
4 minute read
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE E PENALE
Sezione I - GIUSTIZIA PENALE
Art. 21 - Giudice di pace
Advertisement
Nei territori francesi occupati dalle forze armate italiane, considerati zona delle operazioni ai sensi d e ll'art. 15 della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con R. Decreto 8 luglio 1938XVI, n. 1415 , la competenza del giudice dì pace, in materia penale, è estesa ai reati, la cui cognizione, secondo l'ordinamento processuale penale francese, spetterebbe al tribunale correzionale e al tribunale dei minorenni.
Art. 22 - Giudice istruttore
Per i procedim en ti di competenza della Corte di Assise, le funzioni demandate dall'ordinamento francese al giudice istruttore e alla camera di accus·a, sono esercitate dal giudice di pace.
Art. 23 - Pubblico Ministero
Presso il giudice di pace, nei territori francesi occupati dalle forze armate italiane, è istituito un ufficio d el Pubblico Ministero.
Il rappresentante del Pubblico Minist ero è nominato dal Comandante delle forze armate occupanti fra gli abitanti dei territori occupati, che siano specialmente idonei, ovvero fra gli ufficiali dell'esercito occupante.
Art. 24 - Corte di Assise
La cognizione dei delitti che, secondo l'ordinamento processuale penale francese, spetterebbe alla Corte di Assise è devoluta alla Corte di Assise di Torino, con l'osservanza delle norme processuali penali italiane.
Art. 25 - Comp etenza del Tribunale militare di guerra
Appartiene al Tribunale militare di guerra costituito presso le truppe occupanti la cognizione dei reati preveduti dalla legge penale militare e dalla legge penale comunale italiana, commessi dagli abitanti del territorio francese occupato a danno delle forze armate di occupazione e delle persone a esse appartenenti, o da esse dipendenti per essere al loro servizio o al loro seguito, nonché la cognizione dei reati preveduti da leggi penali italiane relative alla sicurezza dello Stato, al contrabbando doganale o alla valuta che ve n gano es t ese ai t erritoli occupati.
P er g li altli rea ti, n el caso di concorso di militali italiani e di abitanti del territorio francese occupato , la cog ni zion e d e i reati stessi appartiene, per tu tti g li imputati , al Trib unaJ e mili tar e d i guerra.
Art. 26 - Appello
Contro le se ntenze penali emesse dal giudi ce di pace in virtù d e i p oteri a lui attlibuiti d all'art. 21 è a mmesso appello de ll 'imputat o o del Pubblico Mini ste ro , seco nd o le norm e processuali penaJ i italiane.
Il g iudizio di ap pello è devoluto aJla Corte di Appello di Torin o.
Art. 27 - R icorso per Cassazione
Contro le se ntenze emesse dall a Corte di Appello di Tolino e dalla Corte d'Assise di Torino ai se nsi degli articol i precedenti è amm esso licorso alla Cassaz ione del Regno , seco ndo le n orme d el codice di p rocedura p e nal e italiana.
Sezione II - GIUSTIZIA CIVILE
Art. 28 - Competenza del giudice di pace
N e i territori france si occupati daJle forze armate i tali ane , la com pe te n za del gi udic e di pace, in materia civi le, è estesa a qu ell a che, secondo l'ord inamento francese, apparterrebbe al Tribuna le di prima is tan za e al T1ibunale di co mm ercio .
Art. 29 - Sospensione dei procedimenti civili
U giudi ce di pace co nosce solo degli affari urgenti; in ogni alt ro caso ordina la sospensione dei procedimenti, ancorché s i tratti di volontaria g iuri s dizion e.
A richiesta degli int eressati o d el Pub b lico Ministero, o an ch e di ufficio, il gi udi ce h a facoltà di prendere i prowedimenti conservativi e urg enti per la di fes a di diritt i e di inte ressi les i o es posti a p ericolo.
Art. 30 - Appello
Contro i prowedim e nti dei giudici di pace e mes si in virtù d e i poteri attribuiti dall'art. 28 è amm esso appell o, secondo le norm e pro cessuali civili italian e.
La co gnizi one dell 'a ppe ll o appartiene a ll a Corte di Appello d i To rino.
Art 31 - Ri corso per Cassa zione
Contro le sentenze della Corte di Appello di Torino, emesse ai sensi dell'articolo precedente, può essere propos to ricorso per cassazione alla Corte suprema di Roma, seco ndo le norme processuali i taliane vigenti.
Art. 32 - Sospensione dei termmz
Rim a ngono sospesi, fino a nuova disposizione, il corso delle prescrizioni e quello dei t ermin i legali o convenzionali portanti decadenza dall'eserci zio di una azione o di un'eccezione o di un diritto qualsiasi.
Nei procedimenti civili di cui sia stata ordinata la sospensione, rimangono sospesi anche i termini processuali.
Sezione III - NORME FINALI
Art. 33 - Intitolazione delle sentenze
L e sen tenze del giudice di pace emesse seco ndo le norme del presente bando so no precedute dalla intitolazione: "In nome della l egge" .
Art. 34 - Legge sostantiva applicabile
Per i reati commessi dagli abitanti dei territori francesi occupati dalle forze armate italiane, e non soggetti alla giurisdizione militare, si applica la le gge penale francese.
L a materia civile e commerciale e gli affari di giurisdizione volontaria, relativi agli abitanti dei territori occupati, continuano ad essere regolati dalla legge civile commerciale francese, salvo che sia stabilito diversament e da speciali disposizioni emana te dalle autorità italiane.
Capo Iii
DISPOSIZIONI COMUNI AI DUE CAPI PRECEDENTI
Art. 35 - Pubblicazione delle disposizioni richiamate dal Bando
Le disposi z ioni richiamate nell'art. 9 saranno pubblicate, nei territori francesi occupati dalle forze armate italiane, mediante il deposito delle disposizioni stesse presso gli uffici doganali, dove gli abitanti potranno p renderne visione.
Le disposizioni richiamate nel terzo comma dell'art. 19 e nell'art . 20 saranno pubblicate, ne.i territori francesi occupati dalle forze armate italiane, mediante affissione agli albi comunali.
Art. 36 - Pubblicazione del Bando. Entrata in vigore
Il presente bando entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
Il presente bando è pubblicato mediante affissione negli albi comunicabili dei territori occupati.
Dal Quartier Generale delle Forze Armate, il 30 luglio 1940-XVJII.