilizio tipo

pag. 762

- Aggiornata la modulistica unificata regionale attinente all’edilizia

pag. 762

- Sisma 2016 - ampliate le ipotesi di sanatoria delle difformità edilizie

pag. 763

- Proposta di aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l’anno 2019 (Comuni della Regione Lombardia) pag. 764

ANCE INFORMA pag. 759

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pag. 767


LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO PROROGA CIGS CON SOLUZIONE DI CONTINUITÀ RETTIFICA CIRCOLARE 29 OTTOBRE 2018, N. 16 CIRCOLARE 22 NOVEMBRE 2018, N. 18 Il Ministero del Lavoro, a rettifica della propria circolare n. 29 ottobre 2018, n. 16 (v. notiziario n. 11/2018, pagg. 648 e seg.) ha emanato l’ulteriore circolare 22 novembre 2018, n. 18, con la quale ha rideterminato il periodo di riferimento considerato congruo per ritenere ancora attuale la situazione di crisi dell’impresa, al fine di giustificare una richiesta di proroga della Cigs, anche con soluzione di continuità, da parte delle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell’anno 2018. Diversamente da quanto indicato nella circolare n. 16 del 29 ottobre 2018, nella quale si faceva riferimento ad un programma di Cigs scaduto non più di tre mesi prima dall’emanazione della suddetta circolare ministeriale, il dicastero ha ritenuto, anche in considerazione del periodo estivo in cui le aziende possono avere gestito la crisi con strumenti diversi dalla Cigs, ad es. ferie, di fare riferimento a programmi di Cigs scaduti non prima del 30 giugno 2018. Ministero del Lavoro - Circolare 22 novembre 2018, n. 18 Oggetto: rettifica della circolare n. 16 del 29 ottobre 2018. Alla circolare n. 16 del 29 ottobre 2018, paragrafo 3, lettera a), secondo capoverso, le parole: “Al fine di individuare, tuttavia, un periodo temporale congruo tale da far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa ancora attuale, si fa riferimento ad un programma che scade non più di 3 mesi prima l’emanazione della presente circolare”, sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di individuare, tuttavia, un periodo temporale congruo tale da far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa ancora attuale, considerato che durante il periodo estivo le aziende potrebbero aver gestito le criticità aziendali e occupazionali mediante il ricorso a strumenti diversi dalla CIGS, anche di natura contrattuale, quali ad es. ferie, si fa riferimento ad un programma che scade non prima del 30 giugno 2018.” In ordine alla presente rettifica è stato acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. 8892 del 21 novembre 2018.

INL SANZIONE PER MANCATO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE CON STRUMENTI TRACCIABILI E MAXISANZIONE PER LAVORO NERO RAPPORTI - NOTA 9 NOVEMBRE 2018, N. 9294 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel fornire una risposta al quesito posto da una Sede territoriale, ha ripercorso l’impianto sanzionatorio previsto dalla normativa che ha introdotto, dal 1° luglio scorso, il divieto di pagamento della retribuzione attraverso modalità di pagamento diverse da quelle espressamente indicate dalla stessa. Nello specifico, la nota affronta l’ipotesi in cui gli organismi ispettivi abbiano accertato l’impiego di lavoratori “in nero” e riscontrato altresì che la remunerazione dei medesimi avvenga in contanti. Ad avviso dell’Ispettorato, benché debba ritenersi piuttosto remota la possibilità che il lavoratore “in nero” venga remunerato utilizzando strumenti tracciabili, non può di per sé escludersi l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla citata normativa (da 1.000 a 5.000 euro per il datore di lavoro o il committente che viola il divieto di cui trattasi). Tale sanzione può aggiungersi alla maxisanzione per lavoro “nero”, visto che la prima è posta a tutela di interessi non esattamente coincidenti con quelli presidiati dalla seconda. L’Ispettorato, infine, ritiene che, nell’eventualità di un accertato pagamento in contanti su base giornaliera, si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in “nero” siano state effettuate. Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota 9 novembre 2018, n. 9294 Oggetto: sanzione per mancato versamento della retribuzione con strumenti tracciabili ai sensi dell’art. 1 comma 913, L. n. 205/2017 - maxisanzione per lavoro “nero”. Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, concernente la corretta applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 1, comma 913, L. n. 205/2017, nelle ipotesi di irrogazione del provvedimento di maxisanzione per lavoro “nero”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 - d’intesa con l’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - si rappresenta quanto segue. Come noto, in forza del citato comma 913, a partire dal 1° luglio u.s trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da

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1.000 a 5.000 euro nei confronti dei datori di lavoro o dei committenti che corrispondono ai lavoratori la retribuzione, ovvero ogni anticipo di essa, senza avvalersi degli strumenti di pagamento espressamente indicati dal citato comma 910. Il Legislatore ha altresì chiarito, al comma 912, il campo di applicazione della disposizione individuandolo in “…ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142”. Con nota prot. n. 5828 del 4 luglio 2018, lo Scrivente ha precisato che l’illecito si configura ogniqualvolta venga corrisposta la retribuzione in violazione del comma 910 dell’art. 1 L. n. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione che, di norma, avviene mensilmente. Ciò premesso, si evidenzia che la fattispecie oggetto del quesito riguarda l’ipotesi in cui gli organi ispettivi abbiano accertato l’impiego di lavoratori “in nero” e riscontrato altresì che la remunerazione dei medesimi lavoratori sia avvenuta in contanti e non mediante gli strumenti di pagamento prescritti dal citato comma 910. In tali casi, benché debba ritenersi piuttosto remota la possibilità che il lavoratore “in nero” venga remunerato utilizzando strumenti “tracciabili”, non può di per sé escludersi l’applicazione della sanzione prevista dal comma 913, che in ogni caso discende del comportamento antigiuridico adottato ed è posta a tutela di interessi non esattamente coincidenti con quelli presidiati dalla c.d. maxisanzione per lavoro “nero”. Del resto, laddove il Legislatore ha voluto escludere l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di contestazione della maxisanzione lo ha fatto espressamente (l’art. 3, comma 3 quinquies, D.L. 12/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015 prevede espressamente l’inapplicabilità delle sanzioni di cui “all’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché le sanzioni di cui all’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”). Va tuttavia evidenziato che, stante il tenore letterale del comma 910, l’illecito si configura solo laddove sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti; peraltro, atteso che nelle ipotesi di lavoro “nero” la periodicità della erogazione della retribuzione può non seguire l’ordinaria corresponsione mensile, in ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione si potrebbero configurare tanti illeciti per


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quante giornate di lavoro in “nero” sono state effettuate. Resta ferma, infine, l’adozione della diffida accertativa per il caso in cui, accertata la corresponsione della retribuzione, quantunque in contanti, la stessa risulti inferiore all’importo dovuto in ragione del CCNL applicato dal datore di lavoro.

INPS CONTRATTI DI APPRENDISTATO CIRCOLARE 14 NOVEMBRE 2018, N. 108 L’Inps, con circolare 14 novembre 2018, n. 108, ha fornito un quadro riepilogativo della disciplina dei contratti di apprendistato e dei relativi obblighi contributivi, a fronte delle agevolazioni introdotte nel corso degli ultimi anni per favorirne l’utilizzo. Nel rinviare alla circolare per quanto concerne le disposizioni normative in vigore, si richiama, in sintesi, quanto sottolineato dall’Istituto con riferimento al regime contributivo generale. Con riguardo alla determinazione della base imponibile, l’Inps rammenta che la retribuzione da assoggettare a contribuzione non va adeguata, ove inferiore, al minimo di retribuzione giornaliera previsto dall’articolo 7, comma 1, del D.L. 463/1983. Pertanto il calcolo della contribuzione dovuta per gli assunti con contratto di apprendistato è effettuato in relazione alla misura della retribuzione effettivamente corrisposta, fermo restando il rispetto delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria, sul piano nazionale. L’Istituto precisa inoltre che per quanto riguarda le ore di formazione svolte presso le istituzioni formative, ossia all’esterno della sede aziendale e per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione, non sussistono obblighi contributivi. Per tali periodi non retribuiti, come chiarito dal Ministero del Lavoro con interpello n. 22/2016, non è neppure configurabile un diritto dell’apprendista all’accreditamento di contribuzione figurativa. Per i periodi di formazione svolti, invece, all’interno dell’azienda, la misura della retribuzione spettante all’apprendista non può essere inferiore al 10% di quella spettante in relazione ai periodi di ordinaria attività lavorativa. Resta fermo che, sia con riguardo alle ore formative esterne sia a quelle svolte in azienda, a fronte di condizioni retributive

di miglior favore previste dai contratti collettivi, anche gli obblighi contributivi vanno adeguati. In ordine alla contribuzione a carico del datore di lavoro, l’Istituto ricorda come la legge n. 296/2006 (art. 1, comma 773, primo periodo), abbia fissato, con effetto dai periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, la relativa aliquota nella misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Ai sensi del decreto interministeriale 28 marzo 2007, la predetta contribuzione è ripartita fra le gestioni previdenziali interessate come segue: Assicurazioni

Intera durata del rapporto di apprendistato

Fondo pensioni lavoratori dipendenti

9,01

CUAF

0,11

Indennità economica di malattia

0,53

Indennità economica di maternità

0,05

INAIL

0,30 10,00

TOTALE

A tale aliquota contributiva deve aggiungersi, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) (art. 2, comma 36, legge n. 92/2012), pari all’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, comma 4, legge n. 845/1978), pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Pertanto, sulla base del regime ordinario, la contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro è pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, la citata Legge n. 296/2006 (art. 1, comma 773, quinto periodo) dispone, per i contratti di apprendistato, la riduzione dell’aliquota del 10% in ragione dell’anno di vigenza del contratto di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali nel secondo anno di contratto, ferma restando l’aliquota del 10% negli anni di contratto successivi al secondo. In tal caso, la ripartizione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro è determinata come segue:

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Durata del rapporto di apprendistato

Assicura1°-12° zioni mese

13°-24° mese

Oltre il 24° mese

Fondo pensioni lavoratori dipendenti

1,35

2,70

9,01

CUAF

0,02

0,03

0,11

Indennità economica di malattia

0,08

0,16

0,53

Indennità economica di maternità

0,01

0,02

0,05

INAIL

0,04

0,09

0,30

Totale

1,50

3,00

10,00

Anche per tale regime, all’aliquota contributiva deve aggiungersi l’aliquota dell’1,61% (1,31% + 0,30%). Sul punto, l’Istituto precisa ulteriormente che, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, la Legge n. 183/2011 (art. 22, comma 1) ha introdotto, per le assunzioni in apprendistato effettuate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da aziende con un numero di addetti pari o inferiore a nove unità, uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto, nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge e dalla normativa in materia di aiuti di Stato in relazione al regime de minimis. Pertanto, per tale regime agevolato, è dovuta, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, esclusivamente l’aliquota di finanziamento della NASpI, pari all’1,61%. La legge n. 232/2016 (art. 1, commi 308310) ha inoltre introdotto l’esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo annuo di € 3.250, per le assunzioni, anche in apprendistato, effettuate fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, di studenti che hanno svolto per il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro. L’esonero, stabilito per una durata di tre anni dall’assunzione, non riguarda il contributo integrativo dello 0,30%. Infine, l’Istituto ricorda che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, i benefici contributivi previsti per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Nel merito, l’Istituto precisa che, nel caso di regimi che prevedano la variazione dell’aliquota contributiva nel corso del rapporto di apprendistato, la misura da assumere a riferimento è quella in atto nel periodo immediatamente precedente la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato.


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Per quanto, invece, attiene alla contribuzione a carico dell’apprendista, l’Inps sottolinea che la relativa aliquota è pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione (art. 21 legge n. 41/1986). Inoltre, poiché i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore resta fissata nella misura già determinata durante il periodo di apprendistato (con eccezione per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità ordinaria di un trattamento di disoccupazione). Si rimanda ad un’attenta lettura della circolare per quanto concerne, nello specifico, gli aspetti contributivi inerenti le tre tipologie di apprendistato e i relativi incentivi, nonché le istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens, rettificate rispetto a quelle riportate in precedenti messaggi dell’Istituto. Inps - Circolare 14 novembre 2018, n. 108 Oggetto: Rapporti di apprendistato. Assetto del regime contributivo a seguito della integrazione delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti Sommario: Con la presente circolare, allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, si riepiloga l’assetto del regime contributivo relativo ai rapporti di apprendistato nella necessaria prospettiva di analisi integrata delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni allo scopo di promuovere l’utilizzo delle predette forme contrattuali. In questo quadro, si riportano taluni adeguamenti delle indicazioni fornite con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, in tema di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione, nonché con il messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017 in tema di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. INDICE: 1. La disciplina del contratto di apprendistato 2. La disciplina delle singole tipologie contrattuali 2.1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore 2.2. L’apprendistato professionalizzante 2.2.1. Assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria 2.2.2. Assunzioni in apprendistato professio-

nalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione 2.3. L’apprendistato di alta formazione e ricerca 3. La tutela previdenziale ed assistenziale e la misura della contribuzione 3.1. Determinazione della base imponibile 3.2. La misura della contribuzione a carico del datore di lavoro. Regime generale 3.3. La misura della contribuzione a carico dell’apprendista. Regime generale 3.4. Incentivi per il contratto di apprendistato di primo livello 3.5. La misura della contribuzione per il contratto di apprendistato professionalizzante 3.6. La misura della contribuzione. Le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria ovvero di un trattamento di disoccupazione 3.7. La misura della contribuzione. Specificità del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca 4. Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens 4.1. Assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore 4.2. Assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità ovvero di indennità di disoccupazione 5. Istruzioni contabili 1. La disciplina del contratto di apprendistato Il Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in attuazione della legge delega n. 183/2014, ha operato il riordino della normativa in materia di contratti di apprendistato e ha disposto, all’articolo 55, comma 1, lett. g), l’abrogazione del Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167), le cui disposizioni sono state illustrate con la circolare n. 128 del 2 novembre 2012. Il contratto di apprendistato è regolato dalle norme recate dagli articoli 41-47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sulla base di una sostanziale continuità con la disciplina previgente del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Le tipologie di apprendistato vigenti non presentano sostanziali variazioni rispetto alla previgente disciplina e si articolano in: 1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di seguito, anche “apprendistato di primo livello”); 2. apprendistato professionalizzante (di seguito, anche “apprendistato di secondo livello”); 3. apprendistato di alta formazione e di ricerca (di seguito, anche “apprendistato di terzo livello”). L’articolo 41 del D.Lgs n. 81/2015, riprendendo la disciplina del D.Lgs n. 167/2011,

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definisce l’apprendistato “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”. Il successivo articolo 42, comma 1, prevede che, ai fini della prova, il contratto di apprendistato deve essere stipulato per iscritto e contenere, seppure in forma sintetica, il piano formativo individuale. Il contratto deve avere una durata minima ex lege di sei mesi (art. 42, comma 2). La previsione di una durata inferiore a quella di legge e il ricorso alla forma contrattuale a tempo determinato possono essere previste, in relazione alle tipologie di apprendistato di primo e secondo livello (art. 43, comma 8 e art. 44, comma 5), dalla regolamentazione adottata dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Inoltre, “durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo” (art. 42, comma 3, prima parte). Per gli apprendisti di primo livello, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi (art. 42, comma 3, seconda parte). L’articolo 42, comma 4, prevede la possibilità per le parti di recedere liberamente dal contratto ai sensi dell’articolo 2118 c.c. “al termine del periodo di apprendistato”, ferma restando, durante il periodo di preavviso, l’applicazione della disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato recesso, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’articolo 42, comma 5, in linea di sostanziale continuità con il D.Lgs n. 167/2011, rimette la disciplina del contratto di apprendistato agli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei principi di seguito riepilogati: - il divieto di retribuzione a cottimo; - la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio; - la presenza di un tutore o referente aziendale; - la possibilità di finanziare il percorso formativo degli apprendisti tramite i fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 12 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276; - la possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti al termine del percorso di formazione, della qualificazione professio-


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nale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché dei percorsi di istruzione degli adulti; - la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro di durata superiore a trenta giorni; - la possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato. Resta inoltre confermata, a norma dell’articolo 47, comma 3, del D.Lgs n. 81/2015, l’esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti, fatte salve diverse disposizioni di legge o di contratto collettivo. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente tramite le agenzie di somministrazione autorizzate, rimangono sostanzialmente identici a quelli previsti dalla previgente disciplina. Al riguardo, l’articolo 42, comma 7, del D.Lgs n. 81/2015 prevede quanto segue: - il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio non può superare il rapporto di 3 a 2; - per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, tale rapporto non può superare il 100%; - in caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a tre unità, possono essere assunti, al massimo, tre apprendisti; - per le imprese artigiane restano in vigore le disposizioni in materia di limiti dimensionali dettate dall’articolo 4 della legge n. 443/1985. Le assunzioni effettuate in violazione dei limiti numerici previsti dal dettato normativo devono essere ricondotte a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il D.Lgs n. 81/2015 introduce all’articolo 42, comma 8, alcune modifiche in materia di clausole di stabilizzazione degli apprendisti rispetto alla normativa prevista dal Testo Unico. Per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, la norma subordina l’assunzione di nuovi apprendisti alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Per espressa previsione legislativa, dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. La precedente disposizione normativa relativa alle clausole di stabilizzazione trovava applicazione per le aziende con almeno venti dipendenti e subordinava l’assunzione

di nuovi apprendisti alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (per i primi trentasei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 92/2012, la percentuale era determinata in misura pari al 30%). Resta fermo che gli apprendisti assunti in violazione dei predetti limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro. Infine, si richiamano le disposizioni recate dall’articolo 47, commi 1 e 2, che sono comuni alle diverse fattispecie del contratto di apprendistato. In particolare, l’articolo 47, comma 1, prevede che in caso di inadempimento del datore di lavoro nella erogazione della formazione di cui lo stesso sia esclusivamente responsabile, tale da impedire il raggiungimento delle finalità proprie delle singole fattispecie contrattuali, il predetto datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dall’apprendista al termine del periodo di formazione, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione a titolo di omessa contribuzione. Ulteriori sanzioni a carico del datore di lavoro sono previste in caso di violazione dell’articolo 42, commi 1 e 5, lettere a), b) e c). In questi casi, il datore di lavoro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, come disposto dall’articolo 47, comma 2. 2. La disciplina delle singole tipologie contrattuali

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Come anticipato, il nuovo dettato normativo disciplina le seguenti tre diverse tipologie contrattuali di apprendistato: - articolo 43: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - articolo 44: apprendistato professionalizzante; - articolo 45: apprendistato di alta formazione e di ricerca. 2.1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello, è disciplinato dall’articolo 43 del D.Lgs n. 81/2015. Il nuovo dettato normativo riconduce a questa fattispecie contrattuale sia i percorsi di istruzione e formazione per la qualifica ed il diploma professionale sia quelli di istruzione secondaria superiore che quelli di specializzazione tecnica superiore. In precedenza, in vigenza del Testo Unico, questi erano conseguibili con il contratto di apprendistato di alta formazione. Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello sono possibili in tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, per giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e fino al compimento del venticinquesimo. Per i giovani ancora soggetti all’obbligo scolastico, il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato deve


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sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. La durata del contratto (art. 43, comma 2) è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a tre anni ovvero a quattro nel caso di diploma professionale quadriennale. L’articolo 43, comma 8, prevede specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato e dispone che, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono regolare, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, le modalità di svolgimento del contratto, prevedendo anche il ricorso alla forma a tempo determinato. L’articolo 43 disciplina altresì i seguenti casi, in cui è possibile la proroga di un anno del contratto: - per gli assunti che abbiano conseguito la qualifica triennale o il diploma quadriennale al fine di acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo; - per gli assunti che non abbiano positivamente conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma statale di maturità professionale dopo l’anno integrativo. La retribuzione dell’apprendista è articolata come di seguito specificato: - nessun riconoscimento retributivo per le ore in cui il giovane è impegnato nella formazione presso l’ente formativo (art. 43, comma 7); - 10% del valore della retribuzione che gli sarebbe dovuta per le ore di formazione presso il datore di lavoro, fatte

salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art. 43, comma 7); - misura della retribuzione basata sul sistema del sotto-inquadramento o della percentualizzazione per le ore di effettivo lavoro (art. 42, comma 5, lett. b). Infine, si evidenzia che l’articolo 43, comma 9, regolamenta la trasformazione dal contratto di apprendistato di primo livello a quello di secondo livello. La trasformazione è possibile successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma di istruzione professionale o del diploma di scuola secondaria superiore ed è finalizzata al conseguimento della “qualificazione professionale ai fini contrattuali”. La norma in esame stabilisce, inoltre, che la durata massima dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva. Restano in ogni caso fermi i limiti massimi di durata previsti dal D.Lgs n. 81/2015 per ciascuna tipologia di apprendistato. 2.2. L’apprendistato professionalizzante L’apprendistato professionalizzante, c.d. di secondo livello, è disciplinato dall’articolo 44 del D.Lgs. n. 81/2015, che al comma 1 dispone: “Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici e privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni”. La norma prevede inoltre che il contratto possa essere stipulato anche con giovani di 17 anni di età qualora siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005. L’articolo 44, comma 1, dispone inoltre che “la qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi […]”.

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La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano e non può essere inferiore a sei mesi, come previsto dall’articolo 42, comma 2. Come già anticipato nel paragrafo dedicato alla disciplina generale, l’articolo 44, comma 5, dispone, infine, che per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, la cui durata può anche essere inferiore a quella minima di sei mesi fissata, in via generale, dall’articolo 42, comma 2. L’articolo 44, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2015 è stato novellato dall’articolo 2 del D.Lgs 7 dicembre 2017, n. 202, in vigore dal 12 gennaio 2018. Per effetto di tale norma, la possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante a tempo determinato è estesa anche alle attività stagionali che si svolgono nell’ambito del settore del cinema e dell’audiovisivo. Infine, si ritiene utile ricordare che il D.Lgs n. 148/2015, di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha esteso l’ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale, comprendendo tra i beneficiari di tali trattamenti anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. In particolare, l’articolo 2 del D.Lgs n. 148/2015 prevede quanto segue: - gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali ordinarie sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria; - gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie sono anch’essi destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria; - gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lett. b), del medesimo decreto legislativo. Pertanto, i medesimi, al pari degli altri lavoratori assunti con contratto di apprendistato, non rientrano tra i beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria per la causale della riorganizzazione aziendale e del contrato di solidarietà, né dei contratti di solidarietà espansiva di cui all’articolo 41 del D.Lgs n. 148/2015. Il D.Lgs n. 148/2015 ha altresì espressa-


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mente previsto che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante possono essere beneficiari delle prestazioni dei fondi di solidarietà (art. 39 del D.Lgs n. 148/2015). Infine, l’articolo 2, comma 4, del D.Lgs n. 148/2015 prevede che alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito della sospensione/ riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. 2.2.1. Assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria La fattispecie contrattuale in argomento è disciplinata dall’articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015 secondo cui “ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità […]. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali […]”. Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che le citate disposizioni si pongono in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro normativo delineato dall’abrogato decreto legislativo n. 167/2011 (Testo Unico dell’apprendistato) e con quanto introdotto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati). Gli unici profili di novità, rispetto alla predetta disciplina, recati dall’articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015, riguardano: a) la possibilità di utilizzare solo la tipologia dell’apprendistato professionalizzante ai fini delle assunzioni in discorso; b) l’introduzione in via legislativa della deroga, per le assunzioni di cui si tratta, ai limiti di età previsti in via ordinaria dalle norme sull’apprendistato. Deve inoltre rilevarsi che la legge n. 92/2012 ha abrogato, fra l’altro, le iscrizioni alle liste di mobilità ordinaria e le assunzioni agevolate ai sensi degli articoli 8 e 25 della legge n. 223/1991 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (cfr. la circolare n. 137/2012, par. 3.1). A tal proposito, è necessario chiarire che l’intervenuta abrogazione delle norme in materia di iscrizione alle liste di mobilità non determina il venir meno della fattispecie contrattuale di cui all’articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015, ma incide unicamente sul regime contributivo applicabile ratione temporis alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante di beneficiari di indennità di mobilità.

Infine, si evidenzia che l’articolo 47, comma 4, deve intendersi riferito ai soli lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 2.2.2. Assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione L’articolo 47 del D.Lgs n. 81/2015 ha previsto altresì la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante anche “lavoratori beneficiari […] di un trattamento di disoccupazione”, allo scopo di favorirne la “qualificazione o riqualificazione professionale”. Deve rilevarsi che, anche in questo caso, le deroghe rispetto alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante sono le stesse già indicate a proposito delle assunzioni di soggetti beneficiari di indennità di mobilità ordinaria (cfr. par. precedente). Tenuto conto dell’evoluzione della normativa in materia di trattamenti di disoccupazione involontaria - con particolare riguardo alla legge n. 92/2012 e al D.Lgs n. 22/2015 - ed alla conseguente sostituzione delle preesistenti indennità di disoccupazione, i lavoratori che possono essere assunti con la fattispecie contrattuale in esame devono tassativamente ritenersi quelli beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione: - Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI); - Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi); - Indennità speciale di disoccupazione edile; - Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con risposta ad interpello n. 19/2016, ha precisato che “le specifiche disposizioni dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015, correlate all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione non trovano applicazione nei confronti di soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione”. Inoltre, come per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria, l’assunzione in discorso deve ritenersi riferita a lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita. Il contratto di apprendistato professiona-

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lizzante di cui all’articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015 dovrà, pertanto, ritenersi validamente stipulato solo a seguito dell’accoglimento della domanda del lavoratore ed a far data dalla decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore, risultando altrimenti mancante uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale. 2.3. L’apprendistato di alta formazione e ricerca La nuova disciplina del contratto di apprendistato di alta formazione (c.d. di terzo livello) è contenuta all’articolo 45 del D.Lgs n. 81/2015. L’articolo 45, comma 1, dispone quanto segue: - il contratto è utilizzabile in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati; - possono essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che siano “in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo”; - il contratto è finalizzato: • al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca; • al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; • allo svolgimento di attività di ricerca; • allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. La retribuzione dell’apprendista è articolata secondo lo stesso schema previsto per l’apprendistato di primo livello (art. 45, comma 3). Per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata del contratto sono rimesse alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative indicate all’articolo 45, comma 4. Il legislatore ha altresì disposto, innovando rispetto alla precedente disciplina, che il datore di lavoro che intende sottoscrivere un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve necessariamente sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto “che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro […]” (art. 45, comma 2). L’articolo 45, comma 2, precisa inoltre che “la formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore


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e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale”. Infine, i commi 4 e 5 dell’articolo 45 si pongono in sostanziale continuità con le disposizioni del precedente Testo Unico. È così confermato che la regolamentazione e la durata del contratto di apprendistato di terzo livello sono rimesse alle Regioni ed alle Provincie autonome di Trento e Bolzano per i soli profili che attengono alla formazione e che la mancanza di una disciplina regionale non osta all’avvio di contratti di alta formazione e ricerca. 3. La tutela previdenziale ed assistenziale e la misura della contribuzione In linea di continuità con la previgente disciplina, l’articolo 42, comma 6, del D.Lgs n. 81/2015 prevede, a favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato, l’applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie: - IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti); - assegno per il nucleo familiare; - assicurazione contro le malattie; - maternità; - nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI); - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). 3.1. Determinazione della base imponibile In materia di imponibile contributivo si rammenta, preliminarmente, che nei rapporti di apprendistato la retribuzione da assoggettare a contribuzione non va adeguata, ove inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983 (art. 7, comma 5, del D.L. n. 463/1983). Conseguentemente, il calcolo della contribuzione dovuta per gli assunti con contratto di apprendistato è effettuato in relazione alla misura della retribuzione effettivamente corrisposta, fermo restando il rispetto delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria, sul piano nazionale (art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989, alla luce dell’interpretazione autentica recata dall’art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995). Per le ore di formazione svolte presso istituzioni formative, quindi all’esterno della sede aziendale e per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione (art. 43, comma 7 e art. 45, comma 3, del D.Lgs n. 81/2015), non sussistono obblighi contributivi. Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con risposta ad interpello n. 22/2016, ha infatti chiarito che la contribuzione dovuta per gli apprendisti deve essere calcolata esclusivamente sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Il Ministero ha altresì precisato che per tali periodi non retribuiti non è neppure configurabile un diritto dell’apprendista all’accreditamento di contribuzione figurativa.

Per i periodi di formazione svolti, invece, all’interno dell’azienda la misura della retribuzione spettante all’apprendista non può essere inferiore al 10% di quella spettante in relazione ai periodi di ordinaria attività lavorativa. Sia in relazione all’attività formativa esterna sia a quella svolta nell’ambito della sede aziendale, i contratti collettivi possono prevedere condizioni retributive di miglior favore, a fronte delle quali vanno adeguati anche gli obblighi contributivi. 3.2. La misura della contribuzione a carico del datore di lavoro. Regime generale Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, l’articolo 1, comma 773, primo periodo, della legge n. 296/2006 fissa, con effetto dai periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti artigiani e non artigiani nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.[23] Come noto, il decreto 28 marzo 2007, adottato dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze (di seguito, per brevità, “D.M. 28 marzo 2007”) ha stabilito la ripartizione, della predetta contribuzione fra le gestioni previdenziali interessate, secondo le misure riportate nella tabella seguente. Assicurazioni

Intera durata del rapporto di apprendistato

Fondo pensioni lavoratori dipendenti

9,01

CUAF

0,11

Indennità economica di malattia

0,53

Indennità economica di maternità

0,05

INAIL

0,30 10,00

TOTALE

All’aliquota contributiva così determinata, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, deve aggiungersi l’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), determinata dall’articolo 2, comma 36, della legge n. 92/2012 nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Alle assunzioni in apprendistato si applica, inoltre, il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978 e pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previden-

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ziali (cfr. la circolare n. 140/2012, par. 3.3). Pertanto, sulla base del regime ordinario, la contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro è pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della citata legge n. 296/2006 dispone che la “complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”. In linea con i criteri di distribuzione adottati dal citato D.M. 28 marzo 2007 per la ripartizione della contribuzione complessiva propria del regime generale, la ripartizione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, fra le gestioni previdenziali interessate, è fissata secondo le misure riportate nella tabella seguente. Durata del rapporto di apprendistato

Assicura1°-12° zioni mese

13°-24° mese

Oltre il 24° mese

Fondo pensioni lavoratori dipendenti

1,35

2,70

9,01

CUAF

0,02

0,03

0,11

Indennità economica di malattia

0,08

0,16

0,53

Indennità economica di maternità

0,01

0,02

0,05

INAIL

0,04

0,09

0,30

Totale

1,50

3,00

10,00

Anche in relazione al regime in esame, all’aliquota contributiva così determinata, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, deve aggiungersi l’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Al riguardo si precisa che, allo scopo di promuovere l’occupazione giovanile, l’articolo 22, comma 1, della legge n. 183/2011 ha introdotto, “uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione


LAVORO

dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto”. In altri termini, per le aziende con un numero di addetti pari o inferiore a nove unità, per i primi tre anni del rapporto di apprendistato, l’onere contributivo a carico del datore di lavoro, stabilito in via generale sulla base delle sopra citate misure crescenti dall’1,50% (primo anno) al 3% (secondo anno) al 10% (terzo anno), è abbattuto integralmente. Pertanto, in relazione al regime agevolato in discorso, per i primi tre anni del rapporto di apprendistato è dovuta, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, esclusivamente l’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Si ricorda, infine, che il regime agevolato introdotto dalla legge n. 183/2011 è in vigore per le assunzioni in apprendistato effettuate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 e che la sua fruizione è condizionata al rispetto delle condizioni fissate dalla legge per il diritto alle agevolazioni contributive e di quelle stabilite dalla normativa in materia di aiuti di Stato in relazione al regime de minimis. L’articolo 1, commi 308-310, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha inoltre introdotto l’esonero in misura integrale dei contributi a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo annuo di € 3.250,00, per le assunzioni, anche in rapporto di apprendistato, effettuate fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, di studenti che hanno svolto per il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro. La durata dell’esonero è stabilita in tre anni dall’assunzione. Si ricorda che l’esonero non riguarda il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, oggi destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978 e pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per ogni ulteriore dettaglio in ordine al regime del sopra citato esonero contributivo, si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n. 109 del 10 luglio 2017. In relazione alla misura della contribuzione dovuta dai datori di lavoro che fruiscano degli incentivi di cui all’articolo 32, comma, 1, del D.Lgs n. 150/2015, si rinvia al successivo paragrafo 3.4. Infine, si evidenzia che, in linea di continuità con la previgente disciplina, i benefici contributivi previsti per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art. 47, comma 7). Al riguardo, nel caso di regimi che prevedano la variazione dell’aliquota contributiva

nel corso del rapporto di apprendistato (cfr. art. 1, comma 773, quinto periodo, legge n. 296/2006), la misura da assumere a riferimento è quella in atto nel periodo immediatamente precedente la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato. 3.3. La misura della contribuzione a carico dell’apprendista. Regime generale Per effetto di quanto disposto dall’articolo 21 della legge n. 41/1986, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari a quella prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti ed è quindi pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione, fatte salve le specificità illustrate nei successivi paragrafi 3.5 e 3.6. Inoltre, si rammenta che, per effetto dell’articolo 47, comma 7, del D.Lgs n. 81/2015, secondo cui i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore resta fissata nella misura già determinata durante il periodo di apprendistato, fatta eccezione per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità ordinaria ovvero di un trattamento di disoccupazione (cfr. par. 3.6). 3.4. Incentivi per il contratto di apprendistato di primo livello Con il messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017, l’Istituto ha fornito istruzioni in merito all’applicazione del regime degli incentivi previsti dalla normativa vigente per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello. L’articolo 1, comma 240, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi per l’assunzione di apprendisti con contratto

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di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, introdotti in via sperimentale dall’articolo 32 del D.Lgs n. 150/2015, in vigore dal 24 settembre 2015. La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l’anno 2018), all’articolo 1, comma 110, lett. d), ha disposto che sono stanziati “euro 5 milioni per l’anno 2018, 15,8 milioni di euro per l’anno 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 per l’estensione degli incentivi di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150”. Il messaggio sopra richiamato ha precisato quanto segue: a) non trova applicazione il contributo di licenziamento, previsto dall’articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92; b) l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall’articolo 1, comma 773, della legge n. 296/2006, è ridotta alla misura del 5%; c) è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), dall’articolo 2, comma 36, della legge n. 92/2012, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, oggi destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978 e pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. I predetti incentivi contributivi si applicano alle assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello effettuate a decorrere dal 24 settembre 2015 e, in forza del det-


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tato normativo di cui all’articolo 1, comma 110, lett. d), della legge di bilancio 2018, che ha inteso stabilizzare gli incentivi in esame, anche alle assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello effettuate successivamente al 31 dicembre 2017, nei limiti dell’importo massimo anno per anno stanziato a copertura della spesa. Per effetto, in particolare, degli incentivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell’articolo 32 in commento, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato, l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs n. 150/2015, dispone che “agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015”. Pertanto, tenuto conto che la norma circoscrive la non applicabilità dell’articolo 47, comma 7, del D.Lgs n. 81/2015, ai soli incentivi previsti dall’articolo 32, comma 1, del D.Lgs n. 150/2015, per i dodici mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato di cui all’articolo 42, comma 6, del D.Lgs n. 81/2015 (11,61%). Nel corso dei dodici mesi successivi alla prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, continua, invece, a beneficiare della misura ridotta l’aliquota contributiva a carico del dipendente. In linea con i criteri di distribuzione adottati dal D.M. 28 marzo 2007 per la ripartizione della contribuzione complessiva propria del regime generale, per i rapporti di apprendistato regolati dall’articolo 32 del D.Lgs n. 150/2015 la ripartizione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro con un numero di addetti superiore a nove, fra le gestioni previdenziali interessate, è fissata secondo le misure riportate nella tabella seguente.

Assicurazioni

Intera durata del rapporto di apprendistato

Fondo pensioni lavoratori dipendenti

4,50

CUAF

0,06

Indennità economica di malattia

0,26

Indennità economica di maternità

0,03

INAIL

0,15

TOTALE

5,00

La copertura degli oneri finanziari conseguenti all’applicazione degli incentivi introdotti dall’articolo 32 del D.Lgs n. 150/2015 è prevista dal comma 6 del medesimo articolo. A parziale correzione di quanto illustrato al punto 1 del messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017[29] - alla luce dei successivi approfondimenti effettuati con gli Uffici del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - si precisa che, per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello a far tempo dal 24 settembre 2015 da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota contributiva datoriale va calcolata, per i primi due anni, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, mentre, a partire dal terzo anno, è ridotta al 5%, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 150/2015. Ciò in quanto la formulazione dell’articolo 32 (“l’aliquota contributiva del 10 per cento di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta al 5 per cento”) consente di accedere alla soluzione applicativa in base alla quale ogniqualvolta l’aliquota contributiva sia pari al 10%, la medesima si riduce alla misura fissata dalla norma in discorso (5%). Per la regolarizzazione delle differenze contributive conseguenti alle disposizioni sopra riportate, i datori di lavoro, in relazione ai

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periodi interessati, dovranno attenersi alle istruzioni operative indicate nel successivo paragrafo 4. Resta fermo che i predetti datori di lavoro possono fruire degli altri incentivi di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 32, comma 1, fin dall’assunzione dell’apprendista, sempre che la stessa sia avvenuta a far tempo dal 24 settembre 2015. In linea con i criteri di distribuzione adottati dal D.M. 28 marzo 2007 per la ripartizione della contribuzione complessiva propria del regime generale, per i rapporti di apprendistato regolati dall’articolo 32 del D.Lgs n. 150/2015 la ripartizione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, fra le gestioni previdenziali interessate, è fissata secondo le misure riportate nella tabella seguente. Durata del rapporto di apprendistato

Assicura1°-12° zioni mese

13°-24° mese

Oltre il 24° mese

Fondo pensioni lavoratori dipendenti

1,35

2,70

4,50

CUAF

0,02

0,03

0,06

Indennità economica di malattia

0,08

0,16

0,26

Indennità economica di maternità

0,01

0,02

0,03

INAIL

0,04

0,09

0,15

Totale

1,50

3,00

5,00

Nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, di cui all’articolo 43, comma 9, del D.Lgs n. 81/2015, i benefici di cui all’articolo 32, comma 1, del D.Lgs n. 150/2015 si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione. Per i periodi successivi alla trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante troverà applicazione lo specifico regime contributivo di cui al successivo paragrafo 3.5. Con il messaggio n. 2499/2017 l’Istituto ha altresì chiarito quanto segue: a) ai contratti di apprendistato di primo livello attivati in data antecedente al 24 settembre 2015 si applica l’ordinario regime contributivo di cui all’articolo 42, comma 6, del D.Lgs n. 81/2015. Conseguentemente, l’aliquota contributiva di pertinenza del datore di lavoro è pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;


LAVORO

b) la disciplina dei benefici di cui all’articolo 32 del D.Lgs n. 150/2015 non ha abrogato né derogato le disposizioni relative allo sgravio triennale di cui all’articolo 21 della legge n. 183/2011. Pertanto, vi è stata la sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali tra loro alternativi e, conseguentemente, i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, che abbiano assunto apprendisti di primo livello nel periodo compreso tra il 24 settembre 2015 ed il 31 dicembre, ed in possesso di tutti i necessari requisiti, hanno legittimamente beneficiato dello sgravio triennale di cui alla legge n. 183/2011; c) qualora la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata triennale dello sgravio in discorso, il datore di lavoro non potrà fruire dei benefici di cui all’articolo 32 del D.Lgs n. 150/2015 per il periodo residuo. 3.5. La misura della contribuzione. Gli elementi di specificità del contratto di apprendistato professionalizzante La misura della contribuzione dovuta con riferimento ai lavoratori assunti in apprendistato professionalizzante, a far tempo dal 24 settembre 2015, ha subito delle modifiche in ragione delle novità introdotte dal D.Lgs n. 148/2015. In particolare: - in caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione riportata al paragrafo 3.2. è incrementata, ai sensi dell’articolo 2, del D.Lgs n. 148/2015, in conseguenza dell’aumento contributivo a titolo di CIGO/CIGS, secondo quanto precisato al paragrafo 3 del messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016; - in caso di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del D.Lgs n. 148/2015, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento (cfr. il messaggio n. 3112/2016). 3.6. La misura della contribuzione. Le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria ovvero di un trattamento di disoccupazione Con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017 l’Istituto ha fornito le indicazioni volte a favorire l’adozione dei necessari profili di omogeneità nell’applicazione del regime contributivo proprio dell’istituto dell’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015. In particolare, in base alla predetta disposizione, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria (cfr. par. 2.2.1. del messaggio n. 2243/2017) o di un trattamento di disoccu-

pazione (cfr. par. 2.2.2. del messaggio n. 2243/2017). Sul piano generale, si evidenzia come, tenuto conto che le citate disposizioni si pongono in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro normativo delineato dall’abrogato decreto legislativo n. 167/2011, il regime contributivo applicabile alle due predette fattispecie, coerentemente con gli orientamenti amministrativi già adottati dall’Istituto (cfr. la circolare n. 128/2012), sia il medesimo previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge. Di seguito si evidenziano, quindi, i soli profili di novità rispetto alla disciplina contenuta nel D.Lgs n. 167/2011 (art. 7, comma 4), tenuto anche conto, per quel che riguarda le assunzioni di lavoratori beneficiari dell‘indennità di mobilità ordinaria, dell’intervenuta abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, degli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità ordinaria, disposta dalla legge n. 92/2012. A. Beneficiari di indennità di mobilità ordinaria Come già chiarito nel paragrafo 2.2.1., il comma 4 dell’articolo 47 del D.Lgs n. 81/2015, nell’introdurre lo speciale istituto del contratto di apprendistato per l’assunzione di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria, rinvia all’articolo 25, comma 9, e all’articolo 8, comma 4, della legge n. 223/1991, al solo fine di individuare, in deroga alla disciplina generale del contratto di apprendistato, rispettivamente il regime contributivo agevolato e la misura degli incentivi economici ad esso applicabili. A parziale modifica del messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, si precisa che, a seguito dell’intervenuta abrogazione a far tempo dal 1° gennaio 2017 degli articoli 8 e 25 della legge n. 223/91, tali agevolazioni continuano a restare in vigore solo per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016 ed i cui effetti si protraggano dopo detto termine. In particolare, il regime contributivo applicabile ai contratti di assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiarti di indennità di mobilità risulta il seguente: 1) Regime contributivo per i percettori di indennità di mobilità assunti entro il 31 dicembre 2016: a) per i primi 18 mesi dall’assunzione si applica la riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro alla misura prevista per gli apprendisti, per effetto di quanto disposto dall’articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991; b) non trova applicazione la riduzione dell’aliquota contributiva prevista dall’articolo 1, comma 773, della legge n. 296/2006, a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di ad-

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detti pari o inferiore a nove. Ciò in quanto il regime contributivo stabilito dall’articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991, per i lavoratori beneficiari della prestazione di mobilità ordinaria, è circoscritto al primo periodo dell’articolo 1, comma 773, della legge n. 296/2006, che fissa appunto l’aliquota a carico del datore di lavoro alla misura del 10%; c) in forza dell’articolo 2, comma 37, della legge n. 92/2012[35], non trova applicazione la contribuzione di finanziamento della NASpI; d) non si applicano le agevolazioni introdotte dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 183/2011, il cui scopo era quello di “promuovere l’occupazione giovanile” presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità. Ciò in ragione del fatto che la finalità della citata disposizione legislativa non risulta coerente con l’assetto delle assunzioni operate ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del citato decreto n. 81/2015; e) in forza della limitazione contenuta nell’articolo 47, comma 7, del D.Lgs n. 81/2015, è esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione; f) trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, in applicazione dell’articolo 8, comma 4, della legge n. 223/1991, è previsto un incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% dell‘indennità di mobilità ordinaria che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione. Per la regolazione dell’incentivo, si rinvia alle indicazioni già fornite al riguardo dall’Istituto con il messaggio n. 2243/2017 sopra richiamato. Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante percettori di indennità di mobilità ordinaria, è pari al 15,84% (10% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista), oltre alla eventuale contribuzione dovuta per il finanziamento di CIGO/CIGS ovvero dei fondi di solidarietà di cui al D.Lgs n. 148/2015. Al termine del periodo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223/91, cioè dal 19° mese, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell’apprendista preserva la misura del 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato. Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni che regolano il regime dell’apprendistato, anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena in relazione al set-


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tore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro. 2) Regime contributivo per i percettori di mobilità assunti a far tempo dal 1° gennaio 2017: si rimanda a quanto esposto al successivo punto B) del presente paragrafo per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione. Per la regolarizzazione della contribuzione secondo le disposizioni sopra riportate, i datori di lavoro, a partire dal mese di competenza successivo a quello di emanazione della presente circolare, in relazione ai periodi interessati, dovranno attenersi alle istruzioni operative indicate nel successivo paragrafo 4. Comune ad entrambe le fattispecie contrattuali di assunzioni di beneficiari di indennità di mobilità è quanto disposto dal D.Lgs n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Sul punto, si rinvia al messaggio n. 24/2016, paragrafo 3. La contribuzione dovuta è anche incrementata dalla percentuale di finanziamento dei fondi di solidarietà, secondo la disciplina di cui al Titolo II del D.Lgs n. 148/2015 (cfr. il messaggio n. 3112/2016). B. Beneficiari di trattamento di disoccupazione Il regime contributivo dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015, è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge. Nello specifico, detto regime contributivo è regolato come di seguito esposto: a) per effetto dell’applicazione delle norme ordinarie in materia di apprendistato professionalizzante, trova applicazione la riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro alla misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non; b) non si applicano le agevolazioni introdotte dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 183/2011, il cui scopo era quello di “promuovere l’occupazione giovanile” presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità. Ciò in ragione del fatto che le finalità della citata disposizione legislativa non risulta coerente con l’assetto delle assunzioni operate ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del citato decreto legislativo n. 81/2015; c) sulla base delle disposizioni che regolano il regime contributivo della Nuova Assicu-

razione Sociale per l’Impiego (NASpI), con particolare riguardo all’articolo 2, commi 25 e 27, della legge n. 92/2012, è dovuta la contribuzione di finanziamento della NASpI, la cui misura ordinaria è pari all’1,31%, e quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%) di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978; d) infine, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del D.Lgs n. 81/2015, è esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione. Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell’artigianato edile e non), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista). Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove, invece, l’aliquota complessiva è pari all’8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) per i primi 12 mesi, al 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista) per i mesi dal 13° al 24°, e al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non). Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, per effetto della disposizione di cui all’articolo 47, comma 7, del D.Lgs n. 81/2015, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore. Inoltre, anche alla fattispecie contrattuale in esame si applica quanto disposto dal D.Lgs n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (cfr. il messaggio n. 24/2016, par. 3). Il datore di lavoro soggetto alla disciplina dei fondi di solidarietà, di cui al Titolo II del D.Lgs n. 148/2015, è altresì tenuto al versamento della relativa contribuzione di finanziamento (cfr. il messaggio n. 3112/2016). Infine, si precisa che, diversamente da quanto previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità ordinaria avvenute entro il 31 dicembre 2016, di cui alla precedente lettera A., l’articolo 47 comma 4, del D.Lgs n. 81/2015, non ha disposto alcun incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di indennità di disoccupazione. Da ultimo, è necessario ricordare che il regime contributivo sin qui descritto può trovare applicazione soltanto alle assunzioni con contratto di apprendistato professionaliz-

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zante di lavoratori che siano beneficiari[37] di un trattamento di disoccupazione e, quindi, soltanto alle assunzioni di lavoratori che abbiano già ricevuto comunicazione dell’accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione ed assunti non precedentemente alla data di decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore, risultando altrimenti mancante uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale. 3.7. La misura della contribuzione. Le specificità del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca Il regime contributivo applicabile alle assunzioni con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è quello previsto, in via generale, dall’articolo 42, comma 6, del D.Lgs n. 81/2015, illustrato al precedente paragrafo 3.2., con esclusione degli incentivi introdotti dall’articolo 1, commi 308-310, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l’assunzione di lavoratori che hanno svolto periodi di alternanza scuola-lavoro, riferiti, nell’ambito del contratto di apprendistato, alla sola tipologia dell’apprendistato professionalizzante. 4. Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens 4.1. Assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore Per quanto attiene alle assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore da datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, di cui al paragrafo 3.4. della presente circolare, si rende necessario implementare le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens già fornite con il messaggio n. 2499/17. In particolare, per l’esposizione nel flusso Uniemens degli apprendisti assunti da datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, vengono istituiti i seguenti nuovi codici TipoContribuzione: Codice Y1: Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) Y2: Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) N1: Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica


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il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015.Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) N2: Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015.Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) I datori di lavoro, in relazione ai periodi di paga a partire dal mese di dicembre 2018, sono tenuti ad inviare i flussi Uniemens riferiti ai lavoratori in questione utilizzando le predette codifiche. A far tempo dal 25° mese dall’assunzione, tali lavoratori dovranno essere esposti nel flusso con il codice TipoContribuzione già in uso “J9” e “K9” (cfr. il messaggio n. 2499/2017). Si ricorda che i codici TipoContribuzione sopra riportati devono essere utilizzati esclusivamente con l’esposizione nel flusso del codice Tipo Lavoratore “PA” avente il significato di “Apprendistato professionalizzante” (cfr. il messaggio n. 24/2016) oppure “M0” (zero), avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo” (cfr. il messaggio n. 3028/2016). Diversamente da quanto indicato al paragrafo 2 del messaggio n. 2499/2017, per gli apprendisti assunti dal settembre 2015, i datori di lavoro interessati che abbiano utilizzato codici TipoContribuzione impropri, per il recupero di differenze contributive dovranno operare come segue: valorizzeranno all’interno di il codice causale di nuova istituzione “L602”, che assume il significato di “Rec. eccedenza contribuzione apprendisti”, in l’importo dell’eccedenza contributiva da recuperare. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto codice causale può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei due mesi successivi a quello di pubblicazione della presente circolare. 4.2. Assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità ovvero di indennità di disoccupazione (art. 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015) Per quanto attiene alle assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di indennità di disoccupazione, di cui al paragrafo 3.6, sub A) e B) della presente circolare, sono necessarie le seguenti implementazioni alle istruzioni operative già fornite con il messaggio n. 2243/17. In particolare, con riferimento alle assunzioni in apprendistato professionalizzante avvenute entro il 31 dicembre 2016, i codici

TipoContribuzione già in uso J3, J5 K3, K5 assumono il seguente nuovo significato. Codice J3: Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto entro il 31.12.2016. Regime contributivo per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J5: Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto entro il 31.12.2016. Regime contributivo dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore). K3: Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto entro il 31.12.2016. Regime contributivo per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) K5: Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto entro il 31.12.2016. Regime contributivo dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) Si evidenzia che i codici TipoContribuzione sopra riportati devono essere utilizzati congiuntamente all’esposizione nel flusso del codice Tipo Lavoratore “PB”, avente il significato di “Apprendistato professionalizzante” oppure “M1”, avente il significato di “Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo” (cfr. il messaggio n. 24/2016). Viceversa, per quanto attiene alle assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di disoccupazione avvenute dal 1° gennaio 2017, si istituiscono i seguenti nuovi codici TipoContribuzione: Codice Z0(zero): Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 10% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove dal 25° mese- o con numero addetti superiore a nove di nove) Z1: Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove - dal 1° al 12° mese) Z2: Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 3% (aziende

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con numero di addetti pari o inferiore a nove - dal 13° al 24° mese-) W0 (zero): Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 10% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove dal 25° - o con numero addetti superiore a nove) W1: Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5%(aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove - dal 1° al 12° mese) W2: Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 3% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove - dal 13° al 24° mese) Si ricorda che i codici TipoContribuzione sopra riportati devono essere utilizzati esclusivamente con l’esposizione nel flusso del codice Tipo Lavoratore “PB”, avente il significato di “Apprendistato professionalizzante” oppure “M1”, avente il significato di “Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo” (cfr. il messaggio n. 24/2016). I datori di lavoro, in relazione ai periodi di paga a partire dal mese di dicembre 2018, sono tenuti ad inviare i flussi Uniemens riferiti ai lavoratori in questione utilizzando le predette codifiche. Con riferimento agli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2017, i datori di lavoro interessati che abbiano utilizzato codici TipoContribuzione impropri, per il recupero di differenze contributive dovranno operare come segue: valorizzeranno all’interno di il codice causale di nuova istituzione “L602”, che assume il significato di “recupero eccedenze contributive apprendisti”, in l’importo dell’eccedenza contributiva da recuperare. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto codice causale può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei due mesi successivi a quello di pubblicazione della presente circolare. Si rammenta, infine, che per le assunzioni in apprendistato relative a fattispecie diverse da quelle sopra illustrate, le modalità di esposizione sul flusso Uniemens rimangono quelle già in uso. 5. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile del recupero della contribuzione versata in eccedenza dai datori di lavoro - codice causale


LAVORO

L602 - per effetto del ricalcolo delle aliquote contributive agevolate per le assunzioni di lavoratori con contratti di apprendistato, secondo le modalità operative riportate nei paragrafi 4.1 e 4.2, si adotteranno gli schemi e i conti già in uso dalla procedura di “ripartizione contabile del DM”. Allo stesso modo, con riferimento alle modalità di registrazione delle riduzioni contributive determinate a seguito della peculiare disciplina a favore dei lavoratori in apprendistato, si rinvia alla circolare n. 115 del 10 novembre 2005. Ai fini della rilevazione contabile dell’onere per la copertura da parte dello Stato del mancato gettito contributivo delle gestioni previdenziali per le agevolazioni previste dall’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) il conto GAW32124. La procedura di ripartizione contabile del DM sarà opportunamente aggiornata per rifondere le gestioni utilizzando i rispettivi conti già esistenti.

MINISTERO DEL LAVORO LAVORO INTERMITTENTE E STRAORDINARIO INTERPELLO 24 OTTOBRE 2018, N. 6 Il Ministero del Lavoro, con nota n. 6 del 24 ottobre scorso, ha risposto all’istanza di interpello avanzata dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.) in merito all’applicabilità, ai lavoratori intermittenti, delle disposizioni in materia di orario di lavoro, di cui al D.Lgs n.

66/2003, nelle ipotesi di lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali. In particolare, è stato chiesto se fosse possibile riconoscere al lavoratore esclusivamente il controvalore per la prestazione svolta come se fosse orario ordinario, senza conferimento della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Il Dicastero, dopo aver ricordato la disciplina sul lavoro straordinario di cui al D.Lgs n. 66/2003, ha ribadito quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2015 in merito all’istituto del lavoro a chiamata, ossia che il relativo trattamento economico deve essere regolato dai principi di proporzionalità, ovvero deve essere determinato in base alla prestazione effettivamente eseguita, e di non discriminazione. Lo stesso decreto precisa inoltre che il lavoratore intermittente non può ricevere trattamenti economici e normativi meno favorevoli rispetto al lavoratore di pari livello subordinato. Pertanto, la facoltà concessa al datore di lavoro di attivare tale contratto di lavoro sulla base di esigenze e tempi non predeterminabili, non consente di escludere l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive previste dal D.Lgs n. 66/2003 e dai relativi contratti collettivi applicati. Inps - Circolare 18 ottobre 2018, n. 104 Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Lavoro intermittente e prestazioni di lavoro straordinario. L’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.) ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Amministrazione in ordine alla possibilità di non applicare al lavoratore intermittente la disciplina contenuta nel decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di orario di lavoro nel caso venga effettuato lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali. In particolare, viene chiesto se in tale ipotesi sia possibile erogare unicamente il contro-

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valore per la prestazione svolta come se si fosse in regime di orario ordinario di lavoro e non anche la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dalla contrattazione collettiva. Acquisito anche il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue. Al riguardo si evidenzia che il decreto legislativo n. 66 del 2003 definisce lavoro straordinario quello prestato oltre il normale orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, o altro definito dai contratti collettivi, senza prevedere una durata massima giornaliera dell’orario di lavoro. Lo stesso decreto legislativo stabilisce che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto, con la possibilità per i contratti collettivi di regolamentare le modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario, fermi restando i limiti di durata massima settimanale dell’orario di lavoro. Con riferimento al campo di applicazione della disciplina in materia di orario di lavoro, si osserva che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, punto a) del citato d.lgs. n. 66, è orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Tale disciplina, quindi, si applica a tutte le forme di lavoro subordinato con riferimento ai tempi in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, fatte salve le esclusioni espressamente contemplate agli articoli 2 e 16 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2003. Il decreto legislativo n. 81 del 2015, analogamente al previgente decreto legislativo n. 276 del 2003, nel disciplinare l’istituto del lavoro a chiamata prevede che il trattamento economico del lavoratore intermittente sia regolato dal principio di proporzionalità, ossia deve essere determinato in base alla prestazione effettivamente eseguita, e dal principio di non discriminazione. L’articolo 17 del medesimo d.lgs. n. 81 del 2015 stabilisce, al comma 1, che il lavoratore intermittente non debba ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e, al comma 2, che nei suoi confronti trovino applicazione in misura “proporzionale” gli istituti normativi tipici del rapporto di lavoro subordinato, per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, delle ferie, dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale. In proposito, la circolare di questo Ministero n. 4/2005, nel fornire i primi chiarimenti e indicazioni operative con riferimento alla previgente disciplina del lavoro intermittente, aveva, da un lato, evidenziato come il legislatore non abbia imposto alcun obbli-


LAVORO

go contrattuale in merito all’orario ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa al fine di lasciare tale determinazione all’autonomia contrattuale delle parti, coerentemente con l’impostazione flessibile e modulabile della disciplina del contratto di lavoro intermittente. Dall’altro, la medesima circolare aveva ribadito a proposito del lavoro intermittente che si tratta “[…] pur sempre di un contratto di lavoro dipendente, ragione per cui la libera determinazione delle parti contraenti opera, quantomeno con riferimento alla tipologia con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nell’ambito della normativa di legge e di contratto collettivo applicabile, con specifico riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro.”. Alla luce del quadro normativo sopra riportato, la facoltà concessa dalla legge al datore di lavoro di attivare il contratto di lavoro intermittente rispetto ad esigenze e tempi non predeterminabili, non consente di escludere l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2003 e di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

INPS TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE IN COSTANZA DI MALATTIA VERSO ALTRO PAESE UE CORRESPONSIONE DELLA RELATIVA INDENNITÀ ECONOMICA CONDIZIONI MESSAGGIO 16 NOVEMBRE 2018, N. 4271 Con messaggio 16 novembre 2018, n. 4271, l’INPS, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti alle Sedi territoriali, ha fornito chiarimenti sulla perdurante validità, pur nel mutato quadro normativo europeo, delle indicazioni fornite con la circolare n. 192/1996 circa la necessità di un’autorizzazione al trasferimento in paesi UE del lavoratore durante l’assenza dal lavoro per malattia. Al riguardo, l’INPS conferma che, nell’ipotesi di trasferimento all’estero del lavoratore durante l’assenza dal lavoro per malattia, il riconoscimento dell’indennità è subordinato ad una valutazione medico legale, tesa unicamente ad escludere eventuali rischi di aggravamento delle condizioni del paziente, derivanti dal trasferimento stesso, in ragione dei maggiori costi per indennità di malattia

che una tale circostanza comporterebbe a carico dell’istituto. L’INPS specifica, inoltre, che, laddove il lavoratore effettuasse comunque il trasferimento, nonostante la valutazione negativa da parte dell’Istituto, allo stesso verrebbe applicata la sospensione del diritto all’indennità economica. Per le istanze di trasferimento in Paesi extraUE, restano, invece, valide le indicazioni precedentemente fornite con circolare n. 192 del 7.10.1996 in merito alla necessaria valutazione da parte dell’Istituto delle migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero. Inps - Messaggio 16 novembre 2018, n. 4271 Oggetto: Corresponsione dell’indennità di malattia in ipotesi di trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE La libera circolazione delle persone all’interno dei Paesi UE, già prevista dal Trattato sull’Unione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, si è nel tempo sempre più rafforzata ed evoluta, con l’introduzione del concetto di cittadinanza dell’UE (Trattato di Maastricht), la creazione dello “spazio Schengen” (dagli omonimi Trattati) e la Direttiva generale 2004/38/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, concepita proprio per incoraggiare i cittadini dell’Unione a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Ciò premesso, l’Istituto, con la circolare n. 192/1996 (cfr. il paragrafo 1), ha previsto che, nell’ipotesi di trasferimento all’estero (in paesi UE e in paesi extraeuropei) del lavoratore durante l’assenza dal lavoro per malattia, il riconoscimento della prevista indennità è subordinato al possesso di un’apposita autorizzazione al trasferimento rilasciata, a seconda dei casi, dalla ASL o dall’Istituto stesso. Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine ai numerosi quesiti, recentemente pervenuti dalle Strutture territoriali dell’Istituto, sulla perdurante validità, pur nel mutato quadro normativo europeo, delle indicazioni fornite con la predetta circolare in merito alla necessità dell’autorizzazione al trasferimento in paesi UE. Alla luce della descritta evoluzione normativa, il provvedimento di autorizzazione di cui alla citata circolare va riqualificato alla stregua di una valutazione medico legale esclusivamente tesa ad escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento medesimo, in ragione dei maggiori costi per indennità di malattia che una tale circostanza comporterebbe a carico dell’Istituto. Pertanto, qualora il paziente effettui comunque il trasferimento - che non può essergli vietato - nonostante il parere negativo dell’INPS, verrà applicato l’istituto della

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sospensione del diritto all’indennità economica, previsto dalla normativa vigente (cfr. la circolare n. 14 - n. 134368 A.G.O. - del 28/01/1981, paragrafo 14.2) per tutti i casi in cui il lavoratore compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia. Appare evidente che i predetti chiarimenti riguardano solo il caso di provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall’l’INPS e non anche le eventuali autorizzazioni ASL che attengono ai profili, di diversa natura, relativi alla copertura delle prestazioni sanitarie erogabili in convenzione all’estero. Ai fini pertanto del riconoscimento dell’indennità di malattia, il lavoratore che intenda trasferirsi in altro Paese UE dovrà procedere con una preventiva comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza per le necessarie valutazioni medico legali. La Struttura competente provvederà a convocare il prima possibile - nei limiti delle proprie disponibilità organizzative - il lavoratore a visita di controllo ambulatoriale, sia al fine di accertare l’effettivo stato di incapacità al lavoro sia per verificare che non vi sia alcun rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all’estero. Espletata la visita, sarà rilasciato al lavoratore un verbale valutativo da redigere sull’apposito modello allegato al presente messaggio (allegato n. 1). In tale sede, il lavoratore potrà fornire l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali possibili controlli medico legali. Per le istanze di trasferimento in Paesi extra UE, restano valide le indicazioni fornite con la circolare n. 192 del 07/10/1996, in merito alla valutazione da parte dell’Istituto di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero

INPS ASTENSIONE OBBLIGATORIA DI MATERNITÀ E ASSISTENZA DISABILI MESSAGGIO 2 NOVEMBRE 2018, N. 4074 L’Inps, con messaggio 2 novembre 2018, n. 4074, ha fornito istruzioni operative in merito al congedo di maternità e al congedo straordinario spettante ai lavoratori che assistono familiari portatori di handicap gravi. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, D. Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità) le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, o disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità


LAVORO

giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione, e quello di detto periodo di congedo non siano decorsi più di sessanta giorni. L’Istituto, nel recepire il disposto della sentenza n. 158/18 della Corte costituzionale intervenuta in materia, precisa che devono essere esclusi dal computo dei suddetti sessanta giorni antecedenti il periodo di astensione obbligatoria, i periodi di congedo straordinario fruiti dalla lavoratrice gestante per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata (art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001). L’Inps evidenzia che il disposto della sentenza non esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario, ma soltanto quelli fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità. Inoltre, l’Istituto, a fronte della legge n. 76/2016 che, nel regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso, sancisce come le disposizioni riferite al matrimonio siano da riferirsi anche alle parti dell’unione civile, precisa che dal computo dei sessanta giorni devono essere esclusi anche i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave. Le indicazioni dell’Istituto si applicano, su richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi alla citata sentenza, per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione o per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Inps - Circolare 18 ottobre 2018, n. 104 Oggetto: Esclusione del periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 - fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità - dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di cui all’articolo 24, comma 2, del medesimo D.Lgs n. 151/2001. Sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 23 maggio 2018 La Corte costituzionale, con sentenza n. 158

del 23 maggio 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale, n. 29 del 18 luglio 2018 […], ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. A seguito della decisione della Corte costituzionale, pertanto, i periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992) devono essere esclusi dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo. Si segnala, al riguardo, che la Corte costituzionale non esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario, bensì soltanto quelli fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità. Si rammenta inoltre che la legge n. 76/2016, che istituisce e regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, all’articolo 1, comma 20, prevede che “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Alla luce di quanto disposto, l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001 (si richiamano, al riguardo, le istruzioni fornite con la circolare n. 38/2017). Conseguentemente, dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato D.Lgs n. 151/2001, devono essere esclusi anche tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte

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dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92. Le indicazioni fornite con il presente messaggio si applicano, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi alla sentenza della Corte costituzionale, per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni relative agli applicativi informatici.

INPS SEDE PROVINCIALE BRESCIA INVIO CERTIFICATI TELEMATICI PER TBC La Direzione Provinciale dell’Inps di Brescia ha emanato una nota con la quale specifica che a decorrere da lunedì 3 dicembre 2018 i certificati medici necessari per il riconoscimento, da parte dell’Istituto, della patologia tubercolare e dei conseguenti benefici potranno essere presentati soltanto in via telematica. I certificati presentati allo sportello in forma cartacea o per altra via non saranno in nessun caso accettati né ritenuti validi. L’Istituto ricorda altresì che, per qualsiasi pratica presentata on line, i documenti dovranno essere allegati alla domanda stessa all’atto della presentazione o anche in un secondo momento ma solo per il tramite dello stesso canale utilizzato per la presentazione della domanda originaria. Pertanto la documentazione a corredo eventualmente trasmessa su caselle istituzionali non sarà presa in considerazione.

INAIL RIVALUTAZIONE DEL MINIMALE E DEL MASSIMALE DI RENDITA LIMITI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI DAL 1° LUGLIO 2018 CIRCOLARE 13 NOVEMBRE 2018, N. 42 L’INAIL, sulla base dell’avvenuta rivalutazione da parte del Ministero del Lavoro delle


LAVORO

prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industriale nonché della fissazione dei nuovi importi di minimale e massimale di rendita, ha comunicato il corrispettivo adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2018, dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi. INAIL - Circolare 13 novembre 2018, n. 42 Oggetto: rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2018 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi [omissis] Premessa Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018 rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’istituto nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2018 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 16.373,70 e di euro 30.408,30. Sulla base di tali importi, acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 18 aprile 2018, n. 20. [omissis] TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI 1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita: • detenuti e internati; • allievi dei corsi di istruzione professionale; • lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità; • lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; • lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale; • giudici onorari di pace e vice procuratori onorari. Dal 1° luglio 2018 Retribuzio- giornaliera ne convenzionale Mensile

Euro 54,58 Euro 1.364,48

[omissis] 4.Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time Dal 1° luglio 2018 Retribuzio- giornaliera ne convenzionale Mensile

Euro 101,36 Euro 2.534,03

5. Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time Dal 1° luglio 2018 Retribuzione convenzionale oraria

Euro 12,67

6. Retribuzione di ragguaglio Dal 1° luglio 2018 Retribuzio- giornaliera ne convenzionale Mensile

Euro 54,58 Euro 1.364,48

7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati Dal 1° luglio 2018 Minimo e massimo mensile

Euro 2.534,03

[omissis]

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI INDENNITÀ CONNESSE AL LICENZIAMENTO INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA CORTE COSTITUZIONALE, 8 NOVEMBRE 2018, N. 194 Come anticipato nel Notiziario n. 10, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n. 23/2015, nella parte in cui determina in modo rigido, sulla base del solo criterio dell’anzianità aziendale del dipendente, l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. La fattispecie oggetto dell’esame della Corte riguarda i licenziamenti degli assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del citato Decreto legislativo, cui, pertanto, si applica il “contratto a tutele crescenti”. Secondo la pronuncia, la previsione di un’indennità calcolata in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore confligge con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione. Tale criterio, ad avviso della Consulta, se applicato in modo esclusivo, può comportare pregiudizi in quanto non considera altri elementi che, invece, possono connotare la situazione personale del singolo lavoratore

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illegittimamente licenziato. Pertanto, il Giudice investito dell’impugnativa del licenziamento deve poter tener conto, laddove valuti illegittimo il licenziamento disposto dal datore, anche degli altri elementi, espressamente già previsti da norme e, quindi, consolidati nel nostro ordinamento, che considerano, nella determinazione dell’indennità risarcitoria di cui trattasi, anche la consistenza occupazionale dell’impresa, le dimensioni dell’attività economica esercitata, nonché il comportamento delle parti durante la controversia e le condizioni delle stesse. Dunque, con una sentenza articolata sotto molti profili, non di interesse per lo scopo della presente nota, la Consulta censura il criterio della sola anzianità aziendale, previsto dal Decreto legislativo n. 23/2015, in quanto ritenuto inadeguato a compensare il danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo.

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati per il mese di ottobre 2018 è risultato pari a 102,4. Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria, riferita al mese da ultimo citato, del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2017 è pari a 1,02214392


IMPIEGATI

in vigore dal 1° LUGLIO 2018 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2018

di contingenza 1-11-1991

di Cantiere (1) 1-3-2017

1.720,71 1.548,63 1.290,52 1.204,51 1.118,46 1.006,62 860,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.662,08 2.451,80 2.125,99 2.010,76 1.900,37 1.760,20 1.578,48

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

Stipendio minimo

QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Premio

Indennità di mensa: dal 1/1/2018 l'indennità di mensa è fissata in euro 8,56 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 188,32. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° LUGLIO 2018

Paga base oraria dal 1-7-2018

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,96 6,47 5,82 4,97

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,69 11,08 10,26 9,18

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017

0,10 0,10 0,10 0,10

in vigore dal 1° LUGLIO 2018

Paga base oraria dal 1-7-2018

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,48

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,98 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.

TOTALE

8,07

0,09

7,44

0,09

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.

734

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2018 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifiche

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

81,29

29,39

12,12

42,56

42,56

16,85

3,81

OPERAIO SPECIALIZZATO

77,03

27,85

11,49

40,33

40,33

15,97

3,61

OPERAIO QUALIFICATO

71,29

25,78

10,63

37,33

37,33

14,78

3,34

OPERAIO COMUNE

63,75

23,05

9,51

33,38

33,38

13,22

2,99

APPRENDISTATO

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

77,03

27,85

11,49

40,33

40,33

15,97

3,61

71,29

25,78

10,63

37,33

37,33

14,78

3,34

63,75

23,05

9,51

33,38

13,22

2,99

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

735


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2018 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifiche

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

77,46

25,56

8,29

38,73

38,73

15,54

2,99

OPERAIO SPECIALIZZATO

73,39

24,22

7,85

36,70

36,70

14,72

2,83

OPERAIO QUALIFICATO

67,93

22,42

7,27

33,97

33,97

13,63

2,62

OPERAIO COMUNE

60,74

20,04

6,50

30,37

30,37

12,19

2,34

APPRENDISTATO

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

73,39

24,22

7,85

36,70

36,70

14,72

2,83

67,93

22,42

7,27

33,97

33,97

13,63

2,62

60,74

20,04

6,50

30,37

12,19

2,34

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

736


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

34,28%

9,49%

29,06%

9,49%

38,55%

43,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2018 è pari ad euro pari 3.886,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.Lgs. n. 148/2015). (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:

− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

737


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

31,8%

9,49%

29,06%

9,49%

38,55%

40,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2018 è pari ad euro pari 3.886,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (4) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

738


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2018 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 9,60 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54 per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa) per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa) per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa) per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa) per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

739


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito

Aliquota %

fino ad euro 15.000,00

1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito

Aliquota %

fino ad euro 15.000,00

1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 - RC): 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 - RC): 27.000 = Coeff

740


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro - 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro - RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A - RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro - RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

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Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti NASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 100.324,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

9,19% (1) — — — —

26,96%

9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2017 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati

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Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2017 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

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a carico dirigente 240,00 euro al trimestre —


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4,39 1,58 0,08 8,17 1,41

0,07 0,13 1,68 0,25 30,50 6,10 3,66 40,26

4,64 1,66 0,08 8,60 1,49

0,07 0,14 1,78 0,26 32,07 6,41 3,85 42,33

TOTALE

37,53

0,12 1,58 0,23 28,43 5,69 3,41

0,06

1,31

4,07 1,46 0,07 7,61

0,10 1,20 0,36

10,26

5,82 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

33,90

0,11 1,43 0,21 25,68 5,14 3,08

0,06

1,17

3,64 1,30 0,06 6,86

0,10 1,20 0,36

9,18

4,97 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

H) I)

G)

F1)

D) E) E1) F)

11,08 0,10 1,20 0,36

A2) B) B1) C)

11,69

6,47 3,00 1,55 0,06

0,10 1,20 0,36

Retribuzione diretta

A)

6,96 3,01 1,66 0,06

OPERAIO specializzato

Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3) Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (49,78% su A(*)+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,18 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2018 quale risulta a seguito dell'aumento retributivo derivante dalla sottoscrizione, in data 18 luglio 2018, del verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2018


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FATTURA ELETTRONICA I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Il cessionario/committente che riceve dal proprio fornitore una fattura cartacea in luogo di quella elettronica non può detrarre l’IVA, in quanto la fattura si considera come non emessa e, quindi, inesistente. Dal 1° gennaio 2019, inoltre, anche le fatture nei confronti del Condominio dovranno essere emesse con modalità elettronica e trasmesse tramite il sistema di interscambio (SdI), considerando il Condominio come un privato “consumatore finale”. Queste alcune delle principali risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione dell’incontro in streaming con la stampa specializzata dello scorso 12 novembre 2018, in merito all’obbligo di fatturazione elettronica che, in via generale, entrerà in vigore per tutti i soggetti IVA dal prossimo 1° gennaio 2019, mentre, in via specifica per i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici, è già operativa dallo scorso 1° luglio 2018. Nel corso dell’incontro, l’Agenzia ha affrontato e fornito indicazioni anche su alcune delle questioni che, più frequentemente, vengono sollevate dagli operatori del settore delle costruzioni. Si tratta, in particolare, delle seguenti tematiche: ■ integrazione della fattura elettronica emessa in regime di reverse charge Confermando quanto già chiarito con la CM 13/E/2018, l’Agenzia ha ribadito che, in presenza di fatture elettroniche emesse in applicazione del meccanismo del reverse charge per operazioni interne (diverse da quelle concernenti gli acquisti intra ed extra UE) ai sensi dell’art.17 del DPR 633/1972, l’integrazione che deve effettuare il cessionario/committente, con indicazione dell’aliquota e dell’imposta, può avvenire anche predisponendo un documento da allegare al file fattura, contenente sia i suddetti elementi integrativi, sia gli estremi della fattura integrata. Tale documento, aggiunge ora l’Agenzia, può essere inviato al Sistema di Interscambio (SdI), cosicché, nell’ipotesi in cui l’operatore utilizzi il servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle Entrate, lo stesso verrà automaticamente portato in conservazione dal sistema; ■ fattura emessa nel 2018 in modalità cartacea e ricevuta nel 2019 Circa l’entrata in vigore generalizzata del nuovo obbligo, la norma fa espresso riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2019 (art.1, co. 916, legge 205/2017). Ciò implica che devono consi-

derarsi valide le fatture emesse in modalità cartacea entro il 31 dicembre 2018, ancorché le stesse siano ricevute dal cessionario/ committente dopo il 1° gennaio 2019. Nella stessa ipotesi, tuttavia, eventuali note di variazione delle medesime fatture dovranno essere comunque emesse, dal 2019, in modalità elettronica. Anche se non esplicitato dall’Agenzia delle Entrate, tale chiarimento risulta applicabile anche per i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici, per i quali, pertanto, la data del 1° luglio 2018, quale decorrenza dell’adempimento, deve riferirsi all’emissione della fattura. Ciò implica che le fatture emesse entro il 30 giugno 2018 in modalità cartacea devono intendersi pienamente valide, anche se ricevute dall’appaltatore successivamente a tale data; ■ fatture emesse nei confronti di consumatori finali, ivi compresi i Condomini e gli Enti non commerciali Dal 1° gennaio 2019 anche le fatture destinate ai privati consumatori finali dovranno essere emesse in modalità elettronica (cd. B2C). Tra i “privati consumatori” sono inclusi anche i Condomini, in quanto soggetti non esercenti attività commerciale e, quindi, non dotati di partita IVA, nonché gli Enti non commerciali non titolari di partita IVA. Pertanto, in tutte queste ipotesi: - nel file fattura elettronica deve essere riportato il Codice fiscale del consumatore finale/Condominio nell’identificativo del cessionario/committente, - nel campo “codice destinatario” dovrà essere indicato il codice convenzionale “0000000”, - la fattura va trasmessa al SdI e una copia va consegnata al consumatore finale/ Condominio, specificando che si tratta di una copia della stessa e che l’originale è disponibile nell’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. In merito, l’Amministrazione specifica che l’operatore è obbligato a rilasciare la copia cartacea della fattura elettronica trasmessa, salvo che il cliente non rinunci ad averla. Inoltre, precisa sempre l’Agenzia, è comunque possibile per il cliente, sia esso consumatore finale, Condominio o Ente non commerciale, decidere di ricevere le fatture emesse dal fornitore tramite un indirizzo PEC appositamente comunicato al fornitore medesimo sempre per il tramite del Sistema di Interscambio; ■ utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) diverso da quello iscritto al Registro Imprese Come ammesso anche dal Provvedimento del 30 aprile 2018, è possibile, per l’operatore, scegliere di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso più “indirizzi telematici”, quindi più PEC, anche diverse da quella legale registrata nell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata

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(Inipec). ■ fatture non trasmesse tramite SdI e impossibilità di detrarre l’IVA La fattura non emessa in modalità elettronica e, quindi, non trasmessa tramite SdI, viene considerata fiscalmente come non emessa. Ciò comporta l’applicazione di sanzioni sia in capo al cedente/prestatore che emette la fattura errata, sia in capo al cessionario/committente che la riceve, il quale, in questa ipotesi, non disporrà di un documento fiscalmente corretto che legittimi l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA esposta sulla medesima fattura. In tal caso, è necessario che il cessionario/ committente richieda al fornitore l’emissione e la trasmissione via SdI della fattura elettronica e, qualora non la riceva, deve attivare la procedura di “regolarizzazione” prevista dall’art.6, co.8, del DLgs 471/1997, emettendo e trasmettendo al SdI un’autofattura in modalità elettronica riferita all’operazione effettuata nei suoi confronti [1]. In termini più generali, per quanto riguarda la disciplina normativa della fatturazione elettronica nei rapporti tra privati, si ricorda che è da ultimo intervenuto il DL 119/2018 (cd. “decreto fiscale”, attualmente in sede di conversione in legge, che insieme al DdL di Bilancio 2019 fa parte della Manovra economico-finanziaria approvata dal Governo per il 2019), introducendo alcune norme di semplificazione, quali: - l’inapplicabilità delle sanzioni, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, in caso di emissione di fattura elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA, o con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo; - a decorrere dal 1°luglio 2019, la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni che documentano e non entro lo stesso giorno di effettuazione dell’operazione, come attualmente stabilito dall’art.21, co.4, del DPR 633/1972; - l’annotazione delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e non più entro 15 giorni dall’emissione della fattura stessa; - l’abrogazione della numerazione progressiva delle fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa; - entro il 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Le suddette norme lasciano irrisolto il


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problema dei subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici, che hanno subito l’anticipazione del nuovo adempimento già dallo scorso 1° luglio 2018. Per questo, stanti le numerose criticità che, per tali soggetti, continuano a sussistere sul nuovo adempimento, l’ANCE è nuovamente intervenuta presso le competenti sedi, per ribadire la necessità di eliminare qualsiasi forma di sanzione anche in caso di utilizzo della modalità tradizionale di fatturazione, anziché di quella elettronica, vista la facilità di incorrere in errore nell’adempiere al nuovo obbligo. Note: [1] Cfr. art.1, co.6, del D.Lgs.127/2015 e Provvedimento 89757/2018 (par.6.4). In pratica, dovrà essere emessa e trasmessa al SdI un’“autofattura elettronica”, inserendo nel campo “tipo documento” il codice convenzionale “TD20” ed indicando i dati del fornitore nella sezione anagrafica del cedente/prestatore ed i propri in quella del cessionario/committente.

CESSIONE DI BOX AUTO ENTRO I 5 ANNI TASSAZIONE SOSTITUTIVA AL 20% La cessione di un box auto separatamente dall’abitazione principale, entro i cinque anni dall’acquisto genera una plusvalenza imponibile ai fini IRPEF, ma la tassazione viene agevolata mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.83 ad un quesito formulato da un contribuente persona fisica, avente ad oggetto la corretta modalità di tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, della cessione infraquinquennale di un box auto, separatamente dall’abitazione principale, di cui costituiva pertinenza. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate richiama, innanzitutto: ■ le norme del codice civile che definiscono le pertinenze, in base alle seguenti caratteristiche (cfr. artt. 817 e 818): - destinazione durevole e funzionale a servizio del bene principale, per il migliore uso di quest’ultimo e dalla volontà, manifestata dal titolare del bene principale di porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con esso; - applicazione dello stesso regime giuridico stabilito per la cosa principale. Sotto tale profilo, dal punto di vista fiscale, precisa l’Agenzia, la sussistenza del vincolo di pertinenzialità consente «di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene

principale», con la conseguenza che alla pertinenza viene riconosciuto lo stesso regime fiscale del bene principale [1]; ■ la nozione di abitazione principale ai fini delle imposte sui redditi, ovvero «quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente» (art. 10, co.3-bis, del D.P.R. 917/1986 - TUIR). Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ricorda, in linea generale, il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, del trasferimento a titolo oneroso di immobili da parte di persone fisiche, non esercenti attività commerciale, che è sottoposto a tassazione in base all’aliquota marginale propria del cedente, rientrando nella categoria dei cd. “redditi diversi” [2]. In particolare, l’IRPEF si applica la plusvalenza generatasi a seguito della cessione, da intendersi come la differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo di acquisto [3]. Per quel che riguarda i fabbricati, è imponibile ad IRPEF la cessione, a titolo oneroso, di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, ad eccezione della vendita di unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente, o dei suoi familiari. In sostanza, la cessione, nei cinque anni successivi all’acquisto, di un’unità immobiliare che sia stata adibita, per le maggior parte del tempo trascorso tra l’acquisto e la vendita, ad abitazione principale del venditore, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ed è, pertanto, esclusa dall’IRPEF. In ogni caso, rispetto all’ordinaria tassazione IRPEF, per le plusvalenze derivanti dalle sole cessioni di fabbricati, viene riconosciuta un’agevolazione consistente nell’applicabilità di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, in misura pari al 20%, da richiedere a cura del cedente al momento dell’atto [4]. Con riferimento al caso di specie, l’istante ha invocato l’applicabilità della regola dell’esclusione da IRPEF per la cessione del proprio box auto entro i cinque anni dall’acquisto, stante il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione principale. Invece, l’Agenzia delle Entrate ha negato questa possibilità, sul presupposto che la cessione era avvenuta separatamente dall’abitazione principale, facendo venir meno, in sostanza, il vincolo pertinenziale con quest’ultima. Pertanto, la cessione infraquinquennale della rimessa, effettuata con atto separato rispetto all’abitazione, andrebbe assoggettata ad IRPEF (come “redditi diversi”), sulla plusvalenza (ossia la differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo di acquisto) generata dall’operazione. Tuttavia, la fattispecie in esame rientra in uno dei casi di applicabilità del citato regi-

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me fiscale agevolato, stabilito in alternativa all’ordinaria tassazione IRPEF, per le plusvalenze relative alla cessione di fabbricati. Di conseguenza, alla cessione del box si rende applicabile l’imposta sostitutiva dell‘IRPEF, in misura pari al 20%, a condizione che venga richiesta al notaio dal venditore al momento del rogito. Infine, conclude l’Agenzia, un’ulteriore conseguenza derivante dalla cessione del box è la decadenza, solo per tale unità immobiliare, dai benefici “prima casa” (ai fini delle imposte di registro ed ipo-catastali) [5], a suo tempo usufruiti in fase di acquisto originario del box e dell’abitazione principale. Note: [1] Cfr. C.M. 12/E/2007 e C.M. 38/E/2005, par.7. [2] Di cui all’art.67, co.1, lett.b, del D.P.R. 917/1986 - TUIR. [3] Art. 68, commi 1 e 2 del TUIR. [4] Cfr. l’art.1, co.496, della legge 266/2005 (legge Finanziaria 2006). [5] Si ricorda che i suddetti benefici “prima casa” (imposta di registro 2%, con importo minimo non inferiore a 1.000 euro, e ipocatastali in misura fissa, pari a 50 euro ciascuna) si applicano esclusivamente in presenza di precisi requisiti, individuati dalla nota II-bis, all’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, che attengono: - alla natura dell’immobile (abitazione non di lusso - categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9); - all’ubicazione dell’abitazione, che deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto; - alla non titolarità esclusiva di altra abitazione nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare; - alla non titolarità, nemmeno per quote, di altra abitazione situata nel territorio dello Stato acquisita con i benefici “prima casa”.

BONUS EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO LA NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE I dati degli interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati nel 2018, che danno diritto alla detrazione IRPEF del 50%, se comportano anche una riduzione dei consumi energetici e/o l’uso di fonti rinnovabili di energia, devono essere “comunicati” all’Enea. Questo nuovo obbligo è stato introdotto dalla legge n. 205/2017 (cd. “Bilancio 2018”) che, oltre ad aver prorogato per tutto il 2018 la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edi-


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lizie [1] nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018 entro il limite massimo di 96.000 euro, ha anche previsto [2] che le informazioni relative a tali tipi di interventi, in analogia a quanto già stabilito in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all’ENEA. Lo scorso 21 novembre l’Enea [4] ha reso operativo il sito http://ristrutturazioni2018. enea.it attraverso cui effettuare la comunicazione dei dati relativi agli interventi ristrutturazione che incidono sul risparmio energetico, la cui fine lavori cade nell’anno solare 2018, rendendo disponibile una guida operativa con le istruzioni operative per l’accesso al sito. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha effettuato un aggiornamento della Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” al 23 novembre 2018, includendo specifiche indicazioni riguardo il nuovo obbligo. Sul punto viene ribadito che l’invio della documentazione all’Enea va effettuato entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, e che solo per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre u.s. Nella guida sulle ristrutturazioni dell’Agenzia delle Entrate vengono anche indicati, in analogia con quanto chiarito nella guida operativa dell’Enea, gli interventi soggetti all’obbligo della comunicazione. Note: [1] Cfr. art. 16 del DL 63/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.90/2013. [2] Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 16 del DL 63/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.90/2013.

SISMABONUS PRECISAZIONI SULLA CESSIONE DEL CREDITO Il Governo ha precisato le modalità applicative della cessione del credito di imposta da Sismabonus ai soggetti collegati all’intervento. In risposta all’interrogazione n. 5/00864 dell’On. Acquaroli che chiedeva chiarimenti relativamente all’ambito dei soggetti interessati alla cessione del credito e alla possibilità di utilizzare il credito in compensazione con qualsiasi credito fiscale, è intervenuto, presso la commissione Finanze della Camera, il Sottosegretario Alessio Maria Villarosa. In linea generale si ricorda che, per il Sismabonus, la cessione del credito d’imposta è

ammessa solo in caso di: Sismabonus condomini [1], ovvero in caso di lavori antisismici eseguiti sulle parti condominiali degli edifici ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3 [2]. Tale detrazione spetta nelle diverse misure del 75% o dell’85% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, a seconda che gli interventi riducano il rischio sismico di una o due classi. La detrazione va suddivisa in 5 quote annuali di pari importo; Sismabonus acquisti [3] ossia nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche situate nei Comuni ricadenti della zona a rischio sismico 1, e facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con variazione volumetrica, cedute, entro 18 mesi dal termine dei lavori, dalle stesse imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno eseguito l’intervento. In questo caso, la detrazione, da suddividere sempre in 5 quote annuali di pari importo, spetta all’acquirente in misura pari al 75% o all’85% del prezzo di vendita (a seconda se, con l’intervento di demolizione e ricostruzione, si sia ottenuto, rispettivamente, un miglioramento di 1 o 2 classi sismiche dell’edificio), da assumere sino ad un importo massimo di 96.000 euro. La risposta del Sottosegretario offre un’indicazione dei principali provvedimenti attraverso cui è possibile definire l’ambito soggettivo della cessione del credito di imposta, corrispondete alla detrazione da Sismabonus. A tal riguardo vengono citate la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E - contenente la «Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017» riepilogativa degli oneri detraibili e deducibili, e dei crediti di imposta che possono essere fatti valere in dichiarazione, e le C.M. n. 11/E del 18 maggio 2018 e 17/E del 23 luglio 2018 che hanno delineato l’ambito dei soggetti cedenti e cessionari del credito. Sul punto viene ricordato che: il credito può essere ceduto da tutti i soggetti beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. La cessione riguarda, inoltre, i soggetti IRES nonché i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto. i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, sono a) i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, b) “gli altri soggetti privati” (persone fisiche, esercenti lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), che, seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati al rapporto che ha dato

747

origine alla detrazione, come ad esempio, nel caso di interventi condominiali, gli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, le altre società del gruppo. Per quanto attiene, infine, alle modalità di utilizzo del credito, il Sottosegretario Villarosa ha ricordato che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017, è stato chiarito che lo stesso può essere utilizzato in compensazione secondo le regole dettate dall’art. 17 del DLgs n.241/1997. Occorre, inoltre, ribadire che un altro chiarimento importante, fornito dall’Agenzia delle Entrate con entrambe le citate Circolari sopra citate, riguarda il numero di cessioni ammesse. Sul punto, infatti, sempre relativamente ad entrambe le detrazioni, è stato precisato la cessione del credito corrispondente alla detrazione deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria, per un totale di 2 cessioni complessive. Anche questa seconda (e ultima) cessione deve avvenire nei confronti di un “soggetto collegato” al rapporto che ha dato origine alle detrazioni. Per avere un quadro completo della disciplina della cessione dei bonus, non solo con riferimento al Sismabonus ma anche all’Ecobonus, si rimanda alla “Guida pratica alla cessione dei bonus: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate” dell’ANCE aggiornata al mese di novembre 2018. Note: [1] Cfr. Art.16, co.1-quinquies, del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013. [2] Individuate in base all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. [3] Cfr. Art.16, co.1-septies, del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013.

BONUS RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO ON LINE IL SITO PER LE COMUNICAZIONI ALL’ENEA È online il sito creato dall’Enea per la trasmissione dei dati relativi agli interventi edilizi e tecnologici, realizzati nel 2018, per i quali è ammessa la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie che comportano anche una riduzione dei consumi energetici e/o l’uso di fonti rinnovabili di energia. Sul sito ristrutturazioni2018.enea.it che è de-


TRIBUTI

stinato alla trasmissione dei dati inerenti gli interventi di ristrutturazione che incidono sul risparmio energetico, la cui fine lavori cade nell’anno solare 2018, è possibile trovare anche una Guida rapida con le istruzioni operative. Si ricorda, a tal riguardo, che la legge n. 205/2017 (cd. “Bilancio 2018”) oltre ad aver prorogato per tutto il 2018 la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie [1] nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018 entro il limite massimo di 96.000 euro, ha anche previsto [2] che le informazioni relative a tali tipi di interventi, in analogia a quanto già stabilito in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all’ENEA. L’Enea ribadisce quanto già precisato nel comunicato dello scorso luglio, a proposito del fatto che il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo entro cui devono essere trasmessi i dati attraverso il portale, decorre dal 21 novembre 2018 (data di apertura del sito). In particolare, nella Guida viene precisato che la trasmissione è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi:

disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del nuovo obbligo non possa comportare la decadenza dal beneficio fiscale. Si ritiene, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 250 a euro 2.000) prevista dall’art. 11, co. 1, del D.lgs. n. 471/1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie [3].

* Classe energetica minima prevista A+ ad ecce-

COMPLESSO IMMOBILIARE OGGETTO DI RECUPERO TASSAZIONE APPLICABILE ALLA CESSIONE

zione dei forni la cui classe minima è la A.

All’Enea andranno, pertanto, inoltrati: i dati del beneficiario dell’agevolazione, i dati dell’immobile, inclusi quelli catastali, i dati dell’intervento tramite la compilazione di una scheda descrittiva costituita da un unico modello che contiene tutti i tipi di interventi previsti, che sarà compilata dall’utente solo nelle parti di interesse. Non tutti i campi inseriti nella scheda sono obbligatori, ma solo quelli evidenziati. Considerato che la norma di riferimento non

Note: [1] Cfr. art. 16 del DL 63/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.90/2013. [2] Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 16 del DL 63/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.90/2013. [3] Cfr. sul punto la C.M. 21/E/2010 che richiamava tale sanzione con particolare riguardo alla comunicazione (ad oggi soppressa) che bisognava fare all’Agenzia delle Entrate nell’ipotesi di lavori di risparmio energetico che proseguivano per più periodi di imposta.

Alla cessione di un complesso immobiliare oggetto di un piano di recupero da parte di un Comune alla società attuatrice si applica l’imposta di registro al 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro. È quanto precisato dall’Agenzia delle

748

Entrate con la risposta n. 67/2018 ad un interpello relativo alla possibilità di applicare la disciplina agevolativa fissata dall’art. 32 del DPR 601/73 anche alla cessione di un complesso immobiliare oggetto di un piano di recupero [1] da parte del Comune alla società aggiudicataria del bene tramite asta pubblica e incaricata dei lavori. Tale disciplina prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione delle imposte ipotecaria e catastale agli atti di trasferimento nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica. Questa è la soluzione prospetta dal contribuente istante che ritiene applicabile la disciplina di favore sopra indicata, stante il richiamo a tale regime contenuto nell’art. 20 della Legge n. 10/1977 (cd. «Legge Bucalossi»), ai sensi delle recenti ultime modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 88, della L 205/2017). Con tale ultima disposizione, infatti, sono state estese le agevolazioni fiscali previste dalla «Legge Bucalossi», anche agli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi in esecuzione dei primi. Il contribuente istante ritiene, infatti, che in assenza dell’atto di trasferimento non sarebbe possibile procedere alla trasformazione oggetto di pianificazione. Diverso l’avviso dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la cessione da parte del Comune di un complesso immobiliare oggetto di un piano di recupero alla società attuatrice è assoggettata all’imposta di registro al 9% e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro [2]. A parere dell’Agenzia, infatti, il regime agevolativo di cui all’art. 32 del DPR 601/73 non è applicabile alla fattispecie prospettata per due ordini di ragioni: In primo luogo a causa dell’eliminazione del regime di favore previsto dall’art. 5 della legge n. 168/1982, che stabiliva espressamente l’applicazione delle imposte di registro ipotecarie e catastali in misura fissa ai “trasferimenti di beni immobili effettuati nei confronti di soggetti che attuano l’intervento di recupero, nel rispetto della disciplina di riferimento prevista dagli artt. 27 e seguenti della legge n. 457/ 1978”. Tale eliminazione è stata operata dall’art 10 co. 4 del Dlgs n.23/11 (recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”) che ha soppresso tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie (pur se previste da leggi speciali) agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari a titolo oneroso. E sebbene tale previsione sia stata oggetto, nel tempo, di modifiche volte a ripristinare espressamente alcuni regimi agevolativi [3], l’art. 5 suddetto non è stato ripristinato. In secondo luogo poiché l’estensione del regime di favore previsto dall’art 32 del


TRIBUTI

DPR 601/73 anche agli atti preordinati alla trasformazione del territorio operata dalla legge di Bilancio 2018 deve essere, ad avviso dell’Agenzia, letta in maniera coerente con il contesto normativo in cui si inserisce. Tale estensione ha la funzione di operare come strumento di adeguamento al costante aggiornamento della disciplina urbanistica in relazione all’evoluzione degli strumenti urbanistici, caratterizzata anche da mutamenti di carattere procedurale. Pertanto, il regime agevolativo previsto dal citato comma 88 non può essere esteso ad atti che non hanno ad oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla disciplina individuata dalla «legge Bucalossi» e successive modifiche, tra cui rientrano, ad esempio, le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio, o gli atti aventi ad oggetto la redistribuzione di aree tra co-lottizzanti. Note: [1] Cfr. art. 27 L. 457/1978. [2] Cfr. art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 e co. 3, dell’art.10 del Dlgs. 23/2011. [3] Cfr. sul punto il co. 4-ter, dell’art. 20 del DL 133/2014, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, L. 164/2014.

ECOBONUS DIRITTO ALLA CESSIONE DEL CREDITO - IL VINCOLO DI PARENTELA NON È SUFFICIENTE La cessione del credito corrispondente alla detrazione da Ecobonus ai parenti in linea retta non è consentita. Il vincolo di parentela tra chi ha sostenuto le spese e l’eventuale cessionario, infatti, non comporta quel collegamento con “il rapporto che ha dato origine alla detrazione” in base al quale, per legge, la cessione del credito è consentita, oltre che ai fornitori che hanno effettuato l’intervento, anche ad altri soggetti privati. Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n.56/2018 all’interpello posto da un contribuente che chiedeva, tra l’altro, se, in caso di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà di un immobile oggetto di riqualificazione energetica, fosse possibile attuare la cessione del credito tra usufruttuario e nudo proprietario. Nel caso di specie, infatti, l’istante intendeva acquistare a titolo gratuito dal padre il credito corrispondente alla detrazione IRPEF per le spese sostenute nel 2017, per gli interventi di riqualificazione energetica di un intero

edificio che il genitore possedeva in comproprietà con altro parente. L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sul caso chiarendo innanzitutto che la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari è stata introdotta dalla legge n. 205/2017 (cd. legge di Bilancio 2018) e concerne solo le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 [1], pertanto è esclusa nel caso prospettato. In merito, comunque, ai possibili cessionari per le ipotesi di cessione ammesse dalla normativa, l’Agenzia delle entrate ricorda che la legge di Bilancio 2018 ha confermato quanto già precisato dalla legge 232/2016 (cd. legge di Bilancio 2017) secondo cui il credito d’imposta può essere ceduto: · ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, e con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari; · alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area [2]. Al fine di delimitare ulteriormente l’ambito soggettivo della cessione del credito di imposta, l’Agenzia richiama, inoltre, quanto già precisato nelle Circolari n.11/E del 18 maggio 2018 e n.17/E del 23 luglio 2018. In tali documenti di prassi, infatti, è stato chiarito che: ■ i soggetti che possono acquistare il credito sono i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, oppure “altri soggetti privati” [3], intendendosi per tali i soggetti (persone fisiche, esercenti lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), che, seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Per chiarire il concetto di “soggetto collegato” a titolo esemplificativo, la CM 11/E/2018 menziona i condòmini per gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali, oppure le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice degli interventi agevolati. Mentre la CM 17/E/2018 menziona la cessione a società facenti parte dello stesso Consorzio o Rete di imprese della ditta esecutrice dei lavori, la cessione ai fornitori dei materiali o ai subappaltatori dei quali si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati, la cessione ai fornitori o a subappaltatori che eseguono lavori non agevolati purché inclusi nel contratto d’appalto da cui originano le detrazioni. ■ la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria (per un totale di 2 cessioni del credito medesimo) anche essa

749

nei confronti di un “soggetto collegato” al rapporto che ha dato origine alle detrazioni. Muovendo da questa interpretazione, per quanto riguarda il caso prospettato, l’Amministrazione Finanziaria esclude che il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito sia ravvisabile nel solo rapporto di parentela tra soggetto che ha sostenuto le spese e cessionario. Tale esclusione si estende anche all’ipotesi di donazione, tra padre e figlio, della nuda proprietà dell’immobile oggetto di riqualificazione. Infatti, neppure da tale contratto discende “un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione idoneo a consentirne la cessione sotto forma di credito”. In conclusione, per completezza, l’Agenzia delle Entrate ricorda quanto stabilito ai dall’art. 9-bis, co. 2, del DM 19 febbraio 2007, secondo cui, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di riqualificazione energetica, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente dell’unità immobiliare. Note: [1] Diversamente, per le spese sostenute nel 2017, la cessione del credito è possibile esclusivamente con riguardo ai lavori relativi alle parti comuni di edifici condominiali. Nello specifico, i cd. “incapienti” possono cedere la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, mentre i “capienti” possono cedere la detrazione spettante per gli interventi effettuati sulle parti comuni, solo se “incisivi”, ovvero tali da consentire le maggiori detrazioni del 70 e del 75%. [2] Sul punto, si ricorda che rientrano nelle cd. “fasce deboli”, i contribuenti di cui all’art. 11, co.2, e 13, co. 1, lett. a) - co. 5, lett. a), del D.P.R. 917/1986 - TUIR, ovvero: - pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui; - lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro; - soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro. Tali condizioni, si ricorda, devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui le spese sono sostenute. [3] Di cui all’art.14, co. 2-ter e 2-sexies, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, per l’Ecobonus e all’art.16, co.1-quinquies, del medesimo DL 63/2013, per il Sismabonus.


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L. 392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art. 5 della legge 29/5/82, n. 297)

Variazione gennaio.......17-18: ..... Variazione febbraio.......17-18: ..... Variazione marzo..........17-18: ..... Variazione aprile...........17-18: ..... Variazione maggio........17-18: ..... Variazione giugno.........17-18: ..... Variazione luglio...........17-18: ..... Variazione agosto.........17-18: ..... Variazione settembre....17-18: ..... Variazione ottobre.........17-18: ..... Variazione novembre....17-18: .....

gennaio............................................................................ 1,004217 febbraio........................................................................... 1,005467 marzo.............................................................................. 1,008201 aprile................................................................................ 1,009451 maggio............................................................................. 1,012927 giugno.............................................................................. 1,015660 luglio................................................................................ 1,019136 agosto.............................................................................. 1,023353 settembre........................................................................ 1,020894 ottobre............................................................................. 1,022144

0,90% 0,50% 0,70% 0,40% 0,90% 1,20% 1,50% 1,50% 1,30% 1,50% 1,40%

(0,675%) (0,375%) (0,525%) (0,300%) (0,675%) (0,900%) (1,125%) (1,125%) (0,975%) (1,125%) (1,050%)

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE BASE: ANNO 2015 = 100 Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Media

2003

76,05

76,33

76,42

76,52

76,52

76,52

76,71

76,71

76,71

76,71

76,80

76,80

76,57

2004

77,65

78,30

78,49

78,77

79,81

79,90

80,37

80,47

80,65

80,84

80,94

81,03

79,77

2005

81,59

81,88

83,00

83,00

82,82

82,91

83,19

83,38

83,47

83,38

83,47

83,29

82,95

2006

83,66

83,85

85,17

85,26

85,35

85,35

85,54

85,73

85,73

85,73

85,92

85,92

85,27

2007

87,42

87,89

87,99

88,46

88,64

88,55

88,55

88,64

88,74

88,55

88,64

88,74

88,40

2008

89,40

89,68

89,77

90,24

90,81

93,63

93,53

93,44

93,34

92,78

92,22

92,22

91,75

2009

93,06

92,87

92,69

92,59

92,69

92,59

92,40

92,50

92,50

92,59

92,50

92,50

92,62

2010

92,59

92,69

92,97

94,38

94,47

94,38

94,38

94,47

94,57

94,47

94,38

94,47

94,02

2011

96,07

95,98

96,45

96,54

96,73

97,10

97,10

97,20

97,29

97,29

97,29

97,29

96,86

2012

98,51

98,80

98,89

99,17

99,27

99,17

99,08

98,98

99,27

99,36

99,27

99,27

99,09

2013

99,55

99,83

99,64

99,55

99,92

99,74

99,74

99,83

99,92

99,64

99,64

99,55

99,71

2014

99,36

99,55

99,17

99,36

99,27

99,36

99,74

100,02

99,92

99,74

99,74

99,83

99,59

2015

99,83

99,64

99,64

99,55

99,64

99,64

100,39

100,49

100,49

100,21

100,21

100,21

100,00

2016

100,21

100,21

100,11

100,21

100,30

100,30

100,30

100,30

100,39

100,49

100,49

100,49

100,32

2017

100,68

100,49

100,68

100,86

100,77

100,77

100,77

100,96

101,05

101,15

101,24

101,15

100,88

2018

101,60

101,50

101,50

101,60

101,70

101,70

102,60

102,90

102,80

102,90

Coefficiente di raccordo tra indici: tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; e base 2017 = 1,4424 tra base 2005 e: base 2010 = 1,133; e base 2017 = 1,2159 tra base 2010 e: base 2015 = 1,0638

INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI OTTOBRE 2018 CHE È PARI A 102,9 Marzo

Aprile

2003

Gennaio

35,31%

Febbraio

34,81%

34,64%

34,48%

Maggio

34,48%

Giugno

34,48%

Luglio

34,15%

34,15%

34,15%

34,15%

33,98%

33,98%

34,40%

2004

32,52%

31,41%

31,10%

30,63%

28,93%

28,78%

28,03%

27,88%

27,58%

27,28%

27,14%

26,99%

29,00%

2005

26,11%

25,68%

23,97%

23,97%

24,25%

24,11%

23,69%

23,41%

23,27%

23,41%

23,27%

23,55%

24,05%

2006

22,99%

22,72%

20,82%

20,69%

20,56%

20,56%

20,29%

20,03%

20,03%

20,03%

19,76%

19,76%

20,68%

2007

17,70%

17,07%

16,95%

16,33%

16,08%

16,20%

16,20%

16,08%

15,96%

16,20%

16,08%

15,96%

16,40%

2008

15,11%

14,74%

14,62%

14,03%

13,32%

9,90%

10,02%

10,13%

10,24%

10,91%

11,59%

11,59%

12,15%

2009

10,57%

10,79%

11,02%

11,13%

11,02%

11,13%

11,36%

11,24%

11,24%

11,13%

11,24%

11,24%

11,09%

2010

11,13%

11,02%

10,68%

9,03%

8,92%

9,03%

9,03%

8,92%

8,81%

8,92%

9,03%

8,92%

9,45%

2011

7,11%

7,21%

6,69%

6,59%

6,38%

5,97%

5,97%

5,87%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

6,23%

2012

4,45%

4,15%

4,05%

3,76%

3,66%

3,76%

3,86%

3,96%

3,66%

3,56%

3,66%

3,66%

3,85%

2013

3,37%

3,07%

3,27%

3,37%

2,98%

3,17%

3,17%

3,07%

2,98%

3,27%

3,27%

3,37%

3,20%

2014

3,56%

3,37%

3,76%

3,56%

3,66%

3,56%

3,17%

2,88%

2,98%

3,17%

3,17%

3,07%

3,33%

2015

3,07%

3,27%

3,27%

3,37%

3,27%

3,27%

2,50%

2,40%

2,40%

2,69%

2,69%

2,69%

2,90%

2016

2,69%

2,69%

2,78%

2,69%

2,59%

2,59%

2,59%

2,59%

2,50%

2,40%

2,40%

2,40%

2,58%

2017

2,21%

2,40%

2,21%

2,02%

2,11%

2,11%

2,11%

1,92%

1,83%

1,73%

1,64%

1,73%

2,00%

2018

1,28%

1,38%

1,38%

1,28%

1,18%

1,18%

0,29%

-

0,10%

-

750

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Media


LAVORI PUBBLICI

DECRETO “GENOVA” I PRINCIPALI CONTENUTI PER I LAVORI PUBBLICI È stata approvata definitivamente al Senato la legge di conversione del Decreto Legge n. 109 del 28 settembre 2018, recante “disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”. Si tratta della Legge 16/11/2018, n. 130, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n. 55 del 19 novembre 2018. Per quanto di maggiore interesse per il settore dei lavori pubblici, il decreto fissa le regole per la ricostruzione urgente della città di Genova, atteso lo stato di emergenza creatosi in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, dell’autostrada A10, nel Comune di Genova (capo I). Previste altresì misure per il censimento ed il monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie, delle opere pubbliche nazionali e dei beni culturali immobili (capo II), nonché la creazione di una Cabina di Regia nazionale per verificare lo stato di attuazione dei programmi di investimento e degli interventi connessi alla messa in sicurezza infrastrutturale del Paese (capo V). Si dispongono gli interventi urgenti per la ricostruzione, la riparazione e l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei comuni dell’isola di ISCHIA, colpiti dall’evento sismico del 21 agosto 2017 (capo III), nonché gli interventi necessari a garantire continuità ed efficacia alla ricostruzione in Centro Italia, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017 (capo IV). Di seguito, una prima analisi delle suddette priorità: CAPO I INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO E LA RIPRESA ECONOMICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA. - CAPO I COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE Si prevede la nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione, al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario (art. 1 co 1). La domanda dell’incarico è di 12 mesi e potrà essere rinnovata o prorogata per non oltre un triennio dalla prima nomina (art. 1 co.7). Nella sua attività il Commissario straordi-

nario potrà nominare due sub commissari e potrà avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Nella sua azione il Commissario opera in deroga ad ogni diposizione di legge extrapenale, fatti salvi i vincoli inderogabili di appartenenza all’UE (art. 1 co 5). A seguito delle modifiche introdotte alla Camera, è stato precisato che il Commissario è tenuto anche al rispetto delle disposizioni della legge antimafia. A tal fine, è prevista l’adozione di un decreto del ministro dell’interno per individuare misure amministrative di semplificazione volte al rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alla normativa vigente. Inoltre, sempre in prima lettura, è stato precisato che il Commissario straordinario può avvalersi e stipulare convenzioni con le strutture operative ed i soggetti concorrenti di cui all’articolo 4, comma 2 del Codice della protezione civile di cui D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 189, (articolo 1, comma 8-bis). Si è altresì previsto che agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 36 del DL 17 ottobre 2016 n. 189, in materia di oneri di pubblicazione e trasparenza (articolo1, comma 8-ter). *** Il 4 ottobre 2018 è stato indicato dal Governo come commissario straordinario per la ricostruzione il sindaco di Genova Marco Bucci. Il Commissario Bucci ha così sostituito Presidente della Regione Liguria, già nominato Commissario delegato per l’attuazione di primi interventi urgenti con l’ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018. SPESE PER LA RICOSTRUZIONE Il concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento (ASPI) sarà obbligato a sostenere le spese di ricostruzione dell’infrastruttura e di ripristino del sistema viario (art. 1 co 6). PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Il rispristino delle attività di tipo viario nonché quelle connesse avverrà applicando l’articolo 32 della direttiva 24/2014/UE, ossia mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Ciò, ovviamente, dovrà avvenire in conformità ai principi generali, vigenti a livello comunitario, in materia di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Al riguardo di sottolinea che, a seguito di una modifica introdotta alla Camera, sono

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escluse dalle regole sull’affidamento a terzi le attività propedeutiche alla ricostruzione, presenti nel testo originale del decreto legge. Quanto alle attività di ripristino del sistema viario e quelle ad esso connesse, un emendamento approvato alla Camera, in linea con quanto proposto dall’Ance, ha escluso dai lavori di ricostruzione il solo soggetto titolare della concessione interessata dal crollo nonché dei soggetti da questo collegati/ connessi. L’esclusione, infatti, “ex lege”, dai lavori di ricostruzione tutte le imprese concessionarie o in possesso partecipazioni in società concessionarie, previsto nel testo del DL, si poneva infatti in contrasto con ti principi di tutela della concorrenza, oltreché con quelli costituzionali di parità di trattamento degli operatori economici. MISURE PER LA VIABILITA’ ALTERNATIVA Per le infrastrutture viarie, quali itinerari di viabilità alternativa a seguito dell’evento stesso, il Commissario può autorizzare le stazioni appaltanti ad effettuare varianti in deroga all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, ciò al fine di accelerare gli interventi necessari per il superamento dell’emergenza. (art. 5, co 5) NORME PROCESSUALI Tutte le controversie relative agli atti del Commissario sono devolute al giudice amministrative, applicando l’articolo 125 del Codice del Processo Amministrativo - D.lgs. n. 104/2010 (art. 10). Tale articolo detta le ulteriori disposizioni processuali, oltre alle disposizioni previste per i riti speciali abbreviati, applicabili nei giudizi relativi a controversie in materia di infrastrutture strategiche di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare la norma prevede che, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si debba tenere conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera; inoltre, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. La sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. INVESTIMENTI URGENTI PER LA RIPRESA E LO SVILUPPO DEL PORTO In sede di conversione è stato introdotto l’articolo 9 bis che prevede l’adozione, da


LAVORI PUBBLICI

parte del commissario straordinario, di un programma straordinario di accessibilità per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo colombo con la città di Genova. Anche in questo caso, il commissario opera in deroga al Codice dei contratti nonché ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e dai vincoli derivanti dall’Unione Europea. CAPO II SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI NUOVA AGENZIA PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALE ED AUTOSTRADALI. Articolo 12 Dal 1° gennaio 2019 è istituita un’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) presso il MIT, con il compito di vigilanza tecnica sui lavori di costruzione e manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali, anche di pertinenza dei concessionari, monitorando il rispetto delle norme in materia di sicurezza (art. 12 co.1). Viene altresì soppressa l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), l’esercizio delle relative funzioni è attribuito alla nascente ANSFISA (art. 12 co 2). Con riferimento al settore ferroviario, l’Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 [2]. ed ha competenza per l’intero sistema ferroviario nazionale; svolgerà altresì i compiti di regolamentazione tecnica di cui all’articolo 6 del citato decreto legislativo. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate, l’Agenzia avrà i compiti di Autorità preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva 2004/49/CE (art. 12 co 3). Con riferimento alla sicurezza delle infra-

strutture stradali e autostradali l’Agenzia svolgerà le seguenti funzioni (art. 12 co 3): a) attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l’attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell’utilizzo sicuro delle infrastrutture; b) promozione dell’adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall’Agenzia; c) sovraintendenza alle ispezioni di sicurezza previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito; d) proposta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’adozione del piano nazionale per l’adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. È previsto un obbligo di aggiornamento del Piano ogni due anni e di esso si dovrà tenere conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente; e) attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. L’inosservanza da parte dei gestori di infrastrutture stradali e autostradali delle prescrizioni adottate dall’Agenzia, è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale la sanzione amministrativa pecuniaria potrà avere un valore pari fino al 10% del fatturato realizzato nell’ultimo

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esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione; l’importo di tale sanzione può raddoppiare In caso di reiterazione delle violazioni, l’Agenzia può applicare un’ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell’infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l’Agenzia può imporre al gestore l’adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l’applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, può irrogare una sanzione, per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al 3% del fatturato sopra indicato (art. 12 co 5). NUOVO ARCHIVIO INFORMATICO PER LE OPERE PUBBLICHE Articolo 13 Si prevede l’istituzione di un archivio informatico nazionale delle opere pubbliche presente sul territorio, ciascuna dotata di un codice identificativo (AINOP). Sulla base del principio di unicità dell’invio (artt. 3 e 29 del codice dei contratti), i dati e le informazioni già rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o da altre banche dati pubbliche sono forniti all’AINOP dalla citata BDAP, con modalità da prevedersi in un futuro DPCM (co. 3). Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l’ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l’ente nazionale per l’aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l’Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un’opera pubblica o all’esecuzione di lavori pubblici, alimentano l’AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale (co 4). Sulla base dei dati forniti, l’AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l’opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull’opera stessa, tramite l’indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP). L’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP,


LAVORI PUBBLICI

assicura l’interoperabilità con BDAP. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità per la condivisione dei dati e delle informazioni, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’inserimento è completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed è aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati (co 6). ESTENSIONE DELLE MISURE SBLOCCA CANTIERI DEL DL 133/2014 Il nuovo articolo 16 bis, introdotto in prima lettura, estende le misure sblocca cantieri previste dall’articolo 9, commi sa 1 a 8bis del DL 133/2014 anche alla realizzazione dell’Asse Ferroviario AV/AC PalermoCatania-Messina nonché alla manutenzione straordinari del ponte ferroviario e stradale San Michele sull’Adda di Paderno D’Adda. CAPO III INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO “ISCHIA” NOMINA E FUNZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO Articoli 17e 18 Si prevede la nomina, con un successivo DPCM, di un Commissario straordinario, con il compito di vigilare sulla ricostruzione post-sisma (sia privata che pubblica), operando in raccordo con il dipartimento della protezione civile nonché come Presidente della regione Campania. Il Commissario programma l’uso delle risorse finanziarie ed adotta le direttive necessaria per la progettazione e realizzazione degli interventi. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Commissario agisce a mezzo di atti a carattere generale e di indirizzo. INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA Articolo 26 Con atto del Commissario e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui lo stesso è intestatario ai sensi dell’articolo 19, vengono finanziati i seguenti interventi, mediante predisposizione di appositi piani di attuazione: - la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; - gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture; - gli interventi sui beni del patrimonio artisti-

co e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico (co. 1,2). La realizzazione degli interventi inseriti nei piani di attuazione avverrà mediante l’affidamento con procedura negoziata a 5 inviti ai sensi dell’articolo 63 del Codice dei Contratti, ponendo a base di gara il progetto definitivo. Gli operatori economici dovranno essere iscritti all’anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’articolo 30 del DL n. 189/2016- c.d. decreto terremoto. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti alla suddetta anagrafe, l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30 del DL 189/2016. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’articolo 77 del codice dei contratti pubblici (co.3). LEGALITÀ E TRASPARENZA Articolo 29 Alle attività di ricostruzione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del DL n. 189/2016. In particolare, il Commissario straordinario si avvale della Struttura di cui al citato articolo 30 e dell’Anagrafe ivi prevista. Inoltre, in prima lettura, con l’aggiunta del comma 2-bis, si è precisato che agli atti di competenza del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36 del DL 189/2016. CAPO IV SISMA ITALIA CENTRALE UNIVERSITÀ COME SOGGETTI ATTUATORI Vengono ricompresi tra i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di cui all’articolo 15, comma 1, del DL 189/2016 anche le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 37) RIMODULAZIONE DELLE FUNZIONI COMMISSARIALI Con futuro DPCM dovrà essere nominato un Commissario straordinario che subentrerà nelle funzioni del Commissario straordinario nominato con DPR del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.

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Al Commissario si applicano le disposizioni del DL n. 189/2016 e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (art. 38). CAPO V ULTERIORI MISURE CABINA DI REGIA STRATEGIA ITALIA Articolo 40 Si prevede che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con DPCM su proposta del Segretario del CIPE, è istituita una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, composta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell’ambiente; potranno altresì intervenire i Ministri interessati alle materie trattate nonché il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente dell’Unione delle province d’Italia e dal Presidente dell’ANCI. La Cabina avrà i seguenti compiti: a) verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche, di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi; b) verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi.

APPALTI PUBBLICI ILLEGITTIMA LA NORMA DEL BANDO CHE NEGA L’ANTICIPAZIONE AL VINCITORE È illegittima la norma del bando che prevede di non assegnare all’impresa aggiudicataria l’anticipazione finalizzata all’avvio del cantiere. Lo afferma senza mezzi termini l’Anac in un parere di precontenzioso - approvato con la delibera n.1050 del 14 novembre 2018 promosso congiuntamente dall’impresa e dalla stazione appaltante. La vertenza riguardava un appalto da poco più di un milione di euro a base d’asta mandato in gara dalla provincia di Cuneo e aggiudicato al termine di una procedura ristretta e con il criterio dell’offerta economi-


LAVORI PUBBLICI

camente più vantaggiosa. Secondo la stazione appaltante è indubbio che l’anticipazione sia dovuta all’impresa per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria. Per gli appalti sotto soglia e affidamento con procedura ristretta, l’amministrazione propende per l’interpretazione opposta, e cioè che «non è dovuta l’anticipazione del prezzo e non trova applicazione l’art. 35 co. 18 del Codice dei Contratti». A sostegno di questa tesi si afferma che «il divieto di anticipazione del prezzo inserito nel capitolato speciale d’appalto relativo alla gara in oggetto sarebbe pienamente valido alla luce di un’interpretazione sistematica del testo di legge. Infatti, l’art. 35 che prevede, al comma 18, l’obbligo di corresponsione dell’anticipazione da parte della stazione appaltante all’appaltatore riguarda le procedure sopra soglia comunitaria e sembrerebbe non applicarsi alla procedura di cui all’oggetto che invece è di importo inferiore a tale soglia e quindi disciplinata dal successivo art. 36 in cui dell’anticipazione del prezzo non si fa menzione». Tocca invece all’Anac ricordare che è invece obbligatorio «in tutte le procedure di gara», l’accreditamento dell’anticipazione «all’impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell’offerta». L’anticipazione del 20%, ricorda l’Anac, «è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori». Le norme contrarie a questa conclusione, rintracciabili nel decreto legge n.79/1997, sono da considerarsi, secondo l’Anac, tacitamente abrogate «per incompatibilità con la nuova disciplina, peraltro di grado gerarchicamente superiore». Di più: «La collocazione della norma nell’ambito dell’art. 35 rubricato “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti” è stata giudicata “infelice e inconferente” dalla dottrina, mostrandosi come una scelta erronea e non sorretta da adeguata motivazione». Prevale insomma la portata generale dell’obbligo di corrispondere l’anticipatore all’appaltatore individuato con procedura competitiva. Obbligo in linea con «la ratio che sorregge il principio di anticipazione delle somme erogate dall’amministrazione al fine di dare impulso all’iniziativa imprenditoriale, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto». «Non avrebbe quindi senso prosegue l’Anac - precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per affidamenti di importo inferiore che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio piccole

e maggiormente tutelate dal legislatore». L’art. 35 del D.lgs. 50/2016 va considerato dunque una norma di carattere generale che detta disposizioni in ordine alle modalità di calcolo del valore dell’appalto e non una norma specifica relativa ai contratti sopra soglia in contrapposizione alla successiva di cui all’art. 36 e la disposizione del Capitolato che prevede il diniego all’erogazione dell’anticipazione del prezzo deve ritenersi illegittima in quanto contraria alla normativa di settore.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI NEI BANDI DI GARA AGGIORNAMENTI Il Ministero dell’Ambiente ha aggiornato lo scorso 15 novembre le risposte (le cosiddette “faq”) in tema di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici relativamente al decreto ministeriale dell’11 ottobre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017 n. 259) circa i criteri ambientali per nuove costruzioni, ristrutturazioni e manutenzione di edifici pubblici. L’aggiornamento, di seguito descritto, riguarda gli impianti di riscaldamento e condizionamento, le sostanze pericolose e i serramenti. Impianti di riscaldamento e condizionamento Uno de quesiti riguarda gli impianti di riscaldamento e, segnalando in particolare che nel testo dei criteri ambientali minimi per l’edilizia si fa riferimento a due decisioni Ecolabel non più in vigore. Nel quesito si chiede pertanto «come ci si deve comportare rispetto alla verifica del criterio che richiede che “Il progettista deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti il marchio Ecolabel UE o equivalente”». «I criteri ecologici stabiliti dalle due decisioni 742 del 2007 e 314 del 2014 citate al comma 2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento del Decreto 11 ottobre 2017, non più in vigore rispettivamente dal 31 dicembre 2016 e dal 28 maggio 2018 - risponde il ministero dell’Ambiente - vengono attualmente superati e sostituiti dai requisiti minimi previsti dai regolamenti di eco progettazione ed etichettatura energetica vigenti per le pompe di calore e gli altri sistemi di riscaldamento che sono quindi, ai fini della verifica della rispondenza al requisito, l’unico riferimento normativo valido». Nell’ultima parte della risposta il ministero lascia pensare che sia alle viste un restyling degli stessi Ca, quando dice che «Nell’ambito della prossima revisione del testo dei Cam sarà predisposta una modifica di tale criterio».

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Sostanze pericolose Aggiornamenti operativi anche in tema di sostanze pericolose, dove il ministero dell’ambiente pubblica due chiarimenti in risposta ad altrettanti quesiti. Nella prima domanda «si chiede se al punto 3, “Sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo”, si intenda escludere le singole sostanze a prescindere dalla concentrazione nella miscela oppure se ci si riferisca alla sostanza solo se in concentrazione superiore a quanto previsto dal Clp per la classificazione delle miscele». «No - rispondono i tecnici dell’Ambiente - non si intende escludere le singole sostanze. In questo contesto per “Sostanze” si intende riferirsi alle sostanze che siano presenti in concentrazione tale da comportare la classificazione di una miscela ai sensi del Reg. (Ce) n.1272/2008 (Clp) e s.m.i. secondo una delle indicazioni di pericolo elencate di seguito nel criterio». Nel secondo quesito si se segnala che nel Cam edilizia si specifica che «nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (Ce) n.1272/2008 (Clp)». E si chiede come mai le successive «frasi di rischio» riportate nei Cam edilizia «non sono tutte quelle pericolose previste dal regolamento». A questa domanda il ministero risponde che «è stata fatta una scelta tra tutte le frasi di rischio riportando solo quelle ritenute più critiche ai fini del documento Cam». Decaduti i Cam per i serramenti Infine, il ministero dell’Ambiente, precisa che «i Cam serramenti non sono più in vigore essendo stati sostituiti dai Cam edilizia fin dalla edizione del gennaio 2017 (vedi decreto 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”)».

APPALTI PUBBLICI SANABILE L’ERRORE FORMALE SUI COSTI DEL PERSONALE Il costo della manodopera costituisce una componente essenziale dell’offerta economica non integrabile in sede di soccorso istruttorio. Tuttavia, se la carenza riscontrata dalla stazione appaltante è meramente formale e non vi sia l’espressa previsione nella lex specialis di una puntuale indicazione del costo della manodopera, può essere consentito all’operatore economico di meglio precisare tale costo. Il caso sottoposto all’attenzione dell’ANAC


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e contenuto nella delibera n. 1039 del 30 ottobre 2018concerneva una gara per il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, per il quale l’aggiudicatario aveva indicato - separatamente - nell’offerta economica (in attuazione dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016) costi della manodopera notevolmente inferiori rispetto alla stima indicata dalla stazione appaltante. In particolare, gli istanti chiedevano se fosse stato corretto il comportamento della stazione appaltante che aveva consentito all’operatore economico di chiarire, in un secondo tempo, il costo della manodopera comunque indicato nell’offerta. In tal modo, la stazione appaltante aveva potuto effettuare la valutazione di congruità rispetto alla somma così precisata, poiché il concorrente - per mero errore - aveva indicato il costo della manodopera relativo a ciascuna annualità e non il costo relativo all’appalto nella sua globalità (tre anni). In precedenza, l’Autorità aveva ritenuto che il costo della manodopera una componente essenziale dell’offerta economica e che non fosse pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione della stessa in sede di soccorso istruttorio (cfr. pareri di precontenzioso n. 417 e n. 420 del 2018). L’Autorità, alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali (cfr. Adunanza Plenaria n. 19/2016), ha avallato la scelta della stazione appaltante, poiché «laddove non è in discussione il computo dei costi nella manodopera nella formulazione dell’offerta ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi, la carenza non è sostanziale, ma solo formale e, in assenza di una espressa previsione nella lex specialis di gara che richieda la puntuale indicazione del costo della manodopera, può essere consentito all’operatore economico di fornire l’indicazione separata del costo della manodopera successivamente, a seguito di legittima richiesta di chiarimenti in tal senso da parte della stazione appaltante». Sul tema, la più recente giurisprudenza, ritiene che non può comportare l’esclusione: - un’erronea indicazione del costo della manodopera, qualora risulti (o non sia contestato) che i salari pagati non siano inferiori ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti come stabilito dall’art. 97, co. 6, del Codice (TAR Firenze, sent. 6 settembre 2018, n. 1171); - un mero errore formale nella indicazione numerica di tale costo, qualora in sede di contraddittorio con la stazione appaltante, questa accerti che i costi della manodopera sono stati debitamente conteggiati dal concorrente nella predisposizione della propria offerta (TAR Venezia, sent. 1° ottobre 2018, n. 916, nello stesso anche TAR Piemonte, sent. 7 maggio 2018, n. 523).

Pertanto, fatta salva la verifica dei costi della manodopera ex art. 95, comma 10 del Codice, da parte della stazione appaltante, l’ANAC conclude che «l’acquisizione dei chiarimenti forniti dall’operatore economico è conforme alla normativa di settore».

altresì l’elenco delle deroghe all’obbligo del ricorso ai mezzi elettronici di comunicazione (comma 1, lettere a, b, c, d ed e).

GIURISPRUDENZA APPALTI PUBBLICI NESSUN OBBLIGO DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE SOTTO I MILLE EURO Gli obblighi di comunicazione elettronica negli appalti, entrati in vigore lo scorso 18 ottobre, non riguardano gli affidamenti di importo inferiore a mille euro. Lo precisa il Presidente dell’ANAC (comunicato n. 1/2018) che, rispondendo alle richieste di chiarimento sull’applicazione dell’articolo 40 co. 2 del codice dei contatti, ha chiarito la portata della norma che a partire dallo scorso 18 ottobre ha imposto l’utilizzo di strumenti elettronici di comunicazione. L’ANAC ritiene, infatti, che per gli acquisti infra 1.000 euro, rimane applicabile l’eccezione prevista dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, pertanto, possano essere ancora utilizzati tutti gli strumenti tradizionali di comunicazione. Da notare che, con tale comunicato, l’ANAC conferma indirettamente la posizione espressa dall’ANCE e dall’ANCI circa l’utilizzo - salvo alcune eccezioni - di strumenti in formato interamente elettronico per le “comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici (cfr. News ANCE ID nn. 34059 del 19 ottobre 2018 e 34112 del 25 ottobre 2018). Infatti, concentrandosi sull’obbligo di comunicazioni elettroniche, l’ANAC conferma l’interpretazione letterale della norma secondo cui «a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici» (art. 40, co. 2 del Codice dei contratti). Pertanto, anche secondo la ricostruzione dell’ANAC, l’obbligo non verte sull’utilizzo esclusivo di piattaforme informatiche, ma sull’utilizzo per le comunicazioni e gli scambi di informazioni eseguiti utilizzando mezzi elettronici. Ciò, fatti i salvi i casi eccezionali previsti dal codice stesso all’art. 52 che, nel regolare le modalità, anche tecniche, delle comunicazioni elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, contiene

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QUALIFICAZIONE DELLE A.T.I. MISTE RIMESSA ALL’ADUNANZA PLENARIA LA DECISIONE SULLA MODIFICA DELLE QUOTE

(Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 15 ottobre 2018, n. 5919) Nelle ATI miste, accanto alla impresa capogruppo mandataria dell’intero raggruppamento, deve individuarsi un’ulteriore impresa mandataria che, nell’ambito del sub-raggruppamento relativo ai lavori scorporabili, è soggetta alle stesse regole generali previste per la capogruppo, inclusa quella che le impone di possedere almeno il 40% dell’importo dei lavori nella categoria di riferimento. È quanto emerge dalla sentenza 15 ottobre 2018, n. 5919, della sez. VI del Consiglio di Stato, che si esprime anche, su un secondo aspetto, negando la possibilità di soccorso istruttorio per la modifica delle singole quote dell’ATI. Su quest’ultima questione bisognerà tuttavia attendere la decisione dell’Adunanza Plenaria. 1) Applicazione delle percentuali minime nelle ATI La partecipazione in forma congiunta di più imprese associate alla realizzazione di opere di una categoria scorporabile implica necessariamente la formazione di un raggruppamento misto. Tale tipologia di raggruppamento implica l’innesto su un modello associativo di tipo verticale (e, quindi, presuppone un bando di almeno una categoria scorporabile), di un’associazione di tipo orizzontale ai soli fini della realizzazione congiunta delle opere della categoria scorporabile. In tal caso, la qualità di mandataria del subraggruppamento orizzontale (relativo alla categoria di lavori scorporabili) è assunta dall’impresa che assume una quota percentuale di lavori superiore rispetto alle altre componenti del sub-raggruppamento ossia l’importo maggiore di lavori assegnati (art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207/2010). Di contro, secondo Il Consiglio di Stato, a


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nulla rileva: 1. che le altre raggruppate (del sub-raggruppamento), assuntrici delle restanti quote di partecipazione/esecuzione, possano possedere, in astratto, un’attestazione SOA superiore; 2. la mancanza di un’indicazione espressa della mandataria del sub-raggruppamento da partedel concorrente, poiché deve farsi riferimento unicamente al dato sostanziale sopra evidenziato. Ritiene, al riguardo, il Collegio che - in difetto di una disposizione speciale derogatoria - anche nel sub-raggruppamento di tipo misto vi sia la verifica del possesso della qualificazione della mandataria del sub-raggruppamento nella misura minima del 40% (prevista per tutti i raggruppamenti orizzontali), con riferimento alla singola categoria scorporabile della cui realizzazione questa è partecipe unitamente a una o più mandanti. Tale interpretazione, secondo il Consiglio di Stato garantisce «la capacità e l’affidabilità delle imprese che assumono il ruolo di capogruppo mandataria non solo sotto profilo economico-finanziario (costituente solo uno degli aspetti cui si ricollega il regime di responsabilità solidale della mandataria correlate ai rischi connessi all’esecuzione dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto […]), ma anche sotto il profilo tecnicoorganizzativo, in funzione dell’eventuale esecuzione diretta delle opere in caso di inadempimento di una delle imprese mandanti». Parimenti, il requisito minimo di qualificazione in capo alle mandanti (10%) «assolve alla funzione di evitare un’eccessiva polverizzazione delle imprese riunite in raggruppamento onde prevenire il connesso rischio di un’elusione delle garanzie di qualità nell’esecuzione delle opere, e di garantire

l’esatto adempimento, ‘in prima battuta’, delle opere appaltate». La Sez. VI del Consiglio di Stato ritiene, quindi, che accanto alla impresa capogruppo mandataria dell’intero raggruppamento - la quale si assume la responsabilità complessiva dei lavori e le rappresentanze di tutte le imprese riunite nei confronti della stazione appaltante - debba d’individuarsi un’ulteriore impresa mandataria nell’ambito del sub-raggruppamento relativo ai lavori scorporabili. Infatti, solo con tale impostazione si riconosce la preminenza dell’interesse pubblico primario alla esatta, compiuta e tempestiva esecuzione delle opere scorporabili e l’aggiunta di un ulteriore soggetto solidalmente responsabile nei confronti della stazione appaltante. 2) La qualificazione nelle ATI Le imprese devono di stabilire nell’offerta «entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato» le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione. Le singole imprese devono ‘coprire’ la quota di partecipazione dichiarata nell’offerta, nel senso che i requisiti di qualificazione alla gara (ossia le classifiche SOA) rispetto alla quota dichiarata: 1.possono essere posseduti in eccesso, ma non in difetto; 2.devono rispettare i requisiti minimi stabiliti, rispettivamente per la mandataria e per le mandanti. Pertanto, in altra occasione, è stato osservato che, seppure la normativa sugli appalti non richiede più la corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori, il singolo concorrente raggruppato deve essere qualificato ad eseguire la quota di lavori che ha dichiarato di volere assumere in sede di partecipazione alla gara (cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sent. 6 marzo 2018, n. 206). Non è stato, invece, ritenuto privo della qualificazione, la mandataria che - in un recente caso affrontato dalla giurisprudenza di merito - aveva indicato erroneamente una qualificazione inferiore a quella realmente posseduta, dovendosi peraltro ritenere eventuali diposizioni espulsive della legge di gara in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione e quindi nulle (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 19 febbraio 2018, n. 1026). Tornando alla sentenza in commento, dalla necessaria qualificazione di ogni singolo componente del raggruppamento può evincersi che le quote di partecipazione indicate nell’offerta non possono ritenersi modificabili ex post - tramite soccorso istruttorio - per sopperire ad eventuali carenze di qualificazione, a pena di incorrere nella

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violazione dei principi della par condicio fra i concorrenti e di trasparenza. Devono, invece, ritenersi modificabili le quote di esecuzione dichiarate nell’offerta - che, ormai, non devono più coincidere con le quote di partecipazione - «previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate». 3) Rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato Nonostante la Sezione VI della Consiglio di Stato nella sentenza in commento escluda qualsiasi forma di soccorso istruttorio, dopo appena due giorni la Sezione V ha ritenuto di non potersi esprimere in un caso in cui un raggruppamento nel suo insieme - ma non singolarmente - era in possesso di requisiti di qualificazione sufficienti a coprire l’intera quota di esecuzione dei lavori. Quest’ultima ha, pertanto, rimesso all’Adunanza Plenaria la questione sia consentito ad un’impresa componente un raggruppamento temporaneo di imprese che possegga il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto (ord. 18 ottobre 2018, n. 5957). L’Adunanza plenaria dovrà quindi decidere scegliendo tra due orientamenti contrapposti: - quello che riferisce la qualificazione alle singole imprese facenti parte del raggruppamento stesso ed esclude che il requisito di qualificazione possa essere soddisfatto dal raggruppamento complessivamente considerato, dovendo invece ciascuna impresa del raggruppamento essere adeguatamente qualificata in relazione alla specifica parte del lavoro che assume (ex multis, oltre la sentenza del C.d.S. n. 5919/2018 in commento, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 2 luglio 2018, n. 4036); - quello che, ritiene che già in sede di offerta sia possibile modificare le quote di esecuzione al fine di renderle coerenti con i requisiti di qualificazione posseduti, salvo verifica di compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti, ciò anche al fine di privilegiare il dato sostanziale di qualificazione da parte del raggruppamento e in un’ottica comunque di favor partecipationis (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 2 luglio 2018, n. 4036). Nel caso in cui venga scelta la seconda opzione, occorrerà definire le modalità, le condizioni e i limiti entro cui può ammettersi la suddetta modifica delle quote. Deve invece ritenersi scontato che l’eventuale riduzione della quota di esecuzione in capo ad una delle imprese del raggruppamento debba essere compensata


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dall’attestazione (rectius qualificazione) sovrabbondante di altro componente dello stesso raggruppamento.

APPALTI PUBBLICI ILLEGITTIMA LA CESSIONE DEL SOLO FATTURATO

(T.A.R. Lombardia Milano, Sezione Prima, sentenza del 12 novembre 2018, n. 2546)

Nelle gare di lavori d’importo superiore a 20 milioni euro, il requisito del fatturato minimo può essere dimostrato con i bilanci dell’impresa locatrice, a patto che l’atto traslativo abbia interessato un’entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica. La valutazione dell’atto prescinde dall’eventuale autorizzazione ricevuta dal giudice delegato e dal parere del commissario giudiziale, poiché tali atti rispondono a finalità del tutto estranee alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. Lo ha deciso il TAR Lombardia con riferimento alla partecipazione ad una procedura di gara per l’affidamento di lavori di riqualificazione stradale, in cui la lex specialis chiedeva ai concorrenti di attestare la propria capacità economico-finanziaria dimostrando di aver realizzato una determinata cifra d’affari nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di indizione del bando. Per comprovare il possesso del requisito in questione, l’impresa - avverso cui era stato proposto il ricorso - aveva utilizzato la cifra di affari maturata da un’altra società, con la quale aveva stipulato un contratto definito di “affitto di ramo d’azienda”, in ragione del quale «l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni» (art. 76, co. 9, del d.P.R. n. 207/2010). Orbene, secondo il Collegio, il contratto stipulato tra le due imprese, a dispetto del nomen iuris adoperato dalle parti, non poteva essere qualificato come affitto di ramo d’azienda, poiché prevedeva la mera consegna della documentazione utile ad una successiva attestazione SOA e la consegna di alcuni beni (in tutto solo sette). Non si trattava pertanto di un trasferimento di una «entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi». Infatti, il suddetto contratto limitandosi a elencare individualmente documentazione e beni trasferiti (quasi fosse un noleggio), non valorizzava la loro funzione unitaria e strumentale all’esercizio dell’impresa, rendendo dubbio che le parti avessero convenuto il trasferimento in affitto di un vero e proprio

ramo d’azienda. Sotto questo aspetto, non poteva neppure rilevare, in senso contrario, la circostanza che il giudice delegato della procedura di concordato avesse rilasciato un’autorizzazione alla stipula dell’atto traslativo, previa acquisizione del parere favorevole del commissario giudiziale. Infatti, l’autorizzazione del giudice delegato ed il parere del commissario giudiziale rispondono a finalità del tutto estranee alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. A tale proposito è interessante quanto rappresentato dal TAR Campania, che sempre con riferimento ai trasferimenti aziendali ha evidenziato che «il quadro normativo di riferimento è ispirato dall’intento di realizzare una sintesi coerente ed efficace tra il principio di libera iniziativa economica delle imprese, da un lato, e, dall’altro, dall’interesse del committente pubblico ad instaurare relazioni giuridiche con contraenti in possesso di idonei requisiti di partecipazione e, quindi, affidabili» (Napoli, Sez. I, sent. 11 luglio 2018, n. 4638, con riferimento ad espetti del d.lgs. 163/2006, non mutati nella sostanza dal d.lgs. 50/2016). Ciò evidenzia la delicatezza del riscontro di un eventuale trasferimento aziendale degli operatori economici che concorrono alla gara, che impone alla stazione appaltante l’obbligo di effettuare le puntuali verifiche dirette ad accertare il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione dell’impresa interessata dalla vicenda modificativa (T.A.R. Puglia, Bari, n. 729/2015; T.A.R. Lazio, Roma, n. 2279/2009). Tali verifiche sono dirette, in particolare, ad accertare il rispetto del principio della necessaria continuità e/o permanenza dei requisiti necessari per l’ammissione ad una procedura concorsuale delle società interessate alle relative operazioni economiche.

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Sotto questo profilo, il TAR Campania ha quindi ritenuto che l’attestazione SOA, ottenuta a valle del trasferimento aziendale, sia «in grado di saldare retroattivamente gli effetti di accertamento del requisito speciale di qualificazione, per come intrinsecamente connesso al complesso aziendale ceduto, al momento dell’intervenuta modifica soggettiva». Di contro, nel caso posto all’attenzione del TAR Lombardia, la stazione appaltante ha anticipato la SOA, decidendo che il concorrente non avrebbe potuto utilizzare, ai fini della partecipazione alla gara, la cifra di affari maturata dalla cedente e pertanto doveva essere esclusa, in quanto priva del relativo requisito. Nell’annullare l’aggiudicazione, veniva disposto il subentro nel contratto nelle more già stipulato, con la precisazione che esso deve operare in relazione alle condizioni originarie, come in tutte le ipotesi di successione a titolo particolare nel rapporto negoziale.

ESCLUSIONE LEGITTIMA DALLA GARA PER DICHIARAZIONE MENDACE DELL’AUSILIARIA

(Consiglio di stato, Sezione Quinta, Sentenza del 19 novembre 2018, n. 6529) La dichiarazione mendace presentata dall’operatore economico, anche con riguardo alla posizione dell’impresa ausiliaria, comporta l’esclusione dalla gara. Lo ha confermato la Sezione Quinta del Consiglio di stato con la Sentenza 19 novembre 2018, n. 6529 con la quale ha accolto un ricorso d’appello dei confronti di una decisione dei giudici amministrativi che avevano respinto il ricorso avverso


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l’aggiudicazione di un appalto relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di una scuola elementare e materna. La sentenza chiarisce la funzione delle dichiarazioni relative a tutte le condanne penali eventualmente riportate dall’ operatore economico in sede di partecipazione alla gara e l’ incidenza di false dichiarazioni rese dall’ ausiliaria. Il codice dei contratti pubblici individua nella disposizione sulle cause ostative (l’articolo 80) una serie di casi specifici, relativi ai reati gravi (comma 1) che comportano, se attestati da condanne definitive, l’esclusione dalla procedura selettiva. Il D. lgs. 50/2016 non declina in modo specifico nella stessa disposizione una previsione inerente la rilevanza di altre condanne sulla moralità professionale dell’ operatore economico, come invece si aveva nell’ articolo 38 del Dlgs 163/2006. La sentenza evidenzia come le condanne inerenti reati non previsti tra quelli gravi dell’ articolo 80, comma 1, assumano rilievo in quanto espressione di grave illecito professionale, dovendosi intendere tale qualsiasi condotta legata all’ esercizio dell’ attività professionale, contraria a un obbligo giuridico di carattere civile, penale e amministrativo. Nel caso preso in esame, ad esempio, il valore della condanna si sostanziava alla stregua di grave illecito professionale, in quanto riguardava un reato ambientale che può astrattamente mettere in dubbio la integrità o l’ affidabilità dell’ operatore, a fronte dell’ obbligo di rispetto delle norme di settore richiesto espressamente dall’ articolo 30, comma 3, del codice. Secondo il Consiglio di Stato, la mancata dichiarazione costituisce elemento suscettibile di influenzare l’ esclusione, la selezione, ovvero l’ aggiudicazione, connotandosi più propriamente in termini di scorrettezza procedimentale. La pronuncia evidenzia quindi l’ obbligo sostanziale, per gli operatori economici, di dichiarare in sede di partecipazione alla gara tutte le condanne penali riportate: nel caso di quelle per reati incidenti sulla moralità professionale, spetterà alla stazione appaltante la valutazione della loro effettiva incidenza sull’ affidabilità dell’ operatore economico. La sentenza chiarisce anche le conseguenze di una falsa dichiarazione resa dall’ impresa ausiliaria in ordine a un requisito di ordine generale (nello specifico proprio alcune condanne incidenti sulla moralità professionale). L’ articolo 89 del codice dei contratti pubblici stabilisce al comma 1 che l’ operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’ impresa ausiliaria con cui quest’ ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’ appalto le risorse necessarie di cui è

carente il concorrente. La norma prevede anche che, nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante escluda il concorrente ed escuta la garanzia. Il Consiglio di Stato evidenzia come, peraltro, l’articolo 80, comma 5, lettera f-bis), del D. lgs. 50/2016 preveda quale causa di esclusione dalla gara l’ipotesi in cui l’operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere. La combinazione di questa norma con le previsioni dell’articolo 89 determina come conseguenza inevitabile che la dichiarazione mendace presentata dall’ operatore economico con riguardo alla posizione dell’impresa ausiliaria, comporti l’esclusione dalla gara.

CON L’OFFERTA PIÙ VANTAGGIOSA SEMPRE POSSIBILE PROPORRE MIGLIORIE AL PROGETTO

(Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza del 14 novembre 2018, n. 6423) Quando la gara è affidata con il criterio dell’offerta più vantaggiosa i concorrenti hanno sempre la possibilità di presentare offerte migliorative del progetto: basta che le soluzioni proposte non alterino il progetto sconfinando nell’ipotesi di una variante, non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio tra i concorrenti. È quanto precisa il Consiglio di Stato con la sentenza n.6423/2018, depositata il 14 novembre. Il caso nasce dal ricorso presentato da un’impresa di costruzioni contro l’aggiudicazione a un’impresa che aveva incluso nell’offerta alcune proposte migliorative dei lavori messi a gara. il ricorso era stato accolto dal TAR. Di qui la chiamata in causa del consiglio di stato che ha ribaltato la decisone dei giudici di primo grado, che hanno ribadito la differenza tra «variazioni migliorative» del progetto, sempre ammesse quando è in ballo un contratto da aggiudicare con l’offerta più vantaggiosa dalle vere e proprie varianti che invece devono essere autorizzate dalle stazioni appaltanti con esplicita indicazione nel bando di gara. «Anche in mancanza dalla previa autorizzazione di varianti (prevista dall’art. 95 cit.) -si legge nella sentenza - , deve comunque ritenersi insita nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa la possibilità, per i partecipanti, di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si al-

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terino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio tra i concorrenti». Ma come si fa a distinguere le migliorie dalle varianti? I giudici provano a spiegarlo: «Le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva previsione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un “aliud” rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione».

IL RUP PUÒ ESSERE ANCHE COMMISSARIO DI GARA

(Consiglio di Stato, sentenza n. 6082 del 26 ottobre 2018) Nella vigenza del nuovo codice dei contratti, ai sensi dell’art. 77, comma 4, dlgs n. 50 del 2016, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di responsabile unico del procedimento può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi. Così si è pronunciato il consiglio di stato con la sentenza n. 6082 del 26 ottobre 2018. Nel caso portato all’ attenzione del collegio, un concorrente impugnava gli esiti di una gara ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Carpi - Unione delle Terre d’ Argine per l’ individuazione di un concessionario di servizio farmaceutico per una farmacia comunale di nuova istituzione, lamentando la violazione dell’ art. 77 del dlgs n. 50/2016 per avere un unico soggetto ricoperto le cariche, tra loro asseritamente incompatibili, di dirigente della centrale unica di committenza oltre che di presidente della commissione giudicatrice. Chiamato a decidere la controversia, il consiglio di stato ha avuto modo di ribadire, in concorde indirizzo con l’autorità nazionale anticorruzione (Anac), l’inesistenza di una automatica causa di incompatibilità tra i ruoli, a meno che non


LAVORI PUBBLICI

sussista la concreta dimostrazione di una comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi. La soluzione così avallata, afferma la sentenza, costituisce l’esito maggiormente coerente con l’opzione interpretativa che il legislatore ha inteso consolidare con le modifiche apportate al codice dei contratti pubblici con il dlgs n. 56/2017. Ed infatti, integrando il disposto dell’art. 77, comma 4, con l’inciso «la nomina del Rup a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura», si è esclusa ogni automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo all’ amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il Rup possa legittimamente far parte della commissione gara.

in radice la procedura». La Corte, con la sentenza di ieri, ha spiegato che la partecipazione a un procedimento di aggiudicazione di un appalto può, in linea di principio, «validamente costituire una condizione» che deve essere soddisfatta per dimostrare che il soggetto coinvolto ha interesse a ricorrere contro la procedura. Difficile dimostrare l’interesse a opporsi in assenza di un’offerta: la posizione giuridica sostanziale di un terzo non è sufficientemente differenziata, ma riconducibile a un semplice interesse di fatto. Ci sono, per la verità, delle eccezioni. L’operatore economico potrà, cioè, fare ricorso «nelle ipotesi in cui tale offerta era

CORTE DI GIUSTIZIASOLO LE IMPRESE CHE PARTECIPANO AL BANDO POSSONO IMPUGNARE GLI ATTI DI GARA

(Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza nella causa C-328/17)

Lo ha deciso la Corte dell’Unione europea confermando così la linea interpretativa, ormai consolidata, dei giudici amministrativi italiani e, allo stesso tempo, chiudendo una controversia sul punto che andava avanti da anni e che nel 2016 (sentenza n. 245) aveva visto coinvolta anche la Corte costituzionale. La legittimazione a impugnare gli atti di gara spetta soltanto alle imprese che partecipano al bando. Le eccezioni a questo principio sono poche e, comunque, non allargano in maniera indefinita le possibilità di tutela giurisdizionale. Il caso riguarda una gara avviata dall’Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale della Liguria del 2015. La stazione appaltante aveva indetto una procedura per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico, contro il quale era stato proposto ricorso al Tar. Il motivo era l’affidamento in un lotto unico: nessuna delle società ricorrenti, infatti, aveva potuto partecipare alla gara, non avendo a disposizione la struttura necessaria a garantire il servizio. Il Tar Liguria, sebbene il bando di gara sia poi stato revocato, aveva chiesto alla Corte di giustizia «se il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori sia contrario o meno ad una normativa nazionale che riconosca la possibilità di impugnare gli atti di una procedura di gara ai soli operatori economici che abbiano presentato domanda di partecipazione alla gara stessa, anche qualora la domanda giudiziale sia volta a sindacare

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oggettivamente impossibile»: per esempio, per la presenza nel bando «di clausole immediatamente escludenti o di clausole che impongono oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati o che rendono impossibile la stessa formulazione dell’offerta». Il sistema italiano, consolidatosi attraverso diverse pronunce, viene allora giudicato compatibile con le norme europee. Tenendo fermi questi principi, affermati sia dal Consiglio di Stato che dalla Corte costituzionale, bisognerà solo verificare che «il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva» dell’impresa ricorrente sia concretamente garantito.


TRASPORTI

NUOVA CARTOGRAFIA PROVINCIALE PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI La Provincia di Brescia segnala che sono state redatte e pubblicate quattro cartografie delle strade percorribili per i veicoli eccezionali ed i trasporti in condizione di eccezionalità. La cartografia, consultabile al seguente indirizzo https://sit.provincia.brescia.it/trasporti%20eccezionali, fornisce le indicazioni ed eventuali ordinanze alla circolazione dei seguenti veicoli: - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 56 ton. - Veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione La Provincia ricorda, inoltre, che è attivo il Servizio on line per il rilascio delle autorizzazioni al link https://www.teonline.servizirl.it Gli uffici di ANCE Brescia – Collegio Costruttori resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton. Strade percorribili di competenza della Provincia di Brescia 33 ton. Cartografia delle strade provinciali percorribili redatta secondo le legende regionali unitarie indicate dalle Linee Guida per l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei Trasporti Eccezionali – L.R. 6/2012, approvate con D.G.R. n. X/6931 del 24/07/2017, aggiornate con D.G.R. n. X/7859 del 12/02/2018. Condizioni e prescrizioni per il transito: Si fa obbligo al trasportatore, prima di intraprendere il viaggio per il trasporto, di consultare sul portale della Provincia di Brescia sia le ordinanze temporanee in vigore sulle strade provinciali, pubblicate nella sezione “Lavori stradali in corso”, visibile al seguente indirizzo: http://www.provincia.brescia.it/cittadino/ viabilità-e-strade/lavori-stradali-corso Per tutti i trasporti eccezionali si pongono, quali condizioni per il transito, le seguenti caratteristiche dei convogli: - massa per asse non superiore a 13 tonnellate; - interasse minimo tra due assi contigui pari o superiore a 1,5 metri. Sono percorribili tutte le strade provinciali (rete stradale di competenza della Provincia), con la prescrizione di mantenere per quanto possibile una velocità costante sui

manufatti (ponti, cavalcavia e viadotti). Sono fatte salve in ogni caso le ordinanze e le altre eventuali limitazioni indicate e pubblicate dalla Provincia, da ritenersi prevalenti. Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton. Strade percorribili di competenza della Provincia di Brescia 40 ton. Cartografia delle strade provinciali percorribili redatta secondo le legende regionali unitarie indicate dalle Linee Guida per l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei Trasporti Eccezionali – L.R. 6/2012, approvate con D.G.R. n. X/6931 del 24/07/2017, aggiornate con D.G.R. n. X/7859 del 12/02/2018. Condizioni e prescrizioni per il transito: Si fa obbligo al trasportatore, prima di intraprendere il viaggio per il trasporto, di consultare sul portale della Provincia di Brescia sia le ordinanze temporanee in vigore sulle strade provinciali, pubblicate nella sezione “Lavori stradali in corso”, visibile al seguente indirizzo: http://www.provincia.brescia.it/cittadino/ viabilità-e-strade/lavori-stradali-corso Per tutti i trasporti eccezionali si pongono, quali condizioni per il transito, le seguenti caratteristiche dei convogli: - massa per asse non superiore a 13 tonnellate; - interasse minimo tra due assi contigui pari o superiore a 1,5 metri. Sono percorribili tutte le strade provinciali (rete stradale di competenza della Provincia), con la prescrizione di mantenere per quanto possibile una velocità costante sui manufatti (ponti, cavalcavia e viadotti). Sono fatte salve in ogni caso le ordinanze e le altre eventuali limitazioni indicate e pubblicate dalla Provincia, da ritenersi prevalenti. Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 56 ton. Strade percorribili di competenza della Provincia di Brescia 56 ton. Cartografia delle strade provinciali percorribili redatta secondo le legende regionali unitarie indicate dalle Linee Guida per l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei Trasporti Eccezionali – L.R. 6/2012, approvate con D.G.R. n. X/6931 del 24/07/2017, aggiornate con D.G.R. n. X/7859 del 12/02/2018. Condizioni e prescrizioni per il transito: Si fa obbligo al trasportatore, prima di intraprendere il viaggio per il trasporto, di consultare sul portale della Provincia di Brescia sia le ordinanze temporanee in vigore sulle strade provinciali, pubblicate nella sezione “Lavori stradali in corso”, visibile al seguente indirizzo: http://www.provincia.brescia.it/cittadino/ viabilità-e-strade/lavori-stradali-corso Per tutti i trasporti eccezionali si pongono,

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quali condizioni per il transito, le seguenti caratteristiche dei convogli: - massa per asse non superiore a 13 tonnellate; - interasse minimo tra due assi contigui pari o superiore a 1,5 metri. Sono percorribili tutte le strade provinciali (rete stradale di competenza della Provincia), con la prescrizione di mantenere per quanto possibile una velocità costante sui manufatti (ponti, cavalcavia e viadotti). Sono fatte salve in ogni caso le ordinanze e le altre eventuali limitazioni indicate e pubblicate dalla Provincia, da ritenersi prevalenti. Per i soli trasporti con massa superiore a 44 ton. si prevedono inoltre le seguenti prescrizioni: Transito a centro corsia (vietate percorrenze sul margine destro) ove ciò sia consentito dall’ampiezza della corsia stessa; Transito unico sull’impalcato nel medesimo senso di marcia, ovvero in assenza di altri veicoli, che precedono o seguono, nel medesimo senso di marcia; nessun condizionamento è viceversa imposto nell’altro senso di marcia, tranne l’esclusione di altro TE come previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento. Il rispetto della prescrizione di transito unico nel medesimo senso di marcia va garantito mediante obbligatoria effettuazione di preliminare sopralluogo diretto ad accertare, anche in relazione alle caratteristiche del veicolo che si intende utilizzare, che sussistano le condizioni infrastrutturali e di traffico tali da permettere il transito del solo mezzo pesante oggetto di autorizzazione e che tale valutazione sia attuabile direttamente dal solo conducente, senza l’ausilio di scorta tecnica, che in caso contrario è obbligatoria. Veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione. Strade percorribili di competenza della Provincia di Brescia, Pali Cartografia delle strade provinciali percorribili redatta secondo le legende regionali unitarie indicate dalle Linee Guida per l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei Trasporti Eccezionali – L.R. 6/2012, approvate con D.G.R. n. X/6931 del 24/07/2017, aggiornate con D.G.R. n. X/7859 del 12/02/2018. Condizioni e prescrizioni per il transito: Si fa obbligo al trasportatore, prima di intraprendere il viaggio per il trasporto, di consultare sul portale della Provincia di Brescia sia le ordinanze temporanee in vigore sulle strade provinciali, pubblicate nella sezione “Lavori stradali in corso”, visibile al seguente indirizzo: http://www.provincia.brescia.it/cittadino/ viabilità-e-strade/lavori-stradali-corso Per tutti i trasporti eccezionali si pongono, quali condizioni per il transito, le seguenti


TRASPORTI

caratteristiche dei convogli: - massa per asse non superiore a 13 tonnellate; - interasse minimo tra due assi contigui pari o superiore a 1,5 metri. Sono percorribili tutte le strade provinciali (rete stradale di competenza della Provincia), con la prescrizione di mantenere per quanto possibile una velocità costante sui manufatti (ponti, cavalcavia e viadotti). Sono fatte salve in ogni caso le ordinanze e le altre eventuali limitazioni indicate e pubblicate dalla Provincia, da ritenersi prevalenti. Altre informazioni relative al servizio di rilascio delle autorizzazioni provinciali sono disponibili al seguente indirizzo: autorizzazione alla circolazione per veicoli eccezionali

CRONOTACHIGRAFO GUIDA DELL’ANCE SUGLI ADEMPIMENTI L’ANCE ha realizzato una Guida Pratica che fa il punto sugli adempimenti in materia di autotrasporto correlati all’utilizzo del cronotachigrafo. Tali adempimenti riguardando anche il trasporto in conto proprio, salvo specifiche esenzioni, interessano direttamente le imprese di costruzioni che utilizzano veicoli rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria che rappresenta la principale fonte normativa in materia. Le imprese associate interessate a ricevere la Guida possono inviare una richiesta a: enrico.massardi@ancebrescia.it.

MULTE STRADALI DECURTAZIONE PUNTI E INVIO COMUNICAZIONE DELL’EFFETTIVO CONDUCENTE L’articolo 126-bis del Codice della strada (D. lgs n. 285/92) prevede che, in caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione che comporta anche la perdita di punti sulla patente di guida, il proprietario del veicolo (sia esso persona fisica o persona giuridica, in questo caso tramite il legale rappresentante) è obbligato a comunicare entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione i dati personali e della patente di chi si trovava alla guida al momento della commessa infrazione. L’obbligo di comunicazione sussiste anche se il proprietario del veicolo è egli stesso l’effettivo conducente, se ha pagato la multa o se ha proposto ricorso. In caso di omessa comunicazione, senza documentato e giustificato motivo, verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo da 286 a 1.143 euro (importi aggiornato con gli aumenti in vigore dal 1° gennaio 2017). Tale ulteriore sanzione dovrà essere notificata al trasgressore nei termini previsti dall’articolo 201 del Codice della strada (90 giorni dall’accertamento) e pagata entro 60 giorni. Alcuni chiarimenti recenti da parte della Cassazione In merito all’obbligo di comunicare, agli organi di polizia, i dati dell’effettivo conducente cui poter applicare la decurtazione dei punti patente, di recente vi sono stati

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alcuni interessanti chiarimenti da parte della giurisprudenza: Fonte: Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza n. del 15 ottobre 2018 la comunicazione dei dati non deve essere fatta utilizzando particolari formalità; la comunicazione dei dati può ritenersi assolta anche se effettuata ad un organo diverso da quello procedente, in difformità quindi dal disposto dell’articolo 126-bis CdS. In tale ipotesi l’organo amministrativo ricevente è tenuto però a trasmettere subito gli atti all’amministrazione competente. Ad esempio, se la multa è stata notificata dalla Polizia Municipale i dati possono essere comunicati anche mediante semplice deposito presso un comando dei Carabinieri. Fonte: Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza n. 18027 del 9 luglio 2018 Il termine di 60 giorni per comunicare i dati del conducente nel caso di sanzioni amministrative che prevedono la decurtazione dei punti della patente decorre dalla data di notifica del verbale principale e non dalla definizione dell’eventuale procedimento di opposizione dell’infrazione. La sentenza afferma un principio diverso da quello contenuto nella circolare del 29 aprile 2011 del ministero dell’Interno, ai sensi della quale chi fa ricorso contro una multa non sarebbe tenuto a comunicare i dati del conducente prima della fine del giudizio. Quindi, secondo la Cassazione, a prescindere dall’esito del ricorso, il proprietario ha l’obbligo di collaborare con la pubblica amministrazione al fine di rendere noti i dati del conducente, senza attendere l’esito del giudizio sull’infrazione principale. Fonte: Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza n. 9555 del 18 aprile 2018 Nell’ordinanza in esame la Cassazione ammette che il proprietario possa ritenersi esonerato dalla comunicazione dei dati se dichiara di non sapere chi si trovasse alla guida nel momento in cui è stata commessa l’infrazione stradale che comporta la perdita di punti patente. La giustificazione va, tuttavia, valutata caso per caso. La sentenza è degna di menzione in quanto finora la Cassazione aveva sempre affermato che gli intestatari dei veicoli non potevano di fatto non conoscere a chi il mezzo fosse stato affidato. Il concetto di “giustificato e documentato motivo”, contenuto nell’articolo 126-bis, comma 2, del CdS sarebbe mirato, infatti, secondo la Corte, a punire solo chi rifiuta di collaborare all’identificazione del guidatore (non rispondendo affatto all’invito contenuto nel verbale) e non chi semplicemente omette di farlo (rispondendo di non sapere). Quest’interpretazione è alla base dell’ordinanza 9555 della Cassazione, la quale conclude che, quando la collaborazione è solo omessa, sta al giudice valutare caso per caso.


URBANISTICA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMUNICAZIONE LAVORI AL COMUNE (CILA) Si riportano di seguito alcune sentenze del Consiglio di Stato riguardanti l’attività di edilizia libera e gli interventi di manutenzione. Necessità della Cila per interventi di frazionamento se la realizzazione avviene in maniera difforme rispetto alla normativa sovraordinata. (CdS, n. 6403 del 13/11/2018) L’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (TUE) prevedeva la possibilità di effettuare l’intervento di frazionamento senza alcun titolo abilitativo ma solo previa comunicazione di inizio lavori all’amministrazione comunale. Ciò però non sta a significare che il proprietario fosse libero di effettuare tali interventi anche in contrasto con la disciplina urbanistica applicabile all’immobile perché pur essendo necessario attendere la previa autorizzazione comunale, tale attività non poteva essere effettuata in modo difforme dal punto di vista sostanziale rispetto alla normativa sovraordinata. Il nuovo articolo 6 bis del TUE ha sottratto l’attività di manutenzione straordinaria, fra cui l’intervento di frazionamento, al novero delle attività di edilizia libera disciplinate dall’art. 6 TUE. Oggi tale attività può essere attuata solo se non preclusa dal piano o dal regolamento edilizio. Necessità della Cila in caso di opere accessorie o di rifinitura dell’esistente (CdS, n.5852 dell’11/10/2018) Rientrano nel concetto di manutenzione straordinaria anche tutti gli interventi che costituiscono semplici accessori ovvero rifiniture dell’esistente e non hanno alcuna consistenza autonoma, e come tali, non richiedono alcun titolo abilitativo. L’art. 6 del T.U.E. 380/2001, infatti, già nel testo ratione temporis applicabile, era esplicito nel senso che nessun titolo edilizio fosse richiesto per le opere di manutenzione, tanto ordinaria, quanto straordinaria, salva soltanto, in quest’ultimo caso, una comunicazione al Comune. Necessità della Cila in caso di realizzazione ex novo di tettoia (CdS, n. 2248 del 16/04/2018) L’articolo 6, comma 1, del DPR n. 380/2001, disciplina la cosiddetta “Attività edilizia libera” e tale norma, nella formulazione ratione temporis (19-4-2012), non vi ricomprendeva la realizzazione ex novo di una tettoia di copertura di un terrazzo, con struttura

in materiale ligneo e copertura in tegole. Né è possibile qualificarla come opera di manutenzione straordinaria previa comunicazione al Comune in quanto si tratta di un manufatto nuovo e non di integrazione di un servizio igienico-sanitario o tecnologico. Non è neppure possibile definirla come “elemento di arredo delle aree pertinenziali dell’edificio” poiché la tettoia costituisce in sé “pertinenza” dell’unità immobiliare cui accede e non semplice “elemento di arredo” di un’area pertinenziale.

RECEPITO IN LOMBARDIA IL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO L’obiettivo che il Regolamento Edilizio Tipo (RET) si prefigge è quello di garantire livelli minimi essenziali nell’ambito della normativa edilizia-urbanistica ai fini di un bagaglio legislativo omogeneo attraverso: - la semplificazione dell’impianto strutturale dei futuri regolamenti edilizi; - l’uniformazione a livello nazionale di alcune definizioni dei parametri urbanistici-edilizi. Con l’Intesa del 20 ottobre 2016 il Governo, le Regioni e i Comuni hanno adottato il Regolamento edilizio tipo che risulta composto di tre parti: - Allegato 1: lo schema di regolamento edilizio che descrive l’impianto strutturale del regolamento “tipo” e disciplina i principi e i criteri a cui dovranno attenersi i Comuni; - Allegato A: l’elenco delle 42 definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi; - Allegato B: la ricognizione della normativa nazionale che incide sull’attività edilizia in merito alla quale i regolamenti dovranno operare un semplice rinvio. La Regione Lombardia, con DGR del 24 ottobre 2018 n. 11/695 ha recepito il regolamento edilizio tipo aggiungendosi alle altre regioni che hanno dato seguito all’Intesa del 20 ottobre 2016. La Lombardia ha fornito delle importanti indicazioni (contenute nell’allegato D della Delibera) con cui ha specificato le modalità di attuazione delle Definizioni Tecniche Uniformi. Con la Delibera del 24 ottobre 2018 la Regione ha: - recepito lo schema di regolamento edilizio tipo e fornito indicazioni ai Comuni per l’adozione dello schema di regolamento edilizio tipo regionale (Allegato D); - integrato con la propria normativa la raccolta delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e dell’attività edilizia;

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- individuato le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici. I Comuni entro 180 giorni dall’efficacia della delibera (entro il 29 aprile 2019), provvedono alla conformazione del regolamento edilizio tipo secondo le indicazioni contenute nell’allegato D. In particolare i Comuni sono tenuti a rispettare la struttura e la numerazione e non hanno l’obbligo di compilare tutte le parti dello schema, ma solo quelle di loro interesse. Decorso tale termine le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. Le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali urbanistiche (a tal fine esplicitamente individuate nell’Allegato I) avranno comunque efficacia a partire dal primo aggiornamento complessivo del Piano di Governo del Territorio, fatti salvi i procedimenti urbanistici ed edilizi avviati al momento dell’efficacia della delibera di giunta regionale di recepimento del Regolamento Edilizio Tipo. La regione ha, inoltre, previsto anche un un’attività di monitoraggio di verifica dell’implementazione del regolamento edilizio oltre a prevedere, anche con la collaborazione di ANCI, l’elaborazione di linee guida e indicazioni operative per l’attuazione del regolamento edilizio. È disponibile, per chi lo voglia richiedere presso agli uffici di ANCE Brescia, un Dossier, aggiornato al 15 novembre 2018, dal titolo “Regolamento Edilizio Tipo”, contenente i riferimenti alla normativa specifica per le Regioni che già hanno adottato il RET.

AGGIORNATA LA MODULISTICA UNIFICATA REGIONALE ATTINENTE ALL’EDILIZIA È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 19 novembre 2018, n. 47 la DGR 12 novembre 2018 n. XI/784 avente ad oggetto: “Aggiornamento e sostituzione della modulistica edilizia unificata e standardizzata approvata con deliberazione n. 6894 del 17 luglio 2017, in attuazione di norme di settore comunitarie, nazionali e regionali”. Con il provvedimento Regione Lombardia, in adeguamento alle nuove disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, ha approvato le descrizioni estese dei contenuti informativi dei moduli edilizi unificati e standardizzati, che aggiornano e sostituiscono la modulistica edilizia precedentemente approvata. La delibera dispone inoltre l’aggiornamento


URBANISTICA

dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali per le procedure edilizie e il modello (fac-simile) che ciascun Comune dovrà compilare e pubblicare sulla propria pagina istituzionale. I nuovi moduli compilabili, hanno i contenuti delle descrizioni estese approvate in delibera, ma sono organizzati in modo da consentirne un uso facilitato che rende visibili e compilabili solo le sezioni derivanti dalle scelte fatte dall’utente. Le descrizioni estese permettono invece di avere una visione completa di tutti i contenuti che compongono i moduli. Per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività edilizia, vanno utilizzati i seguenti nuovi moduli: - Modulo Unico Titolare - Relazione Tecnica Asseverazione Unica - Comunicazione Inizio Lavori - CIL - Comunicazione Fine Lavori - CFL - Segnalazione Certificata Agibilità - Relazione Tecnica Asseverazione Agibilità Il provvedimento dispone anche che Regione Lombardia renda disponibili sul sito istituzionale, in formato .pdf compilabile, i moduli edilizi unici standardizzati aggiornati e le corrispondenti descrizioni estese dei contenuti informativi mentre tutti i Comuni lombardi, a partire dalla data di pubblicazione sul BURL della Delibera, devono pubblicare sul proprio sito il collegamento alla pagina del sito istituzionale di Regione Lombardia. La presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività edilizia potranno avvenire solamente utilizzando i moduli unici edilizi standardizzati perché permettono l’apertura delle relative

sezioni in coerenza con le scelte dell’utente. Regione Lombardia ha approvato, con atto separato, anche le specifiche tecniche per l’interoperabilità relative ai moduli sopra elencati, che devono essere utilizzate per la gestione telematica della modulistica edilizia unificata e per l’interscambio informativo tra gli enti coinvolti (decreto n. 16757 del 16 novembre 2018).

SISMA 2016 AMPLIATE LE IPOTESI DI SANATORIA DELLE DIFFORMITÀ EDILIZIE Con la legge n.130 del 16 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018, n. 55, di conversione del Decreto legge n.109 28 settembre 2018, cosiddetto Decreto Genova, sono state ampliate le ipotesi per poter sanare le difformità edilizie presenti sugli immobili danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia nel 2016. In particolare, l’articolo 39ter della Legge 130/2018, introdotto in sede di conversione del Decreto Genova, ha apportato delle modifiche e integrazioni contenenti la disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell’accelerazione dell’attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Si riporta di seguito una breve illustrazione delle principali novità della nuova normativa in vigore dal 20 novembre 2018.

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Ambito di applicazione interventi sanabili In base alla nuova formulazione della norma possono usufruire della sanatoria amministrativa gli interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi (e non solo come nel testo prima delle modifiche in assenza di SCIA) o in difformità da essi: ● su edifici privati situati nei comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016; ● rientranti nelle ipotesi ricadenti nell’articolo 22, comma 1 del Dpr 380/2001 e quindi, oltre agli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell’edificio (come previsto nel testo prima delle modifiche), anche agli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio e gli interventi di ristrutturazione edilizia cd. leggera (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c) del Dpr 380/2001); ● gli aumenti di volume del cosiddetto Piano casa ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia (in tal caso il contributo previsto per la ricostruzione non spetta per la parte relativa all’incremento). L’articolo 1-sexies del D.L. 55/18 non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Procedura per la sanatoria edilizia Sotto il profilo procedurale si consente al proprietario dell’immobile, pur se diverso dal responsabile dell’abuso, di presentare la richiesta di permesso o la SCIA in sanatoria “anche” contestualmente alla domanda di contributo (nel testo vigente era possibile solo contemporaneamente). La norma come modificata prevede che la richiesta di permesso o di SCIA in sanatoria può essere presentata: ● in deroga alle previsioni di cui all’articolo 36, comma 1 (che nel testo prima delle modifiche non era contemplato), oltre che dell’articolo 37, comma 4, (e quindi senza rispettare il principio della doppia conformità urbanistica oggi richiesto nella disciplina vigente ossia della normativa vigente al momento sia della realizzazione dell’intervento che al momento della presentazione della domanda); ● in deroga alla norma dell’articolo 93 del D.P.R. 380/2001, denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche; ● avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione/ricostruzione dell’immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto.


URBANISTICA

E’ fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all’aumento di valore dell’immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all’abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari). Nel testo prima delle modifiche l’acquisizione dell’autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione doveva avvenire prima della domanda di presentazione della SCIA in sanatoria. Con le modifiche apportate si specifica che l’acquisizione dell’autorizzazione statica o sismica, ove richiesta, è requisito per l’inizio dei lavori. Il comma 3 individua nel rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 94 del Dpr 380/2001, unitamente al permesso di costruire o alla SCIA in sanatoria, una causa estintiva “del reato oggetto di contestazione” ai fini della risoluzione delle difformità strutturali. È stato modificato il comma 6 dell’art. 1-sexies del D.L. 55/18 al fine di prevedere che l’autorizzazione statica o sismica venga rilasciata anche dal competente ufficio regionale oltre che dalla Conferenza regionale, come previsto nel testo prima delle modifiche. Il comma 6 prevede che, al fine di accelerare l’attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici in questione, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi dei condoni edilizi disposti negli anni 1985, 1994 e 2003, non definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 55/2018, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l’adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell’agibilità, è sostituita da una perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige un certificato di idoneità statica ai sensi del D.M. 15/05/1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali. Lo stesso comma 6 dispone che il certificato di idoneità statica redatto attesta il rispetto di quanto previsto dal D.M. 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del D.M. 15 maggio 1985, il comma in esame prevede che il tecnico incaricato

indichi gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l’autorizzazione statica o sismica è rilasciata dalla Conferenza regionale di cui al comma 4 dell’art. 16 del D.L. 189/2016 e, in conseguenza dalla modifica introdotta dalla lettera d), anche dal competente ufficio regionale. Ulteriori norme non modificate dalla Legge 130/2018 Non sono state oggetto di modifiche e risultano confermate le seguenti disposizioni sempre rivolte agli interventi edilizi realizzati prima dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 sugli edifici privati situati nei comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016: Comma 2, art. 1sexies: innalzamento della soglia percentuale della tolleranza edilizia prevista all’articolo 34 del Dpr 380/2001 dal 2% al 5% (ossia non sono considerate parziale difformità le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta contenute entro la predetta soglia percentuale); Comma 4, art. 1sexies: è possibile richiedere l’autorizzazione paesaggistica postuma ai sensi dell’articolo 146 del Dlgs 42/2004 oppure quella semplificata ai sensi del Dpr 31/2017 in caso di: a) opere abusive realizzate su immobili che al momento dell’esecuzione non erano sottoposti a vincolo paesaggistico; b) opere realizzate in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.lgs. 157/2006 (ossia il 12 maggio 2016) anche se eseguite su immobili già sottoposti a vincolo paesaggistico. Nel caso a) la disposizione stabilisce che nel caso in cui le opere siano state realizzate senza titolo (o in difformità da esso) prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico esse costituiscono un “abuso edilizio” ma non un “abuso paesaggistico”, in quanto al momento della commissione dell’illecito il soggetto non era tenuto ad acquisire l’autorizzazione paesaggistica. Pertanto per la sua sanatoria, non è dovuta alcuna sanzione per i profili paesaggistici ma, per valutare l’ammissibilità della sanatoria di tali abusi edilizi, è comunque necessario acquisire il parere degli enti preposti alla tutela del vincolo paesaggistico, chiamati a valutare, ex post, la compatibilità o meno della conservazione delle opere abusive con il vincolo sopravvenuto. Il caso b) è diretto a specificare la data a partire dalla quale opera il divieto di autorizzazione in sanatoria, stabilito dall’art. 146, comma 4, del D.lgs. n. 42/2004, precisando che tale divieto opera per gli interventi realizzati (in carenza di autorizzazione paesaggistica) dopo il 12 maggio 2006, data di

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entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157. Ciò comporta che per gli abusi paesaggistici commessi prima di tale data può continuare a trovare applicazione la disciplina previgente che consentiva di rilasciare, anche in via successiva, le autorizzazioni paesaggistiche necessarie. In tutti e due i casi: - resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilità dell’intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico; - non sono considerati difformità che necessitano di sanatoria paesaggistica gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2% per ogni dimensione rispetto al progetto originario, riconducibili a carenza di rappresentazione dei medesimi progetti originari, alle tecnologie di costruzione dell’epoca dei manufatti e alle tolleranze delle misure, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PER L’ANNO 2019 (COMUNI DELLA REGIONE LOMBARDIA) COSTO DI COSTRUZIONE (art. 16, comma 9, dPR n. 380 del 2001, art. 48, commi 1 e 2, L.R. n. 12 del 2005) L’articolo 16, comma 4, del dPR n. 380 del 2001, che ha sostituito l’articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi sono stati sostituiti dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), nonché l’articolo 48, commi 1 e 2, della legge regionale n. 12 del 2005, dispongono che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle regioni, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma dell’articolo 4, primo comma, lettera g), della legge n. 457 del 1978. Le predette norme stabiliscono altresì che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente (dai comuni), in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).


URBANISTICA

Per la Regione Lombardia è stata fatta una prima individuazione in Lire 482.300 al metro quadro con la deliberazione della Giunta regionale n. 53844 del 31 maggio 1994 (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994). Successivamente non vi è stato più alcun intervento regionale né vi sono previsioni a breve termine in questo senso. La regione, appositamente interpellata, ha risposto “... essendo la legge n. 537 del 1993, per così dire solo “esortativa” in tale senso ed avendo valutato gli esiti complessivi del primo aggiornamento (che fissava un costo unitario di Lire 482.300 al metro quadro), la Regione Lombardia ha stabilito di lasciare libertà ai Comuni, in virtù dell’autonomia loro concessa dalla Costituzione. Sono pertanto i Comuni a stabilire individualmente i costi di costruzione annualmente aggiornati” (comunicazione della regione a quesito di questo sito in data 24 novembre 1997). I moduli operativi potrebbero essere più d’uno, in base ai più vari elementi: - da quando fare partire l’aggiornamento (dal giugno 1994, data della pubblicazione della delibera regionale, dal 1° gennaio 1995, inizio del primo anno successivo o dal giugno 1995, momento del primo inadempimento regionale, quindi momento di maturazione della funzione surrogatoria del comune); - dal mese sul quale deve essere calcolato l’aggiornamento (giugno, gennaio, o il mese in cui si rende pubblico l’aggiornamento); - da quando deve avere effetto l’aggiornamento (dal mese di giugno, dal mese di gennaio o da qualsiasi momento in cui sia reso pubblico l’aggiornamento stesso). Bisogna tenere presente che gli indici ISTAT sono resi noti con alcuni mesi di ritardo, quindi, nell’impossibilità di aggiornamenti in tempo reale, tra i vari atteggiamenti (tutti opinabili) sembra più ragionevole quello che: - tiene in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno (primo mese di applicazione della prima, e unica, determinazione regionale) in modo che l’importo base di riferimento sia omogeneo; - rende effettivo l’aggiornamento dal 1° gennaio successivo (visto che, di norma, gli indici ISTAT di giugno sono resi noti solo in novembre o dicembre). Nel corso del 2009 l’ISTAT ha provveduto ad aggiornare gli indici mensili relativi al costo di costruzione dei fabbricati residenziali, aggiornamento reso necessario considerando le modifiche intervenute nelle tecniche di costruzione e le novità legislative in materia e per prendere in esame una nuova

tipologia di costruzione, a partire dal 2005 (base = 100) e fino a settembre 2009, con coefficiente di raccordo pari a 1,186, che ha pubblicato nei primi giorni del 2010. Nel mese di marzo 2013 l’ISTAT, per essere coerente con quanto richiesto dal Regolamento europeo sulle statistiche economiche congiunturali n. 1158/2005, ha provveduto ad aggiornare gli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (nella base di riferimento 2010) a partire dal 2011, con coefficiente di raccordo pari a 1,133. Rilevato che l’indice ISTAT ha stabilito gli indici del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, con base 2015, pari a 100, nella misura corrispondente, rispettivamente, a euro 100,8 per il mese di giugno 2017 e 101,7 per il mese di giugno 2018, con un aumento percentuale dello 0,89%, sul quale applicare il calcolo per l’aggiornamento del costo di costruzione da far applicare dal 1° gennaio 2019. Si ritiene accettabile che, per il 2019, sia da considerare un costo di costruzione per gli edifici residenziali di Euro 411,58 al metro quadro, ricavato dal seguente prospetto: Costo costruzione 1995 = Lire 482.300 Indice giugno 1994 = 120,9; Indice giugno 1995 = 123,8 Costo costruzione 1996 = Lire 482.300 x 123,8 / 120,9 = Lire 493.868 Coefficiente di raccordo tra base 1990 e base 1995 = 1,232 Indice giugno 1995 = 123,8; Indice giugno 1996 = 101,0 Costo costruzione 1997 = Lire 493.868 x 101,0 / 123,8 x 1,232 = Lire 496.390 Indice giugno 1996 = 101,0; Indice giugno 1997 = 103,60 Costo costruzione 1998 = Lire 496.390 x 103,6 / 101,0 = Lire 509.168 Coefficiente di raccordo tra gli indici che decorrono dal gennaio 1998 e gli indici precedenti = 1,0285 Indice giugno 1997 = 103,6; Indice giugno 1998 = 102,7 Costo costruzione 1999 = Lire 509.168 x 102,7 / 103,6 x 1,0285 = Lire 519.130 Indice giugno 1998 = 102,7; Indice giugno 1999 = 104,6 Costo costruzione 2000 = Lire 519.130 x 104,6 / 102,7 = Lire 528.735 Indice giugno 1999 = 104,6 - Indice giugno 2000 = 107,7 Costo costruzione 2001 = Lire 528.735 x 107,7 / 104,6 = Lire 544.405 Indice giugno 2000 = 107,7; Indice giugno 2001 = 110,1 Costo costruzione 2002 = Lire 544.405 x 110,1 / 107,7 = Lire 556.636 pari a € 287,43 Indice giugno 2001 = 110,1; Indice giugno 2002 = 114,8 Costo costruzione 2003 = € 287,43 x 114,8

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/ 110,1 = € 299,70 Coefficiente di raccordo tra base 1995 e base 2000 = 1,0776 Indice giugno 2002 = 114,8; Indice giugno 2003 = 109,4 Costo costruzione 2004 = € 299,70 x 109,4 / 114,8 x 1,077 = € 307,59 Indice giugno 2003 = 109,4; Indice giugno 2004 = 114,2 Costo costruzione 2005 = € 307,59 x 114,2 / 109,4 = € 321,09 Coefficiente di raccordo tra base 2000 e base 2005 = 1,186 Indice giugno 2004 = 114,2; Indice giugno 2005 = 99,9 Costo costruzione 2006 = € 321,09 x 99,9 / 114,2 x 1,186 = € 333,13 Indice giugno 2005 = 99,9; Indice giugno 2006 = 102,9 Costo costruzione 2007 = € 333,13 x 102,9 / 99,9 = € 343,13 Indice giugno 2006 = 102,9; Indice giugno 2007 = 106,7 Costo costruzione 2008 = € 343,13 x 106,7 / 102,9 = € 355,80 Indice giugno 2007 = 106,7; Indice giugno 2008 = 112,8 Costo costruzione 2009 = € 355,80 x 112,8 / 106,7 = € 376,14 Indice giugno 2008 = 112,8; Indice giugno 2009 = 111,6 Costo costruzione 2010 = € 376,14 x 111,6 / 112,8 = € 372,14 Indice giugno 2009 = 111,6; Indice giugno 2010 = 113,6 Costo costruzione 2011 = € 372,14 x 113,6 / 111,6 = € 378,81 Indice giugno 2010 = 113,6; Indice giugno 2011 = 117,8 Costo costruzione 2012 = € 378,81 x 117,8 / 113,6 = € 392,82 Indice giugno 2011 = 117,8; Indice giugno 2012 = 120,4 Costo costruzione 2013 = € 392,82 x 120,4 / 117,8 = € 401,49 Coefficiente di raccordo tra base 2005 e base 2010 = 1,133 Indice giugno 2012 = 105,5; Indice giugno 2013 = 106,1 Costo costruzione 2014 = € 401,49 x 106,1 / 105,5 = € 403,77 Indice giugno 2013 = 106,1; Indice giugno 2014 = 105,7 Costo costruzione 2015 = € 403,77 x 105,7 / 106,1 = € 402,25 Indice giugno 2014 = 105,7; Indice giugno 2015 = 106,0 Costo costruzione 2016 = € 402,25 x 106,0 / 105,7 = € 403,39 Indice giugno 2015 = 106,0; Indice giugno 2016 = 106,7 Costo costruzione 2017 = € 403,39 x 106,7 / 106,0 = € 406,05 Indice giugno 2016 = 106,7; Indice giugno


URBANISTICA

2017 = 107,2 Costo costruzione 2018 = € 406,05 x 107,2 / 106,7 = € 407,95 indici con base 2015 = 100 indice giugno 2017 = 100,8; Indice giugno 2018 = 101,7; Incremento percentuale = 0,89 % Costo costruzione 2019 = euro 407,95 + 407,95 x 0,89 = € 411,58 Per quanto attiene le modalità necessarie a rendere pubblico il nuovo importo, potrebbe bastare una determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico, che renda noto al pubblico l’avvenuto aggiornamento. Non pare tuttavia del tutto inutile che il prospetto di calcolo dell’aggiornamento sia deliberato dalla Giunta comunale. SCHEMA DI DETERMINAZIONE (a cura di Antonio Gnecchi) Aggiornamento costo di costruzione ai sensi dell’articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001; articolo 48, commi 1 e 2, L.R. n. 12 del 2005 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - Premesso che l’articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, che ha sostituito l’articolo 6, comma 3, della legge n. 10 del 1977 (i cui 4 commi erano stati sostituiti dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata; - Visto che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994), in Lire 482.300 al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire; - Visto inoltre che lo stesso articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, nonché l’articolo 48, commi 1 e 2, della legge regionale n. 12 del 2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le

determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall’ISTAT; - Richiamata la propria determinazione n. ___ del __________, con la quale il costo di costruzione era stato aggiornato per l’anno 2018 in euro 407,95 al metro quadrato, con efficacia dal 1° gennaio 2018; - Considerato che l’ISTAT ha provveduto a stabilire gli indici del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, con base 2015, pari a 100, nella misura corrispondente, rispettivamente a 100,8 per il mese di giugno 2017 e 101,7 per il mese di giugno 2018, con un aumento percentuale dello 0,89%, sul quale applicare il calcolo per l’aggiornamento del costo di costruzione da far applicare dal 1° gennaio 2019; - Si ritiene accettabile che, per il 2019, sia da considerare un costo di costruzione per gli edifici residenziali di euro 411,58 al metro quadrato, ricavato dal seguente prospetto: Indice con base 2015 = 100

Indice giugno 2017 = 100,8; Indice giugno 2018 = 101,7; Incremento percentuale = 0,89% Costo costruzione anno 2019 = 407,95 + 407,95 x 0,89 = euro 411,58 Che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di concessione è stabilito in Euro 411,58 al metro quadrato, come risulta dall’allegata proposta di aggiornamento; DETERMINA ai sensi dell’articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001 e articolo 48, commi 1 e 2, della L.R. n. 12 del 2005, l’aggiornamento del costo di costruzione, di cui alla deliberazione regionale citata, è di euro 411,58 al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le ragioni precisate in premessa. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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ANCE ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it, al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter numero 45 del 7/12/2018 Comunicati stampa

Ance: no a modifiche Codice appalti che non garantiscono trasparenza e semplificazione Pur apprezzando la decisione del Governo di rivedere il Codice, anticipando in un provvedimento le misure urgenti, alcune modifiche contenute nel decreto legge semplificazioni circolate nelle ultime ore “non vanno nella direzione auspicata di definire un quadro normativo chiaro e efficiente”, dichiara il presidente Buia Ance: fermare le infrastrutture è condanna per l’Italia Completare le opere strategiche programmate e iniziate è priorità per cittadini e imprese: no a nuove incompiute. E’ l’appello lanciato dai vertici Ance riuniti a Torino per il Consiglio di Presidenza nazionale in vista degli Stati Generali delle Associazioni di impresa che si è tenuto nel capoluogo piemontese

Comunicazione e Stampa

L’Ance all’incontro al Viminale con Salvini e Giorgetti Domenica 9 dicembre il presidente dell’Ance Buia sarà ricevuto dal vice premier Salvini e dal sottosegretario

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Giorgetti al Viminale, insieme alle 12 sigle datoriali promotrici degli Stati Generali delle Associazioni di impresa per lo sviluppo delle infrastrutture. Tra i temi al centro dell’incontro i punti per la crescita dell’economia del Paese indicati dal Manifesto sottoscritto a Torino

in Parlamento

Lavori pubblici: illustrate al Senato le proposte dell’Ance per far ripartire i cantieri Subito un decreto legge “sbloccacantieri” che riveda il subappalto, i criteri di aggiudicazione, le procedure negoziate sottosoglia, la qualificazione Soa, l’appalto integrato, la partecipazione alle gare delle imprese in crisi e superi lo split payment. Ripensare il Codice appalti attraverso un articolato più snello e un Regolamento attuativo dotato di forza cogente. Queste le proposte dell’Ance al Senato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’applicazione del Codice dei contratti pubblici

dustriali complesse, determinazione prezzo di cessione immobili Erp

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Casellario informatico dei contratti: dossier Ance sul nuovo Regolamento Un vademecum Ance esamina e commenta i contenuti del nuovo Regolamento Anac che disciplina la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici, contenente le notizie e le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti, dalle Soa e dalle imprese

Appalti pubblici: l’anticipazione del prezzo ha portata generale Ha portata generale il principio secondo cui, per consentire all’appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto, la stazione appaltante deve prevedere l’anticipazione del prezzo anche per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria

Contratti pubblici: dal 2019 un portaCrisi di impresa: alla Camera l’Ance le unico per la pubblicità delle gare torna ad evidenziare i principi guida Il ministero delle Infrastrutture ha reso Distinguere tra cause economiche e noto che nel 2019 verrà realizzato un negligenza, rimodulare i privilegi erariali, portale unico nazionale per la pubblicità coinvolgere le associazioni di categoria delle procedure di gara e di programnell’elaborazione degli indicatori della mazione. Il dicastero e le Regioni, così crisi nelle procedure d’allerta, armoniz- come disposto dal Codice degli appalti, zare le norme con il Codice dei contratti. hanno nel frattempo operato per la Queste le principali richieste dell’Ance piena interazione della piattaforma del nell’audizione alla Camera sulla riforma “servizio contratti pubblici” (Scp) e dei delle crisi d’impresa sistemi informatizzati regionali Decreto fiscale: le novità del testo Decreto Sicurezza: la legge inaspriapprovato dal Senato sce le sanzioni per il subappalto Approvato dal Senato il ddl di con- illecito versione del decreto Fiscale. Tra le Con la conversione in legge del decreto novità del testo, modifiche in materia “Sicurezza” cambia definitivamente il di: definizione agevolata carichi fiscali, regime sanzionatorio nei confronti di apsemplificazioni connesse all’avvio della paltatori che concedano, in subappalto fatturazione elettronica, fondo eventi o a cottimo, le opere senza l’autorizzacalamitosi, potenziamento investimenti zione dell’autorità competente banda larga, estensione trattamento mobilità in deroga in aree di crisi in-

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Eco-Sismabonus e cessione del credito, no all’imposta di registro E’ irrilevante la forma utilizzata per l’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione per l’ecobonus e il sismabonus e, se questo è redatto in forma scritta, non si applica l’imposta di registro. Questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in una risoluzione sulla materia

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MASSARDI RAG. ENRICO

-Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari. -Rapporti con l’ANCE, con l’ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati. -Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio.

-Normativa ambientale, assistenza e formazione per la corretta gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti. -Pratiche iscrizione Albo Gestori Ambientali -Assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta. -Affitti e locazioni. -Problemi dell’autotrasporto merci. -Pratiche rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali

Assistenza alla presidenza e direzione: ZANFRAMUNDO GEOM. FRANCESCO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA DELLA DIREZIONE Funzionario:

SERVIZIO SINDACALE Funzionario: ZANELLI DOTT. FRANCESCO -Contrattazione territoriale. -Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi. -Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro. -Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE. -Adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi in tema di sicurezza sul lavoro. -Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori.

SERVIZIO TECNICO Funzionari: MESCHINI DR.SSA SARA GRAZIOLI ING. ANGELO ARICI ING. PAOLA -Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici. -Attestazioni SOA. -Legislazione urbanistica nazionale e regionale. -Problemi tecnologici. -Elaborazione costi e indici. -Certificazione di qualità. -Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. -Precontenzioso negli appalti pubblici e privati. -Assistenza per l’affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Assistenza Servizio tecnico: CAPRA FERDINANDO

ESPOSITO PAOLA -Segreteria della Direzione. -Contabilità amministrativa e del personale. -Adempimenti fiscali. -Contributi associativi. -Fondo assistenza imprenditori. -Fondo carenza infortuni.

UFFICI AUSILIARI SCHIAVETTA MARCO -Segreteria generale. -Supporto ai servizi. -Centralino telefonico e Reception. -Organizzazione logistica riunioni. -Archivio e protocollo. -Biblioteca. -Postalizzazione. -Stampa supplementi. -Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese.

PREZZIARIO DELLE OPERE EDILI ALLEGRI DANIELA -Prezziario delle opere edili. -Segreteria generale. -Gestione vendite ed abbonamenti. -Assistenza installazione programmi informatici.

C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. Funzionario: DE LUCCHI RAG. ROBERTO -Servizi commerciali del Collegio. -Segreteria Notiziario. -Vendite ed abbonamenti pubblicazioni. -Contabilità amministrativa e del personale. -Adempimenti fiscali.



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