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QUESITI DEL MESE
from Il Mondo del Consulente n. 139 del 2023
by Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Roma
Stiamo richiedendo il TFR per un lavoratore al fondo di Garanzia ma l'Inps ci risponde che non eroghera’ il TFR realmente dovuto al lavoratore ma che "tale erogazione è limitata ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile al netto tratt. assistenz. e previd." quindi in base al massimale riconosciuto il lavoratore potrebbe rimetterci vero?
Il limite in questione, pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, è previsto dall'art. 2 comma 2 del d.lgs. 80/1992 solo con riferimento "ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto", oggetto di garanzia da parte del Fondo.
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Il limite in questione, pertanto, non si applica al TFR.
In seguito alla dichiarazione di fallimento del tribunale, i lavoratori sono attualmente sospesi dal rapporto di lavoro SENZA RETRIBUZIONE da almeno 3 mesi. Possono rassegnare le dimissioni per giusta causa e percepire la disoccupazione? in caso negativo, quale strumento posso utilizzare per tutelare lavoratori?
Ai sensi del comma 5 dell'l'art. 189 D.lgs. 14/2019 (Codice Crisi di Impresa e dell'Insolvenza), salvo i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione da parte del curatore del recesso e dell'eventuale subentro, , si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 190 del Codice della Crisi d'Impresa , la cessazione del rapporto di lavoro per una delle ipotesi previste dal menzionato art. 189, costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui sensi dell'articolo 18 all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASPI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.
Sul punto anche la recente circolare Inps 46/2023.
Si rammenta che in tal caso sarà dovuto il ticket licenziamento.
Le comunicazioni obbligatorie lavoro autonomo occasionale effettuate per email all'ITL anziché tramite portale messo a disposizione dal 28/03/2022, sono considerate omesse?
E quindi sanzionabili?
Non sono state ancora revocate le indicazioni fornite dall’INL con nota n. 881/2022, che consente, anche dopo il 30 aprile 2022, di continuare ad utilizzare i canali e-mail precedentemente forniti, con nota dell’11 gennaio 2022, per le comunicazioni relative all’attivazione di rapporti di lavoro autonomo occasionale, “al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad es. quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l’adempimento è invece costretto ad operare in proprio)”.
Le comunicazioni effettuate via e-mail, pertanto, non possono considerarsi come non effettuate, anche se l’utilizzo di tale canale dovrebbe essere motivato da una delle suddette esigenze. Si rammenta, infine, che la medesima nota dell’INL ha precisato che “eventuali verifiche, anche a campione, … [saranno] prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della citata applicazione”.
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