S&A 104 Marzo/Aprile 2014

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Codice della Strada

il D.Lgs. 9/2002 (art. 2, comma 1, lett.g) ha introdotto il nuovo comma 6 bis nell’art. 9 in commento che prevede la possibilità di imporre, nel provvedimento autorizzativo di competizioni ciclistiche su strada, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, la scorta da parte di uno degli Organi di Polizia Stradale previsti nell’art. 12 del Codice. Scorta che, già molti anni prima della soprarichiamata disposizione del D.Lgs. 9/2002, veniva regolarmente imposta ed effettuata dalla Polizia Stradale nelle gare ciclistiche tra corridori professionisti (vedi ad esempio, le tappe del Giro d’Italia o della Tirreno-Adriatico, o le altre grandi gare come la Milano-Sanremo, la Tre Valli varesine, il Trofeo Baracchi e molte altre) 15. È chiaro che la nuova disposizione ha attirato maggiormente l’attenzione dell’Organo competente al rilascio delle autorizzazioni sull’imposizione della scorta anche per le gare ciclistiche minori, anche quelle dove sono coinvolti corridori dilettanti o per le gare di tipo amatoriale. Nel provvedimento autorizzativo si può prevedere anche la scorta tecnica, in sostituzione o in ausilio della scorta di un Organo di Polizia Stradale. Da ultimo si evidenzia che con il comma 6 quater dell’art. 9, anch’esso introdotto dal D Lgs 9/2002, è stato previsto che per le competizioni ciclistiche, ed anche per quelle podistiche, che si svolgono all’interno del territorio comunale, possa essere effettuata la scorta da parte della Polizia Municipale, coadiuvata, se necessario da scorta tecnica con Personale abilitato.

Regolamentazione particolare delle autorizzazioni per le gare motoristiche Ultima categoria (e certamente la più rilevante) è quella delle competizioni sportive che si effettuano “con veicoli a motore” 16 o “motoristiche” 17. Dette dizioni sono ampie e comprendono tutti i veicoli a motore indicati dall’art. 54 del Codice. La rilevanza della categoria e l’incidenza delle gare su strade sulla circolazione ordinaria e conseguentemente sui canoni fondamentali della sicurezza impongono maggiori requisiti, presupposti e cautele per il rilascio dell’autorizzazione, che prima della modifica apportata dal D.Lgs. 9/2002, era sempre di competenza del Prefetto (anche se attraversava un solo Comune) ovvero dei singoli Prefetti delle varie Province eventualmente attraversate. A partire dal 7 Agosto 2002 18, sono entrate in vigore le modifiche introdotte dal D.Lgs. 9/2002 e pertanto da tale data la competenza al rilascio delle autorizzazioni è passata alle Regioni (o alle Province Autonome di Trento e Bolzano) per le strade appartenenti alla rete di interesse nazionale o alle reti regionali, alle Province per le strade provinciali ed ai Comuni per le strade comunali. Di seguito indichiamo i requisiti ed i presupposti necessari in ordine cronologico di effettuazione: a) Primo atto preliminare, in via generale, all’autorizzazione regionale (o delle province autonome di Trento e Bolzano) è dato dal nulla osta del Ministero dei Lavori Pubblici, di cui al comma 3 dell’art. 9. La dizione legislativa (“per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione...”) è chiarissima e dimostra che si è in presenza del classico provvedimento amministrativo autonomo che tende a rendere possibile un altro distinto provvedimento quale l’autorizzazione della Regione (o Provincia Autonoma), di

cui questo nulla osta è presupposto indispensabile. Quindi dal punto di vista soggettivo diremo solo (per distinguerlo dall’altro nulla osta previsto dallo stesso art. 9 (comma 2), quello, del tutto distinto, dall’Ente proprietario) che il potere (di assenso o di diniego) è rimasto sempre al Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Ciò vale per tutte le gare motoristiche e non soltanto le gare di velocità. Data la rilevanza delle gare e data la constatazione che normalmente esse si ripetono a intervalli periodici (quasi sempre annualmente) e che comunque si impone un esame in base a criteri omogenei, lo stesso comma 3 dell’art. 9 (confermato dal comma 4) prevede che siffatto nulla osta riguardi tutte le gare che si svolgono in un determinato periodo e quindi parla di “programma” il quale sostanzia il contenuto del nulla osta per tutte le gare contemplate nel programma stesso, dacché può essere definito come “programmanulla osta”. Quanto alla procedura per l’emanazione del programma, il comma 3 esplicitamente dice che esso va richiesto dai promotori delle competizioni motoristiche entro il 31 Dicembre dell’anno precedente a quello in cui si svolgeranno le gare, che dovranno anche allegare il preventivo parere del CONI. Il comma in esame subordina il rilascio del programma al “riconoscimento” di alcuni espliciti presupposti, quali il carattere sportivo della competizione, e la non sussistenza di una grave limitazione al trasporto pubblico ed al traffico ordinario: il che ci porta ai principi generali della sicurezza stradale, che mai può essere limitata in modo grave ed incisivo. È chiaro che tale giudizio di riconoscimento spetta, gara per gara, al Ministero, il quale se non riscontrerà in concreto i detti presupposti, non includerà la gara nel programma e conseguentemente non darà il nulla osta necessario per lo svolgimento della gara stessa. Quanto al contenuto del programma-nulla osta, esso certamente dovrà comprendere l’elenco delle gare ammesse e le relative date, elenco che dovrà essere distinto per le varie specie di gare (velocità e regolarità) e per i vari mezzi usati (automobili, motociclette) e comprendere tutte le condizioni cui il nulla osta è sottoposto, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nelle comunicazioni che i Prefetti devono fare con tempestività al termine di ogni competizione, ai sensi del disposto del comma 7 dell’art. 9. In tali comunicazioni, i Prefetti devono indicare in primo luogo le eventuali inadempienze rispetto all’autorizzazione e ciò presuppone che i Prefetti, quali autorità di pubblica sicurezza, siano stati debitamente e tempestivamente informati dall’ente che ha rilasciato le autorizzazioni per lo svolgimento di gare motoristiche nel territorio di competenza, come previsto dal comma 1 15) - La presenza di un folto pubblico ed in particolare dei giovani alle gare ciclistiche ha suggerito alla fine degli anni Novanta del secolo scorso all’Ispettorato Generale per la Circolazione e la sicurezza stradale di organizzare insieme alla Polizia Stradale apposite manifestazioni di educazione stradale nelle Scuole in tutte le località attraversate dal Giro d’Italia. Prima di ogni tappa funzionari dell’Ispettorato e Poliziotti della Stradale si recavano presso le Scuole elementari e medie per svolgere lezioni sulle principali Norme del Codice e in particolare sulle regole da seguire a piedi e con la bicicletta sulle strade. Ai ragazzi più preparati veniva poi offerta la possibilità di seguire, a bordo del “pullman azzurro”, la tappa che interessava il territorio di residenza e di poter salutare i corridori vincitori della tappa. Si ha notizia che la Polizia Stradale continui a seguire questa bella tradizione, anche dopo che l’Ispettorato è stato soppresso nel 2002. 16) - Termine usato nel comma 1. 17) - Termine usato nei commi 3 e seguenti. 18) - Tale data è stata fissata dalla L. 168/2002 di conversione del DL 121/2002.

STRADE & AUTOSTRADE 2-2014

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