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DECRETO - LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48 - LE MODIFICHE AL TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA - D.LGS. 81/2008

In data 1° maggio 2023 è stato approvato dal Consiglio dei ministri il Decreto-legge n. 48/2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 in data 4 maggio 2023. Tale decreto, denominato anche Decreto Lavoro-Calderone (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali “Marina Elvira Calderone”, già Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro) è entrato in vigore in data 5 maggio 2023 e contiene importanti misure e vari interventi urgenti. È così suddiviso:

Capo I: nuove misure di inclusione sociale e lavorativa;

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Capo II: interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema dei controlli ispettivi;

Capo III: ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali;

Capo IV: misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale;

Capo V: disposizioni finali.

Esaminiamo le modifiche apportate a diversi articoli del D.Lgs. 81/2008 (T.U.S.) inserite al Capo II, artt. 14-18.

Capo II

Art.14

Articolo 18, comma 1, lettera a)

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente: nomina del Medico competente

Il datore di lavoro e i dirigenti devono: a) nominare il Medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanita- ria nei casi previsti all’art.41 del D. Lgs.81/2008 e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del D. Lgs. 81/2008.

Si tratta di una novità rilevante perché potenzialmente estende in modo significativo l'obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione obbligatoria col Medico competente, ne evidenzi la necessità. Pensiamo al lavoro all'estero, allo stress lavoro correlato, al rischio guida prolungata autoveicoli ecc.

Articolo 21, comma 1, lettera a)

Disposizioni relative ai componenti dell’Impresa Familiare e Lavoratori autonomi

I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del c.c., i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del c.c., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV.

Si ricorda che le opere provvisionali sono regolate all’art.112 del D. Lgs.81/2008 –Idoneità delle opere provvisionali.

Dunque, lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare, sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del D. Lgs.81/2008). Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all'utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei. Inoltre, l'utilizzo da parte del lavoratore autonomi di opere provvisionali idonee e conforme alle dispo- sizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell'art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 25, comma 1 (nuova lettera ebis e n-bis)

Obblighi del Medico Competente

Vengono aggiunte due nuove lettere, e-bis e n-bis, recanti la disciplina in materia di Medico competente: e-bis) in occasione delle visite di assun- zione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità; n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Viene così introdotto un nuovo “doppio” obbligo al Medico competente: ottenere la cartella sanitaria, che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera e), e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità regolato all’art. 41, comma 2, lettera a). Inoltre, la lettera n-bis richiede al medico di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni. Novità che produrranno da un lato un incremento del numero di cartelle sanitarie dei lavoratori formate delle precedenti aziende e consegnate al nuovo datore di lavoro, tramite il lavoratore che ha il diritto di riceverla automaticamente dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto di lavoro, e dall'altro la fine degli impedimenti burocratici alla sostituzione temporanea del medico competente in caso di gravi e motivate ragioni, che il medico stesso dovrà documentare per iscritto, con tanto di elementi di prova allegati e con data certa della stessa documentazione (che può spedire a se stesso via PEC, oltre che all'azienda interessata dalla sorveglianza sanitaria in oggetto). In sostanza la visita medica di idoneità iniziale non può dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore. Il medico ha l'obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore e di consegnare all'azienda l'originale che verrà conservata per almeno 10 anni. La conservazione deve avvenire con salvaguardia del segreto professionale. Per quel che riguarda invece l'impedimento del Medico competente a svolgere temporaneamente il suo compito, la novità della scelta del sostituto da parte dello stesso Medico competente è significativa posto che in precedenza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Interpello prot. n. 25/I/0001768 del 23.02.2006 aveva in precedenza chiarito che il Medico competente, impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio per malattia o per altri impedimenti oggettivi, poteva farsi sostituire da altri colleghi ma solo a seguito di nomina del datore di lavoro. Ora non è più così. Il sostituto lo sceglie il Medico competente.

Articolo 37, comma 2 (nuova lettera bbis)

Formazione dei Lavoratori e dei loro Rappresentanti

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

In materia di formazione dei lavoratori e RLS è stata inserita la lettera: b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

In sostanza, produrre attestati falsi per corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è solo un malcostume purtroppo non raro in Italia, ma costituisce anche una o più violazioni del Codice penale e del diritto contrattuale dei lavoratori a ricevere dal datore di lavoro una formazione in materia di sicurezza efficace ed obbligatoria.

La nuova norma di legge prevede che nel (nuovo) accordo Stato Regioni sulla formazione siano ben definite le modalità di monitoraggio e controllo sugli "spacciatori e utilizzatori finali" di falsi attestati di formazione. Superfluo aggiungere che l'individuazione di questi comportamenti truffaldini comporterà, tra le altre cose, anche la denuncia all'autorità giudiziaria da parte delle ASL e INL per tutte le fattispecie penali in materia di reato di falso, reati associativi, reati tentati ecc. previsti dalle norme vigenti.

Articolo 71, sostituito il comma 12

Attrezzature - Obblighi del Datore di Lavoro (Titolo III)

L’art.71, comma 12, definisce gli obblighi del datore di lavoro rispetto all’apprestamento delle attrezzature di lavoro.

Il vecchio comma 12 prevedeva: << Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.>>;

Il nuovo comma 12 prevede:<<I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.>>.

Altra novità di buon senso che regolamenta la verifica periodica successiva riconoscendo la diretta titolarità del potere di effettuare queste verifiche periodiche a soggetti privati abilitati, vista la difficoltà, evidente da molto tempo, di ASL e INAIL a svolgere tale compito delicato e cruciale per la sicurezza dei lavoratori.

La novità è che ora i soggetti privati sono abilitati direttamente e senza alcun riferimento ad ASL e INAIL. Sono "incaricati di un pubblico servizio", coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale.

Il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarità. Agli incaricati di un pubblico servizio il nostro ordinamento riserva una particolare tutela giuridica, ad esempio in relazione ai comportamenti che, se posti in essere nei loro confronti (o nei confronti di un pubblico ufficiale), assumono un'autonoma rilevanza penale, come i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale.

Articolo 72, comma 2

Attrezzature - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (Titolo III)

Viene sostituito il secondo periodo dell’art.72, comma 2, del D.Lgs.81/2008.

Il vecchio comma 2 prevedeva:

<< Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.>>;

Il nuovo comma 2 prevede:

<< Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.>>.

Altra novità significativa che mira a rafforzare l’obbligo del noleggiatore di fornire attrezzature esclusivamente a soggetti che, in modo documentato per iscritto, dimostrino di essere in grado di affidarle a operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, formativi e addestrativi, necessari (tipo "patentino", ma non solo). Detta dichiarazione autocertificativa deve essere redatta dal soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o dal datore di lavoro dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso, deve contenere l'indicazione dei lavoratori incaricati dell'uso dell'attrezzatura, deve indicare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto dalle norme vigenti e, se attrezzature di lavoro di cui all'Accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, che siano in possesso di tale specifica abilitazione.

Articolo 73 (aggiunto il comma 4-bis); Attrezzature - Informazione, Formazione e Addestramento (Titolo III)

All’articolo 73, dopo il comma 4, è stato aggiunto il comma 4-bis. Si riporta così nuovi obblighi del datore di lavoro in ma- teria di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

4-bis. << Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.>>.

Finalmente viene normato in modo chiaro e diretto l'obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, al proprio addestramento e alla propria formazione all'uso sicuro di tali attrezzature.

In realtà l'articolo 69 del D.Lgs. n. 81/2008 citava anche il datore di lavoro tra i soggetti (operatori) che utilizzano attrezzature e, come tale, esposto ai rischi correlati, ma la nuova norma di legge chiarisce in modo indiscutibile l'obbligo formativo penalmente sanzionato del datore di lavoro che usa attrezzature di lavoro. Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale.

Articolo 87, comma 2, lettera c (aggiunto il richiamo all’art.73 comma 4) Sanzioni a carico del Datore di lavoro, del Dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

Viene aggiunto il richiamo all’art.73, comma 4, in merito alle sanzioni per i datori di lavoro e altri soggetti:

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione: c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis.

Art.15

Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva

Al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano lavoro irregolare, evasione od omissioni contributive, rischio in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è disposto che enti pubblici e privati sono tenuti a fornire e a condividere gratuitamente, anche mediante la predisposizione di specifici protocolli di cooperazione applicativa, dati e informazioni, di cui dispongono, con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e Guardia di Finanza.

La nuova disposizione mira a rafforzare l’attività degli organi di vigilanza al fine di poter orientare nel modo più efficace l'attività di vigilanza, ovvero andare a colpo sicuro.

Difatti le ispezioni, nel caso specifico INL, avvengono in modo orientato su un campione selezionato di aziende che, a seguito di analisi di banche dati, risultano ad alto rischio di irregolarità.

Art.16

Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e Bolzano

Con specifico riguardo alla Regione Sicilia, e alle province autonome di Trento e Bolzano, l’Ispettorato è chiamato ad individuare, nell’ambito del personale già in servizio, un contingente di personale ispettivo qualificato, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall’INPS e dall’INAIL, per potenziare le attività di polizia giudiziaria.

La norma mira a potenziare l'attività ispettiva negli enti indicati. Ma il tema di fondo resta quello di nuove assunzioni anche in questi enti che operano in modo autonomo.

Art.17

Fondo per familiari degli studenti vittime di infortuni durante le attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto istituisce un Fondo con dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro annui per il 2024, al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività formative in data successiva al 1° gennaio 2018.

Le modalità e i requisiti per l’accesso al Fondo verranno definite con decreto interministeriale entro 60 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del decreto.

Il fondo istituito per i familiari degli studenti vittime del lavoro è una misura doverosa, ma le somme stanziate sembrano davvero modeste.

Art.18

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

Al fine di garantire la coerenza dell’offerta formativa con il profilo in uscita dai singoli percorsi di studio, è previsto che il Ministero dell’Istruzione, si adoperi per un monitoraggio qualitativo dei percorsi in alternanza scuola - lavoro sin dalle fasi di progettazione. Inoltre, per garantire la salute e sicurezza degli studenti, il decreto introduce l’obbligo, di cui all’art. 1, comma

3, del DPR n.1124/65, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024, per le imprese iscritte nel regi- stro nazionale per l’alternanza, di integrare il proprio documento di valutazione rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti.

Sono compresi le seguenti categorie: a) personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché il personale IeFP, IFTS, ITS Academy, CPIA; b) esperti esterni impiegati nell’attività di docenza; c) assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività di laboratorio; d) personale docente e tecnico amministrativo, nonché ausiliario, ricercatori, titolari di contratti o assegni di ricerca; e) istruttori dei corsi di qualificazione-riqualificazione, di addestramento professionale aziendali o cantieri -scuola, i preparatori; f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché IeFP, IFTS, ITS Accademy, CPIA, AFAM; g) allievi dei corsi di qualificazione-riqualificazione professionale, di addestramento professionale aziendale o dei cantieri scuola.

La sperimentazione sulla assicurazione obbligatoria mette in evidenza le mansioni a più elevato rischio lavorativo, la qual cosa dovrebbe indurre i datori di lavoro attenti, tramite i loro RSPP e Consulenti, a dare particolare attenzione alla valutazione dei rischi lavorativi di questi soggetti.

Il Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA... SPADA DI DAMOCLE O GARANZIA DI QUALITA’ DEL PROFESSIONISTA?

Si cercherà, con il presente articolo, di fare chiarezza circa le modalità, gli obblighi e le eventuali sanzioni per quello che riguarda l’obbligo formativo così come stabilito dal regolamento del CNO approvato in data 24 settembre 2014 a seguito del parere favorevole del Ministero del Lavoro del 29/08/2014.

Il regolamento non solo regola chi ha l’obbligo formativo (chiaramente i Consulenti del Lavoro), il numero dei crediti per ciascun biennio (attualmente 50) ma dice anche, ad esempio, che per i nuovi iscritti l’obbligo decorre dal mese successivo all’iscrizione ed il numero viene riproporzionato di conseguenza.

Una cosa importante, che molti colleghi spesso non valutano è l’Ente che organizza il corso. Infatti, se lo stesso non è accreditato ed autorizzato dal CNO, la partecipazione allo stesso non può essere considerato credito formativo.

Il Regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria indica inoltre quali sono le attività formative che possono variare da attività di relatore, di ricerca, attività pubblicistica, partecipazioni a commissioni come indicato all’art.5.

Un'altra cosa importante, che molti colleghi non hanno considerato in fase di conteggio dei crediti, è la possibilità stabilita dall’art.7 del Regolamento di riproporzionare il numero dei crediti per motivi di salute o gravi motivi familiari o addirittura di sospenderli. Si può richiedere presentando una autocertificazione, allegando alla stessa idonea documentazione, sarà poi il CPO a stabilire, in relazione alla gravità, la percentuale di proporzionamento. Il Collega inoltre può ogni anno, inviare al proprio CPO la dichiarazione riguardante la formazione svolta indicando il numero dei crediti per ogni attività.

Per quanto riguarda le sanzioni la mancata formazione costituisce illecito a norma del titolo IV della legge 11 gennaio 1979 n.12. A norma di regolamento il CPO diffida il collega a dichiarare entro 60 giorni i relativi crediti non risultanti nella piattaforma del CNO.

Queste sono in pillole le cose importanti da ricordare per essere in regola con la formazione obbligatoria. In questi giorni il CDT è dovuto intervenire per valutare le segnalazioni pervenute dal Consiglio Nazionale per quanto riguarda la formazione per il biennio 2019/2020 instaurando 234 procedimenti. A beneficio del CPO di Roma si ricorda per l’anno 2019 lo stesso ha organizzato tra eventi, convegni e corsi completamente “gratuiti” per un totale di 250 ore. Per l’anno 2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica, il CNO con circolare 1163 del 27/04/2020 ha stabilito che il totale dei crediti, per il biennio 2019/2020 doveva essere un totale di 32 e tutti in modalità elearning e webinar mettendo a disposizione sia ai CPO che ai colleghi gratuitamente la piattaforma lifesize.

Il CPO di Roma, recependo tale circolare organizzava solo per il 2020 n. 85 ore di formazione gratuita on line.

Con circolare n.1170 del 26/02/2021 il CNO inoltre indicava come scadenza il 31/12/2021 come termine ultimo per poter ottemperare agli obblighi formativi per il biennio 2019/2020.

Infine lo stesso CNO indicava la data del 30/06/2023 la data ultima per poter integrare i crediti non effettuati per biennio 2021/2022 per un totale massimo di 9 crediti.

In conclusione possiamo certamente dire che, si è vero che “noi consulenti del lavoro” la formazione la facciamo giornalmente con le normative che variano velocemente e che dobbiamo interpretare in modo corretto e professionale ma per poter fare tale interpretazione nel miglior modo possibile ci dobbiamo formare a tutela dei nostri clienti e dei nostri studi professionali.

Grazie alla convenzione con Namirial, da oggi tutti i centri CAFCDL avranno a disposizione la Piattaforma Namirial*

PER QUELLO CHE CI

MANCAVA ABBIAMO CHIESTO AI MIGLIORI

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