Newsletter anua n 3

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ANUAinforma NUMERO 3

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luglio 2013

Newsletter dell’Associazione Utenti Assicurativi

Contenziosi più economici e più rapidi Ricadute positive anche sui livelli di tariffe rc auto

Accordo tra imprese e utenti Arriva la conciliazione paritetica L

’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania) e le Associazioni di consumatori hanno siglato un accordo sulla conciliazione paritetica per la rc auto. L’Ivass ha espresso ufficialmente grande apprezzamento, invitando le diverse imprese assicurative a favorire la conoscenza e la diffusione di questo strumento fra i consumatori, alternativa ben più rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice.

La conciliazione riguarda i sinistri rc auto di valore non superiore ai 15 mila euro. L’attivazione della procedura spetta al danneggiato, che può rivolgersi direttamente a una associazione di consumatori. Il caso viene discusso da una camera di conciliazione composta da un rappresentante delle imprese e uno dei consumatori, chiudendosi entro 30 giorni. Il sistema, tuttavia, non ha ancora avuto ampia diffusio-

ne, per questa ragione l’Ivass ha chiesto alle compagnie di informare i propri assicurati su questa possibilità e le relative modalità da seguire, sia attraverso i propri siti Internet sia con informativa scritta ai danneggiati. A livello di sistema, la conciliazione paritetica può avere una ricaduta positiva sul contenimento dei costi dei risarcimenti e sui livelli delle tariffe rc auto, che spesso risentono dei primi.

Nel campo minato delle compagnie inesistenti e dei contrassegni contraffatti

RC Auto. Occhio ai falsari! In tempi di crisi da una parte si tende al risparmio e dall’altra si cerca di fare soldi anche in modo illecito. Per l’utente comune non è semplice orientarsi nella giungla delle imprese assicurative che nascono come funghi sul web. Nulla di male, anzi più imprese significa più concorrenza e abbassamento delle tariffe, ma attenzione ai funghi velenosi! L’antidoto può essere consultare l’elenco pubblicato sul sito Ivass delle imprese autorizzate ad esercitare il ramo rc auto, un altro è quello di rivolgersi a una associazione di utenti. La nostra nasce proprio con lo scopo di esplorare il mercato alla ricerca della soluzione più economica per il consumatore, offrendo gra-

tuitamente ai soci un servizio di consulenza. Segnaliamo qui alcuni fra i ‘nomi trappola’. “BTA Insurance Company”, abilitata solo per la rc del vettore e non per la rc obbligatoria auto, “RC AUTO” e “Allianz Bulgaria Holding”, non autorizzate, “Totalins Insurance Broker”, da non confondere con “Total Ins - Insurance Broker”, che invece è abilitato ad operare in Italia. Stessa cosa per la “FHATA ASSICURAZIONI SWS”, che sfrutta il nome della “FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A.”, regolarmente iscritta. Infine bisogna stare molto attenti a quei siti che offrono una presunta copertura assicurativa ma non consentono di risalire all’intermediario.

Rc professionale Domande & Risposte

Come è ormai noto a gran parte dei professionisti e sicuramente ai nostri lettori, dal 15 agosto sarà obbligatoria la copertura assicurativa per la responsabilità civile dei danni derivanti dalla propria professione anche in ambito privato. Restano però ancora oscuri alcuni punti, vediamoli insieme. L’obbligo vale per tutti gli iscritti a un albo? No, solo dal primo incarico successivo al 15 agosto: alla firma di un contratto dovranno essere comunicati al cliente i dati e il massimale della propria polizza. Quali responsabilità sono coperte? Un professionista ha responsabilità civili, amministrative, penali e disciplinari. La rc professionale copre solo la prima categoria nei casi in cui non vi sia stato dolo, quindi deliberata consapevolezza di compiere l’illecito, e in particolare per inadempienza, negligenza, imprudenza e imperizia (mancata osservanza di norme che dovrebbero essere conosciute). La polizza può contemplare anche la responsabilità amministrativa per gli incarichi pubblici in cui è chiamata a pronunciarsi la Corte dei conti e, in campo penale, può eventualmente coprire le sole spese legali. I danni di natura materiale, corporale e patrimoniale sono tutti coperti? Dipende dalla polizza. Ci sono polizze retroattive? Sì, ma non tutte, dato che la denuncia può scattare anche a distanza di anni dal danno subito. Esistono polizze senza lo ‘scoperto’? Sì, ci sono polizze che prevedono una franchigia e nessuno scoperto, ma non tutte. Il professionista deve valutare in base ai rischi effettivi del proprio lavoro. La legge prevede quali devono essere le caratteristiche della polizza? No, la Riforma delle professioni dice soltanto che “il professionista è tenuto a stipulare […] idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.


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