Regolamento Praesidium

Page 1

EDIZIONE SETTEMBRE 2011

REGOLAMENTO LA CASSA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA



EDIZIONE SETTEMBRE 2011

REGOLAMENTO LA CASSA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA


1. Disposizioni generali

8

articolo 1

Oggetto del regolamento

8

articolo 2

Piani 2.1 Piano Assosalute 2.2 Piano Passepartout 2.3 Piano Cent’anni 2.4 Aggiunte e integrazioni delle prestazioni ai piani

8 8 9 9

articolo 3

Requisiti per l’iscrizione

10

articolo 4

Richieste di iscrizione

10

articolo 5

Accettazione delle domande di iscrizione

11

articolo 6

Decorrenza ed efficacia delle prestazioni

12

articolo 7

Permanenza all’interno dei piani

13

articolo 8

I contributi 8.1 I contributi mensili 8.2 Il contributo al fondo di solidarietà

2 REGOLAMENTO PRAESIDIUM

13 13 13


8.3 Le spese d’iscrizione 8.4 Che cosa si versa al momento della richiesta d’iscrizione 8.5 Modello rid 8.6 Variazione annuale dei contributi e dei capitali, massimali per aumento età del socio

13 14 14 15

articolo 9

Determinazione dell’età del socio

15

articolo 10

Le variazioni 10.1 Uscita volontaria (recesso) 10.2 Variazioni di status 10.3 Decesso del socio 10.4 Sospensione delle prestazioni 10.5 Riattivazione delle prestazioni 10.6 Esclusione del socio

15 15 16 17 17 18 18

2. Le coperture previste dal Piano Assosalute

19

Fondo previdenziale articolo 11

La previdenza 11.1 Versamenti 11.2 Beneficiari 11.3 Fondo previdenziale 11.4 Riscatti e anticipazioni

REGOLAMENTO PRAESIDIUM

19 19 20 20 22

3


Fondo assistenziale articolo 12

L’assistenza sanitaria 12.1 Premessa 12.2 Valutazione dello stato di salute 12.3 Le prestazioni sanitarie. Definizioni 12.4 Massimali e prestazioni garantiti 12.5 Che cosa rimborsa la cassa 12.6 Che cosa non rimborsa la cassa

23 23 23 24 25 25 34

3. Le coperture aggiuntive previste dal Piano Passepartout

37

articolo 13

Le coperture in caso di morte e di invalidità permanente 13.1 Premessa 13.2 Valori assicurati 13.3 Definizioni 13.4 Copertura in caso di morte ogni causa 13.5 Copertura in caso di morte ed invalidità permanente da infortunio 13.6 Copertura in caso di invalidità permanente da malattia

37 37 37 38 39 41 47

articolo 14

La garanzia Long term care

4 REGOLAMENTO PRAESIDIUM

51


4. Le coperture aggiuntive e le integrazioni ai piani

56

articolo 15

Le coperture aggiuntive e le integrazioni delle coperture per i soci e i familiari

5. Le coperture previste dal Piano Cent’anni

56

60

articolo 16

Requisiti per l’adesione

60

Tabella dei contributi mensili Piano Cent’anni

61

6 Principi generali

63

articolo 17

Il circuito virtuoso 17.1 Il meccanismo della ripartizione dei saldi attivi 17.2 Chi partecipa alla ripartizione dei saldi attivi

63 63 63

articolo 18

Fondo di solidarietà

64

articolo 19

Modifica delle modalità e limiti di assistenza

REGOLAMENTO PRAESIDIUM

64

5


articolo 20

Assistenza ai soci e gestione della cassa 20.1 Il servizio assistenza soci 20.2 La gestione della cassa

65 65 65

articolo 21

Controversie (clausola arbitrale)

66

articolo 22

Ricevute e dichiarazioni fiscali

66

7. Richiesta di prestazioni alla cassa. Liquidazione dei danni

68

articolo 23

Termini per la richiesta delle prestazioni

68

articolo 24

Richiesta di rimborso spese per prestazioni sanitarie (con o senza ricovero)

69

articolo 25

Richiesta di rimborso spese sanitarie e di indennizzo in caso di invaliditĂ permanente derivante da infortunio 70 articolo 26

Richiesta di diaria gesso

72

articolo 27

Richiesta di indennizzo in caso di invaliditĂ permanente derivante da malattia 6 REGOLAMENTO PRAESIDIUM

72


articolo 28

Richiesta relativa al caso di morte

73

articolo 29

Richiesta relativa alla garanzia Ltc

74

articolo 30

Anticipi sul rimborso in caso di ricovero in istituto di cura

74

8. Privacy

76

articolo 31

Privacy. Tutela dei soci rispetto al trattamento e dei dati personali: informativa articolo 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003

76

Elenco dei grandi interventi chirurgici

80

REGOLAMENTO PRAESIDIUM

7


Capitolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento, con l’allegato tariffario spese sanitarie, d’ora innanzi denominato tariffario che ne costituisce parte integrante, disciplina il funzionamento della Cassa autonoma di previdenza ed assistenza integrativa, Praesidium Famiglie, in seguito più brevemente denominata anche Cassa, in attuazione dello statuto vigente. Articolo 2

PIANI Le prestazioni di Praesidium Famiglie sono articolate in tre piani distinti:

2.1 Piano Assosalute Si compone di: Fondo previdenziale Risparmio previdenziale Fondo assistenziale Assistenza sanitaria integrativa

2.2 Piano Passepartout In aggiunta a quanto previsto dal piano Assosalute, prevede: Fondo assistenziale • Morte ogni causa e da infortunio • Invalidità permanente da infortunio e da malattia • Long term care (LTC, perdita dell’autosufficienza)

8 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


2.3 Piano cent’anni • Fondo assistenziale Assistenza sanitaria integrativa

2.4 Aggiunte e integrazioni delle prestazioni ai piani E’ inoltre possibile aggiungere nel caso del piano Assosalute oppure integrare nel caso del piano Passepartout le seguenti coperture: 1 Assistenza sanitaria • diaria da ricovero integrativa; 2 Morte ogni causa e da infortunio • aumento dei capitali assicurati; 3 Invalidità permanente da infortunio e da malattia • aumento dei capitali assicurati; • diaria gesso da infortunio; 4 Invalidità permanente da malattia • aumento dei capitali assicurati; 5 Risparmio previdenziale • versamenti volontari Il presente regolamento, in applicazione delle finalità statutarie, contiene, in forma sintetica, le garanzie riportate nei contratti di assicurazione stipulati da Praesidium Famiglie in nome e per conto dei propri soci con primarie compagnie assicuratrici. Il testo integrale delle polizze (con tutte le relative appendici), che costituiscono, a tutti gli effetti, riferimento normativo delle garanzie assicurative, è disponibile per i soci presso la sede di Praesidium Famiglie.

REGOLAMENTO PRAESIDIUM

9


Articolo 3

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE L’età massima per richiedere l’iscrizione alla cassa ed acquisire la qualifica di socio ordinario è pari a 65 anni. L’età minima è invece di 18 anni. In conformità al disposto statutario possono richiedere di acquisire la qualifica di socio ordinario tutte le persone fisiche che risiedano o abbiano il loro domicilio nel territorio dello Stato italiano e che, essendo interessate alla forme assistenziali e previdenziali offerte dalla Cassa, facciano espressa domanda di adesione all’associazione e ricevano accettazione scritta da parte del Consiglio di amministrazione o da altro componente del consiglio, appositamente delegato dallo stesso. La copertura sanitaria, ove richiesta, è estesa al nucleo familiare del socio, la cui identificazione è stabilita con autocertificazione da parte del socio stesso, che ne risponde a termini di legge. Fanno parte del nucleo familiare: • Il coniuge (legale o di fatto); • I figli, sia del socio che del coniuge (anche adottivi o in affidamento), fino a 18 anni di età, 26 anni se studenti. In taluni casi comprovati di invalidità permanente maggiore o uguale al 50 per cento e previa delibera del Consiglio di amministrazione è consentito il mantenimento nel proprio nucleo familiare di un figlio inabile a costituire un proprio nucleo a che oltre i 26 anni purché sia convivente e fiscalmente a carico. Articolo 4

RICHIESTE DI ISCRIZIONE Per aderire alla cassa è necessario presentare al Consiglio di 10 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


amministrazione sui modelli predisposti. Per il piano Assosalute • La richiesta di iscrizione • Una o più schede di certificazione sanitaria (a seconda dei componenti del nucleo familiare) che il socio provvederà a redigere in ogni parte per sé e per ciascuno dei suoi familiari sottoscrivendole • La fotocopia di un documento • Un assegno bancario non trasferibile intestato alla cassa, ovvero un bonifico bancario, nella misura e secondo le modalità descritte all’articolo 8.4 del presente regolamento. Per il piano Passepartout Oltre a quanto richiesto per il Piano base, sono necessari: • La scheda per l’assicurazione collettiva per il caso di morte ogni causa (con particolare attenzione alla segnalazione dei beneficiari); • L’eventuale ulteriore documentazione richiesta in base al tipo e agli importi delle coperture previste o richieste dai soci, che verrà comunicata di volta in volta dal servizio assistenza soci. Articolo 5

ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE Le richieste di iscrizione, sentito il parere del Comitato scientifico per la valutazione dello stato di salute, sono esaminate dal presidente. Questi, accertate la regolarità delle richieste e la sussistenza dei requisiti, delibera l’iscrizione dei soci, soggetta a successiva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione. Ogni decisione, relativa all’accoglimento o meno della richieREGOLAMENTO PRAESIDIUM 11


sta di iscrizione e, o all’estensione delle coperture, sarà portata a conoscenza dell’interessato entro un mese dal ricevimento della documentazione completa. In caso di non accoglimento della richiesta, la cassa restituirà tutti gli importi versati dal richiedente. I provvedimenti sono insindacabili. E’ inoltre facoltà del Consiglio di amministrazione decidere in merito all’ampliamento nel tempo delle prestazioni. Articolo 6

DECORRENZA ED EFFICACIA DELLE PRESTAZIONI Le prestazioni della cassa decorrono sempre dal primo giorno del mese successivo all’accettazione della domanda di iscrizione (o di integrazione), salvo diversa motivata comunicazione, e hanno efficacia con riferimento ad eventi verificatisi e denunciati nel corso del periodo di appartenenza alla cassa. Le seguenti prestazioni decorrono a partire dal 301(trecentounesimo) giorno successivo a quello di inizio delle altre prestazioni: • Gravidanza • Parto • Aborto spontaneo e post traumatico • Amniocentesi, • Tutte le prestazioni sanitarie sul nascituro fino al momento della nascita, per manifestate malattie e, o lesioni dello stesso. L’assistenza in caso di parto cesareo è prestata trascorsi due anni dall’inizio delle altre prestazioni.

12 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


Articolo 7

PERMANENZA ALL’INTERNO DEI PIANI Per i piani Assosalute e Passepartout le prestazioni avranno comunque termine al raggiungimento il 31 dicembre dell’anno in cui il socio compie il 70 (settantesimo) anno di età, allorché i soci potranno accedere al piano di assistenza sanitaria Cent’anni, nei modi e nei termini di seguito descritti. Articolo 8

I CONTRIBUTI 8.1 I contributi mensili I contributi sono determinati su base annua dal Consiglio di amministrazione e sono dovuti per intero, anche se vengono corrisposti in quote mensili. I contributi mensili, relativi al piano prescelto, seguono lo sviluppo previsto dalle tabelle, pubblicate sul sito www.cassapraesidium.it., nell’area riservata. Le spese del servizio di assistenza soci e di gestione della Cassa non sono incluse nel contributo mensile e vengono esplicitamente indicate a parte a garanzia della trasparenza verso i soci. Eventuali modifiche della rata mensile dedicata alle spese del servizio di assistenza soci e di gestione della Cassa o dei contributi mensili vengono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

8.2 Il contributo al fondo di solidarietà Il contributo al fondo di solidarietà è di 108 euro. Potrà essere corrisposto una sola volta al momento della richiesta di iscrizione, oppure potrà essere rateizzato in 12 mensilità, in aggiunta al contributo mensile. REGOLAMENTO PRAESIDIUM 13


La doppia modalità di pagamento è prevista anche per la quota destinata all’apertura del fondo previdenziale, per i soci sottoscrittori di Assosalute.

8.3 Le spese d’iscrizione Le spese d’iscrizione sono di 200 euro da corrispondere al momento della richiesta d’iscrizione. Le spese di iscrizione potranno essere variate in occasione delle attività promozionali della Cassa.

8.4 Che cosa si versa al momento della richiesta d’iscrizione Insieme alla richiesta di iscrizione, l’associando potrà corrispondere, con assegno circolare o bancario non trasferibile o con altra forma di pagamento comunicata dal servizio di assistenza soci, i seguenti importi: 1) contributo al fondo di solidarietà 108 euro 2) Spese di iscrizione 200 euro 3) Primo contributo mensile variabile in base all’età, allo status e al piano prescelto.

8.5 Modello rid Una volta ratificata l’iscrizione, la cassa inoltrerà al socio, insieme alla lettera di benvenuto, il modello rid (rimessa interbancaria diretta), per l’addebito mensile, sul conto corrente bancario dei contributi mensili successivi al primo. (La valuta sarà anticipata di circa 10 giorni rispetto al primo giorno del mese cui si riferisce il contributo, per consentire alla cassa di ricevere in tempo sul proprio conto i contributi che dovranno servire a remunerare le coperture assicurative che hanno decorrenza proprio dal primo di ogni mese). Il socio provvederà entro 15 giorni dalla data di ricevimento 14 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


del modello rid a presentare lo stesso, debitamente compilato e firmato, alla cassa la quale provvederà a sua volta ad inoltrarlo alla banca. In caso di mancata ottemperanza, le coperture verranno automaticamente sospese a partire dalla seconda ricorrenza mensile successiva.

8.6 Variazione annuale dei contributi e dei massimali per aumento di età del socio. Tale variazione avverrà al primo gennaio di ogni anno per ogni singolo socio, al variare dell’età ai fini assicurativi e viene comunicata per iscritto dal servizio assistenza soci prima della scadenza annuale. Articolo 9

DETERMINAZIONE DELL’ETÀ DEL SOCIO Ai fini del computo dei contributi da versare, si ricorda che l’età assicurativa del socio è determinata con il seguente criterio, che prescinde dall’età anagrafica: si parte dalla data di nascita e si considera l’anno di età a partire da sei mesi prima fino a sei mesi dopo tale data. Ad esempio: • Data di iscrizione alla cassa: 01 giugno 2011; • Data di nascita: 18 agosto 1971; • Età anagrafica: 39 anni (40 anni saranno compiuti il 18 agosto 2011); • Età ai fini dell’adesione: 40 anni (si hanno 40 anni a partire dal 18 febbraio 2011 fino al 18 febbraio 2012, quando si compiono i 41 anni assicurativi). Dunque, il contributo mensile per il Piano completo sarà di 115 euro per il socio con famiglia, di 69 euro per il socio singolo. REGOLAMENTO PRAESIDIUM 15


Articolo 10

LE VARIAZIONI 10.1 Uscita volontaria (recesso) L’iscrizione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. Il socio che intendesse uscire dalla cassa dovrà inviare una comunicazione scritta di tale volontà all’attenzione del Consiglio di amministrazione della cassa per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. L’uscita volontaria può avvenire solamente l’ 1 gennaio di ogni anno, purché sia trascorso almeno un anno completo di contribuzione e ne sia stata data comunicazione, con le modalità sopra indicate, almeno 90 giorni prima (ovvero entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di uscita), salvo casi straordinari valutabili singolarmente da parte del Consiglio di amministrazione. Pertanto, le prestazioni continueranno ad operare ed i relativi contributi mensili saranno dovuti, fino al mese di dicembre dell’anno precedente l’uscita.

10.2 Variazioni di status Il socio, ovvero i suoi eredi, sono tenuti a notificare al servizio assistenza soci della cassa, qualsiasi variazione intervenuta nel nucleo familiare entro 30 giorni dall’evento, ai fini del diritto alle prestazioni. Queste ultime saranno deliberate, anche in relazione alla decorrenza, dal presidente e successivamente ratificate dal Consiglio di amministrazione, ovvero deliberate direttamente dal Consiglio di amministrazione. Nel passaggio da socio singolo a socio con famiglia, l’eventuale maggiore contributo decorrerà, previa valutazione po16 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


sitiva dello stato di salute del nuovo componente, dalla data di comunicazione al socio della messa in copertura del nuovo componente e comunque mai prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta. L’eventuale riduzione dei contributi per variazione dello status da socio con famiglia a socio singolo avrà invece effetto dalla ricorrenza annuale successiva alla data di comunicazione. Il neonato è coperto, per le prestazioni previste, dal momento della nascita fino ai 30 giorni successivi. La copertura continuerà ad essere attiva anche dopo tale periodo, nel caso in cui, entro 30 giorni dalla nascita, il socio invii all’attenzione del comitato scientifico la scheda per la valutazione dello stato di salute. In caso contrario, la copertura cesserà dopo il trentesimo giorno dalla nascita e sarà riattivata solo dopo la positiva valutazione della “scheda anamnestica”.

10.3 Decesso del socio In caso di morte del socio i familiari conservano il diritto alle prestazioni per tutta la durata dell’anno solare purché paghino i contributi. La quota parte del contributo annuo destinata alla copertura morte ogni causa è dovuta per l’intera annualità in cui il socio è deceduto ed è corrisposta dagli eredi all’assicuratore per il tramite della cassa.

10.4 Sospensione delle prestazioni In caso di ritardato inoltro del modello rid ed in caso di morosità nel pagamento dei contributi mensili superiore a due mensilità, tutte le prestazioni vengono automaticamente sospese decorsi 15 giorni dalla data di invio della comunicazioREGOLAMENTO PRAESIDIUM 17


ne di sospensione. Le quote non versate, anticipate dalla cassa, sono ad ogni modo dovute; la cassa potrà adire le vie legali al fine del recupero delle suddette quote.

10.5 Riattivazione delle prestazioni Le prestazioni sospese saranno riattivate dopo il pagamento delle quote arretrate. Se il pagamento perviene entro il 20 del mese, la riattivazione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo; altrimenti la riattivazione avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo. Il socio dovrà produrre una dichiarazione attestante lo stato di salute suo e dei familiari relativo al periodo di sospensione che verrà sottoposto al parere del comitato scientifico.

10.6 Esclusione del socio Il Consiglio di amministrazione, può deliberare l’esclusione del socio nei casi seguenti: • False, inesatte o reticenti dichiarazioni rese alla cassa allo scopo di fruire indebitamente delle prestazioni; • Presentazione, ai fini del rimborso, di documentazione sanitaria alterata o non veritiera; • Reiterata e, o continuata morosità (vedi precedente punto 10.4 sospensione delle prestazioni). In nessun caso gli esclusi hanno titolo alle prestazioni richieste ed al rimborso delle quote di contributo versato fino al momento dell’esclusione, tranne che per la parte relativa al Fondo previdenziale personale.

18 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


Capitolo 2

LE COPERTURE PREVISTE DAL PIANO ASSOSALUTE Fondo previdenziale Articolo 11

LA PREVIDENZA 11.1 Versamenti Il programma previdenziale prevede l’apertura, per ciascun socio titolare, di una posizione personale all’interno del fondo. Previdenza integrativa per i familiari E’ previsto che anche i familiari possano aprire, con versamenti volontari, una posizione personale nel fondo previdenziale per il tramite del socio. Come si alimenta il Fondo previdenziale Il fondo previdenziale viene alimentato: • automaticamente, con una parte del contributo mensile, variabile a seconda dell’età del socio; • dagli eventuali versamenti volontari integrativi del socio; • dall’eventuale ripartizione dei saldi attivi come previsto dall’articolo 17. Modalità dei versamenti volontari I versamenti volontari, che nel caso del socio si aggiungono a quelli automatici, possono essere: • una tantum REGOLAMENTO PRAESIDIUM 19


• annuali • semestrali • mensili.

Entità dei versamenti volontari L’importo minimo dei versamenti volontari su base annua è di 312 euro (di 26 euro mensili). L’importo minimo per aprire la posizione previdenziale è pari a 156 euro.

11.2 Beneficiari I beneficiari delle prestazioni saranno: • in caso di vita al termine del programma gli assicurati stessi, • in caso di premorienza, le persone indicate dai soci al momento dell’iscrizione ovvero, in assenza di tale indicazione, le persone designate nella scheda di adesione alla polizza morte ogni causa; • in mancanza di specifiche designazioni gli eredi testamentari del socio, in difetto gli eredi legittimi del socio stesso.

11.3 Fondo previdenziale All’interno del Fondo previdenziale la vigente normativa introduce una differenziazione di trattamento fiscale tra soci iscritti prima del 31 dicembre 2000 e soci iscritti dopo il primo gennaio 2001. A questa differenziazione corrispondono due diverse soluzioni previdenziali. a) soci iscritti entro il 31 Dicembre 2000 La soluzione a disposizione è “un’assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione e ade20 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


guamento annuale della rendita assicurata”. Il rendimento minimo previsto pari al 2,5 per cento. Le prestazioni maturate (capitale e rendimenti) si consolidano annualmente. Al termine del programma, in alternativa alla rendita vitalizia, il socio potrà optare per una delle seguenti prestazioni: • una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia; • una rendita vitalizia rivalutabile e reversibile a favore dei beneficiari di cui al precedente punto 11.2; • un capitale. Sempre al termine del programma, in alternativa a quanto sopra, è consentito il differimento automatico delle prestazioni assicurate. Il pagamento della rendita è previsto in rate annuali posticipate, salvo diversa richiesta del socio. In caso di decesso del socio prima del termine del programma (controassicurazione), verranno restituiti ai beneficiari i premi versati comprensivi delle rivalutazioni. I versamenti sono investiti dalla compagnia assicuratrice nelle gestioni separate denominate Press e Nuova press (i regolamenti delle gestioni separate sono disponibili presso la sede sociale). Ai soci che hanno aderito entro tale data, grazie al rinnovo che la cassa ha effettuato della convenzione, viene garantita l’applicazione della vecchia normativa fiscale per ulteriori 20 anni e dunque fino al 31 dicembre 2020. a) soci iscritti dopo l’1 gennaio 2001 La soluzione a disposizione è “un’assicurazione mista speciale con rivalutazione del capitale, a premio unico ricorrente”, a rendimento minimo garantito pari al 2,5 per cento annuo e REGOLAMENTO PRAESIDIUM 21


consolidamento annuale di capitale e rendimenti ottenuti. Al termine del programma, in alternativa al capitale, il socio potrà optare per una delle seguenti prestazioni: • una rendita vitalizia rivalutabile; • una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia; • una rendita vitalizia rivalutabile e reversibile a favore dei beneficiari indicati al punto 11.2. Sempre al termine del programma, in alternativa a quanto sopra, è consentito il differimento automatico delle prestazioni assicurate. I beneficiari sono quelli indicati al precedente punto 11.2. In caso di decesso del socio prima del termine del programma, verrà liquidato ai beneficiari il capitale assicurato per il caso di morte. I versamenti sono investiti dalla compagnia assicuratrice nella gestione separata denominate Nuova press (il regolamento della gestione separata è disponibile presso la sede sociale).

11.4 Riscatti e anticipazioni Norme comuni ad entrambe le forme previdenziali. Riscatto speciale I soci possono uscire in qualsiasi momento dalla cassa (a patto che sia trascorso almeno un anno completo di contribuzione e rispettando la normativa fiscale vigente); in tal caso, il socio che decida di uscire da Praesidium, avrà diritto a percepire il cosiddetto valore di riscatto speciale. Riscatto parziale anche senza l’uscita dalla cassa I soci possono richiedere fino ad un massimo del 75 per cento dell’importo maturato nella propria posizione previdenziale 22 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


anche senza uscire dalla cassa, ma non prima che siano trascorsi almeno 5 anni dall’iscrizione. Tale operazione, per il medesimo socio, sarà ripetibile, ma non prima che siano trascorsi almeno 5 anni dall’ultimo riscatto effettuato. Tale procedura di riscatto parziale prevede il pagamento, da parte del socio richiedente, di una commissione di 15 euro.

Fondo assistenziale Articolo 12

L’ASSISTENZA SANITARIA 12.1 Premessa Le prestazioni della cassa possono essere fruite sia in Italia sia all’estero. In Italia e nei paesi in cui vige accordo con il Servizio sanitario nazionale (Ssn), le stesse si intendono erogabili esclusivamente nei limiti previsti dal tariffario. Detti limiti si intendono derogati, nel solo caso di prestazioni usufruite in occasione di viaggi di lavoro o turistici, in paesi in cui non vige accordo con il Ssn.

12.2 Valutazione dello stato di salute Ai fini dell’inserimento in garanzia, il Consiglio di amministrazione, per il tramite consultivo del comitato scientifico della cassa: • valuta lo stato di salute del socio e dei suoi familiari sulla base delle dichiarazioni rese al momento della domanda d’iscrizione sulle apposite schede di certificazione fornite • può richiedere ulteriore documentazione sanitaria, che ritiene necessaria per la completezza della valutazione.

REGOLAMENTO PRAESIDIUM 23


Non possono usufruire delle prestazioni sanitarie le persone affette da infermità mentale, alcoolismo o tossicodipendenza.

12.3 Le prestazioni sanitarie. Ecco le definizioni • malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. • infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. • ricovero: degenza in istituto di cura che comporta almeno un pernottamento. • day hospital: degenza in istituto di cura in regime elusivamente diurno, che presupponga il rilascio di cartella clinica. • intramoenia: attività professionale privata esercitata da medici strutturati in esclusiva nelle aziende ospedaliere, che viene effettuata sia all’interno sia all’esterno degli ospedali, con modalità concordate con l’azienda stessa. • istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici, mediante l’intervento di personale medico e paramedico abilitato. • grande intervento chirurgico: ogni intervento chirurgico specificato nell’elenco posto nella apposita sezione del presente regolamento. • gravi mali: cancro, leucemia, infarto miocardico acuto, accidente cerebrovascolare permanente (ictus), grandi interventi chirurgici • malattia oncologica: ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia maligna o benigna compressiva e, o compromissiva.

24 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


12.4 Massimali e prestazioni garantiti I massimali totali previsti, per anno e nucleo familiare (fermi restando comunque i sottolimiti ai rimborsi previsti dal presente regolamento e dal tariffario) sono: • 200.000 euro: 1 ricoveri 2 tutti gli interventi chirurgici anche extraricovero 3 parto 4 day hospital 5 interventi di piccola chirurgia ambulatoriale • 350.000 euro: 1 gravi mali • 6.500 euro: 1 spese extraricovero secondo quanto definito nel paragrafo “Che cosa rimborsa la cassa” (e)

12.5 Che cosa rimborsa la cassa La cassa provvede al rimborso delle spese sanitarie sostenute, in caso di malattia, infortunio, aborto spontaneo o post traumatico, entro i limiti previsti dal tariffario, o della diaria sostitutiva da ricovero, detratto il 2 per cento destinato al fondo di solidarietà. a) Ricovero in regime pubblico (diaria sostitutiva da ricovero) Qualora le spese sanitarie da ricovero siano a totale carico del servizio sanitario nazionale, o strutture con esso convenzionate, o interamente rimborsate in forza di polizza assicurativa, al socio verrà corrisposta un’indennità sostitutiva forfetaria di 200 euro per ciascun pernottamento in caso di ricovero, di 80 euro in caso di ricovero a regime esclusivamente diurno con il massimo di 180 giorni per anno e per nucleo. In caso di parto non cesareo l’indennità è prestata per un periodo massimo di 5 giorni per evento. REGOLAMENTO PRAESIDIUM 25


Sono esclusi i rimborsi per il trasferimento del socio con qualunque mezzo di trasporto in istituto di cura in Italia o all’estero. b) Ricovero in regime privato In caso di ricovero in strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, ovvero in intramoenia (1), i rimborsi, nell’ambito delle prestazioni e dei massimali garantiti al precedente articolo 12.4 ed entro i limiti previsti dal tariffario, sono previsti: • per rette di degenza, con il limite massimo di 310 euro giornalieri, per un massimo di 200 giorni per anno e per nucleo; • per onorari medici ed accertamenti diagnostici effettuati nei 100 giorni precedenti il ricovero, 50 giorni in caso di ricovero a regime esclusivamente diurno con intervento chirurgico o in caso di intervento chirurgico ambulatoriale, 30 giorni in caso di ricovero a regime esclusivamente diurno senza intervento chirurgico; nei 200 giorni precedenti, se il ricovero avviene per gravi mali; • per onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’équipe operatoria; • per diritti di sala operatoria; • per materiale d’intervento (rimborso al 100 per cento del documentato costo sostenuto); • per apparecchi protesici, terapeutici, ortesici applicati durante l’intervento; • per assistenza medica ed infermieristica, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali, materiale sanitario e protesico ed esami riguardanti il periodo di ricovero. Per i trattamenti fisioterapici rieducativi il rimborso è previsto se effettuati entro 30 giorni da un ricovero per una patologia che ne 26 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


ha determinato l’assoluta necessità; • per ostetricia i rimborsi massimi per sinistro e per anno sono: parto naturale 2.500 euro, parto cesareo 4.500 euro; per i casi di parto in acqua o con epidurale, i corrispondenti rimborsi forfetari sono elevati di 516 euro. Nell’ambito di queste somme sono comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le rette di degenza, la normale assistenza alla puerpera ed al neonato, la sala parto (per un massimo di 362 euro) e le spese sostenute per il nido (per un massimo di 258 euro), purché questo si trovi all’interno dell’istituto di cura ove la madre ed il figlio si trovano ricoverati; in caso di parto gemellare i massimali previsti per il parto non cesareo e per quello cesareo devono intendersi elevati del 50 per cento, per il parto plurigemellare del 75 per cento; • per esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali, trattamenti fisioterapici rieducativi e cure termali (escluse le spese alberghiere) effettuati nei 100 giorni successivi alla cessazione del ricovero reso necessario dalla malattia che ha determinato il ricovero, 50 giorni in caso di ricovero a regime esclusivamente diurno con intervento chirurgico o in caso di intervento chirurgico ambulatoriale, 30 giorni in caso di ricovero a regime esclusivamente diurno senza intervento chirurgico; nei 120 giorni successivi alla cessazione, se il ricovero è stato reso necessario da infortunio; nei 180 giorni successivi alla cessazione se il ricovero è avvenuto in conseguenza di gravi mali; • per trasferimento del socio con qualunque mezzo di trasporto in istituto di cura in Italia o all’estero; il ritorno, nonché il trasferimento da un istituto all’altro, nonché per le spese di trasferimento sostenute da un accompagnatore, purché opportunamente documentate, il tutto sino alla concorrenza di 775 euro per evento e per anno. In caso di gravi mali sono REGOLAMENTO PRAESIDIUM 27


rimborsate con il limite di 1.500 euro per evento elevabili a 2.500 euro se sostenute per ricovero all’estero, con il massimo di 5.000 euro per anno. Per i mezzi di trasporto privati il rimborso viene effettuato dietro presentazione delle relative spese documentate; • per spese odontoiatriche ed ortodontiche solo se sostenute durante ricovero a seguito di infortunio e nei 120 giorni successivi alla cessazione del ricovero, con un massimale di 15.494 euro per anno e per nucleo; • le rette di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’istituto di cura, per un periodo non superiore a 100 giorni, per ogni evento e con il limite giornaliero di un centisimo (1/100) della somma assicurata e con il massimo di 130 euro; • apparecchi per fisioterapia, con il massimo di 310 euro per sinistro e per anno. In caso di intervento chirurgico ambulatoriale, reso necessario da malattia o da infortunio, per la determinazione dei termini temporali per le prestazioni sanitarie pre e post di cui sopra, si tiene conto del giorno dell’intervento stesso. Nel corso di degenza in istituto di cura a regime esclusivamente diurno (day hospital), dietro presentazione di cartella clinica, la cassa rimborsa inoltre, nei limiti sopra descritti, le spese sostenute per: • assistenza medica ed infermieristica • onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’équipe operatoria • diritti di sala operatoria • materiale d’intervento (rimborso al 100 per cento del documentato costo sostenuto) • apparecchi protesici, terapeutici, ortesici applicati durante l’intervento 28 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


• cure e accertamenti diagnostici • trattamenti fisioterapici • medicinali, materiale sanitario e protesico • retta di ricovero diurno, con un massimo di 110 euro • accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici) effettuati nei 50 giorni precedenti il ricovero a regime esclusivamente diurno con intervento chirurgico, 30 giorni in caso di ricovero a regime esclusivamente diurno senza intervento chirurgico e nei 50 giorni seguenti il ricovero a regime esclusivamente diurno con intervento chirurgico, 30 giorni in caso di ricovero a regime esclusivamente diurno senza intervento chirurgico. Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi è compreso il rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie rese necessarie per il prelievo sul donatore. Nel caso di donazione da vivente, è compreso il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero relative al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico (onorari del chirurgo e dell’équipe operatoria e materiale dell’intervento), cure, medicinali e rette di degenza. c) Strutture private convenzionate con la cassa Diverse strutture private, su tutto il territorio nazionale, sono convenzionate con la cassa che, in caso di ricovero del socio o di familiari del suo nucleo, provvede a rimborsare direttamente la struttura privata entro i limiti previsti dal tariffario. Ai fini della concessione dell’autorizzazione da parte della cassa all’intervento in regime di convenzionamento diretto, il socio o il suo familiare devono inviare all’indirizzo del servizio assistenza soci il certificato medico con la diaREGOLAMENTO PRAESIDIUM 29


gnosi di ricovero. Eventuali oneri derivanti da accordi tra il socio e la casa di cura e, o personale medico, paramedico al di fuori della convenzione, saranno regolati direttamente dal socio ed eventualmente rimborsati successivamente secondo regolamento e tariffario. d) Ricovero in regime misto Se durante il ricovero il socio usufruisce di prestazioni in regime misto (in parte a carico del servizio sanitario nazionale e in parte in regime privato), quanto speso in regime privato sarà rimborsato con le medesime modalità indicate al punto b. Se il ricovero avviene in una struttura convenzionata con la cassa, nella quale vi sono settori accreditati, convenzionati col Ssn, la casa di cura s’impegna ad applicare per particolari comfort alberghieri aggiuntivi e, o prestazioni di personale medico e, o paramedico al di fuori del Ssn, tariffe aggiuntive entro i limiti previsti dal tariffario. Gli eventuali costi aggiuntivi di cui sopra potranno essere assolti direttamente dal socio o, dietro richiesta di quest’ultimo, da Praesidium. Eventuali oneri derivanti da accordi tra il socio e la casa di cura e, o personale medico, paramedico al di fuori della convenzione, saranno regolati direttamente dal socio e non rimborsabili. Le prestazioni usufruite durante ricovero in regime di intramoenia (1) sono assimilate a quelle usufruite in regime privato e rimborsabili secondo quanto previsto al precedente punto b. Il ricorso anche parziale al regime privato esclude la possibilità di usufruire della diaria sostitutiva da ricovero. (1) I rimborsi in regime di intramoenia prevedono i tempi e i luoghi di inter-

30 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


vento, un tariffario ed un costo aggiuntivo stabilito in base ad una percentuale variabile prevista dal Diagnosis-related group (o più semplicemente Drg, l’equivalente in italiano di “raggruppamenti omogenei di diagnosi” oppure Rod) della Regione dalla quale viene erogata la prestazione. Tale costo aggiuntivo viene rimborsato nell’ambito dei massimali previsti per l’intervento chirurgico (équipe chirurgica, anestesista, sala operatoria, retta di degenza). Per analogia, in caso di ricovero senza intervento chirurgico, il costo suddetto viene rimborsato nell’ambito dei massimali previsti per équipe medica e retta di degenza.

e) Extraricovero e1 Qualora le prestazioni siano a carico del servizio sanitario nazionale, o di strutture con esso convenzionate, i ticket, limitatamente alle prestazioni sotto elencate al punto e2 e con esclusione dei medicinali, saranno rimborsati al 100 per cento del loro importo. e2 Qualora le prestazioni siano usufruite al di fuori del servizio sanitario nazionale o di strutture con esso convenzionate, ovvero in regime di intramoenia (1), nell’ambito dei massimali di cui al precedente punto 12.4, i rimborsi sono previsti: • per endoscopie digestive, respiratorie ed urinarie (diagnostiche e, o terapeutiche) al 100 per cento della spesa sostenuta. • per ciascuna delle seguenti prestazioni di alta diagnostica e, o terapeutiche con uno scoperto pari all’aliquota di detrazione fiscale (per spese mediche) vigente: • chemioterapia • radioterapia e radioisotopoterapia • cobaltoterapia • diagnostica radiologica e di medicina nucleare • dialisi (in un centro o domiciliare) • doppler, ecodoppler e ecocolordoppler REGOLAMENTO PRAESIDIUM 31


• diagnostica ecografica • elettrocardiografia normale, da sforzo e dinamica secondo Holter • elettroencefalografia normale, con sonno farmacologico, dinamico continuo • laserterapia • risonanza magnetica nucleare • tomografia ad emissione di positroni (pet) • epiluminescenza • ellettromiografia • tomografia computerizzata, angiotac e angiospiraltac • angiografia (compresa arteriografia e flebografia) • mappe cerebrali • mielografia • polisonnografia • potenziali evocati • ricerche genetiche sul feto per malformazioni fetali (anche in assenza di malattia o infortunio) • tomografia computerizzata (tc) • tomografia ad emissione di fotone singolo (spet) • colposcopia. Solo per le malattie oncologiche, sempre con uno scoperto pari all’aliquota di detrazione fiscale vigente (per spese mediche), la cassa rimborsa le spese per: • tutti gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche ed i relativi onorari medici, anche se non seguiti dal ricovero, purché sia diagnosticata la malattia oncologica; • tutte le visite specialistiche e tutte le terapie (radianti, chemioterapiche e altre), rese necessarie dalla malattia e sostenute entro due anni dalla cessazione del ricovero; • terapie effettuate a domicilio; 32 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


• esami cito istologici; • parrucca per perdita capelli a seguito di chemioterapia. Per quest’ultima il limite di indennizzo è di 1.000 euro; • affitto di apparecchiature oncologiche: con un massimo di 516 euro per ciclo terapico o 103 euro per ogni seduta e con il limite di 2.582 euro per anno e comunque nell’ambito del massimale garantito per le spese extraricovero; • terapia psicologica: supporto psicologico all’assicurato, fornito da psicologo abilitato, con il massimo annuo di 500 euro. Medicina oncologica preventiva La società rimborsa le spese, sempre con uno scoperto pari all’aliquota di detrazione fiscale vigente (per spese mediche), per i seguenti esami effettuati a scopo preventivo e di controllo, anche in assenza di malattia e con il limite di 500 euro ogni due anni: • mammografia • ecografia della mammella • pap test • ecografia prostatica transrettale • quantificazione del Psa sierico, totale e frazionato • ecografia trans/endo vaginale. f ) Gravidanza Nell’ambito dei massimali di cui al precedente articolo 12.4, in caso di ricovero ed extraricovero, sono in garanzia esclusivamente: • l’amniocentesi • tutte le prestazioni sanitarie sul nascituro fino al momento della nascita, per manifestate malattie e/o lesioni dello stesso. REGOLAMENTO PRAESIDIUM 33


Salvo ove diversamente previsto tali prestazioni decorrono a partire dal 31esimo giorno successivo a quello d’inizio delle altre prestazioni. g) Infortuni In caso di infortunio che comporti un ricovero (con almeno un pernottamento in istituto di cura), il rimborso delle spese sanitarie è previsto secondo quanto riportato alla voce “ricoveri”. Se, invece, l’infortunio non comporta un ricovero, il rimborso delle spese sanitarie è limitato alle prestazioni riportate alla voce “e) extraricovero”. h) Diaria post ricovero per gravi mali E’ prevista una diaria post ricovero per gravi mali di 75 euro per massimo 30 giorni per anno, per evento e per nucleo, in caso di inabilità lavorativa assoluta temporanea comprovata da idonea documentazione. i) Assegno exitus Previsto per spese di trasporto per il rimpatrio della salma, con il limite di 3.000 euro per persona, in caso di decesso del socio avvenuto durante ricovero all’estero, purché il ricovero risulti in garanzia.

12.6 Che cosa non rimborsa la cassa • Le spese legate alle patologie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di malformazioni o difetti congeniti, ad eccezione dei neonati, per i quali la garanzia si intende estesa agli interventi chirurgici conseguenti a malformazioni e difetti congeniti; • le spese legate alle malattie che siano l’espressione 34 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente all’ingresso nella cassa, sempre che siano conosciute dal socio e non siano state dichiarate al momento dell’iscrizione; • le spese legate a patologie in atto al momento dell’iscrizione alla cassa; • le spese per infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere; • le spese per infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico sociale cui il socio abbia preso parte volontariamente; • le spese per infortuni derivanti da azioni delittuose del socio; sono compresi tuttavia gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; • le spese legate a infortuni subiti in periodo antecedente l’ingresso in cassa; • le cure e gli interventi per l’eliminazione o correzione di difetto fisico preesistente all’ingresso nella cassa e loro dirette conseguenze, intendendosi per tale la formazione anomala di parte anatomica obiettivamente visibile o clinicamente diagnosticata prima dell’ingresso nella cassa; • gli interventi e le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva in conseguenza diretta di malattia o infortunio avvenuti durante il periodo di iscrizione alla cassa); • i costi derivanti da acquisto, manutenzione, riparazione o noleggio di apparecchi protesici o terapeutici (salvo quanto previsto in caso di ricovero, intervento chirurgico ambulatoriale e prestazioni extra-ricovero); • le spese legate alla correzione della miopia (tranne quelle affrontate in caso di miopia grave, oltre sei diottrie, con il sottolimite onnicomprensivo di laserterapia e tutti gli esami REGOLAMENTO PRAESIDIUM 35


collegati pre e post intervento di 1.500 euro per anno e per nucleo); • le spese legate all’acquisto di occhiali e lenti a contatto; • le prestazioni e gli accertamenti odontoiatrici ed ortodontici (ad eccezione di quelli intervenuti a seguito di infortunio che abbia comportato ricovero con almeno una notte di degenza, durante lo stesso e nei 120 giorni successivi alla dimissione, come precedentemente riportato). La cassa non rimborsa altresì: • le spese legate a malattie mentali. Tuttavia l’esclusione non opera per i casi comportanti intervento chirurgico; • le spese legate a conseguenze derivanti da abuso di alcolici o di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. Al manifestarsi di queste alterazioni patologiche le garanzie cessano. Non rientrano nelle malattie oncologiche senza ricovero i trattamenti delle neoplasie benigne ad eccezione di quelle compressive e compromissive. Non sono compresi inoltre i danni derivanti da guerre ed insurrezioni, trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Sono invece comprese le conseguenze di terapie radianti previste in garanzia.

36 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


Capitolo 3

LE COPERTURE INTEGRATIVE PREVISTE DAL PIANO PASSEPARTOUT Fondo assistenziale Articolo 13 LE COPERTURE IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA’ PERMANENTE 13.1 Premessa I soci sono assicurati, attraverso polizze collettive, per i casi di: morte • per ogni causa • per infortunio invalidità permanente • per malattia • per infortunio Le coperture assicurative cessano al compimento del 70 anno d’età, secondo il criterio di determinazione dell’età adottato dalla cassa.

13.2 Valori assicurati a) Calcolo dei valori assicurati I valori assicurati per ognuna delle cause d’evento sono calcolati come di seguito, con un minimo, in ogni caso, di 5.165 euro: • Soci con nucleo familiare: il valore delle somme assicurate si ottiene prendendo come base di calcolo l’importo del contributo mensile relativo al piano prescelto, al netto di eventuali integrazioni volontarie, moltiplicato per 12, per il REGOLAMENTO PRAESIDIUM 37


numero degli anni mancanti a 60 ed infine per 1,5. • Soci singoli: ad eccezione delle coperture per invalidità permanente da infortunio e da malattia, per le quali il valore assicurato è calcolato come per i soci con carichi di famiglia, a tali soci non è garantito alcun capitale in caso di morte. Ad essi è consentito attivare le coperture in caso di morte richiedendole come integrazione al loro piano di copertura. Nel caso di morte conseguente ad infortunio, sarà liquidato anche il capitale assicurato per il caso di morte per ogni causa.

13.3 Definizioni Ecco cosa si intende per: • morte ogni causa: rischio morte coperto per qualunque causa senza limiti territoriali; • infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili; • invalidità permanente da infortunio e da malattia: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione svolta; • gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica, i metodi di contenzione Ilizarov, fissatore esterno assiale (fea), termomodellati, vetroresina (vtr) nonché il dispositivo applicato, prescritto da personale medico o paramedico utilizzato nel trattamento di contenzione articolare o distrettuale, o per osteosintesi, reso necessario da frattura, lussazione, distorsione clinicamente e radiologicamente accertata.

38 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


13.4 Copertura in casi di morte ogni causa a) Richiesta di documentazione Per capitali assicurati fino a 56mila euro al socio è richiesta la compilazione della “scheda d’adesione individuale all’assicurazione collettiva vita” riportata alla fine della scheda di iscrizione. Per importi superiori, in base all’età del socio o ad eventuali richieste di integrazione dei capitali assicurati, il servizio assistenza soci provvederà a comunicare l’ulteriore documentazione ed esami necessari. L’eventuale ulteriore documentazione verrà richiesta all’interessato al momento della ricezione della richiesta d’iscrizione o della richiesta di aumento dei capitali. Qualora nel corso dell’iscrizione alla cassa si verifichi un cambiamento di professione del socio quest’ultimo dovrà darne immediata comunicazione alla cassa stessa. La compagnia di assicurazione potrà richiedere eventuali sovrappremi qualora la stessa dovesse accertare rischi superiori alla norma. La compagnia può rifiutare eventualmente il rischio. b) Che cosa rimborsa la cassa Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali. In caso di sinistro che colpisca più soci a seguito di uno stesso evento accidentale, la copertura prevede un importo complessivo massimo pari a sei volte il capitale medio assicurato. Tale importo andrà suddiviso in relazione al numero di soci colpiti da sinistro ed in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.

REGOLAMENTO PRAESIDIUM 39


c) Che cosa non rimborsa la cassa E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: 1 dolo del socio o del beneficiario 2 partecipazione attiva del socio a delitti dolosi 3 partecipazione attiva del socio a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del socio, alle condizioni stabilite dal competente ministero; 4 incidente di volo, se il socio viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; 5 partecipazione dell’assicurato a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; 6 suicidio, se avviene nei primi due anni dall’inserimento del socio in contratto e, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall’eventuale suo reinserimento in contratto; 7 sindrome di immunodeficienza acquisita (Aids) ovvero ad un’altra patologia ad essa collegata se: 8 il decesso avvenga nei primi cinque anni di appartenenza alla cassa, se non fosse stata effettuata la visita medica; 9 il decesso avvenga nei primi sette anni di appartenenza alla cassa, se il socio, su richiesta della cassa, non avesse dato l’autorizzazione scritta per eseguire gli esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da Hiv o di sieropositività. Nei casi di esclusione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 7 la compagnia non corrisponderà alcun importo, mentre nei restanti casi la compagnia corrisponderà il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

40 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


13.5 Copertura in caso di morte ed invalidità permanente da infortunio a) Premessa Le coperture nei casi di morte e d’invalidità permanente: • terminano al compimento del settantesimo (70) anno di età. È comunque possibile chiedere, tramite una comunicazione scritta da inviare al servizio assistenza soci della cassa, l’estensione delle coperture da infortunio anche fino all’ottantesimo anno di età; • sono valide per il mondo intero; • non sono valide per persone affette da infermità mentale, alcolismo, tossicodipendenze e comunque cessano con il loro manifestarsi. Perché la garanzia sia operante, nel caso di morte conseguente ad infortunio, il decesso si deve verificare entro due (2) anni dall’infortunio stesso, nel caso di invalidità permanente da infortunio entro un (1) anno. Per quanto riguarda le “condizioni di valutazione” si rimanda a quanto previsto nel testo della polizza, disponibile presso la sede della cassa. b) Che cosa rimborsa la cassa Per la morte e l’invalidità permanente da infortunio la copertura comprende: • l’asfissia causata da fuga di gas o vapore • le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze (compresi l’avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive) • le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali REGOLAMENTO PRAESIDIUM 41


• l’annegamento • le ernie addominali traumatiche e le lesioni da sforzo • l’assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore ed altre influenze termiche ed atmosferiche • gli infortuni sofferti in stato di malore, vertigini o incoscienza • gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave • gli infortuni derivanti da insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, aggressioni o da atti violenti che abbiano movente politico, economico, sociale, purché l’Assicurato provi di non avervi preso parte attiva o volontaria; • gli infortuni subiti dal socio in conseguenza di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto il socio risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpissero il socio nel territorio della Repubblica italiana, dello stato della città del Vaticano e della repubblica di San Marino; • gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni, e forze della natura in genere, con il limite catastrofale di e 6milioni di euro; • in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato, la corresponsione delle somme rispettivamente assicurate per il caso di morte anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell’infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (ad esempio la perdita di orientamento), il socio si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti; • gli infortuni subiti a seguito di rapina, tentata rapina, se42 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


questro di persona che abbiano come conseguenza la morte o l’invalidità permanente totale. In tal caso viene corrisposta il doppio della somma assicurata per i casi di morte e invalidità permanente totale. Resta comunque convenuto che, indipendentemente dall’indennità assicurata, il maggior indennizzo da corrispondere non potrà in ogni caso superare l’importo di e 50mila euro. Limitatamente all’invalidità permanente da infortunio, la garanzia comprende: 1. Malattie tropicali Le malattie tropicali che i soci dovessero contrarre durante la loro permanenza in tutti i paesi della fascia tropicale del globo, con l’intesa che, per malattie tropicali agli effetti della presente estensione, devono intendersi le seguenti: amebiasi, bilharziosi, dermotifo, dissenteria batterica, febbre itteroemoglobinurica, meningite cerebro spinale epidemica, vaiolo, febbre ricorrente africana, infezione malarica perniciosa. L’estensione è subordinata alla circostanza che i soci si trovino in perfette condizioni di salute e che siano stati preventivamente sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi. Per quanto riguarda la presente garanzia resta convenuto che non si darà luogo al risarcimento per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 20 per cento della totale; se invece l’invalidità permanente supera il 20 per cento della totale verrà corrisposto il risarcimento integrale, sempre in rapporto al grado di invalidità permanente residuato. Il periodo massimo utile per provvedere alla valutazione definitiva del danno indennizzabile a norma della presente estensione, viene fissato in due anni dalla denuncia della malattia. REGOLAMENTO PRAESIDIUM 43


2. Mancinismo In caso di provato e constatato mancinismo, le percentuali di invalidità indicate e stabilite per l’arto destro si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa. Limitatamente alla morte per infortunio la garanzia comprende: 1. Rimpatrio salma Se il decesso avviene all’estero verranno rimborsate le spese sostenute per il trasporto della salma in patria, con il limite del 10 per cento della somma assicurata e il massimo di 5mila euro. 2. Morte presunta Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo del socio non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, verrà liquidato ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli articoli 60 e 62 del codice civile. Quando sia stato effettuato il pagamento dell’indennità e il socio ritorni o si abbiano di lui notizie certe, i beneficiari dovranno restituire le somme pagate e le relative spese, fermi restando gli eventuali altri diritti spettanti in relazione alle coperture previste nel presente comma. 1. Commorienza Se il medesimo infortunio provoca la morte del socio e del suo coniuge non legalmente separato, e se i loro figli minorenni conviventi risultano beneficiari dell’assicurazione, la compagnia paga la somma convenuta per il caso di morte più 44 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


un ulteriore capitale di 50mila euro. La presente estensione non vale per il rischio volo. 4. Rischio volo La copertura è, inoltre, al rischio volo, ossia agli infortuni subiti durante viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri durante voli turistici o di trasferimento. Sono esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri gestiti da società di lavoro aereo non in occasione di trasporto pubblico passeggeri o da aeroclub. Il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui il socio sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui è disceso. Il cumulo delle somme assicurate con la presente garanzia rischio volo e con eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate a favore degli stessi soci non può superare i capitali di: • 1.032.913,79 euro a persona • 6 milioni di euro a aeromobile Tali limiti sono inoltre validi nel caso di sinistro che colpisca più soci a seguito di uno stesso evento accidentale. Gli importi andranno suddivisi in relazione al numero di soci colpiti da sinistro ed in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. c) Che cosa non rimborsa la cassa La copertura non comprende gli infortuni derivanti da: • guida ed uso di mezzi di locomozione aerei, salvo quanto sopra stabilito per la garanzia rischio volo; • guida di veicoli o di natanti, se il socio infortunato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; si intende tuttavia compreso l’infortunio subito a bordo del veicolo, quando questo sia messo in movimento a motore spento su terreno REGOLAMENTO PRAESIDIUM 45


in pendenza; • pratica di sport aerei, paracadutismo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob; • partecipazione a corse e gare (e relative prove) comportanti l’uso di veicoli o di natanti a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura; • abuso di alcolici e di psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; • azioni delittuose del socio • guerra o insurrezione salvo ove diversamente previsto (confronta con precedente punto b); • trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Sono comunque esclusi gli infortuni e le conseguenze dirette e indirette di infortuni subiti in periodo antecedente l’iscrizione alla cassa. Sono, inoltre, escluse le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni, gli infarti miocarditi e qualsiasi tipo di ernia, salvo quanto stabilito in precedenza.

46 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


i) Indennizzi In caso d’invalidità permanente da infortunio si applicheranno i valori indicati nella tabella seguente. Percentuale d’invalidità Entità permanente accertata dell’indennizzo < o uguale al 3 per cento nessun indennizzo > al 3 per cento percentuale accertata fino al 24 per cento applicata sulla somma assicurata detratto il 3 per cento di franchigia > 24 per cento percentuale accertata e fino al 50 per cento applicata sulla somma assicurata maggiorata del 50 per cento > al 50 per cento l’intera somma assicurata Invalidità permanente da infortunio Per la valutazione delle percentuali di invalidità, si fa riferimento all’allegato 1 alla legge 1124 relativa agli infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965, Inal (a disposizione dei soci, unitamente alle condizioni di valutazione, presso la sede della cassa).

13.6 Copertura in caso di invalidità permanente da malattia a) Premessa La copertura in caso d’invalidità permanente da malattia è prevista per il socio titolare, sia con famiglia sia singolo. La copertura termina al compimento del settantesimo (70) anno d’età, tuttavia, per i soci che raggiungano tale limite durante REGOLAMENTO PRAESIDIUM 47


il periodo di assicurazione, la stessa mantiene validità fino alla successiva scadenza annuale. Il massimale potrà essere liquidato una sola volta per tutto il periodo di appartenenza alla cassa. Resta inteso che il pagamento del premio è dovuto per l’intera annualità nella quale è avvenuta la liquidazione. Decorso tale periodo la quota di premio relativa verrà destinata al fondo previdenziale prescelto. a) Indennizzi • Il capitale relativo all’invalidità permanente da malattia sarà liquidato interamente, se la percentuale d’invalidità accertata è uguale o superiore al 50 per cento, a condizione che sia avvenuta la guarigione clinica della malattia, che la malattia generante l’invalidità sia insorta in corso d’iscrizione alla cassa e che l’invalidità permanente si sia verificata entro un anno dal giorno in cui la malattia stessa è stata denunciata. • Nel caso di invalidità permanente preesistente l’indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette ed esclusive cagionate dalla malattia denunciata, come se essa avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. • Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto o di un organo già minorato, le percentuali di invalidità permanente accertate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. • Qualora il grado di invalidità permanente concordato tra le parti sia inferiore al 50 per cento, non si darà luogo ad indennizzo. La compagnia, compiuti gli accertamenti del caso, liquida l’indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento. 48 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


Dove, a giudizio sia del medico del socio che del consulente medico della compagnia, un adeguato trattamento terapeutico possa modificare positivamente la prognosi della malattia oggetto di denuncia e qualora il socio non intenda sottoporvisi, la valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanente che residuerebbero se il socio stesso si sottoponesse a detto trattamento, senza riguardo quindi al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni di salute in atto. Il diritto all’indennizzo è di carattere personale e non è trasferibile agli eredi. Tuttavia, se il socio muore dopo che l’ammontare dell’indennizzo sia stato determinato tra le parti, la compagnia paga l’importo stabilito agli eredi. c) Esclusioni Sono escluse le invalidità permanenti: • derivanti da abuso di alcolici o di psicofarmaci o dall’uso, a scopo non terapeutico, di stupefacenti ed allucinogeni • occorse in conseguenza di guerre ed insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche • derivanti da trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti • sieropositività Hiv • intervento chirurgico • malattie psicotiche di natura organica, le psicosi e, comunque, ogni disturbo mentale, nevrosi o disagio esistenziale, come da classificazione del Dsm IV (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), pubblicato dall’American psychiatric association. REGOLAMENTO PRAESIDIUM 49


Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcolismo e tossicodipendenze. Sono escluse le malattie in atto al momento dell’entrata in cassa solo se conosciute a tal momento. d) Valutazione delle percentuali di invalidità Per la valutazione delle percentuali di invalidità, si fa riferimento all’allegato 1 alla legge 1124 relativa agli infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965, Inail (a disposizione dei soci presso la sede della cassa). Nei casi di invalidità permanente non previsti dal suddetto allegato, la valutazione è concordata tra il medico dell’assicurato ed il consulente medico della società che tengono conto, con riguardo ai casi di invalidità permanente previsti, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. e) malattia terminale In caso di malattia terminale, intesa come malattia che preveda una prognosi di esito infausto senza ragionevoli speranze di guarigione o stabilizzazione clinica, al socio è riconosciuta una somma una tantum pari al 50 per cento del capitale assicurato con il massimo di 100mila euro. Il diritto a tale indennizzo è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi. Tuttavia se il socio muore dopo che sia stata certificata, anche da medico della società, la natura terminale della malattia, l’importo dovuto viene corrisposto agli eredi. Se entro 30 giorni dal ricevimento della relazione medica di parte, attestante la natura terminale della malattia, al socio non viene richiesta alcuna visita medica, varranno la sole con50 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


clusioni della relazione medica di parte con eventuale pagamento dell’indennizzo al socio sulla base delle stesse. Contestualmente al pagamento dell’indennità tale garanzia decade per il socio che ha beneficiato dell’indennizzo. Articolo 14

LA GARANZIA LONG TERM CARE La garanzia prevede la realizzazione di un programma assicurativo volto a garantire una copertura in caso di sopravvenuta non autosufficienza dei soci. Si intende per stato di non autosufficienza: condizione del socio che, a causa di una malattia, una lesione o la perdita delle forze, si trovi in uno stato tale da aver bisogno, prevedibilmente per sempre, quotidianamente e in misura notevole, dell’assistenza di un’altra persona nel compiere, nonostante l’uso di ausili tecnici e medici, almeno quattro delle seguenti sei azioni consuete della vita quotidiana definite in convenzione: a) muoversi nella stanza: sussiste un bisogno di assistenza qualora il socio, nonostante l’utilizzo di stampelle o una sedia a rotelle, necessiti dell’aiuto di un’altra persona; b) alzarsi e mettersi a letto: sussiste un bisogno di assistenza qualora il socio non sia in grado di recarsi a letto o di lasciare il letto senza l’aiuto di un’altra persona; c) vestirsi e svestirsi: sussiste un bisogno di assistenza qualora il socio non sia in grado di vestirsi o svestirsi senza l’aiuto di un’altra persona, nonostante l’uso di abiti idonei alla malattia; d) consumare cibi e bevande: sussiste un bisogno di assistenza qualora il socio non sia in grado di mangiare e di bere senza l’aiuto di un’altra persona, nonostante l’uso di posate e recipienti per bere idonei ai malati; REGOLAMENTO PRAESIDIUM 51


e) lavarsi, pettinarsi e farsi la barba: sussiste un bisogno di assistenza qualora il socio debba essere lavato, pettinato e rasato da un’altra persona non essendo in grado di eseguire i movimenti del corpo necessari; a) fare i propri bisogni: sussiste un bisogno di assistenza qualora il socio necessiti dell’aiuto di un’altra persona poiché: • non è in grado di pulirsi da solo dopo la defecazione; • riesce a fare i propri bisogni solo con l’uso di una padella o perché l’intestino o la vescica possono essere svuotati solo con l’aiuto altrui. La perdita permanente di autosufficienza deve essere certificata da un medico. In caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza permanente del socio durante il periodo di vigore della copertura e fino alla persistenza di tale stato, salvo le limitazioni di cui appresso, la compagnia erogherà, nei tempi e secondo le modalità indicate, una rendita con periodicità mensile posticipata. Beneficiari della prestazione assicurata sono i soci stessi. Per ciascun socio, l’ammontare della rendita vitalizia ammonta a 500 euro mensili. Si precisa che in caso di decesso del socio nel corso del periodo di copertura, non è prevista alcuna prestazione. La rendita assicurata, nel corso del periodo di erogazione, viene rivalutata ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza dell’erogazione, secondo le condizioni di cui alla clausola di rivalutazione ed al regolamento della gestione speciale Previriv (disponibile presso la cassa), nonché in funzione del rendimento annuo attribuito dalla compagnia. Il rendimento annuo attribuito dalla società si ottiene molti52 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


plicando il rendimento annualmente realizzato dalla gestione speciale Previriv per l’aliquota di partecipazione del 100 per cento. Il rendimento attribuito non può essere in ogni caso superiore al rendimento realizzato dalla gestione speciale Previriv diminuito di 0,90 punti percentuali se il rendimento realizzato non superasse il 9 per cento, altrimenti di un punto percentuale. La presente garanzia non ammette valore di riscatto. È previsto un periodo di carenza pari ai primi 90 giorni di copertura durante il quale, nel caso in cui si verifichi la perdita di autosufficienza, la garanzia non opera. È escluso dalla garanzia lo stato di non autosufficienza derivante direttamente o indirettamente da: a. i seguenti eventi preesistenti: malattia, condizione patologica o infortunio (inteso come un trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili), tranne quelli non conosciuti prima dell’ingresso in assicurazione. Si precisa che tale esclusione non verrà applicata per gli assicurati per i quali saranno trascorsi più di sei anni dall’accensione della prima copertura assicurativa della presente garanzia; b. atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’assicurato ad insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; c. contaminazioni chimiche o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti; d. uso di stupefacenti o di allucinogeni ed abuso contiREGOLAMENTO PRAESIDIUM 53


nuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria; e. malattie psichiatriche così come definite nel Dsm (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), pubblicato dall’American psychiatric association, in vigore al verificarsi dello stato di non autosufficienza. Con il riconoscimento dello stato di non autosufficienza si genera il diritto del socio a percepire la prestazione prevista. In particolare, la corresponsione della rendita decorre: • nel caso in cui lo stato di non autosufficienza sia dovuto ad infortunio, intendendo per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili a partire dalla prima corresponsione di rata immediatamente successiva alla data di denuncia della perdita di autosufficienza; • nel caso in cui lo stato di non autosufficienza sia conseguente all’insorgenza della malattia di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica: a partire dalla prima corresponsione di rata immediatamente successiva alla data di denuncia della perdita di autosufficienza e comunque dopo che sia trascorso un periodo di 90 giorni dalla data di inserimento in garanzia; • nel caso in cui lo stato di non autosufficienza sia dovuto ad altre cause indipendenti da quelle specificate nei due precedenti punti: a partire dalla prima corresponsione di rata immediatamente successiva alla data di denuncia della perdita di autosufficienza e comunque dopo che sia trascorso un periodo di 90 giorni dalla data di inserimento in garanzia. • È inteso che il decesso del socio nel corso degli eventuali periodi di differimento della prestazione sopra descritti 54 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


fa decadere il diritto al riconoscimento della prestazione. La corresponsione della rendita cessa: • con l’ultima scadenza di rata precedente il decesso del socio. Eventuali rate scadute e pagate successivamente a tale evento devono essere restituite alla compagnia per il tramite della cassa; • con la prima scadenza di rata precedente all’accertamento della mancata permanenza dello stato di non autosufficienza del socio. Nel corso del periodo di erogazione della rendita, la compagnia si riserva il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza del socio, non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione, sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La compagnia si riserva comunque la possibilità di richiedere al socio ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie. Se dai suddetti accertamenti dovesse rilevarsi che non sussistono più i presupposti per l’erogazione della prestazione per perdita di autosufficienza, con effetto dalla prima scadenza di rata immediatamente precedente, la compagnia cesserà l’erogazione della prestazione. La compagnia si riserva il diritto di chiedere periodicamente l’esibizione di un documento attestante l’esistenza in vita del socio. Tale documento deve essere indirizzato annualmente alla compagnia per il tramite della cassa (anche sotto forma di autocertificazione) in caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza del socio. REGOLAMENTO PRAESIDIUM 55


Qualora la compagnia abbia iniziato a corrispondere le prestazioni assicurate, il rifiuto di esibire la documentazione suddetta comporterà la sospensione nell’erogazione della rendita. In caso di decesso del socio, dovrà essere indirizzata alla compagnia per il tramite della cassa, entro trenta giorni, apposita comunicazione. La compagnia si riserva il diritto di recuperare le eventuali rate di rendita corrisposte successivamente al decesso del socio.

56 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


Capitolo 4

LE COPERTURE AGGIUNTIVE E LE INTEGRAZIONI articolo 15

LE COPERTURE AGGIUNTIVE E LE INTEGRAZIONI DELLE COPERTURE PER I SOCI E I FAMILIARI Ferme restando le disposizioni normative descritte precedentemente è consentito agli aderenti del piano Assosalute di aggiungere, e agli aderenti al piano Passepartout integrare, le seguenti posizioni: a) le coperture in caso di morte ogni causa, sino a 516.456,89 euro. Per capitali assicurati da 56mila euro e fino a 103.291,37 euro, occorrono le dichiarazioni aggiuntive riportate sulla “scheda di adesione individuale all’assicurazione collettiva vita”, con riserva di richiesta di ulteriori documenti e, o, accertamenti sanitari. Per capitali superiori a 103.291,37 euro, saranno necessari una visita medica ed ulteriore documentazione e, o, accertamenti, che variano in funzione dei capitali stessi e i cui costi saranno a carico del socio. L’eventuale ulteriore documentazione verrà richiesta all’interessato dal servizio assistenza soci al momento della ricezione della richiesta d’iscrizione o della richiesta di aumento dei capitali. È consentita altresì l’estensione della copertura ai familiari del socio con età compresa tra i 18 e i 70 anni. b) Le coperture in caso di morte ed invalidità permanente da infortunio, sino a 516.456,89 euro. E’ possibile chiedere, tramite una comunicazione scritta da inviare al servizio assistenza soci della cassa, l’inserimento e l’estensione delle coperture da infortunio anche fino all’ottantesimo (80) anno REGOLAMENTO PRAESIDIUM 57


di età. Si precisa che per gli assicurati di età superiore ai 18 anni il capitale assicurato per il caso di invalidità permanente non potrà essere superiore al doppio di quello assicurato per il caso di morte (esempio morte da infortunio 100mila euro, invalidità permanente da infortunio fino a 200 mila euro). E’ possibile inserire nella copertura per l’invalidità permanente da infortunio la garanzia integrativa della diaria gesso. La diaria gesso può essere richiesta da ciascun socio aumentando il contributo mensile versato per il proprio piano di un importo pari a 6 euro mensili. E’ inoltre possibile richiedere l’estensione di tale copertura per i familiari del proprio nucleo con il medesimo costo integrativo pro capite, a condizione che per tali familiari sia già stata attivata la copertura invalidità permanente da infortunio: • per familiari di età inferiore ai 18 anni: per un capitale almeno pari a 51.645 euro • per familiari di età superiore ai 18 anni: per un capitale almeno pari a 51.645 euro e una copertura per la morte da infortuni non inferiore alla metà di quella effettuata per la garanzia invalidità permanente da infortunio. Nel caso di applicazione di gessatura a seguito di infortunio ad uno o più arti, sarà corrisposta al socio un’indennità giornaliera di 52 euro dal giorno d’applicazione a quello della sua rimozione, sino ad un periodo massimo di 60 giorni. In caso di più infortuni vengono riconosciuti non più di 100 giorni nell’arco di un anno dal primo accadimento. c) Le coperture in caso di invalidità permanente da malattia, è altresì possibile estendere o integrare la copertura per il rischio invalidità permanente da malattia secondo le seguenti caratteristiche: • prestazioni: le stesse previste dalla garanzia base invalidità permanente da malattia (confronta con articolo 58 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


13.6, lettera a). • somme assicurate: il capitale massimo aggiuntivo, integrativo è pari a 258.228 euro In particolare, per la fascia di età compresa tra i 65 ed i 70 anni, la somma assicurabile massima è di 4.835,44 euro. • modalità assuntive: l’ingresso in copertura degli assicurati avviene previa valutazione del questionario sanitario nonché di elettrocardiogramma e specifiche analisi del sangue. • richiesta di liquidazione: le stesse modalità previste per la garanzia base invalidità permanente da malattia (confronta articolo 13.6, lettera b). Le informazioni relative alle modalità assuntive e ai premi da versare per accedere alla convenzione sopra descritta possono essere richieste al servizio assistenza soci. E’ inoltre possibile per i familiari richiedere l’applicazione di tale copertura alle medesime condizioni previste per i soci. d) La copertura per la diaria da ricovero integrativa Si tratta di una speciale copertura integrativa alle coperture base previste in Praesidium Famiglie, che garantisce la corresponsione in caso di ricovero in strutture pubbliche o private, di una somma pari a e 103 euro giornalieri. Tale copertura è valida in tutto il mondo ed è prestata fino ad un massimo di 180 giorni l’anno per ricovero e per persona. In caso di parto non cesareo, il periodo massimo di risarcimento deve intendersi prestato per un massimo di 5 giorni per anno assicurativo. Possono usufruire di questa garanzia tutti i soci della cassa con i rispettivi nuclei familiari fino al compimento del settantesimo (70) anno di età, integrando il contributo mensile da loro versato per il proprio piano Praesidium Famiglie con i seguenti importi mensili aggiuntivi: • socio singolo 15 euro; REGOLAMENTO PRAESIDIUM 59


• socio con nucleo 30 euro. La diaria verrà corrisposta, salvo limitazioni di copertura per patologie in atto al momento della richiesta dell’integrazione previa valutazione del comitato scientifico, laddove venga liquidata la retta di degenza già compresa nel rimborso per spese sanitarie ovvero laddove venga liquidata al socio la diaria sostitutiva da ricovero. La copertura può essere richiesta al momento dell’iscrizione ovvero in un qualsiasi momento successivo al servizio assistenza soci. La copertura decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene effettuata ed accettata la richiesta. e) al socio è consentito estendere le coperture di cui ai punti precedenti ai familiari del proprio nucleo (per la copertura morte ogni causa è consentita l’estensione ai familiari con età compresa tra i 18 e i 70 anni di età), inviando al servizio assistenza soci della cassa una richiesta scritta indicante il pro prio nome e cognome, l’integrazione di coperture o di capitale richiesta per sé e per i propri familiari, e in tal caso i nominativi dei familiari interessati dall’integrazione. Il servizio assistenza soci comunicherà al socio l’eventuale ulteriore documentazione richiesta ai fini dell’integrazione, che in ogni caso decorrerà sempre dal primo giorno del mese successivo all’accettazione della richiesta.

60 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


Capitolo 5

LE COPERTURE PREVISTE DAL PIANO CENT’ANNI Articolo 16

REQUISITI PER L’ADESIONE È prevista la possibilità di usufruire della copertura sanitaria, nella stessa forma di quella usufruita in precedenza, ai soci ed ai propri coniugi, purché iscritti alla cassa da almeno cinque anni, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono 71 anni e fino al compimento del centesimo anno d’età. Nel caso in cui il coniuge di un socio deceduto faccia richiesta di iscrizione alla Cassa entro tre mesi dalla morte del socio, egli subentrerà nel piano Cent’anni.

REGOLAMENTO PRAESIDIUM 61


Tabella contributi mensili piano Cent’anni Età Contributo Singolo Nucleo 71 49,00 99,00 72 49,00 100,00 73 50,00 101,00 74 51,00 103,00 75 52,00 104,00 76 53,00 106,00 77 54,00 108,00 78 55,00 109,00 79 56,00 111,00 80 57,00 113,00 81 58,00 115,00 82 60,00 116,00 83 61,00 118,00 84 62,00 120,00 85 64,00 122,00 86 65,00 124,00 87 66,00 126,00 88 67,00 128,00 89 69,00 130,00 90 70,00 132,00 91 71,00 134,00 92 72,00 136,00 93 74,00 138,00 94 75,00 140,00 95 76,00 142,00 96 77,00 144,00 97 79,00 146,00 98 80,00 148,00 99 81,00 150,00 100 82,00 152,00 62 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


Capitolo 6

PRINCIPI GENERALI Articolo 17

IL CIRCUITO VIRTUOSO 17.1 Il meccanismo della ripartizione dei saldi attivi Ogni anno la Cassa procede ad effettuare il bilancio dell’anno precedente delle prestazioni assicurative, riportando all’attivo i contributi versati dai soci ed al passivo le liquidazioni erogate, le riserve e le spese della gestione assicurativa: gli eventuali saldi attivi che residuano vengono annualmente ripartiti tra i soci, come sotto evidenziato, concretizzandosi in versamenti automatici nel fondo previdenziale personale del proprio piano. La ripartizione dei saldi attivi ai soci avviene secondo un meccanismo che, per ciascuno, tiene conto: del numero di mesi di appartenenza alla cassa, della somma dei contributi mensili versati nell’anno destinati all’assistenza assicurativa, del fatto che si sia usufruito o meno di indennizzi dalle coperture previste. Alla fine di ciascun esercizio, effettuate le su indicate procedure, la Cassa delibera la ripartizione dei saldi attivi, dandone comunicazione a ciascun socio.

17.2 Chi partecipa alla ripartizione dei saldi attivi Partecipano alla ripartizione dei saldi attivi: • tutti i soci aderenti ai piani Assosalute e Passepartout, in corso di adesione ed in regola con i pagamenti dei contributi che, nell’anno, non hanno usufruito di rimborsi, o ne hanno usufruito esclusivamente in regime di Ssn, senza alcuna distinzione tra le prestazioni assistenziali della cassa; • in forma ridotta, tutti i soci aderenti al piano Assosalute REGOLAMENTO PRAESIDIUM 63


e Passepartout, in corso di associazione ed in regola con i pagamenti dei contributi, che hanno usufruito di rimborsi, al di fuori del Ssn, per una somma complessiva inferiore a 516,46 euro. La ripartizione dei saldi attivi avviene su base annua, per cui non influisce sulla partecipazione per l’anno successivo. Articolo 18

FONDO DI SOLIDARIETÀ Il fondo di solidarietà viene alimentato: • dal 2 per cento di ritenuta applicata ai rimborsi delle spese sanitarie o da infortunio, conteggiata ed applicata dalla cassa al momento della liquidazione; • dalla quota una tantum pagata al momento dell’iscrizione; • da lasciti. Il Consiglio di amministrazione, sentito anche eventualmente il parere del comitato scientifico, può erogare agli iscritti prestazioni finanziarie di natura assistenziale in accertati casi eccezionali di bisogno, a valere sul fondo di solidarietà, nei modi e limiti consentiti dalla disponibilità economica del Fondo stesso ed a condizione che i soci beneficiari siano iscritti alla cassa da almeno un anno. Articolo 19

MODIFICA DELLE MODALITÀ E LIMITI DI ASSISTENZA La modifica delle modalità e dei termini di assistenza (per esempio la tipologia delle coperture, l’entità dei contributi, ecc.) di anno in anno eventualmente modificate dal Consiglio 64 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


di amministrazione, saranno comunicate in tempo utile per consentire ai soci che non le condividessero di esercitare il diritto di recesso. Articolo 20

ASSISTENZA AI SOCI E GESTIONE DELLA CASSA 20.1 Il servizio assistenza ai soci Gestito da Assoservizi s.r.l., fornisce ai soci ogni tipo di informazione e di assistenza relativamente: • servizi e alle prestazioni della cassa; • situazione contributiva; • procedure di rimborso; • integrazioni delle coperture per i soci titolari; • estensione delle coperture per i familiari del nucleo; • estensione delle coperture per i familiari extranucleo; • qualsiasi problematica assicurativa, amministrativa. Il socio può contattare il servizio assistenza soci: dal lunedì al venerdì, oppure andare presso la sede in viale di villa Massimo, 39 00161 Roma. email info@cassapraesidium.it telefono 06.44.16.34.00 fax 06.44.03.867 sito internet www.cassapraesidium.it

20.2 La gestione della Cassa La gestione operativa dei servizi della cassa (comunicazioni, assistenza soci, incasso e verifica dei contributi, banca dati, trattazione delle richieste di rimborso) è affidata alla società di servizi: • Assoservizi s.r.l. viale di villa Massimo, 39 00161 Roma. La gestione di tutti i contratti assicurativi che la cassa contrae REGOLAMENTO PRAESIDIUM 65


in nome e per conto dei propri soci è demandata alla società di brokeraggio: • Previasme s.r.l. viale di villa Massimo, 39 00161 Roma o, e • Emc2 s.r.l. viale di villa Massimo, 39 00161 Roma Articolo 21

CONTROVERSIE (CLAUSOLA ARBITRALE) Le eventuali controversie di natura assicurativa (ad esempio sulla natura delle lesioni, sulle loro conseguenze o sul grado di invalidità permanente) saranno gestite secondo quanto previsto dalle clausole arbitrali delle singole polizze di assicurazione. La soluzione di ogni eventuale altra controversia, compromettibile per legge , che dovesse sorgere tra i soci in quanto tali, tra questi e gli organi statutari della cassa, oppure tra i soci e la cassa, sarà rimessa mediante arbitrato irrituale alla decisione di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti in lite ed il terzo, che fungerà da presidente, nominato dai primi due arbitri o di accordo tra le parti e, in difetto, dal presidente del tribunale di Roma, il quale nominerà anche l’arbitro che la parte convenuta non avrà tempestivamente designato. Il collegio procederà con piena libertà di forma e la sua decisione, da prendersi entro trenta giorni dalla formazione del collegio stesso, sarà definitiva e vincolerà le parti come un loro accordo transattivo. Articolo 22

RICEVUTE E DICHIARAZIONI FISCALI La cassa invierà a tutti i soci la dichiarazione rilasciata dall’assicuratore valida a fini fiscali. 66 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


Al socio che ne faccia espressa richiesta scritta, indicando nella richiesta stessa un recapito di posta elettronica personale o un numero di fax, il servizio assistenza soci fornirà la ricevuta riassuntiva dei versamenti effettuati nell’anno precedente (non valida ai fini fiscali) entro il 30 aprile di ogni anno. Per i soci che effettuano la dichiarazione dei redditi con il sostituto d’imposta o presso il Caf, la cassa provvederà a fornire la dichiarazione in tempo utile per la presentazione, dietro richiesta scritta del socio da far pervenire al servizio assistenza soci entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno.

REGOLAMENTO PRAESIDIUM 67


Capitolo 7

RICHIESTA DI PRESTAZIONI ALLA CASSA. LIQUIDAZIONE DEI DANNI Articolo 23

TERMINI PER LA RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI Il socio o, in difetto, i suoi familiari sono tenuti a comunicare per iscritto mediante raccomandata al servizio assistenza soci della cassa, pena quanto previsto dall’articolo 1915 del codice civile, l’evento coperto da garanzia, entro 15 giorni dal ricovero o dal momento dell’infortunio o in cui si è manifestata la malattia o si è verificato l’evento, conservando comunque il diritto al rimborso per un anno, secondo quanto previsto dall’articolo 2952 del codice civile, per un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda se tale fatto si è verificato antecedentemente al 28 ottobre 2008, e per due anni se il fatto è successivo a tale data. L’interruzione dei termini di prescrizione non è vincolata ad esplicita richiesta formale, ma vale come data di interruzione di prescrizione qualunque comunicazione scritta dell’assicurato relativa all’istruzione del sinistro. I termini di prescrizione inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di quest’ultima. Non sono considerate valide ai fini interruttivi della prescrizione dichiarazioni pervenute a mezzo fax o posta elettronica, sono invece ammesse lettere e raccomandate anche non a.r. Non sono valide ai fini interruttivi della prescrizione le comunicazioni inviate dalla cassa ai soci di mera richiesta di documentazione, che abbiano, pertanto, finalità esclusivamente istruttorie e non dichiarative del diritto del soci stessi alla liquidazione dei sinistri. La cassa ha facoltà di disporre visite mediche di controllo per 68 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


mezzo di medici di sua fiducia nonché di richiedere, se del caso, i referti degli accertamenti. I soci devono fornire al servizio assistenza soci della cassa ogni necessaria informazione o documentazione, ovvero consentirne l’acquisizione da parte della cassa, sciogliendo dal segreto professionale i medici che li hanno visitati e curati. La mancata ottemperanza agli obblighi che precedono o il rifiuto di sottoporsi ai controlli medici disposti dalla cassa comportano la perdita del diritto all’assistenza. Articolo 24

RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE (CON O SENZA RICOVERO) Alla ricezione della comunicazione dell’evento, il servizio assistenza soci comunicherà le modalità, i tempi e la documentazione necessaria. In linea generale, ai fini della definizione della pratica, il socio è tenuto a trasmettere al servizio assistenza soci: • referto medico o certificato del pronto soccorso (o, in mancanza, del medico specialista che ha prestato le cure di primo soccorso) contenente l’indicazione della natura della malattia o la natura e il tipo delle lesioni all’origine della prestazione nonché la necessità del ricovero o dell’intervento; • copia completa della cartella clinica (2) • eventuali ulteriori certificazioni mediche relative a prestazioni pre e post ricovero; • fatture o tickets in originale con la specifica delle prestazioni effettuate. (2) Limitatamente ai day hospital oncologici che fanno seguito ad un intervento, ricovero principale sarà sufficiente produrre un certificato di dimissione attestante che il day hospital è seguito ad un intervento, ricovero principale.

REGOLAMENTO PRAESIDIUM 69


Ricevuta la documentazione richiesta, il servizio assistenza soci provvederà a contattare telefonicamente il socio, comunicando successivamente l’eventuale avvenuta liquidazione, che avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente personale del socio, dell’importo dovuto secondo il regolamento ed il tariffario (dedotto il 2 per cento destinato al fondo di solidarietà), indicando la data della corrispondente valuta di accredito e richiedendo comunicazione di eventuali spese successive. Alla telefonata farà sempre seguito lettera di conferma. Al fine del computo dei giorni di ricovero, si tiene conto del numero dei pernottamenti. Con riferimento alla diaria post ricovero per gravi mali il socio dovrà produrre un certificato rilasciato da una struttura pubblica attestante l’inabilità lavorativa assoluta temporanea. Articolo 25

RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE SANITARIE E DI INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE DERIVANTE DA INFORTUNIO I documenti che il socio dovrà trasmettere al servizio assistenza soci al momento della denuncia, entro 15 giorni dall’evento, sono: • certificato del pronto soccorso o, in mancanza, del medico specialista che ha prestato le cure di primo soccorso; • descrizione dettagliata dell’infortunio riportante la data, l’ora, il luogo e le circostanze. Dovrà produrre inoltre: a) Per il rimborso delle spese sanitarie, seguite all’ infortunio: In caso di ricovero (con pernottamento) o day hospital: • copia completa della cartella clinica; 70 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


• eventuali ulteriori certificazioni mediche relative a prestazioni pre e post ricovero; • fatture o ticket in originale con la specifica delle prestazioni effettuate. Qualora non vi sia stato ricovero o day hospital: • fatture o ticket in originale e relative prescrizioni per gli accertamenti diagnostici previsti. b) Per la copertura d’invalidità permanente da infortunio (indennizzo previsto qualora gli eventuali postumi residuati superino la percentuale del 3 per cento, tabella Inail) • eventuali ulteriori certificazioni mediche e/o approfondimenti diagnostici; • fotocopia della patente di guida (se conseguenza di incidente stradale). i) Ad avvenuta guarigione e quindi a stabilizzazione dei postumi e non prima di 180 giorni dall’infortunio il socio dovrà trasmettere: • certificato medico di avvenuta guarigione clinica; • referti, lastre e immagini di tutti gli accertamenti diagnostici strumentali e radiografici (se eseguiti); • relazione medico legale dell’infortunio. Il servizio assistenza soci comunicherà al socio eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla compagnia. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro l’anno dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, il socio muore, viene corrisposta ai beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata dalla garanzia morte, ove questa sia superiore, e non viene chiesto il rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di caratteREGOLAMENTO PRAESIDIUM 71


re personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se il socio muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, viene pagato l’importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti dalla garanzia morte. Articolo 26

RICHIESTA DI DIARIA GESSO Il socio dovrà produrre, oltre alla documentazione in ogni caso necessaria in caso di infortunio, i relativi certificati di applicazione e di rimozione della gessatura, con la specifica del mezzo di contenzione applicato. Al fine del computo dei giorni per la diaria gesso è stabilito che: • viene considerato primo giorno quello di applicazione se il gesso è posto entro le ore 12; • viene considerato ultimo giorno quello di rimozione se il gesso viene tolto dopo le ore 12. Articolo 27

RICHIESTA DI INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE DERIVANTE DA MALATTIA Nel caso di malattia che abbia comportato o sembri comportare un’invalidità permanente indennizzabile ai sensi delle condizioni previste dalla garanzia, il socio deve presentare denuncia scritta alla cassa. In tal caso il socio dovrà allegare la seguente documentazione: • certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze della malattia; • certificato medico attestante l’avvenuta guarigione cli72 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


nica della malattia; • tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica, ecc.) atta a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti. Trascorsi sei mesi dalla data del certificato medico attestante l’avvenuta guarigione clinica della malattia, il socio trasmetterà al servizio assistenza soci certificato medico con l’indicazione del grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla malattia (relazione medico legale di parte). Qualora la garanzia cessi prima che sia stata presentata denuncia di danno e sempre che la malattia si sia manifestata durante il periodo di validità della garanzia stessa, è concesso il termine di un anno dalla scadenza per la relativa denuncia. Se il socio dolosamente non adempie agli obblighi previsti dal presente articolo perde il diritto all’indennizzo; se l’inadempimento è colposo l’indennizzo può essere ridotto in ragione del pregiudizio sofferto dalla compagnia di assicurazione. Il servizio assistenza soci trasmetterà alla compagnia di assicurazione tutta la documentazione ricevuta, in modo che la compagnia stessa, sulla base della documentazione acquisita (o di quella ulteriore eventualmente richiesta) e della visita del medico fiduciario, possa effettuare la propria valutazione sul grado di invalidità permanente residuata. Il servizio assistenza soci comunicherà al socio gli esiti della valutazione. Articolo 28

RICHIESTA RELATIVA AL CASO DI MORTE Anche in questo caso la cassa comunicherà, nei tempi indicati, la documentazione e le diverse modalità per la corretta definizione delle procedure di liquidazione del capitale assiREGOLAMENTO PRAESIDIUM 73


curato, variabili a seconda dei casi specifici (es. incidente stradale, eredi minorenni, ecc.). Articolo 29

RICHIESTA RELATIVA ALLA GARANZIA LTC La valutazione dello stato di non autosufficienza spetta alla compagnia. Al verificarsi della perdita permanente di autosufficienza, il socio o altra persona che lo rappresenti, per il tramite della cassa deve richiedere per iscritto alla compagnia il riconoscimento dello stato di non autosufficienza. Alla richiesta devono essere allegati: • un certificato del medico curante che attesti la perdita permanente di autosufficienza; • una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza, entrambi redatti su appositi modelli forniti dalla compagnia. Dalla data di ricevimento di tale documentazione (data di denuncia), decorre il periodo di accertamento da parte della compagnia, che in ogni caso non può superare i sei mesi. La compagnia si riserva comunque di richiedere al socio ulteriori informazioni sulle predette cause nonché ulteriore documentazione medica. Ultimati i controlli medici, la compagnia comunica per iscritto al socio per il tramite della cassa, entro e non oltre il periodo di accertamento, il riconoscimento o meno dello stato di non autosufficienza. Articolo 30

ANTICIPI SUL RIMBORSO IN CASO DI RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA. Nel caso di avvenuto ricovero in istituto di cura che si protrag74 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


ga per oltre 15 giorni, è facoltà del socio richiedere anticipatamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in misura non superiore al 60 per cento delle stesse. E’ necessario presentare al servizio assistenza soci la certificazione provvisoria dell’istituto di cura, che attesti la natura della malattia o dell’infortunio, l’anamnesi prossima e remota, eventualmente la necessità dell’intervento chirurgico, il giorno del ricovero ed il presunto ammontare totale delle spese sanitarie. L’anticipazione delle spese può avere luogo nell’ipotesi che l’ammontare delle stesse non sia inferiore a 1.549 euro. Al termine del ricovero, previa presentazione delle fatture di spesa, si procede al conguaglio attivo o passivo.

REGOLAMENTO PRAESIDIUM 75


PRIVACY Articolo 31

PRIVACY Tutela dei soci rispetto al trattamento dei dati personali: informativa articolo 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, il socio deve essere informato riguardo al possesso e al trattamento dei dati personali suoi e della sua famiglia, da parte della cassa Praesidium Famiglie. Parte a) Ai sensi dell’articolo 13 (3) del suddetto decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, la Cassa informa i soci che, il trattamento dei dati personali - eventualmente anche sensibili o giudiziari (l’articolo 4, comma 1, lettera d del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso articolo 4, comma 1, lettera e definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato), del socio e dei suoi familiari, contenuti nella richiesta di iscrizione, nelle dichiarazioni sullo stato di salute e nell’eventuale altra documentazione richiesta (sanitaria e non), sarà: • finalizzato a garantire l’adempimento di tutti i servizi e delle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla cassa, rese anche attraverso terzi; • effettuato con l’ausilio di strumenti informatici nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003. 76 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


Inoltre, i dati saranno trattati dalla cassa ed eventualmente comunicati ai soli fornitori dei servizi assistenziali, previdenziali e assicurativi scelti dalla cassa stessa (ad esempio compagnie di assicurazione, società di gestione, istituti di cura) i quali, in tal caso, si occuperanno del relativo trattamento, e non saranno soggetti a diffusione. La cassa informa i soci che il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale mancato consenso al trattamento comporta l’impossibilità di iscriversi alla cassa. Il socio, con la firma apposta nel Modulo d’Iscrizione, esprime il suo consenso al trattamento dei dati sopraindicati ed autorizza espressamente la cassa ad inviargli tutte le comunicazioni e, o materiale informativo ritenuto di interesse per il socio. (3) Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, articolo 13 (Informativa)

Il titolare del trattamento è: Praesidium Famiglie, viale di villa Massimo, 39 00161 Roma (sede operativa della cassa). Presso la sede della cassa è messa a disposizione dei soci copia del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003. Il responsabile del trattamento è la società di gestione: Previaservizi a r.l., viale di villa Massimo, 39 00161 Roma (sede operativa della società). Parte b) Diritti dell’interessato Il socio ha diritto, così come previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la cassa, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazioREGOLAMENTO PRAESIDIUM 77


ne in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento. I diritti di cui sopra riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell’esercizio dei diritti indicati l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. 1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all’articolo 7; f ) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili e’ indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali e’ conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando e’ stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, e’ indicato tale responsabile. 2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo’ non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo’ ostacolare in

78 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e’ data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando e’ prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge , da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

REGOLAMENTO PRAESIDIUM 79


ELENCO DEI GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI Elenco dei gravi mali per i quali il massimale è elevato a 350mila euro Cranio e sistema nervoso centrale e periferico • Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali • Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o per correzione di altre • condizioni patologiche • Cranioplastiche • Operazioni endocraniche per ascesso od ematoma intracranico • Interventi per derivazione liquorale diretta o indiretta • Operazioni per encefalo-meningocele • Lobotomia ed altri interventi di psicochirurgia • Talatomia, pallidotomia ed altri interventi similari • Asportazione di tumori orbitali per via endocranica • Interventi per epilessia focale • Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomia • e altre affezioni meningomidollari • Neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di altri nervi • Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale • Emisferectomia • Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splenici • Vagotomia per via toracica

80 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


Faccia e bocca • Plastica per paralisi del nervo facciale • Correzione naso a sella • Riduzione fratture mandibolari con osteosintesi • Parotidectomia con conservazione del facciale • Asportazione della parotide per neoplasie maligne • Interventi per neoplasie maligne della lingua e del pavimento orale con svuotamento • ganglionare contemporaneo • Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento • orale e della tonsilla con svuotamento ganglionare • Demolizione dell’osso frontale • Resezione facciale per neoformazioni maligne • Demolizione del massiccio facciale con svuotamento orbitario • Resezione del mascellare superiore • Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario • Fratture del condilo e dell’apofisi coronoide mandibolare (trattamento chirurgico e ortopedico) • Fratture dei mascellari superiori. (trattamento chirurgico e ortopedico) Collo • Tiroidectomia totale per neoplasie maligne Esofago • Interventi per diverticolo/i dell’esofago • Resezione dell’esofago cervicale • Resezione totale esofagea con esofagoplastica in un tempo REGOLAMENTO PRAESIDIUM 81


• Collocazione di protesi endoesofagea per via toracolaparatomica • Mediastinotomia soprasternale per enfisema mediastinico • Interventi nell’esofagite, nell’ulcera esofagea e nell’ ulcera peptica post-operatoria Torace • Mastectomia radicale allargata con svuotamento linfoghiandolare della mammaria • Interna e del cavo ascellare • Interventi sul mediastino per tumori • Resezioni segmentarie e lobectomia • Pneumectomia • Decorticazione polmonare • Pleuro pneumonectomia • Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi • Resezione bronchiale con reimpianto • Interventi per fistole bronchiali cutanee • Asportazione del timo • Toracoplastica totale Chirurgia cardiaca • Pericardiectomia. • Sutura del cuore per ferite. • Interventi per corpi estranei del cuore. • Interventi per malformazioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici. • Commissurotomia. • Operazione per embolia della arteria polmonare. • Valvuloplastica della mitrale o dell’ aorta. 82 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


• Sostituzione valvolare con protesi. • Infartectomia in fase acuta. • Resezione aneurisma del ventricolo sinistro. • By-pass aorto-coronarico con vena. • By-pass aorto-coronarico e resezione aneurisma del ventricolo sinistro. • Impianto di arteria mammaria secondo Vineberg, singolo o doppio. • Impianto di pace-maker epicardio per via toracotomica o frenico-pericardica. • Asportazione dei tumori endocavitari del cuore. Stomaco e duodeno • Resezione gastrica. • Gastrectomia totale. • Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post anastomotica. • Intervento per fistola gastro-digiuno-colica. • Cardiomiotomia extramucosa. Peritoneo e intestino • Laparatomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesione di: • Organi interni parenchimali. • Idem con lesioni dell’intestino-resezione intestinale. • Occlusione intestinale di varia natura - resezione intestinale. • Resezione del tenue. • Resezione ileocecale. • Colectomia segmentaria. • Colectomia totale.

REGOLAMENTO PRAESIDIUM 83


Retto • Amputazione del retto per via sacrale. • Amputazione del retto per via addomino perineale. Fegato e vie biliari • Epatotomia semplice per cisti da echinococco. • Resezione epatica. • Epatico e coledocotomia. • Papillotomia per via trans-duodenale. • Interventi per la ricostruzione delle vie biliari. • Interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecistogastrotomia, colecistoenterostomia). • Trapianto di fegato. Pancreas e milza • Interventi di necrosi acuta del pancreas. • Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas: • Enucleazione delle cisti, • Marsupializzazione. • Interventi per fistole pancreatiche. • Interventi demolitivi sul pancreas: • Totale o della testa, • Della coda. • Splenectomia. • Anastomosi porta-cava e spleneo-renale. • Anastomosi mesenterica-cava. Vasi • Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale, succlavia, • Tronco brachio-cefalico, iliache. • Interventi per stenosi od ostruzione della carotide ex84 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


tracranica o succlavia o arteria anonima o iliaca. • Disostruzione by-pass aorta addominale. • Interventi per stenosi dell’arteria renale, mesenterica superiore o celiaca. • Resezione arteriosa con plastica vasale. • Operazione sull’aorta toracica e sull’aorta addominale. Pediatria • Idrocefalo ipersecretivo. • Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia). • Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogenea e nervosa • (simpatoblastoma). • Atresia dell’esofago. • Fistola dell’esofago. • Atresia dell’ano semplice: abbassamento addomino perineale. • Atresia dell’ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare-abbassamneto addomino • Perineale. • Megauretere: • Resezione con reimpianto, • Resezione con sostituzione di ansa intestinale. • Nefrectomia per tumore di Wilms. • Megacolon - operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson. • Fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale. Ortopedia e traumatologia • Disarticolazione interscapolo toracica. REGOLAMENTO PRAESIDIUM 85


• • • • • • • • •

Emipelvectomia. Artroprotesi di anca. Protesi di femore. Artroprotesi di gomito. Protesi di Thompson. Protesi di spalla e gomito. Protesi di polso. Protesi di ginocchio. Vertebrotomia.

Urologia • Intervento per fistola vescico-rettale. • Cistectomia totale ureterosigmoidostomia. • Ileocisto plastica- colocisto plastica. • Cistectomia totale. • Intervento per fistola vescico-intestinale. • Intervento per estrofia della vescica. • Nefrectomia allargata per tumore. • Cura chirurgica di fistola vescico-vaginale. • Cura chirurgica di fistola ureterale. • Nefroureterectomia totale. • Surrenalectomia e altri interventi sulla capsula surrenale. Apparato genitale • Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia. • Intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria. • Creazione operatoria di vagina artificiale (da sigma). • Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi. 86 REGOLAMENTO PRAESIDIUM


• Creazione di condotto vaginale con rivestimento epidermico. • Metroplastica. • Panisterectomia radicale per via addominale. • Panisterectomia radicale per via vaginale. • Eviscerazione pelvica. • Vulvectomia totale. Oculistica • Trapianto corneale a tutto spessore. • Iridocicloretrazione. • Trabeculactomia. Otorinolaringoiatria • Chirurgia della sordità otosclerotica. • Timpanoplastica. • Chirurgia endoauricolare della vertigine. • Chirurgia translabirintica della vertigine. • Decompressione del nervo facciale. • Decompressione del nervo facciale con innesto o rafia. • Resezione del nervo petroso superficiale. Laringe • Laringectomia orizzontale sopraglottica. • Laringectomia parziale verticale. • Laringectomia totale. • Faringolaringectomia.

REGOLAMENTO PRAESIDIUM 87


88 REGOLAMENTO PRAESIDIUM



Cassa Praesidium viale di villa Massimo, 39 00161 Roma www.cassapraesidium.it info@cassapraesidium.it t 06 44 16 34 00 f 06 44 03 867


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.