Bus Magazine n. 6/2021

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DECRETO LEGGE INFRASTRUTTURE

MODIFICHE NON SOLO AL CODICE DELLA STRADA Servizi interregionali: cambia (nella sua natura) la 285/2005. Sul versante del Codice della strada, invece, la massa ammessa per gli autobus a due assi ora passa da 18 a 19,5 t. Ecco cosa cambia [Paola Galantino] Responsabile Area linee di competenza statale [Francesco Romagnoli] Funzionario Servizio tecnico e ambiente

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ra i numerosi provvedimenti di cui si è occupato il Governo quest’anno meritano un cenno di riguardo le disposizioni contenute nel Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”. Già la denominazione del provvedimento richiama alla mente le più svariate tematiche e non solo quelle più “tecnicamente” relegate al corposo codice della strada. Ci riferiamo in particolare al tema dei servizi automobilistici interregionali e delle modifiche apportate, in sede di

conversione del DL Infrastrutture al D.Lgs 285/2005. Il Governo è intervenuto in un settore di competenza delle Regioni e Province autonome senza alcun confronto peraltro con esse, né – pare - con altre parti direttamente coinvolge (e certamente interessate) alle dinamiche di settore che si scuotono al loro interno. Ma soprattutto perché le modifiche ivi intervenute toccano le competenze sul rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dei servizi di trasporto con autobus – apparentemente, è il caso di dire - senza adeguate valutazioni sull’impatto che simili modifiche potranno avere sull’attuale assetto dei contratti di servizio vigenti. E diciamolo: l’articolo 1, comma 5-sexies, del Decreto-legge n. 121/21, così come convertito con legge n. 156/2021, attribuisce alla competenza statale anche

i servizi di trasporto tra due Regioni di lunghezza pari o superiore a 250 km, consentendo ai servizi di trasporto non soggetti a obblighi di servizio pubblico di fare il loro ingresso su relazioni di traffico di valenza prettamente regionale, senza la possibilità di valutare una possibile sovrapposizione di servizio oppure una eventuale incisione sul diritto di esclusiva che connota i contratti di TPL. La norma pare porre dei limiti relativi alla lunghezza del percorso e dei collegamenti tra capoluoghi di provincia, ma tale novella che sarà in vigore dalla prossima primavera, necessita di qualche riflessione in più. Di buono c’è che tra le modifiche il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è stato investito della necessaria rivisitazione – davvero entro 90 giorni?! - della disciplina regolatoria del procedimento amministrativo di ri-


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