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I DOCUMENTI 1940

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I DOCUMENTI 1943

I DOCUMENTI 1943

1. Primo progetto di armisti z io tra Italia e Francia (21 giugno)

2. Il testo presentato alla Delegazione francese (23 giugno)

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3 . La relazione della D e legazione francese sul testo del progetto di armistizio presentato a Villa Incisa (24 giugno)

4. Memoria italiana sulla smilitarizzazione (24 giugno)

5. Tes to definitivo della Convenzione di armistizio tra l ' Italia e la Francia (24 giugno)

6. Organizzazione e compiti della CIAF (25 giugno)

7. Ordinanza di creazione della Commissione Italiana di Armis tizio con la Francia (27 giugno)

8. Gli accordi italo- tedeschi di Wi esbade n (29 giugno)

9. Bando del Duce su i territori occupati (30 luglio) l O. Le direttive strategiche del Duce dopo la resa francese (31 luglio)

11. I timori italiani circa l 'esecuzione dell'armistizio (7 agosto)

12. Processo verbale dell ' incontro tra l ' amm. Dup l at ed il gen. Pintor (29 agosto)

13. Memorandum francese sulla sospensione del disarmo (4 settembre)

14. Lettera del ministro Huntziger al mar. Badoglio (16 settembre)

15 . I problemi d el Levante francese alla CIAF (3 dicembre)

16. Ordinanza del Duce con la quale viene nominato il gen. Camillo Grossi presidente della CIAF (8 dicembre)

17. Nota dell'amm . Duplat al presidente della CIAF sulla Siria ( 11 dicembre)

Primo Progetto Di Armistizio Tra Italia E Francia

21 giugno 1940

Il testo del presente protocollo chiamato "Protocollo delle condizioni di armistizio tra I talia e Francia" che costituisce il primo elaborato di un accordo di armistizio tra l'Italia e la Francia venne approvato integralmente dal Duce nell'udienza accordata al mar. Badoglio e al gen. Roatta il 21 giugno 1940, alle ore 10.30.

FONTE: USSME-CIAF - RACC. 1, fase. 4

Protocollo Delle Condizioni Di Armistizio

I - CLAUSOLE POLITICO-MILITARI

1°) Denuncia immediata della alleanza politico-militare con la Gran Bretagna.

II - CLAUSOLE MILITARI -TERRESTRI

1°) Ces sazione delle ostilità p er terra, per mare e per aria, a partire dalle ore ... del giorno ... (oppure "cessazione immediata") in tutti i teatri di operazione.

2°) Smobilitazione total e dell'esercito francese, ed arretramento immediato di tutte l e sue unità oltre una linea che corra parall elamente - alla distanza di 25 Km. - al di là della linea che segna il margine esterno della zona che sarà occupata dalle truppe italiane.

Detta linea ed il ritmo dell'addestramento anzidetto delle truppe francesi sono precisati nel protocollo annesso.

3°) Nel territorio francese metropolitano che non viene occupato dalle truppe italiane e germaniche, potranno essere mantenute in servizio ... divisioni (di fanteria) e . .. comandi di C. d'A., nelle formazioni ed effettivi di pace di prima della guerra. Dette unità d ebbo no essere composte es clusivamente di contingenti francesi m e tropolitani.

Nel territorio del Nord Africa francese, esclusa la Tunisia, potranno essere mantenut e in servizio ... divisioni di fanteria ed un comando di C. d'A . colle truppe e servizi di C. d' A. nelle formazioni ed effettivi di pace di prima della guerra. Riduzione d elle fo rze francesi esistenti nella Siria a ... divisioni.

Lo S.M. Generale italiano si riserva il diritto (in solido con quello germanico, per quanto riguarda il territorio francese metropolitano e la Siria), di controllare che le unità francesi in questione siano mantenute nei limiti de ll e forma z ion i ed effettivi indicati.

4 °) L'armamento collettivo delle unità francesi in più di quelle di cui viene consentita, come detto sopra, l'esistenza, viene consegnato all e autorità militari italiane e germaniche. I materiali da consegnare e le modalità di consegna vengono precisati nel protocollo annesso.

5°) Sgombero immediato del territorio francese metropolitano, del nord Africa (1), della Siria deJle unità e formazioni militari di qualsiasi genere, appartenenti all'Impero britannico .

Le unità e formazioni suddette che non abbiano lasciato, per una ragione qualsiasi, gli anzidetti territori entro ... giorni dalla cessazione delle ostilità, saranno consegnate alle autorità militari italiane e germaniche in qualità di prigioniero di guerra, con tutte le loro armi, veico li, materiali e bagagli.

6° ) Disarmo e scioglimento immediato delle unità e formazioni militari, di qualsiasi genere, costituite da stranieri (a parte quelle di cui all'art. S) esistenti nel territorio francese metropolitano e in quelli della Costa francese e dei Somali, dell'Africa del nord (2) ed in Siria.

Le unità e formazioni suddette che non abbiano lasciato, per una ragione qualsiasi, gli anzidetti territori entro giorni, dalla cessazione d e ll e ostilità, saranno consegnate alle autorità militari italiane e germaniche in qualità di prigioniero di guerra con tutte le loro armi, quadrupedi, veicoli, materiali e bagagli.

7°) Occupazione da parte delle truppe italiane:

- del territorio compreso fra la frontiera alpina, la frontiera svizzera, il fiume Saòne, il fiume Rodano (sino al nord di Avigno-

(') Aggiunta a p en na: "e d ella Costa Francese (dei Somali )".

(') Aggiunta a p enna: "e in qu e lli della Cos ta francese dei Somali e della".

( ne), e quindi una linea che, passando a nord di Nimes, Montpellier, Narbonne e Perpignano, giunga alla front i era spagnola;

- della Corsica;

- della Tunisia (3);

- della Costa fra n cese dei Somali.

I dettagli della linea di cui sopra e le modalità di occupazione dei territo ri summenzionati appaiono nel protocollo annesso.

8°) Obbligo per l e autorità francesi di lasciare nei territori indicati nel n° 7 tutte le fortificazioni con l e armi, munizioni ed installa zioni, tutti gli impianti ed edifici militari con i loro annessi mobili ed immobili , tutti gli impianti e macchinari ind u str iali di qualsiasi specie, tutt i gli impianti e materiali mobili ferroviari, tutti g l i impiant i e materiali fluviali, tutti gli approvvigionamenti in viveri, foraggi, materie prime, carburanti solid i, liquidi e s imili che vi esistano, all'atto della conclusione dell'armistizio, nella quantità e nelle condizioni in cui si trovano, senza arrecarvi danneggiamenti di sorta.

Tutti gli impianti , macchinari, approvvigionamenti di cui sopra, di proprietà d elle forze armate francesi, saranno messi a disposizione di quelle italiane.

Obbligo per )P amorità francesi di l asciare le vie rotabili e l e loro opere d'arte dei territori di cui al n° 7 nelle condizioni in cui si trovano all'atto della conclusione dell'armistizio.

9°) Nei territori di cui al n° 7 saranno lasciati in posto e vi rimarranno durante il periodo di occupazione gli enti e personali seg u e nti: a) funzionari delle Prefetture, sottoprefetture e municipi; b) funzionari delle va rie altre amministrazioni stataJi; c) funzionari e personale della gendarmeria, deJJa polizia s tatale e municipale, degli agenti delle dogane, delle guardie carcerarie, ecc. nella stessa quantità che vi esisteva prima dello scoppio delle ostilità; d) funzionari e personale delle ferrovie statali e d'altro genere nella stessa quantità che vi esisteva prima dello scoppio delle ostilità;

(3) Aggiunta a penna: "ivi compreso il dipartim en to di Costantina, e le prin cipali l ocalità della corrispondente pa rte dei territori delle Oasi ad ovest d ella Libia; delle principali località militarmente presidiate dalla Francia a sud d ella Libia, parti colarmente nelle regioni d el Tibesti B orku , Ennedi, regione del Tchad e d ell'Ubangi Shari sino al fiume Ubangi".

4 ) Aggiunta a p e nna: "e in conformi tà delle leggi francesi" e) pompieri, enti e personale ospitaliero ed assistenziale, e simili.

Il personale di cui in a) e in b ) continuerà ad amministrare i territori occupati dalle truppe italiane, nelle condizioni normali ( 4 ), sempre quando non siano in contrasto con le disposizioni d'ordine pubblico impartite dalle a utorità militari italiane.

Il personale di cui in c), in d) e d i n e) continuerà nelle sue funzioni normali con l'a vver t enza di cui sopra.

Tutto il personale anzi menzionato sarà sotto il controllo dei comandi italiani .

10°) Diritto per l e truppe italiane di muovere liberamente sulle vie rotabili, ferroviarie e fluviali dei territori francesi metropolitani dell'Africa del nord e della Siria non occupati dalle dette truppe.

Di ritto per le truppe italiane di occupare in detti territori tutte le località e punti ri t e nuti dai comandi di tali truppe necessari per il prosieguo delle operazioni contro altri Stati o per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Di ritto per le truppe italiane di eseguire requisizioni a pagamento, in tutti i territori francesi in cui si troveranno.

11 °) Messa in libertà immediata e rimpatrio senza reciprocità dei prigionieri di guerra italiani e di tutti i suddi ti italiani comunque ed in qualsiasi t erritorio francese arrestati od inter nati per motivi politici o per ragioni conseguenti allo stato di guerra.

12°) Annullamento di tutti i contratti di acquisto o di cessione di m ateria le militare dall'estero od all'estero.

13 °) I militari francesi feriti ed ammalati intrasportabili, in cura nei territori occupati dalle truppe italiane, rimarranno sul posto affidati a personale francese , con t u tto il ma t eria l e di cura necessario.

14°) Tutte le clausole di cui sopra applicabili alle forze it ali ane della R. Marina e della R. Aero nau tica va lg o no anche per esse.

15°) Clausola di in terdipen d e n za con l'armistizio tede sco (5).

( 5) L'intero articolo 15 appare aggiunto a penna.

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