PEC, Cec-Pac e Firma Digitale

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ATTENZIONE!

Saga S.p.A. Invito sul tema:

Alla c.a.Responsabile Affari Generali - Protocollo e.p.c. Segretario Comunale

PEC, Documento Digitale, Firma Digitale. E ora? Dopo la circolare Ministeriale 2/2010/DDI (relativa alla PEC), l’Ente Pubblico cosa deve fare? mercoledì 16 giugno 2010

dalle ore 10.00 alle 13.30 presso “La Posteria” - Sede Assinform Via Giuseppe Sacchi, 5-7 * MILANO (Mezzi di trasporto consigliati MM1 Cairoli - MM2 Lanza)

Con la Circolare 2/2010/DDI del 19 aprile 2010 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione ha fornito le indicazioni volte ad agevolare le Amministrazioni Pubbliche nella interazione con i soggetti dotati di Posta Elettronica Certificata. Ora non si tratta più della sola comunicazione tra Enti, da oggi in poi si dovrà comunicare in forma elettronica anche con i cittadini, i professionisti e le imprese. Tra le innumerevoli normative, decreti e revisioni che si sono succedute negli anni, il funzionario pubblico si trova nuovamente a confrontarsi con la Pubblica Amministrazione Digitale. Ad oggi quali sono le giuste prassi operative? Inviare documenti con la Posta Elettronica Certificata, da valore legale anche al suo contenuto? A queste e molte altre domande risponderà il:

dott. Gianni Penzo Doria Direttore dell’Archivio Generale di Ateneo dell’Università di Padova Esperto e consulente di numerosi Atenei ed Enti Pubblici sulle tematiche dei sistemi informativi documentali nella P.A.

Programma dell’evento gratuito 10.00 10.15

10.30

Registrazione partecipanti Benvenuto Dr. Federico Barilli, Direttore di Assinform Fabrizio Cavallini, Direzione Vendite Italia Centro Nord di Saga S.p.A. La PEC, il Documento Digitale e la Firma Digitale Intervento del dott. Gianni Penzo Doria

12.15

Indice Generale dei Domicili Elettronici La gestione degli elenchi di indirizzi PEC verso cittadini, imprese e professionisti.

Intervento di Nereo Gardoni, Product Manager

12.45

Gestione Elettronica Documentale La conservazione sostitutiva e i procedimenti di gestione Intervento di Fabio Tavezzi, Responsabile Produzione e Sistemi Informativi di I.S.S Imaging System Service

13.15 13.30

Domande & Risposte Piccolo Buffet conferma partecipazione

Si prega di confermare la partecipazione iscrivendosi on line all’indirizzo www.saga.it/eventipec entro il 10 giugno 2010.

SOLO ISCRIZIONE ON LINE

www.saga.it/eventipec Verrà rilasciato un attestato di partecipazione


La firma elettronica del quinto tipo

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Quotidiano d'informazione giuridica - n.2802 del 16.03.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto

La firma elettronica del quinto tipo Articolo di Gianni Penzo Doria 16.03.2010 Commenta |

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| firma elettronica | Gianni Penzo Doria | La firma elettronica del quinto tipo di Gianni Penzo Doria Sommario: 1. Breve storia delle firme elettroniche in Italia (1997-2010) - 2. Un ulteriore tipo di firma elettronica. 1. Breve storia delle firme elettroniche in Italia (1997-2010) Con il DPR 10 novembre 1997, n. 513 è stata introdotta in Italia la firma digitale. Si trattava di una normativa rivoluzionaria, applicativa della legge c.d. Bassanini 1 (legge 59/1997), alla quale vanno riconosciuti due primati: da un lato di aver introdotto il primo (e unico) parallelo in ambiente digitale equivalente alla firma autografa di tipo tradizionale e dall’altro di aver garantito univocità e chiarezza allo strumento applicativo. Con la Direttiva europea 1999/93/CE la “firma elettronica” venne sdoppiata. Furono infatti introdotte, nel solito franglese (ossia la lingua usata dal legislatore europeo per coniugare l’esperienza giuridica francese con inglese, nei rispettivi ambiti di civil law e di common law) la firma elettronica e la firma elettronica avanzata. La Direttiva europea venne recepita in Italia con numerose incongruenze, nel D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, che mantenne i due tipi di firma elettronica. Tuttavia, l’anno seguente, con l’emanazione del DPR 7 aprile 2003, n. 137 vennero introdotte due ulteriori tipologie di firme. La conseguenza fu che, nonostante i richiami alla semplificazione, le firme risultavano quattro: firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale. Con l’approvazione del Codice dell’amministrazione digitale avvenuta con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, escludendo dal novero la firma elettronica avanzata, le firme furono ridotte a tre: firma elettronica, firma elettronica qualificata e firma digitale. In questo modo, però, il legislatore non si accorse che era stata tolta una delle due firme previste dalla Direttiva europea del 1999, tra l’altro quella che maggiormente coniugava economicità e affidabilità. Con la bozza del nuovo CAD approvata dal Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2010, è stata reintrodotta la firma elettronica avanzata, con la motivazione che bisogna ottemperare a quanto previsto dalla normativa europea in materia, dimenticando con nonchalance di dichiarare che l’inottemperanza, durata cinque anni, era stata causata proprio dallo stesso legislatore. In conclusione, quando verrà approvato in via definitiva il nuovo CAD ritorneremo, in una sorta di evoluzione involutiva, ai quattro tipi di firma del 2003: firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale.

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DPR 513/1997 · Firma digitale

DPR 137/2003 · Firma elettronica

Dir. 1999/93/CE · Firma elettronica

D.Lgs. 10/2002 · Firma elettronica

· Firma elettronica avanzata · Firma elettronica avanzata D.Lgs. 82/2005 Bozza PCM 2010 · Firma elettronica

· Firma elettronica

· Firma elettronica avanzata · Firma elettronica qualificata · Firma elettronica avanzata · Firma elettronica qualificata · Firma digitale

· Firma elettronica qualificata

· Firma digitale

· Firma digitale

2. Un ulteriore tipo di firma elettronica La breve storia dell’introduzione delle firme elettroniche in Italia è dunque costellata di incertezze giuridiche circa la loro definizione e la loro valenza giuridico-legale (indicativa, dichiarativa, narrativa, probatoria, diplomatistica, etc.) rispetto alla firma autografa “tradizionale”, incertezze che hanno provocato false partenze e disorientamento non solo tra i cittadini, ma anche tra gli stessi operatori del settore. In realtà, esiste – nelle pieghe della normativa secondaria – una firma elettronica del quinto tipo. Prima, però, occorre precisare che, come abbiamo fin qui rilevato, l’introduzione delle tipologie di firma in ambiente "informatico" è stata approvata nell’ordinamento italiano da norme di rango non inferiore al DPR (fu così nel 1997, poi un D.Lgs. nel 2002, ancora un DPR nel 2003 e, successivamente ancora con D.Lgs. nel 2005 e nel 2006). Va qui invece richiamato il DPCM 6 maggio 2009, che all’art. 4, comma 4, ha introdotto il seguente novellato: «L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005». Che significa, innanzitutto, “costituisce sottoscrizione elettronica"? Siamo di fronte all’azione di firma o a un nuovo tipo di firma? È l’invio o il messaggio che risulta essere sottoscritto, messaggio che in questo caso assurgerebbe, nel nostro ordinamento, a documento informatico a tutti gli effetti? Non è questione di lana caprina, considerando che in campo internazionale si sta ancora discutendo su cosa debba intendersi, ai fini della rilevanza giuridico-probatoria del documento, per "messaggio di posta elettronica" e su quali siano le componenti rilevanti ai fini dell’ostensibilità con forza di prova. Ad una lettura attenta, siamo di fronte a entrambe le cose, anche se il lessico utilizzato è ondivago tra i termini firma e sottoscrizione, termini in nulla equivalenti nel rapporto tra azione e strumento. Il rinvio all’art. 21, comma 1, del CAD stride ontologicamente con la natura della PEC: il testo attualmente in vigore infatti recita: «Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità». Testo attualmente vigente, dicevamo. Già, perché la bozza approvata dal Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2010 ha modificato ancora una volta quel testo, introducendo la firma elettronica avanzata e un ulteriore comma 1bis sul documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale. Perché stride? La PEC, che a questo punto viene a configurarsi come equiparabile a una firma elettronica (DPCM 6 maggio 2009) o a una firma elettronica avanzata (nuovo CAD del 2010), viene

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snaturata. La sua funzione è di trasmettere i documenti in modo sicuro e affidabile. La PEC, dunque, trasmette - non sottoscrive - i documenti. La forza della PEC, infatti, è di garantire un parallelo digitale alla tradizionale raccomandata a/r. La trasmissione non va, dunque, in alcun modo confusa con la sottoscrizione in ambiente digitale, anche perché la PEC potrebbe veicolare un documento informatico sottoscritto con firma digitale senza alcun messaggio di accompagnamento. Ma su questa vicenda esiste un anello che non tiene. Finora le norme sono orientate alla trasmissione, all’invio, alla sottoscrizione, cioè ad azioni rilevanti giuridicamente nella fase attiva dell’azione amministrativa. Ma chi si occuperà della conservazione dei messaggi di PEC, visto che non incombe alcun obbligo formale in capo ai gestori? In quale formato idoneo si provvederà alla conservazione (non memorizzazione) affidabile, integra e autentica? Trattandosi, a questo punto, di documenti amministrativi, giova richiamare almeno le responsabilità previste dall’art. 490 del codice penale e quelle contenute nel D.Lgs. 42/2004 in ordine alla tenuta degli archivi delle amministrazioni pubbliche. In conclusione, con l’entrata in vigore del nuovo CAD (terza versione ufficiale dal 2005: una media di una ogni due anni), il nostro ordinamento tornerà a utilizzare formalmente quattro tipologie di firma – contrariamente all’Europa che ne prevede due – alle quali si affiancherà la PEC come quinta. È un primato del quale andare fieri? Forse più che di "burocrazia documentale informatica", si farebbe bene a introdurre il concetto di "masochismo normativo involutivo digitale", perché perseverare su questa strada avrà conseguenze negative sull’attecchimento del digitale sul sistema Italia, per non parlare dei problemi inerenti alla conservazione a lungo termine, questione fondamentale mai seriamente affrontata finora dal legislatore e che invece va rigorosamente progettata prima della produzione di qualsiasi tipo di documento, soprattutto in ambiente digitale. Cicrespi s.p.a. Gestione Elettronica dei Documenti Fatturazione Elettronica www.cicrespi.com/

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Un esempio di ininteroperabilità: nell’èra della PEC bisogna semplificare l’iscrizione ... Page 1 of 4

01/06/2010 di Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria*

Un esempio di ininteroperabilità: nell’èra della PEC bisogna semplificare l’iscrizione all’Indice PA Con l’art. 11 del DPCM 31 ottobre 2000 e con lo scopo di facilitare la trasmissione di documenti informatici, era stato istituito l’Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee (IPA). Iscriversi all'IPA è semplice... basta mandare un fax...Un articolo di Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria.

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Con l’art. 11 del DPCM 31 ottobre 2000 e con lo scopo di facilitare la trasmissione di documenti informatici, era stato istituito l’Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee, comunemente chiamato “IPA”[1]. Invero, l’acronimo utilizzato nel documento tecnico del CNIPA avrebbe dovuto essere, coerentemente e anche per rispetto alla lingua italiana, IAP (o, più completo, IAPAOO)[2]. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali, l’art. 17, comma 29, del DL 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, ha recentemente modificato il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale – CAD, introducendo l’art. 51bis, che ha cambiato la denominazione ufficiale dell’IPA in Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni [3]. Tuttavia, il documento tecnico che illustreremo a breve sembra ignorare questa modifica. La procedura di iscrizione Le amministrazioni che intendano trasmettere documenti informatici da protocollare devono necessariamente iscriversi all’IPA e ciò avviene attraverso due fasi: l’accreditamento e la pubblicazione. Sul sito www.indicepa.gov.it, con copyright 2002-2003, è possibile accedere a un documento tecnico di ben 84 pagine denominato Guida ai servizi di Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee, aggiornato al 5 febbraio 2010, in cui è descritto al § 4.3.1. l’iter da seguire, che qui riportiamo: 1. la PA richiede al Gestore dell’IPA l’accreditamento presso l’Indice, inviando via fax l’apposito modulo disponibile sul sito web http://www.indicepa.gov.it; 2. il Gestore dell’IPA, di concerto con l’amministrazione in questione e con il Responsabile dell’IPA, verifica che la PA possieda i requisiti necessari all’accreditamento, definisce un codice identificativo per la stessa ed acquisisce quindi i dati previsti per l’accreditamento; 3. il Gestore dell’IPA provvede a creare nell’IPA la struttura dati necessaria a contenere i dati della PA (crea il ramo o=AMM,c=it); 4. il Gestore dell’IPA comunica via e-mail al Referente della Amministrazione l’avvenuto accreditamento fornendo il codice assegnato all’amministrazione da utilizzare nella segnatura di protocollo, e le credenziali per l’accesso all’area riservata del sito web IPA. Integrando la procedura con le istruzioni descritte nel sito web, appare subito evidente la sua macchinosità. Infatti, da un lato vengono utilizzati canali di comunicazione eterogenei (si chiede l’accreditamento via fax e si riceve la risposta via e-mail), dall’altro pare non conforme a quanto stabilito dal capo V del CAD (artt. 50 e ss.) sui "Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete" e soprattutto con lo spirito della norma stessa, che si basa sull’interoperabilità per agevolare lo scambio di documenti informatici[4]. Sul sito web è, infatti, disponibile un “modulo elettronico” per l’accreditamento, che in realtà non è altro che un file zippato contenente un file testuale (Richiesta accreditamento.doc, con lo spazio), che per come è stato strutturato

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prevede necessariamente una stampa cartacea e una compilazione manuale per i “quadratini” previsti per l’inserimento delle informazioni! È disponibile anche un altro file zippato (RichiestaCambioReferente.zip) che in realtà contiene il file Richiesta di accreditamento all.doc (con tre spazi), con le stesse caratteristiche di ininteroperabilità di quello precedente. La procedura descritta nel documento tecnico, aggiornato come dicevamo al 5 febbraio 2010, (ma che contiene ancora la vecchia denominazione del DPCM 31 ottobre 2000 e non quella nuova stabilità nel 2009 con l’art. 51bis del CAD), non tiene conto della possibilità di richiedere l’accreditamento via posta elettronica certificata (PEC), né di utilizzare un “vero” modulo elettronico contenente i campi compilabili direttamente via web o, in alternativa, un modulo “pdf intelligente” da trasmettere via PEC o semplice e-mail, con i campi compilabili direttamente senza ricorrere alla stampa cartacea. A nulla vale l’eventuale giustificazione che il comma 3 dell’art. 11 del DPCM 31 ottobre 2000 preveda espressamente l’utilizzo del protocollo LDAP, visto che si tratta di una norma che esplicita tecnologie di almeno dieci anni fa! Così come strutturata, dunque, si tratta di una procedura inefficiente sotto molti profili, non ultimo quello inerente al fatto che la durata complessiva per l’accreditamento è mediata da un presidio e non è automatica come ci aspetteremmo nell’èra digitale proprio da chi dovrebbe non solo divulgare, ma anche invogliare a utilizzare le nuove tecnologie. Il risultato è che, di norma, la procedura di accreditamento dura più di qualche giorno, senza tener conto delle “complicazioni” informatiche per la comunicazione dei dati, così come descritte al § 5 del documento tecnico. L’iscrivenda amministrazione, infatti, ha due strade, entrambe prevedono però l’utilizzo di un file testuale (*.txt o *.text) in formato standard LDIF oppure con campi separati dal carattere “pound” (#). Si tratta di procedure inusuali per le amministrazioni pubbliche, che devono necessariamente far ricorso agli informatici, in barba al principio della semplificazione amministrativa tanto sbandierata in questo periodo. La rivoluzione digitale è sacrosanta, ma deve partire dalle piccole cose che hanno ricadute concrete nella vita dei cittadini e delle amministrazioni. La PEC e soprattutto la compilazione di moduli web (in aree accessibili e ovviamente riservate e sicure) avrebbero risolto in pochi minuti il problema, anche perché si tratta di accreditare non un cittadino, ma una amministrazione pubblica, della quale dovrebbero essere ben note le informazioni minime e, in ogni caso, facilmente verificabili. Si tratta, in buona sostanza, di uno dei tanti esempi di come sia sempre possibile complicare le cose semplici anche nella tanto importante e desiderata Società dell’Informazione! * Andrea Lisi Andrea Lisi Coordinatore Digital&Law Department (www.studiolegalelisi.it) e Presidente Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti (www.anorc.it) Gianni Penzo Doria, Università degli Studi di Padova - Archivio Generale di Ateneo (www.unipd.it/archivio)

[1] DPCM 31 ottobre 2000, Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2008, n. 428 (GU 21.11.2000, n. 272). [2] Guida ai servizi di Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee, disponibile sul sito web www.indicepa.gov.it. Nonostante il diffusissimo acronimo PA, la dicitura corretta in italiano è “amministrazione pubblica” (nome e aggettivo), come infatti ha rubricato il DPCM 31 ottobre 2000 e non, secondo lo stile anglosassone, “pubblica amministrazione”. Nessuno, crediamo, penserebbe di dire o di scrivere “regionale amministrazione”, “universitaria amministrazione” o “comunale amministrazione”. Ma, per non trattare questioni nominalistiche, lasciamo qui cadere la cosa, non prima di aver ricordato un altro acronimo incompleto che si trova nello stesso documento tecnico: UO per unità organizzativa, più voltre richiamato, che invece avrebbe dovuto essere UOR per unità organizzativa responsabile, così come previsto dagli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. [3] Legge 3 agosto 2009, n. 102, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

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(GU4.08.2009, n. 179). La legge 102/2009 non ha modificato il novellato del DL 78/2009, che ora si trova all’art. 17, comma 29. Ecco, pertanto, il nuovo art. 51bis del CAD: «1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 2. Per la realizzazione e la gestione dell’indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell’indice è affidato al CNIPA. 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell’indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento e’ valutata ai fini della responsabilita’ dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili». [4] Si rammenta, inoltre, che - come specificato nella stessa Circolare 2/2010/DDI del 19/04/2010 - al fine di “agevolare la ricerca degli indirizzi PEC contenuti nell’Indice, DigitPA ha reso disponibile un motore di ricerca, consultabile sul sito www.paginepecpa.it, che consente di reperire facilmente gli indirizzi di interesse”. Auspichiamo che, nell'implementare il nuovo “Indice per le PEC”, si possano coniugare efficienza e razionalità, mettendo da parte l'attuale soluzione prevista per l'IndicePA.

Commenti Ven, 04/06/2010 - 11:19 — Paolo Vandelli (non verificato)

La pubblicazione non potrebbe essere interamente automatizzata? Mi permetto di intervenire perché, credo sia una delle prime volte, non condivido al 100% le considerazioni di Gianni Penzo Doria. Devo riconoscere che la parte di accreditamento potrebbe essere semplificata, ma non mi pare che rappresenti il percorso critico dell'intero processo (almeno per le PA). Il vero problema, che mi è parso di individuare presso diverse PA con le quali ho avuto occasione di collaborare, è organizzativo: spesso si ha difficoltà a reperire un organigramma ufficiale e altrettanto spesso l'organigramma caricato all'interno dei sistemi informativi non rispecchia quello per così dire ufficiale (per non parlare del proliferare delle versioni in uso nei diversi sistemi informativi). Mi chiedo se non possa essere questo il motivo per cui i referenti delle PA siano costretti a costruire a mano l'organigramma da trasmettere all'IPA. Ma se le cose stanno davvero così, mi sembra di poter dire che ci troviamo in un ambito che potrebbe/dovrebbe essere soggetto a 'semplificazione' o per meglio dire a razionalizzazione. E che, come per la parte di accreditamento, anche la parte di pubblicazione non rappresenti il vero percorso critico. Perché se effettivamente le informazioni corrette da trasmettere all'IPA fossero disponibili all'interno dei sistemi informativi della PA, queste potrebbero essere trasmesse con procedure informatiche presidiate (un clic da parte dell'incaricato) all'IPA stesso, facendo uso dei protocolli previsti. Non sarebbe un operatore a dover trasformare tutto in formato LDIF o separato da '#' o altre modalità che dovessero venir proposte dall'IPA: dovrebbero essere i sistemi informativi (i programmi - il software) a fare le conversioni ed a trasmettere le informazioni all'IPA. In fondo questo non può rappresentare un esempio di semplificazione amministrativa? Se ogni PA tenesse aggiornato l'indice per la parte di propria competenza, questo potrebbe essere usato proficuamente anche in consultazione, per mantenere aggiornate le anagrafiche 'locali', usate per la corrispondenza verso altre PA ma anche per altri scopi; in questo modo si ridurrebbero anche errori nei dati anagrafici 'locali', dovuti ad errore umano o pigrizia dell'operatore. Concludendo non voglio semplificare troppo la questione. E' chiaro che per poter sfruttare in maniera appropriata l'IPA occorrono interventi sia organizzativi, che applicativi (all'interno dei sistemi informativi). Ed è altrettanto chiaro che il gestore dell'IPA dovrà garantire la consultabilità (in termini di performance e fruibilità) dello stesso dall'interno dei sistemi informativi o dai client di PEC delle diverse PA (e perché no, anche dei cittadini). Ma sulla carta già lo fa. Per non parlare dei criteri e dei metadati per l'archiviazione e la conservazione di ogni variazione

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di pubblicazione trasmessa all'IPA. Ma in fondo, non mi sembrano traguardi irraggiungibili. O sbaglio?

Ven, 04/06/2010 - 12:09 — Gianni Penzo Doria (non verificato)

Risposta a Paolo Vandelli E meno male che non si è d'accordo ogni tanto, ci mancherebbe! Condivido le osservazioni sul mantenimento dell'organigramma, che però si scontrano con la velocità e la magmaticità di alcuni modelli organizzativi, che lavorano per processi rifinibili volta per volta e non secondo il modello weberiano, ferma restando la responsabilità procedimentale. Su quest'ultimo punto bisognerà lavorare, anche in previsione della scadenza del 4 luglio 2010 sull'analisi UOR/RPA/Tempo che trova tuttora impreparate molte amministrazioni, che hanno regolamenti sui procedimenti ormai datati. Detto questo, resta intatto lo spirito dell'articolo. Infatti, mentre si pretende un telefax sia per l'iscrizione che per le eventuali modifiche all'IndicePA, si risponde con una semplice email. Questo è intollerabile nell'èra della PEC. Utilizzare sistemi promiscui (e non ibridi) non aiuta l'amministrazione digitale, soprattutto quando questo accade ai livelli più rappresentativi. Gianni Penzo Doria

Ven, 04/06/2010 - 12:47 — Pietro Di Benedetto (non verificato)

Risposta a Paolo Vandelli Caro Paolo, come ho avuto modo di risponderti anche privatamente, per me che me ne sono occupato per il mio Ateneo, la procedura è inutilmente complicata e intrinsecamente contraria al principio di semplificazione ed allo spirito della riforma

Gio, 17/06/2010 - 09:24 — Gianni Penzo Doria (non verificato)

Dall'8 giugno 2010 la procedura è cambiata, ma può migliorare Una buona notizia. Dall'8 giugno 2010 DigitPA ha cambiato in parte la procedura di accreditamento all'Indice PA, descritta su: http://www.indicepa.gov.it/docs/guida_veloce_accreditamento_ipa.pdf È stato infatti sostituito il "modulo elettronico" (in realtà un file Word), con un moderno modulo online, il quale aggiorna in tempo reale i dati dell'amministrazione accreditata. Finalmente. Resta però ancora vigente la procedura della spedizione di un fax, "datato, firmato e timbrato su entrambe le pagine", operazione da effettuare entro 30 giorni. Questo cozza con la forte spinta all'introduzione della PEC (nell'èra della PEC il FAX dovrebbe infatti sparire). Che sia una forma di diffidenza verso un pubblico ufficiale? Strano a dirsi, visto che tra gli elementi richiesti esiste anche la casella di PEC, quindi facilmente verificabile, soprattutto se si tratta di un’amministrazione pubblica. Anzi, il modulo scrive testualmente "Indicare mail di Posta Elettronica Certificata, se in possesso dell'Amministrazione". Ma come, non dovrebbe essere obbligatoria per tutti per legge? E poi la ridondanza: "Indicare mail di Posta", non sarebbe più corretto dire "casella"? Ma basta criticare, ci pare doveroso segnalare un progresso nell’applicazione del digitale, nonostante la promiscuità della procedura. Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria andrealisi@studiodl.it - gianni.penzo@unipd.it

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DI ANDREA LISI E GIANNI PENZO DORIA

Che Peccato!

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA TRA EQUIVOCI E LIMITATI UTILIZZI CONCRETI DUE ESPERTI IN MATERIA AFFRONTANO L’ARGOMENTO

Con il Dpr 11 febbraio 2005, n. 68, è stata introdotta nel nostro ordinamento la Pec. Nelle corrette intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto trattarsi di uno strumento indispensabile per l’informatizzazione della Pa, destinato ad affiancare il documento informatico e la firma digitale, ma senza sostituirli

Istanza giunta via Pec a una Pa

colpi di slogan e con fughe in avanti che hanno prodotto e produrranno più incertezza giuridica che applicazioni concrete – tra le quali annoveriamo la discutibile e per certi versi incomprensibile CecPaC – si sta in questi giorni tentando la strada di far passare il concetto che il testo contenuto in una Pec sia equiparabile a un documento sottoscritto digitalmente.

A

Questo concetto è pericoloso e profondamente sbagliato sotto diversi aspetti e va criticato con forza. Non ci soffermeremo pertanto nell’analisi delle tante problematiche dello strumento “Pec”, ma ci limiteremo a segnalare le conseguenze giuridiche e organizzative generate da un’applicazione poco meditata delle ultime normative entrate in vigore in materia.

GENNAIO/FEBBRAIO 2010

NUMERO 01

Prima di tutto, occorre ribadire che la Pec è un mero vettore e come tale va considerato. Tuttavia, nell’art. 4, comma 4, del Dpcm 6 maggio 2009 (Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119) su rilascio e uso della casella di Pec ai cittadini si specifica che: Le Pa accettano le istanze dei cittadini inviate tramite Pec nel rispetto dell’art. 65, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo n. 82 del 2005. L’invio tramite Pec costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell’art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.

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Dalla sommaria lettura di questo comma la firma digitale oggi sembrerebbe essere solo una ragionevole, residuale eventualità e non più una (ovvia) necessità per l’accettazione delle istanze ad una Pa. Lo stesso articolo 4, comma 4, genera particolare sconcerto anche nel punto in cui precisa che “le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite Pec nel rispetto dell’art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005”. Va fatto rilevare che, in questo contesto, l’articolo citato ci sembra tutt’altro che rispettato. Il legislatore, infatti, sembra confondere il contenitore (pur chiuso con ceralacca informatica!) con il contenuto e tale ambiguità non rasserena chi, in una amministrazione pubblica, deve protocollare l’“istanza Pec con firma elettronica leggera”! La Pec, infatti, è e deve essere considerata solo e soltanto un vettore qualificato e non può essere considerato di per sé un documento da accettare e da protocollare come valida istanza per una Pa. Anzi, paradossalmente, la Pec potrebbe

Gli autori Andrea Lisi è titolare del Digital&Law Department dello Studio Legale Lisi ed è Presidente dell’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti Gianni Penzo Doria è Dirigente Archivista dell’Università degli Studi di Padova e docente a contratto di archivistica informatica studiolegalelisi.it anorc.it

non contenere un testo, ma “trasportare” semplicemente un documento informatico: quindi uno o più oggetti informatici sottoscritti con firma digitale. Così come la raccomandata a/r non è equiparabile al documento contenuto nella sua busta, così la Pec garantisce la consegna fidata del documento trasportato, senza incidere né sulla sua validità né sulla sua efficacia. Certamente la trasmissione può essere accompagnata da un messaggio, ma quel messaggio non può essere identificato nel nostro ordinamento con un documento sottoscritto. Il vettore, infatti, non può essere confuso con l’autore del documento. Se utilizzando la Pec viene trasmesso un documento di terzi, si può giuridicamente paragonare l’avvenuta trasmissione con una sottoscrizione? La Pec è, quindi, uno strumento di comunicazione telematica sicuro e “certificato”, ma in nessun caso può fornire una risposta incontrovertibile circa la corretta attribuzione della paternità del contenuto trasmesso.

Identità giuridica e paternità dei contenuti La certezza circa la paternità e l’integrità di un documento – ed è questa una chiave di volta imprescindibile per la corretta rivoluzione digitale – può essere garantita solo dalla firma elettronica qualificata, così come ampiamente definita nel quadro normativo vigente. Questo principio è fondamentale anche per garantire l’armonia complessiva delle disposizioni normative emanate in materia di formazione, protocollazione, gestione, trasmissione e conservazione del “documento informatico”, la cui certezza giuridica è basata appunto sulla presenza di una firma digitale, quale sigillo circa la sua provenienza, integrità e autenticità. Le Pa non possono trovarsi nell’imbarazzo di attribuire valore legale e avviare procedimenti amministrativi accettando con neutralità istanze non sottoscritte digitalmente e soltanto veicolate attraverso la Pec. Sono in gioco la certezza del diritto e la garanzia della custodia di documenti validi e rilevanti nei futuri archivi digitali. È ovvio che alcuni prin-

Pec per tutto e per tutti! Chiarezza necessaria nel caos normativo Due diversi concetti Pec e firma digitale sono concetti profondamente diversi, che garantiscono in modo diversificato aspetti differenti di un processo documentale, in una logica di integrazione di strumenti nati per esigenze distinte, ma con un unico scopo in uno stato di diritto: garantire a cittadini e amministrazioni diritti, doveri e legittime aspettative anche in ambiente digitale. L’articolo 16bis La legge n. 2/2009 (di conversione del Dl 185/2009) non soltanto ha previsto l’obbligatorietà della Pec per tutti i professionisti iscritti ad un albo professionale, per le

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società e le Pa, non soltanto ha promosso una diffusione capillare e gratuita della Pec a tutti i cittadini italiani, ma di fatto ha prefigurato una massiccia diffusione di questo strumento per tutti i dipendenti pubblici. Secondo l’art. 16bis, comma 6: ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la Pec, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica. Sempre secondo la stessa legge 2/2009

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(art. 16, comma 8): le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.

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cipi che in qualche modo parificano la Pec alla firma elettronica “semplice”, prevista dall’art. 21 del Codice dell’amministrazione digitale, se possono ritenersi accettabili nel commercio elettronico tra privati, minano invece alla radice l’esigenza di “fede pubblica” tipica della Pa.

Differenze notevoli Questione non secondaria, fin dall’origine il combinato disposto tra art. 21, comma 1 e art. 65, comma 1 lett. b), c) e c-bis) del Cad andava riferito all’accesso qualificato attraverso una identificazione informatica ai siti internet per l’interazione e il concorso alla formazione dei documenti informatici (ad es., domande di concorso, etc.) e non alla semplice trasmissione – ancorché qualificata – di un messaggio. Sarebbe auspicabile un autorevole pronunciamento che espliciti questi (ovvi) concetti, sgomberando il campo da ogni dubbio e/o errata interpretazione e chiarendo una volta per tutte che: • la firma elettronica qualificata (di cui la firma digitale è una species) è lo strumento privilegiato che garantisce l’autenticità e l’integrità di un documento informatico; • la Pec è lo strumento privilegiato in relazione alla certezza giuridica della trasmissione, che avrà una sua corretta applicazione in molti ambiti (sia amministrativi sia processuali) soprattutto per i documenti informatici ricettizi o, più in generale, per l’avvenuta e certificata consegna di un documento informatico.

10 domande per riflettere Quelle che poniamo (vedi box a fianco) sono domande che, a una lettura superficiale, troverebbero facile risposta. Tuttavia, a una riflessione meditata e mediata, esplicitano numerosi nodi di tipo giuridicoorganizzativo.

Dieci domande sulla Pec Dalla lettura di tutte le norme attualmente in vigore in materia di Pec sorgono spontanee dieci domande, difficilmente risolvibili in questa situazione di disarmante caos normativo: 1 che rapporto c’è tra Pec e posta elettronica istituzionale? In caso di posta elettronica istituzionale il legislatore fa, forse, riferimento all’«analogo indirizzo di posta elettronica» descritto nella legge 2/2009? Se sì, in cosa è analogo? 2 i siti web delle Pa devono avere entrambi gli indirizzi istituzionale e Pec? 3 è sufficiente attivare un’unica Pec nella Pa o vanno attivati più account di Pec? 4 si può/si deve accettare e protocollare un’istanza di un cittadino giunta nella casella di posta elettronica istituzionale e trasmessa a mezzo di semplice e-mail con allegato un documento sottoscritto con firma digitale? Oppure va protocollato solo il documento allegato? 5 è accettabile e protocollabile l’istanza trasmessa attraverso l’account di Pec di un cittadino contenente in allegato un documento informatico sottoscritto da altro cittadino (ad esempio, da un familiare o da un artigiano attraverso il proprio commercialista)? Oppure vanno protocollate entrambe con mittenti distinti ciascuno per la propria funzione esercitata? 6 tutti i dipendenti pubblici devono avere la Pec oppure possono ricevere dalle Pa comunicazioni anche attraverso semplici account e-mail? 7 come vanno gestiti i casi di omonimia in assenza di dati personali del mittente o del vettore, visto che la Pec non contiene gli stessi metadati della firma digitale? 8 cosa va conservato nell’archivio digitale? La stampa digitale del testo contenuto nella Pec e i relativi allegati? Oppure solo il documento informatico trasmesso? 9 il legislatore tecnico ha approvato formati idonei alla conservazione? Ci si è almeno posti il problema nel momento in cui la Pec è stata normativamente equiparata a un documento? 10 quale parti dell’oggetto digitale rappresentato dalla Pec va conservato nel tempo?

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Non si tratta soltanto di una questione economica, ma soprattutto di efficienza amministrativa e di mantenimento nel tempo dell’efficacia probatoria dei messaggi di Pec trasmessi, in armonia con i principi dell’art. 1 della legge 241 del 1990. Stiamo forse andando verso una conservazione basata sulla stellarizzazione disaggregante dei depositi digitali e il polimorfismo documentale privo di standard di riferimento applicati? Nel breve termine non ci saranno problemi insormontabili. Ma sono stati previsti nel medio e nel lungo termine protocolli di trasferimento e di migrazione da un sistema di Pec ad un altro e da un fornitore ad un altro ancora? Questi nodi, qualora non sciolti correttamente, produrrano una serie di soluzioni eterogene e non interoperabili e problemi difficilmente risolvibili in carenza di coordinamento normativo.

Alcune risposte Le prime domande sono astrattamente risolvibili con regolamenti interni (previsti dallo stesso art. 65, comma 2, del Cad) e concretamente affrontabili se si forniscono a livello interministeriale delle guide operative per le Pa, indispensabili se si vuole garantire omogeneità nei procedimenti amministrativi in tutta Italia. Lo strumento di comunicazione elettronica Pec, a prescindere dalla sua obbligatorietà, è da considerarsi positivamente nel quadro della semplificazione organizzativa, del risparmio economico e, più in generale, della competitività del Sistema Italia. I veri problemi sorgeranno, tuttavia, a causa dell’introduzione caotica, perentoria e massiva di questo strumento senza la necessaria e preventiva alfabetizzazione per cittadini e Pa. L’utilizzo della Pec si scontra con le questioni davvero problematiche di protocollazione, gestione e

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soprattutto conservazione digitale del documento informatico ricevuto e trasmesso da terzi. Secondo art. 43 del Cad (Riproduzione e conservazione dei documenti), probabilmente fuori luogo in un contesto di amministrazione digitale: i documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.

Pubblica Amministrazione Tutte le Pa, ai sensi dell’art. 54, comma 2-ter, del Cad avrebbero dovuto, entro il 30 giugno 2009, pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Tali obblighi sono rimasti – come era inevitabile quando le norme non sono accompagnate da condivisione e idoneo periodo di adeguamento strutturale10 – lettera morta nella quasi totalità delle Pa e non sono neppure coordinati con quanto previsto in altri articoli tutt’oggi presenti nel Codice dell’amministrazione digitale. Lo stesso art. 54, comma 1, lett. d) precisa che i siti delle Pa devono necessariamente contenere: l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Inoltre, nell’art. 47 comma 3 del Cad si precisa che: entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a: a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed

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una casella di posta elettronica

Altri problemi sotto la lente

Conviene rimarcare ulteriori problematiche tecniche relative alla conservazione delle e-mail certificate. ✔ formati utilizzati attualmente dal sistema Pec sono idonei per la conservazione a lungo termine? ✔ è possibile verificare l’autenticità e integrità di una Pec ricevuta nella casella e-mail istituzionale (non Pec)? In questo caso, ha senso mantenere una casella di Pec aperta, in grado cioè di ricevere qualsiasi e-mail e non un analogo messaggio di Pec, non garantendo il servizio per il quale è stata progettata? ✔ è possibile verificare con certezza l’identità del mittente Pec in assenza di un’anagrafe delle Pec? ✔ è possibile armonizzare la Pec, valida esclusivamente in Italia, con il contesto almeno europeo dei digital records?

solo come servizio a pagamento in capo ai gestori di Pec, i quali invece possono ex lege limitarsi a conservare per soli 30 mesi esclusivamente i log di trasmissione dei messaggi che transitano nel sistema. In assenza di un obbligo di conservazione, l’utilizzo massivo comporterà per l’utente l’inevitabile problematica di gestire una notevole massa di informazioni correlata alla spedizione/ricezione di messaggi e documenti, con conseguente necessità di avvalersi di strumenti di gestione e archiviazione elettronica (Dms) e, infine, di conservazione a norma di tali certificazioni (oltre che di archiviazione e conservazione a norma dei documenti trasmessi e ricevuti).

Le difficoltà crescono

futuro “reale” Questa situazione così confusa rischia purtroppo di generare, nel medio termine, un rifiuto generalizzato che, probabilmente, non favorirà quel meccanismo di digitalizzazione amministrativa del quale tanto (troppo?) si parla in questo periodo, ma che poco si avverte nel momento in cui ci si reca, dopo aver affrontato lunghe code, agli sportelli delle Pa italiane. Essi, infatti, si presentano ancora piuttosto reali e poco digitali, in balìa di incoerenze giuridiche e di gravi incertezze organizzative alle quali il legislatore deve necessariamente porre rimedio in tempi ragionevoli.

certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo; b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

La conservazione L’utilizzo della Pec comporta per il mittente la necessaria conservazione dei contenuti e dei documenti trasmessi, nonché delle relative ricevute di invio e di ricezione e per il destinatario la conservazione della busta ricevuta e dei relativi contenuti. A ciò si aggiunga che la conservazione della Pec è disponibile oggi

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Inoltre, il responsabile della conservazione delle Pa, soprattutto in enti pubblici di grandi dimensioni, si troverà ad affrontare non tanto una gamma differenziata di fornitori di Pec, quanto piuttosto un policentrismo della conservazione nei vari depositi digitali degli archivi (non soltanto dei documenti), con i relativi problemi legati all’accessibilità, al mantenimento nel tempo dell’autenticità o della sua prova, dell’integrità e di tutte le attività sul fronte della protezione dei dati personali. Nonostante i legami logici dell’informatica indipendenti dal luogo fisico della conservazione, voce in capitolo dovrà avere l’amministrazione archivistica statale, in particolare la Direzione generale per gli archivi che, nella sfida del digitale, deve essere interpretata non come antagonista, ma come alleato tecnico-scientifico per preservare gli archivi del futuro, in armonia da quanto previsto da un altro Codice, non meno importante per quanto riguarda la gestione e la conservazione dei documenti nella Pa, il Codice dei beni culturali.


PEC e CEC-PAC: proviamo a fare chiarezza

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Quotidiano d'informazione giuridica - n.2895 del 17.06.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto

PEC e CEC-PAC: proviamo a fare chiarezza Articolo di Gianni Penzo Doria 15.06.2010 Commenta |

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| posta elettronica certificata | Gianni Penzo Doria | PEC e CEC-PAC: proviamo a fare chiarezza di Gianni Penzo Doria Sommario: 1. La posta elettronica e il requisito legale della forma scritta - 2. Differenze tra PEC e CEC-PAC - 3. Davvero la CEC-PAC è gratis? - 4. La proliferazione di caselle di PEC, CEC-PAC, PEC-PCT e PECU - 5. Quando lo Stato non fa lo Stato - 6. La CECPAC rispetta le libertà di domicilio e di concorrenza? 1. La posta elettronica e il requisito legale della forma scritta Fermo restando il suo utilizzo eventuale in altri ambiti (civile, penale, etc.) e nonostante qualche sorprendente pronuncia giurisprudenziale avvenuta negli anni passati, possiamo ora affermare senza timore di smentita che nell’azione amministrativa la email semplice (o "email standard") non soddisfa il requisito della forma scritta[1]. La normativa italiana, infatti, equipara il messaggio di una email semplice a un documento non sottoscritto, la cui efficacia probatoria è disciplinata dall’art. 2712 del codice civile, coordinato con l’art. 261 del codice di procedura civile. Di conseguenza, il messaggio è equiparabile a un testo, non a un documento, con l’aggravante che può essere disconosciuto dall’autore, con conseguenze facilmente immaginabili in ambito procedimentale e processuale[2]. Infatti, l’art. 20, comma 1bis, del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) come novellato prevede che "l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità". Ora, sicurezza, integrità e immodificabilità sono concetti che mal si attagliano alle caratteristiche della email semplice, che per sua natura può essere facilmente contraffatta, anche da mani non particolarmente abili[3]. Quanto abbiamo appena detto è stato rafforzato ancor di più dall’evoluzione della normativa, che riconosce al solo invio del messaggio di posta elettronica certificata la possibilità, anche se giuridicamente impropria, di costituire sottoscrizione elettronica (art. 4, comma 4 del DPCM 6 maggio 2009, già commentato su questa stessa rivista: La firma elettronica del quinto tipo). Infatti, se è vero che chiunque ha diritto di scrivere a un’amministrazione pubblica e di ricevere una risposta, è altrettanto vero che chi risponde ha il dovere istituzionale di conoscere l’identità del corrispondente, soprattutto se si tratta di documenti amministrativi o di informazioni giuridicamente rilevanti.

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Per ovviare a quella che comunemente viene definita l’impossibilità di attribuzione della "paternità" di un messaggio di posta elettronica (più correttamente da definirsi "provenienza" in base, appunto, al principio di provenienza, che permette di identificare in modo incontrovertibile l’autore di un documento), con il DPR 11 febbraio 2005, n. 68 è stata introdotta in Italia la posta elettronica certificata (PEC). Accanto alla PEC, con DPCM 6 maggio 2009 sono state approvate le Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini, decreto grazie al quale è stata avviata la procedura di affido del servizio di "comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadino", ormai noto come CEC-PAC. Il bando, mediante procedura ristretta e dopo qualche vicissitudine giudiziaria, è stato vinto con l’affidamento in concessione al RTI costituito da Poste Italiane S.p.A (mandataria), Postecom S.p.A. e Telecom Italia S.p.A (mandanti) per un costo quadriennale di 25 milioni di euro, con un’opzione per un altro quadriennio che fa acquisire all’intera operazione un costo complessivo di 50 milioni di euro, che descriveremo a breve. 2. Differenze tra PEC e CEC-PAC Tanto la PEC quanto la CEC-PAC garantiscono servizi fondamentali per l’amministrazione digitale: non solo la provenienza certa, ma anche data e ora di trasmissione opponibili a terzi, assieme a una incontrovertibile prova di avvenuta trasmissione e avvenuta ricezione del messaggio. Tuttavia si tratta di sistemi simili ma non uguali, tanto che vale la pena commentare le principali differenze, che poi impatteranno in modo considerevole sull’organizzazione del lavoro delle amministrazioni pubbliche e sulle garanzie per i cittadini. La differenza sostanziale è che mentre la casella di PEC può ricevere e inviare messaggi a qualsiasi indirizzo di posta elettronica (semplice o PEC), al momento la CEC-PAC può comunicare solo con una analoga casella di CEC-PAC. Dunque, la CEC-PAC è un sottoinsieme di PEC, con servizi più limitati. In un altro articolo su questa rivista affronteremo il problema della casella di PEC chiusa o aperta. Per il momento appare sufficiente ricordare che mentre la comunicazione da PEC a PEC vale come raccomandata con ricevuta di ritorno, la spedizione di una PEC a una email semplice vale come raccomandata con ricevuta di spedizione a cura del gestore, ma priva di ricevuta di ritorno, in quanto ricevuta da una casella non certificata. Infine, il costo di una casella di PEC varia da pochi euro fino a 25 euro, mentre la CEC-PAC sembra gratuita. Sembra, ma non lo è, vediamo il perché. 3. Davvero la CEC-PAC è gratis? Una delle ragioni di vanto del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione è di aver concesso a tutti i cittadini la possibilità di ottenere gratuitamente la CEC-PAC. Si tratta, in realtà, di un’informazione distorta, sconfessabile semplicemente distinguendo tra spesa e costo. Infatti, al cittadino che la richiede viene rilasciata gratuitamente, ma l’impianto messo in piedi dal Ministero è costato a tutti i cittadini, quindi al sistema Italia compresi i cittadini, come me, che allo stato dell’arte non la utilizzeranno, 50 milioni di euro. Possiamo vantarci sulla supposta non onerosità come continuamente fa il Ministero? Invece di spendere 50 milioni di euro per la CEC-PAC, non sarebbe stato più semplice e democratico permettere la detassazione o di far scaricare dalla dichiarazione dei redditi i costi di attivazione di una casella di PEC indipendentemente dal gestore? In questo modo la crescita economica avrebbe

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registrato un impulso per quella ventina di società (SpA e srl) iscritte all’elenco pubblico dei gestori. Non solo sarebbe stato più democratico e più economico, ma anche più razionale e in linea con l’art. 14, comma 1, del DPR 68/2005 che prevede espressamente la possibilità per chiunque di poter scegliere il gestore. Ora la libertà di scelta è limitata ad avere o non avere la CEC-PAC, il che sembra, in tutta franchezza, una scelta residuale. 4. La proliferazione di caselle di PEC, CEC-PAC, PEC-PCT e PECU Ma il vero problema della CEC-PAC non è il costo, peraltro molto oneroso per le casse statali in una congiuntura così infelice per l’economia, ma la sua limitatissima operatività. Abbiamo già detto che una casella di CEC-PAC può comunicare soltanto con un’analoga casella. Sembra incredibile ma, testato sul campo anche da chi scrive, un messaggio di CEC-PAC viene attualmente respinto da una normale casella di PEC non accreditata. E non va meglio con la confusione da ipertrofia di PEC. Infatti, considerato che la CEC-PAC consente di comunicare esclusivamente con le amministrazioni pubbliche, per comunicare tra privati i detentori dovranno farsi ampliare il servizio dal concessionario, oppure dotarsi di una casella di PEC, diciamo così, “standard” presso un altro gestore. In questo caso, avranno un’altra casella da gestire, con relative login e password e tutto ciò che ne consegue. Sarà ad esempio il caso degli avvocati, i quali dovranno avere come professionisti una casella di PEC (legge 2/2009, art. 16, comma 7), se lo desiderano una di CEC-PAC come privati cittadini e una (per ora) per il cosiddetto “processo civile telematico” (PEC-PCT?). Su quest’ultimo ambito va ricordato che il legislatore del 2005 aveva inizialmente escluso l’uso della PEC per l’attività processuale in genere (DPR 68/2005, art. 16, comma 4): «Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative». Il DL 29 dicembre 2009, n. 193, poi convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, all’art. 4, comma 2, ha ordinato la revisione delle regole tecniche del processo telematico, oggi contenute nei DM 17 luglio 2008 e DM 10 luglio 2009. Tuttavia, nelle more, il Ministero della Giustizia, con Circolare 7 gennaio 2010, n. 133, ha differito sine die, cioè in attesa delle nuove regole tecniche, l’utilizzo della PEC per il processo civile. Se per la particolare delicatezza della materia ciò è più che comprensibile, non è accettabile un’Italia ad assetto continuamente variabile e dipendente dai vari ambiti giuridici. Quello che fa il Ministero per l’innovazione e le tecnologie viene disfatto volta per volta dal Ministero della Giustizia o dal Ministero per l’economia e le finanze. È di questi giorni la notizia apparsa su Il Sole 24ore del 19 maggio 2010 seconda la quale pare che la CEC-PAC non goda della copertura finanziaria. Se così fosse, sarebbe un atto irresponsabile e gravissimo da parte del dicastero dell’innovazione, al quale forse giova ricordare che per gli enti pubblici una delibera senza impegno è nulla di diritto (nulla ex se, cfr. ex multis Cassazione civile, sez. un., 28 giugno 2005, n. 13831), figuriamoci un'azione da 50 milioni di euro come la CEC-PAC. 5. Quando lo Stato non fa lo Stato Bilancio a parte, uno dei rischi concreti che corre il sistema Italia è non tanto l’isolamento internazionale (ricordiamolo, la PEC esiste solo nel nostro ordinamento giuridico: gli altri paesi usano altri sistemi, ad esempio S/MIME), quanto piuttosto la proliferazione di caselle dipendenti dai vari utilizzi e dagli enti che le rilasciano in regime di convenzione.

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Ad esempio, stando così le cose, un cittadino potrebbe richiedere il rilascio di più caselle di CECPAC: una, ad esempio, gli potrebbe essere rilasciata dall’amministrazione pubblica presso la quale lavora e che svolge funzioni di certificatore delegato, un’altra richiesta all’ACI e un’altra ancora per dialogare con l’INPS. Pare che si stia studiando una soluzione per garantire l’interoperabilità o comunque l’integrazione tra le varie caselle di posta certificata, tanto che forse avremo la PECU Posta elettronica certificata universale, così come l’ha chiamata recentemente il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Non era possibile prevedere la normalizzazione ben prima della stellarizzazione dell’avvio stile "ognuno per sé e PEC per tutti"? Non è un fattore di irrazionalità economica aver agito in questo modo? Oltre a essere un popolo di navigatori, saremo un popolo di navigatori dell’etere, ma di solo quello italiano, con strumenti apparentemente simili ma non comunicanti, che in concreto segnano la negazione dell’interoperabilità tanto auspicata. Accade così, in questa storia dell’amministrazione digitale tutta italiana, che lo Stato non fa lo Stato e si mette, anche se animato da propositi condivisibili (fornire la PEC a tutti i cittadini), a destabilizzare il mercato attraverso soluzioni assurde (fornire una PEC limitata). D’accordo, è vero che la CEC-PAC ha funzioni limitate proprio per non inquinare il mercato, ma proprio per questa ragione il cittadino si troverà necessariamente costretto ad attivare almeno una casella di PEC per comunicare con il resto del mondo che non sia la PA convenzionata. Risultato: per sopravvivere bisognerà dotarsi di almeno due caselle: la CEC-PAC e la PEC. Invece, visto che il costo è sostenibile, conviene avere esclusivamente una propria casella di PEC e decidere quando e come aderire volta per volta a uno o più procedimenti amministrativi telematici, senza eleggere domicilio perpetuo, grazie a quanto disposto dal previgente DPR 68/2005. 6. La CEC-PAC rispetta le libertà di domicilio e di concorrenza? L’art. 4, comma 2, del DPR 11 febbraio 2005, n. 68, recita: «Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma». Correttamente, il legislatore aveva rispettato la libertà di domicilio tutelata dall’art. 14 della Costituzione e, ex multis, anche dall’art. 1182 del codice civile. Ciò significa che per ogni istanza un cittadino potrebbe eleggere un domicilio diverso per "dialogare" con l’amministrazione pubblica e non obbligatoriamente e permanentemente quello di CEC-PAC. Con la recente normativa, invece e fino a eventuale revoca, è l’amministrazione che nel rilasciarlo "elegge" quel domicilio dichiarato una tantum a domicilio digitale perpetuo, in contrasto non solo con la Costituzione, ma anche con il già citato art. 4, comma 2 del DPR 68/2005, che prevedeva la massima libertà per chi presentava istanze alla PA. Perpetuo, dicevamo, non in una visione iperbolica, ma concreta: fino a revoca, quello rilasciato dal concessionario sarà l’indirizzo al quale ricevere messaggi e documenti da parte della PA. Anche questa è una stortura del sistema che va ricondotta a un binario di civiltà nei rapporti tra amministrazione pubblica e cittadini. ________________ [1] Pluricommentato è il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo, 15 dicembre 2003, secondo il quale l’email soddisfa il requisito legale della forma scritta, di fatto e se non espressamente disconosciuta. Va subito rilevato che una pronuncia del genere è antecedente all’introduzione della posta elettronica certificata, in regime della quale la giurisprudenza probabilmente non confermerebbe un tale assunto. Infatti, il Tribunale di Torino, con sentenza 13 ottobre 2006, ha

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affermato che "La trasmissione dello stesso atto a mezzo posta elettronica eseguita senza l'ausilio dello strumento della posta elettronica certificata, condizione posta dall'art. 48, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 non è equiparabile alla notificazione per mezzo della posta", ribadendo quanto già affermato dal Tribunale di Monza con sentenza 30 dicembre 2004. [2] In paesi di common law l’email semplice può essere assunta come prova e godere del requisito della forma scritta. Ex multis, si può leggere in rete il Developing a Policy for Managing Email (2008), promosso da The University of the State of New York, The State Education Department, New York State Archives, Government Records Services, disponibile all’indirizzo http://www.archives.nysed.gov. [3] Interessante, sul tema della identità personale e posta elettronica, la pronuncia della Cassazione penale, sez. V, 8 novembre 2007, n. 46674: "La pubblica fede, oggetto della tutela penale, può essere lesa dalla falsa rappresentazione dell’autore di messaggi di posta elettronica, perché non è affatto indifferente per l’interlocutore che il rapporto descritto nel messaggio sia offerto da un soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per di più di sesso diverso".

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L'albo online dal 2010 è davvero possibile?

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Quotidiano d'informazione giuridica - n.2742 del 15.01.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto

L'albo online dal 2010 è davvero possibile? Articolo di Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria 15.01.2010 Commenta |

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| albo online | Andrea Lisi | Gianni Penzo Doria | L’albo online dal 2010 è davvero possibile? di Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria [1] Sommario: 1. Premessa - 2. Un’ennesima modifica al CAD - 3. Sprechi di carta e incoerenza normativa: istruzioni per l’uso - 4. Come pubblicare sui siti informatici nel rispetto della privacy - 5. Un felice intervento del Ministero dell’Interno e la successiva proroga al 30 giugno 2010 - 6. In conclusione: l’inevitabile rinvio. 1. Premessa Nel solco tracciato dal legislatore in nome della semplificazione e della digitalizzazione dell’amministrazione pubblica, è stata promulgata la legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile[2]. Si tratta, nel concreto, di una legge omnibus. La norma, infatti, anche a scapito di una facile intelligibilità, spazia dalla banda larga alle società di consulenza finanziaria, dalla lotta al burocratese alla riscritture di norme in materia ambientale, dalla cooperazione per lo sviluppo internazionale al turismo, dal personale della Croce rossa italiana per finire con il pluricommentato Piano industriale della pubblica amministrazione. In questa sede ci soffermeremo, in particolare, sull’articolo 32, che novella la materia della pubblicità legale e che, per chiarezza, riportiamo per esteso: Articolo 32 Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea 1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore

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della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. 4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1. 5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Con la sola esclusione delle Gazzette Ufficiali italiana ed europea, la legge impone la pubblicità legale attraverso i siti informatici delle amministrazioni pubbliche già dal 1° gennaio 2010, spazzando via il tradizionale (e sicuro) albo ufficiale/albo pretorio in luogo di una, allo stato dell’arte, incerta pubblicazione on line, con conseguente incerta diffusione delle informazioni rilevanti. Da un lato, infatti, mancano le regole tecniche e procedurali che il legislatore pare essersi dimenticato di emanare o ritarda a farlo[3], dall’altro non tutte le amministrazioni sono pronte a una rivoluzione di tale portata. Nell’efficientissimo Trentino-Alto Adige, ad esempio, un terzo degli enti locali non ha un proprio sito informatico adeguato alla pubblicazione informatica[4]. Non è, quindi, difficile pensare che la situazione nel resto d’Italia sia migliore. In assenza di un tempo ragionevole di adeguamento strutturale e regolamentare da parte delle amministrazioni interessate e a fronte di un vuoto normativo, andremo verso una PA a geometria e velocità variabili, con conseguente alimentazione di contenzioso legato alla inefficacia della pubblicità legale realizzata nei modi che a breve analizzeremo. Situazione che peraltro si è già puntualmente verificata in Italia quando si è introdotta con “leggine” non sorrette da solide basi tecniche una nuova metodologia di comunicazione via e-mail nelle aule di Tribunale[5]. 2. Un’ennesima modifica al CAD Ancora una volta il legislatore si è occupato di informatica applicata alla PA, ponendo norme

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importanti e dagli effetti tutt’altro che trascurabili al di fuori del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In questo modo il Codice è sempre di meno un corpus organico, coerente, sistematico ed esaustivo della materia. Insomma, risulta sempre di meno un “codice” e, ancora una volta, il suo art. 89[6] è stato totalmente disatteso. Anzi, come vedremo in seguito, le norme contenute nel novellato dell’art. 32 cozzano indubitabilmente con due articolati dello stesso CAD, in particolare con quelli relativi alle modalità di formazione dei documenti informatici e al digital divide. Questo modo di procedere, che per l’attuale legislatore più che una prassi è divenuto uno strumento ai limiti dell’ideologia, produce brusche accelerazioni in avanti senza porre le amministrazioni destinatarie del provvedimento nelle condizioni di poter applicare le disposizioni normative e adottare quantomeno un comportamento corretto e, soprattutto, “normalizzato” almeno tra enti omogenei. Avremo quindi, in assenza di precise regole tecniche, comportamenti scoordinati e improntati al bricolage amministrativo[7]. Già il Consiglio di Stato, nel parere espresso nell’adunanza 7 febbraio 2005, n. 11995/04 (ribadito anche nell’adunanza 30 gennaio 2006, n. 31/2006), aveva notato, commentando proprio la bozza del CAD, la mancanza di un tempo strutturale per l’adeguamento delle procedure informatiche della PA. Com’è dunque possibile che una riforma così importante, che impatta anche sulle procedure a evidenza pubblica, sia recepita in soli sei mesi? Le conseguenze sono facilmente immaginabili: si pensi, ad esempio, alla mancanza di riferimenti per la interoperabilità oppure al contenzioso che certamente scaturirà in base a un’erronea pubblicità realizzata attraverso semplici file e non documenti informatici efficaci ai sensi di legge. 3. Sprechi di carta e incoerenza normativa: istruzioni per l’uso La legge 69/2009 contiene un articolato sulla semplificazione del linguaggio (artt. 3 e 4). Sarebbe stata certamente utile una maggiore chiarezza nella formulazione tecnica proprio a cominciare dalla rubrica dell’art. 32 (Eliminazione degli sprechi…) che nulla ha a che vedere con il testo dei suoi sette commi. Essa infatti confonde la causa (la pubblicità legale) con l’effetto (l’eliminazione dello spreco), né vi è traccia di riferimenti allo spreco di carta. Su quest’ultimo punto conviene essere chiari fin da subito. Pensare che l’informatica e il mito del Paperless Office portino a risparmi economici è una contraddizione in termini già nel medio periodo. Nel breve termine il risparmio può essere, in alcuni contesti, concreto e percepito, ma nel medio termine la conservazione del documento digitale impone una continua attività di migrazione, di sostituzione di supporti obsoleti, di verifica e di aggiornamento di formati idonei alla conservazione, con conseguente impiego crescente di risorse economiche. Semmai, quando parliamo di Paperless Office dovremmo percepire questo cambiamento come un passaggio imposto dall’avvento della Information Society; come, cioè, attività necessaria e conseguente della formazione e gestione informatica del documento. Tuttavia, il problema più delicato è, come già in precedenza annunciato, l’incoerenza tra due norme in vigore. Da un lato l’art. 32 della legge 69/2009, dall’altro l’art. 40, comma 4, del CAD, che recita: Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei. Correttamente, nel 2005 venne demandato a un insieme di regole tecniche contenute in un DPCM il delicato compito di normare anche la tenuta degli albi (professionali) e dei pubblici registri (qual è appunto l’albo pretorio). Ora, avere una norma di rango superiore quale la legge, che detta il principio, ma non dettaglia come

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agire nel concreto, presta il fianco a una miriade di interpretazioni disomogenee. Non a caso, in questi ultimi mesi, sono molte le softwarehouse che – incalzate dalla committenza, soprattutto degli enti locali – offrono soluzioni “fai da te”per la pubblicazione nei siti informatici di qualsiasi tipo di file! In questo caso, ferma restando la possibilità di pubblicare nei siti anche file testuali o immagini da scansione a mero titolo informativo (c.d. “pubblicità notizia”), la corretta equiparazione all’albo tradizionale cartaceo potrà avvenire esclusivamente nel rispetto della, in primis, conformità al testo integrale del documento, indi nel rispetto della sicurezza, autenticità e immodificabilità del documento pubblicato. Ciò significa che non va pubblicato sul sito web istituzionale un file qualsiasi, ma un documento informatico, cioè un documento sottoscritto con firma digitale e munito, al fine di garantire un termine a quo, anche del riferimento temporale, se non altro per sanare il silenzio del legislatore in merito alla relata (o referta) e, soprattutto, dall’assenza di una data certa e certificata “di pubblicazione all’albo” propria del sito web. Tenuto conto che la maggior parte dei documenti pubblicandi saranno ancora per molto tempo documenti originali cartacei (o “analogici”)[8], è indispensabile, pena l’inefficacia della pubblicazione, che siano rispettate le procedure per la formazione e la conservazione delle copie informatiche, così come imposto dall’art. 22, comma 3 del CAD, che recita Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71. In attesa delle regole tecniche da emanarsi con il DPCM previsto espressamente dall’art. 40 del CAD, le amministrazioni potranno inserire nei propri siti informatici esclusivamente i dati della pubblicazione (numero di repertorio, oggetto, etc.) con la seguente dicitura: «L’originale del documento è depositato in archivio. Per ottenere una copia informatica semplice o copia informatica autenticata è sufficiente inviare una mail di richiesta al seguente indirizzo …@...», affidando la pubblicazione cartacea all’albo e magari rendendo disponibile un form web per attivare la richiesta direttamente dal sito. Nel primo caso (copia semplice) si farà riferimento all’art. 2712 del codice civile, nel secondo caso (copia informatica conforme) il riferimento dovrebbe essere contenuto nell’art. 23 del CAD, (il quale purtroppo ha subìto la barbarie contenuta nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 16, comma 12, che ha demandato, almeno in ambito privatistico, la sottoscrizione con firma digitale a un improbabile “detentore”,), ma forse, più propriamente, si farà riferimento al già citato art. 22 comma 3 del CAD, se si ha voglia di attivare una procedura che abbia un minimo di senso giuridico. È pur vero che si tratta di una soluzione ponte, viziata anche da una richiesta di consultazione on line che produce un aggravio al procedimento, ma che non contrasta, in un periodo pericolosissimo di vacatio legis, con i principi della legge 69/2009. Discorso a parte – peraltro complesso – riguarda la scelta dei formati idonei alla conservazione e alla ostensibilità. Visto che il pdf è tra i formati più utilizzati nei siti degli albi pretori degli enti locali, l’invito caldissimo è di produrre file nel formato pdf/a, seguendo il relativo standard ISO. Il semplice pdf, potrebbe, rivelarsi inidoneo a soddisfare i requisiti di integrità e immodificabilità. Infine, questa soluzione ponte garantisce il rispetto dei principi stabiliti da una norma in vigore, contenuta sempre nel CAD e riguardante il digital divide e, nel caso dei servizi in rete, con riferimento esplicito all’art. 63[9]. La continuazione della pubblicazione legale cartacea garantirà, nel necessario periodo di transizione e

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di ibridismo tra analogico e digitale, il rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione dei cittadini di fronte a trasformazioni epocali e ineludibili, ma da gestire senza ideologie e con i tempi necessari a un loro attecchimento. Insomma, un binario parallelo per continuare a garantire diritti, doveri e legittime aspettative di terzi, per assicurare la conoscibilità erga omnes e per consentire il graduale passaggio alla modalità informatica senza traumi e senza incertezza legale. 4. Come pubblicare sui siti informatici nel rispetto della privacy Come abbiamo visto, i commi 1 e 5 dell’art. 32 risultano categorici: dal 1° gennaio 2010 la pubblicazione in forma cartacea non avrà più efficacia, sostituita dalla «pubblicazione nei siti informatici». Tuttavia, tale forma di pubblicità legale non potrà essere garantita da un sito web qualsiasi, ma dovrà rispettare quanto espressamente previsto ancora dal CAD, in particolare dal Capo V, soprattutto per quanto concerne l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati, nonché essere in armonia con quanto dettato dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nella Direttiva 26 novembre 2009, n. 8, Per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino[10]. Inoltre, l’art. 52 del CAD prevede addirittura che l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti sia disciplinato dalle pubbliche amministrazioni «nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione». Per l’albo pretorio non esistono i problemi di segreto e di divieto di divulgazione, ma per tutto il resto sì. Ciò significa che il rapporto tra privacy e pubblicità legale, da un certo punto di vista, costituisce un falso problema, a dispetto di qualche pur autorevole commentatore dell’ultim’ora. Infatti, le casistiche inerenti alla protezione dei dati personali vanno risolte a monte, prima della pubblicazione del documento, proteggendo informaticamente o con omissis le parti personali o sensibili e, per gli enti locali espressamente (ma, in analogia, per tutta la PA) con quanto previsto dal Garante privacy con delibera 19 aprile 2007, n. 17[11], soprattutto in materia di concorsi e situazioni di disagio sociale. Su questo, almeno, differenze sostanziali a livello procedurale tra analogico e digitale non ve ne sono: la verifica del rispetto della privacy deve essere prodromica alla pubblicazione[12]. La differenza sostanziale, però, non riguarda i principi di trasparenza, di diritto all’informazione e di accesso ai documenti, ma la possibilità del singolo di creare illegittimamente banche dati costruite dall’incrocio di ricerche sul web grazie all’information retrieval. Per queste ragioni, è indispenzabile guardare con la dovuta attenzione e sottoporre a seria verifica tutte le proposte, anche non onerose, di pubblicazione su siti informatici di proprietà di terzi, soprattutto da parte di privati o associazioni ONLUS. Un’ultima distinzione riguarda l’accesso ai documenti e la pubblicità erga omnes attraverso l’albo. Nel rispetto del provvedimento del Garante supra in commento, è possibile pubblicare documenti con parti oscurate o comunque con testi sostituiti da codici numerici o altre modalità idonee a evitare l’identificazione diretta di una o più persone. In questo caso, il documento pubblicato deve essere considerato non l’originale agli atti o – a seconda dei casi – la sua copia semplice o conforme, ma un originale modificato (rectius «estratto dal documento originale con omissis»), prodotto in quel modo per soddisfare un’esigenza concreta di protezione dei dati personali. Ciò soddisfa il requisito di pubblicità legale, alla quale tutti hanno un diritto generico. Ben diversa è l’ostensibilità del documento – autentico e integrale – alla quale hanno diritto i soggetti latori di una posizione

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qualificata e differenziata, la quale non può essere soddisfatta dalla semplice pubblicazione all’albo, ma deve risultare erga partes (ex multis, TAR Lazio Roma, sez. II, 9 dicembre 2008, n. 11146; TAR Puglia Bari, sez. II, 21 novembre 2008, n. 2657; TAR Lazio Roma, sez. II, 2 luglio 2008, n. 6369). 5. Un felice intervento del Ministero dell’Interno e la successiva proroga al 30 giugno 2010 Il Ministero dell’Interno, con Circolare 15 dicembre 2009, n. 29[13], Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici, ha autorizzato i prefetti a concedere, per i comuni che si trovassero in difficoltà, un «breve periodo di transizione» nel passaggio dalla pubblicazione cartacea dell’albo pretorio alla pubblicazione on line. Pur riguardando le pubblicazioni di matrimonio e le istanze per il cambio di cognome e nome – una volta concessa la proroga per le pubblicazioni di matrimonio e le istanze di cambio di cognome e nome – il passo sarebbe stato breve nell’ottenere una proroga anche per l'intero albo pretorio. In quella circolare, condivisibilissima, era impossibile farlo perché la Direzione emanante si occupa esclusivamente dei servizi demografici e non di tutta la galassia che può necessitare del ricorso alla pubblicità legale. Casomai, ecco il vero problema, sarebbero rimasti esclusi tutti gli altri enti pubblici che utilizzano l’albo ufficiale per le forme di pubblicità “erga omnes”. L’ultimo paragrafo della circolare rappresenta una sintesi efficace dei problemi fin qui riscontrati: il tempo oggettivamente scarso di adeguamento («difficoltà nell’attuazione della nuova normativa nei ristretti limiti temporali previsti»), l’impossibilità di riforme tecnologiche a costo zero («reperire fondi»), e la necessità di strutture adeguate alla sfida del digitale («reperire [...] strutture idonee alla pubblicazione digitale di tali atti»). Per i comuni il problema era stato temporaneamente tamponato grazie ai prefetti, ma fortunatamente il cd. “DL Milleproroghe 2009” (Decreto Legge 30.12.2009, n. 194, G.U. 30.12.2009)[14] ha dato spazio nel suo art. 2 anche alla proroga fino al 1° luglio 2010 degli adempimenti connessi all’albo ufficiale on line. Nel dettaglio, però, è stata differita soltanto l’efficacia, visto che il legislatore ha prorogato esclusivamente gli effetti novellati nel comma 5 dell’art. 32. Ciò significa che l’efficacia della pubblicità legale sarà garantita ancora dalla pubblicazione cartacea, ma permane l’obbligo comunque della pubblicazione on line, così come previsto dal comma 1 dell’art. 32 della legge 69/2009. 6. In conclusione: l’inevitabile rinvio Fortunatamente, il legislatore ha differito di sei mesi l’applicazione totale della norma sull’albo on line. In carenza di ciò, sarebbe risultato necessario chiedere al legislatore – e al CNIPA (rectius DigitPA, il nuovo soggetto pubblico nel quale si è trasformato definitivamente, così come stabilito dal D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177, Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica - GU 14.12.2009, n. 290) – quantomeno un rinvio dell’applicazione dell’art. 32, almeno fino all’approvazione di un DPCM contenente, ai sensi dell’art. 40 del CAD, le regole tecniche per la corretta gestione e conservazione della pubblicità legale. Il DPCM è oltremodo fondamentale, se non altro in analogia con le procedure a evidenza pubblica e per i bilanci, così come previsto espressamente dal comma 2 dell’art. 32. Fino al giugno 2010, dunque, procederemo su due fronti: il cartaceo, che continuerà ad avere, fino ad allora, piena efficacia e il digitale. Si tratta, dunque, di un doppio binario indispensabile per governare l’ibridismo tra cartaceo e digitale in una delicata fase di transizione.

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Semmai una critica va al fatto che le norme-proclama sul digitale sortiscono sempre un effetto contrario e, anzi, una sorta di restaurazione a fronte di una volontà di innovazione. Non era infatti facilmente prevedibile che in soli sei mesi le amministrazioni pubbliche non avrebbero potuto adeguarsi? Ricordo che la rivoluzione introdotta ancora nell'ottobre 1998 con il protocollo informatico ebbe correttamente 5 anni di "decompressione". Cinque anni per l'albo sono sicuramente troppi, così come 6 mesi sono pochi. Ora non resta che arrivare al 30 giugno 2010 preparati. In assenza di questo rinvio, avremmo avuto un’autentica Babele di soluzioni informatiche, di discriminazione tra cittadini “informatizzati e non” e, cosa ben più grave, un contributo decisivo alla diffidenza verso le tecnologie informatiche applicate all’amministrazione pubblica, cosa non solo inutile, ma anche controproducente. Infatti, l’introduzione dell’informatica è imprescindibile, ma va governata e fatta metabolizzare strutturalmente a tutti (operatori e utenti), tanto con strategie condivise quanto con accortezze necessarie a non rendere un paese di civil law un luogo in cui la garanzia della pubblicità legale è affidata a un file senza capo né coda, considerato anche che siamo in presenza di una pericolosissima deriva che sta prendendo il concetto di file in luogo di quello di documento. In ogni caso, proprio al CNIPA (ora DigitPA) era stata demandata, in virtù del comma 4 dell’art. 32 della legge 69/2009, la realizzazione e la gestione di un «portale di accesso ai siti delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati». Di quel portale, però, a pochissimi giorni dall’entrata in vigore dell’art. 32 non risulta traccia alcuna. Se così è, l’albo ufficiale on line sarebbe stato davvero possibile? ______________ [1] Andrea Lisi è Titolare del Digital&Law Departmente dello Studio Legale Lisi (www.studiolegalelisi.it) ed è Presidente dell’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti (www.anorc.it) - Gianni Penzo Doria è Archivista dell’Università degli Studi di Padova e docente a contratto di archivistica informatica. [2] GU 19.06.2009, n. 140 - SO95L. [3] Regole tecniche espressamente previste nel comma 2 dell’articolo 32 commentato e peraltro necessarie, come vedremo, ai sensi dell’art. 40 comma 4 del CAD. [4] Fonte: Circolare della Regione autonoma del 19 novembre 2009, n. 14586. [5] Si vedano, a titolo di esempio, Tribunale di Monza, I sez. civile, ord. 30 dicembre 2004, est. D’Aietti, R.G. n. 9696/04, S. Barilani e A. Provasi c. A. Magnani, (http://www.anfverona.it/documenti/Processo%20societario%20e% 20notificazione%20a%20mezzo%20fax.pdf); Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, sentenza 19 febbraio 2008, n. 4061; o ancora G.U.P. Tribunale di Brescia, sentenza 11 marzo 2008, n. 348 (http://www.penale.it/page.asp? mode=1&IDPag=604). Di questi giorni, invece, è la grande novità contenuta nel DL 29 dicembre 2009, n. 193 - Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (GU n. 302 del 30-12-2009), dove all’art. 4 II comma si prevede che “nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1”. Quindi, continua in questi giorni il pericoloso slogan legislativo “Una PEC per tutti”, ma su questi temi torneremo ad occuparci in una nostra prossima pubblicazione. [6] L’art. 89 recita: la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice. [7] Si spera peraltro che l’annunciata opera di revisione del CAD, contenuta nella delega al Governo prevista nell’art. 33

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della L. 69/2009, possa essere colta come un’opportunità per fare finalmente ordine in modo articolato, sistematico e soprattutto senza quella fretta che sembra animare le ultime attività legislative in materia di digitalizzazione documentale. E si spera che, per una volta, invece di imporre un cambiamento, che ha un forte impatto organizzativo, si valutino con attenzione quelle buone prassi che in varie parti di Italia molte pubbliche amministrazioni, sorrette da criteri di ragionevolezza, hanno provato a sviluppare, pur in assenza di una normativa chiara e autorevole. [8] Per i documenti “nativi informatici”, invece, andrebbe applicata anche una procedura corretta di conservazione (oltre che di possibile pubblicazione on line), infatti ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 comma 3 “i documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee [sic!] e sono conservati in modo permanente con modalità digitali”. Discorso ancor più complesso riserverà, in futuro, la necessaria pubblicazione di documenti che siano il risultato finale di una coesistenza in un procedimento amministrativo di documenti originariamente analogici e di documenti nativi informatici. Ci chiediamo spontaneamente: ma il legislatore nel fissare il principio generale tutti questi quesiti se li è correttamente posti? O si pensa, forse, che sia il mercato a trovare le soluzioni, grazie a forme di autoregolamentazione proprie di sistemi di common law e che in Italia non hanno mai attecchito? [9] L’art. 63 recita: Organizzazione e finalità dei servizi in rete. 1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio. 2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. 3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione. [10] Disponibile alla pagina http://www.cnipa.gov.it/html/docs/dir_n_8_09_sitiPA.gov.pdf. [11] Disponibile alla pagina http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1407101. [12] È chiaro che questi aspetti vanno meditati con attenzione nel momento in cui un documento viene pubblicato sul web e il trattamento del dato, pur dal punto di vista digitale, dovrà rispettare quei principi di finalità, proporzionalità e necessità previsti dal D. Lgs. 196/2003. In estrema sintesi è giusto ricordare che tecnicamente cancellare un dato personale da un documento informatico non sempre risulta essere un’operazione banale e deve essere garantita da misure di sicurezza adeguate. [13] La Circolare è disponibile qui. [14] Disponibile alla pagina http://www.altalex.com/index.php?idnot=10763.

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Albo on-line: una riforma da non sottovalutare - Filodiritto

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Direttore responsabile Antonio Zama

Contributo 29.05.10 Albo on-line: una riforma da non sottovalutare Dott. Gianni Penzo Doria

1. Premessa Con l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stato introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di sostituire la pubblicazione tradizionale all’albo ufficiale (o pretorio) con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici. Inizialmente, il termine previsto per questa riforma della pubblicità legale era stato fissato al 1° gennaio 2010. Si trattava, con ogni evidenza, di un termine irragionevole per adeguamenti così importanti sul fronte dell’azione amministrativa. Infatti, con il DL 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 5, il termine è stato dapprima posticipato al 1° luglio 2010 e poi, in sede di conversione con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, lo stesso art. 2, comma 5, è stato posticipato al 1° gennaio 2011. L’inserzione di un novellato di così largo impatto sembra però essere tuttora sottovalutato dalla maggioranza delle amministrazioni pubbliche, che procedono in ordine sparso implementando soluzioni tecnologiche a dir poco barbare che prevedono, ad esempio, la pubblicazione sic et simpliciter sul sito web di una pagina html o di un file testuale (tipo MSWord). Bisogna invece sfruttare questi pochi mesi a disposizione per arrivare in modo coordinato al 2011 a dettare delle procedure o delle linee di indirizzo per la pubblicità legale online, nel rispetto della multidisciplinarietà del problema, sempre ammesso che nel Paese delle Milleproroghe non ve ne sia un’altra che posticipi la riforma al 2012. La questione non riguarda soltanto gli enti locali e l’albo pretorio, ma tutti gli albi ufficiali delle amministrazioni pubbliche per i documenti dalla cui pubblicità erga omnes dipende l’efficacia. Pochi hanno commentato che la riforma impatta anche sulla pubblicazione delle sentenze penali. L’art. 67 della legge 69/2009 ha infatti modificato anche l’art. 36 del codice penale, ordinando la pubblicazione delle sentenze sul sito web del Ministero della giustizia, per una durata non superiore a trenta giorni. Non solo. La Finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191), con i commi 216218 dell’art. 2, ha nuovamente integrato la disciplina, ordinando che le sentenze penali diverse da quelle di condanna all’ergastolo debbano essere pubblicate esclusivamente mediante l’indicazione degli estremi e dell’indirizzo web del sito del Ministero della

giustizia

(http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19.wp;jsessionid=74BD5A0858749EB9F7F7548B6312510E.ajpAL02). Siamo dunque di fronte a una riforma dei rapporti tra cittadini e amministrazioni pubbliche da non sottovalutare, riforma che non può né deve essere banalizzata da soluzioni meramente tecnologiche o da comportamenti amministrativi superficiali, tenendo ben presente che un documento cartaceo pubblicato all’albo è ontologicamente diverso da un oggetto digitale inserito in un sito web e che le affinità sono presunte, non

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reali. A ciò si aggiunga che l’informazione (il contenuto dell’atto amministrativo) è cosa diversa dal documento, il quale la rappresenta dandole forza di prova e opponibilità a terzi grazie a forme e formalità previste dal nostro ordinamento giuridico. Scambiare un mero testo (la pagina html o il file .doc) per un documento amministrativo avente piena efficacia è un errore tanto comune quanto lacerante per uno stato di diritto. Infine, tale riforma comporterà un radicale cambiamento della giurisprudenza, visto che storicamente le pronunce hanno raramente considerato l’inserzione in un sito web uno strumento diretto ad assicurare la conoscenza piena dei documenti pubblicati (ad es., TAR Lazio Roma, sez. II, 13 marzo 2001, n. 1853, Consiglio di Stato, sez. VI, 3 maggio 2007, n. 1949, Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3679). Anche questa parte, molto delicata, andrà contemperata e allineata alla rivoluzione digitale.

2. La coalescenza sull’albo online e la proposta di ANORC La pubblicità legale non è, ribadiamolo, un problema esclusivamente informatico. Anzi, nella semplice inserzione di un dato personale in un sito web si nascondono e vengono amplificati insidie e fattori legati alla tutela della privacy, al digital divide, al diritto all’oblio, al diritto di internet, al diritto in generale (sia esso amministrativo, civile e penale), all’informatica giuridica e, non ultime, alla diplomatica e all’archivistica. L’assenza sostanziale di segnali da parte del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione su questo tema ha spinto l’Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale (ANORC) a proporre la costituzione di un gruppo di lavoro multi/interdisciplinare incaricato di redigere una proposta di DPCM contenente le regole tecniche per l’albo online. Si tratta di un atto di coalescenza sociale, cioè dell’unione di più professionalità che affrontano con uno spettro ampio il problema. Un primo risultato del gruppo di lavoro è stata l’approvazione di Linee guida per la redazione delle regole tecniche per l'albo online, disponibili sul sito web www.anorc.it. Le regole tecniche che verranno scritte, dunque, dovranno garantire: • il diritto all’informazione (tenuto distinto dal diritto di accesso) • la trasparenza dell’azione amministrativa • la protezione dei dati personali, nel rispetto del principio di proporzionalità e non eccedenza dei dati pubblicati • il rispetto del principio di temporaneità (diritto all’oblio) • l’efficacia della pubblicazione in ambiente digitale • il contenimento dei costi e dell’impatto organizzativo e al fine di • inibire la ricerca ubiquitaria attraverso i comuni motori di ricerca sul web • definire le modalità di pubblicazione, di esecutività e di ritiro con referta di avvenuta pubblicazione (firma elettronica e marca temporale) • garantire l’accessibilità al sito web • individuare i formati idonei e autoconsistenti per semplificare la consultazione online • garantire la conservazione a lungo termine dei documenti digitali pubblicati e delle rispettive referte di pubblicazione, mantenendo nel tempo prova della loro autenticità, integrità e intelligibilità, indipendentemente da soluzioni hardware e software adottate nonché di • individuare o far individuare alle amministrazioni pubbliche le tipologie di documenti da pubblicare • stabilire quali parti dei documenti – soprattutto se provvedimenti – siano idonee alla diffusione via web, anche per garantire, nel rispetto della privacy, il diritto all’informazione • semplificare il processo di pubblicazione Per queste ragioni, fin troppo evidenti, è necessario uno sforzo per affrontare un problema che presenta a grappolo tanti piccoli problemi che vanno prima riconosciuti come scomposti e poi risolti in una visione d’insieme.

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3. Il gruppo di lavoro: ecco i partecipanti Il gruppo di lavoro per la redazione di una bozza di DPCM per l’albo online è formato da Maristella AGOSTI, esperta di informatica, professore ordinario di Informatica generale nonché di Sistemi di archivi digitali all’Università degli Studi di Padova; Franco CARDIN, esperto di privacy, professore a contratto di Privacy all’Università degli Studi di Verona, dirigente dell’Azienda Ulss 16 Padova; Pietro DI BENEDETTO, esperto di diritto amministrativo, direttore amministrativo vicario dell’Università degli Studi dell’Aquila; Luciana DURANTI, esperta di archivistica e di diplomatica, professore ordinario di Theoretical and Research Foundations of Archival Studies nonché di Archival Diplomatics all’University of British Columbia di Vancouver (Canada); Linda GIUVA, esperta di archivistica e di diplomatica, professore associato di Archivistica generale all’Università degli Studi di Siena (sede di Arezzo); Mariella GUERCIO, esperta di archivistica e di diplomatica, professore ordinario di Archivistica nonché di Archivistica informatica all’Università degli Studi di Urbino; Andrea LISI, avvocato, presidente di ANORC, docente alla SDA Bocconi – Document Management Academy e responsabile del Digital & Law Department dello Studio Lisi; Massimo MARONATI, esperto nella gestione dei documenti digitali e ingegneria del software, amministratore di Krill, già ricercatore; Barbara MONTINI, esperta di diritto, professore a contratto di Diritto amministrativo all’Università degli Studi di Verona, avvocato presso il Comune di Ferrara; Roberto MORELLO, esperto di privacy e di risk management, formatore del MIUR Veneto per privacy e misure minime di sicurezza, legale rappresentante della Robyone srl; Gianni PENZO DORIA, esperto di archivistica e di diplomatica del documento digitale, responsabile scientifico del progetto UniDOC, dirigente dell’Università degli Studi di Padova (coordinatore del gruppo di lavoro); Anna Luisa PETRUCCI, esperta di diritto, dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri; Elisabetta REALE, esperta di archivistica e di diplomatica, funzionario della Direzione generale per gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali; Michela SESSA, esperta di archivistica e di diplomatica, professore a contratto di Archivistica informatica all’Università degli studi Federico II di Napoli, archivista presso la Soprintendenza archivistica della Campania; Erilde TERENZONI, esperta di archivista e di diplomatica, Soprintendente archivistico per il Veneto; Tiziano TESSARO, esperto di diritto, professore a contratto di Diritto regionale e degli enti locali all’Università degli Studi di Padova, magistrato della Corte dei conti di Venezia. Ma questo gruppo di esperti non lavorerà da solo, verrà anzi affiancato da un gruppo di consulenti per la revisione tecnicaoperativa, che verificherà, in qualità di esperti sul campo, l’adeguatezza delle soluzioni che verranno proposte: Marzia ALBAN, Comune di Selvazzano Dentro (PD); Maria Grazia BEVILACQUA, Comune di Chioggia (VE); Barbara BIGI, Comune di Trieste; Valeria BOSCO, Università degli Studi di Padova; Giuseppina BOVA, Provincia di Cremona; Antonella CASULA, Comune di Oristano; Antonella COPPI, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Barbara CORVISIERI, Istituto nazionale di statistica ISTAT Roma; Concetta DAMIANI, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli; Monica DONAGLIO, Comune di Venezia; Loris DE MARCHI, Centro Studi della Marca Trevigiana; Laura FLORA, Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio astronomico di Trieste; Laura GILARDI, Comune di Lecco; Elisabetta GUGLIELMINI, Comune di Roverè Veronese (VR); Alisa MAIONCHI, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca; Davide MAMMOLITI, Comune di Aosta; Luca MILANI, Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA; Nicoletta MOLFETTA, Provincia di Novara; Remigio PEGORARO, Università degli Studi di Padova;

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Angelo ROSSI, Comune di Padova; Beatrice ROSSI, Provincia di Pesaro Urbino; Antonella SANNINO, Università degli Studi di Salerno; Giuliana STELLA, Comune di Paese (TV); Nicoletta VALDINOCCI, Comune di Pesaro; Marina ZANZOTTERA, Azienda ospedaliera di Busto Arsizio (VA); Vilma ZINI, Procura Generale della Repubblica di Bologna. Una volta definito, il testo sarà oggetto di una revisione linguistica finalizzata alla semplificazione del linguaggio antiburocratese da parte di: Michele

A.

CORTELAZZO,

professore

ordinario

di Linguistica

italiana

nonché

di

Grammatica

italiana

dell’Università degli Studi di Padova e Matteo VIALE, assegnista di una ricerca sull’Analisi linguistica di documenti amministrativi (19462006) dell’Università degli Studi di Padova.

Pubblicato su filodiritto il 28.05.10 La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (http://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

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Gianni Penzo Doria

PEC, documento digitale, firma digitale. E ora? Milano - Assinform, 16 giugno 2010

Il CAD

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Il Consiglio di Stato Il CAD è chiamato a rispettare il principio della:

Esaustività Sistematicità Stabilità

parere 30 gennaio 2006, n. 31/2006, punto 2

Pensiero e azione (Mazzini)

V li di ffare e capacità Voglia ità di sapere Altisonanza formale e vuoto sostanziale

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Il 19 febbraio 2010 è stata approvata una nuova bozza del CAD

Continuiamo a legiferare sperando di risolvere i problemi dell’amministrazione digitale solo attraverso la Gazzetta Ufficiale La normativa storicamente non ha mai aiutato l’informatica

Le modifiche “ufficiali” al CAD

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 Bozza PCM 19 febbraio 2010 Una versione ogni due anni! Ed era nato monco (senza PEC e SPC)

3


Le modifiche “non ufficiali� al CAD

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1.51 Legge 28 gennaio 2009, n. 2 Legge 18 giugno 2009, n. 69 Legge 3 agosto 2009, n. 102 e la nuova manovra di questi giorni!

La bozza PCM introduce le sanzioni

Giusto. Giusto Ma il primo a dover essere sanzionato è il legislatore!

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Mancanze del legislatore

art. 68 Elenco dei formati idonei art. 71 Regole tecniche Non scrive in italiano e, spesso, usa ridondanze

La norma è un algoritmo

Chi Chiarezza e univocitĂ i itĂ Elettronico, informatico, digitale, g , numerico

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La norma è un algoritmo

Originale O i i l unico i Originale non unico Originale analogico informatico

L’informaticrazia ha inventato la‌

Burocrazia documentale informatica

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Ridondanze del legislatore I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresii gli li attii e documenti d i amministrativi i i i i di ognii tipo formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, civile se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale

Ridondanze del legislatore I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresii gli li attii e documenti d i amministrativi i i i i di ognii tipo formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, civile se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale

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Ridondanze del legislatore I documenti informatici contenenti copia di atti di ogni tipo formati in origine su supporto non i f informatico, i hanno h piena i efficacia, ffi i aii sensii d degli li articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, una firma elettronica qualificata. La loro esibizione sostituisce quella dell’originale

Conservazione e dematerializzazione

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La conservazione

Prima di produrre un documento, bisogna necessariamente progettare la sua conservazione (repetita!) Conservarlo in un supporto non basta: bi bisogna pensare a come mantenerlo l su quel supporto e su altri non meccanicamente, ma in forma autentica

I problemi della conservazione digitale

Legislazione incongruente, parcellizzata e votata all’instabilità ll’i bili à Nomenclatura disomogenea Colpi di coda del digitale fai-da-te

9


La conservazione

Conservazione sostitutiva

Conservazione nativa

La nomenclatura

Fotoriproduzione sostitutiva Archi ia ione ottica Archiviazione Archiviazione su supporto di immagini Conservazione sostitutiva S t i li Smaterializzazione i Dematerializzazione Copia per immagine

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La “conservazione sostitutiva”

DPCM 11 settembre 1974 Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 15.2 AIPA, Delibera 28 luglio 1994, n. 15 DPCM 6 dicembre 1996, n. 694 AIPA, Delibera 30 luglio 1998, n. 24 AIPA, Delibera 13 dicembre 2001, n. 42 CNIPA, Delibera 19 febbraio 2004, n. 11 Funz. Pub. DM 13 novembre 2007

Il difetto di delega

È altamente probabile p un difetto di delega in quanto il legislatore aveva previsto una norma di rango superiore alla delibera, cioè il DPCM (come è avvenuto, infatti, per la normativa archivistica del 1974 e 1994)

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La bozza dematerializzata‌

Commissione per la gestione del flusso documentale e dematerializzazione Proposta p di regole g tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici www.innovazionepa.gov.it/ministro/pdf/proposta_di_regole_tecniche.pdf

www.cnipa.gov.it

DigitPA Solo a metà giugno 2010 è stato attivato il nuovo sito!

www digitpa gov it www.digitpa.gov.it

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www.cnipa.gov.it

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Il termine dematerializzazione viene usato per i documenti e gli atti cartacei delle pubbliche Amministrazioni identificando la progressiva perdita di consistenza fisica da parte degli archivi, tradizionalmente costituiti da documentazione cartacea, all’atto della loro sostituzione con documenti informatici. In questo senso il concetto di “dematerializzazione” dematerializzazione si può considerare come l’estensione alla P.A. della generale tendenza, invalsa nel settore privato, dell’uso degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato dell’informazione nei processi produttivi.

www.cnipa.gov.it

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Oggi si può correttamente sostenere che questo termine definisce il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata all’interno delle strutture amministrative pubbliche e private e la sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico a cui la normativa statale fin dal 1997 (articolo 15 comma 2 legge 15 marzo 1997 n. n 59) ha confermato pieno valore giuridico.

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http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/autonomie/news_attualita/2008/marzo/17_smaterializzazione.htm

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http://www.giuristitelematici.it

www.bucap.it

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www.civile.it

Cosa significa dematerializzazione Una parola scientificamente sbagliata per uno slogan ad effetto Il problema della fotocopia (anche se “fotocopia” digitale) La vera “dematerializzazione” c’è già ed è uno dei due effetti ff del lavoro archivistico più delicato: lo scarto a fronte di una selezione

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SLOGAN SCIENTIFICAMENTE NON CORRETTI

SLOGAN SCIENTIFICAMENTE NON CORRETTI

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SLOGAN SCIENTIFICAMENTE NON CORRETTI

SLOGAN SCIENTIFICAMENTE NON CORRETTI

I-GED On line n. 2 2010

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Cybern notary e digital archivist

http://www.nytimes.com/2009/02/08/jobs/0 08starts.html?_r=1

Le conservazione «La conservazione degli atti corrisponde ad un bisogno g innato dell’umanità,, bisogno g che l’ignoranza potrà pur calpestare, ma sopprimere non mai». (Eugenio Casanova, 1928)

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Culpa in eligendo Culpa in vigilando

I formati idonei alla conservazione

Elenco dei formati idonei a cura del CNIPA (DigitPA) - art. 68.4

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www.erpanet.org

La conservazione ibrida, non promiscua

Abigail J. Sellen Richard H. R. Harper The Myth of the Paperless Office

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Le firme elettroniche

Documento informatico e firme DPR 513/1997 • Firma digitale

DPR 137/2003 • Firma elettronica • Firma elettronica avanzata • Firma elettronica qualificata • Firma digitale

Dir. 1999/93/CE • Firma elettronica • Firma elettronica avanzata

D.Lgs. 82/2005 • Firma elettronica • Firma elettronica qualificata • Firma digitale

D.Lgs. 10/2002 • Firma elettronica • Firma elettronica avanzata

Bozza PCM 2010 • Firma elettronica • Firma elettronica avanzata • Firma elettronica qualificata • Firma digitale

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Dal 2009, però, esiste un’ulteriore firma

La PEC ! DPCM 6 maggio 2009, art. 4.4 «L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica» Non come firma, ma sottoscrizione elettronica

(altra nomenclatura! È l’azione o lo strumento?)

Palazzo del Quirinale, 24 giugno 2009 I Il Presidente Giorgio Napolitano riceve dal Dott. Gianni Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’originale della Costituzione

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Originale e copia

La copia della copia della copia della copia del documento digitale Non si può conservare l’originale informatico, ma la sua copia in forma autentica opponibile a terzi

Diplomatica e firma digitale L’apertura di un file compromette sempre la sua autenticità Non è possibile conservare il file nella sua originalità e originarietà La firma digitale è il primo ostacolo per la conservazione La firma digitale è solo uno dei mezzi, tutto sommato anche residuale (art. 64-65 del CAD)

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Posta elettronica e posta elettronica certificata

La posta elettronica

Posta elettronica Posta elettronica certificata Analogo indirizzo di posta elettronica (*) CEC – PAC (comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadini)

PEC-PCT PECU (cfr. ACI e INPS) (*) S-MIME o altro?

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http://www.indicepa.gov.it/pla-comepubblicare.php

http://www.indicepa.gov.it/pla-comepubblicare.php

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La posta elettronica quando va usata, come e da chi

Soddisfa il requisito legale della forma scritta? E la provenienza dopo il 2005?

PEC e telefax

Nell’èra della PEC, fine del FAX? Viene risolto il problema della provenienza giuridico-probatoria

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La posta elettronica quando va usata, come e da chi

Esiste una direttiva, un regolamento o una policy per l’uso dell’e-mail? Quali sono gli Q g elementi da conservare ai fini della dimostrazione dell’autenticità?

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La posta elettronica certificata

Q li sono i componenti Quali ti da d conservare?? In quale formato? Obbligo per 30 mesi di conservazione dei soli dei log

http://www.paginepecpa.gov.it/documentazionePec/

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Circolare 18 febbraio 2010, n. 1

33


Circolare 19 aprile 2010, n. 2

Nota diplomatistica

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La PEC è obbligatoria per il protocollo Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - (anti-crisi) art. 16, comma 8 pubbliche di cui all’articolo 1,, comma 2,, del Le amministrazioni p decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata (o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6) per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.

La PEC non va “accettata” Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - (anti-crisi) art. 16, comma 9 Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti (di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata (o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6) senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.

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Un precedente poco noto DPR 28 dicembre 2000, n. 445 Articolo 14 (R) Trasmissione del documento informatico

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. 2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformitĂ alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi. 3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalitĂ che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

Il collegamento con il protocollo

Va collegata con il protocollo informatico per il combinato disposto del DPR 445/2000 e DPCM 6 maggio 2009

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Quante PEC per ente?

Ne basta una! Non averla non è una diminutio per sindaci, assessori, dirigenti, etc. Collegata al protocollo informatico rappresenta il parallelo digitale della sede legale

La posta elettronica

Da vettore qualificato a firma elettronica? Da PEC a PEC: casella chiusa

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Un consiglio “salvavita”

La casella di PEC deve essere chiusa In caso contrario, oltre a un maggior aggravio nella gestione, viene meno il significato di questo strumento di comunicazione qualificata

Tuttavia... Sulla PEC, attualmente, esiste una fase di “isolamento” internazionale da parte dell’Italia dell Italia Il legislatore ha creato una nuova forma di certificazione di invio di un messaggio di posta elettronica: la CEC-PAC (comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadini) Attenzione alla elezione di un domicilio digitale!!!

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La casistica: cosa si protocolla? Messaggio o documento? (DPR 445/2000, art. 53.5)

N.B. Distinguere sempre vettore da autore e la spedizione a nome di terzi

La casistica: cosa si protocolla? Messaggio o documento? (DPR 445/2000, art. 53.5)

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La casistica: cosa si protocolla? (DPR 445/2000, art. 53.5)

L’uso va dichiarato

Le amministrazioni pubbliche devono approvare dei regolamenti o delle linee guida per individuare le modalitĂ di presentazione (e di accettazione) di istanze di terzi e di interni

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Negli ultimi tempi

Guida al Diritto, 2010

Negli ultimi tempi sulla PEC abbiamo avuto qualche problema causato da un “agonismo normativo�

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19 ma aggio 2009


L’Albo on-line

False partenze che indeboliscono il Paese

Gli annunci eclatanti non attecchiscono (siamo il Paese delle proroghe) Le norme non si applicano con gli slogan

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Legge 18 giugno 2009, n. 69

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Capo III Piano industriale della pubblica amministrazione Art. 32 Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea 1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Legge 18 giugno 2009, n. 69

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2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni i i t i i e gli li enti ti pubblici bbli i tenuti t ti a pubblicare bbli sulla ll stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

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Legge 18 giugno 2009, n. 69

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3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. 4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

Legge 18 giugno 2009, n. 69

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5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2,, dal 1º gennaio g 2013,, le pubblicazioni p effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

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Legge 18 giugno 2009, n. 69

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6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell dell’articolo articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. gg

Legge 18 giugno 2009, n. 69

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7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

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Entro quando? Legge 18 giugno 2009, n. 69 art. 32

1째 gennaio 2010

DL 30 dicembre 2009, n. 194 art. 2, comma 5

1째 luglio 2010

L Legge 26 febbraio f bb i 2010, 2010 n. 25 art. 2, comma 5

1째 gennaio i 2011

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D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Art. 40 Formazione dei documenti informatici 1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell’economicità.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Art. 40 Formazione dei documenti informatici 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico in luogo dei registri cartacei informatico, cartacei.

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AutoritĂ per la vigilanza sui contratti pubblici http://www.autoritalavoripubblici.it

http://www.giustizia.it

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I principali progetti internazionali per la conservazione dei documenti digitali

Italia, Europa, Mondo Abbiamo norme continue che si occupano d ll conservazione della i di oggetti tti isolati i l ti Da un punto di vista scientifico siamo un paese all’avanguardia nella diplomatica e nell’archivistica, ma soffriamo a causa della informaticrazia

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Alcuni progetti internazionali ERPANET www.erpanet.org Digital g Curation Centre ((DCC)) www.jisc.ac.uk Digital Preservation Europe www.digitalpreservationeurope.eu CASPAR www.casparpreserves.eu p p InterPARES www.interpares.org Digital Records Forensics www.digitalrecordsforensics.org

www.erpanet.org

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www.jisc.ac.uk

www.digitalpreservationeurope.eu

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www.interpares.org

www.digitalrecordsforensics.org

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La coalescenza sul digitale in Italia

La coalescenza è necessaria

Il digitale deve trovare coalescenza:

Diritto (civile, amm.vo, penale, etc.) Diritto dell’informatica Diplomatica Archivistica Informatica giuridica Informatica

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La soluzione possibile per il sistema Italia

Tavolo tecnico di coalescenza tra giuristi, i i i diplomatisti, di l i i archivisti e informatici Fase strutturale di transizione

(f di 5 annii per il protocollo (fu t ll informatico i f ti e ha dimostrato di funzionare: il problema è la percezione del tempo da parte degli informatici)

www.thesedonaconference.org

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www.thesedonaconference.org The costs associated with adversarial conduct in pretrial discovery have become a serious burden to the American judicial system. This burden rises significantly in discovery of electronically stored information (“ESI”). In addition to rising monetary costs, courts have seen escalating motion practice, overreaching, obstruction, and extensive, but unproductive discovery disputes – in some cases precluding adjudication on the merits altogether – when parties treat the discovery process in an adversarial manner. Neither law nor logic compels these outcomes.

www.thesedonaconference.org With this Proclamation, The Sedona Conference® launches a national drive to promote open and forthright information sharing, dialogue (internal and external), training, and the development of practical tools to facilitate cooperative, collaborative, transparent discovery. This Proclamation challenges the bar to achieve these goals and refocus litigation toward the substantive resolution of legal disputes.

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www.interpares.org

www.anorc.it

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www. digitalrecordsforensics.org The identification of records among all the digital objects produced by complex digital systems, and the determination of their authenticity : • when digital materials are kept outside of the technological environment in which they were produced and/or maintained either by the creating body itself or by third parties like police departments or archival organizations; and • when records are of uncertain origin and/or exist in proprietary formats that are hard to maintain over time, thus compromising their long-term research value or their ability to be submitted and/or admitted as evidence in a trial.

Due italiane all’Emmett Leahy Award The Emmett Leahy Award is the highest award for individual accomplishment in the information and records management profession

Luciana Duranti

Mariella Guercio

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Ultime domande

Vogliamo sfruttare le potenzialità che abbiamo bbi oppure continueremo ti ad d andare in ordine sparso e monolitico, come silos alla deriva (istituzionale)? Non è questa la vera interoperabilità (professionale)?

Ora basta criticare!

È stato costituito un gruppo di lavoro per la l redazione d i di un DPCM contenente le regole tecniche per la pubblicazione dei documenti on-line Sarà il p primo p passo p per la rivoluzione digitale dal basso

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Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale http://www.anorc.it

Le regole tecniche dovranno garantire Il diritto all’informazione (tenuto distinto dal diritto di accesso) La L trasparenza dell’azione d ll’ i amministrativa i i i La protezione dei dati personali, nel rispetto del principio di proporzionalità e non eccedenza dei dati pubblicati Il rispetto del principio di temporaneità (diritto all’oblio) L’efficacia della pubblicazione in ambiente digitale Il contenimento dei costi e dell’impatto organizzativo

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Le regole tecniche dovranno anche inibire la ricerca ubiquitaria attraverso i comuni motori di ricerca sul web definire le modalità di pubblicazione, di esecutività e di ritiro iti con referta f t di avvenuta t pubblicazione bbli i (firma elettronica e marca temporale) garantire l’accessibilità al sito web individuare i formati idonei e autoconsistenti per semplificare la consultazione on-line garantire la conservazione a lungo termine dei documenti digitali pubblicati e delle rispettive referte di pubblicazione, mantenendo nel tempo prova della loro autenticità, integrità e intelligibilità, indipendentemente da soluzioni hardware e software adottate

Le regole tecniche dovranno anche individuare o far individuare alle amministrazioni pubbliche le tipologie di documenti da pubblicare stabilire quali parti dei documenti – soprattutto se provvedimenti – siano idonee alla diffusione via web, anche per garantire, nel rispetto della privacy, il diritto all’informazione semplificare il processo di pubblicazione

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I gruppi di lavoro

Gruppo di lavoro redazionale Gruppo di lavoro di revisione tecnica-organizzativa Gruppo di lavoro di revisione linguistica

Qualche conclusione

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Troppe norme alluvionali

‰ Ne arrivano di tutti i tipi, p , da tutte le parti ‰ Servono, ma devono provenire da una stessa fonte

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http://www.noisefromamerika.org/index.php/articoli/Renato_Brunetta_e_l%27innovazio ne._Fotografia_di_un_fallimento.?fb=keywords

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In cinque anni tre norme sul Codice dell’amministrazione digitale

2005-2010 ... e senza contare le modifiche implicite, quelle inserite nelle Finanziarie e la nuova bozza

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In dieci anni quattro norme sull’archiviazione ottica

1994-2004 ... e senza contare t la 3ª dematerializzatasi

In tredici anni il quadro sulle firme elettroniche è cambiato sei volte

1997-2010 1997 2010 ... e non si può dire Europa solo quando fa comodo

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Errare humanum est...

Dal 1993 il legislatore ha fallito ripetutamente i t t t e recidivamente idi t Non è mai stata cercata la coalescenza

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C’è bisogno estremo di una pausa di riflessione La normativa, storicamente, non ha aiutato i t t l’i l’introduzione t d i d dell’informatica ll’i f ti in Italia, semmai l’ha ostacolata La linea guida imprescindibile è il principio della neutralità della norma rispetto alla tecnologia

C’è bisogno estremo di una pausa di riflessione C’è troppa frenesia di fare, di lasciare il segno con il proprio i nome Troppa velocità e poca sedimentazione L’informaticrazia non è più tollerabile per il sistema Italia

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Grazie per l’attenzione

2010 gianni.penzo@unipd.it

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