Giugno 2007

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sicurezza sul lavoro

COLLABORAZIONE COOORDINATA E CONTINUATIVA, LAVORO A PROGETTO Il contratto di collaborazione può definirsi come il contratto con il quale una parte (il collaboratore) si assume l’obbligo di eseguire, con lavoro prevalentemente personale, un’opera o un servizio, riconducibili a un progetto o programma di lavoro determinati da un’altra parte (committente), in funzione di un risultato (definitivo o parziale) atteso dal committente, che comporta il coordinamento e la collaborazione continuativa, Perciò la collaborazione rimane collocata nell’ambito del lavoro autonomo, e in nessun modo può essere considerata come forma di lavoro dipendente. Infatti l’art. 61 del D. Lgs. n. 276 afferma che l’obbligo di ricondurli a un progetto, programma o fase di esso vale per “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione”. E’ interessante analizzare l’aspetto di tutela della salute e della sicurezza di tali lavoratori così come inquadrato dalla vigente normativa: a) L’articolo 66 comma 4 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede ora l’applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive

modificazioni e integrazioni “nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (tutte le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti, dunque) alla prestazione lavorativa del collaboratore a condizione che la stessa “si svolga nei luoghi di lavoro del committente”. Questo è un ulteriore elemento che conferma la natura non subordinata del lavoro a progetto: infatti per il normale lavoratore subordinato l’obbligo prevenzionistico del datore di lavoro sussiste non solo se la prestazione lavorativa si svolge nel luogo di lavoro del datore medesimo. b) La Circolare 8 gennaio 2004 n. 1 del Ministero del Lavoro evidenzia la problematicità dell’applicazione della norma di cui all’art. 66, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003, che estende le norme prevenzionistiche finalizzate alla tutela dei lavoratori dipendenti a favore anche dei collaboratori il cui contratto, a stretti termini di legge (cfr. art. 61 D. Lgs. n. 276/2003), prevede che la collaborazione è “prevalentemente personale” ma “senza vincolo di subordinazione” e che “riguardo in particolare alla protezione contro i rischi lavorativi, occorrerà naturalmente


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