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ISPEZIONI E ACCESSI. PER LA G.D.F. NON OCCORRE L’AUTORIZZAZIONE SCRITTA A CURA DI ANTONIO GIGLIOTTI CommERCIALIstA E REvIsoRE LEgALE

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, si segnala la sentenza n. 1657/4/23 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, che, facendo proprio l’insegnamento della Corte di cassazione, ha affermato che, «Ai sensi dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria».

La pronuncia in esame – in breve - si riferisce a un giudizio scaturito dalla notifica, nei confronti della titolare di una Ditta individuale, di un avviso di accertamento facente seguito a un controllo della G.d.F., con il quale si procedeva al recupero di maggiori IRPEF, IVA e IRAP, oltre sanzioni, in virtù della contestazione di cessioni di beni senza l'emissione di documento fiscale.

Ebbene, nel giudizio di appello, per quanto qui interessa, la contribuente ha denunciato la violazione, sotto diversi profili, dell’art. 12 del D.lgs. n. 212 del 2000, norma applicabile alla fattispecie, trattandosi di pretesa fiscale innescata da un PVC redatto dalla Guardia di Finanza a seguito di accesso presso i locali aziendali.

Parte contribuente, esattamente, ha denunciato:

• di non aver ricevuto la ben che minima spiegazione circa le effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo;

• di non aver ricevuto compiuta informazione circa lo scopo e le ragioni che avevano giustificato l'accesso;

• di non essere stata avvisata della possibilità di farsi assistere durante le operazioni di verifica da un professionista abilitato alla difesa davanti alla giustizia tributaria;

• la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 5, L. n. 212/00 nonché dell'art. 33 del D.P.R. n. 600/73 e 52 D.P.R. n. 633/72, in quanto l'accesso ha avuto a oggetto attività di verifica non espressamente autorizzata con l'ordine d'accesso del Comandante della Compagnia e ha avuto una durata superiore a quella consentita.

I giudici calabresi, dal canto loro, nel respingere dette doglianze, hanno evidenziato che, come riportato nel PVC, l'oggetto del controllo era quello di verificare «la riconciliazione del valore del magazzino con il valore del magazzino reale». Hanno inoltre osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. V, n. 16017/09, n. 16661/11 e n. 1444/13), ai sensi dell'art. 35 della legge n. 4 del 1929, la Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria.

Nel caso che ci occupa, dunque, – per la Corte territoriale - nessun obbligo incombeva sui militari che hanno proceduto all’ispezione di munirsi di specifica autorizzazione scritta del comandante territoriale del corpo, con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento de quo, potevano essere utilizzati – come in concreto avvenuto - tutti gli atti acquisiti dalla G.d.F. (v., sul punto, Cass. 17526/19).

La CGT di II grado della Calabria ha poi escluso che l’Ufficio abbia violato la disposizione dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/00), secondo cui, «Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, (...)», atteso che l’Ufficio ha richiamato gli indirizzi di programma 2005 e il settore economico di particolare interesse in cui opera la società appellante, con indicazioni giustificanti una verifica a carattere generale.

In ogni caso, la violazione della menzionata disposizione non comporta la nullità dell'avviso di accertamento, posto che tale sanzione non è espressamente prevista, né la contribuente ha dedotto alcun concreto pregiudizio alla propria difesa.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità insegna che, «in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'inos- servanza degli obblighi informativi determina la nullità degli atti della procedura nei casi in cui l'effetto invalidante sia espressamente previsto dalla legge, mentre, negli altri casi, occorre valutare, anche alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza europea che impone di verificare se la prescrizione normativa si riferisca ad una formalità o circostanza essenziale per il raggiungimento dello scopo cui l'atto è preordinato, se la violazione di legge abbia comportato la mera irregolarità dell'atto (o della procedura) ovvero sia idonea a determinare l'invalidità dello stesso» (così Cass. n. 992/15).

Pertanto, «nel caso in cui gli ufficiali verificatori abbiano omesso di rappresentare al contribuente, in sede di verifica, le specifiche ragioni per le quali la stessa sia stata iniziata (…), motivando l'accesso con generici riferimenti agli indirizzi di programma annuali ovvero al settore economico di particolare interesse, non si configura la nullità dell'accertamento in ragione della semplice violazione dell'art. 12, comma 2, della L. n. 212 del 2000, atteso che, non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla legge, è onere del contribuente dedurre quale sia il concreto pregiudizio alla propria difesa che gli sia derivato dalla denunciata violazione».

In definitiva, la Corte calabrese ha bocciato il motivo d’appello incentrato sull'art. 12 della legge 212/2000, le cui disposizioni, per quanto detto sopra, nella specie, non sono risultate violate.